Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP).
Sachverhalt
A. In data 18 settembre 2019 il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in se- guito: MP/TI) ha trasmesso alla Generalstaatsanwaltschaft del Canton Berna (in seguito: MP/BE) una domanda di assunzione del procedimento penale a carico di A. domiciliato a Langenthal, e di B. domiciliato ad Aarau, per appro- priazione indebita (art. 138 n. 1 CP), truffa (art. 146 cpv. 1 CP), estorsione (art. 156 n. 1 e 3 CP), falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP), infrazione alla legge federale sulle armi e sulle munizioni (art. 33 LArm), maltrattamento di animali (art. 26 cpv. 1 LPAn) e infrazione alla legge federale sugli stupefa- centi (art. 19 cpv. 1 LStup).
Nella sua domanda, il MP/TI affermava che “il presente procedimento penale è stato aperto il 19 ottobre 2017 a seguito della segnalazione in Polizia di C., domiciliata a Bellinzona, secondo cui avrebbe ricevuto molteplici messaggi e telefonate minatorie da parte di A., finalizzate all’ottenimento di CHF 80'000.–. Temendo che le minacce finanche di morte potessero realiz- zarsi, la donna ha ceduto alle pressioni e si è dunque recata a Zurigo come richiestole, per consegnare all’imputato e a B. i suoi gioielli. Dopo essere stata accompagnata presso un negozio di “compro oro” ubicato in Z. e aver consegnato agli imputati il contante ottenuto dalla vendita dei preziosi, sa- rebbe poi stata condotta nell’appartamento del figlio a Y. (ZH), luogo dove A. le avrebbe puntato una pistola alla testa, chiedendo consegna del saldo della somma inizialmente richiesta e proseguendo con le sue pressioni e minacce anche nei giorni seguenti, ciò che ha spinto C. a sporgere denuncia penale presso il posto di Polizia di Bellinzona. La scrivente autorità ha pertanto aperto l’istruzione penale ed emanato i necessari ordini di perquisizione e sequestro domiciliari degli imputati e di accompagnamento coattivo, richie- dendo assistenza giudiziaria al Canton Berna. A. è stato posto in arresto il 23 novembre 2017 e B. il 27 novembre 2017 […]. L’inchiesta che si è in seguito sviluppata ha permesso di evidenziare molteplici ipotesi di reati pe- nali a carico degli imputati e in particolare a carico di A. che ha commesso reiterati atti di estorsione aggravata a danno di altri due accusatori privati, D. e E., e appropriazione indebita a danno di F., che gli avrebbe consegnato a Bellinzona un veicolo con l’intesa che questi lo vendesse e utilizzasse il de- naro al fine di acquistare le azioni della G. SA, società con sede a Y. A. avrebbe poi disatteso detto accordo, intestando il veicolo a suo padre non appena giunto nel proprio cantone di domicilio (Berna). Nonostante la mag- gior parte dei fatti contestati in particolare a A. siano avvenuti fuori dal Can- tone Ticino, la scrivente Autorità ha proseguito con l’inchiesta ritenendosi competente in ragione dei primi atti di perseguimento penale esperiti e rin- viando con atto d’accusa del 4 aprile 2019 gli imputati a giudizio dinanzi alla
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Corte delle assise criminali di Lugano. Con decreto di rinvio del 27 agosto 2019, la Corte ha stralciato dai ruoli l’incarto penale, rinviando gli atti al Mini- stero Pubblico per difetto di competenza territoriale, decisione non impugna- bile” (v. act. 1.3, pag. 1 e seg.).
B. Con scritto del 4 ottobre 2019, il MP/BE ha rifiutato l’assunzione del procedi- mento, affermando in sostanza che il MP/TI, avendo condotto l’intera inchie- sta senza sollevare dubbi sulla propria competenza, si sarebbe reso implici- tamente competente per trattare il caso (v. act. 1.4).
C. Con istanza di determinazione del foro competente del 10 ottobre 2019, il MP/TI, per il tramite del Procuratore pubblico titolare del procedimento, si è rivolto a questa Corte chiedendo che le autorità di perseguimento penale del Canton Berna siano designate quali autorità competenti a perseguire la fat- tispecie di cui sopra (v. act. 1).
D. Con risposta del 22 ottobre 2019, trasmessa al MP/TI per conoscenza (v. act. 4), il MP/BE chiede che la domanda ticinese sia dichiarata inammissibile. A titolo subordinato, esso chiede che la stessa venga respinta e che il MP/TI sia dichiarato competente a perseguire i fatti sopra menzionati (v. act. 3).
Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coin- volte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autorità penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si co- municano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della pro-
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mozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché de- cida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione [LOAP; RS 173.71]). Riguardo al termine per sottoporre la vertenza alla scrivente autorità, quest'ultima considera applicabile il termine di 10 giorni previsto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità richiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specifi- care (v. segnatamente TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'au- torità legittimata a rappresentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di vedute o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; KUHN, Commentario Basilese, 2a ediz. 2014, n. 9 ad art. 39 e n. 10 ad art. 40 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2017, n. 488; GALLIANI/MARCELLINI, Commentario CPP, 2010, n. 5 ad art. 40 CPP). Condizione per adire la presente Corte è quindi che tutti i Cantoni coinvolti abbiano provveduto a formulare una loro presa di posizione mediante uno scambio di scritti. Nell'eventualità in cui tale scambio di scritti non abbia por- tato ad alcun esito, si concretizza un conflitto di foro che giustifica l'intervento della scrivente Corte (v. art. 40 cpv. 2 CPP; BERTOSSA, Commentario Ro- mando, 2011, n. 4 ad art. 39 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Ge- richtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 569 e 599; FIN- GERHUTH/LIEBER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2a ediz. 2014, n. 9 ad art. 40 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter del 21 maggio 2007, n. 5). In assenza di uno scambio di scritti completo e validamente ter- minato, l'istanza di determinazione del foro competente deve essere dichia- rata irricevibile (decisioni del Tribunale penale federale BG.2014.31 del 21 gennaio 2015 consid. 1.2; BG.2012.31 del 23 agosto 2012; BG.2012.3 del 23 febbraio 2012 consid. 1 e 3.3; BG.2011.7 del 17 giugno 2011 con- sid. 1.2; BG.2009.4 del 9 marzo 2009; KUHN, op. cit., n. 16 ad art. 40 CPP).
E. 1.2 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constatare che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'or- ganizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 177.100), la stessa spetta al procura- tore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2013.16 del 18 luglio 2013 consid. 1.2). Per quanto attiene al Canton Berna, competente in questo ambito è la Generalstaatsanwaltschaft (v. art. 24 lett. b della «Einführungsgesetz zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozessordnung und zur Jugendstrafprozessordnung» del Canton
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Berna dell’11 giugno 2009 [EG ZSJ/BE; BSG 271.1]; v. anche sentenza del Tribunale penale federale BG.2018.11 del 10 aprile 2018 consid. 1.2).
E. 1.3 Alla luce di ciò e fintanto che le autorità designate come competenti dalle leggi cantonali nei casi di conflitti di foro non sono state consultate e non si sono espresse, non sussiste un conflitto di foro e non è pertanto possibile adire la Corte dei reclami penali (v. decisioni del Tribunale penale federale BG.2014.31 del 21 gennaio 2015 consid. 1.3; BG.2012.33 del 28 novem- bre 2012 consid. 1.3-1.5; BG.2010.16 del 14 settembre 2010 e BG.2008.13 del 2 luglio 2008 consid. 1.2; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 564).
E. 1.4 Nella fattispecie, prima di formulare la presente istanza di fissazione del foro, non sono stati interpellati tutti i Cantoni toccati dai fatti descritti dal MP/TI. Nella sua istanza di fissazione del foro del 10 ottobre 2019 e nell’atto d’ac- cusa del 4 aprile 2019, l’autorità di perseguimento penale ticinese descrive infatti comportamenti di presunta rilevanza penale occorsi anche nei Cantoni di Zurigo (Y.) e Soletta (X). Ma a prescindere da questo va preso atto che l’istanza di fissazione del foro non è stata presentata a questa Corte prima della promozione dell’accusa, chiara condizione temporale posta dall’art. 40 cpv. 2 CPP per garantire l’efficienza del procedimento e il rispetto del princi- pio di celerità (v. sentenze del Tribunale penale federale BG.2014.38 del 29 aprile 2015 consid. 1.3; BG.2013.25 del 25 febbraio 2014 consid. 1.3; KUHN, op. cit., n. 5 ad art. 39 CPP e n. 14 ad art. 40 CPP), precisato che per promozione dell’accusa si intende la prima promozione dell’accusa (v. sen- tenze BG.2013.25 consid. 1.4 e BG.2014.38 consid. 1.3). Dato che quest’ul- tima è già stata indubbiamente promossa, la procedura prevista dall’art. 40 cpv. 2 CPP non è più applicabile (v. sentenze BG.2013.25 consid. 1.5 e BG.2014.38 consid. 1.4). L’istanza è quindi inammissibile perché tardiva.
E. 1.5 In ogni caso, anche se l’istanza di fissazione del foro fosse stata ammissibile, la competenza del Canton Ticino per giudicare i fatti descritti nell’atto d’ac- cusa del 4 aprile 2019 sarebbe stata comunque data in virtù di quanto segue.
E. 2.1 L’autorità competente a decidere sul foro può stabilire un foro diverso da quello previsto negli articoli 31-37 se il centro dell’attività penalmente rile- vante, la situazione personale dell’imputato o altri motivi pertinenti lo esigono (art. 40 cpv. 3 CPP). La deroga al foro legale deve tuttavia restare l’ecce- zione. Un accordo o una decisione che assegni il perseguimento penale ad un Cantone non competente legalmente è condizionato dall’esistenza di mo- tivi pertinenti. Le considerazioni che fanno apparire il foro legale inopportuno
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devono imporsi in maniera evidente. Inoltre, un Cantone può essere dichia- rato competente o dichiararsi competente in deroga al foro legale unica- mente in presenza di un nesso territoriale effettivo (TPF 2012 66 consid. 3.1 pag. 67 e seg.; TPF 2011 178 consid. 3.1 pag. 180 e seg; sentenza del Tri- bunale penale federale BG.2019.9 del 21 agosto 2019 consid. 5.2). Questa Corte ha già avuto modo di affermare che un altro motivo pertinente ai sensi dell’art. 40 cpv. 3 CPP può esistere allorquando un’autorità di un Cantone rimane inattiva per quattro mesi dopo essersi vista respingere da un altro Cantone una domanda di assunzione del procedimento (TPF 2011 178 con- sid. 2.1 pag. 178 e seg.; sentenza del Tribunale penale federale BG.2017.7 del 26 luglio 2017 consid. 5.5). Un’inazione di così lunga durata deve essere considerata, in ossequio al principio della buona fede, come un riconosci- mento della propria competenza per atti concludenti (v. TPF 2011 178 con- sid. 3.2 pag. 181; sentenze BG.2017.7 consid. 5.5; BG.2013.25 consid. 1.3 con rinvii).
E. 2.2 In concreto, da una parte, gli atti dell’incarto, e in particolare l’atto d’accusa del 4 aprile 2019 (v. act. 1.1), permettono di accertare la presenza di presunti atti penalmente rilevanti anche in Ticino, per cui il nesso territoriale con tale Cantone è dato. D’altra parte, si rileva che il MP/TI ha aperto il procedimento penale a carico degli indagati in data 19 ottobre 2017, procedendo in seguito a diversi atti istruttori e richiedendo assistenza giudiziaria al Canton Berna. Esso non ha formulato richieste di assunzione del procedimento ad altri Can- toni potenzialmente toccati dai fatti oggetto della sua inchiesta e non ha dun- que messo in discussione la propria competenza, giungendo sino alla pro- mozione dell’accusa dinanzi alla Corte delle assise criminali quasi un anno e mezzo dopo. Quanto precede sarebbe stato da considerare come un rico- noscimento del foro per atti concludenti da parte del MP/TI.
E. 3 Per la presente decisione non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP).
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Dispositiv
- L’istanza di fissazione del foro è inammissibile.
- Non si prelevano spese giudiziarie.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Decisione del 29 ottobre 2019 Corte dei reclami penali Composizione
Giudici penali federali Roy Garré, Vicepresidente, Andreas J. Keller e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
CANTONE TICINO,
Richiedente
contro
KANTON BERN,
Opponente
Oggetto
Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BG.2019.47
- 2 -
Fatti:
A. In data 18 settembre 2019 il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in se- guito: MP/TI) ha trasmesso alla Generalstaatsanwaltschaft del Canton Berna (in seguito: MP/BE) una domanda di assunzione del procedimento penale a carico di A. domiciliato a Langenthal, e di B. domiciliato ad Aarau, per appro- priazione indebita (art. 138 n. 1 CP), truffa (art. 146 cpv. 1 CP), estorsione (art. 156 n. 1 e 3 CP), falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP), infrazione alla legge federale sulle armi e sulle munizioni (art. 33 LArm), maltrattamento di animali (art. 26 cpv. 1 LPAn) e infrazione alla legge federale sugli stupefa- centi (art. 19 cpv. 1 LStup).
Nella sua domanda, il MP/TI affermava che “il presente procedimento penale è stato aperto il 19 ottobre 2017 a seguito della segnalazione in Polizia di C., domiciliata a Bellinzona, secondo cui avrebbe ricevuto molteplici messaggi e telefonate minatorie da parte di A., finalizzate all’ottenimento di CHF 80'000.–. Temendo che le minacce finanche di morte potessero realiz- zarsi, la donna ha ceduto alle pressioni e si è dunque recata a Zurigo come richiestole, per consegnare all’imputato e a B. i suoi gioielli. Dopo essere stata accompagnata presso un negozio di “compro oro” ubicato in Z. e aver consegnato agli imputati il contante ottenuto dalla vendita dei preziosi, sa- rebbe poi stata condotta nell’appartamento del figlio a Y. (ZH), luogo dove A. le avrebbe puntato una pistola alla testa, chiedendo consegna del saldo della somma inizialmente richiesta e proseguendo con le sue pressioni e minacce anche nei giorni seguenti, ciò che ha spinto C. a sporgere denuncia penale presso il posto di Polizia di Bellinzona. La scrivente autorità ha pertanto aperto l’istruzione penale ed emanato i necessari ordini di perquisizione e sequestro domiciliari degli imputati e di accompagnamento coattivo, richie- dendo assistenza giudiziaria al Canton Berna. A. è stato posto in arresto il 23 novembre 2017 e B. il 27 novembre 2017 […]. L’inchiesta che si è in seguito sviluppata ha permesso di evidenziare molteplici ipotesi di reati pe- nali a carico degli imputati e in particolare a carico di A. che ha commesso reiterati atti di estorsione aggravata a danno di altri due accusatori privati, D. e E., e appropriazione indebita a danno di F., che gli avrebbe consegnato a Bellinzona un veicolo con l’intesa che questi lo vendesse e utilizzasse il de- naro al fine di acquistare le azioni della G. SA, società con sede a Y. A. avrebbe poi disatteso detto accordo, intestando il veicolo a suo padre non appena giunto nel proprio cantone di domicilio (Berna). Nonostante la mag- gior parte dei fatti contestati in particolare a A. siano avvenuti fuori dal Can- tone Ticino, la scrivente Autorità ha proseguito con l’inchiesta ritenendosi competente in ragione dei primi atti di perseguimento penale esperiti e rin- viando con atto d’accusa del 4 aprile 2019 gli imputati a giudizio dinanzi alla
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Corte delle assise criminali di Lugano. Con decreto di rinvio del 27 agosto 2019, la Corte ha stralciato dai ruoli l’incarto penale, rinviando gli atti al Mini- stero Pubblico per difetto di competenza territoriale, decisione non impugna- bile” (v. act. 1.3, pag. 1 e seg.).
B. Con scritto del 4 ottobre 2019, il MP/BE ha rifiutato l’assunzione del procedi- mento, affermando in sostanza che il MP/TI, avendo condotto l’intera inchie- sta senza sollevare dubbi sulla propria competenza, si sarebbe reso implici- tamente competente per trattare il caso (v. act. 1.4).
C. Con istanza di determinazione del foro competente del 10 ottobre 2019, il MP/TI, per il tramite del Procuratore pubblico titolare del procedimento, si è rivolto a questa Corte chiedendo che le autorità di perseguimento penale del Canton Berna siano designate quali autorità competenti a perseguire la fat- tispecie di cui sopra (v. act. 1).
D. Con risposta del 22 ottobre 2019, trasmessa al MP/TI per conoscenza (v. act. 4), il MP/BE chiede che la domanda ticinese sia dichiarata inammissibile. A titolo subordinato, esso chiede che la stessa venga respinta e che il MP/TI sia dichiarato competente a perseguire i fatti sopra menzionati (v. act. 3).
Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coin- volte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autorità penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si co- municano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della pro-
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mozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché de- cida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione [LOAP; RS 173.71]). Riguardo al termine per sottoporre la vertenza alla scrivente autorità, quest'ultima considera applicabile il termine di 10 giorni previsto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità richiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specifi- care (v. segnatamente TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'au- torità legittimata a rappresentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di vedute o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; KUHN, Commentario Basilese, 2a ediz. 2014, n. 9 ad art. 39 e n. 10 ad art. 40 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2017, n. 488; GALLIANI/MARCELLINI, Commentario CPP, 2010, n. 5 ad art. 40 CPP). Condizione per adire la presente Corte è quindi che tutti i Cantoni coinvolti abbiano provveduto a formulare una loro presa di posizione mediante uno scambio di scritti. Nell'eventualità in cui tale scambio di scritti non abbia por- tato ad alcun esito, si concretizza un conflitto di foro che giustifica l'intervento della scrivente Corte (v. art. 40 cpv. 2 CPP; BERTOSSA, Commentario Ro- mando, 2011, n. 4 ad art. 39 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Ge- richtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 569 e 599; FIN- GERHUTH/LIEBER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2a ediz. 2014, n. 9 ad art. 40 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter del 21 maggio 2007, n. 5). In assenza di uno scambio di scritti completo e validamente ter- minato, l'istanza di determinazione del foro competente deve essere dichia- rata irricevibile (decisioni del Tribunale penale federale BG.2014.31 del 21 gennaio 2015 consid. 1.2; BG.2012.31 del 23 agosto 2012; BG.2012.3 del 23 febbraio 2012 consid. 1 e 3.3; BG.2011.7 del 17 giugno 2011 con- sid. 1.2; BG.2009.4 del 9 marzo 2009; KUHN, op. cit., n. 16 ad art. 40 CPP). 1.2 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constatare che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'or- ganizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 177.100), la stessa spetta al procura- tore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2013.16 del 18 luglio 2013 consid. 1.2). Per quanto attiene al Canton Berna, competente in questo ambito è la Generalstaatsanwaltschaft (v. art. 24 lett. b della «Einführungsgesetz zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozessordnung und zur Jugendstrafprozessordnung» del Canton
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Berna dell’11 giugno 2009 [EG ZSJ/BE; BSG 271.1]; v. anche sentenza del Tribunale penale federale BG.2018.11 del 10 aprile 2018 consid. 1.2). 1.3 Alla luce di ciò e fintanto che le autorità designate come competenti dalle leggi cantonali nei casi di conflitti di foro non sono state consultate e non si sono espresse, non sussiste un conflitto di foro e non è pertanto possibile adire la Corte dei reclami penali (v. decisioni del Tribunale penale federale BG.2014.31 del 21 gennaio 2015 consid. 1.3; BG.2012.33 del 28 novem- bre 2012 consid. 1.3-1.5; BG.2010.16 del 14 settembre 2010 e BG.2008.13 del 2 luglio 2008 consid. 1.2; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 564). 1.4 Nella fattispecie, prima di formulare la presente istanza di fissazione del foro, non sono stati interpellati tutti i Cantoni toccati dai fatti descritti dal MP/TI. Nella sua istanza di fissazione del foro del 10 ottobre 2019 e nell’atto d’ac- cusa del 4 aprile 2019, l’autorità di perseguimento penale ticinese descrive infatti comportamenti di presunta rilevanza penale occorsi anche nei Cantoni di Zurigo (Y.) e Soletta (X). Ma a prescindere da questo va preso atto che l’istanza di fissazione del foro non è stata presentata a questa Corte prima della promozione dell’accusa, chiara condizione temporale posta dall’art. 40 cpv. 2 CPP per garantire l’efficienza del procedimento e il rispetto del princi- pio di celerità (v. sentenze del Tribunale penale federale BG.2014.38 del 29 aprile 2015 consid. 1.3; BG.2013.25 del 25 febbraio 2014 consid. 1.3; KUHN, op. cit., n. 5 ad art. 39 CPP e n. 14 ad art. 40 CPP), precisato che per promozione dell’accusa si intende la prima promozione dell’accusa (v. sen- tenze BG.2013.25 consid. 1.4 e BG.2014.38 consid. 1.3). Dato che quest’ul- tima è già stata indubbiamente promossa, la procedura prevista dall’art. 40 cpv. 2 CPP non è più applicabile (v. sentenze BG.2013.25 consid. 1.5 e BG.2014.38 consid. 1.4). L’istanza è quindi inammissibile perché tardiva.
1.5 In ogni caso, anche se l’istanza di fissazione del foro fosse stata ammissibile, la competenza del Canton Ticino per giudicare i fatti descritti nell’atto d’ac- cusa del 4 aprile 2019 sarebbe stata comunque data in virtù di quanto segue.
2.
2.1 L’autorità competente a decidere sul foro può stabilire un foro diverso da quello previsto negli articoli 31-37 se il centro dell’attività penalmente rile- vante, la situazione personale dell’imputato o altri motivi pertinenti lo esigono (art. 40 cpv. 3 CPP). La deroga al foro legale deve tuttavia restare l’ecce- zione. Un accordo o una decisione che assegni il perseguimento penale ad un Cantone non competente legalmente è condizionato dall’esistenza di mo- tivi pertinenti. Le considerazioni che fanno apparire il foro legale inopportuno
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devono imporsi in maniera evidente. Inoltre, un Cantone può essere dichia- rato competente o dichiararsi competente in deroga al foro legale unica- mente in presenza di un nesso territoriale effettivo (TPF 2012 66 consid. 3.1 pag. 67 e seg.; TPF 2011 178 consid. 3.1 pag. 180 e seg; sentenza del Tri- bunale penale federale BG.2019.9 del 21 agosto 2019 consid. 5.2). Questa Corte ha già avuto modo di affermare che un altro motivo pertinente ai sensi dell’art. 40 cpv. 3 CPP può esistere allorquando un’autorità di un Cantone rimane inattiva per quattro mesi dopo essersi vista respingere da un altro Cantone una domanda di assunzione del procedimento (TPF 2011 178 con- sid. 2.1 pag. 178 e seg.; sentenza del Tribunale penale federale BG.2017.7 del 26 luglio 2017 consid. 5.5). Un’inazione di così lunga durata deve essere considerata, in ossequio al principio della buona fede, come un riconosci- mento della propria competenza per atti concludenti (v. TPF 2011 178 con- sid. 3.2 pag. 181; sentenze BG.2017.7 consid. 5.5; BG.2013.25 consid. 1.3 con rinvii).
2.2 In concreto, da una parte, gli atti dell’incarto, e in particolare l’atto d’accusa del 4 aprile 2019 (v. act. 1.1), permettono di accertare la presenza di presunti atti penalmente rilevanti anche in Ticino, per cui il nesso territoriale con tale Cantone è dato. D’altra parte, si rileva che il MP/TI ha aperto il procedimento penale a carico degli indagati in data 19 ottobre 2017, procedendo in seguito a diversi atti istruttori e richiedendo assistenza giudiziaria al Canton Berna. Esso non ha formulato richieste di assunzione del procedimento ad altri Can- toni potenzialmente toccati dai fatti oggetto della sua inchiesta e non ha dun- que messo in discussione la propria competenza, giungendo sino alla pro- mozione dell’accusa dinanzi alla Corte delle assise criminali quasi un anno e mezzo dopo. Quanto precede sarebbe stato da considerare come un rico- noscimento del foro per atti concludenti da parte del MP/TI.
3. Per la presente decisione non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. L’istanza di fissazione del foro è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
Bellinzona, il 30 ottobre 2019
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Vicepresidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
- Ministero pubblico del Cantone Ticino - Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern
Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.