Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3176/2020 Sentenza del 9 luglio 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Esther Marti, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), con la compagna B._______, nata il (...), e la loro figlia C._______, nata il (...), El Salvador, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 20 maggio 2020 / N (...). Visto: le domande d'asilo che A._______ con la compagna B._______ e la loro figlia minore hanno presentato in Svizzera il (...) gennaio 2020 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-5/2, n. [...]-17/2 e n. [...]-18/2), i verbali relativi al rilevamento delle generalità dei sopra nominati del (...) gennaio 2020 (cfr. atti SEM n. [...]-33/9 [di seguito: verbale 1] e n. [...]-34/9 [di seguito: verbale 2]) ed i verbali concernenti i loro motivi d'asilo dell'(...) maggio 2020 dell'interessato (cfr. atto SEM n. [...]-45/16 [di seguito: verbale 3]) rispettivamente del (...) maggio 2020 della richiedente (cfr. atto SEM n. [...]-47/15 [di seguito: verbale 4]), i documenti presentati dagli interessati a sostegno delle loro asserzioni, ovvero segnatamente i loro passaporti (cfr. atti SEM n. [...]-3/3 e n. [...]-14/3) e quello della figlia (cfr. atto SEM n. [...]-15/3); le loro due carte d'identità rispettive (cfr. atti SEM n. [...]-1/2, n. 2/2, n. 12/2 e n. 13/2); due fotografie della coppia (cfr. atto SEM n. [...]-43/1 e n. 44/ mezzo di prova n. 2), copia di un articolo di giornale pubblicato sul sito internet "(...)" il (...) in lingua spagnola (cfr. atto SEM n. [...]-43/1 e n. 44/ mezzo di prova n. 1); un atto di denuncia datato (...) in lingua spagnola (cfr. atto SEM n. [...]-39/1 e n. 44/ mezzo di prova n. 3); nonché varia documentazione medica inerente gli interessati (cfr. atti SEM n. [...]-36/1, n. 40/2, n. 46/3, n. 51/2 e n. 53/3), il progetto di decisione negativa del (...) maggio 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-50/7) ed il contestuale parere della rappresentante legale del 19 maggio 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-52/2), la decisione della SEM del 20 maggio 2020 - notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. [...]-56/1) - per il cui tramite detta autorità non ha riconosciuto la qualità di rifugiato ai richiedenti ed ha respinto le loro domande d'asilo, pronunciando nel contempo il loro allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile, la cessazione dei mandati di rappresentanza legale il (...) (cfr. atti SEM n. [...]-57/1 e n. 58/1), il ricorso del 18 giugno 2020 (recte: 19 giugno 2020; cfr. risultanze processuali: timbro postale), con il quale gli insorgenti si sono aggravati contro la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo a titolo principale l'annullamento della predetta decisione e la concessione dell'asilo in Svizzera; in primo subordine la concessione dell'ammissione provvisoria, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ed in secondo subordine il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore per un supplemento istruttorio; contestualmente hanno presentato un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle eventuali spese processuali e dal loro anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili, il documento presentato con il gravame dai ricorrenti quale ulteriore mezzo di prova, ovvero copia di una schermata telefonica presentante un'informativa delle (...) di D._______, (...), del (...) ed in lingua spagnola, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 della Legge sull'asilo [LAsi, RS 142.31] e art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il ricorso manifestamente infondato, ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorrenti, con ultimo domicilio a E._______, nella colonia "(...)", hanno ricondotto la loro fuga a richieste estorsive da parte di alcuni criminali facenti parte della banda "(...)", che invero, il (...) 2019, si sarebbero presentati a casa loro (...) malviventi che avrebbero loro ingiunto il pagamento di (...) dollari (anche detta "renta") alla settimana la loro famiglia ed altrettanti al fratello dell'interessato; che tale importo, già però la seconda settimana, sarebbe aumentato a (...) dollari; che essi avrebbero versato quanto richiesto per tre (...) di seguito, ma il quarto (...) non avrebbero potuto ottemperare al pagamento per mancanza di disponibilità economica; che a causa del mancato pagamento, il (...) 2019, (...) dei malviventi giunti la prima volta, sarebbero tornati al loro domicilio, minacciando con una pistola la richiedente e la figlia per ottenere il pagamento di quanto da loro preteso; che gli interessati li avrebbero convinti che avrebbero versato il dovuto il giorno successivo, salvo poi darsi alla fuga il medesimo giorno; che rifugiatisi dapprima presso un amico del richiedente, a seguito di quesiti riguardo la loro provenienza posti da parte di sconosciuti all'amico, si sarebbero spostati presso una (...) dell'interessata, vivente in una colonia privata, ove si sarebbero preparati per l'espatrio; che il fratello dell'interessato, nel frattempo, avrebbe continuato ad ottemperare al versamento anche della loro parte della "renta", sino alla sua fuga; che il (...), gli interessati avrebbero sporto denuncia in polizia per l'evento successo il (...), che non avrebbe però avuto alcun seguito; che il (...) essi sarebbero infine espatriati dal loro Paese d'origine, dapprima sostando per un periodo in F._______, e poi giungendo in Svizzera, che inoltre A._______, ha esposto ancora che i contatti con i banditi succitati sarebbero per lui iniziati nel 2013; che invero, dopo l'evento citato nell'articolo di giornale da loro presentato quale mezzo di prova, durante il quale i predetti, ricercati dalla polizia si sarebbero rifugiati a casa sua, questi ultimi avrebbero iniziato a chiedere a lui ed al fratello dei favori quali: soldi per cibo, accessori, telefoni, droga o anche passaggi in vettura per loro stessi o famigliari, che inoltre, egli sarebbe stato vittima di due tentativi di uccisione da parte della banda "(...)"; che il primo episodio sarebbe avvenuto nel 2015, allorché gli avrebbero sparato da una macchina, ma il colpo non sarebbe partito; che nel secondo tentativo, successo nel 2016, sarebbe stato fermato da (...) uomini appartenenti alla banda precitata, che lo avrebbero in seguito controllato personalmente e tramite i documenti a sua disposizione, per verificare che non avesse tatuaggi o che la sua provenienza non fosse riconducibile ad una zona sotto il dominio della banda (...), che in caso di un loro ritorno in patria, essi temono per la loro vita e quella della loro bambina, in quanto essi avrebbero disubbidito all'ordine di pagamento della banda e si sarebbero dati alla fuga, e significherebbe tornare in un luogo controllato dalle bande; che il Governo e la polizia non sarebbero d'alcun aiuto, che nella querelata decisione, la SEM ha dapprima ritenuto irrilevanti i motivi addotti dai ricorrenti, in quanto le loro asserzioni non sarebbero riconducibili ad uno dei motivi esaustivamente esposti ex art. 3 LAsi, in quanto i loro persecutori sarebbero stati interessati unicamente alla riscossione della cosiddetta "renta"; che altresì, pure i favori richiesti all'interessato da parte di membri della banda prima del 2019, come pure allorché egli sarebbe stato vittima dei due episodi, avvenuti rispettivamente nel 2015 e nel 2016, esulerebbero dai motivi esposti all'art. 3 LAsi, che nel ricorso gli insorgenti avversano le conclusioni cui è giunta l'autorità resistente, che dapprima essi espongono la situazione in cui verserebbe il loro Paese d'origine a causa delle due maggiori bande ([...] e [...]) presenti sul territorio di El Salvador in maniera capillare e senza un'effettiva protezione della popolazione da atti commessi dalle bande locali da parte delle autorità salvadoregne, malgrado gli sforzi da esse compiuti; che a seguito di tale quadro, essi avrebbero un fondato timore per la loro vita in caso di un loro rientro in patria; che invero essi verrebbero percepiti quali oppositori alla banda (...), in quanto sarebbero fuggiti sottraendosi al versamento della "renta", che tali asserti sarebbero sostenuti anche dal fatto che, quando si trovavano a casa dell'amico del richiedente, alcuni membri della banda predetta avrebbero posto dei quesiti in merito alla loro provenienza; che a casa della (...) dell'interessata, sarebbero stati informati dall'amico precitato che poche ore dopo essere partiti, alcuni individui si sarebbero recati al suo domicilio per verificare se le informazioni da lui fornite - ovvero che erano dei parenti giunti dall'estero e che sarebbero già ripartiti per il loro paese - corrispondessero alla realtà, che ciò non di meno, andrebbe ritenuta nei loro confronti per lo meno una pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 LAsi, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, che come a ragione considerato dall'autorità inferiore nella decisione avversata - al quale per il resto può senz'altro essere rinviato onde evitare inutili ripetizioni (cfr. art. 109 cpv. 3 della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110] per rinvio dell'art. 6 LAsi) - in specie i motivi addotti dagli insorgenti non sono riconducibili ad uno dei motivi elencati dal precitato disposto (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, opinioni politiche), risultando pertanto irrilevanti in materia d'asilo, che inoltre, l'insicurezza ed il pericolo presenti a El Salvador di essere vittime di atti commessi per mano di membri di gang criminali non risultano essere fattualmente causali nel caso di specie, in quanto sono dimostrativi della difficile situazione securitaria presente nel predetto Paese, alla quale tutta la popolazione risulta essere esposta, che invero, malgrado le loro asserzioni - in parte nuove - presentate con il gravame circa la loro presunta ricerca da parte di membri della banda presso il loro amico, le stesse non risultano essere supportate da alcun elemento concreto che, anche venissero ritenute verosimili, gli stessi sarebbero tutt'ora alla loro ricerca ed interessati a ritrovarli; che segnatamente non essendosi mai indirizzati sia per quanto attiene la riscossione della "renta" che per ricevere informazioni riguardo al loro spostamento, né al fratello del ricorrente che ha continuato a vivere nella loro abitazione dopo la loro partenza ed a versare la sua parte per un certo periodo (cfr. verbale 3, D38, pag. 6 e D72, pag.10; verbale 4, D63 segg., pag. 10), come neppure ai vari familiari di entrambi i ricorrenti presenti nel Paese d'origine, in particolare al fratello ed ai genitori dell'interessata che vivono tutt'ora nella colonia "(...)" (cfr. verbale 4, D17 segg., pag. 3 seg.); che non appare difatti credibile che se effettivamente gli affiliati alla banda fossero stati interessati a ritrovarli, e visto anche la loro ampia rete informativa e di potere, non abbiano rintracciato i famigliari di questi ultimi (cfr. verbale 4, D63 segg., pag. 10 segg.), che altresì dalle loro stesse asserzioni, risulta che la gang non è più stata interessata a loro in modo particolare, per lo meno a partire dal (...) 2019, allorché si sarebbero trasferiti presso una (...) dell'interessata in una colonia privata, sempre a E._______ (cfr. verbale 3, D71, pag. 10; verbale 4, D68 e D72, pag. 11; D74, pag. 12), che per di più, per quanto attiene il rischio addotto dagli interessati di essere vittime da parte di membri della banda (...), si tratta di un rischio di esposizione ad atti pregiudizievoli emananti da entità non statali, ed occorrerebbe ancora, perché il gravame meriti accoglimento, che i ricorrenti non siano in misura di ottenere un'appropriata protezione in patria (cfr. DTAF 2008/4 consid. 5.2 e DTAF 2011/51 consid. 7.1-7.4), che tuttavia, anche a fronte delle fonti citate nel gravame e dei mezzi di prova presentati dai ricorrenti, non si può partire dal presupposto che le autorità di polizia del loro Paese d'origine, non prenderebbero sistematicamente - se opportunamente informate degli atti criminali - misure volte a perseguire gli autori di reati commessi sul loro suolo, o non ne avrebbero la volontà, che nel loro caso specifico, essi hanno potuto rivolgersi alle autorità di polizia, sporgendo denuncia; che il fatto che quest'ultima non abbia avuto alcun seguito, non appare essere ascrivibile ad una mancanza di volontà da parte delle forze di polizia di perseguire i presunti autori delle estorsioni e minacce a loro rivolte, quanto piuttosto poiché nella stessa denuncia - presentata poco prima del loro espatrio e quando si erano già trasferiti presso la (...) della ricorrente - essi hanno indicato che sarebbero emigrati dal Paese d'origine, senza di fatto richiedere l'intervento degli agenti a loro protezione; che in tale contesto, non appare essere insolito che le forze di polizia non abbiano dato un seguito alla loro denuncia, non essendo essi più presenti su suolo salvadoregno, che in definitiva v'è dunque da tutelare la valutazione dell'autorità inferiore circa l'irrilevanza dei motivi d'asilo addotti dagli interessati, che, per quanto riguarda la concessione dell'asilo ed il riconoscimento della qualità di rifugiato il ricorso non è pertanto destinato ad esito favorevole, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti sia ammissibile, esigibile e possibile, che in sede ricorsuale, gli interessati hanno contestato anche tale conclusione, ritenendo la stessa inammissibile, siccome rischierebbero di essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti, nonché inesigibile, vista la situazione d'insicurezza e violenza presente in El Salvador, che nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo degli insorgenti, questi ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), che, in siffatte circostanze, non v'è nemmeno motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti di essere esposti, in caso di allontanamento nel loro Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che la situazione generale difficile dal profilo securitario e dei diritti dell'uomo in El Salvador, in particolare dovuta alle attività delle bande criminali - delle quali le due principali sono il Barrio 18 (anche chiamata B-18 o Eighteenth Street gang) e la MS-13 (anche denominata Mara Salvatrucha) - di per sé sola, ed in assenza di ulteriori elementi concreti agli atti, non rendono illecita l'esecuzione del loro allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-1707/2020 del 15 aprile 2020; E-1115/2018 del 24 febbraio 2020 consid. 8.3 con ulteriori riferimenti ivi citati; E-593/2018 dell'8 ottobre 2018 consid. 7.2), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi; DTAF 2014/28 consid. 11), che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti risulta pure essere ragionevolmente esigibile (cfr. art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi; DTAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 e giurisprudenza ivi citata), nella misura in cui non appare esserci una messa in pericolo concreta dei ricorrenti in caso di un loro ritorno nel Paese d'origine, che in primo luogo, malgrado la criminalità elevata, le grosse difficoltà economiche e la difficile situazione securitaria, dalla fine della guerra civile nell'anno 1992, la situazione politica in El Salvador si è stabilizzata; che pertanto in tale Paese, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale (cfr. sentenze del Tribunale D-1707/2020; E-1115/2018 consid. 8.3 e E-593/2018 consid. 7.3 con ulteriori riferimenti citati), che dagli atti non traspaiono neppure motivi individuali di natura economica, sociale o medica, che si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti nel loro Paese d'origine; che A._______ e la compagna non sarebbero difatti da considerare come persone vulnerabili, in quanto sono giovani, dispongono di una buona formazione e possono vantare di pluriennali esperienze lavorative (cfr. verbale 3, D27 segg., pag. 4; verbale 4, D29 segg., pag. 4), che hanno permesso loro di vivere bene - ed al di sopra della media - in El Salvador (cfr. verbale 3, D101, pag. 13; verbale 4, D46 seg., pag. 8); che inoltre non soffrono di alcuna problematica medica che renderebbe ostativa la ripresa di un'attività remunerativa al loro ritorno; che essi dispongono per il resto di un'ampia rete famigliare nel Paese d'origine, sul quale potranno contare, in caso di necessità, che neppure dall'esame degli atti appaiono esserci dei problemi medici di particolare importanza che renderebbe ostativo un loro ritorno in patria; che difatti il trattamento per scabbia iniziato dalla famiglia pare essersi concluso già nel (...) del 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-36/1), come pure la problematica al dente del giudizio dell'interessata è terminata con la sua estrazione, la susseguente rimozione delle suture e del drenaggio (cfr. atti SEM n. [...]-46/3 e n. 53/3); che la problematica d'inappetenza della bambina C._______ (cfr. verbale 4, D8 segg., pag. 3 e atto SEM n. 40/2) come pure la ciste articolare al polso destro rilevata al ricorrente con l'F2 del (...) (cfr. atto SEM n. 51/2), appaiono essere dei problemi medici passeggeri e/o di poca importanza e che pacificamente non costituiscono un ostacolo insormontabile al loro ritorno, che per il resto essi non hanno allegato nel loro gravame, che loro stessi o la loro bambina soffrirebbe di qualsivoglia affezione che possa risultare d'ostacolo all'esecuzione del loro allontanamento in El Salvador, che infine, vista la giovane età della loro bambina (di poco più di [...] anni e [...]), ed il fatto che essa dipenda per la sua crescita e l'educazione dai suoi genitori, con i quali rientrerà nel Paese d'origine che hanno lasciato soltanto da poco, e dove dispone inoltre di altri famigliari, in particolare di nonni e zii, che potranno offrirle, in caso di bisogno, i beni di prima necessità ed un alloggio, l'apprezzamento della SEM appare anche, alla luce della giurisprudenza topica in materia (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6), pure conforme alle esigenze della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento risulta parimenti ragionevolmente esigibile (cfr. art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), che infine, non si osservano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 e giurisprudenza ivi citata), disponendo per il resto i ricorrenti tutti di documenti di viaggio tutt'ora validi, che permetteranno loro il rientro nel Paese d'origine (art. 8 cpv. 4 LAsi), che l'attuale situazione dal punto di vista sanitario dovuta alla propagazione nel Mondo del Coronavirus (anche detto Covid-19), non è ostativa all'esecuzione dell'allontanamento, in quanto di carattere temporario; che se dovesse, nel caso di specie, ritardare momentaneamente l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti, la stessa interverrebbe necessariamente più tardi, in tempi appropriati (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-3201/2020 del 26 giugno 2020, D-3007/2020 del 25 giugno 2020 consid. 7.3.2), come peraltro già disposto dall'autorità inferiore nella decisione avversata (cfr. cifra 4 del dispositivo), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento il gravame va disatteso, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: