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F-6982/2024

F-6982/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-11-13 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e alla SEM. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Caroline Rausch

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-6982/2024 Sentenza del 13 novembre 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner; cancelliera Caroline Rausch. Parti A._______, patrocinata dall'avv. Lea Hungerbühler, Rechtsanwältin, e MLaw Michael Meyer, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 29 ottobre 2024 / N (...). Visto il permesso di soggiorno polacco rilasciato alla ricorrente, cittadina ruandese, il 6 novembre 2023 e valido fino al 30 dicembre 2024, la domanda di asilo che la ricorrente ha presentato in Svizzera il 16 ottobre 2024, l'accettazione delle autorità polacche del 28 ottobre 2024 della richiesta di ripresa in carico della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 18 ottobre 2024 in virtù dell'art. 12 par. 1 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III), il colloquio personale Dublino del 29 ottobre 2024 nel corso del quale è stato concesso all'interessata il diritto di essere sentita in merito alla possibile competenza della Polonia per l'esame della sua domanda d'asilo, la decisione del 29 ottobre 2024, notificata il medesimo giorno, con cui la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) e ha pronunciato il trasferimento dell'interessata verso la Polonia, il ricorso inoltrato il 6 novembre 2024 al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) con cui la ricorrente chiede l'annullamento della summenzionata decisione e, in via principale, l'ordine all'autorità inferiore di entrare nel merito della sua domanda d'asilo; in via subordinata, il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio, in ulteriore subordine, l'ordine all'autorità inferiore di ottenere garanzie di fornitura di vitto e alloggio nonché di cure mediche e psicologiche adeguate e regolari subito dopo l'arrivo; protestate tasse, spese e ripetibili; a titolo procedurale, postula altresì istanza di assistenza giudiziaria nonché di concessione dell'effetto sospensivo, dapprima in via supercautelare, e infine l'accordo di un congruo termine per completare i motivi, la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento della ricorrente verso la Polonia ordinata da questo Tribunale il 7 novembre 2024, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA e occorre pertanto entrare nel merito dello stesso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che poiché la presente causa non è né eccezionalmente ampia né di particolare difficoltà, non vi è neppure alcun motivo per l'accordo di un congruo termine per completare i motivi ai sensi dell'art. 53 PA, che contestato, nel caso di specie, è se l'autorità inferiore è a giusto titolo non entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente, che adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminarne la fondatezza (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2 con rinvii), che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se la richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico della richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui la richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) - come è il caso di specie - ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). che ai sensi dell'art. 12 par. 1 Regolamento Dublino III, se la richiedente è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato tale titolo, che a prescindere da ciò, lo Stato membro competente è tenuto a prendere in carico, alle condizioni specificate negli art. 21, 22 e 29, la richiedente che ha presentato domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III). che nel caso di specie, risulta che la ricorrente è in possesso di un permesso di soggiorno polacco rilasciato il 6 novembre 2023 e valido fino al 30 dicembre 2024, che la richiesta di ripresa in carico presentata dalla SEM è stata espressamente accettata dalle competenti autorità polacche in applicazione dell'art. 12 par. 1 Regolamento Dublino III, che di conseguenza, la competenza della Polonia per il proseguimento della procedura d'asilo della ricorrente è di principio data, che nel gravame, rinviando a numerosi rapporti di organizzazioni umanitarie e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) relativi alla Polonia, la ricorrente fa valere delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza in detto Paese, che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire una richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che si rileva che il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che tale presunzione non è assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte EDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che da giurisprudenza costante del Tribunale, anche dopo l'inizio della guerra in Ucraina che ha provocato un forte afflusso di persone in Polonia a partire dalla fine del febbraio 2022, non si può concludere che in tale Paese vi siano carenze sistemiche nella procedura di asilo o nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. la sentenza del Tribunale F-5789/2024 del 19 settembre 2024 consid. 5.2 con riferimenti), che in relazione alle asserzioni della ricorrente secondo cui delle persone che lavorano all'Ambasciata potrebbero intralciare o impedire l'ottenimento di documenti o raccomandazioni per tornare in Ruanda, in quanto si sarebbe rifiutata di far parte del partito RPF, è opportuno ribadire che la Polonia è uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante e è in grado di offrire la protezione adeguata, che inoltre, non sussistono indizi che lascino intendere che le autorità polacche non offrirebbero la protezione adeguata contro le aggressioni da parte di terzi in questo caso, che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che resta ancora da stabilire se, come richiesto dalla ricorrente, nel suo caso trovi applicazione la clausola di sovranità, che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che tale disposizione è concretizzata dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, secondo il quale se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); mentre se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e a entrare nel merito della domanda d'asilo e il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe la ricorrente al rischio di essere privata del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che, in altre parole, la ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Polonia, che infine, anche dal profilo medico, non vi sono problemi di una gravità tale da impedire il suo trasferimento in Polonia, non essendo le problematiche di salute residuali e tutt'ora in trattamento (esaurimento e problemi di sonno) classificabili quali gravi ai sensi della giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, [Grande Camera], n. 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, [Grande Camera], §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), e già sufficientemente acclarate dall'autorità inferiore, alla cui decisione si rinvia per il resto, che ad ogni modo, la Polonia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché l'insorgente riceva la necessaria assistenza sanitaria (cfr. art. 19 direttiva accoglienza), che in base a quanto sopra, non si ravvisano elementi per i quali l'autorità inferiore sarebbe stata obbligata, in base a norme imperative del diritto internazionale, a esaminare la domanda d'asilo della insorgente, né risulta che essa abbia esercitato in maniera arbitraria il proprio potere d'apprezzamento nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi, che pertanto, la SEM non ha giustamente applicato la clausola di sovranità di cui agli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 al caso di specie, che è quindi a giusto titolo che essa non è entrata nel merito della domanda di asilo della ricorrente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha pronunciato il suo trasferimento verso la Polonia conformemente all'art. 44 LAsi, che visto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata, che alla luce di quanto sopra esposto, non si intravedono motivi per cui, ai sensi delle richieste subordinate della ricorrente, si impone l'obbligo di ottenere dalle autorità polacche una concreta garanzia scritta in merito all'assistenza medica e alla sistemazione della ricorrente in Polonia, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anticipo spese sono divenute senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste d'acchito di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente soccombente in causa (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e alla SEM. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Caroline Rausch