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RR.2018.204

Bundesstrafgericht · 2019-01-17 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Sachverhalt

A. Il 23 febbraio 2017 il Tribunale civile e penale di Napoli, Sezione per l’appli- cazione delle misure di prevenzione, ha presentato alla Svizzera una do- manda d’assistenza giudiziaria, completata l’8 marzo 2017, nell’ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale avviato nei confronti di B. e D. sulla base del decreto legislativo del 6 settembre 2011 n. 159 (cosiddetto "Codice delle Leggi Antimafia e delle Misure di Prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di Documentazione Antimafia”; di seguito: d.legs. n. 159/11) e relativo ai reati di associazione al fine di commettere i reati di usura, estorsione, emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesi- stenti, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza ille- cita, trasferimento fraudolento di valori, false comunicazioni sociali nonché corruzione di pubblici ufficiali. Nei confronti dei predetti, l'autorità italiana ha avanzato una proposta volta all'applicazione della misura patrimoniale del sequestro, funzionale alla successiva confisca, di beni di provenienza illecita ritenuti nella disponibilità diretta e/o mediata di B., rispettivamente di D. Ri- chiamando sia il proprio decreto di sequestro finalizzato alla confisca diretta o per equivalente del 23 febbraio 2017 nell’ambito del procedimento 308/2012 RG Mis. Prev. a carico di D., sia il proprio decreto di sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione adottato alla stessa data nell’am- bito del procedimento n. 165/2013 RG Mis. Prev. a carico di B., l'autorità rogante afferma di aver sequestrato, poiché ritenuti proventi di attività crimi- nose – oltre a svariati beni mobili, immobili, quote societarie, compendi aziendali e prodotti finanziari intestati e/o nella disponibilità degli stessi sul territorio italiano – i valori patrimoniali direttamente o indirettamente facenti capo ai predetti, in Italia e all’estero (RR.2018.204 act. 9.1, RR.2018.205 act. 8.1, RR.2018.206 act. 9.1, RR.2018.243 act. 7.1).

Con la propria domanda di assistenza, l'autorità rogante ha postulato, tra l'altro, il sequestro dei conti correnti n. 1 e n. 2 intestati a B., dei conti correnti

n. 3 e n. 4 intestati ad A., nonché del conto corrente n. 5 intestato a C., tutti siti presso la banca E., Lugano (ora banca F., Lugano) (v. RR.2018.204 act. 1.1, act. 9.1, RR.2018.205 act. 1.1, act. 8.1, RR.2018.206 act. 1.1, act. 9.1, RR.2018.243 act. 1.1, act. 7.1).

B. Mediante decisione di entrata nel merito del 3 aprile 2017, il Ministero pub- blico della Confederazione (in seguito: MPC), autorità alla quale l'Ufficio fe- derale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, preci- sando che le misure richieste sarebbero state ordinate con decisioni sepa- rate (v. decisione di entrata nel merito in materia di assistenza del 3 aprile

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2017, v. RR.2018.204 act. 9.1, RR.2018.205 act. 8.1, RR.2018.206 act. 9.1, RR.2018.243 act. 7.1).

C. Il medesimo giorno, il MPC ha ordinato l’edizione della documentazione ine- rente le relazioni bancarie intestate ad A. e a B.; con scritto del 28 aprile 2017, la banca ha tramesso quanto richiesto dal MPC (v. RR.2018.204 act. 1.1 pag. 3; RR.2018.205 act. 1.1 pag. 3).

D. Con ordine di edizione del 10 agosto 2017, il MPC ha richiesto la consegna della documentazione inerente la relazione bancaria intestata a C.; con scritto del 28 aprile 2017, la banca ha tramesso quanto domandato (v. RR.2018.206 act. 1.1 pag. 3, RR.2018.243 act. 1.1 pag. 3).

E. L’11 agosto 2017, rispettivamente il 6 settembre 2017, il MPC ha chiesto al patrocinatore delle ricorrenti di esprimersi sull’esecuzione semplificata della rogatoria giusta l’art. 80c AIMP. Con scritto del 16 ottobre 2017, l’avv. Gio- vanni Molo ha comunicato al MPC il relativo rifiuto delle sue mandanti (v. RR.2018.204 in act. 1.1 pag. 3, RR.2018.205 in act. 1.1 pag. 3, RR.2018.206 in act. 1.1 pag. 3, RR.2018.243 in act. 1.1 pag. 3).

F. Con tre separate decisioni di chiusura datate 30 maggio 2018, il MPC ha ordinato la trasmissione all'autorità rogante della documentazione relativa alle relazioni n. 2 di B., n. 4 di A. e n. 6 di C., tutte site presso la banca F., Lugano (v. RR.2018.204 act. 1.1, RR.2018.205 act. 1.1, RR.2018.206 act. 1.1, RR.2018.243 act. 1.1).

G. Il 4 luglio 2018 A., B. e C., tramite tre memoriali separati, hanno interposto ricorso dinnanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro le decisioni di chiusura summenzionate. Esse hanno chiesto l'annul- lamento delle medesime e la reiezione della domanda di assistenza giudi- ziaria del 23 febbraio 2017 (RR.2018.204 act. 1, RR.2018.205 act. 1, RR.2018.206 act. 1).

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H. Con osservazioni del 27 luglio, rispettivamente del 30 luglio e del 7 agosto 2018, l'UFG ha postulato la reiezione dei ricorsi nella misura della loro am- missibilità (RR.2018.204 act. 8, RR.2018.205 act. 7, RR.2018.206 act. 8). Con memoriali di risposta del 3 agosto, rispettivamente del 9 agosto 2018, il MPC ha postulato la reiezione integrale dei ricorsi (RR.2018.204 act. 9, RR.2018.205 act. 8, RR.2018.206 act. 9).

I. Nelle loro rispettive repliche del 4 settembre 2018, le ricorrenti hanno confer- mato le conclusioni espresse nei loro gravami (RR.2018.204 act. 13, RR.2018.205 act. 12, RR.2018.206 act. 13).

L. Con scritti del 12 e del 17 settembre 2018, sia l’UFG che il MPC hanno di- chiarato di rinunciare a presentare una duplica, riconfermandosi nelle prece- denti prese di posizione (RR.2018.204 act. 15 e 16, RR.2018.205 act. 14 e 15, RR.2018.206 act. 15 e 16).

M. Nel contempo, con memoriale del 30 agosto 2018, C. ha nuovamente pre- sentato un’impugnativa contro la citata decisione di chiusura del 30 maggio 2018, essendole la medesima stata recapitata nuovamente il 31 luglio 2018 (RR.2018.243 act. 1 e act. 1.2). Con i successivi scambi di scritti, le parti si sono riconfermate nelle proprie prese di posizione (RR.2018.243 act, 6, act. 7, act. 10, act. 12, act. 13).

Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 In virtù dell’art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or- ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vi- gore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG;

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RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-sviz- zero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17 del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Con- venzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assi- stenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, 2014; Gazzetta uffi- ciale dell’Unione europea L 239/19-62 del 22 settembre 2000). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto inter- nazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicita- mente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;

v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 con- sid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto inter- nazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-sviz- zero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 con- sid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 2.1 I due ricorsi interposti da C. il 4 luglio 2018 ed il 30 agosto 2018 sono identici e sono entrambi diretti verso la medesima decisione di chiusura, seppur no- tificata due volte, per motivi che lo scambio di scritti non ha permesso di chiarire. Fatto sta che essi non possono che essere considerati, nell’ambito della presente procedura, come un unico atto di ricorso.

E. 2.2 Nella misura in cui le ricorrenti, patrocinate dal medesimo legale, contestano, con tre ricorsi quasi identici, tre decisioni a loro destinate concernenti un me- desimo contesto giuridico e fattuale, per motivi di economia processuale si giustifica di procedere alla congiunzione delle cause in questione e di pro- nunciare un unico giudizio (in questo ambito v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 1C_89-93/2012 del 9 febbraio 2012 con- sid. 1; BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz. 2015, pag. 606; KÖLZ/ HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ediz. 2013, n. 927).

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E. 2.3 Interposti tempestivamente contro le sopraccitate decisioni dell’autorità fe- derale d’esecuzione, i ricorsi sono ricevibili sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolari delle relazioni bancarie oggetto delle decisioni impugnate, le insorgenti sono legittimate a ricorrere ognuna per la relazione bancaria ad essa intestata (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

E. 3.1 Le ricorrenti contestano l’accoglimento della domanda di assistenza, nella misura in cui quest’ultima si fonda su un procedimento di prevenzione. In effetti, a mente delle insorgenti, vi sarebbero delle profonde differenze fun- zionali e strutturali tra un procedimento di prevenzione – che non ha natura sanzionatoria o penale, ma unicamente natura preventiva – ed uno penale, motivo per cui l’applicazione di misure fondate sul d.legs. n. 159/11 sarebbe contraria al principio della doppia punibilità. Inoltre, dagli atti italiani traspari- rebbe come B. non sia stata condannata per associazione a delinquere del tipo mafioso ex art. 416bis del Codice penale italiano (di seguito: CP-I), bensì ex art. 416 CP-I, ossia per titolo di associazione per delinquere semplice, fattispecie quest’ultima che non contemplerebbe l’applicazione di misure di prevenzione secondo l’ordinamento italiano.

E. 3.2 Il procedimento di prevenzione patrimoniale italiano trova la sua base nor- mativa nel d.legs. n. 159/11 che ha riprodotto le disposizioni previgenti in materia di misure preventive personali e patrimoniali prima disciplinate nelle leggi nn. 1423/56, 575/65, 152/75, 646/82 (sull'evoluzione della norma http://www.questionegiustizia.it/doc/menditto-relazione-19-giugno.pdf, pag. 7, 8, TPF 2010 158 consid. 2.2). L'applicazione della norma non si limita a soggetti indiziati di appartenere alle associazioni di tipo mafioso come ri- sulta dall'art. 4 cpv. 1 lett. a del d.legs. n. 159/11; i cpv. 1 lett. b e lett. c di questo articolo designano, tra i destinatari delle misure applicate dall'autorità giudiziaria, i soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero del delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nonché i soggetti di cui all'art. 1 lett. a) e b) dello stesso decreto, ossia: a) coloro che debbano rite- nersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;

b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Il riferimento generico a "attività delittuose" estende l'ap- plicazione delle misure di prevenzione anche a proventi illegali derivanti dai c.d. crimini da profitto, segnatamente la corruzione, la bancarotta e la truffa. La ratio legislativa è pertanto quella di aggredire le accumulazioni illecite non

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più solo degli indiziati di mafia ma da parte di tutte le persone pericolose in quanto aduse al vivere, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Accertati i presupposti oggettivi, ai fini dell'applicazione della misura di pre- venzione personale, devono essere altresì adempiuti i presupposti oggettivi di cui agli art. 20 e 24 del d.legs. n. 159/11 relativi alle misure di prevenzione patrimoniale. Va innanzitutto stabilita la disponibilità, diretta o indiretta del bene da parte del proposto. Tale disponibilità è intesa in senso sostanziale, e di essa va data la prova. Non occorre dimostrare la titolarità che il proposto abbia sui valori: è sufficiente provare che quest'ultimo ne determini la desti- nazione o l'impiego. Gli accertamenti patrimoniali si estendono nei confronti "del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio abbiano convis- suto con il proposto nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi, od associazioni, del cui patrimonio il proposto risulti poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente dei beni”. Va inoltre stabilita l'esistenza di sufficienti indizi, primo tra tutti la sproporzione tra il valore dei beni e i redditi dichiarati o l'attività svolta, tali da far ritenere che i beni siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego. L'indiziato può allegare elementi per giustificare la legittima provenienza del bene se- questrato offrendo elementi precisi e riscontrabili. In merito alla provenienza illecita indiziaria la giurisprudenza italiana ha stabilito che "la legge, invero, non consente di dare rilievo a meri sospetti ma richiede la sussistenza di veri e propri indizi cioè di quella categoria di elementi di prova che sono ricavati, mediante un procedimento logico - induttivo, da circostanze, fatti e compor- tamenti specifici e concreti che, come tali, sono suscettibili di analisi critica contestazione e dimostrazione" (Cassazione penale, Sezione I, Sentenza

n. 106 del 7 marzo 1985). Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente: "Nel corso del procedimento di prevenzione, il giudice di me- rito è legittimato a servirsi di elementi di prova o di tipo indiziario tratti da procedimenti penali in corso, anche se non ancora definiti con sentenza irre- vocabile, e, in tale ultimo caso, anche a prescindere dalla natura delle statui- zioni terminali in ordine all'accertamento della responsabilità. Sicché pure l'assoluzione, anche se irrevocabile, dal reato non comporterebbe la auto- matica esclusione della pericolosità sociale, potendosi il relativo scrutinio fondare sia sugli stessi fatti storici in ordine ai quali è stata esclusa la confi- gurabilità di illiceità penale, sia su altri fatti acquisiti o autonomamente de- sunti nel giudizio di prevenzione. Ciò che rileva, è che il giudizio di pericolo- sità sia fondato su elementi certi, dai quali possa legittimamente farsi discen- dere l'affermazione della pericolosità, sulla base di un ragionamento immune da vizi" (Cassazione penale, Sezione V, sentenza n. 705, del 16 maggio 2014). L'accertamento relativo ai presupposti suindicati nella fase cautelare di esame della richiesta di sequestro va operata sulla base degli elementi offerti dall'organo proponente o acquisiti dal Tribunale attraverso l'eventuale esercizio dei poteri d'indagine di cui all'art. 19 d.legs. n. 159/11. Le conclu- sioni raggiunte nella fase cautelare devono, poi, essere verificate nel corso

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dell'udienza camerale, attraverso il pieno esplicarsi del contraddittorio; in tale sede possono essere offerte al Tribunale tesi ed allegazioni difensive che, se idonee, impediscono l'adozione del provvedimento di confisca, con con- seguente restituzione dei beni sequestrati. Il contraddittorio è garantito di fronte a tre gradi di giudizio; i giudici italiani non possono fondare le loro sentenze su semplici sospetti, ma devono accertare e valutare i fatti esposti dalle parti (http://www.questionegiustizia.it/doc/menditto-relazione-19- giugno.pdf, pag. 30, v. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Pozzi c. Italia del 20 luglio 2011, n. 55734/08, n. 28).

In tale contesto la giurisprudenza svizzera ha rilevato che la procedura di prevenzione patrimoniale italiana presenta una similitudine sufficiente con le procedure di confisca previste o riconosciute dal diritto svizzero. Essa pre- suppone, da una parte, l’esistenza di un’infrazione penale e, dall’altra, un legame tra questa infrazione e gli oggetti e valori da confiscare. Essa può quindi essere assimilata ad una “causa penale” ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP (TPF 2010 158 consid. 2.5; v. anche sentenza del Tribunale fede- rale 1C_563/2010 del 22 dicembre 2010). Lo stesso vale anche dopo l’en- trata in vigore delle nuove disposizioni in virtù del d.legs. n. 159/11, qui con- cretamente applicato. In effetti, per quanto concerne la concessione dell’as- sistenza all’Italia in caso di inchieste avviate in virtù della procedura di pre- venzione patrimoniale, questo Tribunale si è più volte pronunciato in senso favorevole (v. TPF 2010 158 consid. 2; sentenze del Tribunale penale fede- rale RR.2017.104 dell’8 agosto 2017 consid. 5; RR.2016.105 e RR.2016.106, entrambe del 30 novembre 2016 consid. 3.2; RR.2015.223/ RR.2015.202 del 16 febbraio 2016 consid. 2.8; RR.2015.177-178 del 29 ot- tobre 2015 consid. 3.2; RR.2013.176 del 4 settembre 2013 consid. 2; RR.2012.220 del 22 gennaio 2013 consid. 4.1). Per il resto, dovendo essere analizzata alla luce del diritto interno dello Stato richiedente, la competenza delle autorità repressive di tale Stato è in gene- rale presunta, tranne nell'ipotesi, non realizzata nella fattispecie, d'incompe- tenza manifesta (DTF 116 Ib 89 consid. 2c/aa; sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.177-178 del 29 ottobre 2015 consid. 3.2).

E. 3.3 In concreto, gli allegati alla commissione rogatoria evidenziano la sussi- stenza di indizi atti a far ricadere, in particolare, le fattispecie ascritte a B. tra le ipotesi di applicabilità del d.legs. n. 159/11. In effetti, nel decreto di seque- stro a suo carico sono state ritenute, sotto il profilo personale, la pericolosità qualificata della medesima e, sotto il profilo patrimoniale, la sussistenza di indizi sufficienti in merito ai reati di appartenenza ad un‘associazione delin- quenziale di significativo spessore, nonché elementi probatori di commis- sione di gravi reati soprattutto in materia di usura, estorsione, falsità in docu- menti, riciclaggio/esportazione illecita di capitali di provenienza delittuosa,

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trasferimento fraudolento di valori e corruzione di pubblici ufficiali; infine, l’au- torità estera ha pure evidenziato come la capacità economica lecita di B., del suo nucleo familiare e dei terzi intestatari di valori patrimoniali risulti in spro- porzione con i beni a loro riconducibili (v. RR.2018.204 act. 9.1, RR.2018.205 act. 8.1, RR.2018.206 act. 9.1, RR.2018.243 act. 7.1). Il Tribu- nale civile e penale di Napoli, Sezione per l’applicazione della misure di pre- venzione, ha specificato come sia emersa una “successione tra il conto n. 7 intestato a G.” [persona che, secondo le indagini estere, avrebbe funto da prestanome per parte delle ricchezze della famiglia di B. depositate in Sviz- zera] “su cui sono depositati quali tre milioni di euro, e gli altri conti (...) inte- stati a B. (proposta) ed ai figli di questa C. e A., oltre che a D., mostrando la unitarietà della situazione patrimoniale, complessivamente ammontante a circa sette milioni di euro e riferibile ai membri della famiglia di B.”, nonché come B. “sia dedita abitualmente a traffici delittuosi ricollegabili alle attività illecite del “gruppo di B.” (avente base familistica) cui ha aderito, per la con- dotta ed il tenore di vita essendosi avvalsa ed avvalendosi abitualmente dei proventi di attività criminosa”. Dalla commissione rogatoria risulta pure che B. è indagata in Italia “per una lunga serie di capi di imputazione […] fra i quali assume preminente importanza quello di cui al capo “A” dell’Ordinanza relativo all’art. 416 c.p., perché si associava unitamente ad altre persone al fine di commettere più delitti di usura, estorsione, emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di trasferimento fraudolento di valori, di false comunicazioni sociali nonché di corruzione di pubblici ufficiali, parteci- pando in tal senso e ciascuno nel rispettivo ruolo e nella consapevolezza del contributo altrui alla realizzazione di un ampio programma delittuoso finaliz- zato al reimpiego in attività lecite ed illecite degli ingenti capitali accumulati negli anni precedenti dalla famiglia di B. attraverso il contrabbando di siga- rette, agendo la proposta, in particolare, quale partecipe preposta alla ge- stione della cassa ed al recupero dei crediti dalle vittime”. Il ruolo di B. viene ricollegato “segnatamente alle attività delittuose della famiglia, ovvero dall’usura al recupero crediti proveniente dai debitori ed all’intestazione fitti- zia dei beni ad altri personaggi a loro collegati”. L’autorità italiana è dunque giunta ad affermare “la provata responsabilità penale in campo associativo della proposta, la piena consapevolezza dei pregressi traffici illeciti da lunga data posti in essere dal genitore, prima nel settore del contrabbando e, quindi, in quello dell’usura, la sua indubbia partecipazione materiale e morale alle attività dell’organizzazione criminosa su base familistica de quo vertitur, sia per quanto concerne gli illeciti nel campo dell’usura […] che in quello legato al riciclaggio, ovvero al trasferimento di ingenti capitali – dei quali co- nosceva l’illecita origine – all’estero”. Gli esiti delle indagini, con relative in- tercettazioni di B. hanno portato le autorità italiane, alla luce anche dei ri- scontri ottenuti grazie alla cooperazione con le autorità elvetiche, a ritenere

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la sussistenza di indizi univoci di pericolosità sociale e dunque dei presup- posti di cui all’art. 4 d.legs. n. 159/11.

In merito alle disponibilità finanziarie di B., l’autorità rogante ha specificato che essa ha aderito alla procedura di “Voluntary disclosure”, autodenun- ciando di detenere in Svizzera, presso la banca E., Lugano, l’importo non precedentemente dichiarato di EUR 1'742'698.79. Anche le figlie di B., A. e C., hanno aderito alla medesima procedura di accesso a collaborazione volontaria, autodenunciando di detenere in Svizzera, sempre presso la banca E. a Lugano, la somma di EUR 935'472.76, rispettivamente di EUR 947'176.52. Dette somme sarebbero “frutto dei proventi da riciclarsi ri- conducibili alle medesime attività illecite del sodalizio criminoso su base fa- milistica e con importanti cointeressenze nell’ambito della criminalità orga- nizzata, ovvero dei suoi adepti, primi tra i quali D. e la sorella B. […] quest’ul- tima operativa nell’attività di esportazione unitamente alle di lei figlie A. e C., fittizie intestatarie per conto della madre”. “Evidente è, dunque, come – in assenza di redditualità di carattere lecito compatibili con accantonamenti di risorse finanziarie dell’entità di quelle detenute in Svizzera – le stesse non possano che essere ricondotte all’attività illecita che la prevenuta, attraverso tutti i dati investigativi agli atti, ha posto in essere assumendo le redini, uni- tamente ai suoi fratelli, in maniera maggiormente diretta e pregnante di quanto prima non fosse […] Analogamente è, del resto, a dirsi con riferi- mento alle figlie della proposta, le quali – in assenza di una propria capacità reddituale e/o di attività economiche lecite a loro riconducibili, non possono che ritenersi fittizie intestatarie per conto della madre delle risorse a loro in- testate in territorio estero”.

Il Tribunale di Napoli, viste le risultanze delle indagini e quelle dei procedi- menti penali di condanna in cui è stata ritenuta “una elevata sproporzione tra i redditi percepiti e i beni acquisiti nel periodo di tempo di maggior espansione criminale dei proposti”, ha quindi emesso i “citati decreti di sequestro in ma- teria di prevenzione a carico dei predetti B. e D. […] ovvero di persone rite- nute meri prestanome/fittizi intestatari dei predetti, ritenendo che beni e de- naro fossero profitto o reimpiego di proventi di attività illecite” e richiesto l’as- sistenza delle autorità elvetiche ai fini dell’esecuzione dei sequestri ordinati e finalizzati alla confisca delle somme depositate in Svizzera sospettate di essere il provento del reato di riciclaggio o di altre infrazioni patrimoniali (do- manda di assistenza giudiziaria in RR.2018.204 act. 9.1, RR.2018.205 act. 8.1, RR.2018.206 act. 9.1, RR.2018.243 act. 7.1).

Da quanto sopra deriva come, contrariamente a quanto allegato dalle ricor- renti, il Tribunale civile e penale di Napoli, Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, abbia indicato quali sono le ragioni dell’applicabilità concreta del citato d.legs. n. 159/11, quali siano i reati ipotizzati a carico di B. e quale sia la connessione tra i presunti reati ed i valori patrimoniali in questione.

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E. 3.4 Per quanto attiene al rispetto del principio della doppia punibilità, va rilevato che le fattispecie descritte nella commissione rogatoria e nei suoi allegati a carico di A. potrebbero prima facie costituire, se trasposte in diritto svizzero, i reati di usura (art. 157 CP), estorsione (art. 156 CP), falsità in documenti (art. 251 CP), riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), corruzione di pubblici uf- ficiali (art. 322ter CP) e organizzazione criminale (art. 260ter CP), infrazioni per le quali l’assistenza internazionale può essere concessa.

E. 3.5 La censura delle ricorrenti relativa alla non ammissibilità della commissione rogatoria in quanto basata su una misura di prevenzione di cui al d.legs.

n. 159/11 va dunque respinta.

E. 4.1 In secondo luogo, le ricorrenti invocano una lesione del principio ne bis in idem. A loro parere, non vi sarebbero “nuove risultanze di indagini” a fonda- mento della presente richiesta di assistenza giudiziaria, dopo che gli averi colpiti dal presente procedimento rogatoriale sarebbero già stati oggetto di una procedura di cooperazione internazionale (procedura RH.11.0106), con- clusasi con il dissequestro dei medesimi. Gli stessi beni sarebbero pure già stati toccati da una procedura di dichiarazione volontaria in Italia e sarebbero dunque perfettamente noti alle autorità richiedenti. Oltre a ciò, la motivazione data dall’autorità d’esecuzione per respingere l’asserita violazione del princi- pio del ne bis in idem sarebbe carente e contraria al diritto di essere sentito.

E. 4.2 Il diritto di essere sentito, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA richiamato l'art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire in- ternationale en matière pénale, 4a ediz. 2014, n. 472). Esso è di natura for- male (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungs- verfahren des modernen Staates, 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità d'esecuzione non com- porta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annulla- mento della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza è possibile una sua sanatoria se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in me- rito davanti ad un’autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo po- tere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; 118 Ib 111 consid. 4; sentenze del Tribunale federale 1C_659/2015 del 30 di- cembre 2015 consid. 1.2; 1C_492/2012 del 9 ottobre 2012 consid. 2.1; 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008 consid. 1.3; TPF 2008 172 consid. 2.3), e se non vi è motivo di ritenere che l'autorità di esecuzione

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abusi di questa possibilità, interpretandola come invito a violare sistematica- mente il diritto di essere sentiti (DTF 126 II 111 consid. 6b/aa e sentenza del Tribunale federale 1C_127/2012 del 29 febbraio 2012 consid. 2.2).

L'obbligo di motivazione, derivante a sua volta dal diritto di essere sentito, prevede che l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre per- tanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provve- dimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza su- periore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampia- mente ALBERTINI, op. cit., pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità di esecuzione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni con- clusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1). La correttezza o meno del contenuto della motivazione non costituisce, se- condo la prassi del Tribunale federale, elemento del diritto di essere sentito (DTF 114 Ia 233 consid. 2d; ALBERTINI, op. cit., pag. 405 con riferimenti).

E. 4.3 Nelle decisioni impugnate, il MPC ha spiegato che, tra il caso in esame ed i fatti oggetto della precedente procedura RH.11.0106 menzionata dalle ricor- renti, non vi sarebbe né identità delle procedure né dei fatti. Più precisa- mente, il presente procedimento estero è rivolto nei confronti di D. ed B. per il ruolo da essi svolto nelle attività delittuose della famiglia di B. Nell’ambito della precedente procedura di assistenza giudiziaria RH.11.0106, le persone oggetto di indagini da parte delle autorità italiane erano invece H., I. e J., K., L., D., B. e M. per i titoli di associazione per delinquere (art. 416 CP-I), usura (art. 644 CP-I) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter CP-I) nelle attività di ristorazione a Napoli ed in altre città in Italia e all’estero, con la circostanza aggravante del metodo e del fine mafiosi. Detta procedura riguardava in sostanza il riciclaggio ed il reimpiego di capitali pro- venienti dal contrabbando di sigarette, dall’usura e dal clan di stampo camor- rista denominato “N.”. Il MPC ha pure aggiunto che la presente richiesta di assistenza giudiziaria farebbe seguito a nuove risultanze d’indagini, sulla cui base l’autorità rogante avrebbe richiesto l’esecuzione di misure coercitive relative a relazioni bancarie che non esistevano ancora al momento dell’ese- cuzione della procedura RH.11.106.

Non v’è dubbio che, quanto precede permette, ed ha in effetti permesso alle ricorrenti, di comprendere la portata del provvedimento contestato, proprio come richiesto dalla giurisprudenza in materia (v. supra consid. 4.2). Non si ravvisa pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentito.

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E. 4.4 Secondo il principio ne bis in idem, nessuno può essere perseguito o punito per fatti per i quali è già stato assolto o condannato da una sentenza defini- tiva. Nel campo dell'assistenza, tale principio è retto dall’art. 66 AIMP, se- condo cui l’assistenza può essere negata se la persona perseguita dimora in Svizzera e quivi è già in corso un procedimento penale per il fatto cui si riferisce la domanda (cpv. 1). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa qualora il procedimento all’estero non sia diretto esclusivamente contro la persona perseguita che dimora in Svizzera o qualora il disbrigo della domanda serva a sua discolpa (cpv. 2). A livello del diritto internazio- nale qui di rilievo il principio si ritrova anche all’art. 54 CAS (v. a tale proposito ZIMMERMANN, op. cit., n. 664 pag. 678), secondo cui una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può es- sere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita. Inoltre l'art. III paragrafo 1 Accordo italo-svizzero prevede che l'assistenza giudiziaria è rifiutata se la domanda concerne fatti sulla base dei quali la per- sona perseguita è stata definitivamente assolta nel merito o condannata nello Stato richiesto per un reato corrispondente per quanto riguarda l'essen- ziale, a condizione che la sanzione penale eventualmente pronunciata sia in corso di esecuzione o sia stata già eseguita. Giusta il paragrafo 2 della me- desima disposizione, l'assistenza giudiziaria può tuttavia essere concessa: se i fatti oggetto della sentenza siano stati commessi nel territorio dello Stato richiedente in tutto o in parte, salvo che, in quest'ultimo caso, gli stessi siano stati commessi in parte anche nel territorio dello Stato richiesto (lett. a); se i fatti oggetto della sentenza costituiscono un reato contro la sicurezza o con- tro altri interessi essenziali dello Stato richiedente (lett. b); se i fatti oggetto della sentenza sono stati commessi da un pubblico ufficiale dello Stato ri- chiedente in violazione dei suoi doveri d'ufficio (lett. c). Il paragrafo 3 di tale norma prevede che comunque il paragrafo 1 non si applica se: il procedi- mento instaurato nello Stato richiedente non è diretto unicamente contro la persona indicata al paragrafo 1 (lett. a); o l'esecuzione della richiesta è tale da discolparla (lett. b).

Ai fini dell'applicazione del principio ne bis in idem occorre che il primo giu- dice abbia esaminato gli stessi elementi costitutivi dell'infrazione e che i fatti e gli autori siano identici. In linea di massima, l'applicazione del principio del ne bis in idem è di competenza e di responsabilità dello Stato richiedente, tanto più quando quest'ultimo è parte alla CAS (v. sentenza del Tribunale federale 1C_298/2014 del 12 giugno 2014 consid. 1.3).

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E. 4.5 Nel caso in esame non v'è né identità delle persone né dei fatti; del resto, a ben vedere, neppure le ricorrenti sostengono il contrario. La procedura di cui alla presente richiesta di assistenza è rivolta nei confronti di B. e D. per il ruolo da loro svolto nella attività delittuose della famiglia di B., in particolare con riferimento ai reati di usura, estorsione, emissione e utilizzazione di fat- ture per operazioni inesistenti, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, trasferimento fraudolento di valori, false comu- nicazioni sociali nonché corruzione di pubblici ufficiali. Per contro, le persone oggetto della procedura RH.11.0106 erano, stando alle affermazioni del MPC di cui non vi è nessuna ragione di dubitare, H., I. e J., K., L., D., B. e M. per i titoli di associazione per delinquere (art. 416 CP- I), usura (art. 644 CP-I) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter CP-I) nelle attività di ristorazione a Napoli ed in altre città in Italia e all’estero, con la circostanza aggravante del metodo e del fine ma- fiosi. Tali reati erano in sostanza legati a capitali provenienti dal contrab- bando di sigarette, dall’usura e dal clan “N.”.

Non si ravvisa, dunque, alcuna violazione del principio ne bis in idem.

E. 5.1 Le ricorrenti si prevalgono anche di una violazione dell’art. 2 lett. a AIMP e dell’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101). A loro parere, la commissione roga- toria sarebbe irricevibile in quanto i fatti oggetto di indagine sarebbero avve- nuti prima dell’entrata in vigore del d.legs. n. 159/11 e dunque a questo non soggetti.

E. 5.2 In concreto, proprio sulla problematica relativa all’applicabilità del citato de- creto, il Tribunale civile e penale di Napoli, Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, ha spiegato i motivi per i quali il decreto si appliche- rebbe anche a fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore. In particolare, nel decreto del 23/27 febbraio 2017, sotto la dicitura “l‘applicabilità della nuova normativa a condotte poste in essere e a beni acquisiti prima della sua entrata in vigore, anche sulla base di proposte avanzate in precedenza”, viene esposto come “alla presente proposta, formulata successivamente al 13.10.2011, si applica la normativa di cui al decreto legislativo n. 159/2011 […] giusto il disposto di cui alla disciplina transitoria dettata dall‘art. 117 del predetto. Le disposizioni di cui al citato d. lgs. […] trovano applicazione an- che con riferimento a condotte poste in essere prima della sua entrata in vigore. Invero, dovendo essere espresso un giudizio di pericolosità sociale nei confronti del proposto, si deve necessariamente fare riferimento al mo- mento attuale delle decisione, anche se le occasioni e le ragioni su cui pog-

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gia tale pericolosità sono desunte da comportamenti e circostanze pre- gresse, le quali, nella logica del sistema creato dalle norme di prevenzione, riverberano sul tempo futuro le conseguenze del loro valore sintomatico. In proposito bisogna, infatti, ricordare che per la unanime giurisprudenza (che ha avuto modo di occuparsi, in passato, del problema soprattutto a proposito dell’applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniali riguardo a beni ac- quistati anteriormente alla entrata in vigore della legge 646 del 1982) in tema di misure di prevenzione non è invocabile il principio di irretroattività della legge penale previsto dagli artt. 25 Cost. e 2 c.p., giacché le norme in materia sono informate non già ai principi che riguardano le pene bensì a quelli con- cernenti le misure di sicurezza. Pertanto, in base al disposto dell‘art. 200 c.p., esse devono intendersi “regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione”. Del resto i principi ricordati trovano fondamento nella natura e funzione delle misure di prevenzione, che sono applicate non quale diretta conseguenza di un determinato fatto (come accade per i reati)‚ bensì per l‘intera condotta di vita del soggetto sviluppatasi nel tempo, tale da fare de- sumere una pericolosità sociale che deve essere attuale, cioè sussistere nel momento in cui il giudice della prevenzione provvede. Poiché proprio a que- sta pericolosità in atto, anche la legge eventualmente sopravveniente in- tende porre rimedio, ne consegue l’applicabilità delle disciplina prevista dalle norme in vigore nel momento in cui la misura viene concretamente irrogata. In questi termini si è espressa la costante giurisprudenza della S.C. da epoca pregressa […] ed anche di recente va richiamata la recente pronuncia del 17.5.2013 della Suprema Corte […] la quale ha ribadito la condivisibilità dei precedenti approdi circa, da un lato, la previsione dell’art. 200 c.p. per la disciplina della successione temporale delle norme in materia di prevenzione e, dall’altro (profilo che interessa segnatamente le misure patrimoniali), la natura non sanzionatoria della confisca di prevenzione.[…] Tali conclusioni si desumono, non solo dall‘estraneità del principio di irretroattività della legge penale alla materia delle misure di prevenzione, ma anche da ulteriori consi- derazioni della dottrina e della giurisprudenza, secondo cui “la regola dell‘ap- plicabilità della legge in tema di misure di prevenzione patrimoniali anche ai cespiti acquisiti prima della sua entrata in vigore, si giustifica in quanto il provvedimento ablatorio è norma intimamente collegata a ricchezze accu- mulate e consolidate attraverso gli anni precedenti il momento in cui la nor- mativa in questione è divenuta operante“ […] Del resto, sul punto non può non essere richiamata in questa sede la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Sent. Nr. 4880/2015 del 26.6.2014), che in ordine alla questione “Se in conseguenza delle modifiche introdotte dal d.l. n. 92 del 2008 (conv. dalla legge n. 125 del 2008) e dalla legge n. 94 del 2009 all’art. 2-bis della legge n. 575 del 1965, la confisca emessa nell’am- bito del procedimento di prevenzione possa essere ancora equiparata alle misure di sicurezza o abbia assunto connotati sanzionatori e se, quindi, ad

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essa sia applicabile, in caso di successione delle leggi nel tempo, la previ- sione di cui all’art. 200 cod. pen. o quella di cui all’art. 2 cod. pen. […] ha affermato, all’esito di un articolato excursus, il seguente principio di diritto: “Le modifiche introdotte dal d.l. n. 92 del 2008 (conv. dalla legge n. 125 del

2008) e dalla legge n. 94 del 2009 all’art. 2-bis della legge n. 575 del 1965 non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell’ambito del procedimento di prevenzione, di guisa che rimane tuttora valida l’assimi- lazione alle misure di sicurezza e, dunque, l’applicabilità, in caso di succes- sione di leggi nel tempo, della previsione di cui all’art. 200 cod. pen.”.

E. 5.3 Ora, giusta l’art. 2 lett. a AIMP, la domanda di cooperazione in materia pe- nale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all’estero non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novem- bre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 sui diritti civili e politici. Con- formemente all’art. 7 CEDU, nessuno può essere condannato per un'azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

La nozione di “pena” di cui all’art. 7 CEDU viene interpretata in maniera au- tonoma dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale valuta liberamente se una determinata misura vada qualificata come “pena” ai sensi di tale norma (SCHABAS, The European Convention on Human Rights. A Commen- tary, 2015, pag. 345 e seg.). Per quanto riguarda i criteri di valutazione vanno considerati segnatamente il motivo alla base dell’inflizione della misura (in particolare se la medesima sia stata imposta a seguito di una condanna per un’infrazione di carattere penale), la natura e lo scopo della misura (in parti- colare il suo scopo repressivo), la sua qualificazione nel diritto interno, le procedure relative alla sua messa in atto ed alla sua esecuzione, così come la sua gravità (v. GONIN/BIGLER, Convention européenne des droits de l’homme, 2018, pag. 462; SCHABAS, op. cit., pag. 346 e segg.).

In una decisione del 15 aprile 1991 (M. c. Italia, n. 12386/86), dovendo giu- dicare una fattispecie in cui al ricorrente erano stati confiscati beni nell’ambito di un procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione nel diritto ita- liano (concernente reati di criminalità organizzata), la Commissione europea dei diritti dell’uomo (di seguito : Commisione EDU) ha rilevato che “l'affirma- tion selon laquelle il y a affinité entre les poursuites pénales et le procès de prévention ne saurait être retenue, et que les mesures de prévention doivent, en principe, être tenues pour distinctes par rapport non seulement aux sanc- tions pénales mais aussi aux sanctions disciplinaires (examinées par la Cour dans l'affaire Engel et autres, arrêt précité), administratives (examinées par

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la Cour dans l'affaire Öztürk, arrêt du 21 février 1984, Série A n° 73) ou autres (voir, en ce qui concerne les amendes fiscales, la requête n° 11464/85, déc. Comm. 12.5.87, à paraître dans D.R. 53), puisqu'elles ne sont pas destinées à réprimer une infraction déterminée”. La Commissione EDU ha pure confermato il carattere preventivo della confisca nell’ambito delle misure di prevenzione, la quale ha per scopo di impedire l’uso illecito dei beni che essa colpisce; inoltre ha rilevato come la confisca in oggetto concerna beni considerati di origine illecita ed abbia per scopo di colpire le associazioni mafiose ed i mezzi importanti di cui esse dispongono per finan- ziare le proprie attività illecite. Per questi motivi la Commissione EDU ha concluso che “la confiscation litigieuse ne comporte pas un constat de cul- pabilité, qui suit une accusation, et ne constitue pas une peine. Dès lors, les griefs tirés de la violation des articles 6 par. 2 et 7 (art. 6-2, 7) de la Conven- tion sont incompatibles "ratione materiae" avec ces dispositions et doivent être rejetées conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2)“.

Alla luce di queste considerazioni nonché di quanto concretamente ritenuto dal Tribunale di Napoli sulla base della giurisprudenza della Corte di cassa- zione italiana (v. supra consid. 5.2), la quale si allinea del resto a quella eu- ropea (v. ad es. la sentenza n. 4880 del 26 giugno 2014 consid. 8.6), non sono ravvisabili motivi ostativi all’assistenza ex art. 2 lett. a AIMP. Il fatto che in base alla giurisprudenza del Tribunale penale federale la procedura di pre- venzione patrimoniale italiana possa essere assimilata ad una “causa pe- nale” ex art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP (v. supra consid. 3.2) non è in contraddizione con questa conclusione nella misura in cui i criteri dell’art. 7 CEDU sono co- munque diversi, ciò che spiega ad esempio il diverso trattamento fra la con- fisca dei prodotti di un reato (v. la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in re Welch c. Regno Unito, n. 17440/90 del 9 febbraio 1995, § 31 concernente il prodotto di un traffico di stupefacenti) e la confisca in ambito di misure di prevenzione (v. GONIN/BIGLER, op. cit., pag. 463).

E. 5.4 La relativa censura delle ricorrenti va pertanto respinta.

E. 6.1 Infine, le ricorrenti indicano che i documenti oggetto della presente procedura sarebbero già stati acquisiti dall’autorità estera, tramite l’adesione volontaria delle ricorrenti alla voluntary disclosure. La trasmissione dei documenti in questione, che includono informazioni successive alla chiusura delle rela- zioni n.1 e n. 3, non sarebbe pertanto di alcuna utilità potenziale.

E. 6.2 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la do- cumentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 130 II 193 consid. 4.3; 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 129 II 462 consid. 5.3;

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122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio 2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le infor- mazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (sentenza del Tribunale penale fede- rale RR.2017.146 del 4 agosto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non di- spone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere deter- minate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assun- zione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 mag- gio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura cri- minale si ritiene che necessitino di regola dell’integralità della relativa docu- mentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 di- cembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali do- mande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sen- tenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 con- sid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2). In base alla giurisprudenza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell’assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento pe- nale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1).

Il principio della proporzionalità impedisce all’autorità rogata di agire "ultra petita", ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richie- dente, concedendo allo Stato rogante un’assistenza maggiore di quella ri- chiesta (cosiddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non im- pedisce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ra- gionevolmente le si può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condi- zione che tutte le condizioni per concedere l'assistenza siano comunque

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adempiute; si evita così che lo Stato estero sia costretto a presentare do- mande complementari (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale fe- derale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007, consid. 2.3), creando il rischio di passaggi a vuoto in contrasto con l’obbligo di celerità giusta l’art. 17a AIMP. Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assi- stenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimostrare in ma- niera chiara e precisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda ro- gatoriale, rispettivamente non presentano nessun interesse per la procedura estera.

E. 6.3 Nella fattispecie, l'autorità rogante afferma che a carico di B. vi sarebbero indizi segnatamente di appartenenza ad un’associazione delinquenziale di significativo spessore, di usura, di riciclaggio ed esportazione illecita di capi- tali. L’autorità estera ritiene che i fondi confluiti sulle relazioni accese presso l’allora banca E. siano frutto dei proventi da riciclarsi riconducibili alle attività illecite al gruppo di B. e in particolare alle attività illecite poste in essere da B. In tale ambito rientrerebbero anche gli averi attualmente depositati sulle relazioni bancarie intestate alle figlie A. e C., le quali fungerebbero solo da intestatarie a titolo fittizio (v. supra consid. 3.3). Alla luce di ciò, essa ha ri- chiesto il sequestro delle relazioni intestate alle ricorrenti presso l’allora banca E. di Lugano, e meglio dei conti correnti n. 1 e n. 2 intestati a B., dei conti correnti n. 3 e n. 4 intestati a A., nonché del conto corrente n. 5 intestato a C., tutti siti presso la banca E., Lugano. L’autorità rogata ha dunque ordi- nato all’istituto bancario la trasmissione della documentazione relativa a tali conti. Essendo in concreto ipotizzato anche il reato di riciclaggio, si giustifica in ogni caso, in virtù dei principi succitati (v. supra consid. 6.2), la trasmis- sione della documentazione successiva alla chiusura delle relazioni n. 1 (os- sia del conto n. 2 intestato a B.) e n. 3 (ossia del conto n. 4 intestato a A.), come pure della relazione n. 5 (ossia del conto n. 6 intestato a C.).

Alla luce di quanto precede, l'utilità potenziale della documentazione banca- ria in questione è evidente. Il fatto che i documenti in questione siano già stati trasmessi all’autorità fiscale estera in virtù della voluntary disclosure nulla toglie a questa conclusione visto che la procedura qui in esame è di altro tipo e coinvolge autorità diverse, con modalità di accesso alla documen- tazione non necessariamente equipollenti e che comunque non sta al giudice dell’assistenza sondare. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per la procedura all’estero, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della propor- zionalità.

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E. 7 In definitiva, le decisioni impugnate vanno confermate e i gravami integral- mente respinti.

E. 8 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a complessivi fr. 9’000.--; essa è posta a carico delle ricorrenti ed è coperta dagli anticipi delle spese già versati.

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Dispositiv
  1. Le cause RR.2018.204, RR.2018.205, RR.2018.206 e RR.2018.243 sono congiunte.
  2. I ricorsi sono respinti.
  3. La tassa di giustizia di fr. 9'000.– è posta a carico delle ricorrenti. Essa è coperta dagli anticipi delle spese già versati.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 17 gennaio 2019 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

1. A.,

2. B.,

3. C., rappresentate dall'avv. Giovanni Molo, Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2018.204+205+206+243

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Fatti: A. Il 23 febbraio 2017 il Tribunale civile e penale di Napoli, Sezione per l’appli- cazione delle misure di prevenzione, ha presentato alla Svizzera una do- manda d’assistenza giudiziaria, completata l’8 marzo 2017, nell’ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale avviato nei confronti di B. e D. sulla base del decreto legislativo del 6 settembre 2011 n. 159 (cosiddetto "Codice delle Leggi Antimafia e delle Misure di Prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di Documentazione Antimafia”; di seguito: d.legs. n. 159/11) e relativo ai reati di associazione al fine di commettere i reati di usura, estorsione, emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesi- stenti, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza ille- cita, trasferimento fraudolento di valori, false comunicazioni sociali nonché corruzione di pubblici ufficiali. Nei confronti dei predetti, l'autorità italiana ha avanzato una proposta volta all'applicazione della misura patrimoniale del sequestro, funzionale alla successiva confisca, di beni di provenienza illecita ritenuti nella disponibilità diretta e/o mediata di B., rispettivamente di D. Ri- chiamando sia il proprio decreto di sequestro finalizzato alla confisca diretta o per equivalente del 23 febbraio 2017 nell’ambito del procedimento 308/2012 RG Mis. Prev. a carico di D., sia il proprio decreto di sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione adottato alla stessa data nell’am- bito del procedimento n. 165/2013 RG Mis. Prev. a carico di B., l'autorità rogante afferma di aver sequestrato, poiché ritenuti proventi di attività crimi- nose – oltre a svariati beni mobili, immobili, quote societarie, compendi aziendali e prodotti finanziari intestati e/o nella disponibilità degli stessi sul territorio italiano – i valori patrimoniali direttamente o indirettamente facenti capo ai predetti, in Italia e all’estero (RR.2018.204 act. 9.1, RR.2018.205 act. 8.1, RR.2018.206 act. 9.1, RR.2018.243 act. 7.1).

Con la propria domanda di assistenza, l'autorità rogante ha postulato, tra l'altro, il sequestro dei conti correnti n. 1 e n. 2 intestati a B., dei conti correnti

n. 3 e n. 4 intestati ad A., nonché del conto corrente n. 5 intestato a C., tutti siti presso la banca E., Lugano (ora banca F., Lugano) (v. RR.2018.204 act. 1.1, act. 9.1, RR.2018.205 act. 1.1, act. 8.1, RR.2018.206 act. 1.1, act. 9.1, RR.2018.243 act. 1.1, act. 7.1).

B. Mediante decisione di entrata nel merito del 3 aprile 2017, il Ministero pub- blico della Confederazione (in seguito: MPC), autorità alla quale l'Ufficio fe- derale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, preci- sando che le misure richieste sarebbero state ordinate con decisioni sepa- rate (v. decisione di entrata nel merito in materia di assistenza del 3 aprile

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2017, v. RR.2018.204 act. 9.1, RR.2018.205 act. 8.1, RR.2018.206 act. 9.1, RR.2018.243 act. 7.1).

C. Il medesimo giorno, il MPC ha ordinato l’edizione della documentazione ine- rente le relazioni bancarie intestate ad A. e a B.; con scritto del 28 aprile 2017, la banca ha tramesso quanto richiesto dal MPC (v. RR.2018.204 act. 1.1 pag. 3; RR.2018.205 act. 1.1 pag. 3).

D. Con ordine di edizione del 10 agosto 2017, il MPC ha richiesto la consegna della documentazione inerente la relazione bancaria intestata a C.; con scritto del 28 aprile 2017, la banca ha tramesso quanto domandato (v. RR.2018.206 act. 1.1 pag. 3, RR.2018.243 act. 1.1 pag. 3).

E. L’11 agosto 2017, rispettivamente il 6 settembre 2017, il MPC ha chiesto al patrocinatore delle ricorrenti di esprimersi sull’esecuzione semplificata della rogatoria giusta l’art. 80c AIMP. Con scritto del 16 ottobre 2017, l’avv. Gio- vanni Molo ha comunicato al MPC il relativo rifiuto delle sue mandanti (v. RR.2018.204 in act. 1.1 pag. 3, RR.2018.205 in act. 1.1 pag. 3, RR.2018.206 in act. 1.1 pag. 3, RR.2018.243 in act. 1.1 pag. 3).

F. Con tre separate decisioni di chiusura datate 30 maggio 2018, il MPC ha ordinato la trasmissione all'autorità rogante della documentazione relativa alle relazioni n. 2 di B., n. 4 di A. e n. 6 di C., tutte site presso la banca F., Lugano (v. RR.2018.204 act. 1.1, RR.2018.205 act. 1.1, RR.2018.206 act. 1.1, RR.2018.243 act. 1.1).

G. Il 4 luglio 2018 A., B. e C., tramite tre memoriali separati, hanno interposto ricorso dinnanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro le decisioni di chiusura summenzionate. Esse hanno chiesto l'annul- lamento delle medesime e la reiezione della domanda di assistenza giudi- ziaria del 23 febbraio 2017 (RR.2018.204 act. 1, RR.2018.205 act. 1, RR.2018.206 act. 1).

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H. Con osservazioni del 27 luglio, rispettivamente del 30 luglio e del 7 agosto 2018, l'UFG ha postulato la reiezione dei ricorsi nella misura della loro am- missibilità (RR.2018.204 act. 8, RR.2018.205 act. 7, RR.2018.206 act. 8). Con memoriali di risposta del 3 agosto, rispettivamente del 9 agosto 2018, il MPC ha postulato la reiezione integrale dei ricorsi (RR.2018.204 act. 9, RR.2018.205 act. 8, RR.2018.206 act. 9).

I. Nelle loro rispettive repliche del 4 settembre 2018, le ricorrenti hanno confer- mato le conclusioni espresse nei loro gravami (RR.2018.204 act. 13, RR.2018.205 act. 12, RR.2018.206 act. 13).

L. Con scritti del 12 e del 17 settembre 2018, sia l’UFG che il MPC hanno di- chiarato di rinunciare a presentare una duplica, riconfermandosi nelle prece- denti prese di posizione (RR.2018.204 act. 15 e 16, RR.2018.205 act. 14 e 15, RR.2018.206 act. 15 e 16).

M. Nel contempo, con memoriale del 30 agosto 2018, C. ha nuovamente pre- sentato un’impugnativa contro la citata decisione di chiusura del 30 maggio 2018, essendole la medesima stata recapitata nuovamente il 31 luglio 2018 (RR.2018.243 act. 1 e act. 1.2). Con i successivi scambi di scritti, le parti si sono riconfermate nelle proprie prese di posizione (RR.2018.243 act, 6, act. 7, act. 10, act. 12, act. 13).

Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto: 1.

1.1 In virtù dell’art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or- ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vi- gore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG;

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RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-sviz- zero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17 del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Con- venzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assi- stenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, 2014; Gazzetta uffi- ciale dell’Unione europea L 239/19-62 del 22 settembre 2000). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto inter- nazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicita- mente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;

v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 con- sid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto inter- nazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-sviz- zero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 con- sid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

2. 2.1 I due ricorsi interposti da C. il 4 luglio 2018 ed il 30 agosto 2018 sono identici e sono entrambi diretti verso la medesima decisione di chiusura, seppur no- tificata due volte, per motivi che lo scambio di scritti non ha permesso di chiarire. Fatto sta che essi non possono che essere considerati, nell’ambito della presente procedura, come un unico atto di ricorso.

2.2 Nella misura in cui le ricorrenti, patrocinate dal medesimo legale, contestano, con tre ricorsi quasi identici, tre decisioni a loro destinate concernenti un me- desimo contesto giuridico e fattuale, per motivi di economia processuale si giustifica di procedere alla congiunzione delle cause in questione e di pro- nunciare un unico giudizio (in questo ambito v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 1C_89-93/2012 del 9 febbraio 2012 con- sid. 1; BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz. 2015, pag. 606; KÖLZ/ HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ediz. 2013, n. 927).

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2.3 Interposti tempestivamente contro le sopraccitate decisioni dell’autorità fe- derale d’esecuzione, i ricorsi sono ricevibili sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolari delle relazioni bancarie oggetto delle decisioni impugnate, le insorgenti sono legittimate a ricorrere ognuna per la relazione bancaria ad essa intestata (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

3.

3.1 Le ricorrenti contestano l’accoglimento della domanda di assistenza, nella misura in cui quest’ultima si fonda su un procedimento di prevenzione. In effetti, a mente delle insorgenti, vi sarebbero delle profonde differenze fun- zionali e strutturali tra un procedimento di prevenzione – che non ha natura sanzionatoria o penale, ma unicamente natura preventiva – ed uno penale, motivo per cui l’applicazione di misure fondate sul d.legs. n. 159/11 sarebbe contraria al principio della doppia punibilità. Inoltre, dagli atti italiani traspari- rebbe come B. non sia stata condannata per associazione a delinquere del tipo mafioso ex art. 416bis del Codice penale italiano (di seguito: CP-I), bensì ex art. 416 CP-I, ossia per titolo di associazione per delinquere semplice, fattispecie quest’ultima che non contemplerebbe l’applicazione di misure di prevenzione secondo l’ordinamento italiano.

3.2 Il procedimento di prevenzione patrimoniale italiano trova la sua base nor- mativa nel d.legs. n. 159/11 che ha riprodotto le disposizioni previgenti in materia di misure preventive personali e patrimoniali prima disciplinate nelle leggi nn. 1423/56, 575/65, 152/75, 646/82 (sull'evoluzione della norma http://www.questionegiustizia.it/doc/menditto-relazione-19-giugno.pdf, pag. 7, 8, TPF 2010 158 consid. 2.2). L'applicazione della norma non si limita a soggetti indiziati di appartenere alle associazioni di tipo mafioso come ri- sulta dall'art. 4 cpv. 1 lett. a del d.legs. n. 159/11; i cpv. 1 lett. b e lett. c di questo articolo designano, tra i destinatari delle misure applicate dall'autorità giudiziaria, i soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero del delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nonché i soggetti di cui all'art. 1 lett. a) e b) dello stesso decreto, ossia: a) coloro che debbano rite- nersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;

b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Il riferimento generico a "attività delittuose" estende l'ap- plicazione delle misure di prevenzione anche a proventi illegali derivanti dai c.d. crimini da profitto, segnatamente la corruzione, la bancarotta e la truffa. La ratio legislativa è pertanto quella di aggredire le accumulazioni illecite non

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più solo degli indiziati di mafia ma da parte di tutte le persone pericolose in quanto aduse al vivere, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Accertati i presupposti oggettivi, ai fini dell'applicazione della misura di pre- venzione personale, devono essere altresì adempiuti i presupposti oggettivi di cui agli art. 20 e 24 del d.legs. n. 159/11 relativi alle misure di prevenzione patrimoniale. Va innanzitutto stabilita la disponibilità, diretta o indiretta del bene da parte del proposto. Tale disponibilità è intesa in senso sostanziale, e di essa va data la prova. Non occorre dimostrare la titolarità che il proposto abbia sui valori: è sufficiente provare che quest'ultimo ne determini la desti- nazione o l'impiego. Gli accertamenti patrimoniali si estendono nei confronti "del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio abbiano convis- suto con il proposto nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi, od associazioni, del cui patrimonio il proposto risulti poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente dei beni”. Va inoltre stabilita l'esistenza di sufficienti indizi, primo tra tutti la sproporzione tra il valore dei beni e i redditi dichiarati o l'attività svolta, tali da far ritenere che i beni siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego. L'indiziato può allegare elementi per giustificare la legittima provenienza del bene se- questrato offrendo elementi precisi e riscontrabili. In merito alla provenienza illecita indiziaria la giurisprudenza italiana ha stabilito che "la legge, invero, non consente di dare rilievo a meri sospetti ma richiede la sussistenza di veri e propri indizi cioè di quella categoria di elementi di prova che sono ricavati, mediante un procedimento logico - induttivo, da circostanze, fatti e compor- tamenti specifici e concreti che, come tali, sono suscettibili di analisi critica contestazione e dimostrazione" (Cassazione penale, Sezione I, Sentenza

n. 106 del 7 marzo 1985). Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente: "Nel corso del procedimento di prevenzione, il giudice di me- rito è legittimato a servirsi di elementi di prova o di tipo indiziario tratti da procedimenti penali in corso, anche se non ancora definiti con sentenza irre- vocabile, e, in tale ultimo caso, anche a prescindere dalla natura delle statui- zioni terminali in ordine all'accertamento della responsabilità. Sicché pure l'assoluzione, anche se irrevocabile, dal reato non comporterebbe la auto- matica esclusione della pericolosità sociale, potendosi il relativo scrutinio fondare sia sugli stessi fatti storici in ordine ai quali è stata esclusa la confi- gurabilità di illiceità penale, sia su altri fatti acquisiti o autonomamente de- sunti nel giudizio di prevenzione. Ciò che rileva, è che il giudizio di pericolo- sità sia fondato su elementi certi, dai quali possa legittimamente farsi discen- dere l'affermazione della pericolosità, sulla base di un ragionamento immune da vizi" (Cassazione penale, Sezione V, sentenza n. 705, del 16 maggio 2014). L'accertamento relativo ai presupposti suindicati nella fase cautelare di esame della richiesta di sequestro va operata sulla base degli elementi offerti dall'organo proponente o acquisiti dal Tribunale attraverso l'eventuale esercizio dei poteri d'indagine di cui all'art. 19 d.legs. n. 159/11. Le conclu- sioni raggiunte nella fase cautelare devono, poi, essere verificate nel corso

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dell'udienza camerale, attraverso il pieno esplicarsi del contraddittorio; in tale sede possono essere offerte al Tribunale tesi ed allegazioni difensive che, se idonee, impediscono l'adozione del provvedimento di confisca, con con- seguente restituzione dei beni sequestrati. Il contraddittorio è garantito di fronte a tre gradi di giudizio; i giudici italiani non possono fondare le loro sentenze su semplici sospetti, ma devono accertare e valutare i fatti esposti dalle parti (http://www.questionegiustizia.it/doc/menditto-relazione-19- giugno.pdf, pag. 30, v. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Pozzi c. Italia del 20 luglio 2011, n. 55734/08, n. 28).

In tale contesto la giurisprudenza svizzera ha rilevato che la procedura di prevenzione patrimoniale italiana presenta una similitudine sufficiente con le procedure di confisca previste o riconosciute dal diritto svizzero. Essa pre- suppone, da una parte, l’esistenza di un’infrazione penale e, dall’altra, un legame tra questa infrazione e gli oggetti e valori da confiscare. Essa può quindi essere assimilata ad una “causa penale” ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP (TPF 2010 158 consid. 2.5; v. anche sentenza del Tribunale fede- rale 1C_563/2010 del 22 dicembre 2010). Lo stesso vale anche dopo l’en- trata in vigore delle nuove disposizioni in virtù del d.legs. n. 159/11, qui con- cretamente applicato. In effetti, per quanto concerne la concessione dell’as- sistenza all’Italia in caso di inchieste avviate in virtù della procedura di pre- venzione patrimoniale, questo Tribunale si è più volte pronunciato in senso favorevole (v. TPF 2010 158 consid. 2; sentenze del Tribunale penale fede- rale RR.2017.104 dell’8 agosto 2017 consid. 5; RR.2016.105 e RR.2016.106, entrambe del 30 novembre 2016 consid. 3.2; RR.2015.223/ RR.2015.202 del 16 febbraio 2016 consid. 2.8; RR.2015.177-178 del 29 ot- tobre 2015 consid. 3.2; RR.2013.176 del 4 settembre 2013 consid. 2; RR.2012.220 del 22 gennaio 2013 consid. 4.1). Per il resto, dovendo essere analizzata alla luce del diritto interno dello Stato richiedente, la competenza delle autorità repressive di tale Stato è in gene- rale presunta, tranne nell'ipotesi, non realizzata nella fattispecie, d'incompe- tenza manifesta (DTF 116 Ib 89 consid. 2c/aa; sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.177-178 del 29 ottobre 2015 consid. 3.2).

3.3 In concreto, gli allegati alla commissione rogatoria evidenziano la sussi- stenza di indizi atti a far ricadere, in particolare, le fattispecie ascritte a B. tra le ipotesi di applicabilità del d.legs. n. 159/11. In effetti, nel decreto di seque- stro a suo carico sono state ritenute, sotto il profilo personale, la pericolosità qualificata della medesima e, sotto il profilo patrimoniale, la sussistenza di indizi sufficienti in merito ai reati di appartenenza ad un‘associazione delin- quenziale di significativo spessore, nonché elementi probatori di commis- sione di gravi reati soprattutto in materia di usura, estorsione, falsità in docu- menti, riciclaggio/esportazione illecita di capitali di provenienza delittuosa,

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trasferimento fraudolento di valori e corruzione di pubblici ufficiali; infine, l’au- torità estera ha pure evidenziato come la capacità economica lecita di B., del suo nucleo familiare e dei terzi intestatari di valori patrimoniali risulti in spro- porzione con i beni a loro riconducibili (v. RR.2018.204 act. 9.1, RR.2018.205 act. 8.1, RR.2018.206 act. 9.1, RR.2018.243 act. 7.1). Il Tribu- nale civile e penale di Napoli, Sezione per l’applicazione della misure di pre- venzione, ha specificato come sia emersa una “successione tra il conto n. 7 intestato a G.” [persona che, secondo le indagini estere, avrebbe funto da prestanome per parte delle ricchezze della famiglia di B. depositate in Sviz- zera] “su cui sono depositati quali tre milioni di euro, e gli altri conti (...) inte- stati a B. (proposta) ed ai figli di questa C. e A., oltre che a D., mostrando la unitarietà della situazione patrimoniale, complessivamente ammontante a circa sette milioni di euro e riferibile ai membri della famiglia di B.”, nonché come B. “sia dedita abitualmente a traffici delittuosi ricollegabili alle attività illecite del “gruppo di B.” (avente base familistica) cui ha aderito, per la con- dotta ed il tenore di vita essendosi avvalsa ed avvalendosi abitualmente dei proventi di attività criminosa”. Dalla commissione rogatoria risulta pure che B. è indagata in Italia “per una lunga serie di capi di imputazione […] fra i quali assume preminente importanza quello di cui al capo “A” dell’Ordinanza relativo all’art. 416 c.p., perché si associava unitamente ad altre persone al fine di commettere più delitti di usura, estorsione, emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di trasferimento fraudolento di valori, di false comunicazioni sociali nonché di corruzione di pubblici ufficiali, parteci- pando in tal senso e ciascuno nel rispettivo ruolo e nella consapevolezza del contributo altrui alla realizzazione di un ampio programma delittuoso finaliz- zato al reimpiego in attività lecite ed illecite degli ingenti capitali accumulati negli anni precedenti dalla famiglia di B. attraverso il contrabbando di siga- rette, agendo la proposta, in particolare, quale partecipe preposta alla ge- stione della cassa ed al recupero dei crediti dalle vittime”. Il ruolo di B. viene ricollegato “segnatamente alle attività delittuose della famiglia, ovvero dall’usura al recupero crediti proveniente dai debitori ed all’intestazione fitti- zia dei beni ad altri personaggi a loro collegati”. L’autorità italiana è dunque giunta ad affermare “la provata responsabilità penale in campo associativo della proposta, la piena consapevolezza dei pregressi traffici illeciti da lunga data posti in essere dal genitore, prima nel settore del contrabbando e, quindi, in quello dell’usura, la sua indubbia partecipazione materiale e morale alle attività dell’organizzazione criminosa su base familistica de quo vertitur, sia per quanto concerne gli illeciti nel campo dell’usura […] che in quello legato al riciclaggio, ovvero al trasferimento di ingenti capitali – dei quali co- nosceva l’illecita origine – all’estero”. Gli esiti delle indagini, con relative in- tercettazioni di B. hanno portato le autorità italiane, alla luce anche dei ri- scontri ottenuti grazie alla cooperazione con le autorità elvetiche, a ritenere

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la sussistenza di indizi univoci di pericolosità sociale e dunque dei presup- posti di cui all’art. 4 d.legs. n. 159/11.

In merito alle disponibilità finanziarie di B., l’autorità rogante ha specificato che essa ha aderito alla procedura di “Voluntary disclosure”, autodenun- ciando di detenere in Svizzera, presso la banca E., Lugano, l’importo non precedentemente dichiarato di EUR 1'742'698.79. Anche le figlie di B., A. e C., hanno aderito alla medesima procedura di accesso a collaborazione volontaria, autodenunciando di detenere in Svizzera, sempre presso la banca E. a Lugano, la somma di EUR 935'472.76, rispettivamente di EUR 947'176.52. Dette somme sarebbero “frutto dei proventi da riciclarsi ri- conducibili alle medesime attività illecite del sodalizio criminoso su base fa- milistica e con importanti cointeressenze nell’ambito della criminalità orga- nizzata, ovvero dei suoi adepti, primi tra i quali D. e la sorella B. […] quest’ul- tima operativa nell’attività di esportazione unitamente alle di lei figlie A. e C., fittizie intestatarie per conto della madre”. “Evidente è, dunque, come – in assenza di redditualità di carattere lecito compatibili con accantonamenti di risorse finanziarie dell’entità di quelle detenute in Svizzera – le stesse non possano che essere ricondotte all’attività illecita che la prevenuta, attraverso tutti i dati investigativi agli atti, ha posto in essere assumendo le redini, uni- tamente ai suoi fratelli, in maniera maggiormente diretta e pregnante di quanto prima non fosse […] Analogamente è, del resto, a dirsi con riferi- mento alle figlie della proposta, le quali – in assenza di una propria capacità reddituale e/o di attività economiche lecite a loro riconducibili, non possono che ritenersi fittizie intestatarie per conto della madre delle risorse a loro in- testate in territorio estero”.

Il Tribunale di Napoli, viste le risultanze delle indagini e quelle dei procedi- menti penali di condanna in cui è stata ritenuta “una elevata sproporzione tra i redditi percepiti e i beni acquisiti nel periodo di tempo di maggior espansione criminale dei proposti”, ha quindi emesso i “citati decreti di sequestro in ma- teria di prevenzione a carico dei predetti B. e D. […] ovvero di persone rite- nute meri prestanome/fittizi intestatari dei predetti, ritenendo che beni e de- naro fossero profitto o reimpiego di proventi di attività illecite” e richiesto l’as- sistenza delle autorità elvetiche ai fini dell’esecuzione dei sequestri ordinati e finalizzati alla confisca delle somme depositate in Svizzera sospettate di essere il provento del reato di riciclaggio o di altre infrazioni patrimoniali (do- manda di assistenza giudiziaria in RR.2018.204 act. 9.1, RR.2018.205 act. 8.1, RR.2018.206 act. 9.1, RR.2018.243 act. 7.1).

Da quanto sopra deriva come, contrariamente a quanto allegato dalle ricor- renti, il Tribunale civile e penale di Napoli, Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, abbia indicato quali sono le ragioni dell’applicabilità concreta del citato d.legs. n. 159/11, quali siano i reati ipotizzati a carico di B. e quale sia la connessione tra i presunti reati ed i valori patrimoniali in questione.

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3.4 Per quanto attiene al rispetto del principio della doppia punibilità, va rilevato che le fattispecie descritte nella commissione rogatoria e nei suoi allegati a carico di A. potrebbero prima facie costituire, se trasposte in diritto svizzero, i reati di usura (art. 157 CP), estorsione (art. 156 CP), falsità in documenti (art. 251 CP), riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), corruzione di pubblici uf- ficiali (art. 322ter CP) e organizzazione criminale (art. 260ter CP), infrazioni per le quali l’assistenza internazionale può essere concessa.

3.5 La censura delle ricorrenti relativa alla non ammissibilità della commissione rogatoria in quanto basata su una misura di prevenzione di cui al d.legs.

n. 159/11 va dunque respinta.

4.

4.1 In secondo luogo, le ricorrenti invocano una lesione del principio ne bis in idem. A loro parere, non vi sarebbero “nuove risultanze di indagini” a fonda- mento della presente richiesta di assistenza giudiziaria, dopo che gli averi colpiti dal presente procedimento rogatoriale sarebbero già stati oggetto di una procedura di cooperazione internazionale (procedura RH.11.0106), con- clusasi con il dissequestro dei medesimi. Gli stessi beni sarebbero pure già stati toccati da una procedura di dichiarazione volontaria in Italia e sarebbero dunque perfettamente noti alle autorità richiedenti. Oltre a ciò, la motivazione data dall’autorità d’esecuzione per respingere l’asserita violazione del princi- pio del ne bis in idem sarebbe carente e contraria al diritto di essere sentito.

4.2 Il diritto di essere sentito, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA richiamato l'art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire in- ternationale en matière pénale, 4a ediz. 2014, n. 472). Esso è di natura for- male (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungs- verfahren des modernen Staates, 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità d'esecuzione non com- porta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annulla- mento della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza è possibile una sua sanatoria se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in me- rito davanti ad un’autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo po- tere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; 118 Ib 111 consid. 4; sentenze del Tribunale federale 1C_659/2015 del 30 di- cembre 2015 consid. 1.2; 1C_492/2012 del 9 ottobre 2012 consid. 2.1; 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008 consid. 1.3; TPF 2008 172 consid. 2.3), e se non vi è motivo di ritenere che l'autorità di esecuzione

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abusi di questa possibilità, interpretandola come invito a violare sistematica- mente il diritto di essere sentiti (DTF 126 II 111 consid. 6b/aa e sentenza del Tribunale federale 1C_127/2012 del 29 febbraio 2012 consid. 2.2).

L'obbligo di motivazione, derivante a sua volta dal diritto di essere sentito, prevede che l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre per- tanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provve- dimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza su- periore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampia- mente ALBERTINI, op. cit., pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità di esecuzione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni con- clusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1). La correttezza o meno del contenuto della motivazione non costituisce, se- condo la prassi del Tribunale federale, elemento del diritto di essere sentito (DTF 114 Ia 233 consid. 2d; ALBERTINI, op. cit., pag. 405 con riferimenti).

4.3 Nelle decisioni impugnate, il MPC ha spiegato che, tra il caso in esame ed i fatti oggetto della precedente procedura RH.11.0106 menzionata dalle ricor- renti, non vi sarebbe né identità delle procedure né dei fatti. Più precisa- mente, il presente procedimento estero è rivolto nei confronti di D. ed B. per il ruolo da essi svolto nelle attività delittuose della famiglia di B. Nell’ambito della precedente procedura di assistenza giudiziaria RH.11.0106, le persone oggetto di indagini da parte delle autorità italiane erano invece H., I. e J., K., L., D., B. e M. per i titoli di associazione per delinquere (art. 416 CP-I), usura (art. 644 CP-I) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter CP-I) nelle attività di ristorazione a Napoli ed in altre città in Italia e all’estero, con la circostanza aggravante del metodo e del fine mafiosi. Detta procedura riguardava in sostanza il riciclaggio ed il reimpiego di capitali pro- venienti dal contrabbando di sigarette, dall’usura e dal clan di stampo camor- rista denominato “N.”. Il MPC ha pure aggiunto che la presente richiesta di assistenza giudiziaria farebbe seguito a nuove risultanze d’indagini, sulla cui base l’autorità rogante avrebbe richiesto l’esecuzione di misure coercitive relative a relazioni bancarie che non esistevano ancora al momento dell’ese- cuzione della procedura RH.11.106.

Non v’è dubbio che, quanto precede permette, ed ha in effetti permesso alle ricorrenti, di comprendere la portata del provvedimento contestato, proprio come richiesto dalla giurisprudenza in materia (v. supra consid. 4.2). Non si ravvisa pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentito.

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4.4 Secondo il principio ne bis in idem, nessuno può essere perseguito o punito per fatti per i quali è già stato assolto o condannato da una sentenza defini- tiva. Nel campo dell'assistenza, tale principio è retto dall’art. 66 AIMP, se- condo cui l’assistenza può essere negata se la persona perseguita dimora in Svizzera e quivi è già in corso un procedimento penale per il fatto cui si riferisce la domanda (cpv. 1). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa qualora il procedimento all’estero non sia diretto esclusivamente contro la persona perseguita che dimora in Svizzera o qualora il disbrigo della domanda serva a sua discolpa (cpv. 2). A livello del diritto internazio- nale qui di rilievo il principio si ritrova anche all’art. 54 CAS (v. a tale proposito ZIMMERMANN, op. cit., n. 664 pag. 678), secondo cui una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può es- sere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita. Inoltre l'art. III paragrafo 1 Accordo italo-svizzero prevede che l'assistenza giudiziaria è rifiutata se la domanda concerne fatti sulla base dei quali la per- sona perseguita è stata definitivamente assolta nel merito o condannata nello Stato richiesto per un reato corrispondente per quanto riguarda l'essen- ziale, a condizione che la sanzione penale eventualmente pronunciata sia in corso di esecuzione o sia stata già eseguita. Giusta il paragrafo 2 della me- desima disposizione, l'assistenza giudiziaria può tuttavia essere concessa: se i fatti oggetto della sentenza siano stati commessi nel territorio dello Stato richiedente in tutto o in parte, salvo che, in quest'ultimo caso, gli stessi siano stati commessi in parte anche nel territorio dello Stato richiesto (lett. a); se i fatti oggetto della sentenza costituiscono un reato contro la sicurezza o con- tro altri interessi essenziali dello Stato richiedente (lett. b); se i fatti oggetto della sentenza sono stati commessi da un pubblico ufficiale dello Stato ri- chiedente in violazione dei suoi doveri d'ufficio (lett. c). Il paragrafo 3 di tale norma prevede che comunque il paragrafo 1 non si applica se: il procedi- mento instaurato nello Stato richiedente non è diretto unicamente contro la persona indicata al paragrafo 1 (lett. a); o l'esecuzione della richiesta è tale da discolparla (lett. b).

Ai fini dell'applicazione del principio ne bis in idem occorre che il primo giu- dice abbia esaminato gli stessi elementi costitutivi dell'infrazione e che i fatti e gli autori siano identici. In linea di massima, l'applicazione del principio del ne bis in idem è di competenza e di responsabilità dello Stato richiedente, tanto più quando quest'ultimo è parte alla CAS (v. sentenza del Tribunale federale 1C_298/2014 del 12 giugno 2014 consid. 1.3).

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4.5 Nel caso in esame non v'è né identità delle persone né dei fatti; del resto, a ben vedere, neppure le ricorrenti sostengono il contrario. La procedura di cui alla presente richiesta di assistenza è rivolta nei confronti di B. e D. per il ruolo da loro svolto nella attività delittuose della famiglia di B., in particolare con riferimento ai reati di usura, estorsione, emissione e utilizzazione di fat- ture per operazioni inesistenti, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, trasferimento fraudolento di valori, false comu- nicazioni sociali nonché corruzione di pubblici ufficiali. Per contro, le persone oggetto della procedura RH.11.0106 erano, stando alle affermazioni del MPC di cui non vi è nessuna ragione di dubitare, H., I. e J., K., L., D., B. e M. per i titoli di associazione per delinquere (art. 416 CP- I), usura (art. 644 CP-I) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter CP-I) nelle attività di ristorazione a Napoli ed in altre città in Italia e all’estero, con la circostanza aggravante del metodo e del fine ma- fiosi. Tali reati erano in sostanza legati a capitali provenienti dal contrab- bando di sigarette, dall’usura e dal clan “N.”.

Non si ravvisa, dunque, alcuna violazione del principio ne bis in idem.

5.

5.1 Le ricorrenti si prevalgono anche di una violazione dell’art. 2 lett. a AIMP e dell’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101). A loro parere, la commissione roga- toria sarebbe irricevibile in quanto i fatti oggetto di indagine sarebbero avve- nuti prima dell’entrata in vigore del d.legs. n. 159/11 e dunque a questo non soggetti.

5.2 In concreto, proprio sulla problematica relativa all’applicabilità del citato de- creto, il Tribunale civile e penale di Napoli, Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, ha spiegato i motivi per i quali il decreto si appliche- rebbe anche a fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore. In particolare, nel decreto del 23/27 febbraio 2017, sotto la dicitura “l‘applicabilità della nuova normativa a condotte poste in essere e a beni acquisiti prima della sua entrata in vigore, anche sulla base di proposte avanzate in precedenza”, viene esposto come “alla presente proposta, formulata successivamente al 13.10.2011, si applica la normativa di cui al decreto legislativo n. 159/2011 […] giusto il disposto di cui alla disciplina transitoria dettata dall‘art. 117 del predetto. Le disposizioni di cui al citato d. lgs. […] trovano applicazione an- che con riferimento a condotte poste in essere prima della sua entrata in vigore. Invero, dovendo essere espresso un giudizio di pericolosità sociale nei confronti del proposto, si deve necessariamente fare riferimento al mo- mento attuale delle decisione, anche se le occasioni e le ragioni su cui pog-

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gia tale pericolosità sono desunte da comportamenti e circostanze pre- gresse, le quali, nella logica del sistema creato dalle norme di prevenzione, riverberano sul tempo futuro le conseguenze del loro valore sintomatico. In proposito bisogna, infatti, ricordare che per la unanime giurisprudenza (che ha avuto modo di occuparsi, in passato, del problema soprattutto a proposito dell’applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniali riguardo a beni ac- quistati anteriormente alla entrata in vigore della legge 646 del 1982) in tema di misure di prevenzione non è invocabile il principio di irretroattività della legge penale previsto dagli artt. 25 Cost. e 2 c.p., giacché le norme in materia sono informate non già ai principi che riguardano le pene bensì a quelli con- cernenti le misure di sicurezza. Pertanto, in base al disposto dell‘art. 200 c.p., esse devono intendersi “regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione”. Del resto i principi ricordati trovano fondamento nella natura e funzione delle misure di prevenzione, che sono applicate non quale diretta conseguenza di un determinato fatto (come accade per i reati)‚ bensì per l‘intera condotta di vita del soggetto sviluppatasi nel tempo, tale da fare de- sumere una pericolosità sociale che deve essere attuale, cioè sussistere nel momento in cui il giudice della prevenzione provvede. Poiché proprio a que- sta pericolosità in atto, anche la legge eventualmente sopravveniente in- tende porre rimedio, ne consegue l’applicabilità delle disciplina prevista dalle norme in vigore nel momento in cui la misura viene concretamente irrogata. In questi termini si è espressa la costante giurisprudenza della S.C. da epoca pregressa […] ed anche di recente va richiamata la recente pronuncia del 17.5.2013 della Suprema Corte […] la quale ha ribadito la condivisibilità dei precedenti approdi circa, da un lato, la previsione dell’art. 200 c.p. per la disciplina della successione temporale delle norme in materia di prevenzione e, dall’altro (profilo che interessa segnatamente le misure patrimoniali), la natura non sanzionatoria della confisca di prevenzione.[…] Tali conclusioni si desumono, non solo dall‘estraneità del principio di irretroattività della legge penale alla materia delle misure di prevenzione, ma anche da ulteriori consi- derazioni della dottrina e della giurisprudenza, secondo cui “la regola dell‘ap- plicabilità della legge in tema di misure di prevenzione patrimoniali anche ai cespiti acquisiti prima della sua entrata in vigore, si giustifica in quanto il provvedimento ablatorio è norma intimamente collegata a ricchezze accu- mulate e consolidate attraverso gli anni precedenti il momento in cui la nor- mativa in questione è divenuta operante“ […] Del resto, sul punto non può non essere richiamata in questa sede la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Sent. Nr. 4880/2015 del 26.6.2014), che in ordine alla questione “Se in conseguenza delle modifiche introdotte dal d.l. n. 92 del 2008 (conv. dalla legge n. 125 del 2008) e dalla legge n. 94 del 2009 all’art. 2-bis della legge n. 575 del 1965, la confisca emessa nell’am- bito del procedimento di prevenzione possa essere ancora equiparata alle misure di sicurezza o abbia assunto connotati sanzionatori e se, quindi, ad

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essa sia applicabile, in caso di successione delle leggi nel tempo, la previ- sione di cui all’art. 200 cod. pen. o quella di cui all’art. 2 cod. pen. […] ha affermato, all’esito di un articolato excursus, il seguente principio di diritto: “Le modifiche introdotte dal d.l. n. 92 del 2008 (conv. dalla legge n. 125 del

2008) e dalla legge n. 94 del 2009 all’art. 2-bis della legge n. 575 del 1965 non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell’ambito del procedimento di prevenzione, di guisa che rimane tuttora valida l’assimi- lazione alle misure di sicurezza e, dunque, l’applicabilità, in caso di succes- sione di leggi nel tempo, della previsione di cui all’art. 200 cod. pen.”.

5.3 Ora, giusta l’art. 2 lett. a AIMP, la domanda di cooperazione in materia pe- nale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all’estero non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novem- bre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 sui diritti civili e politici. Con- formemente all’art. 7 CEDU, nessuno può essere condannato per un'azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

La nozione di “pena” di cui all’art. 7 CEDU viene interpretata in maniera au- tonoma dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale valuta liberamente se una determinata misura vada qualificata come “pena” ai sensi di tale norma (SCHABAS, The European Convention on Human Rights. A Commen- tary, 2015, pag. 345 e seg.). Per quanto riguarda i criteri di valutazione vanno considerati segnatamente il motivo alla base dell’inflizione della misura (in particolare se la medesima sia stata imposta a seguito di una condanna per un’infrazione di carattere penale), la natura e lo scopo della misura (in parti- colare il suo scopo repressivo), la sua qualificazione nel diritto interno, le procedure relative alla sua messa in atto ed alla sua esecuzione, così come la sua gravità (v. GONIN/BIGLER, Convention européenne des droits de l’homme, 2018, pag. 462; SCHABAS, op. cit., pag. 346 e segg.).

In una decisione del 15 aprile 1991 (M. c. Italia, n. 12386/86), dovendo giu- dicare una fattispecie in cui al ricorrente erano stati confiscati beni nell’ambito di un procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione nel diritto ita- liano (concernente reati di criminalità organizzata), la Commissione europea dei diritti dell’uomo (di seguito : Commisione EDU) ha rilevato che “l'affirma- tion selon laquelle il y a affinité entre les poursuites pénales et le procès de prévention ne saurait être retenue, et que les mesures de prévention doivent, en principe, être tenues pour distinctes par rapport non seulement aux sanc- tions pénales mais aussi aux sanctions disciplinaires (examinées par la Cour dans l'affaire Engel et autres, arrêt précité), administratives (examinées par

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la Cour dans l'affaire Öztürk, arrêt du 21 février 1984, Série A n° 73) ou autres (voir, en ce qui concerne les amendes fiscales, la requête n° 11464/85, déc. Comm. 12.5.87, à paraître dans D.R. 53), puisqu'elles ne sont pas destinées à réprimer une infraction déterminée”. La Commissione EDU ha pure confermato il carattere preventivo della confisca nell’ambito delle misure di prevenzione, la quale ha per scopo di impedire l’uso illecito dei beni che essa colpisce; inoltre ha rilevato come la confisca in oggetto concerna beni considerati di origine illecita ed abbia per scopo di colpire le associazioni mafiose ed i mezzi importanti di cui esse dispongono per finan- ziare le proprie attività illecite. Per questi motivi la Commissione EDU ha concluso che “la confiscation litigieuse ne comporte pas un constat de cul- pabilité, qui suit une accusation, et ne constitue pas une peine. Dès lors, les griefs tirés de la violation des articles 6 par. 2 et 7 (art. 6-2, 7) de la Conven- tion sont incompatibles "ratione materiae" avec ces dispositions et doivent être rejetées conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2)“.

Alla luce di queste considerazioni nonché di quanto concretamente ritenuto dal Tribunale di Napoli sulla base della giurisprudenza della Corte di cassa- zione italiana (v. supra consid. 5.2), la quale si allinea del resto a quella eu- ropea (v. ad es. la sentenza n. 4880 del 26 giugno 2014 consid. 8.6), non sono ravvisabili motivi ostativi all’assistenza ex art. 2 lett. a AIMP. Il fatto che in base alla giurisprudenza del Tribunale penale federale la procedura di pre- venzione patrimoniale italiana possa essere assimilata ad una “causa pe- nale” ex art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP (v. supra consid. 3.2) non è in contraddizione con questa conclusione nella misura in cui i criteri dell’art. 7 CEDU sono co- munque diversi, ciò che spiega ad esempio il diverso trattamento fra la con- fisca dei prodotti di un reato (v. la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in re Welch c. Regno Unito, n. 17440/90 del 9 febbraio 1995, § 31 concernente il prodotto di un traffico di stupefacenti) e la confisca in ambito di misure di prevenzione (v. GONIN/BIGLER, op. cit., pag. 463).

5.4 La relativa censura delle ricorrenti va pertanto respinta.

6.

6.1 Infine, le ricorrenti indicano che i documenti oggetto della presente procedura sarebbero già stati acquisiti dall’autorità estera, tramite l’adesione volontaria delle ricorrenti alla voluntary disclosure. La trasmissione dei documenti in questione, che includono informazioni successive alla chiusura delle rela- zioni n.1 e n. 3, non sarebbe pertanto di alcuna utilità potenziale.

6.2 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la do- cumentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 130 II 193 consid. 4.3; 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 129 II 462 consid. 5.3;

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122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio 2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le infor- mazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap- prezzamento delle autorità richiedenti (sentenza del Tribunale penale fede- rale RR.2017.146 del 4 agosto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non di- spone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere deter- minate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assun- zione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 mag- gio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura cri- minale si ritiene che necessitino di regola dell’integralità della relativa docu- mentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 di- cembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali do- mande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sen- tenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 con- sid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2). In base alla giurisprudenza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell’assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento pe- nale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1).

Il principio della proporzionalità impedisce all’autorità rogata di agire "ultra petita", ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richie- dente, concedendo allo Stato rogante un’assistenza maggiore di quella ri- chiesta (cosiddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non im- pedisce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ra- gionevolmente le si può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condi- zione che tutte le condizioni per concedere l'assistenza siano comunque

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adempiute; si evita così che lo Stato estero sia costretto a presentare do- mande complementari (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale fe- derale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007, consid. 2.3), creando il rischio di passaggi a vuoto in contrasto con l’obbligo di celerità giusta l’art. 17a AIMP. Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assi- stenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimostrare in ma- niera chiara e precisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda ro- gatoriale, rispettivamente non presentano nessun interesse per la procedura estera.

6.3 Nella fattispecie, l'autorità rogante afferma che a carico di B. vi sarebbero indizi segnatamente di appartenenza ad un’associazione delinquenziale di significativo spessore, di usura, di riciclaggio ed esportazione illecita di capi- tali. L’autorità estera ritiene che i fondi confluiti sulle relazioni accese presso l’allora banca E. siano frutto dei proventi da riciclarsi riconducibili alle attività illecite al gruppo di B. e in particolare alle attività illecite poste in essere da B. In tale ambito rientrerebbero anche gli averi attualmente depositati sulle relazioni bancarie intestate alle figlie A. e C., le quali fungerebbero solo da intestatarie a titolo fittizio (v. supra consid. 3.3). Alla luce di ciò, essa ha ri- chiesto il sequestro delle relazioni intestate alle ricorrenti presso l’allora banca E. di Lugano, e meglio dei conti correnti n. 1 e n. 2 intestati a B., dei conti correnti n. 3 e n. 4 intestati a A., nonché del conto corrente n. 5 intestato a C., tutti siti presso la banca E., Lugano. L’autorità rogata ha dunque ordi- nato all’istituto bancario la trasmissione della documentazione relativa a tali conti. Essendo in concreto ipotizzato anche il reato di riciclaggio, si giustifica in ogni caso, in virtù dei principi succitati (v. supra consid. 6.2), la trasmis- sione della documentazione successiva alla chiusura delle relazioni n. 1 (os- sia del conto n. 2 intestato a B.) e n. 3 (ossia del conto n. 4 intestato a A.), come pure della relazione n. 5 (ossia del conto n. 6 intestato a C.).

Alla luce di quanto precede, l'utilità potenziale della documentazione banca- ria in questione è evidente. Il fatto che i documenti in questione siano già stati trasmessi all’autorità fiscale estera in virtù della voluntary disclosure nulla toglie a questa conclusione visto che la procedura qui in esame è di altro tipo e coinvolge autorità diverse, con modalità di accesso alla documen- tazione non necessariamente equipollenti e che comunque non sta al giudice dell’assistenza sondare. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per la procedura all’estero, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della propor- zionalità.

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7. In definitiva, le decisioni impugnate vanno confermate e i gravami integral- mente respinti.

8. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a complessivi fr. 9’000.--; essa è posta a carico delle ricorrenti ed è coperta dagli anticipi delle spese già versati.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Le cause RR.2018.204, RR.2018.205, RR.2018.206 e RR.2018.243 sono congiunte. 2. I ricorsi sono respinti. 3. La tassa di giustizia di fr. 9'000.– è posta a carico delle ricorrenti. Essa è coperta dagli anticipi delle spese già versati.

Bellinzona, il 17 gennaio 2019

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - Avv. Giovanni Molo - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).