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D-8479/2007

D-8479/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2009-01-23 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Sachverhalt

A. Il 27 agosto 2005, l'interessato ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. Con decisione del 20 settembre 2005, l'UFM ha respinto la menzionata domanda e ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. Il 19 ottobre 2005, quest'ultimo ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la citata decisione dell'UFM. Con decisione del 5 dicembre 2005, la CRA ha dichiarato il ricorso inammissibile. B. Il 12 dicembre 2005, l'interessata - accompagnata dal figlio - ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. Con decisione del 12 gennaio 2006, l'UFM ha respinto la menzionata domanda e ha ordinato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera. C. Il 25 maggio 2006, gli interessati - muniti di un aiuto al ritorno giusta l'art. 93 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), nonché gli articoli 62 - 78 dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2; RS 142.312) sono rientrati in patria. D. Il 23 ottobre 2007, gli interessati hanno presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera. Hanno dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 16 e del 26 novembre 2007), di avere lasciato il loro Paese d'origine nel mese di [...] in seguito a minacce da parte della polizia di D._______. Al loro ritorno in patria nel [...], il ricorrente sarebbe stato subito arrestato, picchiato, maltrattato e rimasto per [...] giorni in prigione. Dopo diverse permanenze in ospedali per tossicodipendenza, nel mese di [...] l'insorgente, con l'aiuto di un avvocato, avrebbe infine sporto denuncia contro la polizia. A partire da quel momento sarebbero ricominciati i maltrattamenti (interrogatori, provocazioni, perquisizioni) per fare ritirare la denuncia. Nel [...], i ricorrenti si sarebbero trasferiti a E._______, dove avrebbero vissuto, senza però registrarsi ufficialmente fino alla loro partenza per la Svizzera. L'interessato sarebbe espatriato circa l'[...], mentre la compagna ed il loro figlio lo avrebbero seguito il [...]. E. Il 7 dicembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi. Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Serbia siccome lecita, esigibile e possibile. F. Il 13 dicembre 2007, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM e hanno chiesto che il provvedimento sia annullato. Hanno altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. G. Il TAF, con decisione incidentale del 5 marzo 2008, ha respinto, per i motivi ivi indicati, la surriferita domanda ed ha invitato i ricorrenti a versare, entro il 13 marzo 2008, un anticipo di CHF 600.- (art. 63 cpv. 4 e 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. H. Il 13 marzo 2008, i ricorrenti hanno tempestivamente effettuato il richiesto versamento.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 2 V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.

E. 4 Nella decisione impugnata l'UFM ha constatato che le prime procedure d'asilo dei ricorrenti sono definitivamente concluse e che i fatti posteriori addotti nell'ambito della presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiati o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. In particolare, l'autorità inferiore ha osservato che il racconto fornito dagli insorgenti sarebbe clamorosamente contraddittorio su punti cruciali. A titolo d'esempio, gli insorgenti avrebbero fornito versioni divergenti sulla data ed il ritiro della denuncia inoltrata contro la polizia e sul motivo per le perquisizioni della loro abitazione da parte di agenti di polizia. Complessivamente, il racconto sarebbe artificiale e poco attendibile e anche i mezzi di prova presentati, in particolare le foto delle lesioni del ricorrente, non sarebbero in grado di contestare le conclusioni dell'UFM.

E. 5 Nel gravame, gli insorgenti sostengono che una valutazione concernente l'esistenza di nuovi elementi determinanti per la qualità di rifugiato avrebbe dovuto condurre ad una decisione materiale. Inoltre, il loro racconto corrisponderebbe all'esperienza di altri richiedenti d'asilo rimpatriati nel loro Paese d'origine. Non sarebbe, altresì, condivisibile l'asserzione sull'esistenza di contraddizioni clamorose nel racconto. Confrontato con tali divergenze, il ricorrente avrebbe già avuto modo di spiegarsi nel corso dell'audizione federale. Inoltre, l'UFM avrebbe sostenuto la pertinenza dei mezzi di prova consegnati, asserendo però che gli stessi non sarebbero atti a confutare le proprie conclusioni. Tale Ufficio si sarebbe però astenuto dallo spiegare il motivo per cui tali documenti non sarebbero in grado di contestare le conclusioni espresse dall'autorità e di effettuare un esame di merito. Pertanto, non sarebbero adempite le condizioni per l'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi.

E. 6.1 Questo Tribunale osserva che l'obbligo della motivazione (art. 35 PA) è formalità essenziale e se, da un lato, rappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento, costringendo l'autorità giudicante a rendere ragione della razionalità del percorso seguito per giungere alla decisione, dall'altro si configura quale premessa logica imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo sulle linee di formazione di quel convincimento. Per conseguenza, attraverso doverosi passaggi argomentativi imperniati sull'indicazione delle risultanze probatorie legittimamente acquisite, nonché sull'indicazione dei criteri di valutazione impiegati, l'autorità giudicante dovrà in concreto ricostruire, anzitutto per la propria consapevolezza, il percorso logico-conoscitivo che l'ha condotta ad apprezzare in un certo modo le prove disponibili e a trarne determinate conclusioni. Pertanto, essa ha l'obbligo d'esplicitare, nel modo più rigoroso e completo nonché necessario, la motivazione posta a fondamento della decisione adottata, ancorando così il principio del libero convincimento all'esigenza d'indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, allo scopo d'evitare che detto principio venga attuato per un uso arbitrario. Invero, nella motivazione della decisione, l'autorità non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando d'avere tenuto presente ogni fatto decisivo (DTF 129 I 232 consid. 3.2; sentenze del Tribunale amministrativo federale D-3322/2006 del 3 aprile 2008 consid. 6.1 e D-1267/2008 del 5 maggio 2008 consid. 6.1).

E. 6.2 Nel caso di specie, i fatti ed i motivi che hanno influito sulla valutazione dell'autorità inferiore sono stati esposti in modo sufficientemente esaustivo per consentire ai ricorrenti di comprendere la portata della decisione impugnata e dunque di ricorrere con criteri adeguati. Infatti, le argomentazioni dell'autorità inferiore circa l'attendibilità dei mezzi di prova concernenti le perquisizioni dell'abitazione degli insorgenti (agli atti C3/2; 3; 6; 7; 8;) e le lesioni subite da A._______ (atti C3/1; 9; 10; 11; 13) sono da considerarsi complete e rispettose dell'obbligo della motivazione nei sensi della legge. Peraltro, questo Tribunale condivide l'opinione dell'UFM, secondo cui i mezzi di prova presentati (tra i quali agli atti anche C3/4; 5; 12), del resto prodotti solo parzialmente in originale, concernono l'insorgente A._______, ma non apportano degli elementi decisivi per essere ritenuti rilevanti ai sensi di una protezione in materia d'asilo. Per di più, questo Tribunale osserva, che non può essere escluso che i mezzi di prova presentati possano, nella loro vaghezza e generalità, concernere faccende nella vita del ricorrente - per esempio e come noto dagli atti di causa, legati alla tossicodipendenza - attinenti ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti per ragioni che non appaiono avere alcuna relazione con uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi. Di conseguenza, i mezzi di prova presentati non appaiono idonei a chiarire i fatti e la censura di carente motivazione, manifestamente infondata, va respinta.

E. 7.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa, ha ritirato la domanda o, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria.

E. 7.2 Preliminarmente, il TAF osserva che le precedenti procedure d'asilo si sono definitivamente concluse con crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 20 settembre 2005 in seguito alla sentenza d'inammissibilità del ricorso da parte della CRA del 5 dicembre 2005, rispettivamente della decisione dell'UFM del 12 gennaio 2006.

E. 7.3 Questo Tribunale osserva altresì che le allegazioni dei ricorrenti in merito agli accadimenti, verificatisi dopo la conclusione delle prime procedure d'asilo, e che li avrebbero indotti ad espatriare nuovamente, non sono proprie a giustificare un'entrata nel merito della loro seconda domanda d'asilo, come rettamente rilevato nella decisione impugnata. Le dichiarazioni decisive presentate s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTAF in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA). Basti rilevare che gli insorgenti si sono contraddetti in punti cruciali del loro racconto. Infatti, le discordanze riguardo alla denuncia da loro esposta contro la polizia - apparentemente motivo principale per le perquisizioni e persecuzioni subite - sono plateali e incomprensibili. Nel corso dell'audizione del 16 novembre 2007, il ricorrente ha ad esempio affermato di essersi rivolto al proprio legale nel mese di [...] per inoltrare la denuncia. I poliziotti avrebbero iniziato a maltrattarlo, a controllarlo ed a provocarlo dal momento dell'inoltro di tale denuncia (pag. 5). Nell'ambito dell'audizione del 26 novembre 2007 sia la ricorrente (pag. 3) che il ricorrente hanno però dichiarato di avere ritirato la denuncia nel [...] (pag. 2). Quest'ultimo, ha inoltre asserito di avere inoltrato la denuncia nel [...] (ibidem). Tali contraddizioni sono incomprensibili, ritenuto che la denuncia avrebbe marcato - secondo le affermazioni degli insorgenti - l'inizio di tutti i loro problemi con le autorità in patria. Questo Tribunale non esclude, come asserito dagli insorgenti, che la polizia abbia visitato più volte l'abitazione e che il ricorrente abbia effettivamente subito delle lesioni, per le quali ha dovuto rivolgersi all'assistenza medico-sanitaria nel suo Paese d'origine. Il racconto presentato è, però, manifestamente carente, inverosimile e quindi poco credibile al punto tale che questo Tribunale mette in serio dubbio la verosimiglianza dei motivi presentati dai ricorrenti per le visite da parte della polizia, come anche la natura e gli autori delle lesioni riportate dal ricorrente (v. anche consid. 6.2 del presente giudizio). Inoltre, va rilevato che il comportamento degli insorgenti, che appaiono essersi trasferiti nel [...] o [...] a E._______, dove avrebbero vissuto senza incontrare problemi o difficoltà per ben [...] mesi, prima dell'espatrio, appare dimostrare l'assenza di seri timori d'esposizione a persecuzioni nel loro Paese d'origine. Per di più, il fatto che i ricorrenti sarebbero partiti da E._______ a causa delle ripetute domande da parte dei vicini e delle autorità circa il loro mancato annuncio di domicilio e delle rispettive ricerche, le quali costituiscono misure statali del tutto legittime, non possono essere qualificate di persecuzioni pertinenti nell'ottica dell'art. 3 LAsi.

E. 7.4 Per sovrabbondanza, questo Tribunale rileva che da un raffronto delle impronti digitali con le autorità tedesche eseguito il [...] (formulario agli atti) risulta che A._______ ha presentato sotto identità di F._______ una domanda d'asilo in Germania, la quale sarebbe stata respinta in data [...]. In seguito, il ricorrente sarebbe scomparso il [...]. Tuttavia, durante tale periodo, secondo le affermazioni di entrambi gli insorgenti, quest'ultimo si trovava ancora in Serbia (v. verbale d'audizione A._______ del 16 novembre 2007 pag. 5 e verbale d'audizione di B._______ del 26 novembre 2007 pag. 2 e 4). Tale contraddizione, peraltro oggettiva, è motivo in più per questo Tribunale di dubitare dell'attendibilità e quindi della verosimiglianza del racconto degli insorgenti,

E. 8 Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 9 I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

E. 10.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-mento degli insorgenti in Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).

E. 10.2 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile.

E. 11 Occorre quindi esaminare se per gli insorgenti vi siano pericoli concreti in caso di rimpatrio tali da rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 4 LStr).

E. 11.1 Il TAF osserva nondimeno che risaputamente in Serbia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale.

E. 11.2 Inoltre, quanto alla situazione personale degli insorgenti questo Tribunale constata che gli stessi sono giovani ed hanno una certa esperienza professionale (cfr. verbali d'audizione del 16 novembre 2007 pag. 2). Non hanno altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza degli insorgenti in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per i ricorrenti di un adeguato reinserimento sociale in Serbia.

E. 11.3 Per conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche ragionevolmente esigibile.

E. 12 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dagli insorgenti il 13 marzo 2008. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. L'anticipo, di CHF 600.-, versato il 13 marzo 2008, è computato con le spese processuali.
  3. Comunicazione a: rappresentante dei ricorrenti (plico raccomandato) UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM) G._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-8479/2007 {T 0/2} Sentenza del 23 gennaio 2009 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Martin Zoller e Gérald Bovier; cancelliera Chiara Piras. Parti A._______, B._______, C._______, Repubblica della Serbia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 7 dicembre 2007 / N . Fatti: A. Il 27 agosto 2005, l'interessato ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. Con decisione del 20 settembre 2005, l'UFM ha respinto la menzionata domanda e ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. Il 19 ottobre 2005, quest'ultimo ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la citata decisione dell'UFM. Con decisione del 5 dicembre 2005, la CRA ha dichiarato il ricorso inammissibile. B. Il 12 dicembre 2005, l'interessata - accompagnata dal figlio - ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. Con decisione del 12 gennaio 2006, l'UFM ha respinto la menzionata domanda e ha ordinato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera. C. Il 25 maggio 2006, gli interessati - muniti di un aiuto al ritorno giusta l'art. 93 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), nonché gli articoli 62 - 78 dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2; RS 142.312) sono rientrati in patria. D. Il 23 ottobre 2007, gli interessati hanno presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera. Hanno dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 16 e del 26 novembre 2007), di avere lasciato il loro Paese d'origine nel mese di [...] in seguito a minacce da parte della polizia di D._______. Al loro ritorno in patria nel [...], il ricorrente sarebbe stato subito arrestato, picchiato, maltrattato e rimasto per [...] giorni in prigione. Dopo diverse permanenze in ospedali per tossicodipendenza, nel mese di [...] l'insorgente, con l'aiuto di un avvocato, avrebbe infine sporto denuncia contro la polizia. A partire da quel momento sarebbero ricominciati i maltrattamenti (interrogatori, provocazioni, perquisizioni) per fare ritirare la denuncia. Nel [...], i ricorrenti si sarebbero trasferiti a E._______, dove avrebbero vissuto, senza però registrarsi ufficialmente fino alla loro partenza per la Svizzera. L'interessato sarebbe espatriato circa l'[...], mentre la compagna ed il loro figlio lo avrebbero seguito il [...]. E. Il 7 dicembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi. Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Serbia siccome lecita, esigibile e possibile. F. Il 13 dicembre 2007, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM e hanno chiesto che il provvedimento sia annullato. Hanno altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. G. Il TAF, con decisione incidentale del 5 marzo 2008, ha respinto, per i motivi ivi indicati, la surriferita domanda ed ha invitato i ricorrenti a versare, entro il 13 marzo 2008, un anticipo di CHF 600.- (art. 63 cpv. 4 e 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. H. Il 13 marzo 2008, i ricorrenti hanno tempestivamente effettuato il richiesto versamento. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata l'UFM ha constatato che le prime procedure d'asilo dei ricorrenti sono definitivamente concluse e che i fatti posteriori addotti nell'ambito della presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiati o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. In particolare, l'autorità inferiore ha osservato che il racconto fornito dagli insorgenti sarebbe clamorosamente contraddittorio su punti cruciali. A titolo d'esempio, gli insorgenti avrebbero fornito versioni divergenti sulla data ed il ritiro della denuncia inoltrata contro la polizia e sul motivo per le perquisizioni della loro abitazione da parte di agenti di polizia. Complessivamente, il racconto sarebbe artificiale e poco attendibile e anche i mezzi di prova presentati, in particolare le foto delle lesioni del ricorrente, non sarebbero in grado di contestare le conclusioni dell'UFM. 5. Nel gravame, gli insorgenti sostengono che una valutazione concernente l'esistenza di nuovi elementi determinanti per la qualità di rifugiato avrebbe dovuto condurre ad una decisione materiale. Inoltre, il loro racconto corrisponderebbe all'esperienza di altri richiedenti d'asilo rimpatriati nel loro Paese d'origine. Non sarebbe, altresì, condivisibile l'asserzione sull'esistenza di contraddizioni clamorose nel racconto. Confrontato con tali divergenze, il ricorrente avrebbe già avuto modo di spiegarsi nel corso dell'audizione federale. Inoltre, l'UFM avrebbe sostenuto la pertinenza dei mezzi di prova consegnati, asserendo però che gli stessi non sarebbero atti a confutare le proprie conclusioni. Tale Ufficio si sarebbe però astenuto dallo spiegare il motivo per cui tali documenti non sarebbero in grado di contestare le conclusioni espresse dall'autorità e di effettuare un esame di merito. Pertanto, non sarebbero adempite le condizioni per l'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi. 6. 6.1 Questo Tribunale osserva che l'obbligo della motivazione (art. 35 PA) è formalità essenziale e se, da un lato, rappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento, costringendo l'autorità giudicante a rendere ragione della razionalità del percorso seguito per giungere alla decisione, dall'altro si configura quale premessa logica imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo sulle linee di formazione di quel convincimento. Per conseguenza, attraverso doverosi passaggi argomentativi imperniati sull'indicazione delle risultanze probatorie legittimamente acquisite, nonché sull'indicazione dei criteri di valutazione impiegati, l'autorità giudicante dovrà in concreto ricostruire, anzitutto per la propria consapevolezza, il percorso logico-conoscitivo che l'ha condotta ad apprezzare in un certo modo le prove disponibili e a trarne determinate conclusioni. Pertanto, essa ha l'obbligo d'esplicitare, nel modo più rigoroso e completo nonché necessario, la motivazione posta a fondamento della decisione adottata, ancorando così il principio del libero convincimento all'esigenza d'indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, allo scopo d'evitare che detto principio venga attuato per un uso arbitrario. Invero, nella motivazione della decisione, l'autorità non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando d'avere tenuto presente ogni fatto decisivo (DTF 129 I 232 consid. 3.2; sentenze del Tribunale amministrativo federale D-3322/2006 del 3 aprile 2008 consid. 6.1 e D-1267/2008 del 5 maggio 2008 consid. 6.1). 6.2 Nel caso di specie, i fatti ed i motivi che hanno influito sulla valutazione dell'autorità inferiore sono stati esposti in modo sufficientemente esaustivo per consentire ai ricorrenti di comprendere la portata della decisione impugnata e dunque di ricorrere con criteri adeguati. Infatti, le argomentazioni dell'autorità inferiore circa l'attendibilità dei mezzi di prova concernenti le perquisizioni dell'abitazione degli insorgenti (agli atti C3/2; 3; 6; 7; 8;) e le lesioni subite da A._______ (atti C3/1; 9; 10; 11; 13) sono da considerarsi complete e rispettose dell'obbligo della motivazione nei sensi della legge. Peraltro, questo Tribunale condivide l'opinione dell'UFM, secondo cui i mezzi di prova presentati (tra i quali agli atti anche C3/4; 5; 12), del resto prodotti solo parzialmente in originale, concernono l'insorgente A._______, ma non apportano degli elementi decisivi per essere ritenuti rilevanti ai sensi di una protezione in materia d'asilo. Per di più, questo Tribunale osserva, che non può essere escluso che i mezzi di prova presentati possano, nella loro vaghezza e generalità, concernere faccende nella vita del ricorrente - per esempio e come noto dagli atti di causa, legati alla tossicodipendenza - attinenti ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti per ragioni che non appaiono avere alcuna relazione con uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi. Di conseguenza, i mezzi di prova presentati non appaiono idonei a chiarire i fatti e la censura di carente motivazione, manifestamente infondata, va respinta. 7. 7.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa, ha ritirato la domanda o, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. 7.2 Preliminarmente, il TAF osserva che le precedenti procedure d'asilo si sono definitivamente concluse con crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 20 settembre 2005 in seguito alla sentenza d'inammissibilità del ricorso da parte della CRA del 5 dicembre 2005, rispettivamente della decisione dell'UFM del 12 gennaio 2006. 7.3 Questo Tribunale osserva altresì che le allegazioni dei ricorrenti in merito agli accadimenti, verificatisi dopo la conclusione delle prime procedure d'asilo, e che li avrebbero indotti ad espatriare nuovamente, non sono proprie a giustificare un'entrata nel merito della loro seconda domanda d'asilo, come rettamente rilevato nella decisione impugnata. Le dichiarazioni decisive presentate s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTAF in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA). Basti rilevare che gli insorgenti si sono contraddetti in punti cruciali del loro racconto. Infatti, le discordanze riguardo alla denuncia da loro esposta contro la polizia - apparentemente motivo principale per le perquisizioni e persecuzioni subite - sono plateali e incomprensibili. Nel corso dell'audizione del 16 novembre 2007, il ricorrente ha ad esempio affermato di essersi rivolto al proprio legale nel mese di [...] per inoltrare la denuncia. I poliziotti avrebbero iniziato a maltrattarlo, a controllarlo ed a provocarlo dal momento dell'inoltro di tale denuncia (pag. 5). Nell'ambito dell'audizione del 26 novembre 2007 sia la ricorrente (pag. 3) che il ricorrente hanno però dichiarato di avere ritirato la denuncia nel [...] (pag. 2). Quest'ultimo, ha inoltre asserito di avere inoltrato la denuncia nel [...] (ibidem). Tali contraddizioni sono incomprensibili, ritenuto che la denuncia avrebbe marcato - secondo le affermazioni degli insorgenti - l'inizio di tutti i loro problemi con le autorità in patria. Questo Tribunale non esclude, come asserito dagli insorgenti, che la polizia abbia visitato più volte l'abitazione e che il ricorrente abbia effettivamente subito delle lesioni, per le quali ha dovuto rivolgersi all'assistenza medico-sanitaria nel suo Paese d'origine. Il racconto presentato è, però, manifestamente carente, inverosimile e quindi poco credibile al punto tale che questo Tribunale mette in serio dubbio la verosimiglianza dei motivi presentati dai ricorrenti per le visite da parte della polizia, come anche la natura e gli autori delle lesioni riportate dal ricorrente (v. anche consid. 6.2 del presente giudizio). Inoltre, va rilevato che il comportamento degli insorgenti, che appaiono essersi trasferiti nel [...] o [...] a E._______, dove avrebbero vissuto senza incontrare problemi o difficoltà per ben [...] mesi, prima dell'espatrio, appare dimostrare l'assenza di seri timori d'esposizione a persecuzioni nel loro Paese d'origine. Per di più, il fatto che i ricorrenti sarebbero partiti da E._______ a causa delle ripetute domande da parte dei vicini e delle autorità circa il loro mancato annuncio di domicilio e delle rispettive ricerche, le quali costituiscono misure statali del tutto legittime, non possono essere qualificate di persecuzioni pertinenti nell'ottica dell'art. 3 LAsi. 7.4 Per sovrabbondanza, questo Tribunale rileva che da un raffronto delle impronti digitali con le autorità tedesche eseguito il [...] (formulario agli atti) risulta che A._______ ha presentato sotto identità di F._______ una domanda d'asilo in Germania, la quale sarebbe stata respinta in data [...]. In seguito, il ricorrente sarebbe scomparso il [...]. Tuttavia, durante tale periodo, secondo le affermazioni di entrambi gli insorgenti, quest'ultimo si trovava ancora in Serbia (v. verbale d'audizione A._______ del 16 novembre 2007 pag. 5 e verbale d'audizione di B._______ del 26 novembre 2007 pag. 2 e 4). Tale contraddizione, peraltro oggettiva, è motivo in più per questo Tribunale di dubitare dell'attendibilità e quindi della verosimiglianza del racconto degli insorgenti, 8. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 10. 10.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-mento degli insorgenti in Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 10.2 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile. 11. Occorre quindi esaminare se per gli insorgenti vi siano pericoli concreti in caso di rimpatrio tali da rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 4 LStr). 11.1 Il TAF osserva nondimeno che risaputamente in Serbia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 11.2 Inoltre, quanto alla situazione personale degli insorgenti questo Tribunale constata che gli stessi sono giovani ed hanno una certa esperienza professionale (cfr. verbali d'audizione del 16 novembre 2007 pag. 2). Non hanno altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza degli insorgenti in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per i ricorrenti di un adeguato reinserimento sociale in Serbia. 11.3 Per conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche ragionevolmente esigibile. 12. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dagli insorgenti il 13 marzo 2008. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. L'anticipo, di CHF 600.-, versato il 13 marzo 2008, è computato con le spese processuali. 3. Comunicazione a: rappresentante dei ricorrenti (plico raccomandato) UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM) G._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: