opencaselaw.ch

RR.2016.106

Bundesstrafgericht · 2016-11-30 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP). Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA).

Sachverhalt

A. Il 31 luglio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il 5 agosto 2009, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti, tra gli altri, di B. per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90) e produzione, traffico e de- tenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 D.P.R. n. 309/90). Le indagini, già sfociate, mediante rito abbreviato, nella sentenza di condanna del 19 novembre 2010 del suddetto per traffico di stupefacenti, avevano per oggetto una complessa organizzazione dedita al traffico internazionale di co- caina con base operativa in Valle d'Aosta e collegamenti con importanti narco- trafficanti colombiani. La domanda di assistenza alla Svizzera era legata ai nu- merosi viaggi dei componenti dell'organizzazione verso la Svizzera, in partico- lare a Martigny ove si supponeva che l'organizzazione avesse aperto conti cor- renti per il deposito e la custodia dei proventi dell'attività illecita.

B. Con decisione di entrata in materia 28 ottobre 2009, il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) accoglieva la suddetta domanda ordinando l’individuazione, la perquisizione e il sequestro, con il blocco dei saldi attivi, delle relazioni bancarie menzionate nella citata commissione rogatoria. Con deci- sione di chiusura 29 giugno 2010, l’autorità d’esecuzione decideva di trasmet- tere la documentazione relativa alla relazione bancaria n. 1 di pertinenza di A., moglie di B., accesa presso la banca C., filiale di Martigny. Il ricorso presentato dalla A. contro tale decisione veniva respinto dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale il 20 dicembre 2010 (v. sentenza RR.2010.155-160). Il 7 gennaio 2011 il Tribunale federale giudicava inammissibile il ricorso inter- posto dall’interessata contro quest’ultima sentenza (v. sentenza 1C_1/2011). Il 12 luglio 2011, pronunciandosi su un ulteriore ricorso concernente anche il conto in questione, la Corte dei reclami penali ne confermava il sequestro (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.106-111).

C. In precedenza, con scritto del 17 maggio 2011, considerato dal MPC come una nuova commissione rogatoria, l’autorità estera aveva altresì chiesto la conferma del sequestro di due relazioni bancarie, tra cui anche quella qui in esame, in relazione ad un nuovo procedimento penale aperto in Italia. Alla luce di ciò, con decisione del 7 dicembre 2011, non impugnata, il sequestro della relazione ban- caria n. 1 veniva nuovamente confermato dal MPC.

- 3 -

D. In data 14 gennaio 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di To- rino inoltrava alla Svizzera un’ulteriore domanda di assistenza giudiziaria intrin- secamente correlata alle precedenti vertente però sull’applicazione di misure di prevenzione personale e patrimoniale antimafia connesse con il reato di orga- nizzazione criminale, di riciclaggio di denaro ed altri reati a carico di B., persona ritenuta socialmente pericolosa e in possesso di un patrimonio immobiliare e mobiliare di valore ingente e del tutto sproporzionato rispetto al reddito dichia- rato ed alla lecita attività svolta. L’autorità rogante chiedeva di procedere in Svizzera alla perquisizione e al sequestro di relazioni bancarie – tra cui la rela- zione bancaria n. 1 – anche nel contesto della procedura di prevenzione perso- nale e patrimoniale sopra indicata (v. act. 7.3, allegato 2).

E. Il 17 gennaio 2013 l’Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della predetta commissione rogatoria al MPC (v. act. 7.1 pag. 1).

F. Con decisione di entrata nel merito di data 14 marzo 2013 il MPC ha dato se- guito alla richiesta, ordinando alla banca C. il blocco immediato della relazione

n. 1. Inoltre è stato imposto alla banca il divieto di compiere addebiti rispettiva- mente prelievi sulla relazione in questione. Il MPC ha dispensato la banca C. dall’obbligo di trasmettere la documentazione completa essendo la stessa già stata acquisita nell’ambito delle precedenti rogatorie (v. act. 7.1 e 7.2 pag. 3).

G. In data 27 giugno 2013 il MPC ha emanato la propria decisione di chiusura ordinando il mantenimento del sequestro della relazione bancaria n. 1 fino all’inoltro da parte dell’autorità estera di una decisione definitiva in merito al de- stino dei valori patrimoniali sequestrati (v. act. 7.2).

H. Con decreto del 22 maggio 2013 il Tribunale di Aosta ha ordinato la confisca dei valori depositati sul conto n. 1, misura confermata sia dalla Corte d’appello di Torino con decreto 16 aprile 2014, sia dalla Corte di cassazione con sentenza del 28 ottobre 2015 (v. act. 7.3).

I. Basandosi su quanto precede, l’autorità italiana ha chiesto, mediante domanda di assistenza giudiziaria complementare del 3 novembre 2015 (v. act. 7.3) ad integrazione della domanda del 14 gennaio 2013, la confisca e la restituzione dei beni patrimoniali posti sotto sequestro in Svizzera.

- 4 -

J. Con decisione del 24 maggio 2016, il MPC ha accolto la richiesta di cui sopra, decidendo di trasmettere a scopo di confisca all’autorità rogante i valori patri- moniali depositati sulla relazione bancaria n. 1, presso la banca C. di Martigny (v. act 1.2).

K. Avverso tale decisione A. si aggrava con ricorso del 23 giugno 2016, postulando (principalmente) l’irricevibilità del complemento rogatoriale 3 novembre 2015 nonché (subordinatamente) la sua reiezione, con liberazione dei valori seque- strati. Egli chiede inoltre di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio, con designazione dell’avv. Fiorenzo Cotti quale suo patrocinatore d’ufficio (v. act. 1).

L. Nelle sue osservazioni del 9 agosto 2016, l’UFG ha postulato la reiezione del ricorso, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 6).

M. Con risposta del 10 agosto 2016, il MPC, dopo aver tracciato brevemente la cronistoria delle principali decisioni legate alle precedenti rogatorie, si è ricon- fermato nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto presentate nella decisione impugnata e ha chiesto di respingere integralmente il gravame e di porre a ca- rico della ricorrente gli oneri procedurali (v. act. 7).

N. Con replica del 25 agosto 2016 trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza, la ricorrente si è sostanzialmente riconfermata nelle sue conclusioni ricorsuali (v. act. 11).

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 In virtù dell’art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or- ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in ma- teria di assistenza giudiziaria internazionale.

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e

- 5 -

agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (di seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, conclusa a Vienna il 20 dicembre 1988, entrata in vigore il 13 dicembre 2005 per la Svizzera e il 31 marzo 1991 per l'Italia (Con- venzione delle Nazioni Unite del 1988; RS 0.812.121.03) e la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazio- nale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 10 n. 3 Convenzione delle Nazioni Unite, art. 39

n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria di cui al precedente conside- rando (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP).

E. 1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione dell’autorità fede- rale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La ricorrente è titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata ed è di conseguenza legittimata a ricorrere (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

E. 2.1 La ricorrente censura innanzitutto la violazione, nell’ambito del procedimento penale italiano alla base della decisione di confisca, del diritto di essere sentiti (act. 1 pag. 7 e segg.). Più precisamente, essa sostiene di non essere mai stata

- 6 -

parte nel suddetto procedimento e di non essere mai stata sentita, soprattutto in merito all’origine dei beni che si trovano sulla relazione bancaria litigiosa, ciò che sarebbe provato dagli atti del procedimento estero, di cui chiede l’acquisi- zione a titolo cautelativo (act. 1 pag. 8). La violazione del diritto di essere sentiti comporterebbe altresì irricevibilità della domanda ai sensi dell’art. 2 AIMP (act. 1 pag. 13).

E. 2.2 L'art. 2 AIMP ha quale scopo di evitare che la Svizzera presti assistenza a pro- cedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di prote- zione minimo corrispondente a quello concesso dal diritto degli Stati democra- tici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che sarebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico inter- nazionale (DTF 123 II 161 consid. 6a; 122 II 140 consid. 5a).

Secondo l'art. 2 lett. a AIMP la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corri- sponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giu- dice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto delle garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della coope- razione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, con- sid. 2a; R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pé- nale, 4a ediz., Berna 2014, pag. 702 n. 683 e rinvii).

E. 2.3 Nella fattispecie, dal decreto 22 maggio 2013 emanato dal Tribunale ordinario di Aosta risulta che sia B. che la ricorrente hanno avuto, nell’ambito della pro- cedura di prevenzione patrimoniale e personale a carico del primo, la possibilità di esprimersi sull’origine dei beni mobili ed immobili formalmente intestati alla ricorrente, e quindi anche sui valori depositati sulla relazione bancaria n. 1 presso la banca C. di Martigny (v. act. 7.4 pag. 22 e seg.). Nessuna delle per- sone in questione ha in definitiva fornito la prova della provenienza lecita dei beni in questione (v. act. 7.4 pag. 24). Per tacere del fatto che la ricorrente ha avuto a disposizione, utilizzandoli, ben tre gradi di giudizio per esprimersi sul conto in parola o per far valere ulteriori eventuali violazioni di natura procedurale (v. act. 7.3). Non vi è altresì nessuna ragione per ritenere che il procedimento all’estero non abbia corrisposto ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. Di conseguenza, le censure presentate in questo ambito non possono

- 7 -

trovare accoglimento. La richiesta formulata dalla ricorrente di acquisire agli atti la documentazione del procedimento italiano va quindi anch’essa respinta.

E. 3.1 La ricorrente sostiene che la procedura in questione sarebbe inoltre lesiva del principio della legalità, del diritto di proprietà e della presunzione di innocenza (act. 1 pag. 9 e segg.).

E. 3.2 Già dalla TPF 2010 158 questo Tribunale ha avuto più volte occasione di riba- dire l’ammissibilità di misure di assistenza fondate sulla procedura di preven- zione patrimoniale italiana. A tale invalsa giurisprudenza può qui essere rin- viato. Tutte le riserve costituzionali in questione sono state infatti affrontate in detta giurisprudenza, che viene citata dalla stessa ricorrente (v. act. pag. 9) omettendo però di apportare ragioni per scostarsene nel caso concreto. Esso rientra nella casistica tradizionale e non vi è nessuna ragione per mettere in discussione le conclusioni di cui nella TPF 2010 158.

E. 3.3 Giusta l’art. 74a cpv. 1 AIMP gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all’autorità estere competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria. La consegna può avvenire in ogni stadio del procedi- mento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente (cpv. 3). Nel caso concreto sussiste pacificamente una deci- sione passata in giudicato per cui anche sotto questo profilo nulla osta ad una consegna. Giusta l'art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP gli oggetti o i beni possono essere trattenuti in Svizzera se una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero. Ora, dagli atti dell’incarto non risulta che la ricorrente abbia acquisito i beni litigiosi in Svizzera. Anzi, nel gravame si afferma che il denaro depositato sul conto sarebbe costituito da risparmi, proventi ereditari e somme di invalidità concesse al figlio della ricorrente in Italia (v. act. 1 pag. 2). Neppure ossequiata è inoltre la condizione della residenza in Svizzera, dato che la ricorrente vive ad Aosta. Per quanto attiene poi alla buona fede, il Tribunale ordinario di Aosta ha affermato che il cospicuo patrimonio, di origine oscura, riconducibile a B., costituito anche da somme di denaro occultate presso istituti bancari elvetici, non può che essere ricollegato a lucrose attività illecite com- messe dal predetto, risultando in ogni caso di entità del tutto sproporzionata rispetto ai redditi prodotti lecitamente da B. e dal suo nucleo familiare (v. act. 7.4 pag. 5 e 11). Sui valori depositati in Svizzera, che l’autorità italiana ha ricondotto chiaramente a B., il tribunale italiano ha affermato che “escludendo apporti nel tempo dovuti ad eventuali risparmi della famiglia o ai proventi ricavati dall’attività svolta in nero dal proposto (…), l’unica ragione della clandestina costituzione

- 8 -

da parte del proposto della provvista in Svizzera, dissimulata vuoi mediante il ricorso a prestanome scelti nella cerchia famigliare, vuoi mediante lo schermo della società fiduciaria del Lichtenstein, è quella di sottrarre al controllo delle Autorità italiane somme di danaro frutto di attività illecite che, ove depositate su conti italiani, sarebbero state di sicuro oggetto di accertamenti circa la loro pro- venienza” (act. 7.4 pag. 15). Ora, la sproporzione di cui sopra unitamente al ruolo di prestanome dei familiari di B. sono elementi che permettono di esclu- dere un’eventuale buona fede della ricorrente nell’acquisizione dei beni litigiosi. In definitiva, visto tutto quanto precede, l’art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP risulta inap- plicabile (v. anche ZIMMERMANN, op. cit., n. 340; cfr. anche L. MOREILLON, En- traide internationale en matière pénale, Basilea/Monaco/Ginevra 2004, n. 39 ad art. 74a AIMP), per cui anche sotto questo profilo la decisione impugnata merita tutela.

E. 4 La ricorrente censura infine la violazione del principio della proporzionalità, nel senso che, a suo dire, contrariamente a quanto asserito dal MPC, il quale su tale punto non avrebbe motivato sufficientemente la propria decisione, non vi sarebbe nessun legame tra il procedimento italiano alla base della rogatoria, concernente terze persone, e i suoi averi oggetto di confisca, i quali sarebbero confluiti sul suo conto in un periodo ben precedente rispetto ai fatti criminosi per cui è stato condannato B. (act. 1 pag. 10 e seg.).

E. 4.1 Nel suo Messaggio del 30 giugno 1993 concernente la modifica del Codice pe- nale che ha condotto all'introduzione della cifra 3 dell'art. 59 vCP (FF 1993 III pag. 193 e segg.), norma oggi prevista all'art. 72 CP, il Consiglio federale ha sottolineato che tale nuova disposizione ha come scopo di derogare alla regola, applicabile sia in diritto interno che in quello dell'assistenza giudiziaria, secondo la quale un valore può essere confiscato soltanto se è possibile identificare il reato dal quale proviene. Per quanto concerne l'organizzazione criminale, la confisca si estende a tutti i valori di cui essa ha facoltà di disporre. Questo si spiega con il fatto che, se gli averi in questione dipendono da un'organizzazione criminale, ciò vuol dire che essi provengono con ogni probabilità anche da un'at- tività criminale (FF 1993 III pag. 226). Il Consiglio federale ha giustificato l'ado- zione di una regola specifica in questo ambito, segnatamente a causa del biso- gno di facilitare l'assistenza giudiziaria e l'esecuzione di confische estere riguar- danti valori patrimoniali portati in Svizzera da organizzazioni criminali (v. ibidem, pag. 227). Ne consegue che l'art. 59 n. 3 seconda frase vCP (oggi l'art. 72 se- conda frase CP) si applica anche nel campo dell'assistenza giudiziaria (DTF 131 II 169 consid. 9.1 pag. 183). I fondi che dipendono da un'organizzazione criminale sono presunti di origine delittuosa a meno che i detentori dimostrino il contrario (v. anche DTF 136 IV 4 consid. 5). Non dovesse essere dimostrata l'origine lecita degli stessi, la consegna è ordinata in applicazione dell'art. 74a

- 9 -

cpv. 3 AIMP, senza ulteriore esame della provenienza dei fondi reclamati (DTF 131 II 169 consid. 9.1 pag. 184).

E. 4.2 Nella fattispecie le autorità italiane hanno condannato B. per il suo ruolo in un radicato gruppo criminale organizzato, dedito a traffici internazionali di cocaina, con base operativa in Valle d’Aosta e con collegamenti con importanti narco- traffici colombiani. Si tratta di condotte che, trasposte nel diritto svizzero, rien- trerebbero senz’altro, oltre che nella fattispecie di violazione grave della legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 2 LStup) in quella di organizzazione crimi- nale ex art. 260ter CP (v. DTF 129 IV 271 consid. 2.3.1 e 2.3.2; TPF 2010 29 consid. 2.3). A seguito di queste condanne è stato aperto a suo carico, con richiesta del 19 dicembre 2012 della Procura di Torino, anche un procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione personale e patrimoniali a suo ca- rico. Ciò ha in particolare portato al sequestro e alla confisca di svariati beni a lui riconducibili, misure confermate dopo tre gradi di giudizio (v. già supra con- sid. 2.3). Il fatto che i valori litigiosi siano confluiti sul conto della ricorrente in un periodo ben precedente rispetto ai fatti criminosi per cui è stato condannato B.

– la Corte d’appello di Torino afferma tuttavia che il denaro giunto nel 1993 sul conto della ricorrente sarebbe da ricollegare ad una truffa commessa dal pre- detto nel 1992 in danno di un certo D. (v. act. 7.3 pag. 7) –, nulla toglie all’am- missibilità delle misure in esame, visto che tali valori si sono in seguito comun- que ritrovati nel potere di disposizione dell’organizzazione criminale, per il tra- mite dello stesso B., e questo, anche secondo la giurisprudenza nazionale re- lativa all’art. 72 CP (cfr. sentenza del Tribunale penale federale BB.2014.157 del 16 marzo 2015, consid. 3.6), sarebbe comunque sufficiente per una confi- sca. Le autorità italiane hanno infatti accertato che i valori patrimoniali in que- stione, seppur formalmente intestati alla A., erano economicamente riconduci- bili a suo marito B. (v. act. 7.4 pag. 15). Anche in Svizzera se una persona è punibile in virtù dell’art. 260ter CP la facoltà di disporre dell’organizzazione cri- minale è presunta per legge. La persona interessata ha però la possibilità di fornire la prova che invalidi tale presunzione. È una possibilità che la ricorrente ha per l’appunto avuto nella procedura italiana, secondo modalità non molto diverse da quelle che avrebbe in Svizzera una persona toccata da confisca ex art. 72 CP. Come già evidenziato sopra (v. consid. 2.3), tutte le obiezioni in proposito sono state esaustivamente esaminate dalle autorità italiane attra- verso tre gradi di giudizio, dai quali è emersa piena compenetrazione fra i valori qui in esame e le disponibilità dell’organizzazione criminale di cui il marito della ricorrente era una figura di rilievo. Non molto diversamente da quanto sotteso alla legislazione italiana, alla base dell’art. 72 CP vi è l’idea che i valori patrimo- niali che sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale sono, da un canto, con grande probabilità d’origine delittuosa e d’altro canto – fatto potenzialmente pericoloso – essi serviranno a commettere altri reati, per- mettendo così all’organizzazione di proseguire l’attività criminale (TPF 2014 31

- 10 -

consid. 4.2). Si tratta di situazioni criminogene per l’appunto accertate dalle au- torità italiane in capo ai valori qui in esame, a prescindere sia da un loro uso effettivo per scopi criminali sia dalla loro origine concreta. A queste condizioni non è dunque ravvisabile alcuna sproporzionalità della misura adottata, che ol- tre a fondarsi su un’indubbia base legale si estende a valori per intero ascrivibili all’organizzazione criminale in parola. Anche le censure presentate in questo ambito vanno dunque respinte, compresa quella relativa alla pretesa insuffi- ciente motivazione della decisione impugnata, dato che il MPC, riprendendo e rinviando ai contenuti delle sentenze italiane nonché alla giurisprudenza sviz- zera sulla procedura di prevenzione italiana, ha spiegato le ragioni alla base della sua decisione in maniera conforme alle esigenze giurisprudenziali (v. ad es. DTF 124 V 180 consid. 1a e 122 II 471 consid. 5c).

E. 5 Da quanto sopra discende che il ricorso è da respingere integralmente.

E. 6.1 La ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Fiorenzo Cotti (v. RP.2016.24).

E. 6.2 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di successo sono conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere de- finite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudi- cata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011, consid. 3.1).

E. 6.3 Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la parte che richiede l'as- sistenza giudiziaria abbia il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'im- magine fedele, completa e coerente della situazione finanziaria del richiedente.

- 11 -

In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o dimostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sen- tenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014, con- sid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006, consid. 6.1.)

E. 6.4 Nella fattispecie, la ricorrente risulta essere disoccupata da diversi anni (v. RP.2016.24 act. 1.3). Con l’atto di ricorso, a corredo della richiesta di gratuito patrocinio, essa ha prodotto copia dell’attestazione ISEE relativa al suo nucleo famigliare (v. RP.2016.24 act. 1.4), la dichiarazione fiscale della figlia E. (v. RP.2016.24 act. 1.5), nonché la dichiarazione di rendita di invalidità a bene- ficio del figlio F. (v. RP.2016.24 act. 1.6). Oltre a ciò, la ricorrente dichiara che tutti i suoi averi sarebbero stati posti sotto sequestro e che tutti i suoi immobili sarebbero stati confiscati (v. RP.2016.24 act. 1, p. 14). Indipendentemente da questo e dall’effettiva coerenza del quadro finanziario che emerge da tale do- cumentazione occorre qui rilevare che le conclusioni presentate dalla ricorrente apparivano sin dall’inizio, alla luce della chiara giurisprudenza (v. in particolare TPF 2010 158) e dei fatti appurati in Italia (confermati, come si è visto, dopo tre gradi di giudizio), prive di probabilità di successo, ragione per cui la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio va respinta già solo per questo motivo. Della difficoltà finanziaria della ricorrente si terrà comunque conto nella fissazione delle spese.

E. 6.5 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 2'000.--.

- 12 -

Dispositiv
  1. La richiesta di acquisire gli atti del procedimento estero è respinta.
  2. Il ricorso è respinto.
  3. La richiesta di assistenza giudiziaria e patrocinio gratuito è respinta.
  4. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 30 novembre 2016 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentata dall'avv. Fiorenzo Cotti, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP)

Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2016.106 + RP.2016.24

- 2 -

Fatti: A. Il 31 luglio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il 5 agosto 2009, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti, tra gli altri, di B. per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90) e produzione, traffico e de- tenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 D.P.R. n. 309/90). Le indagini, già sfociate, mediante rito abbreviato, nella sentenza di condanna del 19 novembre 2010 del suddetto per traffico di stupefacenti, avevano per oggetto una complessa organizzazione dedita al traffico internazionale di co- caina con base operativa in Valle d'Aosta e collegamenti con importanti narco- trafficanti colombiani. La domanda di assistenza alla Svizzera era legata ai nu- merosi viaggi dei componenti dell'organizzazione verso la Svizzera, in partico- lare a Martigny ove si supponeva che l'organizzazione avesse aperto conti cor- renti per il deposito e la custodia dei proventi dell'attività illecita.

B. Con decisione di entrata in materia 28 ottobre 2009, il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) accoglieva la suddetta domanda ordinando l’individuazione, la perquisizione e il sequestro, con il blocco dei saldi attivi, delle relazioni bancarie menzionate nella citata commissione rogatoria. Con deci- sione di chiusura 29 giugno 2010, l’autorità d’esecuzione decideva di trasmet- tere la documentazione relativa alla relazione bancaria n. 1 di pertinenza di A., moglie di B., accesa presso la banca C., filiale di Martigny. Il ricorso presentato dalla A. contro tale decisione veniva respinto dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale il 20 dicembre 2010 (v. sentenza RR.2010.155-160). Il 7 gennaio 2011 il Tribunale federale giudicava inammissibile il ricorso inter- posto dall’interessata contro quest’ultima sentenza (v. sentenza 1C_1/2011). Il 12 luglio 2011, pronunciandosi su un ulteriore ricorso concernente anche il conto in questione, la Corte dei reclami penali ne confermava il sequestro (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.106-111).

C. In precedenza, con scritto del 17 maggio 2011, considerato dal MPC come una nuova commissione rogatoria, l’autorità estera aveva altresì chiesto la conferma del sequestro di due relazioni bancarie, tra cui anche quella qui in esame, in relazione ad un nuovo procedimento penale aperto in Italia. Alla luce di ciò, con decisione del 7 dicembre 2011, non impugnata, il sequestro della relazione ban- caria n. 1 veniva nuovamente confermato dal MPC.

- 3 -

D. In data 14 gennaio 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di To- rino inoltrava alla Svizzera un’ulteriore domanda di assistenza giudiziaria intrin- secamente correlata alle precedenti vertente però sull’applicazione di misure di prevenzione personale e patrimoniale antimafia connesse con il reato di orga- nizzazione criminale, di riciclaggio di denaro ed altri reati a carico di B., persona ritenuta socialmente pericolosa e in possesso di un patrimonio immobiliare e mobiliare di valore ingente e del tutto sproporzionato rispetto al reddito dichia- rato ed alla lecita attività svolta. L’autorità rogante chiedeva di procedere in Svizzera alla perquisizione e al sequestro di relazioni bancarie – tra cui la rela- zione bancaria n. 1 – anche nel contesto della procedura di prevenzione perso- nale e patrimoniale sopra indicata (v. act. 7.3, allegato 2).

E. Il 17 gennaio 2013 l’Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della predetta commissione rogatoria al MPC (v. act. 7.1 pag. 1).

F. Con decisione di entrata nel merito di data 14 marzo 2013 il MPC ha dato se- guito alla richiesta, ordinando alla banca C. il blocco immediato della relazione

n. 1. Inoltre è stato imposto alla banca il divieto di compiere addebiti rispettiva- mente prelievi sulla relazione in questione. Il MPC ha dispensato la banca C. dall’obbligo di trasmettere la documentazione completa essendo la stessa già stata acquisita nell’ambito delle precedenti rogatorie (v. act. 7.1 e 7.2 pag. 3).

G. In data 27 giugno 2013 il MPC ha emanato la propria decisione di chiusura ordinando il mantenimento del sequestro della relazione bancaria n. 1 fino all’inoltro da parte dell’autorità estera di una decisione definitiva in merito al de- stino dei valori patrimoniali sequestrati (v. act. 7.2).

H. Con decreto del 22 maggio 2013 il Tribunale di Aosta ha ordinato la confisca dei valori depositati sul conto n. 1, misura confermata sia dalla Corte d’appello di Torino con decreto 16 aprile 2014, sia dalla Corte di cassazione con sentenza del 28 ottobre 2015 (v. act. 7.3).

I. Basandosi su quanto precede, l’autorità italiana ha chiesto, mediante domanda di assistenza giudiziaria complementare del 3 novembre 2015 (v. act. 7.3) ad integrazione della domanda del 14 gennaio 2013, la confisca e la restituzione dei beni patrimoniali posti sotto sequestro in Svizzera.

- 4 -

J. Con decisione del 24 maggio 2016, il MPC ha accolto la richiesta di cui sopra, decidendo di trasmettere a scopo di confisca all’autorità rogante i valori patri- moniali depositati sulla relazione bancaria n. 1, presso la banca C. di Martigny (v. act 1.2).

K. Avverso tale decisione A. si aggrava con ricorso del 23 giugno 2016, postulando (principalmente) l’irricevibilità del complemento rogatoriale 3 novembre 2015 nonché (subordinatamente) la sua reiezione, con liberazione dei valori seque- strati. Egli chiede inoltre di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio, con designazione dell’avv. Fiorenzo Cotti quale suo patrocinatore d’ufficio (v. act. 1).

L. Nelle sue osservazioni del 9 agosto 2016, l’UFG ha postulato la reiezione del ricorso, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 6).

M. Con risposta del 10 agosto 2016, il MPC, dopo aver tracciato brevemente la cronistoria delle principali decisioni legate alle precedenti rogatorie, si è ricon- fermato nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto presentate nella decisione impugnata e ha chiesto di respingere integralmente il gravame e di porre a ca- rico della ricorrente gli oneri procedurali (v. act. 7).

N. Con replica del 25 agosto 2016 trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza, la ricorrente si è sostanzialmente riconfermata nelle sue conclusioni ricorsuali (v. act. 11).

Diritto: 1.

1.1 In virtù dell’art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or- ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in ma- teria di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e

- 5 -

agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me- diante scambio di note il 1° giugno 2003 (di seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, conclusa a Vienna il 20 dicembre 1988, entrata in vigore il 13 dicembre 2005 per la Svizzera e il 31 marzo 1991 per l'Italia (Con- venzione delle Nazioni Unite del 1988; RS 0.812.121.03) e la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazio- nale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 10 n. 3 Convenzione delle Nazioni Unite, art. 39

n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria di cui al precedente conside- rando (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP).

1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione dell’autorità fede- rale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La ricorrente è titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata ed è di conseguenza legittimata a ricorrere (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

2. 2.1 La ricorrente censura innanzitutto la violazione, nell’ambito del procedimento penale italiano alla base della decisione di confisca, del diritto di essere sentiti (act. 1 pag. 7 e segg.). Più precisamente, essa sostiene di non essere mai stata

- 6 -

parte nel suddetto procedimento e di non essere mai stata sentita, soprattutto in merito all’origine dei beni che si trovano sulla relazione bancaria litigiosa, ciò che sarebbe provato dagli atti del procedimento estero, di cui chiede l’acquisi- zione a titolo cautelativo (act. 1 pag. 8). La violazione del diritto di essere sentiti comporterebbe altresì irricevibilità della domanda ai sensi dell’art. 2 AIMP (act. 1 pag. 13).

2.2 L'art. 2 AIMP ha quale scopo di evitare che la Svizzera presti assistenza a pro- cedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di prote- zione minimo corrispondente a quello concesso dal diritto degli Stati democra- tici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che sarebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico inter- nazionale (DTF 123 II 161 consid. 6a; 122 II 140 consid. 5a).

Secondo l'art. 2 lett. a AIMP la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corri- sponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giu- dice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto delle garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della coope- razione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, con- sid. 2a; R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pé- nale, 4a ediz., Berna 2014, pag. 702 n. 683 e rinvii).

2.3 Nella fattispecie, dal decreto 22 maggio 2013 emanato dal Tribunale ordinario di Aosta risulta che sia B. che la ricorrente hanno avuto, nell’ambito della pro- cedura di prevenzione patrimoniale e personale a carico del primo, la possibilità di esprimersi sull’origine dei beni mobili ed immobili formalmente intestati alla ricorrente, e quindi anche sui valori depositati sulla relazione bancaria n. 1 presso la banca C. di Martigny (v. act. 7.4 pag. 22 e seg.). Nessuna delle per- sone in questione ha in definitiva fornito la prova della provenienza lecita dei beni in questione (v. act. 7.4 pag. 24). Per tacere del fatto che la ricorrente ha avuto a disposizione, utilizzandoli, ben tre gradi di giudizio per esprimersi sul conto in parola o per far valere ulteriori eventuali violazioni di natura procedurale (v. act. 7.3). Non vi è altresì nessuna ragione per ritenere che il procedimento all’estero non abbia corrisposto ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. Di conseguenza, le censure presentate in questo ambito non possono

- 7 -

trovare accoglimento. La richiesta formulata dalla ricorrente di acquisire agli atti la documentazione del procedimento italiano va quindi anch’essa respinta.

3. 3.1 La ricorrente sostiene che la procedura in questione sarebbe inoltre lesiva del principio della legalità, del diritto di proprietà e della presunzione di innocenza (act. 1 pag. 9 e segg.).

3.2 Già dalla TPF 2010 158 questo Tribunale ha avuto più volte occasione di riba- dire l’ammissibilità di misure di assistenza fondate sulla procedura di preven- zione patrimoniale italiana. A tale invalsa giurisprudenza può qui essere rin- viato. Tutte le riserve costituzionali in questione sono state infatti affrontate in detta giurisprudenza, che viene citata dalla stessa ricorrente (v. act. pag. 9) omettendo però di apportare ragioni per scostarsene nel caso concreto. Esso rientra nella casistica tradizionale e non vi è nessuna ragione per mettere in discussione le conclusioni di cui nella TPF 2010 158.

3.3 Giusta l’art. 74a cpv. 1 AIMP gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all’autorità estere competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria. La consegna può avvenire in ogni stadio del procedi- mento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente (cpv. 3). Nel caso concreto sussiste pacificamente una deci- sione passata in giudicato per cui anche sotto questo profilo nulla osta ad una consegna. Giusta l'art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP gli oggetti o i beni possono essere trattenuti in Svizzera se una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero. Ora, dagli atti dell’incarto non risulta che la ricorrente abbia acquisito i beni litigiosi in Svizzera. Anzi, nel gravame si afferma che il denaro depositato sul conto sarebbe costituito da risparmi, proventi ereditari e somme di invalidità concesse al figlio della ricorrente in Italia (v. act. 1 pag. 2). Neppure ossequiata è inoltre la condizione della residenza in Svizzera, dato che la ricorrente vive ad Aosta. Per quanto attiene poi alla buona fede, il Tribunale ordinario di Aosta ha affermato che il cospicuo patrimonio, di origine oscura, riconducibile a B., costituito anche da somme di denaro occultate presso istituti bancari elvetici, non può che essere ricollegato a lucrose attività illecite com- messe dal predetto, risultando in ogni caso di entità del tutto sproporzionata rispetto ai redditi prodotti lecitamente da B. e dal suo nucleo familiare (v. act. 7.4 pag. 5 e 11). Sui valori depositati in Svizzera, che l’autorità italiana ha ricondotto chiaramente a B., il tribunale italiano ha affermato che “escludendo apporti nel tempo dovuti ad eventuali risparmi della famiglia o ai proventi ricavati dall’attività svolta in nero dal proposto (…), l’unica ragione della clandestina costituzione

- 8 -

da parte del proposto della provvista in Svizzera, dissimulata vuoi mediante il ricorso a prestanome scelti nella cerchia famigliare, vuoi mediante lo schermo della società fiduciaria del Lichtenstein, è quella di sottrarre al controllo delle Autorità italiane somme di danaro frutto di attività illecite che, ove depositate su conti italiani, sarebbero state di sicuro oggetto di accertamenti circa la loro pro- venienza” (act. 7.4 pag. 15). Ora, la sproporzione di cui sopra unitamente al ruolo di prestanome dei familiari di B. sono elementi che permettono di esclu- dere un’eventuale buona fede della ricorrente nell’acquisizione dei beni litigiosi. In definitiva, visto tutto quanto precede, l’art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP risulta inap- plicabile (v. anche ZIMMERMANN, op. cit., n. 340; cfr. anche L. MOREILLON, En- traide internationale en matière pénale, Basilea/Monaco/Ginevra 2004, n. 39 ad art. 74a AIMP), per cui anche sotto questo profilo la decisione impugnata merita tutela.

4. La ricorrente censura infine la violazione del principio della proporzionalità, nel senso che, a suo dire, contrariamente a quanto asserito dal MPC, il quale su tale punto non avrebbe motivato sufficientemente la propria decisione, non vi sarebbe nessun legame tra il procedimento italiano alla base della rogatoria, concernente terze persone, e i suoi averi oggetto di confisca, i quali sarebbero confluiti sul suo conto in un periodo ben precedente rispetto ai fatti criminosi per cui è stato condannato B. (act. 1 pag. 10 e seg.).

4.1 Nel suo Messaggio del 30 giugno 1993 concernente la modifica del Codice pe- nale che ha condotto all'introduzione della cifra 3 dell'art. 59 vCP (FF 1993 III pag. 193 e segg.), norma oggi prevista all'art. 72 CP, il Consiglio federale ha sottolineato che tale nuova disposizione ha come scopo di derogare alla regola, applicabile sia in diritto interno che in quello dell'assistenza giudiziaria, secondo la quale un valore può essere confiscato soltanto se è possibile identificare il reato dal quale proviene. Per quanto concerne l'organizzazione criminale, la confisca si estende a tutti i valori di cui essa ha facoltà di disporre. Questo si spiega con il fatto che, se gli averi in questione dipendono da un'organizzazione criminale, ciò vuol dire che essi provengono con ogni probabilità anche da un'at- tività criminale (FF 1993 III pag. 226). Il Consiglio federale ha giustificato l'ado- zione di una regola specifica in questo ambito, segnatamente a causa del biso- gno di facilitare l'assistenza giudiziaria e l'esecuzione di confische estere riguar- danti valori patrimoniali portati in Svizzera da organizzazioni criminali (v. ibidem, pag. 227). Ne consegue che l'art. 59 n. 3 seconda frase vCP (oggi l'art. 72 se- conda frase CP) si applica anche nel campo dell'assistenza giudiziaria (DTF 131 II 169 consid. 9.1 pag. 183). I fondi che dipendono da un'organizzazione criminale sono presunti di origine delittuosa a meno che i detentori dimostrino il contrario (v. anche DTF 136 IV 4 consid. 5). Non dovesse essere dimostrata l'origine lecita degli stessi, la consegna è ordinata in applicazione dell'art. 74a

- 9 -

cpv. 3 AIMP, senza ulteriore esame della provenienza dei fondi reclamati (DTF 131 II 169 consid. 9.1 pag. 184).

4.2 Nella fattispecie le autorità italiane hanno condannato B. per il suo ruolo in un radicato gruppo criminale organizzato, dedito a traffici internazionali di cocaina, con base operativa in Valle d’Aosta e con collegamenti con importanti narco- traffici colombiani. Si tratta di condotte che, trasposte nel diritto svizzero, rien- trerebbero senz’altro, oltre che nella fattispecie di violazione grave della legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 2 LStup) in quella di organizzazione crimi- nale ex art. 260ter CP (v. DTF 129 IV 271 consid. 2.3.1 e 2.3.2; TPF 2010 29 consid. 2.3). A seguito di queste condanne è stato aperto a suo carico, con richiesta del 19 dicembre 2012 della Procura di Torino, anche un procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione personale e patrimoniali a suo ca- rico. Ciò ha in particolare portato al sequestro e alla confisca di svariati beni a lui riconducibili, misure confermate dopo tre gradi di giudizio (v. già supra con- sid. 2.3). Il fatto che i valori litigiosi siano confluiti sul conto della ricorrente in un periodo ben precedente rispetto ai fatti criminosi per cui è stato condannato B.

– la Corte d’appello di Torino afferma tuttavia che il denaro giunto nel 1993 sul conto della ricorrente sarebbe da ricollegare ad una truffa commessa dal pre- detto nel 1992 in danno di un certo D. (v. act. 7.3 pag. 7) –, nulla toglie all’am- missibilità delle misure in esame, visto che tali valori si sono in seguito comun- que ritrovati nel potere di disposizione dell’organizzazione criminale, per il tra- mite dello stesso B., e questo, anche secondo la giurisprudenza nazionale re- lativa all’art. 72 CP (cfr. sentenza del Tribunale penale federale BB.2014.157 del 16 marzo 2015, consid. 3.6), sarebbe comunque sufficiente per una confi- sca. Le autorità italiane hanno infatti accertato che i valori patrimoniali in que- stione, seppur formalmente intestati alla A., erano economicamente riconduci- bili a suo marito B. (v. act. 7.4 pag. 15). Anche in Svizzera se una persona è punibile in virtù dell’art. 260ter CP la facoltà di disporre dell’organizzazione cri- minale è presunta per legge. La persona interessata ha però la possibilità di fornire la prova che invalidi tale presunzione. È una possibilità che la ricorrente ha per l’appunto avuto nella procedura italiana, secondo modalità non molto diverse da quelle che avrebbe in Svizzera una persona toccata da confisca ex art. 72 CP. Come già evidenziato sopra (v. consid. 2.3), tutte le obiezioni in proposito sono state esaustivamente esaminate dalle autorità italiane attra- verso tre gradi di giudizio, dai quali è emersa piena compenetrazione fra i valori qui in esame e le disponibilità dell’organizzazione criminale di cui il marito della ricorrente era una figura di rilievo. Non molto diversamente da quanto sotteso alla legislazione italiana, alla base dell’art. 72 CP vi è l’idea che i valori patrimo- niali che sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale sono, da un canto, con grande probabilità d’origine delittuosa e d’altro canto – fatto potenzialmente pericoloso – essi serviranno a commettere altri reati, per- mettendo così all’organizzazione di proseguire l’attività criminale (TPF 2014 31

- 10 -

consid. 4.2). Si tratta di situazioni criminogene per l’appunto accertate dalle au- torità italiane in capo ai valori qui in esame, a prescindere sia da un loro uso effettivo per scopi criminali sia dalla loro origine concreta. A queste condizioni non è dunque ravvisabile alcuna sproporzionalità della misura adottata, che ol- tre a fondarsi su un’indubbia base legale si estende a valori per intero ascrivibili all’organizzazione criminale in parola. Anche le censure presentate in questo ambito vanno dunque respinte, compresa quella relativa alla pretesa insuffi- ciente motivazione della decisione impugnata, dato che il MPC, riprendendo e rinviando ai contenuti delle sentenze italiane nonché alla giurisprudenza sviz- zera sulla procedura di prevenzione italiana, ha spiegato le ragioni alla base della sua decisione in maniera conforme alle esigenze giurisprudenziali (v. ad es. DTF 124 V 180 consid. 1a e 122 II 471 consid. 5c).

5. Da quanto sopra discende che il ricorso è da respingere integralmente.

6. 6.1 La ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Fiorenzo Cotti (v. RP.2016.24).

6.2 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro- cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di successo sono conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere de- finite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudi- cata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011, consid. 3.1).

6.3 Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la parte che richiede l'as- sistenza giudiziaria abbia il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'im- magine fedele, completa e coerente della situazione finanziaria del richiedente.

- 11 -

In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o dimostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sen- tenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014, con- sid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006, consid. 6.1.)

6.4 Nella fattispecie, la ricorrente risulta essere disoccupata da diversi anni (v. RP.2016.24 act. 1.3). Con l’atto di ricorso, a corredo della richiesta di gratuito patrocinio, essa ha prodotto copia dell’attestazione ISEE relativa al suo nucleo famigliare (v. RP.2016.24 act. 1.4), la dichiarazione fiscale della figlia E. (v. RP.2016.24 act. 1.5), nonché la dichiarazione di rendita di invalidità a bene- ficio del figlio F. (v. RP.2016.24 act. 1.6). Oltre a ciò, la ricorrente dichiara che tutti i suoi averi sarebbero stati posti sotto sequestro e che tutti i suoi immobili sarebbero stati confiscati (v. RP.2016.24 act. 1, p. 14). Indipendentemente da questo e dall’effettiva coerenza del quadro finanziario che emerge da tale do- cumentazione occorre qui rilevare che le conclusioni presentate dalla ricorrente apparivano sin dall’inizio, alla luce della chiara giurisprudenza (v. in particolare TPF 2010 158) e dei fatti appurati in Italia (confermati, come si è visto, dopo tre gradi di giudizio), prive di probabilità di successo, ragione per cui la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio va respinta già solo per questo motivo. Della difficoltà finanziaria della ricorrente si terrà comunque conto nella fissazione delle spese.

6.5 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 2'000.--.

- 12 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La richiesta di acquisire gli atti del procedimento estero è respinta. 2. Il ricorso è respinto. 3. La richiesta di assistenza giudiziaria e patrocinio gratuito è respinta. 4. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente.

Bellinzona, 1° dicembre 2016

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Fiorenzo Cotti - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).