Sequestro (art. 46 DPA).
Dispositiv
- Il reclamo è respinto nella misura della sua ammissibilità.
- La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della reclamante. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 25 giugno 2015 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Andreas Keller, presidente, Tito Ponti e Giorgio Bomio, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A., rappresentata dall'avv. Cesare Lepori,
Reclamante
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI,
Controparte
Oggetto
Sequestro (art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BV.2015.8
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Visti: - l’inchiesta fiscale speciale giusta gli art. 190 e segg. della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LFID; RS 642.11) condotta a far tempo dal 6 marzo 2015 dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) nei confronti di B. e delle società C. SA e D. SA, sospettati di aver commesso gravi reati fiscali (v. act. 2);
- la procedura penale amministrativa avviata il 10 marzo 2015 dall'AFC nei confronti di B. in ragione di sospetti di truffa in materia di tasse, giusta l'art. 14 cpv. 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), rispettivamente sottrazione d'imposta preventiva giusta l'art. 61 lett. a della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21);
- la decisione di sequestro datata 17 marzo 2015, formalmente notificata a A. il 10 giugno 2015 (v. act. 13), con cui l'AFC, tramite un collaboratore inqui- rente della Divisione affari penali e inchieste (in seguito: DAPI), ha ordinato il blocco dei conti bancari di cui A. risultava titolare o avente diritto economico presso nove istituti di credito, tra cui la banca E. (act. 2.1);
- la comunicazione (ordine di blocco di beni patrimoniali) datata 17 marzo 2015 con cui l'AFC ha ordinato alla banca E. di bloccare i valori patrimoniali sequestrati e di vietare l'accesso alle cassette di sicurezza, richiedendo con- testualmente la trasmissione delle informazioni bancarie sui valori patrimo- niali in oggetto entro il 23 marzo 2015 ed assortendo il proprio ordine di un divieto di informazione, il quale avrebbe dovuto rimanere in essere solo sino alla trasmissione delle informazioni richieste (act. 1.2);
- lo scritto 31 marzo 2015 dell'avv. F., sottoscritto anche da A., con cui il legale ha richiesto il dissequestro, rispettivamente lo sblocco, delle relazioni banca- rie sequestrate, inclusa la relazione intestata a A. presso la banca E. (act. 9.1);
- la missiva dell'8 aprile 2015, con cui il funzionario inquirente della DAPI ri- spondeva ad alcune richieste poste dall'avv. F., specificando, in merito al conto in oggetto, che la presa di posizione sullo sblocco del medesimo sa- rebbe stata emessa una volta chiarito il trasferimento del patrimonio dalla Lituania alla Svizzera operato da A. (act. 1.3);
- le affermazioni di A., secondo cui ella avrebbe ricevuto la decisione di se- questro dalla banca E. il 9 aprile 2015 (v. act. 1 pag. 2; act. 7);
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- il reclamo contro l'ordine di sequestro interposto il 13 aprile 2014 da A. ed indirizzato al Direttore dell'AFC (act. 1);
- le osservazioni del 17 aprile 2015 del Direttore dell'AFC, trasmesse a questa Corte unitamente al reclamo del 13 aprile 2015 e con cui viene postulata la reiezione dell'impugnativa (act. 2);
- la replica datata 15 maggio 2015 (v. act. 7);
- la comunicazione dell'AFC dell'8 giugno 2015 per mezzo della quale veniva confermato che l'ordine di sequestro del 17 marzo 2015 non era stato for- malmente notificato alla reclamante (v. act. 11);
- le comunicazioni della reclamante del 9 e 15 giugno 2015, con cui ella infor- mava che la decisione di sequestro datata 17 marzo 2015 le era stata notifi- cata solo il 10 giugno 2015 e che tale atto era da considerarsi ugualmente impugnato tramite il reclamo del 13 aprile 2015 (v. act. 12);
e considerato:
- che contro i provvedimenti coattivi giusta gli art. 45 e segg. DPA e le opera- zioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei re- clami penali del Tribunale penale federale (art. 26 cpv. 1 DPA in relazione con l’art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull’orga- nizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] e l’art. 19 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale [Regolamento sull’organizzazione del TPF, ROTPF; RS 173.713.161]).
- che giusta l’art. 28 cpv. 3 DPA, il reclamo dev’essere presentato per scritto entro tre giorni da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’ope- razione o ha ricevuto notificazione della decisione;
- che per costante giurisprudenza, nell'ambito di un sequestro di conti bancari è il momento in cui il titolare del conto ha ricevuto dalla banca la comunica- zione della misura adottata nei confronti dei suoi attivi ad essere determi- nante (v. DTF 130 IV 43 consid. 1.3, sentenza del Tribunale penale federale BV.2012.30 del 25 ottobre 2012, consid. 1.4);
- che il termine di 3 giorni di cui all'art. 28 cpv. 3 DPA inizia quindi a decorrere dal momento in cui la banca informa il cliente dell'inchiesta condotta dall'au- torità o delle misure prese nei suoi confronti (cfr. DTF 124 II 124 con- sid. 2d/aa; DTF 120 Ib 183 consid. 3a);
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- che in specie, essendo il divieto di informare decaduto al più tardi il 23 marzo 2015, vi è luogo di considerare che, visto il rapporto civilistico entro l'istituto di credito e la reclamante, il quale avrebbe imposto l'immediata informazione della stessa (v. DTF 130 IV 43, consid. 1.3 in fine), l'insorgente abbia avuto conoscenza della decisione di sequestro oggetto della presente procedura in tale data o nei giorni immediatamente successivi;
- che tale considerazione è confermata anche dal fatto che la stessa recla- mante ha richiesto lo sblocco del conto litigioso all'AFC il 31 marzo 2015 (v. act. 9.1), confermando implicitamente di essere a conoscenza della mi- sura coercitiva;
- che la richiesta di sblocco, la quale si limita a descrivere la natura del conto oggetto del sequestro senza tuttavia proporre conclusioni ricorsuali, non adempie ai requisiti di cui all'art. 28 cpv. 3 DPA e non può quindi essere considerata nell'ambito della pendenza di reclamo (cfr. sentenza del Tribu- nale penale federale BV.2011.8 dell'8 aprile 2011);
- che in definitiva il reclamo datato 13 aprile 2015 è da considerarsi tardivo;
- che ad ogni modo chi è toccato dalla misura del sequestro può richiederne la rimozione all'autorità che lo ha emanato, ogni qualvolta un cambiamento di circostanze lo giustifica (v. sentenza del Tribunale federale 1P.239/2002 del 9 agosto 2002, consid. 3.2).
- che quindi la reclamante è libera di richiedere in ogni tempo un nuovo disse- questro totale o parziale all'AFC, la quale emanerà una decisione impugna- bile;
- che anche a prescindere dalla tardività dell’impugnativa, le argomentazioni sollevate nella medesima andrebbero respinte;
- che, in effetti, a mente dell'autorità inquirente, vi sarebbe il sospetto che la regolarizzazione con il fisco cantonale (in cui la reclamante avrebbe indicato un aumento dei beni per fr. 1'000'000.- dichiarati per il 2004, di fr. 40'000.-- nel 2005 e di fr. 150'000.-- nel 2006), avvenuta da parte della reclamante dopo il suo matrimonio con B. nel 2011, sarebbe stata implementata allo scopo di occultare l'utilizzo di una parte delle prestazioni valutabili in denaro versate a B. dalle società C. SA e D. SA, tramite l'utilizzo, segnatamente, di un asserito prestito di fr. 500'000.-- concesso dalla reclamante a B. ed in seguito da quest'ultimo versato alla società Immobiliare G. SA di B.;
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- che il sequestro previsto all’art. 46 DPA è una misura processuale provvisio- nale che permette di mettere in sicurezza gli oggetti che possono avere im- portanza quali mezzi di prova, rispettivamente gli oggetti e gli altri beni che saranno presumibilmente confiscati;
- che i risparmi d’imposta illegali possono essere oggetto di confisca (sentenza del Tribunale federale 1S.5/2005 del 26 settembre 2005);
- che il sequestro è giustificato in presenza di sufficienti indizi che permettano di sospettare che i valori patrimoniali sono serviti a commettere l’infrazione, che ne sono il prodotto oppure che questi serviranno a garantire il paga- mento di un risarcimento (art. 46 cpv. 1 lett. a e b DPA in relazione con l’art. 70 cpv. 1 CP per rinvio dell'art. 2 DPA; DTF 124 IV 313, consid. 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenze del Tribunale federale 1B_419/2010 del 1° aprile 2011; 1S.9/2005 – 1S.10/2005 del 6 ottobre 2005, consid. 6; sentenza del Tribunale penale federale BV.2006.22 del 13 luglio 2006, consid. 3.2 e rinvii);
- che nelle fasi iniziali dell’inchiesta non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile (DTF 125 IV 222, consid. 2c non pub- blicato; sentenze del Tribunale penale federale BV.2012.3-8/BV.2012.9 del 4 dicembre 2013; BV.2007.9 del 7 novembre 2007, consid 2; BV.2005.16 del 24 ottobre 2005, consid 3; BV.2004.19 dell’11 ottobre 2004, consid. 2; DTF 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1);
- che in quanto semplice misura procedurale provvisoria, il sequestro non pre- giudica la decisione materiale di confisca. Diversamente dal giudice del me- rito, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non deve esa- minare in modo definitivo le questioni di fatto e di diritto (DTF 124 IV 313 consid. 3b e 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.11 del 14 giugno 2005, consid. 2 e rinvii);
- che la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della pro- porzionalità (sentenze del Tribunale penale federale BV.2005.30 del 9 di- cembre 2005, consid. 2.1 e BV.2005.13 del 28 giugno 2005, consid. 2.1 e rinvii);
- che, per costante giurisprudenza, fintanto che persiste una possibilità di con- fisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro (DTF 125 IV 222 consid. 2 non pubblicato; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.28 del 7 luglio 2005, consid. 2;);
- che la confisca, e dunque il sequestro, può riguardare, oltre all’autore del reato, anche i terzi a cui l’autore ha trasferito i profitti, fatta eccezione per il
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caso in cui il terzo ha acquistato i valori patrimoniali ignorando i fatti che avrebbero giustificato il provvedimento coercitivo, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi con- fronti una misura eccessivamente severa (art. 70 cpv. 2 CP); in tutti gli altri casi l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro (v. TPF BK_B 165/04 del 18 gennaio 2005, consid. 2 con rinvii; TPF 2005 109 consid. 5.2 e rinvii; sentenza del Tribunale penale federale BV.2006.10 del 22 marzo 2006, consid. 3.2);
- che i valori patrimoniali che sottostanno a confisca giusta l’art. 70 cpv. 1 CP sono tutti i vantaggi patrimoniali che derivano direttamente o indirettamente dal reato; a norma dell’art. 71 cpv. 1 CP, se detti valori patrimoniali non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equiva- lente;
- che in caso di sottrazione fiscale, il vantaggio patrimoniale consiste nel con- trovalore dell’imposta sottratta (v. DTF 126 I 97, consid. 3 c e 3d; DTF 120 IV 365; sentenza del Tribunale penale federale BV.2009.8 del 30 marzo 2009, consid. 2.1 e rinvii);
- che, nella fattispecie, alla luce degli importi oggetto di indagini (valutati in numerose centinaia di migliaia di franchi per i reati di sottrazione d'imposta ed in diversi milioni di franchi per l'imposta preventiva sottratta), dello stadio ancora preliminare dell'inchiesta e dei conseguenti necessari chiarimenti in merito ai valori depositati sulla relazione sequestrata in relazione alle dichia- razioni fiscali della reclamante e di B., il sequestro della relazione intestata alla reclamante su cui erano depositati, al 25 marzo 2015, fr. 43'714.55, non apparirebbe manifestamente ingiustificato né sproporzionato ai sensi della giurisprudenza summenzionata;
- che le spese procedurali da porre a carico della reclamante, parte soccom- bente, vanno fissate (in funzione dell'art. 73 LOAP, applicabile in base al rinvio di cui all'art. 25 cpv. 4 DPA, nonché degli art. 5 e 8 cpv. 1 del Regola- mento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emo- lumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF; RS 173.713.162]) a fr. 2'000.--; esse sono prelevate dall’anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto nella misura della sua ammissibilità.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della reclamante. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 26 giugno 2015
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a: - Avv. Cesare Lepori - Amministrazione federale delle contribuzioni
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).