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RR.2025.112A

Bundesstrafgericht · 2025-07-31 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP); richiesta di sblocco parziale di averi bancari (art. 33a OAIMP) e di proroga del termine per il versamento dell'anticipo delle spese (art. 63 cpv. 4 PA)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 L'istanza di sblocco parziale della relazione bancaria sequestrata per il paga- mento dell'anticipo delle spese e dell’onorario del patrocinatore del ricorrente è respinta.

E. 2 La richiesta di proroga del termine per il pagamento dell'anticipo delle spese è accolta, per cui il nuovo termine è fissato al 15 agosto 2025.

E. 3 Le spese della presente decisione seguono quelle della decisione di merito.

Bellinzona, 31 luglio 2025

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Avv. Patrick Blaser - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Dispositiv
  1. L'istanza di sblocco parziale della relazione bancaria sequestrata per il paga- mento dell'anticipo delle spese e dell’onorario del patrocinatore del ricorrente è respinta.
  2. La richiesta di proroga del termine per il pagamento dell'anticipo delle spese è accolta, per cui il nuovo termine è fissato al 15 agosto 2025.
  3. Le spese della presente decisione seguono quelle della decisione di merito.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decreto del 31 luglio 2025 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti

A.,

rappresentato dall'avv. Patrick Blaser, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA- ZIONE, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia pe- nale all’Italia

Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP); richiesta di sblocco parziale di averi bancari (art. 33a OAIMP) e di proroga del termine per il versamento dell'anticipo delle spese (art. 63 cpv. 4 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RR.2025.112a

- 2 -

Visti: - la decisione del 18 giugno 2025, mediante la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha ordinato la consegna alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma dei valori patrimoniali depositati sulla relazione n. 1 presso la banca B., Ginevra, intestata ad A. (v. act. 1.1); - il ricorso del 21 luglio 2025 interposto da A. dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione (v. act. 1); - l'invito del 23 luglio seguente al ricorrente a versare, entro il 4 agosto 2025, un anticipo delle spese di fr. 6'000.– (v. act. 3); - lo scritto del 28 luglio 2025, mediante il quale il ricorrente ha postulato lo sblocco parziale della relazione litigiosa al fine di versare a questo Tribunale l’anticipo delle spese richiesto e al suo patrocinatore un importo di fr. 7'500.– a titolo di anticipo sull’onorario, nonché una proroga del termine di cui sopra al 15 agosto 2025 (v. act. 4). Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP); - che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP nonché art. 12 cpv. 1 AIMP); - che in base all’art. 63 cpv. 4 prima frase PA l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali; - che il ricorrente postula lo sblocco della relazione litigiosa a concorrenza di fr. 13’500.–, e più precisamente fr. 6'000.– per il pagamento dell'anticipo delle spese richiesto e fr. 7'500.– da destinare al suo patrocinatore a titolo di anticipo sull’onorario;

- 3 -

- che tale richiesta sarebbe motivata dall’impossibilità per lui di disporre di altri valori patrimoniali a causa del sequestro generalizzato di tutti i suoi beni; - che il predetto è indagato in Italia per associazione a delinquere, bancarotta frau- dolenta, appropriazione indebita, truffa ai danni dello Stato italiano e riciclaggio (v. act. 1.1); - che, nell'ambito di tali indagini, le autorità italiane hanno chiesto alle autorità elve- tiche il blocco di determinati conti svizzeri riconducibili al ricorrente, in quanto sospettati di aver accolto denaro di origine criminale (v. act. 1.1, in part. pag. 6, nonché sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.177-178 del 29 ottobre 2015); - che, di principio, i valori patrimoniali di sospetta origine criminale oggetto di seque- stro rogatoriale non possono essere utilizzati per coprire i costi procedurali (v. de- cisione incidentale del Tribunale penale federale RR.2009.141 del 7 maggio 2009, pag. 4); - che non esiste altresì nessuna base legale valida che permetta di utilizzare tali valori per il pagamento di un anticipo delle spese o di onorari (v. sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 22 marzo 2007 consid. 4.3; sentenza RR.2009.141, pag. 5); - che la richiesta del ricorrente di sblocco parziale del suo conto finalizzato al paga- mento dell'anticipo delle spese di fr. 6'000.– e al versamento al suo patrocinatore di una parte dell’onorario va dunque respinta; - che ciò non pregiudica la facoltà del ricorrente di domandare al Tribunale di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita, qualora ritenesse ossequiati i requisiti dell'art. 29 cpv. 3 Cost. e della relativa giurisprudenza (v. DTF 131 350 consid. 3.1; 128 I 225 consid. 2.5.1; 124 I 1 consid. 2a); - che in questo caso egli sarebbe comunque tenuto a motivare e documentare una sua eventuale domanda giusta l'art. 65 PA; - che la sua richiesta di proroga del termine per versare l'anticipo dei costi richiesto può per contro essere accolta;

- 4 -

- che al ricorrente viene quindi fissato un nuovo termine al 15 agosto 2025 per pro- cedere all'uopo secondo le modalità già indicate nello scritto del 23 luglio scorso (v. act. 3), ricordato che se il versamento non interviene entro la predetta data, il Tribunale non entrerà nel merito del ricorso (v. art. 64 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all'art. 23 PA); - che le spese della presente decisione seguono quelle della decisione di merito.

- 5 -

Decreta:

1. L'istanza di sblocco parziale della relazione bancaria sequestrata per il paga- mento dell'anticipo delle spese e dell’onorario del patrocinatore del ricorrente è respinta.

2. La richiesta di proroga del termine per il pagamento dell'anticipo delle spese è accolta, per cui il nuovo termine è fissato al 15 agosto 2025.

3. Le spese della presente decisione seguono quelle della decisione di merito.

Bellinzona, 31 luglio 2025

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Avv. Patrick Blaser - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).