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RR.2011.106

Bundesstrafgericht · 2011-07-12 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Sequestri bancari (art. 80e AIMP): contraddizioni nella rogatoria; diritto di essere sentito; proporzionalità; ripetibili.

Sachverhalt

A. Il 31 luglio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, comple- tata il 5 agosto 2009, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di G., H., C., I., J., K. e L. per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90) e produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotro- pe (art. 73 DPR 309/90). Le indagini, già sfociate, mediante rito abbreviato, nella sentenza di condanna del 19 novembre 2010 dei suddetti per traffico di stupefacenti, avevano per oggetto una complessa organizzazione dedita al traffico internazionale di cocaina con base operativa in Valle d'Aosta e collegamenti con importanti narcotrafficanti colombiani. La domanda di as- sistenza alla Svizzera era legata ai numerosi viaggi dei componenti dell'or- ganizzazione verso la Svizzera, in particolare a Martigny ove si supponeva che l'organizzazione aveva aperto conti correnti per il deposito e la custodia dei proventi dell'attività illecita.

B. Con sentenza RR.2010.155-160 del 20 dicembre 2010 la II Corte dei re- clami penali del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) ha respinto un ricorso presentato dalla Fondazione A., B., C., D., E. e la Comunione eredi- taria fu F. contro tre separate decisioni di chiusura del 29 giugno 2010 pro- nunciate dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), mediante le quali sono state ordinate una serie di misure, fra cui la trasmis- sione all'autorità rogante di diversa documentazione concernente le se- guenti relazioni bancarie: n. 1 intestata a B. presso la banca M.; n. 2 inte- stata a C. e D. presso la banca N.; n. 3 intestata ad E. presso la banca N.;

n. 4 intestata ad O. presso la banca N.; n. 5 intestata alla Fondazione A. presso la banca N. Pur confermando i sequestri dei conti summenzionati, il TPF, al fine di chiarire alcune contraddizioni emerse dall'incarto, ha tuttavia invitato il MPC a prendere contatto con l'autorità rogante affinché quest'ul- tima facesse pervenire alle autorità svizzere una presa di posizione entro 90 giorni dalla crescita in giudicato della sua sentenza – la quale è stata confermata dal Tribunale federale con sentenza 1C_1/2011 del 7 gennaio 2011 – circa il legame tra i fondi sequestrati e l'inchiesta estera nonché l'e- sigenza di mantenimento di detti blocchi (v. RR.2010.155-160 consid. 6).

C. Il 20 aprile 2011 il MPC ha trasmesso all'autorità rogante la documentazio- ne bancaria di cui alle sue decisioni di chiusura del 29 giugno 2010, invi- tando nel contempo via fax detta autorità ad esprimersi sui sequestri anco- ra pendenti in Svizzera. Con fax del medesimo giorno la Procura della Re- pubblica presso il Tribunale di Torino ha confermato la sua intenzione di

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mantenere i sequestri in questione, al fine di poter inoltrare in seguito una richiesta di confisca nei termini previsti dall'ordinamento italiano.

D. Con scritto del 21 aprile 2011 il MPC ha comunicato all'avv. Fiorenzo Cotti quanto sopra, precisando di aver ricevuto la sentenza del Tribunale federa- le del 7 gennaio 2011 solo il 19 aprile scorso, in quanto per un errore di tra- smissione all'interno del MPC la sentenza in questione era stata consegna- ta ad un altro procuratore.

E. Il 29 aprile 2011 la Fondazione A., B., C., D., E. e la Comunione ereditaria fu F. hanno interposto ricorso contro il suddetto scritto del 21 aprile 2011 dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Essi postulano l'annullamento della decisione del 21 aprile 2011 nonché la revo- ca dei sequestri ancora pendenti.

A conclusione delle loro osservazioni del 19 maggio 2011 l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) risp. il MPC hanno postulato la reiezione del gravame, la seconda autorità nei limiti della sua ammissibilità.

F. Con memoriale di replica del 31 maggio 2011, trasmesso per conoscenza al MPC e all'UFG, i ricorrenti si sono riconfermati nelle conclusioni espres- se in sede ricorsuale.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale pe- nale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la II Corte dei reclami penali giu- dica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, en- trata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Sviz- zera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41; in seguito l'Accordo italo-svizzero), entrato in vigore mediante scambio di

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note il 1° giugno 2003, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Conven- zione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di rea- to, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenu- to in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sul- l'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 136 IV 82 con- sid. 3.1; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori (art. 80e cpv. 1 AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere im- pugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) oppure mediante la presenza di persone che partecipano al processo estero (art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP). Nella fattispecie, con sentenza del 20 dicem- bre 2011 la Corte dei reclami penali di questo Tribunale aveva invitato il MPC a prendere contatto con l'autorità rogante affinché quest'ultima faces- se pervenire alle autorità svizzere, entro 90 giorni dalla crescita in giudica- to, una presa di posizione ai sensi del considerando 6 della sua decisione (v. lett. B supra). Avendo il TPF medesimo sollecitato una nuova presa di posizione presso l'autorità rogante circa il mantenimento o meno dei se- questri contestati, lo scritto del 21 aprile 2011 (v. act. 1.10), mediante il quale il MPC ha confermato gli stessi, può essere trattato a livello procedu- rale come una decisione ai sensi dell'art. 80e cpv. 1 AIMP, richiamato l'art. 25 cpv. 1 AIMP, ciò che ha come prima conseguenza che l'ammissibi- lità del ricorso non è subordinata all'esistenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP e, come seconda conse- guenza, che il termine per interporre ricorso non è quello più breve previsto per le decisioni incidentali (art. 80k AIMP).

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E. 1.4 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro la decisione del 21 aprile 2011 dell'autorità federale d'esecuzione. La legittimazione è data, nella misura in cui ogni ricorrente contesta il sequestro relativo ad un conto di cui risulta intestatario (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). Essa fa per contro di- fetto per quanto riguarda i conti per i quali i ricorrenti risultano aventi diritto economico o dispongono semplicemente di una procura (v. DTF 122 II 130 consid. 2b e rinvii).

E. 2 I ricorrenti sostengono che il termine di 90 giorni, a loro dire perentorio, fis- sato dal TPF nella sua sentenza del 20 dicembre 2010 affinché l'autorità rogante si esprimesse sulla necessità o meno di mantenere bloccati i conti dei ricorrenti non è stato rispettato, ciò che implicherebbe il loro disseque- stro. La sentenza del Tribunale federale del 7 gennaio 2011 sarebbe stata notificata al MPC il 14 gennaio seguente, scadendo quindi il suddetto ter- mine il 14 aprile 2011. L'autorità d'esecuzione avrebbe ossequiato a quanto imposto dal TPF solo il 20 aprile seguente, giorno in cui l'autorità rogante ha postulato per fax la conferma delle misure contestate. Tardivi, gli atti ef- fettuati dopo il 14 aprile 2011 sarebbero nulli.

E. 2.1 Giusta l'art. 23 PA l'autorità che assegna un termine commina contempora- neamente le conseguenze dell'inosservanza; verificandosi quest'ultima, soltanto esse sono applicabili. Di natura amministrativa, le decisioni relative all'esecuzione delle rogatorie non esplicano i classici effetti di res iudicata, contrariamente alle sentenze civili o penali (v. sentenza del Tribunale pena- le federale RR.2005.5 dell'11 maggio 2011, consid. 3.1). Esse possono in- fatti essere riesaminate in ogni momento, alle stesse condizioni di qualsiasi altra decisione amministrativa (DTF 121 II 93 consid. 3b e rinvii). Se è vero che lo Stato richiedente non può reiterare la propria richiesta d'assistenza fondandosi sui medesimi fatti e motivi, postulando le stesse misure (DTF 109 Ib 156 consid. 1b), nulla gli impedisce di completare o di ripresentare la sua domanda basandosi su fatti nuovi o su un cambiamento legislativo (DTF 112 Ib 215 consid. 4; 111 ib 242 consid. 6; 109 Ib 156 consid. 3b), di richiedere nuove misure o ancora di domandare allo Stato richiesto di sta- tuire su punti lasciati indecisi nel quadro di una precedente decisione (sen- tenza del Tribunale federale 1A.290/2000 del 20 febbraio 2001, consid. 2a), ciò anche se la domanda di assistenza in origine è stata respinta da un'au- torità giudiziaria (sentenza del Tribunale penale federale RR. 2009.332-333 del 5 febbraio 2010, consid. 4.2.3).

E. 2.2 Nella fattispecie, va innanzitutto rilevato che il MPC, prendendo contatto con l'autorità rogante soltanto il 20 aprile 2011 (v. act. 4.3), non ha osse- quiato il termine di 90 giorni fissato da questa autorità nella sua sentenza

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del 20 dicembre 2010 per acclarare le contraddizioni ivi descritte (v. RR.2010.155-160 consid. 6). Infatti, pur ammettendo che il procuratore re- sponsabile abbia ricevuto la sentenza del Tribunale federale 1C_1/2011 del

E. 7 gennaio 2011 soltanto il 14 gennaio 2011 – il MPC deve sopportare le conseguenze legate all'errore commesso, a suo dire, dalla sua cancelleria, soprattutto tenuto conto che la sentenza in questione sarebbe giunta al procuratore che si occupava del parallelo procedimento penale nazionale nel frattempo sospeso, il quale, al corrente della procedura rogatoriale, a- vrebbe dovuto subito trasmettere la sentenza al suo collega – il termine di 90 giorni scadeva il 14 aprile 2011. Quanto accaduto, in palese contrasto con il principio di celerità consacrato all'art. 17a AIMP, ha avuto due conse- guenze: da una parte, l'autorità rogante ha preso conoscenza solo il 20 aprile 2011 del contenuto della documentazione bancaria oggetto delle decisioni di chiusura del 29 giugno 2010; dall'altra, la richiesta italiana di conferma dei sequestri litigiosi ha potuto essere motivata con ritardo impu- tabile al solo MPC. Avendo questa Corte inequivocabilmente esplicitato le conseguenze legate alla non chiarificazione delle già citate contraddizioni entro il termine di 90 giorni fissato, ossia il dissequestro dei conti oggetto delle misure contestate, le censure dei ricorrenti sono legittime. In questo senso il postulato dissequestro sarebbe la conseguenza della sentenza emessa nel novembre 2010 dal Tribunale di Torino, mediante la quale que- st'ultimo, con rito abbreviato, ha condannato G., H., C., I. ed altri a pesanti pene detentive, senza nessun riferimento ai beni sequestrati in Svizzera. Il Sostituto Procuratore R., del resto, con il suo fax del 20 aprile 2011 non chiariva per nulla le già evocate contraddizioni, limitandosi a confermare il suo interesse al mantenimento di tutti i sequestri contestati (v. act. 4.4). Tuttavia, l'autorità rogante, mediante scritto del Procuratore aggiunto S. del 19 maggio 2011 (v. act. 4.6), ha, seppur in ritardo, sostanziato le ragioni le- gate al mantenimento di due dei sequestri impugnati. Che la conferma dei sequestri venga ora postulata sulla base di un nuovo procedimento penale a carico delle suddette persone per titolo di riciclaggio – procedimento che è stato aperto dalle autorità italiane soprattutto alla luce della documenta- zione bancaria trasmessa il 20 aprile scorso dal MPC – nulla muta alla ne- cessità di verificare ancora, sulla base di nuove allegazioni da parte dell'au- torità rogante, se i valori depositati in Svizzera sono il provento di attività criminali espletate in Italia.

3. Gli insorgenti lamentano la violazione del loro diritto di essere sentiti non- ché un diniego di giustizia. Essendo il termine impartito dal TPF scaduto, il MPC, prima di compiere ogni atto, avrebbe dovuto emettere una decisione impugnabile, previo contraddittorio.

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3.1 Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretiz- zato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA richiamato l’art. 12 cpv. 1 AIMP (ROBERT ZIMMERMANN, La coopé- ration judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di e- sprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, di- spone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; 118 Ib 111 consid. 4; sentenze del Tribunale fe- derale 1C_159/2011 dell'11 aprile 2011, consid. 1.3, 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 472)

3.2 In concreto, occorre anzitutto rilevare che il MPC, seppur in ritardo, ha dapprima semplicemente eseguito quanto previsto nella sentenza del TPF del 20 dicembre 2010. Problematico è invece quanto avvenuto susseguen- temente allo scritto dell'autorità richiedente del 17 maggio 2011. Avendo in- fatti l'autorità italiana, grazie alla documentazione ricevuta dalle autorità svizzere il 20 aprile 2011, chiesto la conferma del sequestro di due conti - già bloccati in virtù della rogatoria del 31 luglio 2009 - in relazione ad un nuovo procedimento penale aperto in Italia a carico delle persone già giudi- cate nel novembre 2010, lo scritto del 17 maggio 2011 doveva essere con- siderato alla stregua di una nuova rogatoria, anche se strettamente correla- ta alla prima. Per questo motivo il MPC, prima di pronunciarsi sul manteni- mento dei sequestri contestati mediante una nuova decisione di chiusura, avrebbe dovuto permettere alle parti interessate di esercitare il loro diritto di essere sentite, ciò che non è avvenuto. Tuttavia, disponendo questa autori- tà di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (v. 1C_159/2011 dell'11 aprile 2011, consid. 1.3; TPF 2007 57) e avendo avuto i ricorrenti la possibilità di esprimersi compiutamente in sede di replica sullo scritto del 17 maggio 2011, la violazione del predetto diritto è da considerarsi sanata nell'ambito della presente procedura (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; senten- za 1A.160/2003 consid. 2.2). Di tale violazione si terrà comunque conto nella fissazione delle spese giudiziarie (v. sentenza del Tribunale federale 2A.124/1998 del 29 ottobre 1998, consid. 3c; sentenza del Tribunale pena- le federale RR.2007.179 del 28 gennaio 2008, consid. 2.2; MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates: eine Untersuchung über

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Sinn und Gehalt der Garantie unter besonderer Berücksichtigung der bun- desgerichtlichen Rechtsprechung, Berna 2000, pag. 469).

4. I ricorrenti affermano che l'autorità rogante, mediante la sua presa di posi- zione del 20 aprile 2011 per nulla motivata, non ha minimamente chiarito le contraddizioni messe in evidenza dal TPF nella sua sentenza del 20 di- cembre 2010. La parallela inchiesta svizzera per riciclaggio si sarebbe con- clusa con un decreto di abbandono e l'inchiesta italiana sarebbe da tempo chiusa, ragione per cui i conti andrebbero dissequestrati.

L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria in- ternazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve veri- ficare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente disproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3). In concreto, l'autori- tà rogante, nel suo scritto del 19 maggio 2011, ha evidenziato, relativamen- te a C. e a B., una sproporzione manifesta tra la situazione patrimoniale e finanziaria dei medesimi in Italia e le loro disponibilità patrimoniali in Sviz- zera (v. act. 4.6 pag. 6-7), segnatamente sui conti n. 5 presso la banca N. a Losanna, di cui C. risulta essere il beneficiario economico, e n. 1 presso la banca M. di Martigny, intestata a B. Le autorità italiane avrebbero in corso accertamenti basati sulla voluminosa documentazione bancaria trasmes- sagli dal MPC il 20 aprile scorso. Più precisamente, sotto esame vi sareb- bero movimenti bancari registrati in concomitanza con la presenza a Mar- tigny di persone condannate nel novembre 2010, nonché di persone a que- ste legate da vincoli di tipo familiare o altro. Le relazioni bancarie summen- zionate sarebbero nella disponibilità di B. (moglie di H.), D. (sorella di G. e H., nonché zia dei fratelli C. e I.), E. (fratello di G. e H., nonché zio dei fra- telli C. e I.), P. (figlia di H.) e Q. (figlia di H.). Secondo l'autorità rogante, lo stretto vincolo familiare che lega dette persone con taluni dei soggetti con- dannati nel novembre 2010 per traffico di stupefacenti, la giovane età di al- cune di esse ed il pressoché inesistente reddito già accertato per talune di loro (come sarebbe il caso per B.), renderebbero prima facie fondata l'ipo- tesi di riciclaggio a loro carico, "essendo cioè del tutto verosimile che esse si siano prestate con continuità a gestire per conto dei loro familiari attivi nel narcotraffico somme ingenti, provento ed insieme alimento delle attività delittuose, così favorendo l'occultamento dell'origine criminale di tali som- me. E ciò con particolare perizia soprattutto per la relazione n. 5 presso la banca N. di Losanna, posto che le beneficiarie economiche si sono fatte schermo della titolarità facente capo alla Fondazione A." (v. act. 4.6 pag. 8). L'autorità italiana avrebbe quindi aperto un separato procedimento ed avviato indagini per titolo di riciclaggio a carico delle persone summen- zionate. Ebbene, visto quanto precede, è senz'altro possibile affermare che

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esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro delle relazioni n. 1 intestata a B. presso la banca M. e n. 5 intestata alla Fondazione A. presso la banca N., precisato che l'autorità italiana non ha reiterato il mantenimen- to del blocco relativamente agli altri conti, i quali vanno dissequestrati. Toc- cherà poi all'autorità estera esaminare più approfonditamente il contenuto della documentazione trasmessa a fine aprile scorso e accertare l'eventua- le provenienza illecita dei fondi sequestrati. Dovessero i valori in questione essere effettivamente il risultato d'infrazioni penali, essi potrebbero fare l'oggetto di una decisione di confisca nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e segg. CRic, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3). Il sequestro di tali fondi deve essere mante- nuto sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato ri- chiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic), fer- ma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). I ricorrenti non hanno peraltro sostanziato nessun pregiu- dizio economico cagionato dai sequestri. Anche da questo punto di vista i blocchi in questione non presentano alcun elemento di sproporzionalità. Ne consegue che i sequestri dei conti n. 1 presso la banca M. e n. 5 presso la banca N. vanno confermati, mentre quelli relativi alle relazioni n. 2 intestata a C. e D. presso la banca N., n. 3 intestata ad E. presso la banca N. e n. 4 intestata ad O. presso la banca N. vanno revocati, nella misura in cui non hanno nulla a che vedere con la nuova inchiesta italiana. La censura dei ri- correnti è dunque parzialmente accolta, limitatamente a questi ultimi tre conti.

5.

5.1 In conclusione, il ricorso va parzialmente accolto. In parte soccombenti i ri- correnti dovrebbero sopportare una parte delle spese (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). Tuttavia, tenuto conto delle circo- stanze sopra descritte, sia per quanto riguarda le procedure adottate dal MPC (v. consid. 3.2) che per i ritardi nel prendere contatto con le autorità italiane (v. consid. 2.2), vi è motivo di rinunciare al prelievo di una tassa di giustizia (v. art. 63 cpv. 1 terza proposizione PA).

5.2 Giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a doman- da, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relati- vamente elevate che ha sopportato (ripetibili). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF).

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L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresenta- ta. L'indennità ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi (art. 12 cpv. 1 RSPPF). Nella fattispecie, il patrocinatore dei ricorrenti ha presenta- to una nota d'onorario e spese di fr. 7'630.20 (IVA compresa), composta da fr. 6'872.-- a titolo di onorario (17.18 ore a fr. 400.--) e da fr. 193.-- a titolo di spese (v. act. 6.6). Non avendo la causa presentato particolari difficoltà, la tariffa oraria di fr. 400.-- è da ritenersi eccessiva; essa va fissata a fr. 220.-. Per quanto riguarda il tempo dedicato all'incarto, le 17.18 ore fatte valere appaiono plausibili, ragione per cui in caso di accoglimento integrale del ri- corso l'onorario andrebbe fissato a fr. 4'290.-- (IVA compresa). Trattandosi però di accoglimento parziale esso va ridotto a fr. 3'500.-- (IVA compresa). L’indennità per ripetibili è messa a carico del Ministero pubblico della Con- federazione in quanto autorità inferiore giusta l’art. 64 cpv. 2 PA.

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

Dispositiv
  1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è parzialmente accolto ed è ordinato il dissequestro dei conti n. 2 intestato a C. e D., n. 3 intestato ad E. e n. 4 intestato ad O., tutti presso la banca N.
  2. Non si preleva tassa di giustizia.
  3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà ai ricorrenti un importo di fr. 3'500.-- a titolo di ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 12 luglio 2011 II Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

1. LA FONDAZIONE A.,

2. B.,

3. C.,

4. D.,

5. E.,

6. Comunione ereditaria fu F.,

tutti rappresentati dall'avv. Fiorenzo Cotti,

Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Sequestri bancari (art. 80e AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell’incarto: RR.2011.106-111

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Fatti: A. Il 31 luglio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, comple- tata il 5 agosto 2009, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di G., H., C., I., J., K. e L. per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90) e produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotro- pe (art. 73 DPR 309/90). Le indagini, già sfociate, mediante rito abbreviato, nella sentenza di condanna del 19 novembre 2010 dei suddetti per traffico di stupefacenti, avevano per oggetto una complessa organizzazione dedita al traffico internazionale di cocaina con base operativa in Valle d'Aosta e collegamenti con importanti narcotrafficanti colombiani. La domanda di as- sistenza alla Svizzera era legata ai numerosi viaggi dei componenti dell'or- ganizzazione verso la Svizzera, in particolare a Martigny ove si supponeva che l'organizzazione aveva aperto conti correnti per il deposito e la custodia dei proventi dell'attività illecita.

B. Con sentenza RR.2010.155-160 del 20 dicembre 2010 la II Corte dei re- clami penali del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) ha respinto un ricorso presentato dalla Fondazione A., B., C., D., E. e la Comunione eredi- taria fu F. contro tre separate decisioni di chiusura del 29 giugno 2010 pro- nunciate dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), mediante le quali sono state ordinate una serie di misure, fra cui la trasmis- sione all'autorità rogante di diversa documentazione concernente le se- guenti relazioni bancarie: n. 1 intestata a B. presso la banca M.; n. 2 inte- stata a C. e D. presso la banca N.; n. 3 intestata ad E. presso la banca N.;

n. 4 intestata ad O. presso la banca N.; n. 5 intestata alla Fondazione A. presso la banca N. Pur confermando i sequestri dei conti summenzionati, il TPF, al fine di chiarire alcune contraddizioni emerse dall'incarto, ha tuttavia invitato il MPC a prendere contatto con l'autorità rogante affinché quest'ul- tima facesse pervenire alle autorità svizzere una presa di posizione entro 90 giorni dalla crescita in giudicato della sua sentenza – la quale è stata confermata dal Tribunale federale con sentenza 1C_1/2011 del 7 gennaio 2011 – circa il legame tra i fondi sequestrati e l'inchiesta estera nonché l'e- sigenza di mantenimento di detti blocchi (v. RR.2010.155-160 consid. 6).

C. Il 20 aprile 2011 il MPC ha trasmesso all'autorità rogante la documentazio- ne bancaria di cui alle sue decisioni di chiusura del 29 giugno 2010, invi- tando nel contempo via fax detta autorità ad esprimersi sui sequestri anco- ra pendenti in Svizzera. Con fax del medesimo giorno la Procura della Re- pubblica presso il Tribunale di Torino ha confermato la sua intenzione di

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mantenere i sequestri in questione, al fine di poter inoltrare in seguito una richiesta di confisca nei termini previsti dall'ordinamento italiano.

D. Con scritto del 21 aprile 2011 il MPC ha comunicato all'avv. Fiorenzo Cotti quanto sopra, precisando di aver ricevuto la sentenza del Tribunale federa- le del 7 gennaio 2011 solo il 19 aprile scorso, in quanto per un errore di tra- smissione all'interno del MPC la sentenza in questione era stata consegna- ta ad un altro procuratore.

E. Il 29 aprile 2011 la Fondazione A., B., C., D., E. e la Comunione ereditaria fu F. hanno interposto ricorso contro il suddetto scritto del 21 aprile 2011 dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Essi postulano l'annullamento della decisione del 21 aprile 2011 nonché la revo- ca dei sequestri ancora pendenti.

A conclusione delle loro osservazioni del 19 maggio 2011 l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) risp. il MPC hanno postulato la reiezione del gravame, la seconda autorità nei limiti della sua ammissibilità.

F. Con memoriale di replica del 31 maggio 2011, trasmesso per conoscenza al MPC e all'UFG, i ricorrenti si sono riconfermati nelle conclusioni espres- se in sede ricorsuale.

Diritto: 1.

1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale pe- nale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la II Corte dei reclami penali giu- dica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, en- trata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Sviz- zera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41; in seguito l'Accordo italo-svizzero), entrato in vigore mediante scambio di

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note il 1° giugno 2003, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Conven- zione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di rea- to, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenu- to in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sul- l'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 136 IV 82 con- sid. 3.1; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori (art. 80e cpv. 1 AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere im- pugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) oppure mediante la presenza di persone che partecipano al processo estero (art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP). Nella fattispecie, con sentenza del 20 dicem- bre 2011 la Corte dei reclami penali di questo Tribunale aveva invitato il MPC a prendere contatto con l'autorità rogante affinché quest'ultima faces- se pervenire alle autorità svizzere, entro 90 giorni dalla crescita in giudica- to, una presa di posizione ai sensi del considerando 6 della sua decisione (v. lett. B supra). Avendo il TPF medesimo sollecitato una nuova presa di posizione presso l'autorità rogante circa il mantenimento o meno dei se- questri contestati, lo scritto del 21 aprile 2011 (v. act. 1.10), mediante il quale il MPC ha confermato gli stessi, può essere trattato a livello procedu- rale come una decisione ai sensi dell'art. 80e cpv. 1 AIMP, richiamato l'art. 25 cpv. 1 AIMP, ciò che ha come prima conseguenza che l'ammissibi- lità del ricorso non è subordinata all'esistenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP e, come seconda conse- guenza, che il termine per interporre ricorso non è quello più breve previsto per le decisioni incidentali (art. 80k AIMP).

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1.4 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro la decisione del 21 aprile 2011 dell'autorità federale d'esecuzione. La legittimazione è data, nella misura in cui ogni ricorrente contesta il sequestro relativo ad un conto di cui risulta intestatario (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). Essa fa per contro di- fetto per quanto riguarda i conti per i quali i ricorrenti risultano aventi diritto economico o dispongono semplicemente di una procura (v. DTF 122 II 130 consid. 2b e rinvii).

2. I ricorrenti sostengono che il termine di 90 giorni, a loro dire perentorio, fis- sato dal TPF nella sua sentenza del 20 dicembre 2010 affinché l'autorità rogante si esprimesse sulla necessità o meno di mantenere bloccati i conti dei ricorrenti non è stato rispettato, ciò che implicherebbe il loro disseque- stro. La sentenza del Tribunale federale del 7 gennaio 2011 sarebbe stata notificata al MPC il 14 gennaio seguente, scadendo quindi il suddetto ter- mine il 14 aprile 2011. L'autorità d'esecuzione avrebbe ossequiato a quanto imposto dal TPF solo il 20 aprile seguente, giorno in cui l'autorità rogante ha postulato per fax la conferma delle misure contestate. Tardivi, gli atti ef- fettuati dopo il 14 aprile 2011 sarebbero nulli.

2.1 Giusta l'art. 23 PA l'autorità che assegna un termine commina contempora- neamente le conseguenze dell'inosservanza; verificandosi quest'ultima, soltanto esse sono applicabili. Di natura amministrativa, le decisioni relative all'esecuzione delle rogatorie non esplicano i classici effetti di res iudicata, contrariamente alle sentenze civili o penali (v. sentenza del Tribunale pena- le federale RR.2005.5 dell'11 maggio 2011, consid. 3.1). Esse possono in- fatti essere riesaminate in ogni momento, alle stesse condizioni di qualsiasi altra decisione amministrativa (DTF 121 II 93 consid. 3b e rinvii). Se è vero che lo Stato richiedente non può reiterare la propria richiesta d'assistenza fondandosi sui medesimi fatti e motivi, postulando le stesse misure (DTF 109 Ib 156 consid. 1b), nulla gli impedisce di completare o di ripresentare la sua domanda basandosi su fatti nuovi o su un cambiamento legislativo (DTF 112 Ib 215 consid. 4; 111 ib 242 consid. 6; 109 Ib 156 consid. 3b), di richiedere nuove misure o ancora di domandare allo Stato richiesto di sta- tuire su punti lasciati indecisi nel quadro di una precedente decisione (sen- tenza del Tribunale federale 1A.290/2000 del 20 febbraio 2001, consid. 2a), ciò anche se la domanda di assistenza in origine è stata respinta da un'au- torità giudiziaria (sentenza del Tribunale penale federale RR. 2009.332-333 del 5 febbraio 2010, consid. 4.2.3).

2.2 Nella fattispecie, va innanzitutto rilevato che il MPC, prendendo contatto con l'autorità rogante soltanto il 20 aprile 2011 (v. act. 4.3), non ha osse- quiato il termine di 90 giorni fissato da questa autorità nella sua sentenza

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del 20 dicembre 2010 per acclarare le contraddizioni ivi descritte (v. RR.2010.155-160 consid. 6). Infatti, pur ammettendo che il procuratore re- sponsabile abbia ricevuto la sentenza del Tribunale federale 1C_1/2011 del 7 gennaio 2011 soltanto il 14 gennaio 2011 – il MPC deve sopportare le conseguenze legate all'errore commesso, a suo dire, dalla sua cancelleria, soprattutto tenuto conto che la sentenza in questione sarebbe giunta al procuratore che si occupava del parallelo procedimento penale nazionale nel frattempo sospeso, il quale, al corrente della procedura rogatoriale, a- vrebbe dovuto subito trasmettere la sentenza al suo collega – il termine di 90 giorni scadeva il 14 aprile 2011. Quanto accaduto, in palese contrasto con il principio di celerità consacrato all'art. 17a AIMP, ha avuto due conse- guenze: da una parte, l'autorità rogante ha preso conoscenza solo il 20 aprile 2011 del contenuto della documentazione bancaria oggetto delle decisioni di chiusura del 29 giugno 2010; dall'altra, la richiesta italiana di conferma dei sequestri litigiosi ha potuto essere motivata con ritardo impu- tabile al solo MPC. Avendo questa Corte inequivocabilmente esplicitato le conseguenze legate alla non chiarificazione delle già citate contraddizioni entro il termine di 90 giorni fissato, ossia il dissequestro dei conti oggetto delle misure contestate, le censure dei ricorrenti sono legittime. In questo senso il postulato dissequestro sarebbe la conseguenza della sentenza emessa nel novembre 2010 dal Tribunale di Torino, mediante la quale que- st'ultimo, con rito abbreviato, ha condannato G., H., C., I. ed altri a pesanti pene detentive, senza nessun riferimento ai beni sequestrati in Svizzera. Il Sostituto Procuratore R., del resto, con il suo fax del 20 aprile 2011 non chiariva per nulla le già evocate contraddizioni, limitandosi a confermare il suo interesse al mantenimento di tutti i sequestri contestati (v. act. 4.4). Tuttavia, l'autorità rogante, mediante scritto del Procuratore aggiunto S. del 19 maggio 2011 (v. act. 4.6), ha, seppur in ritardo, sostanziato le ragioni le- gate al mantenimento di due dei sequestri impugnati. Che la conferma dei sequestri venga ora postulata sulla base di un nuovo procedimento penale a carico delle suddette persone per titolo di riciclaggio – procedimento che è stato aperto dalle autorità italiane soprattutto alla luce della documenta- zione bancaria trasmessa il 20 aprile scorso dal MPC – nulla muta alla ne- cessità di verificare ancora, sulla base di nuove allegazioni da parte dell'au- torità rogante, se i valori depositati in Svizzera sono il provento di attività criminali espletate in Italia.

3. Gli insorgenti lamentano la violazione del loro diritto di essere sentiti non- ché un diniego di giustizia. Essendo il termine impartito dal TPF scaduto, il MPC, prima di compiere ogni atto, avrebbe dovuto emettere una decisione impugnabile, previo contraddittorio.

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3.1 Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretiz- zato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA richiamato l’art. 12 cpv. 1 AIMP (ROBERT ZIMMERMANN, La coopé- ration judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di e- sprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, di- spone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; 118 Ib 111 consid. 4; sentenze del Tribunale fe- derale 1C_159/2011 dell'11 aprile 2011, consid. 1.3, 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 472)

3.2 In concreto, occorre anzitutto rilevare che il MPC, seppur in ritardo, ha dapprima semplicemente eseguito quanto previsto nella sentenza del TPF del 20 dicembre 2010. Problematico è invece quanto avvenuto susseguen- temente allo scritto dell'autorità richiedente del 17 maggio 2011. Avendo in- fatti l'autorità italiana, grazie alla documentazione ricevuta dalle autorità svizzere il 20 aprile 2011, chiesto la conferma del sequestro di due conti - già bloccati in virtù della rogatoria del 31 luglio 2009 - in relazione ad un nuovo procedimento penale aperto in Italia a carico delle persone già giudi- cate nel novembre 2010, lo scritto del 17 maggio 2011 doveva essere con- siderato alla stregua di una nuova rogatoria, anche se strettamente correla- ta alla prima. Per questo motivo il MPC, prima di pronunciarsi sul manteni- mento dei sequestri contestati mediante una nuova decisione di chiusura, avrebbe dovuto permettere alle parti interessate di esercitare il loro diritto di essere sentite, ciò che non è avvenuto. Tuttavia, disponendo questa autori- tà di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (v. 1C_159/2011 dell'11 aprile 2011, consid. 1.3; TPF 2007 57) e avendo avuto i ricorrenti la possibilità di esprimersi compiutamente in sede di replica sullo scritto del 17 maggio 2011, la violazione del predetto diritto è da considerarsi sanata nell'ambito della presente procedura (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; senten- za 1A.160/2003 consid. 2.2). Di tale violazione si terrà comunque conto nella fissazione delle spese giudiziarie (v. sentenza del Tribunale federale 2A.124/1998 del 29 ottobre 1998, consid. 3c; sentenza del Tribunale pena- le federale RR.2007.179 del 28 gennaio 2008, consid. 2.2; MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates: eine Untersuchung über

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Sinn und Gehalt der Garantie unter besonderer Berücksichtigung der bun- desgerichtlichen Rechtsprechung, Berna 2000, pag. 469).

4. I ricorrenti affermano che l'autorità rogante, mediante la sua presa di posi- zione del 20 aprile 2011 per nulla motivata, non ha minimamente chiarito le contraddizioni messe in evidenza dal TPF nella sua sentenza del 20 di- cembre 2010. La parallela inchiesta svizzera per riciclaggio si sarebbe con- clusa con un decreto di abbandono e l'inchiesta italiana sarebbe da tempo chiusa, ragione per cui i conti andrebbero dissequestrati.

L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria in- ternazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve veri- ficare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente disproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3). In concreto, l'autori- tà rogante, nel suo scritto del 19 maggio 2011, ha evidenziato, relativamen- te a C. e a B., una sproporzione manifesta tra la situazione patrimoniale e finanziaria dei medesimi in Italia e le loro disponibilità patrimoniali in Sviz- zera (v. act. 4.6 pag. 6-7), segnatamente sui conti n. 5 presso la banca N. a Losanna, di cui C. risulta essere il beneficiario economico, e n. 1 presso la banca M. di Martigny, intestata a B. Le autorità italiane avrebbero in corso accertamenti basati sulla voluminosa documentazione bancaria trasmes- sagli dal MPC il 20 aprile scorso. Più precisamente, sotto esame vi sareb- bero movimenti bancari registrati in concomitanza con la presenza a Mar- tigny di persone condannate nel novembre 2010, nonché di persone a que- ste legate da vincoli di tipo familiare o altro. Le relazioni bancarie summen- zionate sarebbero nella disponibilità di B. (moglie di H.), D. (sorella di G. e H., nonché zia dei fratelli C. e I.), E. (fratello di G. e H., nonché zio dei fra- telli C. e I.), P. (figlia di H.) e Q. (figlia di H.). Secondo l'autorità rogante, lo stretto vincolo familiare che lega dette persone con taluni dei soggetti con- dannati nel novembre 2010 per traffico di stupefacenti, la giovane età di al- cune di esse ed il pressoché inesistente reddito già accertato per talune di loro (come sarebbe il caso per B.), renderebbero prima facie fondata l'ipo- tesi di riciclaggio a loro carico, "essendo cioè del tutto verosimile che esse si siano prestate con continuità a gestire per conto dei loro familiari attivi nel narcotraffico somme ingenti, provento ed insieme alimento delle attività delittuose, così favorendo l'occultamento dell'origine criminale di tali som- me. E ciò con particolare perizia soprattutto per la relazione n. 5 presso la banca N. di Losanna, posto che le beneficiarie economiche si sono fatte schermo della titolarità facente capo alla Fondazione A." (v. act. 4.6 pag. 8). L'autorità italiana avrebbe quindi aperto un separato procedimento ed avviato indagini per titolo di riciclaggio a carico delle persone summen- zionate. Ebbene, visto quanto precede, è senz'altro possibile affermare che

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esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro delle relazioni n. 1 intestata a B. presso la banca M. e n. 5 intestata alla Fondazione A. presso la banca N., precisato che l'autorità italiana non ha reiterato il mantenimen- to del blocco relativamente agli altri conti, i quali vanno dissequestrati. Toc- cherà poi all'autorità estera esaminare più approfonditamente il contenuto della documentazione trasmessa a fine aprile scorso e accertare l'eventua- le provenienza illecita dei fondi sequestrati. Dovessero i valori in questione essere effettivamente il risultato d'infrazioni penali, essi potrebbero fare l'oggetto di una decisione di confisca nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e segg. CRic, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3). Il sequestro di tali fondi deve essere mante- nuto sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato ri- chiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic), fer- ma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). I ricorrenti non hanno peraltro sostanziato nessun pregiu- dizio economico cagionato dai sequestri. Anche da questo punto di vista i blocchi in questione non presentano alcun elemento di sproporzionalità. Ne consegue che i sequestri dei conti n. 1 presso la banca M. e n. 5 presso la banca N. vanno confermati, mentre quelli relativi alle relazioni n. 2 intestata a C. e D. presso la banca N., n. 3 intestata ad E. presso la banca N. e n. 4 intestata ad O. presso la banca N. vanno revocati, nella misura in cui non hanno nulla a che vedere con la nuova inchiesta italiana. La censura dei ri- correnti è dunque parzialmente accolta, limitatamente a questi ultimi tre conti.

5.

5.1 In conclusione, il ricorso va parzialmente accolto. In parte soccombenti i ri- correnti dovrebbero sopportare una parte delle spese (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). Tuttavia, tenuto conto delle circo- stanze sopra descritte, sia per quanto riguarda le procedure adottate dal MPC (v. consid. 3.2) che per i ritardi nel prendere contatto con le autorità italiane (v. consid. 2.2), vi è motivo di rinunciare al prelievo di una tassa di giustizia (v. art. 63 cpv. 1 terza proposizione PA).

5.2 Giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a doman- da, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relati- vamente elevate che ha sopportato (ripetibili). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF).

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L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresenta- ta. L'indennità ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi (art. 12 cpv. 1 RSPPF). Nella fattispecie, il patrocinatore dei ricorrenti ha presenta- to una nota d'onorario e spese di fr. 7'630.20 (IVA compresa), composta da fr. 6'872.-- a titolo di onorario (17.18 ore a fr. 400.--) e da fr. 193.-- a titolo di spese (v. act. 6.6). Non avendo la causa presentato particolari difficoltà, la tariffa oraria di fr. 400.-- è da ritenersi eccessiva; essa va fissata a fr. 220.-. Per quanto riguarda il tempo dedicato all'incarto, le 17.18 ore fatte valere appaiono plausibili, ragione per cui in caso di accoglimento integrale del ri- corso l'onorario andrebbe fissato a fr. 4'290.-- (IVA compresa). Trattandosi però di accoglimento parziale esso va ridotto a fr. 3'500.-- (IVA compresa). L’indennità per ripetibili è messa a carico del Ministero pubblico della Con- federazione in quanto autorità inferiore giusta l’art. 64 cpv. 2 PA.

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è parzialmente accolto ed è ordinato il dissequestro dei conti n. 2 intestato a C. e D., n. 3 intestato ad E. e n. 4 intestato ad O., tutti presso la banca N. 2. Non si preleva tassa di giustizia. 3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà ai ricorrenti un importo di fr. 3'500.-- a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 12 luglio 2011

In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

La Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Fiorenzo Cotti - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).