Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Sequestro di un conto bancario (art. 33a OAIMP): doppia punibilità; prescrizione; proporzionalità.
Sachverhalt
A. Il 22 gennaio 2013 la Corte dei reclami del Tribunale penale federale ha re- spinto un ricorso interposto da A. avverso una decisione del 5 settembre 2012, mediante la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in se- guito: MPC), in esecuzione di una rogatoria italiana, ha ordinato il seque- stro degli averi, quasi due milioni di franchi, depositati sul conto n. 1 presso la banca B., a Chiasso, intestata alla predetta. L'autorità giudicante ha nel contempo fissato un termine di 90 giorni all'autorità d'esecuzione per otte- nere informazioni sullo stato d'avanzamento del procedimento in Italia (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.220 del 22 gennaio 2013).
Con decisione del 7 febbraio 2013 il Tribunale federale ha dichiarato irrice- vibile il ricorso presentato da A. contro la summenzionata sentenza (v. sen- tenza 1C_139/2013).
B. Il 2 maggio 2013 il Tribunale di Milano, Sezione Autonoma Misure di Pre- venzione, con decreto n. 78/2013, ha ordinato la confisca della relazione bancaria di cui sopra, delegandone l'esecuzione alla Procura della Repub- blica di Milano.
Con scritto dell'8 maggio 2013, la Procura della Repubblica presso il Tribu- nale ordinario di Milano (Direzione Distrettuale Antimafia) ha chiesto al MPC di dare esecuzione al suddetto decreto.
C. Con decisione di chiusura del 21 maggio 2013 il MPC ha accolto la rogato- ria e ordinato il mantenimento del sequestro del conto n. 1 presso la banca B. intestato a A., finché l'autorità richiedente non avrà deciso definitivamen- te in merito ai valori patrimoniali sequestrati, ammontanti a fr. 1'915'971.--.
D. In data 21 giugno 2013 A. ha interposto ricorso avverso la summenzionata decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federa- le, chiedendone l'annullamento.
E. A conclusione delle sue osservazioni del 23 luglio 2013, l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) postula la reiezione del gravame. Mediante scrit- to del 26 luglio seguente, il MPC ha chiesto la conferma della decisione im- pugnata.
- 3 -
F. Con memoriale di replica del 6 agosto 2013, trasmesso per conoscenza al MPC e all'UFG, la ricorrente ha ribadito le sue conclusioni.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull' organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizza- zione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria interna- zionale.
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat- tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosid- detto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza in- ternazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), uni- tamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 con- sid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell'autorità cantonale d'esecuzione (v. sentenza del Tribunale penale fede- rale RR.2012.220 del 22 gennaio 2013, consid. 2), il ricorso è ricevibile sot-
- 4 -
to il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La legittimazione della ricorrente, titolare del conto oggetto della criticata misura rogatoriale, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).
E. 2 La ricorrente sostiene che la legislazione svizzera non prevede alcuna ba- se legale che giustifichi la confisca prima dell'accertamento della responsa- bilità penale. Se la domanda di assistenza dovesse essere accolta, l'autori- tà elvetica commetterebbe una grave violazione del diritto svizzero, poiché ammetterebbe una richiesta di uno Stato estero senza la sufficiente base legale, applicando un istituto giuridico sconosciuto al diritto svizzero, ossia la procedura di prevenzione patrimoniale. Le procedure di confisca previste dal diritto interno presupporrebbero infatti l'esistenza di un'infrazione penale nonché un legame tra questa e gli oggetti e valori da confiscare, ciò che non sarebbe il caso in concreto.
Confrontata in sostanza con la medesima censura analizzata nella sua precedente sentenza riguardante la qui ricorrente (v. sentenza RR.2012.220 consid. 4), la presente Corte non può che ribadire quanto già esposto, ossia che la procedura di prevenzione patrimoniale italiana costi- tuisce un fondamento valido per la presentazione di una rogatoria tendente alla confisca di beni siti in Svizzera (v. TPF 2010 158 consid. 2). In sostan- za, tale procedura presenta una similitudine sufficiente con le procedure di confisca previste o riconosciute dal diritto svizzero. Essa presuppone, da una parte, l'esistenza di un'infrazione penale e, dall'altra, un legame tra questa infrazione e gli oggetti e valori da confiscare. La medesima può quindi essere assimilata ad una "causa penale" ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP (TPF 2010 158 consid. 2.5; v. anche sentenze del Tribunale fede- rale 1C_563/2010 del 22 dicembre 2010 e 1C_139/2013 del 7 febbraio 2013, consid. 2.2). Assodata la competenza repressiva dello Stato italiano nei confronti della ricorrente (v. sentenza RR.2012.220 consid. 4.2), la cen- sura è da respingere.
E. 3 La ricorrente afferma che, essendo stato il suo conto accreditato l'ultima volta nel 1987, i reati che avrebbero generato l'illecito provento dovrebbero essere stati forzatamente commessi in quel periodo storico, ovvero al mi- nimo 25 anni fa; essi sarebbero in ogni caso prescritti. Eventuali ulteriori, successive, ipotesi di natura penale non potrebbero essere poste in rela- zione con i valori bloccati, ciò che farebbe decadere la possibilità di parifi- care la misura di prevenzione a qualsiasi concetto di confisca secondo il di- ritto svizzero. Formulata in questi termini, la censura equivale ad avvalersi della prescrizione quale ragione di diniego dell'assistenza.
- 5 -
Anche riguardo a tale censura la presente autorità rinvia a quanto già deci- so nella sua sentenza del 22 gennaio 2013 (v. RR.2012.220 consid. 5), confermata dal Tribunale federale (sentenza 1C_139/2013 consid. 2.1), os- sia che in ambito di "piccola assistenza" retta dalla CEAG la questione del- la prescrizione non deve essere esaminata. Anche tale censura va dunque disattesa.
E. 4 Per quanto riguarda la proporzionalità della criticata misura, occorre evi- denziare, oltre a quanto già esposto in occasione della sentenza di questa Corte del 22 gennaio 2013 (v. RR.2012.220 consid. 6), che la procedura estera ha conosciuto nuovi sviluppi, avendo il Tribunale di Milano (Sezione Autonoma Misure di Prevenzione) pronunciato il sequestro del conto della ricorrente (v. atto 42 MP/TI). Spetterà ora al MPC monitorare ulteriormente la situazione in Italia, mantenendo il sequestro sino a quando non vi sarà all'estero una decisione definitiva sulla sorte dei valori patrimoniali seque- strati.
E. 5 Visto tutto quanto precede, il ricorso è respinto. Le spese seguono la soc- combenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura ammini- strativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura pena- le federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 6'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
- 6 -
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo dei costi già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 4 settembre 2013 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Giorgio Bomio, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Filippo Ferrari,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Sequestro di un conto bancario (art. 33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2013.176
- 2 -
Fatti:
A. Il 22 gennaio 2013 la Corte dei reclami del Tribunale penale federale ha re- spinto un ricorso interposto da A. avverso una decisione del 5 settembre 2012, mediante la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in se- guito: MPC), in esecuzione di una rogatoria italiana, ha ordinato il seque- stro degli averi, quasi due milioni di franchi, depositati sul conto n. 1 presso la banca B., a Chiasso, intestata alla predetta. L'autorità giudicante ha nel contempo fissato un termine di 90 giorni all'autorità d'esecuzione per otte- nere informazioni sullo stato d'avanzamento del procedimento in Italia (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.220 del 22 gennaio 2013).
Con decisione del 7 febbraio 2013 il Tribunale federale ha dichiarato irrice- vibile il ricorso presentato da A. contro la summenzionata sentenza (v. sen- tenza 1C_139/2013).
B. Il 2 maggio 2013 il Tribunale di Milano, Sezione Autonoma Misure di Pre- venzione, con decreto n. 78/2013, ha ordinato la confisca della relazione bancaria di cui sopra, delegandone l'esecuzione alla Procura della Repub- blica di Milano.
Con scritto dell'8 maggio 2013, la Procura della Repubblica presso il Tribu- nale ordinario di Milano (Direzione Distrettuale Antimafia) ha chiesto al MPC di dare esecuzione al suddetto decreto.
C. Con decisione di chiusura del 21 maggio 2013 il MPC ha accolto la rogato- ria e ordinato il mantenimento del sequestro del conto n. 1 presso la banca B. intestato a A., finché l'autorità richiedente non avrà deciso definitivamen- te in merito ai valori patrimoniali sequestrati, ammontanti a fr. 1'915'971.--.
D. In data 21 giugno 2013 A. ha interposto ricorso avverso la summenzionata decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federa- le, chiedendone l'annullamento.
E. A conclusione delle sue osservazioni del 23 luglio 2013, l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) postula la reiezione del gravame. Mediante scrit- to del 26 luglio seguente, il MPC ha chiesto la conferma della decisione im- pugnata.
- 3 -
F. Con memoriale di replica del 6 agosto 2013, trasmesso per conoscenza al MPC e all'UFG, la ricorrente ha ribadito le sue conclusioni.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull' organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizza- zione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria interna- zionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat- tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosid- detto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza in- ternazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), uni- tamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 con- sid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell'autorità cantonale d'esecuzione (v. sentenza del Tribunale penale fede- rale RR.2012.220 del 22 gennaio 2013, consid. 2), il ricorso è ricevibile sot-
- 4 -
to il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La legittimazione della ricorrente, titolare del conto oggetto della criticata misura rogatoriale, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).
2. La ricorrente sostiene che la legislazione svizzera non prevede alcuna ba- se legale che giustifichi la confisca prima dell'accertamento della responsa- bilità penale. Se la domanda di assistenza dovesse essere accolta, l'autori- tà elvetica commetterebbe una grave violazione del diritto svizzero, poiché ammetterebbe una richiesta di uno Stato estero senza la sufficiente base legale, applicando un istituto giuridico sconosciuto al diritto svizzero, ossia la procedura di prevenzione patrimoniale. Le procedure di confisca previste dal diritto interno presupporrebbero infatti l'esistenza di un'infrazione penale nonché un legame tra questa e gli oggetti e valori da confiscare, ciò che non sarebbe il caso in concreto.
Confrontata in sostanza con la medesima censura analizzata nella sua precedente sentenza riguardante la qui ricorrente (v. sentenza RR.2012.220 consid. 4), la presente Corte non può che ribadire quanto già esposto, ossia che la procedura di prevenzione patrimoniale italiana costi- tuisce un fondamento valido per la presentazione di una rogatoria tendente alla confisca di beni siti in Svizzera (v. TPF 2010 158 consid. 2). In sostan- za, tale procedura presenta una similitudine sufficiente con le procedure di confisca previste o riconosciute dal diritto svizzero. Essa presuppone, da una parte, l'esistenza di un'infrazione penale e, dall'altra, un legame tra questa infrazione e gli oggetti e valori da confiscare. La medesima può quindi essere assimilata ad una "causa penale" ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP (TPF 2010 158 consid. 2.5; v. anche sentenze del Tribunale fede- rale 1C_563/2010 del 22 dicembre 2010 e 1C_139/2013 del 7 febbraio 2013, consid. 2.2). Assodata la competenza repressiva dello Stato italiano nei confronti della ricorrente (v. sentenza RR.2012.220 consid. 4.2), la cen- sura è da respingere.
3. La ricorrente afferma che, essendo stato il suo conto accreditato l'ultima volta nel 1987, i reati che avrebbero generato l'illecito provento dovrebbero essere stati forzatamente commessi in quel periodo storico, ovvero al mi- nimo 25 anni fa; essi sarebbero in ogni caso prescritti. Eventuali ulteriori, successive, ipotesi di natura penale non potrebbero essere poste in rela- zione con i valori bloccati, ciò che farebbe decadere la possibilità di parifi- care la misura di prevenzione a qualsiasi concetto di confisca secondo il di- ritto svizzero. Formulata in questi termini, la censura equivale ad avvalersi della prescrizione quale ragione di diniego dell'assistenza.
- 5 -
Anche riguardo a tale censura la presente autorità rinvia a quanto già deci- so nella sua sentenza del 22 gennaio 2013 (v. RR.2012.220 consid. 5), confermata dal Tribunale federale (sentenza 1C_139/2013 consid. 2.1), os- sia che in ambito di "piccola assistenza" retta dalla CEAG la questione del- la prescrizione non deve essere esaminata. Anche tale censura va dunque disattesa.
4. Per quanto riguarda la proporzionalità della criticata misura, occorre evi- denziare, oltre a quanto già esposto in occasione della sentenza di questa Corte del 22 gennaio 2013 (v. RR.2012.220 consid. 6), che la procedura estera ha conosciuto nuovi sviluppi, avendo il Tribunale di Milano (Sezione Autonoma Misure di Prevenzione) pronunciato il sequestro del conto della ricorrente (v. atto 42 MP/TI). Spetterà ora al MPC monitorare ulteriormente la situazione in Italia, mantenendo il sequestro sino a quando non vi sarà all'estero una decisione definitiva sulla sorte dei valori patrimoniali seque- strati.
5. Visto tutto quanto precede, il ricorso è respinto. Le spese seguono la soc- combenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura ammini- strativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura pena- le federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 6'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
- 6 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo dei costi già versato.
Bellinzona, 5 settembre 2013
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Filippo Ferrari - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF). Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché esse possano causare un pregiudi- zio irreparabile, oppure l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF).