Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP); assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)
Sachverhalt
A. In data 5 marzo 2026, il Giudice per le indagini preliminari (di seguito: GIP) presso il Tribunale di Novara ha spiccato un mandato d’arresto europeo nei confronti di A., basato su un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere del 16 febbraio 2026 emessa dalla stessa autorità, per i reati di omicidio e lesioni personali gravi. In sostanza, egli è accusato, in concorso con la compagna B., di aver sistematicamente maltrattato il figlio minore C., deceduto il 24 novembre 2024 a seguito delle varie percosse subite (act. 1.2).
B. Mediante segnalazione del 9 marzo 2026, SIRENE Italia ha richiesto l'arresto di A. ai fini di estradizione (act. 1.3).
C. Con ordine di arresto provvisorio del 13 marzo 2026, l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha dato mandato alla Polizia cantonale ticinese di porre A. in detenzione estradizionale, ciò che è avvenuto lo stesso giorno (v. atto 3 incarto dell’Ufficio federale di giustizia, in seguito: UFG). Interrogato il 13 marzo 2026, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, rifiutando un’estradizione in via semplificata (v. atto 4 incarto UFG). Il 13 marzo 2026, l’UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione nei confronti del predetto, notificatogli il 18 marzo seguente (v. act. 1.4).
D. Il 20 marzo 2026, A. è insorto contro il suddetto ordine di arresto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando, in via prin- cipale, l’annullamento dello stesso e, in via subordinata, l’adozione di misure sostitutive della detenzione, ossia: il blocco dei documenti d’identità e di legitti- mazione; l’obbligo di dimora o il divieto di frequentare determinati luoghi; l’ob- bligo di annunciarsi regolarmente a un ufficio pubblico; la sorveglianza elettro- nica (v. act. 1, pag. 5).
E. Con scritto del 23 marzo 2026, il reclamante ha chiesto di essere messo al be- neficio dell’assistenza giudiziaria gratuita (v. RP.2026.14, act. 1).
F. Con scritto del 24 marzo 2026, questa Corte ha invitato il reclamante a compi- lare e a trasmettere l’apposito formulario per la richiesta dell’assistenza giudi- ziaria gratuita entro il 2 aprile 2026 (v. RP.2026.14, act. 2).
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G. Con risposta del 26 marzo 2026, l’UFG ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della detenzione estradizionale (v. act. 4).
H. In data 26 marzo 2026, il reclamante ha trasmesso il formulario compilato con- cernente la domanda di assistenza giudiziaria gratuita (v. RP.2026.14, act. 3).
I. Con replica del 30 marzo 2026, il reclamante si è riconfermato nelle sue con- clusioni ricorsuali (v. act. 7).
Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno esposte, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia pe- nale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tri- bunale penale federale è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 prima frase AIMP), il gravame è tempestivo. La legittimazione ricorsuale del reclamante è pacifica. Il gravame è di conseguenza ricevibile in ordine.
E. 1.2 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale
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dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi set- toriali con l’UE”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/in- ternational-agreements/008.html [in seguito: raccolta testi) unitamente al rego- lamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novem- bre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (n. CELEX 32018R1862; Gazzetta ufficiale dell’Unione euro- pea L 312 del 7 dicembre 2018, pag. 56-106; raccolta testi, 8.4 Sviluppi dell'ac- quis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, raccolta testi, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Deci- sione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., raccolta testi, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’ac- quis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto per- tinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).
E. 1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui sopra.
E. 2.1 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo
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ricercato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda conformemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le cen- sure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estra- dizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusiva- mente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, du- rante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna- tionale en matière pénale, 6a ediz. 2024, n. 426 e n. 428; HEIMGARTNER, Auslie- ferungsrecht, 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tut- tavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o an- cora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’or- dine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudi- cato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcerazione preventiva (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).
E. 2.2 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di doman- darlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di statuire su tale domanda, in- formando senza indugio l’autorità richiedente del seguito dato alla domanda (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto
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provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradi- zione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Con- venzione precisa (ibidem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provviso- ria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto". Nessuna disposizione contiene invece la CEEstr circa la carcerazione estradizionale tra il momento della presentazione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi unicamente il diritto dello Stato richiesto, compatibilmente col rispetto de- gli obblighi di consegna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii; MOREILLON, op. cit., n. 7 e 9 ad art. 47 AIMP).
E. 3 Il reclamante contesta l’esistenza di un pericolo di fuga. Egli sarebbe domiciliato a Vacallo dal 15 agosto 2025, dove sarebbe poi stato raggiunto il 3 ottobre 2025 dalla propria compagna, B. unitamente alle loro due figlie D., nata il 22 novem- bre 2022, ed E., nata il 15 novembre 2025. Egli sarebbe in attesa del rilascio del permesso di dimora B/UEALS e percepirebbe un’indennità d’infortunio dalla SUVA. Egli sostiene di non avere legami con altri Paesi se non con l’Italia. A suo dire, la presenza di due bambine piccole renderebbe estremamente com- plesso e altamente improbabile un’eventuale fuga all’estero. Egli non avrebbe del resto mai espresso l’intenzione di sottrarsi all’estradizione, se questa do- vesse essere confermata in maniera definitiva. Egli contesta inoltre l’esistenza del pericolo di collusione, precisando che l’autorità italiana non avrebbe indicato quali sarebbero gli atti di inchiesta ancora da eseguire e in che modo gli stessi possano essere pregiudicati dall’eventuale scarcerazione del reclamante. I fatti imputatigli risalirebbero del resto al 14 novembre 2024. Il fatto di essere già stato interrogato a più riprese sugli stessi e di aver già espresso chiaramente la sua posizione escluderebbe ogni possibilità di inquinamento delle prove e di collusione. La misura della detenzione sarebbe quindi sproporzionata.
E. 3.1 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la car- cerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcera- zione rimane l'eccezione (v. consid. 2.1 supra e riferimenti ivi citati). Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può tuttavia prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale uni- camente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).
La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estra- dizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 con- sid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi
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(titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, spo- sato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza del Tribunale federale 8G.45/2001 del 15 agosto 2001 consid. 3a). In un altro caso, è stato considerato che l'ampiezza dell'attività delittuosa (costitu- zione di un'associazione criminale allo scopo di perpetrare truffe fiscali) e l'eventualità di una pena privativa della libertà di lunga durata costituivano ele- menti sufficienti a rendere verosimile il rischio che il reclamante potesse sot- trarsi all'estradizione, sebbene egli avesse legami importanti con la Svizzera, essendo titolare di un permesso B, coniugato con una cittadina svizzera e stesse per diventare padre. Tale rischio, acutizzato dalla sua giovane età, non veniva sminuito dal fatto che, come ritenuto anche nelle altre cause, fosse a conoscenza del suo perseguimento e non fosse nondimeno fuggito: soltanto con l'ordine di arresto in vista d'estradizione si erano infatti concretizzate sia le accuse sia la possibilità effettiva di essere estradato (sentenza del Tribunale federale 8G.49/2002 del 24 maggio 2002 consid. 3b). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.45 del 20 dicembre 2005 consid. 2.2.2). Me- desimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.8 del 7 aprile 2005 consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua compagna e gli amici più stretti (sentenza del Tribunale penale federale BH.2006.4 del 21 marzo 2006 consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima comminata all'estero era di due anni di detenzione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costitui- vano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Parimenti,
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il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta pe- nale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero ele- menti importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esi- guo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure so- stitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.– nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza del Tribunale federale 8G.76/2001 del 14 no- vembre 2001 consid. 3c).
E. 3.2 In concreto, non si è manifestamente in presenza di circostanze particolari che imporrebbero di derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Il reclamante, ventisettenne, è cittadino italiano (v. act. 1.4), risiede a Vacallo so- lamente dal 2025 e ha fatto richiesta di un permesso B (v. act. 7.2). Vista la predetta giurisprudenza (v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2011.133 del 29 giugno 2011 consid. 3; RR.2011.88 del 15 aprile 2011 con- sid. 7; RR.2011.45 del 9 marzo 2011 consid. 4.4; ZIMMERMANN, op. cit., n. 426), l’assenza di legami sostanziali con la Svizzera nonché l’importante pena deten- tiva che potrebbe essergli inflitta (fino a 10 anni di reclusione; v. act. 1.3, pag. 2), i motivi addotti non sono palesemente sufficienti per negare il pericolo di fuga. Di fronte alla possibilità di un'estradizione all'Italia, persiste un marcato pericolo che l'estradando tenti di sottrarsi alla giustizia rendendosi irreperibile, risp. riparando in un Paese con rapporti estradizionali meno stretti con l’Italia. Come rettamente osservato dall’UFG, egli ha del resto lasciato il territorio ita- liano benché a conoscenza del procedimento penale italiano a suo carico. Nulla muta il fatto che il suo legale italiano abbia presentato una richiesta di riesame dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti in Ita- lia, visto che l’autorità rogante ha confermato la validità della ricerca internazio- nale dopo essere venuta a conoscenza dell’arresto in Svizzera.
E. 3.3 Il reclamante propone l’adozione di misure sostitutive alla detenzione, ossia: il blocco dei documenti d’identità e di legittimazione; l’obbligo di dimora o il divieto di frequentare determinati luoghi; l’obbligo di annunciarsi regolarmente a un uf- ficio pubblico; la sorveglianza elettronica. Tuttavia, alla luce di quanto esposto al precedente considerando, la sorveglianza tramite braccialetto elettronico (che non impedisce una fuga, ma permette eventualmente solo di constatarla a posteriori: v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 consid. 1.1.2 e riferimenti citati), la consegna del passaporto e l'obbligo di annunciarsi non si rivelano misure sufficienti a scongiurare un pericolo di fuga, per cui non possono entrare in considerazione senza ulteriori garanzie.
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E. 4 Sulla base dell'incarto, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pe- ricolo di fuga e in assenza di altra misura equivalente nei suoi risultati ma meno limitativa della libertà personale, il provvedimento impugnato non può essere considerato lesivo del principio della proporzionalità.
E. 5 In conclusione, il reclamo va respinto e la detenzione estradizionale confermata.
E. 6 Il reclamante sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Marco Morelli (v. RP.2026.14, act. 1).
E. 6.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all’assi- stenza giudiziaria gratuita deriva anche dall’art. 29 cpv. 3 Cost. (DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell’11 agosto 2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1). Non dispone dei mezzi necessari colui che può far fronte alle spese di causa solo intaccando il minimo vitale "allargato" suo e della sua famiglia, valutati tenendo in conside- razione sia il reddito che il patrimonio (DTF 124 I 1 consid. 2a). Una parte è da considerarsi quindi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fonda- mentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.111 del 24 novembre 2005 consid. 1). Il Tribunale federale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Deci- sivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronte- rebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gra- tuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommaria- mente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 124 I 304 consid. 2c; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).
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L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale fe- derale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'assi- stenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possi- bile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’ufficio le allegazioni dell’istante (sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 consid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situa- zione finanziaria del richiedente (DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o di- mostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale pe- nale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1).
E. 6.2 Nella fattispecie, il reclamante ha indicato nell’apposito formulario di avere le seguenti spese mensili: fr. 1'350.– per l’affitto, fr. 484.35 per la cassa malati, fr. 300.– per l’assicurazione economia domestica e responsabilità civile e fr. 264.30 per la cassa malati delle due figlie, per un totale di fr. 2'398.65. Le spese della compagna ammontano a fr. 484.35 per la cassa malati. Per quanto riguarda i redditi, il reclamante percepisce un’indennità SUVA di fr. 4'160.–, mentre la compagna non ha redditi. Egli dichiara infine di avere fr. 600.-- su un conto della banca F. Nel formulario il reclamante ha dichiarato di non avere “nessuna dichiarazione d’imposta né decisioni di tassazione in Svizzera in quanto sono in Ticino da meno di un anno. Per l’Italia produco i modelli CUD 2023 e 2024, nel 2025 ero già in Svizzera e pertanto non ho più lavorato in Italia” (RP.2026.14, act. 3.1, pag. 2). Egli ha altresì affermato di avere una pro- tezione giuridica presso G. SA che interviene per casi civili, lavorativi e penali (v. ibidem).
Nel complesso si tratta di una situazione finanziaria certo difficile, ma essendo il gravame sin dall’inizio privo di probabilità di successo, tale domanda non può essere accolta. In effetti, le censure sollevate dal reclamante, alla luce delle disposizioni legali e dei principi giurisprudenziali applicabili in ambito estradizio- nale, erano manifestamente da respingere, segnatamente, e già solo, per quanto riguarda il pericolo di fuga. In definitiva, la richiesta di assistenza giudi- ziaria va respinta, sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del suo difensore.
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E. 7 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata, tenuto conto della situazione finanziaria del reclamante, a fr. 500.–.
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Dispositiv
- Il reclamo è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
- La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico del reclamante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 2 aprile 2026 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Patrick Robert-Nicoud, Presidente, Roy Garré e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Marco Morelli, Reclamante
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP); assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RH.2026.1 Procedura secondaria: RP.2026.14
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Fatti: A. In data 5 marzo 2026, il Giudice per le indagini preliminari (di seguito: GIP) presso il Tribunale di Novara ha spiccato un mandato d’arresto europeo nei confronti di A., basato su un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere del 16 febbraio 2026 emessa dalla stessa autorità, per i reati di omicidio e lesioni personali gravi. In sostanza, egli è accusato, in concorso con la compagna B., di aver sistematicamente maltrattato il figlio minore C., deceduto il 24 novembre 2024 a seguito delle varie percosse subite (act. 1.2).
B. Mediante segnalazione del 9 marzo 2026, SIRENE Italia ha richiesto l'arresto di A. ai fini di estradizione (act. 1.3).
C. Con ordine di arresto provvisorio del 13 marzo 2026, l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha dato mandato alla Polizia cantonale ticinese di porre A. in detenzione estradizionale, ciò che è avvenuto lo stesso giorno (v. atto 3 incarto dell’Ufficio federale di giustizia, in seguito: UFG). Interrogato il 13 marzo 2026, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, rifiutando un’estradizione in via semplificata (v. atto 4 incarto UFG). Il 13 marzo 2026, l’UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione nei confronti del predetto, notificatogli il 18 marzo seguente (v. act. 1.4).
D. Il 20 marzo 2026, A. è insorto contro il suddetto ordine di arresto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando, in via prin- cipale, l’annullamento dello stesso e, in via subordinata, l’adozione di misure sostitutive della detenzione, ossia: il blocco dei documenti d’identità e di legitti- mazione; l’obbligo di dimora o il divieto di frequentare determinati luoghi; l’ob- bligo di annunciarsi regolarmente a un ufficio pubblico; la sorveglianza elettro- nica (v. act. 1, pag. 5).
E. Con scritto del 23 marzo 2026, il reclamante ha chiesto di essere messo al be- neficio dell’assistenza giudiziaria gratuita (v. RP.2026.14, act. 1).
F. Con scritto del 24 marzo 2026, questa Corte ha invitato il reclamante a compi- lare e a trasmettere l’apposito formulario per la richiesta dell’assistenza giudi- ziaria gratuita entro il 2 aprile 2026 (v. RP.2026.14, act. 2).
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G. Con risposta del 26 marzo 2026, l’UFG ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della detenzione estradizionale (v. act. 4).
H. In data 26 marzo 2026, il reclamante ha trasmesso il formulario compilato con- cernente la domanda di assistenza giudiziaria gratuita (v. RP.2026.14, act. 3).
I. Con replica del 30 marzo 2026, il reclamante si è riconfermato nelle sue con- clusioni ricorsuali (v. act. 7).
Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno esposte, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia pe- nale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tri- bunale penale federale è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 prima frase AIMP), il gravame è tempestivo. La legittimazione ricorsuale del reclamante è pacifica. Il gravame è di conseguenza ricevibile in ordine.
1.2 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale
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dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi set- toriali con l’UE”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/in- ternational-agreements/008.html [in seguito: raccolta testi) unitamente al rego- lamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novem- bre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (n. CELEX 32018R1862; Gazzetta ufficiale dell’Unione euro- pea L 312 del 7 dicembre 2018, pag. 56-106; raccolta testi, 8.4 Sviluppi dell'ac- quis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, raccolta testi, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Deci- sione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., raccolta testi, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’ac- quis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto per- tinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).
1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui sopra.
2. 2.1 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo
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ricercato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda conformemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le cen- sure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estra- dizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusiva- mente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, du- rante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna- tionale en matière pénale, 6a ediz. 2024, n. 426 e n. 428; HEIMGARTNER, Auslie- ferungsrecht, 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tut- tavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o an- cora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’or- dine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudi- cato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcerazione preventiva (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).
2.2 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di doman- darlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di statuire su tale domanda, in- formando senza indugio l’autorità richiedente del seguito dato alla domanda (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto
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provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradi- zione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Con- venzione precisa (ibidem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provviso- ria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto". Nessuna disposizione contiene invece la CEEstr circa la carcerazione estradizionale tra il momento della presentazione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi unicamente il diritto dello Stato richiesto, compatibilmente col rispetto de- gli obblighi di consegna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii; MOREILLON, op. cit., n. 7 e 9 ad art. 47 AIMP).
3. Il reclamante contesta l’esistenza di un pericolo di fuga. Egli sarebbe domiciliato a Vacallo dal 15 agosto 2025, dove sarebbe poi stato raggiunto il 3 ottobre 2025 dalla propria compagna, B. unitamente alle loro due figlie D., nata il 22 novem- bre 2022, ed E., nata il 15 novembre 2025. Egli sarebbe in attesa del rilascio del permesso di dimora B/UEALS e percepirebbe un’indennità d’infortunio dalla SUVA. Egli sostiene di non avere legami con altri Paesi se non con l’Italia. A suo dire, la presenza di due bambine piccole renderebbe estremamente com- plesso e altamente improbabile un’eventuale fuga all’estero. Egli non avrebbe del resto mai espresso l’intenzione di sottrarsi all’estradizione, se questa do- vesse essere confermata in maniera definitiva. Egli contesta inoltre l’esistenza del pericolo di collusione, precisando che l’autorità italiana non avrebbe indicato quali sarebbero gli atti di inchiesta ancora da eseguire e in che modo gli stessi possano essere pregiudicati dall’eventuale scarcerazione del reclamante. I fatti imputatigli risalirebbero del resto al 14 novembre 2024. Il fatto di essere già stato interrogato a più riprese sugli stessi e di aver già espresso chiaramente la sua posizione escluderebbe ogni possibilità di inquinamento delle prove e di collusione. La misura della detenzione sarebbe quindi sproporzionata.
3.1 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la car- cerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcera- zione rimane l'eccezione (v. consid. 2.1 supra e riferimenti ivi citati). Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può tuttavia prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale uni- camente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).
La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estra- dizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 con- sid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi
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(titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, spo- sato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza del Tribunale federale 8G.45/2001 del 15 agosto 2001 consid. 3a). In un altro caso, è stato considerato che l'ampiezza dell'attività delittuosa (costitu- zione di un'associazione criminale allo scopo di perpetrare truffe fiscali) e l'eventualità di una pena privativa della libertà di lunga durata costituivano ele- menti sufficienti a rendere verosimile il rischio che il reclamante potesse sot- trarsi all'estradizione, sebbene egli avesse legami importanti con la Svizzera, essendo titolare di un permesso B, coniugato con una cittadina svizzera e stesse per diventare padre. Tale rischio, acutizzato dalla sua giovane età, non veniva sminuito dal fatto che, come ritenuto anche nelle altre cause, fosse a conoscenza del suo perseguimento e non fosse nondimeno fuggito: soltanto con l'ordine di arresto in vista d'estradizione si erano infatti concretizzate sia le accuse sia la possibilità effettiva di essere estradato (sentenza del Tribunale federale 8G.49/2002 del 24 maggio 2002 consid. 3b). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.45 del 20 dicembre 2005 consid. 2.2.2). Me- desimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.8 del 7 aprile 2005 consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua compagna e gli amici più stretti (sentenza del Tribunale penale federale BH.2006.4 del 21 marzo 2006 consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima comminata all'estero era di due anni di detenzione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costitui- vano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Parimenti,
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il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta pe- nale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero ele- menti importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esi- guo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure so- stitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.– nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza del Tribunale federale 8G.76/2001 del 14 no- vembre 2001 consid. 3c).
3.2 In concreto, non si è manifestamente in presenza di circostanze particolari che imporrebbero di derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Il reclamante, ventisettenne, è cittadino italiano (v. act. 1.4), risiede a Vacallo so- lamente dal 2025 e ha fatto richiesta di un permesso B (v. act. 7.2). Vista la predetta giurisprudenza (v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2011.133 del 29 giugno 2011 consid. 3; RR.2011.88 del 15 aprile 2011 con- sid. 7; RR.2011.45 del 9 marzo 2011 consid. 4.4; ZIMMERMANN, op. cit., n. 426), l’assenza di legami sostanziali con la Svizzera nonché l’importante pena deten- tiva che potrebbe essergli inflitta (fino a 10 anni di reclusione; v. act. 1.3, pag. 2), i motivi addotti non sono palesemente sufficienti per negare il pericolo di fuga. Di fronte alla possibilità di un'estradizione all'Italia, persiste un marcato pericolo che l'estradando tenti di sottrarsi alla giustizia rendendosi irreperibile, risp. riparando in un Paese con rapporti estradizionali meno stretti con l’Italia. Come rettamente osservato dall’UFG, egli ha del resto lasciato il territorio ita- liano benché a conoscenza del procedimento penale italiano a suo carico. Nulla muta il fatto che il suo legale italiano abbia presentato una richiesta di riesame dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti in Ita- lia, visto che l’autorità rogante ha confermato la validità della ricerca internazio- nale dopo essere venuta a conoscenza dell’arresto in Svizzera.
3.3 Il reclamante propone l’adozione di misure sostitutive alla detenzione, ossia: il blocco dei documenti d’identità e di legittimazione; l’obbligo di dimora o il divieto di frequentare determinati luoghi; l’obbligo di annunciarsi regolarmente a un uf- ficio pubblico; la sorveglianza elettronica. Tuttavia, alla luce di quanto esposto al precedente considerando, la sorveglianza tramite braccialetto elettronico (che non impedisce una fuga, ma permette eventualmente solo di constatarla a posteriori: v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329 consid. 1.1.2 e riferimenti citati), la consegna del passaporto e l'obbligo di annunciarsi non si rivelano misure sufficienti a scongiurare un pericolo di fuga, per cui non possono entrare in considerazione senza ulteriori garanzie.
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4. Sulla base dell'incarto, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pe- ricolo di fuga e in assenza di altra misura equivalente nei suoi risultati ma meno limitativa della libertà personale, il provvedimento impugnato non può essere considerato lesivo del principio della proporzionalità.
5. In conclusione, il reclamo va respinto e la detenzione estradizionale confermata.
6. Il reclamante sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Marco Morelli (v. RP.2026.14, act. 1).
6.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all’assi- stenza giudiziaria gratuita deriva anche dall’art. 29 cpv. 3 Cost. (DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell’11 agosto 2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1). Non dispone dei mezzi necessari colui che può far fronte alle spese di causa solo intaccando il minimo vitale "allargato" suo e della sua famiglia, valutati tenendo in conside- razione sia il reddito che il patrimonio (DTF 124 I 1 consid. 2a). Una parte è da considerarsi quindi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fonda- mentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.111 del 24 novembre 2005 consid. 1). Il Tribunale federale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Deci- sivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronte- rebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gra- tuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommaria- mente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 124 I 304 consid. 2c; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).
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L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale fe- derale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'assi- stenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possi- bile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’ufficio le allegazioni dell’istante (sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 consid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situa- zione finanziaria del richiedente (DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o di- mostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale pe- nale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1).
6.2 Nella fattispecie, il reclamante ha indicato nell’apposito formulario di avere le seguenti spese mensili: fr. 1'350.– per l’affitto, fr. 484.35 per la cassa malati, fr. 300.– per l’assicurazione economia domestica e responsabilità civile e fr. 264.30 per la cassa malati delle due figlie, per un totale di fr. 2'398.65. Le spese della compagna ammontano a fr. 484.35 per la cassa malati. Per quanto riguarda i redditi, il reclamante percepisce un’indennità SUVA di fr. 4'160.–, mentre la compagna non ha redditi. Egli dichiara infine di avere fr. 600.-- su un conto della banca F. Nel formulario il reclamante ha dichiarato di non avere “nessuna dichiarazione d’imposta né decisioni di tassazione in Svizzera in quanto sono in Ticino da meno di un anno. Per l’Italia produco i modelli CUD 2023 e 2024, nel 2025 ero già in Svizzera e pertanto non ho più lavorato in Italia” (RP.2026.14, act. 3.1, pag. 2). Egli ha altresì affermato di avere una pro- tezione giuridica presso G. SA che interviene per casi civili, lavorativi e penali (v. ibidem).
Nel complesso si tratta di una situazione finanziaria certo difficile, ma essendo il gravame sin dall’inizio privo di probabilità di successo, tale domanda non può essere accolta. In effetti, le censure sollevate dal reclamante, alla luce delle disposizioni legali e dei principi giurisprudenziali applicabili in ambito estradizio- nale, erano manifestamente da respingere, segnatamente, e già solo, per quanto riguarda il pericolo di fuga. In definitiva, la richiesta di assistenza giudi- ziaria va respinta, sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del suo difensore.
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7. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata, tenuto conto della situazione finanziaria del reclamante, a fr. 500.–.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 2 aprile 2026
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Marco Morelli - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).