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BV.2012.11

Bundesstrafgericht · 2013-08-13 · Italiano CH

Sequestro (art. 46 DPA)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La causa è stralciata dal ruolo.

E. 2 Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale restituirà alla reclamante l'anticipo delle spese già versato pari a fr. 1'500.--.

E. 3 L'Amministrazione federale delle contribuzioni verserà alla reclamante un importo di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 14 agosto 2013

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Cesare Lepori - Amministrazione federale delle contribuzioni

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

Dispositiv
  1. La causa è stralciata dal ruolo.
  2. Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale restituirà alla reclamante l'anticipo delle spese già versato pari a fr. 1'500.--.
  3. L'Amministrazione federale delle contribuzioni verserà alla reclamante un importo di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Decisione del 13 agosto 2013 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Davide Francesconi

Parti

A. SA, rappresentata dall'avv. Cesare Lepori, Reclamante

contro

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI,

Controparte

Oggetto

Sequestro (art. 46 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BV.2012.11

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Visti: - il reclamo del 12 marzo 2012 presentato dalla A. SA avverso le decisioni del 7/9 marzo 2012 emanate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) nell'ambito di un'inchiesta fiscale speciale giusta gli art. 190 e segg. della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) avviata nei confronti di B. e C., con le quali essa ha sequestrato, tra le altre cose, il conto corrente della reclamante acceso presso la banca D. (v. act. 1); - la risposta del 16 marzo 2012 dell'AFC (v. act. 2) e la successiva replica della reclamante del 26 aprile 2012 (v. act. 8), nonché la duplica 14 maggio 2012 dell'autorità federale (v. act 12); - il decreto del 13 giugno 2012 del Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale mediante il quale i paralleli procedimenti di cui agli incarti. BV.2012.3-8 e BV.2012.9 sono stati sospesi ritenuta l'esistenza di una trattativa tra le parti volta ad un componimento bonale della vertenza, ciò che ha comportato la sospensione de facto anche del presente procedimento sino al 15 giugno 2013, considerata la sostanziale analogia tra gli stessi; - la lettera del 2 maggio 2013 mediante la quale l'AFC, allegando la comunicazione del 29 aprile 2013 della banca D., ha informato la scrivente Corte della chiusura del conto oggetto del provvedimento di sequestro già avvenuta in data 3 aprile 2013 con contestuale bonifico del saldo in favore dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona (act. 19); - la trasmissione di detta comunicazione all'avvocato della ricorrente, la quale non ha reagito (v. act. 20); - l'invito formulato in data 2 luglio 2013 da questa Corte alle parti di volersi esprimere in merito alle circostanze che hanno determinato l'estinzione, pendente causa, del conto corrente oggetto di sequestro (v. act. 21); - lo scritto del 3 luglio 2013 del reclamante con annessa copia della corrispondenza intercorsa con il competente Ufficio di esecuzione e fallimenti (v. act. 22); - le osservazioni del 15 luglio 2013 dell'AFC, mediante le quali l'autorità inquirente afferma che la chiusura del conto corrente in oggetto è dovuta ad un errore del funzionario inquirente, il quale, incurante del reclamo pendente

- 3 -

presso la scrivente Corte, avrebbe dato disposizioni alla banca depositaria di procedere alla chiusura della relazione (v. act. 23).

Considerato: - che a fronte della citata comunicazione in merito all'estinzione del conto oggetto dell'avversata decisione di sequestro, il reclamo è divenuto privo d'oggetto;

- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;

- che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162);

- che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione, in analogia, le disposizioni della LTF (v. ad esempio la sentenza del Tribunale penale federale BV.2010.60 del 25 luglio 2011);

- che di regola, giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti;

- che in base alla dottrina e alla giurisprudenza occorre esaminare in maniera sommaria il probabile esito del processo (T. GEISER, Basler Kommentar, BGG, 2a ediz., n. 14 ad art. 66 LTF); se ciò non è determinabile occorre riferirsi ai generali criteri processuali, con la conseguenza che le spese giudiziarie vengono addossate alla parte che ha provocato il procedimento poi divenuto senza oggetto, oppure alla parte che ha causato il motivo per il quale esso è divenuto privo d'oggetto (DTF 118 Ia 488 consid. 4a);

- che nel caso concreto, pronunciarsi circa il probabile esito del procedimento risulta, oltre che difficile, anche problematico, sussistendo il concreto rischio di compromettere il giudizio in merito alle altre procedure connesse alla presente;

- che le circostanze dell'estinzione del conto sono imputabili all'AFC, la quale, dando disposizioni alla banca depositaria di procedere alla chiusura della

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relazione bancaria, ha di fatto revocato la propria precedente decisione di sequestro, rendendo così la presente procedura priva d'oggetto;

- che a fronte di quanto precede, l'AFC è dunque da ritenersi parte soccombente nel quadro del presente procedimento;

- che ai sensi dell'art. 66 cpv. 4 LTF alla stessa non possono però essere addossate spese giudiziarie, siccome intervenuta in giudizio nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

- che a tenore dell'art. 68 cpv. 2 LTF, la parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente tutte le spese necessarie causate dalla controversia;

- che considerata la fattispecie, si giustifica l'attribuzione di un'indennità a favore della reclamante di fr. 1'000.--, a carico dell'AFC.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La causa è stralciata dal ruolo. 2. Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale restituirà alla reclamante l'anticipo delle spese già versato pari a fr. 1'500.--. 3. L'Amministrazione federale delle contribuzioni verserà alla reclamante un importo di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 14 agosto 2013

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Cesare Lepori - Amministrazione federale delle contribuzioni

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).