opencaselaw.ch

RR.2017.104

Bundesstrafgericht · 2017-08-08 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Durata del sequestro (art. 33a OAIMP).

Sachverhalt

A. Il 1° aprile 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il 20 dicembre seguente, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei con- fronti di B., C., D. ed altri per i reati di associazione per delinquere (art. 416 CP/I), truffa aggravata (art. 640 e 61 n. 2 CP/I), riciclaggio (art. 648bis CP/I), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter CP/I) e trasfe- rimento fraudolento di valori (art. 12quinquies D. lgs. n. 306/92). In sostanza, gli indagati sono sospettati di avere costituito una struttura organizzata di tipo as- sociativo avente quale fine l’agevolazione della commissione di reati di riciclag- gio e reimpiego di denaro proveniente da attività criminosa (truffa aggravata), nell’ambito di attività commerciali relative alla compravendita di oggetti preziosi. Nel corso delle indagini sono pure stati raccolti elementi circa un’attività di esportazione di capitali all’estero, mediante operazioni bancarie non tracciabili ovvero sotto forma di pseudo operazioni commerciali. Tra le varie attività osser- vate, vi è l’acquisto il 16 gennaio 1995 da parte di E., unitamente alla sua allora convivente A, di un appartamento a Lugano. La quota di E. sarebbe in seguito stata acquistata da A. e l’immobile sarebbe attualmente nella completa dispo- nibilità di C., figlio di A. e di E. (act. 1.4; act. 1.9; v. act. 1.1 pag. 2 e 3).

Con commissione rogatoria del 1° aprile 2016, l’autorità rogante ha chiesto, tra l’altro, di accertare l’esistenza e la consistenza di rapporti bancari facenti capo a A., nonché di eventuali proprietà immobiliari, mobiliari e finanziarie, e attività commerciali riferibili alla medesima, come pure di identificare l’immobile inte- stato a A., il suo valore di acquisto, di mercato e le notizie circa le compravendite ed intestazioni (act. 1.4).

B. Con decisione di entrata in materia del 17 maggio 2016, il Ministero pubblico del Cantone Ticino (di seguito: MP/TI), cui l'Ufficio federale di giustizia (di se- guito: UFG) ha deferito l'esecuzione della domanda, ha accertato l’ammissibilità della commissione rogatoria ed ha ordinato gli atti di esecuzione ritenuti ammis- sibili (v. act. 1.1 pag. 4).

Mediante la medesima decisione di entrata in materia, il MP/TI ha ordinato, se- gnatamente, un’edizione di documenti dall’Ufficio del registro fondiario di Lu- gano relativamente all’immobile PPP n.1, (v. act. 1.1 pag. 6).

C. Il 19 maggio 2016 l’Ufficio del registro fondiario ha trasmesso la copia dell’istanza di iscrizione di compravendita immobiliare del 3 febbraio 1995 (ed i relativi allegati) avvenuta tra F. SA e G. SA, in qualità di venditrici, e E. e A., in qualità di acquirenti, nonché la copia dell’istanza di iscrizione di compravendita immobiliare del 31 luglio 2003 ed i relativi allegati, avvenuta tra E., in qualità di

venditore, e A., in qualità di acquirente, come pure l’estratto RFD dell’immobile in questione datato 18 maggio 2016 (v. act. 1.1 pag. 6).

D. Tramite la commissione rogatoria integrativa del 20 dicembre 2016, la Procura italiana ha evidenziato come il Tribunale di Genova, Sezione per le Misure di Prevenzione, avesse emesso un’ordinanza di applicazione di misura di preven- zione personale e patrimoniale datata 15 dicembre 2016 (di seguito: “ordinanza del 15 dicembre 2016”) nei confronti di E., B. e C. in quanto soggetti che vivono abitualmente, anche in parte, dei proventi di attività delittuose (act. 1.4, ordi- nanza del 15 dicembre 2016, pag. 1) e abbia ordinato il sequestro dell’immobile succitato. L’autorità rogante ha quindi richiesto il blocco dell’immobile a registro fondiario con menzione del divieto di disporre, ai fini dell’eventuale futura confi- sca (act. 1.4, ordinanza del 15 dicembre 2016; v. act. 1.1 pag. 4). In sostanza, scaturisce dall’esposto dei fatti delle richieste italiane che gli inquirenti stranieri seguono l’ipotesi investigativa che l’immobile precitato sia stato acquistato da E. e A. nel 1995 e poi successivamente ceduto a quest’ultima mediante fondi provento di infrazioni penali, ipotesi peraltro suffragata dalla disproporzione tra i redditi degli acquirenti e il prezzo pagato per l’acquisto. Risulta altresì dall’in- chiesta italiana che nel succedersi delle attività illecite di E., A. e la sorella di quest’ultima siano state utilizzate da E. quali prestanome per acquistare immo- bili con danaro fornito da quest’ultimo (act. 1.4, ordinanza del 15 dicembre 2016, pag. 13).

Con la medesima commissione rogatoria integrativa del 20 dicembre 2016, l’au- torità estera, al fine di acquisire e sequestrare i materiali elencati nel separato decreto di perquisizione locale e sequestro del 20 dicembre 2016 del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova (di seguito: “decreto del 20 dicembre 2016”), ha pure chiesto la perquisizione dell’immobile ed il sequestro di quanto rinvenuto (act. 1.4; v. act. 1.1. pag. 4).

E. Con decisione di entrata in materia e decisione incidentale del 21 dicembre 2016, il MP/TI ha ordinato il blocco (sequestro) all’Ufficio del registro fondiario dell’immobile PPP n. 1. Nel contempo, mediante separato ordine di perquisi- zione e sequestro, ha ordinato la perquisizione dell’appartamento e il sequestro di documenti ed oggetti eventualmente ivi custoditi (act. 1.5; v. act. 1.1. pag. 7).

F. Il 16 febbraio 2017 la Polizia cantonale ticinese ha perquisito l’appartamento, sequestrando della documentazione ed una chiave. Quanto reperito in tale am- bito è stato dissequestrato il 2 marzo 2017 (act. 1.7; act. 1.8; v. act. 1.1 pag. 7).

G. Con scritto del 30 marzo 2017, l’avv. Edy Meli ha comunicato al MP/TI che A. si opponeva alla trasmissione semplificata di ogni documento ancora seque- strato a lei inerente, richiedendo nel contempo la levata del blocco a registro fondiario (v. act. 1 pag. 4 e 5; act. 1.1 pag. 7).

H. Con decisione di chiusura del 5 aprile 2017 il MP/TI ha, da una parte, ordinato la trasmissione alle autorità italiane della documentazione ricevuta dall’Ufficio del registro fondiario e, dall’altra, confermato il sequestro (blocco a registro fon- diario) avente ad oggetto l’immobile PPP n. 1 (act. 1.1 pag. 13 e 14).

I. Il 5 maggio 2017 A. ha interposto ricorso avverso la summenzionata decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulan- done l’annullamento (act. 1).

J. Con risposta del 16 maggio 2017 il MP/TI si è riconfermato nella decisione im- pugnata (act. 6). Con osservazioni del 23 maggio seguente l’UFG ha chiesto di respingere il ricorso (act. 7).

K. Con replica del 6 giugno 2017, trasmessa per conoscenza alle controparti, la ricorrente si è in sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni ricorsuali (act. 9, 10).

L. Con scritto del 9 giugno 2017, il MP/TI si è a sua volta riconfermato nelle moti- vazioni esposte nella decisione di chiusura avversata e nella propria risposta del 16 maggio 2017 (act. 11).

Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or- ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in ma- teria di assistenza giudiziaria internazionale.

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pub- blicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° set- tembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (co- siddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza inter- nazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'ap- plicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39

n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria, di cui al precedente conside- rando (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP).

E. 1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui la documentazione oggetto della decisione di trasmissione ed il mantenimento del blocco a registro fondiario riguardano l’immobile PPP n. 1 di proprietà della ricorrente, ella è legittimata a ricorrere (v. art. 9a lett. b OAIMP; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

E. 2 La ricorrente invoca innanzitutto la violazione del diritto di essere sentito. A suo parere, la sentenza impugnata non sarebbe motivata adeguatamente.

E. 2.1 Il diritto di essere sentito, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA ri- chiamato l'art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna- tionale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, n. 472). Esso è di natura for- male (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi di laurea, Berna 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità d'esecuzione non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annulla- mento della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza è possibile una sua sanatoria se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad un’autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d'e- same dell'autorità d'esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; 118 Ib 111 consid. 4; sentenze del Tribunale federale 1C_659/2015 del 30 dicembre 2015, consid. 1.2; 1C_492/2012 del 9 ottobre 2012, consid. 2.1; 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3; TPF 2008 172 consid. 2.3), e se non vi è motivo di ritenere che l'autorità di esecuzione abusi di questa possibilità, interpretandola come invito a violare sistematicamente il diritto di essere sentiti (DTF 126 II 111 consid. 6b/aa e sentenza del Tribunale federale 1C_127/2012 del 29 febbraio 2012, consid. 2.2).

L'obbligo di motivazione, derivante a sua volta dal diritto di essere sentito, pre- vede che l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'inte- ressato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve po- ter esercitare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente ALBERTINI, op. cit., pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità di esecuzione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribu- nale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011, consid. 3.2.1). La correttezza o meno del contenuto della motivazione non costituisce, secondo la prassi del Tribunale federale, elemento del diritto di essere sentito (DTF 114 Ia 233 consid. 2d; ALBERTINI, op. cit., pag. 405 con riferimenti).

E. 2.2 Nella decisione impugnata il MP/TI, dopo aver riassunto i fatti e le fattispecie oggetto d'inchiesta in Italia, in modo particolare le vicende inerenti all’acquisto dell’immobile PPP n. 1, ha esposto le misure richieste dall’autorità estera, pre- cisando di averle esaminate e di avere ordinato unicamente gli atti di esecu-

zione necessari ritenuti ammissibili nel rispetto del divieto della fishing expedi- tion. L’autorità d’esecuzione ha in seguito elencato le verifiche da essa operate e descritto i passi effettuati al fine del disbrigo della domanda estera; ha quindi spiegato le proprie valutazioni ed evidenziato i motivi che l’hanno portata ad autorizzare la trasmissione della documentazione riguardante l’immobile in og- getto, come pure ad ordinare il sequestro del medesimo nonché il manteni- mento di tale misura (act. 1.1). Più precisamente, il MP/TI ha indicato che il sequestro immobiliare era stato disposto in esecuzione della richiesta di assi- stenza internazionale complementare del 20 dicembre 2016, domanda basata sull’ordinanza del 15 dicembre 2016 (v. act. 1.1 pag. 8; act. 1.4). Il MP/TI ha specificato che dall’ordinanza del 15 dicembre 2016, “emessa dal Collegio per le Misure di Prevenzione, Terza Sezione, del Tribunale di Genova […] risulta che né il E., né altri componenti di quel nucleo familiare potevano disporre delle capacità finanziarie per effettuare l’acquisto di tale immobile se non attingendo a mezzi finanziari di illecita provenienza. In data 31 luglio 2013 [recte: 2003] A. ha acquistato da E. la sua quota di proprietà dell’immobile, diventando unica proprietaria del bene. Ritenuto che le capacità finanziarie di A., per l’annualità 2013 [recte: 2003], erano caratterizzate da un dato sperequativo fortemente ne- gativo, l’operazione deve ritenersi fittizia e posta in essere da E. in quanto, mi- nacciato dagli accertamenti fiscali posti in essere dalle Autorità italiane proprio in quel periodo, ha ritenuto opportuno trasferire la proprietà del bene immobile in questione alla madre di suo figlio, con la quale all’epoca conviveva. Tale ces- sione è pertanto da ritenersi tendente a scongiurare la confisca dell’immobile […]. Richiamato tutto quanto sopra esposto, ne discende che il sequestro in questione deve essere mantenuto. Inoltre, per gli stessi motivi già ampiamente esposti, deve essere trasmessa all’Autorità richiedente anche tutta la documentazione acquisita presso l’Ufficio del Registro Fondiario, Lugano […], PPP 1 oggetto dell’inchiesta estera, ora di proprietà di A., trattandosi della documentazione contenente informazioni di po- tenziale utilità per l’inchiesta estera, relative all’immobile in questione oggetto di sequestro e passibile di confisca da parte del Giudice italiano” (act. 1.1 pag. 11 e 12).

E. 2.3 Non v’è dubbio che, quanto precede permette, ed ha in effetti permesso alla ricorrente, come testimonia anche l'articolata impugnativa (diciotto pagine), di comprendere la portata del provvedimento contestato, proprio come richiesto dalla giurisprudenza in materia (v. consid. 2.1). Non si ravvisa pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentito.

E. 3.1 La ricorrente sostiene inoltre che la decisione impugnata sarebbe contraddito- ria: non vi sarebbe infatti alcuna corrispondenza tra il periodo di commissione temporale dei reati descritti nella richiesta di assistenza e le compravendite

dell’immobile PPP n. 1. Non vi sarebbe in altri termini alcuna possibile connes- sione tra le ipotesi di reato contestate segnatamente a E. o per le quali quest’ul- timo sarebbe stato condannato ed il bene da lei acquisito (act. 1 pag. 5, act. 9 pag. 2). Sempre a suo dire, al momento dell’acquisto nel 1993/1995, l’immobile non sarebbe stato provento di reato, rispettivamente acquisito mediante pro- vento di reato e la successiva acquisizione da parte di A. della quota di E. nel 2003 sarebbe avvenuta in buona fede e mediante controprestazione equiva- lente.

La ricorrente fonda la pretesa incongruenza temporale tra i reati perseguiti in Italia e l’acquisto dell’immobile su quanto indicato nel decreto del 20 dicembre 2016 (act. 1.4) e nella nota all’incarto del MP/TI del 2 marzo 2017 (act. 1.8). A torto.

E. 3.2 Il decreto del 20 dicembre 2016 si riferisce infatti unicamente alle imputazioni a carico di C., al quale sono ascritti reati commessi a partire dalla fine degli anni ’90 ad oggi, ed è limitato a quanto presente sulla persona e nei locali o mezzi nella disponibilità di C., in particolare nell’immobile PPP n. 1 (act. 1.4, Decreto del 20 dicembre 2016). Esso non tratta invece delle imputazioni ascritte a E., persona interessata dalla misura di prevenzione patrimoniale del sequestro im- mobiliare, oggetto della presente controversia (act. 1.4, ordinanza del 15 dicem- bre 2016).

Per quanto attiene alla nota all’incarto del MP/TI del 2 marzo 2017, vero è che essa menziona che “i fatti indicati nella rogatoria sono tutti successivi al 1999 e si riferiscono in particolare agli anni tra il 2003 ed il 2014” (act. 1.8). Tuttavia, anche tale nota si riferisce solo alla documentazione ed oggetti reperiti presso l’immobile PPP n. 1 e nella disponibilità di C., dunque ai reati a lui imputati. Non, invece, alle imputazioni a carico di E.

Per quanto qui interessa, ossia i reati contestati anche a E. – reati, come detto, ai quali fa riferimento la misura di prevenzione patrimoniale sull’immobile PPP

n. 1 –, l’ordinanza del 15 dicembre 2016 specifica che notizie di reato e denunce nei suoi confronti erano avvenute già a partire dagli anni ’80, in particolare per vendita abusiva di oggetti preziosi a mezzo di reti televisive, truffa, ricettazione e frode in commercio. Dal 1992 sono pure stati effettuati accertamenti fiscali che, unitamente ad altri provvedimenti, hanno portato ad ipotizzare imponenti evasioni fiscali a carico, tra altri, di E. e di C. (act. 1.4, Ordinanza del 15 dicem- bre 2016, pag. 1 e segg.).

Ne discende che vi è perfetta corrispondenza tra il periodo di commissione dei reati (ossia i reati imputati a E., oggetto di denunce a partire dagli anni ‘80) e la possibilità di un illecito legato alla compravendita dell’immobile, avvenuta nel 1993/1995 e nel 2003.

E. 3.3 Neppure la tesi della ricorrente sul suo acquisto in buona fede della quota di E. regge.

Dagli atti esteri scaturisce infatti che A. ha spesso funto da prestanome per le attività di E., suo compagno, dal quale ha avuto il figlio C. (act 1.4, ordinanza del 15 dicembre 2016, pag. 2-7, 13) nella cui disponibilità si troverebbe attual- mente l’immobile PPP n. 1. L’attività di prestanome sarebbe inoltre stata estesa ad altri esponenti della famiglia della ricorrente. In tal senso, anche la sorella di A., H., avrebbe partecipato indirettamente alle attività illecite di E., fungendo da prestanome; così pure la loro madre J. La figlia ed il figlio di A., B. e C., avreb- bero invece partecipato con un ruolo attivo alle attività illecite legate a E., utiliz- zando a loro volta dei prestanome. Tutto ciò fin dagli anni ‘90 (act 1.4, ordinanza del 15 dicembre 2016, pag. 2-7, 13-14).

Alla luce dei fatti descritti nell’ordinanza del 15 dicembre 2016, è a dir poco improbabile che A., nel 2003, fosse all’oscuro delle attività del compagno in modo da poterla considerare un’acquirente in buona fede. Tuttavia, la ricorrente potrà semmai tentare di riproporre questo gravame dinanzi all’autorità giudizia- ria richiedente.

E. 4.1 La ricorrente si prevale in seguito dell’esistenza di un errore nell’accertamento dell’anno (riportato sia nell’ordinanza del 15 dicembre 2016 che nella decisione impugnata) in cui ella avrebbe acquistato da E. la sua quota di comproprietà dell’immobile (2013 anziché 2003), con le conseguenti erronee conclusioni in merito alla sua capacità finanziaria. Ella sostiene inoltre che, sempre erronea- mente, le autorità estere ed elvetiche avrebbero ritenuto che ella ancora convi- veva con E. nel 2003.

E. 4.2 Gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che la domanda di assistenza sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'au- torità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la quali- ficazione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e completi, della per- sona contro cui è diretto il procedimento penale, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza ( DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispe- cie oggetto d'indagine all'estero, fermo restando che la verifica delle condizioni per la concessione dell'assistenza deve rimanere possibile (v. DTF 117 Ib 64

consid. 5c, con giurisprudenza citata). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere che la domanda costituisca un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito, non a quello svizzero dell'assistenza ( DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011, consid. 1.5). L'autorità non si scosta dall'e- sposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg.).

E. 4.3 Nel caso di specie, relativamente alle date di acquisto dell’immobile, l’ordinanza del 15 dicembre 2016 indica: “L’acquisto dell’immobile in argomento, comun- que, si realizza dell’annualità 1995, periodo in cui il dato sperequativo, facente capo al nucleo familiare E. – A., come già evidenziato, era di € - 563.112,65, mentre nei due anni precedenti, ovvero nel 1994 e nel 1993 era rispettivamente di € 5.005,29 e € - 18.639,51.

Né E., né altri componenti di quel nucleo familiare potevano disporre delle ca- pacità finanziarie per poter effettuare l’acquisto di cui trattasi se non attingendo a mezzi finanziari di illecita provenienza. […]

Il 31/7/2013 A., acquista da E. la sua quota di proprietà dell’immobile, diven- tando unica proprietaria del bene. Considerato che le capacità finanziarie di A., per l’annualità 2013 erano caratterizzare da un dato sperequativo fortemente negativo (€ 396.909,47) l’operazione deve ritenersi fittizia e posta in essere da E. in quanto, minacciato dagli accertamenti fiscali della Guardia di Finanza pro- prio in quel periodo, ritenne opportuno trasferire la proprietà del bene alla madre di suo figlio, con la quale all’epoca conviveva. Tale cessione è pertanto da rite- nersi tendente a scongiurare una confisca dell’immobile” (act. 1.4, ordinanza del 15 dicembre 2016, pag. 21).

La decisione di chiusura contestata, riferendosi a tale compravendita e ripren- dendo le informazioni contenute nella domanda estera, menziona anch’essa l’anno 2013.

L’indicazione dell’anno 2013, anziché 2003, sia negli atti esteri che nella deci- sione di chiusura del MP/TI, è manifestamente una svista e va considerata come un lapsus calami senza conseguenze nel merito delle valutazioni che hanno portato alla misura di prevenzione e del sequestro. Da un lato, va infatti rilevato che a pag. 31 della citata ordinanza italiana viene correttamente indi- cato l’anno 2003 (”Fabbricato [Canton Ticino, Svizzera], censito c/o il Catasto della Repubblica Federale Svizzera, Consistenza 3 vani, acquistata il 31.07.2003”; v act. 1.4, ordinanza del 15 dicembre 2016, pag. 31). Dall’altro, ed

è ciò che è qui di rilievo, il dato sperequativo di € 396.909,47 – che ha portato i giudici italiani a ritenere insufficienti le capacità finanziarie di A. per tale acquisto

– si riferisce proprio all’anno 2003, e non al 2013 (act. 1.4, ordinanza del 15 di- cembre 2016, pag. 12, dove dalla “Tabella relativa al nucleo familiare formato da A. (dopo la separazione da E.)” risulta la cifra di € - 396.909,47 per l’anno 2003).

Ne discende che, nonostante l’indicazione errata dell’anno, l’esame delle capa- cità finanziarie è stato effettuato correttamente per il 2003, anno dell’acquisto della quota di comproprietà di E. da parte della ricorrente.

E. 4.4 La ricorrente contesta di seguito l’accertamento delle autorità estere, basato su dichiarazioni di E., secondo cui ella ancora conviveva con quest’ultimo nel 2003 (act. 1.4, ordinanza del 15 dicembre 2016, pag. 21; act. 1 pag. 12). Tale as- sunto, oltre a non corrispondere al vero, sarebbe in netta contraddizione con quanto affermato a pag. 2 e 7 dell’ordinanza medesima, dove risulterebbe che la convivenza tra i due era cessata a far tempo dal 1999.

Pur volendo ritenere l’esistenza di un’imprecisione nel datare la fine del connu- bio tra la ricorrente e il compagno, ciò non conduce ad alcuna conclusione di rilievo ai fini della concessione dell’assistenza. Da un canto non si tratta certa- mente di lacune o di contraddizioni gravi tali da poter considerare la richiesta come pretestuosa o contraria al principio di buona fede tra Stati, ma, semmai di imprecisioni temporali assai irrilevanti. D’altro canto, l’assenza di vita comune non impedisce necessariamente la conclusione di contratti di compravendita. In ogni caso, risulta tuttavia di rilievo, a conferma dell’ipotesi che la coppia convi- veva ancora nel 2003, la circostanza (emersa dai documenti trasmessi dall’Uf- ficio del registro fondiario) che sia il rogito di compravendita datato 31 gennaio 2003 che l’istanza di iscrizione datata 31 luglio 2003 menzionano sia A. che E. come entrambi risiedenti a Genova (act. 1.10).

E. 4.5 Le eventuali critiche della ricorrente riferite ad asseriti accertamenti errati dei fatti da parte delle autorità italiane sono dunque irricevibili in questa sede. Esse andranno, semmai, fatte valere nell’ambito del procedimento estero.

Ne discende che, inconferente, la censura è disattesa.

E. 5.1 La ricorrente contesta in seguito l’accoglimento della domanda di assistenza, nella misura in cui quest’ultima si fonda su un procedimento di prevenzione. Non sarebbe infatti accertata, come semplicisticamente ritenuto dal MP/TI, la conformità della normativa italiana relativa alle misure di prevenzione alla Con- venzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

(CEDU; RS 0.101), e meglio all’art. 2 del quarto Protocollo addizionale alla CEDU: ciò sarebbe evidenziato, in particolare, nella determinazione della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito: “Corte EDU”) in De Tommaso c. Italia del 23 febbraio 2017.

E. 5.2 Per quanto concerne la concessione dell’assistenza all’Italia in caso di inchieste avviate in virtù della procedura di prevenzione patrimoniale codesto Tribunale si è più volte pronunciato in senso favorevole (v. TPF 2010 158 consid. 2; sen- tenze del Tribunale penale federale RR.2016.105 e RR.2016.106, entrambe del 30 novembre 2016, consid. 3.2; RR.2015.223/RR.2015.202 del 16 febbraio 2016, consid. 2.8; RR.2015.177-178 del 29 ottobre 2015, consid. 3.2; RR.2013.176 del 4 settembre 2013, consid. 2; RR.2012.220 del 22 gennaio 2013, consid. .4.1; ecc). In tale contesto la giurisprudenza ha rilevato che la procedura di prevenzione patrimoniale italiana presenta una similitudine suffi- ciente con le procedure di confisca previste o riconosciute dal diritto svizzero. Essa presuppone, da una parte, l’esistenza di un’infrazione penale e, dall’altra, un legame tra questa infrazione e gli oggetti e valori da confiscare. Essa può quindi essere assimilata ad una “causa penale” ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP (TPF 2010 158 consid. 2.5; v. anche sentenza del Tribunale federale 1C_563/2010 del 22 dicembre 2010). Lo stesso vale anche dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in virtù del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, qui concretamente applicato.

La competenza delle autorità repressive dello Stato richiedente, dovendo es- sere analizzata alla luce del diritto interno di tale Stato, è in generale presunta, tranne nell’ipotesi, non realizzata nella fattispecie, d’incompetenza manifesta (DTF 116 Ib 89 consid. 2c/aa).

E. 5.3 In concreto, nell’ordinanza del 15 dicembre 2016 l’autorità estera ha conside- rato la sussistenza di indizi sufficienti di reato a carico di E., C. e B. ed ha de- cretato la pericolosità sociale segnatamente di E. Essa ha inoltre accertato l’esi- stenza di una sperequazione finanziaria, nel senso che “le spese sostenute dai proposti e dai familiari sono risultate molto superiori ai redditi leciti dichiarati; ne deriva non soltanto che i proposti hanno potuto disporre di denaro proveniente da fonti illecite (e come si è indicato, sulla base di elementi concreti rappresen- tati dalle numerose denunce , tra tali fonti vi sono reiterati fatti di truffa, di ricet- tazione e di reati fiscali), ma anche che il quadro complessivi non consente di ritenere legittimamente acquisiti i beni di cui essi hanno la disponibilità. Si tratta di consistenti investimenti in beni immobili, effettuati spesso, come si dirà più precisamente, ricorrendo come prestanome a A. e H. e anche alla loro madre, J.”: v. act. 1.4, ordinanza del 15 dicembre 2016, pag. 13) ed ha dunque aperto nei confronti segnatamente di E. un procedimento di prevenzione, giungendo in particolare a decretare, per quanto qui interessa, l’ordine di sequestro dell’im- mobile PPP n. 1 (v. act. 1.4, ordinanza del 15 dicembre 2016; sull'accertamento

del nesso di pertinenzialità tra la ricchezza da assoggettare alla misura ablatoria e l'attività criminosa v. SILVIA CURIONE, Confische penali e tutela dei terzi, Roma 2011, pag. 127 e segg.).

Come già illustrato nella TPF 2010 158, ciò è sufficiente per consentire al giu- dice dell’assistenza di accertare l’ammissibilità della commissione rogatoria ed ordinare il sequestro di valori sospetti, come avvenuto nella fattispecie. In merito a tale blocco, altro non deve essere per il momento dimostrato da parte dell'au- torità rogante, non essendo ancora in discussione una consegna a scopo di confisca ex art. 74a AIMP, ma il mero mantenimento di una misura conserva- tiva.

E. 5.4 Nel caso di specie, il Tribunale di Genova, Collegio per le misure di prevenzione, ha ordinato, per quanto qui di rilievo, il sequestro dell’immobile PPP n. 1. Tale misura era fondata sul decreto legislativo 159/11 del 6 settembre 2011, in par- ticolare sull’art. 20 cpv. 1 del medesimo, secondo cui “il tribunale, anche d'uffi- cio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o in- direttamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego”. Tale disposizione si trova sotto il titolo “Le misure di prevenzione patrimoniali” del citato decreto legislativo.

La misura contestata costituisce dunque una misura di prevenzione patrimo- niale retta dalla giurisprudenza sopra citata (v. supra consid. 5.2), giurispru- denza alla quale, come si è visto, è il caso di rinviare data l’analogia della fatti- specie ai casi già trattati.

Non vi è dunque alcuna analogia con quanto deciso dalla Corte EDU nella sen- tenza De Tommaso c. Italia del 23 febbraio 2017 (ricorso n. 43395/09) invocata dalla ricorrente, laddove criticate erano misure di prevenzione personali. Si trat- tava, precisamente, di una misura personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, misura ritenuta dalla Corte EDU come una restrizione della libertà di circolazione, disciplinata dall’art. 2 del Protocollo n. 4. Nessuna conseguenza favorevole alla ricorrente può pertanto essere tratta in concreto dalla sentenza della Corte EDU summenzionata.

Tanto più che, in ogni caso, la Svizzera non ha sottoscritto il Protocollo n. 4 alla CEDU: nessuna critica può pertanto essere mossa alle autorità elvetiche a tale riguardo.

Ne consegue che neppure questa censura trova pregio.

E. 6.1 La ricorrente critica le motivazioni contenute nella decisione di chiusura, lad- dove non considerano che la misura di prevenzione, il sequestro e la successiva confisca vengono effettuati sui beni appartenenti ad un terzo in un procedimento di confisca e/o di risarcimento equivalente. In altre parole, il MP/TI avrebbe omesso di considerare che A. non è imputata nel procedimento estero e do- vrebbe dunque essere considerata come un terzo.

E. 6.2 Come risulta chiaramente dall’ordinanza del 15 dicembre 2016, le autorità ita- liane hanno ritenuto che “né E., né altri componenti di quel nucleo familiare po- tevano disporre delle capacità finanziarie per poter effettuare l’acquisto di cui trattasi [quello del 1993/1995, n.d.r.] se non attingendo a mezzi finanziari di il- lecita provenienza.

E. afferma, nella memoria cui si è già fatto riferimento che l’immobile era stato acquistato esclusivamente da lui, sebbene intestato anche alla sua compagna di allora” e “il 31/7/2013 A., acquista da E. la sua quota di proprietà dell’immo- bile, diventando unica proprietaria del bene. Considerato che le capacità finan- ziarie di A., per l’annualità 2013 erano caratterizzare da un dato sperequativo fortemente negativo (€ 396.909,47) l’operazione deve ritenersi fittizia e posta in essere da E. in quanto, minacciato dagli accertamenti fiscali della Guardia di Finanza proprio in quel periodo, ritenne opportuno trasferire la proprietà del bene alla madre di suo figlio, con la quale all’epoca conviveva. Tale cessione è pertanto da ritenersi tendente a scongiurare una confisca dell’immobile” (act. 1.4, Ordinanza, pag. 21).

L’autorità estera indica pure che tale modus operandi era già stato utilizzato per la commissione di altri reati. E., B. (figlia di A.) e C. avrebbero infatti costituito negli anni un ingente patrimonio, in parte intestandolo a dei prestanome (act. 1.4, ordinanza del 15 dicembre 2016, pag. 7). Inoltre “come si dirà in relazione agli elementi patrimoniali non intestati ai preposti, la riferibilità si desume dai rapporti intercorrenti tra i preposti e gli intestati e dalle condizioni economiche di questi ultimi (come emerse e descritte, secondo i criteri sopra indicati, nell’in- formativa di PG), tali da escludere la possibilità dell’investimento. A ciò devono aggiungersi le affermazioni di E. in atti relativi a cause civili e nell’esposto dello stesso presentato nel dicembre 2015 presso la Procura di Genova. Sulla base dei criteri sopra indicati viene disposto, ai sensi dell’art. 20 D.lvo159/11 il se- questro dei seguenti immobili appartenenti ai preposti o dei quali hanno la di- sponibilità perché fittiziamente intestati a terze persone” (act. 1.4, ordinanza del 15 dicembre 2016, pag. 14).

A mente delle autorità estere, l’immobile in oggetto apparterrebbe dunque a E. e sarebbe stato intestato a A. solo fittiziamente. Non si tratterebbe dunque, nel caso di A., di un “terzo”.

Sia quel che sia, la legislazione elvetica permette comunque di confiscare beni acquisiti da un terzo, a meno che questo abbia acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificato la confisca, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi con- fronti una misura eccessivamente severa (v. art. 70 cpv. 2 CP). Condizione – l’ignoranza dei fatti – che, nel caso concreto, dove peraltro l’inchiesta estera non si è ancora conclusa, non sarebbe adempiuta (v. supra consid. 3.3).

Alla luce di ciò, le valutazioni e le norme applicate alla fattispecie dal MP/TI resistono alle critiche della ricorrente.

E. 6.3 Per quanto concerne l'invocata estraneità dell’insorgente ai fatti oggetto del pro- cedimento italiano, l'assunto ricorsuale non regge. L’insorgente disattende che lo statuto di persona non implicata nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza. Basta che sussista una relazione diretta ed oggettiva tra la persona e i fatti sui quali si indaga e ciò senza che siano neces- sarie un'implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b; 118 Ib 547 consid. 3a in fine; ZIMMERMANN, op. cit., n. 404). Giova a tal proposito ricordare che l'art. 10 cpv. 1 AIMP, concernente la sfera segreta di persone non implicate nel procedimento penale, è stato abrogato con la modifica dell'AIMP del 4 otto- bre 1996. Insistendo sulla sua estraneità ai fatti oggetto del procedimento estero, la ricorrente misconosce d'altra parte che il quesito della colpevolezza non deve essere esaminato nella procedura di assistenza (DTF 118 Ib 547 con- sid. 3a in fine; 117 Ib 64 consid. 5c; 112 Ib 576 consid. 14a). Né spetta all'auto- rità né al giudice svizzero dell'assistenza, nel quadro di una valutazione som- maria e prima facie dei mezzi di prova, esaminare compiutamente la fondatezza di altri mezzi di prova (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c; 112 Ib 347 consid. 4; cfr. an- che DTF 122 II 373 consid. 1c).

E. 7 Non potendo essere escluso che l’immobile sequestrato non sia stato acquisito con averi generati dai reati contestati a E. o comunque mediante fondi criminali, e ciò sia per l’acquisto avvenuto nel 1993/1995 che per quello del 2003, la mi- sura va confermata nell’ottica di un’eventuale confisca in Italia dell’immobile e la conseguente richiesta italiana di restituzione giusta l’art. 74a AIMP. Il seque- stro litigioso deve dunque essere mantenuto sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art.

E. 11 e seg. CRic), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e), ciò che sembra essere il caso nella fattispecie

(v. act. 1.4, in particolare le attività ed i riscontri descritti nell’ordinanza del 15 di- cembre 2016 a pag. 1-14, in cui si menzionano, oltre ai procedimenti per reati commessi dagli anni ’80 in poi e procedimenti ancora aperti, anche recenti ac- certamenti fiscali e l’esistenza di un esposto presentato da E. nel dicembre 2015).

Ne consegue che il sequestro va confermato.

Per i medesimi motivi, si giustifica anche la trasmissione all’estero della docu- mentazione inerente le compravendite della PPP n. 1 ed il relativo estratto del registro fondiario, in quanto certamente di rilievo per l’inchiesta estera.

8. Infine, ritenuto che la domanda estera menziona espressamente sia l’immobile oggetto del sequestro che la documentazione relativa al medesimo, nonché il nesso tra tali beni ed i reati imputati a E., non si può manifestamente ritenere, come sostenuto dalla ricorrente, che nella fattispecie sia stato violato il divieto della fishing expedition.

9. In definitiva, la decisione impugnata è da tutelare e il ricorso deve essere re- spinto.

10. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5’000.--; essa è posta a carico della ricorrente ed è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza dell’8 agosto 2017 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Giorgio Bomio e Cornelia Cova, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A., rappresentata dall'avv. Edy Meli, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2017.104

Fatti: A. Il 1° aprile 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il 20 dicembre seguente, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei con- fronti di B., C., D. ed altri per i reati di associazione per delinquere (art. 416 CP/I), truffa aggravata (art. 640 e 61 n. 2 CP/I), riciclaggio (art. 648bis CP/I), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter CP/I) e trasfe- rimento fraudolento di valori (art. 12quinquies D. lgs. n. 306/92). In sostanza, gli indagati sono sospettati di avere costituito una struttura organizzata di tipo as- sociativo avente quale fine l’agevolazione della commissione di reati di riciclag- gio e reimpiego di denaro proveniente da attività criminosa (truffa aggravata), nell’ambito di attività commerciali relative alla compravendita di oggetti preziosi. Nel corso delle indagini sono pure stati raccolti elementi circa un’attività di esportazione di capitali all’estero, mediante operazioni bancarie non tracciabili ovvero sotto forma di pseudo operazioni commerciali. Tra le varie attività osser- vate, vi è l’acquisto il 16 gennaio 1995 da parte di E., unitamente alla sua allora convivente A, di un appartamento a Lugano. La quota di E. sarebbe in seguito stata acquistata da A. e l’immobile sarebbe attualmente nella completa dispo- nibilità di C., figlio di A. e di E. (act. 1.4; act. 1.9; v. act. 1.1 pag. 2 e 3).

Con commissione rogatoria del 1° aprile 2016, l’autorità rogante ha chiesto, tra l’altro, di accertare l’esistenza e la consistenza di rapporti bancari facenti capo a A., nonché di eventuali proprietà immobiliari, mobiliari e finanziarie, e attività commerciali riferibili alla medesima, come pure di identificare l’immobile inte- stato a A., il suo valore di acquisto, di mercato e le notizie circa le compravendite ed intestazioni (act. 1.4).

B. Con decisione di entrata in materia del 17 maggio 2016, il Ministero pubblico del Cantone Ticino (di seguito: MP/TI), cui l'Ufficio federale di giustizia (di se- guito: UFG) ha deferito l'esecuzione della domanda, ha accertato l’ammissibilità della commissione rogatoria ed ha ordinato gli atti di esecuzione ritenuti ammis- sibili (v. act. 1.1 pag. 4).

Mediante la medesima decisione di entrata in materia, il MP/TI ha ordinato, se- gnatamente, un’edizione di documenti dall’Ufficio del registro fondiario di Lu- gano relativamente all’immobile PPP n.1, (v. act. 1.1 pag. 6).

C. Il 19 maggio 2016 l’Ufficio del registro fondiario ha trasmesso la copia dell’istanza di iscrizione di compravendita immobiliare del 3 febbraio 1995 (ed i relativi allegati) avvenuta tra F. SA e G. SA, in qualità di venditrici, e E. e A., in qualità di acquirenti, nonché la copia dell’istanza di iscrizione di compravendita immobiliare del 31 luglio 2003 ed i relativi allegati, avvenuta tra E., in qualità di

venditore, e A., in qualità di acquirente, come pure l’estratto RFD dell’immobile in questione datato 18 maggio 2016 (v. act. 1.1 pag. 6).

D. Tramite la commissione rogatoria integrativa del 20 dicembre 2016, la Procura italiana ha evidenziato come il Tribunale di Genova, Sezione per le Misure di Prevenzione, avesse emesso un’ordinanza di applicazione di misura di preven- zione personale e patrimoniale datata 15 dicembre 2016 (di seguito: “ordinanza del 15 dicembre 2016”) nei confronti di E., B. e C. in quanto soggetti che vivono abitualmente, anche in parte, dei proventi di attività delittuose (act. 1.4, ordi- nanza del 15 dicembre 2016, pag. 1) e abbia ordinato il sequestro dell’immobile succitato. L’autorità rogante ha quindi richiesto il blocco dell’immobile a registro fondiario con menzione del divieto di disporre, ai fini dell’eventuale futura confi- sca (act. 1.4, ordinanza del 15 dicembre 2016; v. act. 1.1 pag. 4). In sostanza, scaturisce dall’esposto dei fatti delle richieste italiane che gli inquirenti stranieri seguono l’ipotesi investigativa che l’immobile precitato sia stato acquistato da E. e A. nel 1995 e poi successivamente ceduto a quest’ultima mediante fondi provento di infrazioni penali, ipotesi peraltro suffragata dalla disproporzione tra i redditi degli acquirenti e il prezzo pagato per l’acquisto. Risulta altresì dall’in- chiesta italiana che nel succedersi delle attività illecite di E., A. e la sorella di quest’ultima siano state utilizzate da E. quali prestanome per acquistare immo- bili con danaro fornito da quest’ultimo (act. 1.4, ordinanza del 15 dicembre 2016, pag. 13).

Con la medesima commissione rogatoria integrativa del 20 dicembre 2016, l’au- torità estera, al fine di acquisire e sequestrare i materiali elencati nel separato decreto di perquisizione locale e sequestro del 20 dicembre 2016 del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova (di seguito: “decreto del 20 dicembre 2016”), ha pure chiesto la perquisizione dell’immobile ed il sequestro di quanto rinvenuto (act. 1.4; v. act. 1.1. pag. 4).

E. Con decisione di entrata in materia e decisione incidentale del 21 dicembre 2016, il MP/TI ha ordinato il blocco (sequestro) all’Ufficio del registro fondiario dell’immobile PPP n. 1. Nel contempo, mediante separato ordine di perquisi- zione e sequestro, ha ordinato la perquisizione dell’appartamento e il sequestro di documenti ed oggetti eventualmente ivi custoditi (act. 1.5; v. act. 1.1. pag. 7).

F. Il 16 febbraio 2017 la Polizia cantonale ticinese ha perquisito l’appartamento, sequestrando della documentazione ed una chiave. Quanto reperito in tale am- bito è stato dissequestrato il 2 marzo 2017 (act. 1.7; act. 1.8; v. act. 1.1 pag. 7).

G. Con scritto del 30 marzo 2017, l’avv. Edy Meli ha comunicato al MP/TI che A. si opponeva alla trasmissione semplificata di ogni documento ancora seque- strato a lei inerente, richiedendo nel contempo la levata del blocco a registro fondiario (v. act. 1 pag. 4 e 5; act. 1.1 pag. 7).

H. Con decisione di chiusura del 5 aprile 2017 il MP/TI ha, da una parte, ordinato la trasmissione alle autorità italiane della documentazione ricevuta dall’Ufficio del registro fondiario e, dall’altra, confermato il sequestro (blocco a registro fon- diario) avente ad oggetto l’immobile PPP n. 1 (act. 1.1 pag. 13 e 14).

I. Il 5 maggio 2017 A. ha interposto ricorso avverso la summenzionata decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulan- done l’annullamento (act. 1).

J. Con risposta del 16 maggio 2017 il MP/TI si è riconfermato nella decisione im- pugnata (act. 6). Con osservazioni del 23 maggio seguente l’UFG ha chiesto di respingere il ricorso (act. 7).

K. Con replica del 6 giugno 2017, trasmessa per conoscenza alle controparti, la ricorrente si è in sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni ricorsuali (act. 9, 10).

L. Con scritto del 9 giugno 2017, il MP/TI si è a sua volta riconfermato nelle moti- vazioni esposte nella decisione di chiusura avversata e nella propria risposta del 16 maggio 2017 (act. 11).

Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto: 1. 1.1. In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or- ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in ma- teria di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2. I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pub- blicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° set- tembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (co- siddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza inter- nazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'ap- plicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39

n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3. La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria, di cui al precedente conside- rando (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP).

1.4. Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui la documentazione oggetto della decisione di trasmissione ed il mantenimento del blocco a registro fondiario riguardano l’immobile PPP n. 1 di proprietà della ricorrente, ella è legittimata a ricorrere (v. art. 9a lett. b OAIMP; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

2. La ricorrente invoca innanzitutto la violazione del diritto di essere sentito. A suo parere, la sentenza impugnata non sarebbe motivata adeguatamente.

2.1 Il diritto di essere sentito, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA ri- chiamato l'art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna- tionale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, n. 472). Esso è di natura for- male (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi di laurea, Berna 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità d'esecuzione non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annulla- mento della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza è possibile una sua sanatoria se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad un’autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d'e- same dell'autorità d'esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; 118 Ib 111 consid. 4; sentenze del Tribunale federale 1C_659/2015 del 30 dicembre 2015, consid. 1.2; 1C_492/2012 del 9 ottobre 2012, consid. 2.1; 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3; TPF 2008 172 consid. 2.3), e se non vi è motivo di ritenere che l'autorità di esecuzione abusi di questa possibilità, interpretandola come invito a violare sistematicamente il diritto di essere sentiti (DTF 126 II 111 consid. 6b/aa e sentenza del Tribunale federale 1C_127/2012 del 29 febbraio 2012, consid. 2.2).

L'obbligo di motivazione, derivante a sua volta dal diritto di essere sentito, pre- vede che l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'inte- ressato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve po- ter esercitare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente ALBERTINI, op. cit., pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità di esecuzione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribu- nale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011, consid. 3.2.1). La correttezza o meno del contenuto della motivazione non costituisce, secondo la prassi del Tribunale federale, elemento del diritto di essere sentito (DTF 114 Ia 233 consid. 2d; ALBERTINI, op. cit., pag. 405 con riferimenti).

2.2 Nella decisione impugnata il MP/TI, dopo aver riassunto i fatti e le fattispecie oggetto d'inchiesta in Italia, in modo particolare le vicende inerenti all’acquisto dell’immobile PPP n. 1, ha esposto le misure richieste dall’autorità estera, pre- cisando di averle esaminate e di avere ordinato unicamente gli atti di esecu-

zione necessari ritenuti ammissibili nel rispetto del divieto della fishing expedi- tion. L’autorità d’esecuzione ha in seguito elencato le verifiche da essa operate e descritto i passi effettuati al fine del disbrigo della domanda estera; ha quindi spiegato le proprie valutazioni ed evidenziato i motivi che l’hanno portata ad autorizzare la trasmissione della documentazione riguardante l’immobile in og- getto, come pure ad ordinare il sequestro del medesimo nonché il manteni- mento di tale misura (act. 1.1). Più precisamente, il MP/TI ha indicato che il sequestro immobiliare era stato disposto in esecuzione della richiesta di assi- stenza internazionale complementare del 20 dicembre 2016, domanda basata sull’ordinanza del 15 dicembre 2016 (v. act. 1.1 pag. 8; act. 1.4). Il MP/TI ha specificato che dall’ordinanza del 15 dicembre 2016, “emessa dal Collegio per le Misure di Prevenzione, Terza Sezione, del Tribunale di Genova […] risulta che né il E., né altri componenti di quel nucleo familiare potevano disporre delle capacità finanziarie per effettuare l’acquisto di tale immobile se non attingendo a mezzi finanziari di illecita provenienza. In data 31 luglio 2013 [recte: 2003] A. ha acquistato da E. la sua quota di proprietà dell’immobile, diventando unica proprietaria del bene. Ritenuto che le capacità finanziarie di A., per l’annualità 2013 [recte: 2003], erano caratterizzate da un dato sperequativo fortemente ne- gativo, l’operazione deve ritenersi fittizia e posta in essere da E. in quanto, mi- nacciato dagli accertamenti fiscali posti in essere dalle Autorità italiane proprio in quel periodo, ha ritenuto opportuno trasferire la proprietà del bene immobile in questione alla madre di suo figlio, con la quale all’epoca conviveva. Tale ces- sione è pertanto da ritenersi tendente a scongiurare la confisca dell’immobile […]. Richiamato tutto quanto sopra esposto, ne discende che il sequestro in questione deve essere mantenuto. Inoltre, per gli stessi motivi già ampiamente esposti, deve essere trasmessa all’Autorità richiedente anche tutta la documentazione acquisita presso l’Ufficio del Registro Fondiario, Lugano […], PPP 1 oggetto dell’inchiesta estera, ora di proprietà di A., trattandosi della documentazione contenente informazioni di po- tenziale utilità per l’inchiesta estera, relative all’immobile in questione oggetto di sequestro e passibile di confisca da parte del Giudice italiano” (act. 1.1 pag. 11 e 12).

2.3 Non v’è dubbio che, quanto precede permette, ed ha in effetti permesso alla ricorrente, come testimonia anche l'articolata impugnativa (diciotto pagine), di comprendere la portata del provvedimento contestato, proprio come richiesto dalla giurisprudenza in materia (v. consid. 2.1). Non si ravvisa pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentito.

3. 3.1 La ricorrente sostiene inoltre che la decisione impugnata sarebbe contraddito- ria: non vi sarebbe infatti alcuna corrispondenza tra il periodo di commissione temporale dei reati descritti nella richiesta di assistenza e le compravendite

dell’immobile PPP n. 1. Non vi sarebbe in altri termini alcuna possibile connes- sione tra le ipotesi di reato contestate segnatamente a E. o per le quali quest’ul- timo sarebbe stato condannato ed il bene da lei acquisito (act. 1 pag. 5, act. 9 pag. 2). Sempre a suo dire, al momento dell’acquisto nel 1993/1995, l’immobile non sarebbe stato provento di reato, rispettivamente acquisito mediante pro- vento di reato e la successiva acquisizione da parte di A. della quota di E. nel 2003 sarebbe avvenuta in buona fede e mediante controprestazione equiva- lente.

La ricorrente fonda la pretesa incongruenza temporale tra i reati perseguiti in Italia e l’acquisto dell’immobile su quanto indicato nel decreto del 20 dicembre 2016 (act. 1.4) e nella nota all’incarto del MP/TI del 2 marzo 2017 (act. 1.8). A torto.

3.2 Il decreto del 20 dicembre 2016 si riferisce infatti unicamente alle imputazioni a carico di C., al quale sono ascritti reati commessi a partire dalla fine degli anni ’90 ad oggi, ed è limitato a quanto presente sulla persona e nei locali o mezzi nella disponibilità di C., in particolare nell’immobile PPP n. 1 (act. 1.4, Decreto del 20 dicembre 2016). Esso non tratta invece delle imputazioni ascritte a E., persona interessata dalla misura di prevenzione patrimoniale del sequestro im- mobiliare, oggetto della presente controversia (act. 1.4, ordinanza del 15 dicem- bre 2016).

Per quanto attiene alla nota all’incarto del MP/TI del 2 marzo 2017, vero è che essa menziona che “i fatti indicati nella rogatoria sono tutti successivi al 1999 e si riferiscono in particolare agli anni tra il 2003 ed il 2014” (act. 1.8). Tuttavia, anche tale nota si riferisce solo alla documentazione ed oggetti reperiti presso l’immobile PPP n. 1 e nella disponibilità di C., dunque ai reati a lui imputati. Non, invece, alle imputazioni a carico di E.

Per quanto qui interessa, ossia i reati contestati anche a E. – reati, come detto, ai quali fa riferimento la misura di prevenzione patrimoniale sull’immobile PPP

n. 1 –, l’ordinanza del 15 dicembre 2016 specifica che notizie di reato e denunce nei suoi confronti erano avvenute già a partire dagli anni ’80, in particolare per vendita abusiva di oggetti preziosi a mezzo di reti televisive, truffa, ricettazione e frode in commercio. Dal 1992 sono pure stati effettuati accertamenti fiscali che, unitamente ad altri provvedimenti, hanno portato ad ipotizzare imponenti evasioni fiscali a carico, tra altri, di E. e di C. (act. 1.4, Ordinanza del 15 dicem- bre 2016, pag. 1 e segg.).

Ne discende che vi è perfetta corrispondenza tra il periodo di commissione dei reati (ossia i reati imputati a E., oggetto di denunce a partire dagli anni ‘80) e la possibilità di un illecito legato alla compravendita dell’immobile, avvenuta nel 1993/1995 e nel 2003.

3.3 Neppure la tesi della ricorrente sul suo acquisto in buona fede della quota di E. regge.

Dagli atti esteri scaturisce infatti che A. ha spesso funto da prestanome per le attività di E., suo compagno, dal quale ha avuto il figlio C. (act 1.4, ordinanza del 15 dicembre 2016, pag. 2-7, 13) nella cui disponibilità si troverebbe attual- mente l’immobile PPP n. 1. L’attività di prestanome sarebbe inoltre stata estesa ad altri esponenti della famiglia della ricorrente. In tal senso, anche la sorella di A., H., avrebbe partecipato indirettamente alle attività illecite di E., fungendo da prestanome; così pure la loro madre J. La figlia ed il figlio di A., B. e C., avreb- bero invece partecipato con un ruolo attivo alle attività illecite legate a E., utiliz- zando a loro volta dei prestanome. Tutto ciò fin dagli anni ‘90 (act 1.4, ordinanza del 15 dicembre 2016, pag. 2-7, 13-14).

Alla luce dei fatti descritti nell’ordinanza del 15 dicembre 2016, è a dir poco improbabile che A., nel 2003, fosse all’oscuro delle attività del compagno in modo da poterla considerare un’acquirente in buona fede. Tuttavia, la ricorrente potrà semmai tentare di riproporre questo gravame dinanzi all’autorità giudizia- ria richiedente.

4.

4.1 La ricorrente si prevale in seguito dell’esistenza di un errore nell’accertamento dell’anno (riportato sia nell’ordinanza del 15 dicembre 2016 che nella decisione impugnata) in cui ella avrebbe acquistato da E. la sua quota di comproprietà dell’immobile (2013 anziché 2003), con le conseguenti erronee conclusioni in merito alla sua capacità finanziaria. Ella sostiene inoltre che, sempre erronea- mente, le autorità estere ed elvetiche avrebbero ritenuto che ella ancora convi- veva con E. nel 2003.

4.2 Gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che la domanda di assistenza sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'au- torità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la quali- ficazione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e completi, della per- sona contro cui è diretto il procedimento penale, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza ( DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispe- cie oggetto d'indagine all'estero, fermo restando che la verifica delle condizioni per la concessione dell'assistenza deve rimanere possibile (v. DTF 117 Ib 64

consid. 5c, con giurisprudenza citata). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere che la domanda costituisca un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito, non a quello svizzero dell'assistenza ( DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011, consid. 1.5). L'autorità non si scosta dall'e- sposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg.).

4.3 Nel caso di specie, relativamente alle date di acquisto dell’immobile, l’ordinanza del 15 dicembre 2016 indica: “L’acquisto dell’immobile in argomento, comun- que, si realizza dell’annualità 1995, periodo in cui il dato sperequativo, facente capo al nucleo familiare E. – A., come già evidenziato, era di € - 563.112,65, mentre nei due anni precedenti, ovvero nel 1994 e nel 1993 era rispettivamente di € 5.005,29 e € - 18.639,51.

Né E., né altri componenti di quel nucleo familiare potevano disporre delle ca- pacità finanziarie per poter effettuare l’acquisto di cui trattasi se non attingendo a mezzi finanziari di illecita provenienza. […]

Il 31/7/2013 A., acquista da E. la sua quota di proprietà dell’immobile, diven- tando unica proprietaria del bene. Considerato che le capacità finanziarie di A., per l’annualità 2013 erano caratterizzare da un dato sperequativo fortemente negativo (€ 396.909,47) l’operazione deve ritenersi fittizia e posta in essere da E. in quanto, minacciato dagli accertamenti fiscali della Guardia di Finanza pro- prio in quel periodo, ritenne opportuno trasferire la proprietà del bene alla madre di suo figlio, con la quale all’epoca conviveva. Tale cessione è pertanto da rite- nersi tendente a scongiurare una confisca dell’immobile” (act. 1.4, ordinanza del 15 dicembre 2016, pag. 21).

La decisione di chiusura contestata, riferendosi a tale compravendita e ripren- dendo le informazioni contenute nella domanda estera, menziona anch’essa l’anno 2013.

L’indicazione dell’anno 2013, anziché 2003, sia negli atti esteri che nella deci- sione di chiusura del MP/TI, è manifestamente una svista e va considerata come un lapsus calami senza conseguenze nel merito delle valutazioni che hanno portato alla misura di prevenzione e del sequestro. Da un lato, va infatti rilevato che a pag. 31 della citata ordinanza italiana viene correttamente indi- cato l’anno 2003 (”Fabbricato [Canton Ticino, Svizzera], censito c/o il Catasto della Repubblica Federale Svizzera, Consistenza 3 vani, acquistata il 31.07.2003”; v act. 1.4, ordinanza del 15 dicembre 2016, pag. 31). Dall’altro, ed

è ciò che è qui di rilievo, il dato sperequativo di € 396.909,47 – che ha portato i giudici italiani a ritenere insufficienti le capacità finanziarie di A. per tale acquisto

– si riferisce proprio all’anno 2003, e non al 2013 (act. 1.4, ordinanza del 15 di- cembre 2016, pag. 12, dove dalla “Tabella relativa al nucleo familiare formato da A. (dopo la separazione da E.)” risulta la cifra di € - 396.909,47 per l’anno 2003).

Ne discende che, nonostante l’indicazione errata dell’anno, l’esame delle capa- cità finanziarie è stato effettuato correttamente per il 2003, anno dell’acquisto della quota di comproprietà di E. da parte della ricorrente.

4.4 La ricorrente contesta di seguito l’accertamento delle autorità estere, basato su dichiarazioni di E., secondo cui ella ancora conviveva con quest’ultimo nel 2003 (act. 1.4, ordinanza del 15 dicembre 2016, pag. 21; act. 1 pag. 12). Tale as- sunto, oltre a non corrispondere al vero, sarebbe in netta contraddizione con quanto affermato a pag. 2 e 7 dell’ordinanza medesima, dove risulterebbe che la convivenza tra i due era cessata a far tempo dal 1999.

Pur volendo ritenere l’esistenza di un’imprecisione nel datare la fine del connu- bio tra la ricorrente e il compagno, ciò non conduce ad alcuna conclusione di rilievo ai fini della concessione dell’assistenza. Da un canto non si tratta certa- mente di lacune o di contraddizioni gravi tali da poter considerare la richiesta come pretestuosa o contraria al principio di buona fede tra Stati, ma, semmai di imprecisioni temporali assai irrilevanti. D’altro canto, l’assenza di vita comune non impedisce necessariamente la conclusione di contratti di compravendita. In ogni caso, risulta tuttavia di rilievo, a conferma dell’ipotesi che la coppia convi- veva ancora nel 2003, la circostanza (emersa dai documenti trasmessi dall’Uf- ficio del registro fondiario) che sia il rogito di compravendita datato 31 gennaio 2003 che l’istanza di iscrizione datata 31 luglio 2003 menzionano sia A. che E. come entrambi risiedenti a Genova (act. 1.10).

4.5 Le eventuali critiche della ricorrente riferite ad asseriti accertamenti errati dei fatti da parte delle autorità italiane sono dunque irricevibili in questa sede. Esse andranno, semmai, fatte valere nell’ambito del procedimento estero.

Ne discende che, inconferente, la censura è disattesa.

5. 5.1 La ricorrente contesta in seguito l’accoglimento della domanda di assistenza, nella misura in cui quest’ultima si fonda su un procedimento di prevenzione. Non sarebbe infatti accertata, come semplicisticamente ritenuto dal MP/TI, la conformità della normativa italiana relativa alle misure di prevenzione alla Con- venzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

(CEDU; RS 0.101), e meglio all’art. 2 del quarto Protocollo addizionale alla CEDU: ciò sarebbe evidenziato, in particolare, nella determinazione della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito: “Corte EDU”) in De Tommaso c. Italia del 23 febbraio 2017.

5.2 Per quanto concerne la concessione dell’assistenza all’Italia in caso di inchieste avviate in virtù della procedura di prevenzione patrimoniale codesto Tribunale si è più volte pronunciato in senso favorevole (v. TPF 2010 158 consid. 2; sen- tenze del Tribunale penale federale RR.2016.105 e RR.2016.106, entrambe del 30 novembre 2016, consid. 3.2; RR.2015.223/RR.2015.202 del 16 febbraio 2016, consid. 2.8; RR.2015.177-178 del 29 ottobre 2015, consid. 3.2; RR.2013.176 del 4 settembre 2013, consid. 2; RR.2012.220 del 22 gennaio 2013, consid. .4.1; ecc). In tale contesto la giurisprudenza ha rilevato che la procedura di prevenzione patrimoniale italiana presenta una similitudine suffi- ciente con le procedure di confisca previste o riconosciute dal diritto svizzero. Essa presuppone, da una parte, l’esistenza di un’infrazione penale e, dall’altra, un legame tra questa infrazione e gli oggetti e valori da confiscare. Essa può quindi essere assimilata ad una “causa penale” ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP (TPF 2010 158 consid. 2.5; v. anche sentenza del Tribunale federale 1C_563/2010 del 22 dicembre 2010). Lo stesso vale anche dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in virtù del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, qui concretamente applicato.

La competenza delle autorità repressive dello Stato richiedente, dovendo es- sere analizzata alla luce del diritto interno di tale Stato, è in generale presunta, tranne nell’ipotesi, non realizzata nella fattispecie, d’incompetenza manifesta (DTF 116 Ib 89 consid. 2c/aa).

5.3 In concreto, nell’ordinanza del 15 dicembre 2016 l’autorità estera ha conside- rato la sussistenza di indizi sufficienti di reato a carico di E., C. e B. ed ha de- cretato la pericolosità sociale segnatamente di E. Essa ha inoltre accertato l’esi- stenza di una sperequazione finanziaria, nel senso che “le spese sostenute dai proposti e dai familiari sono risultate molto superiori ai redditi leciti dichiarati; ne deriva non soltanto che i proposti hanno potuto disporre di denaro proveniente da fonti illecite (e come si è indicato, sulla base di elementi concreti rappresen- tati dalle numerose denunce , tra tali fonti vi sono reiterati fatti di truffa, di ricet- tazione e di reati fiscali), ma anche che il quadro complessivi non consente di ritenere legittimamente acquisiti i beni di cui essi hanno la disponibilità. Si tratta di consistenti investimenti in beni immobili, effettuati spesso, come si dirà più precisamente, ricorrendo come prestanome a A. e H. e anche alla loro madre, J.”: v. act. 1.4, ordinanza del 15 dicembre 2016, pag. 13) ed ha dunque aperto nei confronti segnatamente di E. un procedimento di prevenzione, giungendo in particolare a decretare, per quanto qui interessa, l’ordine di sequestro dell’im- mobile PPP n. 1 (v. act. 1.4, ordinanza del 15 dicembre 2016; sull'accertamento

del nesso di pertinenzialità tra la ricchezza da assoggettare alla misura ablatoria e l'attività criminosa v. SILVIA CURIONE, Confische penali e tutela dei terzi, Roma 2011, pag. 127 e segg.).

Come già illustrato nella TPF 2010 158, ciò è sufficiente per consentire al giu- dice dell’assistenza di accertare l’ammissibilità della commissione rogatoria ed ordinare il sequestro di valori sospetti, come avvenuto nella fattispecie. In merito a tale blocco, altro non deve essere per il momento dimostrato da parte dell'au- torità rogante, non essendo ancora in discussione una consegna a scopo di confisca ex art. 74a AIMP, ma il mero mantenimento di una misura conserva- tiva.

5.4 Nel caso di specie, il Tribunale di Genova, Collegio per le misure di prevenzione, ha ordinato, per quanto qui di rilievo, il sequestro dell’immobile PPP n. 1. Tale misura era fondata sul decreto legislativo 159/11 del 6 settembre 2011, in par- ticolare sull’art. 20 cpv. 1 del medesimo, secondo cui “il tribunale, anche d'uffi- cio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o in- direttamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego”. Tale disposizione si trova sotto il titolo “Le misure di prevenzione patrimoniali” del citato decreto legislativo.

La misura contestata costituisce dunque una misura di prevenzione patrimo- niale retta dalla giurisprudenza sopra citata (v. supra consid. 5.2), giurispru- denza alla quale, come si è visto, è il caso di rinviare data l’analogia della fatti- specie ai casi già trattati.

Non vi è dunque alcuna analogia con quanto deciso dalla Corte EDU nella sen- tenza De Tommaso c. Italia del 23 febbraio 2017 (ricorso n. 43395/09) invocata dalla ricorrente, laddove criticate erano misure di prevenzione personali. Si trat- tava, precisamente, di una misura personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, misura ritenuta dalla Corte EDU come una restrizione della libertà di circolazione, disciplinata dall’art. 2 del Protocollo n. 4. Nessuna conseguenza favorevole alla ricorrente può pertanto essere tratta in concreto dalla sentenza della Corte EDU summenzionata.

Tanto più che, in ogni caso, la Svizzera non ha sottoscritto il Protocollo n. 4 alla CEDU: nessuna critica può pertanto essere mossa alle autorità elvetiche a tale riguardo.

Ne consegue che neppure questa censura trova pregio.

6.

6.1 La ricorrente critica le motivazioni contenute nella decisione di chiusura, lad- dove non considerano che la misura di prevenzione, il sequestro e la successiva confisca vengono effettuati sui beni appartenenti ad un terzo in un procedimento di confisca e/o di risarcimento equivalente. In altre parole, il MP/TI avrebbe omesso di considerare che A. non è imputata nel procedimento estero e do- vrebbe dunque essere considerata come un terzo.

6.2 Come risulta chiaramente dall’ordinanza del 15 dicembre 2016, le autorità ita- liane hanno ritenuto che “né E., né altri componenti di quel nucleo familiare po- tevano disporre delle capacità finanziarie per poter effettuare l’acquisto di cui trattasi [quello del 1993/1995, n.d.r.] se non attingendo a mezzi finanziari di il- lecita provenienza.

E. afferma, nella memoria cui si è già fatto riferimento che l’immobile era stato acquistato esclusivamente da lui, sebbene intestato anche alla sua compagna di allora” e “il 31/7/2013 A., acquista da E. la sua quota di proprietà dell’immo- bile, diventando unica proprietaria del bene. Considerato che le capacità finan- ziarie di A., per l’annualità 2013 erano caratterizzare da un dato sperequativo fortemente negativo (€ 396.909,47) l’operazione deve ritenersi fittizia e posta in essere da E. in quanto, minacciato dagli accertamenti fiscali della Guardia di Finanza proprio in quel periodo, ritenne opportuno trasferire la proprietà del bene alla madre di suo figlio, con la quale all’epoca conviveva. Tale cessione è pertanto da ritenersi tendente a scongiurare una confisca dell’immobile” (act. 1.4, Ordinanza, pag. 21).

L’autorità estera indica pure che tale modus operandi era già stato utilizzato per la commissione di altri reati. E., B. (figlia di A.) e C. avrebbero infatti costituito negli anni un ingente patrimonio, in parte intestandolo a dei prestanome (act. 1.4, ordinanza del 15 dicembre 2016, pag. 7). Inoltre “come si dirà in relazione agli elementi patrimoniali non intestati ai preposti, la riferibilità si desume dai rapporti intercorrenti tra i preposti e gli intestati e dalle condizioni economiche di questi ultimi (come emerse e descritte, secondo i criteri sopra indicati, nell’in- formativa di PG), tali da escludere la possibilità dell’investimento. A ciò devono aggiungersi le affermazioni di E. in atti relativi a cause civili e nell’esposto dello stesso presentato nel dicembre 2015 presso la Procura di Genova. Sulla base dei criteri sopra indicati viene disposto, ai sensi dell’art. 20 D.lvo159/11 il se- questro dei seguenti immobili appartenenti ai preposti o dei quali hanno la di- sponibilità perché fittiziamente intestati a terze persone” (act. 1.4, ordinanza del 15 dicembre 2016, pag. 14).

A mente delle autorità estere, l’immobile in oggetto apparterrebbe dunque a E. e sarebbe stato intestato a A. solo fittiziamente. Non si tratterebbe dunque, nel caso di A., di un “terzo”.

Sia quel che sia, la legislazione elvetica permette comunque di confiscare beni acquisiti da un terzo, a meno che questo abbia acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificato la confisca, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi con- fronti una misura eccessivamente severa (v. art. 70 cpv. 2 CP). Condizione – l’ignoranza dei fatti – che, nel caso concreto, dove peraltro l’inchiesta estera non si è ancora conclusa, non sarebbe adempiuta (v. supra consid. 3.3).

Alla luce di ciò, le valutazioni e le norme applicate alla fattispecie dal MP/TI resistono alle critiche della ricorrente.

6.3 Per quanto concerne l'invocata estraneità dell’insorgente ai fatti oggetto del pro- cedimento italiano, l'assunto ricorsuale non regge. L’insorgente disattende che lo statuto di persona non implicata nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza. Basta che sussista una relazione diretta ed oggettiva tra la persona e i fatti sui quali si indaga e ciò senza che siano neces- sarie un'implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b; 118 Ib 547 consid. 3a in fine; ZIMMERMANN, op. cit., n. 404). Giova a tal proposito ricordare che l'art. 10 cpv. 1 AIMP, concernente la sfera segreta di persone non implicate nel procedimento penale, è stato abrogato con la modifica dell'AIMP del 4 otto- bre 1996. Insistendo sulla sua estraneità ai fatti oggetto del procedimento estero, la ricorrente misconosce d'altra parte che il quesito della colpevolezza non deve essere esaminato nella procedura di assistenza (DTF 118 Ib 547 con- sid. 3a in fine; 117 Ib 64 consid. 5c; 112 Ib 576 consid. 14a). Né spetta all'auto- rità né al giudice svizzero dell'assistenza, nel quadro di una valutazione som- maria e prima facie dei mezzi di prova, esaminare compiutamente la fondatezza di altri mezzi di prova (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c; 112 Ib 347 consid. 4; cfr. an- che DTF 122 II 373 consid. 1c).

7. Non potendo essere escluso che l’immobile sequestrato non sia stato acquisito con averi generati dai reati contestati a E. o comunque mediante fondi criminali, e ciò sia per l’acquisto avvenuto nel 1993/1995 che per quello del 2003, la mi- sura va confermata nell’ottica di un’eventuale confisca in Italia dell’immobile e la conseguente richiesta italiana di restituzione giusta l’art. 74a AIMP. Il seque- stro litigioso deve dunque essere mantenuto sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e), ciò che sembra essere il caso nella fattispecie

(v. act. 1.4, in particolare le attività ed i riscontri descritti nell’ordinanza del 15 di- cembre 2016 a pag. 1-14, in cui si menzionano, oltre ai procedimenti per reati commessi dagli anni ’80 in poi e procedimenti ancora aperti, anche recenti ac- certamenti fiscali e l’esistenza di un esposto presentato da E. nel dicembre 2015).

Ne consegue che il sequestro va confermato.

Per i medesimi motivi, si giustifica anche la trasmissione all’estero della docu- mentazione inerente le compravendite della PPP n. 1 ed il relativo estratto del registro fondiario, in quanto certamente di rilievo per l’inchiesta estera.

8. Infine, ritenuto che la domanda estera menziona espressamente sia l’immobile oggetto del sequestro che la documentazione relativa al medesimo, nonché il nesso tra tali beni ed i reati imputati a E., non si può manifestamente ritenere, come sostenuto dalla ricorrente, che nella fattispecie sia stato violato il divieto della fishing expedition.

9. In definitiva, la decisione impugnata è da tutelare e il ricorso deve essere re- spinto.

10. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 5’000.--; essa è posta a carico della ricorrente ed è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 8 agosto 2017

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - Avv. Edy Meli - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).