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D-2850/2010

D-2850/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-04-29 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza.

E. 3 Comunicazione a: ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di G._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Centro di registrazione e di procedura di G._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) H._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza.
  3. Comunicazione a: ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di G._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Centro di registrazione e di procedura di G._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) H._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2850/2010/ {T 0/2} Sentenza del 29 aprile 2010 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 22 aprile 2010 / N [...]. Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 29 marzo 2010 (di seguito: verbale 1) e del 9 aprile 2010 (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 22 aprile 2010, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 23 aprile 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto dell'UFM pervenuto via fax al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 26 aprile 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi-derandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza può essere redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere originario di B._______, nella provincia di C._______, nello Stato D._______ (Nigeria) dove avrebbe vissuto dalla nascita sino al suo espatrio, che, il (...), i musulmani avrebbero attaccato il villaggio dell'interessato, uccidendo tra gli altri sua madre; che lo Stato, rispettivamente la Polizia, avrebbe organizzato la sepoltura di massa delle vittime; che l'interessato, assieme ad altri giovani "E._______" si sarebbero organizzati e avrebbero attaccato a loro volta il vicino villaggio dei musulmani; che egli avrebbe dato fuoco ad alcune case dei musulmani e, a seguito dell'intervento della Polizia, sarebbe riuscito a scappare a C._______ in taxi, mentre altri "E._______" sarebbero stati arrestati; che, a C._______, egli si sarebbe rifugiato presso un amico della madre e avrebbe appreso tramite il telegiornale dell'uccisione, nell'attacco contro i musulmani, del consigliere e del figlio del capo del villaggio, dell'arresto di diverse persone e della lista delle persone ricercate, tra cui figurava il suo nome, il quale sarebbe anche stato menzionato; che, a fronte di questa situazione, con l'aiuto dell'amico della madre e di un conoscente di quest'ultimo, il (...), l'interessato sarebbe partito verso F._______ (Nigeria), da dove successivamente sarebbe espatriato, il (...), imbarcandosi su una nave, che, dopo molti giorni di navigazione, l'interessato sarebbe sbarcato in Italia, da dove - grazie all'aiuto di una persona di colore che l'avrebbe ospitato a casa sua per una notte e gli avrebbe comprato un biglietto del treno - avrebbe raggiunto G._______ (Svizzera), senza documenti e senza subire controlli, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 22 aprile 2010, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente innazitutto contesta la decisione dell'UFM, sostenendo, da un lato, che la motivazione della stessa sarebbe carente e generica, di modo che egli non avrebbe potuto comprendere le reali ragioni della decisione e contestarla puntualmente; che, dall'altro lato, vi sarebbero nel suo caso dei motivi scusabili che giustificano la mancata presentazione dei documenti d'identità, per cui, l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo; che, in particolare, egli ribadisce di non aver mai posseduto il passaporto, di non avere la carta d'identità, in quanto sarebbe andata bruciata nell'incendio della sua casa e di aver viaggiato senza documenti come farebbero miglialia di altri profughi; che, inoltre, sostiene che, una volta giunto in Svizzera, egli non avrebbe avuto modo di procurarsi un documento d'dentità nel brevissimo termine di 48 ore e non vi sarebbe stato nulla che potesse fare per procurarseli, nemmeno rivolgersi ad una rappresentanza diplomatica del suo Paese in Svizzera, ritenuto che egli sarebbe ricercato e ogni contatto sarebbe vietato dal Promemoria dell'UFM; che il ricorrente contesta come l'UFM avrebbe ritenuto le sue allegazioni sulla distruzione della carta d'identità insufficienti, senza fornire alcuna motivazione o argomentazione; che, in merito alle circostanze del viaggio, la gratuità dello stesso non sarebbe inverosimile bensì un atto di generosità e l'entrata illegale in Italia sarebbe un fatto noto; che, in secondo luogo, il ricorrente ritiene che nel suo caso sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato o all'esecuzione del suo allontanamento; che, da un lato, egli sostiene di aver esposto i suoi motivi d'asilo in maniera dettagliata e coerente, la cui veridicità non sarebbe stata infatti messa in dubbio dall'UFM; che, dall'altro lato, contesta di aver la possibilità di un'assistenza legale e di un equo processo in Nigeria, dove tali possibilità dipenderebbero dalla disponibilità economica, a causa della corruzione, e il sistema giudiziario funzionerebbe male, come evidenzierebbe il Rapporto di Amnesty International sulla Nigeria del 2009; che, di conseguenza, egli rischierebbe di essere condannato, senza potersi difendere, di essere sottoposto a trattamenti inumani e arbitrari, nonché di essere ucciso dagli islamici che conoscerebbero il suo nome e saprebbero che ha combattuto contro di loro; che la sua vita sarebbe in grave pericolo e, quindi, il suo allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che l'obbligo della motivazione (art. 35 PA) è formalità essenziale; che, da un lato, rappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento, costringendo l'autorità giudicante a rendere ragione della razionalità del percorso seguito per giungere alla decisione, dall'altro si configura quale premessa logica imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo sulle linee di formazione di quel convincimento; che, per conseguenza, attraverso doverosi passaggi argomentativi imperniati sull'indicazione delle risultanze probatorie legittimamente acquisite, nonché sull'indicazione dei criteri di valutazione impiegati, l'autorità giudicante dovrà in concreto ricostruire, anzitutto per la propria consapevolezza, il percorso logico-conoscitivo che l'ha condotta ad apprezzare in un certo modo le prove disponibili e a trarne determinate conclusioni; che, pertanto, essa ha l'obbligo d'esplicitare, nel modo più rigoroso e completo nonché necessario, la motivazione posta a fondamento della decisione adottata, ancorando così il principio del libero convincimento all'esigenza d'indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, allo scopo d'evitare che detto principio venga attuato per un uso arbitrario; che, invero, nella motivazione della decisione, l'autorità non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando d'avere tenuto presente ogni fatto decisivo (DTF 129 I 232 consid. 3.2; sentenze del Tribunale amministrativo federale D-3322/2006 del 3 aprile 2008 consid. 6.1 e D-1267/2008 del 5 maggio 2008 consid. 6.1), che, nel caso di specie, i fatti ed i motivi che hanno influito sulla valutazione dell'autorità inferiore sono stati esposti in modo sufficientemente esaustivo per consentire al ricorrente di comprendere la portata della decisione impugnata e dunque di ricorrere con criteri adeguati; che, infatti, le argomentazioni dell'UFM circa i motivi d'asilo del ricorrente sono da considerarsi complete e rispettose dell'obbligo della motivazione nei sensi della legge, in quanto indicano gli elementi essenziali sulla base dei quali detto ufficio ha ritenuto le allegazioni del ricorrente - circa l'assenza di motivi giustificabili la mancata presentazione di un documento d'identità, nonché le circostanze del viaggio d'espatrio - inattendibili e vaghe, ed ha determinato quindi il suo convincimento circa l'inverosimiglianza delle stesse, che, pertanto, la censura ricorsuale di carente motivazione della decisione dell'UFM è manifestamente infondata, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che il ricorrente ha dichiarato di aver viaggiato stipato sulla nave tra i container per molti giorni, senza tuttavia saper indicare il numero esatto dei giorni e senza fornire alcuna indicazione di sorta sulle condizioni in cui avrebbe vissuto durante il viaggio (cfr. verbale 1 pag. 6); che l'interessato non sarebbe potuto rimanere al chiuso per molti giorni, come egli ha affermato in sede di audizione (cfr. ibidem); che, pertanto, egli avrebbe dovuto saper descrivere la nave sulla quale ha viaggiato se vi fosse realmente salito (cfr. ibidem pag. 7); che, d'altronde, l'insorgente non è stato in grado di indicare dove sarebbe sbarcato precisamente in Italia, nonostante tra l'altro avesse affermato di essere rimasto una notte presso la persona di colore che lo avrebbe aiutato (cfr. ibidem); che, in aggiunta, pur volendo ammettere l'asserita generosità delle persone che il ricorrente avrebbe incontrato (cfr. ricorso pag. 2), non è assolutamente plausibile che il ricorrente, dal luogo in cui è sbarcato - dove vi è il mare quindi - sia arrivato con un treno diretto fino a G._______, senza mai cambiare treno e senza essere in grado di indicare quante ore sarebbe durato il viaggio (cfr. verbale 1 pag. 7), che, peraltro, come rettamente rilevato dall'UFM, non è credibile che il ricorrente - quand'anche abbia viaggiato in nave - abbia potuto entrare entrare nello spazio Schengen a partire da Lagos senza subire controlli e senza documenti (cfr. verbale 1 pagg. 6-7 e verbale 2 D11- 12 pag. 2), indipendentemente dalla questione a sapere se esso possa aver eluso i controlli in Italia ed esservi entrato illegalmente (cfr. ricorso pag. 2) che, alla luce di tali elementi, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, d'altronde non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate allegazioni, secondo le quali in particolare non gli sarebbe possibile consegnare dei documenti, poiché non avrebbe mai posseduto un passaporto e la sua carta d'identità sarebbe andata distrutta (cfr. verbale 1 pagg. 3-4 verbale 2 D4-9 pag. 1 e ricorso pag. 2); che, tali asserzioni, infatti, non costituiscono ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge; che, tra l'altro, non è plausibile che il ricorrente abbia vissuto in Nigeria senza documenti fino al (...), rispettivamente (...), allorquando avrebbe richiesto la sua carta d'identità oppure, dopo che, il (...), la stessa avrebbe potuto essere distrutta (cfr. verbale 1 pagg. 3-4), che, pertanto, non soccorre nemmeno l'insorgente l'allegazione secondo cui non potrebbe procurarsi siffatti documenti, tramite una rappresentanza diplomatica della Nigeria in Svizzera, perché sarebbe ricercato (cfr. ricorso pag. 2), che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato di essere espatriato dalla Nigeria per il timore di essere ricercato e ucciso dalla Polizia, a causa dell'attacco contro i musulmani a cui avrebbe partecipato alla fine del mese di (...), che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, i motivi d'asilo fatti valere dal ricorrente sono da considerarsi irrilevanti per la concessione della qualità di rifugiato; che, in particolare, non emerge in alcun modo che il ricorrente sia stato oggetto di persecuzioni di sorta da parte della Polizia, malgrado egli sia ricercato in relazione agli scontri sopraevocati del (...); che, da un lato, infatti, la Polizia non ha fatto altro che intervenire nello scontro per placare la situazione, come del resto la stessa aveva già fatto durante gli scontri del giorno precedente, in maniera efficace, secondo quanto riconosciuto dal ricorrente medesimo (cfr. verbale 2 D31 pag. 5), nonché per cercare, rispettivamente arrestare i responsabili degli atti criminali commessi; che, dall'altro lato, sebbene il ricorrente non abbia fornito elementi precisi circa il motivo o l'esistenza di accuse mosse nei suoi confronti e per cui sarebbe ricercato, egli verosimilmente sarebbe tutt'al più ricercato in relazione al fatto che - come lui stesso ha ammesso - ha incendiato alcune case durante gli scontri (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 D39 pag. 5); che tale atto costituisce un reato, la cui punibilità, rientra nei compiti e nel dovere delle autorità nigeriane, in seno alle leggi penali vigenti in detto Paese, che, inoltre, contrariamente a quanto pretende il ricorrente in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 3), secondo le informazioni a disposizione di codesto Tribunale all'ora attuale, non v'è ragione di credere che in Nigeria, il ricorrente non possa beneficiare di un equo processo in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti e che non gli siano garantiti i mezzi necessari per difendersi, che, ad ogni modo, un eventuale errore giudiziario ai danni del richiedente non è, di per sé, rilevante in materia d'asilo, che, infine, per i medesimi motivi, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti, in particolare da parte gli estremisti islamici, secondo quanto invocato in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 3), che, pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, v'è ragione di concludere che i motivi d'asilo addotti dal ricorrente sono irrilevanti, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come, irrilevanti, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale E-423/2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8, destinata alla pubblicazione), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n.21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, in Nigeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, sebbene egli abbia dichiarato di non avere una rete familiare in Patria, egli ha vissuto sin dalla nascita a B._______, è un uomo giovane, celibe, ha una formazione scolastica, parla inglese, nonché ha un'esperienza lavorativa come (...) (cfr. verbale 1 pag. 2); che, tra l'altro, non vè ragione di ritenere che il ricorrente non possa beneficiare dell'aiuto dell'amico di sua madre, residente a F._______, il quale lo ha già aiutato in passato (cfr. verbale 1 pag. 6), che infine, l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della pos-sibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza. 3. Comunicazione a: ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di G._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Centro di registrazione e di procedura di G._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) H._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: