opencaselaw.ch

D-5087/2006

D-5087/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2009-07-10 · Italiano CH

Asilo e allontanamento

Sachverhalt

A. Il 7 settembre 2002, l'interessato ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. Con decisione del 25 ottobre 2002, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attuale UFM) non è entrato nel merito della menzionata domanda ed ha ordinato, nel contempo, l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, ritenuto che egli si era reso irreperibile a partire dal (...). B. Il 16 dicembre 2005, l'interessato ha inoltrato una seconda domanda d'asilo in Svizzera. Con decisione del 20 marzo 2006, l'UFM di nuovo non è entrato nel merito della suddetta richiesta, pronunciando l'allontanamento dell'interessato, il quale a partire dall' (...) era ancora scomparso. C. Il 28 agosto 2006, l'interessato, d'etnia serba, originario di B._______ (Serbia) e residente a C._______ (D._______), ha presentato la terza domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione dell'11 settembre 2006 nonché del 27 settembre 2006, del 4 ottobre 2006 e del 9 ottobre 2006) di non essere rientrato in patria dopo la sua seconda domanda d'asilo in Svizzera, bensì di essersi recato in diversi Paesi europei, dove avrebbe chiesto asilo. Nel febbraio 2006, l'interessato si sarebbe recato in E._______ per trovare sua moglie oppure per recuperare una video cassetta e dei documenti. In E._______ egli sarebbe stato arrestato per (...) e, dopo tre rispettivamente quattro mesi di carcere, sarebbe stato espulso verso l'F.______, dove avrebbe altresì presentato una domanda d'asilo. Senza aspettare l'esito di quest'ultima, dall'F._______ l'interessato avrebbe raggiunto la Svizzera per presentare la sua terza domanda d'asilo, a distanza di circa un anno dal suo espatrio, avvenuto nel mese di maggio rispettivamente giugno 2005. L'interessato ha dichiarato di far valere i medesimi motivi avanzati durante le precedenti procedure d'asilo, adducendo ovvero di essere espatriato per il timore di essere ucciso da tanti personaggi rispettivamente da G._______ - all'epoca comandante di un'unità speciale operante a H._______ e ad oggi comandante della (...) serba - in quanto sarebbe stato testimone di crimini di guerra durante gli anni novanta nella zona di H._______ e avrebbe avuto dei legami con i servizi segreti croati. L'interessato inoltre ha aggiunto che il suo amico di B._______ - nel frattempo - l'avrebbe tradito, riferendo quanto sapeva al comandante G._______. L'interessato sarebbe scampato a tre tentativi di omicidio, il primo nel 1991 e gli altri nel 1993, oppure nel 2005. D. In occasione dell'audizione sommaria dell'11 settembre 2006 e della continuazione, in data 9 ottobre 2006, dell'audizione federale diretta del 27 settembre 2006, l'interessato ha prodotto quali mezzi di prova dei documenti presentati come le copie di comunicazioni di posta elettronica (tre pagine), copie di fotografie, nonché copia di un rapporto relativo alla sentenza emessa in I._______ (cfr. agli atti). E. Il 26 ottobre 2006, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento, entro il 5 gennaio 2007, verso il suo Paese d'origine, ossia la Serbia, siccome lecita, esigibile e possibile. F. Il 27 novembre 2006, l'interessato, ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il rinvio degli atti di causa all'UFM per ulteriori indagini nonché, in via sussidiaria, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese processuali. G. Il 6 dicembre 2006, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere all'insorgente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. H. Il 14 dicembre 2006, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto la reiezione del gravame. I. Il 6 febbraio 2007, il TAF ha concesso al ricorrente la facoltà di introdurre l'atto di replica. J. Il 19 febbraio 2007, l'autore del gravame ha presentato l'atto di replica. K. Per numerosi presunti reati, il 26 aprile 2007, il ricorrente è stato arrestato e detenuto in carcere preventivo fino al 21 maggio 2007 e successivamente dal 4 al 26 ottobre 2007. L. Dal 1° marzo 2008 al 7 giugno 2008, l'insorgente è stato alle dipendenze di una ditta di (...). M. Il 31 luglio 2008, il ricorrente è stato nuovamente arrestato e messo in detenzione preventiva per diversi ulteriori presunti reati. N. Con sentenza del (...), regolarmente cresciuta in giudicato, il ricorrente è stato riconosciuto colpevole - tra i tanti capi d'accusa imputatigli - per i reati di (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) e infine (...) alla legge federale (...) (RS [...]). Egli è stato condannato alla pena detentiva di (...) mesi, nella quale è stato computato il carcere preventivo sofferto. La suddetta pena è prevista terminare il (...), ritenuto che il termine dei 2/3 per la pena è scaduto il (...), senza che sia stata ammessa la richiesta di liberazione condizionale avanzata dal ricorrente (cfr. agli atti).

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).

E. 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.

E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi.

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.

E. 4 Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).

E. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili - siccome incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire nonché incredibili - le allegazioni del richiedente concernenti la sua domanda d'asilo. Infatti, l'interessato per ben due volte durante lo svolgimento delle precedenti domande d'asilo, si sarebbe reso irreperibile denigrando così l'importanza dei suoi pretesi motivi d'asilo e rendendoli pertanto inattendibili. Per di più, il richiedente non avrebbe reso allegazioni concrete e dettagliate. Segnatamente, egli non sarebbe stato capace di spiegare il suo rapporto con il comandante G._______, di cui inoltre non saprebbe se fosse ricercato a livello nazionale o internazionale e quando l'avrebbe visto per l'ultima volta. Egli non avrebbe nemmeno e deliberatamente spiegato quali sarebbero i suoi problemi con questa persona, ciò che avrebbe dovuto saper descrivere in maniera dettagliata, se ne avesse realmente avuti. Il richiedente inoltre avrebbe reso dichiarazioni anche contraddittorie, oltre che vaghe ed elusive, su come il suo amico l'avrebbe tradito e su cosa avrebbe detto o fatto contro di lui. L'UFM ha ritenuto che i documenti prodotti, oltre ad essere delle copie di cui l'autorità non può verificare l'autenticità, sarebbero inadeguati a dimostrare l'attendibilità delle dichiarazioni del richiedente, dato che alcuni si limiterebbero a mostrarlo in abiti militari durante un festeggiamento e l'altro sarebbe la conferma dell'arresto del medesimo in I._______. Pertanto, l'UFM ha concluso che le allegazioni presentate non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Per conseguenza, non potrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato nella fattispecie.

E. 5.2 Nel gravame, l'insorgente sostiene che la decisione dell'UFM si baserebbe su un accertamento inesatto dei fatti, in quanto la sua storia non sarebbe stata correttamente riportata e analizzata, durante le diverse audizioni, in cui in effetti gli sarebbero state poste solo domande semplicistiche, come avrebbe sostenuto anche il rappresentante del Soccorso Operaio Svizzero (ROA) il quale avrebbe chiesto ulteriori accertamenti. Secondo l'autore del gravame, la decisione dell'UFM apparerebbe poco motivata. Infatti, a titolo d'esempio, egli fa valere di aver fornito motivi plausibili per cui avrebbe lasciato cadere le precedenti procedure d'asilo. Inoltre, il ricorrente sostiene che la ricostruzione della sua complessa vicenda non emerge dai verbali e l'UFM si sarebbe limitato a liquidare in un paragrafo i suoi problemi evocati con G._______. L'autore del gravame segnala di avere fornito le fotografie che lo ritrarebbero con i personaggi menzionati, sui quali l'UFM avrebbe potuto fare più indagini con le tante informazioni presenti sul web. Il medesimo contesta che il suo racconto sarebbe poco dettagliato e concreto, considerata, da un lato, la sua reticenza ad esprimersi dovuta ai suoi timori per la sua incolumità fisica nonché l'incapacità dell'UFM di cogliere l'importanza delle sue dichiarazioni e, dall'altro, il suo stato psichico provato. Le sue allegazioni - coerenti, numerose, contestuali e con precisi riferimenti - dovrebbero essere considerate verosimili ed essere analizzate con più rigore dall'UFM. Infine, non sarebbe ammissibile il suo allontanamento, giacché egli rischierebbe la sua vita, l'arresto, nonché l'esibizione a trattamenti inumani e degradanti, e non sarebbe nemmeno ragionevolmente esigibile, ritenuto che egli non avrebbe la possibilità di un rifugio interno.

E. 5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame, in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso. Tuttavia, l'autorità inferiore ha rilevato, in particolare, che le argomentazioni del ricorrente relative all'asserito accertamento inesatto dei fatti non sarebbero conformi alla realtà. L'UFM ritiene di aver rispettato tutte le esigenze per il corretto trattamento delle sue domande d'asilo e per il regolare svolgimento delle sue audizioni - interrotte per motivi imputabili all'insorgente e non all'UFM - in cui il ricorrente avrebbe mostrato segni di chiusura nel voler collaborare e nei confronti dell'autorità in generale. Inoltre, l'UFM ritiene che le domande gli sarebbero state poste in modo chiaro, semplice e preciso, con lo scopo unico di appurare i suoi motivi d'asilo. L'autorità inferiore segnala di aver proceduto ad un accurato accertamento dei fatti, all'approfondimento dei motivi d'asilo determinanti, che erano già stati esposti nelle procedure precedenti, e degli elementi pertinenti e attuali relativi alla terza domanda d'asilo. Inoltre, l'UFM constata che il ROA presente alle audizioni non ha fatto alcun commento sulle domande poste e sull'accertamento dei fatti che contesta il ricorrente, e non ha nemmeno ritenuto porre altre domande. Il ROA si sarebbe limitato a sottolineare la complessità della storia dell'insorgente e la discontinuità di quest'ultimo nel suo racconto, chiedendo di procedere ad ulteriori indagini per verificare la pertinenza dei motivi d'asilo. Infine, l'UFM evidenzia di non escludere il coinvolgimento del ricorrente nei conflitti degli anni '90 con gli esposti personaggi, ma ritiene ad ogni qual modo inattendibili le sue allegazioni secondo cui egli sarebbe perseguitato attualmente da G._______ e dai suoi tirapiedi, i quali lo vorrebbero uccidere, tanto più che egli non avrebbe allegato alcun mezzo di prova a sostegno.

E. 6 Nella replica, l'insorgente osserva che la decisione dell'UFM si baserebbe essenzialmente sulle sue dichiarazioni circa il ruolo di G._______e in merito al tradimento da parte del suo amico. Inoltre, il ricorrente ritiene che sarebbero irrilevanti le considerazioni dell'UFM, il quale avrebbe interpretato il suo comportamento nelle precedenti procedure come disinteresse, nonostante l'esistenza di una spiegazione plausibile, mentre che sarebbero soggettive le argomentazioni sui mezzi di prova. Il ricorrente sostiene di aver spiegato quali erano i problemi con G._______ alla domanda 72 dell'audizione del 27 settembre 2006. Il motivo esposto, ovvero il fatto che era testimone dell'aggressione a J._______, non sarebbe stato approfondito alla domanda successiva, ragion per cui la decisione dell'UFM si baserebbe su un accertamento inesatto dei fatti rilevanti. L'insorgente ritiene che quanto al tradimento da parte del suo amico, egli avrebbe raccontato i diversi dettagli e i motivi che lo avrebbero portato a considerare che il suo amico l'avesse tradito, di modo che le sue dichiarazioni non potrebbero essere ritenute vaghe, elusive e nemmeno contradditorie, vista l'incomparabilità delle risposte e la ridotta valenza probatoria della prima audizione.

E. 7.1 Questo Tribunale osserva che l'obbligo della motivazione (art. 35 PA) è formalità essenziale e se, da un lato, rappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento, costringendo l'autorità giudicante a rendere ragione della razionalità del percorso seguito per giungere alla decisione, dall'altro si configura quale premessa logica imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo sulle linee di formazione di quel convincimento. Per conseguenza, attraverso doverosi passaggi argomentativi imperniati sull'indicazione delle risultanze probatorie legittimamente acquisite, nonché sull'indicazione dei criteri di valutazione impiegati, l'autorità giudicante dovrà in concreto ricostruire, anzitutto per la propria consapevolezza, il percorso logico-conoscitivo che l'ha condotta ad apprezzare in un certo modo le prove disponibili e a trarne determinate conclusioni. Pertanto, essa ha l'obbligo d'esplicitare, nel modo più rigoroso e completo nonché necessario, la motivazione posta a fondamento della decisione adottata, ancorando così il principio del libero convincimento all'esigenza d'indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, allo scopo d'evitare che detto principio venga attuato per un uso arbitrario. Invero, nella motivazione della decisione, l'autorità non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando d'avere tenuto presente ogni fatto decisivo (DTF 129 I 232 consid. 3.2; sentenze del Tribunale amministrativo federale D-3322/2006 del 3 aprile 2008 consid. 6.1 e D-1267/2008 del 5 maggio 2008 consid. 6.1).

E. 7.2 Nel caso di specie, i fatti ed i motivi che hanno influito sulla valutazione dell'autorità inferiore sono stati esposti in modo sufficientemente esaustivo per consentire al ricorrente di comprendere la portata della decisione impugnata e dunque di ricorrere con criteri adeguati. Infatti, le argomentazioni dell'autorità inferiore circa i motivi d'asilo e i documenti versati agli atti da parte del ricorrente sono da considerarsi complete e rispettose dell'obbligo della motivazione nei sensi della legge. Segnatamente, la motivazione della decisione dell'UFM, da un lato, indica gli elementi essenziali sulla base dei quali detto ufficio ha ritenuto le allegazioni del ricorrente incredibili, indattendibili, ed ha determinato quindi il suo convincimento circa l'inverosimiglianza della vicenda resa. Dall'altro lato, la decisione dell'UFM esplicita in maniera chiara le ragioni che hanno portato detta autorità a ritenere inadeguati i mezzi di prova presentati dall'insorgente. Pertanto, la censura di carente motivazione della decisione dell'UFM - in quanto manifestamente infondata - va respinta.

E. 8.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).

E. 8.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23).

E. 9 Preliminarmente, il TAF constata che una prima procedura d'asilo nel 2002 ed una seconda nel 2005 si sono definitivamente concluse con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 25 ottobre 2002 e rispettivamente del 20 marzo 2006.

E. 9.1 Codesto Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le allegazioni dell'insorgente rese, dopo la conclusione delle suddette procedure d'asilo in Svizzera, in merito ai suoi timori di persecuzione in caso di rientro in patria, s'esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. Nella fattispecie, il ricorrente ha fatto valere quale motivo d'asilo - come nel caso dell'ultima procedura d'asilo (cfr. verbale d'audizione del 21 dicembre 2005 pag. 5) - l'esistenza di presunte persecuzioni da parte del comandante G._______, che lo vorrebbe uccidere, poiché egli sarebbe stato testimone di crimini di guerra ed a seguito del fatto che il suo amico l'avrebbe tradito davanti al suddetto personaggio (cfr. verbale dell'11 settembre 2006 pagg. 5-6). Nel corso dell'audizione federale successiva, l'insorgente ha ribadito sostanzialmente il suddetto motivo d'asilo, sia rispondendo a delle domande puntuali (cfr. verbale d'audizione del 27 settembre 2006 D70-72 pag. 8), sia sottoforma di racconto spontaneo (cfr. verbale d'audizione del 9 ottobre 2006 D3 pag. 2). Orbene, innanzitutto, è d'uopo constatare che - proprio in relazione alle sopraevocate fondamentali dichiarazioni dell'insorgente quanto ai suoi motivi d'asilo alla base della presente procedura - l'UFM ha debitamente e rettamente proceduto all'accertamento dei fatti rilevanti del caso di specie. Infatti, durante l'audizione federale diretta sono state poste al ricorrente ulteriori, specifiche e chiare domande, al fine di accertare i dettagli dell'intera e complessa vicenda resa, ed in particolare quanto agli evocati motivi d'asilo - sia sui fatti resi in relazione al personaggio di G._______, sia all'asserito tradimento da parte dell'amico del ricorrente - che costituiscono i punti essenziali della motivazione della domanda d'asilo dell'insorgente (cfr. verbale d'audizione del 27 settembre 2006 e del 9 ottobre 2006 D4-D90). È il ricorrente, al contrario, che si è limitato a dare delle risposte semplicistiche o addirittura a rifiutarsi di rispondere alle domande puntuali postegli, come è stato il caso - a titolo d'esempio - in occasione della domanda 16, sollecitata a più riprese, in cui egli ha reso tutta una serie di risposte confuse, adducendo di non capire la domanda ed assumendo un atteggiamento ostile (cfr. verbale d'audizione del 9 ottobre 2006 D16-19 pag. 4). D'altronde, è dal ricorrente che ci si debba attendere che - se egli abbia effettivamente vissuto i fatti di cui si prevale - si esprima in modo preciso e in modo dettagliato. In siffatte circostanze, le censure del ricorrente (cfr. ricorso pagg. 3-4, replica pagg. 1-2) che - appaiono situarsi al limite della pretestuosità - non meritano alcuna considerazione. Ciò premesso, giova altresì osservare che il ricorrente si limita a mere congetture non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento al timore di attuali persecuzioni da parte del comandante G._______, il quale sarebbe attualmente capo della K._______ serba. Basti rilevare che i fatti evocati dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non hanno alcun legame né temporale né causale con il suo espatrio. Infatti, egli ha affermato, da un lato, di non essere rientrato in patria, dopo la sua seconda domanda d'asilo in Svizzera, dichiarando di aver lasciato la Serbia l'ultima volta tra il mese di maggio, giugno, luglio 2005, senza saper nemmeno definire con precisione una data (cfr. verbale d'audizione dell' 11 settembre 2006 pagg. 5-6, del 27 settembre 2006 D14-15), dall'altro, i fatti evocati risalirebbero al periodo tra il 1991 e il 1993, allorquando egli sarebbe stato testimone di crimini di guerra e facente parte di un'unità speciale (cfr. verbale d'audizione del 27 settembre 2006 D48, D72 e del 9 ottobre 2006 D3 e D5 pag. 3). Per di più, le asserite implicazioni del ricorrente nelle vicende rese sono rimaste mere affermazioni di parte, che non possono essere considerate in alcun modo né verosimili, né tantomeno attuali, ritenute sostanzialmente le allegazioni vaghe e stereotipate dell'insorgente. Infatti, egli non ha saputo fornire delle spiegazioni e dei dettagli precisi su quelli che sarebbero i suoi problemi - che sarebbero avvenuti nel 2005 e che quindi sarebbero pertinenti per la procedura in esame - con G._______(cfr. verbale d'audizione del 9 ottobre 2006 D22 pag. 5). Inoltre, egli ha dichiarato di non avere più contatti e di non sapere più niente di concreto su suddetto personaggio (cfr. ibidem D9 pag. 4). Pertanto, non soccorre il ricorrente l'allegazione secondo cui egli avrebbe espresso in modo chiaro il suo problema con detto G._______ (cfr. replica pagg.1-2). D'altronde, l'autore del gravame ha affermato che nel 2005 era tranquillo in Serbia (cfr. ibidem D42 pag. 6), mentre che, subito dopo, ha dichiarato che non poteva muoversi e che avrebbero tentato di ammazzarlo tre volte (cfr. ibidem D43), per infine contraddirsi nuovamente, adducendo che i tre tentativi di omicidio sarebbero avvenuti, uno nel 1991 e gli altri due nel 1993 (cfr. ibidem D46-48 pag. 7). In tale contesto - e a maggior ragione, considerato che le informazioni o notizie inerenti al personaggio di G._______ e ad altri sono abbondanti e facilmente accessibili, come addotto in sede ricorsuale dallo stesso insorgente (cfr. ricorso pag. 4) - le allegazioni del ricorrente sono da considerarsi steorotipate di chi non ha dato l'impressione di aver vissuto quanto asserito. Inoltre, gli asseriti mezzi di prova, peraltro in copia e non in originale, prodotti dal ricorrente a sostegno delle sue allegazioni - come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato - non apportano alcun sostegno alla verosimiglianza delle sue dichiarazioni. In particolare, si tratta, da un lato, di messaggi di posta elettronica la cui provenienza è rimasta indeterminata, così come il loro oggetto e contenuto, e dall'altro, di una foto - in copia - la cui autenticità rimane dubbia e la cui falsificazione è facilmente effettuabile, ritenuto tra l'altro che le identità delle persone raffigurate non sono riconoscibili. Non da ultimo, non soccorre l'insorgente nemmeno l'allegazione secondo cui egli avrebbe reso il motivo per cui riterrebbe che il suo amico l'abbia tradito (cfr. replica pag. 2), giacché tale dichiarazione non è altro che una mera affermazione, nonché una supposizione da parte del ricorrente (cfr. verbale d'audizione del 9 ottobre 2006 D64- 66 pag. 9). Infine, questo Tribunale condivide l'opinione dell'UFM, secondo cui il comportamento del ricorrente, che si è reso irreperibile durante le due precedenti procedure d'asilo, è tale da mettere in dubbio ed escludere l'attendibilità delle sue dichiarazioni a sostegno dei suoi motivi d'asilo presentati in questa terza procedura, tanto più che la motivazione addotta a sostegno della sua irreperibilità - secondo cui, durante la seconda domanda d'asilo, si sarebbe reso irreperibile per andare a recuperare dei mezzi di prova in E._______ (cfr. ricorso pag. 3 e verbale d'audizione dell'11 settembre 2006 pagg. 2 e 5) - non può essere considerata né plausibile, come invece pretenderebbe il ricorrente (cfr. ricorso pag. 3 e replica pag. 1), né tantomeno sufficiente a giustificare il suo comportamento. Infatti, da un lato, l'insorgente avrebbe potuto adoperarsi per procurarsi i pretesi documenti già nel corso della prima domanda d'asilo, dall'altro, egli non ha apportato la prova a sapere se egli li avrebbe recuperati effettivamente in E._______ e il motivo per cui tali documenti si sarebbero trovati in tale Paese. Dunque, la giustificazione dell'insorgente non è altro che una semplice affermazione di parte, non corroborata da alcun elemento di prova. Visto quanto precede, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato le dichiarazioni del ricorrente come non realizzanti le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.

E. 9.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 10 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

E. 11.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 9 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20).

E. 11.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.

E. 11.3 Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. Il ricorrente si è infatti limitato ad addurre in maniera del tutto generale di temere - in caso di rientro in patria - l'esposizione a tortura o a trattamenti inumani e degradanti in relazione all'art. 3 CEDU (cfr. ricorso pag. 5).

E. 11.4 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 11.5.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Qualora venga constatato un pericolo concreto deve essere concessa l'ammissione provvisoria, salvi i casi di cui l'art. 83 cpv. 7 LStr (cfr. Foglio Federale del n. 20 del 20 maggio 2002 pag. 3433 [FF 2002 3433]).

E. 11.5.2 Il TAF osserva nondimeno che, come noto, in Serbia non vige una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata checoinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale.

E. 11.5.3 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, il medesimo è giovane, ha una formazione professionale quale (...) e un'esperienza professionale quale (...) (cfr. verbale d'audizione dell'11 settembre 2006 pag. 2). Inoltre, il ricorrente dispone di una rete familiare in patria - segnatamente i suoi genitori, i suoi fratellastri, nonché la sua ex moglie e la loro figlia (cfr. ibidem pag. 3) - con la quale, vista l'inverosimiglianza del suo racconto, non può essere escluso che non sia in stretto contatto o che non sia più importante di quanto dichiarato. L'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per lo stesso di un adeguato reinserimento sociale in Serbia.

E. 11.6 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.

E. 12 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 13 In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 14 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
  3. Comunicazione a: patrocinatore del ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) L._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5087/2006/ {T 0/2} Sentenza del 10 luglio 2009 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Thomas Wespi, Walter Lang, cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (...), Serbia, rappresentato da (...), ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 26 ottobre 2006 / N [...]. Fatti: A. Il 7 settembre 2002, l'interessato ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. Con decisione del 25 ottobre 2002, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attuale UFM) non è entrato nel merito della menzionata domanda ed ha ordinato, nel contempo, l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, ritenuto che egli si era reso irreperibile a partire dal (...). B. Il 16 dicembre 2005, l'interessato ha inoltrato una seconda domanda d'asilo in Svizzera. Con decisione del 20 marzo 2006, l'UFM di nuovo non è entrato nel merito della suddetta richiesta, pronunciando l'allontanamento dell'interessato, il quale a partire dall' (...) era ancora scomparso. C. Il 28 agosto 2006, l'interessato, d'etnia serba, originario di B._______ (Serbia) e residente a C._______ (D._______), ha presentato la terza domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione dell'11 settembre 2006 nonché del 27 settembre 2006, del 4 ottobre 2006 e del 9 ottobre 2006) di non essere rientrato in patria dopo la sua seconda domanda d'asilo in Svizzera, bensì di essersi recato in diversi Paesi europei, dove avrebbe chiesto asilo. Nel febbraio 2006, l'interessato si sarebbe recato in E._______ per trovare sua moglie oppure per recuperare una video cassetta e dei documenti. In E._______ egli sarebbe stato arrestato per (...) e, dopo tre rispettivamente quattro mesi di carcere, sarebbe stato espulso verso l'F.______, dove avrebbe altresì presentato una domanda d'asilo. Senza aspettare l'esito di quest'ultima, dall'F._______ l'interessato avrebbe raggiunto la Svizzera per presentare la sua terza domanda d'asilo, a distanza di circa un anno dal suo espatrio, avvenuto nel mese di maggio rispettivamente giugno 2005. L'interessato ha dichiarato di far valere i medesimi motivi avanzati durante le precedenti procedure d'asilo, adducendo ovvero di essere espatriato per il timore di essere ucciso da tanti personaggi rispettivamente da G._______ - all'epoca comandante di un'unità speciale operante a H._______ e ad oggi comandante della (...) serba - in quanto sarebbe stato testimone di crimini di guerra durante gli anni novanta nella zona di H._______ e avrebbe avuto dei legami con i servizi segreti croati. L'interessato inoltre ha aggiunto che il suo amico di B._______ - nel frattempo - l'avrebbe tradito, riferendo quanto sapeva al comandante G._______. L'interessato sarebbe scampato a tre tentativi di omicidio, il primo nel 1991 e gli altri nel 1993, oppure nel 2005. D. In occasione dell'audizione sommaria dell'11 settembre 2006 e della continuazione, in data 9 ottobre 2006, dell'audizione federale diretta del 27 settembre 2006, l'interessato ha prodotto quali mezzi di prova dei documenti presentati come le copie di comunicazioni di posta elettronica (tre pagine), copie di fotografie, nonché copia di un rapporto relativo alla sentenza emessa in I._______ (cfr. agli atti). E. Il 26 ottobre 2006, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento, entro il 5 gennaio 2007, verso il suo Paese d'origine, ossia la Serbia, siccome lecita, esigibile e possibile. F. Il 27 novembre 2006, l'interessato, ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il rinvio degli atti di causa all'UFM per ulteriori indagini nonché, in via sussidiaria, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese processuali. G. Il 6 dicembre 2006, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere all'insorgente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. H. Il 14 dicembre 2006, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto la reiezione del gravame. I. Il 6 febbraio 2007, il TAF ha concesso al ricorrente la facoltà di introdurre l'atto di replica. J. Il 19 febbraio 2007, l'autore del gravame ha presentato l'atto di replica. K. Per numerosi presunti reati, il 26 aprile 2007, il ricorrente è stato arrestato e detenuto in carcere preventivo fino al 21 maggio 2007 e successivamente dal 4 al 26 ottobre 2007. L. Dal 1° marzo 2008 al 7 giugno 2008, l'insorgente è stato alle dipendenze di una ditta di (...). M. Il 31 luglio 2008, il ricorrente è stato nuovamente arrestato e messo in detenzione preventiva per diversi ulteriori presunti reati. N. Con sentenza del (...), regolarmente cresciuta in giudicato, il ricorrente è stato riconosciuto colpevole - tra i tanti capi d'accusa imputatigli - per i reati di (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) e infine (...) alla legge federale (...) (RS [...]). Egli è stato condannato alla pena detentiva di (...) mesi, nella quale è stato computato il carcere preventivo sofferto. La suddetta pena è prevista terminare il (...), ritenuto che il termine dei 2/3 per la pena è scaduto il (...), senza che sia stata ammessa la richiesta di liberazione condizionale avanzata dal ricorrente (cfr. agli atti). Diritto: 1. 1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili - siccome incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire nonché incredibili - le allegazioni del richiedente concernenti la sua domanda d'asilo. Infatti, l'interessato per ben due volte durante lo svolgimento delle precedenti domande d'asilo, si sarebbe reso irreperibile denigrando così l'importanza dei suoi pretesi motivi d'asilo e rendendoli pertanto inattendibili. Per di più, il richiedente non avrebbe reso allegazioni concrete e dettagliate. Segnatamente, egli non sarebbe stato capace di spiegare il suo rapporto con il comandante G._______, di cui inoltre non saprebbe se fosse ricercato a livello nazionale o internazionale e quando l'avrebbe visto per l'ultima volta. Egli non avrebbe nemmeno e deliberatamente spiegato quali sarebbero i suoi problemi con questa persona, ciò che avrebbe dovuto saper descrivere in maniera dettagliata, se ne avesse realmente avuti. Il richiedente inoltre avrebbe reso dichiarazioni anche contraddittorie, oltre che vaghe ed elusive, su come il suo amico l'avrebbe tradito e su cosa avrebbe detto o fatto contro di lui. L'UFM ha ritenuto che i documenti prodotti, oltre ad essere delle copie di cui l'autorità non può verificare l'autenticità, sarebbero inadeguati a dimostrare l'attendibilità delle dichiarazioni del richiedente, dato che alcuni si limiterebbero a mostrarlo in abiti militari durante un festeggiamento e l'altro sarebbe la conferma dell'arresto del medesimo in I._______. Pertanto, l'UFM ha concluso che le allegazioni presentate non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Per conseguenza, non potrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato nella fattispecie. 5.2 Nel gravame, l'insorgente sostiene che la decisione dell'UFM si baserebbe su un accertamento inesatto dei fatti, in quanto la sua storia non sarebbe stata correttamente riportata e analizzata, durante le diverse audizioni, in cui in effetti gli sarebbero state poste solo domande semplicistiche, come avrebbe sostenuto anche il rappresentante del Soccorso Operaio Svizzero (ROA) il quale avrebbe chiesto ulteriori accertamenti. Secondo l'autore del gravame, la decisione dell'UFM apparerebbe poco motivata. Infatti, a titolo d'esempio, egli fa valere di aver fornito motivi plausibili per cui avrebbe lasciato cadere le precedenti procedure d'asilo. Inoltre, il ricorrente sostiene che la ricostruzione della sua complessa vicenda non emerge dai verbali e l'UFM si sarebbe limitato a liquidare in un paragrafo i suoi problemi evocati con G._______. L'autore del gravame segnala di avere fornito le fotografie che lo ritrarebbero con i personaggi menzionati, sui quali l'UFM avrebbe potuto fare più indagini con le tante informazioni presenti sul web. Il medesimo contesta che il suo racconto sarebbe poco dettagliato e concreto, considerata, da un lato, la sua reticenza ad esprimersi dovuta ai suoi timori per la sua incolumità fisica nonché l'incapacità dell'UFM di cogliere l'importanza delle sue dichiarazioni e, dall'altro, il suo stato psichico provato. Le sue allegazioni - coerenti, numerose, contestuali e con precisi riferimenti - dovrebbero essere considerate verosimili ed essere analizzate con più rigore dall'UFM. Infine, non sarebbe ammissibile il suo allontanamento, giacché egli rischierebbe la sua vita, l'arresto, nonché l'esibizione a trattamenti inumani e degradanti, e non sarebbe nemmeno ragionevolmente esigibile, ritenuto che egli non avrebbe la possibilità di un rifugio interno. 5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame, in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso. Tuttavia, l'autorità inferiore ha rilevato, in particolare, che le argomentazioni del ricorrente relative all'asserito accertamento inesatto dei fatti non sarebbero conformi alla realtà. L'UFM ritiene di aver rispettato tutte le esigenze per il corretto trattamento delle sue domande d'asilo e per il regolare svolgimento delle sue audizioni - interrotte per motivi imputabili all'insorgente e non all'UFM - in cui il ricorrente avrebbe mostrato segni di chiusura nel voler collaborare e nei confronti dell'autorità in generale. Inoltre, l'UFM ritiene che le domande gli sarebbero state poste in modo chiaro, semplice e preciso, con lo scopo unico di appurare i suoi motivi d'asilo. L'autorità inferiore segnala di aver proceduto ad un accurato accertamento dei fatti, all'approfondimento dei motivi d'asilo determinanti, che erano già stati esposti nelle procedure precedenti, e degli elementi pertinenti e attuali relativi alla terza domanda d'asilo. Inoltre, l'UFM constata che il ROA presente alle audizioni non ha fatto alcun commento sulle domande poste e sull'accertamento dei fatti che contesta il ricorrente, e non ha nemmeno ritenuto porre altre domande. Il ROA si sarebbe limitato a sottolineare la complessità della storia dell'insorgente e la discontinuità di quest'ultimo nel suo racconto, chiedendo di procedere ad ulteriori indagini per verificare la pertinenza dei motivi d'asilo. Infine, l'UFM evidenzia di non escludere il coinvolgimento del ricorrente nei conflitti degli anni '90 con gli esposti personaggi, ma ritiene ad ogni qual modo inattendibili le sue allegazioni secondo cui egli sarebbe perseguitato attualmente da G._______ e dai suoi tirapiedi, i quali lo vorrebbero uccidere, tanto più che egli non avrebbe allegato alcun mezzo di prova a sostegno. 6. Nella replica, l'insorgente osserva che la decisione dell'UFM si baserebbe essenzialmente sulle sue dichiarazioni circa il ruolo di G._______e in merito al tradimento da parte del suo amico. Inoltre, il ricorrente ritiene che sarebbero irrilevanti le considerazioni dell'UFM, il quale avrebbe interpretato il suo comportamento nelle precedenti procedure come disinteresse, nonostante l'esistenza di una spiegazione plausibile, mentre che sarebbero soggettive le argomentazioni sui mezzi di prova. Il ricorrente sostiene di aver spiegato quali erano i problemi con G._______ alla domanda 72 dell'audizione del 27 settembre 2006. Il motivo esposto, ovvero il fatto che era testimone dell'aggressione a J._______, non sarebbe stato approfondito alla domanda successiva, ragion per cui la decisione dell'UFM si baserebbe su un accertamento inesatto dei fatti rilevanti. L'insorgente ritiene che quanto al tradimento da parte del suo amico, egli avrebbe raccontato i diversi dettagli e i motivi che lo avrebbero portato a considerare che il suo amico l'avesse tradito, di modo che le sue dichiarazioni non potrebbero essere ritenute vaghe, elusive e nemmeno contradditorie, vista l'incomparabilità delle risposte e la ridotta valenza probatoria della prima audizione. 7. 7.1 Questo Tribunale osserva che l'obbligo della motivazione (art. 35 PA) è formalità essenziale e se, da un lato, rappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento, costringendo l'autorità giudicante a rendere ragione della razionalità del percorso seguito per giungere alla decisione, dall'altro si configura quale premessa logica imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo sulle linee di formazione di quel convincimento. Per conseguenza, attraverso doverosi passaggi argomentativi imperniati sull'indicazione delle risultanze probatorie legittimamente acquisite, nonché sull'indicazione dei criteri di valutazione impiegati, l'autorità giudicante dovrà in concreto ricostruire, anzitutto per la propria consapevolezza, il percorso logico-conoscitivo che l'ha condotta ad apprezzare in un certo modo le prove disponibili e a trarne determinate conclusioni. Pertanto, essa ha l'obbligo d'esplicitare, nel modo più rigoroso e completo nonché necessario, la motivazione posta a fondamento della decisione adottata, ancorando così il principio del libero convincimento all'esigenza d'indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, allo scopo d'evitare che detto principio venga attuato per un uso arbitrario. Invero, nella motivazione della decisione, l'autorità non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando d'avere tenuto presente ogni fatto decisivo (DTF 129 I 232 consid. 3.2; sentenze del Tribunale amministrativo federale D-3322/2006 del 3 aprile 2008 consid. 6.1 e D-1267/2008 del 5 maggio 2008 consid. 6.1). 7.2 Nel caso di specie, i fatti ed i motivi che hanno influito sulla valutazione dell'autorità inferiore sono stati esposti in modo sufficientemente esaustivo per consentire al ricorrente di comprendere la portata della decisione impugnata e dunque di ricorrere con criteri adeguati. Infatti, le argomentazioni dell'autorità inferiore circa i motivi d'asilo e i documenti versati agli atti da parte del ricorrente sono da considerarsi complete e rispettose dell'obbligo della motivazione nei sensi della legge. Segnatamente, la motivazione della decisione dell'UFM, da un lato, indica gli elementi essenziali sulla base dei quali detto ufficio ha ritenuto le allegazioni del ricorrente incredibili, indattendibili, ed ha determinato quindi il suo convincimento circa l'inverosimiglianza della vicenda resa. Dall'altro lato, la decisione dell'UFM esplicita in maniera chiara le ragioni che hanno portato detta autorità a ritenere inadeguati i mezzi di prova presentati dall'insorgente. Pertanto, la censura di carente motivazione della decisione dell'UFM - in quanto manifestamente infondata - va respinta. 8. 8.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 8.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23). 9. Preliminarmente, il TAF constata che una prima procedura d'asilo nel 2002 ed una seconda nel 2005 si sono definitivamente concluse con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 25 ottobre 2002 e rispettivamente del 20 marzo 2006. 9.1 Codesto Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le allegazioni dell'insorgente rese, dopo la conclusione delle suddette procedure d'asilo in Svizzera, in merito ai suoi timori di persecuzione in caso di rientro in patria, s'esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. Nella fattispecie, il ricorrente ha fatto valere quale motivo d'asilo - come nel caso dell'ultima procedura d'asilo (cfr. verbale d'audizione del 21 dicembre 2005 pag. 5) - l'esistenza di presunte persecuzioni da parte del comandante G._______, che lo vorrebbe uccidere, poiché egli sarebbe stato testimone di crimini di guerra ed a seguito del fatto che il suo amico l'avrebbe tradito davanti al suddetto personaggio (cfr. verbale dell'11 settembre 2006 pagg. 5-6). Nel corso dell'audizione federale successiva, l'insorgente ha ribadito sostanzialmente il suddetto motivo d'asilo, sia rispondendo a delle domande puntuali (cfr. verbale d'audizione del 27 settembre 2006 D70-72 pag. 8), sia sottoforma di racconto spontaneo (cfr. verbale d'audizione del 9 ottobre 2006 D3 pag. 2). Orbene, innanzitutto, è d'uopo constatare che - proprio in relazione alle sopraevocate fondamentali dichiarazioni dell'insorgente quanto ai suoi motivi d'asilo alla base della presente procedura - l'UFM ha debitamente e rettamente proceduto all'accertamento dei fatti rilevanti del caso di specie. Infatti, durante l'audizione federale diretta sono state poste al ricorrente ulteriori, specifiche e chiare domande, al fine di accertare i dettagli dell'intera e complessa vicenda resa, ed in particolare quanto agli evocati motivi d'asilo - sia sui fatti resi in relazione al personaggio di G._______, sia all'asserito tradimento da parte dell'amico del ricorrente - che costituiscono i punti essenziali della motivazione della domanda d'asilo dell'insorgente (cfr. verbale d'audizione del 27 settembre 2006 e del 9 ottobre 2006 D4-D90). È il ricorrente, al contrario, che si è limitato a dare delle risposte semplicistiche o addirittura a rifiutarsi di rispondere alle domande puntuali postegli, come è stato il caso - a titolo d'esempio - in occasione della domanda 16, sollecitata a più riprese, in cui egli ha reso tutta una serie di risposte confuse, adducendo di non capire la domanda ed assumendo un atteggiamento ostile (cfr. verbale d'audizione del 9 ottobre 2006 D16-19 pag. 4). D'altronde, è dal ricorrente che ci si debba attendere che - se egli abbia effettivamente vissuto i fatti di cui si prevale - si esprima in modo preciso e in modo dettagliato. In siffatte circostanze, le censure del ricorrente (cfr. ricorso pagg. 3-4, replica pagg. 1-2) che - appaiono situarsi al limite della pretestuosità - non meritano alcuna considerazione. Ciò premesso, giova altresì osservare che il ricorrente si limita a mere congetture non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento al timore di attuali persecuzioni da parte del comandante G._______, il quale sarebbe attualmente capo della K._______ serba. Basti rilevare che i fatti evocati dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non hanno alcun legame né temporale né causale con il suo espatrio. Infatti, egli ha affermato, da un lato, di non essere rientrato in patria, dopo la sua seconda domanda d'asilo in Svizzera, dichiarando di aver lasciato la Serbia l'ultima volta tra il mese di maggio, giugno, luglio 2005, senza saper nemmeno definire con precisione una data (cfr. verbale d'audizione dell' 11 settembre 2006 pagg. 5-6, del 27 settembre 2006 D14-15), dall'altro, i fatti evocati risalirebbero al periodo tra il 1991 e il 1993, allorquando egli sarebbe stato testimone di crimini di guerra e facente parte di un'unità speciale (cfr. verbale d'audizione del 27 settembre 2006 D48, D72 e del 9 ottobre 2006 D3 e D5 pag. 3). Per di più, le asserite implicazioni del ricorrente nelle vicende rese sono rimaste mere affermazioni di parte, che non possono essere considerate in alcun modo né verosimili, né tantomeno attuali, ritenute sostanzialmente le allegazioni vaghe e stereotipate dell'insorgente. Infatti, egli non ha saputo fornire delle spiegazioni e dei dettagli precisi su quelli che sarebbero i suoi problemi - che sarebbero avvenuti nel 2005 e che quindi sarebbero pertinenti per la procedura in esame - con G._______(cfr. verbale d'audizione del 9 ottobre 2006 D22 pag. 5). Inoltre, egli ha dichiarato di non avere più contatti e di non sapere più niente di concreto su suddetto personaggio (cfr. ibidem D9 pag. 4). Pertanto, non soccorre il ricorrente l'allegazione secondo cui egli avrebbe espresso in modo chiaro il suo problema con detto G._______ (cfr. replica pagg.1-2). D'altronde, l'autore del gravame ha affermato che nel 2005 era tranquillo in Serbia (cfr. ibidem D42 pag. 6), mentre che, subito dopo, ha dichiarato che non poteva muoversi e che avrebbero tentato di ammazzarlo tre volte (cfr. ibidem D43), per infine contraddirsi nuovamente, adducendo che i tre tentativi di omicidio sarebbero avvenuti, uno nel 1991 e gli altri due nel 1993 (cfr. ibidem D46-48 pag. 7). In tale contesto - e a maggior ragione, considerato che le informazioni o notizie inerenti al personaggio di G._______ e ad altri sono abbondanti e facilmente accessibili, come addotto in sede ricorsuale dallo stesso insorgente (cfr. ricorso pag. 4) - le allegazioni del ricorrente sono da considerarsi steorotipate di chi non ha dato l'impressione di aver vissuto quanto asserito. Inoltre, gli asseriti mezzi di prova, peraltro in copia e non in originale, prodotti dal ricorrente a sostegno delle sue allegazioni - come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato - non apportano alcun sostegno alla verosimiglianza delle sue dichiarazioni. In particolare, si tratta, da un lato, di messaggi di posta elettronica la cui provenienza è rimasta indeterminata, così come il loro oggetto e contenuto, e dall'altro, di una foto - in copia - la cui autenticità rimane dubbia e la cui falsificazione è facilmente effettuabile, ritenuto tra l'altro che le identità delle persone raffigurate non sono riconoscibili. Non da ultimo, non soccorre l'insorgente nemmeno l'allegazione secondo cui egli avrebbe reso il motivo per cui riterrebbe che il suo amico l'abbia tradito (cfr. replica pag. 2), giacché tale dichiarazione non è altro che una mera affermazione, nonché una supposizione da parte del ricorrente (cfr. verbale d'audizione del 9 ottobre 2006 D64- 66 pag. 9). Infine, questo Tribunale condivide l'opinione dell'UFM, secondo cui il comportamento del ricorrente, che si è reso irreperibile durante le due precedenti procedure d'asilo, è tale da mettere in dubbio ed escludere l'attendibilità delle sue dichiarazioni a sostegno dei suoi motivi d'asilo presentati in questa terza procedura, tanto più che la motivazione addotta a sostegno della sua irreperibilità - secondo cui, durante la seconda domanda d'asilo, si sarebbe reso irreperibile per andare a recuperare dei mezzi di prova in E._______ (cfr. ricorso pag. 3 e verbale d'audizione dell'11 settembre 2006 pagg. 2 e 5) - non può essere considerata né plausibile, come invece pretenderebbe il ricorrente (cfr. ricorso pag. 3 e replica pag. 1), né tantomeno sufficiente a giustificare il suo comportamento. Infatti, da un lato, l'insorgente avrebbe potuto adoperarsi per procurarsi i pretesi documenti già nel corso della prima domanda d'asilo, dall'altro, egli non ha apportato la prova a sapere se egli li avrebbe recuperati effettivamente in E._______ e il motivo per cui tali documenti si sarebbero trovati in tale Paese. Dunque, la giustificazione dell'insorgente non è altro che una semplice affermazione di parte, non corroborata da alcun elemento di prova. Visto quanto precede, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato le dichiarazioni del ricorrente come non realizzanti le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. 9.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 11. 11.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 9 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). 11.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. 11.3 Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. Il ricorrente si è infatti limitato ad addurre in maniera del tutto generale di temere - in caso di rientro in patria - l'esposizione a tortura o a trattamenti inumani e degradanti in relazione all'art. 3 CEDU (cfr. ricorso pag. 5). 11.4 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 11.5 11.5.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Qualora venga constatato un pericolo concreto deve essere concessa l'ammissione provvisoria, salvi i casi di cui l'art. 83 cpv. 7 LStr (cfr. Foglio Federale del n. 20 del 20 maggio 2002 pag. 3433 [FF 2002 3433]). 11.5.2 Il TAF osserva nondimeno che, come noto, in Serbia non vige una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata checoinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale. 11.5.3 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, il medesimo è giovane, ha una formazione professionale quale (...) e un'esperienza professionale quale (...) (cfr. verbale d'audizione dell'11 settembre 2006 pag. 2). Inoltre, il ricorrente dispone di una rete familiare in patria - segnatamente i suoi genitori, i suoi fratellastri, nonché la sua ex moglie e la loro figlia (cfr. ibidem pag. 3) - con la quale, vista l'inverosimiglianza del suo racconto, non può essere escluso che non sia in stretto contatto o che non sia più importante di quanto dichiarato. L'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per lo stesso di un adeguato reinserimento sociale in Serbia. 11.6 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie. 12. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 13. In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: patrocinatore del ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) L._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: