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RH.2014.10

Bundesstrafgericht · 2014-08-14 · Italiano CH

Assistenza giudiziaria internazionele in materia penale all'Italia. Domanda di scarcerazione (art. 50 cpv. 3 AIMP). Decisione di estradizione (art. 55 AIMP). Decisione sulle spese in caso di ritiro della domanda di estradizione (art. 72 PCF).

Sachverhalt

A. In data 8 luglio 2011, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribuna- le di Firenze ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere (n. 2476/11 R.G.N.R, n. 9869/11 R.G. GIP; act. 3.3 dell'incarto RH.2014.10) nei confronti, tra altri, di A. per i reati di associazione per de- linquere (art. 416 CP italiano e art. 4 della legge del 16 marzo 2006,

n. 146), introduzione nello Stato di prodotti contraffatti (art. 474 CP italiano) e ricettazione (art. 648 CP italiano).

B. Il 7 marzo 2014, il Ministero della giustizia italiano ha trasmesso all'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) la richiesta formale di arresto provvi- sorio e di estradizione nei confronti del predetto (act. 6.3 dell'incarto RH.2014.10).

C. Il 28 marzo 2014, l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizio- ne, trasmesso al Ministero pubblico del Cantone Ticino e sfociato nel fermo dell'estradando il 31 marzo 2014 (act. 6.4, act. 6.5 e act. 6.7 dell'incarto RH.2014.10). Nel suo interrogatorio del 1° aprile 2014 davanti al Procurato- re pubblico ticinese, A. si è opposto alla sua estradizione in via semplifica- ta. In tale occasione, l'autorità ha imposto allo stesso un termine scadente il 15 aprile 2014 per presentare eventuali osservazioni in merito alla procedu- ra di estradizione (act. 6.6 dell'incarto RH.2014.10).

D. Con reclamo del 10 aprile 2014 indirizzato alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, A. ha impugnato l'ordine di arresto ai fini estradi- zionali del 28 marzo 2014 (act. 6.8 dell'incarto RH.2014.10). Con sentenza del 7 maggio 2014, cresciuta in giudicato, questa Corte ha respinto l'impu- gnativa (act. 6.14 dell'incarto RH.2014.10).

E. Il 15 aprile 2014, il reclamante ha presentato all'UFG le proprie osservazio- ni alla domanda di estradizione (act. 6.9 dell'incarto RH.2014.10). A seguito delle medesime, il 22 aprile 2014 l'UFG ha invitato il Ministero della giusti- zia italiano ad indicargli se il reato di associazione per delinquere sia sem- pre imputato a A. e se l'ordinanza di custodia cautelare dell'8 luglio 2011 sia ancora valida; inoltre, l'UFG ha chiesto all'autorità italiana di fornire la garanzia formale che, in caso di accoglimento della domanda di estradizio- ne, le condizioni detentive rispetteranno le disposizioni di cui all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (act. 6.10 dell'incarto RH.2014.10).

F. Con fax del 30 aprile 2014, il Ministero della giustizia italiano ha confermato le imputazioni e la persistente validità dell'ordinanza di custodia cautelare dell'8 luglio 2011, ed ha fornito la garanzia richiesta in punto alle condizioni detentive assicurate all'estradando (act. 6.11 dell'incarto RH.2014.10).

G. Con scritto del 9 maggio 2014, il reclamante ha presentato le proprie os- servazioni alle dichiarazioni del 30 aprile 2014 (act. 6.13 dell'incarto RH.2014.10). Inoltre, il 13 maggio successivo A. ha trasmesso all'UFG co- pia di una sentenza della Corte suprema di cassazione, secondo cui l'ordi- nanza di custodia cautelare in carcere dell'8 luglio 2011 sarebbe stata an- nullata nei confronti di tutti gli indagati. Nella medesima missiva, veniva pu- re richiesta l'immediata scarcerazione di A. (act. 6.15 dell'incarto RH.2014.10).

H. Il 14 maggio 2014, l'UFG ha nuovamente chiesto al Ministero della giustizia italiano se l'ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'8 luglio 2011 sia ancora valida e se la domanda di estradizione venga mantenuta (act. 6.16 dell'incarto RH.2014.10). Contestualmente, l'UFG ha informato il reclaman- te che la domanda di scarcerazione non poteva essere accolta (act. 6.17 dell'incarto RH.2014.10).

I. Con telefax del 16 maggio 2014, il Ministero della giustizia italiano ha con- fermato la sua precedente presa di posizione e ribadito la validità e l'ese- guibilità dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'8 luglio 2011. Contestualmente, il Ministero della giustizia italiano ha precisato che l'ordi- nanza dell'11 maggio 2012 del Tribunale di Firenze, indicata dal difensore di A., non concerne il reclamante (act. 6.18 dell'incarto RH.2014.10).

L. Il 23 maggio 2014, A. ha nuovamente chiesto la propria scarcerazione im- mediata (act. 6.19 dell'incarto RH.2014.10).

M. Con decisione datata 27 maggio 2014, l'UFG ha concesso l'estradizione del reclamante all'Italia e respinto la richiesta di scarcerazione del 23 mag- gio precedente (act. 1.1, act. 6.20 dell'incarto RH.2014.10 e act. 1.2 dell'in- carto RR.2014.186).

N. Con reclamo del 4 giugno 2014 alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, A. ha postulato, in via principale, l'annullamento del punto

n. 2 della decisione di estradizione del 27 maggio 2014 con la sua conse- guente immediata scarcerazione. In via subordinata, egli ha chiesto di es- sere posto in libertà con l'adozione di misure sostitutive all'arresto (act. 1 dell'incarto RH.2014.10).

O. Con osservazioni del 18 giugno 2014 l’UFG ha proposto la reiezione del reclamo (act. 6 dell'incarto RH.2014.10). Mediante replica del 24 giugno seguente, il reclamante ha sostanzialmente confermato le sue conclusioni ricorsuali (act. 7 dell'incarto RH.2014.10).

P. Il 26 giugno 2014, A. ha interposto ricorso avverso la decisione di estradizione del 27 maggio 2014, postulando, in via principale, l'annulla- mento della stessa e la reiezione della richiesta estradizionale formulata dal Ministero della Giustizia italiano (act. 1 dell'incarto RR.2014.186).

Q. Con scritto del 17 luglio 2014, l'UFG ha informato questa Corte di avere scarcerato A. il 15 luglio 2014 a seguito del ritiro della domanda di estradi- zione da parte del Ministero della giustizia italiano, avendo l'estradando formalizzato istanza di applicazione della pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed EUR 2'000.-- di multa, richiesta sulla quale il pubblico mini- stero ha espresso parere favorevole e in conseguenza della quale il Giudi- ce per le indagini preliminari ha ordinato la revoca della misura cautelare della custodia in carcere (v. act. 6.1 dell'incarto RR.2014.186). Nel mede- simo scritto, l'UFG chiede di addossare le spese del ricorso a A. (act. 6 dell'incarto RR.2014.186).

R. Invitato ad esprimersi in merito, il 7 agosto 2014, A. ha chiesto di voler con- tenere al minimo tasse e spese, da porre a carico dello Stato, e di voler ri- conoscere congrue ripetibili (act. 9 dell'incarto RR.2014.186; act. 12 dell'in- carto RH.2014.10).

S. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessa- rio, nei considerandi di diritto.

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 Per motivi di economia procedurale, l'autorità può riunire o disgiungere i procedimenti; è il diritto procedurale a determinare le condizioni per la riu- nione o la disgiunzione delle cause (BENOÎT BOVAY, Procédure administra- tive, Berna 2000, pag. 173; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ediz., Basilea 2013, § 3.17, pag. 144). Sebbene non prevista dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, la riunione dei procedimenti è ammessa dalla prassi (v. sen- tenze del Tribunale penale federale RR.2008.190 del 26 febbraio 2009, consid. 1; RR.2008216 + RR.2008.225-230 del 20 novembre 2008, consid. 1.2).

Nel caso concreto il reclamo relativo alla domanda di scarcerazione (RH.2014.10) ed il ricorso contro la decisione di estradizione (RR.2014.186) sono stati avviati dalla medesima persona, rappresentata dal medesimo patrocinatore, e sono diretti avverso la medesima decisione, basata su un unico complesso fattuale. Si giustifica pertanto di riunire i due procedimenti RH.2014.10 e RR.2014.186.

E. 2.1 La persona perseguita che si trova in carcere in vista d'estradizione, può chiedere in ogni tempo d'essere scarcerata (art. 50 cpv. 3 AIMP). La richie- sta va presentata all'UFG, contro la cui decisione può essere interposto, entro dieci giorni, reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 48 cpv. 2 e art. 50 cpv. 3 AIMP; art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazio- ne, LOAP; RS 173.71). Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scrit- ta della decisione querelata, il reclamo è tempestivo.

E. 2.2 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 AIMP e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, la Corte dei reclami penali è pure competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notifica- zione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 e 20 cpv. 3 PA), il ricorso è tempestivo.

E. 2.3 In qualità di persona oggetto della decisione di estradizione del 27 maggio 2014 e di persona sottoposta all'arresto in via di estradizione dal 31 marzo al 15 luglio 2014, A. era legittimato a ricorrere nel momento del deposito dei suoi gravami; egli è ora toccato dalla decisione sulle spese in seguito al ritiro della domanda di estradizione (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

E. 3 Con scritto del 15 luglio 2014, le competenti autorità italiane hanno infatti dichiarato di revocare la domanda di estradizione presentata alla Svizzera nei confronti di A. Il Ministero della giustizia italiano ha inoltre chiesto di no- tificare all'insorgente la revoca della misura cautelare (v. act. 6 dell'incarto RH.2014.10). I procedimenti RH.2014.10 e RR.2014.186 sono pertanto di- venuti privi di oggetto e vanno stralciati dal ruolo (v. sentenza del Tribunale federale 1C_122/2008 del 30 maggio 2008, consid. 1).

E. 4.1 Per la decisione sulle spese e ripetibili, in assenza di una disposizione spe- cifica nella legge federale sulla procedura amministrativa, il Tribunale pena- le federale applica, per giurisprudenza costante, l'art. 72 della legge di pro- cedura civile federale del 4 dicembre 1947 (PCF; RS 273) per analogia (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.309 del 5 giugno 2013, consid. 4.1; RR.2008.173 del 20 aprile 2009, consid. 1.1; RR.2008.141 del 3 settembre 2008; RR.2007.91 del 4 settembre 2007). Giusta l'art. 72 PCF, quando una lite diventa senz'oggetto o priva d'interesse giuridico per le par- ti, il tribunale, udite le parti, ma senz'ulteriore dibattimento, dichiara il pro- cesso terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, te- nendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che ter- mina la lite.

E. 4.2 Le spese giudiziarie vengono di conseguenza stabilite in funzione dell'esito presumibile del processo, sulla base di una rapida valutazione degli atti e senza inutile dispendio (DTF 125 V 373 consid. 2a). Questo modo di pro- cedere ha lo scopo di non punire, dal punto di vista dei costi, colui che ha presentato un'impugnativa in buona fede che, a seguito di susseguente mutamento delle circostanze e senza sua colpa, diviene priva d'oggetto.

E. 5 maggio 2010, consid. 4.3). Nel caso concreto, le decisioni di tassazione per i mesi luglio-dicembre 2012 ed i conteggi di salario per i mesi di genna- io-marzo 2014 (v. act. 1.3 dell'incarto RH.2014.10), non sono sufficienti per valutare esattamente la situazione patrimoniale del reclamante. Dai dati forniti egli risulta essere socio della C. Sagl, che, nel 2011, conteggiava una perdita di fr. 577.-- e possedeva un capitale liberato di fr. 20'000.-- oltre a utili riportati per circa fr. 3'000.-- (act. 1.3 dell'incarto RH.2014.10). Nes- sun ulteriore dato di rilievo è evincibile dalla documentazione agli atti. In merito a A. medesimo, dalle decisioni di tassazione relative ai mesi di lu- glio-dicembre 2011 risulta che egli dispone di sostanza pari a fr. 1'000.--. Non è dunque chiaro come egli potrebbe versare l'importo della cauzione, e ciò malgrado egli affermi, nel suo reclamo, che la somma di fr. 50'000.-- sa- rebbe frutto di suoi risparmi. In simili evenienze, non sarebbe stato possibi- le fissare l'importo di una cauzione sufficientemente dissuasiva ai sensi del- la giurisprudenza succitata.

E. 5.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti (art. 25 cpv. 6 AIMP). Essa verifica le condizioni dell'estradizione con pieno potere di cognizione. La Corte dei reclami penali si occupa di questioni di fatto e di diritto solo nella misura in cui esse costi- tuiscano l'oggetto del reclamo (v. DTF 132 II 81 consid. 1.4; 130 II 337 con- sid. 1.4; sentenza del Tribunale penale federale RH.2012.17 del 28 dicem- bre 2012, consid. 3 e riferimenti citati). Nell'esame sommario del presumibi- le esito della procedura ricorsuale non occorre pronunciarsi in modo detta- gliato su tutte le censure ricorsuali, la decisione sulle spese non essendo

infatti equivalente ad un giudizio di merito e non dovendo definire o pregiu- dicare, a seconda delle circostanze, una questione giuridica delicata (sen- tenza 9C_6/2009 del 7 agosto 2009; DTF 118 Ia 488 consid. 4a pag. 495).

E. 5.2 L'estradizione e l'arresto provvisorio in vista d'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).

Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat- tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 137 IV 33 con- sid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 129 II 462 consid. 1.1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 5.3 Nel suo reclamo, l'insorgente contestava innanzitutto la validità della deci- sione impugnata, non essendo la medesima sottoscritta dal capo del dipar- timento né esistendo, verosimilmente, una delega giusta l'art. 49 cpv. 2 del- la legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) in favore della signora B., firmataria dell'atto contestato.

Con osservazioni del 18 giugno 2014 (act. 6 dell'incarto RH.2014.10), l'UFG ha spiegato che, conformemente all'art. 49 cpv. 3 LOGA, i direttori dei gruppi e degli uffici regolano il diritto di firma nel loro settore di compe- tenza. Sulla base di tale disposizione, le direttive dell'UFG del 6 luglio 2007 concernenti il diritto di firma, prevedono che i collaboratori del settore e- stradizioni sono autorizzati a firmare tutte le misure ordinarie connesse alla procedura di estradizione, eccettuati gli ordini di arresto e documenti aventi come oggetto domande di principio. La decisione impugnata non rientran- do nella categoria di atti necessitanti la firma del caposettore o della dire- zione, la censura a tale riguardo andrebbe disattesa.

In effetti, le direttive citate dall'UFG hanno una sufficiente base legale e la differenziazione fra ordini di arresto e documenti relativi a domande di prin- cipio, da un lato, e misure ordinarie connesse alla procedura di estradizio- ne, dall'altro, è senz'altro adeguata (v. art. 49 lett. c PA) per un efficiente esercizio delle competenze di cui all'art. 17 AIMP. La modalità di firma in questione non presta fianco a critiche e non avrebbe dunque portato ad un accoglimento del gravame.

E. 5.4.1 Nel proseguo della sua impugnativa, A. criticava il diniego della sua richie- sta di scarcerazione, chiedendo di essere immediatamente posto in libertà. A suo parere, la domanda di estradizione del 28 febbraio 2014 del Ministe- ro della giustizia italiano era manifestamente inammissibile, essendo l'ordi- nanza di custodia cautelare in carcere dell'8 luglio 2011, su cui la prima si fondava, decaduta di validità. Più precisamente, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 2476-2011 emessa dall'Ufficio del giudice per le in- dagini preliminari presso il Tribunale di Firenze in data 8 luglio 2014, sa- rebbe stata annullata dalla sentenza della Corte di cassazione del 7 dicem- bre 2011 n. 2135-2011, depositata l'8 marzo 2012 (act. 1 p. 6 e segg.; act. 6.15 dell'incarto RH.2014.10). Non esisterebbe, dunque, alcun valido ti- tolo di arresto come invece previsto dall'art. 42 lett. a AIMP. In proposito, l'autorità italiana, limitandosi a confermare la validità dell'ordinanza di cu- stodia cautelare in carcere dell'8 luglio 2011, senza presentare ulteriore do- cumentazione, avrebbe omesso un esame equo della posizione processua- le dell'estradando, violando pertanto l'art. 6 cpv. 1 e 2 CEDU ed il diritto alla presunzione di innocenza. L'UFG, non esaminando concretamente la posi- zione di A., non avrebbe, neppure esso, rispettato l'art. 6 CEDU.

E. 5.4.2 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scar- cerazione rimane l’eccezione (DTF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 con- sid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnata- mente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di esse- re incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP in relazione con gli art. 2–5 AIMP). Questo elenco non è esaustivo (DTF 130 II 306 consid. 2.1; sentenza del Tribunale penale federale RH.2014.2 del 21 febbraio 2014

consid. 4 e riferimenti citati). La sussistenza dei presupposti che giustifica- no l’annullamento dell’ordine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera in virtù dell'art. 1 CEEstr di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le per- sone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (v. JdT 2012 IV 5

n. 142). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più restrittive di quelle applicabili in ma- teria di carcere preventivo (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 con- sid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

E. 5.4.3 Nella fattispecie, occorre evidenziare che le contestazioni dell'insorgente sono state trasmesse dall'UFG all'autorità italiana, la quale si è determinata in merito. Concretamente, il 22 aprile 2014 l'UFG ha trasmesso al Ministero della giustizia italiano il "Provvedimento di stralcio e iscrizione nel registro noti" del 2 aprile 2012 (act. 6.10; v. act. 6.9 dell'incarto RH.2014.10). Con telefax del 30 aprile 2014, l'autorità estera ha spiegato che detto provvedi- mento era stato successivamente integrato con un provvedimento della medesima autorità datato 22 novembre 2013, atto che confermava la validi- tà ed eseguibilità dell'ordinanza dell'8 luglio 2011; unitamente a detta co- municazione, il Ministero della giustizia italiano ha confermato che all'estra- dando verranno assicurate le condizioni detentive nel pieno rispetto delle disposizioni dell'art. 3 CEDU (act. 6.11 dell'incarto RH.2014.10). Il 13 mag- gio 2014, l'UFG ha nuovamente interrogato l'autorità estera, trasmettendole copia della visualizzazione sintetica della sentenza della Corte suprema di cassazione di Firenze, da cui risulterebbe l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere 8 luglio 2011, nei confronti di tutti gli indagati (act. 6.16 dell'incarto RH.2014.10). Con telefax del 16 maggio 2014, il Mini- stero della giustizia italiano ha riconfermato la validità e l'eseguibilità dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere datata 8 luglio 2011 (act. 6.18 dell'incarto RH.2014.10).

Le spiegazioni fornite essendo chiare ed esaustive, non sussistono motivi per dubitare della loro veridicità. Non essendo, inoltre, secondo costante giurisprudenza, l'autorità svizzera tenuta a valutare la validità dei documenti prodotti, salvo in caso di una violazione particolarmente manifesta del dirit- to procedurale straniero che faccia apparire la domanda di estradizione come un abuso di diritto e consenta altresì di dubitare della conformità della procedura estera ai diritti minimi della difesa (v. sentenze del Tribunale fe- derale 1A.118/2004 del 3 agosto 2004, consid. 3.8; 1A.15/2002 dl 5 marzo 2002, consid. 3.2), circostanza non realizzata nel caso di specie, anche questa censura sarebbe stata respinta.

E. 5.5.1 A. chiedeva poi di prescindere dalla sua carcerazione, non essendovi ra- gioni per dubitare che egli si sarebbe sottratto all'estradizione né di ritenere che egli avrebbe compromesso l'istruzione penale. Egli rilevava come, sebbene fosse stato al corrente dell'apertura di un procedimento penale in Italia nei suoi confronti, egli non avesse intrapreso nulla per lasciare il terri- torio svizzero, ottenendo anzi un permesso di domicilio in Svizzera nel no- vembre 2013. In merito al rischio di collusione, essendo il procedimento penale in Italia stato avviato nel 2011, non vi sarebbero state ragioni per temere che, a distanza di tre anni, egli tentasse di compromettere l'istruzio- ne penale, ampiamente conclusa a carico di tutti i coimputati, incluso l'in- sorgente. La circostanza secondo cui egli sarebbe l'unico degli imputati a non essere ancora stato giudicato, non dipenderebbe da esigenze istrutto- rie, bensì unicamente da formalità di notifica. Il reclamante sosteneva infine che, nonostante le autorità italiane sapessero già dal 2011 che risiedeva in Svizzera, nulla avrebbero intrapreso per notificargli, in Svizzera o a Santo Domingo, dove precedentemente risiedeva, l'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti.

E. 5.5.2 Come già rilevato, per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persone perseguita costituisce la rego- la mentre la scarcerazione rimane l'eccezione (v. consid. 5.4.2 supra e rife- rimenti ivi citati). Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può tuttavia prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segna- tamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estra- dizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale unicamente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizio- nale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).

La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 consid. 2.4-2.5; v. inoltre la casistica elencata nella sentenza del Tri- bunale penale federale RH.2014.5 del 7 maggio 2014, consid. 7.1).

E. 5.5.3 In concreto, non si sarebbe stati in presenza di circostanze particolari tali da imporre di derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Il reclamante è cittadino italiano con permesso di domicilio dal 2013 e risiede in Svizzera dal 2006; egli è socio della C. Sagl, società per la quale lavora percependo uno stipendio mensile di CHF 5'000.-- lordi (v. act. 1.2 e act. 1.3 dell'incarto RH.2014.10). Tali constatazioni non avrebbero comun- que potuto essere considerate sufficienti ed idonee a dimostrare legami tali da scongiurare il pericolo di fuga, tanto più che, nel caso concreto, l'estra- dizione era richiesta per infrazioni gravi la cui pena massima comminata è di otto anni di detenzione (v. act. 6.1 dell'incarto RH.2014.10). Oltre a ciò, il

reclamante non ha asserito né dimostrato di avere legami familiari o affettivi sul territorio elvetico.

E. 5.6 A. proponeva poi di sostituire la carcerazione con provvedimenti cautelari, ossia il versamento di una cauzione di CHF 50'000.-- (o di altro importo che questa Corte dovesse ritenere adeguato) contestualmente alla predisposi- zione di una sorveglianza tramite braccialetto elettronico, il blocco dei do- cumenti di identità e di legittimazione, l'obbligo di annunciarsi regolarmente ad un ufficio pubblico nonché il divieto, sotto la comminatoria penale ex art. 292 CP, di avere contatti con determinate persone.

La sorveglianza tramite braccialetto elettronico (che non impedisce una fuga, ma permette eventualmente solo di constatarla a posteriori:

v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, consid. 1.1.2 e ri- ferimenti citati), la consegna dei documenti di identità e l'obbligo di annun- ciarsi non sono di per sé sufficienti a scongiurare un pericolo di fuga. Il ver- samento di una cauzione, seppur combinato con la sorveglianza tramite braccialetto elettronico, avrebbe anch'esso solo un'incidenza minima sul pericolo in questione, ritenuta la possibilità di condanna ad una pena deten- tiva di lunga durata. Per quanto concerne la cauzione, il Tribunale federale ha precisato che l'assenza di una dettagliata esposizione della situazione finanziaria dell'estradando impedisce all'autorità preposta di fissare l'impor- to della cauzione, ritenuto pure che, in assenza di dati completi, anche una cauzione elevata non sarebbe sufficiente a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003, con- sid. 5; v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.76 del

E. 5.7 In seguito, l'insorgente sottolineava che l'inesistenza di un pericolo di fuga sarebbe stata confermata dall'autorità elvetica medesima. Nella richiesta di

estradizione e di arresto provvisorio del 21 gennaio 2014 veniva infatti as- serito che "[...] la competente Autorità Svizzera ha comunicato che, non ri- tenendosi sussistere il pericolo di fuga, è necessaria formale richiesta di estradizione" (v. act. 6.3; act. 7 pag. 4 e 5 dell'incarto RH.2014.10). A ben vedere, tuttavia, tale valutazione da parte dell'autorità svizzera è stata for- mulata ad uno stadio preliminare della procedura, segnatamente prima che A. venisse informato dell'esistenza stessa di una richiesta di estradizione e di arresto provvisorio nei suo confronti, ovvero il 31 marzo 2014, al momen- to dell'arresto. Le circostanze, successivamente al fermo, sono indubbia- mente e radicalmente mutate, tanto più che nel frattempo era sopravvenuta la decisione di estradizione, motivo per cui non sarebbe stato possibile, per il reclamante, invocare in suo favore la valutazione succitata.

E. 5.8.1 L'insorgente rilevava infine come la sua estradizione non avrebbe potuto avere luogo non essendo le carceri italiane conformi ai principi di salva- guardia della dignità dei carcerati.

E. 5.8.2 Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dalla CEDU o dal Patto ONU II fanno parte dell'ordine pubblico internazionale. Tra tali diritti figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o de- gradanti (art. 3 CEDU e art. 7 Patto ONU II; cfr. anche art. 3 della Conven- zione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra- danti del 10 dicembre 1984 [RS 0.105], nonché la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degra- danti del 26 novembre 1987 [RS 0.106]). Sebbene la CEDU non garantisca il diritto di non essere espulso o estradato in quanto tale, quando una deci- sione di estradizione lede, per le sue conseguenze, l'esercizio di un diritto garantito dalla convenzione, essa può, se le ripercussioni non sono troppo indirette, mettere in gioco gli obblighi di uno Stato contraente sulla base della disposizione corrispondente (DTF 123 II 279 consid. 2d, 511 con- sid. 6a, con i rinvii alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo). La Svizzera veglia a non prestare il suo appoggio sia attraverso l'estradizione che attraverso la cosiddetta «altra assistenza» a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minima corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, de- finito in particolare dalla CEDU o dal Patto ONU II, o che si troverebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico in- ternazionale (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a, 595 consid. 5c; 122 II 140 consid. 5a). Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortu- ra o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano (art. 25 cpv. 3 Cost.; DTF 133 IV 76 consid. 4.1, con rinvii).

E. 5.8.3 Secondo l'art. 37 cpv. 3 AIMP, l'estradizione è negata se lo Stato richieden- te non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sarà sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica. Il Tribunale federale ha avuto modo di approfondire la problematica delle garanzie diplomatiche fornite dallo Stato richiedente quali condizioni per l'estradizione nella DTF 134 IV 156. Nella sua analisi, esso ha proceduto ad una suddivisione tripartita della casistica legata all'impiego di garanzie. Nella prima categoria figurano i casi concernenti i Paesi con una provata cultura dello Stato di diritto – in particolare i Paesi occidentali –, i quali, dal punto di vista dell'art. 3 CEDU, non presentano di regola nessun rischio per le persone perseguite che vi devono essere estradate. In questi casi l'estradizione viene concessa senza pretendere garanzie. Nella seconda categoria sono invece compresi i casi riguardanti quegli Stati nei quali vi sono seri rischi che la persona perseguita possa subire maltrattamenti proibiti; in tali casi il rischio è contrastato o minimizzato mediante garanzie fornite dallo Stato richiedente, in modo che lo stesso rimanga solo teorico. Vi è infine una terza categoria, nella quale il rischio di trattamenti contrari ai diritti umani non può, neanche con l'ausilio di garanzie diplomatiche, né es- sere minimizzato né essere reso solamente teorico (v. DTF 134 IV 156 consid. 6.7).

E. 5.8.4 Con sentenza 1C_176/2014 del 12 maggio 2014, il Tribunale federale ha evidenziato che il problema del sovraffollamento delle carceri italiane, più che critico, riconosciuto come tale dallo Stato richiedente già impegnato a porvi rimedio, non appare sufficiente per declassarlo nella qualifica di Pae- se al quale non si può riconoscere una provata cultura di stato di diritto, perlomeno fintanto che tale condizione non si imponga sulla base di una nuova valutazione da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. L'Alta Corte ha pertanto ritenuto non sussistere seri dubbi che l'Italia, oltre che procedere alle necessarie riforme, si adopererà, anche senza richiesta espressa di garanzie formali, ad assicurare alle persone perseguite, delle quali chiede l'estradizione dalla Svizzera, condizioni di detenzione rispetto- se della dignità umana (sentenza 1C_176/2014 consid. 4.4 e 4.5; v. anche sentenza del Tribunale federale 1C_317/2014 del 27 giugno 2014, con- sid. 1.3).

E. 5.8.5 Nella fattispecie, il ricorrente precisava che, da verifiche effettuate, era emerso che il carcere di Firenze-Solliciano, nel quale l'insorgente avrebbe dovuto essere detenuto dopo la sua estradizione, non rispettava le esigen- ze imposte dalla CEDU.

Confrontato ad un'espressa richiesta in tale senso da parte dell'UFG, con scritto del 29 aprile 2014, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria italiana aveva assicurato che l'estradando avrebbe beneficia-

to di condizioni detentive rispettose delle disposizioni dell'art. 3 CEDU (v. act. 6.11 dell'incarto RH.2014.10). Alla luce di tali assicurazioni, vista la summenzionata decisione del Tribunale federale, la censura del ricorrente sarebbe incorsa in una reiezione.

E. 6 Va infine notato che il ritiro della domanda di estradizione è stato motivato con un sopravveniente patteggiamento e conseguente revoca della custo- dia in carcere che non inficiano la validità sostanziale delle imputazioni che hanno dato origine alla richiesta di assistenza internazionale, la quale avrebbe, nel complesso, meritato tutela.

E. 7 Sulla base di un esame sommario della fattispecie, vi è dunque motivo di ritenere che entrambi i gravami avrebbero avuto un esito negativo. In appli- cazione analogica dell'art. 72 PCF, si giustifica pertanto di accollare le spe- se dei procedimenti divenuti privi di oggetto all'insorgente (v. art. 63 cpv. 1 PA, richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), a cui non possono pertanto es- sere riconosciute ripetibili. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Va considerato che il ritiro della domanda di estradizione è intervenuto dopo lo scambio degli scritti nell'ambito del reclamo relativo alla domanda di scarcerazione e pri- ma della presentazione delle osservazioni da parte dell'UFG nell'ambito del ricorso contro la domanda di estradizione. Tenuto conto di tali circostanze, la tassa di giustizia è fissata a fr. 3'000.-- complessivamente. Essa è coper- ta dall'anticipo versato nell'ambito del procedimento RR.2014.186.

Dispositiv
  1. I procedimenti RH.2014.10 e RR.2014.186 sono riuniti.
  2. I procedimenti RH.2014.10 e RR.2014.186, divenuti privi d'oggetto, sono stralciati dal ruolo.
  3. La tassa di giustizia complessiva di fr. 3'000.-- è posta a carico dell'insor- gente; essa è prelevata dall'anticipo versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Sentenza del 14 agosto 2014 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Roy Garré e Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A., rappresentato dall'avv. Yasar Ravi, Ricorrente

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Domanda di scarcerazione (art. 50 cpv. 3 AIMP); deci- sione di estradizione (art. 55 AIMP); decisione sulle spe- se in caso di ritiro della domanda di estradizione (art. 72 PCF)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: RH.2014.10 + RR.2014.186

Fatti: A. In data 8 luglio 2011, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribuna- le di Firenze ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere (n. 2476/11 R.G.N.R, n. 9869/11 R.G. GIP; act. 3.3 dell'incarto RH.2014.10) nei confronti, tra altri, di A. per i reati di associazione per de- linquere (art. 416 CP italiano e art. 4 della legge del 16 marzo 2006,

n. 146), introduzione nello Stato di prodotti contraffatti (art. 474 CP italiano) e ricettazione (art. 648 CP italiano).

B. Il 7 marzo 2014, il Ministero della giustizia italiano ha trasmesso all'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) la richiesta formale di arresto provvi- sorio e di estradizione nei confronti del predetto (act. 6.3 dell'incarto RH.2014.10).

C. Il 28 marzo 2014, l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizio- ne, trasmesso al Ministero pubblico del Cantone Ticino e sfociato nel fermo dell'estradando il 31 marzo 2014 (act. 6.4, act. 6.5 e act. 6.7 dell'incarto RH.2014.10). Nel suo interrogatorio del 1° aprile 2014 davanti al Procurato- re pubblico ticinese, A. si è opposto alla sua estradizione in via semplifica- ta. In tale occasione, l'autorità ha imposto allo stesso un termine scadente il 15 aprile 2014 per presentare eventuali osservazioni in merito alla procedu- ra di estradizione (act. 6.6 dell'incarto RH.2014.10).

D. Con reclamo del 10 aprile 2014 indirizzato alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, A. ha impugnato l'ordine di arresto ai fini estradi- zionali del 28 marzo 2014 (act. 6.8 dell'incarto RH.2014.10). Con sentenza del 7 maggio 2014, cresciuta in giudicato, questa Corte ha respinto l'impu- gnativa (act. 6.14 dell'incarto RH.2014.10).

E. Il 15 aprile 2014, il reclamante ha presentato all'UFG le proprie osservazio- ni alla domanda di estradizione (act. 6.9 dell'incarto RH.2014.10). A seguito delle medesime, il 22 aprile 2014 l'UFG ha invitato il Ministero della giusti- zia italiano ad indicargli se il reato di associazione per delinquere sia sem- pre imputato a A. e se l'ordinanza di custodia cautelare dell'8 luglio 2011 sia ancora valida; inoltre, l'UFG ha chiesto all'autorità italiana di fornire la garanzia formale che, in caso di accoglimento della domanda di estradizio- ne, le condizioni detentive rispetteranno le disposizioni di cui all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (act. 6.10 dell'incarto RH.2014.10).

F. Con fax del 30 aprile 2014, il Ministero della giustizia italiano ha confermato le imputazioni e la persistente validità dell'ordinanza di custodia cautelare dell'8 luglio 2011, ed ha fornito la garanzia richiesta in punto alle condizioni detentive assicurate all'estradando (act. 6.11 dell'incarto RH.2014.10).

G. Con scritto del 9 maggio 2014, il reclamante ha presentato le proprie os- servazioni alle dichiarazioni del 30 aprile 2014 (act. 6.13 dell'incarto RH.2014.10). Inoltre, il 13 maggio successivo A. ha trasmesso all'UFG co- pia di una sentenza della Corte suprema di cassazione, secondo cui l'ordi- nanza di custodia cautelare in carcere dell'8 luglio 2011 sarebbe stata an- nullata nei confronti di tutti gli indagati. Nella medesima missiva, veniva pu- re richiesta l'immediata scarcerazione di A. (act. 6.15 dell'incarto RH.2014.10).

H. Il 14 maggio 2014, l'UFG ha nuovamente chiesto al Ministero della giustizia italiano se l'ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'8 luglio 2011 sia ancora valida e se la domanda di estradizione venga mantenuta (act. 6.16 dell'incarto RH.2014.10). Contestualmente, l'UFG ha informato il reclaman- te che la domanda di scarcerazione non poteva essere accolta (act. 6.17 dell'incarto RH.2014.10).

I. Con telefax del 16 maggio 2014, il Ministero della giustizia italiano ha con- fermato la sua precedente presa di posizione e ribadito la validità e l'ese- guibilità dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'8 luglio 2011. Contestualmente, il Ministero della giustizia italiano ha precisato che l'ordi- nanza dell'11 maggio 2012 del Tribunale di Firenze, indicata dal difensore di A., non concerne il reclamante (act. 6.18 dell'incarto RH.2014.10).

L. Il 23 maggio 2014, A. ha nuovamente chiesto la propria scarcerazione im- mediata (act. 6.19 dell'incarto RH.2014.10).

M. Con decisione datata 27 maggio 2014, l'UFG ha concesso l'estradizione del reclamante all'Italia e respinto la richiesta di scarcerazione del 23 mag- gio precedente (act. 1.1, act. 6.20 dell'incarto RH.2014.10 e act. 1.2 dell'in- carto RR.2014.186).

N. Con reclamo del 4 giugno 2014 alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, A. ha postulato, in via principale, l'annullamento del punto

n. 2 della decisione di estradizione del 27 maggio 2014 con la sua conse- guente immediata scarcerazione. In via subordinata, egli ha chiesto di es- sere posto in libertà con l'adozione di misure sostitutive all'arresto (act. 1 dell'incarto RH.2014.10).

O. Con osservazioni del 18 giugno 2014 l’UFG ha proposto la reiezione del reclamo (act. 6 dell'incarto RH.2014.10). Mediante replica del 24 giugno seguente, il reclamante ha sostanzialmente confermato le sue conclusioni ricorsuali (act. 7 dell'incarto RH.2014.10).

P. Il 26 giugno 2014, A. ha interposto ricorso avverso la decisione di estradizione del 27 maggio 2014, postulando, in via principale, l'annulla- mento della stessa e la reiezione della richiesta estradizionale formulata dal Ministero della Giustizia italiano (act. 1 dell'incarto RR.2014.186).

Q. Con scritto del 17 luglio 2014, l'UFG ha informato questa Corte di avere scarcerato A. il 15 luglio 2014 a seguito del ritiro della domanda di estradi- zione da parte del Ministero della giustizia italiano, avendo l'estradando formalizzato istanza di applicazione della pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed EUR 2'000.-- di multa, richiesta sulla quale il pubblico mini- stero ha espresso parere favorevole e in conseguenza della quale il Giudi- ce per le indagini preliminari ha ordinato la revoca della misura cautelare della custodia in carcere (v. act. 6.1 dell'incarto RR.2014.186). Nel mede- simo scritto, l'UFG chiede di addossare le spese del ricorso a A. (act. 6 dell'incarto RR.2014.186).

R. Invitato ad esprimersi in merito, il 7 agosto 2014, A. ha chiesto di voler con- tenere al minimo tasse e spese, da porre a carico dello Stato, e di voler ri- conoscere congrue ripetibili (act. 9 dell'incarto RR.2014.186; act. 12 dell'in- carto RH.2014.10).

S. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessa- rio, nei considerandi di diritto.

Diritto: 1. Per motivi di economia procedurale, l'autorità può riunire o disgiungere i procedimenti; è il diritto procedurale a determinare le condizioni per la riu- nione o la disgiunzione delle cause (BENOÎT BOVAY, Procédure administra- tive, Berna 2000, pag. 173; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ediz., Basilea 2013, § 3.17, pag. 144). Sebbene non prevista dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, la riunione dei procedimenti è ammessa dalla prassi (v. sen- tenze del Tribunale penale federale RR.2008.190 del 26 febbraio 2009, consid. 1; RR.2008216 + RR.2008.225-230 del 20 novembre 2008, consid. 1.2).

Nel caso concreto il reclamo relativo alla domanda di scarcerazione (RH.2014.10) ed il ricorso contro la decisione di estradizione (RR.2014.186) sono stati avviati dalla medesima persona, rappresentata dal medesimo patrocinatore, e sono diretti avverso la medesima decisione, basata su un unico complesso fattuale. Si giustifica pertanto di riunire i due procedimenti RH.2014.10 e RR.2014.186.

2.

2.1 La persona perseguita che si trova in carcere in vista d'estradizione, può chiedere in ogni tempo d'essere scarcerata (art. 50 cpv. 3 AIMP). La richie- sta va presentata all'UFG, contro la cui decisione può essere interposto, entro dieci giorni, reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 48 cpv. 2 e art. 50 cpv. 3 AIMP; art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazio- ne, LOAP; RS 173.71). Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scrit- ta della decisione querelata, il reclamo è tempestivo.

2.2 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 AIMP e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, la Corte dei reclami penali è pure competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notifica- zione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 e 20 cpv. 3 PA), il ricorso è tempestivo.

2.3 In qualità di persona oggetto della decisione di estradizione del 27 maggio 2014 e di persona sottoposta all'arresto in via di estradizione dal 31 marzo al 15 luglio 2014, A. era legittimato a ricorrere nel momento del deposito dei suoi gravami; egli è ora toccato dalla decisione sulle spese in seguito al ritiro della domanda di estradizione (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

3. Con scritto del 15 luglio 2014, le competenti autorità italiane hanno infatti dichiarato di revocare la domanda di estradizione presentata alla Svizzera nei confronti di A. Il Ministero della giustizia italiano ha inoltre chiesto di no- tificare all'insorgente la revoca della misura cautelare (v. act. 6 dell'incarto RH.2014.10). I procedimenti RH.2014.10 e RR.2014.186 sono pertanto di- venuti privi di oggetto e vanno stralciati dal ruolo (v. sentenza del Tribunale federale 1C_122/2008 del 30 maggio 2008, consid. 1).

4.

4.1 Per la decisione sulle spese e ripetibili, in assenza di una disposizione spe- cifica nella legge federale sulla procedura amministrativa, il Tribunale pena- le federale applica, per giurisprudenza costante, l'art. 72 della legge di pro- cedura civile federale del 4 dicembre 1947 (PCF; RS 273) per analogia (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.309 del 5 giugno 2013, consid. 4.1; RR.2008.173 del 20 aprile 2009, consid. 1.1; RR.2008.141 del 3 settembre 2008; RR.2007.91 del 4 settembre 2007). Giusta l'art. 72 PCF, quando una lite diventa senz'oggetto o priva d'interesse giuridico per le par- ti, il tribunale, udite le parti, ma senz'ulteriore dibattimento, dichiara il pro- cesso terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, te- nendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che ter- mina la lite.

4.2 Le spese giudiziarie vengono di conseguenza stabilite in funzione dell'esito presumibile del processo, sulla base di una rapida valutazione degli atti e senza inutile dispendio (DTF 125 V 373 consid. 2a). Questo modo di pro- cedere ha lo scopo di non punire, dal punto di vista dei costi, colui che ha presentato un'impugnativa in buona fede che, a seguito di susseguente mutamento delle circostanze e senza sua colpa, diviene priva d'oggetto.

5. Per statuire sull'accollamento dei costi si impone pertanto di esaminare sommariamente, di seguito, gli argomenti sollevati dall'insorgente nell'ambi- to dei suoi gravami.

5.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti (art. 25 cpv. 6 AIMP). Essa verifica le condizioni dell'estradizione con pieno potere di cognizione. La Corte dei reclami penali si occupa di questioni di fatto e di diritto solo nella misura in cui esse costi- tuiscano l'oggetto del reclamo (v. DTF 132 II 81 consid. 1.4; 130 II 337 con- sid. 1.4; sentenza del Tribunale penale federale RH.2012.17 del 28 dicem- bre 2012, consid. 3 e riferimenti citati). Nell'esame sommario del presumibi- le esito della procedura ricorsuale non occorre pronunciarsi in modo detta- gliato su tutte le censure ricorsuali, la decisione sulle spese non essendo

infatti equivalente ad un giudizio di merito e non dovendo definire o pregiu- dicare, a seconda delle circostanze, una questione giuridica delicata (sen- tenza 9C_6/2009 del 7 agosto 2009; DTF 118 Ia 488 consid. 4a pag. 495).

5.2 L'estradizione e l'arresto provvisorio in vista d'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).

Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trat- tati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 137 IV 33 con- sid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 129 II 462 consid. 1.1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

5.3 Nel suo reclamo, l'insorgente contestava innanzitutto la validità della deci- sione impugnata, non essendo la medesima sottoscritta dal capo del dipar- timento né esistendo, verosimilmente, una delega giusta l'art. 49 cpv. 2 del- la legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) in favore della signora B., firmataria dell'atto contestato.

Con osservazioni del 18 giugno 2014 (act. 6 dell'incarto RH.2014.10), l'UFG ha spiegato che, conformemente all'art. 49 cpv. 3 LOGA, i direttori dei gruppi e degli uffici regolano il diritto di firma nel loro settore di compe- tenza. Sulla base di tale disposizione, le direttive dell'UFG del 6 luglio 2007 concernenti il diritto di firma, prevedono che i collaboratori del settore e- stradizioni sono autorizzati a firmare tutte le misure ordinarie connesse alla procedura di estradizione, eccettuati gli ordini di arresto e documenti aventi come oggetto domande di principio. La decisione impugnata non rientran- do nella categoria di atti necessitanti la firma del caposettore o della dire- zione, la censura a tale riguardo andrebbe disattesa.

In effetti, le direttive citate dall'UFG hanno una sufficiente base legale e la differenziazione fra ordini di arresto e documenti relativi a domande di prin- cipio, da un lato, e misure ordinarie connesse alla procedura di estradizio- ne, dall'altro, è senz'altro adeguata (v. art. 49 lett. c PA) per un efficiente esercizio delle competenze di cui all'art. 17 AIMP. La modalità di firma in questione non presta fianco a critiche e non avrebbe dunque portato ad un accoglimento del gravame.

5.4

5.4.1 Nel proseguo della sua impugnativa, A. criticava il diniego della sua richie- sta di scarcerazione, chiedendo di essere immediatamente posto in libertà. A suo parere, la domanda di estradizione del 28 febbraio 2014 del Ministe- ro della giustizia italiano era manifestamente inammissibile, essendo l'ordi- nanza di custodia cautelare in carcere dell'8 luglio 2011, su cui la prima si fondava, decaduta di validità. Più precisamente, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 2476-2011 emessa dall'Ufficio del giudice per le in- dagini preliminari presso il Tribunale di Firenze in data 8 luglio 2014, sa- rebbe stata annullata dalla sentenza della Corte di cassazione del 7 dicem- bre 2011 n. 2135-2011, depositata l'8 marzo 2012 (act. 1 p. 6 e segg.; act. 6.15 dell'incarto RH.2014.10). Non esisterebbe, dunque, alcun valido ti- tolo di arresto come invece previsto dall'art. 42 lett. a AIMP. In proposito, l'autorità italiana, limitandosi a confermare la validità dell'ordinanza di cu- stodia cautelare in carcere dell'8 luglio 2011, senza presentare ulteriore do- cumentazione, avrebbe omesso un esame equo della posizione processua- le dell'estradando, violando pertanto l'art. 6 cpv. 1 e 2 CEDU ed il diritto alla presunzione di innocenza. L'UFG, non esaminando concretamente la posi- zione di A., non avrebbe, neppure esso, rispettato l'art. 6 CEDU.

5.4.2 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scar- cerazione rimane l’eccezione (DTF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 con- sid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnata- mente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di esse- re incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP in relazione con gli art. 2–5 AIMP). Questo elenco non è esaustivo (DTF 130 II 306 consid. 2.1; sentenza del Tribunale penale federale RH.2014.2 del 21 febbraio 2014

consid. 4 e riferimenti citati). La sussistenza dei presupposti che giustifica- no l’annullamento dell’ordine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera in virtù dell'art. 1 CEEstr di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le per- sone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (v. JdT 2012 IV 5

n. 142). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più restrittive di quelle applicabili in ma- teria di carcere preventivo (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 con- sid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

5.4.3 Nella fattispecie, occorre evidenziare che le contestazioni dell'insorgente sono state trasmesse dall'UFG all'autorità italiana, la quale si è determinata in merito. Concretamente, il 22 aprile 2014 l'UFG ha trasmesso al Ministero della giustizia italiano il "Provvedimento di stralcio e iscrizione nel registro noti" del 2 aprile 2012 (act. 6.10; v. act. 6.9 dell'incarto RH.2014.10). Con telefax del 30 aprile 2014, l'autorità estera ha spiegato che detto provvedi- mento era stato successivamente integrato con un provvedimento della medesima autorità datato 22 novembre 2013, atto che confermava la validi- tà ed eseguibilità dell'ordinanza dell'8 luglio 2011; unitamente a detta co- municazione, il Ministero della giustizia italiano ha confermato che all'estra- dando verranno assicurate le condizioni detentive nel pieno rispetto delle disposizioni dell'art. 3 CEDU (act. 6.11 dell'incarto RH.2014.10). Il 13 mag- gio 2014, l'UFG ha nuovamente interrogato l'autorità estera, trasmettendole copia della visualizzazione sintetica della sentenza della Corte suprema di cassazione di Firenze, da cui risulterebbe l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere 8 luglio 2011, nei confronti di tutti gli indagati (act. 6.16 dell'incarto RH.2014.10). Con telefax del 16 maggio 2014, il Mini- stero della giustizia italiano ha riconfermato la validità e l'eseguibilità dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere datata 8 luglio 2011 (act. 6.18 dell'incarto RH.2014.10).

Le spiegazioni fornite essendo chiare ed esaustive, non sussistono motivi per dubitare della loro veridicità. Non essendo, inoltre, secondo costante giurisprudenza, l'autorità svizzera tenuta a valutare la validità dei documenti prodotti, salvo in caso di una violazione particolarmente manifesta del dirit- to procedurale straniero che faccia apparire la domanda di estradizione come un abuso di diritto e consenta altresì di dubitare della conformità della procedura estera ai diritti minimi della difesa (v. sentenze del Tribunale fe- derale 1A.118/2004 del 3 agosto 2004, consid. 3.8; 1A.15/2002 dl 5 marzo 2002, consid. 3.2), circostanza non realizzata nel caso di specie, anche questa censura sarebbe stata respinta.

5.5 5.5.1 A. chiedeva poi di prescindere dalla sua carcerazione, non essendovi ra- gioni per dubitare che egli si sarebbe sottratto all'estradizione né di ritenere che egli avrebbe compromesso l'istruzione penale. Egli rilevava come, sebbene fosse stato al corrente dell'apertura di un procedimento penale in Italia nei suoi confronti, egli non avesse intrapreso nulla per lasciare il terri- torio svizzero, ottenendo anzi un permesso di domicilio in Svizzera nel no- vembre 2013. In merito al rischio di collusione, essendo il procedimento penale in Italia stato avviato nel 2011, non vi sarebbero state ragioni per temere che, a distanza di tre anni, egli tentasse di compromettere l'istruzio- ne penale, ampiamente conclusa a carico di tutti i coimputati, incluso l'in- sorgente. La circostanza secondo cui egli sarebbe l'unico degli imputati a non essere ancora stato giudicato, non dipenderebbe da esigenze istrutto- rie, bensì unicamente da formalità di notifica. Il reclamante sosteneva infine che, nonostante le autorità italiane sapessero già dal 2011 che risiedeva in Svizzera, nulla avrebbero intrapreso per notificargli, in Svizzera o a Santo Domingo, dove precedentemente risiedeva, l'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti.

5.5.2 Come già rilevato, per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persone perseguita costituisce la rego- la mentre la scarcerazione rimane l'eccezione (v. consid. 5.4.2 supra e rife- rimenti ivi citati). Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può tuttavia prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segna- tamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estra- dizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale unicamente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizio- nale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).

La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 consid. 2.4-2.5; v. inoltre la casistica elencata nella sentenza del Tri- bunale penale federale RH.2014.5 del 7 maggio 2014, consid. 7.1).

5.5.3 In concreto, non si sarebbe stati in presenza di circostanze particolari tali da imporre di derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Il reclamante è cittadino italiano con permesso di domicilio dal 2013 e risiede in Svizzera dal 2006; egli è socio della C. Sagl, società per la quale lavora percependo uno stipendio mensile di CHF 5'000.-- lordi (v. act. 1.2 e act. 1.3 dell'incarto RH.2014.10). Tali constatazioni non avrebbero comun- que potuto essere considerate sufficienti ed idonee a dimostrare legami tali da scongiurare il pericolo di fuga, tanto più che, nel caso concreto, l'estra- dizione era richiesta per infrazioni gravi la cui pena massima comminata è di otto anni di detenzione (v. act. 6.1 dell'incarto RH.2014.10). Oltre a ciò, il

reclamante non ha asserito né dimostrato di avere legami familiari o affettivi sul territorio elvetico.

5.6 A. proponeva poi di sostituire la carcerazione con provvedimenti cautelari, ossia il versamento di una cauzione di CHF 50'000.-- (o di altro importo che questa Corte dovesse ritenere adeguato) contestualmente alla predisposi- zione di una sorveglianza tramite braccialetto elettronico, il blocco dei do- cumenti di identità e di legittimazione, l'obbligo di annunciarsi regolarmente ad un ufficio pubblico nonché il divieto, sotto la comminatoria penale ex art. 292 CP, di avere contatti con determinate persone.

La sorveglianza tramite braccialetto elettronico (che non impedisce una fuga, ma permette eventualmente solo di constatarla a posteriori:

v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, consid. 1.1.2 e ri- ferimenti citati), la consegna dei documenti di identità e l'obbligo di annun- ciarsi non sono di per sé sufficienti a scongiurare un pericolo di fuga. Il ver- samento di una cauzione, seppur combinato con la sorveglianza tramite braccialetto elettronico, avrebbe anch'esso solo un'incidenza minima sul pericolo in questione, ritenuta la possibilità di condanna ad una pena deten- tiva di lunga durata. Per quanto concerne la cauzione, il Tribunale federale ha precisato che l'assenza di una dettagliata esposizione della situazione finanziaria dell'estradando impedisce all'autorità preposta di fissare l'impor- to della cauzione, ritenuto pure che, in assenza di dati completi, anche una cauzione elevata non sarebbe sufficiente a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003, con- sid. 5; v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.76 del 5 maggio 2010, consid. 4.3). Nel caso concreto, le decisioni di tassazione per i mesi luglio-dicembre 2012 ed i conteggi di salario per i mesi di genna- io-marzo 2014 (v. act. 1.3 dell'incarto RH.2014.10), non sono sufficienti per valutare esattamente la situazione patrimoniale del reclamante. Dai dati forniti egli risulta essere socio della C. Sagl, che, nel 2011, conteggiava una perdita di fr. 577.-- e possedeva un capitale liberato di fr. 20'000.-- oltre a utili riportati per circa fr. 3'000.-- (act. 1.3 dell'incarto RH.2014.10). Nes- sun ulteriore dato di rilievo è evincibile dalla documentazione agli atti. In merito a A. medesimo, dalle decisioni di tassazione relative ai mesi di lu- glio-dicembre 2011 risulta che egli dispone di sostanza pari a fr. 1'000.--. Non è dunque chiaro come egli potrebbe versare l'importo della cauzione, e ciò malgrado egli affermi, nel suo reclamo, che la somma di fr. 50'000.-- sa- rebbe frutto di suoi risparmi. In simili evenienze, non sarebbe stato possibi- le fissare l'importo di una cauzione sufficientemente dissuasiva ai sensi del- la giurisprudenza succitata.

5.7 In seguito, l'insorgente sottolineava che l'inesistenza di un pericolo di fuga sarebbe stata confermata dall'autorità elvetica medesima. Nella richiesta di

estradizione e di arresto provvisorio del 21 gennaio 2014 veniva infatti as- serito che "[...] la competente Autorità Svizzera ha comunicato che, non ri- tenendosi sussistere il pericolo di fuga, è necessaria formale richiesta di estradizione" (v. act. 6.3; act. 7 pag. 4 e 5 dell'incarto RH.2014.10). A ben vedere, tuttavia, tale valutazione da parte dell'autorità svizzera è stata for- mulata ad uno stadio preliminare della procedura, segnatamente prima che A. venisse informato dell'esistenza stessa di una richiesta di estradizione e di arresto provvisorio nei suo confronti, ovvero il 31 marzo 2014, al momen- to dell'arresto. Le circostanze, successivamente al fermo, sono indubbia- mente e radicalmente mutate, tanto più che nel frattempo era sopravvenuta la decisione di estradizione, motivo per cui non sarebbe stato possibile, per il reclamante, invocare in suo favore la valutazione succitata.

5.8

5.8.1 L'insorgente rilevava infine come la sua estradizione non avrebbe potuto avere luogo non essendo le carceri italiane conformi ai principi di salva- guardia della dignità dei carcerati.

5.8.2 Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dalla CEDU o dal Patto ONU II fanno parte dell'ordine pubblico internazionale. Tra tali diritti figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o de- gradanti (art. 3 CEDU e art. 7 Patto ONU II; cfr. anche art. 3 della Conven- zione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra- danti del 10 dicembre 1984 [RS 0.105], nonché la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degra- danti del 26 novembre 1987 [RS 0.106]). Sebbene la CEDU non garantisca il diritto di non essere espulso o estradato in quanto tale, quando una deci- sione di estradizione lede, per le sue conseguenze, l'esercizio di un diritto garantito dalla convenzione, essa può, se le ripercussioni non sono troppo indirette, mettere in gioco gli obblighi di uno Stato contraente sulla base della disposizione corrispondente (DTF 123 II 279 consid. 2d, 511 con- sid. 6a, con i rinvii alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo). La Svizzera veglia a non prestare il suo appoggio sia attraverso l'estradizione che attraverso la cosiddetta «altra assistenza» a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minima corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, de- finito in particolare dalla CEDU o dal Patto ONU II, o che si troverebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico in- ternazionale (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a, 595 consid. 5c; 122 II 140 consid. 5a). Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortu- ra o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano (art. 25 cpv. 3 Cost.; DTF 133 IV 76 consid. 4.1, con rinvii).

5.8.3 Secondo l'art. 37 cpv. 3 AIMP, l'estradizione è negata se lo Stato richieden- te non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sarà sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica. Il Tribunale federale ha avuto modo di approfondire la problematica delle garanzie diplomatiche fornite dallo Stato richiedente quali condizioni per l'estradizione nella DTF 134 IV 156. Nella sua analisi, esso ha proceduto ad una suddivisione tripartita della casistica legata all'impiego di garanzie. Nella prima categoria figurano i casi concernenti i Paesi con una provata cultura dello Stato di diritto – in particolare i Paesi occidentali –, i quali, dal punto di vista dell'art. 3 CEDU, non presentano di regola nessun rischio per le persone perseguite che vi devono essere estradate. In questi casi l'estradizione viene concessa senza pretendere garanzie. Nella seconda categoria sono invece compresi i casi riguardanti quegli Stati nei quali vi sono seri rischi che la persona perseguita possa subire maltrattamenti proibiti; in tali casi il rischio è contrastato o minimizzato mediante garanzie fornite dallo Stato richiedente, in modo che lo stesso rimanga solo teorico. Vi è infine una terza categoria, nella quale il rischio di trattamenti contrari ai diritti umani non può, neanche con l'ausilio di garanzie diplomatiche, né es- sere minimizzato né essere reso solamente teorico (v. DTF 134 IV 156 consid. 6.7).

5.8.4 Con sentenza 1C_176/2014 del 12 maggio 2014, il Tribunale federale ha evidenziato che il problema del sovraffollamento delle carceri italiane, più che critico, riconosciuto come tale dallo Stato richiedente già impegnato a porvi rimedio, non appare sufficiente per declassarlo nella qualifica di Pae- se al quale non si può riconoscere una provata cultura di stato di diritto, perlomeno fintanto che tale condizione non si imponga sulla base di una nuova valutazione da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. L'Alta Corte ha pertanto ritenuto non sussistere seri dubbi che l'Italia, oltre che procedere alle necessarie riforme, si adopererà, anche senza richiesta espressa di garanzie formali, ad assicurare alle persone perseguite, delle quali chiede l'estradizione dalla Svizzera, condizioni di detenzione rispetto- se della dignità umana (sentenza 1C_176/2014 consid. 4.4 e 4.5; v. anche sentenza del Tribunale federale 1C_317/2014 del 27 giugno 2014, con- sid. 1.3).

5.8.5 Nella fattispecie, il ricorrente precisava che, da verifiche effettuate, era emerso che il carcere di Firenze-Solliciano, nel quale l'insorgente avrebbe dovuto essere detenuto dopo la sua estradizione, non rispettava le esigen- ze imposte dalla CEDU.

Confrontato ad un'espressa richiesta in tale senso da parte dell'UFG, con scritto del 29 aprile 2014, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria italiana aveva assicurato che l'estradando avrebbe beneficia-

to di condizioni detentive rispettose delle disposizioni dell'art. 3 CEDU (v. act. 6.11 dell'incarto RH.2014.10). Alla luce di tali assicurazioni, vista la summenzionata decisione del Tribunale federale, la censura del ricorrente sarebbe incorsa in una reiezione.

6. Va infine notato che il ritiro della domanda di estradizione è stato motivato con un sopravveniente patteggiamento e conseguente revoca della custo- dia in carcere che non inficiano la validità sostanziale delle imputazioni che hanno dato origine alla richiesta di assistenza internazionale, la quale avrebbe, nel complesso, meritato tutela.

7. Sulla base di un esame sommario della fattispecie, vi è dunque motivo di ritenere che entrambi i gravami avrebbero avuto un esito negativo. In appli- cazione analogica dell'art. 72 PCF, si giustifica pertanto di accollare le spe- se dei procedimenti divenuti privi di oggetto all'insorgente (v. art. 63 cpv. 1 PA, richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), a cui non possono pertanto es- sere riconosciute ripetibili. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Va considerato che il ritiro della domanda di estradizione è intervenuto dopo lo scambio degli scritti nell'ambito del reclamo relativo alla domanda di scarcerazione e pri- ma della presentazione delle osservazioni da parte dell'UFG nell'ambito del ricorso contro la domanda di estradizione. Tenuto conto di tali circostanze, la tassa di giustizia è fissata a fr. 3'000.-- complessivamente. Essa è coper- ta dall'anticipo versato nell'ambito del procedimento RR.2014.186.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. I procedimenti RH.2014.10 e RR.2014.186 sono riuniti. 2. I procedimenti RH.2014.10 e RR.2014.186, divenuti privi d'oggetto, sono stralciati dal ruolo. 3. La tassa di giustizia complessiva di fr. 3'000.-- è posta a carico dell'insor- gente; essa è prelevata dall'anticipo versato.

Bellinzona, il 14 agosto 2014

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - Avv. Yasar Ravi - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF). Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).