Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF).
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 4.1 Gli insorgenti, nel loro ricorso, lamentano dapprima un accertamento incompleto dei fatti circa il profilo medico dell'interessata 3, in quanto l'autorità inferiore non avrebbe atteso il completamento dell'istruzione rispetto alle visite mediche già previste e non avrebbe disposto la redazione di un rapporto medico di dettaglio (F4). Inoltre, la SEM non avrebbe investigato circa le effettive condizioni d'accoglienza dopo il trasferimento in Croazia nelle quali si ritroverebbe l'insorgente 3. Al riguardo, la predetta neppure avrebbe effettuato un esame concreto ed individualizzato, rispetto all'effettiva accessibilità, senza interruzioni, di una presa in carico adeguata in Croazia. Inoltre, non avrebbe accertato sufficientemente - in rapporto alla giurisprudenza attualmente in vigore, di cui cita nel ricorso alcune sentenze (cfr. n. 10, pag. 11) - la possibilità di lacune sistemiche nel sistema d'asilo croato, segnatamente in rapporto all'uso della violenza da parte delle autorità croate ed al rischio di respingimento forzato in Bosnia, che si pone in contrasto con il principio di respingimento. La SEM non avrebbe inoltre analizzato in alcun modo il benessere superiore dei minori in relazione al loro rientro in Croazia.
E. 4.2 Le succitate censure formali, in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, verranno esaminate d'ingresso dal Tribunale, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3).
E. 4.3 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 4.4 Nel caso in parola, il Tribunale osserva dapprima che al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto della SEM conteneva già ampia documentazione medica attinente alla situazione valetudinaria della ricorrente 3, dalla quale sono evincibili in modo limpido le diagnosi ed i trattamenti seguiti nonché le cure ad ella prescritte. La stessa cronistoria medica dell'insorgente 3 è peraltro citata correttamente ed esaustivamente nella decisione avversata da parte dell'autorità inferiore (cfr. p.to II, pag. 8 e segg.). Dalla medesima risulta, come rettamente menzionato dall'autorità di prime cure, che al momento dell'emissione della decisione fossero unicamente previste visite di continuità presso lo psicologo. Difatti, le stesse paiono essere delle visite di controllo, senza tuttavia alcun indizio che ulteriori diagnosi o elementi sarebbero emersi dalle medesime, che fossero rilevanti per la presa di decisione da parte dell'autorità inferiore. La sola circostanza che a seguito dell'emissione della decisione avversata, la diagnosi psichiatrica sia mutata - positivamente - non è in grado di modificare la suddetta conclusione (cfr. atto SEM n. 149/3). Invero la SEM, viste le diagnosi conclusive e le terapie impostate per la richiedente 3, di cui ne ha motivato sufficientemente le ragioni nel provvedimento avversato, non era in alcun modo tenuta ad adempiere ulteriori investigazioni, anche rispetto alla presa in carico dell'insorgente 3 da parte della Croazia. Ciò essendo che, a differenza di quanto sostenuto dagli insorgenti nel gravame, la SEM ha ritenuto come la loro situazione medica non risultasse di una gravità tale da richiedere ulteriori accertamenti (segnatamente l'allestimento di un rapporto medico dettagliato, cfr. p.to II, pag. 9 della decisione impugnata), e neppure che il sistema d'accoglienza croato, in particolare legato all'accesso delle cure mediche ritenute sufficienti dall'autorità inferiore. Il fatto solo che i ricorrenti nel gravame non concordino con tale apprezzamento esposto dall'autorità inferiore nel provvedimento sindacato, non risulta contrario al principio inquisitorio. Piuttosto, con tali censure in realtà gli insorgenti intendono ottenere un apprezzamento differente nel merito rispetto a quello di cui all'impugnata decisione riguardo sia alla competenza della Croazia nella trattazione del seguito della loro procedura sia in rapporto all'applicazione della clausola di sovranità, questioni che verranno dunque esaminate di seguito. Per quanto poi attiene alle allegazioni di maltrattamenti che essi avrebbero subito da parte di agenti di polizia in Croazia, si evince dalla decisione avversata, come la SEM le abbia considerate quali abusi di potere da parte di singoli e assimilabili a persecuzione da terzi e non associabili ad abusi di potere da parte di organi statali ufficiali (cfr. p.to II, pag. 6 seg. della decisione impugnata). Quanto presentato dall'autorità inferiore nella decisione avversata, per forgiare il proprio convincimento riguardo alla situazione alla frontiera croata e alla problematica dei cosiddetti push-back verso altri Stati (cfr. p.to II, pag. 5 seg.), al contrario di quanto allegato dagli insorgenti nel ricorso riferendosi ad una giurisprudenza nel frattempo superata e concernente una costellazione differente dal caso di specie, s'iscrive nell'attuale giurisprudenza dello scrivente Tribunale, che l'ha già ritenuta quale argomentazione sufficiente (cfr. a tal proposito tra le altre la sentenza del Tribunale D-5716/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 4.3.3 e consid. 4.3.5 con ulteriori rif. cit.). Peraltro, appare chiaramente dalla decisione avversata, che l'autorità resistente ha esaminato la situazione individuale degli insorgenti, argomentando in modo esplicito ed adeguato i motivi per i quali non ritenesse che vi fossero indizi per una violazione dell'art. 3 par. 2 RD III rispettivamente dell'art. 3 CEDU da parte della Croazia (cfr. p.to II, pag. 4 segg. della decisione impugnata), anche tenendo conto della situazione specifica dei ricorrenti minorenni e delle famiglie (cfr. p.to II, pag. 12 della decisione avversata).
E. 4.5 Oltre a ciò, i ricorrenti ritengono che l'autorità inferiore non avrebbe tenuto in debita considerazione l'interesse dei ricorrenti minorenni ai sensi della Conv. fanciullo. Poiché anche tale censura riguarda in realtà anche aspetti materiali e non formali, il Tribunale tratterà la medesima in seguito. Ne discende che, le censure mosse dal profilo formale da parte degli insorgenti, nel senso di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM, sono in toto respinte.
E. 5.1 Ciò posto, venendo ora al merito, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento. Inoltre, lo Stato membro competente in forza del RD III è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (cfr. art. 18 par. 1 lett. b RD III).
E. 5.2 Nel caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", che gli interessati avevano già depositato una domanda d'asilo pregressa in Grecia il (...) novembre 2019 ed in Croazia il (...) novembre 2020 (cfr. atti SEM n. 28/1; 39/2; 32/2). I ricorrenti hanno confermato di aver depositato entrambe le domande d'asilo. Su tali presupposti, in data (...) gennaio 2021, l'autorità inferiore ha formulato all'indirizzo delle autorità greche una richiesta d'informazioni sullo stato della procedura degli interessati così come circa l'eventuale emissione di un permesso di soggiorno per gli stessi (cfr. atti SEM n. 56/3 e 57/3). Quest'ultima autorità ha risposto indicando che la procedura relativa alle domande d'asilo formulate dai ricorrenti sono ancora in corso e che gli stessi non hanno ottenuto alcun permesso di residenza in Grecia. Il (...) febbraio 2021, una domanda di ripresa in carico sulla scorta dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III è stata indirizzata alla Croazia (cfr. atti SEM n. 74/5 e 77/6). Quest'ultima autorità, ha esplicitamente accolto la richiesta di ripesa in carico di tutti i ricorrenti in data (...) marzo 2021, quindi entro il termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III, pure fondandosi sulla medesima disposizione precitata (cfr. atti SEM n. 80/1 e 81/1). A tali condizioni, la Croazia è quindi tenuta, in principio, a riprendere in carico gli insorgenti, al fine di trattare la loro domanda d'asilo. Si osserva che i ricorrenti non hanno contestato di aver depositato una domanda d'asilo in Croazia.
E. 5.3 Le censure sollevate in sede ricorsuale non sono atte ad inficiare la predetta conclusione. Difatti, in merito, i ricorrenti lamentano di non comprendere la ragione per la quale sia stata rivolta una domanda d'informazioni alla Grecia, essendo peraltro che le ultime autorità ad aver rilevato loro le impronte digitali sarebbero state quelle croate, ed in seguito anche, vista la risposta delle autorità greche, la SEM abbia ritenuto le autorità croate competenti per la loro ripresa in carico. Rispetto a tale censura, il Tribunale osserva che sulla scorta delle risultanze "Eurodac", l'autorità inferiore a ragione si è sincerata dello stato della procedura dei ricorrenti anche in Grecia, essendo come, se avessero ottenuto già uno statuto quali rifugiati nel predetto Paese, una domanda di riammissione sarebbe piuttosto stata formulata nei confronti di tale Stato, ma al di fuori della procedura Dublino. Tuttavia, dopo aver ricevuto risposta dalle autorità elleniche, che la domanda d'asilo degli insorgenti era ancora pendente, sia in rispetto della giurisprudenza topica in materia sulla Grecia, sia in ragione delle informazioni ricevute nel frattempo dalle autorità croate e dall'esplicita accettazione della ripresa in carico dei ricorrenti da parte di quest'ultime, a ragione la SEM ha ritenuto data la competenza di quest'ultima autorità per la trattazione della domanda d'asilo degli insorgenti.
E. 5.4 Tuttavia, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.
E. 5.5 Agli occhi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche di numerosi organismi - in particolare del Consiglio d'Europa - in materia, il sistema d'asilo e d'accoglienza croato non presenta delle carenze sistemiche, rispettivamente dei rischi avverati di push-back alla frontiera con la Bosnia ed Erzegovina, per quanto attiene ai richiedenti che hanno già depositato una domanda di protezione internazionale in Croazia e che sono esplicitamente ripresi in carico da tale Stato nel quadro di una procedura Dublino (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 5.5 con ulteriori rif. cit.; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 7.2; D-5838/2022 del 9 gennaio 2023 consid. 5.5; cfr. anche la sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5). Le censure sollevate in sede ricorsuale, anche con riferimento a rapporti di organizzazioni non governative ed a giurisprudenza di questo Tribunale in casi del tutto differenti dal presente non permettono di giungere ad un apprezzamento diverso da quanto sopra esposto. Non è inoltre evincibile né dagli atti all'incarto né dal gravame alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviando i ricorrenti in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese.
E. 5.6 Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.
E. 6.1 Nel prosieguo, occorre esaminare se, come richiesto dai ricorrenti nel gravame, malgrado la competenza di principio della Croazia, l'autorità inferiore debba esaminare la domanda di protezione internazionale dei richiedenti in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
E. 6.2 Gli insorgenti, nel loro ricorso, si prevalgono dello stato di salute dell'insorgente 3 (e nel frattempo anche di quello della ricorrente 2), come pure delle violenze subite in Croazia, per rinunciare al loro trasferimento applicando la clausola di sovranità succitata. In tal senso, essi ritengono come le violenze che avrebbero perpetrato le autorità croate, evidenzierebbero delle criticità tali da rientrare nell'applicazione dell'art. 3 CEDU. Inoltre, la condizione di vulnerabilità delle ricorrenti 2 e 3, nonché l'eventuale interruzione - anche temporanea - della loro presa in carico medica, costituirebbe un grave fattore di rischio che risulterebbe ostativo al trasferimento delle ricorrenti 2 e 3 dalla Svizzera verso la Croazia.
E. 6.3 Nel caso in esame, in primo luogo, i maltrattamenti che i ricorrenti hanno addotto nel colloquio Dublino di aver subito in Croazia da parte di agenti di polizia, malgrado essi siano rappresentati legalmente, si riassumono in allegazioni molto generali anche in ambito ricorsuale, sprovviste di dettagli concreti e precisi per quanto concerne le circostanze esatte nelle quali tali fatti si sarebbero svolti. Invero, dai colloqui Dublino, si evince come i ricorrenti sarebbero stati fermati la prima volta che avrebbero tentato di entrare in Croazia. Durante tale fermo sarebbero stati fatti spogliare oltre che derubati e picchiati. Al loro secondo tentativo di entrata in Croazia, le autorità croate avrebbero loro rilevato le impronte digitali. Sarebbero poi rimasti in un campo profughi nei pressi di Zagabria per circa 14 giorni, dopodiché sarebbero stati trasferiti in un altro campo profughi nella località di Qutina ed in seguito avrebbero lasciato lo stesso senza avvisare le autorità croate dopo complessivi 50 giorni. Non si intravvede pertanto nella predetta descrizione, alcun elemento di sufficiente intensità, per ritenere come le autorità croate abbiano compiuto degli atti costitutivi di tortura o di trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105), nei confronti degli insorgenti. In secondo luogo, nel caso in esame, i ricorrenti non hanno dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderli in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla loro domanda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura), o ancora che loro non avrebbero avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato. Invero, i semplici asserti generici degli insorgenti ribaditi anche con il loro ricorso, di essere stati respinti dalle autorità croate in Bosnia allorché avevano effettuato il loro primo tentativo di entrare nel territorio croato, non risultano sufficientemente sostanziati, per ritenere che essi subirebbero un trattamento uguale nel caso di un loro ritorno in Croazia. I ricorrenti non hanno difatti specificato le circostanze concrete nelle quali tale supposto respingimento sarebbe avvenuto da parte delle autorità croate, neppure in fase ricorsuale, malgrado ne abbiano avuto ampia possibilità. Non si può quindi escludere che anche se tale circostanza fosse effettivamente avvenuta, la stessa sia occorsa in quanto gli insorgenti si sarebbero rifiutati di far rilevare le loro impronte dattiloscopiche o di dare ulteriori dettagli riguardo alla loro identità, per poter proseguire il viaggio verso la Svizzera, non offrendo quindi la possibilità alle autorità croate di registrarli. Le autorità di uno Stato membro Dublino non hanno infatti alcuna altra scelta che di ricondurre alla frontiera ogni migrante in situazione illegale che sia stato intercettato sul loro territorio e che cerchi di sottrarsi al prelevamento delle impronte digitali, su pena di violare gli obblighi che gli incombono verso gli altri Stati membri partecipanti al sistema stabilito dal RD III (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1684/2022 consid. 7.3.3 con ulteriore rif. cit.). Inoltre, non vi è alcuna ragione concreta e seria, deducibile dagli atti all'inserto, come neppure apportata dagli insorgenti in fase ricorsuale, per ammettere che il loro trasferimento a Zagabria, e vista l'esplicita accettazione della Croazia alla ripresa in carico dell'intera famiglia dei ricorrenti, rischi di esporli ad una situazione simile a quella incontrata alla frontiera croata allorché essi avrebbero fatto il loro primo tentativo di entrare in Croazia. Dagli atti non risulta nemmeno alcun documento a comprova dell'asserita denuncia formulata dai ricorrenti ad un'organizzazione per i diritti umani per quanto accaduto sul confine croato e non è stato nemmeno citato il nome di tale organizzazione, nonostante la rappresentanza legale abbia avuto ampiamente il tempo per reperire tale informazione. Non si evince pertanto né dagli atti all'incarto né dal gravame, alcun indizio serio e concreto, suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandoli in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese.
E. 6.4 I ricorrenti, i quali hanno trascorso in totale 50 giorni (tra cui 14 in quarantena viste le misure di contenimento COVID-19) in Croazia in due campi per richiedenti l'asilo, non hanno del resto allegato né apportato alcun indizio oggettivo, serio e concreto che sarebbero privati durevolmente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d'accoglienza previste dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) e che non potrebbero beneficiare dell'aiuto necessario per far valere i loro diritti, nel caso in cui sollevassero l'eventuale loro violazione, che appartiene a loro, utilizzando le adeguate vie di diritto dinnanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza).
E. 6.5.1 In merito allo stato di salute dei ricorrenti, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Per quanto concerne lo stato valetudinario dell'insorgente 1, si constata che nell'ambito del colloquio Dublino, egli ha allegato di stare bene. Dagli atti all'incarto, è poi desumibile come egli abbia effettuato una visita dentistica ed è stato vaccinato (cfr. atti SEM n. 67/2, 68/2, 94/2, 127/2). Dalle cartelle mediche prodotte dai ricorrenti emerge che l'insorgente 1 ha altresì sofferto di dolore alla schiena, per il quale è stata prescritta fisioterapia ed in un primo momento Sirdalud 4 mg, Olfen gel, Irfen 800 mg, Paracetamolo 1g. La posologia è stata poi limitata in Irfen 800 mg (cfr. atto SEM n. 151/38). Ne discende quindi che lo stesso possa essere ritenuto stabile, con diagnosi chiare e terapia farmacologica impostata e pertanto le valutazioni effettuate dall'autorità inferiore in proposito risultano tutt'ora corrette. Attinente alla ricorrente 2, ella ha dichiarato nell'ambito del colloquio Dublino, di non soffrir di problemi di salute. Dagli atti all'incarto emerge che la stessa sarebbe stata vaccinata (cfr. atti SEM n. 69/2, 107/2, 128/2). In un secondo momento la ricorrente 2 avrebbe subito una frattura della falange distale della mano sinistra. Tale problematica risulta risolta da tempo (cfr. atti SEM n. 108/2, 117/2, 118/2, 120/2, 121/2, 129/2 e 131/2). Nel periodo intercorso dopo l'emanazione della decisione impugnata, la ricorrente 2 è stata trattata per problematiche psichiatriche. In data (...) febbraio 2022, la ricorrente è stata visitata ambulatorialmente presso la clinica psichiatrica "LUPS" di Lucerna. In tale contesto le sono stati prescritti diversi farmaci (cfr. atto SEM n. 151/38). Nel periodo tra il (...) febbraio 2022 ed il (...) marzo 2022, l'interessata è stata ricoverata nella clinica psichiatrica "LUPS" di Lucerna a causa di attacchi di panico recidivi, con diagnosi principale di disturbo da attacchi di panico. Alla dimissione è stata impostata una terapia farmacologica (cfr. atto SEM n. 151/38). In data (...) luglio 2022, la clinica "LUPS", ha segnalato la ricorrente per una presa a carico stazionaria, dopo aver sostenuto con lei 5 incontri ambulatoriali. La diagnosi principale è stata modificata in Episodi depressi gravi senza sintomi psicotici (F32.2) e la diagnosi secondaria è rimasta disturbo da attacchi di panico (F41.0), mentre il trattamento farmacologico è stato modificato (cfr. atto SEM n. 151/38). In data (...) agosto 2022, durante la seguente visita presso la clinica "LUPS", la diagnosi è rimasta invariata, come pure la posologia dei medicamenti (cfr. atto SEM n. 151/38). Tra il (...) luglio 2022 ed il (...) agosto 2022, la ricorrente 2 è stata ospedalizzata una seconda volta presso la clinica "LUPS". La diagnosi principale (datata [...] agosto 2022) è disturbo depressivo recidivo, attualmente di media entità (F33.1) oltre che disturbi da attacchi di panico (F41.0) quale diagnosi secondaria. I farmaci prescritti alla dimissione sono Tardyferon 80 mg, Sertralin 100 mg, Temesta 1 mg e Redormin 500 mg in riserva (cfr. atto SEM n. 151/38). Dalla cartella medica del dr. med. F._______ prodotta dai ricorrenti emergono ulteriori visite mediche non specialistiche effettuate dall'interessata, riferite in particolare allo stato psicologico per cui è stata curata. La cartella medica riporta l'ultimo consulto il (...) agosto 2022, a seguito della dimissione dalla clinica "LUPS" (cfr. atto SEM n. 151/38). Si constata tuttavia che in seguito, nessun aggiornamento circa lo stato di salute della ricorrente 2 è stato trasmesso dagli insorgenti al Tribunale, né se ne desumono dagli atti. Ne può quindi discendere come anche lo stato di salute dell'insorgente sia stabile, con diagnosi chiare ed una terapia farmacologica impostata. In rapporto all'insorgente 3, si rileva come dagli atti risulta che la medesima, durante il colloquio ha lamentato dolore allo stomaco, nausea e vomito (cfr. atto SEM n. 70/2). A seguito di alcuni approfondimenti medici è emersa un'infezione da helycobacter pylori, curata con successo. Durante la visita medica del (...) marzo 2021, la ricorrente 3 ha lamentato problemi di depressione e di disturbo del sonno e le è stato pertanto prescritto Redormin 250 (cfr. atto SEM n. 86/2). A seguito di un tentativo di suicidio tramite ingestione di pastiglie è stata ricoverata presso il "Kinderspital" LUKS tra il (...) marzo 2021 ed il (...) marzo 2021. In tale frangente le è stata diagnosticata una malattia depressiva da moderata a grave (episodio depressivo F32 secondo ICD-10), nonostante ciò non è stata prescritta una terapia farmacologica (cfr. atti SEM n. 90/3 e 91/2). Il successivo (...) marzo 2021, l'interessata è stata nuovamente ricoverata a seguito di un deteriorarsi della propria salute mentale, causata da conflitti famigliari all'interno del CFA. In tale contesto il medico ha rilevato che l'interessata non presentasse tendenze suicidarie acute o tendenze all'autolesionismo. Al termine del ricovero, in data (...) marzo 2021, la diagnosi principale di episodio depressivo (F32) è stata confermata ed il personale dell'alloggio ed i servizi sociali APMA sono stati informati in dettaglio in merito alla sua situazione (cfr. atto SEM n. 99/3). Durante le successive sedute di psicoterapia psicologica la diagnosi è stata confermata quale sospetto episodio depressivo (F32) e la sua condizione risultava essere stabile, nessuna tendenza suicida acuta, malgrado la sofferenza per i conflitti famigliari (cfr. atti SEM n. 106/2, 119/2, 126/2, 130/2). L'ultimo atto medico disponibile relativo alla ricorrente 3 risale al (...) maggio 2021 e si riferisce al settimo colloquio con la psicologa. Quest'ultima ha rilevato che la ragazza non presenti suicidalità e abbia un desiderio in un buon futuro. Inoltre ha constatato un sensibile miglioramento dello stato psicologico della ragazza rispetto alle visite precedenti, mentre la terapia farmacologica è rimasta invariata con la prescrizione di Redormin (cfr. atto SEM n. 149/3). Pertanto, la diagnosi posta è rimasta invariata come la terapia farmacologica. Nei mesi successivi al momento in cui l'autorità di prime cure ha emanato la decisione impugnata, lo stato psicologico della ricorrente è migliorato e l'ultimo certificato medico agli atti risale a 2 anni or sono. Pertanto, le censure circa un eventuale rischio di interruzione della continuità delle cure indicate come essenziali dai medici curanti è da rigettare. Da ultimo, per quanto concerne i ricorrenti 4 e 5, gli stessi sono stati sottoposti ad alcune vaccinazioni, ma dagli atti non emergono problemi di salute (cfr. atti SEM n. 71/2 e 72/2).
E. 6.5.2 Alla luce dello stato di salute dei ricorrenti testé descritto, pur non volendo in alcun modo minimizzare le patologie di cui hanno sofferto e probabilmente soffrono tutt'ora le ricorrenti 2 e 3, dagli atti all'inserto non sono evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come il loro stato di salute sia di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza sopra referenziata nel caso di un loro rinvio in Croazia, che non potrebbe essere ivi trattato, nel caso di necessità. Non risulta inopportuno evidenziare in tale contesto, come il Tribunale, in linea di principio - ed al contrario di quanto argomentato dagli insorgenti nel loro ricorso - ritenga che la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate (cfr. le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 7.4.3; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 8.2.2, D-1418/2022 del 4 aprile 2022 consid. 5.3.6, D-1241/2022 del 25 marzo 2022 pag. 7). Pertanto, se i ricorrenti dovessero necessitare di ulteriori cure o trattamenti medici, potranno senz'altro fare capo all'infrastruttura medica presente in Croazia. Stato che si ricorda è firmatario della direttiva accoglienza ed in quanto tale, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). Va, infine, rammentato come il Tribunale abbia già più volte ritenuto che l'aiuto apportato da organizzazioni non governative permetta segnatamente di supplire alle lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr., a tal proposito, le sentenze del Tribunale D-5670/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 8.3.3 con ulteriori rif. cit., E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1).
E. 6.6.1 I ricorrenti invocano inoltre la Convenzione sui diritti del fanciullo per contestare l'ammissibilità del loro trasferimento verso la Croazia, lamentandosi che la SEM non avrebbe analizzato né preso in considerazione il benessere superiore dei ricorrenti 3, 4 e 5 (pag. 11 seg. del ricorso).
E. 6.6.2 I criteri applicabili per determinare il benessere superiore del fanciullo comprendono valutazioni in merito alla sua età, al suo grado di maturità, ai suoi legami di dipendenza e alla natura delle relazioni con le persone di sostegno (prossimità, intensità, importanza per la sua crescita, impegno e capacità di presa a carico). Parimenti da analizzare sono lo stato e le prospettive di sviluppo e di formazione scolastica rispettivamente professionale nonché le possibilità e le difficoltà di reinserimento. Nell'analisi di tali criteri, la durata del soggiorno in Svizzera è un fattore di grande importanza, posto che i bambini in tenera età non devono essere sradicati senza validi motivi dall'ambiente nel quale sono cresciuti. Dal punto di vista psicologico, occorre prendere in considerazione non solo la famiglia in senso stretto quanto più l'insieme delle relazioni sociali. Una forte integrazione in Svizzera, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, può infatti avere quale conseguenza uno sradicamento dal paese d'origine, che può, secondo le circostanze, rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2; sentenza del Tribunale D-2806/2021 del 3 febbraio 2023 consid. 10.3.1).
E. 6.6.3 In proposito si deve sottolineare che i ricorrenti 3, 4 e 5 verranno trasferiti insieme ai genitori, quale famiglia, in Croazia, e non saranno separati, dimodoché i ricorrenti 1 e 2 potranno occuparsi dei loro figli, fornendo loro il necessario sostegno educativo, affettivo e psicologico. Sotto questo profilo, non si può dunque rimproverare alla SEM di non aver considerato il benessere superiore degli insorgenti 3, 4 e 5. Non sussistono inoltre agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che il loro trasferimento in Croazia equivarrebbe ad uno sradicamento completo, tale da pregiudicare il loro sviluppo ed equilibrio. Invero, essi risiedono in Svizzera da circa due anni e mezzo, un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di stabilità e di particolare integrazione. Peraltro, come già evidenziato sopra, anche lo stato di salute dell'insorgente 3 non risulta ostativo al loro trasferimento in Croazia con i genitori. Inoltre va aggiunto come l'art. 3 par. 1 CDF, non impone alle autorità di dare seguito al desiderio dei genitori che la loro domanda d'asilo sia esaminata dallo Stato che garantisce, secondo loro, le migliori condizioni d'accoglienza per i loro figli (cfr. le sentenze del Tribunale F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 7.5, F-1532/2022 dell'8 aprile 2022 consid. 8.5 con rif. cit.).
E. 6.6.4 Pertanto, il trasferimento degli insorgenti 3, 4 e 5 in Croazia, assieme ai genitori, non è contrario al loro interesse superiore sancito dalla CDF.
E. 6.7 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la ripresa in carico dei ricorrenti in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 RD III. 7.L'autorità incaricata dell'esecuzione del trasferimento dei ricorrenti avrà premura di riferire alle autorità croate circa lo stato di salute e le problematiche mediche che interessano gli insorgenti ai sensi degli art. 31 e 32 RD III. 8.Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata. 9.Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risulta divenuta senza oggetto. 10.Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che gli insorgenti sono indigenti, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). 11.La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1829/2021 Sentenza del 4 luglio 2023 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gregor Chatton, Chiara Piras, cancelliere Adriano Alari. Parti
1. A._______, (...),
2. B._______, (...),
3. C._______, (...),
4. D._______, (...),
5. E._______, (...), Afghanistan, tutti patrocinati dall'avv. Giuseppina Santoro, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 13 aprile 2021. Fatti: A. Il (...) novembre 2019 i ricorrenti 1-5, cittadini afghani, hanno presentato una domanda d'asilo in Grecia, mentre il seguente (...) novembre 2020 gli interessati hanno presentato una seconda domanda d'asilo in Croazia (cfr. atti SEM n. [{...}] - 28/1; 30/1; 32/1). B. Il (...) gennaio 2021, dopo essersi spostati dalla Croazia in Svizzera, tutti i ricorrenti hanno presentato una domanda d'asilo al Centro federale d'asilo (CFA) di Chiasso. C. C.a In data (...) gennaio 2021 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha inoltrato una domanda di informazioni alle autorità greche. Queste ultime hanno confermato il successivo (...) febbraio 2021 che i ricorrenti hanno depositato una domanda d'asilo e che la procedura era ancora in corso (cfr. atti SEM n. 56/3; 57/3; 73/2). C.b Il (...) febbraio 2021, in applicazione del Regolamento di Dublino III (RD III), la SEM ha chiesto alla Croazia, ed ottenuto il (...) marzo 2021 successivo, l'assenso a riprendere in carico ("take back") i ricorrenti (cfr. atti SEM n. 74/5; 77/6; 80/1; 81/1). D. D.a Il (...) gennaio 2021, la SEM ha sostenuto un colloquio Dublino con i ricorrenti 1, 2 e 3. In sostanza, essi hanno confermato di aver chiesto asilo in Croazia, di essere stati dapprima posti in quarantena in un campo profughi a Zagabria e di essere stati trasferiti in seguito in un campo profughi a Qutina. Dopo 50 giorni di permanenza in Croazia, gli interessati sarebbero partiti alla volta della Svizzera, passando dalla Slovenia e dall'Italia, senza entrare in contatto con le autorità di detti paesi. I ricorrenti 1 e 2 hanno indicato che un loro figlio si troverebbe in Svezia. Nell'ambito del diritto di essere sentiti, i ricorrenti hanno indicato di opporsi ad un eventuale ritorno in Croazia in quanto ivi la polizia li avrebbe picchiati e maltrattati (cfr. atti SEM n. 50/3, 52/3 e 55/3). D.b Il ricorrente 1, durante il colloquio Dublino ha dichiarato di non avere particolari problemi di salute. Tra il febbraio ed il marzo 2021 egli si è sottoposto a cure dentistiche ed è stato vaccinato. La ricorrente 2, sino al momento in cui la SEM è addivenuta alla propria decisione non ha lamentato alcun problema di salute ad eccezione di un trauma ad un dito della mano. Nemmeno i ricorrenti 4 e 5 hanno sofferto di particolari problematiche. La ricorrente 3, d'altro canto, ha dapprima sofferto di problemi di gastrite. In seguito la ricorrente 3 ha lamentato problemi di depressione e disturbi del sonno. Nel marzo 2021 la ragazza è stata ricoverata a seguito di un tentato suicidio tramite ingestione di medicinali. In relazione a tale episodio le è stata diagnosticata una malattia depressiva da moderata a grave ed è stata prescritta una terapia psicologica. Nel marzo 2021 la ricorrente 3 è stata nuovamente ospedalizzata a causa di un aumento dei conflitti famigliari causati dalla sua relazione con un ragazzo altresì presente al CFA. Il medico curante non ha ravvisato d'altro canto una suicidalità acuta. Alla dimissione è stata prescritta la continuazione della terapia psicologica ambulatoriale ed i servizi sociali APMA sono stati informati circa la sua situazione di salute. Durante le successive visite dallo psicologo è stata confermata la diagnosi di sospetto episodio depressivo (F32), mentre non sono state ravvisate tendenze di suicidalità acuta, nonostante la ricorrente 3 abbia ancora sofferto dei conflitti famigliari. D.c Nei periodi successivi alla data della decisione impugnata, la ricorrente 3 ha seguito la propria cura ambulatoriale, effettuando diverse sedute con lo psicologo. Nell'ultimo rapporto disponibile, datato (...) maggio 2021, il medico ha indicato che la situazione generale ha subito un sensibile miglioramento (cfr. atto SEM n. 139/2). Invece, per quanto concerne la ricorrente 2, a partire dall'anno 2022 ha sofferto di attacchi di panico che hanno condotto ad un'ospedalizzazione tra il (...) febbraio 2022 ed il (...) marzo 2022. La causa di tali attacchi di panico risiedeva nei rapporti tesi con la figlia (ricorrente 3) e le altre famiglie presenti al CFA. Nei mesi successivi la diagnosi principale è mutata in "episodi depressivi gravi senza sintomi psicotici". Tra il (...) luglio 2022 ed il (...) agosto 2022, la ricorrente 2 è stata nuovamente ospedalizzata e la diagnosi è stata modificata in disturbi depressivi recidivi di media intensità, oltre che disturbi da attacchi di panico (cfr. atto SEM n. 151/38). E. Il (...), portata a termine l'istruzione della fattispecie, la SEM non è entrata nel merito delle domande d'asilo dei ricorrenti (cfr. art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo [LAsi, RS 142.31]), ed ha nel contempo pronunciato il loro trasferimento in Croazia (cfr. atto SEM n. 113/128). Il (...) aprile 2021, i ricorrenti, rappresentati da SOS Ticino - Caritas Svizzera, hanno ricevuto la decisione della SEM. F. Il (...) aprile 2021, tramite il loro rappresentante, i ricorrenti hanno adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dal versamento delle spese processuali e del corrispondente anticipo, che l'esecuzione della decisione sia sospesa in via supercautelare e che sia concesso l'effetto sospensivo al ricorso; sul piano sostanziale, i ricorrenti chiedono che la decisione impugnata sia annullata, con il rinvio degli atti alla SEM per l'adozione della clausola di sovranità e l'esame delle domande d'asilo oppure, in via subordinata, che la causa sia rinviata alla SEM per completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione. G. Il (...) aprile 2021, questo Tribunale ha ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento dei ricorrenti in Croazia. H.I successivi (...) aprile 2021, (...) maggio 2021, (...) maggio 2021, (...) maggio 2021, (...) maggio 2021, (...) ottobre 2021, (...) settembre 2021, i ricorrenti hanno trasmesso degli atti integrativi al Tribunale, aggiornando lo stato di salute dei ricorrenti allegando nuova documentazione medica. Gli stessi hanno inoltre formulato alcune considerazioni circa la situazione del sistema d'asilo croato, sulla scorta di alcuni articoli di giornale. I.In data (...) dicembre 2022, il Tribunale ha impartito un termine all'autorità inferiore per inoltrare una risposta al ricorso. Quest'ultima ha riconfermato le proprie conclusioni, altresì esprimendosi circa i problemi di salute che riguardano i ricorrenti insorti nel periodo successivo all'emanazione della propria decisione oltre che in merito alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (di seguito: CDF o Conv. Fanciullo, RS 107). J.Il Tribunale, in data (...) dicembre 2022, ha trasmesso ai ricorrenti la risposta dell'autorità di prime cure, concedendo loro la possibilità di esprimersi in merito. Questi ultimi, in data (...) gennaio 2023, hanno ribadito le proprie allegazioni e conclusioni, sostenendo che la SEM non avrebbe sufficientemente analizzato lo stato di salute dei ricorrenti oltre che la possibilità di accesso alle cure necessarie in Croazia. Inoltre, ritengono che l'autorità di prime cure non avrebbe preso in considerazione il periodo già trascorso in Svizzera dai ricorrenti nell'ambito dell'analisi relativa alla Convenzione sui diritti del fanciullo. Inoltre, sottolineano nuovamente le carenze che caratterizzerebbero il sistema d'accoglienza croato e constatano che l'autorità di prime cure non si sarebbe espressa circa la competenza greca per la procedura d'asilo. Nel proprio scritto i ricorrenti hanno altresì indicato che avrebbero trasmesso nuova documentazione medica senza indugio, ma, nonostante il tempo trascorso, ad oggi non sono pervenuti ulteriori aggiornamenti. K. Gli ulteriori fatti rilevanti per il trattamento del ricorso saranno esposti in prosieguo. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF).
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4. 4.1 Gli insorgenti, nel loro ricorso, lamentano dapprima un accertamento incompleto dei fatti circa il profilo medico dell'interessata 3, in quanto l'autorità inferiore non avrebbe atteso il completamento dell'istruzione rispetto alle visite mediche già previste e non avrebbe disposto la redazione di un rapporto medico di dettaglio (F4). Inoltre, la SEM non avrebbe investigato circa le effettive condizioni d'accoglienza dopo il trasferimento in Croazia nelle quali si ritroverebbe l'insorgente 3. Al riguardo, la predetta neppure avrebbe effettuato un esame concreto ed individualizzato, rispetto all'effettiva accessibilità, senza interruzioni, di una presa in carico adeguata in Croazia. Inoltre, non avrebbe accertato sufficientemente - in rapporto alla giurisprudenza attualmente in vigore, di cui cita nel ricorso alcune sentenze (cfr. n. 10, pag. 11) - la possibilità di lacune sistemiche nel sistema d'asilo croato, segnatamente in rapporto all'uso della violenza da parte delle autorità croate ed al rischio di respingimento forzato in Bosnia, che si pone in contrasto con il principio di respingimento. La SEM non avrebbe inoltre analizzato in alcun modo il benessere superiore dei minori in relazione al loro rientro in Croazia. 4.2 Le succitate censure formali, in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, verranno esaminate d'ingresso dal Tribunale, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). 4.3 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.4 Nel caso in parola, il Tribunale osserva dapprima che al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto della SEM conteneva già ampia documentazione medica attinente alla situazione valetudinaria della ricorrente 3, dalla quale sono evincibili in modo limpido le diagnosi ed i trattamenti seguiti nonché le cure ad ella prescritte. La stessa cronistoria medica dell'insorgente 3 è peraltro citata correttamente ed esaustivamente nella decisione avversata da parte dell'autorità inferiore (cfr. p.to II, pag. 8 e segg.). Dalla medesima risulta, come rettamente menzionato dall'autorità di prime cure, che al momento dell'emissione della decisione fossero unicamente previste visite di continuità presso lo psicologo. Difatti, le stesse paiono essere delle visite di controllo, senza tuttavia alcun indizio che ulteriori diagnosi o elementi sarebbero emersi dalle medesime, che fossero rilevanti per la presa di decisione da parte dell'autorità inferiore. La sola circostanza che a seguito dell'emissione della decisione avversata, la diagnosi psichiatrica sia mutata - positivamente - non è in grado di modificare la suddetta conclusione (cfr. atto SEM n. 149/3). Invero la SEM, viste le diagnosi conclusive e le terapie impostate per la richiedente 3, di cui ne ha motivato sufficientemente le ragioni nel provvedimento avversato, non era in alcun modo tenuta ad adempiere ulteriori investigazioni, anche rispetto alla presa in carico dell'insorgente 3 da parte della Croazia. Ciò essendo che, a differenza di quanto sostenuto dagli insorgenti nel gravame, la SEM ha ritenuto come la loro situazione medica non risultasse di una gravità tale da richiedere ulteriori accertamenti (segnatamente l'allestimento di un rapporto medico dettagliato, cfr. p.to II, pag. 9 della decisione impugnata), e neppure che il sistema d'accoglienza croato, in particolare legato all'accesso delle cure mediche ritenute sufficienti dall'autorità inferiore. Il fatto solo che i ricorrenti nel gravame non concordino con tale apprezzamento esposto dall'autorità inferiore nel provvedimento sindacato, non risulta contrario al principio inquisitorio. Piuttosto, con tali censure in realtà gli insorgenti intendono ottenere un apprezzamento differente nel merito rispetto a quello di cui all'impugnata decisione riguardo sia alla competenza della Croazia nella trattazione del seguito della loro procedura sia in rapporto all'applicazione della clausola di sovranità, questioni che verranno dunque esaminate di seguito. Per quanto poi attiene alle allegazioni di maltrattamenti che essi avrebbero subito da parte di agenti di polizia in Croazia, si evince dalla decisione avversata, come la SEM le abbia considerate quali abusi di potere da parte di singoli e assimilabili a persecuzione da terzi e non associabili ad abusi di potere da parte di organi statali ufficiali (cfr. p.to II, pag. 6 seg. della decisione impugnata). Quanto presentato dall'autorità inferiore nella decisione avversata, per forgiare il proprio convincimento riguardo alla situazione alla frontiera croata e alla problematica dei cosiddetti push-back verso altri Stati (cfr. p.to II, pag. 5 seg.), al contrario di quanto allegato dagli insorgenti nel ricorso riferendosi ad una giurisprudenza nel frattempo superata e concernente una costellazione differente dal caso di specie, s'iscrive nell'attuale giurisprudenza dello scrivente Tribunale, che l'ha già ritenuta quale argomentazione sufficiente (cfr. a tal proposito tra le altre la sentenza del Tribunale D-5716/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 4.3.3 e consid. 4.3.5 con ulteriori rif. cit.). Peraltro, appare chiaramente dalla decisione avversata, che l'autorità resistente ha esaminato la situazione individuale degli insorgenti, argomentando in modo esplicito ed adeguato i motivi per i quali non ritenesse che vi fossero indizi per una violazione dell'art. 3 par. 2 RD III rispettivamente dell'art. 3 CEDU da parte della Croazia (cfr. p.to II, pag. 4 segg. della decisione impugnata), anche tenendo conto della situazione specifica dei ricorrenti minorenni e delle famiglie (cfr. p.to II, pag. 12 della decisione avversata). 4.5 Oltre a ciò, i ricorrenti ritengono che l'autorità inferiore non avrebbe tenuto in debita considerazione l'interesse dei ricorrenti minorenni ai sensi della Conv. fanciullo. Poiché anche tale censura riguarda in realtà anche aspetti materiali e non formali, il Tribunale tratterà la medesima in seguito. Ne discende che, le censure mosse dal profilo formale da parte degli insorgenti, nel senso di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM, sono in toto respinte. 5. 5.1 Ciò posto, venendo ora al merito, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento. Inoltre, lo Stato membro competente in forza del RD III è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (cfr. art. 18 par. 1 lett. b RD III). 5.2 Nel caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", che gli interessati avevano già depositato una domanda d'asilo pregressa in Grecia il (...) novembre 2019 ed in Croazia il (...) novembre 2020 (cfr. atti SEM n. 28/1; 39/2; 32/2). I ricorrenti hanno confermato di aver depositato entrambe le domande d'asilo. Su tali presupposti, in data (...) gennaio 2021, l'autorità inferiore ha formulato all'indirizzo delle autorità greche una richiesta d'informazioni sullo stato della procedura degli interessati così come circa l'eventuale emissione di un permesso di soggiorno per gli stessi (cfr. atti SEM n. 56/3 e 57/3). Quest'ultima autorità ha risposto indicando che la procedura relativa alle domande d'asilo formulate dai ricorrenti sono ancora in corso e che gli stessi non hanno ottenuto alcun permesso di residenza in Grecia. Il (...) febbraio 2021, una domanda di ripresa in carico sulla scorta dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III è stata indirizzata alla Croazia (cfr. atti SEM n. 74/5 e 77/6). Quest'ultima autorità, ha esplicitamente accolto la richiesta di ripesa in carico di tutti i ricorrenti in data (...) marzo 2021, quindi entro il termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III, pure fondandosi sulla medesima disposizione precitata (cfr. atti SEM n. 80/1 e 81/1). A tali condizioni, la Croazia è quindi tenuta, in principio, a riprendere in carico gli insorgenti, al fine di trattare la loro domanda d'asilo. Si osserva che i ricorrenti non hanno contestato di aver depositato una domanda d'asilo in Croazia. 5.3 Le censure sollevate in sede ricorsuale non sono atte ad inficiare la predetta conclusione. Difatti, in merito, i ricorrenti lamentano di non comprendere la ragione per la quale sia stata rivolta una domanda d'informazioni alla Grecia, essendo peraltro che le ultime autorità ad aver rilevato loro le impronte digitali sarebbero state quelle croate, ed in seguito anche, vista la risposta delle autorità greche, la SEM abbia ritenuto le autorità croate competenti per la loro ripresa in carico. Rispetto a tale censura, il Tribunale osserva che sulla scorta delle risultanze "Eurodac", l'autorità inferiore a ragione si è sincerata dello stato della procedura dei ricorrenti anche in Grecia, essendo come, se avessero ottenuto già uno statuto quali rifugiati nel predetto Paese, una domanda di riammissione sarebbe piuttosto stata formulata nei confronti di tale Stato, ma al di fuori della procedura Dublino. Tuttavia, dopo aver ricevuto risposta dalle autorità elleniche, che la domanda d'asilo degli insorgenti era ancora pendente, sia in rispetto della giurisprudenza topica in materia sulla Grecia, sia in ragione delle informazioni ricevute nel frattempo dalle autorità croate e dall'esplicita accettazione della ripresa in carico dei ricorrenti da parte di quest'ultime, a ragione la SEM ha ritenuto data la competenza di quest'ultima autorità per la trattazione della domanda d'asilo degli insorgenti. 5.4 Tuttavia, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 5.5 Agli occhi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche di numerosi organismi - in particolare del Consiglio d'Europa - in materia, il sistema d'asilo e d'accoglienza croato non presenta delle carenze sistemiche, rispettivamente dei rischi avverati di push-back alla frontiera con la Bosnia ed Erzegovina, per quanto attiene ai richiedenti che hanno già depositato una domanda di protezione internazionale in Croazia e che sono esplicitamente ripresi in carico da tale Stato nel quadro di una procedura Dublino (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 5.5 con ulteriori rif. cit.; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 7.2; D-5838/2022 del 9 gennaio 2023 consid. 5.5; cfr. anche la sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5). Le censure sollevate in sede ricorsuale, anche con riferimento a rapporti di organizzazioni non governative ed a giurisprudenza di questo Tribunale in casi del tutto differenti dal presente non permettono di giungere ad un apprezzamento diverso da quanto sopra esposto. Non è inoltre evincibile né dagli atti all'incarto né dal gravame alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviando i ricorrenti in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese. 5.6 Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 6. 6.1 Nel prosieguo, occorre esaminare se, come richiesto dai ricorrenti nel gravame, malgrado la competenza di principio della Croazia, l'autorità inferiore debba esaminare la domanda di protezione internazionale dei richiedenti in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 6.2 Gli insorgenti, nel loro ricorso, si prevalgono dello stato di salute dell'insorgente 3 (e nel frattempo anche di quello della ricorrente 2), come pure delle violenze subite in Croazia, per rinunciare al loro trasferimento applicando la clausola di sovranità succitata. In tal senso, essi ritengono come le violenze che avrebbero perpetrato le autorità croate, evidenzierebbero delle criticità tali da rientrare nell'applicazione dell'art. 3 CEDU. Inoltre, la condizione di vulnerabilità delle ricorrenti 2 e 3, nonché l'eventuale interruzione - anche temporanea - della loro presa in carico medica, costituirebbe un grave fattore di rischio che risulterebbe ostativo al trasferimento delle ricorrenti 2 e 3 dalla Svizzera verso la Croazia. 6.3 Nel caso in esame, in primo luogo, i maltrattamenti che i ricorrenti hanno addotto nel colloquio Dublino di aver subito in Croazia da parte di agenti di polizia, malgrado essi siano rappresentati legalmente, si riassumono in allegazioni molto generali anche in ambito ricorsuale, sprovviste di dettagli concreti e precisi per quanto concerne le circostanze esatte nelle quali tali fatti si sarebbero svolti. Invero, dai colloqui Dublino, si evince come i ricorrenti sarebbero stati fermati la prima volta che avrebbero tentato di entrare in Croazia. Durante tale fermo sarebbero stati fatti spogliare oltre che derubati e picchiati. Al loro secondo tentativo di entrata in Croazia, le autorità croate avrebbero loro rilevato le impronte digitali. Sarebbero poi rimasti in un campo profughi nei pressi di Zagabria per circa 14 giorni, dopodiché sarebbero stati trasferiti in un altro campo profughi nella località di Qutina ed in seguito avrebbero lasciato lo stesso senza avvisare le autorità croate dopo complessivi 50 giorni. Non si intravvede pertanto nella predetta descrizione, alcun elemento di sufficiente intensità, per ritenere come le autorità croate abbiano compiuto degli atti costitutivi di tortura o di trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105), nei confronti degli insorgenti. In secondo luogo, nel caso in esame, i ricorrenti non hanno dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderli in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla loro domanda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura), o ancora che loro non avrebbero avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato. Invero, i semplici asserti generici degli insorgenti ribaditi anche con il loro ricorso, di essere stati respinti dalle autorità croate in Bosnia allorché avevano effettuato il loro primo tentativo di entrare nel territorio croato, non risultano sufficientemente sostanziati, per ritenere che essi subirebbero un trattamento uguale nel caso di un loro ritorno in Croazia. I ricorrenti non hanno difatti specificato le circostanze concrete nelle quali tale supposto respingimento sarebbe avvenuto da parte delle autorità croate, neppure in fase ricorsuale, malgrado ne abbiano avuto ampia possibilità. Non si può quindi escludere che anche se tale circostanza fosse effettivamente avvenuta, la stessa sia occorsa in quanto gli insorgenti si sarebbero rifiutati di far rilevare le loro impronte dattiloscopiche o di dare ulteriori dettagli riguardo alla loro identità, per poter proseguire il viaggio verso la Svizzera, non offrendo quindi la possibilità alle autorità croate di registrarli. Le autorità di uno Stato membro Dublino non hanno infatti alcuna altra scelta che di ricondurre alla frontiera ogni migrante in situazione illegale che sia stato intercettato sul loro territorio e che cerchi di sottrarsi al prelevamento delle impronte digitali, su pena di violare gli obblighi che gli incombono verso gli altri Stati membri partecipanti al sistema stabilito dal RD III (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1684/2022 consid. 7.3.3 con ulteriore rif. cit.). Inoltre, non vi è alcuna ragione concreta e seria, deducibile dagli atti all'inserto, come neppure apportata dagli insorgenti in fase ricorsuale, per ammettere che il loro trasferimento a Zagabria, e vista l'esplicita accettazione della Croazia alla ripresa in carico dell'intera famiglia dei ricorrenti, rischi di esporli ad una situazione simile a quella incontrata alla frontiera croata allorché essi avrebbero fatto il loro primo tentativo di entrare in Croazia. Dagli atti non risulta nemmeno alcun documento a comprova dell'asserita denuncia formulata dai ricorrenti ad un'organizzazione per i diritti umani per quanto accaduto sul confine croato e non è stato nemmeno citato il nome di tale organizzazione, nonostante la rappresentanza legale abbia avuto ampiamente il tempo per reperire tale informazione. Non si evince pertanto né dagli atti all'incarto né dal gravame, alcun indizio serio e concreto, suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandoli in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese. 6.4 I ricorrenti, i quali hanno trascorso in totale 50 giorni (tra cui 14 in quarantena viste le misure di contenimento COVID-19) in Croazia in due campi per richiedenti l'asilo, non hanno del resto allegato né apportato alcun indizio oggettivo, serio e concreto che sarebbero privati durevolmente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d'accoglienza previste dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) e che non potrebbero beneficiare dell'aiuto necessario per far valere i loro diritti, nel caso in cui sollevassero l'eventuale loro violazione, che appartiene a loro, utilizzando le adeguate vie di diritto dinnanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). 6.5 6.5.1 In merito allo stato di salute dei ricorrenti, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Per quanto concerne lo stato valetudinario dell'insorgente 1, si constata che nell'ambito del colloquio Dublino, egli ha allegato di stare bene. Dagli atti all'incarto, è poi desumibile come egli abbia effettuato una visita dentistica ed è stato vaccinato (cfr. atti SEM n. 67/2, 68/2, 94/2, 127/2). Dalle cartelle mediche prodotte dai ricorrenti emerge che l'insorgente 1 ha altresì sofferto di dolore alla schiena, per il quale è stata prescritta fisioterapia ed in un primo momento Sirdalud 4 mg, Olfen gel, Irfen 800 mg, Paracetamolo 1g. La posologia è stata poi limitata in Irfen 800 mg (cfr. atto SEM n. 151/38). Ne discende quindi che lo stesso possa essere ritenuto stabile, con diagnosi chiare e terapia farmacologica impostata e pertanto le valutazioni effettuate dall'autorità inferiore in proposito risultano tutt'ora corrette. Attinente alla ricorrente 2, ella ha dichiarato nell'ambito del colloquio Dublino, di non soffrir di problemi di salute. Dagli atti all'incarto emerge che la stessa sarebbe stata vaccinata (cfr. atti SEM n. 69/2, 107/2, 128/2). In un secondo momento la ricorrente 2 avrebbe subito una frattura della falange distale della mano sinistra. Tale problematica risulta risolta da tempo (cfr. atti SEM n. 108/2, 117/2, 118/2, 120/2, 121/2, 129/2 e 131/2). Nel periodo intercorso dopo l'emanazione della decisione impugnata, la ricorrente 2 è stata trattata per problematiche psichiatriche. In data (...) febbraio 2022, la ricorrente è stata visitata ambulatorialmente presso la clinica psichiatrica "LUPS" di Lucerna. In tale contesto le sono stati prescritti diversi farmaci (cfr. atto SEM n. 151/38). Nel periodo tra il (...) febbraio 2022 ed il (...) marzo 2022, l'interessata è stata ricoverata nella clinica psichiatrica "LUPS" di Lucerna a causa di attacchi di panico recidivi, con diagnosi principale di disturbo da attacchi di panico. Alla dimissione è stata impostata una terapia farmacologica (cfr. atto SEM n. 151/38). In data (...) luglio 2022, la clinica "LUPS", ha segnalato la ricorrente per una presa a carico stazionaria, dopo aver sostenuto con lei 5 incontri ambulatoriali. La diagnosi principale è stata modificata in Episodi depressi gravi senza sintomi psicotici (F32.2) e la diagnosi secondaria è rimasta disturbo da attacchi di panico (F41.0), mentre il trattamento farmacologico è stato modificato (cfr. atto SEM n. 151/38). In data (...) agosto 2022, durante la seguente visita presso la clinica "LUPS", la diagnosi è rimasta invariata, come pure la posologia dei medicamenti (cfr. atto SEM n. 151/38). Tra il (...) luglio 2022 ed il (...) agosto 2022, la ricorrente 2 è stata ospedalizzata una seconda volta presso la clinica "LUPS". La diagnosi principale (datata [...] agosto 2022) è disturbo depressivo recidivo, attualmente di media entità (F33.1) oltre che disturbi da attacchi di panico (F41.0) quale diagnosi secondaria. I farmaci prescritti alla dimissione sono Tardyferon 80 mg, Sertralin 100 mg, Temesta 1 mg e Redormin 500 mg in riserva (cfr. atto SEM n. 151/38). Dalla cartella medica del dr. med. F._______ prodotta dai ricorrenti emergono ulteriori visite mediche non specialistiche effettuate dall'interessata, riferite in particolare allo stato psicologico per cui è stata curata. La cartella medica riporta l'ultimo consulto il (...) agosto 2022, a seguito della dimissione dalla clinica "LUPS" (cfr. atto SEM n. 151/38). Si constata tuttavia che in seguito, nessun aggiornamento circa lo stato di salute della ricorrente 2 è stato trasmesso dagli insorgenti al Tribunale, né se ne desumono dagli atti. Ne può quindi discendere come anche lo stato di salute dell'insorgente sia stabile, con diagnosi chiare ed una terapia farmacologica impostata. In rapporto all'insorgente 3, si rileva come dagli atti risulta che la medesima, durante il colloquio ha lamentato dolore allo stomaco, nausea e vomito (cfr. atto SEM n. 70/2). A seguito di alcuni approfondimenti medici è emersa un'infezione da helycobacter pylori, curata con successo. Durante la visita medica del (...) marzo 2021, la ricorrente 3 ha lamentato problemi di depressione e di disturbo del sonno e le è stato pertanto prescritto Redormin 250 (cfr. atto SEM n. 86/2). A seguito di un tentativo di suicidio tramite ingestione di pastiglie è stata ricoverata presso il "Kinderspital" LUKS tra il (...) marzo 2021 ed il (...) marzo 2021. In tale frangente le è stata diagnosticata una malattia depressiva da moderata a grave (episodio depressivo F32 secondo ICD-10), nonostante ciò non è stata prescritta una terapia farmacologica (cfr. atti SEM n. 90/3 e 91/2). Il successivo (...) marzo 2021, l'interessata è stata nuovamente ricoverata a seguito di un deteriorarsi della propria salute mentale, causata da conflitti famigliari all'interno del CFA. In tale contesto il medico ha rilevato che l'interessata non presentasse tendenze suicidarie acute o tendenze all'autolesionismo. Al termine del ricovero, in data (...) marzo 2021, la diagnosi principale di episodio depressivo (F32) è stata confermata ed il personale dell'alloggio ed i servizi sociali APMA sono stati informati in dettaglio in merito alla sua situazione (cfr. atto SEM n. 99/3). Durante le successive sedute di psicoterapia psicologica la diagnosi è stata confermata quale sospetto episodio depressivo (F32) e la sua condizione risultava essere stabile, nessuna tendenza suicida acuta, malgrado la sofferenza per i conflitti famigliari (cfr. atti SEM n. 106/2, 119/2, 126/2, 130/2). L'ultimo atto medico disponibile relativo alla ricorrente 3 risale al (...) maggio 2021 e si riferisce al settimo colloquio con la psicologa. Quest'ultima ha rilevato che la ragazza non presenti suicidalità e abbia un desiderio in un buon futuro. Inoltre ha constatato un sensibile miglioramento dello stato psicologico della ragazza rispetto alle visite precedenti, mentre la terapia farmacologica è rimasta invariata con la prescrizione di Redormin (cfr. atto SEM n. 149/3). Pertanto, la diagnosi posta è rimasta invariata come la terapia farmacologica. Nei mesi successivi al momento in cui l'autorità di prime cure ha emanato la decisione impugnata, lo stato psicologico della ricorrente è migliorato e l'ultimo certificato medico agli atti risale a 2 anni or sono. Pertanto, le censure circa un eventuale rischio di interruzione della continuità delle cure indicate come essenziali dai medici curanti è da rigettare. Da ultimo, per quanto concerne i ricorrenti 4 e 5, gli stessi sono stati sottoposti ad alcune vaccinazioni, ma dagli atti non emergono problemi di salute (cfr. atti SEM n. 71/2 e 72/2). 6.5.2 Alla luce dello stato di salute dei ricorrenti testé descritto, pur non volendo in alcun modo minimizzare le patologie di cui hanno sofferto e probabilmente soffrono tutt'ora le ricorrenti 2 e 3, dagli atti all'inserto non sono evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come il loro stato di salute sia di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza sopra referenziata nel caso di un loro rinvio in Croazia, che non potrebbe essere ivi trattato, nel caso di necessità. Non risulta inopportuno evidenziare in tale contesto, come il Tribunale, in linea di principio - ed al contrario di quanto argomentato dagli insorgenti nel loro ricorso - ritenga che la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate (cfr. le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 7.4.3; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 8.2.2, D-1418/2022 del 4 aprile 2022 consid. 5.3.6, D-1241/2022 del 25 marzo 2022 pag. 7). Pertanto, se i ricorrenti dovessero necessitare di ulteriori cure o trattamenti medici, potranno senz'altro fare capo all'infrastruttura medica presente in Croazia. Stato che si ricorda è firmatario della direttiva accoglienza ed in quanto tale, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). Va, infine, rammentato come il Tribunale abbia già più volte ritenuto che l'aiuto apportato da organizzazioni non governative permetta segnatamente di supplire alle lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr., a tal proposito, le sentenze del Tribunale D-5670/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 8.3.3 con ulteriori rif. cit., E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1). 6.6 6.6.1 I ricorrenti invocano inoltre la Convenzione sui diritti del fanciullo per contestare l'ammissibilità del loro trasferimento verso la Croazia, lamentandosi che la SEM non avrebbe analizzato né preso in considerazione il benessere superiore dei ricorrenti 3, 4 e 5 (pag. 11 seg. del ricorso). 6.6.2 I criteri applicabili per determinare il benessere superiore del fanciullo comprendono valutazioni in merito alla sua età, al suo grado di maturità, ai suoi legami di dipendenza e alla natura delle relazioni con le persone di sostegno (prossimità, intensità, importanza per la sua crescita, impegno e capacità di presa a carico). Parimenti da analizzare sono lo stato e le prospettive di sviluppo e di formazione scolastica rispettivamente professionale nonché le possibilità e le difficoltà di reinserimento. Nell'analisi di tali criteri, la durata del soggiorno in Svizzera è un fattore di grande importanza, posto che i bambini in tenera età non devono essere sradicati senza validi motivi dall'ambiente nel quale sono cresciuti. Dal punto di vista psicologico, occorre prendere in considerazione non solo la famiglia in senso stretto quanto più l'insieme delle relazioni sociali. Una forte integrazione in Svizzera, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, può infatti avere quale conseguenza uno sradicamento dal paese d'origine, che può, secondo le circostanze, rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2; sentenza del Tribunale D-2806/2021 del 3 febbraio 2023 consid. 10.3.1). 6.6.3 In proposito si deve sottolineare che i ricorrenti 3, 4 e 5 verranno trasferiti insieme ai genitori, quale famiglia, in Croazia, e non saranno separati, dimodoché i ricorrenti 1 e 2 potranno occuparsi dei loro figli, fornendo loro il necessario sostegno educativo, affettivo e psicologico. Sotto questo profilo, non si può dunque rimproverare alla SEM di non aver considerato il benessere superiore degli insorgenti 3, 4 e 5. Non sussistono inoltre agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che il loro trasferimento in Croazia equivarrebbe ad uno sradicamento completo, tale da pregiudicare il loro sviluppo ed equilibrio. Invero, essi risiedono in Svizzera da circa due anni e mezzo, un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di stabilità e di particolare integrazione. Peraltro, come già evidenziato sopra, anche lo stato di salute dell'insorgente 3 non risulta ostativo al loro trasferimento in Croazia con i genitori. Inoltre va aggiunto come l'art. 3 par. 1 CDF, non impone alle autorità di dare seguito al desiderio dei genitori che la loro domanda d'asilo sia esaminata dallo Stato che garantisce, secondo loro, le migliori condizioni d'accoglienza per i loro figli (cfr. le sentenze del Tribunale F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 7.5, F-1532/2022 dell'8 aprile 2022 consid. 8.5 con rif. cit.). 6.6.4 Pertanto, il trasferimento degli insorgenti 3, 4 e 5 in Croazia, assieme ai genitori, non è contrario al loro interesse superiore sancito dalla CDF. 6.7 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la ripresa in carico dei ricorrenti in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 RD III. 7.L'autorità incaricata dell'esecuzione del trasferimento dei ricorrenti avrà premura di riferire alle autorità croate circa lo stato di salute e le problematiche mediche che interessano gli insorgenti ai sensi degli art. 31 e 32 RD III. 8.Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata. 9.Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risulta divenuta senza oggetto. 10.Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che gli insorgenti sono indigenti, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). 11.La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versa-mento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: