Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Durata del sequestro (art. 33a OAIMP).
Sachverhalt
A. Con sentenza del 4 aprile 2013, la Corte dei reclami del Tribunale penale federale ha accolto, nella misura della sua ammissibilità, un ricorso presen- tato da A. contro una decisione del 10 agosto 2012, mediante la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha respinto una domanda di dissequestro del conto n. 1 presso UBS SA a Lugano, intestato alla predetta e a B., per un importo di USD 11.6 milioni, presentata nell'am- bito di una procedura riguardante una richiesta di assistenza giudiziaria inol- trata dal Tribunale ordinario di Milano (v. sentenza RR.2012.214). L'autorità giudicante ha nel contempo rinviato la causa al MPC affinché, prima di sbloc- care il conto in questione, desse la possibilità all'autorità rogante di esporre i motivi a favore del mantenimento della misura conformemente all'art. 12
n. 2 della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (v. sentenza RR.2012.214 consid. 2.3).
B. Informata dal MPC di quanto sopra, l'autorità rogante, con scritto del 15 maggio 2013, ha espresso la sua ferma opposizione al dissequestro pronunciato, indicandone i motivi. Preso atto delle motivazioni inoltrate dalle autorità italiane, il MPC, con decisione di chiusura del 7 giugno 2013, ha confermato il sequestro del conto in parola (v. act. 1.7 pag. 2).
C. Contro tale decisione A. è insorta dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo il dissequestro del suo conto. Con sen- tenza RR.2013.192 del 6 dicembre 2013 questa Corte ha respinto il ricorso (v. act. 1.6). Avendo l'autorità rogante ricevuto nel frattempo, per via rogato- riale, nuova documentazione dalle autorità giudiziarie di Hong Kong ritenuta utile per stabilire la provenienza criminale dei valori patrimoniali sotto seque- stro nonché per chiarire il ruolo delle persone che a vario titolo avrebbero influenzato le movimentazioni dei fondi, la presente autorità, in ossequio all'art. 12 CRic, ha ordinato al MPC di fissare all'autorità rogante un termine di sei mesi per fornire nuovi elementi provenienti dalla predetta documenta- zione atti a confermare il sequestro del conto n. 1, invitandolo poi a decidere, alla luce delle vincolanti considerazioni esposte nella sentenza RR.2012.214 del 4 aprile 2013, se mantenere o meno il sequestro, decisione soggetta alle consuete vie ricorsuali.
D. Asserendo che l'autorità rogante non avrebbe fornito, nel termine imposto, nessun nuovo elemento a favore del mantenimento del sequestro e alla luce della sentenza dell'8 luglio 2014, mediante la quale il Tribunale di Milano (II Sezione penale) ha assolto tutti gli imputati nel processo in Italia, A. ha
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presentato al MPC, il 10 luglio 2014, un'istanza di riesame e di revoca di sequestro, ciò dopo che l'autorità d'esecuzione aveva già deciso una prima volta, più precisamente il 4 giugno 2014, di non entrare nel merito di una simile precedente richiesta inoltrata il 18 aprile 2014 (v. act. 1.7 pag. 2 e seg.).
E. Con scritto del 15 luglio 2014 il MPC, basandosi su una comunicazione del 14 luglio dell'autorità rogante, ha confermato il sequestro del conto n. 1 (v. act. 1.7 pag. 3). Con decisione RR.2014.209 del 17 settembre 2014 il Tribunale penale federale ha accolto il ricorso inoltrato da A. contro detta decisione, ordinando il dissequestro del conto (act. 1.7).
F. Il 18 agosto 2015 il Tribunale federale, pronunciandosi sulla base di un ri- corso presentato dall'UFG, ha annullato la predetta decisione nel senso che il sequestro in questione è mantenuto (act. 1.8).
G. Il 10 settembre 2015 A. ha presentato al MPC un'istanza di riesame e di revoca del sequestro (act. 1.2), la quale è stata respinta in data 7 dicembre 2015 (act. 1.1).
H. Con ricorso del 21 dicembre 2015 alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale l'istante si aggrava contro la decisione del MPC, postulan- done l'annullamento con conseguente revoca integrale del sequestro ordi- nato a carico del conto n. 1 presso UBS SA., Lugano (act. 1).
I. A conclusione del proprio memoriale di risposta del 27 gennaio 2016 il MPC si riconferma nella propria decisione del 7 dicembre 2015 (act. 7). Nelle pro- prie osservazioni del 1° febbraio 2016 l'UFG postula la reiezione del ricorso (act. 8).
J. Con replica del 15 febbraio 2016 la ricorrente ribadisce le proprie conclusioni (act. 10).
K. Invitati a presentare un'eventuale duplica, l'UFG ed il MPC, con scritti del 29 febbraio 2014, trasmessi alla ricorrente per informazione, si sono ricon- fermati nelle loro posizioni (v. act. 12 e 13).
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L. Il 29 marzo 2016 la ricorrente ha inoltrato delle osservazioni supplementari a seguito di una decisione della Corte d'appello di Milano del 17 marzo 2016 (act. 15). Invitati a formulare una loro eventuale presa di posizione in merito l'UFG ed il MPC, con scritti dell'11 aprile 2016, hanno ribadito le loro conclu- sioni, allegando nel contempo entrambi degli scritti ricevuti dall'autorità ro- gante in risposta a loro richieste di aggiornamento in merito al procedimento estero (act. 17 e 18).
M. Invitata a prendere posizione su quanto sopra, la ricorrente, con scritto del 20 aprile 2016, inviato al MPC e all'UFG per conoscenza (v. act. 21), ha confermato le sue richieste.
N. Il 5 luglio 2016 la ricorrente ha trasmesso a questa Corte la motivazione scritta della sentenza della Corte d’Appello di Milano del 17 marzo 2016, formulando osservazioni supplementari (v. act. 22). Invitati nuovamente a prendere posizione su tali atti, il MPC e l’UFG, con scritti del 18 risp. 21 luglio 2016, trasmessi alla ricorrente per conoscenza, hanno ribadito la loro posi- zione (v. act. 25 e 26).
Delle argomentazioni in fatto e in diritto delle parti si dirà, ove necessario, nei considerandi che seguono.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale.
E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vi- gore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-sviz- zero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione
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europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Con- venzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il preva- lente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressa- mente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favore- vole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto interna- zionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 Il ricorso è stato interposto contro la decisione del MPC del 7 dicembre 2015 che ha confermato il sequestro dei valori depositati sul conto n. 1 dell'insor- gente presso l’UBS a Lugano. In quanto titolare del conto oggetto della criti- cata misura d'assistenza, A. è legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). La decisione qui impugnata va proceduralmente trattata come una decisione di chiusura (v. TPF 2007 124 consid. 2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.215-218 dell'8 aprile 2013, consid. 1.3). Ne conse- gue che, da una parte, l'ammissibilità del gravame non è subordinata all'esi- stenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi dell'art. 80e cpv.
E. 1.4 pag. 3). Tale decreto è stato confermato dalla Corte di cassazione in data 18 maggio 2012 (v. act. 1.5). Quanto precede avrebbe potuto indurre a considerare non più giustificato il blocco totale degli averi delle società di cui sopra, le quali hanno anch'esse contestato con un nuovo gravame una
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decisione del MPC del 10 agosto 2012 che confermava il blocco delle loro relazioni bancarie (v. RR.2012.215-218). Sennonché, con il summenzio- nato decreto viene contestato a I. e J., persone che avrebbero operato quali fiduciari di Frank Agrama, nella loro qualità di beneficiari economici dei conti n. 2 intestato a E. Ltd., n. 3 intestato a E. Ltd. e n. 4 intestato a C. Ltd., tutti presso UBS. a Lugano, di aver occultato su detti conti, compiendo quindi atti di riciclaggio ai sensi dell'art. 648-bis CP italiano, "la somma complessiva di $ 77,186 mln proveniente dal conto corrente di H. presso la Irish National Bank di Dublino nonché la somma di $ 10,50 mln prove- niente dal conto E. Ltd presso Bank of the West Los Angeles (…) denaro costituente provento del delitto di appropriazione indebita continuata ai danni di Mediaset spa commesso nel periodo 1995-2005" (v. act. 1.4 pag.
E. 2 AIMP e, dall'altra, il termine per ricorrere non è quello previsto per le deci- sioni incidentali (art. 80k AIMP). Interposto nel termine di trenta giorni previ- sto per le normali decisioni di chiusura, il ricorso è formalmente ammissibile.
E. 2.1 Conformemente al diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), l'autorità deve indicare nella sua decisione i motivi alla base della stessa (DTF 136 I 229 consid. 5.5). Essa non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclu- sione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b e sentenze citate; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011, consid. 3.2.1).
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E. 2.2 Nella sua sentenza del 1° novembre 2007 il Tribunale federale affer- mava, riguardo al blocco del conto n. 1, che "le pretese dello Stato richie- dente, anche se non del tutto chiare, non sembrano comunque manifesta- mente infondate. Il contestato sequestro è inoltre sufficientemente con- nesso ai fatti esposti nel complemento in esame (…). La criticata misura rispetta quindi, di per sé, il principio della proporzionalità, essendo in rela- zione sufficiente con i fatti perseguiti" (v. sentenza 1A.204/2006 consid. 5.7). L'Alta Corte aggiungeva poi che "è comunque palese che, allo scopo di evitare un'eccessiva limitazione dei diritti di proprietà sugli averi litigiosi, il sequestro non potrà essere mantenuto a tempo indeterminato e il MPC dovrà vegliare a che la procedura di sequestro possa essere chiusa entro un termine non eccessivo. Lo Stato richiedente, dopo aver esaminato i do- cumenti trasmessi dalla Svizzera, potrà pronunciarsi nuovamente, spie- gandone le ragioni, sul mantenimento o meno del contestato sequestro e produrre entro un termine ragionevole una decisione di confisca, indicando concretamente se gli sviluppi del processo estero giustifichino il suo ulte- riore mantenimento. Qualora apparisse che una consegna degli averi non potrà entrare in linea di conto o non potrà avvenire entro un termine ragio- nevole, dovrà essere ordinato il dissequestro del conto" (v. ibidem).
E. 2.3 In una sentenza RR.2010.135-138 del 4 ottobre 2010 riguardante un ricorso interposto dalle società C. Ltd., D. Ltd., E. Ltd. e F. Ltd contro il blocco di conti di loro pertinenza, per un ammontare complessivo di circa USD 117'000'000.--, ordinato dal MPC per la medesima inchiesta italiana per la quale è stato sequestrato il conto n. 1, questa Corte aveva avuto modo di rilevare l'esistenza di contraddizioni tra le misure coercitive adot- tate e la quantificazione del provento di reato operata nella richiesta di rin- vio a giudizio italiana, le quali il MPC avrebbe dovuto preferibilmente chia- rire (v. consid. 4.1 di suddetta sentenza). Potendo, ad ogni modo, il conte- nuto della richiesta di rinvio a giudizio ancora mutare su impulso del GUP (v. art. 423 Codice di procedura penale italiano [in seguito: CPP italiano]; GIOVANNI CONSO/VITTORIO GREVI, Commentario breve al Codice di proce- dura penale. Complemento giurisprudenziale, 7a ediz., Padova 2011, cifre III-IV ad art. 423), con eventuali conseguenze sulla quantificazione del pro- vento di reato, e tenuto conto che, secondo l'autorità rogante, "all'esito dell'udienza preliminare saranno prese le decisioni in ordine al rinvio a giu- dizio degli imputati avanti alla competente sezione penale del Tribunale di Milano nonché ogni questione in ordine al sequestro degli averi attual- mente bloccati" (v. sentenza RR.2010.135-138 consid. 4.1), la presente autorità, in virtù degli art. 11 e seg. CRic e 33a OAIMP, ha confermato i sequestri contestati anche per quanto riguarda la loro entità (v. ibidem). Orbene, in data 18 ottobre 2011 il GUP ha emesso un decreto che dispone il giudizio, che quantifica il provento del reato di appropriazione indebita, tenuto conto della prescrizione in quel momento, in USD 13'260'071.25, ovvero il 45% dell'importo di USD 29'466'825 corrispondente alle somme accreditate da G. ad H. tra il 31 marzo 2004 ed il 30 novembre 2005 (v. act.
E. 3 Data la complessità della situazione processuale è opportuno riportare pro memoria quanto in precedenza deciso da questo Tribunale in modo tale da valutare se le proprie considerazioni sono state invalidate dalla predetta sen- tenza o sono ancora pertinenti nel caso concreto.
E. 3.1 e giurisprudenza citata); si conferma la ragionevolezza della presun- zione di provenienza illecita dei beni patrimoniali, valorizzando l'elemento della sproporzione che va accertata attraverso una ricostruzione storica della situazione dei redditi e delle attività economiche del condannato al momento dei singoli acquisti (Cassazione penale, ibidem). Quanto all'o- nere della prova, la Corte di cassazione ha dichiarato che al fine di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12- sexies, allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il va- lore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione cre- dibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della
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sproporzione, i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso ac- certamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel red- dito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la giustificazione credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna (cit. in P. TANCREDI, op. cit., capitolo II cifra 3.2 e giuri- sprudenza citata).
Orbene, se la procedura di prevenzione patrimoniale è applicabile a beni patrimoniali riconducibili ad una persona indiziata di appartenere ad un'or- ganizzazione criminale, nel caso della confisca giusta l'art. 12-sexies D.l.
n. 306 l'autorità inquirente deve semplicemente dimostrare, oltre alla di- sponibilità o titolarità del bene, anche per interposta persona, in capo ad un soggetto condannato per determinati delitti, solo il valore sproporzio- nato del bene rispetto al reddito o all'attività economica svolta. Il pubblico ministero, quindi, mentre procede alle indagini penali, effettua parallela- mente a carico dell'indagato una corrispondente indagine patrimoniale, al fine di svelare la reale entità del patrimonio riconducibile all'interessato con l'obiettivo finale di far risaltare il requisito della sproporzione quale condi- zione cardine per l'applicabilità della misura ablatoria (v. P. TANCREDI, op. cit., capitolo II cifra 3.2; ANTONIO GIALANELLA, La confisca di prevenzione antimafia, lo sforzo sistemico della giurisprudenza di legittimità e la retro- guardia del legislatore, in F. Cassano (curatore), Le misure di prevenzione patrimoniali dopo il “pacchetto sicurezza”, Roma, 2009, pag. 163 e segg.; ANNA MARIA MUAGERI, La riforma delle sanzioni patrimoniali: verso un actio in rem?, in O. Mazza/F. Viganò (curatori), Misure urgenti in materia di si- curezza pubblica, Torino 2008). In definitiva, non presupponendo né l'esi- stenza di un'infrazione penale né un legame tra questa infrazione e gli og- getti e valori da confiscare, occorre concludere che l'istituto in esame non presenta nessuna affinità con le procedure di confisca penale previste o riconosciute dal diritto svizzero. Non potendo la modalità di confisca in questione essere assimilata ad una causa penale ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP, la TPF 2010 158 non risulta applicabile. L'autorità d'esecu- zione ha del resto essa stessa omesso di riprendere nella decisione impu- gnata il richiamo a questo istituto, per la prima volta emerso nel sopracci- tato scritto del 15 maggio 2013, tacitamente anticipando il qui emerso giu- dizio di non conformità ai dettami dell'assistenza giudiziaria in materia pe- nale.
E. 3.2 In concreto, visto il recinto materiale e formale imposto sia dalla sen- tenza 4 aprile 2013 che da quella 6 dicembre 2013 (v. supra consid. 2), questa Corte non può che limitare l'esame sostanziale della causa al con- tenuto dello scritto 14 luglio 2014, pena la violazione del principio dell'in- tangibilità del giudicato e della certezza del diritto. Con il predetto scritto, il pubblico ministero italiano ha informato l'autorità d'esecuzione della sen- tenza dell'8 luglio 2014 emanata dal Tribunale di Milano, affermando che quest'ultimo "ha assolto gli imputati dal reato di frode fiscale loro ascritto dichiarando altresì la prescrizione del reato di appropriazione indebita" (v. act. 1.5 pag. 1 e 1.6). Più precisamente, "dalla lettura del dispositivo (all. 1) emerge che: i reati di appropriazione indebita sono stati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione; il reato di frode fiscale è stato dichia- rato estinto per prescrizione limitatamente all'annualità 2005; per le restanti annualità (2006, 2007 e 2008) gli imputati sono stati assolti con la formula "perché il fatto non costituisce reato", che si riferisce all'assenza dell'ele- mento psicologico; i reati di riciclaggio contestati a I. e J. sono stati riquali- ficati come fatti di appropriazione indebita e pertanto dichiarati estinti per
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intervenuta prescrizione (v. ibidem). L'autorità rogante afferma inoltre che "il Tribunale ha deciso in modo difforme a quanto richiesto da questo Pub- blico Ministero, pertanto ci riserviamo di proporre appello avverso la deci- sione del Tribunale dopo avere valutato le motivazioni (v. act. 1.5 pag. 2). Essa aggiunge, infine, che "con riferimento a quanto indicato nel conside- rando 3.4 della decisione del TPF del 6 dicembre 2013 si conferma che i documenti trasmessi da Hong Kong hanno ribadito il ruolo di Frank Agrama quale beneficiario effettivo – tramite trust – delle società formalmente rife- ribili a I. e J." (v. ibidem). Orbene, tenuto conto dell'esito della sentenza italiana, la quale ha potuto ovviamente esaminare la documentazione pro- veniente da Hong Kong per cui questa Corte aveva eccezionalmente con- cesso un'ulteriore sospensione della decisione di dissequestro (v. supra consid. 2.3.2 in fine), non vi è più margine a questo punto per un supple- mentare rinvio dello stesso, viste le sue ragioni materiali così come sono già stata esposte nella sentenza 4 aprile 2013, in particolare al consid. 2.3 (v. qui sopra al consid. 2.3.1). Le conclusioni presentate dal pubblico mini- stero italiano al Tribunale di Milano in data 22 maggio 2012 nulla mutano a quanto precede (v. act. 1.1 doc. 3), nella misura in cui l'autorità requirente ha comunque chiesto la confisca dei valori patrimoniali depositati sul conto
n. 1 sulla base dell'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, disposizione che riguarda una modalità di confisca che non è assimilabile ad una causa penale ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP, come in concreto già ritenuto e considerato nella sentenza 6 dicembre 2013 al consid. 3.3 a cui per eco- nomia processuale si può semplicemente rinviare (v. qui sopra al consid. 2.3.2).
Per i predetti motivi il Tribunale penale federale ha accolto il ricorso e ordi- nato il dissequestro del conto in questione.
E. 3.3 La Corte di cassazione italiana ha già avuto modo di chinarsi sulla con- fisca in questione, affermando che il sequestro preventivo e la successiva confisca dei beni patrimoniali prevista dall'art. 12-sexies D.l. n. 306 non sono subordinati all'accertamento di un nesso eziologico tra i reati tassati- vamente enunciati nella norma di riferimento ed i beni oggetto della cautela reale e del successivo provvedimento ablatorio: il legislatore, infatti, ha operato una presunzione di accumulazione, senza distinguere se tali beni siano o meno derivati dal reato per il quale si procede o è stata inflitta la condanna; ne consegue che non è necessaria la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra i beni e i reati ascritti agli imputati, bensì un vincolo per- tinenziale, di significato peculiare e più ampio, tra il bene e l'attività delit- tuosa facente capo al soggetto, connotato dalla mancanza di giustifica- zione circa la legittima provenienza del patrimonio nel possesso del sog- getto nei confronti del quale sia stata pronunciata condanna o sia stata disposta l'applicazione della pena (Cassazione penale, Sezione II, sen- tenza n. 10549 del 26 febbraio 2009; PASQUALE TANCREDI, I beni confiscati alla criminalità organizzata, Aspetti giuridici e sociologici, pubblicato in In- ternet dal Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità presso il Dipartimento di Teoria e storia del diritto dell'Università di Firenze [www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/law-ways/tancredi/index.htm]; LEONARDO FILIPPI/MARIA FRANCESCA CORTESI, Il codice delle misure di prevenzione, Torino 2001, pag. 102 e segg.). Tale forma di confisca si basa su un'insin- dacabile scelta politico criminale, una presunzione iuris tantum d'illecita accumulazione, nel senso che il provvedimento ablatorio incide su tutti i beni di valore economico non proporzionato al reddito o all'attività econo- mica del condannato e dei quali questi non possa giustificare la prove- nienza, trasferendo sul soggetto, che ha la titolarità o la disponibilità dei beni, l'onere di dare un'esauriente spiegazione in termini economici (e non semplicemente giuridico-formali) della positiva liceità della loro prove- nienza, con l'allegazione di elementi che, pur senza avere la valenza pro- batoria civilistica in tema di diritti reali, possessori e obbligazionari, siano idonei a vincere tale presunzione (Cassazione penale, Sezione I, sentenza
n. 21357 del 13 maggio 2008, che riprende quanto espresso in Cassa- zione penale, Sezioni unite, sentenza n. 920 del 17 dicembre 2003). Non si richiede pertanto la prova del nesso di pertinenzialità tra i beni e il reato oggetto della condanna, né la connessione temporale tra l'acquisizione dei beni e la consumazione del crimine (V. P. TANCREDI, op. cit., capitolo II cifra
E. 3.4 Qui di rilievo è per contro la documentazione trasmessa rogatorial- mente da Hong Kong, di cui riferisce l'autorità rogante nel suo scritto del 28 settembre 2013 (v. act. 13.1). Quest'ultima afferma che in data 12 ago- sto 2013 il Dipartimento di Giustizia di quel Paese ha trasmesso, a più di sette anni dall'invio della rogatoria, documenti acquisiti nel gennaio del
2007. Si tratterebbe di documentazione relativa anche alle società C. Ltd, D. Ltd, E. Ltd e F. Ltd, nonché di atti acquisiti presso la società L., fiduciaria appartenente a I. La trasmissione di tale documentazione sarebbe stata bloccata per molti anni da svariati ricorsi interposti all'estero da Frank
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Agrama ed altri. Tali ricorsi sarebbero stati definitivamente respinti dalla Court of Final Appeal di Hong Kong in data 9 agosto 2013. L'autorità ro- gante ritiene che dall'analisi di detta documentazione possano scaturire ulteriori informazioni utili per stabilire la provenienza criminale dei valori patrimoniali sotto sequestro nonché per chiarire il ruolo delle persone che a vario titolo avrebbero influenzato le movimentazioni dei fondi. Orbene, precisato che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, nel 2007 alle autorità inquirenti italiane è stata trasmessa da Hong Kong unicamente la documentazione bancaria concernente un conto intestato a C. Ltd presso UBS a Hong Kong (v. act. 16.3, pag. 7), questa Corte ritiene che sia nello spirito dell'art. 12 CRic permettere alle autorità italiane di analiz- zare la documentazione in questione e di fornire, se del caso, elementi utili alla presente procedura, spiegandone esattamente la loro portata giuridica e specificando in concreto le misure procedurali che intende intraprendere. In definitiva, il MPC dovrà comunicare all'autorità rogante quanto precede, dando pedissequamente alla stessa un termine di sei mesi per fornire nuovi elementi provenienti dalla documentazione ricevuta da Hong Kong atti a confermare il sequestro del conto n. 1. Sulla base di detta risposta il MPC deciderà, alla luce delle vincolanti considerazioni esposte nella sen- tenza RR.2012.214 del 4 aprile 2013, se mantenere o meno il sequestro. Tale decisione sarà soggetta alle consuete vie ricorsuali.
Per i predetti motivi il Tribunale penale federale ha respinto la domanda di sospensione della procedura del MPC così come il ricorso.
E. 4 Nella sentenza 4 aprile 2013 (RR.2012.214), questa Corte ha segnatamente considerato (v. lett. A supra):
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E. 6 Il 6 dicembre 2013, con sentenza RR.2013.192, la stessa Corte ha altresì considerato quanto segue (v. lett. C supra):
E. 7 Da ultimo nella decisione del 17 settembre 2014 il Tribunale penale federale ha in particolare considerato quanto segue.
E. 8 Occorre quindi valutare quanto di queste considerazioni è ancora valido alla luce della sentenza 1C_463/2014 del Tribunale federale e quali conse- guenze si possono trarre dalla attuale situazione processuale italiana. L'Alta Corte ha infatti giudicato che alla luce del mero dispositivo della sentenza italiana di prima istanza la situazione non fosse chiara: "ritenuto che nel caso di specie la provenienza delittuosa dei beni sequestrati è ancora dubbia, a ragione il MPC ha lasciato il compito di delucidare compiutamente le com- plesse fattispecie all'autorità estera" (consid. 3.4). Ciò nondimeno ha sottoli- neato che "in applicazione del principio di proporzionalità (al riguardo cfr. DTF 141 I 20 consid. 6.2.1) non si potrebbe mantenere una siffatta misura, quando fosse manifesto che una decisione di confisca non potrebbe più es- sere pronunciata. In concreto, considerate le incertezze, le particolarità e le diverse ramificazioni della fattispecie, non sono tuttavia ravvisabili motivi che
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imporrebbero di scostarsi dal principio della buona fede e dubitare delle af- fermazioni espresse dall'autorità rogante, nonché di non attendere d'essere in presenza di una decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato estero o di un espresso ritiro della domanda o richiesta di confisca" (ibidem). Dopo avere analizzato anche il contenuto di un telefax del 26 settembre 2014 della Procura milanese il Tribunale federale conclude che non vi sono motivi "per non attendere le motivazioni scritte della sentenza milanese, nonché, se del caso, esaminare gli argomenti addotti in un eventuale appello della Procura estera e decidere, a dipendenza di detto esame, se occorra o meno attendere l'emanazione di una decisione passata in giudicato ed esecutiva. […] Questo modo di procedere […] rispetta quanto stabilito dall'art. 33a OAIMP (RS 351.11) relativo alla durata del sequestro, secondo cui gli oggetti e i beni la cui consegna allo Stato richiedente soggiace a una decisione de- finitiva ed esecutiva di quest'ultimo ai sensi dell'art. 74a AIMP restano sotto sequestro sino alla notifica di tale decisione o fintanto che lo Stato richie- dente non abbia comunicato all'autorità esecutiva competente che la sud- detta decisione non può più essere pronunciata secondo il diritto di tale Stato, segnatamente per intervenuta prescrizione. In effetti la Svizzera, nell'i- potesi di una possibile decisione di confisca e di consegna degli averi in que- stione si esporrebbe al rischio, in caso di dissequestro, di non potervi più dare seguito" (consid. 3.6). Il Tribunale federale, nella sua decisione rescis- soria, pone l'accento sulla necessità di assicurarsi che l'impossibilità di una confisca penale sia manifesta, prima di procedere ad un tale sblocco e giu- dica in questo senso le considerazioni di questa Corte nella propria sentenza del 17 settembre 2014 non sufficienti o comunque premature per escludere la sussistenza di una tale eventualità. Si tratta dunque di sapere se alla luce delle motivazioni della sentenza italiana di prima istanza ed ora anche della sentenza di appello vi sono ragioni per ritenere che una confisca sia ancora possibile o meno. Il perimetro entro cui può essere data una risposta a que- sta domanda è stato definito dal Tribunale federale in maniera più ristretta rispetto a quello entro cui questa Corte si è mossa nel complesso delle pro- prie sentenze del 4 ottobre 2010, del 4 aprile 2013, del 6 dicembre 2013 e del 17 settembre 2014. Il Tribunale federale pone in particolare accento sul criterio della buona fede fra Stati, per cui è possibile scostarsi da quanto affermato dall'autorità rogante soltanto in caso di manifesta impossibilità della confisca. Orbene a questo proposito, alla luce della sentenza del 17 marzo 2016 della Corte d’appello di Milano e con mente a tutte le riserve già manifestate da questo Tribunale nelle proprie sentenze del 4 aprile 2013, del 6 dicembre 2013 e del 17 settembre 2014, la cui sostanza non è stata di per sé inficiata dalla sentenza 1C_463/2014 del Tribunale federale, non si vede come la prospettata confisca sia ancora possibile, visto che la Corte d'appello di Milano, confermando quanto deciso dall'istanza precedente, ha ordinato la restituzione agli aventi diritto di tutte le somme in sequestro (v. act. 22.1 pag. 49 e seg.), portando quella chiarezza richiesta dal Tribunale
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federale nella precitata sentenza, senza che sia più necessario attendere ulteriori passi procedurali. Di rilievo in questo ambito le conclusioni del Tri- bunale di Milano, condivise dalla Corte d’appello di Milano (v. ibidem), per quanto concerne le accuse mosse nei confronti di I. e J., soprattutto in rela- zione alla costatazione secondo cui il reato di appropriazione indebita loro contestato risulta prescritto (v. art. 33a OAIMP), ossia (v. act. 1.9 pag. 75):
"In conclusione deve ritenersi che I. e J., in quanto legate da rapporti eco- nomici con Frank Agrama, da rapporti di carattere fiduciario nella gestione di società a lui riconducibili quanto meno dagli anni 90, beneficiarie econo- miche dei conti correnti bancari ove sono confluite le somme di denaro provenienti da appropriazioni indebite e sottoscrittori dei contratti di acqui- sto dei diritti tv, a prezzi «gonfiati», hanno, con le condotte siffatte con- corso nella realizzazione del reato di appropriazione indebita contestato nel precedente capo a); per tali ragioni esse non possono qui rispondere della successiva condotta di riciclaggio che rimane a tutti gli effetti un cd. «post factum» non punibile. Da ciò ne consegue che il fatto loro contestato nel capo e) va riqualificato ai sensi degli artt. 81 cpv., 110, 112 n° 1, 61 nn° 7 e 11, 646 c.p. ormai prescritto. In ordine a tali fatti – così riqualificati – va pronunciata sentenza, ex art. 531 c.p.p., di non doversi procedere stante l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Pertanto, la richiesta – avanzata dalla Procura della Repubblica – di confisca delle somme «bloc- cate» sui predetti conti correnti a Lugano, non può trovare accoglimento stante la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione come peraltro affermato dalla Suprema Corte. Trattasi, infatti, di somme costituenti il cd. "profitto" del reato di appropriazione indebita la cui confisca è consentita, ex art 240/I° comma c.p., solo nel caso di pronuncia di sen- tenza di condanna, ipotesi, come è evidente, non ravvisabile nel caso in esame. Quanto alla confisca richiesta ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. 8.06.92 n° 306 – convertito con modificazioni nella L. 7.08.92 n° 356 – con riferimento alla "restante somma", essa non può essere disposta ostandovi sia la qualificazione giuridica del reato (art. 646 c.p.) sia il tipo di pronun- cia".
Lo stesso MPC, nelle proprie osservazioni del 29 febbraio 2016, dichiarava di avere avuto svariati colloqui con l'autorità rogante, in cui è stato debita- mente informato in merito alla procedura di appello e alla necessità di con- fermare le misure coercitive in attesa che il Tribunale di appello di Milano si pronunci in merito (act. 12 pag. 2), atteso che il Procuratore pubblico italiano ha ivi chiesto la confisca degli averi sequestrati in Svizzera pari a 133'890'968 USD (act. 1.14 pag. 36). Le stesse autorità italiane indicavano dunque in maniera chiara lo scoglio dell'appello come termine decisivo ad quem dell'intera procedura, per cui è molto sorprendente che nella loro ri-
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sposta del 1° aprile 2016 il termine ad quem venga ancora una volta procra- stinato senza che sia in alcun modo dato sapere quali sarebbero le chance concrete di un ipotetico ricorso in cassazione, tanto più che nel corso di tutto l'iter processuale italiano le conclusioni del Pubblico ministero in capo al de- stino di questi fondi sono state costantemente respinte dalle stesse autorità giudicanti italiane, che hanno in definitiva confermato la correttezza di tutte le censure che questo Tribunale ha avuto più volte occasione di formulare sulla proporzionalità del sequestro litigioso. Non va dimenticato infatti che le criticità constatate da questo Tribunale non concernevano il merito del pro- cesso estero, ma la manifesta impossibilità di procedere ad una confisca dei valori in questione dato il perimetro accusatorio già definito con il decreto che dispone il giudizio del 18 ottobre 2011 e confermato in maniera definitiva dalla stessa Corte suprema di Cassazione il 18 maggio 2012 (v. supra con- sid. 4.2.3). A queste condizioni non si vede come una confisca fondata sull'art. 240 CP/I possa essere ancora ragionevolmente ipotizzabile, né come si possa giustificare un ulteriore mantenimento del sequestro a fronte dell’inequivocabile ed univoca evoluzione della procedura in Italia. Per giuri- sprudenza il sequestro non può essere prolungato a tempo indeterminato, nella misura in cui il trascorrere del tempo genera il rischio di un pregiudizio eccessivo alla garanzia della proprietà (TPF 2007 124 consid. 8). A prescin- dere dalle osservazioni del 26 settembre 2014 della Procura milanese, ripor- tate nella predetta sentenza al consid. 3.5, non si comprende come nel caso concreto l'autorità rogante possa ancora assodare l'esistenza di un nesso tra un preteso reato ed i valori attualmente sequestrati in Svizzera la cui confisca non fa nemmeno parte del quadro accusatorio definito dal decreto con cui il GUP ha disposto il giudizio il 18 ottobre 2011. Contrariamente a quanto so- stenuto dall'autorità rogante in quello stesso scritto, la lotta contro il crimine organizzato non è intralciata dalla giurisprudenza in questione, visto che nella TPF 2010 158 questo Tribunale, a fronte di misure di prevenzione pa- trimoniale, ha già confermato l'assistenza internazionale per questa tipologia di reati, non da ultimo alla luce delle similitudini con l'art. 72 CP, richiamato l'art. 260ter CP. Si tratta di una giurisprudenza poi confermata con le sentenze RR.2013.176 del 4 settembre 2013 e RR.2015.177-178 del 29 ottobre 2015. Né vi sono in casu similitudini di sorta con la fattispecie giudicata nella re- cente sentenza RR.2015.302 del 2 giugno 2016, in cui questo Tribunale ha avuto occasione di precisare la propria giurisprudenza sulla cosiddetta con- fisca allargata giusta l’art. 12 sexies L. 356/92, ammettendo l’assistenza in- ternazionale nel caso di un’organizzazione criminale dedita al traffico di stu- pefacenti. Lo stesso Tribunale federale ha del resto dichiarato che una pos- sibile confisca di averi che non avrebbero manifestamente alcun rapporto con i reati perseguiti in Italia o con una sentenza di condanna pronunciata dalle autorità estere ma fondata unicamente su una sproporzione dei beni rispetto al reddito o all’attività economica svolta e pertanto senza alcun rapporto con i reati perseguiti, appare come problematica (sentenza
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1C_464/2014 consid. 3.2; v. supra consid. 2.2). E comunque l’applicabilità stessa dell’art. 12 sexies L. 356/92 è già di per sé esclusa sia per la natura del reato in esame che per il tipo di pronuncia, come inequivocabilmente assodato dal Tribunale di Milano nella sopraccitata sentenza.
E. 9 Ciò nondimeno, prima di procedere allo sblocco del conto, in applicazione dell'art. 12 n. 2 CRic, la Parte richiesta deve dare alla Parte richiedente, in tutti i casi in cui è possibile, la possibilità di esporre i motivi a favore del man- tenimento della misura. Questo in virtù del principio della buona fede tra Stati e delle finalità di politica criminale comunque fissate nel preambolo della stessa CRic. Questa possibilità era già stata concessa con la sentenza RR.2012.214 del 4 aprile 2013, ma dato il tenore della successiva sentenza del Tribunale federale 1C_463/2014 del 18 agosto 2015 vi è motivo di dare all'autorità rogante un'ulteriore possibilità di esprimersi, atteso che nella sua lettera del 1° aprile 2016 essa si limita a ribadire l'esigenza di attendere il passaggio in giudicato della sentenza, ma non adduce nessuna motivazione sostanziale a favore del mantenimento della misura. Dopo che ben due au- torità di giudizio italiane hanno già respinto in toto le conclusioni della Pro- cura milanese, il giudice dell'assistenza è chiamato infatti a valutare i motivi a favore di un mantenimento del sequestro in maniera più severa che agli inizi della procedura e l'autorità rogante non può semplicemente evocare la (di per sé ovvia) facoltà di ricorrere in cassazione, come solo argomento a conferma del sequestro. Il principio della buona fede fra Stati va infatti pon- derato con le garanzie dello stato di diritto e con la legittima pretesa della ricorrente di rientrare in possesso dei propri averi se le autorità giudiziarie estere non hanno accertato l'esistenza di una loro origine delittuosa. In que- sto senso l'autorità di esecuzione dovrà comunicare senza indugio all'auto- rità rogante il contenuto delle predette considerazioni dando pedissequa- mente alla stessa un termine di 30 giorni per esprimersi in merito giusta l'art.
E. 12 n. 2 CRic. Sulla base di detta risposta l'autorità rogata deciderà se man- tenere o meno il sequestro. Tale decisione sarà soggetta alle consuete vie ricorsuali. Nell'attesa il sequestro va mantenuto.
10. Da quanto sopra discende che il ricorso va accolto.
11.
11.1 Visto l'esito della procedura non si riscuote tassa di giustizia (art. 63 cpv. 2 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La cassa del Tribunale penale federale restituirà alla ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 10'000.-- (v. act. 5).
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11.2 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Il regola- mento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) concretizza queste disposizione agli art. 10 e segg. In base all'art. 12 cpv. 2 RSPPF, se l'avvocato, come in casu, non presenta alcuna nota delle spese, l'onorario è fissato secondo il libero appezzamento della Corte dei reclami penali. Nella fattispecie, appare adeguato un onorario di fr. 5’000.--. L'inden- nità è messa a carico del Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.
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Dispositiv
- Il ricorso è accolto. La causa va rinviata al Ministero pubblico della Confede- razione affinché proceda come definito al consid. 9.
- Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale resti- tuirà alla ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 10'000.--.
- Il Ministero pubblico della Confederazione verserà alla ricorrente un importo di fr. 5'000.-- a titolo di ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 2 agosto 2016 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentata dall'avv. Raffaele Bernasconi, Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2015.324
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Fatti: A. Con sentenza del 4 aprile 2013, la Corte dei reclami del Tribunale penale federale ha accolto, nella misura della sua ammissibilità, un ricorso presen- tato da A. contro una decisione del 10 agosto 2012, mediante la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha respinto una domanda di dissequestro del conto n. 1 presso UBS SA a Lugano, intestato alla predetta e a B., per un importo di USD 11.6 milioni, presentata nell'am- bito di una procedura riguardante una richiesta di assistenza giudiziaria inol- trata dal Tribunale ordinario di Milano (v. sentenza RR.2012.214). L'autorità giudicante ha nel contempo rinviato la causa al MPC affinché, prima di sbloc- care il conto in questione, desse la possibilità all'autorità rogante di esporre i motivi a favore del mantenimento della misura conformemente all'art. 12
n. 2 della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (v. sentenza RR.2012.214 consid. 2.3).
B. Informata dal MPC di quanto sopra, l'autorità rogante, con scritto del 15 maggio 2013, ha espresso la sua ferma opposizione al dissequestro pronunciato, indicandone i motivi. Preso atto delle motivazioni inoltrate dalle autorità italiane, il MPC, con decisione di chiusura del 7 giugno 2013, ha confermato il sequestro del conto in parola (v. act. 1.7 pag. 2).
C. Contro tale decisione A. è insorta dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo il dissequestro del suo conto. Con sen- tenza RR.2013.192 del 6 dicembre 2013 questa Corte ha respinto il ricorso (v. act. 1.6). Avendo l'autorità rogante ricevuto nel frattempo, per via rogato- riale, nuova documentazione dalle autorità giudiziarie di Hong Kong ritenuta utile per stabilire la provenienza criminale dei valori patrimoniali sotto seque- stro nonché per chiarire il ruolo delle persone che a vario titolo avrebbero influenzato le movimentazioni dei fondi, la presente autorità, in ossequio all'art. 12 CRic, ha ordinato al MPC di fissare all'autorità rogante un termine di sei mesi per fornire nuovi elementi provenienti dalla predetta documenta- zione atti a confermare il sequestro del conto n. 1, invitandolo poi a decidere, alla luce delle vincolanti considerazioni esposte nella sentenza RR.2012.214 del 4 aprile 2013, se mantenere o meno il sequestro, decisione soggetta alle consuete vie ricorsuali.
D. Asserendo che l'autorità rogante non avrebbe fornito, nel termine imposto, nessun nuovo elemento a favore del mantenimento del sequestro e alla luce della sentenza dell'8 luglio 2014, mediante la quale il Tribunale di Milano (II Sezione penale) ha assolto tutti gli imputati nel processo in Italia, A. ha
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presentato al MPC, il 10 luglio 2014, un'istanza di riesame e di revoca di sequestro, ciò dopo che l'autorità d'esecuzione aveva già deciso una prima volta, più precisamente il 4 giugno 2014, di non entrare nel merito di una simile precedente richiesta inoltrata il 18 aprile 2014 (v. act. 1.7 pag. 2 e seg.).
E. Con scritto del 15 luglio 2014 il MPC, basandosi su una comunicazione del 14 luglio dell'autorità rogante, ha confermato il sequestro del conto n. 1 (v. act. 1.7 pag. 3). Con decisione RR.2014.209 del 17 settembre 2014 il Tribunale penale federale ha accolto il ricorso inoltrato da A. contro detta decisione, ordinando il dissequestro del conto (act. 1.7).
F. Il 18 agosto 2015 il Tribunale federale, pronunciandosi sulla base di un ri- corso presentato dall'UFG, ha annullato la predetta decisione nel senso che il sequestro in questione è mantenuto (act. 1.8).
G. Il 10 settembre 2015 A. ha presentato al MPC un'istanza di riesame e di revoca del sequestro (act. 1.2), la quale è stata respinta in data 7 dicembre 2015 (act. 1.1).
H. Con ricorso del 21 dicembre 2015 alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale l'istante si aggrava contro la decisione del MPC, postulan- done l'annullamento con conseguente revoca integrale del sequestro ordi- nato a carico del conto n. 1 presso UBS SA., Lugano (act. 1).
I. A conclusione del proprio memoriale di risposta del 27 gennaio 2016 il MPC si riconferma nella propria decisione del 7 dicembre 2015 (act. 7). Nelle pro- prie osservazioni del 1° febbraio 2016 l'UFG postula la reiezione del ricorso (act. 8).
J. Con replica del 15 febbraio 2016 la ricorrente ribadisce le proprie conclusioni (act. 10).
K. Invitati a presentare un'eventuale duplica, l'UFG ed il MPC, con scritti del 29 febbraio 2014, trasmessi alla ricorrente per informazione, si sono ricon- fermati nelle loro posizioni (v. act. 12 e 13).
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L. Il 29 marzo 2016 la ricorrente ha inoltrato delle osservazioni supplementari a seguito di una decisione della Corte d'appello di Milano del 17 marzo 2016 (act. 15). Invitati a formulare una loro eventuale presa di posizione in merito l'UFG ed il MPC, con scritti dell'11 aprile 2016, hanno ribadito le loro conclu- sioni, allegando nel contempo entrambi degli scritti ricevuti dall'autorità ro- gante in risposta a loro richieste di aggiornamento in merito al procedimento estero (act. 17 e 18).
M. Invitata a prendere posizione su quanto sopra, la ricorrente, con scritto del 20 aprile 2016, inviato al MPC e all'UFG per conoscenza (v. act. 21), ha confermato le sue richieste.
N. Il 5 luglio 2016 la ricorrente ha trasmesso a questa Corte la motivazione scritta della sentenza della Corte d’Appello di Milano del 17 marzo 2016, formulando osservazioni supplementari (v. act. 22). Invitati nuovamente a prendere posizione su tali atti, il MPC e l’UFG, con scritti del 18 risp. 21 luglio 2016, trasmessi alla ricorrente per conoscenza, hanno ribadito la loro posi- zione (v. act. 25 e 26).
Delle argomentazioni in fatto e in diritto delle parti si dirà, ove necessario, nei considerandi che seguono.
Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vi- gore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-sviz- zero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione
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europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Con- venzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il preva- lente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressa- mente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favore- vole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto interna- zionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Il ricorso è stato interposto contro la decisione del MPC del 7 dicembre 2015 che ha confermato il sequestro dei valori depositati sul conto n. 1 dell'insor- gente presso l’UBS a Lugano. In quanto titolare del conto oggetto della criti- cata misura d'assistenza, A. è legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). La decisione qui impugnata va proceduralmente trattata come una decisione di chiusura (v. TPF 2007 124 consid. 2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.215-218 dell'8 aprile 2013, consid. 1.3). Ne conse- gue che, da una parte, l'ammissibilità del gravame non è subordinata all'esi- stenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP e, dall'altra, il termine per ricorrere non è quello previsto per le deci- sioni incidentali (art. 80k AIMP). Interposto nel termine di trenta giorni previ- sto per le normali decisioni di chiusura, il ricorso è formalmente ammissibile.
2.
2.1 Conformemente al diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), l'autorità deve indicare nella sua decisione i motivi alla base della stessa (DTF 136 I 229 consid. 5.5). Essa non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclu- sione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b e sentenze citate; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011, consid. 3.2.1).
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2.2 In concreto, va premesso che la presente autorità si limiterà ad analizzare unicamente quanto di nuovo è emerso susseguentemente alla sentenza del Tribunale federale 1C_463/2014 del 18 agosto 2015 (v. lett. F. supra), nell'ot- tica delle vincolanti considerazioni in diritto dell'Alta Corte. In detta sentenza è stato in particolare criticato il fatto che il Tribunale penale federale, nella sua pronuncia del 17 settembre 2014, abbia ordinato il dissequestro del conto in questione senza attendere "la comunicazione delle motivazioni scritte della sentenza milanese e nemmeno l'effettivo inoltro o l'eventuale rinuncia da parte [del PM italiano] a proporre appello. Non è infatti manifesto che il sequestro litigioso o un'eventuale confisca dei relativi averi si fondi, in tutto o in parte, esclusivamente sulla menzionata norma", ovvero l'art. 12 sexies del Decreto legge 8 giugno 1992 n. 306. A questo proposito il Tribu- nale federale ha precisato che "una possibile confisca di averi che non avreb- bero manifestamente alcun rapporto con i reati perseguiti in Italia o con una sentenza di condanna pronunciata dalle autorità estere ma fondata unica- mente su una sproporzione dei beni rispetto al reddito o all'attività economica svolta e pertanto senza alcun rapporto con i reati perseguiti, apparirebbe come problematica" (consid. 3.2), rinunciando tuttavia ad approfondire ulte- riormente la questione "visto che il relativo esame, a dipendenza delle moti- vazioni della sentenza milanese, potrebbe rivelarsi superfluo: ciò a maggior ragione anche nell'ipotesi in cui, di fronte alle attese motivazioni, l'autorità rogante rinunci definitivamente ed espressamente a richiedere la confisca degli averi depositati sul conto in esame" (ibidem). L'Alta Corte ha quindi aggiunto che verosimilmente le conclusioni della Procura milanese relative al sequestro litigioso "sono state implicitamente respinte, ma senza prendere conoscenza delle motivazioni di quel giudizio non si può valutare la portata effettiva del dispositivo, silente al riguardo. Rammentati inoltre i diversi pro- cedimenti avviati nel quadro di numerose rogatorie, spesso connesse tra loro, i cui esiti non sono deducibili dal dispositivo della decisione milanese, occorre concludere che, al momento, la situazione non è ancora chiara, per cui di massima il sequestro dev'essere mantenuto" (ibidem).
3. Data la complessità della situazione processuale è opportuno riportare pro memoria quanto in precedenza deciso da questo Tribunale in modo tale da valutare se le proprie considerazioni sono state invalidate dalla predetta sen- tenza o sono ancora pertinenti nel caso concreto.
4. Nella sentenza 4 aprile 2013 (RR.2012.214), questa Corte ha segnatamente considerato (v. lett. A supra):
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2.2 Nella sua sentenza del 1° novembre 2007 il Tribunale federale affer- mava, riguardo al blocco del conto n. 1, che "le pretese dello Stato richie- dente, anche se non del tutto chiare, non sembrano comunque manifesta- mente infondate. Il contestato sequestro è inoltre sufficientemente con- nesso ai fatti esposti nel complemento in esame (…). La criticata misura rispetta quindi, di per sé, il principio della proporzionalità, essendo in rela- zione sufficiente con i fatti perseguiti" (v. sentenza 1A.204/2006 consid. 5.7). L'Alta Corte aggiungeva poi che "è comunque palese che, allo scopo di evitare un'eccessiva limitazione dei diritti di proprietà sugli averi litigiosi, il sequestro non potrà essere mantenuto a tempo indeterminato e il MPC dovrà vegliare a che la procedura di sequestro possa essere chiusa entro un termine non eccessivo. Lo Stato richiedente, dopo aver esaminato i do- cumenti trasmessi dalla Svizzera, potrà pronunciarsi nuovamente, spie- gandone le ragioni, sul mantenimento o meno del contestato sequestro e produrre entro un termine ragionevole una decisione di confisca, indicando concretamente se gli sviluppi del processo estero giustifichino il suo ulte- riore mantenimento. Qualora apparisse che una consegna degli averi non potrà entrare in linea di conto o non potrà avvenire entro un termine ragio- nevole, dovrà essere ordinato il dissequestro del conto" (v. ibidem).
2.3 In una sentenza RR.2010.135-138 del 4 ottobre 2010 riguardante un ricorso interposto dalle società C. Ltd., D. Ltd., E. Ltd. e F. Ltd contro il blocco di conti di loro pertinenza, per un ammontare complessivo di circa USD 117'000'000.--, ordinato dal MPC per la medesima inchiesta italiana per la quale è stato sequestrato il conto n. 1, questa Corte aveva avuto modo di rilevare l'esistenza di contraddizioni tra le misure coercitive adot- tate e la quantificazione del provento di reato operata nella richiesta di rin- vio a giudizio italiana, le quali il MPC avrebbe dovuto preferibilmente chia- rire (v. consid. 4.1 di suddetta sentenza). Potendo, ad ogni modo, il conte- nuto della richiesta di rinvio a giudizio ancora mutare su impulso del GUP (v. art. 423 Codice di procedura penale italiano [in seguito: CPP italiano]; GIOVANNI CONSO/VITTORIO GREVI, Commentario breve al Codice di proce- dura penale. Complemento giurisprudenziale, 7a ediz., Padova 2011, cifre III-IV ad art. 423), con eventuali conseguenze sulla quantificazione del pro- vento di reato, e tenuto conto che, secondo l'autorità rogante, "all'esito dell'udienza preliminare saranno prese le decisioni in ordine al rinvio a giu- dizio degli imputati avanti alla competente sezione penale del Tribunale di Milano nonché ogni questione in ordine al sequestro degli averi attual- mente bloccati" (v. sentenza RR.2010.135-138 consid. 4.1), la presente autorità, in virtù degli art. 11 e seg. CRic e 33a OAIMP, ha confermato i sequestri contestati anche per quanto riguarda la loro entità (v. ibidem). Orbene, in data 18 ottobre 2011 il GUP ha emesso un decreto che dispone il giudizio, che quantifica il provento del reato di appropriazione indebita, tenuto conto della prescrizione in quel momento, in USD 13'260'071.25, ovvero il 45% dell'importo di USD 29'466'825 corrispondente alle somme accreditate da G. ad H. tra il 31 marzo 2004 ed il 30 novembre 2005 (v. act. 1.4 pag. 3). Tale decreto è stato confermato dalla Corte di cassazione in data 18 maggio 2012 (v. act. 1.5). Quanto precede avrebbe potuto indurre a considerare non più giustificato il blocco totale degli averi delle società di cui sopra, le quali hanno anch'esse contestato con un nuovo gravame una
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decisione del MPC del 10 agosto 2012 che confermava il blocco delle loro relazioni bancarie (v. RR.2012.215-218). Sennonché, con il summenzio- nato decreto viene contestato a I. e J., persone che avrebbero operato quali fiduciari di Frank Agrama, nella loro qualità di beneficiari economici dei conti n. 2 intestato a E. Ltd., n. 3 intestato a E. Ltd. e n. 4 intestato a C. Ltd., tutti presso UBS. a Lugano, di aver occultato su detti conti, compiendo quindi atti di riciclaggio ai sensi dell'art. 648-bis CP italiano, "la somma complessiva di $ 77,186 mln proveniente dal conto corrente di H. presso la Irish National Bank di Dublino nonché la somma di $ 10,50 mln prove- niente dal conto E. Ltd presso Bank of the West Los Angeles (…) denaro costituente provento del delitto di appropriazione indebita continuata ai danni di Mediaset spa commesso nel periodo 1995-2005" (v. act. 1.4 pag. 6 e seg.). Sulla base di quanto precede, il Tribunale penale federale ha ritenuto che non appaiono più motivi per il mantenimento integrale dei se- questri al di là della somma di USD 87'686'000 nonché dei fondi di perti- nenza della società F. Ltd., dato che nel decreto che dispone il giudizio del 18 ottobre 2011 emesso dal GUP non vengono contestati versamenti di valori di origine criminale sul conto di sua pertinenza (cfr. RR.2010.135- 138, consid. 4.1 pag. 8 in basso; sentenza RR.2012.215-218, consid. 2.4). Ciò che risulta determinante per il presente litigio è che il suddetto decreto del 18 ottobre 2011 non contempla neppure versamenti di valori di origine criminale sul conto n. 1 di pertinenza della ricorrente. Al riguardo, il MPC, con scritto del 23 gennaio 2012 (v. act. 7.6), aveva posto il seguente que- sito all'autorità rogante, più precisamente a K. (v. domanda n. 4): "Nella Sua lettera del 18 maggio 2010 ci ha informato che il GUP deciderà anche sul sequestro degli averi. Nella decisione del GUP del 18 ottobre 2011 in- vece non è fatto riferimento né al conto n. 1 né a A. E soprattutto non è stato fatto nessun commento in merito al denaro bloccato in Svizzera e al suo destino. Per quale motivo?". Il MPC chiedeva inoltre "se il GUP non ha deciso in merito al sequestro, chi deciderà in merito al destino del de- naro bloccato in Svizzera e concretamente al conto bloccato n. 1 e quando?" (v. act. 7.6, domanda n. 5). Con missiva del 16 febbraio 2012 l'autorità italiana rispondeva che "l'udienza preliminare relativa al caso Me- diatrade è durata un considerevole lasso di tempo stante le difficoltà di individuare date d'udienza compatibili con gli impedimenti istituzionali di Silvio Berlusconi, all'epoca Presidente del Consiglio. Si è ritenuto quindi opportuno non introdurre una domanda di sequestro avanti al GIP (recte: GUP; v. act. 7.10) – che comunque è competente solo per le decisioni relative al rinvio a giudizio e non è il giudice del merito – e rimettere queste valutazioni al giudice del dibattimento", aggiungendo che "il Tribunale di Milano, II Sezione Penale, all'esito del giudizio dovrà necessariamente de- cidere con sentenza di merito in ordine al denaro in sequestro" (v. act. 7.8, pag. 2-3). Tenuto conto del fatto che in realtà il decreto che dispone il giu- dizio del 18 ottobre 2011, confermato dalla Corte suprema di Cassazione (v. act. 1.5), circoscrive la materia su cui il giudice del merito dovrà statuire, con evidenti conseguenze anche sui valori confiscabili, le risposte fornite dall'autorità rogante non sono soddisfacenti. Secondo l'art. 417 CPP ita- liano la richiesta di rinvio a giudizio contiene, tra l'altro, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle
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che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indica- zione dei relativi articoli di legge (lett. b) nonché l'indicazione delle fonti di prova acquisite (lett. c). Il fatto e le aggravanti costituiscono la cosiddetta imputazione e cioè l'accusa dalla quale l'imputato deve difendersi e che nel corso delle indagini preliminari può essere approssimativa, ma che con l'esercizio dell'azione penale deve essere definitiva, precisa e circostan- ziata. La lett. b di detta disposizione impone al pubblico ministero di formu- lare l'accusa in modo chiaro e preciso al fine di consentire l'esercizio del diritto di difesa e del diritto di prova (v. Codice di procedura penale espli- cato, 16a ediz., Napoli 2011, pag. 579). Tale esigenza di chiarezza e pre- cisione si ripercuote naturalmente anche per quanto riguarda il decreto che dispone il giudizio (v. art. 429 CPP italiano; G. CONSO/V. GREVI, op. cit., cifra V ad art. 429 CPP italiano) ed è espressione dei principi di cui all'art. 6 n. 1 e 3 lett. a e b CEDU (v. CHRISTOPH GRABENWARTER/KATHARINA PABEL, Europäische Menchenrechtskonvention, 5a ediz., Monaco 2012, pag. 443 e segg.; WALTER KÄLIN/JÖRG KÜNZLI, Universeller Menschenre- chtsschutz, 2a ediz., Basilea 2008, pag. 505 e segg.; JÖRG PAUL MÜLLER/MARKUS SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, 4a ediz., Berna 2008, pag. 980 e segg.). In concreto, non contemplando il decreto che di- spone il giudizio né il conto n. 1 né i presunti atti di riciclaggio compiuti con l'ausilio del medesimo, non si vede come ci possano ancora essere mar- gini per una confisca di detto conto. Per tacere del fatto che i valori seque- strati nei conti correttamente citati nel decreto del GUP coprirebbero co- munque le pretese confiscatorie attualmente ancora ipotizzabili (v. sen- tenza RR.2012.215-218, consid. 2.4).
Tuttavia, prima di procedere allo sblocco del conto n. 1 di pertinenza della ricorrente, in applicazione dell'art. 12 n. 2 CRic, la Parte richiesta deve dare alla Parte richiedente, in tutti i casi in cui è possibile, "la possibilità di esporre i motivi a favore del mantenimento della misura". Ciò è espres- sione del principio della buona fede tra Stati e delle finalità di politica cri- minale comunque fissate nel preambolo della stessa CRic. In questo senso il MPC dovrà comunicare senza indugio alle autorità italiane il contenuto delle motivazioni di cui al consid. 2.3 di questa sentenza dando pedisse- quamente alle stesse un termine di 30 giorni per esprimersi in merito giusta l'art. 12 n. 2 CRic. Sulla base di detta risposta il MPC deciderà, alla luce delle vincolanti considerazioni qui sopra esposte, se mantenere o meno il sequestro. Tale decisione sarà soggetta alle consuete vie ricorsuali.
5. Per i predetti motivi il Tribunale penale federale ha accolto il ricorso della ricorrente nella misura della sua ammissibilità.
6. Il 6 dicembre 2013, con sentenza RR.2013.192, la stessa Corte ha altresì considerato quanto segue (v. lett. C supra):
3.2 Nella fattispecie, la Corte dei reclami penali, con la sua sentenza RR.2012.214 del 4 aprile 2013, ha ordinato il dissequestro integrale del
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conto della ricorrente, ritenendo la misura, a suo tempo ordinata, non più giustificata alla luce del decreto che dispone il giudizio del 18 ottobre 2011 emesso dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano, atto confermato dalla Corte di cassazione italiana in data 18 maggio 2012 (v. sentenza RR.2012.214 consid. 2.3). Nel contempo, l'autorità giudi- cante, in ossequio alla CRic, ha dato la possibilità all'autorità rogante di esprimersi sulla decisione di dissequestro. All'uopo, il MPC è stato invitato a comunicare alle autorità italiane il contenuto della suddetta sentenza, dando pedissequamente alle stesse un termine di 30 giorni per esprimersi in merito. Sulla base di detta risposta, l'autorità d'esecuzione era tenuta a decidere, alla luce delle vincolanti considerazioni esposte nella sentenza del 4 aprile 2013, se mantenere o meno il sequestro, decisione soggetta alle consuete vie ricorsuali (v. ibidem). Orbene, sulla base dello scritto del 15 maggio 2013, il MPC ha riconfermato il sequestro del conto n. 1, senza tuttavia presentare nuovi motivi rispetto alla procedura sfociata nella sen- tenza RR.2012.214.
Va rilevato che nel suddetto scritto del 15 maggio 2013 le autorità italiane hanno menzionato per la prima volta la possibilità di confiscare i valori pa- trimoniali bloccati in Svizzera sulla base dell'art. 12-sexies, comma 1, della Legge del 7 agosto 1992, n. 356, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge dell'8 giugno 1992, n. 306, recante la denominazione "Mo- difiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di con- trasto alla criminalità mafiosa" (in seguito: D.l. n. 306; v. act. 1.19, pag. 3 e seg.). Secondo tale disposizione, "nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura pe- nale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonché dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stu- pefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei re- lativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, an- che per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale". Questa mo- dalità di confisca non è di per sé assimilabile alla procedura di prevenzione patrimoniale italiana, la quale è già stata oggetto di giurisprudenza da parte di questa Corte (v. TPF 2010 158). Occorre dunque esaminare se i principi sviluppati in detta giurisprudenza sono qui applicabili in analogia.
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3.3 La Corte di cassazione italiana ha già avuto modo di chinarsi sulla con- fisca in questione, affermando che il sequestro preventivo e la successiva confisca dei beni patrimoniali prevista dall'art. 12-sexies D.l. n. 306 non sono subordinati all'accertamento di un nesso eziologico tra i reati tassati- vamente enunciati nella norma di riferimento ed i beni oggetto della cautela reale e del successivo provvedimento ablatorio: il legislatore, infatti, ha operato una presunzione di accumulazione, senza distinguere se tali beni siano o meno derivati dal reato per il quale si procede o è stata inflitta la condanna; ne consegue che non è necessaria la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra i beni e i reati ascritti agli imputati, bensì un vincolo per- tinenziale, di significato peculiare e più ampio, tra il bene e l'attività delit- tuosa facente capo al soggetto, connotato dalla mancanza di giustifica- zione circa la legittima provenienza del patrimonio nel possesso del sog- getto nei confronti del quale sia stata pronunciata condanna o sia stata disposta l'applicazione della pena (Cassazione penale, Sezione II, sen- tenza n. 10549 del 26 febbraio 2009; PASQUALE TANCREDI, I beni confiscati alla criminalità organizzata, Aspetti giuridici e sociologici, pubblicato in In- ternet dal Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità presso il Dipartimento di Teoria e storia del diritto dell'Università di Firenze [www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/law-ways/tancredi/index.htm]; LEONARDO FILIPPI/MARIA FRANCESCA CORTESI, Il codice delle misure di prevenzione, Torino 2001, pag. 102 e segg.). Tale forma di confisca si basa su un'insin- dacabile scelta politico criminale, una presunzione iuris tantum d'illecita accumulazione, nel senso che il provvedimento ablatorio incide su tutti i beni di valore economico non proporzionato al reddito o all'attività econo- mica del condannato e dei quali questi non possa giustificare la prove- nienza, trasferendo sul soggetto, che ha la titolarità o la disponibilità dei beni, l'onere di dare un'esauriente spiegazione in termini economici (e non semplicemente giuridico-formali) della positiva liceità della loro prove- nienza, con l'allegazione di elementi che, pur senza avere la valenza pro- batoria civilistica in tema di diritti reali, possessori e obbligazionari, siano idonei a vincere tale presunzione (Cassazione penale, Sezione I, sentenza
n. 21357 del 13 maggio 2008, che riprende quanto espresso in Cassa- zione penale, Sezioni unite, sentenza n. 920 del 17 dicembre 2003). Non si richiede pertanto la prova del nesso di pertinenzialità tra i beni e il reato oggetto della condanna, né la connessione temporale tra l'acquisizione dei beni e la consumazione del crimine (V. P. TANCREDI, op. cit., capitolo II cifra 3.1 e giurisprudenza citata); si conferma la ragionevolezza della presun- zione di provenienza illecita dei beni patrimoniali, valorizzando l'elemento della sproporzione che va accertata attraverso una ricostruzione storica della situazione dei redditi e delle attività economiche del condannato al momento dei singoli acquisti (Cassazione penale, ibidem). Quanto all'o- nere della prova, la Corte di cassazione ha dichiarato che al fine di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12- sexies, allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il va- lore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione cre- dibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della
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sproporzione, i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso ac- certamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel red- dito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la giustificazione credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna (cit. in P. TANCREDI, op. cit., capitolo II cifra 3.2 e giuri- sprudenza citata).
Orbene, se la procedura di prevenzione patrimoniale è applicabile a beni patrimoniali riconducibili ad una persona indiziata di appartenere ad un'or- ganizzazione criminale, nel caso della confisca giusta l'art. 12-sexies D.l.
n. 306 l'autorità inquirente deve semplicemente dimostrare, oltre alla di- sponibilità o titolarità del bene, anche per interposta persona, in capo ad un soggetto condannato per determinati delitti, solo il valore sproporzio- nato del bene rispetto al reddito o all'attività economica svolta. Il pubblico ministero, quindi, mentre procede alle indagini penali, effettua parallela- mente a carico dell'indagato una corrispondente indagine patrimoniale, al fine di svelare la reale entità del patrimonio riconducibile all'interessato con l'obiettivo finale di far risaltare il requisito della sproporzione quale condi- zione cardine per l'applicabilità della misura ablatoria (v. P. TANCREDI, op. cit., capitolo II cifra 3.2; ANTONIO GIALANELLA, La confisca di prevenzione antimafia, lo sforzo sistemico della giurisprudenza di legittimità e la retro- guardia del legislatore, in F. Cassano (curatore), Le misure di prevenzione patrimoniali dopo il “pacchetto sicurezza”, Roma, 2009, pag. 163 e segg.; ANNA MARIA MUAGERI, La riforma delle sanzioni patrimoniali: verso un actio in rem?, in O. Mazza/F. Viganò (curatori), Misure urgenti in materia di si- curezza pubblica, Torino 2008). In definitiva, non presupponendo né l'esi- stenza di un'infrazione penale né un legame tra questa infrazione e gli og- getti e valori da confiscare, occorre concludere che l'istituto in esame non presenta nessuna affinità con le procedure di confisca penale previste o riconosciute dal diritto svizzero. Non potendo la modalità di confisca in questione essere assimilata ad una causa penale ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP, la TPF 2010 158 non risulta applicabile. L'autorità d'esecu- zione ha del resto essa stessa omesso di riprendere nella decisione impu- gnata il richiamo a questo istituto, per la prima volta emerso nel sopracci- tato scritto del 15 maggio 2013, tacitamente anticipando il qui emerso giu- dizio di non conformità ai dettami dell'assistenza giudiziaria in materia pe- nale.
3.4 Qui di rilievo è per contro la documentazione trasmessa rogatorial- mente da Hong Kong, di cui riferisce l'autorità rogante nel suo scritto del 28 settembre 2013 (v. act. 13.1). Quest'ultima afferma che in data 12 ago- sto 2013 il Dipartimento di Giustizia di quel Paese ha trasmesso, a più di sette anni dall'invio della rogatoria, documenti acquisiti nel gennaio del
2007. Si tratterebbe di documentazione relativa anche alle società C. Ltd, D. Ltd, E. Ltd e F. Ltd, nonché di atti acquisiti presso la società L., fiduciaria appartenente a I. La trasmissione di tale documentazione sarebbe stata bloccata per molti anni da svariati ricorsi interposti all'estero da Frank
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Agrama ed altri. Tali ricorsi sarebbero stati definitivamente respinti dalla Court of Final Appeal di Hong Kong in data 9 agosto 2013. L'autorità ro- gante ritiene che dall'analisi di detta documentazione possano scaturire ulteriori informazioni utili per stabilire la provenienza criminale dei valori patrimoniali sotto sequestro nonché per chiarire il ruolo delle persone che a vario titolo avrebbero influenzato le movimentazioni dei fondi. Orbene, precisato che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, nel 2007 alle autorità inquirenti italiane è stata trasmessa da Hong Kong unicamente la documentazione bancaria concernente un conto intestato a C. Ltd presso UBS a Hong Kong (v. act. 16.3, pag. 7), questa Corte ritiene che sia nello spirito dell'art. 12 CRic permettere alle autorità italiane di analiz- zare la documentazione in questione e di fornire, se del caso, elementi utili alla presente procedura, spiegandone esattamente la loro portata giuridica e specificando in concreto le misure procedurali che intende intraprendere. In definitiva, il MPC dovrà comunicare all'autorità rogante quanto precede, dando pedissequamente alla stessa un termine di sei mesi per fornire nuovi elementi provenienti dalla documentazione ricevuta da Hong Kong atti a confermare il sequestro del conto n. 1. Sulla base di detta risposta il MPC deciderà, alla luce delle vincolanti considerazioni esposte nella sen- tenza RR.2012.214 del 4 aprile 2013, se mantenere o meno il sequestro. Tale decisione sarà soggetta alle consuete vie ricorsuali.
Per i predetti motivi il Tribunale penale federale ha respinto la domanda di sospensione della procedura del MPC così come il ricorso.
7. Da ultimo nella decisione del 17 settembre 2014 il Tribunale penale federale ha in particolare considerato quanto segue.
3.2 In concreto, visto il recinto materiale e formale imposto sia dalla sen- tenza 4 aprile 2013 che da quella 6 dicembre 2013 (v. supra consid. 2), questa Corte non può che limitare l'esame sostanziale della causa al con- tenuto dello scritto 14 luglio 2014, pena la violazione del principio dell'in- tangibilità del giudicato e della certezza del diritto. Con il predetto scritto, il pubblico ministero italiano ha informato l'autorità d'esecuzione della sen- tenza dell'8 luglio 2014 emanata dal Tribunale di Milano, affermando che quest'ultimo "ha assolto gli imputati dal reato di frode fiscale loro ascritto dichiarando altresì la prescrizione del reato di appropriazione indebita" (v. act. 1.5 pag. 1 e 1.6). Più precisamente, "dalla lettura del dispositivo (all. 1) emerge che: i reati di appropriazione indebita sono stati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione; il reato di frode fiscale è stato dichia- rato estinto per prescrizione limitatamente all'annualità 2005; per le restanti annualità (2006, 2007 e 2008) gli imputati sono stati assolti con la formula "perché il fatto non costituisce reato", che si riferisce all'assenza dell'ele- mento psicologico; i reati di riciclaggio contestati a I. e J. sono stati riquali- ficati come fatti di appropriazione indebita e pertanto dichiarati estinti per
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intervenuta prescrizione (v. ibidem). L'autorità rogante afferma inoltre che "il Tribunale ha deciso in modo difforme a quanto richiesto da questo Pub- blico Ministero, pertanto ci riserviamo di proporre appello avverso la deci- sione del Tribunale dopo avere valutato le motivazioni (v. act. 1.5 pag. 2). Essa aggiunge, infine, che "con riferimento a quanto indicato nel conside- rando 3.4 della decisione del TPF del 6 dicembre 2013 si conferma che i documenti trasmessi da Hong Kong hanno ribadito il ruolo di Frank Agrama quale beneficiario effettivo – tramite trust – delle società formalmente rife- ribili a I. e J." (v. ibidem). Orbene, tenuto conto dell'esito della sentenza italiana, la quale ha potuto ovviamente esaminare la documentazione pro- veniente da Hong Kong per cui questa Corte aveva eccezionalmente con- cesso un'ulteriore sospensione della decisione di dissequestro (v. supra consid. 2.3.2 in fine), non vi è più margine a questo punto per un supple- mentare rinvio dello stesso, viste le sue ragioni materiali così come sono già stata esposte nella sentenza 4 aprile 2013, in particolare al consid. 2.3 (v. qui sopra al consid. 2.3.1). Le conclusioni presentate dal pubblico mini- stero italiano al Tribunale di Milano in data 22 maggio 2012 nulla mutano a quanto precede (v. act. 1.1 doc. 3), nella misura in cui l'autorità requirente ha comunque chiesto la confisca dei valori patrimoniali depositati sul conto
n. 1 sulla base dell'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, disposizione che riguarda una modalità di confisca che non è assimilabile ad una causa penale ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP, come in concreto già ritenuto e considerato nella sentenza 6 dicembre 2013 al consid. 3.3 a cui per eco- nomia processuale si può semplicemente rinviare (v. qui sopra al consid. 2.3.2).
Per i predetti motivi il Tribunale penale federale ha accolto il ricorso e ordi- nato il dissequestro del conto in questione.
8. Occorre quindi valutare quanto di queste considerazioni è ancora valido alla luce della sentenza 1C_463/2014 del Tribunale federale e quali conse- guenze si possono trarre dalla attuale situazione processuale italiana. L'Alta Corte ha infatti giudicato che alla luce del mero dispositivo della sentenza italiana di prima istanza la situazione non fosse chiara: "ritenuto che nel caso di specie la provenienza delittuosa dei beni sequestrati è ancora dubbia, a ragione il MPC ha lasciato il compito di delucidare compiutamente le com- plesse fattispecie all'autorità estera" (consid. 3.4). Ciò nondimeno ha sottoli- neato che "in applicazione del principio di proporzionalità (al riguardo cfr. DTF 141 I 20 consid. 6.2.1) non si potrebbe mantenere una siffatta misura, quando fosse manifesto che una decisione di confisca non potrebbe più es- sere pronunciata. In concreto, considerate le incertezze, le particolarità e le diverse ramificazioni della fattispecie, non sono tuttavia ravvisabili motivi che
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imporrebbero di scostarsi dal principio della buona fede e dubitare delle af- fermazioni espresse dall'autorità rogante, nonché di non attendere d'essere in presenza di una decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato estero o di un espresso ritiro della domanda o richiesta di confisca" (ibidem). Dopo avere analizzato anche il contenuto di un telefax del 26 settembre 2014 della Procura milanese il Tribunale federale conclude che non vi sono motivi "per non attendere le motivazioni scritte della sentenza milanese, nonché, se del caso, esaminare gli argomenti addotti in un eventuale appello della Procura estera e decidere, a dipendenza di detto esame, se occorra o meno attendere l'emanazione di una decisione passata in giudicato ed esecutiva. […] Questo modo di procedere […] rispetta quanto stabilito dall'art. 33a OAIMP (RS 351.11) relativo alla durata del sequestro, secondo cui gli oggetti e i beni la cui consegna allo Stato richiedente soggiace a una decisione de- finitiva ed esecutiva di quest'ultimo ai sensi dell'art. 74a AIMP restano sotto sequestro sino alla notifica di tale decisione o fintanto che lo Stato richie- dente non abbia comunicato all'autorità esecutiva competente che la sud- detta decisione non può più essere pronunciata secondo il diritto di tale Stato, segnatamente per intervenuta prescrizione. In effetti la Svizzera, nell'i- potesi di una possibile decisione di confisca e di consegna degli averi in que- stione si esporrebbe al rischio, in caso di dissequestro, di non potervi più dare seguito" (consid. 3.6). Il Tribunale federale, nella sua decisione rescis- soria, pone l'accento sulla necessità di assicurarsi che l'impossibilità di una confisca penale sia manifesta, prima di procedere ad un tale sblocco e giu- dica in questo senso le considerazioni di questa Corte nella propria sentenza del 17 settembre 2014 non sufficienti o comunque premature per escludere la sussistenza di una tale eventualità. Si tratta dunque di sapere se alla luce delle motivazioni della sentenza italiana di prima istanza ed ora anche della sentenza di appello vi sono ragioni per ritenere che una confisca sia ancora possibile o meno. Il perimetro entro cui può essere data una risposta a que- sta domanda è stato definito dal Tribunale federale in maniera più ristretta rispetto a quello entro cui questa Corte si è mossa nel complesso delle pro- prie sentenze del 4 ottobre 2010, del 4 aprile 2013, del 6 dicembre 2013 e del 17 settembre 2014. Il Tribunale federale pone in particolare accento sul criterio della buona fede fra Stati, per cui è possibile scostarsi da quanto affermato dall'autorità rogante soltanto in caso di manifesta impossibilità della confisca. Orbene a questo proposito, alla luce della sentenza del 17 marzo 2016 della Corte d’appello di Milano e con mente a tutte le riserve già manifestate da questo Tribunale nelle proprie sentenze del 4 aprile 2013, del 6 dicembre 2013 e del 17 settembre 2014, la cui sostanza non è stata di per sé inficiata dalla sentenza 1C_463/2014 del Tribunale federale, non si vede come la prospettata confisca sia ancora possibile, visto che la Corte d'appello di Milano, confermando quanto deciso dall'istanza precedente, ha ordinato la restituzione agli aventi diritto di tutte le somme in sequestro (v. act. 22.1 pag. 49 e seg.), portando quella chiarezza richiesta dal Tribunale
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federale nella precitata sentenza, senza che sia più necessario attendere ulteriori passi procedurali. Di rilievo in questo ambito le conclusioni del Tri- bunale di Milano, condivise dalla Corte d’appello di Milano (v. ibidem), per quanto concerne le accuse mosse nei confronti di I. e J., soprattutto in rela- zione alla costatazione secondo cui il reato di appropriazione indebita loro contestato risulta prescritto (v. art. 33a OAIMP), ossia (v. act. 1.9 pag. 75):
"In conclusione deve ritenersi che I. e J., in quanto legate da rapporti eco- nomici con Frank Agrama, da rapporti di carattere fiduciario nella gestione di società a lui riconducibili quanto meno dagli anni 90, beneficiarie econo- miche dei conti correnti bancari ove sono confluite le somme di denaro provenienti da appropriazioni indebite e sottoscrittori dei contratti di acqui- sto dei diritti tv, a prezzi «gonfiati», hanno, con le condotte siffatte con- corso nella realizzazione del reato di appropriazione indebita contestato nel precedente capo a); per tali ragioni esse non possono qui rispondere della successiva condotta di riciclaggio che rimane a tutti gli effetti un cd. «post factum» non punibile. Da ciò ne consegue che il fatto loro contestato nel capo e) va riqualificato ai sensi degli artt. 81 cpv., 110, 112 n° 1, 61 nn° 7 e 11, 646 c.p. ormai prescritto. In ordine a tali fatti – così riqualificati – va pronunciata sentenza, ex art. 531 c.p.p., di non doversi procedere stante l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Pertanto, la richiesta – avanzata dalla Procura della Repubblica – di confisca delle somme «bloc- cate» sui predetti conti correnti a Lugano, non può trovare accoglimento stante la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione come peraltro affermato dalla Suprema Corte. Trattasi, infatti, di somme costituenti il cd. "profitto" del reato di appropriazione indebita la cui confisca è consentita, ex art 240/I° comma c.p., solo nel caso di pronuncia di sen- tenza di condanna, ipotesi, come è evidente, non ravvisabile nel caso in esame. Quanto alla confisca richiesta ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. 8.06.92 n° 306 – convertito con modificazioni nella L. 7.08.92 n° 356 – con riferimento alla "restante somma", essa non può essere disposta ostandovi sia la qualificazione giuridica del reato (art. 646 c.p.) sia il tipo di pronun- cia".
Lo stesso MPC, nelle proprie osservazioni del 29 febbraio 2016, dichiarava di avere avuto svariati colloqui con l'autorità rogante, in cui è stato debita- mente informato in merito alla procedura di appello e alla necessità di con- fermare le misure coercitive in attesa che il Tribunale di appello di Milano si pronunci in merito (act. 12 pag. 2), atteso che il Procuratore pubblico italiano ha ivi chiesto la confisca degli averi sequestrati in Svizzera pari a 133'890'968 USD (act. 1.14 pag. 36). Le stesse autorità italiane indicavano dunque in maniera chiara lo scoglio dell'appello come termine decisivo ad quem dell'intera procedura, per cui è molto sorprendente che nella loro ri-
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sposta del 1° aprile 2016 il termine ad quem venga ancora una volta procra- stinato senza che sia in alcun modo dato sapere quali sarebbero le chance concrete di un ipotetico ricorso in cassazione, tanto più che nel corso di tutto l'iter processuale italiano le conclusioni del Pubblico ministero in capo al de- stino di questi fondi sono state costantemente respinte dalle stesse autorità giudicanti italiane, che hanno in definitiva confermato la correttezza di tutte le censure che questo Tribunale ha avuto più volte occasione di formulare sulla proporzionalità del sequestro litigioso. Non va dimenticato infatti che le criticità constatate da questo Tribunale non concernevano il merito del pro- cesso estero, ma la manifesta impossibilità di procedere ad una confisca dei valori in questione dato il perimetro accusatorio già definito con il decreto che dispone il giudizio del 18 ottobre 2011 e confermato in maniera definitiva dalla stessa Corte suprema di Cassazione il 18 maggio 2012 (v. supra con- sid. 4.2.3). A queste condizioni non si vede come una confisca fondata sull'art. 240 CP/I possa essere ancora ragionevolmente ipotizzabile, né come si possa giustificare un ulteriore mantenimento del sequestro a fronte dell’inequivocabile ed univoca evoluzione della procedura in Italia. Per giuri- sprudenza il sequestro non può essere prolungato a tempo indeterminato, nella misura in cui il trascorrere del tempo genera il rischio di un pregiudizio eccessivo alla garanzia della proprietà (TPF 2007 124 consid. 8). A prescin- dere dalle osservazioni del 26 settembre 2014 della Procura milanese, ripor- tate nella predetta sentenza al consid. 3.5, non si comprende come nel caso concreto l'autorità rogante possa ancora assodare l'esistenza di un nesso tra un preteso reato ed i valori attualmente sequestrati in Svizzera la cui confisca non fa nemmeno parte del quadro accusatorio definito dal decreto con cui il GUP ha disposto il giudizio il 18 ottobre 2011. Contrariamente a quanto so- stenuto dall'autorità rogante in quello stesso scritto, la lotta contro il crimine organizzato non è intralciata dalla giurisprudenza in questione, visto che nella TPF 2010 158 questo Tribunale, a fronte di misure di prevenzione pa- trimoniale, ha già confermato l'assistenza internazionale per questa tipologia di reati, non da ultimo alla luce delle similitudini con l'art. 72 CP, richiamato l'art. 260ter CP. Si tratta di una giurisprudenza poi confermata con le sentenze RR.2013.176 del 4 settembre 2013 e RR.2015.177-178 del 29 ottobre 2015. Né vi sono in casu similitudini di sorta con la fattispecie giudicata nella re- cente sentenza RR.2015.302 del 2 giugno 2016, in cui questo Tribunale ha avuto occasione di precisare la propria giurisprudenza sulla cosiddetta con- fisca allargata giusta l’art. 12 sexies L. 356/92, ammettendo l’assistenza in- ternazionale nel caso di un’organizzazione criminale dedita al traffico di stu- pefacenti. Lo stesso Tribunale federale ha del resto dichiarato che una pos- sibile confisca di averi che non avrebbero manifestamente alcun rapporto con i reati perseguiti in Italia o con una sentenza di condanna pronunciata dalle autorità estere ma fondata unicamente su una sproporzione dei beni rispetto al reddito o all’attività economica svolta e pertanto senza alcun rapporto con i reati perseguiti, appare come problematica (sentenza
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1C_464/2014 consid. 3.2; v. supra consid. 2.2). E comunque l’applicabilità stessa dell’art. 12 sexies L. 356/92 è già di per sé esclusa sia per la natura del reato in esame che per il tipo di pronuncia, come inequivocabilmente assodato dal Tribunale di Milano nella sopraccitata sentenza.
9. Ciò nondimeno, prima di procedere allo sblocco del conto, in applicazione dell'art. 12 n. 2 CRic, la Parte richiesta deve dare alla Parte richiedente, in tutti i casi in cui è possibile, la possibilità di esporre i motivi a favore del man- tenimento della misura. Questo in virtù del principio della buona fede tra Stati e delle finalità di politica criminale comunque fissate nel preambolo della stessa CRic. Questa possibilità era già stata concessa con la sentenza RR.2012.214 del 4 aprile 2013, ma dato il tenore della successiva sentenza del Tribunale federale 1C_463/2014 del 18 agosto 2015 vi è motivo di dare all'autorità rogante un'ulteriore possibilità di esprimersi, atteso che nella sua lettera del 1° aprile 2016 essa si limita a ribadire l'esigenza di attendere il passaggio in giudicato della sentenza, ma non adduce nessuna motivazione sostanziale a favore del mantenimento della misura. Dopo che ben due au- torità di giudizio italiane hanno già respinto in toto le conclusioni della Pro- cura milanese, il giudice dell'assistenza è chiamato infatti a valutare i motivi a favore di un mantenimento del sequestro in maniera più severa che agli inizi della procedura e l'autorità rogante non può semplicemente evocare la (di per sé ovvia) facoltà di ricorrere in cassazione, come solo argomento a conferma del sequestro. Il principio della buona fede fra Stati va infatti pon- derato con le garanzie dello stato di diritto e con la legittima pretesa della ricorrente di rientrare in possesso dei propri averi se le autorità giudiziarie estere non hanno accertato l'esistenza di una loro origine delittuosa. In que- sto senso l'autorità di esecuzione dovrà comunicare senza indugio all'auto- rità rogante il contenuto delle predette considerazioni dando pedissequa- mente alla stessa un termine di 30 giorni per esprimersi in merito giusta l'art. 12 n. 2 CRic. Sulla base di detta risposta l'autorità rogata deciderà se man- tenere o meno il sequestro. Tale decisione sarà soggetta alle consuete vie ricorsuali. Nell'attesa il sequestro va mantenuto.
10. Da quanto sopra discende che il ricorso va accolto.
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11.1 Visto l'esito della procedura non si riscuote tassa di giustizia (art. 63 cpv. 2 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La cassa del Tribunale penale federale restituirà alla ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 10'000.-- (v. act. 5).
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11.2 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Il regola- mento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) concretizza queste disposizione agli art. 10 e segg. In base all'art. 12 cpv. 2 RSPPF, se l'avvocato, come in casu, non presenta alcuna nota delle spese, l'onorario è fissato secondo il libero appezzamento della Corte dei reclami penali. Nella fattispecie, appare adeguato un onorario di fr. 5’000.--. L'inden- nità è messa a carico del Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. La causa va rinviata al Ministero pubblico della Confede- razione affinché proceda come definito al consid. 9. 2. Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale resti- tuirà alla ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 10'000.--. 3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà alla ricorrente un importo di fr. 5'000.-- a titolo di ripetibili.
Bellinzona, 3 agosto 2016
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Raffaele Bernasconi - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).