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D-3890/2020

D-3890/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-08-21 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
  3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3890/2020 Sentenza del 21 agosto 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Jeannine Scherrer-Bänziger; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nata il (...), El Salvador, patrocinata dalla signora Roberta Condemi, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento;decisione della SEM del 2 luglio 2020 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera il (...) febbraio 2020, il passaporto salvadoregno versato agli atti in originale dalla richiedente l'asilo, il rilevamento dei dati personali del 18 febbraio 2020 (cfr. atto n. [...]-13/8), l'atto medico F2 del 15 maggio 2020 (cfr. atto n. [...]-15/2), i verbali d'audizione del 29 maggio 2020 (cfr. atto n. [...]-17/15 [di seguito: verbale 1]) e del 19 giugno 2020 (cfr. atto n. [...]-21/15 [di seguito: verbale 2]), i documenti presentati dalla richiedente nel corso dell'audizione del 29 maggio 2020, fra cui figurano:

- una lettera del (...) luglio 2019 redatta dalla Croce Rossa salvadoregna;

- un articolo del (...) 2017, di una non meglio precisata testata giornalistica, concernente l'omicidio di un uomo e di sua figlia;

- uno scritto di data 8 luglio 2019 del suo legale in El Salvador, avv. B._______;

- un certificato di lavoro redatto dalla "(...)";

- documentazione fotografica ritraente la richiedente;

- copia di una schermata telefonica recante un'informativa delle Forze armate di El Salvador, Stato Maggiore Generale dell'Esercito, del 25 aprile 2020;

- una dichiarazione del 25 maggio 2020 redatta da C._______, deputata all'assemblea legislativa di El Salvador, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 2 luglio 2020, notificata in medesima data, (cfr. risultanze processuali; atto n. [...]-30/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 3 agosto 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 4 agosto 2020), con cui la ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata e alla ritrasmissione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione e un nuovo esame delle allegazioni; in subordine alla concessione dell'ammissione provvisoria; altresì, e con protesta di tasse e spese, ha presentato una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, la documentazione versata agli atti a sostegno della propria impugnativa, la quale si compone del carteggio già prodotto nell'ambito del procedimento di prima istanza, nonché di uno scritto del 16 luglio 2020 della croce rossa salvadoregna e una dichiarazione, di medesima data, redatta dall'avv. B._______, gli ulteriori atti medici F2 rispettivamente di data 20 luglio 2020, 24 luglio 2020, 27 luglio 2020 e 29 luglio 2020, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 della Legge sull'asilo [LAsi, RS 142.31] e art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il ricorso manifestamente infondato, ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che la richiedente, con ultimo domicilio nel dipartimento di D._______ (cfr. atto n. [...] 13/8, punto 2.01; verbale 1, pag. 2, D9), ha ricondotto il suo espatrio alle persecuzioni perpetrate nei suoi confronti da bande criminali, che in questo senso, l'interessata - all'epoca residente ad E._______ ha riferito di essere stata testimone di un duplice omicidio, occorso nell'ottobre del 2017 presso l'abitazione dei suoi vicini; che due giorni dopo tale episodio, ella avrebbe rinvenuto un messaggio intimidatorio sulla porta della propria dimora, con il quale le veniva intimato, dietro minaccia di morte, di non riferire dell'accaduto alle autorità di polizia e di abbandonare la casa entro ventiquattr'ore; che di conseguenza la ricorrente sarebbe dapprima fuggita a F._______, presso un amico, e poi a G._______, nel dipartimento di D._______; che tuttavia, poco dopo essere giunta in quest'ultima città, l'insorgente sarebbe stata avvicinata da un non meglio precisato individuo che le avrebbe riferito che dalla prigione sarebbe stato chiesto di lei (cfr. verbale 1, pag. 6, D52; pag. 10, D89 e segg.; pag. 12, D100), che trasferitasi a H._______ dal dicembre del 2017, ella vi sarebbe rimasta fino al mese di marzo del medesimo anno, prima di fare ritorno a I._______ (cfr. verbale 1, pag. 11, D97); che nondimeno, qui sarebbe stata nuovamente interpellata da un affiliato di una gang criminale, il quale le avrebbe proibito l'esercizio della sua professione (cfr. verbale 1, pag. 11, D93), evenienza che l'avrebbe spinta a ristabilirsi nel settembre del 2018 a H._______ (cfr. verbale 1, pag. 12, D98), rimanendovi fino al dicembre del medesimo anno (cfr. verbale 2, pag. 4, D22), che infine, il 31 dicembre 2018, sentendosi perennemente sorvegliata dai malviventi ed essendo a suo dire facilmente rintracciabile in virtù della professione svolta in campo politico, la richiedente avrebbe deciso di licenziarsi per dedicarsi ai figli e riflettere su un'eventuale fuga dal Paese (cfr. verbale 1, pag. 4, D35; memoriale ricorsuale, pag. 3, punto 1); che dopo un periodo di circa un anno - durante il quale ella si sarebbe segnatamente mantenuta con un'attività commerciale (cfr. verbale 1, pag. 4, D32 e D34) - il (...) 2019 avrebbe lasciato definitivamente El Salvador, che per queste ragioni, in caso di un suo ritorno in Patria, ella teme per la sua incolumità, che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha ritenuto inverosimili le allegazioni dell'interessata; che il narrato di quest'ultima sarebbe insufficientemente motivato, divergente su punti essenziali nonché incompatibile con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire, che oltremodo, i mezzi di prova depositati dalla richiedente a sostegno della domanda d'asilo non permetterebbero di rendere verosimili le sue dichiarazioni, che con il gravame, dopo aver rammentato i fatti esposti nel corso della procedura, l'insorgente ha contestato le valutazioni della SEM; che in tal senso il resoconto da lei esposto in sede di audizione non presterebbe il fianco a critiche, risultando nel complesso verosimile, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che anzitutto, il Tribunale rileva che indipendentemente dalla loro verosimiglianza - la cui questione può invero rimanere inevasa - le persecuzioni esposte dalla richiedente appaiono prive di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi, che difatti, giova rammentare che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, che orbene, in casu, l'asserito rischio di esposizione a seri pregiudizi da parte dei succitati gruppi criminali non è riconducibile ad uno dei motivi elencati dal precitato disposto (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, opinioni politiche) quanto, piuttosto, ad un'espressione di criminalità organizzata, che la ricorrente medesima ha del resto esplicitamente e ripetutamente negato che gli atti persecutori addotti fossero dettati dalle sue opinioni politiche né dalle collaborazioni con il partito (...) e l'ONG "(...)" (cfr. memoriale ricorsuale, punto II, pag. 4 a 6), che inoltre, l'insicurezza ed il pericolo presenti a El Salvador di essere vittima di atti commessi per mano di membri di gang criminali non risultano essere fattualmente causali nel caso di specie, in quanto sono dimostrativi della difficile situazione securitaria presente nel predetto Paese, alla quale tutta la popolazione risulta essere esposta, che per di più, il rischio addotto dall'interessata di essere vittima da parte di membri della banda MS-13 (cfr. verbale 1, pag. 9, D78), è legato ad atti pregiudizievoli cagionati da entità non statali, ed occorrerebbe ancora, perché il gravame meriti accoglimento, che la ricorrente non sia in misura di ottenere un'appropriata protezione in patria (cfr. DTAF 2008/4 consid. 5.2 e DTAF 2011/51 consid. 7.1-7.4), che al riguardo la richiedente ha asserito di non aver fatto capo alle autorità di polizia salvadoregne perché corrotte e pertanto non affidabili (cfr. verbale 2, pag. 9, D67 e pag. 10, D69 e D78), che tuttavia, quest'ultima allegazione si riduce ad una mera asserzione di parte; che in effetti, pur tenuto conto delle fonti citate nel gravame oltreché dei mezzi di prova presentati dalla ricorrente, non si può partire dal presupposto che le autorità di polizia del suo Paese d'origine, non prenderebbero sistematicamente - se opportunamente informate degli atti criminali - misure volte a perseguire gli autori di reati commessi sul loro suolo, o non ne avrebbero la volontà, che conseguentemente, in assenza di indizi concreti in questo senso, nulla osta a che l'insorgente si rifaccia alla protezione statale una volta rimpatriata, che per sovrabbondanza, vi sarebbe altresì da chiedersi - con particolare riferimento agli asseriti episodi di pedinamento (cfr. verbale 1, pag. 12, D1010 e verbale 2, pag. 6, D39) se i motivi ai quali la richiedente si è appellata, per quanto spiacevoli, rivestano un'intensità tale da rientrare nella nozione di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che in definitiva, vista l'irrilevanza dei motivi d'asilo addotti dall'interessata, per quanto riguarda il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo v'è pertanto da confermare la decisione dell'autorità di prima istanza, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM di-spone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che per prassi invalsa del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che in sede ricorsuale, l'interessata ha contestato anche tale assunto; che a suo dire l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile, siccome rischierebbe di sottoporla - posta la situazione d'insicurezza e violenza regnante in El Salvador, unitamente alla collusione delle autorità di polizia con la criminalità organizzata a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, che oltretutto, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile viste le condizioni personali della ricorrente e delle condizioni di vita nelle quali ella si ritroverebbe per il caso in cui facesse ritorno nel suo Paese, che ad ogni modo, anche a mente del Tribunale non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento verso El Salvador, che non essendo riuscita l'insorgente a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere sposti a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso El Salvador è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30), che la situazione generale difficile dal profilo securitario e dei diritti dell'uomo in El Salvador, in particolare dovuta alle attività delle bande criminali - delle quali le due principali sono il Barrio 18 (anche chiamata B-18 o Eighteenth Street gang) e la MS-13 (anche denominata Mara Salvatrucha) - di per sé sola, ed in assenza di ulteriori elementi concreti agli atti, non rendono illecita l'esecuzione del loro allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-3176/2020 del 9 luglio 2020; D-1707/2020 del 15 aprile 2020; E-1115/2018 del 24 febbraio 2020 consid. 8.3 con ulteriori riferimenti ivi citati; E-593/2018 dell'8 ottobre 2018 consid. 7.2), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi; DTAF 2014/28 consid. 11), che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente risulta pure essere ragionevolmente esigibile (cfr. art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi; DTAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 e giurisprudenza ivi citata), nella misura in cui non appare esserci una messa in pericolo concreta della ricorrente in caso di un loro ritorno nel Paese d'origine, che in primo luogo, malgrado la criminalità elevata, le grosse difficoltà economiche e la difficile situazione securitaria, dalla fine della guerra civile nell'anno 1992, la situazione politica in El Salvador si è stabilizzata; che pertanto in tale Paese, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale (cfr. sentenze del Tribunale D-3176/2020 del 9 luglio 2020; D-1707/2020 del 15 aprile 2020; E-1115/2018 del 24 febbraio 2020 consid. 8.3 e E-593/2018 dell'8 ottobre 2018 consid. 7.3 con ulteriori riferimenti citati), che dagli atti non traspaiono neppure motivi individuali di natura economica, sociale o medica, che si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine; ch'ella è infatti giovane, dispone di una buona formazione e può vantare di pluriennali esperienze lavorative (cfr. verbale 1, pag. 3, D21 e segg.), che le ha permesso di vivere bene in El Salvador (cfr. verbale1, pag. 4, D26); che inoltre non censura di soffrire di alcuna problematica medica che osti alla ripresa di un'attività remunerativa al suo ritorno; che per il resto, ella dispone di un'ampia rete famigliare nel Paese d'origine, sulla quale potrà contare in caso di necessità (cfr. verbale 1, pag. 3, D11 e segg.), che con la propria impugnativa, la ricorrente non ha infine preteso di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3), che pertanto, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI), che da ultimo, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: