Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Decisione di estradizione (art. 55 AIMP). Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 lett. a AIMP, l’UFG non era tenuto a sospendere automaticamente la proce- dura visto che ciò significherebbe di fatto svuotare di senso il termine di cinque giorni esplicitamente previsto dal legislatore e che il ricorrente, regolarmente patrocinato, non poteva ignorare, tanto più che esso era correttamente indicato nella decisione di estradizione (v. act. 1.1 pag. 9); - che era invece il ricorrente, avendo ritardato la notifica ex art. 56 cpv. 1 lett. b AIMP ed essendosi lui stesso messo in questa situazione di estradizione immi- nente, ad essere in buona fede tenuto ad attivarsi immediatamente investendo l’autorità di ricorso, cosa che in effetti, come dimostra la tempistica di quanto avvenuto il 6 giugno, avrebbe permesso la sospensione dell’estradizione; - che il ricorso contro l’esecuzione dell’estradizione (RR.2016.100) va dunque re- spinto; - che per il resto, dato che l’esecuzione dell’estradizione non presta fianco a cri- tiche e che quindi essa è avvenuta correttamente, il gravame del 21 giugno 2016 (RR.2016.104) è divenuto privo d’oggetto per quanto concerne il petitum principale; - che però con detto gravame il ricorrente, oltre all’estradizione, ha contestato la decurtazione operata dall’UFG della sua nota d’onorario dell’11 maggio 2016, autorità che gli ha riconosciuto un importo di fr. 4'000.-- al posto dei fr. 6'009.60 richiesti (18 ore di attività a 260 fr./h e fr. 720 di spese + IVA); - che l’UFG non ha in particolare ritenuto necessari i colloqui avuti dal patrocina- tore del ricorrente con la moglie ed il legale italiano del predetto (3 ore);
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- che l’UFG ha complessivamente ritenuto giustificate 15 ore di lavoro ed appli- cato una tariffa oraria di fr. 200.--, ciò che lo ha portato a fissare una somma forfettaria e arrotondata di fr. 4'000.-- a titolo di onorario dell’avvocato d’ufficio, la quale comprende anche le spese e l’IVA; - che per quanto concerne la tariffa oraria di fr. 200.--, considerato il normale grado di complessità della causa, la decisione dell’UFG merita tutela (v. TPF 2007 181 consid. 2 e 2.4 con rinvio all’art. 9 dell’ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa); - che per quanto concerne la decurtazione di 3 ore per i colloqui con la moglie ed il legale italiano, essendo precisamente motivati con la necessità di meglio chia- rire la fattispecie per cui è perseguito in Italia, la decisione è certo discutibile, ma nel complesso la somma forfettaria riconosciuta, tenuto conto della giuri- sprudenza in questo ambito e delle indennità fissate in casi simili (v. ad es. sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2009.169+135 del 22 gennaio 2010, consid. 14), è adeguata; - che la censura va dunque respinta; - che, visto quanto precede, nella misura in cui non è divenuto privo d’oggetto a seguito dell’avvenuta estradizione, il ricorso del 21 giugno 2016 (RR.2016.104) è respinto; - che il ricorrente, invocando la propria indigenza, ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio per entrambe le procedure riunite; - che se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA applicabile in virtù dell'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che in concreto, il postulato gratuito patrocinio deve essere respinto, in quanto sia il gravame del 6 che quello del 21 giugno 2016 apparivano, segnatamente alla luce della chiara giurisprudenza relativa all’art. 56 cpv. 1 AIMP, sin dal prin- cipio privi di probabilità di successo, senza che vi sia quindi la necessità di ana- lizzare l’invocata indigenza;
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- che le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richia- mato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a complessivi fr. 3'000.--.
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Dispositiv
- Le procedure RR.2016.100 e RR.2016.104 sono congiunte.
- Il ricorso nella causa RR.2016.100 è respinto.
- Nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto, il ricorso nella causa RR.2016.104 è respinto.
- Le domande di assistenza giudiziaria gratuita sono respinte.
- La tassa di giustizia di fr. 3’000.-- è posta a carico del ricorrente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Sentenza del 28 luglio 2016 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Andreas J. Keller e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Daniele Timbal, Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI, Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Decisione di estradizione (art. 55 AIMP) Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2016.100+RR.2016.104+RP.2016.23+RP.2016.27
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Visti: - la domanda di estradizione del 4 giugno 2015 presentata dal Ministero della Giustizia italiano alla Svizzera concernente A., persona condannata in Italia ad una pena detentiva di 9 anni, 5 mesi e 29 giorni (pena residua da scontare: 8 anni, 5 mesi e 11 giorni) per reati patrimoniali (RR.2016.104 act. 3.6); - la decisione del 20 maggio 2016, con la quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha concesso l’estradizione all’Italia del predetto (RR.2016.104 act. 3.24); - il fax del 1° giugno 2016, mediante il quale l’UFG ha informato il patrocinatore dell’estradando che la consegna di quest’ultimo sarebbe avvenuta nei giorni successivi, “nella misura in cui egli non ha dichiarato entro 5 giorni dalla notifica della decisione di voler interporre ricorso (art. 56 AIMP)” (RR.2016.100 act. 10.4); - lo scritto del medesimo giorno, anticipato per fax, con il quale l’estradando ha dichiarato all’UFG di voler presentare ricorso avverso la decisione di estradi- zione di cui sopra (RR.2016.100 act. 10.5); - il fax del 6 giugno 2016, trasmesso alle ore 10.45, con il quale l’estradando, da una parte, ha presentato ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribu- nale penale federale (in seguito: TPF), con domanda di effetto sospensivo ur- gente, contro l’esecuzione immediata dell’estradizione dell’estradando e, dall’altra, ha trasmesso, unitamente alla decisione di estradizione del 20 maggio 2016, uno scritto mediante il quale ha chiesto al Presidente dell’autorità adita di intervenire, anche telefonicamente, presso il Comando della polizia cantonale vallesana a Briga, chiedendo in ogni caso di poter essere contattato immedia- tamente, data l’urgenza (RR.2016.100 act. 1); - la lettera del 6 giugno 2016, anticipata per fax alle ore 11.01, attraverso la quale il patrocinatore dell’estradando ha informato l’UFG di aver interposto ricorso contro la decisione di estradizione in parola (RR.2016.100 act. 2); - lo scritto del 6 giugno 2016, anticipato per fax alle ore 12.04, con il quale la Corte dei reclami penali del TPF ha informato l’UFG del ricorso di cui sopra e
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ordinato, a titolo superprovvisionale, l’immediata sospensione dell’esecuzione dell’estradizione di A. (RR.2016.100 act. 3); - l’avviso di ricorso del 7 giugno 2016, anticipato per fax, mediante il quale la presente Corte, ricevuto per posta ordinaria il ricorso di cui sopra, ha informato l’UFG che il gravame in questione, in base all’art. 21 cpv. 4 AIMP, aveva auto- maticamente effetto sospensivo (RR.2016.100 act. 4); - l’invito del medesimo giorno all’estradando a versare un anticipo delle spese di fr. 3'000.-- e a produrre la procura entro il 20 giugno seguente (RR.2016.100 act. 5); - l’invito all’UFG, sempre del medesimo giorno, a presentare la risposta al ricorso (RR.2016.100 act. 6); - il fax datato 7 giugno 2016, trasmesso il giorno dopo alle ore 6.52, mediante il quale l’UFG ha informato questa Corte che l’estradando “è stato consegnato, secondo quanto comunicatoci, alle autorità italiane alle ore 11.00” (del 6 giugno 2016)(RR.2016.100 act. 7); - lo scritto dell’8 giugno 2016, con il quale il patrocinatore del ricorrente ha preso posizione su tale comunicazione, aggiungendo inoltre di mantenere il ricorso affinché “venga accertato che l’esecuzione dell’estradizione è stata ingiustifi- cata/abusiva” (RR.2016.100 act. 8); - la proroga al 4 luglio 2016 del termine per versare l’anticipo delle spese e pro- durre la procura (RR.2016.100 act. 9); - la risposta del 20 giugno 2016, attraverso la quale l’UFG ha proposto di respin- gere il ricorso nella misura della sua ricevibilità (RR.2016.100 act. 10); - il ricorso del 21 giugno 2016 interposto da A. avverso la decisione di estradi- zione, con il quale il predetto ha altresì postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria gratuita, sia per la procedura RR.2016.104 che per la procedura RR.2016.100 (v. RR.2016.104, act. 1);
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- lo scritto del 30 giugno 2016, con il quale il ricorrente ha trasmesso il formulario da lui compilato relativo alla sua domanda di assistenza giudiziaria gratuita (RR.2016.100 act. 12 e RP.2016.27 act. 1); - la risposta del 1° luglio 2016 al ricorso del 21 giugno 2016, mediante la quale l’UFG ha proposto di respingere il gravame, nella misura della sua ammissibilità (RR.2016.104 act. 3); - lo scritto del 4 luglio 2016, con il quale questa Corte ha annullato l’invito a ver- sare l’anticipo delle spese per la procedura RR.2016.100 e informato il ricor- rente che l’apposito formulario già compilato e trasmesso per la procedura RR.2016.104 sarebbe stato utilizzato anche per la RR.2016.100 (RR.2016.100 act. 13); - la replica del 19 luglio 2016, trasmessa all’UFG per conoscenza, con la quale il ricorrente conferma le conclusioni espresse nel suo gravame del 6 giugno 2016 (RR.2016.100 act. 16); - la replica del 25 luglio 2016, trasmessa all’UFG per conoscenza, con la quale il ricorrente conferma altresì le conclusioni espresse nel suo gravame del 21 giu- gno 2016 (RR.2016.104 act. 7). Considerato: - che in virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 AIMP e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione; - che l'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è an- zitutto retta dalla CEEstr, entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio- nale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché, a partire dal 12 di- cembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicem- bre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS);
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- che alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid- detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 140 IV 123 consid. 2 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1); - che, viste le attiguità processuali e sostanziali delle procedure RR.2016.100 e RR.2016.104, è d'uopo congiungere le due cause (cfr. sentenza del Tribunale penale federale RH.2014.10 del 14 agosto 2014, consid. 1 e rinvii); - che giusta l’art. 56 cpv. 1 AIMP, l’estradizione può essere eseguita se la per- sona perseguita chiede esplicitamente l’esecuzione immediata (lett. a) o non dichiara entro cinque giorni dalla notificazione della decisione di voler interporre ricorso (lett. b); - che se la dichiarazione di voler interporre ricorso non interviene nel termine di cui sopra, l’UFG può procedere all’esecuzione dell’estradizione, precisato tut- tavia che un eventuale ricorso contro la decisione di estradizione presentato nel termine di trenta giorni dalla notifica esplica un effetto sospensivo ope legis (v. art. 21 cpv. 4 AIMP), per cui, se l’estradizione non è ancora intervenuta al mo- mento del deposito del ricorso, l’esecuzione della stessa è comunque bloccata (v. sentenza del Tribunale federale 1A.219/2000 del 5 ottobre 2000, consid. 1d; sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.118 dell’11 settembre 2012, consid. 1.3); - che, in concreto, la decisione di estradizione è stata notificata al ricorrente lu- nedì 23 maggio 2016, come da lui stesso ammesso, per cui, tenuto conto dell’art. 20 cpv. 3 PA, il termine scadeva lunedì 30 maggio (RR.2016.100 act. 1 pag. 2); - che il ricorrente ha dichiarato all’UFG di voler interporre ricorso contro la deci- sione di estradizione il 1° giugno 2016 (RR.2016.100 act. 10.5), dopo che l’Uf- ficio stesso gli ha preannunciato l’imminenza della consegna (RR.2016.100 act. 1.2);
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- che, anticipandolo per fax il 6 giugno 2016 alle ore 10.45, egli ha interposto ricorso contro l’esecuzione immediata della sua estradizione dinanzi a questa Corte, atto che quest’ultima ha ricevuto il 7 giugno 2016 per posta ordinaria (RR.2016.100 act. 1); - che pedissequamente, con scritto del 6 giugno 2016, anticipato per fax il mede- simo giorno alle ore 12.04, la Corte dei reclami penali del TPF ha informato l’UFG del gravame in questione, ordinando che l’esecuzione dell’estradizione venisse, a titolo superprovvisionale, immediatamente sospesa (RR.2016.100 act. 3); - che, con fax datato 7 giugno 2016, trasmesso al TPF il giorno seguente alle ore 6.52, l’UFG informava la presente autorità che il ricorrente, secondo quanto co- municatogli, era stato consegnato alle autorità italiane il 6 giugno alle ore 11.00 (RR.2016.100 act. 7); - che certo l’estradizione è avvenuta benché questa Corte si sia immediatamente attivata per una sua sospensione, visto che il ricorso per fax è stato trasmesso al TPF alle ore 10.45 (un quarto d’ora prima dell’avvenuta consegna da parte della polizia che era ignara dei passi di procedura nel frattempo intrapresi) e l’ordine di sospensione a titolo supercautelare all’UFG è stato trasmesso per fax alle ore 12.04; - che comunque questa situazione d’estrema urgenza trae esclusivamente ori- gine dal mancato rispetto da parte del patrocinatore del ricorrente del preciso ed inequivocabile termine di cui all’art. 56 cpv. 1 lett. b AIMP e dal fatto che nonostante ciò egli abbia atteso il 6 giugno alle ore 10.45 prima di investire della questione il TPF, il quale ha comunque fatto il possibile per bloccare la conse- gna, inviando l’ordine supercautelare a nemmeno due ore dalla ricezione del fax del ricorrente; - che quando l’UFG ha ricevuto l’ordine supercautelare di sospensione della pro- cedura il ricorrente era già stato estradato per cui non si può rimproverare allo stesso ufficio di non avere ottemperato a quanto decretato da questa autorità; - che anche dal punto di vista dell’art. 56 cpv. 1 lett. b AIMP non sussistevano motivi per soprassedere all’estradizione;
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- che alla luce del preciso meccanismo instaurato dall’art. 56 cpv. 1 lett. b AIMP (seppur criticato da una parte della dottrina: v. STEFAN HEIMGARTNER, Commen- tario basilese, Internationales Strafrecht, Basilea 2015, n. 4 e segg. ad art. 56 AIMP) e della relativa giurisprudenza (v. sentenza 1A.219/2000 consid. 1d; sen- tenza RR.2012.118 consid. 1.3), contrariamente a quanto sostenuto dal ricor- rente, non si può rimproverare all’UFG di avere violato il principio della buona fede, nella misura in cui il 1° giugno 2016 vi era stata in effetti una seppur tardiva comunicazione dell’intenzione di ricorrere, ma a quel punto in assenza di un ricorso al TPF con relativa comunicazione dell’effetto sospensivo ex art. 21 cpv. 4 lett. a AIMP, l’UFG non era tenuto a sospendere automaticamente la proce- dura visto che ciò significherebbe di fatto svuotare di senso il termine di cinque giorni esplicitamente previsto dal legislatore e che il ricorrente, regolarmente patrocinato, non poteva ignorare, tanto più che esso era correttamente indicato nella decisione di estradizione (v. act. 1.1 pag. 9); - che era invece il ricorrente, avendo ritardato la notifica ex art. 56 cpv. 1 lett. b AIMP ed essendosi lui stesso messo in questa situazione di estradizione immi- nente, ad essere in buona fede tenuto ad attivarsi immediatamente investendo l’autorità di ricorso, cosa che in effetti, come dimostra la tempistica di quanto avvenuto il 6 giugno, avrebbe permesso la sospensione dell’estradizione; - che il ricorso contro l’esecuzione dell’estradizione (RR.2016.100) va dunque re- spinto; - che per il resto, dato che l’esecuzione dell’estradizione non presta fianco a cri- tiche e che quindi essa è avvenuta correttamente, il gravame del 21 giugno 2016 (RR.2016.104) è divenuto privo d’oggetto per quanto concerne il petitum principale; - che però con detto gravame il ricorrente, oltre all’estradizione, ha contestato la decurtazione operata dall’UFG della sua nota d’onorario dell’11 maggio 2016, autorità che gli ha riconosciuto un importo di fr. 4'000.-- al posto dei fr. 6'009.60 richiesti (18 ore di attività a 260 fr./h e fr. 720 di spese + IVA); - che l’UFG non ha in particolare ritenuto necessari i colloqui avuti dal patrocina- tore del ricorrente con la moglie ed il legale italiano del predetto (3 ore);
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- che l’UFG ha complessivamente ritenuto giustificate 15 ore di lavoro ed appli- cato una tariffa oraria di fr. 200.--, ciò che lo ha portato a fissare una somma forfettaria e arrotondata di fr. 4'000.-- a titolo di onorario dell’avvocato d’ufficio, la quale comprende anche le spese e l’IVA; - che per quanto concerne la tariffa oraria di fr. 200.--, considerato il normale grado di complessità della causa, la decisione dell’UFG merita tutela (v. TPF 2007 181 consid. 2 e 2.4 con rinvio all’art. 9 dell’ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa); - che per quanto concerne la decurtazione di 3 ore per i colloqui con la moglie ed il legale italiano, essendo precisamente motivati con la necessità di meglio chia- rire la fattispecie per cui è perseguito in Italia, la decisione è certo discutibile, ma nel complesso la somma forfettaria riconosciuta, tenuto conto della giuri- sprudenza in questo ambito e delle indennità fissate in casi simili (v. ad es. sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2009.169+135 del 22 gennaio 2010, consid. 14), è adeguata; - che la censura va dunque respinta; - che, visto quanto precede, nella misura in cui non è divenuto privo d’oggetto a seguito dell’avvenuta estradizione, il ricorso del 21 giugno 2016 (RR.2016.104) è respinto; - che il ricorrente, invocando la propria indigenza, ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio per entrambe le procedure riunite; - che se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA applicabile in virtù dell'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che in concreto, il postulato gratuito patrocinio deve essere respinto, in quanto sia il gravame del 6 che quello del 21 giugno 2016 apparivano, segnatamente alla luce della chiara giurisprudenza relativa all’art. 56 cpv. 1 AIMP, sin dal prin- cipio privi di probabilità di successo, senza che vi sia quindi la necessità di ana- lizzare l’invocata indigenza;
- 9 -
- che le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richia- mato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a complessivi fr. 3'000.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Le procedure RR.2016.100 e RR.2016.104 sono congiunte. 2. Il ricorso nella causa RR.2016.100 è respinto. 3. Nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto, il ricorso nella causa RR.2016.104 è respinto. 4. Le domande di assistenza giudiziaria gratuita sono respinte. 5. La tassa di giustizia di fr. 3’000.-- è posta a carico del ricorrente.
Bellinzona, 28 luglio 2016
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Daniele Timbal - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).