Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso è tempestivo ai sensi dell'art. 108 cpv. 3 LAsi ed è ammissibile ex art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1 e rif. cit.).
E. 2.2 Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), nonché la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 3.1 Innanzitutto, nel suo ricorso, l'insorgente solleva un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi (cfr. DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3), ed implicitamente anche una violazione del principio inquisitorio che le incombeva (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Ciò in quanto l'autorità inferiore non avrebbe indagato preventivamente i rischi per il ricorrente di subire dei trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, legati ad un trasferimento in Polonia, e dovuti ai reiterati pushback verso la C._______ come pure alle violenze fisiche e psicologiche da lui subite nel predetto Stato in passato per mano della polizia polacca e delle condizioni del sistema d'accoglienza precarie nelle quali egli si sarebbe ritrovato. La SEM non avrebbe quindi chiarito come le autorità polacche sarebbero concretamente in grado di garantirgli protezione. Altresì, la decisione impugnata, non sarebbe stata motivata sufficientemente (per l'obbligo di motivazione cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351 consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1), per addivenire ad una valutazione sotto il profilo dell'applicazione della clausola discrezionale di cui all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Ciò in quanto l'argomentazione esposta, avrebbe dovuto inglobare una disamina delle condizioni esistenti al confine tra la Polonia e la C._______ e del sistema d'accoglienza polacco, che non sarebbe invece contenuta nel provvedimento sindacato.
E. 3.2 Prima di tutto, si rileva, come gli elementi utilizzati dall'autorità inferiore, onde forgiare il proprio convincimento nel provvedimento impugnato sotto il profilo dell'art. 3 par. 2 RD III (cfr. p.to II, pag. 3 della decisione avversata), s'iscrivano palesemente nella giurisprudenza costante resa in materia dallo scrivente Tribunale (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale F-605/2025 del 6 febbraio 2025 consid. 6 con ulteriori rif. cit.; F-490/2025 del 30 gennaio 2025 consid. 4.1; F-5921/2024 del 17 gennaio 2025 consid. 9.2). Pertanto la SEM, da questo profilo, non ha violato né il suo obbligo inquisitorio, né il suo obbligo di motivare a sufficienza il provvedimento impugnato. In realtà, con le sue argomentazioni ricorsuali, l'insorgente intende contestare l'apprezzamento effettuato dall'autorità inferiore, che però riguarda il merito della questione e non la forma, e che verrà quindi esaminato dappresso. La medesima conclusione vale mutatis mutandis pure per quanto attiene agli elementi ed alla valutazione esposti nella decisione sindacata sotto il profilo della clausola di sovranità, in quanto si evince dalla lettura della stessa come la SEM abbia tenuto adeguatamente e sufficientemente conto sia delle allegazioni di maltrattamenti che il ricorrente ha addotto nel corso del colloquio Dublino di aver subito in Polonia per mano di agenti di polizia, sia delle condizioni d'alloggio da lui descritte - in particolare anche rispetto all'assenza di assistenza medica da lui allegata - (cfr. p.to II, pag. 4 della decisione impugnata). Non si ravvede quindi, neppure sotto tale aspetto, una violazione dell'obbligo inquisitorio da parte della SEM. Peraltro, l'argomentazione enucleata nella decisione avversata circa il sistema d'accoglienza e di procedura vigente in Polonia, è sufficiente per intendere il ragionamento dell'autorità inferiore all'origine del provvedimento contestato e, come dimostrato dall'articolato allegato ricorsuale, per impugnare quest'ultimo in piena conoscenza di causa. Le censure formali mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato, devono quindi essere integralmente respinte.
E. 4.1 Proseguendo nell'analisi, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento. Inoltre, lo Stato membro competente in forza del RD III è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d'esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. c RD III).
E. 4.2 Nel caso di specie, risulta che il ricorrente aveva depositato una domanda d'asilo in Polonia il (...) (cfr. n. 8/1). Su tale presupposto, che è stato pure confermato dall'interessato nel corso del suo colloquio Dublino (cfr. n. 17/2), la SEM ha presentato all'autorità polacca preposta una richiesta di ripresa in carico (cfr. n. 10/5), la quale è stata espressamente accettata da quest'ultima autorità fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. c RD III (cfr. n. 15/1). Di conseguenza, la competenza della Polonia per il proseguimento della procedura d'asilo e d'allontanamento del ricorrente è di principio data.
E. 5.1 Al contrario poi di quanto evidenziato dal ricorrente nelle sue considerazioni ricorsuali, con ampio riferimento a diverse fonti e rapporti di organizzazioni non governative ed europee, nonché di articoli giornalistici (cfr. ricorso, p.to II, pag. 3 seg.), non vi sono dei fondati motivi di ritenere che sussistano in Polonia delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.01.2000; di seguito: CartaUE). Invero, come ritenuto da giurisprudenza costante del Tribunale, anche dopo l'inizio della guerra in D._______ che ha provocato un forte afflusso di persone in Polonia a partire dalla fine del febbraio 2022, non si può concludere che tale Paese non rispetti le sue obbligazioni contrattuali quale Stato membro del RD III (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale F-490/2025 succitata consid. 4.1, F-6982/2024 del 13 novembre 2024, F-6736/2023 del 27 febbraio 2024 consid. 5.1). Per quanto riguarda i presunti maltrattamenti e pushback verso la C._______ da parte di agenti di polizia polacchi, addotti nel colloquio Dublino (cfr. n. 17/2), per nulla circostanziati e provati, seppure si ritenessero verosimili e in tal senso d'indubbia gravità, va rilevato che non esiste alcuna ragione seria e concreta di ritenere che un trasferimento in Polonia ai sensi del RD III - che avverrebbe probabilmente in aereo e dunque non al confine - rischierebbe di esporre l'insorgente ad una situazione simile a quella da lui descritta, e che sarebbe avvenuta in particolare alla frontiera, in occasione dei suoi ingressi (illegali) sul suolo polacco. Per gli stessi motivi, tali allegazioni non sono quindi neppure decisive dal profilo della conformità del trasferimento del ricorrente in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura; cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-6044/2024 del 2 ottobre 2024). Inoltre, come motivato a ragione anche nella decisione sindacata, incomberà al ricorrente di denunciare l'eventuale agito illecito di agenti polacchi, passato o futuro, presso le preposte autorità di polizia - ed eventualmente di agire anche per le vie giudiziarie - polacche, che risultano essere presenti nello Stato in questione, e che sono di principio disposte ed in grado di fornire la protezione sufficiente da minacce o agiti illeciti commessi da terze persone (cfr. sentenza del Tribunale F-490/2025 succitata consid. 4.1), nel caso di bisogno anche con l'aiuto di organizzazioni caritative ivi presenti. Peraltro, come esposto correttamente nella decisione avversata, anche il Tribunale ritiene che il ricorrente, neppure con le motivazioni addotte nel suo gravame, non sia stato in grado di dimostrare che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione e ciò in violazione in particolare del principio del divieto di respingimento e, dunque, che verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese. Agli atti non figurano nemmeno elementi tali da indurre a concludere che un suo trasferimento nello stato in questione lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza). In tal senso, le sue allegazioni di non aver ricevuto cibo a sufficienza, del sapone o dei vestiti nuovi o ancora l'assistenza medica di cui egli avrebbe necessitato nel corso del suo soggiorno presso un centro d'accoglienza per richiedenti l'asilo in Polonia (cfr. n. 17/2), reiterate anche nel ricorso (cfr. p.to II, pag. 8), anche se fossero ritenute verosimili, non sono riuscite nell'intento di dimostrare che le condizioni d'esistenza asserite abbiano rivestito o rivestirebbero in futuro un grado di gravità e disagio da essere costitutive di un trattamento contrario agli art. 4 CartaUE, 3 CEDU o 3 Conv. tortura. A tal proposito, v'è inoltre luogo di rimarcare come appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie legali dinanzi alle autorità dello Stato in questione, ciò che non appare che egli abbia mai intrapreso, anche rivolgendosi ad un'organizzazione caritativa presente su suolo polacco in caso di necessità, come già da egli del resto fatto in passato per la registrazione della propria domanda d'asilo (cfr. n. 17/2). Si rimarca inoltre che, la valutazione di un tribunale (...) in merito alla situazione alloggiativa dei richiedenti l'asilo in Polonia a cui si fa riferimento nel ricorso (cfr. pag. 5), non leghi in alcun modo questo Tribunale. Per il resto, dagli atti non risulta che egli soffra di problemi medici che potrebbero essere ostativi al suo trasferimento in Polonia, avendo egli per di più allegato di stare bene di salute (cfr. n. 17/2). Ad ogni modo, se egli necessitasse di cure mediche, la Polonia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva), e dispone di strutture mediche adeguate al fine di curare ogni affezione fisica e psichica (cfr. sentenza del Tribunale F-6736/2023 del 27 febbraio 2024 consid. 6.4).
E. 5.2 In altre parole, da quanto precede, il ricorrente non ha fornito indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, in caso di esecuzione del suo trasferimento in Polonia.
E. 5.3 Sulla scorta di quanto precede, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere d'apprezzamento di cui dispone nell'ambito degli art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità") e art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), per non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente. Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, né v'è luogo di richiedere delle garanzie specifiche alla Polonia quanto all'accoglienza del ricorrente, come da lui sollevato genericamente ed implicitamente nel ricorso (cfr. pag. 3).
E. 5.4 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Polonia rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente in ossequio alle condizioni poste nel RD III.
E. 6 Sulla scorta di quanto precede, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
E. 7 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 13 febbraio 2025 dal Tribunale, sono revocate.
E. 8.1 Altresì, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 8.2 Pertanto, e visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 9 La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-909/2025 Sentenza del 19 febbraio 2025 Composizione Giudice Regula Schenker Senn, giudice unica, con l'approvazione della giudice Susanne Genner; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Eritrea, patrocinato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 4 febbraio 2025 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) gennaio 2025. Da ricerche intraprese dalla SEM nella banca dati europea "Eurodac", il 23 gennaio 2025, è risultato che il richiedente aveva depositato una domanda d'asilo precedente in Polonia il (...). A.b Fondandosi su quanto precede, la SEM, in data 23 gennaio 2025, ha presentato una domanda di ripresa in carico dell'interessato alle competenti autorità polacche, sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Il 28 gennaio 2025, la Polonia ha risposto positivamente alla predetta richiesta di ripresa in carico, in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. c RD III. A.c Il (...) gennaio 2025 il richiedente è stato sentito nell'ambito del colloquio Dublino riguardo in particolare ai motivi che si opporrebbero ad un suo ritorno in Polonia così come in merito al suo stato di salute. B. Con decisione del 4 febbraio 2025, notificata il giorno seguente (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-20/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Polonia. C. Il 12 febbraio 2025, il richiedente ha impugnato con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) la succitata decisione, concludendo, a titolo procedurale, d'un canto alla sospensione dell'esecuzione del suo allontanamento in via supercautelare ed alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto all'assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito ha postulato l'annullamento della decisione avversata e la restituzione degli atti di causa alla SEM affinché effettui un esame nazionale della sua domanda d'asilo ed applichi la clausola di sovranità. D. Il 13 febbraio 2025 il Tribunale ha pronunciato, quale misura supercautelare, la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo ai sensi dell'art. 108 cpv. 3 LAsi ed è ammissibile ex art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1 e rif. cit.). 2.2 Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), nonché la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 3. 3.1 Innanzitutto, nel suo ricorso, l'insorgente solleva un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi (cfr. DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3), ed implicitamente anche una violazione del principio inquisitorio che le incombeva (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Ciò in quanto l'autorità inferiore non avrebbe indagato preventivamente i rischi per il ricorrente di subire dei trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, legati ad un trasferimento in Polonia, e dovuti ai reiterati pushback verso la C._______ come pure alle violenze fisiche e psicologiche da lui subite nel predetto Stato in passato per mano della polizia polacca e delle condizioni del sistema d'accoglienza precarie nelle quali egli si sarebbe ritrovato. La SEM non avrebbe quindi chiarito come le autorità polacche sarebbero concretamente in grado di garantirgli protezione. Altresì, la decisione impugnata, non sarebbe stata motivata sufficientemente (per l'obbligo di motivazione cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351 consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1), per addivenire ad una valutazione sotto il profilo dell'applicazione della clausola discrezionale di cui all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Ciò in quanto l'argomentazione esposta, avrebbe dovuto inglobare una disamina delle condizioni esistenti al confine tra la Polonia e la C._______ e del sistema d'accoglienza polacco, che non sarebbe invece contenuta nel provvedimento sindacato. 3.2 Prima di tutto, si rileva, come gli elementi utilizzati dall'autorità inferiore, onde forgiare il proprio convincimento nel provvedimento impugnato sotto il profilo dell'art. 3 par. 2 RD III (cfr. p.to II, pag. 3 della decisione avversata), s'iscrivano palesemente nella giurisprudenza costante resa in materia dallo scrivente Tribunale (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale F-605/2025 del 6 febbraio 2025 consid. 6 con ulteriori rif. cit.; F-490/2025 del 30 gennaio 2025 consid. 4.1; F-5921/2024 del 17 gennaio 2025 consid. 9.2). Pertanto la SEM, da questo profilo, non ha violato né il suo obbligo inquisitorio, né il suo obbligo di motivare a sufficienza il provvedimento impugnato. In realtà, con le sue argomentazioni ricorsuali, l'insorgente intende contestare l'apprezzamento effettuato dall'autorità inferiore, che però riguarda il merito della questione e non la forma, e che verrà quindi esaminato dappresso. La medesima conclusione vale mutatis mutandis pure per quanto attiene agli elementi ed alla valutazione esposti nella decisione sindacata sotto il profilo della clausola di sovranità, in quanto si evince dalla lettura della stessa come la SEM abbia tenuto adeguatamente e sufficientemente conto sia delle allegazioni di maltrattamenti che il ricorrente ha addotto nel corso del colloquio Dublino di aver subito in Polonia per mano di agenti di polizia, sia delle condizioni d'alloggio da lui descritte - in particolare anche rispetto all'assenza di assistenza medica da lui allegata - (cfr. p.to II, pag. 4 della decisione impugnata). Non si ravvede quindi, neppure sotto tale aspetto, una violazione dell'obbligo inquisitorio da parte della SEM. Peraltro, l'argomentazione enucleata nella decisione avversata circa il sistema d'accoglienza e di procedura vigente in Polonia, è sufficiente per intendere il ragionamento dell'autorità inferiore all'origine del provvedimento contestato e, come dimostrato dall'articolato allegato ricorsuale, per impugnare quest'ultimo in piena conoscenza di causa. Le censure formali mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato, devono quindi essere integralmente respinte. 4. 4.1 Proseguendo nell'analisi, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento. Inoltre, lo Stato membro competente in forza del RD III è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d'esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. c RD III). 4.2 Nel caso di specie, risulta che il ricorrente aveva depositato una domanda d'asilo in Polonia il (...) (cfr. n. 8/1). Su tale presupposto, che è stato pure confermato dall'interessato nel corso del suo colloquio Dublino (cfr. n. 17/2), la SEM ha presentato all'autorità polacca preposta una richiesta di ripresa in carico (cfr. n. 10/5), la quale è stata espressamente accettata da quest'ultima autorità fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. c RD III (cfr. n. 15/1). Di conseguenza, la competenza della Polonia per il proseguimento della procedura d'asilo e d'allontanamento del ricorrente è di principio data. 5. 5.1 Al contrario poi di quanto evidenziato dal ricorrente nelle sue considerazioni ricorsuali, con ampio riferimento a diverse fonti e rapporti di organizzazioni non governative ed europee, nonché di articoli giornalistici (cfr. ricorso, p.to II, pag. 3 seg.), non vi sono dei fondati motivi di ritenere che sussistano in Polonia delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.01.2000; di seguito: CartaUE). Invero, come ritenuto da giurisprudenza costante del Tribunale, anche dopo l'inizio della guerra in D._______ che ha provocato un forte afflusso di persone in Polonia a partire dalla fine del febbraio 2022, non si può concludere che tale Paese non rispetti le sue obbligazioni contrattuali quale Stato membro del RD III (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale F-490/2025 succitata consid. 4.1, F-6982/2024 del 13 novembre 2024, F-6736/2023 del 27 febbraio 2024 consid. 5.1). Per quanto riguarda i presunti maltrattamenti e pushback verso la C._______ da parte di agenti di polizia polacchi, addotti nel colloquio Dublino (cfr. n. 17/2), per nulla circostanziati e provati, seppure si ritenessero verosimili e in tal senso d'indubbia gravità, va rilevato che non esiste alcuna ragione seria e concreta di ritenere che un trasferimento in Polonia ai sensi del RD III - che avverrebbe probabilmente in aereo e dunque non al confine - rischierebbe di esporre l'insorgente ad una situazione simile a quella da lui descritta, e che sarebbe avvenuta in particolare alla frontiera, in occasione dei suoi ingressi (illegali) sul suolo polacco. Per gli stessi motivi, tali allegazioni non sono quindi neppure decisive dal profilo della conformità del trasferimento del ricorrente in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura; cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-6044/2024 del 2 ottobre 2024). Inoltre, come motivato a ragione anche nella decisione sindacata, incomberà al ricorrente di denunciare l'eventuale agito illecito di agenti polacchi, passato o futuro, presso le preposte autorità di polizia - ed eventualmente di agire anche per le vie giudiziarie - polacche, che risultano essere presenti nello Stato in questione, e che sono di principio disposte ed in grado di fornire la protezione sufficiente da minacce o agiti illeciti commessi da terze persone (cfr. sentenza del Tribunale F-490/2025 succitata consid. 4.1), nel caso di bisogno anche con l'aiuto di organizzazioni caritative ivi presenti. Peraltro, come esposto correttamente nella decisione avversata, anche il Tribunale ritiene che il ricorrente, neppure con le motivazioni addotte nel suo gravame, non sia stato in grado di dimostrare che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione e ciò in violazione in particolare del principio del divieto di respingimento e, dunque, che verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese. Agli atti non figurano nemmeno elementi tali da indurre a concludere che un suo trasferimento nello stato in questione lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza). In tal senso, le sue allegazioni di non aver ricevuto cibo a sufficienza, del sapone o dei vestiti nuovi o ancora l'assistenza medica di cui egli avrebbe necessitato nel corso del suo soggiorno presso un centro d'accoglienza per richiedenti l'asilo in Polonia (cfr. n. 17/2), reiterate anche nel ricorso (cfr. p.to II, pag. 8), anche se fossero ritenute verosimili, non sono riuscite nell'intento di dimostrare che le condizioni d'esistenza asserite abbiano rivestito o rivestirebbero in futuro un grado di gravità e disagio da essere costitutive di un trattamento contrario agli art. 4 CartaUE, 3 CEDU o 3 Conv. tortura. A tal proposito, v'è inoltre luogo di rimarcare come appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie legali dinanzi alle autorità dello Stato in questione, ciò che non appare che egli abbia mai intrapreso, anche rivolgendosi ad un'organizzazione caritativa presente su suolo polacco in caso di necessità, come già da egli del resto fatto in passato per la registrazione della propria domanda d'asilo (cfr. n. 17/2). Si rimarca inoltre che, la valutazione di un tribunale (...) in merito alla situazione alloggiativa dei richiedenti l'asilo in Polonia a cui si fa riferimento nel ricorso (cfr. pag. 5), non leghi in alcun modo questo Tribunale. Per il resto, dagli atti non risulta che egli soffra di problemi medici che potrebbero essere ostativi al suo trasferimento in Polonia, avendo egli per di più allegato di stare bene di salute (cfr. n. 17/2). Ad ogni modo, se egli necessitasse di cure mediche, la Polonia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva), e dispone di strutture mediche adeguate al fine di curare ogni affezione fisica e psichica (cfr. sentenza del Tribunale F-6736/2023 del 27 febbraio 2024 consid. 6.4). 5.2 In altre parole, da quanto precede, il ricorrente non ha fornito indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, in caso di esecuzione del suo trasferimento in Polonia. 5.3 Sulla scorta di quanto precede, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere d'apprezzamento di cui dispone nell'ambito degli art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità") e art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), per non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente. Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, né v'è luogo di richiedere delle garanzie specifiche alla Polonia quanto all'accoglienza del ricorrente, come da lui sollevato genericamente ed implicitamente nel ricorso (cfr. pag. 3). 5.4 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Polonia rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente in ossequio alle condizioni poste nel RD III.
6. Sulla scorta di quanto precede, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
7. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 13 febbraio 2025 dal Tribunale, sono revocate. 8. 8.1 Altresì, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 8.2 Pertanto, e visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
9. La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Regula Schenker Senn Alissa Vallenari Data di spedizione: