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D-1582/2011

D-1582/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-03-18 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) e allontanamento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1582/2011 Sentenza del 18 marzo 2011 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (...), Algeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'8 marzo 2011 / N (...). Visto: la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 23 febbraio 2011 (di seguito: verbale 1) e dell'8 marzo 2011 (di seguito: verbale 2), il verbale della decisione dell'UFM dell'8 marzo 2011, notificata oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. Avviso di notifica e di ricevuta; atto A 11/1), il ricorso del 14 marzo 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il giorno seguente, la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale il 15 marzo 2011, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda di asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino algerino, nato a B._______, C._______ (Algeria), dove avrebbe vissuto dalla nascita sino al suo espatrio avvenuto all'inizio del mese di (...), che il medesimo ha affermato di aver lasciato il suo Paese d'origine per il timore di essere ricercato dai terroristi, i quali lo vorrebbero uccidere, poiché egli avrebbe chiamato la Polizia, mentre tentavano di uccidere il suo vicino di casa, e li avrebbe denunciati; che, infatti, dopo aver sporto denuncia, l'indomani mattina, l'interessato avrebbe ricevuto una lettera minatoria; che, dopo essersi recato nuovamente dalla Polizia per denunciare tale fatto, su consiglio della stessa e per non creare problemi alla sua famiglia, l'interessato avrebbe deciso di espatriare, che l'interessato avrebbe raggiunto in autobus D._______ (Algeria), dove si sarebbe imbarcato fino a giungere in E._______ (Italia) in una località a lui sconosciuta; che, da tale località, si sarebbe imbarcato di nuovo su un mercantile giungendo a F._______, da dove avrebbe poi preso un treno fino a G._______ e, dopo tre giorni, un altro ancora fino a giungere a H._______ (Svizzera), senza documenti d'identità e senza subire alcun controllo, che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valido entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sia realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo che vi sarebbero nel suo caso dei motivi scusabili giustificanti la mancata presentazione dei documenti d'identità, ragion per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo e la decisione qui impugnata andrebbe annullata; che, in particolare, egli ribadisce di essere giunto in Svizzera senza documenti e di non aver mai posseduto né il passaporto, né la carta d'identità; che, di conseguenza, non gli sarebbe oggettivamente possibile farsi rilasciare e consegnare i suoi documenti d'identità in 48 ore; che, inoltre, il ricorrente fa valere che l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo, in quanto sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato o all'esecuzione del suo allontanamento; che, segnatamente, richiamati i fatti esposti, egli sottolinea che i suoi motivi d'asilo sarebbero rilevanti, poiché - a causa della situazione disastrosa, nonché di ingiustizia e di violenza del suo Paese, della debolezza delle strutture statali così come della diffusione del terrorismo - la Polizia algerina non sarebbe in grado di proteggere i suoi cittadini e lui stesso dai terroristi; che, di conseguenza, visti i fatti e la realtà algerina, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, la quale si fonderebbe soltanto su un'impressione arbitraria e soggettiva dell'autorità, secondo cui lo Stato algerino avrebbe pieno controllo e garantirebbe la sicurezza dei suoi cittadini; che, peraltro, la motivazione della decisione dell'autorità inferiore sarebbe gravemente carente e inidonea, ove detta autorità non avrebbe messo in dubbio la veridicità dei motivi d'asilo dell'insorgente, i quali sarebbero veri e verosimili; che, infine, l'autore del gravame chiede che sia verificata l'inesigibilità del suo allontanamento in Algeria, a causa della situazione generale in detto Paese, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo, nonché la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che l'obbligo della motivazione - concretizzato all'art. 35 PA - è una formalità essenziale; che, da un lato, rappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento, costringendo l'autorità giudicante a rendere ragione della razionalità del percorso seguito per giungere alla decisione, dall'altro si configura quale premessa logica imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo sulle linee di formazione di quel convincimento; che, di conseguenza, attraverso doverosi passaggi argomentativi imperniati sull'indicazione delle risultanze probatorie legittimamente acquisite, nonché sull'indicazione dei criteri di valutazione impiegati, l'autorità giudicante dovrà in concreto ricostruire, anzitutto per la propria consapevolezza, il percorso logico-conoscitivo che l'ha condotta ad apprezzare in un certo modo le prove disponibili e a trarne determinate conclusioni; che, essa ha, pertanto, l'obbligo d'esplicitare, nel modo più rigoroso e completo nonché necessario, la motivazione posta a fondamento della decisione adottata, ancorando così il principio del libero convincimento all'esigenza d'indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, allo scopo d'evitare che detto principio venga attuato per un uso arbitrario; che, invero, nella motivazione della decisione, l'autorità non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando d'avere tenuto presente ogni fatto decisivo (cfr. Decisioni del Tribunale federale svizzero [DTF] 129 I 232 consid. 3.2; sentenze del Tribunale D-1267/2008 del 5 maggio 2008 consid. 6.1 e D-3322/2006 del 3 aprile 2008 consid. 6.1), che, nel caso di specie, i fatti ed i motivi che hanno influito sulla valutazione dell'autorità inferiore sono stati esposti in modo sufficientemente esaustivo per consentire al ricorrente di comprendere la portata della decisione impugnata e dunque di ricorrere con criteri adeguati; che, infatti, le argomentazioni dell'UFM - indipendentemente che portino sulla verosimiglianza o sulla rilevanza dei motivi di asilo fatti valere dal ricorrente - sono complete e rispettose dell'obbligo della motivazione ai sensi della legge, in quanto indicano gli elementi essenziali sulla base dei quali detto Ufficio ha ritenuto le allegazioni del ricorrente, da un lato, inverosimili avuto riguardo alla mancata presentazione dei documenti d'identità e alle circostanze del viaggio d'espatrio e, dall'altro, irrilevanti in relazione ai suoi motivi di asilo, determinando quindi il suo convincimento circa le motivazioni rese dal ricorrente a sostegno della sua domanda di asilo; che, d'altronde, contrariamente a quanto pretende il ricorrente (cfr. ricorso pag. 3), l'esame dei motivi di asilo può vertere anche solo sulla rilevanza degli stessi; che, infatti, laddove i motivi d'asilo sono irrilevanti, la verifica della loro verosimiglianza diventa superflua ed ininfluente; che, di conseguenza, la censura ricorsuale circa la carenza di motivazione della decisione impugnata è infondata e va respinta, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, quanto al suo viaggio di espatrio, il ricorrente ha reso allegazioni vaghe e stereotipate; che, a titolo d'esempio, il ricorrente non è stato in grado di indicare la località italiana dove sarebbe sbarcato in E._______, né tantomeno di fornire qualsivoglia dettaglio circa il tragitto che avrebbe intrapreso con un mercantile da detta località fino a F._______ (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 D43-48); che, d'altronde, se l'insorgente si fosse trovato effettivamente in E._______, mal si comprende la ragione per cui egli si sarebbe successivamente recato ancora a F._______, piuttosto che in una località marittima al nord, come a I._______ ad esempio, allorquando la sua intenzione era sin dall'inizio di venire in Svizzera (cfr. verbale 1 pag. 6), che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, inoltre, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'UFM nella decisione impugnata circa la mancata presentazione dei documenti d'identità da parte del ricorrente, non soccorrono il medesimo le vaghe e stereotipate allegazioni asserite in corso di procedura di prima istanza e ribadite in sede di ricorso, secondo le quali non gli sarebbe stato possibile consegnare dei documenti, poiché sostanzialmente non ne avrebbe mai posseduti (cfr. verbale 1 pag. 3, verbale 2 D24, D27, nonché ricorso pag. 2), laddove non è altresì manifestamente plausibile che egli si presentasse nel suo villaggio o davanti alle autorità semplicemente dichiarando le proprie generalità (cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 D22-23); che tali asserzioni, infatti, non costituiscono nel caso di specie ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi della legge; che, peraltro, non vi è alcun indizio che egli abbia effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti dall'Algeria (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2 D25-26), tanto più che il ricorrente avrebbe potuto rivolgersi ai suoi numerosi familiari in patria (cfr. verbale 1 pag. 3), che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio di espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia di asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, a prescindere dalla verosimiglianza del racconto reso dal ricorrente, le asserite minacce da parte dei terroristi di cui sarebbe stato vittima, sono manifestamente il fatto di terzi e non costituiscono di per sé delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi come ha rettamente ritenuto l'autorità inferiore nella decisione impugnata; che, infatti, secondo la teoria della protezione, una persecuzione, di cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né un'entità quasi statale, è determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se la vittima non può ottenere una protezione adeguata dal suo Paese d'origine (principio della sussidiarietà della protezione internazionale); che, per di più, un richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti (cfr. GICRA 2006 n. 18); che, nella fattispecie, il ricorrente si è rivolto alle autorità del suo Paese per denunciare i pretesi fatti di cui sarebbe stato testimone e le asserite minacce proferitegli (cfr. verbale 1 pagg. 4-5 e verbale 2 D4, D7, D12); che tale comportamento dimostra che egli riponeva consapevolmente piena fiducia nelle autorità del suo Paese; che, d'altronde, a seguito della sua denuncia, la Polizia è intervenuta ed è riuscita a sventare l'asserito attentato dei terroristi nei confronti del suo vicino di casa (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 D4); che, pertanto, v'è ragione di credere che le autorità di Polizia algerine siano intervenute adeguatamente anche in favore del ricorrente, oltre che ad avergli consigliato di rifugiarsi lontano presso dei parenti (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 D5, D7, D10), al fine di contrastare le minacce che gli sarebbero state proferite personalmente e che egli avrebbe denunciato, ritenuto tra l'altro che secondo le sue stesse dichiarazioni, la Polizia avrebbe intrapreso le indagini sul suo caso (cfr. verbale 2 D10); che, inoltre, la famiglia dell'insorgente non ha giudicato di dover lasciare il proprio Paese di origine, malgrado le insinuazioni del medesimo, espresse in sede di audizione federale diretta, secondo cui la stessa, unitamente a lui, sarebbe minacciata e potrebbe essere uccisa, in assenza della protezione della Polizia (cfr. verbale 2 D16-17 e D49-50); che, alla luce delle suesposte considerazioni, nonché delle informazioni a disposizione del Tribunale, non vi sono indizi o elementi che lascino desumere che il ricorrente non possa ottenere in patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti e della sua famiglia, contrariamente a quanto pretende il ricorrente con semplici affermazioni di parte (cfr. ricorso pagg. 2-3), che, in considerazione delle suesposte dichiarazioni, v'è ragione di concludere all'assoluta irrilevanza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente, senza che sia necessario chinarsi sulla verosimiglianza o meno degli stessi, che, in virtù di quanto precede, l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi non trova applicazione nella fattispecie, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag. 725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg.), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.11]; GiCRA 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, contrariamente a quanto pretende il ricorrente (cfr. ricorso pag. 3), che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, celibe senza alcuna persona a carico e vanta una formazione scolastica nonché un paio di anni di esperienza professionale come (...), attività questa che gli permetteva di mantenersi prima del suo espatrio, guadagnando (...) dinari algerini al mese (cfr. verbale 1 pag. 2); che, inoltre, l'insorgente dispone in patria di un'importante rete sociale, ritenuto che vi risiedono numerosi membri della sua famiglia, tra cui i suoi genitori divorziati, i suoi due fratelli e una sorella, nonché quattro fratellastri e sorellastre (cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 D28); che, infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: