Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6044/2024 Sentenza del 2 ottobre 2024 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione del giudice Sebastian Kempe; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Sudan, patrocinato da Davide Borgni, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino); decisione della SEM del 18 settembre 2024 / N (...). Visto: la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 20 agosto 2024 (registrata nel sistema il 21 agosto 2024), l'estratto della banca dati dattiloscopica "EURODAC" del 22 agosto 2024 dal quale risulta che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Polonia in data (...) giugno 2024, la richiesta del 22 agosto 2024 di ripresa in carico del richiedente presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) alle competenti autorità polacche fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III), la procura del 26 agosto 2024 conferita dall'interessato alla rappresentanza legale della Regione (...), il colloquio personale del 2 settembre 2024 conformemente all'art. 5 Regolamento Dublino III, al termine del quale la SEM, per motivi di tempo, ha invitato il rappresentante legale a presentare eventuali ulteriori osservazioni per iscritto, l'accettazione della richiesta di ripresa in carico da parte della autorità polacche del 3 settembre 2024 in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, lo scritto del rappresentante legale del richiedente del 3 settembre 2024 a complemento del colloquio Dublino, la decisione della SEM del 18 settembre 2024, notificata il 19 settembre 2024, mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Polonia entro il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso e ha incaricato il cantone B._______ con l'esecuzione della misura; altresì ha constatato l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso, il ricorso del 25 settembre 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 26 settembre 2024) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM, con il quale il ricorrente, per il tramite del suo rappresentante legale, ha concluso all'annullamento della decisione impugnata e alla restituzione degli atti alla SEM per effettuare l'esame nazionale della domanda d'asilo o per procedere con i necessari complementi istruttori; con contestuali richieste di sospensione in via supercauterlare dell'esecuzione della decisione nonché di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese, le misure supercautelari del 26 settembre 2024 per il tramite delle quali il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA ed occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che in sede di colloquio Dublino, l'interessato ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di non voler tornare in Polonia poiché avrebbe dovuto tentare cinque volte di entrare sul territorio e riuscire a presentare una domanda d'asilo; che per quattro volte, in compagnia della moglie, sarebbe stato respinto in Bielorussia dalle guardie polacche, le quali gli avrebbero anche rotto il telefonino e l'avrebbero picchiato; che l'ultima volta sarebbe entrato da solo poiché la moglie avrebbe avuto dei problemi di salute e sarebbe stata ricoverata in ospedale in Bielorussia dove avrebbe dato alla luce il loro figlio, affetto da problemi di salute; che in tale occasione avrebbe ricevuto l'aiuto di un'organizzazione non governativa (ONG) e sarebbe riuscito a depositare una domanda d'asilo; che al centro di accoglienza avrebbero ricevuto cibo tre volte al giorno, ma sarebbe stato sempre formaggio, che con scritto del 3 settembre 2024, il richiedente ha riferito di aver subito un tentativo di aggressione da parte di altri due richiedenti l'asilo e un furto di due orologi al centro di accoglienza in Polonia; che gli addetti alla sicurezza non sarebbero tuttavia intervenuti; che la struttura sarebbe inoltre stata sovraffollata e i materassi sarebbero stati vecchi; che in seguito, egli ribadisce di aver dovuto tentare cinque volte di entrare in Polonia e di essere riuscito a formalizzare la richiesta di asilo soltanto con l'aiuto di una ONG; che nel corso di un tentativo sarebbe stato respinto con la moglie nonostante ella fosse incinta, che inoltre, egli non parlerebbe polacco, in tale Paese non vivrebbe alcun membro della sua famiglia o un amico e non avrebbe inoltre contatti con alcuna organizzazione caritatevole; che infine, l'interessato rileva che il figlio necessiterebbe tuttora di cure mediche e la moglie avrebbe ancora problemi alla caviglia; che considerata la vulnerabilità del nucleo famigliare del richiedente connessa alle necessità di cure del figlio, egli chiede alla SEM l'applicazione della clausola discrezionale, che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha constatato la competenza della Polonia per l'esame della domanda d'asilo e ha escluso la sussistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che la SEM ha altresì rilevato che non vi sarebbero motivi umanitari che giustificherebbero l'applicazione della clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, che in sede ricorsuale, l'insorgente fa anzitutto valere una violazione del diritto di essere sentito; che la SEM avrebbe dubitato della verosimiglianza delle allegazioni in merito ai respingimenti, senza tuttavia averlo confrontato su tale specifico punto nell'ambito di un colloquio personale oppure concedendogli uno specifico diritto di essere sentito al riguardo; che in seguito, l'insorgente ritiene che non parlando polacco e non avendo una rete sociale e famigliare in Polonia, egli si troverebbe concretamente pressoché nell'impossibilità materiale di accesso a qualunque forma di tutela giurisdizionale, che per quanto riguarda le carenze sistemiche, le descritte forme di violenza alla frontiera tra Polonia e Bielorussia, come riportate dal ricorrente, sarebbero da tempo ben note e documentate da diverse fonti internazionali; che egli sostiene in seguito che la separazione forzata dalla moglie e dal figlio sarebbe la conseguenza diretta dei respingimenti di cui essi sarebbero stati vittime; che inoltre, avendo trasmesso la richiesta di take back alle autorità polacche soltanto due giorni dopo la presentazione della domanda d'asilo, la SEM non avrebbe potuto tenere conto delle particolarità del caso di specie, che in seguito, in merito all'applicabilità della clausola di sovranità, il ricorrente si chiede, da una parte, quali cure mediche potrebbero essere prestate al figlio malato ove la famiglia si ricongiungesse in Polonia e, d'altra parte, se la decisione della SEM abbia adeguatamente ponderato il principio dell'interesse superiore del fanciullo; che infine, l'autorità avrebbe utilizzato una motivazione standardizzata nell'analizzare l'applicabilità dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che di conseguenza, un suo trasferimento in Polonia violerebbe l'art. 3 CEDU, che innanzitutto, va respinta la censurata violazione del diritto di essere sentito in quanto la SEM avrebbe ritenuto non comprovati i respingimenti senza aver confrontato il ricorrente su tale punto specifico; che in primo luogo, l'interessato ha potuto presentare un ricorso e fornire le proprie argomentazioni in proposito; che in secondo luogo, come si evince dalla motivazione della decisione impugnata, l'autorità inferiore non si è limitata a ritenere che le allegazioni non fossero comprovate - per altro a ragione, dal momento che non sono state sostenute da alcun mezzo di prova - bensì le ha comunque incluse nella propria valutazione; che il fatto che non le abbia considerate come un motivo giustificante l'applicazione dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino o della clausola di sovranità costituisce una questione materiale e non influisce sul diritto di essere sentito, che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: Carta UE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III), che nel caso di specie, dall'estratto "EURODAC" risulta che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Polonia in data (...) giugno 2024 (cfr. atto SEM 9/1), che la richiesta di ripresa in carico presentata dalla SEM è stata espressamente accettata dalle autorità polacche competenti in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM 10/5 e 19/1), che il fatto che la SEM non abbia fatto riferimento alla presenza della moglie e del figlio in Bielorussia non è rilevante per la procedura di determinazione della competenza; che per altro non risulta neppure che in Polonia il ricorrente abbia fatto un qualsiasi tentativo per ricongiungersi con i famigliari, che di conseguenza, la competenza della Polonia è di principio data, che proseguendo con l'esame, occorre ora verificare se si giustifica l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III nel caso di specie, che la Polonia è legata alla Carta UE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che da giurisprudenza costante del Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non vi sono attualmente motivi per ritenere che la procedura d'asilo e le condizioni di accoglienza dei richiedenti in Polonia presentino carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III (cfr. tra le ultime la sentenza del Tribunale F-5537/2024 del 9 settembre 2024 consid. 6.1 e relativi riferimenti), che pertanto si può presumere che la Polonia rispetti le disposizioni sopracitate così come la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che resta ancora da stabilire se, come richiesto dal ricorrente, nel suo caso trovi applicazione la clausola di sovranità, che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, secondo il quale se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che in casu, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che inoltre, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che agli atti non figurano nemmeno elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che per quanto riguarda i maltrattamenti riferiti dal ricorrente nel colloquio Dublino, anche nell'ipotesi che il Tribunale li ritenesse verosimili (cfr. supra pag. 5), tali allegazioni non sono decisive dal profilo della conformità del trasferimento del richiedente in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Conv. tortura, in quanto non esiste alcuna ragione seria e concreta di ritenere che un trasferimento in Polonia - probabilmente in aereo e dunque non al confine - rischierebbe di esporre l'insorgente a una situazione simile, che, in merito alla situazione famigliare del ricorrente, il Tribunale rileva che - contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale - la separazione tra il ricorrente e la moglie ed il figlio, attualmente in Bielorussia, non può essere imputata alle autorità polacche; che invero, non risulta in alcun modo che le autorità abbiano separato la famiglia, bensì sembrerebbe che l'interessato abbia lasciato la moglie e il figlio in Bielorussia e si sia recato da solo in Polonia (cfr. atto SEM 18/4, pag. 3), che ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione; che l'assenza di una rete sociale dell'interessato in Polonia e la sua mancante conoscenza della lingua polacca non permettono una valutazione diversa poiché, come giustamente rilevato dalla SEM nella decisione impugnata, ciò non è determinante per l'applicazione del Regolamento Dublino; che per altro, a titolo abbondanziale si rileva che l'insorgente potrebbe anche rivolgersi ad un'organizzazione caritativa in caso di necessità, come già fatto per la registrazione della propria domanda d'asilo (cfr. atto SEM 18/4 pag. 3), che in seguito, egli non soffre di problemi medici che potrebbero essere ostativi al trasferimento, che ad ogni modo la Polonia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva), che infine si rileva che né la possibilità ipotetica di ottenere cure da parte del figlio del ricorrente in Polonia - in caso di eventuale ricongiungimento - né l'interesse superiore del fanciullo risultano essere determinanti, dato che la moglie e il figlio non hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera e quest'ultimo non si trova sul territorio svizzero (cfr. art. 2 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 [CDF, RS 0.107]), che, in altre parole, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Polonia, che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Polonia è competente per l'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dell'insorgente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Polonia conformemente all'art. 44 LAsi (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anticipo spese sono divenute senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 29 agosto 2024 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed. 2022, n. 54 ad art. 56 PA), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: