Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. Il (...), rispettivamente il (...), gli interessati - cittadini russi, d'etnia cecena, con ultimo domicilio a E._______, in provincia di F._______, in Cecenia (Russia) dove hanno vissuto fino al loro espatrio - hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Il signor A._______ ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 25 aprile 2008 [di seguito: verbale 1] e del 17 giugno 2008 [di seguito: verbale 2]) di essere espatriato, in quanto temerebbe le autorità, rispettivamente la vendetta da parte di terzi, e meglio della famiglia di Kadirov - il quale sarebbe una persona importante in Cecenia - a seguito dell'uccisione da parte di suo cugino di due poliziotti appartenenti alla suddetta famiglia. Nel (...) 2006, suo cugino - di cui non avrebbe avuto più notizie dal 2000 e che farebbe parte di un gruppo di combattenti ceceni contro la Russia - si sarebbe presentato al suo domicilio e gli avrebbe intimato di fargli d'autista, ciò che l'interessato non avrebbe potuto rifiutare. Nel corso delle due settimane successive, l'interessato avrebbe funto da autista per suo cugino, fino a che, verso la fine di (...) 2006, quest'ultimo sarebbe stato ucciso dalle forze dell'ordine, mentre avrebbero dovuto arrestarlo. Nello scontro il cugino dell'interessato avrebbe a sua volta ucciso due poliziotti. Dopo tale fatto, la Polizia avrebbe fatto irruzione al domicilio dell'interessato, il quale nel frattempo aveva già preso la fuga verso G._______ (Russia), avrebbe perquisito l'abitazione, nonché avrebbe colpito sua madre alla testa. A G._______, avrebbe vissuto presso un suo cugino materno per due anni, fino a quando, il (...) 2008, mentre andava a correre, avrebbe notato che un'auto sconosciuta era appostata davanti a casa di suo cugino. Allora, si sarebbe rifugiato presso un amico di suo cugino, mentre la Polizia avrebbe fatto irruzione nella casa e avrebbe confiscato il suo passaporto interno. Temendo per la sua vita, la sera stessa, l'interessato avrebbe lasciato la Russia. A sostegno della sua domanda d'asilo, ha prodotto dei documenti - inviatigli via fax al Centro di registrazione e di procedura - presentati come la fotocopia del suo certificato di nascita e di due convocazioni emesse dalle autorità cecene. La signora B._______, giunta in Svizzera successivamente con il figlio C._______, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 15 dicembre 2008 [di seguito: verbale 3] e del 30 marzo 2009 [di seguito: verbale 4]) di essere espatriata a causa delle minacce di cui sarebbe stata oggetto da parte di terze persone in uniforme militare, dopo che suo marito - il quale sarebbe ricercato - avrebbe lasciato la Cecenia. Infatti, secondo le sue affermazioni, il (...) o (...) 2006, tali persone si sarebbero recate al loro domicilio per chiedere del marito e avrebbero anche minacciato l'interessata di portarle via suo figlio, se non avesse riferito dove si trovava il marito. Inoltre, l'interessata avrebbe notato che delle auto erano appostate fuori dalla sua casa. Dopo qualche tempo, i militari si sarebbero recati una seconda volta al domicilio dei coniugi per chiedere del marito e una terza volta, verso la fine di (...) o inizio (...) 2008, per minacciare l'interessata. Temendo per la sua vita e quella del figlio, l'interessata avrebbe deciso di espatriare nel mese di (...) 2008. Il (...), la seconda genita degli interessati, D._______, è nata in Svizzera. B. L'8 ottobre 2008, rispettivamente il 19 maggio 2009, tramite due decisioni separate (la prima concernente il signor A._______ e la seconda relativa alla signora B._______ e il figlio C._______), l'UFM ha respinto le succitate domande d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il signor A._______, il 10 novembre 2008 e la signora B._______ con il figlio, il 19 giugno 2009 per il tramite del medesimo patrocinatore hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionate rispettive decisioni dell'UFM. Gli interessati hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, nonché il riconoscimento della qualità di rifugiato come pure la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione, come pure la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, indicando tuttavia il riferimento all'art. 65 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) e all'assistenza giudiziaria. D. Con decisione incidentale del 17 novembre 2008, rispettivamente del 26 giugno 2009, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 PA), a chiedere ai ricorrenti il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. Il 18 dicembre 2008, rispettivamente il 2 luglio 2009, l'UFM ha presentato le proprie osservazioni, in cui ha proposto la reiezione dei gravami. Le stesse sono state trasmesse ai ricorrenti per informazione. F. Il 23 febbraio 2009, il signor A._______ ha prodotto a sostegno delle sue allegazioni, un documento presentato come la copia, debitamente tradotta, del certificato di morte del cugino H._______. G. Con decisione incidentale del 28 aprile 2009, il Tribunale ha invitato l'autorità inferiore a presentare la propria presa di posizione e le proprie eventuali osservazioni riguardo al summenzionato documento. H. Il 19 maggio 2009, l'UFM ha presentato le proprie osservazioni al documento prodotto. I. Il 26 giugno 2009, il signor A._______ - invitato dal Tribunale con decisione incidentale del 26 maggio 2009 - ha presentato la propria replica alle suddette osservazioni dell'UFM.
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1 Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) e art. 83 lett. d cpv. 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 e 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
E. 3.2 Nel caso concreto, le decisioni impugnate sono state rese in italiano ed i ricorsi sono stati presentati in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.
E. 4 Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale D- 4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).
E. 5 I ricorsi inoltrati dai ricorrenti concernono fatti d'uguale natura e pongono gli stessi temi di diritto, di modo che si giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza (cfr. Decisione del Tribunale federale svizzero [DTF] 128 V 126 consid. 1 e relativi riferimenti).
E. 6.1 Nelle decisioni impugnate, l'UFM ha considerato che le allegazioni presentate dai richiedenti non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Per quanto concerne il signor A._______, detto Ufficio ha ritenuto che le sue dichiarazioni sarebbero in punti essenziali, in particolare circa il suo comportamento e quello delle autorità, incompatibili con la normale logica dell'agire. Infatti, non sarebbe comprensibile il motivo per cui le autorità si sarebbero interessate a tal punto al richiedente, visto che egli avrebbe servito d'autista al cugino solo per due settimane, quest'ultimo non abitava nemmeno presso di lui e il richiedente medesimo non avrebbe mai fatto parte di un gruppo di combattenti ostili alla Russia. Per di più, sarebbe logico che, se la Polizia avesse cercato il richiedente, essa avrebbe fatto più pressione sui suoi famigliari e non si sarebbe limitata ad andare da loro una sola volta, così come avrebbe trovato il richiedente dopo pochi giorni dall'uccisione del cugino e non gli avrebbe inviato due convocazioni ad un anno e mezzo di distanza dalla sua fuga. Incomprensibili sarebbero anche le spiegazioni del richiedente circa le ricerche effettuate dalla Polizia, tramite la diffusione o meno della sua foto. Inoltre, le dichiarazioni del richiedente sarebbero incredibili, ritenuto che non sarebbe determinata la sua identità, in quanto egli non avrebbe depositato alcun documento che attesti i dati anagrafici dichiarati, bensì avrebbe, da un lato, affermato che il suo passaporto gli sarebbe stato confiscato e le poste cecene non sarebbero affidabili per poter spedire un documento e, dall'altro, avrebbe depositato solo una copia, inviatagli via fax, del certificato di nascita. Per quanto attiene alla signora B._______, l'UFM ha ritenuto che le sue dichiarazioni sarebbero contraddittorie su punti essenziali, in particolare sul momento in cui i militari sarebbero giunti al loro domicilio la seconda volta, nonché sulla volta in cui essi avrebbero picchiato la suocera ed avrebbero tentanto di portar via la richiedente medesima. Inoltre, la richiedente avrebbe reso dichiarazioni vaghe e illogiche circa l'organizzazione del viaggio, di cui non avrebbe saputo indicare niente, ciò che, secondo l'UFM, sarebbe un comportamento da considerarsi poco plausibile, ritenuto che essa sarebbe partita con suo figlio. Per di più, tale viaggio sarebbe stato possibile grazie ad una serie di coincidenze tempestive e fortuite. Infine, non sarebbe nemmeno plausibile che la ricorrente non sapesse quali problemi avrebbe avuto il marito e i motivi per cui i militari sarebbero intervenuti, visto che ci si sarebbe potuto aspettare che la richiedente, a fronte di una tale situazione, si informasse o chiedesse spiegazioni al marito, tramite il vicino. In conclusione, l'autorità inferiore ha considerato che non sarebbe riconosciuta la qualità di rifugiato nei confronti dei richiedenti. Di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento all'allontanamento dei richiedenti, la cui esecuzione sarebbe ammissibile, ritenuto altresì che non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). Detto Ufficio ha, inoltre, considerato che né la situazione politica del Paese d'origine, né altri motivi individuali relativi ai richiedenti o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento dei medesimi nel loro Paese d'origine.
E. 6.2 Nei rispettivi gravami, richiamati i fatti da entrambi esposti in corso di procedura, i ricorrenti fanno valere che la decisione dell'UFM si baserebbe su un accertamento inesatto dei fatti di causa e sarebbe carente sotto il profilo della motivazione. Dal canto suo, il signor A._______ sostiene che il suo comportamento e quello delle autorità russe sarebbe logico e comprensibile, contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore, la quale non avrebbe invece valutato le dichiarazioni rese dal ricorrente e avrebbe misconosciuto la realtà cecena, in cui ancora ad oggi persone cosiddette sospette scomparirebbero o verrebbero sequestrate, come lo dimostrerebbero l'abbondante documentazione e le dichiarazioni del ricorrente. Inoltre, secondo il medesimo, l'UFM non avrebbe nemmeno preso in considerazione il fatto che le persone uccise da suo cugino apparterebbero alla famiglia di Kadirov, all'epoca capo del parlamento e pupillo del Cremlino, la quale sarebbe molto influente e presente nei ranghi del potere in Cecenia, dove vigerebbe ancora la vendetta. Il ricorrente, dunque, sarebbe fuggito, perché doppiamente esposto, da un lato, per aver aiutato il cugino combattente, dall'altro, perché temerebbe di essere sequestrato e fatto sparire per vendetta dei famigliari delle persone uccise, da cui del resto le due convocazioni ricevute, allegate al gravame. Per quanto concerne il dovere di collaborare, il ricorrente ha prodotto in questa sede dei documenti presentati come l'originale del suo certificato di nascita e la copia del suo passaporto interno, assieme alla ricevuta DHL, con cui gli sarebbero stati inviati. D'altro canto, la signora B._______ ritene che le due sole e lievi contraddizioni rilevate dall'UFM, sulle quali si fonderebbe la decisione impugnata, non riguarderebbero punti essenziali del suo racconto e potrebbero essere riconducibili a malintesi linguistici, visto che le audizioni si sarebbero svolte in russo e non in ceceno, lingua meglio conosciuta dalla ricorrente. Per di più, la ricorrente sostiene che, in merito alla prima contraddizione, essa non sarebbe stata confrontata con le sue versioni, mentre che, riguardo alla seconda, essa avrebbe già avuto modo di spiegarla nel corso della prima audizione. La ricorrente si duole, altresì, del fatto che l'UFM non avrebbe verificato la verosimiglianza del suo racconto rispetto a quello del marito, ritenuto che ella avrebbe invocato i motivi d'asilo del marito. Inoltre, la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM, le sue allegazioni circa il viaggio verso la Svizzera, sebbene possano apparire confuse, non riguarderebbero ad ogni modo un punto essenziale dei suoi motivi d'asilo. In conclusione, i ricorrenti ritengono quindi di soddisfare tutte le condizioni per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e per la concessione dell'asilo, nonché di conseguenza, per l'applicazione del principio di non respingimento dell'art. 5 LAsi. Infine, i ricorrenti fanno valere che, in caso di rimpatrio in Cecenia, essi rischierebbero di essere arrestati e sottoposti a tortura, trattamenti inumani e degradanti in violazione dell'art. 3 CEDU, in quanto, il ricorrente sarebbe ricercato, mentre che la ricorrente sarebbe stata più volte minacciata dai militari. Di conseguenza, l'esecuzione del loro allontanamento in Cecenia non sarebbe ragionevolmente esigibile.
E. 6.3 Nella risposta al gravame, l'UFM ha osservato che i ricorsi non conterrebbero fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modificazione della decisione.
E. 6.4 Nelle osservazioni relative al documento prodotto in corso di procedura dal signor A._______ e presentato come la copia del certificato di morte del cugino H._______ - il quale sarebbe deceduto in uno scontro a fuoco con le forze armate durante la sua cattura - l'UFM ha sottolineato che, malgrado non abbia a disposizione dei documenti comparativi che consentirebbero un esame meticoloso del siffatto mezzo di prova, qualunque sia il valore probatorio del medesimo, esso non costituisce un mezzo di prova suscettibile di confermare, o di spiegare in modo plausibile e logico i problemi addotti dall'interessato a causa del coinvolgimento del cugino in questo scontro.
E. 6.5 Nella replica alle suddette osservazioni, il ricorrente ha fatto valere che il documento, fornito nel quadro del suo dovere di collaborare ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LAsi, dovrebbe essere considerato un mezzo di prova valido, a prescindere dal fatto che l'UFM non sia in grado di valutarne la portata, ritenuto che la sua fuga sarebbe strettamente legata alle attività e all'uccisione del cugino. Inoltre, ritiene che, come già spiegato, sarebbe conforme alla logica che le autorità cecene e russe lo starebbero cercando, essendo stato l'autista di un ricercato, per verificare la sua posizione legale in merito ad un'eventuale complicità con il cugino.
E. 7.1 L'obbligo della motivazione (art. 35 PA) è una formalità essenziale. Da un lato, rappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento, costringendo l'autorità giudicante a rendere ragione della razionalità del percorso seguito per giungere alla decisione, dall'altro si configura quale premessa logica imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo sulle linee di formazione di quel convincimento. Per conseguenza, attraverso doverosi passaggi argomentativi imperniati sull'indicazione delle risultanze probatorie legittimamente acquisite, nonché sull'indicazione dei criteri di valutazione impiegati, l'autorità giudicante dovrà in concreto ricostruire, anzitutto per la propria consapevolezza, il percorso logico-conoscitivo che l'ha condotta ad apprezzare in un certo modo le prove disponibili e a trarne determinate conclusioni. Essa ha, pertanto, l'obbligo d'esplicitare, nel modo più rigoroso e completo nonché necessario, la motivazione posta a fondamento della decisione adottata, ancorando così il principio del libero convincimento all'esigenza d'indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, allo scopo d'evitare che detto principio venga attuato per un uso arbitrario. Invero, nella motivazione della decisione, l'autorità non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando d'avere tenuto presente ogni fatto decisivo (cfr. DTF 129 I 232 consid. 3.2; sentenze del Tribunale D-1267/2008 del 5 maggio 2008 consid. 6.1 e D-3322/2006 del 3 aprile 2008 consid. 6.1).
E. 7.2 Nel caso di specie, i fatti ed i motivi che hanno influito sulla valutazione dell'autorità inferiore sono stati esposti in modo sufficientemente esaustivo per consentire ai ricorrenti di comprendere la portata della decisione impugnata e dunque di ricorrere con criteri adeguati. Infatti, le argomentazioni dell'UFM circa i motivi d'asilo dei ricorrenti sono da considerarsi complete e rispettose dell'obbligo della motivazione ai sensi della legge, in quanto indicano gli elementi essenziali sulla base dei quali detto ufficio ha ritenuto le allegazioni del ricorrente illogiche e non credibili, avuto riguardo ai mezzi di prova (fotocopia di due convocazioni) e ai documenti (fotocopia del certificato di nascita) prodotti a quello stadio della procedura, così come quelle della ricorrente, siccome contraddittorie, illogiche e vaghe, determinando quindi il suo convincimento circa l'inverosimiglianza delle stesse. Di conseguenza, la censura ricorsuale circa la carenza di motivazione delle decisioni impugnate è infondata e va respinta.
E. 8.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).
E. 8.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (GICRA 1995 n. 23).
E. 9.1 Le dichiarazioni decisive rese dai ricorrenti in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Inoltre, gli insorgenti si sono limitati a pure congetture, non fondate su alcun elemento oggettivo, con riferimento agli evocati fatti.
E. 9.2 In particolare, per quanto attiene al signor A._______, il Tribunale osserva che, a prescindere dalla mancata presentazione da parte del medesimo di un documento d'identità valido ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) - ciò che certo non giova alla credibilità del suo intero racconto - le sue allegazioni in materia d'asilo sono contrarie ad ogni logica dell'agire. Infatti, non è plausibile che il ricorrente sia stato ricercato dalle autorità cecene in relazione alla vicenda di suo cugino H._______, allorquando egli avrebbe funto da autista per quest'ultimo solo per due settimane nel mese di (...), dopo che suo cugino si sarebbe presentato a casa sua a distanza di sei anni dalla sua scomparsa, poiché su di lui pendeva un mandato d'arresto (cfr. verbale 1 pagg. 4-5 e verbale 2 R58-59 pag. 6). Innanzitutto, se le autorità cecene fossero state effettivamente interessate, da un lato, al cugino H._______ e, dall'altro lato, al ricorrente sulla base della parentela con il primo, esse non avrebbero certo atteso sei anni per rivolgersi all'insorgente o fare pressione su di lui e sulla sua famiglia. Tale tesi trova conferma proprio nelle dichiarazioni dell'insorgente il quale ha espressamente affermato di non aver avuto alcun problema di sorta con le autorità del suo Paese d'origine a causa di suo cugino durante tutti gli anni in cui sarebbe scomparso, così come è stato il caso per il resto della sua famiglia paterna (cfr. verbale 2 R64-66 pag. 7). In secondo luogo, se l'essere stato autista di H._______ per due settimane avesse avuto un qualsivoglia ruolo nella vicenda e se le autorità cecene fossero state realmente interessate al ricorrente, esse l'avrebbero intercettato senza indugio, non avrebbero atteso una settimana per recarsi da lui dopo l'uccisione del cugino, come pure non si sarebbero limitate ad una sola visita (cfr. verbale 1 pag. 4) e ad appostarsi per sorvegliare la famiglia del ricorrente solo per due mesi (cfr. verbale 2 R93-97 pag. 9). D'altronde, nonostante la gravità del fatto di cui racconta il ricorrente, ovvero dell'uccisione del cugino che l'avrebbe costretto ad espatriare dal suo Paese d'origine, egli non è nemmeno stato in grado di precisare la data esatta in cui tale avvenimento sarebbe successo (cfr. verbale 1 pag. 4 a confronto con verbale 2 R80 pag. 80), ragion per cui v'è da ritenere che la vicenda resa dal ricorrente circa l'uccisione del cugino sia inverosimile. In siffatte circostanze, è manifesto che il certificato di morte relativo al cugino, prodotto in sede di procedura dal ricorrente, non apporta nulla all'implicazione o meno del ricorrente nella vicenda di suo cugino e alle susseguenti persecuzioni di cui pretenderebbe essere oggetto. Ad ogni modo, il suddetto documento, oltre all'assenza del numero di ruolo, difetta palesemente della data esatta dell'asserita morte del cugino del ricorrente, ciò che costituisce già elemento per dubitare dell'autenticità del medesimo. In terzo luogo, è altresì manifestamente contrario ad ogni logica dell'agire che le autorità cecene abbiano inviato al ricorrente due convocazioni dopo ben quasi due anni dall'uccisione del cugino, rispettivamente dalla partenza del ricorrente per G._______. Oltre a ciò, a prescindere dalle incredibili e vaghe circostanze in cui le suddette convocazioni sarebbero giunte al ricorrente in Cecenia e sarebbero state successivamente spedite in Svizzera via fax (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 R16-26 pagg. 3-4), così come a prescindere dal fatto che esse siano state prodotte in originale in sede di ricorso con la relativa busta d'invio tramite DHL (cfr. ricorso pag. 4), queste due convocazioni non costituiscono dei documenti adeguati a comprovare quanto asserito dal ricorrente, giacché di facile falsificazione, ritenuto che consistono in un mezzo foglio, equivalente ad un formulario prestampato, semplicemente compilato a mano, sul quale non vi è alcuna intestazione ufficiale dell'autorità che l'avrebbe emanato e la firma apposta è illeggibile. Parimenti, è poco credibile che la Polizia russa, rispettivamente cecena a distanza di quasi due anni dall'arrivo del ricorrente nel (...) 2006 a G._______, abbia ricercato l'insorgente al suo domicilio in detto Paese presso suo cugino materno in relazione a quanto sarebbe successo due anni prima in Cecenia. In effetti, in merito a tale questione, le allegazioni del ricorrente si limitano a mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun mezzo di prova o indizio fondato oggettivo (cfr. verbale 1 pagg. 4-5 e verbale 2 R98-103 pagg. 9-10), nonché sono vaghe e contraddittorie, in quanto egli non è stato in grado di indicare in maniera precisa e lineare quando la Polizia sarebbe andata a cercarlo al domicilio di suo cugino a G._______ (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2 R111 pag. 11). Inoltre, il ricorrente si è limitato, da un lato, a mere affermazioni di parte, nonché a semplici supposizioni circa il fatto di essere ricercato e di temere la vendetta da parte della famiglia Kadirov, a cui sarebbero appartenuti i due poliziotti, uccisi da suo cugino H._______ (cfr. verbale 2 R75-77 e R114-118), di modo che v'è ragione di ritenere che tali allegazioni non hanno rettamente fatto l'oggetto di una analisi approfondita da parte dell'UFM, contrariamente a quanto pretende a torto il ricorrente (cfr. ricorso pag. 5). Dall'altro lato, non soccorrono nemmeno l'insorgente le allegazioni del tutto generali e senza fondamento, secondo cui la ricerca e la sparizione delle persone sospette in Cecenia, così come l'esistenza della vendetta sia parte della realtà cecena e costituisca un fatto notorio (cfr. ricorso pagg. 4- 5), ciò che, ad ogni modo, non implicherebbe l'esistenza di tali persecuzioni nei confronti del ricorrente nel caso particolare. A ciò aggiungasi che, a prescindere da quanto ritenuto dall'UFM circa le dichiarazioni del ricorrente in merito alle ricerche effettuate nei suoi confronti, il ricorrente non ha nemmeno reso verosimile di essere ricercato a causa delle attività del cugino o sospettato di essere suo complice perché appartenente ad un gruppo paramilitare (cfr. verbale 2 R122 pag. 12), allorquando egli non è stato in grado di indicare il nome del gruppo a cui suo cugino sarebbe appartenuto (cfr. verbale 1 pag. 4) e, rispettivamente, non risulta dagli atti di causa che il ricorrente abbia fatto parte di un simile gruppo. In conclusione, visto tutto quanto sopra e senza che sia necessario menzionare ulteriori elementi di inattendibilità del racconto reso dall'insorgente, il Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.
E. 9.3 Inoltre, per quanto attiene alla ricorrente, considerata l'inverosimiglianza dei fatti addotti dal marito, le allegazioni in materia d'asilo presentate dalla stessa sono da ritenersi altrettanto inverosimili, senza che sia necessario chinarsi sull'analisi dei singoli elementi. Infatti, il racconto reso a sostegno della sua domanda d'asilo è direttamente legato alla vicenda resa dal marito, in quanto essa ha fatto valere di aver subito delle minacce e rappresaglie da parte dei militari, a seguito dell'espatrio di suo marito, il quale era ricercato in relazione all'uccisione del cugino H._______ (cfr. verbale 3 pagg. 4-5 e verbale 4 R39 pag. 5). Dunque, ritenuta l'evocata inverosimiglianza di quanto addotto dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo (cfr. cosid. 9.2.), le asserite rappresaglie che sarebbero seguite e di cui la ricorrente pretenderebbe essere stata oggetto sono manifestamente infondate. In conclusione, anche le dichiarazioni della ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.
E. 9.4 In considerazione di quanto esposto, i ricorsi sul punto di questione dell'asilo, destituiti d'ogni e benché minimo fondamento, non meritano tutela e le decisioni impugnate vanno confermate.
E. 10 I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21).
E. 11.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
E. 11.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 9 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Cecenia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio elemento secondo cui i ricorrenti possano essere esposti in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni, contrariamente a quanto essi avrebbero preteso in sede di ricorso, affermando con semplici e generali allegazioni che il loro rimpatrio costituirebbe una violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. ricorso del 10 novembre 2008 pag. 5 e del 19 giugno 2009 pag. 5). In altri termini, quest'ultimi non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate.
E. 11.2.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nei giudizi litigiosi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 11.3.1 Inoltre, il Tribunale osserva che, nonostante la situazione di sicurezza generale nel Caucaso del nord sia rimasta tesa e la situazione socio-economica difficile tocchi l'insieme della popolazione locale in Cecenia, non vige attualmente nel Paese d'origine dei ricorrenti una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di per sé - indipendentemente dalle circostanze del caso di specie - di presumere l'esistenza di un pericolo concreto ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr per tutti i cittadini ceceni in caso d'esecuzione dell'allontanamento. Premesso ciò e conto tenuto dell'evoluzione della situazione dalla pubblicazione della sentenza in GICRA 2005 n. 17, il Tribunale giudica fondata la prassi attuale dell'UFM secondo cui l'esecuzione dell'allontanamento in Cecenia dei richiedenti l'asilo è, di principio, ragionevolmente esigibile. Non lo è per contro per membri di gruppi vulnerabili come gli attivisti della società civile ed i giornalisti critici; i ribelli, ovvero persone sospettate di partecipare a movimenti insorti; le famiglie dei ribelli; gli insorti che hanno beneficiato di un'amnistia in merito al rifiuto d'integrazione nelle forze di sicurezza cecene; le persone aventi un legame con il regime di Mashkadov, nel caso di rifiuto di assoggettamento al regime di Kadyrov; le persone che hanno denunciato le violazioni dei diritti dell'uomo dinanzi alle istanze giudiziarie internazionali, oppure regionali; e gli insubordinati. Inoltre, altre persone, in circostanze particolari, potrebbero essere minacciate dall'insicurezza che prevale ancora in Cecenia: ciò potrebbe essere il caso per le persone rientranti in Cecenia con mezzi finanziari presunti importanti, oppure per le donne nubili o vedove che non dispongono di un sostegno familiare. In tal caso, va esaminata l'esistenza di una alternativa di soggiorno nella Federazione russa la quale va ammessa solo a condizioni molto restrittive (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2009/52 consid. 10.2. pagg. 757 e segg. e relativi riferimenti).
E. 11.3.2 Nella fattispecie i ricorrenti non rientrano in uno dei succitati gruppi vulnerabili. Infatti, dagli atti di causa non risulta che essi hanno reso verosimile, in particolare, né di essere ribelli sospettati di partecipare a movimenti insorti, né di far parte di una famiglie di ribelli, né di aver rifiutato di assoggettarsi al regime di Kadyrov, né di aver denunciato eventuali violazioni dei diritti dell'uomo dinanzi alle istanze giudiziarie internazionali, oppure regionali (cfr. consid. 9), né di disporre di mezzi finanziari presunti importanti. Inoltre, quanto alla situazione personale degli insorgenti, essi sono giovani e hanno una formazione scolastica o esperienze professionali alle loro spalle. Il ricorrente ha svolto la professione d'(...) per svariati anni, ha lavorato come (...) in Russia e conosce bene la lingua russa (cfr. verbale 1 pag. 2; verbale 2 R30 e R35 pagg. 4-5 e R51-57). La ricorrente, dal canto suo, sebbene non abbia mai lavorato, è (...) di professione ed ha delle conoscenze in informatica. Ella ha dichiarato, altresì, di aver lavorato per l'azienda agricola appartenente a sua suocera e a suo cognato (cfr. verbale 2 R29 pag. 4; verbale 3 pag. 2; verbale 4 R 21-22 pag. 3). Inoltre, gli insorgenti dispongono in patria di un'importante rete sociale, da cui poter ottenere il sostegno necessario per il loro reinserimento. Da parte del ricorrente, infatti, a E._______ risiedono perlomeno la madre e il fratello (cfr. verbale 1 pagg. 1-4 e verbale 2 R17, R43). In altri villaggi della Cecenia, tra i quali I._______, J._______, K._______, così come a G._______, in Russia, vivono numerosi suoi zii e zie, nonché cugini del ricorrente (cfr. verbale 2 R44-48). Dall'altra parte, per quanto attiene alla ricorrente, a L._______, in M._______, risiedono i suoi genitori, suo fratello e le sue quattro sorelle (cfr. verbale 3 pag. 2), mentre che a I._______ vivono due sue zie materne (cfr. verbale 4 R17-20 pag. 3). Inoltre, per i figli dei ricorrenti, dal profilo dell'interesse superiore del fanciullo (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3.2 - 9.3.5 pagg. 367-369), non vi sono motivi che si oppongono all'esigibilità del loro allontanamento - insieme ai genitori - verso il Paese d'origine, vista la loro età prescolastica. Infine, i ricorrenti non hanno, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una loro permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per i ricorrenti di un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine sia esso nel villaggio di E._______ in Cecenia, dove essi vivevano assieme alla madre del ricorrente, sia in un altro villaggio o a G._______, dove essi hanno altri parenti, rispettivamente dove il ricorrente ha vissuto per quasi due anni. Infine, i ricorrenti potranno, se necessario, richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi.
E. 11.3.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStr).
E. 11.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti, usando della dovuta diligenza, potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 12 In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, i gravami vanno disattesi e le querelate decisioni confermate.
E. 13 I ricorsi, manifestamente infondati, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
E. 14.1 Pur non avendo, in sede di ricorso, i ricorrenti concluso esplicitamente all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria (pag. 6), bensì ne abbiano soltanto fatto un accenno nelle loro motivazioni (pag. 5), il Tribunale ha motivo di interpretare in favore dei ricorrenti il testo del gravame e considerare la richiesta dei medesimi quale domanda d'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 PA.
E. 14.2 Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di possibilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. In particolare, l'assistenza giudiziaria viene ammessa solo nei casi in cui le probabilità d'esito favorevole del ricorso siano superiori a quelle di rigetto, o, perlomeno, se non siano eccessivamente inferiori a quest'ultime. L'autorità chiamata a pronunciarsi sulla richiesta deve, altresì, sulla base degli atti a sua disposizione, procedere ad un apprezzamento anticipato e sommario dei mezzi di prova per determinare l'esito probabile della procedura (DTF 124 V 89 consid. 6a pag. 89). Per la concessione dell'assistenza giudiziaria, il criterio della probabilità di successo del ricorso, secondo la dottrina e in base alla giurisprudenza federale, è decisivo (Benoit Bovay, Procédure administrative, Berna, 2000, pag. 239 e relativi riferimenti). Le suddette condizioni per la dispensa dal pagamento delle spese processuali devono essere analizzate secondo le circostanze concrete del caso al momento della presentazione della domanda e devono essere realizzate cumulativamente.
E. 14.3 Nella fattispecie, in considerazione di quanto precedentemente esposto, le allegazioni ricorsuali dell'insorgente già al momento dell'inoltro del ricorso erano sprovviste d'esito favorevole. In siffatte circostanze, una delle due condizioni cumulative di cui all'art. 65 cpv. 1 PA non è adempiuta.
E. 14.4 Pertanto, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta.
E. 15.1 Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel dispositivo di regola le spese processuali a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte.
E. 15.2 Visto l'esito della procedura, nonché ritenuta la congiunzione delle cause, le spese processuali di CHF 800.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Le cause D-(...) et D-(...) sono congiunte.
- I ricorsi sono respinti.
- La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
- Le spese processuali, di CHF 800.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Comunicazione a: al patrocinatore dei ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno, con allegato gli incarti N (...) relativi ai ricorrenti (per corriere interno; in copia) N._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3976/2009 {T 0/2} Sentenza del 27 luglio 2010 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il 1° aprile 1982, la moglie, B._______, nata il 30 marzo 1983, e i figli C._______, nato il 13 gennaio 2005, D._______, nata il 13 agosto 2009, Russia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisioni dell'UFM dell'8 ottobre 2008 e del 19 maggio 2009 / N (...). Fatti: A. Il (...), rispettivamente il (...), gli interessati - cittadini russi, d'etnia cecena, con ultimo domicilio a E._______, in provincia di F._______, in Cecenia (Russia) dove hanno vissuto fino al loro espatrio - hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Il signor A._______ ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 25 aprile 2008 [di seguito: verbale 1] e del 17 giugno 2008 [di seguito: verbale 2]) di essere espatriato, in quanto temerebbe le autorità, rispettivamente la vendetta da parte di terzi, e meglio della famiglia di Kadirov - il quale sarebbe una persona importante in Cecenia - a seguito dell'uccisione da parte di suo cugino di due poliziotti appartenenti alla suddetta famiglia. Nel (...) 2006, suo cugino - di cui non avrebbe avuto più notizie dal 2000 e che farebbe parte di un gruppo di combattenti ceceni contro la Russia - si sarebbe presentato al suo domicilio e gli avrebbe intimato di fargli d'autista, ciò che l'interessato non avrebbe potuto rifiutare. Nel corso delle due settimane successive, l'interessato avrebbe funto da autista per suo cugino, fino a che, verso la fine di (...) 2006, quest'ultimo sarebbe stato ucciso dalle forze dell'ordine, mentre avrebbero dovuto arrestarlo. Nello scontro il cugino dell'interessato avrebbe a sua volta ucciso due poliziotti. Dopo tale fatto, la Polizia avrebbe fatto irruzione al domicilio dell'interessato, il quale nel frattempo aveva già preso la fuga verso G._______ (Russia), avrebbe perquisito l'abitazione, nonché avrebbe colpito sua madre alla testa. A G._______, avrebbe vissuto presso un suo cugino materno per due anni, fino a quando, il (...) 2008, mentre andava a correre, avrebbe notato che un'auto sconosciuta era appostata davanti a casa di suo cugino. Allora, si sarebbe rifugiato presso un amico di suo cugino, mentre la Polizia avrebbe fatto irruzione nella casa e avrebbe confiscato il suo passaporto interno. Temendo per la sua vita, la sera stessa, l'interessato avrebbe lasciato la Russia. A sostegno della sua domanda d'asilo, ha prodotto dei documenti - inviatigli via fax al Centro di registrazione e di procedura - presentati come la fotocopia del suo certificato di nascita e di due convocazioni emesse dalle autorità cecene. La signora B._______, giunta in Svizzera successivamente con il figlio C._______, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 15 dicembre 2008 [di seguito: verbale 3] e del 30 marzo 2009 [di seguito: verbale 4]) di essere espatriata a causa delle minacce di cui sarebbe stata oggetto da parte di terze persone in uniforme militare, dopo che suo marito - il quale sarebbe ricercato - avrebbe lasciato la Cecenia. Infatti, secondo le sue affermazioni, il (...) o (...) 2006, tali persone si sarebbero recate al loro domicilio per chiedere del marito e avrebbero anche minacciato l'interessata di portarle via suo figlio, se non avesse riferito dove si trovava il marito. Inoltre, l'interessata avrebbe notato che delle auto erano appostate fuori dalla sua casa. Dopo qualche tempo, i militari si sarebbero recati una seconda volta al domicilio dei coniugi per chiedere del marito e una terza volta, verso la fine di (...) o inizio (...) 2008, per minacciare l'interessata. Temendo per la sua vita e quella del figlio, l'interessata avrebbe deciso di espatriare nel mese di (...) 2008. Il (...), la seconda genita degli interessati, D._______, è nata in Svizzera. B. L'8 ottobre 2008, rispettivamente il 19 maggio 2009, tramite due decisioni separate (la prima concernente il signor A._______ e la seconda relativa alla signora B._______ e il figlio C._______), l'UFM ha respinto le succitate domande d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il signor A._______, il 10 novembre 2008 e la signora B._______ con il figlio, il 19 giugno 2009 per il tramite del medesimo patrocinatore hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionate rispettive decisioni dell'UFM. Gli interessati hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, nonché il riconoscimento della qualità di rifugiato come pure la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione, come pure la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, indicando tuttavia il riferimento all'art. 65 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) e all'assistenza giudiziaria. D. Con decisione incidentale del 17 novembre 2008, rispettivamente del 26 giugno 2009, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 PA), a chiedere ai ricorrenti il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. Il 18 dicembre 2008, rispettivamente il 2 luglio 2009, l'UFM ha presentato le proprie osservazioni, in cui ha proposto la reiezione dei gravami. Le stesse sono state trasmesse ai ricorrenti per informazione. F. Il 23 febbraio 2009, il signor A._______ ha prodotto a sostegno delle sue allegazioni, un documento presentato come la copia, debitamente tradotta, del certificato di morte del cugino H._______. G. Con decisione incidentale del 28 aprile 2009, il Tribunale ha invitato l'autorità inferiore a presentare la propria presa di posizione e le proprie eventuali osservazioni riguardo al summenzionato documento. H. Il 19 maggio 2009, l'UFM ha presentato le proprie osservazioni al documento prodotto. I. Il 26 giugno 2009, il signor A._______ - invitato dal Tribunale con decisione incidentale del 26 maggio 2009 - ha presentato la propria replica alle suddette osservazioni dell'UFM. Diritto: 1. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) e art. 83 lett. d cpv. 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 e 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, le decisioni impugnate sono state rese in italiano ed i ricorsi sono stati presentati in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale D- 4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. I ricorsi inoltrati dai ricorrenti concernono fatti d'uguale natura e pongono gli stessi temi di diritto, di modo che si giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza (cfr. Decisione del Tribunale federale svizzero [DTF] 128 V 126 consid. 1 e relativi riferimenti). 6. 6.1 Nelle decisioni impugnate, l'UFM ha considerato che le allegazioni presentate dai richiedenti non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Per quanto concerne il signor A._______, detto Ufficio ha ritenuto che le sue dichiarazioni sarebbero in punti essenziali, in particolare circa il suo comportamento e quello delle autorità, incompatibili con la normale logica dell'agire. Infatti, non sarebbe comprensibile il motivo per cui le autorità si sarebbero interessate a tal punto al richiedente, visto che egli avrebbe servito d'autista al cugino solo per due settimane, quest'ultimo non abitava nemmeno presso di lui e il richiedente medesimo non avrebbe mai fatto parte di un gruppo di combattenti ostili alla Russia. Per di più, sarebbe logico che, se la Polizia avesse cercato il richiedente, essa avrebbe fatto più pressione sui suoi famigliari e non si sarebbe limitata ad andare da loro una sola volta, così come avrebbe trovato il richiedente dopo pochi giorni dall'uccisione del cugino e non gli avrebbe inviato due convocazioni ad un anno e mezzo di distanza dalla sua fuga. Incomprensibili sarebbero anche le spiegazioni del richiedente circa le ricerche effettuate dalla Polizia, tramite la diffusione o meno della sua foto. Inoltre, le dichiarazioni del richiedente sarebbero incredibili, ritenuto che non sarebbe determinata la sua identità, in quanto egli non avrebbe depositato alcun documento che attesti i dati anagrafici dichiarati, bensì avrebbe, da un lato, affermato che il suo passaporto gli sarebbe stato confiscato e le poste cecene non sarebbero affidabili per poter spedire un documento e, dall'altro, avrebbe depositato solo una copia, inviatagli via fax, del certificato di nascita. Per quanto attiene alla signora B._______, l'UFM ha ritenuto che le sue dichiarazioni sarebbero contraddittorie su punti essenziali, in particolare sul momento in cui i militari sarebbero giunti al loro domicilio la seconda volta, nonché sulla volta in cui essi avrebbero picchiato la suocera ed avrebbero tentanto di portar via la richiedente medesima. Inoltre, la richiedente avrebbe reso dichiarazioni vaghe e illogiche circa l'organizzazione del viaggio, di cui non avrebbe saputo indicare niente, ciò che, secondo l'UFM, sarebbe un comportamento da considerarsi poco plausibile, ritenuto che essa sarebbe partita con suo figlio. Per di più, tale viaggio sarebbe stato possibile grazie ad una serie di coincidenze tempestive e fortuite. Infine, non sarebbe nemmeno plausibile che la ricorrente non sapesse quali problemi avrebbe avuto il marito e i motivi per cui i militari sarebbero intervenuti, visto che ci si sarebbe potuto aspettare che la richiedente, a fronte di una tale situazione, si informasse o chiedesse spiegazioni al marito, tramite il vicino. In conclusione, l'autorità inferiore ha considerato che non sarebbe riconosciuta la qualità di rifugiato nei confronti dei richiedenti. Di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento all'allontanamento dei richiedenti, la cui esecuzione sarebbe ammissibile, ritenuto altresì che non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). Detto Ufficio ha, inoltre, considerato che né la situazione politica del Paese d'origine, né altri motivi individuali relativi ai richiedenti o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento dei medesimi nel loro Paese d'origine. 6.2 Nei rispettivi gravami, richiamati i fatti da entrambi esposti in corso di procedura, i ricorrenti fanno valere che la decisione dell'UFM si baserebbe su un accertamento inesatto dei fatti di causa e sarebbe carente sotto il profilo della motivazione. Dal canto suo, il signor A._______ sostiene che il suo comportamento e quello delle autorità russe sarebbe logico e comprensibile, contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore, la quale non avrebbe invece valutato le dichiarazioni rese dal ricorrente e avrebbe misconosciuto la realtà cecena, in cui ancora ad oggi persone cosiddette sospette scomparirebbero o verrebbero sequestrate, come lo dimostrerebbero l'abbondante documentazione e le dichiarazioni del ricorrente. Inoltre, secondo il medesimo, l'UFM non avrebbe nemmeno preso in considerazione il fatto che le persone uccise da suo cugino apparterebbero alla famiglia di Kadirov, all'epoca capo del parlamento e pupillo del Cremlino, la quale sarebbe molto influente e presente nei ranghi del potere in Cecenia, dove vigerebbe ancora la vendetta. Il ricorrente, dunque, sarebbe fuggito, perché doppiamente esposto, da un lato, per aver aiutato il cugino combattente, dall'altro, perché temerebbe di essere sequestrato e fatto sparire per vendetta dei famigliari delle persone uccise, da cui del resto le due convocazioni ricevute, allegate al gravame. Per quanto concerne il dovere di collaborare, il ricorrente ha prodotto in questa sede dei documenti presentati come l'originale del suo certificato di nascita e la copia del suo passaporto interno, assieme alla ricevuta DHL, con cui gli sarebbero stati inviati. D'altro canto, la signora B._______ ritene che le due sole e lievi contraddizioni rilevate dall'UFM, sulle quali si fonderebbe la decisione impugnata, non riguarderebbero punti essenziali del suo racconto e potrebbero essere riconducibili a malintesi linguistici, visto che le audizioni si sarebbero svolte in russo e non in ceceno, lingua meglio conosciuta dalla ricorrente. Per di più, la ricorrente sostiene che, in merito alla prima contraddizione, essa non sarebbe stata confrontata con le sue versioni, mentre che, riguardo alla seconda, essa avrebbe già avuto modo di spiegarla nel corso della prima audizione. La ricorrente si duole, altresì, del fatto che l'UFM non avrebbe verificato la verosimiglianza del suo racconto rispetto a quello del marito, ritenuto che ella avrebbe invocato i motivi d'asilo del marito. Inoltre, la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM, le sue allegazioni circa il viaggio verso la Svizzera, sebbene possano apparire confuse, non riguarderebbero ad ogni modo un punto essenziale dei suoi motivi d'asilo. In conclusione, i ricorrenti ritengono quindi di soddisfare tutte le condizioni per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e per la concessione dell'asilo, nonché di conseguenza, per l'applicazione del principio di non respingimento dell'art. 5 LAsi. Infine, i ricorrenti fanno valere che, in caso di rimpatrio in Cecenia, essi rischierebbero di essere arrestati e sottoposti a tortura, trattamenti inumani e degradanti in violazione dell'art. 3 CEDU, in quanto, il ricorrente sarebbe ricercato, mentre che la ricorrente sarebbe stata più volte minacciata dai militari. Di conseguenza, l'esecuzione del loro allontanamento in Cecenia non sarebbe ragionevolmente esigibile. 6.3 Nella risposta al gravame, l'UFM ha osservato che i ricorsi non conterrebbero fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modificazione della decisione. 6.4 Nelle osservazioni relative al documento prodotto in corso di procedura dal signor A._______ e presentato come la copia del certificato di morte del cugino H._______ - il quale sarebbe deceduto in uno scontro a fuoco con le forze armate durante la sua cattura - l'UFM ha sottolineato che, malgrado non abbia a disposizione dei documenti comparativi che consentirebbero un esame meticoloso del siffatto mezzo di prova, qualunque sia il valore probatorio del medesimo, esso non costituisce un mezzo di prova suscettibile di confermare, o di spiegare in modo plausibile e logico i problemi addotti dall'interessato a causa del coinvolgimento del cugino in questo scontro. 6.5 Nella replica alle suddette osservazioni, il ricorrente ha fatto valere che il documento, fornito nel quadro del suo dovere di collaborare ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LAsi, dovrebbe essere considerato un mezzo di prova valido, a prescindere dal fatto che l'UFM non sia in grado di valutarne la portata, ritenuto che la sua fuga sarebbe strettamente legata alle attività e all'uccisione del cugino. Inoltre, ritiene che, come già spiegato, sarebbe conforme alla logica che le autorità cecene e russe lo starebbero cercando, essendo stato l'autista di un ricercato, per verificare la sua posizione legale in merito ad un'eventuale complicità con il cugino. 7. 7.1 L'obbligo della motivazione (art. 35 PA) è una formalità essenziale. Da un lato, rappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento, costringendo l'autorità giudicante a rendere ragione della razionalità del percorso seguito per giungere alla decisione, dall'altro si configura quale premessa logica imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo sulle linee di formazione di quel convincimento. Per conseguenza, attraverso doverosi passaggi argomentativi imperniati sull'indicazione delle risultanze probatorie legittimamente acquisite, nonché sull'indicazione dei criteri di valutazione impiegati, l'autorità giudicante dovrà in concreto ricostruire, anzitutto per la propria consapevolezza, il percorso logico-conoscitivo che l'ha condotta ad apprezzare in un certo modo le prove disponibili e a trarne determinate conclusioni. Essa ha, pertanto, l'obbligo d'esplicitare, nel modo più rigoroso e completo nonché necessario, la motivazione posta a fondamento della decisione adottata, ancorando così il principio del libero convincimento all'esigenza d'indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, allo scopo d'evitare che detto principio venga attuato per un uso arbitrario. Invero, nella motivazione della decisione, l'autorità non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando d'avere tenuto presente ogni fatto decisivo (cfr. DTF 129 I 232 consid. 3.2; sentenze del Tribunale D-1267/2008 del 5 maggio 2008 consid. 6.1 e D-3322/2006 del 3 aprile 2008 consid. 6.1). 7.2 Nel caso di specie, i fatti ed i motivi che hanno influito sulla valutazione dell'autorità inferiore sono stati esposti in modo sufficientemente esaustivo per consentire ai ricorrenti di comprendere la portata della decisione impugnata e dunque di ricorrere con criteri adeguati. Infatti, le argomentazioni dell'UFM circa i motivi d'asilo dei ricorrenti sono da considerarsi complete e rispettose dell'obbligo della motivazione ai sensi della legge, in quanto indicano gli elementi essenziali sulla base dei quali detto ufficio ha ritenuto le allegazioni del ricorrente illogiche e non credibili, avuto riguardo ai mezzi di prova (fotocopia di due convocazioni) e ai documenti (fotocopia del certificato di nascita) prodotti a quello stadio della procedura, così come quelle della ricorrente, siccome contraddittorie, illogiche e vaghe, determinando quindi il suo convincimento circa l'inverosimiglianza delle stesse. Di conseguenza, la censura ricorsuale circa la carenza di motivazione delle decisioni impugnate è infondata e va respinta. 8. 8.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 8.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (GICRA 1995 n. 23). 9. 9.1 Le dichiarazioni decisive rese dai ricorrenti in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Inoltre, gli insorgenti si sono limitati a pure congetture, non fondate su alcun elemento oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. 9.2 In particolare, per quanto attiene al signor A._______, il Tribunale osserva che, a prescindere dalla mancata presentazione da parte del medesimo di un documento d'identità valido ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) - ciò che certo non giova alla credibilità del suo intero racconto - le sue allegazioni in materia d'asilo sono contrarie ad ogni logica dell'agire. Infatti, non è plausibile che il ricorrente sia stato ricercato dalle autorità cecene in relazione alla vicenda di suo cugino H._______, allorquando egli avrebbe funto da autista per quest'ultimo solo per due settimane nel mese di (...), dopo che suo cugino si sarebbe presentato a casa sua a distanza di sei anni dalla sua scomparsa, poiché su di lui pendeva un mandato d'arresto (cfr. verbale 1 pagg. 4-5 e verbale 2 R58-59 pag. 6). Innanzitutto, se le autorità cecene fossero state effettivamente interessate, da un lato, al cugino H._______ e, dall'altro lato, al ricorrente sulla base della parentela con il primo, esse non avrebbero certo atteso sei anni per rivolgersi all'insorgente o fare pressione su di lui e sulla sua famiglia. Tale tesi trova conferma proprio nelle dichiarazioni dell'insorgente il quale ha espressamente affermato di non aver avuto alcun problema di sorta con le autorità del suo Paese d'origine a causa di suo cugino durante tutti gli anni in cui sarebbe scomparso, così come è stato il caso per il resto della sua famiglia paterna (cfr. verbale 2 R64-66 pag. 7). In secondo luogo, se l'essere stato autista di H._______ per due settimane avesse avuto un qualsivoglia ruolo nella vicenda e se le autorità cecene fossero state realmente interessate al ricorrente, esse l'avrebbero intercettato senza indugio, non avrebbero atteso una settimana per recarsi da lui dopo l'uccisione del cugino, come pure non si sarebbero limitate ad una sola visita (cfr. verbale 1 pag. 4) e ad appostarsi per sorvegliare la famiglia del ricorrente solo per due mesi (cfr. verbale 2 R93-97 pag. 9). D'altronde, nonostante la gravità del fatto di cui racconta il ricorrente, ovvero dell'uccisione del cugino che l'avrebbe costretto ad espatriare dal suo Paese d'origine, egli non è nemmeno stato in grado di precisare la data esatta in cui tale avvenimento sarebbe successo (cfr. verbale 1 pag. 4 a confronto con verbale 2 R80 pag. 80), ragion per cui v'è da ritenere che la vicenda resa dal ricorrente circa l'uccisione del cugino sia inverosimile. In siffatte circostanze, è manifesto che il certificato di morte relativo al cugino, prodotto in sede di procedura dal ricorrente, non apporta nulla all'implicazione o meno del ricorrente nella vicenda di suo cugino e alle susseguenti persecuzioni di cui pretenderebbe essere oggetto. Ad ogni modo, il suddetto documento, oltre all'assenza del numero di ruolo, difetta palesemente della data esatta dell'asserita morte del cugino del ricorrente, ciò che costituisce già elemento per dubitare dell'autenticità del medesimo. In terzo luogo, è altresì manifestamente contrario ad ogni logica dell'agire che le autorità cecene abbiano inviato al ricorrente due convocazioni dopo ben quasi due anni dall'uccisione del cugino, rispettivamente dalla partenza del ricorrente per G._______. Oltre a ciò, a prescindere dalle incredibili e vaghe circostanze in cui le suddette convocazioni sarebbero giunte al ricorrente in Cecenia e sarebbero state successivamente spedite in Svizzera via fax (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 R16-26 pagg. 3-4), così come a prescindere dal fatto che esse siano state prodotte in originale in sede di ricorso con la relativa busta d'invio tramite DHL (cfr. ricorso pag. 4), queste due convocazioni non costituiscono dei documenti adeguati a comprovare quanto asserito dal ricorrente, giacché di facile falsificazione, ritenuto che consistono in un mezzo foglio, equivalente ad un formulario prestampato, semplicemente compilato a mano, sul quale non vi è alcuna intestazione ufficiale dell'autorità che l'avrebbe emanato e la firma apposta è illeggibile. Parimenti, è poco credibile che la Polizia russa, rispettivamente cecena a distanza di quasi due anni dall'arrivo del ricorrente nel (...) 2006 a G._______, abbia ricercato l'insorgente al suo domicilio in detto Paese presso suo cugino materno in relazione a quanto sarebbe successo due anni prima in Cecenia. In effetti, in merito a tale questione, le allegazioni del ricorrente si limitano a mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun mezzo di prova o indizio fondato oggettivo (cfr. verbale 1 pagg. 4-5 e verbale 2 R98-103 pagg. 9-10), nonché sono vaghe e contraddittorie, in quanto egli non è stato in grado di indicare in maniera precisa e lineare quando la Polizia sarebbe andata a cercarlo al domicilio di suo cugino a G._______ (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2 R111 pag. 11). Inoltre, il ricorrente si è limitato, da un lato, a mere affermazioni di parte, nonché a semplici supposizioni circa il fatto di essere ricercato e di temere la vendetta da parte della famiglia Kadirov, a cui sarebbero appartenuti i due poliziotti, uccisi da suo cugino H._______ (cfr. verbale 2 R75-77 e R114-118), di modo che v'è ragione di ritenere che tali allegazioni non hanno rettamente fatto l'oggetto di una analisi approfondita da parte dell'UFM, contrariamente a quanto pretende a torto il ricorrente (cfr. ricorso pag. 5). Dall'altro lato, non soccorrono nemmeno l'insorgente le allegazioni del tutto generali e senza fondamento, secondo cui la ricerca e la sparizione delle persone sospette in Cecenia, così come l'esistenza della vendetta sia parte della realtà cecena e costituisca un fatto notorio (cfr. ricorso pagg. 4- 5), ciò che, ad ogni modo, non implicherebbe l'esistenza di tali persecuzioni nei confronti del ricorrente nel caso particolare. A ciò aggiungasi che, a prescindere da quanto ritenuto dall'UFM circa le dichiarazioni del ricorrente in merito alle ricerche effettuate nei suoi confronti, il ricorrente non ha nemmeno reso verosimile di essere ricercato a causa delle attività del cugino o sospettato di essere suo complice perché appartenente ad un gruppo paramilitare (cfr. verbale 2 R122 pag. 12), allorquando egli non è stato in grado di indicare il nome del gruppo a cui suo cugino sarebbe appartenuto (cfr. verbale 1 pag. 4) e, rispettivamente, non risulta dagli atti di causa che il ricorrente abbia fatto parte di un simile gruppo. In conclusione, visto tutto quanto sopra e senza che sia necessario menzionare ulteriori elementi di inattendibilità del racconto reso dall'insorgente, il Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. 9.3 Inoltre, per quanto attiene alla ricorrente, considerata l'inverosimiglianza dei fatti addotti dal marito, le allegazioni in materia d'asilo presentate dalla stessa sono da ritenersi altrettanto inverosimili, senza che sia necessario chinarsi sull'analisi dei singoli elementi. Infatti, il racconto reso a sostegno della sua domanda d'asilo è direttamente legato alla vicenda resa dal marito, in quanto essa ha fatto valere di aver subito delle minacce e rappresaglie da parte dei militari, a seguito dell'espatrio di suo marito, il quale era ricercato in relazione all'uccisione del cugino H._______ (cfr. verbale 3 pagg. 4-5 e verbale 4 R39 pag. 5). Dunque, ritenuta l'evocata inverosimiglianza di quanto addotto dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo (cfr. cosid. 9.2.), le asserite rappresaglie che sarebbero seguite e di cui la ricorrente pretenderebbe essere stata oggetto sono manifestamente infondate. In conclusione, anche le dichiarazioni della ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. 9.4 In considerazione di quanto esposto, i ricorsi sul punto di questione dell'asilo, destituiti d'ogni e benché minimo fondamento, non meritano tutela e le decisioni impugnate vanno confermate. 10. I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21). 11. 11.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 11.2 11.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 9 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Cecenia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio elemento secondo cui i ricorrenti possano essere esposti in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni, contrariamente a quanto essi avrebbero preteso in sede di ricorso, affermando con semplici e generali allegazioni che il loro rimpatrio costituirebbe una violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. ricorso del 10 novembre 2008 pag. 5 e del 19 giugno 2009 pag. 5). In altri termini, quest'ultimi non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. 11.2.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nei giudizi litigiosi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 11.3 11.3.1 Inoltre, il Tribunale osserva che, nonostante la situazione di sicurezza generale nel Caucaso del nord sia rimasta tesa e la situazione socio-economica difficile tocchi l'insieme della popolazione locale in Cecenia, non vige attualmente nel Paese d'origine dei ricorrenti una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di per sé - indipendentemente dalle circostanze del caso di specie - di presumere l'esistenza di un pericolo concreto ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr per tutti i cittadini ceceni in caso d'esecuzione dell'allontanamento. Premesso ciò e conto tenuto dell'evoluzione della situazione dalla pubblicazione della sentenza in GICRA 2005 n. 17, il Tribunale giudica fondata la prassi attuale dell'UFM secondo cui l'esecuzione dell'allontanamento in Cecenia dei richiedenti l'asilo è, di principio, ragionevolmente esigibile. Non lo è per contro per membri di gruppi vulnerabili come gli attivisti della società civile ed i giornalisti critici; i ribelli, ovvero persone sospettate di partecipare a movimenti insorti; le famiglie dei ribelli; gli insorti che hanno beneficiato di un'amnistia in merito al rifiuto d'integrazione nelle forze di sicurezza cecene; le persone aventi un legame con il regime di Mashkadov, nel caso di rifiuto di assoggettamento al regime di Kadyrov; le persone che hanno denunciato le violazioni dei diritti dell'uomo dinanzi alle istanze giudiziarie internazionali, oppure regionali; e gli insubordinati. Inoltre, altre persone, in circostanze particolari, potrebbero essere minacciate dall'insicurezza che prevale ancora in Cecenia: ciò potrebbe essere il caso per le persone rientranti in Cecenia con mezzi finanziari presunti importanti, oppure per le donne nubili o vedove che non dispongono di un sostegno familiare. In tal caso, va esaminata l'esistenza di una alternativa di soggiorno nella Federazione russa la quale va ammessa solo a condizioni molto restrittive (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2009/52 consid. 10.2. pagg. 757 e segg. e relativi riferimenti). 11.3.2 Nella fattispecie i ricorrenti non rientrano in uno dei succitati gruppi vulnerabili. Infatti, dagli atti di causa non risulta che essi hanno reso verosimile, in particolare, né di essere ribelli sospettati di partecipare a movimenti insorti, né di far parte di una famiglie di ribelli, né di aver rifiutato di assoggettarsi al regime di Kadyrov, né di aver denunciato eventuali violazioni dei diritti dell'uomo dinanzi alle istanze giudiziarie internazionali, oppure regionali (cfr. consid. 9), né di disporre di mezzi finanziari presunti importanti. Inoltre, quanto alla situazione personale degli insorgenti, essi sono giovani e hanno una formazione scolastica o esperienze professionali alle loro spalle. Il ricorrente ha svolto la professione d'(...) per svariati anni, ha lavorato come (...) in Russia e conosce bene la lingua russa (cfr. verbale 1 pag. 2; verbale 2 R30 e R35 pagg. 4-5 e R51-57). La ricorrente, dal canto suo, sebbene non abbia mai lavorato, è (...) di professione ed ha delle conoscenze in informatica. Ella ha dichiarato, altresì, di aver lavorato per l'azienda agricola appartenente a sua suocera e a suo cognato (cfr. verbale 2 R29 pag. 4; verbale 3 pag. 2; verbale 4 R 21-22 pag. 3). Inoltre, gli insorgenti dispongono in patria di un'importante rete sociale, da cui poter ottenere il sostegno necessario per il loro reinserimento. Da parte del ricorrente, infatti, a E._______ risiedono perlomeno la madre e il fratello (cfr. verbale 1 pagg. 1-4 e verbale 2 R17, R43). In altri villaggi della Cecenia, tra i quali I._______, J._______, K._______, così come a G._______, in Russia, vivono numerosi suoi zii e zie, nonché cugini del ricorrente (cfr. verbale 2 R44-48). Dall'altra parte, per quanto attiene alla ricorrente, a L._______, in M._______, risiedono i suoi genitori, suo fratello e le sue quattro sorelle (cfr. verbale 3 pag. 2), mentre che a I._______ vivono due sue zie materne (cfr. verbale 4 R17-20 pag. 3). Inoltre, per i figli dei ricorrenti, dal profilo dell'interesse superiore del fanciullo (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3.2 - 9.3.5 pagg. 367-369), non vi sono motivi che si oppongono all'esigibilità del loro allontanamento - insieme ai genitori - verso il Paese d'origine, vista la loro età prescolastica. Infine, i ricorrenti non hanno, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una loro permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per i ricorrenti di un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine sia esso nel villaggio di E._______ in Cecenia, dove essi vivevano assieme alla madre del ricorrente, sia in un altro villaggio o a G._______, dove essi hanno altri parenti, rispettivamente dove il ricorrente ha vissuto per quasi due anni. Infine, i ricorrenti potranno, se necessario, richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. 11.3.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStr). 11.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti, usando della dovuta diligenza, potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 12. In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, i gravami vanno disattesi e le querelate decisioni confermate. 13. I ricorsi, manifestamente infondati, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 14. 14.1 Pur non avendo, in sede di ricorso, i ricorrenti concluso esplicitamente all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria (pag. 6), bensì ne abbiano soltanto fatto un accenno nelle loro motivazioni (pag. 5), il Tribunale ha motivo di interpretare in favore dei ricorrenti il testo del gravame e considerare la richiesta dei medesimi quale domanda d'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 PA. 14.2 Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di possibilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. In particolare, l'assistenza giudiziaria viene ammessa solo nei casi in cui le probabilità d'esito favorevole del ricorso siano superiori a quelle di rigetto, o, perlomeno, se non siano eccessivamente inferiori a quest'ultime. L'autorità chiamata a pronunciarsi sulla richiesta deve, altresì, sulla base degli atti a sua disposizione, procedere ad un apprezzamento anticipato e sommario dei mezzi di prova per determinare l'esito probabile della procedura (DTF 124 V 89 consid. 6a pag. 89). Per la concessione dell'assistenza giudiziaria, il criterio della probabilità di successo del ricorso, secondo la dottrina e in base alla giurisprudenza federale, è decisivo (Benoit Bovay, Procédure administrative, Berna, 2000, pag. 239 e relativi riferimenti). Le suddette condizioni per la dispensa dal pagamento delle spese processuali devono essere analizzate secondo le circostanze concrete del caso al momento della presentazione della domanda e devono essere realizzate cumulativamente. 14.3 Nella fattispecie, in considerazione di quanto precedentemente esposto, le allegazioni ricorsuali dell'insorgente già al momento dell'inoltro del ricorso erano sprovviste d'esito favorevole. In siffatte circostanze, una delle due condizioni cumulative di cui all'art. 65 cpv. 1 PA non è adempiuta. 14.4 Pertanto, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta. 15. 15.1 Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel dispositivo di regola le spese processuali a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. 15.2 Visto l'esito della procedura, nonché ritenuta la congiunzione delle cause, le spese processuali di CHF 800.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Le cause D-(...) et D-(...) sono congiunte. 2. I ricorsi sono respinti. 3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali, di CHF 800.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 5. Comunicazione a: al patrocinatore dei ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno, con allegato gli incarti N (...) relativi ai ricorrenti (per corriere interno; in copia) N._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: