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D-6992/2011

D-6992/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-08-21 · Italiano CH

Asilo e allontanamento

Sachverhalt

A. Il (...), l'interessato - cittadino dello Sri Lanka di etnia tamil - ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione dell'11 novembre 2008 [di seguito: verbale 1] e dell'11 settembre 2009 [di seguito: verbale 2]), di essere espatriato per sfuggire all'esercito singalese, il quale l'avrebbe ricercato, poiché avrebbe aiutato il Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), in particolare (...). L'interessato sarebbe stato convocato in un campo militare nei dintorni della sua abitazione. Inizialmente rilasciato poiché non riconosciuto come sostenitore del LTTE, sarebbe in seguito stato tradito da alcune persone del suo villaggio. Avrebbe quindi dovuto ritornare nel campo militare in questione, dove avrebbe subito un interrogatorio durante il quale sarebbe stato picchiato ripetutamente. Successivamente, una volta rientrato a casa, avrebbe ricevuto più volte l'ordine di ripresentarsi, ma non vi avrebbe più dato seguito ed avrebbe evitato qualsiasi contatto con l'esercito. Una figlia della cugina dell'interessato, anch'essa accusata di sostenere il LTTE, sarebbe poi stata uccisa da alcuni membri dell'esercito. Per paura di incorrere nella stessa fine, il ricorrente si sarebbe allora nascosto in un ashram a B._______. In seguito, insieme alla madre, avrebbe contattato un membro dell'Eelam People's Democratic Party (EPDP), il quale avrebbe permesso all'interessato di corrompere un ufficiale dell'esercito e di ottenere quindi l'autorizzazione per recarsi a C._______ da dove avrebbe poi lasciato il Paese in (...). A sostegno della sua domanda di asilo, l'interessato ha prodotto i certificati di nascita della moglie (doc. 1) e della figlia (doc. 2) ed il certificato di morte della figlia della cugina (doc. 3). B. Con decisione del 25 novembre 2011, notificata al ricorrente in data 28 novembre 2011 (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo pronunciando nel contempo l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origine, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 28 dicembre 2011, l'insorgente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, nonché il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, subordinatamente la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione, mentre, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. In data 6 gennaio 2012, il Tribunale ha comunicato all'insorgente che, giusta l'art. 42 della Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31), poteva soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. E. In data 3 febbraio 2012, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso entro il 20 febbraio 2012. F. L'8 febbraio 2012, l'UFM ha presentato le proprie osservazioni, proponendo la reiezione del gravame. G. In data 13 febbraio 2012, il Tribunale ha trasmesso al ricorrente copia delle osservazioni sopraccitate, impartendogli un termine fino al 29 febbraio 2012 per presentare un eventuale atto di replica. L'insorgente è rimasto silente.

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

E. 2 Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi.

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.

E. 4 Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

E. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni in materia di asilo presentate dal richiedente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi, in quanto questi si sarebbe contraddetto, asserendo, nel corso della prima audizione, di essersi dovuto recare in un campo dell'esercito, che si trovava nei pressi della sua abitazione, una volta al mese, da (...) a (...), e dichiarando, nel corso della seconda audizione, di essersi dovuto presentare al campo militare da (...) a (...) Inoltre, anche qualora le dichiarazioni dell'interessato risultassero vere, i timori del richiedente di essere esposto in futuro a misure persecutorie dello Stato sarebbero infondati. Infatti, secondo detto Ufficio, egli non presenterebbe il profilo che interesserebbe le autorità singalesi, non avendo svolto attività militari per il LTTE, ma essendosi limitato a (...) e (...). Per giunta, avendo il richiedente potuto ottenere l'autorizzazione per partire da B._______ e recarsi a C._______, apparirebbe poco plausibile che il ricorrente sia un personaggio ricercato a causa dei legami con il LTTE. L'UFM ha altresì considerato che, dopo la sconfitta del LTTE, la situazione nel Paese si sarebbe calmata e che le autorità avrebbero ripreso il controllo della situazione in tutto il territorio. Inoltre, il clima di tensione e le conseguenti misure volte a controllare ogni singolo cittadino per il minimo sospetto sarebbero ormai scomparsi. Di conseguenza, le ripetute convocazioni al campo militare non dovrebbero più riprodursi. Per quanto concerne la morte della figlia della cugina dell'insorgente, l'autorità inferiore ha rilevato come il certificato di morte presentato non permetta di desumere né la responsabilità dell'esercito, né le persecuzioni addotte dall'interessato. Le dichiarazioni del richiedente non soddisferebbero dunque nemmeno le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato giusta l'art. 3 LAsi. L'UFM, in ultima analisi, ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

E. 5.2 Nel gravame il ricorrente contesta la decisione dell'UFM, in quanto l'autorità inferiore poggerebbe la sua decisione su un'unica eventuale contraddizione, ossia quella legata al periodo in cui egli si sarebbe recato al campo militare. L'interessato, durante le audizioni, avrebbe proprio dichiarato di non ricordare esattamente le date. Avrebbe tuttavia asserito di essersi dovuto recare al campo militare per tre volte in entrambe le audizioni. A mente del ricorrente, l'UFM avrebbe quindi arbitrariamente ritenuto inverosimili le sue dichiarazioni in presenza di un'unica e nemmeno certa contraddizione. L'insorgente contesta anche l'affermazione dell'autorità inferiore secondo la quale egli non sarebbe stato nel mirino delle autorità poiché avrebbe ottenuto un lasciapassare per C._______. L'interessato sottolinea, infatti, che avrebbe ottenuto l'autorizzazione grazie alla corruzione, pratica che, peraltro, sarebbe molto diffusa nel proprio Paese. Sarebbe dunque assolutamente plausibile di avere ricevuto un lasciapassare, pur essendo sospettato di avere aiutato il LTTE. Infine, il ricorrente considera che in Sri Lanka non vi sarebbe sicurezza per nessuno, essendovi ancora numerosi problemi da risolvere. In quanto tamil il suo rinvio sarebbe inoltre inesigibile, poiché sarebbe esposto ad una situazione di pericolo concreto.

E. 5.3 Nella risposta al ricorso l'UFM ha rinviato ai considerandi della decisione impugnata, confermandoli pienamente; l'autorità inferiore ha inoltre rilevato come il rinvio nella provincia del Nord, ad eccezione della regione di Vanni, sarebbe ragionevolmente esigibile.

E. 6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).

E. 6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).

E. 6.3.1 L'obbligo della motivazione - concretizzato all'art. 35 PA - è una formalità essenziale. Da un lato, rappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento, costringendo l'autorità giudicante a rendere ragione della razionalità del percorso seguito per giungere alla decisione, dall'altro si configura quale premessa logica imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo sulle linee di formazione di quel convincimento. Di conseguenza, attraverso doverosi passaggi argomentativi imperniati sull'indicazione delle risultanze probatorie legittimamente acquisite, nonché sull'indicazione dei criteri di valutazione impiegati, l'autorità giudicante dovrà in concreto ricostruire, anzitutto per la propria consapevolezza, il percorso logico-conoscitivo che l'ha condotta ad apprezzare in un certo modo le prove disponibili e a trarne determinate conclusioni. Essa ha, pertanto, l'obbligo di esplicitare, nel modo più rigoroso e completo nonché necessario, la motivazione posta a fondamento della decisione adottata, ancorando così il principio del libero convincimento all'esigenza di indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, allo scopo di evitare che detto principio venga attuato per un uso arbitrario. Invero, nella motivazione della decisione, l'autorità non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di avere tenuto presente ogni fatto decisivo (cfr. DTF 129 I 232 consid. 3.2; sentenze del Tribunale D-1267/2008 del 5 maggio 2008 consid. 6.1 e D-3322/2006 del 3 aprile 2008 consid. 6.1).

E. 6.3.2 Nel caso di specie, contrariamente a quanto invocato dal ricorrente, i fatti ed i motivi che hanno influito sulla valutazione dell'autorità inferiore sono stati esposti in modo sufficientemente esaustivo per consentire al ricorrente di comprendere la portata della decisione impugnata e dunque di ricorrere con criteri adeguati. Infatti, la decisione dell'UFM è fondata prevalentemente sull'irrilevanza dei motivi di asilo fatti valere. Su questo punto, le argomentazioni dell'UFM sono complete e rispettose dell'obbligo della motivazione ai sensi della legge, in quanto indicano gli elementi essenziali sulla base dei quali detto Ufficio ha ritenuto le allegazioni del ricorrente irrilevanti in relazione ai suoi motivi di asilo, determinando quindi il suo convincimento circa le motivazioni rese dal ricorrente a sostegno della sua domanda di asilo. L'esame dei motivi di asilo può d'altronde vertere anche solo sulla rilevanza degli stessi. Infatti, laddove i motivi di asilo sono irrilevanti, la verifica della loro verosimiglianza diventa superflua ed ininfluente. Di conseguenza, il fatto che, nella decisione impugnata, l'UFM, avendo considerato i motivi di asilo del ricorrente irrilevanti, allorquando avrebbe potuto esimersi da ulteriori analisi o motivazioni, afferma di considerare inverosimili i motivi di asilo del ricorrente, seppur citando un elemento soltanto di inverosimiglianza, non costituisce una violazione dell'obbligo di motivazione. Di conseguenza, la censura ricorsuale circa la carenza di motivazione della decisione impugnata è infondata e va respinta.

E. 6.4.1 Il Tribunale rileva che le dichiarazioni decisive rese dall'insorgente in corso di procedura si esauriscono in contraddittorie ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Innanzitutto, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, appaiono non collimanti le dichiarazioni dell'interessato circa i periodi nei quali si sarebbe recato nel campo militare nei pressi della sua abitazione e dove sarebbe poi stato interrogato e picchiato. Infatti, nel corso della prima audizione egli ha affermato di esservisi recato una volta al mese da (...) a (...) (cfr. verbale 1, pagg. 4 e 5), mentre nel corso della seconda audizione ha asserito esservisi recato da (...) a (...) (cfr. verbale 2, pag. 11, F 99). Secondo il racconto dell'insorgente, inoltre, l'evento scatenante la decisione di partire alla volta di C._______ sarebbe stato l'uccisione da parte dei militari della figlia della cugina, anch'essa sospettata di avere aiutato il LTTE. Infatti, la sera stessa in cui l'insorgente avrebbe saputo dell'uccisione della ragazza, si sarebbe allontanato dal villaggio, nascondendosi in un ashram per lasciare, in seguito, il nord del Paese (cfr. verbale 2, pagg. 10 e 13, F 82, F 116). Tuttavia, anche per quanto concerne questo avvenimento fondamentale nella vicenda appaiono diverse incongruenze: innanzitutto, nel corso della prima audizione, l'insorgente ha dichiarato che l'assassinio della parente sarebbe avvenuto il (...) (cfr. verbale 1, pag. 4), mentre nel corso dell'audizione federale egli ha affermato di avere lasciato il nord del Paese nel (...) (cfr. verbale 2, pag. 4, F 20), ovvero prima dell'uccisione della ragazza. Inoltre, dal certificato di morte della figlia della cugina consegnato dal ricorrente stesso risulta che la giovane sarebbe morta solamente in data (...). Peraltro, sempre per quanto concerne l'omicidio in questione, come giustamente rilevato dall'UFM, l'atto di morte fornito attesta unicamente l'uccisione della medesima da parte di sconosciuti. L'identità degli autori così come le loro motivazioni non possono in alcuna maniera essere dedotte dallo stesso. Il ricorrente ha d'altronde dichiarato di essere stato convocato al campo militare ancora sei o sette volte dopo l'interrogatorio subito, ma non vi avrebbe più dato seguito (cfr. verbale 2, pag. 13, F 112). I militari l'avrebbero dunque cercato più volte, ma senza trovarlo. A mente di questo Tribunale appare tuttavia poco plausibile che l'esercito, se davvero l'avesse voluto, non sia riuscito ad arrestare l'interessato e che questi sia riuscito a sottrarvisi semplicemente scappando, ogni qualvolta questi venivano a cercarlo, grazie a dei cani che avrebbero abbaiato preannunciando il loro arrivo e grazie al rumore delle loro moto (cfr. verbale 2, pag. 14, F 128). Il racconto è ancora meno verosimile se si considera che la casa dell'insorgente si troverebbe nelle vicinanze del campo militare (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pagg. 10 e 11, F 88, F 94). Il racconto dell'insorgente presenta poi numerose contraddizioni per quanto concerne le circostanze ed il momento della propria fuga. Nel corso della prima audizione egli ha dichiarato di aver lasciato il proprio domicilio il (...), nascondendosi a B._______ per qualche giorno prima di (...) a C._______, sempre nel mese di (...) (cfr. verbale 1, pag. 5) ed il (...) avrebbe lasciato lo Sri Lanka (cfr. verbale 1, pag. 5). Nel corso dell'audizione federale per contro ha dichiarato avere lasciato il nord del Paese per raggiungere C._______ nel mese di (...) (cfr. verbale 2, pag. 4, F 20) e di avere lasciato il Paese il (...) (cfr. ibidem, F 21). Confrontato con le diverse contraddizioni, il ricorrente non ha saputo rispondere in modo convincente, limitandosi ad affermare di essere confuso (cfr. verbale 2, pagg. 9, 17 e 18, F 79, F 158, F 171). L'insorgente, per giunta, ha dichiarato più volte di essersi recato a C._______ in compagnia della madre (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 15, F 143), asserendo poi però di avere visto per l'ultima volta i propri genitori il giorno in cui avrebbe lasciato il nord del Paese (cfr. verbale 2, pag. 5, F 41). Il fatto che l'insorgente, durante la sua fuga, sarebbe stato ricercato persino a C._______ dal Criminal Investigation Department (CID) è, del resto, poco plausibile. Innanzitutto, il richiedente non è stato capace di spiegare in modo convincente né come questi sarebbe venuto a conoscenza della presenza dell'interessato a C._______, né come egli stesso avrebbe saputo di essere ricercato (cfr. verbale 2, pag. 16, F 153-156). Inoltre, non si capisce perché le autorità avrebbero dovuto ostinarsi tanto contro l'insorgente, conto tenuto del ruolo assolutamente marginale che secondo le sue stesse dichiarazioni il medesimo avrebbe avuto nei confronti del LTTE. In conclusione, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Di conseguenza, il Tribunale può astenersi dall'analisi della rilevanza dei motivi di asilo del ricorrente.

E. 6.4.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisone impugnata va confermata.

E. 7 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2009/50 consid. 9, pag. 733).

E. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della Legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).

E. 8.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 6 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dal ricorrente nel suo Paese di origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost, RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta al ricorrente di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate, in caso di ritorno nel suo Paese di origine, in particolare nel distretto di B._______.

E. 8.2.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 8.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere considerata ragionevolmente esigibile, qualora nello Stato di origine o di provenienza lo straniero dovesse trovarsi concretamente in pericolo, in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (cfr. DTAF 2007/10 consid. 5.1 pag. 111, GICRA 1999 n. 28 consid. 5b pag. 170, nonché GICRA 1998 n. 22 consid. 7a pag. 191). In Sri Lanka non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della popolazione nazionale. Infatti, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale, in considerazione del miglioramento della situazione dal profilo della sicurezza in detto Paese, l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti l'asilo, provenienti dallo Sri Lanka di origine tamil, è ora ragionevolmente esigibile verso il nord dello Sri Lanka - ad eccezione della regione di Vanni - nonché verso l'est del Paese (cfr. DTAF 2011/24, consid. 11-13). Peraltro, per quanto attiene alla regione di Jaffna, la situazione è nettamente migliorata, a seguito dell'apertura dell'asse stradale tra Jaffna e Kandy alla fine del 2009 e la diminuzione della presenza militare. D'altronde, malgrado l'esistenza di ancora importanti lacune nei servizi e l'espansione limitata delle attività economiche, si sono registrati diversi miglioramenti sul piano sociale e sanitario, con ad esempio la riapertura di alcune scuole e la ricostruzione degli ospedali. L'Alto Comissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), unitamente ad altre organizzazioni di aiuto a Mannar, Jaffna, Vavuniya, Batticaloa e Trincomalee, fornisce consigli giuridici gratuiti per sostenere il rinvio delle persone in Sri Lanka, in particolare in relazione ai problemi legati all'accesso ad un alloggio o alla proprietà (DTAF 2011/24, consid.13.2.1). Tuttavia, riguardo all'esecuzione dell'allontanamento verso il nord dello Sri Lanka, occorre distinguere la situazione delle persone che hanno lasciato detta regione dopo la fine della guerra, nel maggio 2009 - per le quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile, se possono beneficiare delle medesime condizioni di vita e di alloggio (cfr. DTAF 2011/24, consid. 13.2.1.1) - e quelle che hanno lasciato il nord del Paese prima della fine della guerra per le quali le condizioni di vita potrebbero essere profondamente cambiate. Difatti, per questa categoria di persone, è necessario analizzare la situazione individualmente, verificando l'esistenza di fattori particolarmente favorevoli , segnatamente concrete possibilità di alloggio e garanzie di sostentamento, nonché l'esistenza di una rete sociale o familiare. Se tali condizioni non sono realizzate, va esaminata la possibilità di un'alternativa di soggiorno interna sul territorio nazionale (cfr. DTAF 2011/24, consid. 13.2.1.2).

E. 8.3.2 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli ha dichiarato di essere originario del nord dello Sri Lanka, nonché di avere avuto domicilio a D._______ sulla (...) di B._______ dal (...), ossia dalla sua nascita. Egli ha una formazione di base ed ha già lavorato per anni come (...). Inoltre, egli dispone di un'importante rete sociale in quanto tutti i suoi famigliari, ossia i suoi genitori, sua moglie e i suoi fratelli vivono nel distretto di B._______ (cfr. verbale 1, pag. 3 e verbale 2, pagg. 5 e 6, F 39, F 42). Dunque, non vi è dubbio che il ricorrente potrà usufruire di un adeguato e concreto sostegno al suo reinserimento sociale e professionale in patria, segnatamente a D._______, dove - sebbene egli sia espatriato prima della fine della guerra - potrà ritrovare le stesse condizioni di vita e di alloggio al momento della sua partenza. Infine, il ricorrente è da ritenersi in buona salute, dato che non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 pag. 21), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici.

E. 8.3.3 Pertanto, vi è ragione di concludere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 4 LStr).

E. 8.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi, DTAF 2008/34 consid. 12, pag. 513-515). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 9 Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata.

E. 10.1 Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente, o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. In particolare, l'assistenza giudiziaria viene ammessa solo nei casi in cui le probabilità di esito favorevole del ricorso siano superiori a quelle di rigetto, o, perlomeno, se non siano eccessivamente inferiori a quest'ultime. L'autorità chiamata a pronunciarsi sulla richiesta deve, altresì, sulla base degli atti a sua disposizione, procedere ad un apprezzamento anticipato e sommario dei mezzi di prova per determinare l'esito probabile della procedura (cfr. DTF 124 V 89 consid. 6a pag. 89). Per la concessione dell'assistenza giudiziaria, il criterio della probabilità di successo del ricorso, secondo la dottrina e in base alla giurisprudenza federale, è decisivo (cfr. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 239 e relativi riferimenti). Le suddette condizioni per la dispensa dal pagamento delle spese processuali devono essere analizzate secondo le circostanze concrete del caso al momento della presentazione della domanda e devono essere realizzate cumulativamente.

E. 10.2 Nella fattispecie, in considerazione di quanto precedentemente esposto, le allegazioni ricorsuali dell'insorgente già al momento dell'inoltro del ricorso erano prive di probabilità di esito favorevole. In siffatte circostanze, una delle due condizioni cumulative di cui all'art. 65 cpv. 1 PA non è adempiuta.

E. 10.3 Pertanto, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta.

E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che se-guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6992/2011 Sentenza del 21 agosto 2012 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Kurt Gysi, Contessina Theis, cancelliere Andrea Pedrazzini. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 25 novembre 2011 / N [...]. Fatti: A. Il (...), l'interessato - cittadino dello Sri Lanka di etnia tamil - ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione dell'11 novembre 2008 [di seguito: verbale 1] e dell'11 settembre 2009 [di seguito: verbale 2]), di essere espatriato per sfuggire all'esercito singalese, il quale l'avrebbe ricercato, poiché avrebbe aiutato il Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), in particolare (...). L'interessato sarebbe stato convocato in un campo militare nei dintorni della sua abitazione. Inizialmente rilasciato poiché non riconosciuto come sostenitore del LTTE, sarebbe in seguito stato tradito da alcune persone del suo villaggio. Avrebbe quindi dovuto ritornare nel campo militare in questione, dove avrebbe subito un interrogatorio durante il quale sarebbe stato picchiato ripetutamente. Successivamente, una volta rientrato a casa, avrebbe ricevuto più volte l'ordine di ripresentarsi, ma non vi avrebbe più dato seguito ed avrebbe evitato qualsiasi contatto con l'esercito. Una figlia della cugina dell'interessato, anch'essa accusata di sostenere il LTTE, sarebbe poi stata uccisa da alcuni membri dell'esercito. Per paura di incorrere nella stessa fine, il ricorrente si sarebbe allora nascosto in un ashram a B._______. In seguito, insieme alla madre, avrebbe contattato un membro dell'Eelam People's Democratic Party (EPDP), il quale avrebbe permesso all'interessato di corrompere un ufficiale dell'esercito e di ottenere quindi l'autorizzazione per recarsi a C._______ da dove avrebbe poi lasciato il Paese in (...). A sostegno della sua domanda di asilo, l'interessato ha prodotto i certificati di nascita della moglie (doc. 1) e della figlia (doc. 2) ed il certificato di morte della figlia della cugina (doc. 3). B. Con decisione del 25 novembre 2011, notificata al ricorrente in data 28 novembre 2011 (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo pronunciando nel contempo l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origine, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 28 dicembre 2011, l'insorgente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, nonché il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, subordinatamente la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione, mentre, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. In data 6 gennaio 2012, il Tribunale ha comunicato all'insorgente che, giusta l'art. 42 della Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31), poteva soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. E. In data 3 febbraio 2012, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso entro il 20 febbraio 2012. F. L'8 febbraio 2012, l'UFM ha presentato le proprie osservazioni, proponendo la reiezione del gravame. G. In data 13 febbraio 2012, il Tribunale ha trasmesso al ricorrente copia delle osservazioni sopraccitate, impartendogli un termine fino al 29 febbraio 2012 per presentare un eventuale atto di replica. L'insorgente è rimasto silente. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

2. Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.

4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni in materia di asilo presentate dal richiedente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi, in quanto questi si sarebbe contraddetto, asserendo, nel corso della prima audizione, di essersi dovuto recare in un campo dell'esercito, che si trovava nei pressi della sua abitazione, una volta al mese, da (...) a (...), e dichiarando, nel corso della seconda audizione, di essersi dovuto presentare al campo militare da (...) a (...) Inoltre, anche qualora le dichiarazioni dell'interessato risultassero vere, i timori del richiedente di essere esposto in futuro a misure persecutorie dello Stato sarebbero infondati. Infatti, secondo detto Ufficio, egli non presenterebbe il profilo che interesserebbe le autorità singalesi, non avendo svolto attività militari per il LTTE, ma essendosi limitato a (...) e (...). Per giunta, avendo il richiedente potuto ottenere l'autorizzazione per partire da B._______ e recarsi a C._______, apparirebbe poco plausibile che il ricorrente sia un personaggio ricercato a causa dei legami con il LTTE. L'UFM ha altresì considerato che, dopo la sconfitta del LTTE, la situazione nel Paese si sarebbe calmata e che le autorità avrebbero ripreso il controllo della situazione in tutto il territorio. Inoltre, il clima di tensione e le conseguenti misure volte a controllare ogni singolo cittadino per il minimo sospetto sarebbero ormai scomparsi. Di conseguenza, le ripetute convocazioni al campo militare non dovrebbero più riprodursi. Per quanto concerne la morte della figlia della cugina dell'insorgente, l'autorità inferiore ha rilevato come il certificato di morte presentato non permetta di desumere né la responsabilità dell'esercito, né le persecuzioni addotte dall'interessato. Le dichiarazioni del richiedente non soddisferebbero dunque nemmeno le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato giusta l'art. 3 LAsi. L'UFM, in ultima analisi, ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 5.2 Nel gravame il ricorrente contesta la decisione dell'UFM, in quanto l'autorità inferiore poggerebbe la sua decisione su un'unica eventuale contraddizione, ossia quella legata al periodo in cui egli si sarebbe recato al campo militare. L'interessato, durante le audizioni, avrebbe proprio dichiarato di non ricordare esattamente le date. Avrebbe tuttavia asserito di essersi dovuto recare al campo militare per tre volte in entrambe le audizioni. A mente del ricorrente, l'UFM avrebbe quindi arbitrariamente ritenuto inverosimili le sue dichiarazioni in presenza di un'unica e nemmeno certa contraddizione. L'insorgente contesta anche l'affermazione dell'autorità inferiore secondo la quale egli non sarebbe stato nel mirino delle autorità poiché avrebbe ottenuto un lasciapassare per C._______. L'interessato sottolinea, infatti, che avrebbe ottenuto l'autorizzazione grazie alla corruzione, pratica che, peraltro, sarebbe molto diffusa nel proprio Paese. Sarebbe dunque assolutamente plausibile di avere ricevuto un lasciapassare, pur essendo sospettato di avere aiutato il LTTE. Infine, il ricorrente considera che in Sri Lanka non vi sarebbe sicurezza per nessuno, essendovi ancora numerosi problemi da risolvere. In quanto tamil il suo rinvio sarebbe inoltre inesigibile, poiché sarebbe esposto ad una situazione di pericolo concreto. 5.3 Nella risposta al ricorso l'UFM ha rinviato ai considerandi della decisione impugnata, confermandoli pienamente; l'autorità inferiore ha inoltre rilevato come il rinvio nella provincia del Nord, ad eccezione della regione di Vanni, sarebbe ragionevolmente esigibile. 6. 6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 6.3 6.3.1 L'obbligo della motivazione - concretizzato all'art. 35 PA - è una formalità essenziale. Da un lato, rappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento, costringendo l'autorità giudicante a rendere ragione della razionalità del percorso seguito per giungere alla decisione, dall'altro si configura quale premessa logica imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo sulle linee di formazione di quel convincimento. Di conseguenza, attraverso doverosi passaggi argomentativi imperniati sull'indicazione delle risultanze probatorie legittimamente acquisite, nonché sull'indicazione dei criteri di valutazione impiegati, l'autorità giudicante dovrà in concreto ricostruire, anzitutto per la propria consapevolezza, il percorso logico-conoscitivo che l'ha condotta ad apprezzare in un certo modo le prove disponibili e a trarne determinate conclusioni. Essa ha, pertanto, l'obbligo di esplicitare, nel modo più rigoroso e completo nonché necessario, la motivazione posta a fondamento della decisione adottata, ancorando così il principio del libero convincimento all'esigenza di indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, allo scopo di evitare che detto principio venga attuato per un uso arbitrario. Invero, nella motivazione della decisione, l'autorità non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di avere tenuto presente ogni fatto decisivo (cfr. DTF 129 I 232 consid. 3.2; sentenze del Tribunale D-1267/2008 del 5 maggio 2008 consid. 6.1 e D-3322/2006 del 3 aprile 2008 consid. 6.1). 6.3.2 Nel caso di specie, contrariamente a quanto invocato dal ricorrente, i fatti ed i motivi che hanno influito sulla valutazione dell'autorità inferiore sono stati esposti in modo sufficientemente esaustivo per consentire al ricorrente di comprendere la portata della decisione impugnata e dunque di ricorrere con criteri adeguati. Infatti, la decisione dell'UFM è fondata prevalentemente sull'irrilevanza dei motivi di asilo fatti valere. Su questo punto, le argomentazioni dell'UFM sono complete e rispettose dell'obbligo della motivazione ai sensi della legge, in quanto indicano gli elementi essenziali sulla base dei quali detto Ufficio ha ritenuto le allegazioni del ricorrente irrilevanti in relazione ai suoi motivi di asilo, determinando quindi il suo convincimento circa le motivazioni rese dal ricorrente a sostegno della sua domanda di asilo. L'esame dei motivi di asilo può d'altronde vertere anche solo sulla rilevanza degli stessi. Infatti, laddove i motivi di asilo sono irrilevanti, la verifica della loro verosimiglianza diventa superflua ed ininfluente. Di conseguenza, il fatto che, nella decisione impugnata, l'UFM, avendo considerato i motivi di asilo del ricorrente irrilevanti, allorquando avrebbe potuto esimersi da ulteriori analisi o motivazioni, afferma di considerare inverosimili i motivi di asilo del ricorrente, seppur citando un elemento soltanto di inverosimiglianza, non costituisce una violazione dell'obbligo di motivazione. Di conseguenza, la censura ricorsuale circa la carenza di motivazione della decisione impugnata è infondata e va respinta. 6.4 6.4.1 Il Tribunale rileva che le dichiarazioni decisive rese dall'insorgente in corso di procedura si esauriscono in contraddittorie ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Innanzitutto, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, appaiono non collimanti le dichiarazioni dell'interessato circa i periodi nei quali si sarebbe recato nel campo militare nei pressi della sua abitazione e dove sarebbe poi stato interrogato e picchiato. Infatti, nel corso della prima audizione egli ha affermato di esservisi recato una volta al mese da (...) a (...) (cfr. verbale 1, pagg. 4 e 5), mentre nel corso della seconda audizione ha asserito esservisi recato da (...) a (...) (cfr. verbale 2, pag. 11, F 99). Secondo il racconto dell'insorgente, inoltre, l'evento scatenante la decisione di partire alla volta di C._______ sarebbe stato l'uccisione da parte dei militari della figlia della cugina, anch'essa sospettata di avere aiutato il LTTE. Infatti, la sera stessa in cui l'insorgente avrebbe saputo dell'uccisione della ragazza, si sarebbe allontanato dal villaggio, nascondendosi in un ashram per lasciare, in seguito, il nord del Paese (cfr. verbale 2, pagg. 10 e 13, F 82, F 116). Tuttavia, anche per quanto concerne questo avvenimento fondamentale nella vicenda appaiono diverse incongruenze: innanzitutto, nel corso della prima audizione, l'insorgente ha dichiarato che l'assassinio della parente sarebbe avvenuto il (...) (cfr. verbale 1, pag. 4), mentre nel corso dell'audizione federale egli ha affermato di avere lasciato il nord del Paese nel (...) (cfr. verbale 2, pag. 4, F 20), ovvero prima dell'uccisione della ragazza. Inoltre, dal certificato di morte della figlia della cugina consegnato dal ricorrente stesso risulta che la giovane sarebbe morta solamente in data (...). Peraltro, sempre per quanto concerne l'omicidio in questione, come giustamente rilevato dall'UFM, l'atto di morte fornito attesta unicamente l'uccisione della medesima da parte di sconosciuti. L'identità degli autori così come le loro motivazioni non possono in alcuna maniera essere dedotte dallo stesso. Il ricorrente ha d'altronde dichiarato di essere stato convocato al campo militare ancora sei o sette volte dopo l'interrogatorio subito, ma non vi avrebbe più dato seguito (cfr. verbale 2, pag. 13, F 112). I militari l'avrebbero dunque cercato più volte, ma senza trovarlo. A mente di questo Tribunale appare tuttavia poco plausibile che l'esercito, se davvero l'avesse voluto, non sia riuscito ad arrestare l'interessato e che questi sia riuscito a sottrarvisi semplicemente scappando, ogni qualvolta questi venivano a cercarlo, grazie a dei cani che avrebbero abbaiato preannunciando il loro arrivo e grazie al rumore delle loro moto (cfr. verbale 2, pag. 14, F 128). Il racconto è ancora meno verosimile se si considera che la casa dell'insorgente si troverebbe nelle vicinanze del campo militare (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pagg. 10 e 11, F 88, F 94). Il racconto dell'insorgente presenta poi numerose contraddizioni per quanto concerne le circostanze ed il momento della propria fuga. Nel corso della prima audizione egli ha dichiarato di aver lasciato il proprio domicilio il (...), nascondendosi a B._______ per qualche giorno prima di (...) a C._______, sempre nel mese di (...) (cfr. verbale 1, pag. 5) ed il (...) avrebbe lasciato lo Sri Lanka (cfr. verbale 1, pag. 5). Nel corso dell'audizione federale per contro ha dichiarato avere lasciato il nord del Paese per raggiungere C._______ nel mese di (...) (cfr. verbale 2, pag. 4, F 20) e di avere lasciato il Paese il (...) (cfr. ibidem, F 21). Confrontato con le diverse contraddizioni, il ricorrente non ha saputo rispondere in modo convincente, limitandosi ad affermare di essere confuso (cfr. verbale 2, pagg. 9, 17 e 18, F 79, F 158, F 171). L'insorgente, per giunta, ha dichiarato più volte di essersi recato a C._______ in compagnia della madre (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 15, F 143), asserendo poi però di avere visto per l'ultima volta i propri genitori il giorno in cui avrebbe lasciato il nord del Paese (cfr. verbale 2, pag. 5, F 41). Il fatto che l'insorgente, durante la sua fuga, sarebbe stato ricercato persino a C._______ dal Criminal Investigation Department (CID) è, del resto, poco plausibile. Innanzitutto, il richiedente non è stato capace di spiegare in modo convincente né come questi sarebbe venuto a conoscenza della presenza dell'interessato a C._______, né come egli stesso avrebbe saputo di essere ricercato (cfr. verbale 2, pag. 16, F 153-156). Inoltre, non si capisce perché le autorità avrebbero dovuto ostinarsi tanto contro l'insorgente, conto tenuto del ruolo assolutamente marginale che secondo le sue stesse dichiarazioni il medesimo avrebbe avuto nei confronti del LTTE. In conclusione, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Di conseguenza, il Tribunale può astenersi dall'analisi della rilevanza dei motivi di asilo del ricorrente. 6.4.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisone impugnata va confermata.

7. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2009/50 consid. 9, pag. 733). 8. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della Legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 8.2 8.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 6 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dal ricorrente nel suo Paese di origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost, RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta al ricorrente di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate, in caso di ritorno nel suo Paese di origine, in particolare nel distretto di B._______. 8.2.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 8.3 8.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere considerata ragionevolmente esigibile, qualora nello Stato di origine o di provenienza lo straniero dovesse trovarsi concretamente in pericolo, in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (cfr. DTAF 2007/10 consid. 5.1 pag. 111, GICRA 1999 n. 28 consid. 5b pag. 170, nonché GICRA 1998 n. 22 consid. 7a pag. 191). In Sri Lanka non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della popolazione nazionale. Infatti, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale, in considerazione del miglioramento della situazione dal profilo della sicurezza in detto Paese, l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti l'asilo, provenienti dallo Sri Lanka di origine tamil, è ora ragionevolmente esigibile verso il nord dello Sri Lanka - ad eccezione della regione di Vanni - nonché verso l'est del Paese (cfr. DTAF 2011/24, consid. 11-13). Peraltro, per quanto attiene alla regione di Jaffna, la situazione è nettamente migliorata, a seguito dell'apertura dell'asse stradale tra Jaffna e Kandy alla fine del 2009 e la diminuzione della presenza militare. D'altronde, malgrado l'esistenza di ancora importanti lacune nei servizi e l'espansione limitata delle attività economiche, si sono registrati diversi miglioramenti sul piano sociale e sanitario, con ad esempio la riapertura di alcune scuole e la ricostruzione degli ospedali. L'Alto Comissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), unitamente ad altre organizzazioni di aiuto a Mannar, Jaffna, Vavuniya, Batticaloa e Trincomalee, fornisce consigli giuridici gratuiti per sostenere il rinvio delle persone in Sri Lanka, in particolare in relazione ai problemi legati all'accesso ad un alloggio o alla proprietà (DTAF 2011/24, consid.13.2.1). Tuttavia, riguardo all'esecuzione dell'allontanamento verso il nord dello Sri Lanka, occorre distinguere la situazione delle persone che hanno lasciato detta regione dopo la fine della guerra, nel maggio 2009 - per le quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile, se possono beneficiare delle medesime condizioni di vita e di alloggio (cfr. DTAF 2011/24, consid. 13.2.1.1) - e quelle che hanno lasciato il nord del Paese prima della fine della guerra per le quali le condizioni di vita potrebbero essere profondamente cambiate. Difatti, per questa categoria di persone, è necessario analizzare la situazione individualmente, verificando l'esistenza di fattori particolarmente favorevoli , segnatamente concrete possibilità di alloggio e garanzie di sostentamento, nonché l'esistenza di una rete sociale o familiare. Se tali condizioni non sono realizzate, va esaminata la possibilità di un'alternativa di soggiorno interna sul territorio nazionale (cfr. DTAF 2011/24, consid. 13.2.1.2). 8.3.2 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli ha dichiarato di essere originario del nord dello Sri Lanka, nonché di avere avuto domicilio a D._______ sulla (...) di B._______ dal (...), ossia dalla sua nascita. Egli ha una formazione di base ed ha già lavorato per anni come (...). Inoltre, egli dispone di un'importante rete sociale in quanto tutti i suoi famigliari, ossia i suoi genitori, sua moglie e i suoi fratelli vivono nel distretto di B._______ (cfr. verbale 1, pag. 3 e verbale 2, pagg. 5 e 6, F 39, F 42). Dunque, non vi è dubbio che il ricorrente potrà usufruire di un adeguato e concreto sostegno al suo reinserimento sociale e professionale in patria, segnatamente a D._______, dove - sebbene egli sia espatriato prima della fine della guerra - potrà ritrovare le stesse condizioni di vita e di alloggio al momento della sua partenza. Infine, il ricorrente è da ritenersi in buona salute, dato che non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 pag. 21), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. 8.3.3 Pertanto, vi è ragione di concludere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 4 LStr). 8.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi, DTAF 2008/34 consid. 12, pag. 513-515). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

9. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata. 10. 10.1 Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente, o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. In particolare, l'assistenza giudiziaria viene ammessa solo nei casi in cui le probabilità di esito favorevole del ricorso siano superiori a quelle di rigetto, o, perlomeno, se non siano eccessivamente inferiori a quest'ultime. L'autorità chiamata a pronunciarsi sulla richiesta deve, altresì, sulla base degli atti a sua disposizione, procedere ad un apprezzamento anticipato e sommario dei mezzi di prova per determinare l'esito probabile della procedura (cfr. DTF 124 V 89 consid. 6a pag. 89). Per la concessione dell'assistenza giudiziaria, il criterio della probabilità di successo del ricorso, secondo la dottrina e in base alla giurisprudenza federale, è decisivo (cfr. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 239 e relativi riferimenti). Le suddette condizioni per la dispensa dal pagamento delle spese processuali devono essere analizzate secondo le circostanze concrete del caso al momento della presentazione della domanda e devono essere realizzate cumulativamente. 10.2 Nella fattispecie, in considerazione di quanto precedentemente esposto, le allegazioni ricorsuali dell'insorgente già al momento dell'inoltro del ricorso erano prive di probabilità di esito favorevole. In siffatte circostanze, una delle due condizioni cumulative di cui all'art. 65 cpv. 1 PA non è adempiuta. 10.3 Pertanto, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta.

11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che se-guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini Data di spedizione: