opencaselaw.ch

RR.2026.56

Bundesstrafgericht · 2026-06-05 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; decisione di estradizione (art. 55 AIMP); assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)

Sachverhalt

A. In data 5 marzo 2026, il Giudice per le indagini preliminari (di seguito: GIP) presso il Tribunale di Novara ha spiccato un mandato d’arresto europeo nei confronti di A., ba- sato su un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere del 16 febbraio 2026 emessa dalla stessa autorità, per i reati lesioni personali e maltrattamenti in famiglia aggravati. In sostanza, egli è accusato, in concorso con la compagna B., di aver sistematicamente maltrattato il figlio minore C., deceduto il 24 novembre 2024 a seguito delle varie percosse subite (act. 1.2).

B. Mediante segnalazione del 9 marzo 2026, SIRENE Italia ha richiesto l'arresto di A. ai fini di estradizione (act. 1.3).

C. Con ordine di arresto provvisorio del 13 marzo 2026, l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha dato mandato alla Polizia cantonale ticinese di porre A. in detenzione estradizionale, ciò che è avvenuto lo stesso giorno (v. atto 3 incarto dell’Ufficio federale di giustizia, in seguito: UFG). Interrogato il 13 marzo 2026, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, rifiutando un’estradizione in via semplificata (v. atto 4 incarto UFG). Il 13 marzo 2026, l’UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione nei confronti del predetto, notificatogli il 18 marzo seguente (v. act. 1.4).

D. Il 20 marzo 2026, A. è insorto contro il suddetto ordine di arresto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, gravame respinto con sentenza del 2 aprile 2026 (v. RH.2026.1).

E. In data 24 marzo 2026, il Ministero della giustizia italiano ha trasmesso alle autorità svizzere la domanda formale di estradizione del predetto (v. atti 4.13 e 4.14 incarto UFG).

F. Con decisione del 17 aprile 2026, l’UFG ha concesso l’estradizione di A. all’Italia per i fatti oggetto della suddetta domanda (v. act. 1.2).

G. Il 12 maggio 2026, l’estradando ha impugnato tale decisione dinanzi a questa Corte, postulando, in via principale, l’annullamento della stessa e il rifiuto dell’estradizione. In via subordinata, egli chiede “di rinviare l’incarto all’UFG affinché richieda alle autorità italiane informazioni complementari precise, complete e non contraddittorie ai sensi dell’art. 13 CEEstr., segnatamente in merito: al ruolo concreto attribuito al Sig. A.; alle condotte materiali individualizzate che gli sarebbero imputate; alla qualificazione dei

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3 fatti dopo l’esclusione dell’aggravante dell’evento morte; al nesso causale tra le pre- sunte condotte maltrattanti e il decesso del minore; alla validità attuale e alla portata effettiva della misura cautelare italiana. In via ulteriormente subordinata, egli chiede di subordinare l’eventuale estradizione alla prestazione, da parte dello Stato richiedente, di garanzie formali, individualizzate e verificabili, segnatamente: assegnazione del ri- corrente a un istituto penitenziario determinato; rispetto dello spazio minimo personale e degli standard dell’art. 3 CEDU; accesso effettivo e tempestivo alla difesa; controllo giurisdizionale periodico e ravvicinato della custodia cautelare; facoltà per le autorità consolari svizzere o altra autorità idonea di verificare le condizioni detentive” (act. 1, pag. 16). Egli ha altresì postulato di essere messo al beneficio dell’assistenza giudizia- ria gratuita (v. ibidem, pag. 15).

H. Con scritto del 15 maggio 2026, questa Corte ha invitato l’estradando a compilare e a trasmettere l’apposito formulario per la richiesta dell’assistenza giudiziaria gratuita en- tro il 2 aprile 2026 (v. RP.2026.24, act. 2).

I. In data 22 maggio 2026, il ricorrente ha trasmesso il formulario compilato concernente la domanda di assistenza giudiziaria gratuita (v. RP.2026.24, act. 3).

J. Con risposta del 27 maggio 2026, l’UFG ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata (v. act. 4).

K. Con replica del 1° giugno 2026, trasmessa all’UFG per conoscenza (v. act. 7), il ricor- rente si è riconfermato nelle sue conclusioni ricorsuali (v. act. 6).

Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno esposte, se neces- sario, nei successivi considerandi in diritto.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'e- stradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estra- dizione (v. art. 50 cpv. 1 PA), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente

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E. 1.2 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta

dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1),

entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per

il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978

(PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile

1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr

del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica

italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto

Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14),

entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il

1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e

segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985

(CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del

22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pubblicato nella RS ma consultabile sulla

piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi

giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A; https://www.ad-

min.ch/opc/it/european-union/international-agreements/008.html [in seguito: raccolta

testi) unitamente al regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consi-

glio del 28 novembre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione

Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudizia-

ria in materia penale (n. CELEX 32018R1862; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L

312 del 7 dicembre 2018, pag. 56-106; raccolta testi, 8.4 Sviluppi dell'acquis di Schen-

gen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del

27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea

(Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, raccolta testi, 8.2 Allegato

B) che in applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio

2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del

12 marzo 2003, pag. 25 e seg., raccolta testi, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo

dell’acquis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto perti-

nente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza

in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).

E. 1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favore- vole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto

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E. 1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP;

v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui sopra.

2. Il ricorrente ritiene insufficiente, lacunoso e contraddittorio l’esposto dei fatti contenuto nella domanda di estradizione, ciò che non gli permetterebbe di comprendere in ma- niera esatta quanto contestatogli dagli inquirenti italiani. A suo dire, la domanda “si fonda su un’ordinanza cautelare che, da un lato, rappresenta il ricorrente come con- corrente in condotte maltrattanti abituali nei confronti del figlio minore e, dall’altro, se- condo quanto già eccepito dalla difesa, esclude l’aggravante dell’evento morte”. Que- sta imprecisione avrebbe un influsso sulla valutazione del rispetto dei principi della specialità e della doppia punibilità.

2.1

2.1.1 Giusta l’art. 12 n. 2 CEEstr, la domanda d'estradizione deve essere accompagnata dall’originale o la copia autentica di una decisione esecutiva di condanna o di un man- dato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge dalla Parte richiedente (lett. a), da un esposto dei fatti, per i quali l’estradizione è domandata, in cui il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qua- lificazione legale e il riferimento alle disposizioni legali loro applicabili saranno indicate il più esattamente possibile (lett. b; v. anche l’art. 28 cpv. 3 lett. a AIMP e art. 10 OAIMP) e da una copia delle disposizioni legali applicabili o, se ciò fosse impossibile, da una dichiarazione sul diritto applicabile, come anche il segnalamento il più preciso possibile dell’individuo reclamato e qualsiasi altra informazione atta a determinare la sua identità e la sua cittadinanza (lett. c). Ciò deve permettere all'autorità richiesta di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza. Essa deve segnatamente poter con- trollare che la condizione della doppia punibilità sia rispettata. L'autorità richiedente non è in ogni caso tenuta a fornire prove a sostegno delle sue allegazioni. L'autorità richie- sta non esamina le questioni di fatto, né si pronuncia sulla colpevolezza dell'estra- dando, né procede alla valutazione delle prove; essa è legata all'esposto dei fatti pre- sentato nella domanda, nella misura in cui questa non presenti errori manifesti, lacune o contraddizioni immediatamente rilevabili (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b pag. 121 e seg.).

2.1.2 Giusta l'art. 2 n. 1 CEEstr, danno luogo all'estradizione i fatti che le leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicu- rezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più se- vera. Di contenuto analogo è l'art. 35 cpv. 1 AIMP. Per quanto riguarda la pena prevista

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E. 4 è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

E. 4.1 Giusta l’art. 32 PA, prima di decidere, l’autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile (cpv. 1). Essa può tener conto delle allegazioni tar- dive che sembrino decisive (cpv. 2).

E. 4.2 In concreto, tenuto conto di quanto già espresso nei considerandi che precedono, le allegazioni tardive proposte, non decisive, non possono essere prese in considera- zione. Si rileva del resto che l'autorità di esecuzione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni

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E. 5 salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 6 nella Parte richiesta, in virtù dei principi di cui sopra ai consid. 1.2 e 1.3, è sufficiente una pena privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a sei mesi (art. 2 Conven- zione sull'estradizione UE). Il giudice dell'estradizione non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda estera, ma deve semplice- mente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti ivi addotti – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle par- ticolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 con- sid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere carat- terizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). È sufficiente che essi siano puniti nei due Stati come reati che possono essere oggetto di assistenza internazionale (DTF 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c e sentenze citate). Se l'estradizione è richiesta per diverse infrazioni, la condizione della doppia punibilità deve essere adempiuta per ognuna di esse (DTF 125 II 569 consid. 6 pag. 575).

2.2 Nella fattispecie, l’UFG ha così riportato nella decisione impugnata il contenuto dell’or- dinanza applicativa cautelare della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Novara, Sezione Penale, Ufficio del GIP, del 16 febbraio 2026: “il perseguito è sospettato di avere, in concorso con la convivente B., maltrattato abitualmente il figlio minore C., nato il 25 marzo 2024, cagionandogli lesioni personali diagnosticate lesioni ecchimoti- che, segnatamente voluminose ecchimosi sulla punta della lingua, piccole ecchimosi circolari di colore bluastro al livello occipitale, zigomatico destro e sulla guancia sinistra, due lesioni lineari in fase crostosa a livello sottomandibolare destro, emorragie con- giuntivali a sinistra, lesione lineare di circa un centimetro a livello vertebrale dorsale e frattura della clavicola sinistra, dalle quali derivava la necessità di un ricovero nel re- parto di pediatria neonatologia dell’ospedale di Borgomanero per oltre venti giorni dal 24 aprile al 17 maggio 2024. Pochi mesi dopo, in data 14 novembre 2025, il perseguito e la sua convivente portavano nuovamente il figlio di pochi mesi presso l’ospedale di Borgomanero, stavolta in arresto cardiaco e poco dopo i medici ne dichiaravano il de- cesso. In sede di esame autoptico dopo il suo decesso avvenuto il 14 novembre 2024, veniva rilevato come il figlio minore C. fosse stato oggetto di vari traumi policromi con- tusivi a sollecitazione meccanica, tali da cagionare plurime lesioni ecchimotiche ed escoriative, localizzate soprattutto al capo” (act. 1.2, pag. 5). Orbene, quanto precede

– che è solo un riassunto dei fatti contestati agli indagati, basato sulla suddetta ordi- nanza del 16 febbraio 2026, molto dettagliata, di 140 pagine, confermata dal Tribunale del Riesame di Torino con ordinanza del 25 marzo 2026 – è chiaramente conforme alla normativa applicabile in materia di esposto fattuale, permettendo altresì di verificare il rispetto del principio della doppia punibilità. Trasposti nel diritto svizzero, gli atti in que- stione possono essere sussunti perlomeno al reato di lesioni personali gravi ex art. 122 CP (v. ROTH/BERKEMEIER, Commentario basilese, 4a ediz. 2019, n. 39 ad art. 122 CP con riferimenti giurisprudenziali), ribadito, come indicato dalla giurisprudenza (v. supra consid. 2.1.2), che l’autorità richiesta non è legata dalla qualifica giuridica dei fatti

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E. 6.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclu- sioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presi- dente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all’assistenza giudiziaria gratuita deriva anche dall’art. 29 cpv. 3 Cost. (DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell’11 agosto 2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1). Non dispone dei mezzi necessari colui che può far fronte alle spese di causa solo intac- cando il minimo vitale "allargato" suo e della sua famiglia, valutati tenendo in conside- razione sia il reddito che il patrimonio (DTF 124 I 1 consid. 2a). Una parte è da consi- derarsi quindi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale fe- derale BB.2005.111 del 24 novembre 2005 consid. 1). Il Tribunale federale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sen- sibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari neces- sari affronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gra- tuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (DTF 138 III 217 con- sid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 124 I 304 consid. 2c; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).

L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'assistenza

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E. 6.2 Nella fattispecie, il ricorrente ha indicato nell’apposito formulario di avere le seguenti spese mensili: fr. 1'350.– per l’affitto, fr. 484.35 per la cassa malati, fr. 300.– per l’assi- curazione economia domestica e responsabilità civile e fr. 264.30 per la cassa malati delle due figlie, per un totale di fr. 2'398.65. Le spese della compagna ammontano a fr. 484.35 per la cassa malati. Per quanto riguarda i redditi, il ricorrente percepisce un’indennità SUVA di fr. 4'160.–, mentre la compagna non ha redditi. Egli dichiara infine di avere fr. 600.– su un conto della banca D. Nel formulario il ricorrente ha dichiarato di non avere “nessuna dichiarazione di imposta né decisioni di tassazione in Svizzera in quanto sono in Ticino da meno di un anno. Per l’Italia produco i modelli CUD 2023 e 2024, nel 2025 ero già in Svizzera e pertanto non ho più lavorato in Italia” (RP.2026.24, act. 3.1, pag. 2). Egli ha altresì affermato di avere una protezione giuridica presso E. SA che interviene per casi civili, lavorativi e penali (v. ibidem).

Nel complesso si tratta di una situazione finanziaria certo difficile, ma essendo il gra- vame sin dall’inizio privo di probabilità di successo, tale domanda non può essere ac- colta. In effetti, le censure sollevate dal ricorrente, alla luce delle disposizioni legali e dei principi giurisprudenziali applicabili in ambito estradizionale, erano manifestamente da respingere. Egli afferma che ciò non sarebbe il caso, poiché il reclamo “si fonda su una circostanza decisiva: l’UFG ha chiesto una garanzia formale allo Stato richiedente, ma ha poi concesso l’estradizione malgrado la garanzia non sia stata fornita” (BP.2026.24, act. 1, pag. 15). Orbene, nella misura in cui l’Italia ha chiarito i motivi legati all’impossibilità di fornire la garanzia richiesta, i quali sono stati legittimamente accettati dall’UFG, tale argomentazione risulta infondata (v. sentenza del Tribunale pe- nale federale RR.2026.57 del 5 giugno 2026 consid. 3.2). In definitiva, la richiesta di as- sistenza giudiziaria va respinta, sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del suo di- fensore.

7. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del

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E. 7 operata dall’autorità rogante ma deve semplicemente verificare che gli stessi siano pu- nibili prima facie secondo il diritto svizzero, ciò che è qui evidente. Per questo motivo, come rettamente osservato l’UFG, non è qui rilevante sapere se al ricorrente in Italia è contestato o meno l’aggravante dell’evento morte. Ciò che risulta importante per il giu- dice dell’assistenza è che, se tutte le condizioni sono adempiute, il ricorrente venga estradato per i fatti oggetto della domanda, indipendentemente dalla (possibile) diversa sussunzione giuridica operata nei due Paesi. L’eventuale contestazione dell’aggra- vante in questione dovrà semmai avvenire in Italia dinanzi al giudice del merito. Il prin- cipio della specialità, previsto agli art. 14 CEEstr e 38 AIMP, è del resto altresì rispet- tato, nella misura in cui l’estradizione avviene esclusivamente per detti fatti, i quali ver- ranno valutati alla luce dell’ordinamento giuridico estero. Tutte le censure in tale ambito vanno dunque respinte.

3. Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata sia contraria agli art. 2 AIMP nonché 3 e 5 CEDU. Egli critica le condizioni carcerarie in Italia e il fatto che l’UFG non abbia chiesto garanzie individualizzate, le quali avrebbero dovuto riguardare almeno l’istituto di destinazione, lo spazio personale minimo, il regime di custodia cautelare, l’accesso alla difesa e alle cure mediche, la possibilità di controllo delle condizioni detentive e i rimedi interni effettivi e tempestivi. Egli censura inoltre il rischio di una durata eccessiva della custodia cautelare in Italia, la quale dovrebbe pure essere regolata mediante la richiesta di garanzie allo Stato estero. Il ricorrente afferma altresì che il cumulo di tre fattori, ossia l’indeterminatezza dell’addebito, il rischio di custodia cautelare prolungata e l’assenza di garanzie detentive individualizzate, avrebbe imposto all’UFG un esame più rigoroso dal punto di vista del controllo del rispetto dei diritti umani. Egli ritiene co- munque che, prima di procedere alla sua estradizione, l’UFG dovrebbe richiedere in- formazioni complementari al fine di decidere su basi complete.

3.1 3.1.1 Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (Patto ONU II; RS 0.103.2) fanno parte dell'ordine pubblico internazionale. Tra tali diritti figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 7 Patto ONU II; cfr. anche art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [RS 0.105]), il quale vieta l'estradizione qualora vi siano serie ragioni di credere che la persona rischia di essere sottoposta a tortura. La Svizzera veglia a non prestare il suo appoggio sia attraverso l'estradizione che attraverso la co- siddetta altra assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minima corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dal Patto ONU II, o che si troverebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a, 595 consid. 5c; 122 II 140 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale 1A.17/2005 dell’11 aprile 2005 consid. 3.1; v. anche sentenze del Tribunale penale federale

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E. 8 RR.2007.142 del 22 novembre 2007 consid. 6.1; RR.2007.44 del 3 maggio 2007 con- sid. 5.1; RR.2007.55 del 5 luglio 2007 consid. 9). Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano (art. 25 cpv. 3 Cost.; DTF 133 IV 76 consid. 4.1, con rinvii).

3.1.2 Secondo l'art. 37 cpv. 3 AIMP, l'estradizione è negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita non sarà sottoposta ad un trattamento pregiudizie- vole per la sua integrità fisica. Il Tribunale federale ha avuto modo di approfondire la problematica delle garanzie diplomatiche fornite dallo Stato richiedente quali condizioni per l'estradizione nella DTF 134 IV 156. Nella sua analisi, l'Alta Corte ha proceduto ad una suddivisione tripartita della casistica legata all'impiego di garanzie. Nella prima ca- tegoria figurano i casi concernenti i Paesi con una provata cultura dello Stato di diritto

– in particolare i Paesi occidentali –, i quali, dal punto di vista dell'art. 3 CEDU, non presentano di regola nessun rischio per le persone perseguite che vi devono essere estradate. In questi casi l'estradizione viene concessa senza pretendere garanzie. Nella seconda categoria sono invece compresi i casi riguardanti quegli Stati nei quali vi sono seri rischi che la persona perseguita possa subire maltrattamenti proibiti; in tali casi il rischio è contrastato o minimizzato mediante garanzie fornite dallo Stato richie- dente, in modo che lo stesso rimanga solo teorico. Vi è infine una terza categoria, nella quale il rischio di trattamenti contrari ai diritti umani non può, neanche con l'ausilio di garanzie diplomatiche, né essere minimizzato né essere reso solamente teorico (DTF 134 IV 156 consid. 6.7).

3.2 In concreto, dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Torreggiani e altri contro Italia dell'8 gennaio 2013, n. 43517/09, sia il Tribunale federale sia il Tribu- nale penale federale si sono ripetutamente occupati della questione di sapere se le condizioni di detenzione nelle carceri italiane ostino all'estradizione (v. AUFIERO, Extra- dition et délégation de la poursuite pénale: 20 ans de jurisprudence, in Tempus fugit, a cura di Heimgartner/Thormann/Zufferey, 2024, pag. 248). Tenuto conto delle numerose misure di riforma adottate dall'Italia per ridurre il sovraffollamento delle carceri, il Tribu- nale federale è giunto alla conclusione che l'estradizione non deve essere subordinata a garanzie (sentenza del Tribunale federale 1C_445/2025 del 6 ottobre 2025 consid. 4.5 con rinvii). Nel valutare il rischio di un trattamento incompatibile con l'articolo 3 CEDU nello Stato di destinazione, occorre inoltre tenere conto del fatto che quest'ultimo è uno Stato contraente della CEDU che offre adeguati mezzi di ricorso (sentenza del Tribunale federale 1C_288/2024 del 22 maggio 2024 consid. 3 con rinvii;

v. anche TPF 2020 64 consid. 4.3.1 con rinvii; sentenze del Tribunale penale federale RR.2024.105 del 21 novembre 2024 consid. 10.2 e RR.2024.27 del 25 aprile 2024 consid. 3.2 con rinvii). Questa Corte ha certo già reso attento l’UFG sulla necessità di monitorare costantemente la situazione delle carceri in Italia (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2025.91 del 7 agosto 2025 consid. 7). Ciò nondimeno si rileva che il ricorrente non dimostra, come richiesto dalla giurisprudenza (v. in proposito DTF 149 IV 376 consid. 3.4 pag. 384; TPF 2017 132 consid. 7.3.2 pag. 134 e seg.), che, date le circostanze del suo caso, sarebbe concretamente esposto al rischio di un trattamento

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E. 9 contrario ai diritti umani, ma si limita a critiche molto generiche o a mere ipotesi – come il rischio di subire una custodia cautelare eccessiva –, certamente insufficienti per mo- tivare un rifiuto dell'estradizione sulla base dell'art. 2 lett. a AIMP in combinato disposto con l'art. 3 CEDU. In sede di risposta, l’UFG, assolvendo al suo compito di monitoraggio della situazione negli istituti penitenziari italiani, ha del resto rilevato come “il Comitato contro la tortura del Consiglio d’Europa (CPT) abbia effettuato una visita ad hoc in Italia dal 1° al 12 settembre 2025, incentrata sulla situazione nelle carceri italiane (https://www.coe.int/fr/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-cpt-carries- out-a-visit-to-italy), al fine di garantire il seguito dell’attuazione delle raccomandazioni formulate nella relazione sulla visita del 2022 e degli impegni assunti dalle autorità ita- liane a seguito dei colloqui ad alto livello tenutisi nell’ottobre 2024 tra il Ministro della Giustizia italiano e la Presidenza del CPT. Allo stesso tempo, dalle Osservazioni con- clusive relative al settimo rapporto periodico sull’Italia del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite (CAT) del 1° maggio 2026 emerge come le condizioni di detenzione in Italia rimangano problematiche, in particolare a causa del sovraffollamento carcera- rio, della violenza tra detenuti e delle condizioni materiali spesso precarie. Tuttavia, tale rapporto evidenzia anche che le autorità italiane sono consapevoli delle difficoltà che affliggono il loro sistema penitenziario. A questo proposito, il Comitato ha invitato l’Italia a fornire, entro il 1° maggio 2027, informazioni sul seguito dato alle sue raccomanda- zioni, in particolare in materia di condizioni di detenzione e regimi di detenzione spe- ciali. Ne consegue come il CAT sia in stretto contatto con le autorità italiane al fine di porre rimedio alle difficoltà individuate, in particolare assicurando il seguito delle sue raccomandazioni relative alle condizioni di detenzione e al funzionamento del sistema penitenziario” (act. 4, pag. 4). Le censure del ricorrente sono pertanto da respingere.

Alla luce di quanto precede nonché del contenuto della domanda di estradizione e dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere del 16 febbraio 2026, confermata dal Tribunale del Riesame di Torino del 25 marzo 2026, risulta altresì infondata la richiesta di ottenere informazioni complementari, di cui non si ravvede alcuna necessità.

4. In sede di replica, il ricorrente censura la violazione del suo diritto di essere sentito, nella misura in cui l’UFG non avrebbe sufficientemente motivato la decisione di estra- dizione relativamente alle censure da lui sollevate.

E. 10 decisive per l'esito del litigio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1), come qui rettamente fatto. La censura in tale ambito sarebbe stata dunque da respingere anche se non fosse stata tardiva.

5. Visto quanto precede, il ricorso è respinto e l’estradizione va confermata.

6. Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gra- tuito patrocinio nella persona dell’avv. Marco Morelli (v. RP.2026.24, act. 1).

E. 11 giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’ufficio le allegazioni dell’istante (sentenze del Tribu- nale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 consid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le infor- mazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coe- rente della situazione finanziaria del richiedente (DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o dimostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1).

E. 12 regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le inden- nità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata, tenuto conto della situazione finanziaria del ricorrente, a fr. 1’000.–.

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Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
  3. La tassa di fr. 1’000.– è posta a carico del ricorrente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 5 giugno 2026 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Patrick Robert-Nicoud, Presidente, Roy Garré e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., in detenzione estradizionale,

rappresentato dall'avv. Marco Morelli, Ricorrente

contro

Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizione, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Decisione di estradizione (art. 55 AIMP) Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2026.56 Procedura secondaria: RP.2026.24

RR.2026.56

2

Fatti: A. In data 5 marzo 2026, il Giudice per le indagini preliminari (di seguito: GIP) presso il Tribunale di Novara ha spiccato un mandato d’arresto europeo nei confronti di A., ba- sato su un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere del 16 febbraio 2026 emessa dalla stessa autorità, per i reati lesioni personali e maltrattamenti in famiglia aggravati. In sostanza, egli è accusato, in concorso con la compagna B., di aver sistematicamente maltrattato il figlio minore C., deceduto il 24 novembre 2024 a seguito delle varie percosse subite (act. 1.2).

B. Mediante segnalazione del 9 marzo 2026, SIRENE Italia ha richiesto l'arresto di A. ai fini di estradizione (act. 1.3).

C. Con ordine di arresto provvisorio del 13 marzo 2026, l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha dato mandato alla Polizia cantonale ticinese di porre A. in detenzione estradizionale, ciò che è avvenuto lo stesso giorno (v. atto 3 incarto dell’Ufficio federale di giustizia, in seguito: UFG). Interrogato il 13 marzo 2026, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, rifiutando un’estradizione in via semplificata (v. atto 4 incarto UFG). Il 13 marzo 2026, l’UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione nei confronti del predetto, notificatogli il 18 marzo seguente (v. act. 1.4).

D. Il 20 marzo 2026, A. è insorto contro il suddetto ordine di arresto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, gravame respinto con sentenza del 2 aprile 2026 (v. RH.2026.1).

E. In data 24 marzo 2026, il Ministero della giustizia italiano ha trasmesso alle autorità svizzere la domanda formale di estradizione del predetto (v. atti 4.13 e 4.14 incarto UFG).

F. Con decisione del 17 aprile 2026, l’UFG ha concesso l’estradizione di A. all’Italia per i fatti oggetto della suddetta domanda (v. act. 1.2).

G. Il 12 maggio 2026, l’estradando ha impugnato tale decisione dinanzi a questa Corte, postulando, in via principale, l’annullamento della stessa e il rifiuto dell’estradizione. In via subordinata, egli chiede “di rinviare l’incarto all’UFG affinché richieda alle autorità italiane informazioni complementari precise, complete e non contraddittorie ai sensi dell’art. 13 CEEstr., segnatamente in merito: al ruolo concreto attribuito al Sig. A.; alle condotte materiali individualizzate che gli sarebbero imputate; alla qualificazione dei

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3 fatti dopo l’esclusione dell’aggravante dell’evento morte; al nesso causale tra le pre- sunte condotte maltrattanti e il decesso del minore; alla validità attuale e alla portata effettiva della misura cautelare italiana. In via ulteriormente subordinata, egli chiede di subordinare l’eventuale estradizione alla prestazione, da parte dello Stato richiedente, di garanzie formali, individualizzate e verificabili, segnatamente: assegnazione del ri- corrente a un istituto penitenziario determinato; rispetto dello spazio minimo personale e degli standard dell’art. 3 CEDU; accesso effettivo e tempestivo alla difesa; controllo giurisdizionale periodico e ravvicinato della custodia cautelare; facoltà per le autorità consolari svizzere o altra autorità idonea di verificare le condizioni detentive” (act. 1, pag. 16). Egli ha altresì postulato di essere messo al beneficio dell’assistenza giudizia- ria gratuita (v. ibidem, pag. 15).

H. Con scritto del 15 maggio 2026, questa Corte ha invitato l’estradando a compilare e a trasmettere l’apposito formulario per la richiesta dell’assistenza giudiziaria gratuita en- tro il 2 aprile 2026 (v. RP.2026.24, act. 2).

I. In data 22 maggio 2026, il ricorrente ha trasmesso il formulario compilato concernente la domanda di assistenza giudiziaria gratuita (v. RP.2026.24, act. 3).

J. Con risposta del 27 maggio 2026, l’UFG ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata (v. act. 4).

K. Con replica del 1° giugno 2026, trasmessa all’UFG per conoscenza (v. act. 7), il ricor- rente si è riconfermato nelle sue conclusioni ricorsuali (v. act. 6).

Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno esposte, se neces- sario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1.

1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'e- stradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estra- dizione (v. art. 50 cpv. 1 PA), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente

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4 è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

1.2 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A; https://www.ad- min.ch/opc/it/european-union/international-agreements/008.html [in seguito: raccolta testi) unitamente al regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 28 novembre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudizia- ria in materia penale (n. CELEX 32018R1862; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 312 del 7 dicembre 2018, pag. 56-106; raccolta testi, 8.4 Sviluppi dell'acquis di Schen- gen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, raccolta testi, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., raccolta testi, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto perti- nente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).

1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favore- vole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto

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5 salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP;

v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui sopra.

2. Il ricorrente ritiene insufficiente, lacunoso e contraddittorio l’esposto dei fatti contenuto nella domanda di estradizione, ciò che non gli permetterebbe di comprendere in ma- niera esatta quanto contestatogli dagli inquirenti italiani. A suo dire, la domanda “si fonda su un’ordinanza cautelare che, da un lato, rappresenta il ricorrente come con- corrente in condotte maltrattanti abituali nei confronti del figlio minore e, dall’altro, se- condo quanto già eccepito dalla difesa, esclude l’aggravante dell’evento morte”. Que- sta imprecisione avrebbe un influsso sulla valutazione del rispetto dei principi della specialità e della doppia punibilità.

2.1

2.1.1 Giusta l’art. 12 n. 2 CEEstr, la domanda d'estradizione deve essere accompagnata dall’originale o la copia autentica di una decisione esecutiva di condanna o di un man- dato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge dalla Parte richiedente (lett. a), da un esposto dei fatti, per i quali l’estradizione è domandata, in cui il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qua- lificazione legale e il riferimento alle disposizioni legali loro applicabili saranno indicate il più esattamente possibile (lett. b; v. anche l’art. 28 cpv. 3 lett. a AIMP e art. 10 OAIMP) e da una copia delle disposizioni legali applicabili o, se ciò fosse impossibile, da una dichiarazione sul diritto applicabile, come anche il segnalamento il più preciso possibile dell’individuo reclamato e qualsiasi altra informazione atta a determinare la sua identità e la sua cittadinanza (lett. c). Ciò deve permettere all'autorità richiesta di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza. Essa deve segnatamente poter con- trollare che la condizione della doppia punibilità sia rispettata. L'autorità richiedente non è in ogni caso tenuta a fornire prove a sostegno delle sue allegazioni. L'autorità richie- sta non esamina le questioni di fatto, né si pronuncia sulla colpevolezza dell'estra- dando, né procede alla valutazione delle prove; essa è legata all'esposto dei fatti pre- sentato nella domanda, nella misura in cui questa non presenti errori manifesti, lacune o contraddizioni immediatamente rilevabili (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b pag. 121 e seg.).

2.1.2 Giusta l'art. 2 n. 1 CEEstr, danno luogo all'estradizione i fatti che le leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicu- rezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più se- vera. Di contenuto analogo è l'art. 35 cpv. 1 AIMP. Per quanto riguarda la pena prevista

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6 nella Parte richiesta, in virtù dei principi di cui sopra ai consid. 1.2 e 1.3, è sufficiente una pena privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a sei mesi (art. 2 Conven- zione sull'estradizione UE). Il giudice dell'estradizione non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda estera, ma deve semplice- mente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti ivi addotti – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle par- ticolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 con- sid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere carat- terizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). È sufficiente che essi siano puniti nei due Stati come reati che possono essere oggetto di assistenza internazionale (DTF 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c e sentenze citate). Se l'estradizione è richiesta per diverse infrazioni, la condizione della doppia punibilità deve essere adempiuta per ognuna di esse (DTF 125 II 569 consid. 6 pag. 575).

2.2 Nella fattispecie, l’UFG ha così riportato nella decisione impugnata il contenuto dell’or- dinanza applicativa cautelare della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Novara, Sezione Penale, Ufficio del GIP, del 16 febbraio 2026: “il perseguito è sospettato di avere, in concorso con la convivente B., maltrattato abitualmente il figlio minore C., nato il 25 marzo 2024, cagionandogli lesioni personali diagnosticate lesioni ecchimoti- che, segnatamente voluminose ecchimosi sulla punta della lingua, piccole ecchimosi circolari di colore bluastro al livello occipitale, zigomatico destro e sulla guancia sinistra, due lesioni lineari in fase crostosa a livello sottomandibolare destro, emorragie con- giuntivali a sinistra, lesione lineare di circa un centimetro a livello vertebrale dorsale e frattura della clavicola sinistra, dalle quali derivava la necessità di un ricovero nel re- parto di pediatria neonatologia dell’ospedale di Borgomanero per oltre venti giorni dal 24 aprile al 17 maggio 2024. Pochi mesi dopo, in data 14 novembre 2025, il perseguito e la sua convivente portavano nuovamente il figlio di pochi mesi presso l’ospedale di Borgomanero, stavolta in arresto cardiaco e poco dopo i medici ne dichiaravano il de- cesso. In sede di esame autoptico dopo il suo decesso avvenuto il 14 novembre 2024, veniva rilevato come il figlio minore C. fosse stato oggetto di vari traumi policromi con- tusivi a sollecitazione meccanica, tali da cagionare plurime lesioni ecchimotiche ed escoriative, localizzate soprattutto al capo” (act. 1.2, pag. 5). Orbene, quanto precede

– che è solo un riassunto dei fatti contestati agli indagati, basato sulla suddetta ordi- nanza del 16 febbraio 2026, molto dettagliata, di 140 pagine, confermata dal Tribunale del Riesame di Torino con ordinanza del 25 marzo 2026 – è chiaramente conforme alla normativa applicabile in materia di esposto fattuale, permettendo altresì di verificare il rispetto del principio della doppia punibilità. Trasposti nel diritto svizzero, gli atti in que- stione possono essere sussunti perlomeno al reato di lesioni personali gravi ex art. 122 CP (v. ROTH/BERKEMEIER, Commentario basilese, 4a ediz. 2019, n. 39 ad art. 122 CP con riferimenti giurisprudenziali), ribadito, come indicato dalla giurisprudenza (v. supra consid. 2.1.2), che l’autorità richiesta non è legata dalla qualifica giuridica dei fatti

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7 operata dall’autorità rogante ma deve semplicemente verificare che gli stessi siano pu- nibili prima facie secondo il diritto svizzero, ciò che è qui evidente. Per questo motivo, come rettamente osservato l’UFG, non è qui rilevante sapere se al ricorrente in Italia è contestato o meno l’aggravante dell’evento morte. Ciò che risulta importante per il giu- dice dell’assistenza è che, se tutte le condizioni sono adempiute, il ricorrente venga estradato per i fatti oggetto della domanda, indipendentemente dalla (possibile) diversa sussunzione giuridica operata nei due Paesi. L’eventuale contestazione dell’aggra- vante in questione dovrà semmai avvenire in Italia dinanzi al giudice del merito. Il prin- cipio della specialità, previsto agli art. 14 CEEstr e 38 AIMP, è del resto altresì rispet- tato, nella misura in cui l’estradizione avviene esclusivamente per detti fatti, i quali ver- ranno valutati alla luce dell’ordinamento giuridico estero. Tutte le censure in tale ambito vanno dunque respinte.

3. Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata sia contraria agli art. 2 AIMP nonché 3 e 5 CEDU. Egli critica le condizioni carcerarie in Italia e il fatto che l’UFG non abbia chiesto garanzie individualizzate, le quali avrebbero dovuto riguardare almeno l’istituto di destinazione, lo spazio personale minimo, il regime di custodia cautelare, l’accesso alla difesa e alle cure mediche, la possibilità di controllo delle condizioni detentive e i rimedi interni effettivi e tempestivi. Egli censura inoltre il rischio di una durata eccessiva della custodia cautelare in Italia, la quale dovrebbe pure essere regolata mediante la richiesta di garanzie allo Stato estero. Il ricorrente afferma altresì che il cumulo di tre fattori, ossia l’indeterminatezza dell’addebito, il rischio di custodia cautelare prolungata e l’assenza di garanzie detentive individualizzate, avrebbe imposto all’UFG un esame più rigoroso dal punto di vista del controllo del rispetto dei diritti umani. Egli ritiene co- munque che, prima di procedere alla sua estradizione, l’UFG dovrebbe richiedere in- formazioni complementari al fine di decidere su basi complete.

3.1 3.1.1 Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (Patto ONU II; RS 0.103.2) fanno parte dell'ordine pubblico internazionale. Tra tali diritti figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 7 Patto ONU II; cfr. anche art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [RS 0.105]), il quale vieta l'estradizione qualora vi siano serie ragioni di credere che la persona rischia di essere sottoposta a tortura. La Svizzera veglia a non prestare il suo appoggio sia attraverso l'estradizione che attraverso la co- siddetta altra assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minima corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dal Patto ONU II, o che si troverebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a, 595 consid. 5c; 122 II 140 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale 1A.17/2005 dell’11 aprile 2005 consid. 3.1; v. anche sentenze del Tribunale penale federale

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8 RR.2007.142 del 22 novembre 2007 consid. 6.1; RR.2007.44 del 3 maggio 2007 con- sid. 5.1; RR.2007.55 del 5 luglio 2007 consid. 9). Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano (art. 25 cpv. 3 Cost.; DTF 133 IV 76 consid. 4.1, con rinvii).

3.1.2 Secondo l'art. 37 cpv. 3 AIMP, l'estradizione è negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita non sarà sottoposta ad un trattamento pregiudizie- vole per la sua integrità fisica. Il Tribunale federale ha avuto modo di approfondire la problematica delle garanzie diplomatiche fornite dallo Stato richiedente quali condizioni per l'estradizione nella DTF 134 IV 156. Nella sua analisi, l'Alta Corte ha proceduto ad una suddivisione tripartita della casistica legata all'impiego di garanzie. Nella prima ca- tegoria figurano i casi concernenti i Paesi con una provata cultura dello Stato di diritto

– in particolare i Paesi occidentali –, i quali, dal punto di vista dell'art. 3 CEDU, non presentano di regola nessun rischio per le persone perseguite che vi devono essere estradate. In questi casi l'estradizione viene concessa senza pretendere garanzie. Nella seconda categoria sono invece compresi i casi riguardanti quegli Stati nei quali vi sono seri rischi che la persona perseguita possa subire maltrattamenti proibiti; in tali casi il rischio è contrastato o minimizzato mediante garanzie fornite dallo Stato richie- dente, in modo che lo stesso rimanga solo teorico. Vi è infine una terza categoria, nella quale il rischio di trattamenti contrari ai diritti umani non può, neanche con l'ausilio di garanzie diplomatiche, né essere minimizzato né essere reso solamente teorico (DTF 134 IV 156 consid. 6.7).

3.2 In concreto, dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Torreggiani e altri contro Italia dell'8 gennaio 2013, n. 43517/09, sia il Tribunale federale sia il Tribu- nale penale federale si sono ripetutamente occupati della questione di sapere se le condizioni di detenzione nelle carceri italiane ostino all'estradizione (v. AUFIERO, Extra- dition et délégation de la poursuite pénale: 20 ans de jurisprudence, in Tempus fugit, a cura di Heimgartner/Thormann/Zufferey, 2024, pag. 248). Tenuto conto delle numerose misure di riforma adottate dall'Italia per ridurre il sovraffollamento delle carceri, il Tribu- nale federale è giunto alla conclusione che l'estradizione non deve essere subordinata a garanzie (sentenza del Tribunale federale 1C_445/2025 del 6 ottobre 2025 consid. 4.5 con rinvii). Nel valutare il rischio di un trattamento incompatibile con l'articolo 3 CEDU nello Stato di destinazione, occorre inoltre tenere conto del fatto che quest'ultimo è uno Stato contraente della CEDU che offre adeguati mezzi di ricorso (sentenza del Tribunale federale 1C_288/2024 del 22 maggio 2024 consid. 3 con rinvii;

v. anche TPF 2020 64 consid. 4.3.1 con rinvii; sentenze del Tribunale penale federale RR.2024.105 del 21 novembre 2024 consid. 10.2 e RR.2024.27 del 25 aprile 2024 consid. 3.2 con rinvii). Questa Corte ha certo già reso attento l’UFG sulla necessità di monitorare costantemente la situazione delle carceri in Italia (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2025.91 del 7 agosto 2025 consid. 7). Ciò nondimeno si rileva che il ricorrente non dimostra, come richiesto dalla giurisprudenza (v. in proposito DTF 149 IV 376 consid. 3.4 pag. 384; TPF 2017 132 consid. 7.3.2 pag. 134 e seg.), che, date le circostanze del suo caso, sarebbe concretamente esposto al rischio di un trattamento

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9 contrario ai diritti umani, ma si limita a critiche molto generiche o a mere ipotesi – come il rischio di subire una custodia cautelare eccessiva –, certamente insufficienti per mo- tivare un rifiuto dell'estradizione sulla base dell'art. 2 lett. a AIMP in combinato disposto con l'art. 3 CEDU. In sede di risposta, l’UFG, assolvendo al suo compito di monitoraggio della situazione negli istituti penitenziari italiani, ha del resto rilevato come “il Comitato contro la tortura del Consiglio d’Europa (CPT) abbia effettuato una visita ad hoc in Italia dal 1° al 12 settembre 2025, incentrata sulla situazione nelle carceri italiane (https://www.coe.int/fr/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-cpt-carries- out-a-visit-to-italy), al fine di garantire il seguito dell’attuazione delle raccomandazioni formulate nella relazione sulla visita del 2022 e degli impegni assunti dalle autorità ita- liane a seguito dei colloqui ad alto livello tenutisi nell’ottobre 2024 tra il Ministro della Giustizia italiano e la Presidenza del CPT. Allo stesso tempo, dalle Osservazioni con- clusive relative al settimo rapporto periodico sull’Italia del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite (CAT) del 1° maggio 2026 emerge come le condizioni di detenzione in Italia rimangano problematiche, in particolare a causa del sovraffollamento carcera- rio, della violenza tra detenuti e delle condizioni materiali spesso precarie. Tuttavia, tale rapporto evidenzia anche che le autorità italiane sono consapevoli delle difficoltà che affliggono il loro sistema penitenziario. A questo proposito, il Comitato ha invitato l’Italia a fornire, entro il 1° maggio 2027, informazioni sul seguito dato alle sue raccomanda- zioni, in particolare in materia di condizioni di detenzione e regimi di detenzione spe- ciali. Ne consegue come il CAT sia in stretto contatto con le autorità italiane al fine di porre rimedio alle difficoltà individuate, in particolare assicurando il seguito delle sue raccomandazioni relative alle condizioni di detenzione e al funzionamento del sistema penitenziario” (act. 4, pag. 4). Le censure del ricorrente sono pertanto da respingere.

Alla luce di quanto precede nonché del contenuto della domanda di estradizione e dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere del 16 febbraio 2026, confermata dal Tribunale del Riesame di Torino del 25 marzo 2026, risulta altresì infondata la richiesta di ottenere informazioni complementari, di cui non si ravvede alcuna necessità.

4. In sede di replica, il ricorrente censura la violazione del suo diritto di essere sentito, nella misura in cui l’UFG non avrebbe sufficientemente motivato la decisione di estra- dizione relativamente alle censure da lui sollevate.

4.1 Giusta l’art. 32 PA, prima di decidere, l’autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile (cpv. 1). Essa può tener conto delle allegazioni tar- dive che sembrino decisive (cpv. 2).

4.2 In concreto, tenuto conto di quanto già espresso nei considerandi che precedono, le allegazioni tardive proposte, non decisive, non possono essere prese in considera- zione. Si rileva del resto che l'autorità di esecuzione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni

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10 decisive per l'esito del litigio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1), come qui rettamente fatto. La censura in tale ambito sarebbe stata dunque da respingere anche se non fosse stata tardiva.

5. Visto quanto precede, il ricorso è respinto e l’estradizione va confermata.

6. Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gra- tuito patrocinio nella persona dell’avv. Marco Morelli (v. RP.2026.24, act. 1).

6.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclu- sioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presi- dente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all’assistenza giudiziaria gratuita deriva anche dall’art. 29 cpv. 3 Cost. (DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell’11 agosto 2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1). Non dispone dei mezzi necessari colui che può far fronte alle spese di causa solo intac- cando il minimo vitale "allargato" suo e della sua famiglia, valutati tenendo in conside- razione sia il reddito che il patrimonio (DTF 124 I 1 consid. 2a). Una parte è da consi- derarsi quindi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale fe- derale BB.2005.111 del 24 novembre 2005 consid. 1). Il Tribunale federale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sen- sibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari neces- sari affronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gra- tuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (DTF 138 III 217 con- sid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 124 I 304 consid. 2c; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).

L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'assistenza

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11 giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’ufficio le allegazioni dell’istante (sentenze del Tribu- nale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 consid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le infor- mazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coe- rente della situazione finanziaria del richiedente (DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o dimostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1).

6.2 Nella fattispecie, il ricorrente ha indicato nell’apposito formulario di avere le seguenti spese mensili: fr. 1'350.– per l’affitto, fr. 484.35 per la cassa malati, fr. 300.– per l’assi- curazione economia domestica e responsabilità civile e fr. 264.30 per la cassa malati delle due figlie, per un totale di fr. 2'398.65. Le spese della compagna ammontano a fr. 484.35 per la cassa malati. Per quanto riguarda i redditi, il ricorrente percepisce un’indennità SUVA di fr. 4'160.–, mentre la compagna non ha redditi. Egli dichiara infine di avere fr. 600.– su un conto della banca D. Nel formulario il ricorrente ha dichiarato di non avere “nessuna dichiarazione di imposta né decisioni di tassazione in Svizzera in quanto sono in Ticino da meno di un anno. Per l’Italia produco i modelli CUD 2023 e 2024, nel 2025 ero già in Svizzera e pertanto non ho più lavorato in Italia” (RP.2026.24, act. 3.1, pag. 2). Egli ha altresì affermato di avere una protezione giuridica presso E. SA che interviene per casi civili, lavorativi e penali (v. ibidem).

Nel complesso si tratta di una situazione finanziaria certo difficile, ma essendo il gra- vame sin dall’inizio privo di probabilità di successo, tale domanda non può essere ac- colta. In effetti, le censure sollevate dal ricorrente, alla luce delle disposizioni legali e dei principi giurisprudenziali applicabili in ambito estradizionale, erano manifestamente da respingere. Egli afferma che ciò non sarebbe il caso, poiché il reclamo “si fonda su una circostanza decisiva: l’UFG ha chiesto una garanzia formale allo Stato richiedente, ma ha poi concesso l’estradizione malgrado la garanzia non sia stata fornita” (BP.2026.24, act. 1, pag. 15). Orbene, nella misura in cui l’Italia ha chiarito i motivi legati all’impossibilità di fornire la garanzia richiesta, i quali sono stati legittimamente accettati dall’UFG, tale argomentazione risulta infondata (v. sentenza del Tribunale pe- nale federale RR.2026.57 del 5 giugno 2026 consid. 3.2). In definitiva, la richiesta di as- sistenza giudiziaria va respinta, sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del suo di- fensore.

7. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del

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12 regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le inden- nità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata, tenuto conto della situazione finanziaria del ricorrente, a fr. 1’000.–.

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13 Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è respinta. 3. La tassa di fr. 1’000.– è posta a carico del ricorrente.

Bellinzona, 8 giugno 2026

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Marco Morelli - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).