Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. A.a A._______ (di seguito: interessato, richiedente, ricorrente, insorgente), cittadino afgano di etnia hazara, originario di B._______ nel distretto di C._______, dove ha vissuto fino all’espatrio il 10 novembre 2020, è giunto illegalmente in Svizzera il 7 novembre 2021 de- positando il giorno stesso una domanda d’asilo (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: atto SEM] n. 12/9). A.b L’interessato è stato sentito sui motivi d’asilo nell’audizione del 22 di- cembre 2021 (cfr. atto SEM n. 20/12 [di seguito: verbale 1]), nonché nell’au- dizione integrativa del 24 febbraio 2022 (cfr. atti SEM n. 39/12 [di seguito: verbale 2]), che ha avuto luogo dopo il passaggio alla procedura ampliata deciso dalla SEM il 27 dicembre 2021 (cfr. atti SEM n. 22/2, 25/2). B. Con decisione dell’8 aprile 2022, notificata l’11 aprile 2022, la SEM ha re- spinto la domanda d'asilo dell’interessato, non ritenendo che le sue dichia- razioni soddisfacessero le condizioni di verosimiglianza e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, ponendolo tuttavia al beneficio dell'am- missione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. atti SEM 42/8, 43/1). C. C.a Con ricorso dell’11 maggio 2022 l'interessato è insorto dinanzi al Tri- bunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) contro la suddetta decisione chiedendone l’annullamento e il riconoscimento della qualità di rifugiato e l’ammissione al beneficio dell’asilo. Altresì, ha doman- dato la concessione dell'assistenza giudiziaria e l’ammissione al gratuito patrocinio. Ha infine protestato tasse e spese (doc. TAF 1). C.b Con decisione incidentale del 24 maggio 2022 il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, avendo con- statato, a seguito di un esame sommario, che il ricorso parrebbe di primo acchito privo di probabilità di esito favorevole (doc. TAF 3). Il ricorrente è stato quindi invitato a versare un anticipo sulle presunte spese processuali di CHF 750.–, regolarmente saldato da quest’ultimo il 7 giugno 2022 (doc. TAF 4).
D-2158/2022 Pagina 3 C.c Con scritti del 5 luglio e 30 agosto 2022 l’insorgente ha trasmesso quale nuovo mezzo di prova copia del mandato d’arresto del 25 aprile 2022 con la traduzione (doc. TAF 5, 6), poi trasmesso in originale il 14 agosto 2023 (doc. TAF 12) C.d Con risposta del 7 ottobre 2022 l'autorità inferiore ha chiesto il rigetto del ricorso, rinviando alle considerazioni esposte nella decisione impu- gnata (doc. TAF 10).
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inade- guatezza ai sensi dell'art. 49 PA (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. anche DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre tiene conto della situazione del Paese d'origine dell'insorgente e de- gli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il de- posito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 con- sid. 5.4).
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E. 3 Oggetto del litigio, in questa sede, è unicamente il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato e il respingimento della domanda d'asilo del ricor- rente. Ritenuta l'ammissione provvisoria del ricorrente in Svizzera per ine- sigibilità dell’esecuzione dell'allontanamento e non avendo il medesimo contestato in modo specifico la pronuncia del suo allontanamento, non si entrerà pertanto nel merito su questo aspetto.
E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 4.2 Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono considerati rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determi- nato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnata- mente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 4.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano suffi- cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso di- chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre- duta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di
D-2158/2022 Pagina 5 procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l’autorità giudi- cante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia per- suasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
E. 5.1 A sostegno della sua domanda d’asilo, in sostanza e per quanto qui di rilievo, il richiedente ha riferito che prima di fuggire dal proprio Paese avrebbe lavorato come tassista sulle linee di C._______ e D._______. In settembre 2020 dopo aver preso a bordo alcune persone avrebbe iniziato a sospettare che queste fossero dei membri dei talebani, ragione per cui avrebbe allertato telefonicamente la polizia per informarla di avere a bordo dei sospetti e il proprio numero di targa. Gli agenti avrebbero quindi predi- sposto un posto di blocco dove avrebbero poi arrestato i passeggeri del taxi. Qualche tempo dopo, mentre circolava nella zona di E._______ nello svolgimento della sua attività di tassista, si sarebbe trovato davanti a dei talebani che avrebbero cercato di fermarlo. Egli avrebbe quindi aumentato la velocità ed avrebbe perso il controllo del proprio veicolo che si sarebbe capovolto. Egli sarebbe stato soccorso da dei colleghi che passavano da quella strada e che l’avrebbero portato a casa dove si sarebbe curato le ferite. Venti o venticinque giorni dopo egli avrebbe deciso di lasciare l’Af- ghanistan per raggiungere la Svizzera. A seguito del suo espatrio avrebbe ricevuto una lettera di convocazione in tribunale da parte dei talebani, oltre che una sentenza di condanna da parte del medesimo tribunale. Nel corso della seconda audizione egli ha inoltre riferito che dopo la presa del potere da parte dei talebani, il padre e uno dei suoi fratelli, F._______, sarebbero stati costretti a fuggire in Pakistan per il timore di essere perseguitati, dato che entrambi avrebbero svolto dei lavori pubblici per il precedente governo. In caso di ritorno in Afghanistan egli teme di essere ucciso dai talebani. A suffragio delle proprie affermazioni, l’interessato ha prodotto in copia la propria Tazkara e quella di suo fratello F._______; dei biglietti per
D-2158/2022 Pagina 6 compagnie di trasporto di passeggeri del Comune di C._______; delle fo- tografie di una macchina danneggiata; due lettere del 28 agosto e del 7 settembre 2021 dell’Emirato Islamico dell’Afghanistan; due attestati relativi a suo fratello F._______; la tessera d’impiegato di un fratello (non è dato sapere quale); delle fatture dell’azienda del fratello G._______ ([mezzo di prova] mdp della SEM 1-10).
E. 5.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto che le allegazioni dell’in- teressato non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall’art. 7 LAsi, non essendo sufficientemente motivate e non essendo sup- portate da mezzi di prova adeguati. L’autorità inferiore ha in particolare rilevato che nonostante molteplici do- mande volte a chiarire i fatti addotti, il richiedente avrebbe sempre fornito risposte molto confuse e poco coerenti riguardo all’episodio di settembre
2020. In particolare egli non sarebbe stato in grado di spiegare concreta- mente e in modo razionale come avesse fatto a sapere che le persone che si trovavano sul suo taxi fossero dei talebani e per quale ragione esse fos- sero state arrestate dalla polizia. Egli neppure sarebbe riuscito a spiegare, se non fornendo risposte stereotipate e prive di sostanza, il motivo per cui tali persone avessero attirato i suoi sospetti al punto da credere che fossero contro il governo e pertanto dei talebani. Riguardo a tale evento egli sa- rebbe inoltre incappato in svariate e gravi contraddizioni, che screditereb- bero fortemente l’attendibilità delle sue allegazioni. In particolare, durante il racconto spontaneo egli avrebbe affermato di essere tornato a casa a seguito dell’arresto delle persone che si trovavano nel suo taxi, mentre suc- cessivamente avrebbe addotto che dopo essere stato fermato sul ponte dalla polizia, sarebbe stato condotto presso l’ufficio di polizia del distretto di H._______. Il richiedente sarebbe incappato in un'ulteriore crassa con- traddizione, nel rispondere alla domanda riguardo al momento in cui egli avrebbe maturato il sospetto che sotto ai vestiti da donna di uno dei pas- seggeri arrestati si celasse un uomo. Egli avrebbe infatti dichiarato di aver maturato il sospetto allorquando, durante il viaggio, uno dei passeggeri avrebbe fatto una telefonata in lingua pashtu dicendo al proprio interlocu- tore che l’autista (il richiedente) era un hazara e che non era della zona. Allegazione che tuttavia non corrisponderebbe a quanto asserito in prece- denza dall’interessato stesso riguardo alle circostanze in cui sarebbe av- venuta tale telefonata, dato che nel racconto spontaneo questa precede- rebbe l’incontro con l’uomo vestito da donna. Invitato a chiarire per ben sei volte questa importante incongruenza, egli non sarebbe stato minima- mente in grado di fornire alcuna giustificazione logica o convincente.
D-2158/2022 Pagina 7 Anche la descrizione dell’episodio che sarebbe accaduto qualche tempo dopo, in cui sarebbe stato attaccato per rappresaglia dai talebani mentre stava portando delle persone nella zona di E._______ e dopo un insegui- mento ad alta velocità durante il quale sarebbe uscito di strada con l’auto, risulterebbe essere approssimativa, vaga e incoerente, nonostante le pre- cise e ripetute richieste dell’auditrice volte a chiarire lo svolgimento dei fatti. L’interessato avrebbe infatti dapprima affermato di essere stato attaccato e inseguito da una macchina, mentre in un secondo momento, contraddi- cendosi, avrebbe riferito di essersi trovato i talebani davanti, sulla strada, che avrebbero voluto fermarlo. Confrontato con tale incongruenza egli avrebbe asserito che il fatto di volerlo fermare corrispondeva a suo modo di vedere a un attacco, giustificazione che non avrebbe convinto la SEM che ha sottolineato che riguardo al preteso inseguimento sarebbero state poste ben cinque domande al richiedente, senza che costui ne smentisse da subito l’esistenza. Tale incongruenza, unita al fatto che l’interessato non sarebbe riuscito a spiegare il motivo per cui si sarebbe persuaso che fos- sero effettivamente dei talebani a volerlo fermare ad E._______, secondo l’autorità inferiore toglierebbe credibilità al suo racconto. Riguardo alla fuga in Pakistan del padre e del fratello, la SEM ha ritenuto che quello addotto dal ricorrente fosse un timore puramente generale e astratto nei riguardi dei talebani che potrebbero essere sollevati da chiun- que, tantopiù che per sua stessa ammissione, né il fratello né il padre avrebbero mai avuto contatti diretti con i talebani e nulla sarebbe mai suc- cesso loro a seguito della presa di potere di quest’ultimi. L’interessato non sarebbe pertanto riuscito a rendere verosimile che, in caso di ritorno in pa- tria, potrebbe avere dei problemi con i talebani a causa dei lavori in ambito pubblico svolti da suo padre e da suo fratello per il precedente governo afghano. La SEM ha pertanto concluso che l’intera fattispecie cosi come esposta da quest’ultimo non sarebbe né chiara, né eloquente e sarebbe permeata da un’estrema confusione e da importanti imprecisioni. Le molteplici incon- gruenze e la mancanza di coesione nel suo insieme renderebbero quindi il suo racconto inattendibile e di conseguenza inverosimile. Ciò posto essa si sarebbe astenuta dall’esaminare la pertinenza dei motivi d’asilo addotti.
E. 5.3 In sede ricorsuale l’insorgente ha contestato la valutazione dell’autorità inferiore in merito alla verosimiglianza dei suoi asserti. Concretamente, egli considera il proprio racconto sia nel complesso che nei singoli eventi ad- dotti attendibile e convincente e perfettamente verosimile. Egli contesta di aver rilasciato delle allegazioni confuse e poco coerenti, ritenendo per
D-2158/2022 Pagina 8 contro di aver esposto in modo efficace i fatti occorsi, nonché l’insorgere dei sospetti riguardo all’identità delle persone trasportate. In modo altret- tanto efficace, a suo modo di vedere, sarebbero state chiarite le impreci- sioni riguardo al momento in cui fosse salita la persona travestita da donna sul taxi, nonché le circostanze in cui egli avrebbe subito qualche tempo dopo l’imboscata che avrebbe causato l’incidente e le ragioni per cui avrebbe avuto ragione di credere che chi voleva fermarlo erano dei tale- bani. Egli ha quindi biasimato la SEM per non aver considerato autentici i mezzi di prova addotti a sostegno delle proprie allegazioni, in particolare i due scritti firmati dall’Emirato Islamico dell’Afghanistan, consegnati alla sua famiglia dopo il suo espatrio. Alla luce di quanto esposto egli ritiene per- tanto che fosse legittimato a nutrire un fondato timore di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi al momento dell’espatrio sia per la de- nuncia di alcuni membri delle forze talebane passeggeri del suo taxi, sia per l’eventualità di una persecuzione riflessa a causa delle attività condotte da suo padre e da suo fratello per il precedente governo afgano. Nei memoriali completivi, a ulteriore dimostrazione della gravità della pro- pria situazione, l’insorgente ha trasmesso dapprima la copia, in seguito l’originale del mandato d’arresto del 25 aprile 2022 con la traduzione (doc. TAF 5, 6 e 12).
E. 6.1 Come già anticipato nella decisione incidentale del 24 maggio 2022 a seguito di un primo esame sommario, occorre concordare con la SEM sul fatto che le allegazioni del ricorrente riguardo al fatto di essere perseguitato al momento dell’espatrio e di essere attualmente ricercato dalle autorità del proprio Paese non risultano essere verosimili, essendo state esposte in modo alquanto confuso e a tratti contradditorio, difettando di coerenza, concretezza e precisione su punti essenziali e non essendo per altro sup- portate da mezzi di prova affidabili e concludenti.
E. 6.2.1 L’insorgente non è stato infatti in grado di sostanziare maggiormente il suo racconto riguardo al primo episodio di settembre 2020, allorquando avrebbe contribuito, grazie alla segnalazione da lui fatta alla polizia, all’ar- resto dei tre individui sospetti che stava trasportando con il suo taxi (ver- bale 1, D15). Egli non ha saputo innanzitutto dare una risposta convincente riguardo alle ragioni che lo avrebbero indotto a sospettare che tali persone fossero dei membri dei talebani o ai motivi del loro arresto (verbale 1, D26- 36). Invitato a fornire maggiori dettagli riguardo alle circostanze in cui si sarebbe svolto il fermo da parte della polizia e l’arresto dei tre sospettati,
D-2158/2022 Pagina 9 l’interessato ha fornito risposte vaghe ed evasive, per nulla utili a chiarire le circostanze addotte (verbale 1, D40-46) e per altro parzialmente in con- traddizione con quanto affermato in precedenza: nel racconto spontaneo egli ha infatti sostenuto che sarebbe tornato a casa subito dopo l’arresto dei passeggeri (verbale 1, D15), mentre successivamente ha dichiarato che sarebbe stato portato presso l’ufficio di polizia del distretto di H._______ (verbale 1, D40-41). L’interessato ha altresì fornito delle rispo- ste contrastanti in relazione alla telefonata che il passeggero avrebbe ef- fettuato segnalando al suo interlocutore “Questo autista non è della zona, è un hazara”. Egli ha infatti dapprima asserito che la chiamata sarebbe avvenuta quando in auto vi era un solo passeggero, ossia prima che sa- lisse in macchina l’individuo vestito da donna (verbale 1, D15), mentre in seguito ha sostenuto che proprio quella telefonata avrebbe fatto nascere in lui il sospetto che non si trattasse di una donna (cfr. verbale 1, D47-49). Confrontato con l’incongruenza egli non ha saputo dare una spiegazione coerente (verbale 1, D62-65).
E. 6.2.2 In maniera analoga anche le dichiarazioni riguardo all’episodio acca- duto qualche tempo dopo, in cui avrebbe subito l’attacco sulla via per E._______, risultano essere molto approssimative, confuse e contraddito- rie. Riguardo a tale episodio occorre rilevare che il racconto dell’interessato è sorprendentemente scarno, sbrigativo e privo di dettagli rilevanti e nono- stante gli sia stata data a più riprese la possibilità di chiarire le circostanze e l’esatto svolgimento dei fatti, l’interessato non è stato in grado di sostan- ziare maggiormente le proprie asserzioni, ma anzi è caduto in una crassa contraddizione. Nel racconto spontaneo, egli ha infatti dichiarato che men- tre stava portando dei passeggeri con il proprio taxi sarebbe stato “attac- cato da una macchina” dalla quale non sarebbero stati esplosi colpi, ma che lo avrebbe inseguito “con la velocità” (verbale 1, D15). Più avanti nell’audizione ha però asserito che avrebbe trovato davanti a sé due per- sone che avrebbero cercato di fermalo (verbale 1, D57). Invitato a chiarire il motivo di questa incongruenza, egli ha reiterato risposte evasive, soste- nendo che il fatto che volessero fermarlo per lui corrispondesse a un at- tacco (verbale 1, D58-61) e ciò nonostante nelle precedenti domande fosse stato menzionato a più riprese il preteso inseguimento da parte della mac- china senza che l’interessato abbia mai corretto l’auditrice (verbale 1, D50- 55). Indipendentemente dalla versione a cui si voglia dare credito, appare co- munque poco credibile il seguito del racconto del ricorrente, laddove so- stiene che una volta uscito di strada sarebbe stato soccorso da dei “colleghi che passavano da quella strada” (verbale 1, D15). Appare infatti poco
D-2158/2022 Pagina 10 plausibile che i pretesi aggressori, dopo che si sarebbero dati tanta pena per braccarlo, vedendolo uscire di strada avrebbero rinunciato a catturarlo, nonostante l’interessato fosse ferito, inerme e privo di un mezzo di fuga. Tantopiù che dalle allegazioni del ricorrente si desume che questi fossero stati in prossimità del luogo dell’incidente, essendone stati la causa (sia che si voglia dare credito all’inseguimento, sia all’uscita di strada dopo aver preso una buca per schivare le due persone che volevano fermarlo). Quanto ai pretesi aggressori, vale la pena di rilevare che è solo in un se- condo momento che l’interessato li ha identificati come talebani (verbale 1, D22), mentre in precedenza, nel racconto spontaneo, non ne aveva fatto alcun accenno (verbale 1, D15). Reso attento riguardo a tale omissione ed invitato a spiegare il motivo per cui avesse ragione di credere che si trat- tasse proprio di talebani, egli non soltanto non ha saputo fornire risposte convincenti (verbale 1, D23-25), ma ha pure ammesso di non essere nep- pure del tutto sicuro che si trattasse veramente di talebani, perlomeno per quanto riguarda il secondo avvenimento (verbale 1, D53-54). Allo stesso modo egli si dichiara incerto riguardo al motivo della pretesa aggressione, limitandosi a supporre che potesse essere dettato dal desiderio di vendetta per l’arresto dei tre passeggeri a cui il ricorrente avrebbe contribuito qual- che tempo prima (verbale 1, D15, D60). Nondimeno egli afferma che a se- guito di tale aggressione, non soltanto avrebbe smesso di fare il tassista, ma avrebbe pure deciso di lasciare il Paese (verbale 1, D17). Affermazione che alla luce delle molteplici incoerenze rilevate, appare poco plausibile e contraria alla logica dell’agire.
E. 6.2.3 Riguardo ai mezzi di prova, occorre concordare con la SEM che le due lettere del 28 agosto e del 7 settembre 2021 dell’Emirato Islamico dell’Afghanistan prodotte dinnanzi all’autorità inferiore (cfr. mdp 4 e 5) – con le quali viene convocato presso la Commissione militare del distretto di C._______ (la prima) e viene informato di essere ritenuto colpevole di aver fatto la spia “per i servizi segreti e per la polizia dell’Amministrazione infedele di Kabul” ragione per cui verrà duramente punito (la seconda) – non permettono di dare maggiore credito alle allegazioni del ricorrente. Si tratta di documenti che questo Tribunale ha già avuto modo di considerare aventi un debole valore probatorio, potendo infatti essere facilmente allestiti ai fini di della causa (cfr. tra le tante la sentenza del TAF D- 3597/2022 dell'11 marzo 2024 consid. 6.1.2), a maggior ragione se prodotti in copia, come nell’evenienza concreta. Al pari dell’autorità inferiore, alle cui motivazioni si rimanda integralmente, anche questo Tribunale nutre forti dubbi riguardo all’autenticità di tali mezzi di prova.
D-2158/2022 Pagina 11 Per il resto, pure gli altri mezzi di prova risultano inidonei a dare maggiore verosimiglianza alle allegazioni rilevanti in materia d’asilo. I biglietti per compagnie di trasporto di passeggeri del Comune di C._______ consentono unicamente di dimostrare che l’interessato con il veicolo
n. 5885 svolgeva regolari corse a pagamento, null’altro. Tantopiù che il ricorrente neppure ricorda con precisione le date dei due eventi evocati quali motivi d’asilo, per eventualmente confrontarle con le date deli biglietti. Le fotografie di una macchina incidentata, prese a sé stanti, non soltanto non permettono di dimostrare che essa sia stata danneggiata nelle modalità e nelle tempistiche indicate dal ricorrente, ma neppure di provare che si trattasse proprio della sua auto.
E. 6.2.4 Non giova maggiormente al ricorrente neppure la produzione in corso di causa del mandato d’arresto del 25 aprile 2022 trasmesso dapprima in copia con la traduzione, in seguito in originale (doc. TAF 5, 6 e 12). Si rileva innanzitutto che tale documento sarebbe stato spiccato a quasi un anno e mezzo di distanza dal suo espatrio e dagli eventi che lo avrebbero posto in contrasto con delle persone da lui ritenute dei talebani. In tal senso è sin- golare – nonché provvidenziale ai fini di causa – il fatto che sia stato ema- nato appena qualche giorno dopo la notifica della decisione impugnata dell’8 aprile 2022 (ricevuta l’11 aprile), circostanza che impone di sottoporre il mezzo di prova ad un esame più approfondito. A tal proposito, si rileva che il mandato non illustra affatto i motivi per cui l’interessato dovrebbe essere ricercato dalle autorità afghane, se non in modo estremamente ge- nerico con un rinvio ai due scritti dell’Emirato Islamico dell’Afghanistan, la cui valenza probatoria è stata esaminata ed esclusa nei paragrafi prece- denti. Il ricorrente afferma di essere venuto in possesso di tale mandato per il tramite della propria famiglia rimasta in Afghanistan (doc. TAF 5) alla quale, occorre presumere, sarebbe stato notificato in sua assenza. Non è tuttavia dato sapere, non avendolo precisato il ricorrente, a quale dei mem- bri della famiglia sia stato notificato, in quali circostanze e secondo quale modalità. Tali informazioni avrebbero permesso di circostanziare il ricevi- mento del mandato e meglio contestualizzarlo nel solco del racconto del ricorrente. Occorre non da ultimo rilevare che, pur essendo stato prodotto in un formato che parrebbe essere l’originale (doc. TAF 12), non vi è cer- tezza che tale documento sia autentico, da un lato poiché osservando il timbro apposto si può constatare che si tratta di una stampa digitale e non di un timbro a umido (a inchiostro), dall’altro poiché un siffatto documento risulta essere facilmente falsificabile e acquistabile sul mercato nero. In de- finitiva, alla luce delle tempistiche con cui è stato prodotto e delle conside- razioni che precedono, tale documento parrebbe piuttosto essere stato
D-2158/2022 Pagina 12 confezionato meramente ai fini di causa per poter beneficiare di un apprez- zamento più favorevole della domanda d'asilo.
E. 6.3.1 In aggiunta a quanto appena indicato, occorre rilevare che il ricor- rente non ha affatto reso verosimili l’esistenza di possibili persecuzioni ri- flesse dovute alle attività condotte dal padre e dal fratello F._______ in fa- vore del precedente governo afghano. Egli ha riferito che, dopo la caduta del governo, il fratello si sarebbe spostato a I._______ (verbale 2, D16) e soltanto in un secondo tempo avrebbe raggiunto il padre in Pakistan che era immediatamente espatriato dopo il ritorno dei talebani (verbale 2, D16, D50). Si osserva innanzitutto che il racconto riguardante le attività pubbli- che condotte dal fratello risulta alquanto fumoso e poco coerente. Quest’ul- timo avrebbe infatti dapprima lavorato presso l’ufficio dell’anagrafe di C._______ che si occupava di emettere le Tazkara (verbale 2, D51) e in seguito come ingegnere presso la direzione di J._______ a supervisionare per conto del governo la qualità dei lavori oggetto di appalti pubblici (ver- bale 2, 56-58). Un tale drastico e inusuale cambio di attività lavorativa desta già di per sé alcune perplessità, tantopiù che ne per l’uno né per l’altro impiego il ricorrente è stato in grado di spiegare quali fossero le esatte mansioni del fratello o nello specifico che tipo di lavori dovesse controllare per conto del governo (verbale 2, D52, D59). Neppure il padre d’altro canto parrebbe aver svolto un’attività lavorativa particolarmente profilata per il precedente governo, dato che quest’ultimo sarebbe stato autista per un dipartimento che si occupa di riparazioni dei danni causati da eventi natu- rali e sarebbe stato incaricato di portare gli ingegneri sui luoghi da riparare o di guidare gli escavatori (verbale 2, D63-67). Alla luce di quanto dichiarato non si ravvisa un profilo particolarmente politicizzato dei due suddetti fami- gliari e risulta pertanto poco credibile la loro asserita necessità di dover espatriare a causa di persecuzioni mirate. Tantopiù che secondo quanto dichiarato dal ricorrente stesso a nessuno dei due sarebbe mai accaduto nulla di male fin tanto che erano in patria (verbale 2, D62 e D70), né par- rebbero essere stati ricercati dalle autorità dopo il loro espatrio. Neppure al resto della famiglia rimasto a vivere in Afghanistan (verbale 2, D17), ossia la madre, i fratelli piccoli e una sorella, il ricorrente ha lasciato intendere che sia successo qualcosa di male. Certo, egli ha riferito di un loro generale timore ad uscire di casa (verbale 2, D28) – ciò che è senz’altro comprensi- bile e condiviso da molte altre famiglie afghane a fronte della situazione d’incertezza venutasi a creare dopo il cambio di regime – tuttavia non ha mai insinuato che a causa del padre e del fratello espatriati costoro abbiano dovuto (o continuino a) subire particolari vessazioni o persecuzioni mirate. A fronte di molteplici elementi d’inverosimiglianza, non è pertanto possibile
D-2158/2022 Pagina 13 ritenere credibile che il ricorrente abbia a temere di subire delle persecu- zioni mirate in caso di rientro in patria.
E. 6.3.2 Neppure i mezzi di prova prodotti permettono di rendere maggior- mente verosimile la tesi della pretesa persecuzione a carico del padre e del fratello. Non le fatture dell’azienda del fratello G._______, prive di qual- sivoglia rilevanza all’infuori, forse, di quella indicata dal ricorrente riguardo alla precedente situazione economica della famiglia (cfr. verbale 2, D38). Né tantomeno i due attestati relativi a suo fratello F._______, prodotti in copia e di difficile lettura. Essi sono soprattutto privi di informazioni rilevanti per poter verificare il grado d’intensità del suo coinvolgimento nelle attività del precedente governo e vanno pertanto considerati privi di valore proba- torio, ragione per cui ci si può astenere da una qualsivoglia verifica della loro autenticità.
E. 6.4 In definitiva, a fronte delle generiche allegazioni rilasciate (verbale 1, D71-72), nonché di quanto esposto sopra, l’insorgente non è stato in grado di rendere plausibile che, in caso di ritorno in Afghanistan, abbia un reale e concreto timore di essere personalmente nel mirino dei talebani e di es- sere per questo ucciso da essi.
E. 7 Non adempiendo le allegazioni del richiedente la condizione della verosi- miglianza (art. 7 LAsi) si può pertanto soprassedere dall’esaminarne la per- tinenza ai fini dell’asilo (art. 3 LAsi).
E. 8 In definitiva, non violando il diritto federale, stabilendo i fatti rilevanti in modo corretto e completo (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, per quanto censurabile, non essendo inadeguata (art. 49 PA) la decisione impugnata va confer- mata. Il ricorso dev’essere pertanto interamente respinto.
E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato da quest’ultimo in data 7 giugno 2022 (doc. TAF 4).
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E. 10 La decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di di- ritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull’anticipo spese versato il 7 giugno 2022. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Giulia Marelli Luca Rossi
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2158/2022 Sentenza del 27 giugno 2025 Composizione Giudici Giulia Marelli (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Chrystel Tornare Villanueva, cancelliere Luca Rossi. Parti A._______, nato il (...) 1995, Afghanistan, patrocinato dall'MLaw Elisabetta Luda, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM dell'8 aprile 2022 / N (...). Fatti: A. A.a A._______ (di seguito: interessato, richiedente, ricorrente, insorgente), cittadino afgano di etnia hazara, originario di B._______ nel distretto di C._______, dove ha vissuto fino all'espatrio il 10 novembre 2020, è giunto illegalmente in Svizzera il 7 novembre 2021 depositando il giorno stesso una domanda d'asilo (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: atto SEM] n. 12/9). A.b L'interessato è stato sentito sui motivi d'asilo nell'audizione del 22 dicembre 2021 (cfr. atto SEM n. 20/12 [di seguito: verbale 1]), nonché nell'audizione integrativa del 24 febbraio 2022 (cfr. atti SEM n. 39/12 [di seguito: verbale 2]), che ha avuto luogo dopo il passaggio alla procedura ampliata deciso dalla SEM il 27 dicembre 2021 (cfr. atti SEM n. 22/2, 25/2). B. Con decisione dell'8 aprile 2022, notificata l'11 aprile 2022, la SEM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato, non ritenendo che le sue dichiarazioni soddisfacessero le condizioni di verosimiglianza e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, ponendolo tuttavia al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. atti SEM 42/8, 43/1). C. C.a Con ricorso dell'11 maggio 2022 l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) contro la suddetta decisione chiedendone l'annullamento e il riconoscimento della qualità di rifugiato e l'ammissione al beneficio dell'asilo. Altresì, ha domandato la concessione dell'assistenza giudiziaria e l'ammissione al gratuito patrocinio. Ha infine protestato tasse e spese (doc. TAF 1). C.b Con decisione incidentale del 24 maggio 2022 il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, avendo constatato, a seguito di un esame sommario, che il ricorso parrebbe di primo acchito privo di probabilità di esito favorevole (doc. TAF 3). Il ricorrente è stato quindi invitato a versare un anticipo sulle presunte spese processuali di CHF 750.-, regolarmente saldato da quest'ultimo il 7 giugno 2022 (doc. TAF 4). C.c Con scritti del 5 luglio e 30 agosto 2022 l'insorgente ha trasmesso quale nuovo mezzo di prova copia del mandato d'arresto del 25 aprile 2022 con la traduzione (doc. TAF 5, 6), poi trasmesso in originale il 14 agosto 2023 (doc. TAF 12) C.d Con risposta del 7 ottobre 2022 l'autorità inferiore ha chiesto il rigetto del ricorso, rinviando alle considerazioni esposte nella decisione impugnata (doc. TAF 10). Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. anche DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre tiene conto della situazione del Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4).
3. Oggetto del litigio, in questa sede, è unicamente il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato e il respingimento della domanda d'asilo del ricorrente. Ritenuta l'ammissione provvisoria del ricorrente in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e non avendo il medesimo contestato in modo specifico la pronuncia del suo allontanamento, non si entrerà pertanto nel merito su questo aspetto. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono considerati rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nellaprocedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 5. 5.1 A sostegno della sua domanda d'asilo, in sostanza e per quanto qui di rilievo, il richiedente ha riferito che prima di fuggire dal proprio Paese avrebbe lavorato come tassista sulle linee di C._______ e D._______. In settembre 2020 dopo aver preso a bordo alcune persone avrebbe iniziato a sospettare che queste fossero dei membri dei talebani, ragione per cui avrebbe allertato telefonicamente la polizia per informarla di avere a bordo dei sospetti e il proprio numero di targa. Gli agenti avrebbero quindi predisposto un posto di blocco dove avrebbero poi arrestato i passeggeri del taxi. Qualche tempo dopo, mentre circolava nella zona di E._______ nello svolgimento della sua attività di tassista, si sarebbe trovato davanti a dei talebani che avrebbero cercato di fermarlo. Egli avrebbe quindi aumentato la velocità ed avrebbe perso il controllo del proprio veicolo che si sarebbe capovolto. Egli sarebbe stato soccorso da dei colleghi che passavano da quella strada e che l'avrebbero portato a casa dove si sarebbe curato le ferite. Venti o venticinque giorni dopo egli avrebbe deciso di lasciare l'Afghanistan per raggiungere la Svizzera. A seguito del suo espatrio avrebbe ricevuto una lettera di convocazione in tribunale da parte dei talebani, oltre che una sentenza di condanna da parte del medesimo tribunale. Nel corso della seconda audizione egli ha inoltre riferito che dopo la presa del potere da parte dei talebani, il padre e uno dei suoi fratelli, F._______, sarebbero stati costretti a fuggire in Pakistan per il timore di essere perseguitati, dato che entrambi avrebbero svolto dei lavori pubblici per il precedente governo. In caso di ritorno in Afghanistan egli teme di essere ucciso dai talebani. A suffragio delle proprie affermazioni, l'interessato ha prodotto in copia la propria Tazkara e quella di suo fratello F._______; dei biglietti per compagnie di trasporto di passeggeri del Comune di C._______; delle fotografie di una macchina danneggiata; due lettere del 28 agosto e del 7 settembre 2021 dell'Emirato Islamico dell'Afghanistan; due attestati relativi a suo fratello F._______; la tessera d'impiegato di un fratello (non è dato sapere quale); delle fatture dell'azienda del fratello G._______ ([mezzo di prova] mdp della SEM 1-10). 5.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto che le allegazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, non essendo sufficientemente motivate e non essendo supportate da mezzi di prova adeguati. L'autorità inferiore ha in particolare rilevato che nonostante molteplici domande volte a chiarire i fatti addotti, il richiedente avrebbe sempre fornito risposte molto confuse e poco coerenti riguardo all'episodio di settembre 2020. In particolare egli non sarebbe stato in grado di spiegare concretamente e in modo razionale come avesse fatto a sapere che le persone che si trovavano sul suo taxi fossero dei talebani e per quale ragione esse fossero state arrestate dalla polizia. Egli neppure sarebbe riuscito a spiegare, se non fornendo risposte stereotipate e prive di sostanza, il motivo per cui tali persone avessero attirato i suoi sospetti al punto da credere che fossero contro il governo e pertanto dei talebani. Riguardo a tale evento egli sarebbe inoltre incappato in svariate e gravi contraddizioni, che screditerebbero fortemente l'attendibilità delle sue allegazioni. In particolare, durante il racconto spontaneo egli avrebbe affermato di essere tornato a casa a seguito dell'arresto delle persone che si trovavano nel suo taxi, mentre successivamente avrebbe addotto che dopo essere stato fermato sul ponte dalla polizia, sarebbe stato condotto presso l'ufficio di polizia del distretto di H._______. Il richiedente sarebbe incappato in un'ulteriore crassa contraddizione, nel rispondere alla domanda riguardo al momento in cui egli avrebbe maturato il sospetto che sotto ai vestiti da donna di uno dei passeggeri arrestati si celasse un uomo. Egli avrebbe infatti dichiarato di aver maturato il sospetto allorquando, durante il viaggio, uno dei passeggeri avrebbe fatto una telefonata in lingua pashtu dicendo al proprio interlocutore che l'autista (il richiedente) era un hazara e che non era della zona. Allegazione che tuttavia non corrisponderebbe a quanto asserito in precedenza dall'interessato stesso riguardo alle circostanze in cui sarebbe avvenuta tale telefonata, dato che nel racconto spontaneo questa precederebbe l'incontro con l'uomo vestito da donna. Invitato a chiarire per ben sei volte questa importante incongruenza, egli non sarebbe stato minimamente in grado di fornire alcuna giustificazione logica o convincente. Anche la descrizione dell'episodio che sarebbe accaduto qualche tempo dopo, in cui sarebbe stato attaccato per rappresaglia dai talebani mentre stava portando delle persone nella zona di E._______ e dopo un inseguimento ad alta velocità durante il quale sarebbe uscito di strada con l'auto, risulterebbe essere approssimativa, vaga e incoerente, nonostante le precise e ripetute richieste dell'auditrice volte a chiarire lo svolgimento dei fatti. L'interessato avrebbe infatti dapprima affermato di essere stato attaccato e inseguito da una macchina, mentre in un secondo momento, contraddicendosi, avrebbe riferito di essersi trovato i talebani davanti, sulla strada, che avrebbero voluto fermarlo. Confrontato con tale incongruenza egli avrebbe asserito che il fatto di volerlo fermare corrispondeva a suo modo di vedere a un attacco, giustificazione che non avrebbe convinto la SEM che ha sottolineato che riguardo al preteso inseguimento sarebbero state poste ben cinque domande al richiedente, senza che costui ne smentisse da subito l'esistenza. Tale incongruenza, unita al fatto che l'interessato non sarebbe riuscito a spiegare il motivo per cui si sarebbe persuaso che fossero effettivamente dei talebani a volerlo fermare ad E._______, secondo l'autorità inferiore toglierebbe credibilità al suo racconto. Riguardo alla fuga in Pakistan del padre e del fratello, la SEM ha ritenuto che quello addotto dal ricorrente fosse un timore puramente generale e astratto nei riguardi dei talebani che potrebbero essere sollevati da chiunque, tantopiù che per sua stessa ammissione, né il fratello né il padre avrebbero mai avuto contatti diretti con i talebani e nulla sarebbe mai successo loro a seguito della presa di potere di quest'ultimi. L'interessato non sarebbe pertanto riuscito a rendere verosimile che, in caso di ritorno in patria, potrebbe avere dei problemi con i talebani a causa dei lavori in ambito pubblico svolti da suo padre e da suo fratello per il precedente governo afghano. La SEM ha pertanto concluso che l'intera fattispecie cosi come esposta da quest'ultimo non sarebbe né chiara, né eloquente e sarebbe permeata da un'estrema confusione e da importanti imprecisioni. Le molteplici incongruenze e la mancanza di coesione nel suo insieme renderebbero quindi il suo racconto inattendibile e di conseguenza inverosimile. Ciò posto essa si sarebbe astenuta dall'esaminare la pertinenza dei motivi d'asilo addotti. 5.3 In sede ricorsuale l'insorgente ha contestato la valutazione dell'autorità inferiore in merito alla verosimiglianza dei suoi asserti. Concretamente, egli considera il proprio racconto sia nel complesso che nei singoli eventi addotti attendibile e convincente e perfettamente verosimile. Egli contesta di aver rilasciato delle allegazioni confuse e poco coerenti, ritenendo per contro di aver esposto in modo efficace i fatti occorsi, nonché l'insorgere dei sospetti riguardo all'identità delle persone trasportate. In modo altrettanto efficace, a suo modo di vedere, sarebbero state chiarite le imprecisioni riguardo al momento in cui fosse salita la persona travestita da donna sul taxi, nonché le circostanze in cui egli avrebbe subito qualche tempo dopo l'imboscata che avrebbe causato l'incidente e le ragioni per cui avrebbe avuto ragione di credere che chi voleva fermarlo erano dei talebani. Egli ha quindi biasimato la SEM per non aver considerato autentici i mezzi di prova addotti a sostegno delle proprie allegazioni, in particolare i due scritti firmati dall'Emirato Islamico dell'Afghanistan, consegnati alla sua famiglia dopo il suo espatrio. Alla luce di quanto esposto egli ritiene pertanto che fosse legittimato a nutrire un fondato timore di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi al momento dell'espatrio sia per la denuncia di alcuni membri delle forze talebane passeggeri del suo taxi, sia per l'eventualità di una persecuzione riflessa a causa delle attività condotte da suo padre e da suo fratello per il precedente governo afgano. Nei memoriali completivi, a ulteriore dimostrazione della gravità della propria situazione, l'insorgente ha trasmesso dapprima la copia, in seguito l'originale del mandato d'arresto del 25 aprile 2022 con la traduzione (doc. TAF 5, 6 e 12). 6. 6.1 Come già anticipato nella decisione incidentale del 24 maggio 2022 a seguito di un primo esame sommario, occorre concordare con la SEM sul fatto che le allegazioni del ricorrente riguardo al fatto di essere perseguitato al momento dell'espatrio e di essere attualmente ricercato dalle autorità del proprio Paese non risultano essere verosimili, essendo state esposte in modo alquanto confuso e a tratti contradditorio, difettando di coerenza, concretezza e precisione su punti essenziali e non essendo per altro supportate da mezzi di prova affidabili e concludenti. 6.2 6.2.1 L'insorgente non è stato infatti in grado di sostanziare maggiormente il suo racconto riguardo al primo episodio di settembre 2020, allorquando avrebbe contribuito, grazie alla segnalazione da lui fatta alla polizia, all'arresto dei tre individui sospetti che stava trasportando con il suo taxi (verbale 1, D15). Egli non ha saputo innanzitutto dare una risposta convincente riguardo alle ragioni che lo avrebbero indotto a sospettare che tali persone fossero dei membri dei talebani o ai motivi del loro arresto (verbale 1, D26-36). Invitato a fornire maggiori dettagli riguardo alle circostanze in cui si sarebbe svolto il fermo da parte della polizia e l'arresto dei tre sospettati, l'interessato ha fornito risposte vaghe ed evasive, per nulla utili a chiarire le circostanze addotte (verbale 1, D40-46) e per altro parzialmente in contraddizione con quanto affermato in precedenza: nel racconto spontaneo egli ha infatti sostenuto che sarebbe tornato a casa subito dopo l'arresto dei passeggeri (verbale 1, D15), mentre successivamente ha dichiarato che sarebbe stato portato presso l'ufficio di polizia del distretto di H._______ (verbale 1, D40-41). L'interessato ha altresì fornito delle risposte contrastanti in relazione alla telefonata che il passeggero avrebbe effettuato segnalando al suo interlocutore "Questo autista non è della zona, è un hazara". Egli ha infatti dapprima asserito che la chiamata sarebbe avvenuta quando in auto vi era un solo passeggero, ossia prima che salisse in macchina l'individuo vestito da donna (verbale 1, D15), mentre in seguito ha sostenuto che proprio quella telefonata avrebbe fatto nascere in lui il sospetto che non si trattasse di una donna (cfr. verbale 1, D47-49). Confrontato con l'incongruenza egli non ha saputo dare una spiegazione coerente (verbale 1, D62-65). 6.2.2 In maniera analoga anche le dichiarazioni riguardo all'episodio accaduto qualche tempo dopo, in cui avrebbe subito l'attacco sulla via per E._______, risultano essere molto approssimative, confuse e contradditorie. Riguardo a tale episodio occorre rilevare che il racconto dell'interessato è sorprendentemente scarno, sbrigativo e privo di dettagli rilevanti e nonostante gli sia stata data a più riprese la possibilità di chiarire le circostanze e l'esatto svolgimento dei fatti, l'interessato non è stato in grado di sostanziare maggiormente le proprie asserzioni, ma anzi è caduto in una crassa contraddizione. Nel racconto spontaneo, egli ha infatti dichiarato che mentre stava portando dei passeggeri con il proprio taxi sarebbe stato "attaccato da una macchina" dalla quale non sarebbero stati esplosi colpi, ma che lo avrebbe inseguito "con la velocità" (verbale 1, D15). Più avanti nell'audizione ha però asserito che avrebbe trovato davanti a sé due persone che avrebbero cercato di fermalo (verbale 1, D57). Invitato a chiarire il motivo di questa incongruenza, egli ha reiterato risposte evasive, sostenendo che il fatto che volessero fermarlo per lui corrispondesse a un attacco (verbale 1, D58-61) e ciò nonostante nelle precedenti domande fosse stato menzionato a più riprese il preteso inseguimento da parte della macchina senza che l'interessato abbia mai corretto l'auditrice (verbale 1, D50-55). Indipendentemente dalla versione a cui si voglia dare credito, appare comunque poco credibile il seguito del racconto del ricorrente, laddove sostiene che una volta uscito di strada sarebbe stato soccorso da dei "colleghi che passavano da quella strada" (verbale 1, D15). Appare infatti poco plausibile che i pretesi aggressori, dopo che si sarebbero dati tanta pena per braccarlo, vedendolo uscire di strada avrebbero rinunciato a catturarlo, nonostante l'interessato fosse ferito, inerme e privo di un mezzo di fuga. Tantopiù che dalle allegazioni del ricorrente si desume che questi fossero stati in prossimità del luogo dell'incidente, essendone stati la causa (sia che si voglia dare credito all'inseguimento, sia all'uscita di strada dopo aver preso una buca per schivare le due persone che volevano fermarlo). Quanto ai pretesi aggressori, vale la pena di rilevare che è solo in un secondo momento che l'interessato li ha identificati come talebani (verbale 1, D22), mentre in precedenza, nel racconto spontaneo, non ne aveva fatto alcun accenno (verbale 1, D15). Reso attento riguardo a tale omissione ed invitato a spiegare il motivo per cui avesse ragione di credere che si trattasse proprio di talebani, egli non soltanto non ha saputo fornire risposte convincenti (verbale 1, D23-25), ma ha pure ammesso di non essere neppure del tutto sicuro che si trattasse veramente di talebani, perlomeno per quanto riguarda il secondo avvenimento (verbale 1, D53-54). Allo stesso modo egli si dichiara incerto riguardo al motivo della pretesa aggressione, limitandosi a supporre che potesse essere dettato dal desiderio di vendetta per l'arresto dei tre passeggeri a cui il ricorrente avrebbe contribuito qualche tempo prima (verbale 1, D15, D60). Nondimeno egli afferma che a seguito di tale aggressione, non soltanto avrebbe smesso di fare il tassista, ma avrebbe pure deciso di lasciare il Paese (verbale 1, D17). Affermazione che alla luce delle molteplici incoerenze rilevate, appare poco plausibile e contraria alla logica dell'agire. 6.2.3 Riguardo ai mezzi di prova, occorre concordare con la SEM che le due lettere del 28 agosto e del 7 settembre 2021 dell'Emirato Islamico dell'Afghanistan prodotte dinnanzi all'autorità inferiore (cfr. mdp 4 e 5) - con le quali viene convocato presso la Commissione militare del distretto di C._______ (la prima) e viene informato di essere ritenuto colpevole di aver fatto la spia "per i servizi segreti e per la polizia dell'Amministrazione infedele di Kabul" ragione per cui verrà duramente punito (la seconda) - non permettono di dare maggiore credito alle allegazioni del ricorrente. Si tratta di documenti che questo Tribunale ha già avuto modo di considerare aventi un debole valore probatorio, potendo infatti essere facilmente allestiti ai fini di della causa (cfr. tra le tante la sentenza del TAF D-3597/2022 dell'11 marzo 2024 consid. 6.1.2), a maggior ragione se prodotti in copia, come nell'evenienza concreta. Al pari dell'autorità inferiore, alle cui motivazioni si rimanda integralmente, anche questo Tribunale nutre forti dubbi riguardo all'autenticità di tali mezzi di prova. Per il resto, pure gli altri mezzi di prova risultano inidonei a dare maggiore verosimiglianza alle allegazioni rilevanti in materia d'asilo. I biglietti per compagnie di trasporto di passeggeri del Comune di C._______ consentono unicamente di dimostrare che l'interessato con il veicolo n. 5885 svolgeva regolari corse a pagamento, null'altro. Tantopiù che il ricorrente neppure ricorda con precisione le date dei due eventi evocati quali motivi d'asilo, per eventualmente confrontarle con le date deli biglietti. Le fotografie di una macchina incidentata, prese a sé stanti, non soltanto non permettono di dimostrare che essa sia stata danneggiata nelle modalità e nelle tempistiche indicate dal ricorrente, ma neppure di provare che si trattasse proprio della sua auto. 6.2.4 Non giova maggiormente al ricorrente neppure la produzione in corso di causa del mandato d'arresto del 25 aprile 2022 trasmesso dapprima in copia con la traduzione, in seguito in originale (doc. TAF 5, 6 e 12). Si rileva innanzitutto che tale documento sarebbe stato spiccato a quasi un anno e mezzo di distanza dal suo espatrio e dagli eventi che lo avrebbero posto in contrasto con delle persone da lui ritenute dei talebani. In tal senso è singolare - nonché provvidenziale ai fini di causa - il fatto che sia stato emanato appena qualche giorno dopo la notifica della decisione impugnata dell'8 aprile 2022 (ricevuta l'11 aprile), circostanza che impone di sottoporre il mezzo di prova ad un esame più approfondito. A tal proposito, si rileva che il mandato non illustra affatto i motivi per cui l'interessato dovrebbe essere ricercato dalle autorità afghane, se non in modo estremamente generico con un rinvio ai due scritti dell'Emirato Islamico dell'Afghanistan, la cui valenza probatoria è stata esaminata ed esclusa nei paragrafi precedenti. Il ricorrente afferma di essere venuto in possesso di tale mandato per il tramite della propria famiglia rimasta in Afghanistan (doc. TAF 5) alla quale, occorre presumere, sarebbe stato notificato in sua assenza. Non è tuttavia dato sapere, non avendolo precisato il ricorrente, a quale dei membri della famiglia sia stato notificato, in quali circostanze e secondo quale modalità. Tali informazioni avrebbero permesso di circostanziare il ricevimento del mandato e meglio contestualizzarlo nel solco del racconto del ricorrente. Occorre non da ultimo rilevare che, pur essendo stato prodotto in un formato che parrebbe essere l'originale (doc. TAF 12), non vi è certezza che tale documento sia autentico, da un lato poiché osservando il timbro apposto si può constatare che si tratta di una stampa digitale e non di un timbro a umido (a inchiostro), dall'altro poiché un siffatto documento risulta essere facilmente falsificabile e acquistabile sul mercato nero. In definitiva, alla luce delle tempistiche con cui è stato prodotto e delle considerazioni che precedono, tale documento parrebbe piuttosto essere stato confezionato meramente ai fini di causa per poter beneficiare di un apprezzamento più favorevole della domanda d'asilo. 6.3 6.3.1 In aggiunta a quanto appena indicato, occorre rilevare che il ricorrente non ha affatto reso verosimili l'esistenza di possibili persecuzioni riflesse dovute alle attività condotte dal padre e dal fratello F._______ in favore del precedente governo afghano. Egli ha riferito che, dopo la caduta del governo, il fratello si sarebbe spostato a I._______ (verbale 2, D16) e soltanto in un secondo tempo avrebbe raggiunto il padre in Pakistan che era immediatamente espatriato dopo il ritorno dei talebani (verbale 2, D16, D50). Si osserva innanzitutto che il racconto riguardante le attività pubbliche condotte dal fratello risulta alquanto fumoso e poco coerente. Quest'ultimo avrebbe infatti dapprima lavorato presso l'ufficio dell'anagrafe di C._______ che si occupava di emettere le Tazkara (verbale 2, D51) e in seguito come ingegnere presso la direzione di J._______ a supervisionare per conto del governo la qualità dei lavori oggetto di appalti pubblici (verbale 2, 56-58). Un tale drastico e inusuale cambio di attività lavorativa desta già di per sé alcune perplessità, tantopiù che ne per l'uno né per l'altro impiego il ricorrente è stato in grado di spiegare quali fossero le esatte mansioni del fratello o nello specifico che tipo di lavori dovesse controllare per conto del governo (verbale 2, D52, D59). Neppure il padre d'altro canto parrebbe aver svolto un'attività lavorativa particolarmente profilata per il precedente governo, dato che quest'ultimo sarebbe stato autista per un dipartimento che si occupa di riparazioni dei danni causati da eventi naturali e sarebbe stato incaricato di portare gli ingegneri sui luoghi da riparare o di guidare gli escavatori (verbale 2, D63-67). Alla luce di quanto dichiarato non si ravvisa un profilo particolarmente politicizzato dei due suddetti famigliari e risulta pertanto poco credibile la loro asserita necessità di dover espatriare a causa di persecuzioni mirate. Tantopiù che secondo quanto dichiarato dal ricorrente stesso a nessuno dei due sarebbe mai accaduto nulla di male fin tanto che erano in patria (verbale 2, D62 e D70), né parrebbero essere stati ricercati dalle autorità dopo il loro espatrio. Neppure al resto della famiglia rimasto a vivere in Afghanistan (verbale 2, D17), ossia la madre, i fratelli piccoli e una sorella, il ricorrente ha lasciato intendere che sia successo qualcosa di male. Certo, egli ha riferito di un loro generale timore ad uscire di casa (verbale 2, D28) - ciò che è senz'altro comprensibile e condiviso da molte altre famiglie afghane a fronte della situazione d'incertezza venutasi a creare dopo il cambio di regime - tuttavia non ha mai insinuato che a causa del padre e del fratello espatriati costoro abbiano dovuto (o continuino a) subire particolari vessazioni o persecuzioni mirate. A fronte di molteplici elementi d'inverosimiglianza, non è pertanto possibile ritenere credibile che il ricorrente abbia a temere di subire delle persecuzioni mirate in caso di rientro in patria. 6.3.2 Neppure i mezzi di prova prodotti permettono di rendere maggiormente verosimile la tesi della pretesa persecuzione a carico del padre e del fratello. Non le fatture dell'azienda del fratello G._______, prive di qualsivoglia rilevanza all'infuori, forse, di quella indicata dal ricorrente riguardo alla precedente situazione economica della famiglia (cfr. verbale 2, D38). Né tantomeno i due attestati relativi a suo fratello F._______, prodotti in copia e di difficile lettura. Essi sono soprattutto privi di informazioni rilevanti per poter verificare il grado d'intensità del suo coinvolgimento nelle attività del precedente governo e vanno pertanto considerati privi di valore probatorio, ragione per cui ci si può astenere da una qualsivoglia verifica della loro autenticità. 6.4 In definitiva, a fronte delle generiche allegazioni rilasciate (verbale 1, D71-72), nonché di quanto esposto sopra, l'insorgente non è stato in grado di rendere plausibile che, in caso di ritorno in Afghanistan, abbia un reale e concreto timore di essere personalmente nel mirino dei talebani e di essere per questo ucciso da essi.
7. Non adempiendo le allegazioni del richiedente la condizione della verosimiglianza (art. 7 LAsi) si può pertanto soprassedere dall'esaminarne la pertinenza ai fini dell'asilo (art. 3 LAsi).
8. In definitiva, non violando il diritto federale, stabilendo i fatti rilevanti in modo corretto e completo (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, per quanto censurabile, non essendo inadeguata (art. 49 PA) la decisione impugnata va confermata. Il ricorso dev'essere pertanto interamente respinto. 9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato da quest'ultimo in data 7 giugno 2022 (doc. TAF 4).
10. La decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 7 giugno 2022.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Giulia Marelli Luca Rossi Data di spedizione: