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D-46/2010

D-46/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-04-22 · Italiano CH

Revoca dell'asilo

Sachverhalt

A. Il 16 agosto 2003, unitamente al suo allora marito (C._______), l'interessata, originaria di D._______ (Etiopia), d'etnia amhara, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ella ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione della ricorrente del 20 agosto 2003 e del 28 ottobre 2003) di essere espatriata a causa dei problemi d'origine etnica di suo marito il quale -cittadino eritreo, nato ad D._______, d'etnia tigrina - sarebbe stato arrestato due volte perché sospettato di essere una spia dell'Eritrea. Il (...), è nato il figlio B._______ dell'interessata e di suo marito. B. Con decisione del 19 ottobre 2006, l'allora Ufficio federale dei rifiugiati (UFR, attualmente e di seguito: UFM) ha riconosciuto al marito dell'interessata la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) ed ha riconosciuto, parimenti, come rifugiati l'interessata e suo figlio, conformemente all'art. 51 cpv. 1 LAsi. Di conseguenza, detto Ufficio ha concesso agli interessati l'asilo in Svizzera. C. Con scritto del 10 novembre 2006 all'attenzione dell'UFM, rispettivamente con scritto del 14 novembre 2006 indirizzato all'E._______, il marito dell'interessata ha comunicato di essere stato costretto a lasciare la casa coniugale a far tempo dal luglio 2006, ed ha manifestato la sua intenzione di separarsi dalla moglie, sebbene essi non siano sposati legamente e abbiano avuto un figlio durante il loro concubinato. D. Il 12 dicembre 2006, l'allora F._______ (attulmente G._______) ha informato l'UFM dell'ottenimento da parte dell'interessata, di suo figlio, nonché di suo marito dei rispettivi permessi (...). E. Il (...), è stato rilasciato dalle competenti autorità nei confronti della ricorrente e di suo figlio il permesso (...). F. Con scritto del 24 giugno 2009 l'interessata è stata denunciata all'UFM e all'E._______ per essere rientrata in Etiopia nel 2008. A tale denuncia, sono stati allegati dei documenti d'identità, riportanti generalità false, con cui l'interessata avrebbe viaggiato e di cui sarebbe stata in possesso già da tempo, nonché il biglietto aereo elettronico e infine il titolo di viaggio che avrebbe ottenuto in Svizzera. A seguito della suddetta denuncia, la quale è stata trasmessa dalla G._______ alla Polizia cantonale, l'interessata è stata interrogata e invitata ad esprimersi sui fatti denunciati. Il verbale d'interrogatorio e il relativo rapporto d'esecuzione della Polizia cantonale del (...) sono stati trasmessi alla G._______. G. Con scritto del 3 settembre 2009 - per il tramite del suo patrocinatore - l'interessata ha comunicato all'UFM la denuncia di smarrimento documenti, effettuata il (...), relativa ai documenti di viaggio di cui essa non sarebbe più in possesso, avendoli consegnati al marito con cui non convivrebbe più da diversi mesi, ed ha pertanto chiesto a detto Ufficio l'ottenimento di un nuovo documento di viaggio per sé e per suo figlio. H. Il 16 ottobre 2009, la G._______ ha trasmesso all'UFM il verbale d'interrogatorio dell'interessata e il relativo rapporto d'esecuzione della Polizia cantonale del (...), sottolineando che l'interessata con il figlio si sarebbe recata in Etiopia dal 21 giugno 2008 al 26 agosto 2008 e, di conseguenza, ha chiesto che venga revocato lo statuto di rifugiati alla stessa e al figlio. I. Il 3 novembre 2009, l'UFM ha annunciato all'interessata l'intenzione di revocare l'asilo e di ritirare lo statuto di rifugiato pronunciato a favore di lei e di suo figlio in applicazione dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi e dell'art. 1 sezione C cifra 1 (recte: n. 1) della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30). Infatti, detto Ufficio ha considerato che, essendosi l'interessata recata assieme a suo figlio in Etiopia dal 21 giugno 2008 al 26 agosto 2008 e avendo ottenuto i necessari certificati e documenti di viaggio presso l'Ambasciata di Etiopia a Ginevra, come risulterebbe dal verbale d'interrogatorio dell'interessata del (...) e dal relativo rapporto d'esecuzione della Polizia cantonale, essa si è volontariamente di nuovo posta sotto la protezione del Paese di cui possiede la nazionalità. L'UFM ha invitato l'interessata a determinarsi in merito entro il 13 novembre 2009. J. Dopo aver chiesto una proroga del citato termine, in data 24 novembre 2009, l'interessata ha presentato le proprie osservazioni all'annuncio di revoca dell'asilo e dello statuto di rifugiato. In sostanza, l'interessata ha fatto valere, in primo luogo, che la sola presenza del rifugiato sul territorio del Paese d'origine non costituisce di per sé una ripresa della protezione di detto Paese ai sensi dell'art. 1 sezione C cifra 1 (recte: n. 1) Conv., ritenuto che il suo soggiorno in Etiopia dal 21 giugno 2008 al 26 agosto 2008 sarebbe da considerare quale relativamente breve. Inoltre, ha sottolineato che i documenti di viaggio rilasciati dalla Missione permanente di Etiopia presso le Nazioni Unite a Ginevra, grazie ai quali ha effettuato il viaggio in Etiopia, sarebbero stati rilasciati limitatamente per quel periodo, come autorizzazione d'ingresso. Infine, l'interessata ha fatto valere che non si sarebbe recata in Etiopia per cercare o volersi sottoporre alla protezione di detto Paese, bensì che il motivo del suo ritorno volontario sarebbe un evento eccezionale, ovvero il Giubileo per l'entrata dell'Etiopia nel terzo millenio, in occasione del quale molti esuli, facilitati dal Governo, sarebbero rientrati in Etiopia e il Presidente avrebbe concesso il perdono a 18'000 detenuti. K. Con decisione del 2 dicembre 2009, notificata al patrocinatore dell'interessata il 4 dicembre 2009 (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha revocato l'asilo in favore dell'interessata e di suo figlio, nonché ha ritirato loro la qualità di rifugiato, considerato che ella avrebbe di nuovo volontariamente ricercato la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza, conformemente all'art. 1 sezione C cifra 1 (recte: n. 1) Conv. le cui condizioni, poste nella decisione della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) pubblicata in Giurisprudenza ed Informazioni della CRA (GICRA) 1996 n. 7, sarebbero pienamente realizzate nella fattispecie. Detto Ufficio ha infatti ritenuto che in primis l'interessata non avrebbe mai invocato di essere stata costretta a rientrare in Etiopia e in secondo luogo essa si sarebbe rivolta direttamente alle autorità etiope, tramite la Missione permanente di Etiopia presso le Nazioni Unite a Ginevra, per ottenere il rilascio, così avvenuto, dei documenti per rientrare nel suo Paese d'origine. L. Il 4 gennaio 2010, l'interessata ha inoltrato ricorso contro la succitata decisione del 2 dicembre 2009 dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e, in via sussidiaria, la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione. Ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. In particolare, la ricorrente ha fatto valere che, secondo la medesima giurisprudenza di cui alla GICRA 1996 n. 7, un breve rientro nel Paese d'origine non dovrebbe avere quale inevitabile conseguenza la revoca dell'asilo e della qualità di rifugiato, anche se il viaggio non si sarebbe svolto clandestinamente. Se da un lato, l'insorgente ha confermato di essere rientrata volontariamente in Etiopia, essa ha contestato la realizzazione delle altre due condizioni per l'applicazione dell'art. 1 sezione C cifra 1 (recte: n. 1) Conv., come ritenuto dall'UFM, rimproverando a detto Ufficio di non essersi pronunciato sui motivi che hanno indotto la ricorrente a rientrare in patria per un breve periodo. Segnatamente, la ricorrente ha sostenuto che non avrebbe mai avuto l'intenzione di sottoporsi nuovamente alla protezione del governo etiopie e tantomeno avrebbe ottenuto una protezione effettiva, in quanto, lo scopo del suo breve viaggio in Etiopia, come esposto in occasione del diritto di essere sentito, sarebbe stato quello di partecipare all'evento eccezionale del Giubileo per l'ingresso dell'Etiopia nel nuovo millenio e, proprio per potervi prendere parte, avrebbe ottenuto un documento di viaggio, come sarebbe stato concesso a molti esuli. M. Il 13 gennaio 2010, con decisione incidentale, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha considerato il ricorso inoltrato dall'insorgente contro la citata decisione dell'UFM privo di probabilità d'esito favorevole ed ha quindi respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria, invitando la ricorrente a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detto anticipo. N. Il 27 gennaio 2009, l'insorgente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32] e art. 83 lett. d n. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]), nella misura in cui una delle eccezioni di inammissibilità previste all'art. 32 LTAF non sia applicabile.

E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA.

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.

E. 4 Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).

E. 5 Preliminarmente, il TAF constata che l'oggetto della presente procedura, consistente nella decisione di revoca dell'asilo e del ritiro della qualità di rifugiato, non ha alcuna incidenza sul diritto della ricorrente e di suo figlio a rimanere in Svizzera, ritenuto che essi sono stati posti al beneficio di un permesso (...).

E. 6.1 Giusta l'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi, l'UFM revoca l'asilo o disconosce la qualità di rifugiato per i motivi menzionati all'art. 1 sezione C (di seguito: C) numeri 1- 6 Conv.. Ai sensi della predetta norma, le clausole di cessazione indicano le condizioni in cui lo statuto di rifugiato prende fine. Tali clausole sono fondate sull'assunto secondo il quale la protezione internazionale non deve essere mantenuta laddove non è più necessaria o non si giustifica più.

E. 6.2 Secondo il n. 1 dell'art. 1 C Conv., una persona, non fruisce più della presente Convenzione, se ha volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza. L'applicazione di tale norma necessita della riunione cumulativa di tre condizioni cumulative (GICRA 1996 n. 7 pag. 50 e segg.), ossia:

1) l'atto col quale il rifugiato domanda la protezione deve essere compiuto volontariamente, nel senso che non può essere imposto al rifugiato né dalle circostanze inerenti alla sua situazione nel Paese che lo ospita, né dalle autorità di questo Paese;

2) l'azione intrapresa dal rifugiato deve aver carattere intenzionale, ovvero deve avere per obbiettivo l'assoggettamento alle autorità del Paese di cui possiede la cittadinanza;

3) l'azione intrapresa deve essere coronata da successo, nel senso che una persona non solo deve sollecitare la protezione del Paese d'origine, ma occorre pure che la protezione richiesta gli venga effettivamente accordata. Nell'esame delle suddette condizioni, va tenuto conto sia del motivo che della durata del soggiorno, nonché dell'eventuale clandestinità del viaggio e del soggiorno, della frequenza dei rimpatri, dell'esposizione o meno a intimidazioni da parte delle autorità del Paese d'origine. Secondo la giurisprudenza, un breve soggiorno imposto da gravi motivi familiari ovvero motivato da un dovere di pietà filiale, soprattutto se il viaggio si è svolto clandestinamente, non giustifica l'applicazione della clausola di cessazione dell'art. 1 C n. 1 Conv., considerato che una tale motivazione, quale ad esempio la visita ad un genitore gravamente malato, non è inconciliabile con lo statuto di rifugiato. Infatti, un viaggio intrapreso nel Paese d'origine, motivato da un dovere di pietà filiale e l'ottenimento di un visto a tale scopo, non significa aver ridomandato la protezione di detto Paese e non permette di concludere alla normalizzazione delle relazioni tra il rifugiato e il suo Paese d'origine. Ne consegue che un breve rientro nel Paese d'origine non deve avere quale inevitabile e necessaria conseguenza la revoca dell'asilo e conseguentemente della qualità di rifugiato, anche se il viaggio non dovesse essersi svolto clandestinamente (cfr. ibidem; GICRA 1996 n. 11 pag. 82 e segg. e GICRA n. 12 pag. 91 e segg.).

E. 7.1 Nella fattispecie, conviene pertanto esaminare se - in considerazione del rientro in Etiopia della ricorrente con suo figlio - sono adempiute le condizioni d'applicazione dell'art. 1 C n. 1 Conv..

E. 7.2 Innanzitutto, è d'uopo constatare che l'insorgente ha riconosciuto di essere rientrata nel suo Paese d'origine dal 21 giugno 2008 al 26 agosto 2008 e di averlo fatto volontariamente, senza alcuna costrizione (cfr. verbale d'interrogatorio del [...] pag. 1; osservazioni del 24 novembre 2009 pag. 1 e ricorso pagg. 2 e 4). Non essendovi del resto alcun indizio circa l'esistenza di altri viaggi in Etiopia da parte della stessa, la prima condizione d'applicazione dell'art. 1 C n. 1 Conv. è, quindi, adempiuta.

E. 7.3 In secondo luogo, Il TAF osserva che tutti gli elementi essenziali relativi al soggiorno della ricorrente in Etiopia, tra cui la durata dello stesso, le modalità di viaggio nonché il motivo per cui è stato effettuato convergono alla realizzazione della seconda condizione, secondo la quale la ricorrente si sarebbe posta sotto la protezione delle autorità del suo Paese d'origine. Infatti, il soggiorno della ricorrente e di suo figlio in Etiopia, se pur unico, si è protratto per ben due mesi e più, ovvero tra il 21 giugno 2008 al 26 agosto 2008, ciò che costituisce oggettivamente un soggiorno lungo, piuttosto che relativamente breve come sostenuto dall'insorgente (cfr. osservazioni del 24 novembre 2009), soprattutto in relazione alla motivazione che la ricorrente ha fatto valere a sostegno dello stesso, ovvero la partecipazione ad un evento eccezionale quale il giubileo per l'ingresso dell'Etiopia nel nuovo millenio (cfr. ibidem pag. 2 e ricorso pag. 4). Da un lato, risulta sproporzionato secondo il senso comune che per gli evenutali festeggiamenti del caso, sarebbe stato necessario un soggiorno di ben oltre due mesi. Dall'altro lato, il TAF constata che il motivo invocato dalla ricorrente non costituisce manifestamente un motivo suscettibile di giustificare un rientro in patria della ricorrente e di suo figlio al beneficio dello statuto di rifugiati. La ricorrente non ha, infatti, invocato alcun motivo famigliare grave, bensì ha unicamente addotto di essere rientrata in Etiopia per partecipare all'evento precedentemente citato. Essa ha, inoltre, ottenuto proprio dalle autorità etiopi, per il tramite della Missione di Etiopia presso le Nazioni Unite a Ginevra, secondo quanto da lei stessa dichiarato, il certificato di viaggio di cui ha prodotto una copia (cfr. osservazione del 24 novembre 2009 pag. 1 e ricorso pag. 4) ed è entrata in tutta legalità nel suo Paese, viaggiando in aereo (cfr. allegato 9 di cui al verbale d'interrogatorio del [...] 2009) come dimostrano i timbri doganali di cui all'allegato del sopraccitato verbale, che lei stessa ha affermato le sono stati posti all'entrata e all'uscita dall'Etiopia, all'aeroporto di D._______, a piena conoscenza quindi delle autorità etiopi (cfr. verbale d'interrogatorio del [...] pagg. 1-3). In tali circostanze, è irrilevante e non soccorre l'insorgente in alcun modo la mera asserzione secondo cui il suddetto documento sarebbe stato rilasciato proprio per poter partecipare all'evento del giubileo e solo per un periodo limitato (cfr. osservazione del 24 novembre 2009 pag. 1 e ricorso pag. 4). D'altronde, con sopresa, il TAF osserva che, il suddetto documento che essa ha presentato con le osservazioni del 24 novembre 2009 in occasione del suo diritto di essere sentita in merito all'intenzione dell'UFM di revocarle l'asilo e disconoscerle la qualità di rifugiato, nonché riprodotto in sede di ricorso, peraltro sprovvisto di traduzione, è lo stesso documento - corrispondente all'allegato 10, di cui al verbale d'interrogatorio del (...) e sottopostole in occasione dello stesso - che la ricorrente ha riconosciuto come la richiesta inoltrata per ottenere il suo certificato di nascita dall'Etiopia (cfr. verbale d'interrogatorio del [...] R4 pag. 2). Ad ogni modo, indipendemente dalla questione a sapere se si tratta di un documento di viaggio o della richiesta tendente all'ottenimento di un certificato di nascita dall'Etiopia, la ricorrente ha dichiarato che tale documento le ha permesso di rendersi in Etiopia (cfr. osservazioni del 24 novembre 2009 pag. 1 e ricorso pag. 3) e non risulta - come del resto la ricorrente non ha nemmeno invocato - che essa abbia viaggiato con documenti riportanti generalità diverse dalle sue, visto che la stessa ha dichiarato di non aver mai visto i documenti falsi che le sarebbero stati sottoposti in occasione dell'interrogatorio di Polizia (cfr. verbale d'interrogatorio del [...] pagg. 1-2). Di conseguenza, v'è ragione di concludere che, alla luce delle considerazioni sopradescritte in merito all'ottenimento del suddetto documento, alla motivazione e alla durata del soggiorno, nonché alle circostanze del viaggio, la ricorrente si è volontariamente assoggettata alle autorità del Paese di cui possiede la cittadinanza. Ne discende che, la seconda condizione d'applicazione dell'art. 1 sezione C n. 1 Conv. è adempiuta. Inoltre, non soccorre l'insorgente la censura ricorsuale secondo cui ha rimproverato all'UFM di non essersi pronunciato sui motivi che l'hanno condotta a recarsi in Etiopia (cfr. ricorso pagg. 4-5), allorquando l'UFM ha incontestabilmente indicato, tra gli elementi rilevanti della fattispecie, sia le modalità d'ottenimento dei documenti necessari (cfr. decisione dell'UFM del 2 dicembre 2009 pag. 1), sia la durata e il motivo del soggiorno effettuato (cfr. ibidem), nonché l'assenza di costrizioni nei confronti della ricorrente a rendersi in Etiopia (cfr. ibidem pag. 2) per concludere, quindi, alla realizzazione delle condizioni stabilite dalla giurisprudenza in relazione all'art. 1 C n. 1 Conv. per la revoca dell'asilo e il ritiro della qualità di rifugiato (cfr. ibidem). Il fatto che l'UFM nella redazione della propria decisione non abbia sviluppato una struttura sistematica della stessa, con separazione dei considerandi in fatto e in diritto, seppur non giova dal profilo della chiarezza della medesima, non può condurre al suo annullamento, ritenuto che tutti gli elementi necessari per capire il contenuto, le motivazioni e le conclusioni della decisione sono presenti (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5087/2006 del 10 luglio 2009 consid. 7.1 e relativi riferimenti). D'altronde, non essendo codesto Tribunale vincolato dai considerandi del provvedimento litigioso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3), anche un più approfondito esame dell'UFM sulla motivazione del soggiorno in Etiopia, non avrebbe cambiato nulla alle conclusioni a cui è giunto il TAF in questa sede e che confermano quindi la decisione impugnata.

E. 7.4 Infine, il TAF constata che la ricorrente e suo figlio non sono stati confrontati a qualsivoglia rischio personale di persecuzione (cfr. GICRA 1992 n. 12 consid. 8c pag. 104; Sentenza del TAF D- 8447/2007 del 22 giugno 2009) durante il soggiorno in Etiopia di ben oltre due mesi, tanto più che già allora la ricorrente e suo figlio avevano ottenuto l'asilo e il riconoscimento della qualità di rifugiato, conformemente all'art. 51 cpv. 1 LAsi, in relazione ai motivi fatti valere dall'allora marito della ricorrente, da cui oggi è separata (cfr. verbale d'interrogatorio del [...] pag. 1).

E. 7.5 In considerazione di tutto quanto precede, il TAF ritiene che l'UFM nella fattispecie, ha rettamente - in applicazione dell'l'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi e dell'art. 1 C n. 1 Conv. - revocato l'asilo e ritirato la qualità di rifugiato nei confronti della ricorrente e di suo figlio. Di conseguenza, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 8 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dalla ricorrente il 27 gennaio 2009. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato il 27 gennaio 2009 dalla ricorrente.
  3. Comunicazione a: patrocinatore della ricorrente (Raccomandata) UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) G._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-46/2010/cac {T 0/2} Sentenza del 22 aprile 2010 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Martin Zoller; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nata il (...), B._______, nato il (...), Etiopia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Revoca dell'asilo; decisione dell'UFM del 2 dicembre 2009 / N (...). Fatti: A. Il 16 agosto 2003, unitamente al suo allora marito (C._______), l'interessata, originaria di D._______ (Etiopia), d'etnia amhara, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ella ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione della ricorrente del 20 agosto 2003 e del 28 ottobre 2003) di essere espatriata a causa dei problemi d'origine etnica di suo marito il quale -cittadino eritreo, nato ad D._______, d'etnia tigrina - sarebbe stato arrestato due volte perché sospettato di essere una spia dell'Eritrea. Il (...), è nato il figlio B._______ dell'interessata e di suo marito. B. Con decisione del 19 ottobre 2006, l'allora Ufficio federale dei rifiugiati (UFR, attualmente e di seguito: UFM) ha riconosciuto al marito dell'interessata la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) ed ha riconosciuto, parimenti, come rifugiati l'interessata e suo figlio, conformemente all'art. 51 cpv. 1 LAsi. Di conseguenza, detto Ufficio ha concesso agli interessati l'asilo in Svizzera. C. Con scritto del 10 novembre 2006 all'attenzione dell'UFM, rispettivamente con scritto del 14 novembre 2006 indirizzato all'E._______, il marito dell'interessata ha comunicato di essere stato costretto a lasciare la casa coniugale a far tempo dal luglio 2006, ed ha manifestato la sua intenzione di separarsi dalla moglie, sebbene essi non siano sposati legamente e abbiano avuto un figlio durante il loro concubinato. D. Il 12 dicembre 2006, l'allora F._______ (attulmente G._______) ha informato l'UFM dell'ottenimento da parte dell'interessata, di suo figlio, nonché di suo marito dei rispettivi permessi (...). E. Il (...), è stato rilasciato dalle competenti autorità nei confronti della ricorrente e di suo figlio il permesso (...). F. Con scritto del 24 giugno 2009 l'interessata è stata denunciata all'UFM e all'E._______ per essere rientrata in Etiopia nel 2008. A tale denuncia, sono stati allegati dei documenti d'identità, riportanti generalità false, con cui l'interessata avrebbe viaggiato e di cui sarebbe stata in possesso già da tempo, nonché il biglietto aereo elettronico e infine il titolo di viaggio che avrebbe ottenuto in Svizzera. A seguito della suddetta denuncia, la quale è stata trasmessa dalla G._______ alla Polizia cantonale, l'interessata è stata interrogata e invitata ad esprimersi sui fatti denunciati. Il verbale d'interrogatorio e il relativo rapporto d'esecuzione della Polizia cantonale del (...) sono stati trasmessi alla G._______. G. Con scritto del 3 settembre 2009 - per il tramite del suo patrocinatore - l'interessata ha comunicato all'UFM la denuncia di smarrimento documenti, effettuata il (...), relativa ai documenti di viaggio di cui essa non sarebbe più in possesso, avendoli consegnati al marito con cui non convivrebbe più da diversi mesi, ed ha pertanto chiesto a detto Ufficio l'ottenimento di un nuovo documento di viaggio per sé e per suo figlio. H. Il 16 ottobre 2009, la G._______ ha trasmesso all'UFM il verbale d'interrogatorio dell'interessata e il relativo rapporto d'esecuzione della Polizia cantonale del (...), sottolineando che l'interessata con il figlio si sarebbe recata in Etiopia dal 21 giugno 2008 al 26 agosto 2008 e, di conseguenza, ha chiesto che venga revocato lo statuto di rifugiati alla stessa e al figlio. I. Il 3 novembre 2009, l'UFM ha annunciato all'interessata l'intenzione di revocare l'asilo e di ritirare lo statuto di rifugiato pronunciato a favore di lei e di suo figlio in applicazione dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi e dell'art. 1 sezione C cifra 1 (recte: n. 1) della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30). Infatti, detto Ufficio ha considerato che, essendosi l'interessata recata assieme a suo figlio in Etiopia dal 21 giugno 2008 al 26 agosto 2008 e avendo ottenuto i necessari certificati e documenti di viaggio presso l'Ambasciata di Etiopia a Ginevra, come risulterebbe dal verbale d'interrogatorio dell'interessata del (...) e dal relativo rapporto d'esecuzione della Polizia cantonale, essa si è volontariamente di nuovo posta sotto la protezione del Paese di cui possiede la nazionalità. L'UFM ha invitato l'interessata a determinarsi in merito entro il 13 novembre 2009. J. Dopo aver chiesto una proroga del citato termine, in data 24 novembre 2009, l'interessata ha presentato le proprie osservazioni all'annuncio di revoca dell'asilo e dello statuto di rifugiato. In sostanza, l'interessata ha fatto valere, in primo luogo, che la sola presenza del rifugiato sul territorio del Paese d'origine non costituisce di per sé una ripresa della protezione di detto Paese ai sensi dell'art. 1 sezione C cifra 1 (recte: n. 1) Conv., ritenuto che il suo soggiorno in Etiopia dal 21 giugno 2008 al 26 agosto 2008 sarebbe da considerare quale relativamente breve. Inoltre, ha sottolineato che i documenti di viaggio rilasciati dalla Missione permanente di Etiopia presso le Nazioni Unite a Ginevra, grazie ai quali ha effettuato il viaggio in Etiopia, sarebbero stati rilasciati limitatamente per quel periodo, come autorizzazione d'ingresso. Infine, l'interessata ha fatto valere che non si sarebbe recata in Etiopia per cercare o volersi sottoporre alla protezione di detto Paese, bensì che il motivo del suo ritorno volontario sarebbe un evento eccezionale, ovvero il Giubileo per l'entrata dell'Etiopia nel terzo millenio, in occasione del quale molti esuli, facilitati dal Governo, sarebbero rientrati in Etiopia e il Presidente avrebbe concesso il perdono a 18'000 detenuti. K. Con decisione del 2 dicembre 2009, notificata al patrocinatore dell'interessata il 4 dicembre 2009 (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha revocato l'asilo in favore dell'interessata e di suo figlio, nonché ha ritirato loro la qualità di rifugiato, considerato che ella avrebbe di nuovo volontariamente ricercato la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza, conformemente all'art. 1 sezione C cifra 1 (recte: n. 1) Conv. le cui condizioni, poste nella decisione della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) pubblicata in Giurisprudenza ed Informazioni della CRA (GICRA) 1996 n. 7, sarebbero pienamente realizzate nella fattispecie. Detto Ufficio ha infatti ritenuto che in primis l'interessata non avrebbe mai invocato di essere stata costretta a rientrare in Etiopia e in secondo luogo essa si sarebbe rivolta direttamente alle autorità etiope, tramite la Missione permanente di Etiopia presso le Nazioni Unite a Ginevra, per ottenere il rilascio, così avvenuto, dei documenti per rientrare nel suo Paese d'origine. L. Il 4 gennaio 2010, l'interessata ha inoltrato ricorso contro la succitata decisione del 2 dicembre 2009 dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e, in via sussidiaria, la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione. Ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. In particolare, la ricorrente ha fatto valere che, secondo la medesima giurisprudenza di cui alla GICRA 1996 n. 7, un breve rientro nel Paese d'origine non dovrebbe avere quale inevitabile conseguenza la revoca dell'asilo e della qualità di rifugiato, anche se il viaggio non si sarebbe svolto clandestinamente. Se da un lato, l'insorgente ha confermato di essere rientrata volontariamente in Etiopia, essa ha contestato la realizzazione delle altre due condizioni per l'applicazione dell'art. 1 sezione C cifra 1 (recte: n. 1) Conv., come ritenuto dall'UFM, rimproverando a detto Ufficio di non essersi pronunciato sui motivi che hanno indotto la ricorrente a rientrare in patria per un breve periodo. Segnatamente, la ricorrente ha sostenuto che non avrebbe mai avuto l'intenzione di sottoporsi nuovamente alla protezione del governo etiopie e tantomeno avrebbe ottenuto una protezione effettiva, in quanto, lo scopo del suo breve viaggio in Etiopia, come esposto in occasione del diritto di essere sentito, sarebbe stato quello di partecipare all'evento eccezionale del Giubileo per l'ingresso dell'Etiopia nel nuovo millenio e, proprio per potervi prendere parte, avrebbe ottenuto un documento di viaggio, come sarebbe stato concesso a molti esuli. M. Il 13 gennaio 2010, con decisione incidentale, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha considerato il ricorso inoltrato dall'insorgente contro la citata decisione dell'UFM privo di probabilità d'esito favorevole ed ha quindi respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria, invitando la ricorrente a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detto anticipo. N. Il 27 gennaio 2009, l'insorgente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32] e art. 83 lett. d n. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]), nella misura in cui una delle eccezioni di inammissibilità previste all'art. 32 LTAF non sia applicabile. 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. Preliminarmente, il TAF constata che l'oggetto della presente procedura, consistente nella decisione di revoca dell'asilo e del ritiro della qualità di rifugiato, non ha alcuna incidenza sul diritto della ricorrente e di suo figlio a rimanere in Svizzera, ritenuto che essi sono stati posti al beneficio di un permesso (...). 6. 6.1 Giusta l'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi, l'UFM revoca l'asilo o disconosce la qualità di rifugiato per i motivi menzionati all'art. 1 sezione C (di seguito: C) numeri 1- 6 Conv.. Ai sensi della predetta norma, le clausole di cessazione indicano le condizioni in cui lo statuto di rifugiato prende fine. Tali clausole sono fondate sull'assunto secondo il quale la protezione internazionale non deve essere mantenuta laddove non è più necessaria o non si giustifica più. 6.2 Secondo il n. 1 dell'art. 1 C Conv., una persona, non fruisce più della presente Convenzione, se ha volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza. L'applicazione di tale norma necessita della riunione cumulativa di tre condizioni cumulative (GICRA 1996 n. 7 pag. 50 e segg.), ossia:

1) l'atto col quale il rifugiato domanda la protezione deve essere compiuto volontariamente, nel senso che non può essere imposto al rifugiato né dalle circostanze inerenti alla sua situazione nel Paese che lo ospita, né dalle autorità di questo Paese;

2) l'azione intrapresa dal rifugiato deve aver carattere intenzionale, ovvero deve avere per obbiettivo l'assoggettamento alle autorità del Paese di cui possiede la cittadinanza;

3) l'azione intrapresa deve essere coronata da successo, nel senso che una persona non solo deve sollecitare la protezione del Paese d'origine, ma occorre pure che la protezione richiesta gli venga effettivamente accordata. Nell'esame delle suddette condizioni, va tenuto conto sia del motivo che della durata del soggiorno, nonché dell'eventuale clandestinità del viaggio e del soggiorno, della frequenza dei rimpatri, dell'esposizione o meno a intimidazioni da parte delle autorità del Paese d'origine. Secondo la giurisprudenza, un breve soggiorno imposto da gravi motivi familiari ovvero motivato da un dovere di pietà filiale, soprattutto se il viaggio si è svolto clandestinamente, non giustifica l'applicazione della clausola di cessazione dell'art. 1 C n. 1 Conv., considerato che una tale motivazione, quale ad esempio la visita ad un genitore gravamente malato, non è inconciliabile con lo statuto di rifugiato. Infatti, un viaggio intrapreso nel Paese d'origine, motivato da un dovere di pietà filiale e l'ottenimento di un visto a tale scopo, non significa aver ridomandato la protezione di detto Paese e non permette di concludere alla normalizzazione delle relazioni tra il rifugiato e il suo Paese d'origine. Ne consegue che un breve rientro nel Paese d'origine non deve avere quale inevitabile e necessaria conseguenza la revoca dell'asilo e conseguentemente della qualità di rifugiato, anche se il viaggio non dovesse essersi svolto clandestinamente (cfr. ibidem; GICRA 1996 n. 11 pag. 82 e segg. e GICRA n. 12 pag. 91 e segg.). 7. 7.1 Nella fattispecie, conviene pertanto esaminare se - in considerazione del rientro in Etiopia della ricorrente con suo figlio - sono adempiute le condizioni d'applicazione dell'art. 1 C n. 1 Conv.. 7.2 Innanzitutto, è d'uopo constatare che l'insorgente ha riconosciuto di essere rientrata nel suo Paese d'origine dal 21 giugno 2008 al 26 agosto 2008 e di averlo fatto volontariamente, senza alcuna costrizione (cfr. verbale d'interrogatorio del [...] pag. 1; osservazioni del 24 novembre 2009 pag. 1 e ricorso pagg. 2 e 4). Non essendovi del resto alcun indizio circa l'esistenza di altri viaggi in Etiopia da parte della stessa, la prima condizione d'applicazione dell'art. 1 C n. 1 Conv. è, quindi, adempiuta. 7.3 In secondo luogo, Il TAF osserva che tutti gli elementi essenziali relativi al soggiorno della ricorrente in Etiopia, tra cui la durata dello stesso, le modalità di viaggio nonché il motivo per cui è stato effettuato convergono alla realizzazione della seconda condizione, secondo la quale la ricorrente si sarebbe posta sotto la protezione delle autorità del suo Paese d'origine. Infatti, il soggiorno della ricorrente e di suo figlio in Etiopia, se pur unico, si è protratto per ben due mesi e più, ovvero tra il 21 giugno 2008 al 26 agosto 2008, ciò che costituisce oggettivamente un soggiorno lungo, piuttosto che relativamente breve come sostenuto dall'insorgente (cfr. osservazioni del 24 novembre 2009), soprattutto in relazione alla motivazione che la ricorrente ha fatto valere a sostegno dello stesso, ovvero la partecipazione ad un evento eccezionale quale il giubileo per l'ingresso dell'Etiopia nel nuovo millenio (cfr. ibidem pag. 2 e ricorso pag. 4). Da un lato, risulta sproporzionato secondo il senso comune che per gli evenutali festeggiamenti del caso, sarebbe stato necessario un soggiorno di ben oltre due mesi. Dall'altro lato, il TAF constata che il motivo invocato dalla ricorrente non costituisce manifestamente un motivo suscettibile di giustificare un rientro in patria della ricorrente e di suo figlio al beneficio dello statuto di rifugiati. La ricorrente non ha, infatti, invocato alcun motivo famigliare grave, bensì ha unicamente addotto di essere rientrata in Etiopia per partecipare all'evento precedentemente citato. Essa ha, inoltre, ottenuto proprio dalle autorità etiopi, per il tramite della Missione di Etiopia presso le Nazioni Unite a Ginevra, secondo quanto da lei stessa dichiarato, il certificato di viaggio di cui ha prodotto una copia (cfr. osservazione del 24 novembre 2009 pag. 1 e ricorso pag. 4) ed è entrata in tutta legalità nel suo Paese, viaggiando in aereo (cfr. allegato 9 di cui al verbale d'interrogatorio del [...] 2009) come dimostrano i timbri doganali di cui all'allegato del sopraccitato verbale, che lei stessa ha affermato le sono stati posti all'entrata e all'uscita dall'Etiopia, all'aeroporto di D._______, a piena conoscenza quindi delle autorità etiopi (cfr. verbale d'interrogatorio del [...] pagg. 1-3). In tali circostanze, è irrilevante e non soccorre l'insorgente in alcun modo la mera asserzione secondo cui il suddetto documento sarebbe stato rilasciato proprio per poter partecipare all'evento del giubileo e solo per un periodo limitato (cfr. osservazione del 24 novembre 2009 pag. 1 e ricorso pag. 4). D'altronde, con sopresa, il TAF osserva che, il suddetto documento che essa ha presentato con le osservazioni del 24 novembre 2009 in occasione del suo diritto di essere sentita in merito all'intenzione dell'UFM di revocarle l'asilo e disconoscerle la qualità di rifugiato, nonché riprodotto in sede di ricorso, peraltro sprovvisto di traduzione, è lo stesso documento - corrispondente all'allegato 10, di cui al verbale d'interrogatorio del (...) e sottopostole in occasione dello stesso - che la ricorrente ha riconosciuto come la richiesta inoltrata per ottenere il suo certificato di nascita dall'Etiopia (cfr. verbale d'interrogatorio del [...] R4 pag. 2). Ad ogni modo, indipendemente dalla questione a sapere se si tratta di un documento di viaggio o della richiesta tendente all'ottenimento di un certificato di nascita dall'Etiopia, la ricorrente ha dichiarato che tale documento le ha permesso di rendersi in Etiopia (cfr. osservazioni del 24 novembre 2009 pag. 1 e ricorso pag. 3) e non risulta - come del resto la ricorrente non ha nemmeno invocato - che essa abbia viaggiato con documenti riportanti generalità diverse dalle sue, visto che la stessa ha dichiarato di non aver mai visto i documenti falsi che le sarebbero stati sottoposti in occasione dell'interrogatorio di Polizia (cfr. verbale d'interrogatorio del [...] pagg. 1-2). Di conseguenza, v'è ragione di concludere che, alla luce delle considerazioni sopradescritte in merito all'ottenimento del suddetto documento, alla motivazione e alla durata del soggiorno, nonché alle circostanze del viaggio, la ricorrente si è volontariamente assoggettata alle autorità del Paese di cui possiede la cittadinanza. Ne discende che, la seconda condizione d'applicazione dell'art. 1 sezione C n. 1 Conv. è adempiuta. Inoltre, non soccorre l'insorgente la censura ricorsuale secondo cui ha rimproverato all'UFM di non essersi pronunciato sui motivi che l'hanno condotta a recarsi in Etiopia (cfr. ricorso pagg. 4-5), allorquando l'UFM ha incontestabilmente indicato, tra gli elementi rilevanti della fattispecie, sia le modalità d'ottenimento dei documenti necessari (cfr. decisione dell'UFM del 2 dicembre 2009 pag. 1), sia la durata e il motivo del soggiorno effettuato (cfr. ibidem), nonché l'assenza di costrizioni nei confronti della ricorrente a rendersi in Etiopia (cfr. ibidem pag. 2) per concludere, quindi, alla realizzazione delle condizioni stabilite dalla giurisprudenza in relazione all'art. 1 C n. 1 Conv. per la revoca dell'asilo e il ritiro della qualità di rifugiato (cfr. ibidem). Il fatto che l'UFM nella redazione della propria decisione non abbia sviluppato una struttura sistematica della stessa, con separazione dei considerandi in fatto e in diritto, seppur non giova dal profilo della chiarezza della medesima, non può condurre al suo annullamento, ritenuto che tutti gli elementi necessari per capire il contenuto, le motivazioni e le conclusioni della decisione sono presenti (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5087/2006 del 10 luglio 2009 consid. 7.1 e relativi riferimenti). D'altronde, non essendo codesto Tribunale vincolato dai considerandi del provvedimento litigioso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3), anche un più approfondito esame dell'UFM sulla motivazione del soggiorno in Etiopia, non avrebbe cambiato nulla alle conclusioni a cui è giunto il TAF in questa sede e che confermano quindi la decisione impugnata. 7.4 Infine, il TAF constata che la ricorrente e suo figlio non sono stati confrontati a qualsivoglia rischio personale di persecuzione (cfr. GICRA 1992 n. 12 consid. 8c pag. 104; Sentenza del TAF D- 8447/2007 del 22 giugno 2009) durante il soggiorno in Etiopia di ben oltre due mesi, tanto più che già allora la ricorrente e suo figlio avevano ottenuto l'asilo e il riconoscimento della qualità di rifugiato, conformemente all'art. 51 cpv. 1 LAsi, in relazione ai motivi fatti valere dall'allora marito della ricorrente, da cui oggi è separata (cfr. verbale d'interrogatorio del [...] pag. 1). 7.5 In considerazione di tutto quanto precede, il TAF ritiene che l'UFM nella fattispecie, ha rettamente - in applicazione dell'l'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi e dell'art. 1 C n. 1 Conv. - revocato l'asilo e ritirato la qualità di rifugiato nei confronti della ricorrente e di suo figlio. Di conseguenza, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dalla ricorrente il 27 gennaio 2009. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato il 27 gennaio 2009 dalla ricorrente. 3. Comunicazione a: patrocinatore della ricorrente (Raccomandata) UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) G._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: