Asilo e allontanamento (procedura celere)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen- tenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Manuel Borla Matteo Piatti
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2900/2024 Sentenza del 22 maggio 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Deborah D'Aveni; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), Algeria, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 30 aprile 2024 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha depositato in Svizzera l'8 dicembre 2023, il verbale d'audizione secondo l'art. 29 LAsi (RS 142.31) del 24 aprile 2024, i rapporti medici del 15 e 22 gennaio, 19 febbraio, 19 marzo, 19 aprile e 2 maggio 2024 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. (...)-21/2, 22/2, 25/2, 28/2, 31/3, 40/3), il parere legale del 26 aprile 2024 relativo al progetto di decisione negativa della SEM, la decisione del 30 aprile 2024, notificata il medesimo giorno, con la quale la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera entro il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione, incaricando il Cantone B._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura, la dichiarazione scritta del medesimo giorno, con la quale la Protezione giuridica ([...]) ha rinunciato al mandato di rappresentanza del ricorrente conferito il 27 dicembre 2023, il ricorso dell'8 maggio 2023 (cfr. timbro postale; data d'entrata: 10 maggio 2024), con cui l'insorgente chiede l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo e, in via subordinata, l'ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità e inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; egli presenta altresì un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. artt. 6 e 105 LAsi e 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi del ricorso o dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che i ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la relativa sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che, su domanda, la Svizzera, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che, inoltre, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che, nel caso concreto, il ricorrente, cittadino algerino, ha sostanzialmente addotto di essere rimasto orfano di madre all'età di un anno ed essere stato cresciuto da sua nonna ad C._______, dove avrebbe parzialmente frequentato le scuole elementari per quattro anni; di essere espatriato poiché in C._______ non disporrebbe né di un alloggio né di un lavoro fisso; che, infatti, la sua matrigna lo avrebbe cacciato di casa e, inoltre, la polizia locale lo avrebbe più volte tenuto in fermo; che, cacciato di casa, avrebbe quindi alloggiato a periodi presso la zia materna ad C._______ e la zia paterna a Tizi-Ozou, con le quali sarebbe attualmente in buoni rapporti; che, costretto a vivere spesso per strada, avrebbe lavorato in diversi luoghi ad C._______, segnatamente come guardiano nelle fattorie e nei parcheggi; che, in particolare, avrebbe avuto dei problemi con alcuni ragazzi del suo quartiere, i quali si sarebbero presentati più volte ubriachi con lo scopo di danneggiare le automobili poste nel parcheggio dove lavorava; che nel tentativo di proteggere le automobili dai danneggiamenti, sarebbe stato ripetutamente insultato ed aggredito da tali persone; che, durante questi episodi, sarebbe stato più volte preso in fermo dalla polizia insieme agli aggressori; che una volta compreso ch'egli era l'unico responsabile della sicurezza del parcheggio, gli agenti di polizia lo avrebbero tuttavia sempre rilasciato; che, in caso di ritorno in Algeria, egli teme di essere ucciso da queste persone poiché, circa dieci o quindici giorni prima del suo espatrio, lo avrebbero minacciato di lesioni al corpo; che, a fronte di tale minaccia, si sarebbe pertanto rifugiato presso la sua zia paterna a D._______ prima di lasciare definitivamente il Paese verso l'aprile del 2022 (per quanto precede, cfr. atto SEM n. 32/11), che a sostegno della propria domanda l'interessato non ha versato agli atti alcun documento d'identità o mezzo di prova, che nella decisione impugnata, la SEM ritiene anzitutto che le allegazioni dell'insorgente non sarebbero riconducibili ad uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi; che, in particolare, la motivazione degli aggressori sarebbe stata quella di effettuare degli atti di vandalismo in stato di ebrezza e che, pertanto, il ricorrente sarebbe stato un semplice ostacolo ai loro intenti criminali; che a fronte della dinamica degli eventi, le minacce da loro proferite non sarebbero quindi da ritenersi serie; che, di riflesso, gli aggressori non avrebbero la concreta intenzione di perseguitare il ricorrente; che, inoltre, occorrerebbe escludere un timore soggettivo di persecuzioni in quanto egli non avrebbe neppure sporto denuncia, nonostante lo Stato algerinono sarebbe generalmente disposto e capace ad accordare una sufficiente protezione; che, in esito, i timori del ricorrente non sarebbero riconducibili a motivi pertinenti per l'asilo e risulterebbero infondati (cfr. decisione impugnata, pag. 4); che, inoltre, la pretesa impossibilità di tornare a vivere presso le sue zie e trovare lavoro in Algeria sarebbe una mera supposizione non suscettibile di giustificare la qualità di rifugiato (idem pag. 5); che, infine, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, posto in particolare ch'egli avrebbe una sufficiente rete familiare in patria nonché di sufficienti esperienze professionali (idem pagg. 5-6), che, censurando una violazione del diritto federale, l'insorgente contesta tuttavia la valutazione dell'autorità inferiore affermando, in particolare, che le autorità algerine sarebbero incapaci di garantire la sua sicurezza nonostante le sue ripetute denunce; che, in questo senso, la fuga dal Paese sarebbe stata l'unica possibilità per sfuggire alle persecuzioni subite; che la SEM avrebbe altresì dovuto considerare con maggior riguardo i suoi problemi psichiatrici e il suo profilo di rischio per riconoscere infine la sua qualità di rifugiato (cfr. ricorso, pag. 2); che a fronte degli eventi occorsi in patria, egli sarebbe stato sottoposto ad una pressione psichica insopportabile; che, infine, tenuto conto dell'attuale situazione politica nel suo Paese d'origine e della sua situazione personale, l'esecuzione del suo allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile (idem pag. 3), che, ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono modificare le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore, che, anzitutto, a fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, il ricorrente non ha addotto dei validi motivi d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi, essendo le persecuzioni narrate riconducibili a terze persone e non ad organi statali - aspetto non contestato nel ricorso, che, invero, egli ha asserito di essere stato ripetutamente aggredito da alcuni giovani del suo quartiere, ubriachi e intenti al danneggiamento delle automobili poste nel parcheggio del quale egli era responsabile in quanto guardiano (cfr. atto SEM n. 32/11 D76, D77, D80); che, in tale contesto, questi lo avrebbero inoltre minacciato di amputargli la mano, ciò che avrebbe spinto il ricorrente ad espatriare (idem D80, D86-87), che, tuttavia, le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata; che, invero, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona interessata deve dapprima aver esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo; che l'effettiva protezione nel Paese d'origine non va inoltre intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non statali; che nessuno Stato ha infatti la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini; che, al contrario, occorre che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti; 2011/51 consid. 6.1), che, di principio, le autorità algerine sono in grado e capaci di accordare una protezione sufficiente ai suoi cittadini di fronte ad infrazioni penali commesse da terze persone (cfr. ex pluris sentenze TAF E-2097/2024 del 17 aprile 2024 consid. 8.1; D-311/2024 del 25 gennaio 2024 consid. 5.1; E-6092/2022 del 5 gennaio 2023 consid. 6.1), che, nello specifico, il ricorrente ha intenzionalmente rinunciato a sporgere denuncia per la minaccia subìta prima del suo espatrio (cfr. atto SEM n. 32/11 D90); che, inoltre, non risultano evidenze probatorie di denunce relative alle aggressioni fisiche e verbali precedentemente patite (idem D73-76), che, ciò posto, egli non ha esaurito le possibilità di protezione nel suo Paese d'origine sicché, conformemente alla giurisprudenza succitata, risulta preclusa la protezione internazionale in Svizzera, che, nel suo gravame, il ricorrente non indica neppure i motivi per i quali le autorità algerine non sarebbero intenzionate ad accordargli la debita protezione; che, del resto, le autorità di polizia sono già intervenute a più riprese durante le aggressioni nel parcheggio, sicché va di principio riconosciuta la loro volontà di proteggerlo (cfr. atto SEM n. 31/11 D59, D64-65), che, per il resto, conviene rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA), che, visto quanto precede, i motivi addotti dall'interessato non risultano determinanti ai sensi degli art. 3 LAsi, che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che, nello specifico, l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (artt. 14 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel suo ricorso, il ricorrente afferma genericamente che l'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera non sarebbe ragionevolmente esigibile, senza tuttavia addure una motivazione a sostegno della propria tesi (cfr. ricorso, pag. 3), che, ad ogni buon conto, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del suo allontanamento verso l'Algeria, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è pure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), considerato inoltre ch'egli non soffre di gravi e straordinarie affezioni non curabili in Algeria (cfr. atti SEM n. 21/2, 22/2, 25/2, 28/2, 31/3, 40/3; sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che nella fattispecie non risultano indizi da cui desumere che l'interessato sarà concretamente in pericolo in caso di ritorno in Algeria, che, infatti, la situazione in tale Paese non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale (cfr. ex pluris sentenze TAF E-2097/2024 del 17 aprile 2024 consid. 10.3.2; D-6380/2023 del 21 marzo 2024 consid. 8.3.2; D-311/2024 del 25 gennaio 2024 consid. 7.5; E-380/2024 del 24 gennaio 2024 consid. 9.3.1; D-5255/2022 del 12 dicembre 2022 consid. 8.5), che, pertanto, tale aspetto rende di principio ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che il ricorrente non può neppure avvalersi di motivi ostativi individuali, che, invero, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana; che l'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o il suo mantenimento, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati); che in tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile; che invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che, nello specifico, dalle visite mediche svolte in Svizzera risulta che l'interessato soffre di (...) (cfr. atto SEM n. 21/2), di problemi al pancreas unitamente a dolori addominali a causa del consumo d'alcol (in trattamento con [...), di stato d'ansia e di perdita di capelli (cfr. atti SEM n. 22/2, 25/2, 28/2, 31/3, 32/11 D5-13, 40/3), che, ciò posto, non si evincono indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni suscettibili d'iscriversi nella restrittiva giurisprudenza succitata; che, di riflesso, la concreta situazione valetudinaria non inficia l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera, che, oltretutto, l'Algeria dispone di un sistema sanitario funzionante e, pertanto, un adeguato trattamento medico dei problemi di salute dell'interessato risulta di principio possibile (cfr. sentenze TAF E-7115/2023 del 29 gennaio 2024 pag. 11; E-6254/2023 del 15 dicembre 2023 pag. 9; E-1563/2023 del 5 aprile 2023 pag. 8; D-1538/2022 del 17 agosto 2022 consid. 7.6.3.2), che, peraltro, il ricorrente ha già fatto ricorso alle strutture mediche del suo Paese d'origine, segnatamente l'ospedale E._______ ad C._______ e gli ospedali di F._______ e di C._______ , sicché non v'è ragione di concludere che questi centri medici non possano prenderlo nuovamente a carico (cfr. atto SEM n. 32/11 D6-13), che, contrariamente a quanto censurato nel gravame (cfr. ricorso, pag. 2), egli non soffre inoltre di alcun problema psichiatrico rilevante, che, per il resto, il ricorrente è una persona giovane e con una sufficiente esperienza professionale, sebbene non in settori qualificati (cfr. atto SEM n. 32/11 D23-24, D31-32); ch'egli dispone inoltre di una valida rete familiare in patria, segnatamente le sue zie materne e paterne con le quali nutre un buon rapporto (idem D22, D38-39, D43-44); che, in esito, è verosimile ch'egli non riscontrerà difficoltà eccessive nell'ambito della sua reintegrazione lavorativa e sociale, che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano infine impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che la querelata decisione va quindi confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto, che essendo le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va inoltre respinta, che le spese processuali di CHF 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente sentenza è definitiva e non può, di principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: