Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alI'Italia; Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP)
Sachverhalt
A. Il 14 maggio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (Ita- lia) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, comple- tata il 25 marzo 2014, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei con- fronti di B. ed altri per titolo di appropriazione indebita (art. 646 CP italiano; in seguito CP/I), bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (art. 216 Legge fallimentare), associazione per delinquere (art. 416 CP/I), frode fiscale (art. 3 D.l. n. 74 del 10 marzo 2000), truffa aggravata in danno di enti pubblici (art. 640 CP/I) e riciclaggio (art. 648-bis CP/I). Secondo le autorità estere, le persone indagate, in concorso tra loro, attraverso alcuni consorzi, si sarebbero aggiudicate a prezzi estremamente concorrenziali, grazie anche al fatto che non avrebbero pagato tasse, appalti pubblici nel settore delle imprese di pulizia, commissionati da enti pubblici italiani quali prefetture, ministeri, uffici delle re- gioni, ecc. I consorzi degli indagati, dopo essersi aggiudicati gli appalti, avreb- bero subappaltato il lavoro a società di servizi che, ufficialmente, non risulta- vano essere collegate fra loro. Quest'ultime sarebbero quindi state svuotate di tutti i guadagni attraverso appropriazioni indebite, finanziamenti o giri bancari. Tali società avrebbero avuto una vita breve e sarebbero state intestate a pre- stanomi, che sarebbero stati avvicinati da B. che, in cambio di una firma, li avrebbe ricompensati. Con il suo complemento rogatoriale del 25 marzo 2014, l'autorità estera ha informato le autorità elvetiche che, con provvedimento del 23 gennaio 2014, il Tribunale di Roma, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, ha disposto il sequestro a fine di confisca dei beni riconducibili a B., tra i quali le relazioni bancarie seguenti: n. 1 presso la banca C. (ora banca D.), a Zurigo, intestata ad E., e n. 2 presso la banca D., Lugano, intestata ad A. Ltd; n. 3 presso la banca F., Lugano, intestata a G. SA (v. già sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.177-178 del 29 ottobre 2015 lett. A).
B. Mediante decisione del 28 aprile 2014, il Ministero pubblico della Confedera- zione (di seguito: MPC), autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in se- guito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando il blocco dei saldi attivi con- cernente la relazione n. 2 presso la banca D. Ginevra, intestata ad A. Limited (v. act. 1.12).
C. Con sentenza del 29 ottobre 2015, questa Corte ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, un ricorso interposto da B. e A. Ltd avverso una decisione del MPC di rifiuto di dissequestro della relazione di cui sopra (v. RR.2015.177- 178).
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D. Con complemento rogatoriale del 16 dicembre 2020, l’autorità rogante ha infor- mato il MPC che il Tribunale di Roma, Sezione specializzata per l’applicazione delle misure di prevenzione, ha emanato, in data 25 luglio 2016, un decreto nell’ambito della procedura di prevenzione patrimoniale n. 172/2016 R.G. fina- lizzato alla confisca, tra l’altro, della relazione bancaria n. 2 presso la banca D., divenuto definitivo ed esecutorio a seguito di una sentenza della Corte suprema di cassazione del 6 giugno 2020. Le autorità italiane hanno quindi chiesto a quelle svizzere l’esecuzione di tale decisione di confisca (v. atto 03-00-0356 e segg. incarto MPC).
E. Con decisione del 18 giugno 2025, il MPC ha ordinato la consegna alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma dei valori patrimoniali depositati sulla relazione bancaria n. 2 presso la banca D., riservati i diritti dell’UFG deri- vanti dall’accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (v. act. 1.1, pag. 10).
F. Il 21 luglio 2025, A. Limited ha interposto ricorso avverso la decisione di conse- gna del 18 giugno 2025 e quella incidentale del 28 aprile 2014 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando, principalmente, l’annullamento delle stesse, la reiezione della rogatoria e il dissequestro dei va- lori patrimoniali litigiosi. Sussidiariamente, essa chiede l’annullamento delle de- cisioni in questione e il rinvio della causa al MPC affinché statuisca nel senso dei considerandi. Ancora più sussidiariamente, la ricorrente postula l’annulla- mento delle decisioni impugnate e il dissequestro del suo conto a concorrenza di EUR 2'761'107.– (v. act. 1, pag. 2 e seg.).
G. Con decreto RR.2025.114a del 31 luglio 2025, questa Corte ha respinto un'i- stanza di sblocco parziale della relazione bancaria sequestrata per il paga- mento dell'anticipo delle spese e dell’onorario del patrocinatore del ricorrente.
H. Con risposta del 19 settembre 2025, il MPC ha chiesto che il ricorso venga integralmente respinto (v. act. 15). Invitato a rispondere, l’UFG è rimasto silente.
I. Con replica del 16 ottobre 2025, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 21), il ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 20).
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Le argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).
E. 1.2 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
E. 1.3 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Con- venzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto prin- cipio di favore), si applicano la legge sull'assistenza in materia penale, unita- mente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n.
E. 1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
E. 1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura (con- giuntamente alla decisione incidentale del 28 aprile 2014), il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, la ricorrente è legittimata a ricor- rere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid.
E. 1.6 pag. 82).
E. 2 La ricorrente sostiene innanzitutto che la procedura di prevenzione patrimoniale alla base della rogatoria italiana violerebbe l’art. 2 AIMP. Essa sarebbe contraria ai diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e dal Patto ONU II, ciò che sarebbe stato di recente constatato sia dalla Grande Camera della CorteEDU che dalla Corte costituzionale italiana. Inoltre, essendo B. stato prosciolto con sentenza del 13 dicembre 2021, seppur in virtù della prescrizione, nell’ambito del proce- dimento penale n. 25639/06, alla base della rogatoria del 14 maggio 2009, detta procedura violerebbe il principio della presunzione d’innocenza, precisato che attualmente non vi sarebbe nessun procedimento penale pendente a carico del predetto La sua applicazione in relazione a fatti antecedenti alla sua introdu- zione, nel 2009, sarebbe peraltro contraria al principio di non retroattività della legge penale. Pure violati sarebbero i principi nulla poena sine lege e ne bis in idem, dato che le restrizioni patrimoniali adottate dal Tribunale delle misure di prevenzione costituirebbero in pratica delle sanzioni penali senza che sia stata stabilita una responsabilità penale di B., il quale è stato assolto definitivamente per i fatti alla base della procedura di prevenzione patrimoniale.
E. 2.1 Il procedimento di prevenzione patrimoniale italiano trova la sua base legale nel decreto legislativo n. 159/11 che ha ripreso le disposizioni previgenti in materia di misure preventive personali e patrimoniali prima disciplinate nelle leggi n. 1423/56, 575/65, 152/75, 646/82 (sull'evoluzione della norma v. MENDITTO, Confisca penale e di prevenzione davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, in Questione Giustizia, Relazione del 19 giugno 2015, pag. 7 e seg.; TPF 2010 158 consid. 2.2). L'applicazione della norma non si limita a soggetti
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indiziati di appartenere alle associazioni di tipo mafioso come risulta dall'art. 4 cpv. 1 lett. a del decreto legislativo n. 159/11: i capoversi 1 lett. b e lett. c di questo articolo designano, tra i destinatari delle misure applicate dall'autorità giudiziaria, i soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3- bis, del Codice di procedura penale, ovvero del delitto di cui all’articolo 12-quin- quies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nonché i soggetti di cui all'art. 1 lett. a) e b) dello stesso decreto, ossia: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Il riferimento generico ad "attività delittuose" estende l'applicazione delle misure di prevenzione anche a proventi illegali derivanti dai c.d. crimini da profitto, se- gnatamente la corruzione, la bancarotta e la truffa. La ratio legislativa è pertanto quella di aggredire le accumulazioni illecite non più solo degli indiziati di mafia ma da parte di tutte le persone pericolose in quanto aduse al vivere, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Accertati i presupposti oggettivi, ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione personale, devono essere altresì adempiuti i presupposti di cui agli art. 20 e 24 del decreto legislativo n. 159/11 relativi alle misure di prevenzione patrimoniale. Va innanzitutto stabilita la di- sponibilità, diretta o indiretta del bene da parte del proposto. Tale disponibilità è intesa in senso sostanziale, e di essa va data la prova. Non occorre dimostrare la titolarità che il proposto abbia sui valori: è sufficiente provare che quest'ultimo ne determini la destinazione o l'impiego. Gli accertamenti patrimoniali si esten- dono nei confronti "del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio abbiano convissuto con il proposto nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi, od associazioni, del cui patrimonio il proposto ri- sulti poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente dei beni”. Va inoltre stabilita l'esistenza di sufficienti indizi, primo tra tutti la sproporzione tra il valore dei beni e i redditi dichiarati o l'attività svolta, tali da far ritenere che i beni siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego. L'indiziato può allegare elementi per giustificare la legittima provenienza del bene seque- strato offrendo elementi precisi e riscontrabili. In merito alla provenienza illecita indiziaria la giurisprudenza italiana ha stabilito che "la legge, invero, non con- sente di dare rilievo a meri sospetti ma richiede la sussistenza di veri e propri indizi cioè di quella categoria di elementi di prova che sono ricavati, mediante un procedimento logico - induttivo, da circostanze, fatti e comportamenti speci- fici e concreti che, come tali, sono suscettibili di analisi critica contestazione e dimostrazione" (Cassazione penale, Sezione I, sentenza n. 106, del 7 marzo 1985). Questa giurisprudenza è stata confermata anche in seguito: "Nel corso del procedimento di prevenzione, il giudice di merito è legittimato a servirsi di elementi di prova o di tipo indiziario tratti da procedimenti penali in corso, anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile, e, in tale ultimo caso, anche a prescindere dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento
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della responsabilità. Sicché pure l'assoluzione, anche se irrevocabile, dal reato non comporterebbe la automatica esclusione della pericolosità sociale, poten- dosi il relativo scrutinio fondare sia sugli stessi fatti storici in ordine ai quali è stata esclusa la configurabilità di illiceità penale, sia su altri fatti acquisiti o au- tonomamente desunti nel giudizio di prevenzione. Ciò che rileva, è che il giudi- zio di pericolosità sia fondato su elementi certi, dai quali possa legittimamente farsi discendere l'affermazione della pericolosità, sulla base di un ragionamento immune da vizi" (Cassazione penale, Sezione V, sentenza n. 705, del 16 mag- gio 2014). L'accertamento relativo ai presupposti suindicati nella fase cautelare di esame della richiesta di sequestro va operata sulla base degli elementi offerti dall'organo proponente o acquisiti dal Tribunale attraverso l'eventuale esercizio dei poteri d'indagine di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 159/11. Le con- clusioni raggiunte nella fase cautelare devono, poi, essere verificate nel corso dell'udienza camerale, attraverso il pieno esplicarsi del contraddittorio; in tale sede possono essere offerte al Tribunale tesi ed allegazioni difensive che, se idonee, impediscono l'adozione del provvedimento di confisca, con conse- guente restituzione dei beni sequestrati. Il contraddittorio è garantito di fronte a tre gradi di giudizio; i giudici italiani non possono fondare le loro sentenze su semplici sospetti, ma devono accertare e valutare i fatti esposti dalle parti (v. MENDITTO, op. cit., pag. 30; v. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Pozzi c. Italia del 20 luglio 2011, n. 55734/08, n. 28). La necessità di ancorare il giudizio in tema di misure di prevenzione, sia personali che patrimoniali, a dati e fatti oggettivi, effettuando così un’interpretazione conforme alla giurispru- denza della Corte europea dei diritti dell’uomo è stata ribadita nella sentenza n. 9517 del 7 febbraio 2018 della Sezione II della Corte di cassazione italiana (v. anche Cassazione penale 10/2018 doc. 422.3). La Corte costituzionale italiana, con sentenza n. 24 del 14 ottobre 2019, ribadisce altresì che “l’ablazione patri- moniale si giustifica se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute in passato dal soggetto risultano essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s’inten- dono confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare” (cit. in GRIFFO, La improcedibilità della azione di prevenzione in rapporto alle defini- zioni di merito, in Cassazione penale 9/2021, pag. 3008).
Alla luce di ciò è già stato più volte rilevato nella giurisprudenza svizzera come la procedura di prevenzione patrimoniale presenti una similitudine sufficiente con le procedure di confisca previste o riconosciute dal diritto svizzero. Essa può quindi essere assimilata ad una “causa penale” ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP (TPF 2023 98 consid. 3; 2010 158 consid. 2.5; v. anche sentenze del Tribunale federale 1C_563/2010 del 22 dicembre 2010 e 1C_271/2016 del 23 marzo 2018). Lo stesso vale in linea di massima anche dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni del decreto legislativo n. 159/11, qui concreta- mente applicate e già a propria volta oggetto di un’invalsa giurisprudenza di questa Corte alla quale si può qui rinviare (v. sentenze del Tribunale penale
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federale RR.2018.204+205+206+243 del 17 gennaio 2019 consid. 3; RR.2017.104 dell’8 agosto 2017 consid. 5; RR.2015.177-178 del 29 ottobre 2015 consid. 3.2). Ciò nondimeno il giudice dell’assistenza è comunque chia- mato a valutare di volta in volta gli accertamenti effettuati dal giudice estero del merito, nonché il rispetto del contraddittorio e degli altri requisiti ripetutamente ribaditi dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di misure di preven- zione (v. MAZZACUVA, La prevenzione sostenibile, in Cassazione penale 3/2018, pag. 1017 e segg. nonché infra consid. 2.2.6). Questo si impone a maggior ra- gione se si considera il fatto che, secondo la dottrina italiana, gli “interventi del Giudice delle leggi hanno eliminato alcuni vistosi deficit di legalità, ma anche contribuito a stabilizzare istituti che, sotto l’etichetta della sicurezza o della pre- venzione, fuoriescono dal paradigma cognitivo del garantismo. Sul piano pro- cessuale si affaccia un modello di giurisdizione che ha come condizione neces- saria la verificabilità o falsificabilità delle ipotesi accusatorie in forza del loro ca- rattere assertivo, e la loro dimostrazione empirica sulla base di procedure di- stanti dalle metodologie probatorie del dibattimento” (GRIFFO, op. cit., pag. 3008 e seg.).
E. 2.2.1 In concreto, con complemento rogatoriale del 16 dicembre 2020, l’autorità estera ha trasmesso al MPC il decreto n. 172/2016 emanato il 25 luglio 2016 dal Tribunale civile e penale di Roma, Sezione specializzata per le misure di prevenzione, divenuto definitivo il 6 giugno 2020, per l’esecuzione della confisca di svariate relazioni bancarie, fra cui quella qui litigiosa (v. atto 03-00-0356 in- carto MPC). Premesso che il Tribunale ordinario di Roma, con sentenza del 13 dicembre 2021, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di B. per i reati ascrittigli, alla base anche della rogatoria italiana, perché estinti per inter- venuta prescrizione (v. atto 03-00-0486 e segg. incarto MPC e infra consid. 2.2.5), il Tribunale civile e penale di Roma ha motivato come segue il proprio decreto.
E. 2.2.2 Per sostanziare la sussistenza di elementi atti a far ricadere le fattispecie già ascritte al predetto tra le ipotesi di applicabilità del decreto legislativo n. 159/11, esso ha anzitutto ripreso e fatto sue le motivazioni contenute nel decreto di se- questro del 23 dicembre 2014 emesso dal Tribunale di Roma, il quale, sulla pericolosità del ricorrente ha affermato che “la Procura della Repubblica fonda la sua proposta sul presupposto che la pericolosità di B., ai sensi degli artt. 1, 4 e 16 del [decreto legislativo] 159/2011, si evince in particolare dagli elementi emersi nell'ambito del procedimento penale n. 25639/06, per il quale è attual- mente in corso la fase dibattimentale, agevolmente enucleabili dalla ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa in data 8 luglio 2008. In particolare, viene richiamata, ai fini che qui interessano, la con- testazione mossa al capo Z della imputazione cautelare, nella quale B. è indivi- duato come il capo e l'organizzatore di una associazione criminale finalizzata
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alla commissione di delitti di truffa aggravata, appropriazione indebita aggra- vata, bancarotta, delitti tributari, delitti di riciclaggio e reimpiego (reato di cui all'articolo 416 commi 1 e 2 c.p., con riferimento agli articoli 646, 61 nn. 7 e 11 c.p., 216, 223 R.D. 267/42, 3 e 10 [decreto legislativo] n. 74/2000, 640 comma 2, 648bis, 648ter c.p., per essersi associati tra loro, e con altri alla stato non identificati, al fine di commettere un numero indeterminato di delitti quali quelli suindicati mediante: a) la costituzione, con cadenza annuale, di numerose so- cietà operanti nel settore dei servizi di pulizia; b) la presentazione di dichiara- zioni fiscali riportanti ingenti costi fittizi, sì da sottrarsi al pagamento delle impo- ste e determinare l'insorgere di crediti di imposta; c) l'utilizzazione dei crediti così maturati in compensazione per il pagamento dei contributi previdenziali re- lativi ai lavoratori dipendenti delle società; d) la sottrazione dalle casse della società di tutte le somme incassate nel periodo di attività; e) la cessazione dell’attività della società dopo solo un anno con trasferimento dei dipendenti su altra società con la quale ripetere l'operazione di sottrazione di risorse; f) la no- mina come amministratore di un prestanome straniero, la messa in liquidazione della società, e, in alcuni casi il cambio di denominazione della stessa e il tra- sferimento all'estero, sì da ostacolare eventuali attività di accertamento; g) il trasferimento delle somme sottratte ad altre società del sodalizio in modo da ostacolare la identificazione della provenienza illecita delle somme; h) il reim- piego dei proventi degli illeciti in attività economiche. Associazione nella quale B. e H. rivestono il ruolo di capi e di organizzatori (…). In Roma dal 1996 e fino ad oggi con permanenza). Dal complesso delle attività svolte nel richiamato procedimento, puntualmente riportate nella ordinanza cautelare, emerge come il B. abbia creato un vero e proprio sistema criminale, consistente nella crea- zione di decine di società, tutte intestate a prestanome, che venivano utilizzate per brevissimi periodi come sub-appaltatrici (rectius come esecutrici del con- tratto di appalto) di servizi di pulizia e/o di facchinaggio, e attraverso le quali il B. riusciva a separare i costi delle attività, in particolare quelli di natura tributaria e contributiva, dai proventi. I proventi, infatti, venivano immediatamente trasfe- riti, senza alcuna giustificazione o con causali apparenti, quali "finanziamento" o "giroconto", ad altre società riferibili al B., mentre i debiti fiscali e contributivi, occultati mediante dichiarazioni mendaci, restavano in capo alla società, che veniva subito dismessa, con cambio di amministratori, cambio di denomina- zione (spesso con l'inversione dell'acronimo) e trasferimento all'estero. Le inda- gini hanno documentato come tale sistema fosse già in atto nel 1996, periodo cui si riferiscono i prelevamenti dal conto della società I., dal cui fallimento hanno avuto avvio le indagini. Non sono stati svolti accertamenti con riferimento ai periodi precedenti, in ragione del regime di prescrizione dei reati vigente in Italia (in particolare dopo la modifica, intervenuta nel 2005, dell'art.158 c.p. che ha escluso la unitarietà del termine di prescrizione nel reato continuato), anche se dagli elementi acquisiti in quel procedimento (in particolare avendo riferi- mento all'epoca di costituzione delle società cd. madri) è possibile desumere che l'attività illecita abbia avuto inizio in epoca ben più risalente. Sulla base degli
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elementi acquisiti da ultimo dalla Guardia di Finanza e compendiati nella nota informativa richiamata, l'attività è proseguita, con modalità identiche, anche nel periodo successivo all'applicazione della misura cautelare e fino alla data odierna. Gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza hanno, infatti, docu- mentato il sistematico ricorso alla creazione e alla rapida dismissione di società, l'intestazione fittizia delle stesse in capo a prestanome, i continui trasferimenti di beni da una società all’altra. Anche gli altri precedenti giudiziari del proposto, nonostante gli esiti favorevoli, documentano il sistematico ricorso a pratiche il- lecite” (atto 03-00-0358 e seg. incarto MPC). Per quanto attiene alla disponibilità dei beni e alla sproporzione tra il patrimonio e i redditi dichiarati o accertati del ricorrente, il Tribunale di Roma ha affermato che “il patrimonio del B. risulta in gran parte intestato a prestanome. Come ampiamente illustrato nella citata in- formativa della Guardia di Finanza tale assunto si fonda su univoci dati testimo- niali e documentali” (atto 03-00-0362 incarto MPC). Inoltre, “sulla scorta delle risultanze d'indagine, emerge un'evidente sproporzione tra l'esiguità dei redditi complessivamente dichiarati dal nucleo familiare del proposto ed i beni di cui gli stessi hanno la piena disponibilità” (atto 03-00-0408 incarto MPC). Sulla base delle indagini esperite e dei dati raccolti e analizzati, il Tribunale di Roma è giunto alla conclusione “che sussistono tutti i presupposti previsti dalla norma- tiva in vigore per l'emissione del richiesto decreto di sequestro anticipato dei beni indicati: la pericolosità pregressa ed attuale del B. ai sensi dell'art. 1 del D[ecreto legislativo] 159/2011 sia con riferimento all'essere dedito abitualmente a traffici delittuosi, sia in relazione al vivere abitualmente con i proventi di attività delittuose; la disponibilità dei beni da parte del proposto, direttamente o tramite terzi; la mancata dimostrazione della legittima provenienza dei beni, avuto ri- guardo agli accurati accertamenti svolti dalla P.G. sulla formazione del patrimo- nio; la sproporzione tra i beni ed il reddito dichiarato o l'attività economica svolta dal proposto e dai suoi familiari ovvero la provenienza dei beni dalla attività illecita di cui siano il frutto o il reimpiego; l'esistenza di sufficienti indizi, primo fra tutti la sproporzione tra il valore degli stessi beni e i redditi dichiarati e l'attività svolta, tali da fare ritenere che detti beni siano il frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego” (atto 03-00-0412 incarto MPC).
E. 2.2.3 Sulla base di quanto precede ed effettuando ulteriori approfondimenti, il Tribu- nale civile e penale di Roma ha confermato sia la pericolosità sociale del ricor- rente sia la sproporzione del suo patrimonio con i redditi leciti conseguiti. Ciò che esso ha ritenuto importante «è che il proposto sia stato soggetto dedito alla commissione di delitti suscettibili di produrre redditi illeciti, che tale attività, quanto meno per un congruo periodo di tempo, abbia costituito uno stile di vita sufficientemente consolidato, che vi siano elementi di fatto concreti per ritenere che taIi entrate abbiano contribuito a formare almeno in parte il patrimonio dello stesso e che il patrimonio risulti evidentemente sproporzionato rispetto ai redditi leciti prodotti dal proposto. In definiva, per ciò che attiene alla pericolosità del B., anche all'esito dell'instaurazione del contraddittorio, essa deve ritenersi
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adeguatamente dimostrata, quanto meno per il periodo oggetto degli addebiti penali oggetto del procedimento penale richiamato: vale a dire dal 1996 a tutto il 2008 ed oltre. In tale periodo le ripetute, meditate, pianificate e prolungate condotte illecite descritte hanno senza dubbio costituito uno stile di vita e pro- dotto redditi illeciti e sono state realizzate con modus operandi studiato e frutto di un'elaborazione complessa e “intelligente" vieppiù, perciò, “pericolosa”». In definitiva, quanto meno nel lasso di tempo compreso fra il 1996 e il 2008/2010 (ma anche oltre), il profilo del ricorrente “rientra perfettamente in quello di coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traf- fici delittuosi, ma anche in quello di coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, descritto alle lettere a) e b) dell’art. 1 del D[ecreto legislativo] 159/11” (atto 03-00-0421 e 0423 incarto MPC). Quanto alla sproporzione con i redditi leciti generati, il Tribunale, appoggiandosi su una perizia “eccezionalmente complessa, compendiata in una relazione di 11 volumi, di cui uno contenente le sole conclusioni” (atto 03-00-0426 incarto MPC), ha rilevato come “alla luce della ricostruzione e delle considerazioni esposte, questo Tribunale ritiene adeguatamente dimostrato che I'intero uni- verso imprenditoriale e societario in sequestro, ancorché a lui in larga parte non intestato, sia riconducibile a B. (…)”, patrimonio in contrasto con la sua situa- zione finanziaria d’inizio anni Novanta (atto 03-00-0433 e seg. incarto MPC). Riassumendo, il Tribunale civile e penale di Roma, Sezione specializzata per le misure di prevenzione, ha “valutato, soppesato e ritenuto provato l’elemento soggettivo della pericolosità. Ne è stata perimetrata l’estensione cronologica. È stata esaminata e ritenuta la totale riferibilità al proposto di tutto il patrimonio attualmente in sequestro, con le sole specifiche eccezioni che sono state indi- cate. È stato ritenuto che la sproporzione e la necessità della confisca attinga tutto il patrimonio ritenuto riferibile a B. (ad eccezione dei beni immobili acqui- stati fino al 1996 e tuttora a questi intestati e dei beni immobili dei familiari), attesa l’irrimediabile confusione fra entrate e patrimonio lecito ed entrate e pa- trimonio illecito che si è determinata” (atto 03-00-0439 incarto MPC).
E. 2.2.4 Con decreto del 12 giugno 2018, la Corte d’appello di Roma, Quarta sezione penale, Misure di prevenzione, ha in sostanza confermato il decreto di cui sopra (atto 03-00-0280 e segg. incarto MPC). Con sentenza del 6 giugno 2019, la Corte di cassazione ha confermato anch’essa detto decreto per quanto riguarda B. (v. atto 03-00-0295 incarto MPC). In data 26 novembre 2020, quest’ultimo ha avviato una procedura denominata “incidente di esecuzione” presso il Tribu- nale civile e penale di Roma finalizzata all’annullamento del provvedimento di confisca emesso a suo carico, strumento dichiarato inammissibile con decisione del 6 ottobre 2021. Con decisione del 22 giugno 2022, il Tribunale di Roma ha respinto l’istanza di revoca del sequestro e della confisca (v. atto 03-00-0520 e segg. incarto MPC), giudizio definitivamente confermato dalla Corte di
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cassazione italiana con sentenza del 15 dicembre 2022 (v. atto 03-00-0533 in- carto MPC).
E. 2.2.5 Come già rilevato in precedenza, con sentenza del 13 dicembre 2021, il Tribu- nale ordinario di Roma, a conclusione del procedimento penale a carico, tra l’altro, di B., ha dichiarato, richiamando gli art. 157 CP/I e 531 CPP/I, di non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine ai reati ascrittigli, segna- tamente la ripetuta bancarotta fraudolenta, perché estinti per intervenuta pre- scrizione (v. atto 03-00-0501 incarto MPC). Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, B. non è stato né assolto né prosciolto; ciò che è stato invece il caso per altri coimputati nel procedimento italiano, i quali, con riferimento all’art. 530 CPP/I, sono stati assolti dai reati loro ascritti “perché il fatto non sussiste” (ibidem). Giustamente sollecitata dal MPC circa le conseguenze di tale sen- tenza sulla confisca pronunciata nell’ambito della procedura di prevenzione pa- trimoniale a carico di B., l’autorità rogante, con scritto del 25 gennaio 2025, ha dichiarato che «il Collegio ha dato atto che dall'istruttoria svolta non erano emerse prove tali da rendere possibile un proscioglimento nel merito in ordine ai gravi reati contestati ed ha, pertanto, proceduto alla declaratoria di improce- dibilità per estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione. Non essendo quindi venuto meno il fondamento probatorio delle accuse, il Tribunale Misure di prevenzione può basare il proprio convincimento sulla pericolosità della persona sui dati fattuali emersi nel procedimento penale. Il Tribunale mi- sure di prevenzione, infatti, nell'accertare la pericolosità sociale, in base al con- solidato principio di "autonoma valutazione" può avvalersi di elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penali anche in corso. È utile sottolineare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: "..il soggetto coinvolto in un pro- cedimento di prevenzione, non viene ritenuto "colpevole" o "non colpevole" in ordine alla realizzazione di un fatto specifico di reato, ma viene ritenuto "perico- loso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente ed illecito agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza), elevato ad "indice rivela- tore" della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza delle citate disposizioni di legge che "qualificano" le diverse categorie di pericolosità. È dun- que, tanto la base fattuale che l'ambito del giudizio che distinguono tra loro i due processi" (Cfr. Cass. Pen. 2a sez. n. 33540/2021 ric. Balini). La Corte Co- stituzionale, con sentenza n. 24 del 24 gennaio 2019, ha inoltre ribadito, tra l'altro, che il giudizio di pericolosità su cui si basa l'azione autonoma di preven- zione si può fondare anche su risultanze che siano comunque oggettivamente dimostrative di dati fattuali, anche quando il procedimento si sia concluso con sentenza di proscioglimento, indulto o amnistia» (atto 03-00-0484 e seg. incarto MPC).
E. 2.2.6 Da quanto precede risulta che il Tribunale civile e penale di Roma, Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, ha indicato quali sono le ragioni
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dell’applicabilità concreta del citato decreto legislativo n. 159/11, quali sono i reati in questione – per i quali la doppia punibilità è pacificamente data, visto che i fatti contestatigli possono essere sussunti in Svizzera almeno al reato di bancarotta fraudolenta (art. 163 CP), appropriazione indebita (art. 138 CP), am- ministrazione infedele (art. 158 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) – e quale sia la connessione con i valori patrimoniali da confiscare, tra i quali i valori patrimoniali litigiosi (v. atto 03-00-0389 e 0460 incarto MPC). Il fatto che tali reati si siano nel frattempo prescritti non ha per nulla inficiato gli accertamenti del Tribunale, visto che, come già evidenziato sopra, il ricorrente a differenza di altri imputati non è stato assolto (v. supra consid. 2.2.5) e l’ordinamento penale ita- liano distingue in maniera netta l’assoluzione “perché il fatto non sussiste” (art. 530 CPP/I) dalla mera estinzione del reato per intervenuta prescrizione (v. art. 157 CP/I e 531 CPP/I). Secondo l’art. 129 comma 2 CPP/I, inoltre, “quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la forma prescritta” (v. anche la giurisprudenza citata in ILLUMINATI/GIULIANI, Commentario breve al Codice di procedura penale, 3a ediz. 2020, pag. 2647 e seg.). Si tratta di una distinzione di cui va sottolineata l’importanza anche e proprio alla luce della procedura di prevenzione patrimoniale concretamente in esame. Se in caso di assoluzione ex art. 530 CPP/I le critiche sollevate dal ricorrente non mancherebbero di fon- damento (v. anche la giurisprudenza citata da GRIFFO, op. cit., pag. 3014 e segg.), tanto più che censure simili sono al vaglio della CorteEDU nel caso Ca- vallotti e riuniti contro Italia (v. ad es. l’Intervento dell’Unione delle Camere pe- nali italiane del 21 maggio 2024), lo stesso non si può dire – perlomeno in ter- mini così apodittici – per le ipotesi di cui all’art. 531 CPP/I, a condizione ovvia- mente che gli accertamenti della parallela procedura di prevenzione patrimo- niale si siano svolti in piena conformità alla giurisprudenza della CorteEDU e della Corte costituzionale italiana (v. supra consid. 2.1). Tutto dipende da quanto viene concretamente accertato in detta procedura e dal rigore delle me- todologie probatorie adottate. In casu si constata che le autorità italiane non si sono limitate a confermare, nel pieno rispetto del contraddittorio, la pericolosità sociale del ricorrente e la sproporzione del suo patrimonio con i redditi leciti conseguiti, ma hanno anche accertato la sussistenza dal 1996 a tutto il 2008 e oltre, di “ripetute, meditate, pianificate e prolungate condotte illecite” che hanno non solo “costituito uno stile di vita” ma anche “prodotto redditi illeciti”, rientrando il profilo del ricorrente “perfettamente in quello di coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi, ma anche in quello di coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose” (v. supra consid. 2.2.3). Il modus operandi del ricorrente era già ampiamente descritto nel decreto di sequestro del 23 dicembre 2014, corredato dai relativi accertamenti della Guardia di Finanza, scaturiti dal
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fallimento della società I., di per sé mai messi in discussione nel merito nem- meno nei successivi gradi di giudizio: in questi si parla di “sistematico ricorso alla creazione e alla rapida dismissione di società”, di “intestazione fittizia delle stesse in capo a prestanome”, di “continui trasferimenti di beni da una società all’altra” nonché di “sistematico ricorso a pratiche illecite” (v. supra consid. 2.2.2). Si tratta di documentati accertamenti, sia in merito alle attività criminali del ricorrente, sia sul nesso causale fra queste e i beni sotto sequestro, che risultano fondati su dati oggettivi, il cui esame nel merito esula di principio dalle competenze del giudice dell’assistenza (DTF 145 IV 99 consid. 3.2), ma della cui correttezza non vi è ragione di dubitare, anche in considerazione dei rigorosi paletti costituzionali posti dalla giurisprudenza italiana (v. supra consid. 2.1) e stante del resto la possibilità, a suo dire esperita dallo stesso ricorrente, di con- testarne la validità anche di fronte alla CorteEDU. Fatto quest’ultimo che non ne ostacola comunque il passaggio in giudicato e quindi l’eseguibilità alla luce dell’art. 74a AIMP, il quale, al suo cpv. 2 lett. b, comprende anche i valori di rimpiazzo e l’indebito profitto, non certo assimilabili, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, alla nozione di risarcimento equivalente ex art. 71 CP, per il quale l’assistenza ex art. 74a AIMP (riservati gli art. 94 e segg. AIMP) sarebbe in effetti esclusa (DTF 149 IV 376 consid. 6). Ne consegue che la con- fisca in questione non lede né la garanzia della proprietà, né la presunzione di innocenza, né tanto meno i principi nulla poena sine lege e ne bis in idem, non da ultimo anche perché la procedura di prevenzione patrimoniale ha di per sé vita propria rispetto alla procedura penale di merito, e in questo non si possono mancare di ravvisare similitudini con la procedura indipendente di confisca pre- vista agli art. 376 e segg. del nostro Codice di rito (v. però DTF 142 IV 383 consid. 2). È sì vero che in una recente sentenza la CorteEDU ha censurato l’operato delle autorità giudiziarie italiane per la mancata applicazione nel caso Isaia dei principi di attualità al requisito della pericolosità sociale del proposto ai fini dell’avvio delle procedure ablative finalizzate alla confisca, nonché per l’as- senza di un nesso causale concreto tra le attività criminose e i beni oggetto di sequestro, in particolare in merito ai beni intestati a terzi (v. sentenza Isaia e altri contro Italia del 25 settembre 2025, n. 11176/11 e 27505/14). Si tratta tut- tavia di censure che non mettono in discussione l’istituto in sé (v. anche la sen- tenza nella causa Garofalo e altri contro Italia del 26 febbraio 2025, n. 47269/18), ma la sua applicazione nel caso concreto, come era già avvenuto con la sentenza nel caso De Tommaso (sentenza della CorteEDU del 23 feb- braio 2017, n. 43395/09). Infine non può essere considerato violato nemmeno il principio della non retroattività della legge, nella misura in cui le qui applicate norme sulla procedura di prevenzione patrimoniale, introdotte nel 2008/2009, non hanno carattere materiale ma procedurale, per cui si applicano a tutto il periodo preso in considerazione dalle autorità italiane (v. MENDITTO, Misure di prevenzione, personali e patrimoniali, e compatibilità con la CEDU, con partico- lare riferimento all’ampliamento dei destinatari delle misure e all’introduzione del principio di applicazione disgiunta, in Questione Giustizia del 28 novembre
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2013, pag. 16, consultabile al sito internet https://www.questionegiustizia.it/arti- colo/misure-di-prevenzione-personali-e-patrimoniali-e-compatibilita-con-la- cedu_28-11-2013.php).
E. 2.2.7 Per il resto, dovendo essere analizzata alla luce del diritto interno dello Stato richiedente, la competenza delle autorità repressive di tale Stato è in generale presunta, tranne nell'ipotesi, non realizzata nella fattispecie, d'incompetenza manifesta (DTF 116 Ib 89 consid. 2c/aa; sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.177-178 del 29 ottobre 2015 consid. 3.2).
E. 3 La ricorrente afferma infine che il danno patrimoniale di EUR 100 mio derivante dalle infrazioni contestate a B., avanzato dalle autorità italiane senza fornire la minima prova, sarebbe arbitrario e la confisca dei valori litigiosi contraria al prin- cipio della proporzionalità.
Come visto in precedenza (v. supra consid. 2.2.2 e 2.2.3), il Tribunale di Roma ha accertato nel suo decreto di sequestro del 23 dicembre 2014 che buona parte del patrimonio di B. comprendente beni mobili e immobili, detenuto diret- tamente o indirettamente (mediante prestanomi), risulta provenire da attività il- lecite. Stimando il danno patrimoniale derivante dai reati contestati a oltre EUR 100 milioni (v. atto 03-00-0001 incarto MPC), esso ha in particolare affer- mato “di aver proceduto al sequestro di tutti i beni riferibili al B. Un patrimonio di enorme vastità, costituito da 102 società ed aziende, enti o soggetti giuridici di varia natura, centinaia di immobili, beni mobili registrati (ivi comprese imbar- cazioni), liquidità in varia forma, per svariati milioni di euro, anche all’estero (…). È significativo ricordare, al proposito, che oltre alle innumerevoli ed enormi ri- sorse finanziarie sequestrate al B. e ai suoi familiari sotto forma di conti correnti, polizze, titoli di vario genere, anche attraverso fiduciarie, è stato sequestrato al B. denaro contante custodito a casa in cassaforte per quasi 1.5 milioni di Euro” (atto 03-00-0412 incarto MPC). ribadita “l’irrimediabile confusione fra entrate e patrimonio lecito ed entrate e patrimonio illecito che si è determinata” dal 1996 fino all’avvio delle indagini della Guardia di Finanza (v. supra consid. 2.2.3), in virtù della gestione criminale dei beni societari rimproverata al ricorrente stesso. Ora, a fronte di questi accertamenti, della cui correttezza non vi è nessun motivo di dubitare e il cui esame non rientra di principio nelle competenze del giudice dell’assistenza (DTF 145 IV 99 consid. 3.2), la confisca del conto litigioso, con un saldo di EUR 16'719’947.– al 31 dicembre 2024 (v. act. 1.1, pag. 2), non risulta sproporzionata per rapporto all’ammontare totale dei proventi ritenuti di origine illecita. In questo senso, pure da respingere è la conclusione sussidiaria di dissequestro a concorrenza di EUR 2'761'107.–. In definitiva, anche questa censura va disattesa.
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E. 4 Da quanto sopra discende che il ricorso va integralmente respinto e la decisione impugnata va confermata.
E. 5 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 10'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 10'000.– è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 13 novembre 2025 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. LIMITED,
rappresentata dall'avv. Patrick Blaser, Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2025.114
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Fatti: A. Il 14 maggio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (Ita- lia) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, comple- tata il 25 marzo 2014, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei con- fronti di B. ed altri per titolo di appropriazione indebita (art. 646 CP italiano; in seguito CP/I), bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (art. 216 Legge fallimentare), associazione per delinquere (art. 416 CP/I), frode fiscale (art. 3 D.l. n. 74 del 10 marzo 2000), truffa aggravata in danno di enti pubblici (art. 640 CP/I) e riciclaggio (art. 648-bis CP/I). Secondo le autorità estere, le persone indagate, in concorso tra loro, attraverso alcuni consorzi, si sarebbero aggiudicate a prezzi estremamente concorrenziali, grazie anche al fatto che non avrebbero pagato tasse, appalti pubblici nel settore delle imprese di pulizia, commissionati da enti pubblici italiani quali prefetture, ministeri, uffici delle re- gioni, ecc. I consorzi degli indagati, dopo essersi aggiudicati gli appalti, avreb- bero subappaltato il lavoro a società di servizi che, ufficialmente, non risulta- vano essere collegate fra loro. Quest'ultime sarebbero quindi state svuotate di tutti i guadagni attraverso appropriazioni indebite, finanziamenti o giri bancari. Tali società avrebbero avuto una vita breve e sarebbero state intestate a pre- stanomi, che sarebbero stati avvicinati da B. che, in cambio di una firma, li avrebbe ricompensati. Con il suo complemento rogatoriale del 25 marzo 2014, l'autorità estera ha informato le autorità elvetiche che, con provvedimento del 23 gennaio 2014, il Tribunale di Roma, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, ha disposto il sequestro a fine di confisca dei beni riconducibili a B., tra i quali le relazioni bancarie seguenti: n. 1 presso la banca C. (ora banca D.), a Zurigo, intestata ad E., e n. 2 presso la banca D., Lugano, intestata ad A. Ltd; n. 3 presso la banca F., Lugano, intestata a G. SA (v. già sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.177-178 del 29 ottobre 2015 lett. A).
B. Mediante decisione del 28 aprile 2014, il Ministero pubblico della Confedera- zione (di seguito: MPC), autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in se- guito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando il blocco dei saldi attivi con- cernente la relazione n. 2 presso la banca D. Ginevra, intestata ad A. Limited (v. act. 1.12).
C. Con sentenza del 29 ottobre 2015, questa Corte ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, un ricorso interposto da B. e A. Ltd avverso una decisione del MPC di rifiuto di dissequestro della relazione di cui sopra (v. RR.2015.177- 178).
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D. Con complemento rogatoriale del 16 dicembre 2020, l’autorità rogante ha infor- mato il MPC che il Tribunale di Roma, Sezione specializzata per l’applicazione delle misure di prevenzione, ha emanato, in data 25 luglio 2016, un decreto nell’ambito della procedura di prevenzione patrimoniale n. 172/2016 R.G. fina- lizzato alla confisca, tra l’altro, della relazione bancaria n. 2 presso la banca D., divenuto definitivo ed esecutorio a seguito di una sentenza della Corte suprema di cassazione del 6 giugno 2020. Le autorità italiane hanno quindi chiesto a quelle svizzere l’esecuzione di tale decisione di confisca (v. atto 03-00-0356 e segg. incarto MPC).
E. Con decisione del 18 giugno 2025, il MPC ha ordinato la consegna alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma dei valori patrimoniali depositati sulla relazione bancaria n. 2 presso la banca D., riservati i diritti dell’UFG deri- vanti dall’accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (v. act. 1.1, pag. 10).
F. Il 21 luglio 2025, A. Limited ha interposto ricorso avverso la decisione di conse- gna del 18 giugno 2025 e quella incidentale del 28 aprile 2014 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando, principalmente, l’annullamento delle stesse, la reiezione della rogatoria e il dissequestro dei va- lori patrimoniali litigiosi. Sussidiariamente, essa chiede l’annullamento delle de- cisioni in questione e il rinvio della causa al MPC affinché statuisca nel senso dei considerandi. Ancora più sussidiariamente, la ricorrente postula l’annulla- mento delle decisioni impugnate e il dissequestro del suo conto a concorrenza di EUR 2'761'107.– (v. act. 1, pag. 2 e seg.).
G. Con decreto RR.2025.114a del 31 luglio 2025, questa Corte ha respinto un'i- stanza di sblocco parziale della relazione bancaria sequestrata per il paga- mento dell'anticipo delle spese e dell’onorario del patrocinatore del ricorrente.
H. Con risposta del 19 settembre 2025, il MPC ha chiesto che il ricorso venga integralmente respinto (v. act. 15). Invitato a rispondere, l’UFG è rimasto silente.
I. Con replica del 16 ottobre 2025, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 21), il ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 20).
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Le argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto: 1. 1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).
1.2 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.3 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Con- venzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto prin- cipio di favore), si applicano la legge sull'assistenza in materia penale, unita- mente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137
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IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura (con- giuntamente alla decisione incidentale del 28 aprile 2014), il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, la ricorrente è legittimata a ricor- rere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. La ricorrente sostiene innanzitutto che la procedura di prevenzione patrimoniale alla base della rogatoria italiana violerebbe l’art. 2 AIMP. Essa sarebbe contraria ai diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e dal Patto ONU II, ciò che sarebbe stato di recente constatato sia dalla Grande Camera della CorteEDU che dalla Corte costituzionale italiana. Inoltre, essendo B. stato prosciolto con sentenza del 13 dicembre 2021, seppur in virtù della prescrizione, nell’ambito del proce- dimento penale n. 25639/06, alla base della rogatoria del 14 maggio 2009, detta procedura violerebbe il principio della presunzione d’innocenza, precisato che attualmente non vi sarebbe nessun procedimento penale pendente a carico del predetto La sua applicazione in relazione a fatti antecedenti alla sua introdu- zione, nel 2009, sarebbe peraltro contraria al principio di non retroattività della legge penale. Pure violati sarebbero i principi nulla poena sine lege e ne bis in idem, dato che le restrizioni patrimoniali adottate dal Tribunale delle misure di prevenzione costituirebbero in pratica delle sanzioni penali senza che sia stata stabilita una responsabilità penale di B., il quale è stato assolto definitivamente per i fatti alla base della procedura di prevenzione patrimoniale.
2.1 Il procedimento di prevenzione patrimoniale italiano trova la sua base legale nel decreto legislativo n. 159/11 che ha ripreso le disposizioni previgenti in materia di misure preventive personali e patrimoniali prima disciplinate nelle leggi n. 1423/56, 575/65, 152/75, 646/82 (sull'evoluzione della norma v. MENDITTO, Confisca penale e di prevenzione davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, in Questione Giustizia, Relazione del 19 giugno 2015, pag. 7 e seg.; TPF 2010 158 consid. 2.2). L'applicazione della norma non si limita a soggetti
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indiziati di appartenere alle associazioni di tipo mafioso come risulta dall'art. 4 cpv. 1 lett. a del decreto legislativo n. 159/11: i capoversi 1 lett. b e lett. c di questo articolo designano, tra i destinatari delle misure applicate dall'autorità giudiziaria, i soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3- bis, del Codice di procedura penale, ovvero del delitto di cui all’articolo 12-quin- quies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nonché i soggetti di cui all'art. 1 lett. a) e b) dello stesso decreto, ossia: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Il riferimento generico ad "attività delittuose" estende l'applicazione delle misure di prevenzione anche a proventi illegali derivanti dai c.d. crimini da profitto, se- gnatamente la corruzione, la bancarotta e la truffa. La ratio legislativa è pertanto quella di aggredire le accumulazioni illecite non più solo degli indiziati di mafia ma da parte di tutte le persone pericolose in quanto aduse al vivere, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Accertati i presupposti oggettivi, ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione personale, devono essere altresì adempiuti i presupposti di cui agli art. 20 e 24 del decreto legislativo n. 159/11 relativi alle misure di prevenzione patrimoniale. Va innanzitutto stabilita la di- sponibilità, diretta o indiretta del bene da parte del proposto. Tale disponibilità è intesa in senso sostanziale, e di essa va data la prova. Non occorre dimostrare la titolarità che il proposto abbia sui valori: è sufficiente provare che quest'ultimo ne determini la destinazione o l'impiego. Gli accertamenti patrimoniali si esten- dono nei confronti "del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio abbiano convissuto con il proposto nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi, od associazioni, del cui patrimonio il proposto ri- sulti poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente dei beni”. Va inoltre stabilita l'esistenza di sufficienti indizi, primo tra tutti la sproporzione tra il valore dei beni e i redditi dichiarati o l'attività svolta, tali da far ritenere che i beni siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego. L'indiziato può allegare elementi per giustificare la legittima provenienza del bene seque- strato offrendo elementi precisi e riscontrabili. In merito alla provenienza illecita indiziaria la giurisprudenza italiana ha stabilito che "la legge, invero, non con- sente di dare rilievo a meri sospetti ma richiede la sussistenza di veri e propri indizi cioè di quella categoria di elementi di prova che sono ricavati, mediante un procedimento logico - induttivo, da circostanze, fatti e comportamenti speci- fici e concreti che, come tali, sono suscettibili di analisi critica contestazione e dimostrazione" (Cassazione penale, Sezione I, sentenza n. 106, del 7 marzo 1985). Questa giurisprudenza è stata confermata anche in seguito: "Nel corso del procedimento di prevenzione, il giudice di merito è legittimato a servirsi di elementi di prova o di tipo indiziario tratti da procedimenti penali in corso, anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile, e, in tale ultimo caso, anche a prescindere dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento
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della responsabilità. Sicché pure l'assoluzione, anche se irrevocabile, dal reato non comporterebbe la automatica esclusione della pericolosità sociale, poten- dosi il relativo scrutinio fondare sia sugli stessi fatti storici in ordine ai quali è stata esclusa la configurabilità di illiceità penale, sia su altri fatti acquisiti o au- tonomamente desunti nel giudizio di prevenzione. Ciò che rileva, è che il giudi- zio di pericolosità sia fondato su elementi certi, dai quali possa legittimamente farsi discendere l'affermazione della pericolosità, sulla base di un ragionamento immune da vizi" (Cassazione penale, Sezione V, sentenza n. 705, del 16 mag- gio 2014). L'accertamento relativo ai presupposti suindicati nella fase cautelare di esame della richiesta di sequestro va operata sulla base degli elementi offerti dall'organo proponente o acquisiti dal Tribunale attraverso l'eventuale esercizio dei poteri d'indagine di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 159/11. Le con- clusioni raggiunte nella fase cautelare devono, poi, essere verificate nel corso dell'udienza camerale, attraverso il pieno esplicarsi del contraddittorio; in tale sede possono essere offerte al Tribunale tesi ed allegazioni difensive che, se idonee, impediscono l'adozione del provvedimento di confisca, con conse- guente restituzione dei beni sequestrati. Il contraddittorio è garantito di fronte a tre gradi di giudizio; i giudici italiani non possono fondare le loro sentenze su semplici sospetti, ma devono accertare e valutare i fatti esposti dalle parti (v. MENDITTO, op. cit., pag. 30; v. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Pozzi c. Italia del 20 luglio 2011, n. 55734/08, n. 28). La necessità di ancorare il giudizio in tema di misure di prevenzione, sia personali che patrimoniali, a dati e fatti oggettivi, effettuando così un’interpretazione conforme alla giurispru- denza della Corte europea dei diritti dell’uomo è stata ribadita nella sentenza n. 9517 del 7 febbraio 2018 della Sezione II della Corte di cassazione italiana (v. anche Cassazione penale 10/2018 doc. 422.3). La Corte costituzionale italiana, con sentenza n. 24 del 14 ottobre 2019, ribadisce altresì che “l’ablazione patri- moniale si giustifica se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute in passato dal soggetto risultano essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s’inten- dono confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare” (cit. in GRIFFO, La improcedibilità della azione di prevenzione in rapporto alle defini- zioni di merito, in Cassazione penale 9/2021, pag. 3008).
Alla luce di ciò è già stato più volte rilevato nella giurisprudenza svizzera come la procedura di prevenzione patrimoniale presenti una similitudine sufficiente con le procedure di confisca previste o riconosciute dal diritto svizzero. Essa può quindi essere assimilata ad una “causa penale” ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP (TPF 2023 98 consid. 3; 2010 158 consid. 2.5; v. anche sentenze del Tribunale federale 1C_563/2010 del 22 dicembre 2010 e 1C_271/2016 del 23 marzo 2018). Lo stesso vale in linea di massima anche dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni del decreto legislativo n. 159/11, qui concreta- mente applicate e già a propria volta oggetto di un’invalsa giurisprudenza di questa Corte alla quale si può qui rinviare (v. sentenze del Tribunale penale
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federale RR.2018.204+205+206+243 del 17 gennaio 2019 consid. 3; RR.2017.104 dell’8 agosto 2017 consid. 5; RR.2015.177-178 del 29 ottobre 2015 consid. 3.2). Ciò nondimeno il giudice dell’assistenza è comunque chia- mato a valutare di volta in volta gli accertamenti effettuati dal giudice estero del merito, nonché il rispetto del contraddittorio e degli altri requisiti ripetutamente ribaditi dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di misure di preven- zione (v. MAZZACUVA, La prevenzione sostenibile, in Cassazione penale 3/2018, pag. 1017 e segg. nonché infra consid. 2.2.6). Questo si impone a maggior ra- gione se si considera il fatto che, secondo la dottrina italiana, gli “interventi del Giudice delle leggi hanno eliminato alcuni vistosi deficit di legalità, ma anche contribuito a stabilizzare istituti che, sotto l’etichetta della sicurezza o della pre- venzione, fuoriescono dal paradigma cognitivo del garantismo. Sul piano pro- cessuale si affaccia un modello di giurisdizione che ha come condizione neces- saria la verificabilità o falsificabilità delle ipotesi accusatorie in forza del loro ca- rattere assertivo, e la loro dimostrazione empirica sulla base di procedure di- stanti dalle metodologie probatorie del dibattimento” (GRIFFO, op. cit., pag. 3008 e seg.).
2.2
2.2.1 In concreto, con complemento rogatoriale del 16 dicembre 2020, l’autorità estera ha trasmesso al MPC il decreto n. 172/2016 emanato il 25 luglio 2016 dal Tribunale civile e penale di Roma, Sezione specializzata per le misure di prevenzione, divenuto definitivo il 6 giugno 2020, per l’esecuzione della confisca di svariate relazioni bancarie, fra cui quella qui litigiosa (v. atto 03-00-0356 in- carto MPC). Premesso che il Tribunale ordinario di Roma, con sentenza del 13 dicembre 2021, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di B. per i reati ascrittigli, alla base anche della rogatoria italiana, perché estinti per inter- venuta prescrizione (v. atto 03-00-0486 e segg. incarto MPC e infra consid. 2.2.5), il Tribunale civile e penale di Roma ha motivato come segue il proprio decreto.
2.2.2 Per sostanziare la sussistenza di elementi atti a far ricadere le fattispecie già ascritte al predetto tra le ipotesi di applicabilità del decreto legislativo n. 159/11, esso ha anzitutto ripreso e fatto sue le motivazioni contenute nel decreto di se- questro del 23 dicembre 2014 emesso dal Tribunale di Roma, il quale, sulla pericolosità del ricorrente ha affermato che “la Procura della Repubblica fonda la sua proposta sul presupposto che la pericolosità di B., ai sensi degli artt. 1, 4 e 16 del [decreto legislativo] 159/2011, si evince in particolare dagli elementi emersi nell'ambito del procedimento penale n. 25639/06, per il quale è attual- mente in corso la fase dibattimentale, agevolmente enucleabili dalla ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa in data 8 luglio 2008. In particolare, viene richiamata, ai fini che qui interessano, la con- testazione mossa al capo Z della imputazione cautelare, nella quale B. è indivi- duato come il capo e l'organizzatore di una associazione criminale finalizzata
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alla commissione di delitti di truffa aggravata, appropriazione indebita aggra- vata, bancarotta, delitti tributari, delitti di riciclaggio e reimpiego (reato di cui all'articolo 416 commi 1 e 2 c.p., con riferimento agli articoli 646, 61 nn. 7 e 11 c.p., 216, 223 R.D. 267/42, 3 e 10 [decreto legislativo] n. 74/2000, 640 comma 2, 648bis, 648ter c.p., per essersi associati tra loro, e con altri alla stato non identificati, al fine di commettere un numero indeterminato di delitti quali quelli suindicati mediante: a) la costituzione, con cadenza annuale, di numerose so- cietà operanti nel settore dei servizi di pulizia; b) la presentazione di dichiara- zioni fiscali riportanti ingenti costi fittizi, sì da sottrarsi al pagamento delle impo- ste e determinare l'insorgere di crediti di imposta; c) l'utilizzazione dei crediti così maturati in compensazione per il pagamento dei contributi previdenziali re- lativi ai lavoratori dipendenti delle società; d) la sottrazione dalle casse della società di tutte le somme incassate nel periodo di attività; e) la cessazione dell’attività della società dopo solo un anno con trasferimento dei dipendenti su altra società con la quale ripetere l'operazione di sottrazione di risorse; f) la no- mina come amministratore di un prestanome straniero, la messa in liquidazione della società, e, in alcuni casi il cambio di denominazione della stessa e il tra- sferimento all'estero, sì da ostacolare eventuali attività di accertamento; g) il trasferimento delle somme sottratte ad altre società del sodalizio in modo da ostacolare la identificazione della provenienza illecita delle somme; h) il reim- piego dei proventi degli illeciti in attività economiche. Associazione nella quale B. e H. rivestono il ruolo di capi e di organizzatori (…). In Roma dal 1996 e fino ad oggi con permanenza). Dal complesso delle attività svolte nel richiamato procedimento, puntualmente riportate nella ordinanza cautelare, emerge come il B. abbia creato un vero e proprio sistema criminale, consistente nella crea- zione di decine di società, tutte intestate a prestanome, che venivano utilizzate per brevissimi periodi come sub-appaltatrici (rectius come esecutrici del con- tratto di appalto) di servizi di pulizia e/o di facchinaggio, e attraverso le quali il B. riusciva a separare i costi delle attività, in particolare quelli di natura tributaria e contributiva, dai proventi. I proventi, infatti, venivano immediatamente trasfe- riti, senza alcuna giustificazione o con causali apparenti, quali "finanziamento" o "giroconto", ad altre società riferibili al B., mentre i debiti fiscali e contributivi, occultati mediante dichiarazioni mendaci, restavano in capo alla società, che veniva subito dismessa, con cambio di amministratori, cambio di denomina- zione (spesso con l'inversione dell'acronimo) e trasferimento all'estero. Le inda- gini hanno documentato come tale sistema fosse già in atto nel 1996, periodo cui si riferiscono i prelevamenti dal conto della società I., dal cui fallimento hanno avuto avvio le indagini. Non sono stati svolti accertamenti con riferimento ai periodi precedenti, in ragione del regime di prescrizione dei reati vigente in Italia (in particolare dopo la modifica, intervenuta nel 2005, dell'art.158 c.p. che ha escluso la unitarietà del termine di prescrizione nel reato continuato), anche se dagli elementi acquisiti in quel procedimento (in particolare avendo riferi- mento all'epoca di costituzione delle società cd. madri) è possibile desumere che l'attività illecita abbia avuto inizio in epoca ben più risalente. Sulla base degli
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elementi acquisiti da ultimo dalla Guardia di Finanza e compendiati nella nota informativa richiamata, l'attività è proseguita, con modalità identiche, anche nel periodo successivo all'applicazione della misura cautelare e fino alla data odierna. Gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza hanno, infatti, docu- mentato il sistematico ricorso alla creazione e alla rapida dismissione di società, l'intestazione fittizia delle stesse in capo a prestanome, i continui trasferimenti di beni da una società all’altra. Anche gli altri precedenti giudiziari del proposto, nonostante gli esiti favorevoli, documentano il sistematico ricorso a pratiche il- lecite” (atto 03-00-0358 e seg. incarto MPC). Per quanto attiene alla disponibilità dei beni e alla sproporzione tra il patrimonio e i redditi dichiarati o accertati del ricorrente, il Tribunale di Roma ha affermato che “il patrimonio del B. risulta in gran parte intestato a prestanome. Come ampiamente illustrato nella citata in- formativa della Guardia di Finanza tale assunto si fonda su univoci dati testimo- niali e documentali” (atto 03-00-0362 incarto MPC). Inoltre, “sulla scorta delle risultanze d'indagine, emerge un'evidente sproporzione tra l'esiguità dei redditi complessivamente dichiarati dal nucleo familiare del proposto ed i beni di cui gli stessi hanno la piena disponibilità” (atto 03-00-0408 incarto MPC). Sulla base delle indagini esperite e dei dati raccolti e analizzati, il Tribunale di Roma è giunto alla conclusione “che sussistono tutti i presupposti previsti dalla norma- tiva in vigore per l'emissione del richiesto decreto di sequestro anticipato dei beni indicati: la pericolosità pregressa ed attuale del B. ai sensi dell'art. 1 del D[ecreto legislativo] 159/2011 sia con riferimento all'essere dedito abitualmente a traffici delittuosi, sia in relazione al vivere abitualmente con i proventi di attività delittuose; la disponibilità dei beni da parte del proposto, direttamente o tramite terzi; la mancata dimostrazione della legittima provenienza dei beni, avuto ri- guardo agli accurati accertamenti svolti dalla P.G. sulla formazione del patrimo- nio; la sproporzione tra i beni ed il reddito dichiarato o l'attività economica svolta dal proposto e dai suoi familiari ovvero la provenienza dei beni dalla attività illecita di cui siano il frutto o il reimpiego; l'esistenza di sufficienti indizi, primo fra tutti la sproporzione tra il valore degli stessi beni e i redditi dichiarati e l'attività svolta, tali da fare ritenere che detti beni siano il frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego” (atto 03-00-0412 incarto MPC).
2.2.3 Sulla base di quanto precede ed effettuando ulteriori approfondimenti, il Tribu- nale civile e penale di Roma ha confermato sia la pericolosità sociale del ricor- rente sia la sproporzione del suo patrimonio con i redditi leciti conseguiti. Ciò che esso ha ritenuto importante «è che il proposto sia stato soggetto dedito alla commissione di delitti suscettibili di produrre redditi illeciti, che tale attività, quanto meno per un congruo periodo di tempo, abbia costituito uno stile di vita sufficientemente consolidato, che vi siano elementi di fatto concreti per ritenere che taIi entrate abbiano contribuito a formare almeno in parte il patrimonio dello stesso e che il patrimonio risulti evidentemente sproporzionato rispetto ai redditi leciti prodotti dal proposto. In definiva, per ciò che attiene alla pericolosità del B., anche all'esito dell'instaurazione del contraddittorio, essa deve ritenersi
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adeguatamente dimostrata, quanto meno per il periodo oggetto degli addebiti penali oggetto del procedimento penale richiamato: vale a dire dal 1996 a tutto il 2008 ed oltre. In tale periodo le ripetute, meditate, pianificate e prolungate condotte illecite descritte hanno senza dubbio costituito uno stile di vita e pro- dotto redditi illeciti e sono state realizzate con modus operandi studiato e frutto di un'elaborazione complessa e “intelligente" vieppiù, perciò, “pericolosa”». In definitiva, quanto meno nel lasso di tempo compreso fra il 1996 e il 2008/2010 (ma anche oltre), il profilo del ricorrente “rientra perfettamente in quello di coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traf- fici delittuosi, ma anche in quello di coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, descritto alle lettere a) e b) dell’art. 1 del D[ecreto legislativo] 159/11” (atto 03-00-0421 e 0423 incarto MPC). Quanto alla sproporzione con i redditi leciti generati, il Tribunale, appoggiandosi su una perizia “eccezionalmente complessa, compendiata in una relazione di 11 volumi, di cui uno contenente le sole conclusioni” (atto 03-00-0426 incarto MPC), ha rilevato come “alla luce della ricostruzione e delle considerazioni esposte, questo Tribunale ritiene adeguatamente dimostrato che I'intero uni- verso imprenditoriale e societario in sequestro, ancorché a lui in larga parte non intestato, sia riconducibile a B. (…)”, patrimonio in contrasto con la sua situa- zione finanziaria d’inizio anni Novanta (atto 03-00-0433 e seg. incarto MPC). Riassumendo, il Tribunale civile e penale di Roma, Sezione specializzata per le misure di prevenzione, ha “valutato, soppesato e ritenuto provato l’elemento soggettivo della pericolosità. Ne è stata perimetrata l’estensione cronologica. È stata esaminata e ritenuta la totale riferibilità al proposto di tutto il patrimonio attualmente in sequestro, con le sole specifiche eccezioni che sono state indi- cate. È stato ritenuto che la sproporzione e la necessità della confisca attinga tutto il patrimonio ritenuto riferibile a B. (ad eccezione dei beni immobili acqui- stati fino al 1996 e tuttora a questi intestati e dei beni immobili dei familiari), attesa l’irrimediabile confusione fra entrate e patrimonio lecito ed entrate e pa- trimonio illecito che si è determinata” (atto 03-00-0439 incarto MPC).
2.2.4 Con decreto del 12 giugno 2018, la Corte d’appello di Roma, Quarta sezione penale, Misure di prevenzione, ha in sostanza confermato il decreto di cui sopra (atto 03-00-0280 e segg. incarto MPC). Con sentenza del 6 giugno 2019, la Corte di cassazione ha confermato anch’essa detto decreto per quanto riguarda B. (v. atto 03-00-0295 incarto MPC). In data 26 novembre 2020, quest’ultimo ha avviato una procedura denominata “incidente di esecuzione” presso il Tribu- nale civile e penale di Roma finalizzata all’annullamento del provvedimento di confisca emesso a suo carico, strumento dichiarato inammissibile con decisione del 6 ottobre 2021. Con decisione del 22 giugno 2022, il Tribunale di Roma ha respinto l’istanza di revoca del sequestro e della confisca (v. atto 03-00-0520 e segg. incarto MPC), giudizio definitivamente confermato dalla Corte di
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cassazione italiana con sentenza del 15 dicembre 2022 (v. atto 03-00-0533 in- carto MPC).
2.2.5 Come già rilevato in precedenza, con sentenza del 13 dicembre 2021, il Tribu- nale ordinario di Roma, a conclusione del procedimento penale a carico, tra l’altro, di B., ha dichiarato, richiamando gli art. 157 CP/I e 531 CPP/I, di non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine ai reati ascrittigli, segna- tamente la ripetuta bancarotta fraudolenta, perché estinti per intervenuta pre- scrizione (v. atto 03-00-0501 incarto MPC). Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, B. non è stato né assolto né prosciolto; ciò che è stato invece il caso per altri coimputati nel procedimento italiano, i quali, con riferimento all’art. 530 CPP/I, sono stati assolti dai reati loro ascritti “perché il fatto non sussiste” (ibidem). Giustamente sollecitata dal MPC circa le conseguenze di tale sen- tenza sulla confisca pronunciata nell’ambito della procedura di prevenzione pa- trimoniale a carico di B., l’autorità rogante, con scritto del 25 gennaio 2025, ha dichiarato che «il Collegio ha dato atto che dall'istruttoria svolta non erano emerse prove tali da rendere possibile un proscioglimento nel merito in ordine ai gravi reati contestati ed ha, pertanto, proceduto alla declaratoria di improce- dibilità per estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione. Non essendo quindi venuto meno il fondamento probatorio delle accuse, il Tribunale Misure di prevenzione può basare il proprio convincimento sulla pericolosità della persona sui dati fattuali emersi nel procedimento penale. Il Tribunale mi- sure di prevenzione, infatti, nell'accertare la pericolosità sociale, in base al con- solidato principio di "autonoma valutazione" può avvalersi di elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penali anche in corso. È utile sottolineare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: "..il soggetto coinvolto in un pro- cedimento di prevenzione, non viene ritenuto "colpevole" o "non colpevole" in ordine alla realizzazione di un fatto specifico di reato, ma viene ritenuto "perico- loso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente ed illecito agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza), elevato ad "indice rivela- tore" della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza delle citate disposizioni di legge che "qualificano" le diverse categorie di pericolosità. È dun- que, tanto la base fattuale che l'ambito del giudizio che distinguono tra loro i due processi" (Cfr. Cass. Pen. 2a sez. n. 33540/2021 ric. Balini). La Corte Co- stituzionale, con sentenza n. 24 del 24 gennaio 2019, ha inoltre ribadito, tra l'altro, che il giudizio di pericolosità su cui si basa l'azione autonoma di preven- zione si può fondare anche su risultanze che siano comunque oggettivamente dimostrative di dati fattuali, anche quando il procedimento si sia concluso con sentenza di proscioglimento, indulto o amnistia» (atto 03-00-0484 e seg. incarto MPC).
2.2.6 Da quanto precede risulta che il Tribunale civile e penale di Roma, Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, ha indicato quali sono le ragioni
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dell’applicabilità concreta del citato decreto legislativo n. 159/11, quali sono i reati in questione – per i quali la doppia punibilità è pacificamente data, visto che i fatti contestatigli possono essere sussunti in Svizzera almeno al reato di bancarotta fraudolenta (art. 163 CP), appropriazione indebita (art. 138 CP), am- ministrazione infedele (art. 158 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) – e quale sia la connessione con i valori patrimoniali da confiscare, tra i quali i valori patrimoniali litigiosi (v. atto 03-00-0389 e 0460 incarto MPC). Il fatto che tali reati si siano nel frattempo prescritti non ha per nulla inficiato gli accertamenti del Tribunale, visto che, come già evidenziato sopra, il ricorrente a differenza di altri imputati non è stato assolto (v. supra consid. 2.2.5) e l’ordinamento penale ita- liano distingue in maniera netta l’assoluzione “perché il fatto non sussiste” (art. 530 CPP/I) dalla mera estinzione del reato per intervenuta prescrizione (v. art. 157 CP/I e 531 CPP/I). Secondo l’art. 129 comma 2 CPP/I, inoltre, “quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la forma prescritta” (v. anche la giurisprudenza citata in ILLUMINATI/GIULIANI, Commentario breve al Codice di procedura penale, 3a ediz. 2020, pag. 2647 e seg.). Si tratta di una distinzione di cui va sottolineata l’importanza anche e proprio alla luce della procedura di prevenzione patrimoniale concretamente in esame. Se in caso di assoluzione ex art. 530 CPP/I le critiche sollevate dal ricorrente non mancherebbero di fon- damento (v. anche la giurisprudenza citata da GRIFFO, op. cit., pag. 3014 e segg.), tanto più che censure simili sono al vaglio della CorteEDU nel caso Ca- vallotti e riuniti contro Italia (v. ad es. l’Intervento dell’Unione delle Camere pe- nali italiane del 21 maggio 2024), lo stesso non si può dire – perlomeno in ter- mini così apodittici – per le ipotesi di cui all’art. 531 CPP/I, a condizione ovvia- mente che gli accertamenti della parallela procedura di prevenzione patrimo- niale si siano svolti in piena conformità alla giurisprudenza della CorteEDU e della Corte costituzionale italiana (v. supra consid. 2.1). Tutto dipende da quanto viene concretamente accertato in detta procedura e dal rigore delle me- todologie probatorie adottate. In casu si constata che le autorità italiane non si sono limitate a confermare, nel pieno rispetto del contraddittorio, la pericolosità sociale del ricorrente e la sproporzione del suo patrimonio con i redditi leciti conseguiti, ma hanno anche accertato la sussistenza dal 1996 a tutto il 2008 e oltre, di “ripetute, meditate, pianificate e prolungate condotte illecite” che hanno non solo “costituito uno stile di vita” ma anche “prodotto redditi illeciti”, rientrando il profilo del ricorrente “perfettamente in quello di coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi, ma anche in quello di coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose” (v. supra consid. 2.2.3). Il modus operandi del ricorrente era già ampiamente descritto nel decreto di sequestro del 23 dicembre 2014, corredato dai relativi accertamenti della Guardia di Finanza, scaturiti dal
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fallimento della società I., di per sé mai messi in discussione nel merito nem- meno nei successivi gradi di giudizio: in questi si parla di “sistematico ricorso alla creazione e alla rapida dismissione di società”, di “intestazione fittizia delle stesse in capo a prestanome”, di “continui trasferimenti di beni da una società all’altra” nonché di “sistematico ricorso a pratiche illecite” (v. supra consid. 2.2.2). Si tratta di documentati accertamenti, sia in merito alle attività criminali del ricorrente, sia sul nesso causale fra queste e i beni sotto sequestro, che risultano fondati su dati oggettivi, il cui esame nel merito esula di principio dalle competenze del giudice dell’assistenza (DTF 145 IV 99 consid. 3.2), ma della cui correttezza non vi è ragione di dubitare, anche in considerazione dei rigorosi paletti costituzionali posti dalla giurisprudenza italiana (v. supra consid. 2.1) e stante del resto la possibilità, a suo dire esperita dallo stesso ricorrente, di con- testarne la validità anche di fronte alla CorteEDU. Fatto quest’ultimo che non ne ostacola comunque il passaggio in giudicato e quindi l’eseguibilità alla luce dell’art. 74a AIMP, il quale, al suo cpv. 2 lett. b, comprende anche i valori di rimpiazzo e l’indebito profitto, non certo assimilabili, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, alla nozione di risarcimento equivalente ex art. 71 CP, per il quale l’assistenza ex art. 74a AIMP (riservati gli art. 94 e segg. AIMP) sarebbe in effetti esclusa (DTF 149 IV 376 consid. 6). Ne consegue che la con- fisca in questione non lede né la garanzia della proprietà, né la presunzione di innocenza, né tanto meno i principi nulla poena sine lege e ne bis in idem, non da ultimo anche perché la procedura di prevenzione patrimoniale ha di per sé vita propria rispetto alla procedura penale di merito, e in questo non si possono mancare di ravvisare similitudini con la procedura indipendente di confisca pre- vista agli art. 376 e segg. del nostro Codice di rito (v. però DTF 142 IV 383 consid. 2). È sì vero che in una recente sentenza la CorteEDU ha censurato l’operato delle autorità giudiziarie italiane per la mancata applicazione nel caso Isaia dei principi di attualità al requisito della pericolosità sociale del proposto ai fini dell’avvio delle procedure ablative finalizzate alla confisca, nonché per l’as- senza di un nesso causale concreto tra le attività criminose e i beni oggetto di sequestro, in particolare in merito ai beni intestati a terzi (v. sentenza Isaia e altri contro Italia del 25 settembre 2025, n. 11176/11 e 27505/14). Si tratta tut- tavia di censure che non mettono in discussione l’istituto in sé (v. anche la sen- tenza nella causa Garofalo e altri contro Italia del 26 febbraio 2025, n. 47269/18), ma la sua applicazione nel caso concreto, come era già avvenuto con la sentenza nel caso De Tommaso (sentenza della CorteEDU del 23 feb- braio 2017, n. 43395/09). Infine non può essere considerato violato nemmeno il principio della non retroattività della legge, nella misura in cui le qui applicate norme sulla procedura di prevenzione patrimoniale, introdotte nel 2008/2009, non hanno carattere materiale ma procedurale, per cui si applicano a tutto il periodo preso in considerazione dalle autorità italiane (v. MENDITTO, Misure di prevenzione, personali e patrimoniali, e compatibilità con la CEDU, con partico- lare riferimento all’ampliamento dei destinatari delle misure e all’introduzione del principio di applicazione disgiunta, in Questione Giustizia del 28 novembre
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2013, pag. 16, consultabile al sito internet https://www.questionegiustizia.it/arti- colo/misure-di-prevenzione-personali-e-patrimoniali-e-compatibilita-con-la- cedu_28-11-2013.php).
2.2.7 Per il resto, dovendo essere analizzata alla luce del diritto interno dello Stato richiedente, la competenza delle autorità repressive di tale Stato è in generale presunta, tranne nell'ipotesi, non realizzata nella fattispecie, d'incompetenza manifesta (DTF 116 Ib 89 consid. 2c/aa; sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.177-178 del 29 ottobre 2015 consid. 3.2).
3. La ricorrente afferma infine che il danno patrimoniale di EUR 100 mio derivante dalle infrazioni contestate a B., avanzato dalle autorità italiane senza fornire la minima prova, sarebbe arbitrario e la confisca dei valori litigiosi contraria al prin- cipio della proporzionalità.
Come visto in precedenza (v. supra consid. 2.2.2 e 2.2.3), il Tribunale di Roma ha accertato nel suo decreto di sequestro del 23 dicembre 2014 che buona parte del patrimonio di B. comprendente beni mobili e immobili, detenuto diret- tamente o indirettamente (mediante prestanomi), risulta provenire da attività il- lecite. Stimando il danno patrimoniale derivante dai reati contestati a oltre EUR 100 milioni (v. atto 03-00-0001 incarto MPC), esso ha in particolare affer- mato “di aver proceduto al sequestro di tutti i beni riferibili al B. Un patrimonio di enorme vastità, costituito da 102 società ed aziende, enti o soggetti giuridici di varia natura, centinaia di immobili, beni mobili registrati (ivi comprese imbar- cazioni), liquidità in varia forma, per svariati milioni di euro, anche all’estero (…). È significativo ricordare, al proposito, che oltre alle innumerevoli ed enormi ri- sorse finanziarie sequestrate al B. e ai suoi familiari sotto forma di conti correnti, polizze, titoli di vario genere, anche attraverso fiduciarie, è stato sequestrato al B. denaro contante custodito a casa in cassaforte per quasi 1.5 milioni di Euro” (atto 03-00-0412 incarto MPC). ribadita “l’irrimediabile confusione fra entrate e patrimonio lecito ed entrate e patrimonio illecito che si è determinata” dal 1996 fino all’avvio delle indagini della Guardia di Finanza (v. supra consid. 2.2.3), in virtù della gestione criminale dei beni societari rimproverata al ricorrente stesso. Ora, a fronte di questi accertamenti, della cui correttezza non vi è nessun motivo di dubitare e il cui esame non rientra di principio nelle competenze del giudice dell’assistenza (DTF 145 IV 99 consid. 3.2), la confisca del conto litigioso, con un saldo di EUR 16'719’947.– al 31 dicembre 2024 (v. act. 1.1, pag. 2), non risulta sproporzionata per rapporto all’ammontare totale dei proventi ritenuti di origine illecita. In questo senso, pure da respingere è la conclusione sussidiaria di dissequestro a concorrenza di EUR 2'761'107.–. In definitiva, anche questa censura va disattesa.
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4. Da quanto sopra discende che il ricorso va integralmente respinto e la decisione impugnata va confermata.
5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 10'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 10'000.– è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 13 novembre 2025
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Patrick Blaser - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).