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D-3597/2022

D-3597/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2024-03-11 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere)

Sachverhalt

A.a Il 4 marzo 2022, A._______, cittadino afghano dell’etnia pashtu e ori- ginario di Khost (distretto di Nadar Shakor, provincia di Khost), ha deposi- tato una domanda d’asilo in Svizzera (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. […]-4/2). A.b Dopo aver conferito mandato alla protezione giuridica, con scritti datati 13 maggio, 15 giugno e 17 giugno 2022 l’interessato ha trasmesso alla SEM i seguenti mezzi di prova (cfr. atti SEM n. 22/1, 25/1 e 27/1): – Invito a matrimonio con traduzione (in copia; cfr. mezzo di prova [mdp] n. 1 della SEM), – Convocazione dall’Emirato islamico del (…) con traduzione (in copia; cfr. mdp n. 2 SEM), – Attestato del (…), con traduzione (in copia; cfr. mdp n. 3 SEM), – Patente di guida del padre (in copia; cfr. mdp n. 4 SEM), – Attestato di lavoro del padre, 20.12.1981, con traduzione (in copia; cfr. mdp n. 5 SEM), – Tesserino (…) del padre con traduzione (in copia; cfr. mdp n. 6 SEM), – Certificati di formazione e scolastici (in copia; cfr. mdp n. 9 SEM), – Documento dal Kazakistan (in copia; cfr. mdp n. 10 SEM), – Attestato della ditta (…) (in copia; cfr. mdp n. 11 SEM), – Foto dell’interessato al lavoro per la ditta di (…) (in copia; cfr. mdp n. 12 SEM), – Commento Facebook e foto di persona deceduta (in copia; cfr. mdp n. 13 SEM), – Informazione sul volo B._______ dell’interessato nel (…) (in copia; cfr. mdp n. 14 SEM), – Gruppo sanguigno dell’interessato (in copia; cfr. mdp n. 15 SEM), – Tesserino Commissione elettorale (in copia; cfr. mdp n. 16 SEM), – Foto del padre a B._______ (in copia; cfr. mdp n. 17 SEM), – Articolo su Facebook sul lavoro dell’interessato (in copia; cfr. mdp n. 18 SEM), – Foto di un cadavere in sepoltura (in copia; cfr. mdp n. 19 SEM), – Foto di una tazkara di una signora [moglie dell’interessato] (in copia; cfr. mdp n. 20 SEM), – Foto del richiedente con il cugino (in copia; cfr. mdp. n. 21 SEM), – Tesserino (…) (in copia; cfr. mdp n. 22 SEM), – Foto del richiedente con il figlio (in copia; cfr. mdp n. 23 SEM), Foto della schermata WhatsApp del file audio che non si apre (in copia; cfr. mdp n. 24 SEM). A.c In data 17 giugno 2022, la SEM ha sentito il richiedente nell'ambito di una prima audizione ex art. 26 cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31; cfr. atto SEM n. 24/15), mentre il 14 luglio 2022 ha svolto l’audizione sui motivi d'asilo ex art. 29 LAsi (cfr. atto SEM n. 30/13).

D-3597/2022 Pagina 3 A.d Per quanto riguarda i motivi d’asilo, l’interessato ha sostanzialmente dichiarato di aver lavorato, nel periodo fra il (…), per l’impresa (…) in Af- ghanistan in qualità di supervisore tecnico di lavori edili ([…]) e, successi- vamente, quale impiegato nell’amministrazione generale della stessa so- cietà sita a Kabul (cfr. atto SEM n. 24/15 D36, n. 30/13 D4-13). In occasione delle elezioni presidenziali del 2014 egli avrebbe inoltre svolto il compito di osservatore presso una sede elettorale (cfr. atto SEM n. 24/15 D36-37). Nel 2019 egli sarebbe espatriato una prima volta in Kazakistan dove avrebbe inoltrato una domanda d’asilo (cfr. atto SEM 24/15 D71). A moti- vare la prima fuga dall’Afghanistan sarebbero state le varie uccisioni avve- nute nella sua zona d’origine, segnatamente quelle di due suoi conoscenti e di un cugino paterno – già membro del Khost Protection Force (KPF) – il quale sarebbe stato assassinato mentre stava (…). Prima della sua par- tenza verso il Kazakistan, un abitante del suo villaggio gli avrebbe inoltre consigliato di non uscire di casa, ciò per il lavoro che l’insorgente avrebbe svolto presso la (…) nonché per la professione svolta dal padre (cfr. atto SEM n. 24/15 D62, n. 30/13 D14-15). Il ricorrente ha riferito che quest’ul- timo sarebbe stato impiegato in qualità di ufficiale nel settore (…) della po- lizia statale afgana fino al cambio di potere avvenuto nell’agosto 2021, oc- cupandosi in particolare di svolgere da interprete nei rapporti tra la popola- zione e le forze estere presenti nel Paese (cfr. atto SEM n. 30/13 D29-34). Nel 2020, durante il suo soggiorno in Kazakistan, l’interessato avrebbe poi ricevuto un messaggio vocale da un abitante – talebano – del suo villaggio dal seguente contenuto: “Ti sei salvato, ti abbiamo aspettato nella località di C._______ per ucciderti. Ti abbiamo seguito da lontano, abbiamo avuto informazioni su di te. Sei partito dai tuoi parenti, ti abbiamo lasciato andare perché (…).” (cfr. atto SEM n. 30/13 D 69-75). L’insorgente avrebbe poi ottenuto una decisione negativa alla domanda d’asilo depositata in Kaza- kistan, in forza della quale egli sarebbe stato rimpatriato. Il ritorno in Afgha- nistan sarebbe quindi avvenuto il 13 marzo 2021 (cfr. atto SEM n. 24/15 D15 e 68). Tornato in Afghanistan, egli sarebbe rimasto a casa sua a D._______(cfr. atto SEM n. 24/15 D23) per un periodo di 24 o 26 giorni durante il quale, il 1° aprile 2020, i talebani avrebbero consegnato a suo fratello minore, allora occupato a lavorare nei campi, una lettera minatoria destinata al ricorrente, nella quale veniva intimato “Si avvisa (…) di presen- tarsi presso… non appena riceve il presente avviso per il reato di aver la- vorato come guardia presso (…), altrimenti non avrebbe il diritto di lamen- tarsi” (cfr. traduzione italiana del mdp n. 2 SEM; cfr. atto SEM n. 24/15 D80- 92). A tale riguardo, l’insorgente ha dichiarato che all’origine di questa let- tera ci sarebbe il suo vicino di casa che avrebbe notato il suo ritorno; questi non lo avrebbe sollecitato in precedenza per timore del mestiere svolto dal padre dell’interessato (cfr. atto SEM n. 24/15 D75-76). Così, dopo due

D-3597/2022 Pagina 4 giorni dal ricevimento della convocazione, il ricorrente sarebbe partito per Kabul per poi espatriare dall’Afghanistan il 26 aprile 2021 (cfr. atto SEM 24/15 D22/65). Con l’aiuto di un passatore, egli si sarebbe diretto nel Taji- kistan prima di proseguire verso l’Ucraina. Alla fine del mese di febbraio 2022, egli avrebbe poi proseguito il suo viaggio verso la Polonia raggiun- gendo la Svizzera il 4 marzo 2022. L’interessato ha inoltre dichiarato che, due mesi prima della presa di potere dei talebani, anche suo padre sarebbe espatriato dall’Afghanistan per trasferirsi a B._______ dove tutt’oggi vive (cfr. atto SEM n. 24/15 D 45-48, n. 30/13 D46). Egli ha poi soggiunto che, dopo la sua fuga, un abitante del suo villaggio avrebbe nel frattempo inten- tato una causa deputata a contestare la proprietà dei terreni di famiglia (cfr. atto SEM n. 24/15 D65-68). La moglie del ricorrente vivrebbe attualmente con il figlio presso la sua famiglia (materna) a E._______ (cfr. atto SEM N. 24/15 D40-44). A.e Il 21 luglio 2022 la SEM ha emanato il suo progetto di decisione, nel merito del quale la rappresentante legale dell’interessato ha presentato la relativa presa di posizione in data 22 luglio 2022 (cfr. atto SEM 24/4). B. Con decisione del 25 luglio 2022, notificata lo stesso giorno, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la succi- tata domanda d'asilo, pronunciando nel contempo l'allontanamento dell’in- teressato. L’autorità inferiore ha però concesso l'ammissione provvisoria al richiedente l'asilo per causa d'inesigibilità del provvedimento. C. In data 19 agosto 2022 (cfr. tracciamento degli invii; data d’entrata 22 ago- sto 2022) l’interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo in via principale l’accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione im- pugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo; a titolo subordinato egli ha invece chiesto la restituzione degli atti alla SEM, affinché essa proceda a un nuovo complemento istruttorio ed esame delle allegazioni. Contestualmente, protestando tasse e spese, il ricorrente ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso di essere esentato dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo. D. Con ordinanza del 30 marzo 2023 il Tribunale ha avviato lo scambio di scritti tra le parti. Con scritto datato 13 aprile 2023 la SEM ha presentato le

D-3597/2022 Pagina 5 osservazioni al ricorso, alle quali la rappresentante del ricorrente ha repli- cato in data 10 maggio 2023. In data 23 agosto 2023 l’autorità inferiore ha inoltrato le sue brevi osservazioni di duplica.

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce inoltre una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto, egli è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

E. 1.4 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi cum art. 10 dell’Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo; RU 2020 1125, abro- gata con effetto dal 15 dicembre 2023] e la disposizione transitoria dell’abrogazione del 22 novembre 2023 RU 2023 694 a contrario; DTAF 2020 I/1 consid. 7), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono in concreto soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

D-3597/2022 Pagina 6 L’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d’asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. THOMAS SEGESSENMANN, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20).

E. 3 Preliminarmente, si osserva che il ricorrente è stato posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontana- mento. Le condizioni prescritte dall'art. 83 della legge federale sugli stra- nieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) sono di natura alternativa. Pertanto, gli oggetti del litigio in questa sede risultano essere unicamente il riconoscimento della qualità di rifugiato, la conces- sione dell'asilo e la pronuncia dell'allontanamento.

E. 4.1 In sintesi, la SEM ritiene anzitutto inverosimili le allegazioni del ricor- rente in merito alle asserite minacce da parte dei talebani (art. 7 LAsi). A suo giudizio, la convocazione che l’interessato avrebbe ricevuto dall’Emi- rato Islamico il 1° aprile 2020 sarebbe un documento facilmente reperibile, sicché il suo valore probatorio sarebbe estremamente esiguo. La SEM mette inoltre in dubbio la plausibilità dell’ottenimento di questo documento per il fatto che il padre, benché lavorasse per la polizia, non avrebbe intra- preso nulla “per contrastare in qualche modo l’entrata di tale convoca- zione”. La plausibilità delle dichiarate minacce sarebbe altresì intaccata dalla scarsa valenza probatoria del messaggio vocale minatorio che l’inte- ressato avrebbe ricevuto durante la sua permanenza in Kazakistan, in quanto non sarebbe “per niente difficile organizzare qualche persona che […] lascia un messaggio del genere sul telefono” (cfr. decisione avversata, pag. 5). L’autorità inferiore ritiene altresì che la situazione del richiedente non si sia aggravata a tal punto da poter ammettere la presenza di un ti- more fondato di persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi. In particolare, la SEM ritiene che l’attività lavorativa del richiedente presso la (…) non sia in grado di giustificare un timore fondato di persecuzioni, non essendo le attività svolte per detta impresa oggettivamente idonee a provocare delle ripercus- sioni concrete e rilevanti da parte dei talebani nonché ad ammettere un rischio di misure persecutorie in caso di ritorno in Afghanistan. Inoltre, non sussisterebbe neppure un timore fondato di persecuzioni riflesse per il mo- tivo che il padre del ricorrente fosse un poliziotto. Ciò in ragione del fatto che il padre non sarebbe stato oggetto di alcuna diretta misura persecutoria da parte dei talebani e che, con l’espatrio dello stesso verso B._______, nel frattempo occorso, non persisterebbe più “alcun motivo ragionevole per i talebani di mettere in pericolo la famiglia per cercare di mettere mano sulla

D-3597/2022 Pagina 7 persona che a loro interesserebbe in primo luogo” (cfr. decisione avversata pag. 8). Anche l’asserita causa giudiziaria che sarebbe stata intentata con- tro la famiglia dell’interessato per la restituzione dei terreni non costitui- rebbe un valido motivo d’asilo ai sensi dell’art. 3 LAsi. Da ultimo, la SEM ritiene che la circostanza per cui l’interessato abbia vissuto per diversi anni all’estero non costituisca, nel caso concreto, un motivo sufficiente per am- mettere ch’egli si sia nel frattempo “occidentalizzato” e, per questa ragione, sarebbe esposto con alta probabilità e in un futuro prossimo a una perse- cuzione rilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato da parte dei talebani.

E. 4.2.1 Censurando una violazione degli artt. 3 e 7 LAsi, l’insorgente avversa tuttavia le conclusioni a cui è giunta l’autorità inferiore.

E. 4.2.2 In primo luogo, egli contesta la valutazione intrapresa dalla SEM in merito alla verosimiglianza delle sue allegazioni circa le minacce ch’egli avrebbe subìto dai talebani in patria, rimproverando all’autorità inferiore di non aver valutato la persecuzione nel suo complesso e di aver tralasciato l’esame del suo particolare profilo di rischio. Con riferimento alla veridicità della convocazione dell’Emirato Islamico del (…), egli sostiene che “l’invio di lettere minatorie o di convocazioni agli oppositori o a coloro che sono percepiti come tali rientra notoriamente nel modus operandi del Talebani”. Egli andrebbe inoltre considerato quale oppositore dell’Emirato “avendo […] lavorato per una ditta finanziata anche in parte dagli statunitensi, cir- costanza provata dai mezzi di prova fatti pervenire dall’insorgente e non messa in alcun modo in dubbio dalla SEM” (cfr. ricorso pag. 5). A sostegno della verosimiglianza della sua persecuzione, l’insorgente cita inoltre sva- riati estratti dei verbali delle sue audizioni concernenti, segnatamente, la lettera convocazione succitata, l’evento occorso a suo cugino F._______– il quale avrebbe lavorato per l(…)e per questo ucciso – nonché l’attività svolta dal padre nel corpo di polizia durante il periodo antecedente alla presa di potere da parte dei talebani (cfr. ricorso pag. 6). Per quanto con- cerne la presunta inerzia del padre ritenuta dalla SEM, l’insorgente so- stiene che la posizione lavorativa di quest’ultimo non sarebbe stata tale da poter impedire la persecuzione del figlio e che, al momento delle minacce, la situazione familiare sarebbe stata particolarmente critica; tale aspetto non costituirebbe comunque un valido elemento per esaminare la verosi- miglianza delle allegazioni (cfr. ricorso pag. 7). Il ricorrente rileva dipoi che il suo rientro in Afghanistan dal Kazakistan, avvenuto nel marzo 2021, non sarebbe stato volontario, bensì imposto dall’ordine di rimpatrio contenuto nella decisione negativa di asilo ricevuta in questo Paese. Egli afferma

D-3597/2022 Pagina 8 altresì che, una volta rimpatriato, avrebbe sempre vissuto nascosto in casa per poi fuggire nuovamente dall’Afghanistan circa 26 giorni dopo, ciò che dimostrerebbe come egli “avesse percepito il pericolo e avesse un fondato timore di poter subire ulteriori persecuzioni nonché di aver fatto […] e ha fatto quanto nelle sue capacità per sfuggire al pericolo.” (cfr. ricorso pag. 7). Infine, egli rimprovera all’autorità inferiore di non aver considerato la sindrome da disadattamento con disturbi emozionali e di ansia della quale soffre e che implicherebbe un’interferenza con il funzionamento e le pre- stazioni sociali della persona interessata; tale affezione avrebbe infatti “avuto un’influenza nella modalità di esposizione del ricorrente, il quale è apparso in audizione talvolta confuso e poco chiaro” (cfr. ricorso pag. 8).

E. 4.2.3 Con riferimento alle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato (art. 3 LAsi), il ricorrente ritiene sostanzialmente che il fatto di es- sere stato alle dipendenze di imprese finanziate dagli occidentali o statuni- tensi – come sarebbe il caso della ditta (…) per la quale lavorava – sarebbe generalmente sufficiente a giustificare la persecuzione di un cittadino af- ghano da parte dei talebani. Inoltre, il tempo trascorso dalla fine del suo impiego non sarebbe “garanzia di «dimenticanza» da parte dei Talebani, soprattutto dopo la loro presa di potere dell’agosto 2021 e dell’istruzione di un regime fortemente repressivo.” (cfr. ricorso pag. 9). Infine, occorrerebbe ammettere pure il rischio di persecuzioni riflesse dovute al lavoro governa- tivo svolto dal padre; pur non essendo stato vittima di minacce concrete, anch’egli è espatriato a B._______, ciò che comproverebbe il rischio che correva in Patria a fronte del suo trascorso professionale nella polizia.

E. 4.3 In sede di risposta al ricorso inoltrato al Tribunale, la SEM si riconferma nella sua posizione rinviando alle motivazioni contenute nella decisione av- versata. Con la replica, il ricorrente conferma integralmente le proprie cen- sure ricorsuali e le relative domande di giudizio, senza apportare nuove allegazioni e mezzi di prova. In duplica, la SEM ha unicamente dichiarato di voler confermare la decisione contestata.

E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

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E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina riconosce quattro ele- menti costitutivi della “verosimiglianza”: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo conclu- denti e, in terzo luogo plausibili. Il richiedente dev’essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collabo- rare con l’autorità all’accertamento dei fatti (cfr. FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, N 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allega- zione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essen- ziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fatti- specie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 5.4 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende invece nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà ricono- sciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecu- zione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano sog- gettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segna- tamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua apparte- nenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espon- gono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è

D-3597/2022 Pagina 10 l’oggetto per la prima volta. Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fon- dato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro pros- simo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

E. 5.5 Dopo che la situazione della sicurezza in Afghanistan si è costante- mente deteriorata per anni (cfr. sulla situazione a Kabul fino al 2017 la sen- tenza di riferimento del TAF D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 consid. 7.3 e segg.), i problemi di sicurezza si sono indubbiamente aggravati dopo la presa di potere da parte dei talebani nell'agosto 2021. I rapporti nazionali delle organizzazioni e degli organismi internazionali sulla situazione in Af- ghanistan mostrano anche che le persone con determinati profili sono esposte a un maggiore rischio di persecuzione sotto il regime talebano. La Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA), nel suo ultimo rapporto sulla situazione della sicurezza del febbraio 2023, ha nuovamente confermato casi di esecuzioni extragiudiziali, arresti e deten- zioni arbitrarie, maltrattamenti e torture a carico di membri del precedente governo e delle precedenti forze di sicurezza. Il Tribunale amministrativo federale ipotizza inoltre che i talebani considerino i membri delle forze di sicurezza afghane e del precedente governo come nemici della loro causa. Tuttavia, ciò riguarda principalmente le persone che si sono esposte in modo particolare, in modo da attirare l'attenzione dei talebani e diventare il loro obiettivo (cfr. la sentenza del Tribunale D-1191/2023 dell’8 maggio 2023 consid. 5.2.1 e riferimenti citati).

E. 5.6 Inoltre, secondo la giurisprudenza del Tribunale l’appartenenza fami- gliare ad una persona la quale è esposta ad un rischio di persecuzione accresciuto in Afghanistan, può condurre ad una persecuzione riflessa (sulla definizione di persecuzione riflessa cfr. ATAF 2007/19 consid. 3.3). Ciò è in particolare il caso di (ex) appartenenti alla polizia o alle forze di sicurezza, di autorità del governo o di persone vicine al governo (cfr. sen- tenza del Tribunale E-5120/2021 del 21 luglio 2022 consid. 6.3.4 con rif. cit.). V’è luogo di apprezzare l’intensità del rischio di persecuzione riflessa in funzione delle circostanze del caso specifico (cfr. sentenze del Tribunale E-5184/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 3.3; E-5725/2022 del 10 gennaio 2023 consid. 7.2).

E. 6.1 D-3597/2022 Pagina 11

E. 6.1.1 Il Tribunale dissente dalle argomentazioni esposte nel gravame. A fronte di un’attenta valutazione degli atti di causa, non si ravvedono anzi- tutto valide ragioni per discostarsi dal giudizio dell’autorità inferiore in me- rito all’inverosimiglianza delle allegazioni riguardanti le asserite minacce subite in patria da parte dei talebani (art. 7 LAsi).

E. 6.1.2 In primo luogo, il ricorrente non ha fornito delle dichiarazioni sufficien- temente fondate. Come giustamente rilevato dalla SEM, il valore probatorio della convocazione dell’Emirato Islamico dell’Afghanistan della provincia di Khost datata 1° aprile 2020 (cfr. mdp n. 2 SEM) dev’essere considerato molto debole; il documento in oggetto può infatti essere facilmente allestito ai fini di della causa e, in concreto, risulta pure di difficile lettura, ciò che preclude qualsivoglia verifica della sua autenticità. Per quanto afferisce in- vece al messaggio vocale minatorio che l’interessato avrebbe ricevuto du- rante il suo soggiorno in Kazakistan, il Tribunale osserva che lo stesso non è mai stato riprodotto in corso d’istruttoria in quanto il documento audio è risultato digitalmente illeggibile (cfr. atto SEM n. 30/13 D69). Inoltre, al ri- corso non sono stati allegati nuovi mezzi di prova a sostegno di tali circo- stanze di fatto. Già per questi motivi, quindi, le allegazioni dell’interessato, relative a delle circostanze dirimenti per il giudizio, non si rivelano sufficien- temente fondate e comprovate.

E. 6.1.3 In secondo luogo, il ricorrente non ha fornito delle dichiarazioni suffi- cientemente concludenti. A titolo esemplificativo, nel corso della sua prima audizione, egli ha soltanto dichiarato di essere stato nel mirino dei talebani, nella misura in cui, il 1° aprile 2020, gli sarebbe stata notificata la convoca- zione minatoria succitata. La ricezione del messaggio vocale da parte del vicino di casa G._______, è stata tuttavia allegata nell’ambito della sua seconda audizione (cfr. atto. SEM n. 30/13 D69-75). A tal proposito, risulta d’acchito incomprensibile il motivo per cui il ricorrente, sollecitato ripetuta- mente dall’interrogante sulle persecuzioni ch’egli avrebbe subito da parte dei talebani, abbia riferito del messaggio vocale soltanto nel corso della seconda audizione. Se, come ha riferito l’interessato, il messaggio comu- nicherebbe l’avvenuto tentativo di uccisione da parte del mittente, o perlo- meno la sua ferma intenzione di compiere tale atto, è logico ritenere che il ricorrente avrebbe dovuto percepire la necessità di riferire subito di tale circostanza durante l’audizione del 17 giugno 2022. Del resto, il messaggio vocale – rilevatosi illeggibile digitalmente – conterrebbe minacce ben più esplicite e dirette rispetto al contenuto dello scritto del 1° aprile 2020 e, da un punto di vista oggettivo, è suscettibile di generare un timore di persecu- zione più aggravato rispetto alla convocazione ch’egli avrebbe – indiretta- mente – ricevuto dall’Emirato Islamico dell’Afghanistan della provincia di

D-3597/2022 Pagina 12 Khost. L’inconcludenza delle allegazioni è poi rafforzata dalla contraddi- zione sorta nel racconto dell’insorgente in merito alle minacce che suo pa- dre avrebbe patito dai talebani. In un primo momento, egli ha infatti affer- mato che il padre avrebbe cessato la sua attività nel corpo di polizia a causa delle minacce subite (cfr. atto SEM n. 30/13 D46: “Non può più lavo- rare per la polizia, è stato minacciato. Se non fosse stato minacciato non sarebbe andato a B._______ dove si trova attualmente con problemi di salute […]”), per poi contraddire tale affermazione nel corso della stessa audizione (cfr. idem D51, 61-62). Ciò posto, le cardinali dichiarazioni dell’in- teressato in merito alle asserite persecuzioni sofferte da parte dei talebani difettano di sufficiente efficacia probativa e concordanza.

E. 6.1.4 In terzo luogo, la veridicità del suo racconto può essere messa in dubbio anche sulla base di una valutazione della plausibilità. A mente del Tribunale, alcuni comportamenti narrati dal ricorrente circa il suo agire, come pure quello dei talebani, risultano illogici e non combacianti con l’esperienza generale di vita, tenuto conto del contesto specifico afghano, di modo che non sembrano essere stati effettivamente vissuti dall’insor- gente così come da lui dichiarato. L’insorgente ha infatti dichiarato di aver sempre vissuto a D._______ con i suoi genitori e sua moglie nel periodo antecedente il suo espatrio nel 2020 (cfr. atti SEM n. 24/15 D11-12, n. 30/17 D63-64). A proposito di G._______ – autore del messaggio vocale minato- rio che il ricorrente avrebbe ricevuto durante la sua permanenza in Kaza- kistan – l’insorgente ha inoltre riferito trattarsi di un abitante del suo villag- gio, vicino di casa, che era direttamente legato ai talebani (cfr. atti SEM n. 24/15 D76, n. 30/13 D70-71). Durante il soggiorno nel suo villaggio d’ori- gine prima della sua fuga definitiva dal Paese nel 2021 (cfr. atto SEM n. 24/15 D23), il vicino avrebbe avvistato il ricorrente (cfr. atto SEM n. 30/13 D77) e informato i talebani del suo ritorno; a mente del ricorrente, sarebbe infatti stata tale segnalazione a comportare la convocazione ricevuta per il tramite del fratello minore il 1° aprile 2020 (cfr. atto SEM n. 24/15 D75-76). A fronte di tali circostanze, il Tribunale giudica quanto mai illogico che l’in- teressato, a fronte delle minacce di morte che il vicino G._______ gli avrebbe riferito per messaggio vocale durante il suo soggiorno in Kazaki- stan, sia tornato a vivere nel suo villaggio di origine senza adottare alcuna misura di protezione o cambiare abitazione. Risulta infatti irragionevole ch’egli sia pacificamente tornato nello stesso villaggio in cui presumibil- mente si trovava la persona che lo avrebbe precedentemente minacciato di morte. Peraltro, in sede di audizione il ricorrente ha affermato di temere personalmente il vicino in parola, ciò che costituirebbe un elemento osta- tivo al suo ritorno in Afghanistan (cfr. atto SEM n. 30/13 D112-114). Già solo per questo aspetto, il racconto dell’insorgente risulta poco credibile.

D-3597/2022 Pagina 13 A tale elemento dissonante, si aggiunga inoltre che, come opportunamente osservato dall’autorità inferiore, il padre dell’interessato, allora impiegato nella polizia, non avrebbe adottato alcuna misura volta a segnalare o con- trastare la minaccia subìta dal figlio per il tramite della convocazione rice- vuta, salvo consigliare la fuga dal Paese (cfr. atto SEM 30/13 D82-87). Inol- tre, risulta incomprensibile il motivo per cui i talebani avrebbero deciso di consegnare la comunicazione al fratello minore nei campi piuttosto che consegnare personalmente la missiva a casa del destinatario. A tale pro- posito il ricorrente si è limitato ad affermare: “Non potevano venire a casa, perché avevano paura anche loro. Perché se fossero venuti a casa, gli avrei risposto e gli avrei fatto la guerra anche io. Perché ci sono anche mio padre e i miei cugini che lavoravano per iI KPF e stanno in America, a casa non potevano venire direttamente.” (cfr. atto SEM n. 24/15 D86). Ad ogni buon conto, l’eventuale presenza del padre (agente di polizia) non può giu- stificare tale modo di procedere; con la consegna della convocazione al fratello i talebani non avrebbero infatti potuto evitare che il padre del ricor- rente venisse a conoscenza dello scritto minatorio, sicché non vi sarebbe stato valido motivo di astenersi dal presentarsi direttamente a casa dell’in- teressato o depositare la lettera presso la sua abitazione.

E. 6.1.5 Nel complesso, si giudica dunque che, tenuto conto delle peculiarità del caso in esame e dei mezzi di prova versati agli atti, il ricorrente non abbia reso verosimile le supposte concrete minacce subite in patria dai ta- lebani. Su questo aspetto, la decisione avversata va quindi confermata.

E. 6.2.1 Il Tribunale ritiene inoltre che l’autorità inferiore non abbia violato il diritto federale neppure nella misura in cui ha ritenuto che le altre allega- zioni addotte non fossero pertinenti ai sensi dell’art. 3 LAsi.

E. 6.2.2 Anzitutto, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, la sua atti- vità lavorativa presso l’impresa (…) non giustifica un timore fondato di per- secuzioni. Come correttamente concluso dalla SEM, dagli atti di causa emerge chiaramente ch’egli ha svolto per tale impresa un compito pura- mente tecnico nell’ambito della costruzione stradale e, in un secondo tempo, nella sezione amministrativa della ditta, senza tuttavia aver mai as- sunto un particolare ruolo strategico. Inoltre, il suo impiego riconducibile al periodo dal (…), sicché va verosimilmente esclusa la sussistenza di un at- tuale interesse dei talebani a perpetuare oggi qualsivoglia minaccia verso l’interessato soltanto in ragione del suo precedente impiego. Ad ogni buon conto, il Tribunale osserva che, contrariamente a quanto preteso dall’insor- gente, il rapporto citato dal ricorrente (EUAA, Country Guidance:

D-3597/2022 Pagina 14 Afghanistan, April 2022) – non allegato al ricorso – non conclude affatto che il prestare lavoro per ditte finanziate dagli occidentali, qualora “anche si tratti di mansioni semplici” (cfr. ricorso pag. 9), costituisce in genere un elemento sufficiente per giustificare la persecuzione di un cittadino afghano da parte dei talebani. Sotto il profilo oggettivo, non si ravvisano quindi va- lide ragioni per ritenere che, a fronte del tempo trascorso dalla fine del rap- porto di lavoro e del ruolo assunto nell’impresa, i talebani abbiamo un inte- resse concreto ed effettivo a perseguire l’insorgente. A tale proposito, le successive uccisioni di alcuni dipendenti dell’impresa allegate dal ricor- rente, benché drammatiche, non sono suscettibili di influire sul giudizio. Dagli atti di causa non emergono infatti elementi per concludere che tali uccisioni siano riconducibili all’azione dei talebani per un movente stretta- mente relativo al lavoro precedentemente svolto dalle vittime nell’impresa in parola. Pertanto, non essendo il preteso timore del ricorrente fondato su indizi concreti e sufficienti che fanno apparire – in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità – l’avvento di misure persecutorie rilevanti ai fini della qualità di rifugiato, le censure vanno respinte anche su questo punto.

E. 6.2.3 Secondariamente, va altresì esclusa una persecuzione riflessa fon- data sull’attività professionale dal padre del ricorrente. Affinché si possa ammettere che un ex membro delle forze di sicurezza afghane vada con- siderato come un nemico della causa dei talebani, occorre che lo stesso si sia esposto in modo particolare, ovvero in misura tale da attirare la loro attenzione e costituire, di riflesso, il loro obiettivo (cfr. consid. 5.5 supra). A tale riguardo, il Tribunale rileva in particolare che, fino alla sua partenza dall’Afghanistan, il padre del ricorrente non ha mai fatto l’oggetto di misure da parte dei talebani e non sembra essersi effettivamente esposto in modo particolare nell’esercizio della sua professione. Infatti, nonostante la con- fusa e inconcludente descrizione formulata dal ricorrente sulle concrete mansioni che il padre avrebbe svolto all’interno della polizia (cfr. atto SEM

n. 30/13 D29-60), si può concludere che quest’ultimo non abbia assunto alcun ruolo di particolare profilo; egli sarebbe stato attivo nel settore delle radiocomunicazioni svolgendo soltanto da interprete nei rapporti tra la po- polazione e le forze estere presenti nel Paese. Al riguardo, giova osservare che la censura secondo cui egli avrebbe avuto la possibilità di accedere “a delle informazioni segrete” (cfr. ricorso pag. 9) risulta tardiva e non conso- lidata da spiegazioni di alcuna sorta; questo elemento non è pertanto su- scettibile di portare ad una diversa valutazione della fattispecie. A corrobo- rare l’inverosimiglianza di una persecuzione del padre vi è poi il fatto ch’egli sarebbe espatriato verso Dubai prima del cambio del potere governativo, sicché è corretto ritenere che, da un profilo oggettivo e in assenza di altri

D-3597/2022 Pagina 15 validi elementi, non sussista più alcun motivo ragionevole per i talebani di mettere in pericolo la sua famiglia allo scopo di “mettere mano su di lui”. Benché non dirimente per il giudizio, va inoltre evidenziato che la moglie e il figlio del ricorrente vivrebbero attualmente a Khost e non avrebbero finora subìto alcuna rappresaglia.

E. 6.2.4 Per questi motivi, l’esposizione qualificata imposta dalla giurispru- denza per riconoscere il fondato timore di persecuzione va esclusa. È quindi a giusto titolo che l’autorità inferiore non ha ammesso una persecu- zione riflessa del ricorrente per la professione precedentemente svolta dal padre in seno al corpo di polizia.

E. 6.2.5 La decisione avversata va confermata anche con riferimento alla va- lutazione della pretesa “occidentalizzazione” dell’interessato (cfr. ricorso pag. 10). Il Tribunale giudica infatti ch’egli non incarni visibilmente e in modo percettibile valori e simboli occidentali tali da ammettere un timore oggettivamente fondato di essere esposto a misure di persecuzione rile- vanti da parte dei talebani. Invero, l’insorgente ha sempre vissuto in Afgha- nistan, ad eccezione del suo soggiorno in Kazakistan dal 2018 al 2021 du- rante il quale ha trascorso gli anni cruciali della sua giovinezza. Inoltre, il suo precedente lavoro presso un’impresa ([…]) apparentemente “finan- ziata anche dagli americani” (cfr. atto SEM n. 24/15 D35) – terminato tre anni prima del cambio di governo – non può, in assenza di altri elementi a favore di una condivisione personale dei valori occidentali (quali attività so- ciali e politiche, attitudini occidentali e le opinioni espresse), portare il Tri- bunale ad ammettere ch’egli sia nel frattempo divenuto una persona occi- dentalizzata agli occhi dei talebani. A tal riguardo, le situazioni specifiche dei parenti (non immediati) dell’insorgente non sono suscettibili di influire, nel caso concreto, sulla valutazione della sua situazione personale. In que- sto senso, la partenza dei cugini verso gli Stati Uniti (cfr. atto SEM n. 30/13 D98) o il loro eventuale coinvolgimento nel KPF (cfr. atto SEM n. 24/15 D117-118), risultano inconferenti. L’esclusione di una persecuzione è al- tresì data dall’assenza di un particolare profilo a rischio nel caso concreto, nonché dall’inverosimiglianza delle addotte persecuzioni prima del suo espatrio (cfr. consid. 6.1 supra). Per il resto, si rileva che il Tribunale ha già ripetutamente stabilito – in sentenze successive alla presa di potere dei talebani – che il soggiorno in un Paese occidentale non è in sé sufficiente per giustificare la presenza di un timore fondato di una persecuzione rile- vante (cfr. segnatamente le sentenze del Tribunale D-2179/2022 del 2 set- tembre 2022 consid. 7.1.4; E-1567/2022 del 10 agosto 2022 consid. 5.3; analogamente, F-800/2022 del 5 giugno 2023 consid. 6.2 [relativa ai motivi per il visto umanitario]).

D-3597/2022 Pagina 16

E. 6.2.6 Infine, il Tribunale ritiene che la sindrome da disadattamento con di- sturbi emozionali e di ansia della quale soffre il ricorrente sia stata corret- tamente considerata dalla SEM nella misura in cui ha stabilito che quest’ul- tima non potesse giustificare una nuova valutazione del caso. L’influenza di tale affezione nell’esposizione dei fatti in sede di audizione – non meglio giustificata nel ricorso – non ha infatti impedito di raccogliere delle risposte sufficientemente chiare per il giudizio.

E. 6.2.7 Visto quanto precede, il Tribunale osserva che le allegazioni del ri- corrente non sono adatte a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi.

E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.

E. 8 In esito, non essendo l’autorità inferiore incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi), il ricorso deve essere respinto e la decisione av- versata confermata.

E. 9 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA non- ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricor- suali d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente sia indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 10 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in

D-3597/2022 Pagina 17 cerca di protezione sicché non può essere impugnata con ricorso in mate- ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

D-3597/2022 Pagina 18 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Manuel Borla Matteo Piatti

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3597/2022 Sentenza dell'11 marzo 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Grégory Sauder, Walter Lang, cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dall'avv. Roberta Condemi, (...), casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento; procedura celere); decisione della SEM del 25 luglio 2022 / N (...). Fatti: A.a Il 4 marzo 2022, A._______, cittadino afghano dell'etnia pashtu e originario di Khost (distretto di Nadar Shakor, provincia di Khost), ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-4/2). A.b Dopo aver conferito mandato alla protezione giuridica, con scritti datati 13 maggio, 15 giugno e 17 giugno 2022 l'interessato ha trasmesso alla SEM i seguenti mezzi di prova (cfr. atti SEM n. 22/1, 25/1 e 27/1):

- Invito a matrimonio con traduzione (in copia; cfr. mezzo di prova [mdp] n. 1 della SEM),

- Convocazione dall'Emirato islamico del (...) con traduzione (in copia; cfr. mdp n. 2 SEM),

- Attestato del (...), con traduzione (in copia; cfr. mdp n. 3 SEM),

- Patente di guida del padre (in copia; cfr. mdp n. 4 SEM),

- Attestato di lavoro del padre, 20.12.1981, con traduzione (in copia; cfr. mdp n. 5 SEM),

- Tesserino (...) del padre con traduzione (in copia; cfr. mdp n. 6 SEM),

- Certificati di formazione e scolastici (in copia; cfr. mdp n. 9 SEM),

- Documento dal Kazakistan (in copia; cfr. mdp n. 10 SEM),

- Attestato della ditta (...) (in copia; cfr. mdp n. 11 SEM),

- Foto dell'interessato al lavoro per la ditta di (...) (in copia; cfr. mdp n. 12 SEM),

- Commento Facebook e foto di persona deceduta (in copia; cfr. mdp n. 13 SEM),

- Informazione sul volo B._______ dell'interessato nel (...) (in copia; cfr. mdp n. 14 SEM),

- Gruppo sanguigno dell'interessato (in copia; cfr. mdp n. 15 SEM),

- Tesserino Commissione elettorale (in copia; cfr. mdp n. 16 SEM),

- Foto del padre a B._______ (in copia; cfr. mdp n. 17 SEM),

- Articolo su Facebook sul lavoro dell'interessato (in copia; cfr. mdp n. 18 SEM),

- Foto di un cadavere in sepoltura (in copia; cfr. mdp n. 19 SEM),

- Foto di una tazkara di una signora [moglie dell'interessato] (in copia; cfr. mdp n. 20 SEM),

- Foto del richiedente con il cugino (in copia; cfr. mdp. n. 21 SEM),

- Tesserino (...) (in copia; cfr. mdp n. 22 SEM),

- Foto del richiedente con il figlio (in copia; cfr. mdp n. 23 SEM), Foto della schermata WhatsApp del file audio che non si apre (in copia; cfr. mdp n. 24 SEM). A.c In data 17 giugno 2022, la SEM ha sentito il richiedente nell'ambito di una prima audizione ex art. 26 cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31; cfr. atto SEM n. 24/15), mentre il 14 luglio 2022 ha svolto l'audizione sui motivi d'asilo ex art. 29 LAsi (cfr. atto SEM n. 30/13). A.d Per quanto riguarda i motivi d'asilo, l'interessato ha sostanzialmente dichiarato di aver lavorato, nel periodo fra il (...), per l'impresa (...) in Afghanistan in qualità di supervisore tecnico di lavori edili ([...]) e, successivamente, quale impiegato nell'amministrazione generale della stessa società sita a Kabul (cfr. atto SEM n. 24/15 D36, n. 30/13 D4-13). In occasione delle elezioni presidenziali del 2014 egli avrebbe inoltre svolto il compito di osservatore presso una sede elettorale (cfr. atto SEM n. 24/15 D36-37). Nel 2019 egli sarebbe espatriato una prima volta in Kazakistan dove avrebbe inoltrato una domanda d'asilo (cfr. atto SEM 24/15 D71). A motivare la prima fuga dall'Afghanistan sarebbero state le varie uccisioni avvenute nella sua zona d'origine, segnatamente quelle di due suoi conoscenti e di un cugino paterno - già membro del Khost Protection Force (KPF) - il quale sarebbe stato assassinato mentre stava (...). Prima della sua partenza verso il Kazakistan, un abitante del suo villaggio gli avrebbe inoltre consigliato di non uscire di casa, ciò per il lavoro che l'insorgente avrebbe svolto presso la (...) nonché per la professione svolta dal padre (cfr. atto SEM n. 24/15 D62, n. 30/13 D14-15). Il ricorrente ha riferito che quest'ultimo sarebbe stato impiegato in qualità di ufficiale nel settore (...) della polizia statale afgana fino al cambio di potere avvenuto nell'agosto 2021, occupandosi in particolare di svolgere da interprete nei rapporti tra la popolazione e le forze estere presenti nel Paese (cfr. atto SEM n. 30/13 D29-34). Nel 2020, durante il suo soggiorno in Kazakistan, l'interessato avrebbe poi ricevuto un messaggio vocale da un abitante - talebano - del suo villaggio dal seguente contenuto: "Ti sei salvato, ti abbiamo aspettato nella località di C._______ per ucciderti. Ti abbiamo seguito da lontano, abbiamo avuto informazioni su di te. Sei partito dai tuoi parenti, ti abbiamo lasciato andare perché (...)." (cfr. atto SEM n. 30/13 D 69-75). L'insorgente avrebbe poi ottenuto una decisione negativa alla domanda d'asilo depositata in Kazakistan, in forza della quale egli sarebbe stato rimpatriato. Il ritorno in Afghanistan sarebbe quindi avvenuto il 13 marzo 2021 (cfr. atto SEM n. 24/15 D15 e 68). Tornato in Afghanistan, egli sarebbe rimasto a casa sua a D._______(cfr. atto SEM n. 24/15 D23) per un periodo di 24 o 26 giorni durante il quale, il 1° aprile 2020, i talebani avrebbero consegnato a suo fratello minore, allora occupato a lavorare nei campi, una lettera minatoria destinata al ricorrente, nella quale veniva intimato "Si avvisa (...) di presentarsi presso... non appena riceve il presente avviso per il reato di aver lavorato come guardia presso (...), altrimenti non avrebbe il diritto di lamentarsi" (cfr. traduzione italiana del mdp n. 2 SEM; cfr. atto SEM n. 24/15 D80-92). A tale riguardo, l'insorgente ha dichiarato che all'origine di questa lettera ci sarebbe il suo vicino di casa che avrebbe notato il suo ritorno; questi non lo avrebbe sollecitato in precedenza per timore del mestiere svolto dal padre dell'interessato (cfr. atto SEM n. 24/15 D75-76). Così, dopo due giorni dal ricevimento della convocazione, il ricorrente sarebbe partito per Kabul per poi espatriare dall'Afghanistan il 26 aprile 2021 (cfr. atto SEM 24/15 D22/65). Con l'aiuto di un passatore, egli si sarebbe diretto nel Tajikistan prima di proseguire verso l'Ucraina. Alla fine del mese di febbraio 2022, egli avrebbe poi proseguito il suo viaggio verso la Polonia raggiungendo la Svizzera il 4 marzo 2022. L'interessato ha inoltre dichiarato che, due mesi prima della presa di potere dei talebani, anche suo padre sarebbe espatriato dall'Afghanistan per trasferirsi a B._______ dove tutt'oggi vive (cfr. atto SEM n. 24/15 D 45-48, n. 30/13 D46). Egli ha poi soggiunto che, dopo la sua fuga, un abitante del suo villaggio avrebbe nel frattempo intentato una causa deputata a contestare la proprietà dei terreni di famiglia (cfr. atto SEM n. 24/15 D65-68). La moglie del ricorrente vivrebbe attualmente con il figlio presso la sua famiglia (materna) a E._______ (cfr. atto SEM N. 24/15 D40-44). A.e Il 21 luglio 2022 la SEM ha emanato il suo progetto di decisione, nel merito del quale la rappresentante legale dell'interessato ha presentato la relativa presa di posizione in data 22 luglio 2022 (cfr. atto SEM 24/4). B. Con decisione del 25 luglio 2022, notificata lo stesso giorno, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando nel contempo l'allontanamento dell'interessato. L'autorità inferiore ha però concesso l'ammissione provvisoria al richiedente l'asilo per causa d'inesigibilità del provvedimento. C. In data 19 agosto 2022 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata 22 agosto 2022) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo in via principale l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; a titolo subordinato egli ha invece chiesto la restituzione degli atti alla SEM, affinché essa proceda a un nuovo complemento istruttorio ed esame delle allegazioni. Contestualmente, protestando tasse e spese, il ricorrente ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso di essere esentato dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo. D. Con ordinanza del 30 marzo 2023 il Tribunale ha avviato lo scambio di scritti tra le parti. Con scritto datato 13 aprile 2023 la SEM ha presentato le osservazioni al ricorso, alle quali la rappresentante del ricorrente ha replicato in data 10 maggio 2023. In data 23 agosto 2023 l'autorità inferiore ha inoltrato le sue brevi osservazioni di duplica. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce inoltre una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto, egli è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 1.4 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi cum art. 10 dell'Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo; RU 2020 1125, abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023] e la disposizione transitoria dell'abrogazione del 22 novembre 2023 RU 2023 694 a contrario; DTAF 2020 I/1 consid. 7), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono in concreto soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). L'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20).

3. Preliminarmente, si osserva che il ricorrente è stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Le condizioni prescritte dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) sono di natura alternativa. Pertanto, gli oggetti del litigio in questa sede risultano essere unicamente il riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo e la pronuncia dell'allontanamento. 4. 4.1 In sintesi, la SEM ritiene anzitutto inverosimili le allegazioni del ricorrente in merito alle asserite minacce da parte dei talebani (art. 7 LAsi). A suo giudizio, la convocazione che l'interessato avrebbe ricevuto dall'Emirato Islamico il 1° aprile 2020 sarebbe un documento facilmente reperibile, sicché il suo valore probatorio sarebbe estremamente esiguo. La SEM mette inoltre in dubbio la plausibilità dell'ottenimento di questo documento per il fatto che il padre, benché lavorasse per la polizia, non avrebbe intrapreso nulla "per contrastare in qualche modo l'entrata di tale convocazione". La plausibilità delle dichiarate minacce sarebbe altresì intaccata dalla scarsa valenza probatoria del messaggio vocale minatorio che l'interessato avrebbe ricevuto durante la sua permanenza in Kazakistan, in quanto non sarebbe "per niente difficile organizzare qualche persona che [...] lascia un messaggio del genere sul telefono" (cfr. decisione avversata, pag. 5). L'autorità inferiore ritiene altresì che la situazione del richiedente non si sia aggravata a tal punto da poter ammettere la presenza di un timore fondato di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, la SEM ritiene che l'attività lavorativa del richiedente presso la (...) non sia in grado di giustificare un timore fondato di persecuzioni, non essendo le attività svolte per detta impresa oggettivamente idonee a provocare delle ripercussioni concrete e rilevanti da parte dei talebani nonché ad ammettere un rischio di misure persecutorie in caso di ritorno in Afghanistan. Inoltre, non sussisterebbe neppure un timore fondato di persecuzioni riflesse per il motivo che il padre del ricorrente fosse un poliziotto. Ciò in ragione del fatto che il padre non sarebbe stato oggetto di alcuna diretta misura persecutoria da parte dei talebani e che, con l'espatrio dello stesso verso B._______, nel frattempo occorso, non persisterebbe più "alcun motivo ragionevole per i talebani di mettere in pericolo la famiglia per cercare di mettere mano sulla persona che a loro interesserebbe in primo luogo" (cfr. decisione avversata pag. 8). Anche l'asserita causa giudiziaria che sarebbe stata intentata contro la famiglia dell'interessato per la restituzione dei terreni non costituirebbe un valido motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi. Da ultimo, la SEM ritiene che la circostanza per cui l'interessato abbia vissuto per diversi anni all'estero non costituisca, nel caso concreto, un motivo sufficiente per ammettere ch'egli si sia nel frattempo "occidentalizzato" e, per questa ragione, sarebbe esposto con alta probabilità e in un futuro prossimo a una persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato da parte dei talebani. 4.2 4.2.1 Censurando una violazione degli artt. 3 e 7 LAsi, l'insorgente avversa tuttavia le conclusioni a cui è giunta l'autorità inferiore. 4.2.2 In primo luogo, egli contesta la valutazione intrapresa dalla SEM in merito alla verosimiglianza delle sue allegazioni circa le minacce ch'egli avrebbe subìto dai talebani in patria, rimproverando all'autorità inferiore di non aver valutato la persecuzione nel suo complesso e di aver tralasciato l'esame del suo particolare profilo di rischio. Con riferimento alla veridicità della convocazione dell'Emirato Islamico del (...), egli sostiene che "l'invio di lettere minatorie o di convocazioni agli oppositori o a coloro che sono percepiti come tali rientra notoriamente nel modus operandi del Talebani". Egli andrebbe inoltre considerato quale oppositore dell'Emirato "avendo [...] lavorato per una ditta finanziata anche in parte dagli statunitensi, circostanza provata dai mezzi di prova fatti pervenire dall'insorgente e non messa in alcun modo in dubbio dalla SEM" (cfr. ricorso pag. 5). A sostegno della verosimiglianza della sua persecuzione, l'insorgente cita inoltre svariati estratti dei verbali delle sue audizioni concernenti, segnatamente, la lettera convocazione succitata, l'evento occorso a suo cugino F._______- il quale avrebbe lavorato per l(...)e per questo ucciso - nonché l'attività svolta dal padre nel corpo di polizia durante il periodo antecedente alla presa di potere da parte dei talebani (cfr. ricorso pag. 6). Per quanto concerne la presunta inerzia del padre ritenuta dalla SEM, l'insorgente sostiene che la posizione lavorativa di quest'ultimo non sarebbe stata tale da poter impedire la persecuzione del figlio e che, al momento delle minacce, la situazione familiare sarebbe stata particolarmente critica; tale aspetto non costituirebbe comunque un valido elemento per esaminare la verosimiglianza delle allegazioni (cfr. ricorso pag. 7). Il ricorrente rileva dipoi che il suo rientro in Afghanistan dal Kazakistan, avvenuto nel marzo 2021, non sarebbe stato volontario, bensì imposto dall'ordine di rimpatrio contenuto nella decisione negativa di asilo ricevuta in questo Paese. Egli afferma altresì che, una volta rimpatriato, avrebbe sempre vissuto nascosto in casa per poi fuggire nuovamente dall'Afghanistan circa 26 giorni dopo, ciò che dimostrerebbe come egli "avesse percepito il pericolo e avesse un fondato timore di poter subire ulteriori persecuzioni nonché di aver fatto [...] e ha fatto quanto nelle sue capacità per sfuggire al pericolo." (cfr. ricorso pag. 7). Infine, egli rimprovera all'autorità inferiore di non aver considerato la sindrome da disadattamento con disturbi emozionali e di ansia della quale soffre e che implicherebbe un'interferenza con il funzionamento e le prestazioni sociali della persona interessata; tale affezione avrebbe infatti "avuto un'influenza nella modalità di esposizione del ricorrente, il quale è apparso in audizione talvolta confuso e poco chiaro" (cfr. ricorso pag. 8). 4.2.3 Con riferimento alle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato (art. 3 LAsi), il ricorrente ritiene sostanzialmente che il fatto di essere stato alle dipendenze di imprese finanziate dagli occidentali o statunitensi - come sarebbe il caso della ditta (...) per la quale lavorava - sarebbe generalmente sufficiente a giustificare la persecuzione di un cittadino afghano da parte dei talebani. Inoltre, il tempo trascorso dalla fine del suo impiego non sarebbe "garanzia di «dimenticanza» da parte dei Talebani, soprattutto dopo la loro presa di potere dell'agosto 2021 e dell'istruzione di un regime fortemente repressivo." (cfr. ricorso pag. 9). Infine, occorrerebbe ammettere pure il rischio di persecuzioni riflesse dovute al lavoro governativo svolto dal padre; pur non essendo stato vittima di minacce concrete, anch'egli è espatriato a B._______, ciò che comproverebbe il rischio che correva in Patria a fronte del suo trascorso professionale nella polizia. 4.3 In sede di risposta al ricorso inoltrato al Tribunale, la SEM si riconferma nella sua posizione rinviando alle motivazioni contenute nella decisione avversata. Con la replica, il ricorrente conferma integralmente le proprie censure ricorsuali e le relative domande di giudizio, senza apportare nuove allegazioni e mezzi di prova. In duplica, la SEM ha unicamente dichiarato di voler confermare la decisione contestata. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina riconosce quattro elementi costitutivi della "verosimiglianza": le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili. Il richiedente dev'essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, N 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 5.4 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende invece nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta. Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 5.5 Dopo che la situazione della sicurezza in Afghanistan si è costantemente deteriorata per anni (cfr. sulla situazione a Kabul fino al 2017 la sentenza di riferimento del TAF D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 consid. 7.3 e segg.), i problemi di sicurezza si sono indubbiamente aggravati dopo la presa di potere da parte dei talebani nell'agosto 2021. I rapporti nazionali delle organizzazioni e degli organismi internazionali sulla situazione in Afghanistan mostrano anche che le persone con determinati profili sono esposte a un maggiore rischio di persecuzione sotto il regime talebano. La Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA), nel suo ultimo rapporto sulla situazione della sicurezza del febbraio 2023, ha nuovamente confermato casi di esecuzioni extragiudiziali, arresti e detenzioni arbitrarie, maltrattamenti e torture a carico di membri del precedente governo e delle precedenti forze di sicurezza. Il Tribunale amministrativo federale ipotizza inoltre che i talebani considerino i membri delle forze di sicurezza afghane e del precedente governo come nemici della loro causa. Tuttavia, ciò riguarda principalmente le persone che si sono esposte in modo particolare, in modo da attirare l'attenzione dei talebani e diventare il loro obiettivo (cfr. la sentenza del Tribunale D-1191/2023 dell'8 maggio 2023 consid. 5.2.1 e riferimenti citati). 5.6 Inoltre, secondo la giurisprudenza del Tribunale l'appartenenza famigliare ad una persona la quale è esposta ad un rischio di persecuzione accresciuto in Afghanistan, può condurre ad una persecuzione riflessa (sulla definizione di persecuzione riflessa cfr. ATAF 2007/19 consid. 3.3). Ciò è in particolare il caso di (ex) appartenenti alla polizia o alle forze di sicurezza, di autorità del governo o di persone vicine al governo (cfr. sentenza del Tribunale E-5120/2021 del 21 luglio 2022 consid. 6.3.4 con rif. cit.). V'è luogo di apprezzare l'intensità del rischio di persecuzione riflessa in funzione delle circostanze del caso specifico (cfr. sentenze del Tribunale E-5184/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 3.3; E-5725/2022 del 10 gennaio 2023 consid. 7.2). 6. 6.1 6.1.1 Il Tribunale dissente dalle argomentazioni esposte nel gravame. A fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, non si ravvedono anzitutto valide ragioni per discostarsi dal giudizio dell'autorità inferiore in merito all'inverosimiglianza delle allegazioni riguardanti le asserite minacce subite in patria da parte dei talebani (art. 7 LAsi). 6.1.2 In primo luogo, il ricorrente non ha fornito delle dichiarazioni sufficientemente fondate. Come giustamente rilevato dalla SEM, il valore probatorio della convocazione dell'Emirato Islamico dell'Afghanistan della provincia di Khost datata 1° aprile 2020 (cfr. mdp n. 2 SEM) dev'essere considerato molto debole; il documento in oggetto può infatti essere facilmente allestito ai fini di della causa e, in concreto, risulta pure di difficile lettura, ciò che preclude qualsivoglia verifica della sua autenticità. Per quanto afferisce invece al messaggio vocale minatorio che l'interessato avrebbe ricevuto durante il suo soggiorno in Kazakistan, il Tribunale osserva che lo stesso non è mai stato riprodotto in corso d'istruttoria in quanto il documento audio è risultato digitalmente illeggibile (cfr. atto SEM n. 30/13 D69). Inoltre, al ricorso non sono stati allegati nuovi mezzi di prova a sostegno di tali circostanze di fatto. Già per questi motivi, quindi, le allegazioni dell'interessato, relative a delle circostanze dirimenti per il giudizio, non si rivelano sufficientemente fondate e comprovate. 6.1.3 In secondo luogo, il ricorrente non ha fornito delle dichiarazioni sufficientemente concludenti. A titolo esemplificativo, nel corso della sua prima audizione, egli ha soltanto dichiarato di essere stato nel mirino dei talebani, nella misura in cui, il 1° aprile 2020, gli sarebbe stata notificata la convocazione minatoria succitata. La ricezione del messaggio vocale da parte del vicino di casa G._______, è stata tuttavia allegata nell'ambito della sua seconda audizione (cfr. atto. SEM n. 30/13 D69-75). A tal proposito, risulta d'acchito incomprensibile il motivo per cui il ricorrente, sollecitato ripetutamente dall'interrogante sulle persecuzioni ch'egli avrebbe subito da parte dei talebani, abbia riferito del messaggio vocale soltanto nel corso della seconda audizione. Se, come ha riferito l'interessato, il messaggio comunicherebbe l'avvenuto tentativo di uccisione da parte del mittente, o perlomeno la sua ferma intenzione di compiere tale atto, è logico ritenere che il ricorrente avrebbe dovuto percepire la necessità di riferire subito di tale circostanza durante l'audizione del 17 giugno 2022. Del resto, il messaggio vocale - rilevatosi illeggibile digitalmente - conterrebbe minacce ben più esplicite e dirette rispetto al contenuto dello scritto del 1° aprile 2020 e, da un punto di vista oggettivo, è suscettibile di generare un timore di persecuzione più aggravato rispetto alla convocazione ch'egli avrebbe - indirettamente - ricevuto dall'Emirato Islamico dell'Afghanistan della provincia di Khost. L'inconcludenza delle allegazioni è poi rafforzata dalla contraddizione sorta nel racconto dell'insorgente in merito alle minacce che suo padre avrebbe patito dai talebani. In un primo momento, egli ha infatti affermato che il padre avrebbe cessato la sua attività nel corpo di polizia a causa delle minacce subite (cfr. atto SEM n. 30/13 D46: "Non può più lavorare per la polizia, è stato minacciato. Se non fosse stato minacciato non sarebbe andato a B._______ dove si trova attualmente con problemi di salute [...]"), per poi contraddire tale affermazione nel corso della stessa audizione (cfr. idem D51, 61-62). Ciò posto, le cardinali dichiarazioni dell'interessato in merito alle asserite persecuzioni sofferte da parte dei talebani difettano di sufficiente efficacia probativa e concordanza. 6.1.4 In terzo luogo, la veridicità del suo racconto può essere messa in dubbio anche sulla base di una valutazione della plausibilità. A mente del Tribunale, alcuni comportamenti narrati dal ricorrente circa il suo agire, come pure quello dei talebani, risultano illogici e non combacianti con l'esperienza generale di vita, tenuto conto del contesto specifico afghano, di modo che non sembrano essere stati effettivamente vissuti dall'insorgente così come da lui dichiarato. L'insorgente ha infatti dichiarato di aver sempre vissuto a D._______ con i suoi genitori e sua moglie nel periodo antecedente il suo espatrio nel 2020 (cfr. atti SEM n. 24/15 D11-12, n. 30/17 D63-64). A proposito di G._______ - autore del messaggio vocale minatorio che il ricorrente avrebbe ricevuto durante la sua permanenza in Kazakistan - l'insorgente ha inoltre riferito trattarsi di un abitante del suo villaggio, vicino di casa, che era direttamente legato ai talebani (cfr. atti SEM n. 24/15 D76, n. 30/13 D70-71). Durante il soggiorno nel suo villaggio d'origine prima della sua fuga definitiva dal Paese nel 2021 (cfr. atto SEM n. 24/15 D23), il vicino avrebbe avvistato il ricorrente (cfr. atto SEM n. 30/13 D77) e informato i talebani del suo ritorno; a mente del ricorrente, sarebbe infatti stata tale segnalazione a comportare la convocazione ricevuta per il tramite del fratello minore il 1° aprile 2020 (cfr. atto SEM n. 24/15 D75-76). A fronte di tali circostanze, il Tribunale giudica quanto mai illogico che l'interessato, a fronte delle minacce di morte che il vicino G._______ gli avrebbe riferito per messaggio vocale durante il suo soggiorno in Kazakistan, sia tornato a vivere nel suo villaggio di origine senza adottare alcuna misura di protezione o cambiare abitazione. Risulta infatti irragionevole ch'egli sia pacificamente tornato nello stesso villaggio in cui presumibilmente si trovava la persona che lo avrebbe precedentemente minacciato di morte. Peraltro, in sede di audizione il ricorrente ha affermato di temere personalmente il vicino in parola, ciò che costituirebbe un elemento ostativo al suo ritorno in Afghanistan (cfr. atto SEM n. 30/13 D112-114). Già solo per questo aspetto, il racconto dell'insorgente risulta poco credibile. A tale elemento dissonante, si aggiunga inoltre che, come opportunamente osservato dall'autorità inferiore, il padre dell'interessato, allora impiegato nella polizia, non avrebbe adottato alcuna misura volta a segnalare o contrastare la minaccia subìta dal figlio per il tramite della convocazione ricevuta, salvo consigliare la fuga dal Paese (cfr. atto SEM 30/13 D82-87). Inoltre, risulta incomprensibile il motivo per cui i talebani avrebbero deciso di consegnare la comunicazione al fratello minore nei campi piuttosto che consegnare personalmente la missiva a casa del destinatario. A tale proposito il ricorrente si è limitato ad affermare: "Non potevano venire a casa, perché avevano paura anche loro. Perché se fossero venuti a casa, gli avrei risposto e gli avrei fatto la guerra anche io. Perché ci sono anche mio padre e i miei cugini che lavoravano per iI KPF e stanno in America, a casa non potevano venire direttamente." (cfr. atto SEM n. 24/15 D86). Ad ogni buon conto, l'eventuale presenza del padre (agente di polizia) non può giustificare tale modo di procedere; con la consegna della convocazione al fratello i talebani non avrebbero infatti potuto evitare che il padre del ricorrente venisse a conoscenza dello scritto minatorio, sicché non vi sarebbe stato valido motivo di astenersi dal presentarsi direttamente a casa dell'interessato o depositare la lettera presso la sua abitazione. 6.1.5 Nel complesso, si giudica dunque che, tenuto conto delle peculiarità del caso in esame e dei mezzi di prova versati agli atti, il ricorrente non abbia reso verosimile le supposte concrete minacce subite in patria dai talebani. Su questo aspetto, la decisione avversata va quindi confermata. 6.2 6.2.1 Il Tribunale ritiene inoltre che l'autorità inferiore non abbia violato il diritto federale neppure nella misura in cui ha ritenuto che le altre allegazioni addotte non fossero pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 6.2.2 Anzitutto, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, la sua attività lavorativa presso l'impresa (...) non giustifica un timore fondato di persecuzioni. Come correttamente concluso dalla SEM, dagli atti di causa emerge chiaramente ch'egli ha svolto per tale impresa un compito puramente tecnico nell'ambito della costruzione stradale e, in un secondo tempo, nella sezione amministrativa della ditta, senza tuttavia aver mai assunto un particolare ruolo strategico. Inoltre, il suo impiego riconducibile al periodo dal (...), sicché va verosimilmente esclusa la sussistenza di un attuale interesse dei talebani a perpetuare oggi qualsivoglia minaccia verso l'interessato soltanto in ragione del suo precedente impiego. Ad ogni buon conto, il Tribunale osserva che, contrariamente a quanto preteso dall'insorgente, il rapporto citato dal ricorrente (EUAA, Country Guidance: Afghanistan, April 2022) - non allegato al ricorso - non conclude affatto che il prestare lavoro per ditte finanziate dagli occidentali, qualora "anche si tratti di mansioni semplici" (cfr. ricorso pag. 9), costituisce in genere un elemento sufficiente per giustificare la persecuzione di un cittadino afghano da parte dei talebani. Sotto il profilo oggettivo, non si ravvisano quindi valide ragioni per ritenere che, a fronte del tempo trascorso dalla fine del rapporto di lavoro e del ruolo assunto nell'impresa, i talebani abbiamo un interesse concreto ed effettivo a perseguire l'insorgente. A tale proposito, le successive uccisioni di alcuni dipendenti dell'impresa allegate dal ricorrente, benché drammatiche, non sono suscettibili di influire sul giudizio. Dagli atti di causa non emergono infatti elementi per concludere che tali uccisioni siano riconducibili all'azione dei talebani per un movente strettamente relativo al lavoro precedentemente svolto dalle vittime nell'impresa in parola. Pertanto, non essendo il preteso timore del ricorrente fondato su indizi concreti e sufficienti che fanno apparire - in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità - l'avvento di misure persecutorie rilevanti ai fini della qualità di rifugiato, le censure vanno respinte anche su questo punto. 6.2.3 Secondariamente, va altresì esclusa una persecuzione riflessa fondata sull'attività professionale dal padre del ricorrente. Affinché si possa ammettere che un ex membro delle forze di sicurezza afghane vada considerato come un nemico della causa dei talebani, occorre che lo stesso si sia esposto in modo particolare, ovvero in misura tale da attirare la loro attenzione e costituire, di riflesso, il loro obiettivo (cfr. consid. 5.5 supra). A tale riguardo, il Tribunale rileva in particolare che, fino alla sua partenza dall'Afghanistan, il padre del ricorrente non ha mai fatto l'oggetto di misure da parte dei talebani e non sembra essersi effettivamente esposto in modo particolare nell'esercizio della sua professione. Infatti, nonostante la confusa e inconcludente descrizione formulata dal ricorrente sulle concrete mansioni che il padre avrebbe svolto all'interno della polizia (cfr. atto SEM n. 30/13 D29-60), si può concludere che quest'ultimo non abbia assunto alcun ruolo di particolare profilo; egli sarebbe stato attivo nel settore delle radiocomunicazioni svolgendo soltanto da interprete nei rapporti tra la popolazione e le forze estere presenti nel Paese. Al riguardo, giova osservare che la censura secondo cui egli avrebbe avuto la possibilità di accedere "a delle informazioni segrete" (cfr. ricorso pag. 9) risulta tardiva e non consolidata da spiegazioni di alcuna sorta; questo elemento non è pertanto suscettibile di portare ad una diversa valutazione della fattispecie. A corroborare l'inverosimiglianza di una persecuzione del padre vi è poi il fatto ch'egli sarebbe espatriato verso Dubai prima del cambio del potere governativo, sicché è corretto ritenere che, da un profilo oggettivo e in assenza di altri validi elementi, non sussista più alcun motivo ragionevole per i talebani di mettere in pericolo la sua famiglia allo scopo di "mettere mano su di lui". Benché non dirimente per il giudizio, va inoltre evidenziato che la moglie e il figlio del ricorrente vivrebbero attualmente a Khost e non avrebbero finora subìto alcuna rappresaglia. 6.2.4 Per questi motivi, l'esposizione qualificata imposta dalla giurisprudenza per riconoscere il fondato timore di persecuzione va esclusa. È quindi a giusto titolo che l'autorità inferiore non ha ammesso una persecuzione riflessa del ricorrente per la professione precedentemente svolta dal padre in seno al corpo di polizia. 6.2.5 La decisione avversata va confermata anche con riferimento alla valutazione della pretesa "occidentalizzazione" dell'interessato (cfr. ricorso pag. 10). Il Tribunale giudica infatti ch'egli non incarni visibilmente e in modo percettibile valori e simboli occidentali tali da ammettere un timore oggettivamente fondato di essere esposto a misure di persecuzione rilevanti da parte dei talebani. Invero, l'insorgente ha sempre vissuto in Afghanistan, ad eccezione del suo soggiorno in Kazakistan dal 2018 al 2021 durante il quale ha trascorso gli anni cruciali della sua giovinezza. Inoltre, il suo precedente lavoro presso un'impresa ([...]) apparentemente "finanziata anche dagli americani" (cfr. atto SEM n. 24/15 D35) - terminato tre anni prima del cambio di governo - non può, in assenza di altri elementi a favore di una condivisione personale dei valori occidentali (quali attività sociali e politiche, attitudini occidentali e le opinioni espresse), portare il Tribunale ad ammettere ch'egli sia nel frattempo divenuto una persona occidentalizzata agli occhi dei talebani. A tal riguardo, le situazioni specifiche dei parenti (non immediati) dell'insorgente non sono suscettibili di influire, nel caso concreto, sulla valutazione della sua situazione personale. In questo senso, la partenza dei cugini verso gli Stati Uniti (cfr. atto SEM n. 30/13 D98) o il loro eventuale coinvolgimento nel KPF (cfr. atto SEM n. 24/15 D117-118), risultano inconferenti. L'esclusione di una persecuzione è altresì data dall'assenza di un particolare profilo a rischio nel caso concreto, nonché dall'inverosimiglianza delle addotte persecuzioni prima del suo espatrio (cfr. consid. 6.1 supra). Per il resto, si rileva che il Tribunale ha già ripetutamente stabilito - in sentenze successive alla presa di potere dei talebani - che il soggiorno in un Paese occidentale non è in sé sufficiente per giustificare la presenza di un timore fondato di una persecuzione rilevante (cfr. segnatamente le sentenze del Tribunale D-2179/2022 del 2 settembre 2022 consid. 7.1.4; E-1567/2022 del 10 agosto 2022 consid. 5.3; analogamente, F-800/2022 del 5 giugno 2023 consid. 6.2 [relativa ai motivi per il visto umanitario]). 6.2.6 Infine, il Tribunale ritiene che la sindrome da disadattamento con disturbi emozionali e di ansia della quale soffre il ricorrente sia stata correttamente considerata dalla SEM nella misura in cui ha stabilito che quest'ultima non potesse giustificare una nuova valutazione del caso. L'influenza di tale affezione nell'esposizione dei fatti in sede di audizione - non meglio giustificata nel ricorso - non ha infatti impedito di raccogliere delle risposte sufficientemente chiare per il giudizio. 6.2.7 Visto quanto precede, il Tribunale osserva che le allegazioni del ricorrente non sono adatte a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 8. In esito, non essendo l'autorità inferiore incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi), il ricorso deve essere respinto e la decisione avversata confermata. 9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione sicché non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: