Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP); richiesta di sblocco parziale di averi bancari (art. 33a OAIMP) e di proroga del termine per il versamento dell'anticipo delle spese (art. 63 cpv. 4 PA)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 L'istanza di sblocco parziale della relazione bancaria sequestrata per il paga- mento dell'anticipo delle spese e dell’onorario del patrocinatore della ricorrente è respinta.
E. 2 La richiesta di proroga del termine per il pagamento dell'anticipo delle spese è accolta, per cui il nuovo termine è fissato al 15 agosto 2025.
E. 3 Le spese della presente decisione seguono quelle della decisione di merito.
Bellinzona, 31 luglio 2025
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
- Avv. Patrick Blaser - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
Dispositiv
- L'istanza di sblocco parziale della relazione bancaria sequestrata per il paga- mento dell'anticipo delle spese e dell’onorario del patrocinatore della ricorrente è respinta.
- La richiesta di proroga del termine per il pagamento dell'anticipo delle spese è accolta, per cui il nuovo termine è fissato al 15 agosto 2025.
- Le spese della presente decisione seguono quelle della decisione di merito.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decreto del 31 luglio 2025 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti
A. LIMITED,
rappresentata dall'avv. Patrick Blaser, Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA- ZIONE, Controparte
Oggetto
Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP); richiesta di sblocco parziale di averi bancari (art. 33a OAIMP) e di proroga del termine per il versamento dell'anticipo delle spese (art. 63 cpv. 4 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2025.114a
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Visti: - la decisione del 18 giugno 2025, mediante la quale il Ministero pubblico della Con- federazione (in seguito: MPC) ha ordinato la consegna alla Procura della Repub- blica presso il Tribunale di Roma dei valori patrimoniali depositati sulla relazione
n. 1 presso la banca B., Lugano, intestata alla società A. Limited (v. act. 1.1); - il ricorso del 21 luglio 2025 interposto da A. Limited dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione (v. act. 1); - l'invito del 23 luglio seguente alla ricorrente a versare, entro il 4 agosto 2025, un anticipo delle spese di fr. 10'000.– (v. act. 3); - lo scritto del 28 luglio 2025, mediante il quale la ricorrente ha postulato lo sblocco parziale della relazione litigiosa al fine di versare a questo Tribunale l’anticipo delle spese richiesto e al suo patrocinatore un importo di fr. 190’000.– a titolo di anticipo sull’onorario, nonché una proroga del termine di cui sopra al 15 agosto 2025 (v. act. 4). Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP); - che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP nonché art. 12 cpv. 1 AIMP); - che in base all’art. 63 cpv. 4 prima frase PA l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali; - che la ricorrente postula lo sblocco della relazione litigiosa a concorrenza di fr. 200’000.–, e più precisamente fr. 10'000.– per il pagamento dell'anticipo delle spese richiesto e fr. 190’000.– da destinare al suo patrocinatore a titolo di onorario;
- 3 -
- che tale richiesta sarebbe motivata dall’impossibilità per lei di disporre di altri valori patrimoniali a causa del sequestro generalizzato di tutti i suoi beni; - che la persona alla quale la ricorrente è riconducibile, ossia C., è indagata in Italia per associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta, appropriazione indebita, truffa ai danni dello Stato italiano e riciclaggio (v. act. 1.1); - che, nell'ambito di tali indagini, le autorità italiane hanno chiesto alle autorità elve- tiche il blocco di determinati conti svizzeri riconducibili a C., e quindi anche quello della ricorrente, in quanto sospettati di aver accolto denaro di origine criminale (v. act. 1.1, in part. pag. 6, nonché sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.177-178 del 29 ottobre 2015); - che, di principio, i valori patrimoniali di sospetta origine criminale oggetto di seque- stro rogatoriale non possono essere utilizzati per coprire i costi procedurali (v. de- cisione incidentale del Tribunale penale federale RR.2009.141 del 7 maggio 2009, pag. 4); - che non esiste altresì nessuna base legale valida che permetta di utilizzare tali valori per il pagamento di un anticipo delle spese o di onorari (v. sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 22 marzo 2007 consid. 4.3; sentenza RR.2009.141, pag. 5); - che in concreto viene certo affermato che il conto in questione sarebbe l’unico attivo della società ma in assenza della relativa documentazione societaria non vi è la certezza che la ricorrente non abbia altri beni per dare seguito ai propri impegni finanziari, per cui la giurisprudenza citata nello scritto del 28 luglio 2025 (v. sen- tenze del Tribunale federale 1B_528/2022 del 3 aprile 2023 consid. 5.3.2; 1B_565/2018 del 12 marzo 2019 consid. 2.5; 1B_410/2015 del 14 luglio 2016 con- sid. 4.5-4.6) non è qui applicabile; - che la richiesta della ricorrente di sblocco parziale del suo conto finalizzato al pa- gamento dell'anticipo delle spese di fr. 10'000.– e al versamento al suo patrocina- tore di una parte dell’onorario va dunque respinta; - che la sua richiesta di proroga del termine per versare l'anticipo dei costi richiesto può per contro essere accolta; - che alla ricorrente viene quindi fissato un nuovo termine al 15 agosto 2025 per procedere all'uopo secondo le modalità già indicate nello scritto del 23 luglio scorso (v. act. 3), ricordato che se il versamento non interviene entro la predetta
- 4 -
data, il Tribunale non entrerà nel merito del ricorso (v. art. 64 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all'art. 23 PA); - che le spese della presente decisione seguono quelle della decisione di merito.
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Decreta:
1. L'istanza di sblocco parziale della relazione bancaria sequestrata per il paga- mento dell'anticipo delle spese e dell’onorario del patrocinatore della ricorrente è respinta.
2. La richiesta di proroga del termine per il pagamento dell'anticipo delle spese è accolta, per cui il nuovo termine è fissato al 15 agosto 2025.
3. Le spese della presente decisione seguono quelle della decisione di merito.
Bellinzona, 31 luglio 2025
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
- Avv. Patrick Blaser - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).