Asilo e allontanamento (ricorso contro una decisione passata in giudicato)
Sachverhalt
A. L'interessato ha presentato una domanda d'asilo il 19 giugno 2000. Il 25 luglio 2000, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la citata domanda ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. Il 28 agosto 2000, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la succitata decisione dell'UFM. Il 18 maggio 2004, la CRA ha respinto il gravame. B. Il 30 luglio 2004, l'interessato ha inoltrato dinanzi all'UFM una domanda di riesame della decisione resa dall'UFM medesimo il 25 luglio 2000. Ha chiesto, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo a suo favore, nonché, in via sussidiaria, la constatazione dell'inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. C. Il 13 agosto 2004, l'UFM ha respinto la summenzionata domanda inoltrata dall'istante, considerata quale domanda di riesame vertente su una situazione già valutata ed apprezzata in procedura ordinaria. Peraltro, sempre secondo l'autorità inferiore, l'attestazione del B._______ fa stato di un'attività simile a quella svolta per il C._______ e invocata in procedura ordinaria. D. Il 3 settembre 2004, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla CRA contro la succitata decisione dell'UFM. Chiede l'accoglimento del gravame, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all'autorità inferiore per la pronuncia di una decisione di merito. In via sussidiaria, postula il riconoscimento della qualità di rifugiato, rispettivamente la constatazione dell'inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e la pronunzia dell'ammissione provvisoria. Fa valere delle attività politiche svolte in esilio e sostiene d'avere iniziato a scrivere articoli (uno sarebbe stato pubblicato su D._______ nel [...]), ciò che costituirebbe un'intensificazione del suo impegno atto a distinguerlo dalla massa di persone con generica attività politica. Sussisterebbe pertanto un diritto ad un esame di merito della domanda inoltrata il 30 luglio 2004. E. Il 6 settembre 2004, la CRA ha ordinato la momentanea sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera dell'istante in attesa degli atti di causa. F. Il 18 novembre 2004, la CRA ha considerato le conclusioni ricorsuali come a priori sprovviste di probabilità d'esito favorevole. Ha pertanto respinto la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, presentata dall'istante e lo ha invitato a versare un anticipo, di fr. 1'200.--, a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del gravame in caso di decorso infrut-tuoso del termine. Il 1° dicembre 2004, l'istante ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. G. Il 3 dicembre 2004, il ricorrente ha comunicato alla CRA d'avere dato pubblicamente le dimissioni dal B._______ e d'aver aderito all'associazione E._______. Ha fra l'altro allegato degli articoli di natura politica da lui redatti e la documentazione inerente alla sua partecipazione a diverse manifestazioni di protesta contro le violazioni dei diritti umani in Iran. H. Il 15 marzo, 1° luglio e 25 luglio 2005, il ricorrente ha inoltrato svariati scritti e fotografie aventi in particolare per scopo di dimostrare la sua partecipazione a numerose dimostrazioni contrarie al governo iraniano. Ha altresì esibito un articolo critico nei confronti del regime in Iran da lui redatto e pubblicato in D._______. Ha inoltre allegato d'essere il responsabile dell'associazione E._______ della sezione F._______. I. Il 28 novembre 2005, l'insorgente ha prodotto della documentazione (ivi compresa una videocassetta) sulla sua partecipazione a numerose manifestazioni contrarie al regime iraniano e la distribuzione di materiale informativo per conto dell'associazione E._______. Ha pure esibito un certificato psichiatrico del 7 novembre 2005, dal quale emerge che egli soffre di gravi disagi psichici con importanti idee suicidali ed una serie di disturbi neurovegetativi quali tachicardia, sudorazione profusa, vertigini e varie altre somatizzazioni sottoforma di dolori gastrointestinali ed addominali. Inoltre, dal 23 agosto al 22 settembre 2005 è stato ricoverato presso la Clinica G._______, dove è stato confermato il suo stato depressivo, gli sono stati somministrati dei farmaci ed è stato sottoposto a cura psicoterapica. La successiva cura ambulatoriale avrebbe permesso di conseguire un leggero miglioramento del quadro clinico, ma un eventuale rimpatrio sarebbe controindicato e rischierebbe di riesacerbare la sua sintomatologia. J. Il 22 giugno e 23 ottobre 2006 nonché il 12 novembre 2007, l'insorgente ha allegato cospicua documentazione relativa alle sue attività politiche svolte in esilio contro il regime iraniano (fra l'altro, manifestazioni dinanzi all'ambasciata iraniana a Berna ed incontro con parlamentari H._______), nonché due CD e l'indicazione d'ulteriori suoi articoli critici che sarebbero stati pubblicati in D._______. Fa valere che la sua importante e pubblica attività politica effettuata in Svizzera lo esporrebbe a sicure persecuzioni statali in caso di rimpatrio. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 1.3 Il TAF osserva altresì che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). Questo Tribunale è pure competente a statuire sulle domande di revisione pendenti al 31 dicembre 2006 dinanzi alle precedenti autorità giudicanti nonché sulle domande di revisione inoltrate dal 1° gennaio 2007 contro decisioni rese da dette autorità. Nei due casi di revisione citati, sono applicabili le disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021; v. DTAF 2007/11). 2. Il Tribunale amministrativo federale osserva che la domanda presentata dal ricorrente il 30 luglio 2004 si riferisce pure a fatti accaduti anteriormente alla sentenza su ricorso resa dalla CRA in procedura ordinaria il 18 maggio 2004. Non competeva però all'UFM d'esaminare tali nuovi fatti, ma se del caso alla CRA nell'ambito di una procedura di revisione (sulla delimitazione tra domanda di riesame e revisione v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 21). Sennonché, la domanda di cui trattasi, peraltro inoltrata per l'insorgente da mandatario professionale, non è stata intitolata come domanda di revisione e non è dato dedurre dal contenuto e dalle conclusioni della stessa che essa mirasse ad una revisione della sentenza della CRA. Giova poi rilevare che il riferimento alla partecipazione a manifestazioni anteriori alla data della citata sentenza della CRA appare essere stato fatto esclusivamente per dimostrare una certa continuità dell'impegno politico in esilio, ossia il suo inizio ben anteriore alla decisione definitiva resa in procedura ordinaria. Non è però dato ritenere che, contrariamente al titolo, al contenuto ed alle conclusioni, l'insorgente volesse non di meno inoltrare una domanda di revisione della sentenza della CRA, ritenuto altresì che essa sarebbe stata riconoscibilmente destinata all'insuccesso. In effetti, nell'ottica della revisione non basta che l'istante proponga semplicemente, dopo il giudizio di merito, fatti o prove rilevanti, ma occorre che egli, usando della diligenza che si può ragionevolmente esigere dalla parte nel processo, non abbia potuto averne conoscenza o scoprirli prima, oppure che, pur avendone conoscenza, non sia stato in grado di produrli o farli valere. È necessario, in altri termini, che l'istante, senza sua colpa, tenuto conto della concreta situazione processuale e delle regole di rito applicabili, si sia trovato nell'impossibilità d'esibire precedentemente le prove ed i fatti in questione, ciò che manifestamente non si può ritenere per quanto attiene all'indicata attività in esilio svolta dall'insorgente prima del 18 maggio 2004. 3. V'è però motivo d'entrare nel merito del ricorso in materia di riesame che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 nonché all'art. 50 ed all'art. 52 PA. 4. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il TAF può rinunciare allo scambio di scritti (v. anche art. 102 LTF per i ricorsi in materia di diritto pubblico). 5. Il Tribunale amministrativo federale esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). In altri termini, il ricorso può essere accolto per ragioni che il ricorrente non ha addotto o respinto in base ad argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione. 6. 6.1 Questo Tribunale osserva che l'obbligo della motivazione (art. 35 PA) è formalità essenziale e se, da un lato, rappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento, costringendo l'autorità giudicante a rendere ragione della razionalità del percorso seguito per giungere alla decisione, dall'altro si configura quale premessa logica imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo sulle linee di formazione di quel convincimento. Per conseguenza, attraverso doverosi passaggi argomentativi imperniati sull'indicazione delle risultanze probatorie legittimamente acquisite nonché sull'indicazione dei criteri di valutazione impiegati, l'autorità giudicante dovrà in concreto ricostruire, anzitutto per la propria consapevolezza, il percorso logico-conoscitivo che l'ha condotta ad apprezzare in un certo modo le prove disponibili e a trarne determinate conclusioni. Pertanto, essa ha l'obbligo d'esplicitare, nel modo più rigoroso e completo nonché necessario, la motivazione posta a fondamento della decisione adottata, ancorando così il principio del libero convincimento all'esigenza d'indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, allo scopo d'evitare che detto principio venga attuato per un uso arbitrario. Invero, nella motivazione della decisione, l'autorità non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando d'avere tenuto presente ogni fatto decisivo (DTF 129 I 232 consid. 3.2; GICRA 1995 n. 12 consid. 12c pag. 114 e seg.) 6.2 Nel caso di specie - e a prescindere dalla questione, di cui si dirà nel
Erwägungen (4 Absätze)
E. 7 Peraltro, nel caso concreto la domanda di riesame del 30 luglio 2004, volta al riconoscimento della qualità di rifugiato ed inoltrata posteriormente alla conclusione infruttuosa, il 18 maggio 2004, della prima procedura d'asilo, andava trattata quale nuova domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (v. GICRA 2006 n. 20), nella misura in cui non sono stati fatti valere dei motivi di revisione che sarebbero peraltro stati di competenza della CRA (v. consid. 2 del presente giudizio). Certo, la delimitazione tra domanda di riesame e nuova domanda d'asilo non è sempre facile (v. GICRA 1998 n. 1 consid. 6b pag. 11). Sennonché, nell'istanza del 30 luglio 2004 l'insorgente non solo ha invocato dei fatti nuovi - concernenti delle attività svolte in esilio - posteriori alla più volte citata sentenza della CRA del 18 maggio 2004, ma li ha comprovati con ampia documentazione, anche fotografica. Il caso è pertanto comparabile a quello di cui a GICRA 2006 n. 20, nel senso che lo stesso andava trattato come nuova domanda d'asilo che però, sulla base della motivazione e della documentazione esibita, non era più possibile d'evadere con una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, ritenuto il grado di prova limitato necessario per un'entrata nel merito (v. GICRA 2006 n. 20 consid. 3.1. e relativi riferimenti). L'UFM avrebbe pertanto dovuto prevedere un'audizione orale sui motivi d'asilo ai sensi degli art. 29 e 30 LAsi. Tale violazione del diritto d'essere udito non può essere sanata in sede di ricorso (GICRA 2006 n. 20 consid. 3.2 pag. 215), ove solo si pensi che siccome devono essere approfonditi argomenti di rilievo - quali per esempio la portata delle attività in esilio svolte dal ricorrente dal 18 maggio 2004 in poi, il suo grado d'esposizione, il rischio di future persecuzioni in caso di rimpatrio e il suo stato di salute attuale - non v'è ragione di privare l'insorgente di una seconda procedura d'asilo ordinaria completa, dove avrà l'opportunità prevista dalla legge di compiutamente precisare anche oralmente l'insieme dei fatti e degli argomenti a suo favore. Anche per questa ragione, la decisione impugnata, che viola il diritto federale, incorre nell'annullamento.
E. 8 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418). In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (GICRA 1996 n. 7 consid. 12 pag. 65). Tale non è il caso nella presente fattispecie, per i motivi indicati al considerando 7 del presente giudizio. Peraltro, non v'è ragione di privare il ricorrente dell'abituale doppio grado di giudizio. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'accertamento dei fatti determinanti, in particolare mediante un'audizione del ricorrente, ed a pronunciare una nuova decisione nel rispetto dei considerandi della presente sentenza di cassazione.
E. 9 Visto l'esito della procedura, non sono percepite spese processuali (art. 63 PA).
E. 10 Considerato che il ricorrente - rappresentato in questa sede - ha dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione al gravame inoltrato, l'UFM dovrà rifondergli un'equa indennità per le spese ripetibili di questa sede. La medesima, in assenza di una nota particolareggiata, è fissata d'ufficio in fr. 2'000.--, conto tenuto del lavoro utile svolto dal patrocinatore dell'insorgente (art. 64 cpv. 1 PA nonché art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
- Gli atti di causa sono rinviati all'UFM per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Non si riscuotono spese processuali.
- L'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, di fr. 1'200.--, versato il 1° dicembre 2004 è restituito al ricorrente.
- L'UFM rifonderà al ricorrente fr. 2'000.-- a titolo di spese ripetibili.
- Comunicazione a: - patrocinatore del ricorrente (plico raccomandato; allegato: formulario per la restituzione dell'anticipo spese con acclusa busta di risposta) - autorità inferiore (in copia, n. di rif. N ; allegati: incarti UFM e TAF D-3322/2006) - I._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marisa Murray Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Corte IV D-3322/2006/cac {T 0/2} Sentenza del 3 aprile 2008 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Christa Luterbacher e Daniel Schmid, cancelliera Marisa Murray. Parti A._______, Iran, patrocinato dall'avv. Urs Ebnöther, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento (riesame); decisione dell'UFM del 13 agosto 2004 / N . Fatti: A. L'interessato ha presentato una domanda d'asilo il 19 giugno 2000. Il 25 luglio 2000, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la citata domanda ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. Il 28 agosto 2000, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la succitata decisione dell'UFM. Il 18 maggio 2004, la CRA ha respinto il gravame. B. Il 30 luglio 2004, l'interessato ha inoltrato dinanzi all'UFM una domanda di riesame della decisione resa dall'UFM medesimo il 25 luglio 2000. Ha chiesto, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo a suo favore, nonché, in via sussidiaria, la constatazione dell'inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. C. Il 13 agosto 2004, l'UFM ha respinto la summenzionata domanda inoltrata dall'istante, considerata quale domanda di riesame vertente su una situazione già valutata ed apprezzata in procedura ordinaria. Peraltro, sempre secondo l'autorità inferiore, l'attestazione del B._______ fa stato di un'attività simile a quella svolta per il C._______ e invocata in procedura ordinaria. D. Il 3 settembre 2004, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla CRA contro la succitata decisione dell'UFM. Chiede l'accoglimento del gravame, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all'autorità inferiore per la pronuncia di una decisione di merito. In via sussidiaria, postula il riconoscimento della qualità di rifugiato, rispettivamente la constatazione dell'inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e la pronunzia dell'ammissione provvisoria. Fa valere delle attività politiche svolte in esilio e sostiene d'avere iniziato a scrivere articoli (uno sarebbe stato pubblicato su D._______ nel [...]), ciò che costituirebbe un'intensificazione del suo impegno atto a distinguerlo dalla massa di persone con generica attività politica. Sussisterebbe pertanto un diritto ad un esame di merito della domanda inoltrata il 30 luglio 2004. E. Il 6 settembre 2004, la CRA ha ordinato la momentanea sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera dell'istante in attesa degli atti di causa. F. Il 18 novembre 2004, la CRA ha considerato le conclusioni ricorsuali come a priori sprovviste di probabilità d'esito favorevole. Ha pertanto respinto la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, presentata dall'istante e lo ha invitato a versare un anticipo, di fr. 1'200.--, a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del gravame in caso di decorso infrut-tuoso del termine. Il 1° dicembre 2004, l'istante ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. G. Il 3 dicembre 2004, il ricorrente ha comunicato alla CRA d'avere dato pubblicamente le dimissioni dal B._______ e d'aver aderito all'associazione E._______. Ha fra l'altro allegato degli articoli di natura politica da lui redatti e la documentazione inerente alla sua partecipazione a diverse manifestazioni di protesta contro le violazioni dei diritti umani in Iran. H. Il 15 marzo, 1° luglio e 25 luglio 2005, il ricorrente ha inoltrato svariati scritti e fotografie aventi in particolare per scopo di dimostrare la sua partecipazione a numerose dimostrazioni contrarie al governo iraniano. Ha altresì esibito un articolo critico nei confronti del regime in Iran da lui redatto e pubblicato in D._______. Ha inoltre allegato d'essere il responsabile dell'associazione E._______ della sezione F._______. I. Il 28 novembre 2005, l'insorgente ha prodotto della documentazione (ivi compresa una videocassetta) sulla sua partecipazione a numerose manifestazioni contrarie al regime iraniano e la distribuzione di materiale informativo per conto dell'associazione E._______. Ha pure esibito un certificato psichiatrico del 7 novembre 2005, dal quale emerge che egli soffre di gravi disagi psichici con importanti idee suicidali ed una serie di disturbi neurovegetativi quali tachicardia, sudorazione profusa, vertigini e varie altre somatizzazioni sottoforma di dolori gastrointestinali ed addominali. Inoltre, dal 23 agosto al 22 settembre 2005 è stato ricoverato presso la Clinica G._______, dove è stato confermato il suo stato depressivo, gli sono stati somministrati dei farmaci ed è stato sottoposto a cura psicoterapica. La successiva cura ambulatoriale avrebbe permesso di conseguire un leggero miglioramento del quadro clinico, ma un eventuale rimpatrio sarebbe controindicato e rischierebbe di riesacerbare la sua sintomatologia. J. Il 22 giugno e 23 ottobre 2006 nonché il 12 novembre 2007, l'insorgente ha allegato cospicua documentazione relativa alle sue attività politiche svolte in esilio contro il regime iraniano (fra l'altro, manifestazioni dinanzi all'ambasciata iraniana a Berna ed incontro con parlamentari H._______), nonché due CD e l'indicazione d'ulteriori suoi articoli critici che sarebbero stati pubblicati in D._______. Fa valere che la sua importante e pubblica attività politica effettuata in Svizzera lo esporrebbe a sicure persecuzioni statali in caso di rimpatrio. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 1.3 Il TAF osserva altresì che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). Questo Tribunale è pure competente a statuire sulle domande di revisione pendenti al 31 dicembre 2006 dinanzi alle precedenti autorità giudicanti nonché sulle domande di revisione inoltrate dal 1° gennaio 2007 contro decisioni rese da dette autorità. Nei due casi di revisione citati, sono applicabili le disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021; v. DTAF 2007/11). 2. Il Tribunale amministrativo federale osserva che la domanda presentata dal ricorrente il 30 luglio 2004 si riferisce pure a fatti accaduti anteriormente alla sentenza su ricorso resa dalla CRA in procedura ordinaria il 18 maggio 2004. Non competeva però all'UFM d'esaminare tali nuovi fatti, ma se del caso alla CRA nell'ambito di una procedura di revisione (sulla delimitazione tra domanda di riesame e revisione v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 21). Sennonché, la domanda di cui trattasi, peraltro inoltrata per l'insorgente da mandatario professionale, non è stata intitolata come domanda di revisione e non è dato dedurre dal contenuto e dalle conclusioni della stessa che essa mirasse ad una revisione della sentenza della CRA. Giova poi rilevare che il riferimento alla partecipazione a manifestazioni anteriori alla data della citata sentenza della CRA appare essere stato fatto esclusivamente per dimostrare una certa continuità dell'impegno politico in esilio, ossia il suo inizio ben anteriore alla decisione definitiva resa in procedura ordinaria. Non è però dato ritenere che, contrariamente al titolo, al contenuto ed alle conclusioni, l'insorgente volesse non di meno inoltrare una domanda di revisione della sentenza della CRA, ritenuto altresì che essa sarebbe stata riconoscibilmente destinata all'insuccesso. In effetti, nell'ottica della revisione non basta che l'istante proponga semplicemente, dopo il giudizio di merito, fatti o prove rilevanti, ma occorre che egli, usando della diligenza che si può ragionevolmente esigere dalla parte nel processo, non abbia potuto averne conoscenza o scoprirli prima, oppure che, pur avendone conoscenza, non sia stato in grado di produrli o farli valere. È necessario, in altri termini, che l'istante, senza sua colpa, tenuto conto della concreta situazione processuale e delle regole di rito applicabili, si sia trovato nell'impossibilità d'esibire precedentemente le prove ed i fatti in questione, ciò che manifestamente non si può ritenere per quanto attiene all'indicata attività in esilio svolta dall'insorgente prima del 18 maggio 2004. 3. V'è però motivo d'entrare nel merito del ricorso in materia di riesame che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 nonché all'art. 50 ed all'art. 52 PA. 4. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il TAF può rinunciare allo scambio di scritti (v. anche art. 102 LTF per i ricorsi in materia di diritto pubblico). 5. Il Tribunale amministrativo federale esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). In altri termini, il ricorso può essere accolto per ragioni che il ricorrente non ha addotto o respinto in base ad argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione. 6. 6.1 Questo Tribunale osserva che l'obbligo della motivazione (art. 35 PA) è formalità essenziale e se, da un lato, rappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento, costringendo l'autorità giudicante a rendere ragione della razionalità del percorso seguito per giungere alla decisione, dall'altro si configura quale premessa logica imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo sulle linee di formazione di quel convincimento. Per conseguenza, attraverso doverosi passaggi argomentativi imperniati sull'indicazione delle risultanze probatorie legittimamente acquisite nonché sull'indicazione dei criteri di valutazione impiegati, l'autorità giudicante dovrà in concreto ricostruire, anzitutto per la propria consapevolezza, il percorso logico-conoscitivo che l'ha condotta ad apprezzare in un certo modo le prove disponibili e a trarne determinate conclusioni. Pertanto, essa ha l'obbligo d'esplicitare, nel modo più rigoroso e completo nonché necessario, la motivazione posta a fondamento della decisione adottata, ancorando così il principio del libero convincimento all'esigenza d'indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, allo scopo d'evitare che detto principio venga attuato per un uso arbitrario. Invero, nella motivazione della decisione, l'autorità non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando d'avere tenuto presente ogni fatto decisivo (DTF 129 I 232 consid. 3.2; GICRA 1995 n. 12 consid. 12c pag. 114 e seg.) 6.2 Nel caso di specie - e a prescindere dalla questione, di cui si dirà nel considerando che segue, ovvero se a giusto titolo l'UFM abbia considerato l'istanza del 30 luglio 2004 interposta dall'insorgente quale domanda di riesame - va rilevato che la decisione impugnata è priva di qualsivoglia motivazione con riferimento ai fatti posteriori alla sentenza della CRA del 18 maggio 2004 invocati dal ricorrente. Tale vizio è particolarmente grave, ritenuto che la competenza dell'UFM ad esaminare la richiesta di cui trattasi del ricorrente si limitava proprio a fatti e mezzi di prova concernenti avvenimenti intervenuti dopo la citata sentenza della CRA. Già per questo motivo la decisione impugnata dev'essere annullata. 7. Peraltro, nel caso concreto la domanda di riesame del 30 luglio 2004, volta al riconoscimento della qualità di rifugiato ed inoltrata posteriormente alla conclusione infruttuosa, il 18 maggio 2004, della prima procedura d'asilo, andava trattata quale nuova domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (v. GICRA 2006 n. 20), nella misura in cui non sono stati fatti valere dei motivi di revisione che sarebbero peraltro stati di competenza della CRA (v. consid. 2 del presente giudizio). Certo, la delimitazione tra domanda di riesame e nuova domanda d'asilo non è sempre facile (v. GICRA 1998 n. 1 consid. 6b pag. 11). Sennonché, nell'istanza del 30 luglio 2004 l'insorgente non solo ha invocato dei fatti nuovi - concernenti delle attività svolte in esilio - posteriori alla più volte citata sentenza della CRA del 18 maggio 2004, ma li ha comprovati con ampia documentazione, anche fotografica. Il caso è pertanto comparabile a quello di cui a GICRA 2006 n. 20, nel senso che lo stesso andava trattato come nuova domanda d'asilo che però, sulla base della motivazione e della documentazione esibita, non era più possibile d'evadere con una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, ritenuto il grado di prova limitato necessario per un'entrata nel merito (v. GICRA 2006 n. 20 consid. 3.1. e relativi riferimenti). L'UFM avrebbe pertanto dovuto prevedere un'audizione orale sui motivi d'asilo ai sensi degli art. 29 e 30 LAsi. Tale violazione del diritto d'essere udito non può essere sanata in sede di ricorso (GICRA 2006 n. 20 consid. 3.2 pag. 215), ove solo si pensi che siccome devono essere approfonditi argomenti di rilievo - quali per esempio la portata delle attività in esilio svolte dal ricorrente dal 18 maggio 2004 in poi, il suo grado d'esposizione, il rischio di future persecuzioni in caso di rimpatrio e il suo stato di salute attuale - non v'è ragione di privare l'insorgente di una seconda procedura d'asilo ordinaria completa, dove avrà l'opportunità prevista dalla legge di compiutamente precisare anche oralmente l'insieme dei fatti e degli argomenti a suo favore. Anche per questa ragione, la decisione impugnata, che viola il diritto federale, incorre nell'annullamento. 8. Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418). In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (GICRA 1996 n. 7 consid. 12 pag. 65). Tale non è il caso nella presente fattispecie, per i motivi indicati al considerando 7 del presente giudizio. Peraltro, non v'è ragione di privare il ricorrente dell'abituale doppio grado di giudizio. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'accertamento dei fatti determinanti, in particolare mediante un'audizione del ricorrente, ed a pronunciare una nuova decisione nel rispetto dei considerandi della presente sentenza di cassazione. 9. Visto l'esito della procedura, non sono percepite spese processuali (art. 63 PA). 10. Considerato che il ricorrente - rappresentato in questa sede - ha dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione al gravame inoltrato, l'UFM dovrà rifondergli un'equa indennità per le spese ripetibili di questa sede. La medesima, in assenza di una nota particolareggiata, è fissata d'ufficio in fr. 2'000.--, conto tenuto del lavoro utile svolto dal patrocinatore dell'insorgente (art. 64 cpv. 1 PA nonché art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. 2. Gli atti di causa sono rinviati all'UFM per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3. Non si riscuotono spese processuali. 4. L'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, di fr. 1'200.--, versato il 1° dicembre 2004 è restituito al ricorrente. 5. L'UFM rifonderà al ricorrente fr. 2'000.-- a titolo di spese ripetibili. 6. Comunicazione a:
- patrocinatore del ricorrente (plico raccomandato; allegato: formulario per la restituzione dell'anticipo spese con acclusa busta di risposta)
- autorità inferiore (in copia, n. di rif. N ; allegati: incarti UFM e TAF D-3322/2006)
- I._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marisa Murray Data di spedizione: