Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 3 Comunicazione a: patrocinatore del ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N (...) e copia del ricorso del 21 settembre 2010 (per corriere interno; in copia) K._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Comunicazione a: patrocinatore del ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N (...) e copia del ricorso del 21 settembre 2010 (per corriere interno; in copia) K._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6825/2010/ {T 0/2} Sentenza del 15 novembre 2010 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kurt Gysi; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (...), Turchia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 15 settembre 2010 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 14 luglio 2010 (di seguito: verbale 1) e del 29 luglio 2010 (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 15 settembre 2010, notificata all'interessato lo stesso giorno (cfr. atto A20/1, Avviso di notifica e di ricevuta), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 21 settembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), con contestuale domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 23 settembre 2010, nonché l'originale del medesimo pervenuto il giorno seguente, la decisione incidentale del 28 settembre 2010, mediante la quale il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura ed ha accolto la domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, nonché ha concesso al medesimo un termine di 15 giorni per produrre i mezzi di prova presentati in corso di procedura con la relativa traduzione in una delle lingue ufficiali elvetiche, come pure la traduzione dei mezzi di prova inoltrati con il ricorso del 21 settembre 2010, l'inoltro in data 12 ottobre 2010 da parte del ricorrente, per il tramite del suo attuale patrocinatore, di otto documenti, tradotti in una delle lingue ufficiali svizzere, ovvero in tedesco, con la contestuale richiesta che la presente procedura venga svolta in lingua tedesca, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino turco, d'etnia curda, originario di B._______, nella provincia di C._______(Turchia), dove avrebbe vissuto dalla nascita sino al 2008, rispettivamente al 2009, quando si sarebbe trasferito ad D._______, dove avrebbe soggiornato fino al suo espatrio nel (...) 2010, che l'interessato ha affermato di essere espatriato a causa delle minacce di morte proferite a lui e alla sua famiglia da parte di una famiglia filostatale di B._______, di nome E._______, la quale sarebbe responsabile dell'uccisione di suo padre - sindaco di B._______ - avvenuta nel 2007; che, inoltre, a causa delle sue attività politiche legate ad un'associazione studentesca, nonché della sua appartenenza al Partito della pace e della democrazia (BDP) ed essendo simpatizzante del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK), l'interessato avrebbe subito delle pressioni da parte dello Stato, come pure sarebbe stato arrestato più volte tra il 2005 e il 2008; che, dopo la fine del processo dell'uccisione di suo padre con il rilascio di tre membri della famiglia E._______, nel 2008 l'interessato e la sua famiglia sarebbero stati costretti a lasciare il loro villaggio ed a trasferirsi ad D._______, dove l'interessato sarebbe stato minacciato indirettamente e avrebbe saputo di essere ricercato, che l'interessato sarebbe partito, da D._______, nascosto in un TIR, fino ad arrivare in una località a lui sconosciuta, da dove, in seguito, avrebbe preso un treno e sarebbe giunto in Svizzera, senza i suoi documenti, bensì munito di una carta d'identità (...), e senza subire controlli, che l'interessato ha esibito in data 20 luglio 2010 tre documenti in copia presentati come la sua carta d'identità, inviatagli via fax da suo fratello F._______ (cfr. atto A9/4 e verbale 2 D4-7; Doc. A), lo stato di famiglia (Doc. B) e la ricevuta d'iscrizione al partito BDP (Doc. C), che egli ha altresì esibito altri tre documenti in copia - presentati come il certificato di laurea (Doc. D), il certificato della scuola in cui avrebbe lavorato durante gli anni 2007/2008 e 2009/2010 (Doc. E), nonché la procura conferita a suo fratello per autorizzarlo ad occuparsi delle sue attività (Doc. F) - che l'UFM ha riconsegnato all'interessato in data 5 agosto 2010, in quanto irrilevanti ai fini della sua domanda d'asilo (cfr. A 13/1), che, in data 12 agosto 2010, il ricorrente ha esibito le fotocopie di altri documenti - presentati come il certificato della scuola in cui avrebbe lavorato durante gli anni 2007/2008 e 2009/2010 (Doc. E), il rapporto del (...) della Gendarmeria di C._______ relativa all'uccisione del padre dell'interessato, G._______ (Doc. G), diverse udienze della Corte d'Assise di C._______ del 2008/2009 (Doc. H), la comunicazione dell'avvocato di H._______ (zio dell'interessato) alla Corte d'Assise di C._______ (Doc. I), la sentenza della Corte d'Assise di Dyarbakir del (...) (Doc. J), la comunicazione inviata dall'avvocato di H._______ alla Corte d'Assise di C._______ del (...) (Doc. K), nonché una comunicazione inviata dalla Procura di C._______ alla Corte di Cassazione di tale città del (...) (Doc. L); che, fatto salvo il documento E, i suddetti documenti sono stati riconsegnati dall'UFM al ricorrente in quanto considerati irrilevanti (cfr. A 14/1), che nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valido ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Turchia, siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente preliminarmente contesta lo svolgimento della procedura d'asilo, in quanto non gli sarebbe stata data la possibilità durante le audizioni di descrivere nel dettaglio i suoi motivi d'asilo e di verificare le sue allegazioni, nonché invoca la violazione del suo diritto di essere sentito, in ragione dell'accertamento incompleto e arbitrario dei fatti di rilievo da parte dell'UFM, in particolare riguardo all'assunzione dei mezzi di prova da lui forniti, i quali non sarebbero stati né adeguatamente valutati dall'autorità inferiore, né menzionati nei verbali d'audizione e nella decisione impugnata, dove non sarebbero stati nemmeno indicati i motivi per cui i medesimi sarebbero stati considerati irrilevanti e sarebbero stati restituiti al ricorrente; che, in secondo luogo, richiamato quanto già affermato in sede di prima istanza, il ricorrente fa valere che vi sarebbero nel suo caso dei motivi scusabili che giustificano la mancata presentazione dei documenti d'identità e che egli avrebbe fatto il possibile per collaborare al meglio alla verifica della sua identità; che, a tal proposito, allega nuovamente al presente ricorso copia della procura conferita in favore di suo fratello (Doc. F), della sua carta d'identità (Doc. A), unitamente all'originale del diploma di laurea (Doc. D1), dell'attestazione del partito BDP (Doc. C1) e del certificato di lavoro come insegnante (Doc. E1); che, inoltre, sostiene che la motivazione dell'UFM - la quale richiamerebbe approssimativamente le sue allegazioni e le considererebbe a priori vaghe, lacunose e contraddittorie - sarebbe carente e priva di ogni forza logica; che, pertanto, l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo e la decisione qui impugnata dovrebbe essere annullata; che, in terzo luogo, il ricorrente ritiene che sarebbero quantomeno necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato e all'esecuzione del suo allontanamento; che, infatti, riepilogati e precisati i fatti di rilievo a sostegno del suo espatrio, che avrebbe esposto in maniera dettagliata per quanto possibile, l'insorgente invoca anche in questo contesto una carente motivazione della decisione dell'UFM - la quale si baserebbe sostanzialmente su una valutazione atomizzata e incompleta dei suoi motivi d'asilo, dei fatti addotti, nonché dei mezzi di prova - e le cui argomentazioni, circa la mancanza di dettagli nei confronti delle sue allegazioni, sarebbero arbitrarie e infondate, nonché si baserebbero su un accertamento incompleto dei fatti di rilievo, non essendovi alcun accenno ad eventi importanti, come l'uccisione di I._______, a causa della quale la sua situazione si sarebbe aggravata, in quanto temerebbe la vendetta da parte della famiglia E._______, che l'avrebbe altresì costretto a lasciare il suo lavoro; che, il ricorrente contesta di non aver sufficientemente dettagliato le circostanze delle minacce ricevute e le ragioni dei suoi timori, quando non sarebbe possibile per una persona ricordare le date esatte di ogni fatto, e quando non vi sarebbero altri dettagli; che il ricorrente ha altresì allegato al ricorso di nuovo uno stampato di tre articoli di giornale concernente l'uccisione del padre e le relative indagini (Doc. M), nonché uno relativo all'uccisione di I._______, appartenente all'altra famiglia (Doc. N), ribadendo e sottolineando che tutti questi documenti sarebbero già stati offerti all'UFM, ma di cui detto Ufficio non avrebbe fatto menzione, ad eccezione della copia della carta d'identità, dello stato di famiglia e della ricevuta di iscrizione al BDP; che, inoltre, il ricorrente fa valere che, ritenute le discriminazioni di cui sarebbero vittime i curdi in Turchia, nonché il rischio di persecuzioni a cui sarebbe esposto, egli avrebbe assoluto bisogno della protezione della Svizzera, essendo ricercato dalle autorità turche, secondo quanto gli sarebbe stato confermato da suo fratello e come figurerebbe dalla copia dello stampato che allega al presente ricorso (Doc. O), nonché come lo attesterà un altro documento che starebbe cercando di farsi inviare; che, ad ogni modo, il ricorrente sostiene che l'esecuzione del suo allontanamento in Turchia sarebbe illecita ed inesigibile, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per il completamento delle indagini e per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, preliminarmente, trovandosi il ricorrente al momento della notifica della decisione impugnata presso il Centro di registrazione di procedura di J._______, è determinante nella fattispecie la lingua italiana, la quale è la lingua della decisione impugnata, nonché del ricorso presentato dall'insorgente (cfr. sulla tematica art. 33a PA e Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2009/56); che l'attuale attribuzione ad un cantone di lingua tedesca, così come la rappresentazione da parte di un legale di lingua tedesca - il quale peraltro è reputato conoscere tutte le lingue di procedura - non implicano la modifica della lingua della presente procedura; che, di conseguenza, la richiesta del ricorrente, avanzata il 12 ottobre 2010, tendente al proseguo della procedura in lingua tedesca è respinta, che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di essere sentito è di natura formale; che tale diritto esiste infatti indipendentemente dal suo grado d'influenza sul risultato della decisione; che, pertanto, il suo mancato rispetto conduce di principio all'annullamento della decisione impugnata, quand'anche il contenuto di quest'ultima sarebbe stato identico, se il diritto di essere sentito fosse stato concesso (cfr. Decisione del Tribunale federale svizzero [DTF] 122 II464 consid. 4a, pag. 469); che, tuttavia, è possibile rinunciare all'annullamento della decisione, se tale lacuna può venire riparata in sede di ricorso e se lo scopo di questa garanzia procedurale può essere così realizzato successivamente, senza che la parte interessata ne sia seriamente lesa; che, tale riparazione presuppone comunque che l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere cognitivo dell'autorità di prima istanza sui punti litigiosi, come nel caso del Tribunale; che, in tale circostanza, l'interessato può infatti far valere in sede di ricorso i suoi argomenti con la medesima efficacia; che ciò, è solitamente il caso in materia di ricorso nell'ambito del diritto amministrativo (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d, pag. 138 e seg.), che dal diritto di essere sentito consacrato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) la giurisprudenza ha dedotto l'obbligo - concretizzato all'art. 35 PA - per l'autorità di motivare la sua decisione; che l'obbligo della motivazione è una formalità essenziale; che, da un lato, rappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento, costringendo l'autorità giudicante a rendere ragione della razionalità del percorso seguito per giungere alla decisione, dall'altro si configura quale premessa logica imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo sulle linee di formazione di quel convincimento; che, per conseguenza, attraverso doverosi passaggi argomentativi imperniati sull'indicazione delle risultanze probatorie legittimamente acquisite, nonché sull'indicazione dei criteri di valutazione impiegati, l'autorità giudicante dovrà in concreto ricostruire, anzitutto per la propria consapevolezza, il percorso logico-conoscitivo che l'ha condotta ad apprezzare in un certo modo le prove disponibili e a trarne determinate conclusioni; che, essa ha, pertanto, l'obbligo d'esplicitare, nel modo più rigoroso e completo nonché necessario, la motivazione posta a fondamento della decisione adottata, ancorando così il principio del libero convincimento all'esigenza d'indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, allo scopo d'evitare che detto principio venga attuato per un uso arbitrario; che, invero, nella motivazione della decisione, l'autorità non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando d'avere tenuto presente ogni fatto decisivo (cfr. DTF 129 I 232 consid. 3.2; sentenze del Tribunale D-1267/2008 del 5 maggio 2008 consid. 6.1 e D-3322/2006 del 3 aprile 2008 consid. 6.1), che, nel caso di specie, se da un lato, l'UFM ha omesso di pronunciarsi su tutti i mezzi di prova offerti dal ricorrente, nonché di esporre i motivi e le ragioni di tale valutazione e che l'hanno condotto a ritenerli irrilevanti in corso di procedura ed a non menzionarli nella motivazione della decisione impugnata, dall'altro lato vero è che il Tribunale - usando il pieno potere cognitivo di cui è investito - ha concesso al ricorrente la facoltà di produrre la documentazione respinta dall'UFM in prima istanza, al fine di procedere alla loro valutazione, in particolare all'esame della loro rilevanza nella presente procedura e, successivamente, di esercitare - in quanto autorità di ricorso - il dovuto controllo su quanto ritenuto dall'autorità di prime cure, che, tuttavia, il ricorrente non ha utilizzato la facoltà concessagli di esibire nuovamente tutti i mezzi di prova offerti in corso di procedura; che il comportamento del ricorrente non trova alcuna giustificazione, avuto riguardo alle censure fatte valere dal medesimo in sede di ricorso e alla pretesa rilevanza dei siffatti mezzi di prova; che, di conseguenza, i mezzi di prova per i quali il ricorrente invoca una violazione del diritto di essere sentito, segnatamente quelli elencati nella lista di cui all'atto A 14/1, ovvero i succitati documenti G, H, I, J, K e L - non menzionati nella decisione dell'UFM e riconsegnati al ricorrente in corso di procedura, che egli non ha riprodotto in questa sede, malgrado gliene fosse stata offerta la possibilità - non meritano alcuna considerazione nella presente procedura; che, in siffatte circostanze, alcuna violazione del diritto di essere sentito o mancanza di motivazione nella decisione impugnata in riferimento all'analisi dei citati mezzi di prova, può essere rimproverata all'UFM, che, pertanto, le censure presentate dal ricorrente circa la violazione del diritto di essere sentito e la mancanza di motivazione dell'UFM, sono respinte, che, per il resto, i fatti ed i motivi che hanno influito sulla valutazione dell'autorità inferiore sono stati esposti in modo sufficientemente esaustivo per consentire al ricorrente di comprendere la portata della decisione impugnata e dunque di ricorrere con criteri adeguati; che, infatti, le argomentazioni dell'UFM sono da considerarsi complete e rispettose dell'obbligo della motivazione ai sensi della legge, in quanto indicano gli elementi essenziali sulla base dei quali detto Ufficio ha ritenuto le allegazioni del ricorrente inverosimili, avuto riguardo ai suoi motivi d'asilo, nonché alla mancata presentazione dei documenti d'identità e all'inadeguatezza dei documenti presentati, come pure alle circostanze del viaggio d'espatrio, determinando quindi il suo convincimento circa l'inverosimiglianza delle stesse; che, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, l'obbligo di motivazione - come nella fattispecie - non implica necessariamente che l'autorità di prime cure sia tenuta ad analizzare tutte le asserzioni o argomentazioni del richiedente o le risultanze dell'istruttoria, allorquando, attraverso un'analisi globale o di determinati elementi spiega le ragioni che hanno determinato il suo convincimento; che, di conseguenza, la censura del ricorrente circa la carenza generale di motivazione della decisione impugnata è respinta, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, innanzitutto, i documenti presentati come la fotocopia della carta d'identità (Doc. A; con la relativa traduzione prodotta in questa sede dal ricorrente, cfr. Doc. 3), lo stato di famiglia (Doc. B) e la ricevuta d'iscrizione al partito BDP (Doc. C) non costituiscono un documento valido ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che tale è altresì il caso per quanto attiene all'originale della suddetta attestazione del partito BDP (Doc. C1), del diploma di laurea (Doc. D1) e del certificato di lavoro come insegnante (Doc. E1), come pure circa la copia della procura conferita in favore di suo fratello (Doc. F) o l'asserito mandato d'arresto (Doc. O), di cui il ricorrente ha presentato la traduzione in questa sede e che corrispondono in ordine di citazione ai documenti 5, 2, 6, 4 e 1; che, infatti, tali documenti - poiché in copia o difettanti della foto del ricorrente corrispondente alle generalità indicate - non sono atti a determinare l'identità del medesimo e non costituiscono pertanto dei documenti di viaggio o di identità ai sensi dell'art. 1a lett. b e c OAsi 1, che, inoltre, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'UFM nella decisione impugnata circa la carta d'identità del ricorrente, non soccorrono il medesimo di nuovo le stereotipate allegazioni secondo cui la sua carta d'identità sarebbe andata smarrita e non ne conoscerebbe le circostanze (cfr. ricorso pagg. 3-4); che, infatti, se la carta d'identità fosse stata realmente smarrita, il ricorrente o chi per esso in Patria avrebbe perlomeno denunciato l'asserito smarrimento o avrebbe saputo spiegare in che modo la carta d'identità sarebbe andata persa (cfr. verbale 2 D4, 7 e 8); che, in siffatte circostanze, è manifestamente incredibile l'asserito smarrimento della carta d'identità, che, peraltro, non soccorre nemmeno la giustificazione resa dal ricorrente riguardo al fatto di non aver mai richiesto o posseduto un passaporto (cfr. verbale 1 pag. 4), allorquando il rilascio del medesimo non ha nessun legame con l'inadempienza al servizio militare, il cui obbligo è verificato dalle autorità, indipendentemente dalla possessione o meno del passaporto, che, in aggiunta, non risulta che il ricorrente abbia effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, che, pertanto, le affermazioni del ricorrente non rappresentano dei motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi (cfr. DTAF 2010/2), che, d'altronde, a proposito delle circostanze del viaggio di espatrio, il ricorrente non ha saputo fornirne alcun dettaglio che ne supporterebbe la verosimiglianza; che, a titolo d'esempio, non ha saputo indicare né da quali località sarebbe transitato in TIR dalla Turchia, né il luogo in cui sarebbe arrivato, da dove avrebbe successivamente preso un treno per la Svizzera (cfr. verbale 1 pag. 8 e verbale 2 D98-99); che, inoltre, non è credibile che il ricorrente abbia potuto varcare il confine di Schengen in TIR senza subire alcun controllo, come egli sostiene di avere fatto (cfr. verbale 1 pag. 8), che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio di espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, le allegazioni del ricorrente circa le persecuzioni di cui sarebbe stato oggetto sia da parte di terzi che dello Stato, si contraddistinguono per il loro carattere vago e superficiale, nonché illogico, tanto da non supportarne nemmeno lontanamente la loro verosimiglianza; che, in particolare, per quanto attiene alle persecuzioni legate alla famiglia E._______, il ricorrente ha riferito che lui e la sua famiglia sarebbero stati minacciati di morte, al punto che sarebbero stati costretti a fuggire ad D._______, senza tuttavia riuscire a comprovare la concretezza e la gravità di tali minacce; che, infatti, l'insorgente si è imitato a dichiarare che tali minacce consistevano nel fatto che i membri di quella famiglia mostravano loro le armi oppure giravano intorno a casa loro (cfr. verbale 1 pagg. 6-7 e verbale 2 D28); che, peraltro, di fronte alla domanda postagli riguardo a cosa gli sarebbe accaduto personalmente e direttamente, il ricorrente ha affermato di essere stato minacciato indirettamente, dopo il suo trasferimento ad D._______ nel 2008, avendo visto i membri della famiglia E._______ girare intorno alla sua scuola, da cui avrebbe capito che lo volevano uccidere (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 D22 e D52- 54), nonché di essere stato minacciato due volte direttamente all'uscita del Tribunale in cui si svolgeva il processo in relazione all'uccisione di suo padre (cfr. verbale 2 D23), dopo di ché non sarebbe più successo nulla e non vi sarebbero stati altri incontri (cfr. ibidem D26-27); che, infine, il ricorrente ha allegato di sapere di essere ricercato, in quanto i suddetti individui avrebbero chiesto di lui e della sua famiglia in un negozio (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 D59-62); che, come tali, gli evocati fatti e circostanze non presentano alcun carattere minatorio concreto, bensì sono all'origine soltanto di mere supposizioni da parte del ricorrente circa il fatto di essere perseguitato dalla famiglia E._______; che, pertanto, le asserite minacce sono totalmente infondate; che, in siffatte circostanze, contrariamente a quanto pretende l'insorgente in sede di ricorso (cfr. ricorso pagg. 2 e 6-8), non hanno alcuna rilevanza gli altri fatti addotti dal ricorrente, quali ad esempio l'uccisione di suo padre o di uno dei membri della famiglia E._______, fatto questo invocato tardivamente soltanto in sede di ricorso e di cui il ricorrente non è stato in grado di comprovarne la pertinenza circa l'esistenza di eventuali conseguenti persecuzioni (cfr. ricorso pag. 6-8; verbali 1 e 2); che, peraltro, i documenti (doc. M e N corrispondenti ai doc. 7 e 8 con relativa traduzione) - a sostegno di tali fatti - presentati con il ricorso e successivamente tradotti su richiesta del Tribunale, non supportano quanto asserito dal ricorrente e non hanno nessun valore probatorio, in quanto costituiscono delle mere copie, contengono delle semplici affermazioni di terzi, la loro fonte è sconosciuta ed, infine, non vi è alcun riferimento diretto al ricorrente; che, di conseguenza, non può essere condivisa la censura del ricorrente nei confronti dell'UFM circa un accertamento inesatto e incompleto dei fatti nella fattispecie (cfr. ricorso pag. 8); che, d'altronde, a sostegno dell'inverosimiglianza delle asserite persecuzioni, è illogico che le minacce proferite sarebbero state rivolte unicamente ai maschi della famiglia del ricorrente, i quali avrebbero studiato, tra cui per primo l'insorgente (cfr. ibidem pag. 6); che, difatti, se effettivamente si fosse trattato di una vendetta o di un regolamento di conti, gli asseriti sicari, nonché membri della famiglia E._______ non si sarebbero certo fatti condizionare da un tale criterio; che, parimenti, di fronte ad una tale situazione, i fratelli e gran parte della famiglia del ricorrente non sarebbero certo rimasti in Patria (cfr. verbale 2 D113); che, di conseguenza, i fatti addotti dal ricorrente in relazione alla vicenda con la famiglia E._______ sono inverosimili; che, inoltre, per quanto attiene alle minacce statali di cui sarebbe stato oggetto il ricorrente in relazione alle sue attività politiche in seno al BDP, l'insorgente non ha saputo dimostrare l'esistenza di un qualsivoglia legame temporale e causale tra i fatti di cui sarebbe stato vittima e il suo espatrio nel (...) 2010; che, a tal proposito, il ricorrente ha riferito del suo arresto nella primavera del 2005, il cui processo si è risolto con la sua assoluzione e delle altre 60-70 persone fermate assieme a lui (cfr. verbale 2 D72 e 77), nonché di svariate retate subite tra il 2005 e il 2007, a seguito delle quali sarebbe stato trattenuto per vari giorni dalla Polizia (cfr. ibidem D82-D85) e, infine, del suo ultimo arresto, che sarebbe avvenuto nel 2008 senza alcun apparente motivo (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 D86); che, inoltre, a seguito di tale avvenimento, il ricorrente ha esplicitamente affermato di non aver più avuto problemi con le autorità, non essendo più accaduto nulla (cfr. verbale 2 D89); che ne consegue che, da un lato, il ricorrente non ha manifestamente reso verosimile l'esistenza di persecuzioni statali in relazione alle sue attività in seno al BDP e, dall'altro lato, tra i fatti addotti dal ricorrente (i più recenti risalenti al 2008) - i quali ad ogni modo costituiscono delle semplici affermazioni di parte - e il suo espatrio (nel giugno 2010), si è rotto il necessario legame causale e temporale, visto il tempo trascorso tra i medesimi; che, d'altronde la sua asserita appartenenza al BDP e il relativo documento C e C1 (corrispondente al doc. 5 con relativa traduzione), prodotto a tal proposito, non hanno alcuna rilevanza, allorquando il ricorrente ha infine allegato che le asserite pressioni da parte dello Stato sarebbero legate alla vendetta da parte della famiglia E._______ (cfr. verbale 2 D90); che, in merito a tale vicenda, ad ogni modo - come visto sopra - le allegazioni del ricorrente sono già state ritenute manifestamente inverosimili dal Tribunale; che, infine, non soccorre l'insorgente l'asserito mandato d'arresto di cui sarebbe oggetto e di cui ne ha prodotto uno stampato in sede di ricorso (cfr. Doc. O corrispondente al doc. 1 con relativa traduzione; ricorso pagg. 6 e 9); che tale documento è inadeguato in quanto in copia e di facile contraffazione; che, peraltro, se tale documento comprovasse realmente che il ricorrente fosse ricercato, non si comprende la ragione per cui l'insorgente in sede di ricorso avrebbe dovuto riservarsi di farsi inviare un documento attestante il fatto che sarebbe ricercato (cfr. ricorso pag. 9), il quale tra l'altro non è mai giunto al Tribunale; che, visto tutto quanto sopra, il Tribunale non può che concludere alla manifesta inverosimiglianza di tutta la vicenda resa dal ricorrente, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi, che, per conseguenza, le dichiarazioni rese dal ricorrente sono state rettamente considerate inverosimili dall'UFM con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pagg. 725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5,6, 5-5.7 pag. 90 e segg.), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Turchia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Turchia non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, celibe e senza alcuna persona a carico, nonché vanta una formazione scolastica superiore in (...) ed un'esperienza professionale come insegnante; che, inoltre, egli dispone di una densa ed importante rete sociale in patria, ritenuto che il suo nucleo familiare stretto così come numerosi altri suoi parenti vi risiedono tutt'ora (cfr. verbale 1 pagg. 2-3 e verbale 2 D9-16); che, infine, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: patrocinatore del ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N (...) e copia del ricorso del 21 settembre 2010 (per corriere interno; in copia) K._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: