Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. A.a A._______, dichiaratosi cittadino afghano di etnia hazara e religione sciita nato il (…), è giunto in Svizzera il 17 novembre 2022 privo di docu- menti di identità, depositando, il giorno stesso, una domanda d’asilo (cfr. atto Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore
n. […]-2/2). Egli sarebbe espatriato il 5 maggio 2022 raggiungendo l’Eu- ropa, più precisamente la Grecia, nel corso dello stesso anno (cfr. atti SEM
n. […]-3/1 e […]-23/9). A.b Il 14 aprile 2023, la SEM ha svolto sia un’audizione sommaria sulla sua persona quale richiedente minorenne non accompagnato (RMNA), sia un’ulteriore audizione sui motivi d’asilo, alla presenza della rappresentante legale e persona di fiducia. Dai verbali redatti (cfr. atti SEM n. […]-23/9 e […]-25/6) si evince, in sostanza, che l’interessato avrebbe perso il padre negli anni dell’infanzia e che, di conseguenza, sarebbe cresciuto con la madre e le due sorelle. Per tale ragione, egli avrebbe assunto delle carat- teristiche femminili, permettendo inoltre, a scopo ludico, alle proprie sorelle di truccarlo e mettergli lo smalto alle unghie all’interno delle mura domesti- che. Egli ha altresì specificato che si sentirebbe più a suo agio con persone di sesso femminile e che prediligerebbe attività prettamente femminili. Per quanto concerne il contesto scolastico, il ricorrente ha specificato che, a partire dalla prima o seconda elementare, i compagni di scuola avrebbero cominciato a schernirlo in ragione del suo aspetto femminile, nominandolo Izak, ovvero transessuale o bisessuale in lingua afghana. Più tardi, durante gli anni di frequentazione del liceo, egli sarebbe stato palpeggiato da parte di alcuni ragazzi, i quali gli avrebbero persino chiesto di recarsi in bagno con loro alfine di consumare un rapporto sessuale. Inoltre, quando l’insor- gente lasciava la propria abitazione, la gente era solita perseguitarlo e toc- carlo. L’insorgente ha poi precisato di essere espatriato per tre motivi. Dapprima in ragione della sofferenza patita a seguito del suo aspetto femminile e nel timore di essere designato quale ragazza e molestato. Secondariamente in ragione degli attentati di cui il proprio quartiere sarebbe bersaglio poiché prevalentemente popolato da persone di etnia hazara. Da ultimo poiché egli sarebbe fuggito dai talebani, i quali avrebbero infatti perquisito la casa della famiglia in due occasioni alla ricerca di armi. In tale contesto, durante la prima ispezione, avrebbero trovato dei libri inglesi e dei libri scolastici, additando l’interessato e le di lui sorelle quali pagani. Oltre a ciò, i talebani,
D-1287/2024 Pagina 3 alfine di rivendicare le armi, l’avrebbero ferito con un coltello. Dopodiché, essi sarebbero tornati in una terza occasione allo scopo di arruolare l’in- sorgente, il quale si sarebbe tuttavia trovato altrove in tale momento. La sorella gli avrebbe pertanto intimato di non tornare a casa, bensì di espa- triare. L’interessato ha infine aggiunto che le due sorelle vivrebbero ancora in Af- ghanistan nell’appartamento di proprietà della famiglia. La madre sarebbe invece deceduta il 22 febbraio 2021. A.c Con decisione del 19 aprile 2023, la SEM ha deciso l’assegnazione del caso alla procedura ampliata (cfr. atto SEM n. […]-27/2). A.d Il 16 ottobre 2023, la SEM ha provveduto all’audizione approfondita sui motivi d’asilo dell’interessato. Dal verbale redatto in tale occasione (cfr. atto SEM n. […]-39/12) risulta, in sostanza, quanto già emerso in sede della prima audizione. Il ricorrente ha specificato che gli piacerebbe truccarsi e vestirsi in modo femminile; tuttavia, nel proprio Paese, avrebbe vissuto nor- malmente, dedicandosi a tali attività unicamente all’interno delle mura do- mestiche. Allo stesso modo, anche in Svizzera egli indosserebbe un abbi- gliamento maschile, dichiarando di sentirsi a suo agio in tali indumenti. Egli ha infine precisato che, oltre all’interesse per i cosmetici e gli abiti femminili, non vi sarebbero altri elementi che lo farebbero sentire femmina. Oltre a ciò, l’insorgente ha per la prima volta rivelato di aver subito uno stupro in un’unica occasione nell’inverno del 1398 (secondo il calendario solare in uso nel suo Paese, corrispondente al 2019/2020 secondo il ca- lendario gregoriano) da parte del proprio docente. A seguito di tale episo- dio, l’interessato non avrebbe più avuto contatti con l’insegnante, il quale gli avrebbe tuttavia mandato dei baci e chiesto di avere un ulteriore rap- porto sessuale fino a circa 5 o 6 mesi prima del suo espatrio. Il ricorrente ha poi precisato che, oltre allo stupro, non avrebbe mai avuto rapporti ses- suali con uomini. Infine, egli ha indicato che pure il proprio vicino di casa l’avrebbe seguito 5 o 6 volte allo scopo di toccarlo, per l’ultima volta un anno prima il suo espatrio. B. Con decisione del 29 gennaio 2024, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. […]-44/1), la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d’asilo e ha pronunciato il suo allontana- mento dalla Svizzera. L’autorità inferiore ha tuttavia dichiarato quest’ultimo
D-1287/2024 Pagina 4 non ragionevolmente esigibile e, di conseguenza, lo ha ammesso provvi- soriamente in Svizzera (cfr. atto SEM n. […]1-42/10). C. Con ricorso del 28 febbraio 2024 (notificato il giorno seguente, cfr. timbro del plico raccomandato) l’interessato è insorto dinanzi al Tribunale ammi- nistrativo federale (di seguito: Tribunale) avverso la predetta decisione chiedendo, principalmente, l’annullamento dei punti 1, 2 e 3 della stessa, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. In su- bordine, egli chiede che gli atti vengano restituiti alla SEM per dei comple- menti istruttori e l’emissione di una nuova decisione. Egli ha presentato, inoltre, istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anti- cipo. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l’esito della pro- cedura.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien- tra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso.
E. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa
D-1287/2024 Pagina 5 (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest’ultima.
E. 1.4 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro i termini (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
E. 2 Ritenuto il carattere manifestamente infondato del ricorso, la decisione è pronunciata dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice, e motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e e 111a cpv. 1 e 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia, inoltre, a uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4 Con decisione del 29 gennaio 2024 il ricorrente è stato posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontana- mento; il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo sono per contro stati negati. Conseguentemente oggetto della controversia nel caso in esame è esclusivamente il riconoscimento della qualità di rifu- giato e la concessione dell’asilo in Svizzera, come pure la pronuncia dell’al- lontanamento. Specificasi che l’autorità inferiore si è limitata ad effettuare un’analisi della rilevanza dei motivi d’asilo ai sensi dell’art. 3 LAsi. Ritenendo le condizioni di tale disposto di legge non adempiute, ha tralasciato l’esame della vero- simiglianza della qualità di rifugiato giusta l’art. 7 LAsi.
E. 5.1 In sede di ricorso, l’insorgente ha sostenuto di aver diritto al riconosci- mento della propria qualità di rifugiato. Egli ha anzitutto argomentato di aver subito delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi nel proprio Paese d’origine, relative alla questione di genere e alle violenze di natura sessuale patite. Oltre a ciò, egli ha sostenuto che sussisterebbe un timore fondato di essere sottoposto in futuro in Afghanistan a persecuzioni rile- vanti giusta l’art. 3 LAsi, ritenuti la sua identità di genere e il suo
D-1287/2024 Pagina 6 orientamento sessuale. Inoltre, l’autorità inferiore non avrebbe tenuto conto della particolare vulnerabilità dovuta alla sua minore età. Il ricorrente ha infine affermato di avere un particolare profilo di rischio e di subire perse- cuzioni a seguito della sua appartenenza all’etnia hazara. L’autorità inferiore ha invece in sostanza ritenuto che le dichiarazioni dell’in- sorgente non possono essere considerate rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. In particolare, la SEM ha concluso che le persecuzioni di natura sessuale subite, come pure l’intenzione di reclutamento da parte dei talebani e il fatto di essere a rischio in quanto hazara non sono motivi pertinenti per il diritto dell’asilo.
E. 5.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo- sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 5.2.2 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all’art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti del richiedente l’asilo. Aggiungasi che le persecuzioni ai sensi della LAsi si verificano sempre per il fatto di essere e non per il fatto di fare. È pertanto necessario che la persona sia perseguitata a causa di una caratteristica individuale ed intrin- seca che la contraddistingue quale differente dagli altri e che sia insepara- bilmente legata alla sua persona o alla sua personalità (cfr. sentenza del Tribunale E-4737/2014 del 1° aprile 2015, consid. 5.3.5; NULA FREI in: Ma- nuel de la procédure d’asile et de renvoi, Organisation suisse d’aide aux réfugiés OSAR [ed.], 3a ed., 2022, pag. 204 con riferimenti citati alla nota
n. 109). Sebbene il persecutore possa, ugualmente o anche solo
D-1287/2024 Pagina 7 apparentemente, prendere di mira principalmente le azioni di una persona, una persecuzione diventa rilevante nell’ambito della qualifica quale rifu- giato unicamente se è volta ad incidere sull’atteggiamento o sulle caratte- ristiche della persona che svolge l’azione (cfr. GICRA 2006 n. 32 con- sid. 8.7.1).
E. 5.2.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà ricono- sciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecu- zione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano sog- gettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segna- tamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua apparte- nenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espon- gono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’og- getto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e suf- ficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta pro- babilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono suffi- cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). Inoltre, il fondato timore di essere perseguitato presuppone l’esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve in- tercorrere un nesso causale temporale. Quest’ultimo è da considerarsi de- caduto, in regola generale, allorquando tra l’ultima persecuzione subita e l’espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggetti- vamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d’origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l’attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d’origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo
D-1287/2024 Pagina 8 delle circostanze tale da non potersi più presupporre l’esistenza di un ri- schio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 con- sid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all’esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell’attualità del bi- sogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità ma- teriale fa parimenti difetto se, al momento dell’espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asyl- verfahrens, Basilea, 1990, pag. 129 e, a titolo esemplificativo sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1). Il Tribunale ha altresì ammesso l’esistenza di categorie di persone partico- larmente esposte a dei rischi di persecuzioni future nel caso di un loro ri- torno in Afghanistan (cfr. fra le altre le sentenze del Tribunale E-3099/2023 del 26 luglio 2023 consid. 4.2.1 con rif. cit., E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.3, D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 [pubblicata quale sen- tenza di riferimento]). Tra queste, vi figurano in particolare le persone che i talebani considerano, a torto o a ragione, vicine al governo o alla coali- zione internazionale, o che sono sospettate di essere impregnate da valori occidentali e che non si fondano più sulla società afghana. Le persone che possiedono un tale profilo, rischiavano di essere vittime d’intimidazioni, di rapimenti o ancora di uccisioni, già prima dell’ascesa al potere dei talebani nell’agosto del 2021 (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 succitata consid. 4.2.1 con ulteriori rif. cit., D-2487/2022 del 7 luglio 2022 consid. 8.2.1). Le constatazioni che precedono risultano ancora d’attualità alla luce della situazione vigente in Afghanistan (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 succitata consid. 4.2.1, E-5415/2020 succitata consid. 5.3, D-893/2023 del 1° maggio 2023 consid. 6.2, D-2415/2022 del 24 marzo 2023 consid. 10.2). Per quanto il livello di violenza nel paese sia globalmente diminuito dalla presa di potere da parte dei talebani nell’agosto del 2021, il comportamento futuro dei membri di tale gruppo rimane tuttavia, ancora, all’ora attuale, im- prevedibile; conseguentemente è pertanto ipotizzabile che i profili che per- seguitavano prima della loro ascesa al potere, possano ancora essere in modo generale esposti a maggiori rischi, tenuto conto delle capacità e del controllo territoriale accresciuti. Numerose aggressioni contro delle per- sone appartenenti a gruppi a rischio sono difatti state documentate a partire dal mese di agosto 2021. Tuttavia le stesse non appaiono essere sistema- tiche o di natura uniforme (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 succi- tata consid. 4.2.1, E-5415/2020 succitata consid. 5.3 con riferimenti citati). Per quanto concerne più in particolare le persone appartenenti al vecchio
D-1287/2024 Pagina 9 regime, vi è luogo di rilevare che diversi fattori - ovvero le informazioni con- tradditorie e non numerose relative alle politiche applicate dai talebani, le differenze a livello regionale così come le divergenze d’applicazione da parte dei membri talebani degli ordini che emanano dalla direzione centrale di questo gruppo - rendono difficile la valutazione del rischio per le persone che corrispondono a questo profilo. Tuttavia, tenuto conto delle persecu- zioni passate e delle segnalazioni indicanti che le medesime risultano sem- pre essere degli obiettivi, le persone che sono considerate come costituenti un bersaglio prioritario dai talebani, segnatamente coloro che occupavano dei posti strategici nelle unità militari, di polizia e d’investigazione, così come i membri del potere giudiziario, presentano generalmente un rischio accresciuto di persecuzioni future in caso di un loro ritorno in Afghanistan. Deve tuttavia trattarsi di persone che si sono particolarmente esposte, al punto d’aver attirato l’attenzione dei talebani in modo specifico. Trattandosi delle altre persone che adempiono tale profilo, occorre tenere conto nel quadro della valutazione individuale, tendente a determinare se esista un grado ragionevole di probabilità che il richiedente sia vittima di persecu- zione, di altre circostanze che hanno un’incidenza sul rischio, quali la re- gione d’origine, il sesso, le inimicizie personali o ancora l’implicazione ef- fettiva in conflitti locali (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 succitata consid. 4.2.1 con ulteriori rif. cit., E-5415/2020 succitata consid. 5.3).
E. 5.3 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che le tesi ricorsuali non possano essere seguite in quanto, anzitutto le derisioni in contesto scolastico che l’interessato avrebbe subito in ragione dei suoi atteggiamenti femminili, come pure le attenzioni indesiderate da parte del vicino di casa non sono costitutive di un serio pregiudizio ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi. Tali eventi non hanno infatti reso impossibile al ricorrente di condurre un’esistenza degna in Afghanistan. Egli ha invero continuato il proprio percorso scola- stico e lavorativo, ricevendo supporto da parte delle proprie sorelle. Oltre a ciò, occorre constatare che le molestie perpetrate da parte del vicino di casa apparirebbero essere avvenute per l’ultima volta circa un anno prima il suo espatrio. Non si può pertanto neppure ritenere vi sia un nesso cau- sale tra tali avvenimenti e l’espatrio del ricorrente. Per quanto concerne lo stupro allegato, aggiungasi che non si può neppure considerare che vi sia un nesso diretto di causalità materiale e temporale tra tale evento e l’espatrio del ricorrente. Lo stesso ha infatti affermato di essere espatriato per decisione della sorella, a seguito degli attentati nel quartiere e del tentativo di reclutamento da parte dei talebani. Dal verbale non risulta infatti che lo stesso abbia deciso di espatriare per le insinuazioni di natura sessuale da parte del docente. È pure opportuno rilevare che lo
D-1287/2024 Pagina 10 stupro sarebbe avvenuto circa 2 anni prima dell’espatrio dell’insorgente, il quale non avrebbe più avuto contatti con il docente posteriormente a tale episodio, salvo ricevere richieste di consumare un altro rapporto sessuale fino a 5 o 6 mesi prima della sua partenza dall’Afghanistan. Per tale motivo, tale avvenimento, sebbene costitutivo di un serio pregiudizio, non risultava sussistere al momento dell’espatrio e pertanto non si può ritenere perti- nente ai sensi dell’art. 3 LAsi. Visto quanto precede, ritenendo il nesso cau- sale temporale tra l’atto di persecuzione e l'espatrio dal suo Paese d'ori- gine, come pure il nesso di causalità materiale tra lo stesso ed il bisogno di protezione, interrotti, non risulta rilevante ai fini della concessione dell'a- silo a titolo originario. Giova inoltre rilevare che tali eventi passati, come pure il suo interesse per gli indumenti femminili e i cosmetici non giustificano per l’interessato un timore fondato di persecuzioni rilevanti in caso di rientro nel proprio Paese. Come già sopraesposto, le insinuazioni di natura sessuale da parte del do- cente e del vicino di casa sono avvenuti svariati mesi prima del suo espa- trio. Tali periodi risultano uscire dai termini temporali ritenuti dalla giurispru- denza enucleata (cfr. supra consid. 5.2.3), tanto più ponendo la mente al fatto ch’egli non ha addotto motivazioni atte a chiarire le ragioni di tale at- tesa e permettenti dunque diversa valutazione. Non si evince dunque un timore fondato di persecuzione per tali motivi. Per quanto riguarda invece la presunta omosessualità e transessualità del ricorrente sollevate unica- mente in sede di ricorso, lo scrivente Tribunale constata che tali elementi non emergono dai verbali redatti. Il ricorrente ha invero esclusivamente af- fermato di sentirsi femmina a seguito del suo interesse per gli abiti e i truc- chi femminili e che avrebbe vissuto normalmente tali passioni in Afghani- stan tra le mura domestiche. Allo stesso modo, anche in Svizzera l’insor- gente si vestirebbe da uomo, sentendosi perfettamente a proprio agio. Ne discende che un eventuale rientro nel proprio Paese non comporterebbe una pressione psichica insopportabile, posto che egli è a suo agio ad in- dossare abiti maschili e non dimostra la necessità di portare indumenti e trucchi femminili all’infuori della propria abitazione, ciò che potrebbe conti- nuare a fare in Afghanistan come prima del suo espatrio. Oltre a ciò, giova rilevare che i numerosi rapporti medici agli atti non tematizzano in alcun modo qualsivoglia problematica relativa all’orientamento sessuale e/o all’identità di genere del ricorrente. Di conseguenza, non essendo il preteso timore del ricorrente fondato su indizi concreti e sufficienti che fanno appa- rire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di misure persecutorie rilevanti ai fini della qualità di rifugiato in caso di un ipotetico ritorno in patria, le censure vanno respinte anche su questo punto.
D-1287/2024 Pagina 11 Per quanto attiene invece al tentativo di reclutamento da parte dei talebani, tale motivo non risulta determinante in materia d’asilo. Dagli atti di causa risulta invero che le azioni perpetrate da parte dei talebani non avevano lo scopo di perseguitare l’interessato in ragione dei motivi di cui all’art. 3 cpv. 1 LAsi. Le persecuzioni in questione non appaiono infatti dovute ad una caratteristica intrinseca ed individuale del richiedente, permettente di differenziarlo dagli altri. Sembrerebbe più verosimile che il tentativo di re- clutamento dello stesso risiedesse nel fatto che egli incarnava a quel tempo le qualità richieste dal menzionato gruppo in qualità di giovane uomo. Dalle sue allegazioni non emerge infatti che egli possa essere considerato dai talebani come oppositore politico-ideologico o come traditore. Ne discende che, al momento del suo espatrio, il ricorrente non era oggetto di persecu- zioni determinanti in materia d’asilo da parte dei talebani. Rilevasi poi che la renitenza al reclutamento da parte dell’insorgente, come pure il suo espatrio, non giustificano un timore fondato di persecuzioni in caso di un eventuale suo ritorno al Paese d'origine. Anzitutto, il Tribunale constata che il ricorrente non appartiene alle categorie di persone partico- larmente esposte a dei rischi di persecuzione future in caso di eventuale rientro in Afghanistan. Il ricorrente non presenta inoltre un particolare pro- filo di rischio. Come esposto, dagli atti non emerge infatti che egli possa essere considerato dai talebani come oppositore o come traditore. Il richie- dente non è stato né attivo politicamente né si è particolarmente esposto in altro modo in ragione di caratteristiche personali o di attività svolte nei confronti dei talebani. Ne consegue che, non risultando dalle allegazioni del ricorrente sufficienti indizi per ritenere un fondato timore di subire dei pregiudizi in caso di un ipotetico ritorno in patria, le censure vanno respinte anche su questo punto. L’insorgente solleva poi che la sua giovane età e la sua situazione psichica sarebbero incisive nella valutazione dell’intensità delle persecuzioni nel proprio Paese. Lo scrivente Tribunale ritiene che tale argomentazione non sia pertinente. Invero, pur tenendo conto dell'età e dello stato psichico del ricorrente, come altresì della sua limitata istruzione e del contesto dal quale egli proviene, non è possibile pervenire a una diversa interpretazione in merito alla rilevanza dei motivi d’asilo. Il ricorrente, pur essendo mino- renne, ha dimostrato una notevole indipendenza e maturità sia nella sua decisione di lasciare il Paese, sia nell'organizzazione del viaggio di espatrio che durante quest'ultimo, considerato che egli avrebbe infatti transitato in ben nove Paesi prima di arrivare in Svizzera. Oltre a ciò, rilevasi che dagli atti di causa non emerge che lo stress post-traumatico di cui soffre il ricor- rente sia incisivo nell’analisi della rilevanza ai sensi dell’art. 3 LAsi. Lo
D-1287/2024 Pagina 12 stesso ha infatti condotto un’esistenza degna nel proprio Paese, nono- stante gli scherni e le molestie patite. Non è di conseguenza possibile im- putare gli indicatori di irrilevanza unicamente alla sua giovane età e alla sua situazione psichica. La conclusione esposta dall’insorgente nel suo gravame deve pertanto essere respinta. L’interessato vorrebbe infine far intendere di temere persecuzioni future in ragione della sua etnia. Tuttavia, la sua sola appartenenza all’etnia hazara non costituisce un motivo determinante suscettibile di fondare un timore di future persecuzioni ai sensi dell’art. 3 LAsi, non essendo secondo il Tribu- nale adempiute le condizioni molto elevate poste dalla giurisprudenza per una persecuzione collettiva degli hazara in Afghanistan (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-2142/2022 consid. 4.2.3, E-624/2022 del 15 marzo 2022, D-2177/2018 del 6 agosto 2021 consid. 3.2). Tale apprez- zamento deve essere mantenuto anche dopo l’ascesa al potere dei Tale- bani, in quanto ad oggi non vi è nessuna informazione certa che faccia supporre che gli hazara, quale gruppo etnico, siano in modo generale mi- nacciati da una persecuzione rilevante ai sensi dell’asilo (cfr. sentenze del Tribunale D-2142/2022 consid. 4.2.3, E-1060/2022 del 22 marzo 2022 con- sid. 6.2.1). Anche tale censura va pertanto respinta.
E. 5.4 In sintesi, da una valutazione complessiva delle allegazioni ricorsuali, emerge che i motivi d’asilo fatti valere dal ricorrente non sono rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Per questo motivo, la decisione della SEM dev’essere confermata e le cen- sure sollevate respinte. L’autorità inferiore non ha dunque violato il diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi). Il Tribunale può dunque esimersi dal passare in rivista le restanti argomentazioni del ricorrente, segnata- mente laddove censura la verosimiglianza, ai sensi dell’art. 7 LAsi, dei mo- tivi da lui addotti.
E. 6.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 14 cpv. 1 e 2, 44 LAsi nonché l’art. 32 dell'Ordinanza 1 sull’asilo rela- tiva a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
E. 6.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera.
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E. 6.3 Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento. Tuttavia, si osserva che, come detto sopra, l’interessato è stato po- sto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento.
E. 7 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favore- vole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 8 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, visto che la parte in causa era mino- renne al momento del deposito della domanda d’asilo e lo è tutt’ora, non appare essere equo addossargli le spese processuali. Si rinuncia pertanto a prelevare le spese processuali (art. 6 lett. b TS-TAF).
E. 9 La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in ma- teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci- fra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1287/2024 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Manuel Borla Ambra Antognoli
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1287/2024 Sentenza del 15 maggio 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Lorenz Noli; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Roberta Condemi, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 29 gennaio 2024 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, dichiaratosi cittadino afghano di etnia hazara e religione sciita nato il (...), è giunto in Svizzera il 17 novembre 2022 privo di documenti di identità, depositando, il giorno stesso, una domanda d'asilo (cfr. atto Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. [...]-2/2). Egli sarebbe espatriato il 5 maggio 2022 raggiungendo l'Europa, più precisamente la Grecia, nel corso dello stesso anno (cfr. atti SEM n. [...]-3/1 e [...]-23/9). A.b Il 14 aprile 2023, la SEM ha svolto sia un'audizione sommaria sulla sua persona quale richiedente minorenne non accompagnato (RMNA), sia un'ulteriore audizione sui motivi d'asilo, alla presenza della rappresentante legale e persona di fiducia. Dai verbali redatti (cfr. atti SEM n. [...]-23/9 e [...]-25/6) si evince, in sostanza, che l'interessato avrebbe perso il padre negli anni dell'infanzia e che, di conseguenza, sarebbe cresciuto con la madre e le due sorelle. Per tale ragione, egli avrebbe assunto delle caratteristiche femminili, permettendo inoltre, a scopo ludico, alle proprie sorelle di truccarlo e mettergli lo smalto alle unghie all'interno delle mura domestiche. Egli ha altresì specificato che si sentirebbe più a suo agio con persone di sesso femminile e che prediligerebbe attività prettamente femminili. Per quanto concerne il contesto scolastico, il ricorrente ha specificato che, a partire dalla prima o seconda elementare, i compagni di scuola avrebbero cominciato a schernirlo in ragione del suo aspetto femminile, nominandolo Izak, ovvero transessuale o bisessuale in lingua afghana. Più tardi, durante gli anni di frequentazione del liceo, egli sarebbe stato palpeggiato da parte di alcuni ragazzi, i quali gli avrebbero persino chiesto di recarsi in bagno con loro alfine di consumare un rapporto sessuale. Inoltre, quando l'insorgente lasciava la propria abitazione, la gente era solita perseguitarlo e toccarlo. L'insorgente ha poi precisato di essere espatriato per tre motivi. Dapprima in ragione della sofferenza patita a seguito del suo aspetto femminile e nel timore di essere designato quale ragazza e molestato. Secondariamente in ragione degli attentati di cui il proprio quartiere sarebbe bersaglio poiché prevalentemente popolato da persone di etnia hazara. Da ultimo poiché egli sarebbe fuggito dai talebani, i quali avrebbero infatti perquisito la casa della famiglia in due occasioni alla ricerca di armi. In tale contesto, durante la prima ispezione, avrebbero trovato dei libri inglesi e dei libri scolastici, additando l'interessato e le di lui sorelle quali pagani. Oltre a ciò, i talebani, alfine di rivendicare le armi, l'avrebbero ferito con un coltello. Dopodiché, essi sarebbero tornati in una terza occasione allo scopo di arruolare l'insorgente, il quale si sarebbe tuttavia trovato altrove in tale momento. La sorella gli avrebbe pertanto intimato di non tornare a casa, bensì di espatriare. L'interessato ha infine aggiunto che le due sorelle vivrebbero ancora in Afghanistan nell'appartamento di proprietà della famiglia. La madre sarebbe invece deceduta il 22 febbraio 2021. A.c Con decisione del 19 aprile 2023, la SEM ha deciso l'assegnazione del caso alla procedura ampliata (cfr. atto SEM n. [...]-27/2). A.d Il 16 ottobre 2023, la SEM ha provveduto all'audizione approfondita sui motivi d'asilo dell'interessato. Dal verbale redatto in tale occasione (cfr. atto SEM n. [...]-39/12) risulta, in sostanza, quanto già emerso in sede della prima audizione. Il ricorrente ha specificato che gli piacerebbe truccarsi e vestirsi in modo femminile; tuttavia, nel proprio Paese, avrebbe vissuto normalmente, dedicandosi a tali attività unicamente all'interno delle mura domestiche. Allo stesso modo, anche in Svizzera egli indosserebbe un abbigliamento maschile, dichiarando di sentirsi a suo agio in tali indumenti. Egli ha infine precisato che, oltre all'interesse per i cosmetici e gli abiti femminili, non vi sarebbero altri elementi che lo farebbero sentire femmina. Oltre a ciò, l'insorgente ha per la prima volta rivelato di aver subito uno stupro in un'unica occasione nell'inverno del 1398 (secondo il calendario solare in uso nel suo Paese, corrispondente al 2019/2020 secondo il calendario gregoriano) da parte del proprio docente. A seguito di tale episodio, l'interessato non avrebbe più avuto contatti con l'insegnante, il quale gli avrebbe tuttavia mandato dei baci e chiesto di avere un ulteriore rapporto sessuale fino a circa 5 o 6 mesi prima del suo espatrio. Il ricorrente ha poi precisato che, oltre allo stupro, non avrebbe mai avuto rapporti sessuali con uomini. Infine, egli ha indicato che pure il proprio vicino di casa l'avrebbe seguito 5 o 6 volte allo scopo di toccarlo, per l'ultima volta un anno prima il suo espatrio. B. Con decisione del 29 gennaio 2024, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. [...]-44/1), la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d'asilo e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera. L'autorità inferiore ha tuttavia dichiarato quest'ultimo non ragionevolmente esigibile e, di conseguenza, lo ha ammesso provvisoriamente in Svizzera (cfr. atto SEM n. [...]1-42/10). C. Con ricorso del 28 febbraio 2024 (notificato il giorno seguente, cfr. timbro del plico raccomandato) l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) avverso la predetta decisione chiedendo, principalmente, l'annullamento dei punti 1, 2 e 3 della stessa, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In subordine, egli chiede che gli atti vengano restituiti alla SEM per dei complementi istruttori e l'emissione di una nuova decisione. Egli ha presentato, inoltre, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della procedura. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest'ultima. 1.4 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro i termini (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
2. Ritenuto il carattere manifestamente infondato del ricorso, la decisione è pronunciata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e e 111a cpv. 1 e 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia, inoltre, a uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4. Con decisione del 29 gennaio 2024 il ricorrente è stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo sono per contro stati negati. Conseguentemente oggetto della controversia nel caso in esame è esclusivamente il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera, come pure la pronuncia dell'allontanamento. Specificasi che l'autorità inferiore si è limitata ad effettuare un'analisi della rilevanza dei motivi d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ritenendo le condizioni di tale disposto di legge non adempiute, ha tralasciato l'esame della verosimiglianza della qualità di rifugiato giusta l'art. 7 LAsi. 5. 5.1 In sede di ricorso, l'insorgente ha sostenuto di aver diritto al riconoscimento della propria qualità di rifugiato. Egli ha anzitutto argomentato di aver subito delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi nel proprio Paese d'origine, relative alla questione di genere e alle violenze di natura sessuale patite. Oltre a ciò, egli ha sostenuto che sussisterebbe un timore fondato di essere sottoposto in futuro in Afghanistan a persecuzioni rilevanti giusta l'art. 3 LAsi, ritenuti la sua identità di genere e il suo orientamento sessuale. Inoltre, l'autorità inferiore non avrebbe tenuto conto della particolare vulnerabilità dovuta alla sua minore età. Il ricorrente ha infine affermato di avere un particolare profilo di rischio e di subire persecuzioni a seguito della sua appartenenza all'etnia hazara. L'autorità inferiore ha invece in sostanza ritenuto che le dichiarazioni dell'insorgente non possono essere considerate rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, la SEM ha concluso che le persecuzioni di natura sessuale subite, come pure l'intenzione di reclutamento da parte dei talebani e il fatto di essere a rischio in quanto hazara non sono motivi pertinenti per il diritto dell'asilo. 5.2 5.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.2.2 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti del richiedente l'asilo. Aggiungasi che le persecuzioni ai sensi della LAsi si verificano sempre per il fatto di essere e non per il fatto di fare. È pertanto necessario che la persona sia perseguitata a causa di una caratteristica individuale ed intrinseca che la contraddistingue quale differente dagli altri e che sia inseparabilmente legata alla sua persona o alla sua personalità (cfr. sentenza del Tribunale E-4737/2014 del 1° aprile 2015, consid. 5.3.5; Nula Frei in: Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR [ed.], 3a ed., 2022, pag. 204 con riferimenti citati alla nota n. 109). Sebbene il persecutore possa, ugualmente o anche solo apparentemente, prendere di mira principalmente le azioni di una persona, una persecuzione diventa rilevante nell'ambito della qualifica quale rifugiato unicamente se è volta ad incidere sull'atteggiamento o sulle caratteristiche della persona che svolge l'azione (cfr. GICRA 2006 n. 32 consid. 8.7.1). 5.2.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). Inoltre, il fondato timore di essere perseguitato presuppone l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea, 1990, pag. 129 e, a titolo esemplificativo sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1). Il Tribunale ha altresì ammesso l'esistenza di categorie di persone particolarmente esposte a dei rischi di persecuzioni future nel caso di un loro ritorno in Afghanistan (cfr. fra le altre le sentenze del Tribunale E-3099/2023 del 26 luglio 2023 consid. 4.2.1 con rif. cit., E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.3, D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 [pubblicata quale sentenza di riferimento]). Tra queste, vi figurano in particolare le persone che i talebani considerano, a torto o a ragione, vicine al governo o alla coalizione internazionale, o che sono sospettate di essere impregnate da valori occidentali e che non si fondano più sulla società afghana. Le persone che possiedono un tale profilo, rischiavano di essere vittime d'intimidazioni, di rapimenti o ancora di uccisioni, già prima dell'ascesa al potere dei talebani nell'agosto del 2021 (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 succitata consid. 4.2.1 con ulteriori rif. cit., D-2487/2022 del 7 luglio 2022 consid. 8.2.1). Le constatazioni che precedono risultano ancora d'attualità alla luce della situazione vigente in Afghanistan (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 succitata consid. 4.2.1, E-5415/2020 succitata consid. 5.3, D-893/2023 del 1° maggio 2023 consid. 6.2, D-2415/2022 del 24 marzo 2023 consid. 10.2). Per quanto il livello di violenza nel paese sia globalmente diminuito dalla presa di potere da parte dei talebani nell'agosto del 2021, il comportamento futuro dei membri di tale gruppo rimane tuttavia, ancora, all'ora attuale, imprevedibile; conseguentemente è pertanto ipotizzabile che i profili che perseguitavano prima della loro ascesa al potere, possano ancora essere in modo generale esposti a maggiori rischi, tenuto conto delle capacità e del controllo territoriale accresciuti. Numerose aggressioni contro delle persone appartenenti a gruppi a rischio sono difatti state documentate a partire dal mese di agosto 2021. Tuttavia le stesse non appaiono essere sistematiche o di natura uniforme (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 succitata consid. 4.2.1, E-5415/2020 succitata consid. 5.3 con riferimenti citati). Per quanto concerne più in particolare le persone appartenenti al vecchio regime, vi è luogo di rilevare che diversi fattori - ovvero le informazioni contradditorie e non numerose relative alle politiche applicate dai talebani, le differenze a livello regionale così come le divergenze d'applicazione da parte dei membri talebani degli ordini che emanano dalla direzione centrale di questo gruppo - rendono difficile la valutazione del rischio per le persone che corrispondono a questo profilo. Tuttavia, tenuto conto delle persecuzioni passate e delle segnalazioni indicanti che le medesime risultano sempre essere degli obiettivi, le persone che sono considerate come costituenti un bersaglio prioritario dai talebani, segnatamente coloro che occupavano dei posti strategici nelle unità militari, di polizia e d'investigazione, così come i membri del potere giudiziario, presentano generalmente un rischio accresciuto di persecuzioni future in caso di un loro ritorno in Afghanistan. Deve tuttavia trattarsi di persone che si sono particolarmente esposte, al punto d'aver attirato l'attenzione dei talebani in modo specifico. Trattandosi delle altre persone che adempiono tale profilo, occorre tenere conto nel quadro della valutazione individuale, tendente a determinare se esista un grado ragionevole di probabilità che il richiedente sia vittima di persecuzione, di altre circostanze che hanno un'incidenza sul rischio, quali la regione d'origine, il sesso, le inimicizie personali o ancora l'implicazione effettiva in conflitti locali (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 succitata consid. 4.2.1 con ulteriori rif. cit., E-5415/2020 succitata consid. 5.3). 5.3 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che le tesi ricorsuali non possano essere seguite in quanto, anzitutto le derisioni in contesto scolastico che l'interessato avrebbe subito in ragione dei suoi atteggiamenti femminili, come pure le attenzioni indesiderate da parte del vicino di casa non sono costitutive di un serio pregiudizio ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi. Tali eventi non hanno infatti reso impossibile al ricorrente di condurre un'esistenza degna in Afghanistan. Egli ha invero continuato il proprio percorso scolastico e lavorativo, ricevendo supporto da parte delle proprie sorelle. Oltre a ciò, occorre constatare che le molestie perpetrate da parte del vicino di casa apparirebbero essere avvenute per l'ultima volta circa un anno prima il suo espatrio. Non si può pertanto neppure ritenere vi sia un nesso causale tra tali avvenimenti e l'espatrio del ricorrente. Per quanto concerne lo stupro allegato, aggiungasi che non si può neppure considerare che vi sia un nesso diretto di causalità materiale e temporale tra tale evento e l'espatrio del ricorrente. Lo stesso ha infatti affermato di essere espatriato per decisione della sorella, a seguito degli attentati nel quartiere e del tentativo di reclutamento da parte dei talebani. Dal verbale non risulta infatti che lo stesso abbia deciso di espatriare per le insinuazioni di natura sessuale da parte del docente. È pure opportuno rilevare che lo stupro sarebbe avvenuto circa 2 anni prima dell'espatrio dell'insorgente, il quale non avrebbe più avuto contatti con il docente posteriormente a tale episodio, salvo ricevere richieste di consumare un altro rapporto sessuale fino a 5 o 6 mesi prima della sua partenza dall'Afghanistan. Per tale motivo, tale avvenimento, sebbene costitutivo di un serio pregiudizio, non risultava sussistere al momento dell'espatrio e pertanto non si può ritenere pertinente ai sensi dell'art. 3 LAsi. Visto quanto precede, ritenendo il nesso causale temporale tra l'atto di persecuzione e l'espatrio dal suo Paese d'origine, come pure il nesso di causalità materiale tra lo stesso ed il bisogno di protezione, interrotti, non risulta rilevante ai fini della concessione dell'asilo a titolo originario. Giova inoltre rilevare che tali eventi passati, come pure il suo interesse per gli indumenti femminili e i cosmetici non giustificano per l'interessato un timore fondato di persecuzioni rilevanti in caso di rientro nel proprio Paese. Come già sopraesposto, le insinuazioni di natura sessuale da parte del docente e del vicino di casa sono avvenuti svariati mesi prima del suo espatrio. Tali periodi risultano uscire dai termini temporali ritenuti dalla giurisprudenza enucleata (cfr. supra consid. 5.2.3), tanto più ponendo la mente al fatto ch'egli non ha addotto motivazioni atte a chiarire le ragioni di tale attesa e permettenti dunque diversa valutazione. Non si evince dunque un timore fondato di persecuzione per tali motivi. Per quanto riguarda invece la presunta omosessualità e transessualità del ricorrente sollevate unicamente in sede di ricorso, lo scrivente Tribunale constata che tali elementi non emergono dai verbali redatti. Il ricorrente ha invero esclusivamente affermato di sentirsi femmina a seguito del suo interesse per gli abiti e i trucchi femminili e che avrebbe vissuto normalmente tali passioni in Afghanistan tra le mura domestiche. Allo stesso modo, anche in Svizzera l'insorgente si vestirebbe da uomo, sentendosi perfettamente a proprio agio. Ne discende che un eventuale rientro nel proprio Paese non comporterebbe una pressione psichica insopportabile, posto che egli è a suo agio ad indossare abiti maschili e non dimostra la necessità di portare indumenti e trucchi femminili all'infuori della propria abitazione, ciò che potrebbe continuare a fare in Afghanistan come prima del suo espatrio. Oltre a ciò, giova rilevare che i numerosi rapporti medici agli atti non tematizzano in alcun modo qualsivoglia problematica relativa all'orientamento sessuale e/o all'identità di genere del ricorrente. Di conseguenza, non essendo il preteso timore del ricorrente fondato su indizi concreti e sufficienti che fanno apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di misure persecutorie rilevanti ai fini della qualità di rifugiato in caso di un ipotetico ritorno in patria, le censure vanno respinte anche su questo punto. Per quanto attiene invece al tentativo di reclutamento da parte dei talebani, tale motivo non risulta determinante in materia d'asilo. Dagli atti di causa risulta invero che le azioni perpetrate da parte dei talebani non avevano lo scopo di perseguitare l'interessato in ragione dei motivi di cui all'art. 3 cpv. 1 LAsi. Le persecuzioni in questione non appaiono infatti dovute ad una caratteristica intrinseca ed individuale del richiedente, permettente di differenziarlo dagli altri. Sembrerebbe più verosimile che il tentativo di reclutamento dello stesso risiedesse nel fatto che egli incarnava a quel tempo le qualità richieste dal menzionato gruppo in qualità di giovane uomo. Dalle sue allegazioni non emerge infatti che egli possa essere considerato dai talebani come oppositore politico-ideologico o come traditore. Ne discende che, al momento del suo espatrio, il ricorrente non era oggetto di persecuzioni determinanti in materia d'asilo da parte dei talebani. Rilevasi poi che la renitenza al reclutamento da parte dell'insorgente, come pure il suo espatrio, non giustificano un timore fondato di persecuzioni in caso di un eventuale suo ritorno al Paese d'origine. Anzitutto, il Tribunale constata che il ricorrente non appartiene alle categorie di persone particolarmente esposte a dei rischi di persecuzione future in caso di eventuale rientro in Afghanistan. Il ricorrente non presenta inoltre un particolare profilo di rischio. Come esposto, dagli atti non emerge infatti che egli possa essere considerato dai talebani come oppositore o come traditore. Il richiedente non è stato né attivo politicamente né si è particolarmente esposto in altro modo in ragione di caratteristiche personali o di attività svolte nei confronti dei talebani. Ne consegue che, non risultando dalle allegazioni del ricorrente sufficienti indizi per ritenere un fondato timore di subire dei pregiudizi in caso di un ipotetico ritorno in patria, le censure vanno respinte anche su questo punto. L'insorgente solleva poi che la sua giovane età e la sua situazione psichica sarebbero incisive nella valutazione dell'intensità delle persecuzioni nel proprio Paese. Lo scrivente Tribunale ritiene che tale argomentazione non sia pertinente. Invero, pur tenendo conto dell'età e dello stato psichico del ricorrente, come altresì della sua limitata istruzione e del contesto dal quale egli proviene, non è possibile pervenire a una diversa interpretazione in merito alla rilevanza dei motivi d'asilo. Il ricorrente, pur essendo minorenne, ha dimostrato una notevole indipendenza e maturità sia nella sua decisione di lasciare il Paese, sia nell'organizzazione del viaggio di espatrio che durante quest'ultimo, considerato che egli avrebbe infatti transitato in ben nove Paesi prima di arrivare in Svizzera. Oltre a ciò, rilevasi che dagli atti di causa non emerge che lo stress post-traumatico di cui soffre il ricorrente sia incisivo nell'analisi della rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. Lo stesso ha infatti condotto un'esistenza degna nel proprio Paese, nonostante gli scherni e le molestie patite. Non è di conseguenza possibile imputare gli indicatori di irrilevanza unicamente alla sua giovane età e alla sua situazione psichica. La conclusione esposta dall'insorgente nel suo gravame deve pertanto essere respinta. L'interessato vorrebbe infine far intendere di temere persecuzioni future in ragione della sua etnia. Tuttavia, la sua sola appartenenza all'etnia hazara non costituisce un motivo determinante suscettibile di fondare un timore di future persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi, non essendo secondo il Tribunale adempiute le condizioni molto elevate poste dalla giurisprudenza per una persecuzione collettiva degli hazara in Afghanistan (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-2142/2022 consid. 4.2.3, E-624/2022 del 15 marzo 2022, D-2177/2018 del 6 agosto 2021 consid. 3.2). Tale apprezzamento deve essere mantenuto anche dopo l'ascesa al potere dei Talebani, in quanto ad oggi non vi è nessuna informazione certa che faccia supporre che gli hazara, quale gruppo etnico, siano in modo generale minacciati da una persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo (cfr. sentenze del Tribunale D-2142/2022 consid. 4.2.3, E-1060/2022 del 22 marzo 2022 consid. 6.2.1). Anche tale censura va pertanto respinta. 5.4 In sintesi, da una valutazione complessiva delle allegazioni ricorsuali, emerge che i motivi d'asilo fatti valere dal ricorrente non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Per questo motivo, la decisione della SEM dev'essere confermata e le censure sollevate respinte. L'autorità inferiore non ha dunque violato il diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi). Il Tribunale può dunque esimersi dal passare in rivista le restanti argomentazioni del ricorrente, segnatamente laddove censura la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, dei motivi da lui addotti. 6. 6.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 14 cpv. 1 e 2, 44 LAsi nonché l'art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 6.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera. 6.3 Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. Tuttavia, si osserva che, come detto sopra, l'interessato è stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.
7. Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, visto che la parte in causa era minorenne al momento del deposito della domanda d'asilo e lo è tutt'ora, non appare essere equo addossargli le spese processuali. Si rinuncia pertanto a prelevare le spese processuali (art. 6 lett. b TS-TAF).
9. La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: