opencaselaw.ch

RR.2022.173

Bundesstrafgericht · 2023-01-31 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP)

Sachverhalt

A. Il 23 ottobre 2014, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale, completata il 7 marzo e il 18 aprile 2016, nonché il 1° dicem- bre 2020 e il 15 luglio 2022, nell’ambito di un procedimento di prevenzione a carico di B., A. e C., persone ritenute pericolose per la sicurezza e contro le quali l’autorità inquirente estera ha anche avviato diversi procedimenti penali per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, truffa ag- gravata ai danni dell’ente pubblico, associazione a delinquere, truffa aggra- vata e frode fiscale (v. in particolare act. 1.15, 1.16 e 1.17). La rogatoria in questione ha portato, tra l’altro, al blocco, il 12 maggio 2016, da parte del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), di un immobile a St. Moritz (parcella n. 1, catasto n. 2, condominio n. 3) intestato ad A. (v. act. 1.2 e 1.3), oggetto di un decreto di sequestro del 24 febbraio 2016 emesso dal Tribunale civile e penale di Roma, Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione (v. act. 1.17).

Con la rogatoria, l’autorità estera ha chiesto che venga data esecuzione al decreto di confisca del 12 giugno 2018 emesso dal Tribunale di Roma, dive- nuto definitivo il 28 ottobre 2020 (v. act. 1.10 e 1.11).

B. Con decisione di chiusura del 22 luglio 2022, il MPC ha accolto la rogatoria, ordinando segnatamente la consegna alle autorità italiane del ricavato della vendita dell’immobile in questione, riservato un eventuale accordo di riparti- zione tra autorità italiane ed elvetiche (v. act. 1.4).

C. Il 16 settembre 2022, A. ha interposto ricorso avverso la decisione in que- stione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale po- stulando “l’annullamento della decisione di entrata nel merito e incidentale, e del relativo ordine di blocco del registro fondiario, e in particolare della de- cisione di chiusura del MPC tutte qui impugnate, con la reiezione definitiva della domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, in- tegrata dal suo complemento, della Procura della Repubblica presso il Tri- bunale di Roma e la dichiarazione di liberazione, da ogni vincolo, dell’immo- bile sito a St. Moritz, via Z., parcella n. 1, catasto n. 2 PPP n. 3, RFD Maloja” (act. 1, pag. 2).

D. Con osservazioni del 17 ottobre 2022, l’Ufficio federale di giustizia (in se- guito: UFG) ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 8). Con risposta

- 3 -

del 24 ottobre 2022, il MPC ha chiesto che il ricorso venga respinto (v. act. 9).

E. Il 14 novembre 2022, il patrocinatore del ricorrente ha consultato presso que- sto Tribunale l’incarto concernente la presente procedura (v. act. 17).

F. Con replica del 17 novembre 2022, trasmessa al MPC e all’UFG per cono- scenza (v. act. 19), il ricorrente si è riconfermato nelle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 18).

Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la

- 4 -

Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto prin- cipio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazio- nale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; art. 39 n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.4 Le decisioni dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).

E. 1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Proprietario dell’immobile oggetto della decisione impugnata, il ricorrente è le- gittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP nonché DTF 123 II 134; sentenza del Tribunale federale 1C_166/2009 del 3 luglio 2009 consid. 2.3.4; BOMIO/GLASSEY, La qualité pour recourir dans le domaine de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, in Jusletter 13 dicembre 2010, pag. 10).

E. 2 L’art. 74a cpv. 1 AIMP prevede che gli oggetti o i beni sequestrati a scopo con- servativo possono essere consegnati su richiesta all’autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria. Secondo il cpv. 2 di tale disposizione, gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: oggetti con i quali è stato commesso un reato (lett. a); il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rim- piazzo e l’indebito profitto (lett. b); i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato e il valore di

- 5 -

rimpiazzo (lett. c). La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato ri- chiedente (art. 74a cpv. 3 AIMP). Giusta l'art. 74a cpv. 4 AIMP, gli oggetti o i beni possono essere trattenuti in Svizzera se: il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera (lett. a); un'autorità fa valere diritti su di essi (lett. b); una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Sviz- zera, all'estero (lett. c); gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera (lett. d). L’art. 74a cpv. 5 AIMP prevede che se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all’avente diritto solo se: lo Stato richie- dente vi acconsente (lett. a); nel caso del capoverso 4 lettera b, l’autorità dà il suo consenso (lett. b), o la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un’autorità giudiziaria svizzera (lett. c). Secondo il cpv. 7 di tale norma, non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4). Nel caso specifico occorre integrare la normativa nazionale con l’art. VIII dell’Accordo italo-svizzero di analogo contenuto dell’art. 74a AIMP il quale riserva qualsiasi pretesa, che non sia stata soddisfatta o garantita, avan- zata sui beni richiesti da una persona estranea al reato (art. VIII n. 2 Accordo italo-svizzero).

E. 3 Il ricorrente sostiene che la decisione di confisca alla base della rogatoria ita- liana non sarebbe eseguibile in Svizzera. A suo avviso, la giurisprudenza elve- tica in materia di procedimento di prevenzione patrimoniale italiano non sarebbe applicabile al caso qui in esame, dato che non risulterebbe dimostrata l’esi- stenza né di sufficienti indizi di reato a carico del ricorrente né di un legame tra il reato ipotizzato e il bene da confiscare. La procedura estera non sarebbe quindi assimilabile nell’ordinamento giuridico elvetico a una causa penale, ciò che impedirebbe la concessione dell’assistenza giudiziaria.

E. 3.1 Il procedimento di prevenzione patrimoniale italiano trova la sua base normativa nel d.legs. n. 159/11 che ha riprodotto le disposizioni previgenti in materia di misure preventive personali e patrimoniali prima disciplinate nelle leggi n. 1423/56, 575/65, 152/75, 646/82 (sull'evoluzione della norma v. MENDITTO, Confisca penale e di prevenzione davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, in Questione Giustizia, consultabile al sito https://www.questionegiu- stizia.it/data/doc/786/menditto-relazione-19-giugno. pdf, pag. 7 e seg.; TPF 2010 158 consid. 2.2). L'applicazione della norma non si limita a soggetti

- 6 -

indiziati di appartenere alle associazioni di tipo mafioso come risulta dall'art. 4 cpv. 1 lett. a del d.legs. n. 159/11; i capoversi 1 lett. b e lett. c di questo articolo designano, tra i destinatari delle misure applicate dall'autorità giudiziaria, i sog- getti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale, ovvero del delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nonché i soggetti di cui all'art. 1 lett. a) e b) dello stesso decreto, ossia: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitual- mente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Il riferimento generico ad "attività delittuose" estende l'applicazione delle misure di prevenzione anche a proventi illegali derivanti dai c.d. crimini da profitto, segnatamente la corru- zione, la bancarotta e la truffa. La ratio legislativa è pertanto quella di aggredire le accumulazioni illecite non più solo degli indiziati di mafia ma da parte di tutte le persone pericolose in quanto aduse al vivere, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Accertati i presupposti oggettivi, ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione personale, devono essere altresì adempiuti i pre- supposti di cui agli art. 20 e 24 del d.legs. n. 159/11 relativi alle misure di pre- venzione patrimoniale. Va innanzitutto stabilita la disponibilità, diretta o indiretta del bene da parte del proposto. Tale disponibilità è intesa in senso sostanziale, e di essa va data la prova. Non occorre dimostrare la titolarità che il proposto abbia sui valori: è sufficiente provare che quest'ultimo ne determini la destina- zione o l'impiego. Gli accertamenti patrimoniali si estendono nei confronti "del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio abbiano convissuto con il proposto nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, con- sorzi, od associazioni, del cui patrimonio il proposto risulti poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente dei beni”. Va inoltre stabilita l'esistenza di sufficienti indizi, primo tra tutti la sproporzione tra il valore dei beni e i redditi dichiarati o l'attività svolta, tali da far ritenere che i beni siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego. L'indiziato può allegare elementi per giu- stificare la legittima provenienza del bene sequestrato offrendo elementi precisi e riscontrabili. In merito alla provenienza illecita indiziaria la giurisprudenza ita- liana ha stabilito che "la legge, invero, non consente di dare rilievo a meri so- spetti ma richiede la sussistenza di veri e propri indizi cioè di quella categoria di elementi di prova che sono ricavati, mediante un procedimento logico - indut- tivo, da circostanze, fatti e comportamenti specifici e concreti che, come tali, sono suscettibili di analisi critica contestazione e dimostrazione" (Cassazione penale, Sezione I, Sentenza n. 106 del 7 marzo 1985). Questa giurisprudenza è stata confermata anche in seguito: "Nel corso del procedimento di preven- zione, il giudice di merito è legittimato a servirsi di elementi di prova o di tipo indiziario tratti da procedimenti penali in corso, anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile, e, in tale ultimo caso, anche a prescindere dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della responsabilità. Sicché

- 7 -

pure l'assoluzione, anche se irrevocabile, dal reato non comporterebbe la auto- matica esclusione della pericolosità sociale, potendosi il relativo scrutinio fon- dare sia sugli stessi fatti storici in ordine ai quali è stata esclusa la configurabilità di illiceità penale, sia su altri fatti acquisiti o autonomamente desunti nel giudizio di prevenzione. Ciò che rileva, è che il giudizio di pericolosità sia fondato su elementi certi, dai quali possa legittimamente farsi discendere l'affermazione della pericolosità, sulla base di un ragionamento immune da vizi" (Cassazione penale, Sezione V, sentenza n. 705, del 16 maggio 2014). L'accertamento re- lativo ai presupposti suindicati nella fase cautelare di esame della richiesta di sequestro va operata sulla base degli elementi offerti dall'organo proponente o acquisiti dal Tribunale attraverso l'eventuale esercizio dei poteri d'indagine di cui all'art. 19 d.legs. n. 159/11. Le conclusioni raggiunte nella fase cautelare devono, poi, essere verificate nel corso dell'udienza camerale, attraverso il pieno esplicarsi del contraddittorio; in tale sede possono essere offerte al Tri- bunale tesi ed allegazioni difensive che, se idonee, impediscono l'adozione del provvedimento di confisca, con conseguente restituzione dei beni sequestrati. Il contraddittorio è garantito di fronte a tre gradi di giudizio; i giudici italiani non possono fondare le loro sentenze su semplici sospetti, ma devono accertare e valutare i fatti esposti dalle parti (v. MENDITTO, op. cit., pag. 30; v. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Pozzi c. Italia del 20 luglio 2011, n. 55734/08,

n. 28). La necessità di ancorare il giudizio in tema di misure di prevenzione, sia personali che patrimoniali, a dati e fatti oggettivi, effettuando così un’interpreta- zione conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo è stata ribadita nella sentenza n. 9517 del 7 febbraio 2018 della Sezione II della Corte di cassazione italiana (v. anche Cassazione penale 10/2018 doc. 422.3).

E. 3.2 Alla luce di ciò è già stato più volte rilevato come la procedura di prevenzione patrimoniale presenti una similitudine sufficiente con le procedure di confisca previste o riconosciute dal diritto svizzero. Essa può quindi essere assimilata ad una “causa penale” ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP (TPF 2010 158 consid. 2.5; v. anche sentenze del Tribunale federale 1C_563/2010 del 22 di- cembre 2010 e 1C_271/2016 del 23 marzo 2018). Lo stesso vale in linea di massima anche dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni del d.legs.

n. 159/11, qui concretamente applicato e già a sua volta oggetto di un’invalsa giurisprudenza di questa Corte alla quale si può qui rinviare (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2018.204+205+206+243 del 17 gennaio 2019 consid. 3; RR.2017.104 dell’8 agosto 2017 consid. 5; RR.2015.177-178 del 29 ottobre 2015 consid. 3.2). Ciò nondimeno il giudice svizzero dell’assistenza è comunque chiamato a valutare nel caso concreto gli accertamenti effettuati dal giudice estero del merito, nonché il rispetto del contraddittorio e degli altri requisiti ancora recentemente ribaditi dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di misure di prevenzione (v. MAZZACUVA, La prevenzione sostenibile, in Cassazione penale 3/2018, pag. 1017 e segg.).

- 8 -

A questo proposito si constata anzitutto che gli allegati alla commissione roga- toria del 7 marzo 2016 sostanziano la sussistenza di elementi atti a far ricadere, in particolare, le fattispecie ascritte al ricorrente tra le ipotesi di applicabilità del d.legs. n. 159/11. In effetti, nel decreto di sequestro a suo carico sono state ritenute, sotto il profilo personale, la pericolosità sociale dello stesso e, sotto il profilo patrimoniale, la sussistenza di indizi sufficienti in merito ai reati di banca- rotta fraudolenta patrimoniale e documentale, truffa aggravata ai danni di ente pubblico, associazione per delinquere, truffa aggravata, frode fiscale e corru- zione (v. act. 1.17, pag. 2). Oltre alla pericolosità sociale del ricorrente, tra i presupposti per l’applicazione del sequestro a fine di confisca richiesto dal pub- blico ministero italiano nell’ambito del procedimento di prevenzione sono state sostanziate: la disponibilità dei beni da parte del proposto, direttamente o tra- mite terzi; la mancata dimostrazione della legittima provenienza dei beni; la sproporzione tra i beni e il reddito dichiarato o l’attività economica svolta dal proposto ovvero la provenienza dei beni dalla attività illecita di cui sono il frutto o il reimpiego (v. ibidem, pag. 1). Per quanto attiene alla pericolosità dei propo- sti, tra cui il ricorrente, il Tribunale civile e penale di Roma ha elencato e indicato il contenuto di tutta una serie di ordinanze emesse da autorità penali nei con- fronti dei predetti (v. ibidem, pag. 1 e segg.). Ad esempio, “con ordinanza emessa in data 5 agosto 2014 […] il GIP in sede ha disposto nel procedimento

n. 12/59661 la misura cautelare della custodia in carcere per B. e la misura cautelare degli arresti domiciliari per A. e per C. per i delitti di bancarotta frau- dolenta patrimoniale e documentale e di truffa aggravata ai danni di ente pub- blico. Per quanto concerne la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal pubblico ministero avente a oggetto il capitale sociale di numerose società, beni immobili, saldi attivi di rapporti bancari e beni in amministrazione fiduciaria” ri- conducibili ai proposti, il GIP ha dichiarato che “è evidentissima l’ingente espo- sizione della fallita nei confronti dell’Erario così come di tutte le società ricondu- cibili ad A., B., C., elemento questo assai significativo poiché indicativo di una modalità operativa consolidata e, dunque l’abituale e intenzionale ricorso all’in- debitamento nei confronti dell’Erario seguito dal trasferimento delle attività ad altre società riconducibili agli indagati, facendo rimanere a carico della prima società il debito erariale così avviandola al fallimento. Tale modalità operativa si è riscontrata più volte esaminando le vicende delle società riconducibili ad A., B., C. ed è confermata, per un verso, dalla ricognizione del debito erariale ope- rata dall’amministrazione finanziaria e, per altro verso, dal progressivo falli- mento di numerose società. Peraltro tale meccanismo è stato compiutamente descritto dal D.” (ibidem, pag. 1 e seg.). In un interrogatorio del 5 marzo 2014, D., persona che si è occupata di tutte le società riconducibili alla famiglia A./B./C. con l’incarico di direttore degli affari legali, ha infatti affermato che per ovviare alle verifiche fiscali subite e ai conseguenti procedimenti penali per eva- sione e false fatturazioni “A., B., C. crearono appositamente falsi contratti a giu- stificazione delle fatture contestate. In realtà, come è noto e da me più volte ribadito, le molteplici società riconducibili alla famiglia A./B./C. sono state nel

- 9 -

tempo indiscriminatamente utilizzate per far fronte alle necessità più impellenti e, fra di esse, vi sono stati nel tempo e vi sono tuttora notevoli passaggi di de- naro il più delle volte privi di reale ragione economica. Pertanto a supporto di tali contratti fittizi vennero portati in giudizio dei pagamenti effettuati nel tempo sia tramite assegni che bonifici tra le varie società” (ibidem, pag. 3). Per quanto riguarda il rapporto tra i beni nella disponibilità dei proposti e i redditi dichiarati o accertati, il pubblico ministero ha dichiarato che gli accertamenti svolti e le acquisizioni documentali e testimoniali hanno consentito di appurare una evi- dente sproporzione tra gli stessi (v. ibidem, pag. 3 e segg.). A fronte di un patri- monio valutabile in molte decine di milioni di euro costituito tra l’altro dai beni oggetto della domanda di sequestro a fine di confisca, il ricorrente ha dichiarato, tra il 1991 e il 2001, imponibili oscillanti tra 29 e 221 milioni di lire circa e, tra il 2002 e il 2012, tra EUR 44'000.– e EUR 221'000.–. Le dichiarazioni di D. hanno permesso inoltre di sostanziare la riconducibilità di svariate società e dei loro beni a B., A. e C., tra le quali vi è in particolare la E. S.r.l., “società non operativa, che detiene il patrimonio immobiliare italiano della famiglia A./B./C., acquistato sottraendo risorse finanziarie alle altre società riconducibili ad A., B., C. che effettivamente operavano nel settore edilizio […]. Operazioni realizzate, tra l’al- tro, facendo circuitare i fondi delle altre società attraverso i conti personali di A., B., C., ovvero traendo dai conti delle società operative la provvista degli assegni circolari utilizzati per pagare gli immobili acquistati dalla E. S.r.l., Il patrimonio immobiliare della E. S.r.l. risulta stimato in circa 40 milioni di euro […]” (ibidem, pag. 6 e seg.). Nel decreto di sequestro del 2 ottobre 2014, il Tribunale di Roma ha concluso affermando che “dagli atti acquisiti emerge che il patrimonio di A., B., C. comprende gli immobili italiani del valore di circa 40'000'000.00 di euro, altri importanti immobili e depositi liquidi per non meno di 30 milioni di euro. Come sopra osservato buona parte di tale patrimonio risulta provenire da attività illecite” (ibidem, pag. 7).

Con decreto di confisca del 12 giugno 2018, il Tribunale civile e penale di Roma, III Sezione penale, Sezione specializzata misure di prevenzione, ha ripreso e confermato sostanzialmente quanto esposto nel decreto di sequestro di cui so- pra. Sulla pericolosità delle persone oggetto del procedimento di prevenzione esso ha in particolare concluso che “sulla base di specifici dati di fatto e di prove documentali, come riportato nelle imputazioni ascritte ai tre proposti, la perico- losità degli stessi – quali soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi dai quali traggono mezzi per vivere e per nuovi investimenti – è manifesta ed abituale almeno dal 1993 […]” (atto 03-00-0543 incarto MPC). Il tribunale italiano ha aggiunto che “come sopra osservato gli accertati e rilevantissimi proventi da specifiche attività delittuose, attestano che i beni in sequestro, nella massima parte, non sono altro che il reimpiego ed il frutto di tali attività delittuose. Sa- rebbe di conseguenza inutile una verifica della sproporzione tra patrimonio in sequestro e redditi dichiarati, in quanto i beni in sequestro dei quali va disposta la confisca derivano direttamente da specifiche attività delittuose relative alle

- 10 -

distrazioni dalle società ed in particolare dalla fallita F. S.p.A., alle imponenti e stabili evasioni fiscali, alle frodi ed alle fatture per operazioni inesistenti ed agli altri atti illeciti sopra evidenziati. Fermo restando quanto sopra esposto, va os- servato che sussiste anche una manifesta e clamorosa sproporzione tra il pa- trimonio in sequestro ed i redditi dei proposti, dei loro familiari e delle società a loro riferibili. Si tratta di redditi utilizzabili per meno di due milioni di euro […], a fronte di circa 40 milioni di euro depositati sui depositi bancari in sequestro, oltre a decine di immobili per altre decine di milioni di euro e beni mobili registrati (barca da trenta metri ed autovetture di gran lusso) per altri milioni di euro” (v. atto 03-00-0581 incarto MPC).

E. 3.3 Da quanto precede risulta che il Tribunale civile e penale di Roma, Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, ha indicato quali sono le ragioni dell’applicabilità concreta del citato d.legs. n. 159/11, quali siano i reati accertati

– per i quali la doppia punibilità è pacificamente data, visto che i fatti contestatigli possono essere sussunti in Svizzera almeno ai reati di falsità in documenti (art. 251 CP), truffa (art. 146 CP), nonché bancarotta fraudolenta e frode nel pigno- ramento (art. 163 CP) – e quale sia la connessione con i valori patrimoniali da confiscare, tra i quali l’immobile litigioso. Basata su una legittima procedura di prevenzione patrimoniale, assimilabile a una causa penale e conforme alla giu- risprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (v. supra consid. 3.1-3.2), la confisca in esame è eseguibile sulla base dell’art. 74a AIMP – il quale, al suo cpv. 2 lett. b, comprende anche i valori di rimpiazzo e l’indebito profitto – e non lede la garanzia della proprietà, per cui tutte le censure in questo ambito vanno respinte.

E. 3.4 Per il resto, dovendo essere analizzata alla luce del diritto interno dello Stato richiedente, la competenza delle autorità repressive di tale Stato è in generale presunta, tranne nell'ipotesi, non realizzata nella fattispecie, d'incompetenza manifesta (DTF 116 Ib 89 consid. 2c/aa; sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.177-178 del 29 ottobre 2015 consid. 3.2).

E. 4 L’insorgente sostiene che non vi sarebbe la prova che la confisca di preven- zione poggi su una decisione passata in giudicato ed esecutiva in Italia. A suo dire, quanto prodotto dall’autorità rogante non sarebbe sufficiente per fornire detta prova.

Ora, nel suo complemento rogatoriale del 15 luglio 2022, l’autorità rogante ha dichiarato che “in data 24 febbraio 2016 il Tribunale Civile e Penale di Roma – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione ha ordinato il sequestro di beni di proprietà o comunque riconducibili a B., A. e C. Con il decreto di confisca n. 191/2018, trasmesso con la nota a seguito, depositato in data 4.12.2018 e

- 11 -

divenuto definitivo il 28 ottobre 2020 il predetto Tribunale di Roma ha confiscato i seguenti beni e rapporti di credito sedenti nel territorio di Codesta Confedera- zione Svizzera: […] immobile intestato a B. (recte: A.), sito in 7500 St. Moritz, Via Z. indicato come segue: località St. Moritz – Parzelle n. 1, catasto n. 2; condominio numero 3. Si conferma quindi la richiesta, già avanzata, di esecu- zione del procedimento di confisca anche relativamente all’immobile in que- stione” (act. 1.11). Nella sua nota del 2 novembre 2020, sopra evocata, il Tribu- nale di Roma ha, tra l’altro, affermato che “la Corte Suprema di Cassazione Sezione Quinta Penale in data 28/10/2020 sul ricorso proposto da B., A., G., H., C. rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proces- suali. Decreto definitivo 28/10/2020” (act. 1.12). In virtù del principio della buona fede tra Stati (v. DTF 144 II 206 consid. 4.4 e rinvii), non vi è nessun motivo di dubitare di quanto allegato dall’autorità rogante. Ciò risulta sufficiente quale prova del carattere definitivo della confisca litigiosa pronunciata in Italia (v. an- che art. 14 n. 2 CRic). Né gli atti dell’incarto né le affermazioni del ricorrente permettono del resto di giungere a una conclusione diversa, per cui la censura in questo ambito va disattesa.

E. 5 Il ricorrente censura la violazione del principio della proporzionalità, per non avere l’autorità rogante indicato l’importo massimo che avrebbe inteso realiz- zare attraverso il suo immobile, ritenuto che il solo reato per il quale egli sarebbe perseguito attualmente in Italia potrebbe condurre a confiscare al massimo EUR 8'500.–, importo corrispondente a un prelievo “senza giustificazione” del 2003.

Come visto in precedenza (v. supra consid. 3.2), il Tribunale di Roma ha accer- tato nel suo decreto di sequestro del 2 ottobre 2014 che buona parte del patri- monio di A., B., C., comprendente immobili in Italia per EUR 40 milioni nonché altri immobili e depositi liquidi per non meno di EUR 30 milioni, risulta provenire da attività illecite. In sede di confisca, esso ha confermato che “gli accertati e rilevantissimi proventi da specifiche attività delittuose, attestano che i beni in sequestro, nella massima parte, non sono altro che il reimpiego ed il frutto di tali attività delittuose” (ibidem), stimando in EUR 43.4 milioni l’ammontare di risorse finanziarie pervenute nel tempo all’estero nella disponibilità della fami- glia A./B./C. (v. atto 03-00-0483 incarto MPC). Ora, a fronte di un valore dell’im- mobile litigioso stimato in circa fr. 1.3 milioni (o anche fr. 1.5 milioni volendo ritenere la stima avanzata dal ricorrente), si constata che la confisca in oggetto è ampiamente proporzionata per rapporto all’ammontare totale dei proventi di origine illecita conseguiti dal ricorrente, per cui anche questa censura va re- spinta.

Visto quanto precede, è parimenti da disattendere la richiesta del ricorrente di interpellare l’autorità rogante affinché quantifichi l’importo massimo della

- 12 -

confisca. Inoltre, essendo la procedura di prevenzione indipendente rispetto ad altre procedure penali, va pure respinta la richiesta di attendere l’esito del pro- cedimento n. 59661/12 R.G.N.R. a carico del ricorrente prima di decidere defi- nitivamente sulla confisca.

E. 6 Il ricorrente afferma che l’esecuzione della contestata confisca comporterebbe anche una lesione dell’ordine pubblico interno secondo l’art. 1a AIMP, aggiun- gendo di aver presentato tale doglianza parallelamente anche al Dipartimento federale di giustizia e polizia come previsto dall’art. 17 cpv. 1 AIMP.

E. 6.1 L’art. 1a AIMP prevede che tale legge si applica tenendo conto dei diritti di so- vranità, della sicurezza, dell’ordine pubblico e d’altri interessi essenziali della Svizzera (v. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 710). Questa disposizione può essere invocata unica- mente da cittadini svizzeri e da stranieri domiciliati in Svizzera, come pure da società aventi sede o una stabile organizzazione in Svizzera (v. GAAC 2009.8 consid. 7). Secondo l’art. 17 cpv. 1 AIMP, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) decide nel caso dell’art. 1a AIMP. Nei trenta giorni che seguono la comunicazione scritta della decisione finale può essere chiesta una decisione del Dipartimento.

E. 6.2 In concreto, nella misura in cui il ricorrente ha invocato la violazione dell’art. 1a AIMP dinanzi a questa Corte, la censura è inammissibile. Si rileva del resto, a titolo abbondanziale, che, avendo l’insorgente il suo domicilio all’estero, la cen- sura presentata sarebbe da disattendere anche per tale motivo.

E. 7 Per quanto riguarda i mezzi di prova richiamati dal ricorrente col suo gravame (v. act. 1, pag. 30), si rileva che il MPC, con la sua risposta del 24 ottobre 2022, ha prodotto i documenti qui rilevanti per il giudizio (v. act. 9.1), i quali sono stati trasmessi all’insorgente prima della replica (v. act. 14 e 15). Tra gli stessi figu- rano anche cinque documenti facenti parte dell’incarto RH.0085 (v. act. 9, alle- gati da 5 a 9). Nella misura in cui non necessario per la presente procedura, la richiesta di assunzione dell’intero incarto RH.0085 va respinta.

E. 8 In conclusione, il ricorso va respinto, nella misura della sua ammissibilità, e la decisione impugnata confermata.

E. 9 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le

- 13 -

indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 6'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'an- ticipo delle spese del medesimo importo già versato.

- 14 -

Dispositiv
  1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 31 gennaio 2023 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Pierluigi Pasi

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2022.173

- 2 -

Fatti: A. Il 23 ottobre 2014, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale, completata il 7 marzo e il 18 aprile 2016, nonché il 1° dicem- bre 2020 e il 15 luglio 2022, nell’ambito di un procedimento di prevenzione a carico di B., A. e C., persone ritenute pericolose per la sicurezza e contro le quali l’autorità inquirente estera ha anche avviato diversi procedimenti penali per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, truffa ag- gravata ai danni dell’ente pubblico, associazione a delinquere, truffa aggra- vata e frode fiscale (v. in particolare act. 1.15, 1.16 e 1.17). La rogatoria in questione ha portato, tra l’altro, al blocco, il 12 maggio 2016, da parte del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), di un immobile a St. Moritz (parcella n. 1, catasto n. 2, condominio n. 3) intestato ad A. (v. act. 1.2 e 1.3), oggetto di un decreto di sequestro del 24 febbraio 2016 emesso dal Tribunale civile e penale di Roma, Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione (v. act. 1.17).

Con la rogatoria, l’autorità estera ha chiesto che venga data esecuzione al decreto di confisca del 12 giugno 2018 emesso dal Tribunale di Roma, dive- nuto definitivo il 28 ottobre 2020 (v. act. 1.10 e 1.11).

B. Con decisione di chiusura del 22 luglio 2022, il MPC ha accolto la rogatoria, ordinando segnatamente la consegna alle autorità italiane del ricavato della vendita dell’immobile in questione, riservato un eventuale accordo di riparti- zione tra autorità italiane ed elvetiche (v. act. 1.4).

C. Il 16 settembre 2022, A. ha interposto ricorso avverso la decisione in que- stione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale po- stulando “l’annullamento della decisione di entrata nel merito e incidentale, e del relativo ordine di blocco del registro fondiario, e in particolare della de- cisione di chiusura del MPC tutte qui impugnate, con la reiezione definitiva della domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, in- tegrata dal suo complemento, della Procura della Repubblica presso il Tri- bunale di Roma e la dichiarazione di liberazione, da ogni vincolo, dell’immo- bile sito a St. Moritz, via Z., parcella n. 1, catasto n. 2 PPP n. 3, RFD Maloja” (act. 1, pag. 2).

D. Con osservazioni del 17 ottobre 2022, l’Ufficio federale di giustizia (in se- guito: UFG) ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 8). Con risposta

- 3 -

del 24 ottobre 2022, il MPC ha chiesto che il ricorso venga respinto (v. act. 9).

E. Il 14 novembre 2022, il patrocinatore del ricorrente ha consultato presso que- sto Tribunale l’incarto concernente la presente procedura (v. act. 17).

F. Con replica del 17 novembre 2022, trasmessa al MPC e all’UFG per cono- scenza (v. act. 19), il ricorrente si è riconfermato nelle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 18).

Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto: 1.

1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Conven- zione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la

- 4 -

Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto prin- cipio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazio- nale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; art. 39 n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra- tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.4 Le decisioni dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relative alla chiu- sura della procedura d’assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).

1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri- corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Proprietario dell’immobile oggetto della decisione impugnata, il ricorrente è le- gittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP nonché DTF 123 II 134; sentenza del Tribunale federale 1C_166/2009 del 3 luglio 2009 consid. 2.3.4; BOMIO/GLASSEY, La qualité pour recourir dans le domaine de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, in Jusletter 13 dicembre 2010, pag. 10).

2. L’art. 74a cpv. 1 AIMP prevede che gli oggetti o i beni sequestrati a scopo con- servativo possono essere consegnati su richiesta all’autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria. Secondo il cpv. 2 di tale disposizione, gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: oggetti con i quali è stato commesso un reato (lett. a); il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rim- piazzo e l’indebito profitto (lett. b); i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato e il valore di

- 5 -

rimpiazzo (lett. c). La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato ri- chiedente (art. 74a cpv. 3 AIMP). Giusta l'art. 74a cpv. 4 AIMP, gli oggetti o i beni possono essere trattenuti in Svizzera se: il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera (lett. a); un'autorità fa valere diritti su di essi (lett. b); una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Sviz- zera, all'estero (lett. c); gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera (lett. d). L’art. 74a cpv. 5 AIMP prevede che se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all’avente diritto solo se: lo Stato richie- dente vi acconsente (lett. a); nel caso del capoverso 4 lettera b, l’autorità dà il suo consenso (lett. b), o la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un’autorità giudiziaria svizzera (lett. c). Secondo il cpv. 7 di tale norma, non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4). Nel caso specifico occorre integrare la normativa nazionale con l’art. VIII dell’Accordo italo-svizzero di analogo contenuto dell’art. 74a AIMP il quale riserva qualsiasi pretesa, che non sia stata soddisfatta o garantita, avan- zata sui beni richiesti da una persona estranea al reato (art. VIII n. 2 Accordo italo-svizzero).

3. Il ricorrente sostiene che la decisione di confisca alla base della rogatoria ita- liana non sarebbe eseguibile in Svizzera. A suo avviso, la giurisprudenza elve- tica in materia di procedimento di prevenzione patrimoniale italiano non sarebbe applicabile al caso qui in esame, dato che non risulterebbe dimostrata l’esi- stenza né di sufficienti indizi di reato a carico del ricorrente né di un legame tra il reato ipotizzato e il bene da confiscare. La procedura estera non sarebbe quindi assimilabile nell’ordinamento giuridico elvetico a una causa penale, ciò che impedirebbe la concessione dell’assistenza giudiziaria.

3.1 Il procedimento di prevenzione patrimoniale italiano trova la sua base normativa nel d.legs. n. 159/11 che ha riprodotto le disposizioni previgenti in materia di misure preventive personali e patrimoniali prima disciplinate nelle leggi n. 1423/56, 575/65, 152/75, 646/82 (sull'evoluzione della norma v. MENDITTO, Confisca penale e di prevenzione davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, in Questione Giustizia, consultabile al sito https://www.questionegiu- stizia.it/data/doc/786/menditto-relazione-19-giugno. pdf, pag. 7 e seg.; TPF 2010 158 consid. 2.2). L'applicazione della norma non si limita a soggetti

- 6 -

indiziati di appartenere alle associazioni di tipo mafioso come risulta dall'art. 4 cpv. 1 lett. a del d.legs. n. 159/11; i capoversi 1 lett. b e lett. c di questo articolo designano, tra i destinatari delle misure applicate dall'autorità giudiziaria, i sog- getti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale, ovvero del delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nonché i soggetti di cui all'art. 1 lett. a) e b) dello stesso decreto, ossia: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitual- mente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Il riferimento generico ad "attività delittuose" estende l'applicazione delle misure di prevenzione anche a proventi illegali derivanti dai c.d. crimini da profitto, segnatamente la corru- zione, la bancarotta e la truffa. La ratio legislativa è pertanto quella di aggredire le accumulazioni illecite non più solo degli indiziati di mafia ma da parte di tutte le persone pericolose in quanto aduse al vivere, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Accertati i presupposti oggettivi, ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione personale, devono essere altresì adempiuti i pre- supposti di cui agli art. 20 e 24 del d.legs. n. 159/11 relativi alle misure di pre- venzione patrimoniale. Va innanzitutto stabilita la disponibilità, diretta o indiretta del bene da parte del proposto. Tale disponibilità è intesa in senso sostanziale, e di essa va data la prova. Non occorre dimostrare la titolarità che il proposto abbia sui valori: è sufficiente provare che quest'ultimo ne determini la destina- zione o l'impiego. Gli accertamenti patrimoniali si estendono nei confronti "del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio abbiano convissuto con il proposto nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, con- sorzi, od associazioni, del cui patrimonio il proposto risulti poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente dei beni”. Va inoltre stabilita l'esistenza di sufficienti indizi, primo tra tutti la sproporzione tra il valore dei beni e i redditi dichiarati o l'attività svolta, tali da far ritenere che i beni siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego. L'indiziato può allegare elementi per giu- stificare la legittima provenienza del bene sequestrato offrendo elementi precisi e riscontrabili. In merito alla provenienza illecita indiziaria la giurisprudenza ita- liana ha stabilito che "la legge, invero, non consente di dare rilievo a meri so- spetti ma richiede la sussistenza di veri e propri indizi cioè di quella categoria di elementi di prova che sono ricavati, mediante un procedimento logico - indut- tivo, da circostanze, fatti e comportamenti specifici e concreti che, come tali, sono suscettibili di analisi critica contestazione e dimostrazione" (Cassazione penale, Sezione I, Sentenza n. 106 del 7 marzo 1985). Questa giurisprudenza è stata confermata anche in seguito: "Nel corso del procedimento di preven- zione, il giudice di merito è legittimato a servirsi di elementi di prova o di tipo indiziario tratti da procedimenti penali in corso, anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile, e, in tale ultimo caso, anche a prescindere dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della responsabilità. Sicché

- 7 -

pure l'assoluzione, anche se irrevocabile, dal reato non comporterebbe la auto- matica esclusione della pericolosità sociale, potendosi il relativo scrutinio fon- dare sia sugli stessi fatti storici in ordine ai quali è stata esclusa la configurabilità di illiceità penale, sia su altri fatti acquisiti o autonomamente desunti nel giudizio di prevenzione. Ciò che rileva, è che il giudizio di pericolosità sia fondato su elementi certi, dai quali possa legittimamente farsi discendere l'affermazione della pericolosità, sulla base di un ragionamento immune da vizi" (Cassazione penale, Sezione V, sentenza n. 705, del 16 maggio 2014). L'accertamento re- lativo ai presupposti suindicati nella fase cautelare di esame della richiesta di sequestro va operata sulla base degli elementi offerti dall'organo proponente o acquisiti dal Tribunale attraverso l'eventuale esercizio dei poteri d'indagine di cui all'art. 19 d.legs. n. 159/11. Le conclusioni raggiunte nella fase cautelare devono, poi, essere verificate nel corso dell'udienza camerale, attraverso il pieno esplicarsi del contraddittorio; in tale sede possono essere offerte al Tri- bunale tesi ed allegazioni difensive che, se idonee, impediscono l'adozione del provvedimento di confisca, con conseguente restituzione dei beni sequestrati. Il contraddittorio è garantito di fronte a tre gradi di giudizio; i giudici italiani non possono fondare le loro sentenze su semplici sospetti, ma devono accertare e valutare i fatti esposti dalle parti (v. MENDITTO, op. cit., pag. 30; v. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Pozzi c. Italia del 20 luglio 2011, n. 55734/08,

n. 28). La necessità di ancorare il giudizio in tema di misure di prevenzione, sia personali che patrimoniali, a dati e fatti oggettivi, effettuando così un’interpreta- zione conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo è stata ribadita nella sentenza n. 9517 del 7 febbraio 2018 della Sezione II della Corte di cassazione italiana (v. anche Cassazione penale 10/2018 doc. 422.3).

3.2 Alla luce di ciò è già stato più volte rilevato come la procedura di prevenzione patrimoniale presenti una similitudine sufficiente con le procedure di confisca previste o riconosciute dal diritto svizzero. Essa può quindi essere assimilata ad una “causa penale” ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP (TPF 2010 158 consid. 2.5; v. anche sentenze del Tribunale federale 1C_563/2010 del 22 di- cembre 2010 e 1C_271/2016 del 23 marzo 2018). Lo stesso vale in linea di massima anche dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni del d.legs.

n. 159/11, qui concretamente applicato e già a sua volta oggetto di un’invalsa giurisprudenza di questa Corte alla quale si può qui rinviare (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2018.204+205+206+243 del 17 gennaio 2019 consid. 3; RR.2017.104 dell’8 agosto 2017 consid. 5; RR.2015.177-178 del 29 ottobre 2015 consid. 3.2). Ciò nondimeno il giudice svizzero dell’assistenza è comunque chiamato a valutare nel caso concreto gli accertamenti effettuati dal giudice estero del merito, nonché il rispetto del contraddittorio e degli altri requisiti ancora recentemente ribaditi dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di misure di prevenzione (v. MAZZACUVA, La prevenzione sostenibile, in Cassazione penale 3/2018, pag. 1017 e segg.).

- 8 -

A questo proposito si constata anzitutto che gli allegati alla commissione roga- toria del 7 marzo 2016 sostanziano la sussistenza di elementi atti a far ricadere, in particolare, le fattispecie ascritte al ricorrente tra le ipotesi di applicabilità del d.legs. n. 159/11. In effetti, nel decreto di sequestro a suo carico sono state ritenute, sotto il profilo personale, la pericolosità sociale dello stesso e, sotto il profilo patrimoniale, la sussistenza di indizi sufficienti in merito ai reati di banca- rotta fraudolenta patrimoniale e documentale, truffa aggravata ai danni di ente pubblico, associazione per delinquere, truffa aggravata, frode fiscale e corru- zione (v. act. 1.17, pag. 2). Oltre alla pericolosità sociale del ricorrente, tra i presupposti per l’applicazione del sequestro a fine di confisca richiesto dal pub- blico ministero italiano nell’ambito del procedimento di prevenzione sono state sostanziate: la disponibilità dei beni da parte del proposto, direttamente o tra- mite terzi; la mancata dimostrazione della legittima provenienza dei beni; la sproporzione tra i beni e il reddito dichiarato o l’attività economica svolta dal proposto ovvero la provenienza dei beni dalla attività illecita di cui sono il frutto o il reimpiego (v. ibidem, pag. 1). Per quanto attiene alla pericolosità dei propo- sti, tra cui il ricorrente, il Tribunale civile e penale di Roma ha elencato e indicato il contenuto di tutta una serie di ordinanze emesse da autorità penali nei con- fronti dei predetti (v. ibidem, pag. 1 e segg.). Ad esempio, “con ordinanza emessa in data 5 agosto 2014 […] il GIP in sede ha disposto nel procedimento

n. 12/59661 la misura cautelare della custodia in carcere per B. e la misura cautelare degli arresti domiciliari per A. e per C. per i delitti di bancarotta frau- dolenta patrimoniale e documentale e di truffa aggravata ai danni di ente pub- blico. Per quanto concerne la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal pubblico ministero avente a oggetto il capitale sociale di numerose società, beni immobili, saldi attivi di rapporti bancari e beni in amministrazione fiduciaria” ri- conducibili ai proposti, il GIP ha dichiarato che “è evidentissima l’ingente espo- sizione della fallita nei confronti dell’Erario così come di tutte le società ricondu- cibili ad A., B., C., elemento questo assai significativo poiché indicativo di una modalità operativa consolidata e, dunque l’abituale e intenzionale ricorso all’in- debitamento nei confronti dell’Erario seguito dal trasferimento delle attività ad altre società riconducibili agli indagati, facendo rimanere a carico della prima società il debito erariale così avviandola al fallimento. Tale modalità operativa si è riscontrata più volte esaminando le vicende delle società riconducibili ad A., B., C. ed è confermata, per un verso, dalla ricognizione del debito erariale ope- rata dall’amministrazione finanziaria e, per altro verso, dal progressivo falli- mento di numerose società. Peraltro tale meccanismo è stato compiutamente descritto dal D.” (ibidem, pag. 1 e seg.). In un interrogatorio del 5 marzo 2014, D., persona che si è occupata di tutte le società riconducibili alla famiglia A./B./C. con l’incarico di direttore degli affari legali, ha infatti affermato che per ovviare alle verifiche fiscali subite e ai conseguenti procedimenti penali per eva- sione e false fatturazioni “A., B., C. crearono appositamente falsi contratti a giu- stificazione delle fatture contestate. In realtà, come è noto e da me più volte ribadito, le molteplici società riconducibili alla famiglia A./B./C. sono state nel

- 9 -

tempo indiscriminatamente utilizzate per far fronte alle necessità più impellenti e, fra di esse, vi sono stati nel tempo e vi sono tuttora notevoli passaggi di de- naro il più delle volte privi di reale ragione economica. Pertanto a supporto di tali contratti fittizi vennero portati in giudizio dei pagamenti effettuati nel tempo sia tramite assegni che bonifici tra le varie società” (ibidem, pag. 3). Per quanto riguarda il rapporto tra i beni nella disponibilità dei proposti e i redditi dichiarati o accertati, il pubblico ministero ha dichiarato che gli accertamenti svolti e le acquisizioni documentali e testimoniali hanno consentito di appurare una evi- dente sproporzione tra gli stessi (v. ibidem, pag. 3 e segg.). A fronte di un patri- monio valutabile in molte decine di milioni di euro costituito tra l’altro dai beni oggetto della domanda di sequestro a fine di confisca, il ricorrente ha dichiarato, tra il 1991 e il 2001, imponibili oscillanti tra 29 e 221 milioni di lire circa e, tra il 2002 e il 2012, tra EUR 44'000.– e EUR 221'000.–. Le dichiarazioni di D. hanno permesso inoltre di sostanziare la riconducibilità di svariate società e dei loro beni a B., A. e C., tra le quali vi è in particolare la E. S.r.l., “società non operativa, che detiene il patrimonio immobiliare italiano della famiglia A./B./C., acquistato sottraendo risorse finanziarie alle altre società riconducibili ad A., B., C. che effettivamente operavano nel settore edilizio […]. Operazioni realizzate, tra l’al- tro, facendo circuitare i fondi delle altre società attraverso i conti personali di A., B., C., ovvero traendo dai conti delle società operative la provvista degli assegni circolari utilizzati per pagare gli immobili acquistati dalla E. S.r.l., Il patrimonio immobiliare della E. S.r.l. risulta stimato in circa 40 milioni di euro […]” (ibidem, pag. 6 e seg.). Nel decreto di sequestro del 2 ottobre 2014, il Tribunale di Roma ha concluso affermando che “dagli atti acquisiti emerge che il patrimonio di A., B., C. comprende gli immobili italiani del valore di circa 40'000'000.00 di euro, altri importanti immobili e depositi liquidi per non meno di 30 milioni di euro. Come sopra osservato buona parte di tale patrimonio risulta provenire da attività illecite” (ibidem, pag. 7).

Con decreto di confisca del 12 giugno 2018, il Tribunale civile e penale di Roma, III Sezione penale, Sezione specializzata misure di prevenzione, ha ripreso e confermato sostanzialmente quanto esposto nel decreto di sequestro di cui so- pra. Sulla pericolosità delle persone oggetto del procedimento di prevenzione esso ha in particolare concluso che “sulla base di specifici dati di fatto e di prove documentali, come riportato nelle imputazioni ascritte ai tre proposti, la perico- losità degli stessi – quali soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi dai quali traggono mezzi per vivere e per nuovi investimenti – è manifesta ed abituale almeno dal 1993 […]” (atto 03-00-0543 incarto MPC). Il tribunale italiano ha aggiunto che “come sopra osservato gli accertati e rilevantissimi proventi da specifiche attività delittuose, attestano che i beni in sequestro, nella massima parte, non sono altro che il reimpiego ed il frutto di tali attività delittuose. Sa- rebbe di conseguenza inutile una verifica della sproporzione tra patrimonio in sequestro e redditi dichiarati, in quanto i beni in sequestro dei quali va disposta la confisca derivano direttamente da specifiche attività delittuose relative alle

- 10 -

distrazioni dalle società ed in particolare dalla fallita F. S.p.A., alle imponenti e stabili evasioni fiscali, alle frodi ed alle fatture per operazioni inesistenti ed agli altri atti illeciti sopra evidenziati. Fermo restando quanto sopra esposto, va os- servato che sussiste anche una manifesta e clamorosa sproporzione tra il pa- trimonio in sequestro ed i redditi dei proposti, dei loro familiari e delle società a loro riferibili. Si tratta di redditi utilizzabili per meno di due milioni di euro […], a fronte di circa 40 milioni di euro depositati sui depositi bancari in sequestro, oltre a decine di immobili per altre decine di milioni di euro e beni mobili registrati (barca da trenta metri ed autovetture di gran lusso) per altri milioni di euro” (v. atto 03-00-0581 incarto MPC).

3.3 Da quanto precede risulta che il Tribunale civile e penale di Roma, Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, ha indicato quali sono le ragioni dell’applicabilità concreta del citato d.legs. n. 159/11, quali siano i reati accertati

– per i quali la doppia punibilità è pacificamente data, visto che i fatti contestatigli possono essere sussunti in Svizzera almeno ai reati di falsità in documenti (art. 251 CP), truffa (art. 146 CP), nonché bancarotta fraudolenta e frode nel pigno- ramento (art. 163 CP) – e quale sia la connessione con i valori patrimoniali da confiscare, tra i quali l’immobile litigioso. Basata su una legittima procedura di prevenzione patrimoniale, assimilabile a una causa penale e conforme alla giu- risprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (v. supra consid. 3.1-3.2), la confisca in esame è eseguibile sulla base dell’art. 74a AIMP – il quale, al suo cpv. 2 lett. b, comprende anche i valori di rimpiazzo e l’indebito profitto – e non lede la garanzia della proprietà, per cui tutte le censure in questo ambito vanno respinte.

3.4 Per il resto, dovendo essere analizzata alla luce del diritto interno dello Stato richiedente, la competenza delle autorità repressive di tale Stato è in generale presunta, tranne nell'ipotesi, non realizzata nella fattispecie, d'incompetenza manifesta (DTF 116 Ib 89 consid. 2c/aa; sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.177-178 del 29 ottobre 2015 consid. 3.2).

4. L’insorgente sostiene che non vi sarebbe la prova che la confisca di preven- zione poggi su una decisione passata in giudicato ed esecutiva in Italia. A suo dire, quanto prodotto dall’autorità rogante non sarebbe sufficiente per fornire detta prova.

Ora, nel suo complemento rogatoriale del 15 luglio 2022, l’autorità rogante ha dichiarato che “in data 24 febbraio 2016 il Tribunale Civile e Penale di Roma – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione ha ordinato il sequestro di beni di proprietà o comunque riconducibili a B., A. e C. Con il decreto di confisca n. 191/2018, trasmesso con la nota a seguito, depositato in data 4.12.2018 e

- 11 -

divenuto definitivo il 28 ottobre 2020 il predetto Tribunale di Roma ha confiscato i seguenti beni e rapporti di credito sedenti nel territorio di Codesta Confedera- zione Svizzera: […] immobile intestato a B. (recte: A.), sito in 7500 St. Moritz, Via Z. indicato come segue: località St. Moritz – Parzelle n. 1, catasto n. 2; condominio numero 3. Si conferma quindi la richiesta, già avanzata, di esecu- zione del procedimento di confisca anche relativamente all’immobile in que- stione” (act. 1.11). Nella sua nota del 2 novembre 2020, sopra evocata, il Tribu- nale di Roma ha, tra l’altro, affermato che “la Corte Suprema di Cassazione Sezione Quinta Penale in data 28/10/2020 sul ricorso proposto da B., A., G., H., C. rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proces- suali. Decreto definitivo 28/10/2020” (act. 1.12). In virtù del principio della buona fede tra Stati (v. DTF 144 II 206 consid. 4.4 e rinvii), non vi è nessun motivo di dubitare di quanto allegato dall’autorità rogante. Ciò risulta sufficiente quale prova del carattere definitivo della confisca litigiosa pronunciata in Italia (v. an- che art. 14 n. 2 CRic). Né gli atti dell’incarto né le affermazioni del ricorrente permettono del resto di giungere a una conclusione diversa, per cui la censura in questo ambito va disattesa.

5. Il ricorrente censura la violazione del principio della proporzionalità, per non avere l’autorità rogante indicato l’importo massimo che avrebbe inteso realiz- zare attraverso il suo immobile, ritenuto che il solo reato per il quale egli sarebbe perseguito attualmente in Italia potrebbe condurre a confiscare al massimo EUR 8'500.–, importo corrispondente a un prelievo “senza giustificazione” del 2003.

Come visto in precedenza (v. supra consid. 3.2), il Tribunale di Roma ha accer- tato nel suo decreto di sequestro del 2 ottobre 2014 che buona parte del patri- monio di A., B., C., comprendente immobili in Italia per EUR 40 milioni nonché altri immobili e depositi liquidi per non meno di EUR 30 milioni, risulta provenire da attività illecite. In sede di confisca, esso ha confermato che “gli accertati e rilevantissimi proventi da specifiche attività delittuose, attestano che i beni in sequestro, nella massima parte, non sono altro che il reimpiego ed il frutto di tali attività delittuose” (ibidem), stimando in EUR 43.4 milioni l’ammontare di risorse finanziarie pervenute nel tempo all’estero nella disponibilità della fami- glia A./B./C. (v. atto 03-00-0483 incarto MPC). Ora, a fronte di un valore dell’im- mobile litigioso stimato in circa fr. 1.3 milioni (o anche fr. 1.5 milioni volendo ritenere la stima avanzata dal ricorrente), si constata che la confisca in oggetto è ampiamente proporzionata per rapporto all’ammontare totale dei proventi di origine illecita conseguiti dal ricorrente, per cui anche questa censura va re- spinta.

Visto quanto precede, è parimenti da disattendere la richiesta del ricorrente di interpellare l’autorità rogante affinché quantifichi l’importo massimo della

- 12 -

confisca. Inoltre, essendo la procedura di prevenzione indipendente rispetto ad altre procedure penali, va pure respinta la richiesta di attendere l’esito del pro- cedimento n. 59661/12 R.G.N.R. a carico del ricorrente prima di decidere defi- nitivamente sulla confisca.

6. Il ricorrente afferma che l’esecuzione della contestata confisca comporterebbe anche una lesione dell’ordine pubblico interno secondo l’art. 1a AIMP, aggiun- gendo di aver presentato tale doglianza parallelamente anche al Dipartimento federale di giustizia e polizia come previsto dall’art. 17 cpv. 1 AIMP.

6.1 L’art. 1a AIMP prevede che tale legge si applica tenendo conto dei diritti di so- vranità, della sicurezza, dell’ordine pubblico e d’altri interessi essenziali della Svizzera (v. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 710). Questa disposizione può essere invocata unica- mente da cittadini svizzeri e da stranieri domiciliati in Svizzera, come pure da società aventi sede o una stabile organizzazione in Svizzera (v. GAAC 2009.8 consid. 7). Secondo l’art. 17 cpv. 1 AIMP, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) decide nel caso dell’art. 1a AIMP. Nei trenta giorni che seguono la comunicazione scritta della decisione finale può essere chiesta una decisione del Dipartimento.

6.2 In concreto, nella misura in cui il ricorrente ha invocato la violazione dell’art. 1a AIMP dinanzi a questa Corte, la censura è inammissibile. Si rileva del resto, a titolo abbondanziale, che, avendo l’insorgente il suo domicilio all’estero, la cen- sura presentata sarebbe da disattendere anche per tale motivo.

7. Per quanto riguarda i mezzi di prova richiamati dal ricorrente col suo gravame (v. act. 1, pag. 30), si rileva che il MPC, con la sua risposta del 24 ottobre 2022, ha prodotto i documenti qui rilevanti per il giudizio (v. act. 9.1), i quali sono stati trasmessi all’insorgente prima della replica (v. act. 14 e 15). Tra gli stessi figu- rano anche cinque documenti facenti parte dell’incarto RH.0085 (v. act. 9, alle- gati da 5 a 9). Nella misura in cui non necessario per la presente procedura, la richiesta di assunzione dell’intero incarto RH.0085 va respinta.

8. In conclusione, il ricorso va respinto, nella misura della sua ammissibilità, e la decisione impugnata confermata.

9. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le

- 13 -

indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 6'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'an- ticipo delle spese del medesimo importo già versato.

- 14 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 1° febbraio 2023

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Pierluigi Pasi, - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).