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F-7821/2025

F-7821/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-05-11 · Italiano CH

Visto Schengen

Sachverhalt

A. Il 4 aprile 2019, la SEM ha respinto l'opposizione del 21 febbraio 2019 contro la decisione di rifiuto del visto Schengen del 14 gennaio 2019 emanata dal Consolato generale di Svizzera a San Paolo (Brasile; di seguito: Consolato), nei confronti di A._______, nata l'(...), cittadina haitiana residente nella Repubblica Federale del Brasile.

B.

B.a In data (...) luglio 2025, A._______ ha presentato una nuova domanda di visto Schengen di breve durata, con lo scopo di effettuare un soggiorno di visita di 90 giorni, dal (...) al (...), presso l'abiatico, B._______, nato il (...), cittadino svizzero e residente a C._______ (D._______; di seguito: l'invitante o l'ospite).

B.b Con decisione del 17 luglio 2025, il Consolato, ha respinto la suddetta domanda di visto Schengen. Nelle sue determinazioni, il Consolato ha ritenuto che vi fossero dei dubbi fondati quanto alla volontà della richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri Schengen entro la scadenza del visto.

C. Tramite la decisione del 18 settembre 2025, notificata il 23 settembre 2025, la SEM ha respinto l'opposizione presentata l'8 agosto 2025 dall'interessata per il tramite del suo ospite, contro la decisione del Consolato del 17 luglio 2025, confermando il rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen alla stessa.

Nel suo provvedimento, l'autorità inferiore ha considerato come la partenza della ricorrente dallo spazio Schengen alla fine del soggiorno previsto, non potesse essere sufficientemente garantita, tenuto conto degli elementi all'incarto, della situazione personale della richiedente e della situazione socioeconomica prevalente nel suo Paese d'origine e di residenza. In particolare, ha osservato come la ricorrente abbia ottenuto il permesso di soggiorno in Brasile grazie ad una risoluzione ministeriale a favore dell'accoglienza umanitaria di cittadini haitiani, nonché che ella non disporrebbe di alcun patrimonio proprio, avendo asserito come le sue risorse finanziarie sarebbero interamente coperte dal nipote residente in Svizzera. Pertanto, la SEM ha concluso che non si possa escludere che la ricorrente, una volta giunta nello spazio Schengen, non desidererà protrarvi il suo soggiorno, nella speranza di trovarvi condizioni esistenziali migliori di quelle da lei conosciute in Brasile.

D. Con ricorso datato 10 ottobre 2025, ma inviato l'11 ottobre 2025 (cfr. risultanze processuali), per il tramite dell'invitante, l'interessata ha adito il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), chiedendo, secondo il senso, l'annullamento della decisione impugnata e la concessione di un visto Schengen.

Nel suo memoriale ricorsuale, la ricorrente ha indicato di volersi recare in Svizzera per poter incontrare la figlia ed i due nipoti che non vedrebbe da anni, nonché per poter visitare al loro fianco la Svizzera ed eventualmente anche i Paesi vicini. Ella non avrebbe effettuato in precedenza un soggiorno in territorio elvetico, a causa del costo elevato dei biglietti, nonché poiché glielo avrebbero impedito "altre circostanze non derivanti" dalla sua volontà. Peraltro, sarebbe molto più proibitivo assicurare tre biglietti di andata e ritorno dalla Svizzera per i suoi parenti ed i relativi costi di soggiorno, che per una persona sola che verrebbe in visita in quest'ultimo Paese. I suoi famigliari in Svizzera sarebbero desiderosi di regalarle questo viaggio, per trascorrere un periodo sereno assieme. Altresì, ella ritiene come le circostanze che lei si sarebbe ormai ambientata in Brasile - dove godrebbe di buone condizioni di vita nonché avrebbe l'appoggio e l'affetto di un figlio e della di lui famiglia - nonché che per il fatto della sua età avanzata sarebbe molto difficile trasferirsi in un altro Paese, sarebbero dimostrative della sua volontà di rientrare in Brasile alla fine del soggiorno progettato.

E.

E.a Nella sua decisione incidentale del 4 novembre 2025, il Tribunale ha segnatamente invitato l'ospite a voler regolarizzare l'atto ricorsuale fornendo una procura che attestasse dei suoi poteri di rappresentanza entro il 24 novembre 2025, nonché a voler versare, sempre nel medesimo termine, un anticipo di fr. 1'000.- a copertura delle presumibili spese processuali.

E.b Il versamento dell'anticipo sulle presumibili spese processuali, è stato corrisposto in data 10 novembre 2025, mentre che la procura di rappresentanza legale è pervenuta al Tribunale in copia il 13 novembre 2025.

F. Invitata dal Tribunale, la SEM ha presentato la sua risposta al ricorso il 1° dicembre 2025, chiedendo di confermare la decisione impugnata e di respingere il ricorso.

G. La ricorrente ha potuto presentare la sua replica il 28 gennaio 2026, essenzialmente ribadendo quanto già motivato e concluso nel suo ricorso. Le osservazioni di replica sono state inviate per conoscenza alla SEM dal Tribunale, con ordinanza del 24 marzo 2026, nella quale si è pure pronunciata la conclusione dello scambio di scritti.

Diritto:

1.

1.1 Ai sensi dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), salvo nei casi previsti all'art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

1.2 La SEM fa parte di dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) ed il provvedimento del 18 settembre 2025 (conferma del rifiuto del visto), che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 PA, dimodoché questo Tribunale è competente per giudicare del presente ricorso. Inoltre, dato che la procedura verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente l'entrata in Svizzera di una persona che non è cittadina di uno Stato membro dell'Unione europea, la presente sentenza non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

1.3 La ricorrente ha diritto di ricorrere ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA, in quanto ella ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e conserva un interesse degno di protezione e attuale all'annullamento o alla modificazione della stessa, anche se le date originariamente previste per la sua visita sono scadute, nel senso che l'insorgente intende sempre recarsi in Svizzera. Altresì, la ricorrente ha impugnato la decisione tempestivamente (art. 50 cpv. 1 PA), nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA), versando peraltro nel termine a lei impartito l'anticipo spese di fr. 1'000.-. Ne discende quindi che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all'esame di merito del litigio.

2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale ha un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (cfr. artt. 49 e 54 PA). Il Tribunale prende in considerazione la situazione fattuale esistente al momento del giudizio (cfr. DTAF 2020 VII/4 consid. 2.2 e rif. cit.).

3. Il presente litigio verte sulla conferma del rifiuto della SEM di rilasciare alla ricorrente un visto Schengen di breve durata così come da lei richiesto. Si tratta quindi di verificare se, le condizioni per l'emissione di tale visto secondo la normativa Schengen, siano o meno soddisfatte.

4.

4.1 È utile ricordare, innanzitutto, che la politica in materia di visti riveste un ruolo importante nel contesto della prevenzione dell'immigrazione illegale. Essa può tuttavia esplicare tutta la sua efficacia unicamente nel contesto di un coordinamento internazionale. Come tutti gli altri Stati, la Svizzera non è di principio tenuta a consentire l'entrata sul suo territorio a persone straniere. Fatti salvi gli impegni di diritto internazionale pubblico, le pertinenti decisioni sono prese autonomamente (Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002 [Messaggio LStr], Foglio federale 2002 3327, pagg. 3351, 3390 e 3391). Le autorità svizzere possono quindi legittimamente applicare una politica restrittiva d'accesso, che sia per dei soggiorni di corta o di lunga durata (cfr. DTF 147 I 89 consid. 2.5; DTAF 2018 VII/5 consid. 3.1; sentenza del TAF F-5286/2025 del 17 novembre 2025 consid. 3.1 con rif. cit.).

In questo senso, né la legislazione svizzera sugli stranieri, né la normativa Schengen garantiscono un diritto all'ottenimento di un visto d'entrata per la Svizzera, rispettivamente per lo spazio Schengen (cfr. DTAF 2018 VII/5 consid. 3.1; sentenza del TAF F-2035/2022 del 10 luglio 2023 consid. 3.2). Peraltro, nel valutare se le condizioni per il rilascio di un visto siano adempiute, le autorità competenti godono di un ampio margine d'apprezzamento, che devono tuttavia esercitare nel rispetto dei principi dello Stato di diritto, tra i quali spiccano l'uguaglianza giuridica e la protezione dall'arbitrio (cfr. DTF 135 I 143 consid. 2.2 e 135 II 1 consid. 1.1, nonché DTAF 2014/1 consid. 4.1.1 e 4.1.5).

4.2 In generale, la procedura relativa ai visti nonché all'entrata in Svizzera e alla partenza dalla Svizzera, è retta dalla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20).

4.3 Si applica invece l'Accordo del 26 ottobre 2004, in vigore dal 1° marzo 2008, tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS), nella misura in cui esso contempli disposizioni divergenti rispetto alla LStrI (cfr. art. 2 cpv. 4 LStrI e art. 2 AAS; cfr. anche la sentenza del TAF F-190/2017 del 9 ottobre 2018 consid. 3).

4.4 Dal canto suo, l'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto del 15 agosto 2018 (OEV, RS 142.204), specifica che le condizioni d'entrata per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni) sono rette dall'art. 6 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen, Gazzetta ufficiale [GU] L 77 del 23 marzo 2016), modificato dal regolamento (UE) 2017/458 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (GU L 74 del 18 marzo 2017). Mentre che, le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per i detti soggiorni, su rinvio degli artt. 3 cpv. 1 e 12 cpv. 1 OEV, sono disciplinate dagli artt. 4 a 36 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti, GU L 243/1 del 15 settembre 2009), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1415 della Commissione del 14 marzo 2024 (GU L del 22 maggio 2024). Le condizioni d'entrata previste da queste disposizioni corrispondono sostanzialmente a quelle poste all'art. 5 LStrI. La prassi e la giurisprudenza relative alla predetta norma possono quindi essere riprese in specie (per i dettagli di tale questione cfr. DTAF 2018 VII/5 consid. 3.4; sentenza del TAF F-5274/2022 del 24 aprile 2023 consid. 3.4). Tale interpretazione è peraltro confermata dal codice dei visti, che prevede che appartiene al richiedente presentare informazioni che consentano di valutare la sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto (art. 14 par. 1 lett. d del codice dei visti) ed un'attenzione particolare è accordata a tale intenzione (cfr. art. 21 par. 1 del codice dei visti).

4.5

4.5.1 Le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi secondo l'art. 6 del codice frontiere Schengen sono, essenzialmente, le seguenti: (a) disporre di un documento di viaggio valido; (b) disporre di un visto valido; (c) giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti (anche per il ritorno nel paese d'origine) ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi; (d) non essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione; (e) non essere considerati come una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri.

4.5.2 Secondo il codice dei visti, il richiedente deve presentare un documento di viaggio valido, documenti che indichino la finalità del suo viaggio e relativi all'alloggio, provare che dispone dei mezzi di sussistenza sufficienti o che è in grado di ottenerli legalmente, fornire informazioni che consentano di valutare la sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto, ed avere un'assicurazione sanitaria di viaggio valida (cfr. artt. 12, 13, 14, 15 e 21 del codice dei visti).

4.6 Un visto Schengen può essere rifiutato, in particolare, qualora vi siano ragionevoli dubbi sull'autenticità dei documenti giustificativi presentati dal richiedente o sulla veridicità del loro contenuto, sull'affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto (art. 32 par. 1 lett. b del codice dei visti).

4.7 Per valutare se l'uscita di uno straniero dallo spazio Schengen nel rispetto del termine di validità del visto richiesto risulti sufficientemente assicurata, e dunque ponderare il rischio d'immigrazione illegale (cfr. art. 21 par. 1 del codice dei visti), bisogna riferirsi sia alla situazione politica ed economica prevalente nel Paese d'origine rispettivamente di residenza dello straniero, sia alla sua situazione personale (cfr. DTAF 2014/1 consid. 6.1-6.3). Ai sensi della giurisprudenza, un visto Schengen può essere rilasciato soltanto se non sussistono legittimi dubbi quanto all'intenzione del richiedente di lasciare lo spazio Schengen entro la scadenza del visto richiesto (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.4). Allorché l'autorità competente esamina se la persona presenta le garanzie necessarie in vista della partenza dalla Svizzera entro la scadenza impartita, si baserà d'un canto su indizi fondati sulla situazione personale, familiare o professionale del richiedente desideroso di rendersi in Svizzera; e d'altro canto su una valutazione del suo comportamento una volta giunto in Svizzera in funzione di tali premesse. Questi elementi d'apprezzamento, devono inoltre essere esaminati nel contesto della situazione generale che prevale nel paese di residenza della persona invitata, nella misura in cui non si può a priori escludere che una situazione politicamente, socialmente o economicamente meno favorevole rispetto a quella presente in Svizzera, possa influenzare il comportamento della persona invitata. Pertanto, occorre prendere in considerazione tutti gli elementi del caso di specie, mostrandosi vieppiù esigenti allorché la situazione nel paese d'origine è difficile (cfr. ex multis la sentenza del TAF F-6187/2025 del 24 febbraio 2026 consid. 4.5).

4.8 Se le condizioni per emettere un visto Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è possibile concedere un visto con validità territoriale limitata (VTL). Lo Stato membro interessato può fare uso di questa possibilità per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali (art. 6 par. 5 lett. c del codice frontiere Schengen e art. 25 par. 1 lett. a del codice dei visti).

5. In concreto, essendo di nazionalità haitiana, la ricorrente ha l'obbligo di ottenere un visto per poter entrare in Svizzera, a prescindere dalla durata (breve o lunga) del soggiorno che intende effettuare (cfr. artt. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 2, 8 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 21 cpv. 1 lett. c OEV, nonché l'art. 1 par. 1 ed il suo allegato I del regolamento CE 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 [GU L 81 del 21 marzo 2011]; l'allegato I del regolamento [UE] 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 [GU L 303/39 del 18 novembre 2018]).

6.

6.1 Proseguendo, vista la situazione generale che prevale in Brasile, in particolare dal profilo socioeconomico e dei numerosi vantaggi che offre la Svizzera e altri paesi membri dello spazio Schengen, il Tribunale non può, di primo acchito, scartare i timori emessi dall'autorità inferiore che la richiedente prolunghi il proprio soggiorno in Svizzera o nello spazio Schengen, al di là della durata di validità del visto sollecitato.

6.2 Per quanto attiene alla situazione economica del Brasile, l'indice di sviluppo umano (ISU), che è stabilito per il 2023 a 0.786, classa il Paese tra i paesi sviluppati. Il Brasile si posiziona all'84° posto su 193 paesi valutati, allorché la Svizzera, con un ISU di 0.970, occupa il 2° posto nella medesima classifica. L'indice del capitale umano, che quantifica le opportunità socioeconomiche dei cittadini, si attesta a 0,55 su una scala da 0 a 1, ovvero leggermente inferiore alla media dell'America latina e dei Caraibi. Tale valore si trova nettamente al di sotto di quello invece valido per la Svizzera (cfr. Human Development Reports [UNDP], Brazil, 06.05.2025, https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/BRA, consultato l'8 aprile 2026; La Banca mondiale, Brazil - Human Capital Country Brief, 10.2023, https://thedocs.worldbank.org/en/doc/64e578cb eaa522631f08f0cafba8960e-0140062023/related/HCI-AM23-BRA.pdf, consultato l'8 aprile 2026). L'economia brasiliana è cresciuta leggermente negli ultimi tre anni, ma le disuguaglianze rimangono importanti tra regioni del nord e nord-est del Paese (che hanno un indice di capitale umano prossimo a quello dei paesi dell'Africa subsahariana) rispetto a regioni site a sud-est del Paese (che hanno invece un indice di capitale umano paragonabile a quello dei paesi dell'OCSE [Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico]). Altresì, le disuguaglianze a livello etnico, per l'accesso ad un'istruzione di qualità e a servizi sanitari, e di genere (per le donne), dal profilo lavorativo, permangono (cfr. The World Bank in Brazil - Overview, 15.10.2025, https://www.worldbank.org/en/Country/brazil/ overview, consultato l'8 aprile 2026). A causa delle tensioni sociali, economiche e delle elevate tensioni politiche, si verificano regolarmente nel Paese scioperi, dimostrazioni e atti di violenza. Il tasso di criminalità è molto elevato in tutto il Paese, soprattutto nelle città. Scontri violenti e sparatorie tra bande criminali e le forze dell'ordine sono frequenti e coinvolgono anche persone non implicate; ed atti di violenza sono commessi sia da bande organizzate sia da singoli individui. L'assistenza medica in molti ospedali pubblici risulta essere insufficiente e le condizioni igieniche nelle strutture mediche sono spesso precarie, in particolare in campagna. Fuori dalle grandi città, l'assistenza medica non è sempre garantita (cfr. Dipartimento federale degli affari esteri, Consigli di viaggio - Brasile, 29.10.2025 https://www.eda.admin.ch/it/consigli-di-viaggio-brasile#valutazione-sommaria, consultato l'8 aprile 2026).

6.3 Pertanto, alla luce delle condizioni generali che regnano in Brasile e le differenze importanti sul piano socioeconomico che esistono tra questo Paese e la Svizzera ed altri Stati della zona Schengen, va da sé che il rischio teorico che la richiedente di origine haitiana, tra l'altro di una certa età (avendo attualmente [...] anni), possa essere tentata a non lasciare la zona in questione entro il termine di scadenza del visto richiesto, non possa essere escluso a priori. La tendenza migratoria, è poi rinforzata allorché la persona in questione può appoggiarsi ad una rete sociale preesistente nel suo paese di destinazione (cfr. in tal senso le sentenze del TAF F-6187/2025 del 24 febbraio 2026 consid. 8.2, F-5286/2025 del 17 novembre 2025 consid. 6.1.2), come è il caso di specie, avendo la ricorrente in Svizzera sia una figlia sia dei nipoti.

7.

7.1 In un passo successivo, occorre quindi esaminare se la situazione famigliare, personale e finanziaria della ricorrente, possa sostenere o meno la conclusione di una sua uscita, entro i termini del soggiorno postulato, dalla Svizzera rispettivamente dallo Spazio Schengen. Si sottolinea in tal senso che se la persona invitata assume importanti responsabilità nel suo paese d'origine, sul piano professionale, famigliare e/o sociale, un pronostico favorevole potrà - secondo le circostanze - essere emesso circa la sua partenza dalla Svizzera entro la scadenza del visto. Al contrario, il rischio di un'eventuale trasgressione futura di prescrizioni di diritto delle migrazioni potrà essere giudicato elevato, allorché la persona interessata non è in misura di giustificare degli attaccamenti sufficienti o degli obblighi significativi nel suo paese d'origine che la inciterebbero a ritornarvi al termine del suo soggiorno (cfr. DTAF 2014/1 consid. 6.3.1; sentenza del TAF F-5286/2025 precitata consid. 7.1).

7.2 Nel caso concreto, non risulta dagli atti all'incarto, che la ricorrente disporrebbe di legami e di obblighi sociali o famigliari straordinari che renderebbero la sua presenza in Brasile imperativa. A tal proposito, l'interessata ha fatto valere di disporre in questo Paese di un figlio e di nipoti, che vivrebbero peraltro nelle vicinanze della sua residenza, che garantirebbero la sua partenza dalla Svizzera alla scadenza del visto richiesto. Tuttavia, la ricorrente non ha prodotto alcun documento che giustifichi dei suoi legami famigliari con i supposti parenti viventi in Brasile, come un estratto del registro di stato civile o del libretto di famiglia. Ad ogni modo, anche se un certo attaccamento famigliare in Brasile, possa essere verosimile, tale elemento non risulta essere sufficiente, a sé stante, per garantire la partenza della ricorrente dalla Svizzera nei termini prescritti, ciò ancor più

Erwägungen (2 Absätze)

E. 8 In conclusione, la SEM, con la sua decisione del 18 settembre 2025, non ha né violato la normativa Schengen e il diritto federale, né constatato i fatti giuridicamente rilevanti in modo inesatto o incompleto; inoltre, tale decisione non risulta essere inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione confermata.

E. 9 Considerato l'esito negativo del ricorso, le spese processuali di fr. 1'000.- sono poste a carico della ricorrente (cfr. art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo, dello stesso importo, versato il 10 novembre 2025. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di fr. 1'000.- sono poste a carico della ricorrente e sono prelevate sull'anticipo dello stesso importo versato il 10 novembre 2025.
  3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e all'autorità inferiore. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-7821/2025 Sentenza dell'11 maggio 2026 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Sebastian Kempe, Yannick Antoniazza-Hafner, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, patrocinata da B._______, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Visto Schengen; decisione della SEM del 18 settembre 2025. Fatti: A. Il 4 aprile 2019, la SEM ha respinto l'opposizione del 21 febbraio 2019 contro la decisione di rifiuto del visto Schengen del 14 gennaio 2019 emanata dal Consolato generale di Svizzera a San Paolo (Brasile; di seguito: Consolato), nei confronti di A._______, nata l'(...), cittadina haitiana residente nella Repubblica Federale del Brasile. B. B.a In data (...) luglio 2025, A._______ ha presentato una nuova domanda di visto Schengen di breve durata, con lo scopo di effettuare un soggiorno di visita di 90 giorni, dal (...) al (...), presso l'abiatico, B._______, nato il (...), cittadino svizzero e residente a C._______ (D._______; di seguito: l'invitante o l'ospite). B.b Con decisione del 17 luglio 2025, il Consolato, ha respinto la suddetta domanda di visto Schengen. Nelle sue determinazioni, il Consolato ha ritenuto che vi fossero dei dubbi fondati quanto alla volontà della richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri Schengen entro la scadenza del visto. C. Tramite la decisione del 18 settembre 2025, notificata il 23 settembre 2025, la SEM ha respinto l'opposizione presentata l'8 agosto 2025 dall'interessata per il tramite del suo ospite, contro la decisione del Consolato del 17 luglio 2025, confermando il rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen alla stessa. Nel suo provvedimento, l'autorità inferiore ha considerato come la partenza della ricorrente dallo spazio Schengen alla fine del soggiorno previsto, non potesse essere sufficientemente garantita, tenuto conto degli elementi all'incarto, della situazione personale della richiedente e della situazione socioeconomica prevalente nel suo Paese d'origine e di residenza. In particolare, ha osservato come la ricorrente abbia ottenuto il permesso di soggiorno in Brasile grazie ad una risoluzione ministeriale a favore dell'accoglienza umanitaria di cittadini haitiani, nonché che ella non disporrebbe di alcun patrimonio proprio, avendo asserito come le sue risorse finanziarie sarebbero interamente coperte dal nipote residente in Svizzera. Pertanto, la SEM ha concluso che non si possa escludere che la ricorrente, una volta giunta nello spazio Schengen, non desidererà protrarvi il suo soggiorno, nella speranza di trovarvi condizioni esistenziali migliori di quelle da lei conosciute in Brasile. D. Con ricorso datato 10 ottobre 2025, ma inviato l'11 ottobre 2025 (cfr. risultanze processuali), per il tramite dell'invitante, l'interessata ha adito il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), chiedendo, secondo il senso, l'annullamento della decisione impugnata e la concessione di un visto Schengen. Nel suo memoriale ricorsuale, la ricorrente ha indicato di volersi recare in Svizzera per poter incontrare la figlia ed i due nipoti che non vedrebbe da anni, nonché per poter visitare al loro fianco la Svizzera ed eventualmente anche i Paesi vicini. Ella non avrebbe effettuato in precedenza un soggiorno in territorio elvetico, a causa del costo elevato dei biglietti, nonché poiché glielo avrebbero impedito "altre circostanze non derivanti" dalla sua volontà. Peraltro, sarebbe molto più proibitivo assicurare tre biglietti di andata e ritorno dalla Svizzera per i suoi parenti ed i relativi costi di soggiorno, che per una persona sola che verrebbe in visita in quest'ultimo Paese. I suoi famigliari in Svizzera sarebbero desiderosi di regalarle questo viaggio, per trascorrere un periodo sereno assieme. Altresì, ella ritiene come le circostanze che lei si sarebbe ormai ambientata in Brasile - dove godrebbe di buone condizioni di vita nonché avrebbe l'appoggio e l'affetto di un figlio e della di lui famiglia - nonché che per il fatto della sua età avanzata sarebbe molto difficile trasferirsi in un altro Paese, sarebbero dimostrative della sua volontà di rientrare in Brasile alla fine del soggiorno progettato. E. E.a Nella sua decisione incidentale del 4 novembre 2025, il Tribunale ha segnatamente invitato l'ospite a voler regolarizzare l'atto ricorsuale fornendo una procura che attestasse dei suoi poteri di rappresentanza entro il 24 novembre 2025, nonché a voler versare, sempre nel medesimo termine, un anticipo di fr. 1'000.- a copertura delle presumibili spese processuali. E.b Il versamento dell'anticipo sulle presumibili spese processuali, è stato corrisposto in data 10 novembre 2025, mentre che la procura di rappresentanza legale è pervenuta al Tribunale in copia il 13 novembre 2025. F. Invitata dal Tribunale, la SEM ha presentato la sua risposta al ricorso il 1° dicembre 2025, chiedendo di confermare la decisione impugnata e di respingere il ricorso. G. La ricorrente ha potuto presentare la sua replica il 28 gennaio 2026, essenzialmente ribadendo quanto già motivato e concluso nel suo ricorso. Le osservazioni di replica sono state inviate per conoscenza alla SEM dal Tribunale, con ordinanza del 24 marzo 2026, nella quale si è pure pronunciata la conclusione dello scambio di scritti. Diritto: 1. 1.1 Ai sensi dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), salvo nei casi previsti all'art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 La SEM fa parte di dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) ed il provvedimento del 18 settembre 2025 (conferma del rifiuto del visto), che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 PA, dimodoché questo Tribunale è competente per giudicare del presente ricorso. Inoltre, dato che la procedura verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente l'entrata in Svizzera di una persona che non è cittadina di uno Stato membro dell'Unione europea, la presente sentenza non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.3 La ricorrente ha diritto di ricorrere ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA, in quanto ella ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e conserva un interesse degno di protezione e attuale all'annullamento o alla modificazione della stessa, anche se le date originariamente previste per la sua visita sono scadute, nel senso che l'insorgente intende sempre recarsi in Svizzera. Altresì, la ricorrente ha impugnato la decisione tempestivamente (art. 50 cpv. 1 PA), nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA), versando peraltro nel termine a lei impartito l'anticipo spese di fr. 1'000.-. Ne discende quindi che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all'esame di merito del litigio.

2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale ha un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (cfr. artt. 49 e 54 PA). Il Tribunale prende in considerazione la situazione fattuale esistente al momento del giudizio (cfr. DTAF 2020 VII/4 consid. 2.2 e rif. cit.).

3. Il presente litigio verte sulla conferma del rifiuto della SEM di rilasciare alla ricorrente un visto Schengen di breve durata così come da lei richiesto. Si tratta quindi di verificare se, le condizioni per l'emissione di tale visto secondo la normativa Schengen, siano o meno soddisfatte. 4. 4.1 È utile ricordare, innanzitutto, che la politica in materia di visti riveste un ruolo importante nel contesto della prevenzione dell'immigrazione illegale. Essa può tuttavia esplicare tutta la sua efficacia unicamente nel contesto di un coordinamento internazionale. Come tutti gli altri Stati, la Svizzera non è di principio tenuta a consentire l'entrata sul suo territorio a persone straniere. Fatti salvi gli impegni di diritto internazionale pubblico, le pertinenti decisioni sono prese autonomamente (Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002 [Messaggio LStr], Foglio federale 2002 3327, pagg. 3351, 3390 e 3391). Le autorità svizzere possono quindi legittimamente applicare una politica restrittiva d'accesso, che sia per dei soggiorni di corta o di lunga durata (cfr. DTF 147 I 89 consid. 2.5; DTAF 2018 VII/5 consid. 3.1; sentenza del TAF F-5286/2025 del 17 novembre 2025 consid. 3.1 con rif. cit.). In questo senso, né la legislazione svizzera sugli stranieri, né la normativa Schengen garantiscono un diritto all'ottenimento di un visto d'entrata per la Svizzera, rispettivamente per lo spazio Schengen (cfr. DTAF 2018 VII/5 consid. 3.1; sentenza del TAF F-2035/2022 del 10 luglio 2023 consid. 3.2). Peraltro, nel valutare se le condizioni per il rilascio di un visto siano adempiute, le autorità competenti godono di un ampio margine d'apprezzamento, che devono tuttavia esercitare nel rispetto dei principi dello Stato di diritto, tra i quali spiccano l'uguaglianza giuridica e la protezione dall'arbitrio (cfr. DTF 135 I 143 consid. 2.2 e 135 II 1 consid. 1.1, nonché DTAF 2014/1 consid. 4.1.1 e 4.1.5). 4.2 In generale, la procedura relativa ai visti nonché all'entrata in Svizzera e alla partenza dalla Svizzera, è retta dalla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). 4.3 Si applica invece l'Accordo del 26 ottobre 2004, in vigore dal 1° marzo 2008, tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS), nella misura in cui esso contempli disposizioni divergenti rispetto alla LStrI (cfr. art. 2 cpv. 4 LStrI e art. 2 AAS; cfr. anche la sentenza del TAF F-190/2017 del 9 ottobre 2018 consid. 3). 4.4 Dal canto suo, l'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto del 15 agosto 2018 (OEV, RS 142.204), specifica che le condizioni d'entrata per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni) sono rette dall'art. 6 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen, Gazzetta ufficiale [GU] L 77 del 23 marzo 2016), modificato dal regolamento (UE) 2017/458 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (GU L 74 del 18 marzo 2017). Mentre che, le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per i detti soggiorni, su rinvio degli artt. 3 cpv. 1 e 12 cpv. 1 OEV, sono disciplinate dagli artt. 4 a 36 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti, GU L 243/1 del 15 settembre 2009), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1415 della Commissione del 14 marzo 2024 (GU L del 22 maggio 2024). Le condizioni d'entrata previste da queste disposizioni corrispondono sostanzialmente a quelle poste all'art. 5 LStrI. La prassi e la giurisprudenza relative alla predetta norma possono quindi essere riprese in specie (per i dettagli di tale questione cfr. DTAF 2018 VII/5 consid. 3.4; sentenza del TAF F-5274/2022 del 24 aprile 2023 consid. 3.4). Tale interpretazione è peraltro confermata dal codice dei visti, che prevede che appartiene al richiedente presentare informazioni che consentano di valutare la sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto (art. 14 par. 1 lett. d del codice dei visti) ed un'attenzione particolare è accordata a tale intenzione (cfr. art. 21 par. 1 del codice dei visti). 4.5 4.5.1 Le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi secondo l'art. 6 del codice frontiere Schengen sono, essenzialmente, le seguenti: (a) disporre di un documento di viaggio valido; (b) disporre di un visto valido; (c) giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti (anche per il ritorno nel paese d'origine) ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi; (d) non essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione; (e) non essere considerati come una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. 4.5.2 Secondo il codice dei visti, il richiedente deve presentare un documento di viaggio valido, documenti che indichino la finalità del suo viaggio e relativi all'alloggio, provare che dispone dei mezzi di sussistenza sufficienti o che è in grado di ottenerli legalmente, fornire informazioni che consentano di valutare la sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto, ed avere un'assicurazione sanitaria di viaggio valida (cfr. artt. 12, 13, 14, 15 e 21 del codice dei visti). 4.6 Un visto Schengen può essere rifiutato, in particolare, qualora vi siano ragionevoli dubbi sull'autenticità dei documenti giustificativi presentati dal richiedente o sulla veridicità del loro contenuto, sull'affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto (art. 32 par. 1 lett. b del codice dei visti). 4.7 Per valutare se l'uscita di uno straniero dallo spazio Schengen nel rispetto del termine di validità del visto richiesto risulti sufficientemente assicurata, e dunque ponderare il rischio d'immigrazione illegale (cfr. art. 21 par. 1 del codice dei visti), bisogna riferirsi sia alla situazione politica ed economica prevalente nel Paese d'origine rispettivamente di residenza dello straniero, sia alla sua situazione personale (cfr. DTAF 2014/1 consid. 6.1-6.3). Ai sensi della giurisprudenza, un visto Schengen può essere rilasciato soltanto se non sussistono legittimi dubbi quanto all'intenzione del richiedente di lasciare lo spazio Schengen entro la scadenza del visto richiesto (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.4). Allorché l'autorità competente esamina se la persona presenta le garanzie necessarie in vista della partenza dalla Svizzera entro la scadenza impartita, si baserà d'un canto su indizi fondati sulla situazione personale, familiare o professionale del richiedente desideroso di rendersi in Svizzera; e d'altro canto su una valutazione del suo comportamento una volta giunto in Svizzera in funzione di tali premesse. Questi elementi d'apprezzamento, devono inoltre essere esaminati nel contesto della situazione generale che prevale nel paese di residenza della persona invitata, nella misura in cui non si può a priori escludere che una situazione politicamente, socialmente o economicamente meno favorevole rispetto a quella presente in Svizzera, possa influenzare il comportamento della persona invitata. Pertanto, occorre prendere in considerazione tutti gli elementi del caso di specie, mostrandosi vieppiù esigenti allorché la situazione nel paese d'origine è difficile (cfr. ex multis la sentenza del TAF F-6187/2025 del 24 febbraio 2026 consid. 4.5). 4.8 Se le condizioni per emettere un visto Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è possibile concedere un visto con validità territoriale limitata (VTL). Lo Stato membro interessato può fare uso di questa possibilità per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali (art. 6 par. 5 lett. c del codice frontiere Schengen e art. 25 par. 1 lett. a del codice dei visti).

5. In concreto, essendo di nazionalità haitiana, la ricorrente ha l'obbligo di ottenere un visto per poter entrare in Svizzera, a prescindere dalla durata (breve o lunga) del soggiorno che intende effettuare (cfr. artt. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 2, 8 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 21 cpv. 1 lett. c OEV, nonché l'art. 1 par. 1 ed il suo allegato I del regolamento CE 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 [GU L 81 del 21 marzo 2011]; l'allegato I del regolamento [UE] 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 [GU L 303/39 del 18 novembre 2018]). 6. 6.1 Proseguendo, vista la situazione generale che prevale in Brasile, in particolare dal profilo socioeconomico e dei numerosi vantaggi che offre la Svizzera e altri paesi membri dello spazio Schengen, il Tribunale non può, di primo acchito, scartare i timori emessi dall'autorità inferiore che la richiedente prolunghi il proprio soggiorno in Svizzera o nello spazio Schengen, al di là della durata di validità del visto sollecitato. 6.2 Per quanto attiene alla situazione economica del Brasile, l'indice di sviluppo umano (ISU), che è stabilito per il 2023 a 0.786, classa il Paese tra i paesi sviluppati. Il Brasile si posiziona all'84° posto su 193 paesi valutati, allorché la Svizzera, con un ISU di 0.970, occupa il 2° posto nella medesima classifica. L'indice del capitale umano, che quantifica le opportunità socioeconomiche dei cittadini, si attesta a 0,55 su una scala da 0 a 1, ovvero leggermente inferiore alla media dell'America latina e dei Caraibi. Tale valore si trova nettamente al di sotto di quello invece valido per la Svizzera (cfr. Human Development Reports [UNDP], Brazil, 06.05.2025, https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/BRA, consultato l'8 aprile 2026; La Banca mondiale, Brazil - Human Capital Country Brief, 10.2023, https://thedocs.worldbank.org/en/doc/64e578cb eaa522631f08f0cafba8960e-0140062023/related/HCI-AM23-BRA.pdf, consultato l'8 aprile 2026). L'economia brasiliana è cresciuta leggermente negli ultimi tre anni, ma le disuguaglianze rimangono importanti tra regioni del nord e nord-est del Paese (che hanno un indice di capitale umano prossimo a quello dei paesi dell'Africa subsahariana) rispetto a regioni site a sud-est del Paese (che hanno invece un indice di capitale umano paragonabile a quello dei paesi dell'OCSE [Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico]). Altresì, le disuguaglianze a livello etnico, per l'accesso ad un'istruzione di qualità e a servizi sanitari, e di genere (per le donne), dal profilo lavorativo, permangono (cfr. The World Bank in Brazil - Overview, 15.10.2025, https://www.worldbank.org/en/Country/brazil/ overview, consultato l'8 aprile 2026). A causa delle tensioni sociali, economiche e delle elevate tensioni politiche, si verificano regolarmente nel Paese scioperi, dimostrazioni e atti di violenza. Il tasso di criminalità è molto elevato in tutto il Paese, soprattutto nelle città. Scontri violenti e sparatorie tra bande criminali e le forze dell'ordine sono frequenti e coinvolgono anche persone non implicate; ed atti di violenza sono commessi sia da bande organizzate sia da singoli individui. L'assistenza medica in molti ospedali pubblici risulta essere insufficiente e le condizioni igieniche nelle strutture mediche sono spesso precarie, in particolare in campagna. Fuori dalle grandi città, l'assistenza medica non è sempre garantita (cfr. Dipartimento federale degli affari esteri, Consigli di viaggio - Brasile, 29.10.2025 https://www.eda.admin.ch/it/consigli-di-viaggio-brasile#valutazione-sommaria, consultato l'8 aprile 2026). 6.3 Pertanto, alla luce delle condizioni generali che regnano in Brasile e le differenze importanti sul piano socioeconomico che esistono tra questo Paese e la Svizzera ed altri Stati della zona Schengen, va da sé che il rischio teorico che la richiedente di origine haitiana, tra l'altro di una certa età (avendo attualmente [...] anni), possa essere tentata a non lasciare la zona in questione entro il termine di scadenza del visto richiesto, non possa essere escluso a priori. La tendenza migratoria, è poi rinforzata allorché la persona in questione può appoggiarsi ad una rete sociale preesistente nel suo paese di destinazione (cfr. in tal senso le sentenze del TAF F-6187/2025 del 24 febbraio 2026 consid. 8.2, F-5286/2025 del 17 novembre 2025 consid. 6.1.2), come è il caso di specie, avendo la ricorrente in Svizzera sia una figlia sia dei nipoti. 7. 7.1 In un passo successivo, occorre quindi esaminare se la situazione famigliare, personale e finanziaria della ricorrente, possa sostenere o meno la conclusione di una sua uscita, entro i termini del soggiorno postulato, dalla Svizzera rispettivamente dallo Spazio Schengen. Si sottolinea in tal senso che se la persona invitata assume importanti responsabilità nel suo paese d'origine, sul piano professionale, famigliare e/o sociale, un pronostico favorevole potrà - secondo le circostanze - essere emesso circa la sua partenza dalla Svizzera entro la scadenza del visto. Al contrario, il rischio di un'eventuale trasgressione futura di prescrizioni di diritto delle migrazioni potrà essere giudicato elevato, allorché la persona interessata non è in misura di giustificare degli attaccamenti sufficienti o degli obblighi significativi nel suo paese d'origine che la inciterebbero a ritornarvi al termine del suo soggiorno (cfr. DTAF 2014/1 consid. 6.3.1; sentenza del TAF F-5286/2025 precitata consid. 7.1). 7.2 Nel caso concreto, non risulta dagli atti all'incarto, che la ricorrente disporrebbe di legami e di obblighi sociali o famigliari straordinari che renderebbero la sua presenza in Brasile imperativa. A tal proposito, l'interessata ha fatto valere di disporre in questo Paese di un figlio e di nipoti, che vivrebbero peraltro nelle vicinanze della sua residenza, che garantirebbero la sua partenza dalla Svizzera alla scadenza del visto richiesto. Tuttavia, la ricorrente non ha prodotto alcun documento che giustifichi dei suoi legami famigliari con i supposti parenti viventi in Brasile, come un estratto del registro di stato civile o del libretto di famiglia. Ad ogni modo, anche se un certo attaccamento famigliare in Brasile, possa essere verosimile, tale elemento non risulta essere sufficiente, a sé stante, per garantire la partenza della ricorrente dalla Svizzera nei termini prescritti, ciò ancor più considerando che ella non ha fornito alcuna informazione concreta sulla situazione effettiva del figlio e dei nipoti in Brasile. Invero, in merito ha unicamente riferito come il figlio sarebbe un (...), con una solida posizione finanziaria, senza però supportare tali suoi asserti con alcuna documentazione. Altresì, a parte riferire come si sarebbe trasferita in Brasile, per rimanere accanto al figlio e non rimanere sola ad E._______, e che con lui ed i nipoti avrebbe convissuto per un breve periodo, ella sarebbe in seguito andata a vivere da sola in un (...), dimostrando così che non vi siano, salvo i normali legami affettivi, obblighi sociali o famigliari particolari che la leghino a tali parenti. Inoltre, la ricorrente non ha allegato d'intrattenere altre relazioni d'amicizia o affettive d'intensità particolare in Brasile. 7.3 Altresì, risulta dagli atti all'incarto, che la ricorrente, di (...) anni d'età, è (...), ed avrebbe dichiarato alla rappresentanza svizzera in Brasile di non disporre di alcun patrimonio proprio, in quanto sarebbe il nipote in Svizzera che le garantirebbe le sue entrate finanziarie (cfr. atti della SEM, pag. 134). Al contrario, nei suoi scritti ricorsuali, l'insorgente adduce di essere "autosufficiente" e in "buone condizioni economiche" non avendo necessità "di alcun sostegno finanziario o personale", vivendo da sola in un (...) malgrado la vicinanza al figlio (cfr. replica del 28 gennaio 2026, pag. 2; cfr. anche ricorso, pag. 3, dove adduce avere: "buone condizioni di vita"). Tuttavia, questi ultimi asserti, del tutto incoerenti con quanto invece dichiarato in precedenza, salvo il fatto che ella vivrebbe in un (...) da sola, ciò che è stato documentato agli atti con l'inoltro del contratto di locazione (cfr. atto 10, pag. 172 degli atti della SEM), non sono stati provati in alcun modo. Invero, ella non ha fornito alcun documento che attesti della sua situazione finanziaria effettiva ed attuale, come ad esempio degli estratti di conti bancari. V'è inoltre da evidenziare in tale contesto, che secondo le dichiarazioni dell'ospite, come pure degli atti presenti all'incarto, risulta che è quest'ultimo che assicurerebbe integralmente le spese legate al viaggio ed al soggiorno della ricorrente in Svizzera. A ciò si aggiunge, che anche nelle richieste di visto precedenti - tutte rifiutate - risulta che l'interessata non ha mai documentato la sua situazione finanziaria, e che le garanzie per le spese di viaggio e di soggiorno in Svizzera sono sempre state assicurate da terze persone (cfr. atti 1 - 4 degli atti della SEM). Circostanze, queste ultime, che mettono seriamente in dubbio gli asserti ricorsuali circa le buone condizioni economiche di cui beneficerebbe la ricorrente nel suo Paese di residenza. Gli atti all'incarto, pertanto, non permettono di concludere che quest'ultima vivrebbe in Brasile in condizioni economiche favorevoli, ciò che rinforza il rischio migratorio. 7.4 Nelle surriferite circostanze il Tribunale considera, alla stessa stregua della SEM, che gli elementi allegati dalla ricorrente non sono sufficienti per concludere all'esistenza, in Brasile, di obblighi sociali o famigliari che renderebbero la sua presenza imperativa. La situazione personale, famigliare, finanziaria e sociale dell'interessata, non offre invero delle garanzie sufficienti per rendere altamente verosimile un suo ritorno in tale Paese alla scadenza del visto richiesto. 7.5 Il Tribunale sottolinea ancora che, malgrado il desiderio dell'interessata di rendere visita alla figlia e agli abiatici in Svizzera, e a questi ultimi di rivedere la madre rispettivamente la nonna, sia comprensibile e legittimo, tuttavia, non costituisce a sé stante un motivo che giustifichi il rilascio di un visto a favore della ricorrente, per il quale ella non si può prevalere di alcun diritto come già ricordato sopra (cfr. consid. 4.1). Certo, può sembrare severo, almeno a prima vista, di rifiutare ad una persona d'entrare nel paese dove risiedono dei famigliari. Malgrado ciò, al riguardo v'è da notare come la situazione della ricorrente non differisce da quella di numerosi stranieri, i quali famigliari risiedono pure in Svizzera o in altri Stati dello spazio Schengen. Visto il numero importante di richieste di visto che le sono indirizzate, infatti, le autorità svizzere sono state obbligate a adottare una politica d'ammissione molto restrittiva in materia (cfr. sentenze del TAF F-6187/2025 precitata consid. 9.4, F-5286/2025 precitata consid. 7.4). Del resto, il rifiuto d'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen per la ricorrente, non ha quale conseguenza di impedire definitivamente a quest'ultima di rivedere l'abiatico o il resto della famiglia di quest'ultimo vivente in Svizzera. I precitati, conservano difatti la possibilità d'incontrarsi in Brasile, o ancora al di fuori dello spazio Schengen, nonostante gli inconvenienti d'ordine pratico o il carico finanziario supplementare che ciò potrebbe comportare (cfr. sentenza del TAF F-5286/2025 precitata consid. 7.6), come allegato nel gravame. I contatti potranno essere in ogni caso mantenuti per il tramite delle comunicazioni moderne, come del resto fatto da oltre (...) dagli stessi (cfr. nello stesso senso la sentenza del TAF F-6187/2025 succitata consid. 9.7). In tal senso, l'ambito di protezione del diritto al rispetto della vita famigliare - che è essenzialmente sancito all'art. 8 par. 1 CEDU (RS 0.101) - di cui si è prevalsa la ricorrente nel suo ricorso (cfr. pag. 3), non viene in alcun modo toccato (cfr. DTF 144 II 1 consid. 6.1; sentenza del TAF F-2402/2025 del 10 dicembre 2025 consid. 5.10). 7.6 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, che raccolgono l'insieme degli elementi risultanti dagli atti, si deve riconoscere che non è possibile stabilire con sufficiente certezza l'intenzione della ricorrente di lasciare la Svizzera, e lo spazio Schengen, prima della scadenza del visto richiesto (cfr. art. 21 cpv. 1 del codice dei visti). È quindi a ragione che l'autorità inferiore ha respinto l'opposizione formulata dalla ricorrente l'8 agosto 2025 e confermato il rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen. V'è a tal proposito ancora da osservare come, il predetto rifiuto, non pone per nulla in causa la buona fede o l'onestà delle persone che, risiedendo regolarmente in Svizzera, hanno invitato la ricorrente, domiciliata all'estero, per un soggiorno a scopo di visita (cfr. sentenza del TAF F-4176/2017 del 1° marzo 2018 consid. 6). In tal senso, le assicurazioni fornite in merito da parte degli invitanti, come quelle in particolare dal profilo finanziario, per quanto vengano prese in conto per esaminare se rilasciare o meno un visto, non possono essere ritenute decisive, nella misura in cui non obbligano la richiedente stessa, e non permettono in alcun modo di escludere l'eventualità che l'interessata, una volta giunta in Svizzera, tenti di proseguirvi durevolmente la sua esistenza. Altresì, l'intenzione che può manifestare una persona di ritornare nel suo paese al termine del suo soggiorno, come pure il suo impegno formale a farlo, non hanno alcuna forza giuridica (cfr. DTAF 2009/27 consid. 9) e non sono sufficienti a garantire che la sua partenza interverrà nei termini previsti (cfr. in tal senso anche la sentenza del TAF F-4176/2017 precitata consid. 6). In merito a ciò, la proposta formulata dalla ricorrente nel suo gravame, di fornire una volontà scritta in tal senso (cfr. pag. 3 del ricorso), in una valutazione anticipata del mezzo di prova proposto, può essere senz'altro respinta. 7.7 Il Tribunale constata infine che, dagli atti all'incarto, non risultano evincibili dei motivi che potrebbero giustificare il rilascio di un VTL alla ricorrente.

8. In conclusione, la SEM, con la sua decisione del 18 settembre 2025, non ha né violato la normativa Schengen e il diritto federale, né constatato i fatti giuridicamente rilevanti in modo inesatto o incompleto; inoltre, tale decisione non risulta essere inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione confermata.

9. Considerato l'esito negativo del ricorso, le spese processuali di fr. 1'000.- sono poste a carico della ricorrente (cfr. art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo, dello stesso importo, versato il 10 novembre 2025. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 1'000.- sono poste a carico della ricorrente e sono prelevate sull'anticipo dello stesso importo versato il 10 novembre 2025.

3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e all'autorità inferiore. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: