Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 3 Comunicazione a: ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di J._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Centro di registrazione e di procedura di J._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) K._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:
Dispositiv
- Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Comunicazione a: ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di J._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Centro di registrazione e di procedura di J._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) K._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7009/2010/ {T 0/2} Sentenza del 5 ottobre 2010 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (...), Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 23 settembre 2010 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 23 agosto 2010 (di seguito: verbale 1), del 15 settembre 2010 (di seguito: verbale 2), nonché del 16 settembre 2010 (di seguito: verbale 3), la decisione dell'UFM del 23 settembre 2010, notificata all'interessato lo stesso giorno (cfr. atto A15/1, Avviso di notifica e di ricevuta), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 27 settembre 2010 (cfr. timbro del plico tramite invio semplice), la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 28 settembre 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino iracheno, d'etnia curda, originario di Dohuk (Iraq), dove avrebbe vissuto dalla nascita sino al suo espatrio nel (...) 2010, che l'interessato ha affermato di essere espatriato per il timore di essere ucciso da suo padre e dalla sua famiglia, nonché di subire un'eventuale condanna per presumibili atti illeciti, dopo che un suo collega di studi l'avrebbe colto in flagrante durante un rapporto intimo con un compagno di classe, B._______ (N [...]), ed avrebbe riferito tutto a suo fratello, il quale avrebbe a sua volta informato il resto della famiglia; che, l'interessato sarebbe stato rinchiuso in casa per due giorni, durante i quali suo padre e i suoi fratelli lo avrebbero picchiato; che egli sarebbe riuscito a fuggire e avrebbe incontrato B._______, con il quale sarebbe espatriato, che l'interessato ha dichiarato di aver lasciato Duhok il (...) e di aver raggiunto C._______ (Iraq) in taxi con suo fratello D._______, da dove - a piedi clandestinamente - avrebbe attraversato il valico di E._______; che, un'auto che lo attendeva dall'altra parte l'avrebbe condotto a F._______ (Turchia); che si sarebbe recato in autobus ad G._______ (Turchia), dove il suo passatore gli avrebbe procurato una carta d'identità, rispettivamente un passaporto falso; che, dopo aver soggiornato in questa città fino al (...), egli avrebbe proseguito il suo viaggio con due TIR fino ad arrivare in una località a lui sconosciuta, da dove avrebbe preso un treno con il quale avrebbe raggiunto la Svizzera in data (...), senza documenti e senza subire controlli durante il suo viaggio, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, fatto salvo un documento presentato come la fotocopia della sua carta d'identità, inviatagli via fax da suo fratello D.________ dopo la prima audizione (cfr. atto A9/4 e verbale 2 D4-7), che nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valido ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq, siccome lecita, esigibile e possibile, ritenuto che egli proviene da una delle provincie di Dohuk, Arbil e Suleymaniya, che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo che vi sarebbero nel suo caso delle ragioni scusabili che giustificano la mancata presentazione dei documenti d'identità; che, pertanto, l'autorità inferiore sarebbe dovuta entrare nel merito della sua domanda d'asilo e la decisione qui impugnata dovrebbe essere annullata; che, in particolare, per quanto attiene al suo passaporto, egli avrebbe spiegato che non avrebbe più valore e non saprebbe dove si trova; che, inoltre, la sua carta d'identità in originale sarebbe rimasta presso i suoi familiari, dai quali gli sarebbe impossibile ottenere la minima collaborazione per farselo inviare a causa dei motivi d'asilo per cui sarebbe dovuto espatriare; che, grazie a suo fratello minore, il quale avrebbe posseduto da tempo una copia della sua carta d'identità, sarebbe riuscito a farsene inviare uno stampato via fax; che egli fa valere di essere giunto in Svizzera con un passaporto falso che si sarebbe procurato a G._______; che, tuttavia, non nega di essersi procurato siffatto documento in Grecia, come gli è stato rimproverato dall'UFM, ma sottolinea di averlo fatto per paura; che avrebbe detto sempre la verità e le sue dichiarazioni alle guardie di confine su una questione così marginale non avrebbero un nesso con la sua procedura d'asilo, di modo che su tale punto la motivazione dell'UFM sarebbe carente; che, in aggiunta, contesta la vaghezza delle sue allegazioni sul viaggio, rilevando che l'UFM non avrebbe indicato nella decisione impugnata perché ed in quali punti le suddette dichiarazioni sarebbero lacunose e vaghe; che, inoltre, l'UFM sarebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo, in quanto sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato e all'esecuzione del suo allontanamento, avuto riguardo della complessità del suo caso, degli elementi persecutori da lui esposti a causa degli usi, della tradizione e dei dettami della religione, nonché della situazione di insicurezza che regnerebbe in Iraq; che, innanzitutto, invoca una carente motivazione della decisione dell'UFM, la quale sarebbe soggettiva, arbitraria e superficiale nonché illogica, redatta sbrigativamente e fondata non sulle sue presunte incongruenze, ma soltanto su quelle di una seconda persona, B._______ (N [...]) - che avrebbe avuto evidenti problemi a ricordare con precisione alcuni fatti di rilievo - rispetto al quale gli sarebbero state contestate alcune contraddizioni, considerato altresì che le loro domande d'asilo sarebbero state trattate separatamente; che sottolinea che non sarebbe stato imputato a lui personalmente neppure un elemento di inverosimiglianza, ragion per cui le sue affermazioni sui suoi motivi d'asilo sarebbero state considerate verosimili; che tale modo di procedere dell'UFM sarebbe scorretto e assurdo, allorquando ciò implicherebbe che una minima divergenza tra le ricostruzioni dei fatti dei soggetti coinvolti, renderebbe le loro dichiarazioni inverosimili e non credibili; che, inoltre, il ricorrente ribadisce, da un lato, che la scoperta delle sue tendenze sessuali lo esporrebbe al pericolo concreto di essere ucciso dai suoi familiari, segnatamente dal padre che sarebbe un fervente musulmano e, dall'altro lato, che l'omosessualità, che verrebbe considerata come un grave crimine dalle sue parti, lo esporrebbe al rischio di una lunga prigionia in condizioni disumane; che, quindi, l'insorgente fa valere che l'esecuzione del suo allontanamento dovrebbe essere considerata inesigibile, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che l'obbligo della motivazione (art. 35 PA) è una formalità essenziale; che, da un lato, rappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento, costringendo l'autorità giudicante a rendere ragione della razionalità del percorso seguito per giungere alla decisione, dall'altro si configura quale premessa logica imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo sulle linee di formazione di quel convincimento; che, per conseguenza, attraverso doverosi passaggi argomentativi imperniati sull'indicazione delle risultanze probatorie legittimamente acquisite, nonché sull'indicazione dei criteri di valutazione impiegati, l'autorità giudicante dovrà in concreto ricostruire, anzitutto per la propria consapevolezza, il percorso logico-conoscitivo che l'ha condotta ad apprezzare in un certo modo le prove disponibili e a trarne determinate conclusioni; che, essa ha, pertanto, l'obbligo d'esplicitare, nel modo più rigoroso e completo nonché necessario, la motivazione posta a fondamento della decisione adottata, ancorando così il principio del libero convincimento all'esigenza d'indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, allo scopo d'evitare che detto principio venga attuato per un uso arbitrario; che, invero, nella motivazione della decisione, l'autorità non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando d'avere tenuto presente ogni fatto decisivo (cfr. DTF 129 I 232 consid. 3.2; sentenze del Tribunale D-1267/2008 del 5 maggio 2008 consid. 6.1 e D-3322/2006 del 3 aprile 2008 consid. 6.1), che, nel caso di specie, i fatti ed i motivi che hanno influito sulla valutazione dell'autorità inferiore sono stati esposti in modo sufficientemente esaustivo per consentire al ricorrente di comprendere la portata della decisione impugnata e dunque di ricorrere con criteri adeguati; che, infatti, le argomentazioni dell'UFM - indipendentemente dal fatto che esse possano essere nel merito condivise o meno dal Tribunale - sono da considerarsi complete e rispettose dell'obbligo della motivazione ai sensi della legge, in quanto indicano gli elementi essenziali sulla base dei quali detto Ufficio ha ritenuto le allegazioni del ricorrente inverosimili, avuto riguardo ai suoi motivi d'asilo, nonché alla mancata presentazione dei documenti d'identità e alle circostanze del viaggio d'espatrio, determinando quindi il suo convincimento circa l'inverosimiglianza delle stesse; che, in particolare, in merito al viaggio d'espatrio, l'argomentazione dell'UFM secondo cui il ricorrente abbia fornito indicazioni vaghe sul medesimo, si riferisce palesemente alle domande a cui il ricorrente non ha saputo rispondere o non ha saputo rispondere in maniera precisa; che, di conseguenza, la censura ricorsuale (cfr. ricorso pagg. 2-3) circa la carenza di motivazione della decisione impugnata è infondata e va respinta, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, innanzitutto, il documento presentato come la fotocopia della della sua carta d'identità, inviatagli via fax da suo fratello D._______ dopo la prima audizione (cfr. atto A9/4 e verbale 2 D4-7) non costituisce un documento valido ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, in aggiunta, non soccorre l'insorgente l'allegazione secondo cui la sua carta d'identità in originale non potrebbe procurarsela, in quanto sarebbe presso i suoi familiari i quali, a causa dei motivi per cui sarebbe espatriato, non collaborerebbero (cfr. verbale 2 D10 e ricorso pag. 2), considerato che egli inizialmente aveva reso una versione diversa, promettendo che avrebbe fatto pervenire l'originale della sua carta d'identità, senza menzionare alcun problema di sorta con i suoi familiari (cfr. verbale 1 pagg. 5-6); che, d'altronde, la mera asserzione secondo cui non saprebbe dove si trova il suo passaporto, perché non avrebbe più validità (cfr. verbale 1 pag. 5 e ricorso pag. 2) non costituisce una ragione valida per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi della legge, che, inoltre, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'UFM nella decisione impugnata circa la contraddizione resa dal ricorrente riguardo al luogo in cui si sarebbe procurato il passaporto falso, non soccorre il ricorrente l'asserzione secondo cui si sarebbe contraddetto solo per paura, dicendo di essersi procurato il passaporto in "Grecia" (cfr. ricorso pag. 2 e verbale 2 D15-16), allorquando l'asserita paura è manifestamente ingiustificata; che, per di più, non soccorre l'insorgente nemmeno l'allegazione ricorsuale secondo cui tale contraddizione sarebbe marginale (cfr. ricorso pag. 2); che, infatti, l'essersi contraddetto su dove si sarebbe procurato il passaporto falso, ovvero a G._______ (Turchia) o ad H._______ (Grecia), rende totalmente incredibile anche l'intero percorso del viaggio d'espatrio intrapreso dal ricorrente, secondo cui avrebbe viaggiato in TIR dalla Turchia (cfr. verbale 1 pagg. 2 e 8), che, peraltro, a proposito delle circostanze del viaggio d'espatrio, il ricorrente non ha saputo fornire alcun dettaglio, segnatamente, non ha saputo indicare da quali località sarebbe transitato in TIR dalla Turchia, dove avrebbe preso il secondo TIR, nonché il luogo in cui sarebbe arrivato con tale mezzo, né la città da dove avrebbe successivamente preso il treno (cfr. verbale 1 pagg. 3 e 8); che, peraltro, varcare il confine Shengen senza subire alcun controllo, come l'insorgente ha dichiarato (cfr. ibidem), risulta oggi perlomeno estremamente difficoltoso, che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, innanzitutto, non può essere assolutamente condivisa dal Tribunale la censura ricorsuale dell'insorgente secondo cui il modo di procedere dell'UFM sarebbe scorretto e la motivazione della decisione impugnata sarebbe arbitraria, in quanto non si fonderebbe su un elemento di inverosimiglianza a lui imputabile o sulle sue presunte incongruenze, bensì su quelle di una seconda persona, ovvero del suo compagno B._______ (cfr. ricorso pagg. 3-4); che, infatti, sebbene la presente procedura riguarda solo il ricorrente, è manifesto che egli e il suo suddetto compagno, sono uniti dalla medesima vicenda, dai i medesimi motivi d'asilo, nonché dalle medesime circostanze di fatto, per cui sarebbero espatriati insieme (cfr. incarto relativo a B._______); che, per di più, i fatti messi a confronto così come sono stati addotti dal ricorrente e dal suo compagno riguardano punti essenziali della vicenda e rivelano non minime divergenze, come pretende il ricorrente (cfr. ricorso pag. 4), bensì grossolane incongruenze; che, di conseguenza, v'è ragione di ritenere che le argomentazioni su cui si fonda la decisione impugnata sono corrette, così come è stato ritenuto dal Tribunale in occasione della sentenza relativa a B._______, ove le allegazioni del ricorrente e del suo compagno sono state messe a confronto e le loro incongruenze confermate (cfr. Sentenza del 27 settembre 2010 D-6736/2010); che, pertanto, non v'è motivo di scostarsi dalle argomentazioni espresse dal Tribunale nella citata sentenza, le quali sono manifestamente applicabili nella fattispecie e a cui pertanto si rimanda, che, inoltre, a titolo d'esempio, il ricorrente ha dichiarato di aver avuto cinque o sei rapporti sessuali con B._______, mentre che quest'ultimo ha riferito inizialmente che avrebbero avuto dei rapporti con l'insorgente una volta alla settimana, per poi cambiare versione e affermare che si sarebbe trattato solo di tre volte (cfr. verbale 2 D56-57 e verbale 3 D6); che, peraltro, il ricorrente ha reso una versione contraddittoria, rispetto al suo compagno, anche sul momento in cui suo fratello sarebbe stato informato dei fatti da parte di I._______, colui che li avrebbe scoperti; che l'insorgente ha affermato che I._______ avrebbe informato suo fratello il giorno seguente la scoperta, mentre che B._______ ha dichiarato che tale informazione sarebbe stata data da I._______ solo mesi dopo (cfr. verbale 2 D83 e verbale 3 D11), che, in aggiunta, relativamente alle sole dichiarazioni del ricorrente, quest'ultimo non ha saputo collocare nel tempo in maniera precisa quando egli e il suo compagno sarebbero stati scoperti, allorquando tale evento sarebbe all'origine della sua segregazione forzata e del suo espatrio pochi giorni dopo (cfr. verbale 2 D80, D111 e D117); che, infine, il ricorrente non ha reso in alcun modo credibile la sua pretesa omosessualità, invocata in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 3); che, a tal proposito, infatti, egli ha reso diverse versioni contrastanti; che, inizialmente, ha dichiarato che lui e il suo compagno erano molto innamorati (cfr. verbale 1 pag. 7), per poi affermare che egli non ha tendenze omosessuali e che non erano coscienti di quello che facevano perché ubriachi (cfr. verbale 2 D45-46) e, infine, dichiarare che preferisce le donne e si ritiene eterosessuale (cfr. ibidem D125); che alla luce dell'evocate allegazioni del ricorrente, il Tribunale non può che concludere alla manifesta inverosimiglianza di tutta la vicenda resa dal ricorrente, che, per conseguenza, le dichiarazioni rese dal ricorrente sono state rettamente considerate inverosimili dall'UFM con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pagg. 725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5,6, 5-5.7 pag. 90 e segg.), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel nord dell'Iraq, nella provincia di Dohuk, possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione nel nord dell'Iraq (nelle provincie di Dohuk, Arbil e Suleymaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile; che segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese; che, inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq; che, in particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8), che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane e celibe senza alcuna persona a carico e vanta una formazione scolastica; che, inoltre, alla luce della palese inverosimiglianza del racconto reso dal ricorrente, v'è ragione di ritenere che egli disponga di un'importante rete sociale in patria; che, infine, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di J._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Centro di registrazione e di procedura di J._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) K._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: