Assistenza giudiziaria in materia penale all'Italia; decisione di estradizione (art. 55 AIMP); richiesta accessoria di scarcerazione (art. 50 cpv. 3 AIMP)
Sachverhalt
A. Il 26 novembre 2024, il Ministero della giustizia italiano ha presentato alla Sviz- zera una domanda formale di arresto ed estradizione riguardante il cittadino italiano A. finalizzata all’esecuzione di una pena privativa di libertà complessiva di 5 anni, 7 mesi e 10 giorni, ciò sulla base di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso il 22 dicembre 2023 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, Ufficio esecuzioni penali, nell’ambito del procedi- mento penale n. 994/2023 SIEP per fatti di bancarotta e truffa sui quali il Tribu- nale di Firenze ha statuito mediante le seguenti quattro sentenze a carico del predetto: sentenza del 5 luglio 2010, definitiva il 25 ottobre 2010, per il reato di omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione del 2006, per l’anno 2005, accertato il 5 gennaio 2009; sentenza del 22 febbraio 2012, defini- tiva l’8 febbraio 2016, per il reato di bancarotta semplice commesso il 10 marzo 2010 a Firenze; sentenza del 6 dicembre 2016, definitiva il 21 gennaio 2017, per il reato di bancarotta semplice commesso il 4 gennaio 2012 a Firenze; sen- tenza del 14 ottobre 2020, definitiva il 25 ottobre 2023, per il reato di bancarotta fraudolenta commesso il 14 marzo 2012 a Firenze (v. act. 5.1).
B. A. è stato arrestato il 31 gennaio 2025 nel Canton Argovia sulla base di un ordine di arresto ai fini di estradizione emanato dall’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) in data 20 gennaio 2025 (v. act. 5.4) e, dopo aver acconsentito inizialmente all’estradizione semplificata (v. act. 5.5), si è opposto alla sua con- segna alle autorità italiane (v. act. 5.6), chiedendo, in data 27 marzo 2025, di essere scarcerato (v. act. 5.17-17a).
C. Il 31 marzo 2025, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha respinto la richiesta di scarcerazione. Il ricorso interposto contro detta decisione è stato respinto da questa Corte, mediante sentenza RH.2025.8 del 30 aprile 2025. In data 23 maggio il Tribunale federale ha pronunciato l’irricevibilità del ricorso presentato contro quest’ultima decisione (sentenza 1C_257/2025).
D. Mediante decisione del 26 maggio 2025, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. all'Italia “per l’esecuzione della sentenza emessa dai Tribunale di Firenze il 22 febbraio 2012, divenuta definitiva l’8 febbraio 2016, per l’esecuzione di una pena di 6 mesi di reclusione, della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 6 dicembre 2016, divenuta definitiva il 21 gennaio 2017, per l’esecuzione dì una pena di 8 mesi di reclusione e della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 14 ottobre 2020, divenuta definitiva il 25 ottobre 2023, per l’esecuzione di una pena di 4 anni di reclusione”, rifiutandola invece “per l’esecuzione della sen- tenza emessa dal Tribunale di Firenze il 5 luglio 210, divenuta definitiva il
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25 ottobre 2010, per l’esecuzione di una pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione. Il Ministero della giustizia italiano sarà invitato a ricalcolare la pena di reclusione complessiva ancora da eseguire” (act. 1.2, pag. 15).
E. Il 26 giugno 2025, A. ha interposto ricorso al Tribunale penale federale avverso la predetta decisione, presentando le conclusioni seguenti:
“Beschwerdeanträge
1. Es sei Dispositiv-Ziffer 1 der Schlussverfügung des BJ vom 26. Juni 2025 voll- ständig aufzuheben.
2. Es sei die Auslieferung nach Italien zur Vollstreckung des Urteils des Tribunale di Firenze vom 22. Februar 2012, in dem eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten ver- hängt wurde, zu verweigern. Eventualiter: Es sei vor Vollzug der Auslieferung das italienische Justizministerium anzuwei- sen, das Strafmass der noch zu vollziehenden Freiheitstrafe des Urteils des Tri- bunale di Firenze vom 22. Februar 2012 unter vollständiger Ausblendung der Tatvorwürfe, die den Beschwerdeführer vor seiner Ernennung als formelles Or- gan (Geschäftsführer) der B. srl. am 11. Dezember 2009 betreffen, neu zu be- rechnen.
3. Es sei die Auslieferung nach Italien zur Vollstreckung des Urteils des Tribunale di Firenze vom 6. Dezember 2016, in dem eine Freiheitsstrafe von 8 Monaten verhängt wurde, zu verweigern. Eventualiter: Es sei vor Vollzug der Auslieferung das italienische Justizministerium anzuwei- sen, das Strafmass der noch zu vollziehenden Freiheitsstrafe des Urteils des Tri- bunale di Firenze vom 6. Dezember 2016 unter vollständiger Ausblendung der Tatvorwürfe, die den Beschwerdeführer vor seiner Ernennung als formelles Or- gan (Geschäftsführer) der C. srl. am 2. November 2010 betreffen, neu zu berech- nen.
4. Es sei der Entscheid über die Auslieferung nach Italien zur Vollstreckung des Säumnisurteils des Tribunale di Firenze am 14. Oktober 2020, mit dem eine Frei- heitsstrafe von 4 Jahren verhängt wurde, zur Prüfung der doppelten Strafbarkeit an die Vorinstanz zurückzuweisen. Eventualiter: Es sei die Auslieferung nach Italien zur Vollstreckung des Säumnisurteils des Tribunale di Firenze am 14. Oktober 2020, mit dem eine Freiheitsstrafe von 4 Jahren verhängt wurde, zu verweigern. Subeventualiter:
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Es sei das Auslieferungsverfahren bezüglich der Vollstreckung des Säumnisur- teils des Tribunale di Firenze am 14. Oktober 2020 zu sistieren, bis ein rechts- kräftiger Entscheid über das Wiedereinsetzungsgesuch (istanza di restituzione nel termine) vom 3. März 2025 vorliegt.
5. Es sei eventualiter für den Fall, dass der Beschwerdeantrag Nr. 1 abgelehnt wird, vor Vollzug der Auslieferung vom italienischen Justizministerium eine Zusi- cherung einzuholen, dass der Verfolgte keine Freiheitsstrafen zu vollziehen hat, für weiche die Auslieferung nicht bewilligt wurde; andernfalls sei die Auslieferung zu verweigern; und es sei – sofern keine Neuberechnung des noch zu vollzie- henden Strafmasses der Freiheitsstrafen nach den Beschwerdeeventualanträ- gen Nr. 2 bis 4 im Einzelnen erfolgt – das Gesamtstrafmass der noch zu vollzie- henden Freiheitsstrafen für die allenfalls noch verbliebenen auslieferungsfähigen Urteile gesamthaft neu zu berechnen.
6. Es sei eventualiter für den Fall, dass der Beschwerdeantrag Nr. 1 abgelehnt wird, vor Vollzug der Auslieferung vom italienischen Justizministerium eine Zusi- cherung einzuholen, dass die in der Schweiz geleistete Auslieferungshaft voll- ständig angerechnet wird; andernfalls sei die Auslieferung zu verweigern.
7. Es sei eventualiter für den Fall, dass der Beschwerdeantrag Nr. 1 abgelehnt wird, die Auslieferung des Verfolgten an Italien wegen der realen Gefahr einer menschenrechtswidrigen Behandlung im italienischen Strafvollzug vollständig zu verweigern. Subeventualiter: Es sei subeventualiter die Auslieferung unter der Bedingung zu bewilligen, dass das italienische Justizministerium vor Vollzug der Auslieferung garantiert wird, dass der Beschwerdeführer während der gesamten Dauer der allfällig in Italien noch zu verbüssenden Freiheitsstrafe weder in überbelegten Anstalten unterge- bracht noch anderweitig einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung im Sinne von Art. 3 EMRK ausgesetzt wird; andernfalls sei die Auslieferung zu verweigern. Insbesondere sei die Auslieferung nur unter der Garantie zu bewilli- gen, dass das italienische Justizministerium vor Vollzug der Auslieferung garan- tiert:
a) dass der Beschwerdeführer in keiner der vom Antigone Bericht oder dem CPT kritisierten Strafvollzugsanstalten untergebracht wird und dass insbesondere ein Strafvollzug in überbelegten oder als risikobehaftet eingestufte Einrichtungen ausgeschlossen ist;
b) dass der Beschwerdeführer über mindestens drei Quadratmeter persönlicher Begegnungsfläche verfügt;
c) dass dem Beschwerdeführer täglich ausreichend Bewegungsfreiheit aus- serhalb der Zelle, Zugang zu sinnvoller Beschäftigung sowie die Möglichkeit so- zialer Kontakte gewährt werden und eine Unterbringung in nahezu durchgehend verschlossenen Zellen («celle chiuse») ausgeschlossen ist.
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d) dass hygienische, medizinische und soziale Mindeststandards gewährleistet sind; und
e) dass eine durchgängige Kontrolle über die Einhaltung dieser Bedingungen durch eine unabhängige Instanz (z. B. den «Garante Nazionale» oder eine CPT- akkreditierte Stelle) gewährleistet wird. Die Auslieferung sei erst dann zu vollziehen, wenn diese Garantien vorliegen und durch das BJ geprüft und als rechtsgenügend anerkannt worden sind.
8. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Beschwerdegeg- ners bzw. der Staatskasse zzgl. 8.1 % MWSt.
Vorsorgliche Entlassung aus Auslieferungshaft
1. Es sei die Auslieferungshaft unverzüglich aufzuheben, eventualiter unter An- ordnung geeigneter Ersatzmassnahmen.
2. Die Aufhebung der Auslieferungshaft gemäss Massnahme Antrag Nr. 1 sei superprovisorisch eventualiter provisorisch anzuordnen.
Verfahrensantrag
1. Es seien die vorinstanzlichen Akten beizuziehen” (act. 1, pag. 2 e segg.)
F. Con osservazioni del 7 luglio 2025, l’UFG ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 5).
G. Con replica del 31 luglio 2025, trasmessa all’UFG per conoscenza (v. act. 10), il ricorrente si è riconfermato nelle proprie conclusioni (v. act. 9).
Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua tedesca. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).
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E. 1.2 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (v. art. 50 cpv. 1 PA), il ricorso è tempe- stivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricor- rere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
E. 1.3 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi set- toriali con l’UE”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/in- ternational-agreements/008.html [in seguito: raccolta testi) unitamente al rego- lamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novem- bre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (n. CELEX 32018R1862; Gazzetta ufficiale dell’Unione euro- pea L 312 del 7 dicembre 2018, pag. 56-106; raccolta testi, 8.4 Sviluppi dell'ac- quis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, raccolta testi, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Deci- sione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., raccolta testi, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’ac- quis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto per- tinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).
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E. 1.4 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 2 Il ricorrente contesta l’adempimento del requisito della doppia punibilità per quanto riguarda i reati constatati nelle sentenze del Tribunale di Firenze del 22 febbraio 2012 e del 6 dicembre 2016, sostenendo, in sostanza, che l’art. 165 CP, preso in considerazione dall’UFG, non si applicherebbe all’organo di fatto di una società. Inoltre, l’UFG avrebbe omesso di verificare la doppia punibilità per quanto concerne i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Firenze del 14 ottobre 2020, ciò che costituirebbe una violazione del suo diritto di essere sentito.
E. 2.1 Giusta l'art. 2 n. 1 CEEstr, danno luogo all'estradizione i fatti che le leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Di contenuto analogo è l'art. 35 cpv. 1 AIMP. Per quanto riguarda la pena prevista nella Parte richiesta, in virtù dei principi di cui sopra ai consid. 1.3 e 1.4, è sufficiente una pena privativa della libertà non in- feriore, nel massimo, a sei mesi (art. 2 Convenzione sull'estradizione UE). Il giudice dell'estradizione non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda estera, ma deve semplicemente vagliare, li- mitandosi a un esame "prima facie", se i fatti ivi addotti – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla mede- sima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). È suffi- ciente che essi siano puniti nei due Stati come reati che possono essere oggetto di assistenza internazionale (DTF 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c e sentenze citate). Se l'estradizione è richiesta per diverse infrazioni, la condi- zione della doppia punibilità deve essere adempiuta per ognuna di esse (DTF 125 II 569 consid. 6 pag. 575).
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E. 2.2 Nella fattispecie, l’UFG ha così riportato nella decisione impugnata il contenuto delle tre sentenze emesse dal Tribunale di Firenze nei confronti del ricorrente, per le quali è stata concessa l’estradizione.
E. 2.2.1 “Con sentenza emessa del Tribunale di Firenze il 22 febbraio 2012 (N. 816/2012
– Reg. Gen. n. 4488/2011 DIB – R.G.N.R. n. 16095/2010, confermata dalla Corte di Appello di Firenze il 16 giugno 2014 (n. 2114/2014), divenuta definitiva I’8 febbraio 2016 (decisione n. Reg, Gen. 12251/2015 – n. Racc. Gen. 12251/2015 – n. sentenza 2358/2016 della Corte Suprema di Cassazione, ri- corso inammissibile), il perseguito è stato condannato a una pena di 6 mesi di reclusione per avere, quale amministratore unico dall’11 dicembre 2009 della società B. srl, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Firenze del 10 marzo 2010, ma anche in precedenza effettivo responsabile della gestione, aggravato il dissesto della società a partire dal 2009 in quanto il bilancio al 31 di- cembre 2008 evidenziava perdite che avevano comportato la perdita integrale del capitale sociale, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento ed anzi proseguendo l’attività anche con fraudolente transazioni al fine di ottenere la desistenza di creditori dalle istanze fallimentari proposte, così da far lievitare il deficit patrimoniale da EUR 65000.- circa al 30 giugno 2008 a EUR 245’000.- al 31 dicembre 2009. Reato commesso a Firenze il 10 marzo 2010, data della dichiarazione di fallimento” (act. 1.2, pag. 5)
E. 2.2.2 “Con sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 6 dicembre 2016 (N. 7577/2016 – Reg. Gen. n. 6101/2016 DIB – R.C.N.R. n. 12274/2015), divenuta definitiva il 21 gennaio 2017, il perseguito è stato condannato a una pena di 8 mesi di reclusione per avere, quale amministratore unico dal 2 novembre 2010 della società C. srl, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Firenze in data 4 gennaio 2012, ma in realtà dominus della medesima sin dalla sua costituzione avvenuta nel maggio 2007 per il tramite della compagna D. e quindi di E., compiuto le seguenti operazioni di manifesta imprudenza e gravemente antieconomiche: Nel maggio 2008 assumeva un contratto di leasing immobiliare relativo alla conduzione di un magazzino sito in via Z. a Firenze, particolarmente oneroso per la C. srl anche in relazione al suo oggetto sociale, comportante nel tempo il pagamento di canoni per circa EUR 448000.00 e risolto per inadem- pienza di soli EUR 3’585.00 nell’ottobre 2010; Assumeva il 5 maggio 2010 l’ac- quisto per il 99% della partecipazione nella società F. srI, a cui era comunque interessato, per la cifra di EUR 902’000.00 che a sua volta conduceva in leasing un ostello con canoni particolarmente onerosi, cagionando l’ulteriore perdita di EUR 147'000.00. Inoltre aggravava il dissesto della società, quanto meno a par- tire dal 31 dicembre 2010 in quanto, a seguito delle operazioni sopra indicate, il bilancio a quella data certificava la perdita integrale del capitale sociale, aste- nendosi dal richiedere in dichiarazione di fallimento ed anzi proseguendo l’atti- vità per tutto il 2011 con il risultato di aggravare ulteriormente il passivo. Reato
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commesso a Firenze il 4 gennaio 2012, data della dichiarazione di fallimento” (ibidem, pag. 5 e seg.).
E. 2.2.3 “Con sentenza emessa del Tribunale di Firenze il 14 ottobre 2020 (N. 2280/2020 – Reg. Gen. n. 4070/2018 DIB – R.G.N.R. n. 11587/2012), confer- mata dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze del 22 dicembre 2022 (n. 4798/2022), divenuta definitiva il 25 ottobre 2023 (decisione della Corte Su- prema di Cassazione n. Reg. Gen. 26721/2023, ricorso rigettato), il perseguito è stato condannato a una pena di 4 anni di reclusione per avere, quale ammi- nistratore di fatto della società G. srl già dal 2009, di cui poi diveniva ammini- stratore formale dal 25 ottobre 2010 e successivamente anche liquidatore: Di- stratto i beni strumentali in dotazione dell’impresa in favore della società F. srI, di cui a sua volta era amministratore di fatto, mediante contratto di affitto di azienda di cui, anche per evidente conflitto di interessi, non aveva alcuna inten- zione di onorare il pagamento dei canoni e che aveva solo la finalità di svuotare la capacità reddituale e patrimoniale della società fallita, così divenuta incapace di produrre ricavi propri; Dissipato la consistenza patrimoniale della società in quanto dopo aver ceduto l’attività aziendale, ometteva di riscuotere il canone di affitto, che peraltro lui stesso avrebbe dovuto pagare quale amministratore e titolare della società conduttrice, così maturando un credito inesigibile per omesso pagamento del canone quantificato al 31 agosto 2011 in EUR 180’000.- ; Occultato tale passività mediante la compensazione del credito da affitto mai pagato con un debito per lavori di manutenzione dei locali dati in affitto, che la società conduttrice da lui stesso gestita avrebbe volto per il medesimo importo pari a EUR 180’000.-, come da fattura n. 20 del 2011 della F. srl, per lavori effettuati presso l’immobile sito a Firenze, via Y., denominato H., di cui mancava il riferimento a effettivi e autorizzati lavori di manutenzione e la cui destinazione era del tutto generica e indeterminata. Fatti avvenuti a Firenze il 14 marzo 2012, data della dichiarazione di fallimento della società” (ibidem, pag. 6).
E. 2.3 Orbene, come rettamente rilevato dall’UFG, le condotte di cui alle tre sentenze in questione possono senz’altro essere sussunte in Svizzera al reato di cattiva gestione di cui all’art. 165 CP, il quale prevede, alla sua cifra 1, che il debitore che, in un modo non previsto nell’articolo 164, a causa di una cattiva gestione, in particolare a causa di un’insufficiente dotazione di capitale, spese spropor- zionate, speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con leggerezza, svendita di valori patrimoniali, grave negligenza nell’esercizio della sua profes- sione o nell’amministrazione dei suoi beni, cagiona o aggrava il proprio ecces- sivo indebitamento, cagiona la propria insolvenza o aggrava la sua situazione conoscendo la propria insolvenza, è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, tale disposizione si applica (alla luce dell’art. 29 CP) anche a un organo di fatto (su questa nozione v. WEISSENBERGER,
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Commentario basilese, 4a ediz. 2019, n. 12 ad art. 29 CP con riferimenti giuri- sprudenziali) e non solo a un organo formale della società oggetto del dissesto (v. JEANNERET/HARI, Commentario romando, 2017, n. 9 e 12 ad art. 165 CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/ RODIGARI, Code pénale, Petit com- mentaire, 2a ediz. 2017, n. 5 ad art. 165 CP; HAGENSTEIN, op. cit., n. 4 ad art. 165 CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ediz. 2010, n. 14 ad art. 165 CP). Secondo l’art. 29 CP, infatti, se fonda o aggrava la punibilità, la violazione di un dovere particolare che incombe unicamente alla persona giuri- dica, alla società o alla ditta individuale è imputata a una persona fisica allor- quando essa agisce: in qualità di organo o membro di un organo di una persona giuridica (lett. a); in qualità di socio (lett. b); in qualità di collaboratore di una persona giuridica, di una società o di una ditta individuale nella quale esercita competenze decisionali autonome nel proprio settore di attività (lett. c); in qua- lità di dirigente effettivo senza essere organo, membro di un organo, socio o collaboratore (lett. d). Il requisito della doppia punibilità è dunque adempiuto già solo alla luce dell’art. 165 CP, precisato, a titolo abbondanziale, che per i fatti descritti nelle sentenze italiane, alla luce della DTF 117 IV 259 (consid. 6), po- trebbe anche entrare in linea di conto, prima facie, il reato di amministrazione infedele (art. 158 CP). Avendo l’UFG considerato applicabile l’art. 165 CP per tutti i reati per i quali il ricorrente è stato condannato in Italia, quindi anche per quelli di cui alla sentenza del 14 ottobre 2020 del Tribunale di Firenze (v. act. 1.2, pag. 7, punto 4.2), anche la censura relativa alla violazione del diritto di essere sentito va disattesa.
E. 3 L’insorgente sostiene che l’autorità giudiziaria italiana avrebbe revocato a torto la condizionale alla pena di 6 mesi pronunciata il 22 febbraio 2012 dal Tribunale di Firenze, cresciuta in giudicato l’8 febbraio 2016, nella misura in cui la revoca sarebbe intervenuta dopo il periodo di prova di 5 anni, sulla base del provvedi- mento di esecuzione di pene concorrenti emesso il 22 dicembre 2023 dalla Pro- cura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze (v. supra lett. A). Tale cen- sura riguarderebbe anche la pena di 8 mesi con la condizionale inflitta con sen- tenza del Tribunale di Firenze del 6 dicembre 2016, cresciuta in giudicato il 21 gennaio 2017, nella misura in cui il periodo di prova sarebbe terminato il 21 gennaio 2022, ossia prima del suddetto provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. Il mancato esame da parte dell’UFG di questi aspetti costitui- rebbe una violazione del suo obbligo di verifica e del diritto di essere sentito del ricorrente.
Ora, premesso che non spetta al giudice dell’assistenza chinarsi su questioni di diritto estero di mera competenza delle autorità giudiziarie dello Stato richie- dente (v. anche infra consid. 5.1 in fine), va preso atto che nella misura in cui la revoca della sospensione della pena di cui alla sentenza del 22 febbraio 2012 (definitiva dall’8 febbraio 2016) è stata pronunciata mediante la sentenza del
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14 ottobre 2020 (v. act. 5.1B, pag. 2), questa è correttamente intervenuta nel termine di prova di 5 anni. Per quanto riguarda la revoca della sospensione della pena di cui alla sentenza del 6 dicembre 2016 (definitiva dal 21 gennaio 2017), sospensione ordinata il 20 febbraio 2019 (v. act. 5.1B, pag. 2), essa è stata pronunciata il 2 gennaio 2023 (v. ibidem), quindi anche in questo caso nel ter- mine di prova di 5 anni. Con scritto del 21 marzo 2025, le autorità italiane hanno del resto confermato che le pene di cui alle predette sentenze non sono pre- scritte (v. act. 5.13), dichiarazione della cui veridicità questa Corte, in virtù del principio della buona fede tra Stati (v. DTF 144 II 206 consid. 4.4 e rinvii), non ha motivo di dubitare. Visto quanto precede, anche le censure in questo ambito vanno disattese.
E. 4 Dovesse essere ritenuto adempiuto il requisito della doppia punibilità, il ricor- rente sostiene che l’autorità rogante deve garantire che la detenzione estradi- zionale sofferta in Svizzera venga interamente computata sulla pena da scon- tare in Italia.
A torto. Il diritto italiano prevede infatti il computo della detenzione estradizio- nale subita all’estero sulla pena da scontare (v. ILLUMINATI/GIULIANI, Commen- tario breve al Codice di procedura penale, 3a ediz. 2020, cifra I n. 6 ad art. 285 CPP/I e cifra X n. 1 ad art. 657 CPP/I), per cui non vi è nessuna ragione di domandare una simile garanzia, non prevista per altro nei rapporti estradizionali con le Parti contraenti alla CEEstr (sull’inapplicabilità dell’art. 14 AIMP in questa costellazione v. KESHELAVA/DANGUBIC, Commentario basilese, 2015, n. 2 ad art. 14 AIMP). Nella sua risposta al ricorso, l’UFG ha del resto precisato che “informerà le autorità italiane, tra le altre cose, della durata della detenzione subita in vista di estradizione in Svizzera”, conformemente all’art. 18 n. 3 CEEstr (v. act. 5, pag. 4).
E. 5 Il ricorrente afferma che la sentenza del Tribunale di Firenze del 6 dicembre 2016 non adempirebbe le condizioni formali di cui all’art. 41 AIMP, facendo di- fetto in particolare la prova dell’esecutività della stessa. La mancata richiesta da parte dell’UFG di ulteriori documenti finalizzati a correggere e a chiarire tali aspetti formali costituirebbe inoltre una violazione del suo obbligo di verifica e del diritto di essere sentito del ricorrente.
E. 5.1 L'art. 12 n. 2 lett. a CEEstr prevede che a sostegno della domanda di estradi- zione l'autorità rogante deve produrre l'originale o la copia autentica di una de- cisione esecutiva di condanna o di un mandato d'arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge della parte richiedente. La domanda deve inoltre comprendere un esposto dei fatti, per i quali l'estradizione è domandata e una copia delle disposizioni legali applicabili
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(lett. b e c). Disposizioni analoghe sono in sostanza contenute negli art. 28 e 41 AIMP (v. anche art. 38 cpv. 1 lett. d AIMP), con la sola differenza che in base al diritto interno (qui prioritario in virtù del principio di favore; v. supra consid. 1.4) basta una "copia certificata conforme" della decisione penale esecutoria e dell'ordine di arresto, come tale firmata da un'autorità ufficiale dello Stato estero ma non necessariamente dalla stessa che ha emanato la decisione. Determi- nante ai fini dell'estradizione è il fatto che l'insieme dei documenti, validamente trasmessi secondo vie diplomaticamente riconosciute, permetta di inquadrare sufficientemente i fatti rimproverati all'estradando. L'esposto dei fatti litigioso, non lacunoso e privo di contraddizioni manifeste e immediatamente rilevabili, è quindi vincolante (v. DTF 125 II 250 consid. 5b; 123 II 279 consid. 2b; 118 Ib 111 consid. 5b, nonché sentenza del Tribunale federale 1A.152/2003 del 14 agosto 2003 consid. 2.3). Le disposizioni dell'art. 12 n. 2 lett. a CEEstr mi- rano a permettere allo Stato richiesto di esaminare se le condizioni di fondo poste dalla CEEstr sono adempiute (sentenza del Tribunale federale 1A.254/2006 del 4 aprile 2006 consid. 3.1). A tale proposito, non si giustifica di essere troppo esigenti in merito alla forma dei documenti elencati all'art. 12 n. 2 lett. a CEEstr (ENGLER, op. cit., n. 3 ad art. 41 AIMP). Non tocca inoltre al giudice svizzero dell'assistenza valutare se gli atti procedurali esteri rispettino il diritto dello Stato richiedente, a meno che non vi sia una violazione manifesta- mente rilevabile che faccia apparire arbitraria la domanda di estradizione (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.296 del 21 aprile 2016 consid. 5.3).
E. 5.2 In concreto, l’UFG, nella decisione impugnata, ha affermato che “la sentenza emanata il 6 dicembre 2012 dal Tribunale di Firenze, è stata dapprima tra- smessa in una qualità difficilmente leggibile, ma poi nuovamente trasmessa, su richiesta dell'UFG, in una qualità che permette di verificare i reati ascritti al per- seguito, come pure l'indicazione del difensore di ufficio che ha rappresentato il perseguito all'udienza, le motivazioni della Corte nonché la pena a Iui inflitta” (act. 1.2, pag. 10). Gli atti dell’incarto permettono di confermare quanto precede (v. act. 5.13), per cui le necessarie verifiche hanno potuto avere luogo. Quanto all’esecutività della sentenza in questione, come indicato dall’UFG nella deci- sione impugnata (v. act. 1.2, pag. 10), essa è stata emanata sulla base dell’art. 444 CPP/I, il quale disciplina l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti. Essendo la pena stata concordata, la sentenza non è stata impu- gnata ed è cresciuta in giudicato il 21 gennaio 2017, come confermato dall’au- torità italiana con scritto del 19 marzo 2025 (in act. 5.13), dichiarazione della cui veridicità questa Corte, in virtù del principio della buona fede tra Stati (v. DTF 144 II 206 consid. 4.4 e rinvii), non ha motivo di dubitare. Visto quanto precede, tutte le censure in questo ambito vanno disattese.
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E. 6 L’insorgente sostiene che, avendo egli presentato al Tribunale di Firenze, in relazione alla sentenza contumaciale del Tribunale di Firenze del 14 ottobre 2020, un’istanza di restituzione del termine al fine di chiedere un nuovo pro- cesso, se la stessa dovesse essere accolta l’esecuzione della condanna sa- rebbe sospesa. A suo avviso, la sentenza in questione non sarebbe quindi an- cora formalmente cresciuta in giudicato. In attesa di una decisione definitiva relativa all’istanza in questione occorrerebbe sospendere la procedura estradi- zionale per quanto concerne tale sentenza.
Orbene, lo Stato estradante esamina solo se le condizioni per accordare l’estra- dizione sono adempiute sulla base degli elementi che emergono dalla do- manda, alla quale è legato fatti salvi errori o lacune manifeste che in concreto però non emergono (v. già supra consid. 5.1). Pertanto, anche l’esistenza dell’istanza di restituzione del termine presentata al Tribunale di Firenze è in questa sede ininfluente. Dal punto di vista dello Stato richiesto, basti osservare come, ad oggi, l'autorità estera non abbia ritirato né tantomeno modificato la propria domanda di estradizione pur dovendo essere indubbiamente al corrente di eventuali sviluppi in merito. Di conseguenza non vi è motivo di ritenere che l’istanza in questione abbia inficiato la crescita in giudicato della suddetta sen- tenza, sì da mettere in discussione la sussistenza di una decisione esecutiva di condanna ex art. 12 n. 2 lett. a CEEstr e art. 41 AIMP.
E. 7 Basandosi su alcuni documenti e rapporti, a suo dire non sufficientemente esa- minati e approfonditi dall’UFG, l’insorgente sostiene che le condizioni nelle car- ceri italiane sarebbero insostenibili e contrarie ai diritti umani, per cui la sua estradizione sarebbe da rifiutare anche per tale motivo.
E. 7.1.1 Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dal Patto inter- nazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (Patto ONU II; RS 0.103.2) fanno parte dell'ordine pubblico internazionale. Tra tali diritti figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 7 Patto ONU II; cfr. anche art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [RS 0.105]), il quale vieta l'estradizione qualora vi siano serie ragioni di credere che la persona rischia di essere sottoposta a tortura. La Svizzera veglia a non prestare il suo appoggio sia attraverso l'estradizione che attraverso la cosiddetta altra assi- stenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno stan- dard di protezione minima corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dal Patto ONU II, o che si troverebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico inter- nazionale (DTF 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a, 595 consid. 5c; 122 II 140 consid. 5a; sentenza del Tribunale
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federale 1A.17/2005 dell’11 aprile 2005 consid. 3.1; v. anche sentenze del Tri- bunale penale federale RR.2007.142 del 22 novembre 2007 consid. 6.1; RR.2007.44 del 3 maggio 2007 consid. 5.1; RR.2007.55 del 5 luglio 2007 con- sid. 9). Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano (art. 25 cpv. 3 Cost.; DTF 133 IV 76 consid. 4.1, con rinvii).
E. 7.1.2 Secondo l'art. 37 cpv. 3 AIMP, l'estradizione è negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita non sarà sottoposta ad un tratta- mento pregiudizievole per la sua integrità fisica. Il Tribunale federale ha avuto modo di approfondire la problematica delle garanzie diplomatiche fornite dallo Stato richiedente quali condizioni per l'estradizione nella DTF 134 IV 156. Nella sua analisi, l'Alta Corte ha proceduto ad una suddivisione tripartita della casi- stica legata all'impiego di garanzie. Nella prima categoria figurano i casi con- cernenti i Paesi con una provata cultura dello Stato di diritto – in particolare i Paesi occidentali –, i quali, dal punto di vista dell'art. 3 CEDU, non presentano di regola nessun rischio per le persone perseguite che vi devono essere estra- date. In questi casi l'estradizione viene concessa senza pretendere garanzie. Nella seconda categoria sono invece compresi i casi riguardanti quegli Stati nei quali vi sono seri rischi che la persona perseguita possa subire maltrattamenti proibiti; in tali casi il rischio è contrastato o minimizzato mediante garanzie for- nite dallo Stato richiedente, in modo che lo stesso rimanga solo teorico. Vi è infine una terza categoria, nella quale il rischio di trattamenti contrari ai diritti umani non può, neanche con l'ausilio di garanzie diplomatiche, né essere mini- mizzato né essere reso solamente teorico (DTF 134 IV 156 consid. 6.7).
E. 7.2 In concreto, dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Torreg- giani e altri contro Italia dell'8 gennaio 2013, n. 43517/09, sia il Tribunale fede- rale sia il Tribunale penale federale si sono ripetutamente occupati della que- stione di sapere se le condizioni di detenzione nelle carceri italiane ostino all'e- stradizione (v. AUFIERO, Extradition et délégation de la poursuite pénale: 20 ans de jurisprudence, in Tempus fugit, a cura di Heimgartner/Thormann/Zufferey, 2024, pag. 248). Tenuto conto delle numerose misure di riforma adottate dall'I- talia per ridurre il sovraffollamento delle carceri, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che l'estradizione non deve essere subordinata a garanzie. Nel valutare il rischio di un trattamento incompatibile con l'articolo 3 CEDU nello Stato di destinazione, occorre inoltre tenere conto del fatto che quest'ultimo è uno Stato contraente della CEDU che offre adeguati mezzi di ricorso (sentenza del Tribunale federale 1C_288/2024 del 22 maggio 2024 consid. 3 con rinvii; v. anche TPF 2020 64 consid. 4.3.1 con rinvii; sentenze del Tribunale penale fe- derale RR.2024.105 del 21 novembre 2024 consid. 10.2 e RR.2024.27 del 25 aprile 2024 consid. 3.2 con rinvii). Certo il ricorrente cita un più recente rap- porto del Comitato anti-tortura del Consiglio d’Europa (CPT), senza però speci- ficare, come giustamente fatto dall’UFG (v. act. 1.2 pag. 14), che le criticità
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emerse riguardano soltanto i Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) e non il sistema penitenziario (v. rapporto CPT/Inf [2024] 34 del 13 dicembre 2024). Riguardano per contro le condizioni di detenzione in generale le criticità che il ricorrente denuncia sulla base del rapporto del 26 giugno 2025 dell’ONG Anti- gone, su cui l’UFG purtroppo non si china, limitandosi a rinviare alla sopraccitata giurisprudenza. Così facendo l’UFG omette di considerare che è suo compito monitorare attentamente la situazione nelle carceri dei Paesi con cui la Svizzera ha rapporti estradizionali, tanto più quando le criticità non vengono denunciate soltanto dalle ONG ma vengono riconosciute anche ai più alti livelli istituzionali (v. ad es. l’articolo del Corriere della sera del 1° luglio 2025 intitolato “Mattarella: i suicidi in carcere sono un’emergenza sociale”, consultabile al sito internet https://roma.corriere.it/notizie/politica/25_giugno_30/allarme-carceri-matta- rella-numero-suicidi-drammatico-porre-fine-a-emergenza-sociale-1c1a8789- 6a1a-4027-9bdb-1bcbcdf2bxlk.shtml). Ciò nondimeno va preso atto che il ricor- rente non dimostra, come richiesto dalla giurisprudenza (v. in proposito DTF 149 IV 376 consid. 3.4 pag. 384; TPF 2017 132 consid. 7.3.2 pag. 134 e seg.), che, date le circostanze del suo caso, sarebbe concretamente esposto al rischio di un trattamento contrario ai diritti umani, ma si limita a critiche molto generiche, certamente insufficienti per motivare un rifiuto dell'estradizione sulla base dell'art. 2 lett. a AIMP in combinato disposto con l'art. 3 CEDU ma anche per modificare (per il momento) la prassi, secondo cui l’estradizione all’Italia non deve essere subordinata alla presentazione di garanzie, tenuto anche conto del fatto che lo stesso CPT è in stretto contatto con le autorità italiane per risolvere il problema (v. incontro del 29 ottobre 2024 a Roma fra una delegazione del CPT e il Ministro della giustizia italiano, https://www.coe.int/fr/web/cpt/-/council- of-europe-anti-torture-committee-cpt-hold-high-level-talks-on-prison-reform-in- italy). A prescindere da ciò, la situazione nelle carceri italiane andrà costante- mente monitorata da parte dell’UFG.
E. 8 Alla luce della possibile non eseguibilità della sentenza del Tribunale di Firenze del 14 ottobre 2020 e delle censure presentate, segnatamente in relazione alla doppia punibilità e all’imputabilità della detenzione estradizionale già patita, il ricorrente ritiene illegittima e contraria al principio della proporzionalità la sua detenzione.
E. 8.1 Una persona detenuta a titolo estradizionale può chiedere la liberazione prov- visoria in qualsiasi momento (art. 50 cpv. 3 AIMP). La decisione dell'UFG al riguardo può essere impugnata presso la Corte dei reclami penali entro dieci giorni (art. 48 cpv. 2 e 50 cpv. 3 AIMP). Tuttavia, la Corte dei reclami penali può eccezionalmente pronunciarsi in prima istanza su una richiesta di scarcerazione presentata nell'ambito di un ricorso contro una decisione di estradizione, se un eventuale rifiuto dell'estradizione comporterebbe anche la liberazione diretta del ricorrente, avendo tale richiesta natura puramente accessoria (sentenza del
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Tribunale federale 1A.13/2007 del 9 marzo 2017 consid. 1.2; sentenza del Tri- bunale penale federale RR.2008.59 del 19 giugno 2008 consid. 2.2).
E. 8.2 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la car- cerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcera- zione rimane l'eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6a ediz. 2024, n. 426 e n. 428; HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, 2002, pag. 57). L'ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispet- tivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediata- mente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le per- mettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano e possono essere adottati altri provvedimenti cautelari (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o, ancora, se l'estradizione appare manifestamente inam- missibile (art. 51 cpv. 1 AIMP).
E. 8.3 La sussistenza dei presupposti che giustificano l'annullamento dell'ordine di ar- resto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri ri- gorosi, tali da non rendere illusorio l'impegno assunto dalla Svizzera di conse- gnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr); la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace in altri termini a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcerazione preventiva (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).
E. 8.4 Nel caso in esame, poiché, alla luce di quanto esposto sopra, l'estradizione dell'insorgente va concessa e le condizioni per una liberazione provvisoria non sono adempiute, la richiesta accessoria di scarcerazione deve essere respinta.
E. 9 In conclusione, non essendovi nessuna ragione per negare l'estradizione del ricorrente, il gravame deve essere respinto.
E. 10 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è
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fissata in concreto a fr. 3'000.– a carico del ricorrente. Essa è coperta dall’anti- cipo delle spese già versato.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La richiesta accessoria di scarcerazione è respinta.
- La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 7 agosto 2025 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Daniel Kipfer Fasciati, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A.,
rappresentato dall'avv. Fabrizio N. Campanile, Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Decisione di estradizione (art. 55 AIMP) Richiesta accessoria di scarcerazione (art. 50 cpv. 3 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2025.91
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Fatti: A. Il 26 novembre 2024, il Ministero della giustizia italiano ha presentato alla Sviz- zera una domanda formale di arresto ed estradizione riguardante il cittadino italiano A. finalizzata all’esecuzione di una pena privativa di libertà complessiva di 5 anni, 7 mesi e 10 giorni, ciò sulla base di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso il 22 dicembre 2023 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, Ufficio esecuzioni penali, nell’ambito del procedi- mento penale n. 994/2023 SIEP per fatti di bancarotta e truffa sui quali il Tribu- nale di Firenze ha statuito mediante le seguenti quattro sentenze a carico del predetto: sentenza del 5 luglio 2010, definitiva il 25 ottobre 2010, per il reato di omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione del 2006, per l’anno 2005, accertato il 5 gennaio 2009; sentenza del 22 febbraio 2012, defini- tiva l’8 febbraio 2016, per il reato di bancarotta semplice commesso il 10 marzo 2010 a Firenze; sentenza del 6 dicembre 2016, definitiva il 21 gennaio 2017, per il reato di bancarotta semplice commesso il 4 gennaio 2012 a Firenze; sen- tenza del 14 ottobre 2020, definitiva il 25 ottobre 2023, per il reato di bancarotta fraudolenta commesso il 14 marzo 2012 a Firenze (v. act. 5.1).
B. A. è stato arrestato il 31 gennaio 2025 nel Canton Argovia sulla base di un ordine di arresto ai fini di estradizione emanato dall’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) in data 20 gennaio 2025 (v. act. 5.4) e, dopo aver acconsentito inizialmente all’estradizione semplificata (v. act. 5.5), si è opposto alla sua con- segna alle autorità italiane (v. act. 5.6), chiedendo, in data 27 marzo 2025, di essere scarcerato (v. act. 5.17-17a).
C. Il 31 marzo 2025, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha respinto la richiesta di scarcerazione. Il ricorso interposto contro detta decisione è stato respinto da questa Corte, mediante sentenza RH.2025.8 del 30 aprile 2025. In data 23 maggio il Tribunale federale ha pronunciato l’irricevibilità del ricorso presentato contro quest’ultima decisione (sentenza 1C_257/2025).
D. Mediante decisione del 26 maggio 2025, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. all'Italia “per l’esecuzione della sentenza emessa dai Tribunale di Firenze il 22 febbraio 2012, divenuta definitiva l’8 febbraio 2016, per l’esecuzione di una pena di 6 mesi di reclusione, della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 6 dicembre 2016, divenuta definitiva il 21 gennaio 2017, per l’esecuzione dì una pena di 8 mesi di reclusione e della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 14 ottobre 2020, divenuta definitiva il 25 ottobre 2023, per l’esecuzione di una pena di 4 anni di reclusione”, rifiutandola invece “per l’esecuzione della sen- tenza emessa dal Tribunale di Firenze il 5 luglio 210, divenuta definitiva il
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25 ottobre 2010, per l’esecuzione di una pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione. Il Ministero della giustizia italiano sarà invitato a ricalcolare la pena di reclusione complessiva ancora da eseguire” (act. 1.2, pag. 15).
E. Il 26 giugno 2025, A. ha interposto ricorso al Tribunale penale federale avverso la predetta decisione, presentando le conclusioni seguenti:
“Beschwerdeanträge
1. Es sei Dispositiv-Ziffer 1 der Schlussverfügung des BJ vom 26. Juni 2025 voll- ständig aufzuheben.
2. Es sei die Auslieferung nach Italien zur Vollstreckung des Urteils des Tribunale di Firenze vom 22. Februar 2012, in dem eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten ver- hängt wurde, zu verweigern. Eventualiter: Es sei vor Vollzug der Auslieferung das italienische Justizministerium anzuwei- sen, das Strafmass der noch zu vollziehenden Freiheitstrafe des Urteils des Tri- bunale di Firenze vom 22. Februar 2012 unter vollständiger Ausblendung der Tatvorwürfe, die den Beschwerdeführer vor seiner Ernennung als formelles Or- gan (Geschäftsführer) der B. srl. am 11. Dezember 2009 betreffen, neu zu be- rechnen.
3. Es sei die Auslieferung nach Italien zur Vollstreckung des Urteils des Tribunale di Firenze vom 6. Dezember 2016, in dem eine Freiheitsstrafe von 8 Monaten verhängt wurde, zu verweigern. Eventualiter: Es sei vor Vollzug der Auslieferung das italienische Justizministerium anzuwei- sen, das Strafmass der noch zu vollziehenden Freiheitsstrafe des Urteils des Tri- bunale di Firenze vom 6. Dezember 2016 unter vollständiger Ausblendung der Tatvorwürfe, die den Beschwerdeführer vor seiner Ernennung als formelles Or- gan (Geschäftsführer) der C. srl. am 2. November 2010 betreffen, neu zu berech- nen.
4. Es sei der Entscheid über die Auslieferung nach Italien zur Vollstreckung des Säumnisurteils des Tribunale di Firenze am 14. Oktober 2020, mit dem eine Frei- heitsstrafe von 4 Jahren verhängt wurde, zur Prüfung der doppelten Strafbarkeit an die Vorinstanz zurückzuweisen. Eventualiter: Es sei die Auslieferung nach Italien zur Vollstreckung des Säumnisurteils des Tribunale di Firenze am 14. Oktober 2020, mit dem eine Freiheitsstrafe von 4 Jahren verhängt wurde, zu verweigern. Subeventualiter:
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Es sei das Auslieferungsverfahren bezüglich der Vollstreckung des Säumnisur- teils des Tribunale di Firenze am 14. Oktober 2020 zu sistieren, bis ein rechts- kräftiger Entscheid über das Wiedereinsetzungsgesuch (istanza di restituzione nel termine) vom 3. März 2025 vorliegt.
5. Es sei eventualiter für den Fall, dass der Beschwerdeantrag Nr. 1 abgelehnt wird, vor Vollzug der Auslieferung vom italienischen Justizministerium eine Zusi- cherung einzuholen, dass der Verfolgte keine Freiheitsstrafen zu vollziehen hat, für weiche die Auslieferung nicht bewilligt wurde; andernfalls sei die Auslieferung zu verweigern; und es sei – sofern keine Neuberechnung des noch zu vollzie- henden Strafmasses der Freiheitsstrafen nach den Beschwerdeeventualanträ- gen Nr. 2 bis 4 im Einzelnen erfolgt – das Gesamtstrafmass der noch zu vollzie- henden Freiheitsstrafen für die allenfalls noch verbliebenen auslieferungsfähigen Urteile gesamthaft neu zu berechnen.
6. Es sei eventualiter für den Fall, dass der Beschwerdeantrag Nr. 1 abgelehnt wird, vor Vollzug der Auslieferung vom italienischen Justizministerium eine Zusi- cherung einzuholen, dass die in der Schweiz geleistete Auslieferungshaft voll- ständig angerechnet wird; andernfalls sei die Auslieferung zu verweigern.
7. Es sei eventualiter für den Fall, dass der Beschwerdeantrag Nr. 1 abgelehnt wird, die Auslieferung des Verfolgten an Italien wegen der realen Gefahr einer menschenrechtswidrigen Behandlung im italienischen Strafvollzug vollständig zu verweigern. Subeventualiter: Es sei subeventualiter die Auslieferung unter der Bedingung zu bewilligen, dass das italienische Justizministerium vor Vollzug der Auslieferung garantiert wird, dass der Beschwerdeführer während der gesamten Dauer der allfällig in Italien noch zu verbüssenden Freiheitsstrafe weder in überbelegten Anstalten unterge- bracht noch anderweitig einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung im Sinne von Art. 3 EMRK ausgesetzt wird; andernfalls sei die Auslieferung zu verweigern. Insbesondere sei die Auslieferung nur unter der Garantie zu bewilli- gen, dass das italienische Justizministerium vor Vollzug der Auslieferung garan- tiert:
a) dass der Beschwerdeführer in keiner der vom Antigone Bericht oder dem CPT kritisierten Strafvollzugsanstalten untergebracht wird und dass insbesondere ein Strafvollzug in überbelegten oder als risikobehaftet eingestufte Einrichtungen ausgeschlossen ist;
b) dass der Beschwerdeführer über mindestens drei Quadratmeter persönlicher Begegnungsfläche verfügt;
c) dass dem Beschwerdeführer täglich ausreichend Bewegungsfreiheit aus- serhalb der Zelle, Zugang zu sinnvoller Beschäftigung sowie die Möglichkeit so- zialer Kontakte gewährt werden und eine Unterbringung in nahezu durchgehend verschlossenen Zellen («celle chiuse») ausgeschlossen ist.
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d) dass hygienische, medizinische und soziale Mindeststandards gewährleistet sind; und
e) dass eine durchgängige Kontrolle über die Einhaltung dieser Bedingungen durch eine unabhängige Instanz (z. B. den «Garante Nazionale» oder eine CPT- akkreditierte Stelle) gewährleistet wird. Die Auslieferung sei erst dann zu vollziehen, wenn diese Garantien vorliegen und durch das BJ geprüft und als rechtsgenügend anerkannt worden sind.
8. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Beschwerdegeg- ners bzw. der Staatskasse zzgl. 8.1 % MWSt.
Vorsorgliche Entlassung aus Auslieferungshaft
1. Es sei die Auslieferungshaft unverzüglich aufzuheben, eventualiter unter An- ordnung geeigneter Ersatzmassnahmen.
2. Die Aufhebung der Auslieferungshaft gemäss Massnahme Antrag Nr. 1 sei superprovisorisch eventualiter provisorisch anzuordnen.
Verfahrensantrag
1. Es seien die vorinstanzlichen Akten beizuziehen” (act. 1, pag. 2 e segg.)
F. Con osservazioni del 7 luglio 2025, l’UFG ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 5).
G. Con replica del 31 luglio 2025, trasmessa all’UFG per conoscenza (v. act. 10), il ricorrente si è riconfermato nelle proprie conclusioni (v. act. 9).
Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua tedesca. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).
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1.2 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi- ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (v. art. 50 cpv. 1 PA), il ricorso è tempe- stivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricor- rere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
1.3 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi- tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem- bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub- blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi set- toriali con l’UE”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/in- ternational-agreements/008.html [in seguito: raccolta testi) unitamente al rego- lamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novem- bre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (n. CELEX 32018R1862; Gazzetta ufficiale dell’Unione euro- pea L 312 del 7 dicembre 2018, pag. 56-106; raccolta testi, 8.4 Sviluppi dell'ac- quis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, raccolta testi, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Deci- sione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., raccolta testi, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’ac- quis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto per- tinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).
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1.4 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
2. Il ricorrente contesta l’adempimento del requisito della doppia punibilità per quanto riguarda i reati constatati nelle sentenze del Tribunale di Firenze del 22 febbraio 2012 e del 6 dicembre 2016, sostenendo, in sostanza, che l’art. 165 CP, preso in considerazione dall’UFG, non si applicherebbe all’organo di fatto di una società. Inoltre, l’UFG avrebbe omesso di verificare la doppia punibilità per quanto concerne i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Firenze del 14 ottobre 2020, ciò che costituirebbe una violazione del suo diritto di essere sentito.
2.1 Giusta l'art. 2 n. 1 CEEstr, danno luogo all'estradizione i fatti che le leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Di contenuto analogo è l'art. 35 cpv. 1 AIMP. Per quanto riguarda la pena prevista nella Parte richiesta, in virtù dei principi di cui sopra ai consid. 1.3 e 1.4, è sufficiente una pena privativa della libertà non in- feriore, nel massimo, a sei mesi (art. 2 Convenzione sull'estradizione UE). Il giudice dell'estradizione non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda estera, ma deve semplicemente vagliare, li- mitandosi a un esame "prima facie", se i fatti ivi addotti – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla mede- sima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). È suffi- ciente che essi siano puniti nei due Stati come reati che possono essere oggetto di assistenza internazionale (DTF 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c e sentenze citate). Se l'estradizione è richiesta per diverse infrazioni, la condi- zione della doppia punibilità deve essere adempiuta per ognuna di esse (DTF 125 II 569 consid. 6 pag. 575).
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2.2 Nella fattispecie, l’UFG ha così riportato nella decisione impugnata il contenuto delle tre sentenze emesse dal Tribunale di Firenze nei confronti del ricorrente, per le quali è stata concessa l’estradizione.
2.2.1 “Con sentenza emessa del Tribunale di Firenze il 22 febbraio 2012 (N. 816/2012
– Reg. Gen. n. 4488/2011 DIB – R.G.N.R. n. 16095/2010, confermata dalla Corte di Appello di Firenze il 16 giugno 2014 (n. 2114/2014), divenuta definitiva I’8 febbraio 2016 (decisione n. Reg, Gen. 12251/2015 – n. Racc. Gen. 12251/2015 – n. sentenza 2358/2016 della Corte Suprema di Cassazione, ri- corso inammissibile), il perseguito è stato condannato a una pena di 6 mesi di reclusione per avere, quale amministratore unico dall’11 dicembre 2009 della società B. srl, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Firenze del 10 marzo 2010, ma anche in precedenza effettivo responsabile della gestione, aggravato il dissesto della società a partire dal 2009 in quanto il bilancio al 31 di- cembre 2008 evidenziava perdite che avevano comportato la perdita integrale del capitale sociale, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento ed anzi proseguendo l’attività anche con fraudolente transazioni al fine di ottenere la desistenza di creditori dalle istanze fallimentari proposte, così da far lievitare il deficit patrimoniale da EUR 65000.- circa al 30 giugno 2008 a EUR 245’000.- al 31 dicembre 2009. Reato commesso a Firenze il 10 marzo 2010, data della dichiarazione di fallimento” (act. 1.2, pag. 5)
2.2.2 “Con sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 6 dicembre 2016 (N. 7577/2016 – Reg. Gen. n. 6101/2016 DIB – R.C.N.R. n. 12274/2015), divenuta definitiva il 21 gennaio 2017, il perseguito è stato condannato a una pena di 8 mesi di reclusione per avere, quale amministratore unico dal 2 novembre 2010 della società C. srl, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Firenze in data 4 gennaio 2012, ma in realtà dominus della medesima sin dalla sua costituzione avvenuta nel maggio 2007 per il tramite della compagna D. e quindi di E., compiuto le seguenti operazioni di manifesta imprudenza e gravemente antieconomiche: Nel maggio 2008 assumeva un contratto di leasing immobiliare relativo alla conduzione di un magazzino sito in via Z. a Firenze, particolarmente oneroso per la C. srl anche in relazione al suo oggetto sociale, comportante nel tempo il pagamento di canoni per circa EUR 448000.00 e risolto per inadem- pienza di soli EUR 3’585.00 nell’ottobre 2010; Assumeva il 5 maggio 2010 l’ac- quisto per il 99% della partecipazione nella società F. srI, a cui era comunque interessato, per la cifra di EUR 902’000.00 che a sua volta conduceva in leasing un ostello con canoni particolarmente onerosi, cagionando l’ulteriore perdita di EUR 147'000.00. Inoltre aggravava il dissesto della società, quanto meno a par- tire dal 31 dicembre 2010 in quanto, a seguito delle operazioni sopra indicate, il bilancio a quella data certificava la perdita integrale del capitale sociale, aste- nendosi dal richiedere in dichiarazione di fallimento ed anzi proseguendo l’atti- vità per tutto il 2011 con il risultato di aggravare ulteriormente il passivo. Reato
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commesso a Firenze il 4 gennaio 2012, data della dichiarazione di fallimento” (ibidem, pag. 5 e seg.).
2.2.3 “Con sentenza emessa del Tribunale di Firenze il 14 ottobre 2020 (N. 2280/2020 – Reg. Gen. n. 4070/2018 DIB – R.G.N.R. n. 11587/2012), confer- mata dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze del 22 dicembre 2022 (n. 4798/2022), divenuta definitiva il 25 ottobre 2023 (decisione della Corte Su- prema di Cassazione n. Reg. Gen. 26721/2023, ricorso rigettato), il perseguito è stato condannato a una pena di 4 anni di reclusione per avere, quale ammi- nistratore di fatto della società G. srl già dal 2009, di cui poi diveniva ammini- stratore formale dal 25 ottobre 2010 e successivamente anche liquidatore: Di- stratto i beni strumentali in dotazione dell’impresa in favore della società F. srI, di cui a sua volta era amministratore di fatto, mediante contratto di affitto di azienda di cui, anche per evidente conflitto di interessi, non aveva alcuna inten- zione di onorare il pagamento dei canoni e che aveva solo la finalità di svuotare la capacità reddituale e patrimoniale della società fallita, così divenuta incapace di produrre ricavi propri; Dissipato la consistenza patrimoniale della società in quanto dopo aver ceduto l’attività aziendale, ometteva di riscuotere il canone di affitto, che peraltro lui stesso avrebbe dovuto pagare quale amministratore e titolare della società conduttrice, così maturando un credito inesigibile per omesso pagamento del canone quantificato al 31 agosto 2011 in EUR 180’000.- ; Occultato tale passività mediante la compensazione del credito da affitto mai pagato con un debito per lavori di manutenzione dei locali dati in affitto, che la società conduttrice da lui stesso gestita avrebbe volto per il medesimo importo pari a EUR 180’000.-, come da fattura n. 20 del 2011 della F. srl, per lavori effettuati presso l’immobile sito a Firenze, via Y., denominato H., di cui mancava il riferimento a effettivi e autorizzati lavori di manutenzione e la cui destinazione era del tutto generica e indeterminata. Fatti avvenuti a Firenze il 14 marzo 2012, data della dichiarazione di fallimento della società” (ibidem, pag. 6).
2.3 Orbene, come rettamente rilevato dall’UFG, le condotte di cui alle tre sentenze in questione possono senz’altro essere sussunte in Svizzera al reato di cattiva gestione di cui all’art. 165 CP, il quale prevede, alla sua cifra 1, che il debitore che, in un modo non previsto nell’articolo 164, a causa di una cattiva gestione, in particolare a causa di un’insufficiente dotazione di capitale, spese spropor- zionate, speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con leggerezza, svendita di valori patrimoniali, grave negligenza nell’esercizio della sua profes- sione o nell’amministrazione dei suoi beni, cagiona o aggrava il proprio ecces- sivo indebitamento, cagiona la propria insolvenza o aggrava la sua situazione conoscendo la propria insolvenza, è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, tale disposizione si applica (alla luce dell’art. 29 CP) anche a un organo di fatto (su questa nozione v. WEISSENBERGER,
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Commentario basilese, 4a ediz. 2019, n. 12 ad art. 29 CP con riferimenti giuri- sprudenziali) e non solo a un organo formale della società oggetto del dissesto (v. JEANNERET/HARI, Commentario romando, 2017, n. 9 e 12 ad art. 165 CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/ RODIGARI, Code pénale, Petit com- mentaire, 2a ediz. 2017, n. 5 ad art. 165 CP; HAGENSTEIN, op. cit., n. 4 ad art. 165 CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ediz. 2010, n. 14 ad art. 165 CP). Secondo l’art. 29 CP, infatti, se fonda o aggrava la punibilità, la violazione di un dovere particolare che incombe unicamente alla persona giuri- dica, alla società o alla ditta individuale è imputata a una persona fisica allor- quando essa agisce: in qualità di organo o membro di un organo di una persona giuridica (lett. a); in qualità di socio (lett. b); in qualità di collaboratore di una persona giuridica, di una società o di una ditta individuale nella quale esercita competenze decisionali autonome nel proprio settore di attività (lett. c); in qua- lità di dirigente effettivo senza essere organo, membro di un organo, socio o collaboratore (lett. d). Il requisito della doppia punibilità è dunque adempiuto già solo alla luce dell’art. 165 CP, precisato, a titolo abbondanziale, che per i fatti descritti nelle sentenze italiane, alla luce della DTF 117 IV 259 (consid. 6), po- trebbe anche entrare in linea di conto, prima facie, il reato di amministrazione infedele (art. 158 CP). Avendo l’UFG considerato applicabile l’art. 165 CP per tutti i reati per i quali il ricorrente è stato condannato in Italia, quindi anche per quelli di cui alla sentenza del 14 ottobre 2020 del Tribunale di Firenze (v. act. 1.2, pag. 7, punto 4.2), anche la censura relativa alla violazione del diritto di essere sentito va disattesa.
3. L’insorgente sostiene che l’autorità giudiziaria italiana avrebbe revocato a torto la condizionale alla pena di 6 mesi pronunciata il 22 febbraio 2012 dal Tribunale di Firenze, cresciuta in giudicato l’8 febbraio 2016, nella misura in cui la revoca sarebbe intervenuta dopo il periodo di prova di 5 anni, sulla base del provvedi- mento di esecuzione di pene concorrenti emesso il 22 dicembre 2023 dalla Pro- cura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze (v. supra lett. A). Tale cen- sura riguarderebbe anche la pena di 8 mesi con la condizionale inflitta con sen- tenza del Tribunale di Firenze del 6 dicembre 2016, cresciuta in giudicato il 21 gennaio 2017, nella misura in cui il periodo di prova sarebbe terminato il 21 gennaio 2022, ossia prima del suddetto provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. Il mancato esame da parte dell’UFG di questi aspetti costitui- rebbe una violazione del suo obbligo di verifica e del diritto di essere sentito del ricorrente.
Ora, premesso che non spetta al giudice dell’assistenza chinarsi su questioni di diritto estero di mera competenza delle autorità giudiziarie dello Stato richie- dente (v. anche infra consid. 5.1 in fine), va preso atto che nella misura in cui la revoca della sospensione della pena di cui alla sentenza del 22 febbraio 2012 (definitiva dall’8 febbraio 2016) è stata pronunciata mediante la sentenza del
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14 ottobre 2020 (v. act. 5.1B, pag. 2), questa è correttamente intervenuta nel termine di prova di 5 anni. Per quanto riguarda la revoca della sospensione della pena di cui alla sentenza del 6 dicembre 2016 (definitiva dal 21 gennaio 2017), sospensione ordinata il 20 febbraio 2019 (v. act. 5.1B, pag. 2), essa è stata pronunciata il 2 gennaio 2023 (v. ibidem), quindi anche in questo caso nel ter- mine di prova di 5 anni. Con scritto del 21 marzo 2025, le autorità italiane hanno del resto confermato che le pene di cui alle predette sentenze non sono pre- scritte (v. act. 5.13), dichiarazione della cui veridicità questa Corte, in virtù del principio della buona fede tra Stati (v. DTF 144 II 206 consid. 4.4 e rinvii), non ha motivo di dubitare. Visto quanto precede, anche le censure in questo ambito vanno disattese.
4. Dovesse essere ritenuto adempiuto il requisito della doppia punibilità, il ricor- rente sostiene che l’autorità rogante deve garantire che la detenzione estradi- zionale sofferta in Svizzera venga interamente computata sulla pena da scon- tare in Italia.
A torto. Il diritto italiano prevede infatti il computo della detenzione estradizio- nale subita all’estero sulla pena da scontare (v. ILLUMINATI/GIULIANI, Commen- tario breve al Codice di procedura penale, 3a ediz. 2020, cifra I n. 6 ad art. 285 CPP/I e cifra X n. 1 ad art. 657 CPP/I), per cui non vi è nessuna ragione di domandare una simile garanzia, non prevista per altro nei rapporti estradizionali con le Parti contraenti alla CEEstr (sull’inapplicabilità dell’art. 14 AIMP in questa costellazione v. KESHELAVA/DANGUBIC, Commentario basilese, 2015, n. 2 ad art. 14 AIMP). Nella sua risposta al ricorso, l’UFG ha del resto precisato che “informerà le autorità italiane, tra le altre cose, della durata della detenzione subita in vista di estradizione in Svizzera”, conformemente all’art. 18 n. 3 CEEstr (v. act. 5, pag. 4).
5. Il ricorrente afferma che la sentenza del Tribunale di Firenze del 6 dicembre 2016 non adempirebbe le condizioni formali di cui all’art. 41 AIMP, facendo di- fetto in particolare la prova dell’esecutività della stessa. La mancata richiesta da parte dell’UFG di ulteriori documenti finalizzati a correggere e a chiarire tali aspetti formali costituirebbe inoltre una violazione del suo obbligo di verifica e del diritto di essere sentito del ricorrente.
5.1 L'art. 12 n. 2 lett. a CEEstr prevede che a sostegno della domanda di estradi- zione l'autorità rogante deve produrre l'originale o la copia autentica di una de- cisione esecutiva di condanna o di un mandato d'arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge della parte richiedente. La domanda deve inoltre comprendere un esposto dei fatti, per i quali l'estradizione è domandata e una copia delle disposizioni legali applicabili
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(lett. b e c). Disposizioni analoghe sono in sostanza contenute negli art. 28 e 41 AIMP (v. anche art. 38 cpv. 1 lett. d AIMP), con la sola differenza che in base al diritto interno (qui prioritario in virtù del principio di favore; v. supra consid. 1.4) basta una "copia certificata conforme" della decisione penale esecutoria e dell'ordine di arresto, come tale firmata da un'autorità ufficiale dello Stato estero ma non necessariamente dalla stessa che ha emanato la decisione. Determi- nante ai fini dell'estradizione è il fatto che l'insieme dei documenti, validamente trasmessi secondo vie diplomaticamente riconosciute, permetta di inquadrare sufficientemente i fatti rimproverati all'estradando. L'esposto dei fatti litigioso, non lacunoso e privo di contraddizioni manifeste e immediatamente rilevabili, è quindi vincolante (v. DTF 125 II 250 consid. 5b; 123 II 279 consid. 2b; 118 Ib 111 consid. 5b, nonché sentenza del Tribunale federale 1A.152/2003 del 14 agosto 2003 consid. 2.3). Le disposizioni dell'art. 12 n. 2 lett. a CEEstr mi- rano a permettere allo Stato richiesto di esaminare se le condizioni di fondo poste dalla CEEstr sono adempiute (sentenza del Tribunale federale 1A.254/2006 del 4 aprile 2006 consid. 3.1). A tale proposito, non si giustifica di essere troppo esigenti in merito alla forma dei documenti elencati all'art. 12 n. 2 lett. a CEEstr (ENGLER, op. cit., n. 3 ad art. 41 AIMP). Non tocca inoltre al giudice svizzero dell'assistenza valutare se gli atti procedurali esteri rispettino il diritto dello Stato richiedente, a meno che non vi sia una violazione manifesta- mente rilevabile che faccia apparire arbitraria la domanda di estradizione (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.296 del 21 aprile 2016 consid. 5.3).
5.2 In concreto, l’UFG, nella decisione impugnata, ha affermato che “la sentenza emanata il 6 dicembre 2012 dal Tribunale di Firenze, è stata dapprima tra- smessa in una qualità difficilmente leggibile, ma poi nuovamente trasmessa, su richiesta dell'UFG, in una qualità che permette di verificare i reati ascritti al per- seguito, come pure l'indicazione del difensore di ufficio che ha rappresentato il perseguito all'udienza, le motivazioni della Corte nonché la pena a Iui inflitta” (act. 1.2, pag. 10). Gli atti dell’incarto permettono di confermare quanto precede (v. act. 5.13), per cui le necessarie verifiche hanno potuto avere luogo. Quanto all’esecutività della sentenza in questione, come indicato dall’UFG nella deci- sione impugnata (v. act. 1.2, pag. 10), essa è stata emanata sulla base dell’art. 444 CPP/I, il quale disciplina l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti. Essendo la pena stata concordata, la sentenza non è stata impu- gnata ed è cresciuta in giudicato il 21 gennaio 2017, come confermato dall’au- torità italiana con scritto del 19 marzo 2025 (in act. 5.13), dichiarazione della cui veridicità questa Corte, in virtù del principio della buona fede tra Stati (v. DTF 144 II 206 consid. 4.4 e rinvii), non ha motivo di dubitare. Visto quanto precede, tutte le censure in questo ambito vanno disattese.
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6. L’insorgente sostiene che, avendo egli presentato al Tribunale di Firenze, in relazione alla sentenza contumaciale del Tribunale di Firenze del 14 ottobre 2020, un’istanza di restituzione del termine al fine di chiedere un nuovo pro- cesso, se la stessa dovesse essere accolta l’esecuzione della condanna sa- rebbe sospesa. A suo avviso, la sentenza in questione non sarebbe quindi an- cora formalmente cresciuta in giudicato. In attesa di una decisione definitiva relativa all’istanza in questione occorrerebbe sospendere la procedura estradi- zionale per quanto concerne tale sentenza.
Orbene, lo Stato estradante esamina solo se le condizioni per accordare l’estra- dizione sono adempiute sulla base degli elementi che emergono dalla do- manda, alla quale è legato fatti salvi errori o lacune manifeste che in concreto però non emergono (v. già supra consid. 5.1). Pertanto, anche l’esistenza dell’istanza di restituzione del termine presentata al Tribunale di Firenze è in questa sede ininfluente. Dal punto di vista dello Stato richiesto, basti osservare come, ad oggi, l'autorità estera non abbia ritirato né tantomeno modificato la propria domanda di estradizione pur dovendo essere indubbiamente al corrente di eventuali sviluppi in merito. Di conseguenza non vi è motivo di ritenere che l’istanza in questione abbia inficiato la crescita in giudicato della suddetta sen- tenza, sì da mettere in discussione la sussistenza di una decisione esecutiva di condanna ex art. 12 n. 2 lett. a CEEstr e art. 41 AIMP.
7. Basandosi su alcuni documenti e rapporti, a suo dire non sufficientemente esa- minati e approfonditi dall’UFG, l’insorgente sostiene che le condizioni nelle car- ceri italiane sarebbero insostenibili e contrarie ai diritti umani, per cui la sua estradizione sarebbe da rifiutare anche per tale motivo.
7.1 7.1.1 Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dal Patto inter- nazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (Patto ONU II; RS 0.103.2) fanno parte dell'ordine pubblico internazionale. Tra tali diritti figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 7 Patto ONU II; cfr. anche art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [RS 0.105]), il quale vieta l'estradizione qualora vi siano serie ragioni di credere che la persona rischia di essere sottoposta a tortura. La Svizzera veglia a non prestare il suo appoggio sia attraverso l'estradizione che attraverso la cosiddetta altra assi- stenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno stan- dard di protezione minima corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dal Patto ONU II, o che si troverebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico inter- nazionale (DTF 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a, 595 consid. 5c; 122 II 140 consid. 5a; sentenza del Tribunale
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federale 1A.17/2005 dell’11 aprile 2005 consid. 3.1; v. anche sentenze del Tri- bunale penale federale RR.2007.142 del 22 novembre 2007 consid. 6.1; RR.2007.44 del 3 maggio 2007 consid. 5.1; RR.2007.55 del 5 luglio 2007 con- sid. 9). Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano (art. 25 cpv. 3 Cost.; DTF 133 IV 76 consid. 4.1, con rinvii).
7.1.2 Secondo l'art. 37 cpv. 3 AIMP, l'estradizione è negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita non sarà sottoposta ad un tratta- mento pregiudizievole per la sua integrità fisica. Il Tribunale federale ha avuto modo di approfondire la problematica delle garanzie diplomatiche fornite dallo Stato richiedente quali condizioni per l'estradizione nella DTF 134 IV 156. Nella sua analisi, l'Alta Corte ha proceduto ad una suddivisione tripartita della casi- stica legata all'impiego di garanzie. Nella prima categoria figurano i casi con- cernenti i Paesi con una provata cultura dello Stato di diritto – in particolare i Paesi occidentali –, i quali, dal punto di vista dell'art. 3 CEDU, non presentano di regola nessun rischio per le persone perseguite che vi devono essere estra- date. In questi casi l'estradizione viene concessa senza pretendere garanzie. Nella seconda categoria sono invece compresi i casi riguardanti quegli Stati nei quali vi sono seri rischi che la persona perseguita possa subire maltrattamenti proibiti; in tali casi il rischio è contrastato o minimizzato mediante garanzie for- nite dallo Stato richiedente, in modo che lo stesso rimanga solo teorico. Vi è infine una terza categoria, nella quale il rischio di trattamenti contrari ai diritti umani non può, neanche con l'ausilio di garanzie diplomatiche, né essere mini- mizzato né essere reso solamente teorico (DTF 134 IV 156 consid. 6.7).
7.2 In concreto, dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Torreg- giani e altri contro Italia dell'8 gennaio 2013, n. 43517/09, sia il Tribunale fede- rale sia il Tribunale penale federale si sono ripetutamente occupati della que- stione di sapere se le condizioni di detenzione nelle carceri italiane ostino all'e- stradizione (v. AUFIERO, Extradition et délégation de la poursuite pénale: 20 ans de jurisprudence, in Tempus fugit, a cura di Heimgartner/Thormann/Zufferey, 2024, pag. 248). Tenuto conto delle numerose misure di riforma adottate dall'I- talia per ridurre il sovraffollamento delle carceri, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che l'estradizione non deve essere subordinata a garanzie. Nel valutare il rischio di un trattamento incompatibile con l'articolo 3 CEDU nello Stato di destinazione, occorre inoltre tenere conto del fatto che quest'ultimo è uno Stato contraente della CEDU che offre adeguati mezzi di ricorso (sentenza del Tribunale federale 1C_288/2024 del 22 maggio 2024 consid. 3 con rinvii; v. anche TPF 2020 64 consid. 4.3.1 con rinvii; sentenze del Tribunale penale fe- derale RR.2024.105 del 21 novembre 2024 consid. 10.2 e RR.2024.27 del 25 aprile 2024 consid. 3.2 con rinvii). Certo il ricorrente cita un più recente rap- porto del Comitato anti-tortura del Consiglio d’Europa (CPT), senza però speci- ficare, come giustamente fatto dall’UFG (v. act. 1.2 pag. 14), che le criticità
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emerse riguardano soltanto i Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) e non il sistema penitenziario (v. rapporto CPT/Inf [2024] 34 del 13 dicembre 2024). Riguardano per contro le condizioni di detenzione in generale le criticità che il ricorrente denuncia sulla base del rapporto del 26 giugno 2025 dell’ONG Anti- gone, su cui l’UFG purtroppo non si china, limitandosi a rinviare alla sopraccitata giurisprudenza. Così facendo l’UFG omette di considerare che è suo compito monitorare attentamente la situazione nelle carceri dei Paesi con cui la Svizzera ha rapporti estradizionali, tanto più quando le criticità non vengono denunciate soltanto dalle ONG ma vengono riconosciute anche ai più alti livelli istituzionali (v. ad es. l’articolo del Corriere della sera del 1° luglio 2025 intitolato “Mattarella: i suicidi in carcere sono un’emergenza sociale”, consultabile al sito internet https://roma.corriere.it/notizie/politica/25_giugno_30/allarme-carceri-matta- rella-numero-suicidi-drammatico-porre-fine-a-emergenza-sociale-1c1a8789- 6a1a-4027-9bdb-1bcbcdf2bxlk.shtml). Ciò nondimeno va preso atto che il ricor- rente non dimostra, come richiesto dalla giurisprudenza (v. in proposito DTF 149 IV 376 consid. 3.4 pag. 384; TPF 2017 132 consid. 7.3.2 pag. 134 e seg.), che, date le circostanze del suo caso, sarebbe concretamente esposto al rischio di un trattamento contrario ai diritti umani, ma si limita a critiche molto generiche, certamente insufficienti per motivare un rifiuto dell'estradizione sulla base dell'art. 2 lett. a AIMP in combinato disposto con l'art. 3 CEDU ma anche per modificare (per il momento) la prassi, secondo cui l’estradizione all’Italia non deve essere subordinata alla presentazione di garanzie, tenuto anche conto del fatto che lo stesso CPT è in stretto contatto con le autorità italiane per risolvere il problema (v. incontro del 29 ottobre 2024 a Roma fra una delegazione del CPT e il Ministro della giustizia italiano, https://www.coe.int/fr/web/cpt/-/council- of-europe-anti-torture-committee-cpt-hold-high-level-talks-on-prison-reform-in- italy). A prescindere da ciò, la situazione nelle carceri italiane andrà costante- mente monitorata da parte dell’UFG.
8. Alla luce della possibile non eseguibilità della sentenza del Tribunale di Firenze del 14 ottobre 2020 e delle censure presentate, segnatamente in relazione alla doppia punibilità e all’imputabilità della detenzione estradizionale già patita, il ricorrente ritiene illegittima e contraria al principio della proporzionalità la sua detenzione.
8.1 Una persona detenuta a titolo estradizionale può chiedere la liberazione prov- visoria in qualsiasi momento (art. 50 cpv. 3 AIMP). La decisione dell'UFG al riguardo può essere impugnata presso la Corte dei reclami penali entro dieci giorni (art. 48 cpv. 2 e 50 cpv. 3 AIMP). Tuttavia, la Corte dei reclami penali può eccezionalmente pronunciarsi in prima istanza su una richiesta di scarcerazione presentata nell'ambito di un ricorso contro una decisione di estradizione, se un eventuale rifiuto dell'estradizione comporterebbe anche la liberazione diretta del ricorrente, avendo tale richiesta natura puramente accessoria (sentenza del
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Tribunale federale 1A.13/2007 del 9 marzo 2017 consid. 1.2; sentenza del Tri- bunale penale federale RR.2008.59 del 19 giugno 2008 consid. 2.2).
8.2 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la car- cerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcera- zione rimane l'eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6a ediz. 2024, n. 426 e n. 428; HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, 2002, pag. 57). L'ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispet- tivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediata- mente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le per- mettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano e possono essere adottati altri provvedimenti cautelari (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o, ancora, se l'estradizione appare manifestamente inam- missibile (art. 51 cpv. 1 AIMP).
8.3 La sussistenza dei presupposti che giustificano l'annullamento dell'ordine di ar- resto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri ri- gorosi, tali da non rendere illusorio l'impegno assunto dalla Svizzera di conse- gnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr); la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace in altri termini a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcerazione preventiva (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).
8.4 Nel caso in esame, poiché, alla luce di quanto esposto sopra, l'estradizione dell'insorgente va concessa e le condizioni per una liberazione provvisoria non sono adempiute, la richiesta accessoria di scarcerazione deve essere respinta.
9. In conclusione, non essendovi nessuna ragione per negare l'estradizione del ricorrente, il gravame deve essere respinto.
10. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è
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fissata in concreto a fr. 3'000.– a carico del ricorrente. Essa è coperta dall’anti- cipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La richiesta accessoria di scarcerazione è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 7 agosto 2025
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Fabrizio N. Campanile - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).