Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Sequestro (art. 33a OAIMP).
Sachverhalt
A. Il 14 maggio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, com- pletata il 25 marzo 2014, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei con- fronti di A. ed altri per titolo di appropriazione indebita (art. 646 CP italiano), bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (art. 216 Legge fallimen- tare), associazione per delinquere (art. 416 CP italiano), frode fiscale (art. 3 D.l.
n. 74 del 10 marzo 2000), truffa aggravata in danno di enti pubblici (art. 640 CP italiano) e riciclaggio (art. 648-bis CP italiano). Secondo le autorità estere, le persone indagate, in concorso tra loro, attraverso alcuni consorzi, si sarebbero aggiudicate a prezzi estremamente concorrenziali, grazie anche al fatto che non avrebbero pagato tasse, appalti pubblici nel settore delle imprese di pulizia, commissionati da enti pubblici italiani quali prefetture, ministeri, uffici delle re- gioni, ecc. I consorzi degli indagati, dopo essersi aggiudicati gli appalti, avreb- bero subappaltato il lavoro a società di servizi che, ufficialmente, non risulta- vano essere collegate fra loro. Quest'ultime sarebbero quindi state svuotate di tutti i guadagni attraverso appropriazioni indebite, finanziamenti o giri bancari. Tali società avrebbero avuto una vita breve e sarebbero state intestate a pre- stanomi, che sarebbero stati avvicinati da A. che, in cambio di una firma, li avrebbe ricompensati (v. act. 8.9). Con il suo complemento rogatoriale del 25 marzo 2014, l'autorità estera ha informato le autorità elvetiche che, con provve- dimento del 23 gennaio 2014, il Tribunale di Roma, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, ha disposto il sequestro a fine di confisca dei beni riconducibili a A., tra i quali le relazioni bancarie seguenti: n. 1 presso la banca D. (ora banca E. SA), a Zurigo, intestata alla F., e n. 2 presso la banca G. SA, Lugano, intestata a B. Ltd.; n. 3 presso la banca H., Lugano, intestata a I. SA (v. act. 8.5)
B. Mediante decisioni del 25 marzo 2014, il Ministero pubblico della Confedera- zione (di seguito: MPC), autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in se- guito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando il blocco dei saldi attivi re- lativi alle seguenti relazioni: n. 4 presso l'ex banca D., Lugano, ora presso banca E. SA, Zurigo, intestata a A.; n. 2. presso banca G. SA, Ginevra, intestata a B. Ltd.; n. 5 e n. 6 presso l'ex banca H., Lugano, ora presso la Banca J., Zurigo, entrambe intestate originariamente a I. SA e susseguentemente, a seguito della liquidazione del banca H. di Lugano, all'Amministrazione federale delle finanze (v. act. 8.2, 8.3 e 8.4).
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C. Il 7 aprile 2015, A. ha postulato la revoca del sequestro delle relazioni di cui sopra. Con decisione del 18 maggio 2015 il MPC ha respinto tale richiesta (v. act. 8.1).
D. Il 12 giugno 2015, A. e B. Ltd. hanno interposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo l'annullamento dei sequestri in questione (v. act. 1).
E. Con osservazioni del 13 luglio 2015 il MPC e l'UFG hanno entrambi postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7 e 8).
F. Con replica del 17 agosto 2015 i ricorrenti si sono riconfermati nelle loro con- clusioni ricorsuali (v. act. 11).
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale.
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e age- vola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e Estradi- zione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il
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1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo- svizzero; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il prin- cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto inter- nazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 Il ricorso è stato interposto contro la decisione del MPC del 18 maggio 2015, erroneamente denominata "decisione di chiusura" (v. su questa problematica TPF 2007 124 consid. 2.1-2.2), che ha confermato il sequestro dei valori depo- sitati sui conti di cui sopra (v. lett. B). In quanto titolari delle relazioni n. 4 presso banca E. SA, Zurigo, e n. 2 presso la banca G. SA, Ginevra, oggetto delle criti- cate misure d'assistenza, A. risp. B. Ltd. sono legittimati a ricorrere. La qualità per ricorrere fa per contro difetto per quanto riguarda gli altri due conti seque- strati (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). La decisione qui impugnata, seppur di natura in- cidentale, va proceduralmente trattata come una decisione di chiusura (v. TPF 2007 124 consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.215-218 dell'8 aprile 2013, consid. 1.3). Ne consegue che, da una parte, l'ammissibilità del gravame non è subordinata all'esistenza di un pregiudizio immediato ed ir- reparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP e, dall'altra, il termine per ricorrere non è quello previsto per le decisioni incidentali (art. 80k AIMP). Interposto nel termine di trenta giorni previsto per le normali decisioni di chiusura, il ricorso è formalmente ammissibile.
E. 2 I ricorrenti censurano innanzitutto la violazione del loro diritto di essere sentiti, nella misura in cui il MPC, con la decisione litigiosa, si sarebbe limitato a rile- vare, in maniera generica, la complessità del procedimento estero a giustifica- zione dei sequestri pronunciati, senza confrontarsi con le argomentazioni da loro addotte.
E. 2.1 Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA ri- chiamato l’art. 12 cpv. 1 AIMP (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; MICHELE
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ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwal- tungsverfahren des modernen Staates, tesi di laurea, Berna 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità d’ese- cuzione non comporta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza e la dot- trina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecu- zione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit.,
n. 472).
L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'au- torità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a de- cidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter eserci- tare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente ALBERTINI, op. cit., pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità di esecuzione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b e sentenze citate; sen- tenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011, consid. 3.2.1).
E. 2.2 In concreto, il MPC, seppur in maniera sintetica, ha sufficientemente spiegato i motivi che lo hanno portato ad emanare la decisione impugnata e a confermare i sequestri, rinviando nel contempo sia al decreto di sequestro del 23 gennaio 2014 emanato dal Tribunale di Roma, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, nel quale viene evidenziata la pericolosità sociale di A., indivi- duato come il capo e l'organizzatore di una associazione criminale finalizzata alla commissione di delitti di truffa aggravata, appropriazione indebita aggra- vata, bancarotta, delitti tributari, riciclaggio e reimpiego (v. act. 8.5 pag. 1 e segg.), sia allo scritto dell'autorità rogante dell'8 aprile 2015, mediante il quale la stessa, su richiesta del MPC circa l'attualità dei sequestri, precisa che "è in corso il processo di primo grado per delitti di associazione a delinquere, banca- rotta fraudolenta, appropriazione indebita, truffa in danno dello Stato e riciclag- gio. Il danno patrimoniale derivante dai reati contestati ammonta a oltre 100 milioni di euro. […] Confermo, pertanto, la richiesta di questo Ufficio di mante- nere il sequestro sulle relazioni bancarie indicate nella richiamata nota dell'8
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aprile, riservandomi di comunicare ogni utile notizia in merito allo sviluppo dei procedimenti in corso" (v. act. 8.6).
Ora, alla luce di quanto precede occorre rilevare che, a torto i ricorrenti lamen- tano una carenza di motivazione della decisione contestata, tanto più che essi sono stati in grado di presentare, avverso tale decisione, un'impugnativa ben articolata, mostrando di essere stati posti nelle condizioni per rendersi conto della portata dei provvedimenti impugnati, proprio come richiesto dalla giuri- sprudenza in materia (v. consid. 2.1). Considerando quanto esposto decisivo e sufficiente per il mantenimento del sequestro, essa non ha ritenuto necessario discutere nel dettaglio tutte le obiezioni sollevate dai ricorrenti. Si tratta di un modo di procedere conforme alla predetta giurisprudenza, motivo per cui le cen- sure in questo ambito vanno respinte.
E. 3.1 I ricorrenti sostengono che la domanda di assistenza, nella misura in cui fondata su un procedimento di prevenzione patrimoniale nei confronti di A., sarebbe da respingere in quanto del tutto svincolato dall'accertamento di qualsivoglia ipo- tesi di reato. Essi contestano in sostanza la natura penale di tale istituto.
E. 3.2 Questa Corte ha già avuto modo di esaminare la natura e le caratteristiche della procedura di prevenzione patrimoniale italiana, confermandone la sua validità quale fondamento di una rogatoria tendente alla confisca di beni siti in Svizzera (v. TPF 2010 158 consid. 2). In sostanza, tale procedura presenta una similitu- dine sufficiente con le procedure di confisca previste o riconosciute dal diritto svizzero. Essa può quindi essere assimilata ad una "causa penale" ai sensi de- gli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP (TPF 2010 158 consid. 2.5; v. anche sentenza del Tribunale federale 1C_563/2010 del 22 dicembre 2010). Lo stesso vale anche dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in virtù del decreto legislativo
E. 6 Visto quanto precede, la decisione impugnata va integralmente confermata ed il gravame respinto, nella misura della sua ammissibilità.
E. 7 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73
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cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fatti- specie a complessivi fr. 10'000.-- a carico dei ricorrenti in solido; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
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Dispositiv
- Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 10'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall’anticipo dei costi già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 29 ottobre 2015 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
1. A.,
2. B. Ltd., c/o C. SA, entrambi rappresentati dall'avv. Elio Brunetti,
Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Sequestro (art. 33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2015.177-178
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Fatti: A. Il 14 maggio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, com- pletata il 25 marzo 2014, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei con- fronti di A. ed altri per titolo di appropriazione indebita (art. 646 CP italiano), bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (art. 216 Legge fallimen- tare), associazione per delinquere (art. 416 CP italiano), frode fiscale (art. 3 D.l.
n. 74 del 10 marzo 2000), truffa aggravata in danno di enti pubblici (art. 640 CP italiano) e riciclaggio (art. 648-bis CP italiano). Secondo le autorità estere, le persone indagate, in concorso tra loro, attraverso alcuni consorzi, si sarebbero aggiudicate a prezzi estremamente concorrenziali, grazie anche al fatto che non avrebbero pagato tasse, appalti pubblici nel settore delle imprese di pulizia, commissionati da enti pubblici italiani quali prefetture, ministeri, uffici delle re- gioni, ecc. I consorzi degli indagati, dopo essersi aggiudicati gli appalti, avreb- bero subappaltato il lavoro a società di servizi che, ufficialmente, non risulta- vano essere collegate fra loro. Quest'ultime sarebbero quindi state svuotate di tutti i guadagni attraverso appropriazioni indebite, finanziamenti o giri bancari. Tali società avrebbero avuto una vita breve e sarebbero state intestate a pre- stanomi, che sarebbero stati avvicinati da A. che, in cambio di una firma, li avrebbe ricompensati (v. act. 8.9). Con il suo complemento rogatoriale del 25 marzo 2014, l'autorità estera ha informato le autorità elvetiche che, con provve- dimento del 23 gennaio 2014, il Tribunale di Roma, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, ha disposto il sequestro a fine di confisca dei beni riconducibili a A., tra i quali le relazioni bancarie seguenti: n. 1 presso la banca D. (ora banca E. SA), a Zurigo, intestata alla F., e n. 2 presso la banca G. SA, Lugano, intestata a B. Ltd.; n. 3 presso la banca H., Lugano, intestata a I. SA (v. act. 8.5)
B. Mediante decisioni del 25 marzo 2014, il Ministero pubblico della Confedera- zione (di seguito: MPC), autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in se- guito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando il blocco dei saldi attivi re- lativi alle seguenti relazioni: n. 4 presso l'ex banca D., Lugano, ora presso banca E. SA, Zurigo, intestata a A.; n. 2. presso banca G. SA, Ginevra, intestata a B. Ltd.; n. 5 e n. 6 presso l'ex banca H., Lugano, ora presso la Banca J., Zurigo, entrambe intestate originariamente a I. SA e susseguentemente, a seguito della liquidazione del banca H. di Lugano, all'Amministrazione federale delle finanze (v. act. 8.2, 8.3 e 8.4).
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C. Il 7 aprile 2015, A. ha postulato la revoca del sequestro delle relazioni di cui sopra. Con decisione del 18 maggio 2015 il MPC ha respinto tale richiesta (v. act. 8.1).
D. Il 12 giugno 2015, A. e B. Ltd. hanno interposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo l'annullamento dei sequestri in questione (v. act. 1).
E. Con osservazioni del 13 luglio 2015 il MPC e l'UFG hanno entrambi postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7 e 8).
F. Con replica del 17 agosto 2015 i ricorrenti si sono riconfermati nelle loro con- clusioni ricorsuali (v. act. 11).
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto: 1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e age- vola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e Estradi- zione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il
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1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo- svizzero; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il prin- cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto inter- nazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Il ricorso è stato interposto contro la decisione del MPC del 18 maggio 2015, erroneamente denominata "decisione di chiusura" (v. su questa problematica TPF 2007 124 consid. 2.1-2.2), che ha confermato il sequestro dei valori depo- sitati sui conti di cui sopra (v. lett. B). In quanto titolari delle relazioni n. 4 presso banca E. SA, Zurigo, e n. 2 presso la banca G. SA, Ginevra, oggetto delle criti- cate misure d'assistenza, A. risp. B. Ltd. sono legittimati a ricorrere. La qualità per ricorrere fa per contro difetto per quanto riguarda gli altri due conti seque- strati (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). La decisione qui impugnata, seppur di natura in- cidentale, va proceduralmente trattata come una decisione di chiusura (v. TPF 2007 124 consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.215-218 dell'8 aprile 2013, consid. 1.3). Ne consegue che, da una parte, l'ammissibilità del gravame non è subordinata all'esistenza di un pregiudizio immediato ed ir- reparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP e, dall'altra, il termine per ricorrere non è quello previsto per le decisioni incidentali (art. 80k AIMP). Interposto nel termine di trenta giorni previsto per le normali decisioni di chiusura, il ricorso è formalmente ammissibile.
2. I ricorrenti censurano innanzitutto la violazione del loro diritto di essere sentiti, nella misura in cui il MPC, con la decisione litigiosa, si sarebbe limitato a rile- vare, in maniera generica, la complessità del procedimento estero a giustifica- zione dei sequestri pronunciati, senza confrontarsi con le argomentazioni da loro addotte.
2.1 Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA ri- chiamato l’art. 12 cpv. 1 AIMP (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; MICHELE
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ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwal- tungsverfahren des modernen Staates, tesi di laurea, Berna 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità d’ese- cuzione non comporta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza e la dot- trina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecu- zione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit.,
n. 472).
L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'au- torità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a de- cidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter eserci- tare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente ALBERTINI, op. cit., pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità di esecuzione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b e sentenze citate; sen- tenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011, consid. 3.2.1).
2.2 In concreto, il MPC, seppur in maniera sintetica, ha sufficientemente spiegato i motivi che lo hanno portato ad emanare la decisione impugnata e a confermare i sequestri, rinviando nel contempo sia al decreto di sequestro del 23 gennaio 2014 emanato dal Tribunale di Roma, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, nel quale viene evidenziata la pericolosità sociale di A., indivi- duato come il capo e l'organizzatore di una associazione criminale finalizzata alla commissione di delitti di truffa aggravata, appropriazione indebita aggra- vata, bancarotta, delitti tributari, riciclaggio e reimpiego (v. act. 8.5 pag. 1 e segg.), sia allo scritto dell'autorità rogante dell'8 aprile 2015, mediante il quale la stessa, su richiesta del MPC circa l'attualità dei sequestri, precisa che "è in corso il processo di primo grado per delitti di associazione a delinquere, banca- rotta fraudolenta, appropriazione indebita, truffa in danno dello Stato e riciclag- gio. Il danno patrimoniale derivante dai reati contestati ammonta a oltre 100 milioni di euro. […] Confermo, pertanto, la richiesta di questo Ufficio di mante- nere il sequestro sulle relazioni bancarie indicate nella richiamata nota dell'8
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aprile, riservandomi di comunicare ogni utile notizia in merito allo sviluppo dei procedimenti in corso" (v. act. 8.6).
Ora, alla luce di quanto precede occorre rilevare che, a torto i ricorrenti lamen- tano una carenza di motivazione della decisione contestata, tanto più che essi sono stati in grado di presentare, avverso tale decisione, un'impugnativa ben articolata, mostrando di essere stati posti nelle condizioni per rendersi conto della portata dei provvedimenti impugnati, proprio come richiesto dalla giuri- sprudenza in materia (v. consid. 2.1). Considerando quanto esposto decisivo e sufficiente per il mantenimento del sequestro, essa non ha ritenuto necessario discutere nel dettaglio tutte le obiezioni sollevate dai ricorrenti. Si tratta di un modo di procedere conforme alla predetta giurisprudenza, motivo per cui le cen- sure in questo ambito vanno respinte.
3.
3.1 I ricorrenti sostengono che la domanda di assistenza, nella misura in cui fondata su un procedimento di prevenzione patrimoniale nei confronti di A., sarebbe da respingere in quanto del tutto svincolato dall'accertamento di qualsivoglia ipo- tesi di reato. Essi contestano in sostanza la natura penale di tale istituto.
3.2 Questa Corte ha già avuto modo di esaminare la natura e le caratteristiche della procedura di prevenzione patrimoniale italiana, confermandone la sua validità quale fondamento di una rogatoria tendente alla confisca di beni siti in Svizzera (v. TPF 2010 158 consid. 2). In sostanza, tale procedura presenta una similitu- dine sufficiente con le procedure di confisca previste o riconosciute dal diritto svizzero. Essa può quindi essere assimilata ad una "causa penale" ai sensi de- gli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP (TPF 2010 158 consid. 2.5; v. anche sentenza del Tribunale federale 1C_563/2010 del 22 dicembre 2010). Lo stesso vale anche dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in virtù del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qui concretamente applicato. Per il resto, dovendo essere analizzata alla luce del diritto interno dello Stato richiedente, la compe- tenza delle autorità repressive di tale Stato è in generale presunta, tranne nell'i potesi, non realizzata nella fattispecie, d'incompetenza manifesta (DTF 116 Ib 89 consid. 2c/aa). Il decreto di sequestro del 23 gennaio 2014 emesso dal Tribunale di Roma evidenzia infatti la sussistenza di indizi sufficienti per so- spettare A. di essere il capo e l'organizzatore di una associazione criminale fi- nalizzata alla commissione di delitti di truffa aggravata, appropriazione indebita aggravata, bancarotta, delitti tributari, riciclaggio e reimpiego (v. act. 8.5 pag. 1 e segg.). L'autorità estera afferma che il predetto sarebbe abitualmente dedito a traffici delittuosi e/o vivrebbe abitualmente, almeno in parte, con i proventi di attività delittuose, ciò che ha giustificato l'apertura nei suoi confronti di un pro- cedimento di prevenzione (v. art. 1, 4 e 16 del Decreto legislativo 6 settembre
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2011, n. 159). Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti le autorità ita- liane hanno dunque accertato la sussistenza di indizi di reato a carico di A. (sull'accertamento del nesso di pertinenzialità tra la ricchezza da assoggettare alla misura ablatoria e l'attività criminosa v. SILVIA CURIONE, Confische penali e tutela dei terzi, Roma 2011, pag. 127 e segg.), il che, come già illustrato nella TPF 2010 158, è sufficiente per ammettere le misure di assistenza, in concreto dunque il mantenimento del sequestro. Altro non deve essere per il momento dimostrato da parte dell'autorità rogante, visto che non è ancora in discussione una consegna a scopo di confisca ex art. 74a AIMP, ma il mero mantenimento di una misura conservativa. Tutte le relative censure dei ricorrenti vanno per- tanto respinte.
4. I ricorrenti sostengono che, con il decreto di sequestro del 23 gennaio 2014 emanato dal Tribunale di Roma, le autorità italiane non hanno chiesto il seque- stro delle relazioni bancarie litigiose, bensì delle intere società, ragione per cui la domanda di assistenza doveva essere indirizzata ai Paesi in cui le società hanno la loro sede.
Orbene, la richiesta di assistenza giudiziaria del 25 marzo 2014 è chiara (v. act. 8.5), nel senso che le autorità italiane hanno postulato il sequestro di specifiche relazioni bancarie riconducibili a soggetti coinvolti nelle indagini all'estero e i cui ruoli sono descritti nel decreto di sequestro di cui sopra. La censura va dunque disattesa senza ulteriore disamina.
5. Gli insorgenti sostengono infine che i sequestri contestati si troverebbero in urto con il principio della proporzionalità, ritenuto che i loro conti non sarebbero in relazione sufficiente con qualsivoglia ipotesi delittuosa.
5.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria interna- zionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente disproporzionato per rapporto a que- st'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3).
5.1.1 In concreto, A. è oggetto in Italia di una procedura di prevenzione patrimoniale. Egli risulterebbe essere il capo e l'organizzatore di una associazione criminale finalizzata alla commissione dei numerosi delitti sopradescritti. Dal complesso delle attività d'indagine svolte, emergerebbe come il predetto avrebbe creato un vero e proprio sistema criminale, consistente nella creazione di decine di so- cietà, tutte intestate a prestanome, che sarebbero state utilizzate per brevissimi periodi come esecutrici dei contratti d'appalto di servizi di pulizia e/o facchinag- gio, e attraverso le quali il A. sarebbe riuscito a separare i costi delle attività, in
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particolare quelli di natura tributaria e contributiva, dai proventi. Questi, infatti, sarebbero stati immediatamente trasferiti, senza alcuna giustificazione o con causali apparenti, quali "finanziamento" o "giroconto", ad altre società riferibili a A., mentre i debiti fiscali e contributivi, che sarebbero stati occultati mediante dichiarazioni mendaci, sarebbero restati in capo alla società, che sarebbe stata subito dismessa, con cambio di amministratori, cambio di denominazione (spesso con l'inversione dell'acronimo) e trasferito all'estero. L'autorità rogante ritiene che i valori depositati sulle relazioni sequestrate, la cui entità sarebbe in contraddizione con i redditi dichiarati, siano da ricollegare alle attività illecite appena descritte. Il legame tra detti conti – uno intestato a A. e l'altro ad una società a lui riconducibile – ed il procedimento di prevenzione patrimoniale ita- liano risulta pertanto evidente.
5.1.2 Per quanto riguarda l'entità dei valori sequestrati, nel suo decreto del 23 gen- naio 2014 il Tribunale di Roma, Sezione per l'applicazione delle misure di pre- venzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza, ha ordinato il sequestro di tutta una serie di beni di pertinenza di A. Sulla scorta delle risul- tanze d'indagine, sarebbe emerso un'evidente sproporzione tra l'esiguità dei redditi complessivamente dichiarati dal nucleo familiare del predetto ed i beni di cui gli stessi avrebbero la piena disponibilità, considerato anche l'alto tenore di vita di A. e dei suoi familiari, come emergerebbe dalle autovetture ed imbarca- zioni, anche di lusso molto elevato, utilizzate dai predetti (v. act. 8.5 pag. 53 e segg.). L'autorità giudiziaria estera afferma che "sotto il profilo patrimoniale, gli accertamenti esperiti hanno evidenziato che […] gran parte dei redditi con cui, formalmente, si sostiene il nucleo familiare in parola, sono percepiti dalle stesse società con cui il proposto ha commesso i fatti reato di cui si tratta. Tali redditi quindi, vengono considerati intrinsecamente illeciti poiché provento diretto, al- meno in parte, delle attività delittuose che il A. ha posto in essere, proprio attra- verso l'uso criminale delle società" (v. ibidem pag. 55 e seg.). Pur paventando una sproporzione patrimoniale di "solo" EUR 8'296'161.11, l'autorità italiana ha dichiarato che tale importo è destinato ad aggravarsi, ritenuta l'esistenza di ul- teriori società, tra cui quella qui ricorrente, ed ulteriori conti bancari con saldi superiori a EUR 10 milioni (v. ibidem pag. 56); questo ad inizio 2014. Nelle sue missive dell'8 aprile e 1° luglio 2015 (v. act. 8.6 e 8.8), ossia dopo più di un anno di ulteriori accertamenti, l'autorità rogante ha affermato che "il danno pa- trimoniale derivante dai reati contestati ammonta a oltre 100 milioni di euro". Quanto precede permette di ritenere che tutti i valori depositati sui conti dei ricorrenti possano essere confiscabili, ragione per cui i sequestri vanno confer- mati nella loro totalità.
5.2 Di regola, il sequestro di fondi deve essere mantenuto sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ul- timo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronun-
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ciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. an- che art. 11 e seg. CRic). La durata di un sequestro ordinato a scopo di restitu- zione o di confisca deve a sua volta rispettare il principio della proporzionalità: esso non può dunque prolungarsi in maniera indefinita (v. ZIMMERMANN, op. cit.,
n. 340). Il trascorrere del tempo può implicare il rischio d'intaccare eccessiva- mente la garanzia della proprietà (art. 26 cpv. 1 Cost.) o l'obbligo di celerità ancorato all'art. 29 cpv. 1 Cost. (DTF 126 II 462 consid. 5e). Per questi motivi, trascorso un certo lasso di tempo, la misura coercitiva deve poter essere revo- cata o l'assistenza rifiutata. In ragione di ciò, la Svizzera ha respinto una do- manda d'assistenza haitiana tredici anni dopo la decisione di sequestro, non avendo lo Stato richiedente dato seguito alle richieste d'informazioni atte a di- mostrare che esisteva ancora un interesse all'esecuzione della domanda (sen- tenza non pubblicata del Tribunale federale 1A.222/1999 del 4 novembre 1999). D'altro canto, trattandosi d'assistenza accordata alle Filippine nel quadro dell'af- fare Marcos, il Tribunale federale ha impartito alle autorità dello Stato richie- dente un ultimo termine per produrre una decisione di prima istanza di confisca di valori sequestrati da oltre venti anni (sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006, consid. 6.2). Oltre a prendere in considera- zione la durata dei sequestri litigiosi, il principio della proporzionalità esige che si tenga conto anche del grado di complessità dell'inchiesta. In questo senso il Tribunale penale federale ha giudicato ancora proporzionata una durata di do- dici anni per un sequestro legato all'affare Salinas (TPF 2007 124 consid. 8.2.3).
5.3 Nella fattispecie, si rileva innanzitutto che i sequestri impugnabili dai ricorrenti (v. supra consid. 1.3) sono stati pronunciati soltanto il 28 aprile 2014, ciò che permette di concludere, anche alla luce della complessità dell'inchiesta estera, che i limiti fissati dalla giurisprudenza sono lungi dall'essere stati raggiunti. A ciò vi è da aggiungere il fatto che all'estero le procedure a carico di A. stanno rego- larmente avanzando, come testimoniato dal contenuto degli scritti dell'8 aprile e 1° luglio 2015 inviati dall'autorità rogante alle autorità elvetiche (v. act. 8.6 e 8.8). Visto quanto precede, le misure coercitive contestate vanno confermate, in attesa di ulteriori sviluppi del procedimento all'estero.
5.4 Riassumendo, anche la censura legata alla violazione del principio della pro- porzionalità va respinta.
6. Visto quanto precede, la decisione impugnata va integralmente confermata ed il gravame respinto, nella misura della sua ammissibilità.
7. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73
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cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fatti- specie a complessivi fr. 10'000.-- a carico dei ricorrenti in solido; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 10'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall’anticipo dei costi già versato.
Bellinzona, 2 novembre 2015
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Elio Brunetti - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).