Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. A._______, alias B._______, nato il (…), cittadino afgano di etnia pashtun, nato a C._______, provincia di D._______, con ultimo domicilio a E._______, villaggio sito nella medesima provincia, è giunto in Svizzera il 20 luglio 2021 ed il giorno stesso ha depositato, quale minorenne non ac- compagnato, una domanda d'asilo (verbale d’audizione per richiedenti mi- norenni non accompagnati [RMNA] del 5 agosto 2021 [doc. 13 dell’incarto della Segreteria di Stato della migrazione {SEM}, verbale 1]). B. Sentito il 2 settembre 2021 (verbale di audizione [doc. SEM 16], verbale 2) sui motivi della domanda d’asilo, il richiedente ha dichiarato che i talebani avevano chiesto agli abitanti del suo villaggio di unirsi a loro e prendere parte alla Jihad (guerra santa). In particolare, essi avrebbero tentato a tre riprese di reclutarlo personalmente – rivendicazione avanzata in un’occa- sione pure alla madre – minacciandolo di morte in caso di rifiuto. Tali epi- sodi lo avrebbero spinto a cercare rifugio presso uno zio materno a E._______, dove, in base alle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione, egli ha avrebbe vissuto per circa nove anni. A dire dell’interessato i talebani si sarebbero rivolti anche allo zio per ottenere il suo arruolamento, motivo per cui quest’ultimo l’avrebbe sollecitato a lasciare il paese essendo la sua vita in pericolo. Secondo A._______, alla luce di quanto esposto, un ritorno in Afghanistan lo esporrebbe al rischio di essere ucciso.
L’interessato non ha versato agli atti alcun mezzo di prova. C. Il 3 settembre 2021 la SEM ha emanato un progetto di decisione (doc. SEM
17) ed il 6 settembre successivo il rappresentante legale del richiedente ha trasmesso la propria presa di posizione (doc. SEM 19). D. Con decisione del 7 settembre 2021, notificata il 9 settembre successivo (doc. SEM 21-22), la SEM ha negato la qualità di rifugiato al richiedente, respinto la domanda d'asilo e pronunciato l’allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia gli ha concesso l’ammissione provvisoria, in quanto l’esecuzione di tale misura non sarebbe ragionevolmente esigibile. E. Il 29 settembre 2021 (data d'entrata: 30 settembre 2021) A._______, per il
D-4334/2021 Pagina 3 tramite del Soccorso operaio svizzero (SOS), è insorto contro la summen- zionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale, il TAF), chiedendone l’annullamento, il riconosci- mento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. In subordine ha postulato la retrocessione degli atti all’autorità inferiore per completamento istruttorio nell’ambito di una procedura ampliata e, in via ancora più subordinata, la concessione dell’ammissione provvisoria. Con- testualmente ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria (nel senso della dispensa dalle spese processuali e del relativo anticipo), pro- testando tasse e spese (doc. TAF 1 e allegati). F. Con decisione incidentale del 4 ottobre 2021 (doc. TAF 3) la giudice dell’istruzione ha autorizzato l’insorgente a soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura, esentandolo dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. G. Mediante i successivi scambi di scritti di data intercorrente tra dicembre 2021 e marzo 2022 (doc. TAF. 6, 8, 10, 12 e allegato, 14, 16) le parti hanno ribadito le proprie argomentazioni. H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli allegati verranno ripresi nei considerandi in diritto qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. I. Per ragioni organizzative il presente procedimento è stato assegnato alla giudice citata in epigrafe in qualità di presidente del collegio.
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
D-4334/2021 Pagina 4 autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 3.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo- cati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).
E. 3.2 Il Tribunale non è vincolato dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomenta- zioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4.1 Con decisione del 7 settembre 2021 il ricorrente è stato posto al bene- ficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allon- tanamento; il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo sono per contro stati negati. Malgrado quindi il ricorrente abbia chiesto nuovamente di essere ammesso provvisoriamente, oggetto della controversia nel caso in esame è esclusivamente il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera, essendo la richie- sta di ammissione provvisoria priva di oggetto.
E. 4.2 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 4.2.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima resi- denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
D-4334/2021 Pagina 5 nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pre- giudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Oc- corre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione fem- minile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
E. 4.2.2 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscet- tibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di resi- denza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo.
E. 4.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (ele- mento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono mag- giormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (sog- gettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’av- vento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero pro- dursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii).
E. 4.4 Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo rag- giungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi
D-4334/2021 Pagina 6 a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti).
E. 4.5.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi- cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di- chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi- mili ai sensi dell'art. 7 LAsi.
E. 4.5.2 È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una per- sona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consape- volmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni ri- lasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la neces- saria collaborazione.
E. 4.5.3 Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo dei dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, la versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'es- sere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e con- trari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista og- gettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
D-4334/2021 Pagina 7
E. 5 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura ammi- nistrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità com- petente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 6 settembre 2021 (doc. SEM 19), l’insorgente ha inoltre dichiarato che la questione del reclutamento forzato di minori dovrebbe essere valutata alla luce dei (recenti: agosto 2021) avvenimenti che hanno portato i talebani al potere con l’instaurazione dell’Emirato islamico d’Afghanistan e quindi ad un radicale mutamento della situazione nel paese, circostanza che esige- rebbe un cambio di prassi da parte dell’autorità inferiore. Proseguendo, l’insorgente ha ravvisato nel reclutamento forzato di un minore da parte dei talebani, come sarebbe il suo caso nell’evenienza di un ritorno in patria, un motivo d’asilo secondo l’art. 3 LAsi. Con sentenza E-5072/2018 del 17 di- cembre 2020 il Tribunale ha inoltre riconosciuto in caso di rischio di un re- clutamento forzato da parte di una milizia afgana un motivo pertinente di persecuzione ai sensi del suddetto disposto. Egli sarebbe pertanto esposto al rischio di arruolamento coatto da parte dei talebani che nel frattempo hanno preso il potere in Afghanistan e che già al momento del suo espatrio esercitavano funzioni quasi statali nella sua regione d’origine. Il suo profilo
– e meglio la giovane età, la provenienza dalla provincia di D._______, i precedenti tentativi di reclutamento e il fatto che la sua famiglia sia già stata vittima dei talebani – sarebbe idoneo a sostanziare l’appartenenza, nel contesto afgano, ad un profilo di rischio di particolare gravità e rilevanza giusta l’art. 3 LAsi. Il ricorrente ha infine evidenziato che il reclutamento forzato di minori costituisce un crimine di guerra e che le condizioni di la- voro per i minori nelle forze armate talebane integrerebbero la fattispecie di lavoro forzato ai sensi dell’art. 4 CEDU.
E. 6.1 A sostegno del rifiuto del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell’asilo nella decisione impugnata (doc. SEM 21) la SEM ha anzitutto sostenuto che i tentativi di reclutamento da parte dei talebani sa- rebbero riconducibili a requisiti “ intrinsechi “ del richiedente (giovane età, maschio) e pertanto non fondati su uno dei motivi (esaustivi) rilevanti in materia d’asilo previsti all’art. 3 LAsi. Essi non erano altresì mirati diretta- mente e personalmente all’insorgente, essendosi i talebani rivolti a tutti gli abitanti del villaggio di origine che non si erano ancora arruolati. I quattro tentativi totali di reclutamento (tre formulati direttamente all’interessato ed uno alla madre) non lascerebbero poi trasparire una particolare insistenza da parte dei talebani. A detta dell’autorità inferiore, alla luce del notevole lasso di tempo (nove anni passati dal richiedente presso lo zio) intercorso tra i tentativi di arruolamento a C._______ e l’espatrio non vi sarebbe inol- tre alcun nesso causale, sia temporale che oggettivo, tra le persecuzioni e la fuga. L’autorità di prime cure ha infine evidenziato che il ricorrente non possiede ricordi personalmente vissuti di una persecuzione a E._______ che l’avrebbe spinto a lasciare l’Afghanistan. I motivi dell’espatrio gli sareb- bero infatti stati interamente spiegati dallo zio; per di più il ricorrente ha dichiarato di averli semplicemente desunti dalle dichiarazioni dello stesso. Richiamata la giurisprudenza del TAF in merito a fattispecie in cui i motivi d’asilo si fondano unicamente su informazioni ricevute da terzi, la SEM ha quindi concluso in favore dell’assenza di un timore fondato di persecu- zione.
E. 6.2 Nel proprio gravame (doc. TAF 1 e allegati) A._______ ha contestato l’apprezzamento dell’autorità inferiore, prevalendosi di un accertamento in-
D-4334/2021 Pagina 8 completo e inesatto di fatti giuridicamente rilevanti. Dapprima egli ha rile- vato che i motivi d’asilo fatti valere sarebbero verosimili e, non essendo state contestate dalla SEM, si parte dal principio che le sue dichiarazioni siano sufficienti per poter analizzare con cognizione di causa la rilevanza dei motivi d’asilo presentati. Sulla scorta di diversi rapporti e fonti citate nel ricorso e con riferimento alle considerazioni già espresse con parere del
E. 6.3 Con risposta del 28 dicembre 2021 (doc. TAF 6) la SEM ha evidenziato che, dalla presa del potere da parte dei talebani nell’agosto 2021, l’Afgha- nistan si trova in una fase di transizione, precisando che – contrariamente a quanto constatato per alcune categorie di popolazione afgana ritenute oppositrici dai talebani (membri delle forze di sicurezza, dipendenti delle forze armate straniere e di organizzazioni internazionali, giornalisti ed atti- visti) – non sarebbero documentate azioni da parte di quest’ultimi contro persone precedentemente renitenti al reclutamento. I cambiamenti interve- nuti in Afghanistan non permettono quindi di ritenere che l’insorgente, a causa del suo rifiuto di integrare le milizie talebane, sarebbe esposto molto probabilmente e in un prossimo futuro a delle misure di persecuzione de- terminanti in materia d’asilo in caso di ritorno in patria. A mente dell’autorità
D-4334/2021 Pagina 9 inferiore infine pure il riferimento alla sentenza TAF E-5072/2018 non per- metterebbe di modificarne le conclusioni quo all’assenza di motivi determi- nanti in materia d’asilo. Da una parte non si tratta di una sentenza di prin- cipio o di riferimento. Dall’altra, al momento del reclutamento forzato a cui si riferisce l’insorgente i talebani costituivano un gruppo non governativo, per cui la differente costellazione della presente fattispecie (talebani al po- tere) non permetterebbe di giungere per analogia ad una medesima con- clusione.
E. 7.1 Nel merito in primo luogo questa Corte ritiene verosimili le dichiarazioni, per lo più sostanziate e coerenti, dell’insorgente rispetto alla sua minore età, al luogo d’origine, ai tentativi di reclutamento da parte dei talebani come pure al fatto che egli si sia rifugiato presso lo zio materno per sfuggire all’arruolamento. Queste evenienze non vengono d’altronde messe in di- scussione neppure dalla SEM nel provvedimento impugnato.
E. 7.2 Con riferimento ai considerandi seguenti, la questione se l’insorgente al momento dell’espatrio fosse minacciato di subire gravi pregiudizi da parte dei talebani sulla base di un motivo rilevante in materia d’asilo può tuttavia restare indecisa per carenza di attualità. Per il resto va rammentato che la sentenza E-5072/2018 del 17 dicembre 2020 a cui rinvia il ricorrente non costituisce né una sentenza di principio né di riferimento. In questo contesto si rinvia ad altre sentenze in cui non è ravvisabile un approccio discriminatorio in relazione ai reclutamenti forzati (cfr. tra le tante le sentenze del TAF E-4756/2022 del 1° novembre 2022 consid. 5.4 con riferimenti; D-72/2022 del 12 settembre 2022 consid 5.4; D-2116/2022 del 5 settembre 2022 consid. 7.4; E-2456/2018 del 26 giugno 2020 e rif. ivi citati).
E. 7.2.1 Nel caso in esame sulla scorta delle informazioni attuali non può es- sere escluso che A._______ sia stato oggetto di tentativi di reclutamento forzato prima dell’ascesa al potere dei talebani. All’epoca arruolamenti da parte dei talebani come quelli descritti dal ricorrente perseguivano lo scopo di incrementare la forza militare al fine di conquistare il potere. Diversi rap- porti indicano che i talebani cercavano di arruolare prevalentemente gio- vani di etnia pashtun provenienti da zone rurali facendo pressione sulle loro famiglie allo scopo di ottenere un’adesione volontaria (cfr. UK Home Office, Country Policy and Information Note, Afghanistan: Unaccompanied chil-
D-4334/2021 Pagina 10 dren, aprile 2021, pag. 45 e segg., <https://www.ecoi.net/en/file/lo- cal/2050110/Afghanistan-unaccompanied-+children-CPIN-v2.0%28Archi- ved%29.pdf> e riferimenti ivi citati, consultato il 18 novembre 2022).
E. 7.2.2 È stato inoltre constatato che, attualmente, con l’ascesa al potere i talebani non devono più ricorrere ad arruolamenti coatti, specialmente di minorenni. Recenti rapporti relativi alla situazione attuale vigente in Afgha- nistan non fanno più riferimento a sistematici arruolamenti forzati, eviden- ziando altresì che i talebani si concentrano piuttosto sul reclutamento di ex membri delle forze di sicurezza (cfr. UK Home Office, Afghanistan: Fear of the Taliban, aprile 2022, par. 6.11, <https://www.ecoi.net/en/file/lo- cal/2068081/AFG_CPIN_Fear_of_the_Taliban.pdf, consultato il 18 novem- bre 2022; cfr. UN Security Council, Thirteenth report of the Analytical Sup- port and Sanctions Monitoring Team submitted pursuant to resolution 2611 concerning the Taliban and other associated individuals and entities con- stituting a threat to the peace stability and security of Afghanistan, mag- gio 2022 par. 35, <https://www.ecoi.net/en/file/lo- cal/2073803/N2233377.pdf>, consultato il 18 novembre 2022). Invero lo stato attuale delle informazioni relative alla strategia di reclutamento non è esaustivo e si può pertanto partire dal principio che non tutti gli episodi di violazione dei diritti umani siano stati comunicati. Ad ogni modo, sulla scorta delle informazioni attualmente a disposizione non si può più legitti- mamente parlare di un sistematico reclutamento forzato da parte dei tale- bani, come palesemente avveniva prima della loro ascesa al potere. Non si può quindi ritenere con un’elevata probabilità che il ricorrente possa es- sere oggetto di un possibile reclutamento futuro (cfr. sentenza del TAF D- 3480/2021 del 10 agosto 2022 consid. 5.3.1).
E. 7.2.3 Dagli atti di causa non emergono inoltre indizi per cui l’insorgente, sottrattosi con la fuga ai tentativi di reclutamento da parte dei talebani, si trovi attualmente nel loro mirino e possa per questo motivo essere punito in caso di un (ipotetico) ritorno in patria. Innanzitutto il ricorrente non pre- senta un particolare profilo di rischio. Dalle sue allegazioni non emerge in- fatti che egli possa essere considerato dai talebani come oppositore poli- tico o religioso. Il richiedente non è stato né attivo politicamente né si è particolarmente esposto in altro modo in ragione della sua famiglia, di ca- ratteristiche personali o di attività svolte nei confronti dei talebani. In primo luogo i tentativi di arruolamento non erano specificatamente e direttamente mirati all’insorgente. I talebani si erano infatti rivolti a tutti gli abitanti del villaggio di origine (D 7.02 verbale 1).
Da un lato, in fase di audizione A._______ ha sì indicato che la sua famiglia
D-4334/2021 Pagina 11 allargata avrebbe già avuto problemi con i talebani. In particolare, al rifiuto dello zio paterno di comprare delle armi per loro, essi avrebbero attaccato la sua casa, uccidendo un figlio e una figlia e rendendolo invalido (D 42 verbale 2). Dall’altro, eccezion fatta per i tre tentativi di reclutamento, il ri- corrente non ha sostenuto di avere avuto personalmente problemi con i talebani. Lo stesso vale per la sua famiglia in senso stretto. Il comporta- mento di questi ultimi nei confronti dell’insorgente e della sua famiglia non lascia inoltre trasparire una particolare insistenza – i dialoghi riferiti dal ri- corrente intercorsi con i talebani appaiono molto stringati (D 43 segg. ver- bale 2; D 53 e 62 verbale 2) – e non denota un particolare interesse nei suoi confronti, tant’è che l’interessato, seppur trasferendosi in un altro vil- laggio, si è sottratto al reclutamento nei nove anni precedenti la partenza. Per quanto attiene poi all’asserito ulteriore tentativo di reclutamento presso lo zio materno il quale avrebbe convinto l’insorgente all’espatrio (doc. SEM 21 pag. 5; D 66-67 e D 96 segg. verbale 2 e consid. 6.1) va rilevato che si tratta di un motivo d’asilo basato unicamente su informazioni provenienti da terzi che non soddisfano i presupposti di una persecuzione ai sensi del diritto di asilo e dalle quali non può discendere un timore fondato di perse- cuzione (sentenze del TAF D-6056/2016 del 19 gennaio 2018 consid. 5.2; E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7; E-4329/2006 del 17 ottobre 2011 consid. 4.4.).
Infine dopo l’espatrio non risulta che i talebani abbiano cercato di rintrac- ciare il ricorrente (D 7 segg. verbale 2), ciò che indica l’assenza di un ri- schio di persecuzione persistente, rilevante e mirata nei suoi confronti.
E. 7.3 Visto quanto precede, dalla valutazione complessiva delle allegazioni del ricorrente emerge che non è verosimile l’esistenza di un fondato timore di essere esposto in un futuro prossimo a seri pregiudizi ai sensi dell’art. 7 LAsi in caso di rientro nel suo paese d’origine. Il rifiuto di riconoscere lo statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo risultano pertanto fondati e vanno confermati.
E. 8 In virtù di quanto sopra, nella misura in cui il ricorso è volto al riconosci- mento della qualità di rifugiato e alla concessione dell’asilo non merita tu- tela e la decisione impugnata va confermata.
D-4334/2021 Pagina 12
E. 9.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
E. 9.2 L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo re- lativa a questioni procedurali dell’11 agosto1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1).
Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento.
E. 9.3 Nella decisione impugnata la SEM ha però ritenuto l’esecuzione dell’al- lontanamento verso il paese d’origine o di provenienza o verso un paese terzo non attualmente ragionevolmente esigibile e pronunciato l’ammis- sione provvisoria in Svizzera del ricorrente. In ragione del carattere alter- nativo delle condizioni dell’allontanamento previste all’art. 83 LStrI (RS 142.20) questo Tribunale si esime dall’analisi di altri fattori (possibilità e ammissibilità) che potrebbero ostacolare l’esecuzione del rinvio (cfr. DTAF 2011/7 consid. 8 e rif. ivi citati; DTAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 9.4 In virtù di quanto sopra, nella misura in cui il ricorso è volto al ricono- scimento dell’ammissione provvisoria in Svizzera, esso è pertanto privo d’oggetto e la decisione impugnata va confermata.
E. 10 Infine, alla luce di tutto quanto sopra esposto, un rinvio all’autorità inferiore per nuovo esame delle allegazioni e complemento istruttorio non si giusti- fica. La richiesta in questo senso formulata dal ricorrente a titolo subordi- nato va pertanto respinta.
E. 11 Ne discende che la decisione impugnata non viola il diritto federale né la SEM ha abusato del suo potere d’apprezzamento né accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).
In quanto infondato il ricorso va dunque respinto.
D-4334/2021 Pagina 13
E. 12.1 Visto che con decisione incidentale del 4 ottobre 2021 (doc. TAF 3) il ricorrente è stato messo a beneficio dell’assistenza giudiziaria ed è tutt’ora indigente, non si prelevano spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 12.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA, in combinazione con gli art. 7 cpv. 1 e 2 a con- trario del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 13 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per cui non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4334/2021 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Nella misura in cui non è privo di oggetto il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4334/2021 Sentenza del 21 dicembre 2022 Composizione Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Thomas Segessenmann, Susanne Bolz-Reimann, cancelliere Graziano Mordasini. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Ugo Di Nisio, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 7 settembre 2021 / N (...). Fatti: A. A._______, alias B._______, nato il (...), cittadino afgano di etnia pashtun, nato a C._______, provincia di D._______, con ultimo domicilio a E._______, villaggio sito nella medesima provincia, è giunto in Svizzera il 20 luglio 2021 ed il giorno stesso ha depositato, quale minorenne non accompagnato, una domanda d'asilo (verbale d'audizione per richiedenti minorenni non accompagnati [RMNA] del 5 agosto 2021 [doc. 13 dell'incarto della Segreteria di Stato della migrazione {SEM}, verbale 1]). B. Sentito il 2 settembre 2021 (verbale di audizione [doc. SEM 16], verbale 2) sui motivi della domanda d'asilo, il richiedente ha dichiarato che i talebani avevano chiesto agli abitanti del suo villaggio di unirsi a loro e prendere parte alla Jihad (guerra santa). In particolare, essi avrebbero tentato a tre riprese di reclutarlo personalmente - rivendicazione avanzata in un'occasione pure alla madre - minacciandolo di morte in caso di rifiuto. Tali episodi lo avrebbero spinto a cercare rifugio presso uno zio materno a E._______, dove, in base alle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione, egli ha avrebbe vissuto per circa nove anni. A dire dell'interessato i talebani si sarebbero rivolti anche allo zio per ottenere il suo arruolamento, motivo per cui quest'ultimo l'avrebbe sollecitato a lasciare il paese essendo la sua vita in pericolo. Secondo A._______, alla luce di quanto esposto, un ritorno in Afghanistan lo esporrebbe al rischio di essere ucciso. L'interessato non ha versato agli atti alcun mezzo di prova. C. Il 3 settembre 2021 la SEM ha emanato un progetto di decisione (doc. SEM 17) ed il 6 settembre successivo il rappresentante legale del richiedente ha trasmesso la propria presa di posizione (doc. SEM 19). D. Con decisione del 7 settembre 2021, notificata il 9 settembre successivo (doc. SEM 21-22), la SEM ha negato la qualità di rifugiato al richiedente, respinto la domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia gli ha concesso l'ammissione provvisoria, in quanto l'esecuzione di tale misura non sarebbe ragionevolmente esigibile. E. Il 29 settembre 2021 (data d'entrata: 30 settembre 2021) A._______, per il tramite del Soccorso operaio svizzero (SOS), è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale, il TAF), chiedendone l'annullamento, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. In subordine ha postulato la retrocessione degli atti all'autorità inferiore per completamento istruttorio nell'ambito di una procedura ampliata e, in via ancora più subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria. Contestualmente ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria (nel senso della dispensa dalle spese processuali e del relativo anticipo), protestando tasse e spese (doc. TAF 1 e allegati). F. Con decisione incidentale del 4 ottobre 2021 (doc. TAF 3) la giudice dell'istruzione ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura, esentandolo dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. G. Mediante i successivi scambi di scritti di data intercorrente tra dicembre 2021 e marzo 2022 (doc. TAF. 6, 8, 10, 12 e allegato, 14, 16) le parti hanno ribadito le proprie argomentazioni. H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli allegati verranno ripresi nei considerandi in diritto qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. I. Per ragioni organizzative il presente procedimento è stato assegnato alla giudice citata in epigrafe in qualità di presidente del collegio. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 3. 3.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). 3.2 Il Tribunale non è vincolato dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Con decisione del 7 settembre 2021 il ricorrente è stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo sono per contro stati negati. Malgrado quindi il ricorrente abbia chiesto nuovamente di essere ammesso provvisoriamente, oggetto della controversia nel caso in esame è esclusivamente il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera, essendo la richiesta di ammissione provvisoria priva di oggetto. 4.2 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 4.2.2 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo. 4.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). 4.4 Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti). 4.5 4.5.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. 4.5.2 È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. 4.5.3 Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo dei dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, la versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
5. Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 6. 6.1 A sostegno del rifiuto del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo nella decisione impugnata (doc. SEM 21) la SEM ha anzitutto sostenuto che i tentativi di reclutamento da parte dei talebani sarebbero riconducibili a requisiti " intrinsechi " del richiedente (giovane età, maschio) e pertanto non fondati su uno dei motivi (esaustivi) rilevanti in materia d'asilo previsti all'art. 3 LAsi. Essi non erano altresì mirati direttamente e personalmente all'insorgente, essendosi i talebani rivolti a tutti gli abitanti del villaggio di origine che non si erano ancora arruolati. I quattro tentativi totali di reclutamento (tre formulati direttamente all'interessato ed uno alla madre) non lascerebbero poi trasparire una particolare insistenza da parte dei talebani. A detta dell'autorità inferiore, alla luce del notevole lasso di tempo (nove anni passati dal richiedente presso lo zio) intercorso tra i tentativi di arruolamento a C._______ e l'espatrio non vi sarebbe inoltre alcun nesso causale, sia temporale che oggettivo, tra le persecuzioni e la fuga. L'autorità di prime cure ha infine evidenziato che il ricorrente non possiede ricordi personalmente vissuti di una persecuzione a E._______ che l'avrebbe spinto a lasciare l'Afghanistan. I motivi dell'espatrio gli sarebbero infatti stati interamente spiegati dallo zio; per di più il ricorrente ha dichiarato di averli semplicemente desunti dalle dichiarazioni dello stesso. Richiamata la giurisprudenza del TAF in merito a fattispecie in cui i motivi d'asilo si fondano unicamente su informazioni ricevute da terzi, la SEM ha quindi concluso in favore dell'assenza di un timore fondato di persecuzione. 6.2 Nel proprio gravame (doc. TAF 1 e allegati) A._______ ha contestato l'apprezzamento dell'autorità inferiore, prevalendosi di un accertamento incompleto e inesatto di fatti giuridicamente rilevanti. Dapprima egli ha rilevato che i motivi d'asilo fatti valere sarebbero verosimili e, non essendo state contestate dalla SEM, si parte dal principio che le sue dichiarazioni siano sufficienti per poter analizzare con cognizione di causa la rilevanza dei motivi d'asilo presentati. Sulla scorta di diversi rapporti e fonti citate nel ricorso e con riferimento alle considerazioni già espresse con parere del 6 settembre 2021 (doc. SEM 19), l'insorgente ha inoltre dichiarato che la questione del reclutamento forzato di minori dovrebbe essere valutata alla luce dei (recenti: agosto 2021) avvenimenti che hanno portato i talebani al potere con l'instaurazione dell'Emirato islamico d'Afghanistan e quindi ad un radicale mutamento della situazione nel paese, circostanza che esigerebbe un cambio di prassi da parte dell'autorità inferiore. Proseguendo, l'insorgente ha ravvisato nel reclutamento forzato di un minore da parte dei talebani, come sarebbe il suo caso nell'evenienza di un ritorno in patria, un motivo d'asilo secondo l'art. 3 LAsi. Con sentenza E-5072/2018 del 17 dicembre 2020 il Tribunale ha inoltre riconosciuto in caso di rischio di un reclutamento forzato da parte di una milizia afgana un motivo pertinente di persecuzione ai sensi del suddetto disposto. Egli sarebbe pertanto esposto al rischio di arruolamento coatto da parte dei talebani che nel frattempo hanno preso il potere in Afghanistan e che già al momento del suo espatrio esercitavano funzioni quasi statali nella sua regione d'origine. Il suo profilo - e meglio la giovane età, la provenienza dalla provincia di D._______, i precedenti tentativi di reclutamento e il fatto che la sua famiglia sia già stata vittima dei talebani - sarebbe idoneo a sostanziare l'appartenenza, nel contesto afgano, ad un profilo di rischio di particolare gravità e rilevanza giusta l'art. 3 LAsi. Il ricorrente ha infine evidenziato che il reclutamento forzato di minori costituisce un crimine di guerra e che le condizioni di lavoro per i minori nelle forze armate talebane integrerebbero la fattispecie di lavoro forzato ai sensi dell'art. 4 CEDU. 6.3 Con risposta del 28 dicembre 2021 (doc. TAF 6) la SEM ha evidenziato che, dalla presa del potere da parte dei talebani nell'agosto 2021, l'Afghanistan si trova in una fase di transizione, precisando che - contrariamente a quanto constatato per alcune categorie di popolazione afgana ritenute oppositrici dai talebani (membri delle forze di sicurezza, dipendenti delle forze armate straniere e di organizzazioni internazionali, giornalisti ed attivisti) - non sarebbero documentate azioni da parte di quest'ultimi contro persone precedentemente renitenti al reclutamento. I cambiamenti intervenuti in Afghanistan non permettono quindi di ritenere che l'insorgente, a causa del suo rifiuto di integrare le milizie talebane, sarebbe esposto molto probabilmente e in un prossimo futuro a delle misure di persecuzione determinanti in materia d'asilo in caso di ritorno in patria. A mente dell'autorità inferiore infine pure il riferimento alla sentenza TAF E-5072/2018 non permetterebbe di modificarne le conclusioni quo all'assenza di motivi determinanti in materia d'asilo. Da una parte non si tratta di una sentenza di principio o di riferimento. Dall'altra, al momento del reclutamento forzato a cui si riferisce l'insorgente i talebani costituivano un gruppo non governativo, per cui la differente costellazione della presente fattispecie (talebani al potere) non permetterebbe di giungere per analogia ad una medesima conclusione. 7. 7.1 Nel merito in primo luogo questa Corte ritiene verosimili le dichiarazioni, per lo più sostanziate e coerenti, dell'insorgente rispetto alla sua minore età, al luogo d'origine, ai tentativi di reclutamento da parte dei talebani come pure al fatto che egli si sia rifugiato presso lo zio materno per sfuggire all'arruolamento. Queste evenienze non vengono d'altronde messe in discussione neppure dalla SEM nel provvedimento impugnato. 7.2 Con riferimento ai considerandi seguenti, la questione se l'insorgente al momento dell'espatrio fosse minacciato di subire gravi pregiudizi da parte dei talebani sulla base di un motivo rilevante in materia d'asilo può tuttavia restare indecisa per carenza di attualità. Per il resto va rammentato che la sentenza E-5072/2018 del 17 dicembre 2020 a cui rinvia il ricorrente non costituisce né una sentenza di principio né di riferimento. In questo contesto si rinvia ad altre sentenze in cui non è ravvisabile un approccio discriminatorio in relazione ai reclutamenti forzati (cfr. tra le tante le sentenze del TAF E-4756/2022 del 1° novembre 2022 consid. 5.4 con riferimenti; D-72/2022 del 12 settembre 2022 consid 5.4; D-2116/2022 del 5 settembre 2022 consid. 7.4; E-2456/2018 del 26 giugno 2020 e rif. ivi citati). 7.2.1 Nel caso in esame sulla scorta delle informazioni attuali non può essere escluso che A._______ sia stato oggetto di tentativi di reclutamento forzato prima dell'ascesa al potere dei talebani. All'epoca arruolamenti da parte dei talebani come quelli descritti dal ricorrente perseguivano lo scopo di incrementare la forza militare al fine di conquistare il potere. Diversi rapporti indicano che i talebani cercavano di arruolare prevalentemente giovani di etnia pashtun provenienti da zone rurali facendo pressione sulle loro famiglie allo scopo di ottenere un'adesione volontaria (cfr. UK Home Office, Country Policy and Information Note, Afghanistan: Unaccompanied children, aprile 2021, pag. 45 e segg., e riferimenti ivi citati, consultato il 18 novembre 2022). 7.2.2 È stato inoltre constatato che, attualmente, con l'ascesa al potere i talebani non devono più ricorrere ad arruolamenti coatti, specialmente di minorenni. Recenti rapporti relativi alla situazione attuale vigente in Afghanistan non fanno più riferimento a sistematici arruolamenti forzati, evidenziando altresì che i talebani si concentrano piuttosto sul reclutamento di ex membri delle forze di sicurezza (cfr. UK Home Office, Afghanistan: Fear of the Taliban, aprile 2022, par. 6.11, , consultato il 18 novembre 2022). Invero lo stato attuale delle informazioni relative alla strategia di reclutamento non è esaustivo e si può pertanto partire dal principio che non tutti gli episodi di violazione dei diritti umani siano stati comunicati. Ad ogni modo, sulla scorta delle informazioni attualmente a disposizione non si può più legittimamente parlare di un sistematico reclutamento forzato da parte dei talebani, come palesemente avveniva prima della loro ascesa al potere. Non si può quindi ritenere con un'elevata probabilità che il ricorrente possa essere oggetto di un possibile reclutamento futuro (cfr. sentenza del TAF D-3480/2021 del 10 agosto 2022 consid. 5.3.1). 7.2.3 Dagli atti di causa non emergono inoltre indizi per cui l'insorgente, sottrattosi con la fuga ai tentativi di reclutamento da parte dei talebani, si trovi attualmente nel loro mirino e possa per questo motivo essere punito in caso di un (ipotetico) ritorno in patria. Innanzitutto il ricorrente non presenta un particolare profilo di rischio. Dalle sue allegazioni non emerge infatti che egli possa essere considerato dai talebani come oppositore politico o religioso. Il richiedente non è stato né attivo politicamente né si è particolarmente esposto in altro modo in ragione della sua famiglia, di caratteristiche personali o di attività svolte nei confronti dei talebani. In primo luogo i tentativi di arruolamento non erano specificatamente e direttamente mirati all'insorgente. I talebani si erano infatti rivolti a tutti gli abitanti del villaggio di origine (D 7.02 verbale 1). Da un lato, in fase di audizione A._______ ha sì indicato che la sua famiglia allargata avrebbe già avuto problemi con i talebani. In particolare, al rifiuto dello zio paterno di comprare delle armi per loro, essi avrebbero attaccato la sua casa, uccidendo un figlio e una figlia e rendendolo invalido (D 42 verbale 2). Dall'altro, eccezion fatta per i tre tentativi di reclutamento, il ricorrente non ha sostenuto di avere avuto personalmente problemi con i talebani. Lo stesso vale per la sua famiglia in senso stretto. Il comportamento di questi ultimi nei confronti dell'insorgente e della sua famiglia non lascia inoltre trasparire una particolare insistenza - i dialoghi riferiti dal ricorrente intercorsi con i talebani appaiono molto stringati (D 43 segg. verbale 2; D 53 e 62 verbale 2) - e non denota un particolare interesse nei suoi confronti, tant'è che l'interessato, seppur trasferendosi in un altro villaggio, si è sottratto al reclutamento nei nove anni precedenti la partenza. Per quanto attiene poi all'asserito ulteriore tentativo di reclutamento presso lo zio materno il quale avrebbe convinto l'insorgente all'espatrio (doc. SEM 21 pag. 5; D 66-67 e D 96 segg. verbale 2 e consid. 6.1) va rilevato che si tratta di un motivo d'asilo basato unicamente su informazioni provenienti da terzi che non soddisfano i presupposti di una persecuzione ai sensi del diritto di asilo e dalle quali non può discendere un timore fondato di persecuzione (sentenze del TAF D-6056/2016 del 19 gennaio 2018 consid. 5.2; E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7; E-4329/2006 del 17 ottobre 2011 consid. 4.4.). Infine dopo l'espatrio non risulta che i talebani abbiano cercato di rintracciare il ricorrente (D 7 segg. verbale 2), ciò che indica l'assenza di un rischio di persecuzione persistente, rilevante e mirata nei suoi confronti. 7.3 Visto quanto precede, dalla valutazione complessiva delle allegazioni del ricorrente emerge che non è verosimile l'esistenza di un fondato timore di essere esposto in un futuro prossimo a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 7 LAsi in caso di rientro nel suo paese d'origine. Il rifiuto di riconoscere lo statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo risultano pertanto fondati e vanno confermati.
8. In virtù di quanto sopra, nella misura in cui il ricorso è volto al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. 9.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 9.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 9.3 Nella decisione impugnata la SEM ha però ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento verso il paese d'origine o di provenienza o verso un paese terzo non attualmente ragionevolmente esigibile e pronunciato l'ammissione provvisoria in Svizzera del ricorrente. In ragione del carattere alternativo delle condizioni dell'allontanamento previste all'art. 83 LStrI (RS 142.20) questo Tribunale si esime dall'analisi di altri fattori (possibilità e ammissibilità) che potrebbero ostacolare l'esecuzione del rinvio (cfr. DTAF 2011/7 consid. 8 e rif. ivi citati; DTAF 2009/51 consid. 5.4). 9.4 In virtù di quanto sopra, nella misura in cui il ricorso è volto al riconoscimento dell'ammissione provvisoria in Svizzera, esso è pertanto privo d'oggetto e la decisione impugnata va confermata.
10. Infine, alla luce di tutto quanto sopra esposto, un rinvio all'autorità inferiore per nuovo esame delle allegazioni e complemento istruttorio non si giustifica. La richiesta in questo senso formulata dal ricorrente a titolo subordinato va pertanto respinta.
11. Ne discende che la decisione impugnata non viola il diritto federale né la SEM ha abusato del suo potere d'apprezzamento né accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).In quanto infondato il ricorso va dunque respinto. 12. 12.1 Visto che con decisione incidentale del 4 ottobre 2021 (doc. TAF 3) il ricorrente è stato messo a beneficio dell'assistenza giudiziaria ed è tutt'ora indigente, non si prelevano spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 12.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA, in combinazione con gli art. 7 cpv. 1 e 2 a contrario del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
13. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per cui non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella misura in cui non è privo di oggetto il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non si attribuiscono spese ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini Data di spedizione: