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F-4040/2026

F-4040/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-06-15 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Sachverhalt

A. Il ricorrente ha inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera il 15 marzo 2026 presentandosi come minorenne non accompagnato e dichiarando di essere nato il (...) 2009. Con la domanda ha prodotto una copia della sua taskara. B. Un confronto con la banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali (Eurodac) da parte della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha rilevato le seguenti domande pregresse d'asilo: in Grecia del 15 gennaio 2026 e in Croazia del 6 marzo 2026. C. Il 2 aprile 2026 il ricorrente ha sostenuto una prima audizione per richiedenti d'asilo minorenni non accompagnati (PA-RMNA). In tale sede ha dichiarato, in sostanza, di essere nato il (...) 2009 e di avere circa 17 anni e 2 mesi. Ha precisato di aver appreso la propria data di nascita dalla madre due giorni prima della PA-RMNA e di non averla conosciuta in precedenza. Ha inoltre affermato di aver dimenticato molte cose a causa delle difficoltà vissute durante il viaggio. Confrontato con la data di nascita indicata nella domanda d'asilo ([...] 2009), ha dichiarato che gli era stato detto di riportare tale data. Nell'ambito della PA-RMNA gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito al suo stato di salute, ai motivi che si opporrebbero alla competenza della Croazia per la trattazione della sua domanda d'asilo, nonché alla prospettata decisione di non entrata nel merito della sua domanda d'asilo unitamente al conseguente trasferimento verso detto Paese. Gli è stata inoltre prospettata l'eventualità di sottoporsi a un esame medico-legale volto all'accertamento della sua età. D. La perizia sull'età dell'Istituto di medicina legale della (...) del 23 aprile 2026, eseguita il 14 aprile 2026, è pervenuta alla SEM il 30 aprile 2026 e ha evidenziato un'età minima di 19 anni e un'età media compresa tra i 20 e i 23 anni. E. Con scritto del 30 aprile 2026, la SEM ha concesso al ricorrente il diritto di essere sentito in merito alla sua presunta maggiore età, nonché all'intenzione di modificare la sua data di nascita nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) per fissarla al (...) 2008. Dopo che il ricorrente si è espresso al riguardo e ha consegnato l'originale della sua taskara il 6 maggio, la SEM ha modificato, in data 11 maggio 2026, la sua data di nascita al (...) 2008, apponendo una menzione del carattere contestato. F. Il 12 maggio 2026 la SEM ha richiesto presso le autorità croate la ripresa in carico del ricorrente giusta l'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). In tale contesto, la SEM ha informato le autorità croate della domanda d'asilo presentata in Grecia il 15 gennaio 2026, della minore età da lui fatta valere in Svizzera e della perizia sull'età eseguita, allegando alla richiesta la documentazione Eurodac e la taskara. G. Il 23 maggio 2026 le autorità croate hanno accolto la richiesta di ripresa in carico sulla base dell'art. 20 par. 5 del RD III, indicando che il ricorrente era registrato in Croazia con la data di nascita del (...) 2008. H. Con decisione del 28 maggio 2026 - inoltrata al ricorrente il 29 maggio 2026 - la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo citata e ha ordinato l'allontanamento del ricorrente verso la Croazia, incaricando il Cantone competente dell'esecuzione di tale misura e constatando l'assenza dell'effetto sospensivo a un eventuale ricorso. La SEM ha altresì disposto che la data di nascita nel SIMIC fosse da stabilire al (...) 2008 con menzione del carattere contestato. I. Contro tale decisione il ricorrente ha inoltrato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) con gravame dell'8 giugno 2026, domandando l'annullamento della precitata decisione e l'esame della domanda d'asilo in Svizzera. Viene altresì richiesto che la data di nascita nel SIMIC sia ripristinata al (...) 2009. In via subordinata, chiede la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria. Sul piano procedurale, chiede la sospensione dell'esecuzione della decisione in via supercautelare, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e l'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. J. Il 9 giugno 2026, il Tribunale ha ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente verso la Croazia.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Il ricorrente domanda l'annullamento della decisione dell'autorità inferiore e la rettifica dell'iscrizione nel SIMIC. Il ricorso è pertanto diretto sia contro la decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, sia contro l'iscrizione nel SIMIC concernente la sua data di nascita. Il procedimento di ricorso relativo alla rettifica dei dati SIMIC è trattato separatamente dal presente procedimento in materia di asilo con il numero F-4151/2026 e saranno emanate due decisioni separate. La determinazione della data di nascita del ricorrente - cifra 5 della decisione impugnata - non costituisce pertanto oggetto del presente procedimento.

E. 1.2 La procedura è disciplinata dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, nella misura in cui la LAsi non disponga altrimenti (art. 37 LTAF e art. 6 LAsi [RS 142.31]).

E. 1.3 Il ricorso è ammissibile (art. 105 LAsi; art. 31 segg. LTAF). Gli altri requisiti per la valutazione della causa (legittimazione [art. 48 cpv. 1 PA], termine [art. 108 cpv. 3 LAsi, art. 50 cpv. 1 PA] e forma [art. 52 cpv. 1 PA]) sono soddisfatti. Occorre entrare nel merito del ricorso. Il tribunale decide in via definitiva in merito (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

E. 1.4 I ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 2.1 L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che dagli atti emergono tre indicazioni divergenti e contraddittorie in merito alla data di nascita del ricorrente, ossia il (...) 2009, il (...) 2009 in Svizzera e il (...) 2008 in Croazia. In assenza di una spiegazione plausibile al riguardo, tali divergenze devono essere debitamente prese in considerazione nella valutazione complessiva della presunta minore età del ricorrente. A ciò si aggiunge che il ricorrente non ha prodotto, fino ad oggi, alcun documento d'identità idoneo sotto il profilo giuridico a comprovare la data di nascita da lui fatta valere. Le dichiarazioni rese nell'ambito della PA-RMNA risultano inoltre in parte lacunose e poco circostanziate. Esse non sono pertanto atte a rendere verosimile la presunta minore età del ricorrente ai sensi dell'art. 7 LAsi. Per contro, la registrazione del ricorrente quale maggiorenne in Croazia, con data di nascita del (...) 2008, nonché l'età minima di 19 anni risultata dalla perizia sull'età del 23 aprile 2026 costituiscono indizi significativi a favore della sua maggiore età (cfr. sentenza del TAF E-2342/2023 del 5 maggio 2023 consid. 6.7). Tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto, il ricorrente non è riuscito a rendere verosimile la sua minore età. La SEM ha pertanto ritenuto a giusto titolo che egli fosse maggiorenne al momento del deposito della domanda d'asilo in Svizzera. Di conseguenza, l'art. 8 par. 4 RD III, in virtù del quale un minore non accompagnato è in linea di principio escluso dalla procedura di ripresa in carico, non trova applicazione nel caso di specie. Inoltre, l'autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Croazia ha accettato la riammissione del ricorrente ai sensi dell'art. 20 par. 5 RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per la domanda d'asilo. Inoltre, conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.4.4 e 9.5, successivamente confermata in ripetute occasioni, ad esempio nelle sentenze F-8246/2025 del 4 novembre 2025 consid. 2.1; F-5052/2025 del 24 luglio 2025 consid. 3.1), l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Croazia non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III. Essa ha inoltre correttamente constatato che la presenza in Svizzera del fratello del ricorrente non è atta a rimettere in discussione la competenza della Croazia (cfr. art. 2 lett. g RD III), né che sussista una relazione di dipendenza tra il ricorrente e suo fratello (cfr. art. 16 par. 1 RD III). Tenuto conto delle allegazioni formulate durante la PA-RMNA e dello stato di salute documentato del ricorrente non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). Di conseguenza, l'autorità inferiore ha agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del ricorrente verso la Croazia in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per ulteriori dettagli si fa riferimento alle motivazioni addotte dall'autorità inferiore.

E. 2.2.1 Le censure proposte nel gravame dal ricorrente non sono idonee a condurre a una diversa conclusione, nemmeno alla luce della situazione attuale.

E. 2.2.2 Per quanto concerne la censura del ricorrente secondo cui la SEM avrebbe dovuto presentare alle autorità greche una richiesta di presa in carico, occorre rilevare quanto segue: dagli atti risulta che la SEM ha espressamente informato le autorità croate, nell'ambito della richiesta di ripresa in carico e con riferimento all'estratto Eurodac allegato, del fatto che il ricorrente aveva già presentato una domanda d'asilo in Grecia il 15 gennaio 2026. Pur essendo a conoscenza di tale circostanza, le autorità croate hanno accettato la ripresa in carico del ricorrente il 23 maggio 2026 in applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III. In tali circostanze, il fatto che la SEM non si sia espressa esplicitamente su un'eventuale competenza della Grecia rispettivamente non abbia rivolto alle autorità greche una richiesta di ripresa in carico non è censurabile né costituisce una violazione del diritto di essere sentito, tanto più che il ricorrente non ha mai sostenuto di voler essere trasferito in Grecia (cfr. sentenze del TAF F-7123/2023 del 18 dicembre 2025 consid. 5.1; D-6899/2023 del 20 dicembre 2023 consid. 5.2 segg.; D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 6.2).

E. 2.2.3 Le allegazioni fatte valere da parte del ricorrente in sede di ricorso non permettono di dimostrare con mezzi di prova sufficienti che egli abbia effettivamente subito dei maltrattamenti da parte delle autorità croate. Inoltre, l'effettivo avvenimento di tali abusi non fonderebbe il presupposto per considerare il sistema d'asilo croato sistematicamente carente giusta l'art. 3 par. 2 RD III, dato che nulla impedirebbe al ricorrente di interpellare le istanze preposte in Croazia per potere far valere efficacemente i suoi diritti (cfr. sentenze del TAF F-813/2026 del 24 febbraio 2026 consid. 2.2; F-5290/2025 del 21 luglio 2025 consid. 4.2; F-6962/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 5.2). Pertanto, si deduce che il ricorrente debba ottenere accesso alla procedura d'asilo in Croazia e subire un trattamento conforme agli standard di diritto internazionale (cfr. consid. 2.1).

E. 2.2.4 Le diagnosi documentate in diversi rapporti medici (episodio di perdita di coscienza, disturbo post-traumatico da stress [PTSD]; anemia lieve ipocromica microcitica), nonché la suicidalità menzionata per la prima volta nel rapporto medico del 3 giugno 2026, non sono suscettibili di giungere a una diversa conclusione. Il suo stato di salute non raggiunge un grado di gravità tale da ostacolare il suo trasferimento verso la Croazia sotto il profilo dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; per quanto concerne in particolare la suicidalità, cfr. le sentenze del TF 2C_221/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2; 2C_856/2015 del 10 ottobre 2015 consid. 3.2.1; sentenza del TAF F-1383/2026 del 2 marzo 2026 consid. 2.2). Alla luce dell'ampia documentazione medica agli atti, l'autorità inferiore poteva ritenere che ulteriori accertamenti medici non sarebbero stati idonei a modificare tale valutazione (cfr. apprezzamento anticipato delle prove, DTF 148 V 356 consid. 7.4; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3). Nella misura in cui il ricorrente esprime inoltre il bisogno di cure sotto il profilo psichico, occorre rilevare che la Croazia dispone di strutture mediche adeguate e sufficientemente accessibili per le persone trasferite ai sensi del RD III (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale F-8246/2025 del 4 novembre 2025 consid. 2.2; F-4684/2025 del 2 luglio 2025 consid. 5.4; F-4895/2024 del 12 agosto 2024 consid. 5.6) e che è tenuta a garantire al ricorrente, qualora ne abbia bisogno, un sufficiente trattamento medico e/o psicologico (cfr. art. 19 par. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/33/UE del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]). Dagli atti non risulta che detto Stato negherebbe al ricorrente l'accesso alle cure necessarie. Eventuali trattamenti medici iniziati in Svizzera potranno essere proseguiti anche in Croazia. Infine, l'idoneità al viaggio verrà in ogni caso valutata al momento del trasferimento. Considerato il ricovero psichiatrico attualmente prospettato dal ricorrente e previsto nel rapporto medico del 3 giugno 2026, senza che il suo effettivo verificarsi sia stato comprovato, l'autorità inferiore dovrà, qualora tale ricovero abbia effettivamente luogo, coordinare il trasferimento con la competente struttura psichiatrica curante, indipendentemente dal fatto che il ricorrente venga trasferito prima o dopo la sua dimissione (cfr. sentenza del TAF F-2608/2026 del 6 maggio 2026 consid. 2.4). Inoltre, l'autorità inferiore dovrà provvedere ad aggiornare le modalità di trasferimento, informando le autorità croate in merito all'attuale stato di salute del ricorrente.

E. 2.2.5 Neppure le allegazioni non comprovate e insufficientemente sostanziate del ricorrente riguardo al suo fratello domiciliato in Svizzera conducono a una diversa conclusione. La presenza in Svizzera di familiari stretti - ma fuori della famiglia nucleare - non è sufficiente, in assenza di un legame di dipendenza, a creare un ostacolo al trasferimento ai sensi del diritto internazionale pubblico sottoscritto dalla Svizzera, come, in particolare, l'art. 8 CEDU (cfr. DTF 145 I 227 consid. 3.1). Non risulta che tra il ricorrente e suo fratello intercorra un rapporto di dipendenza che vada oltre il sostegno emotivo e i normali legami affettivi ai sensi dell'art. 16 par. 1 RD III e della giurisprudenza relativa all'art. 8 CEDU.

E. 3 Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere.

E. 4 Alla luce di quanto precede, non può neppure essere rimproverato all'autorità inferiore di aver accertato in modo incompleto i fatti giuridicamente rilevanti, ragione per cui la conclusione subordinata del ricorrente volta al rinvio della causa alla SEM per il completamento dell'istruttoria è da respingere.

E. 5 Con la presente sentenza decade la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento pronunciata il 9 giugno 2026 e la richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo risulta priva d'oggetto.

E. 6.1 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è da respingere.

E. 6.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale dispone:

1. Il procedimento di ricorso relativo alla modifica dei dati nel SIMIC viene disgiunto dal presente procedimento Dublino (F-4040/2026) e viene condotto con il numero di procedimento F-4151/2026.

2. Il ricorso F-4040/2026 è respinto.

3. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Aisha Luisoni Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-4040/2026 Sentenza del 15 giugno 2026 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Sebastian Kempe; cancelliera Aisha Luisoni. Parti A._______, nato il (...) 2008, Afghanistan, patrocinato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 28 maggio 2026 / N (...). Fatti: A. Il ricorrente ha inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera il 15 marzo 2026 presentandosi come minorenne non accompagnato e dichiarando di essere nato il (...) 2009. Con la domanda ha prodotto una copia della sua taskara. B. Un confronto con la banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali (Eurodac) da parte della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha rilevato le seguenti domande pregresse d'asilo: in Grecia del 15 gennaio 2026 e in Croazia del 6 marzo 2026. C. Il 2 aprile 2026 il ricorrente ha sostenuto una prima audizione per richiedenti d'asilo minorenni non accompagnati (PA-RMNA). In tale sede ha dichiarato, in sostanza, di essere nato il (...) 2009 e di avere circa 17 anni e 2 mesi. Ha precisato di aver appreso la propria data di nascita dalla madre due giorni prima della PA-RMNA e di non averla conosciuta in precedenza. Ha inoltre affermato di aver dimenticato molte cose a causa delle difficoltà vissute durante il viaggio. Confrontato con la data di nascita indicata nella domanda d'asilo ([...] 2009), ha dichiarato che gli era stato detto di riportare tale data. Nell'ambito della PA-RMNA gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito al suo stato di salute, ai motivi che si opporrebbero alla competenza della Croazia per la trattazione della sua domanda d'asilo, nonché alla prospettata decisione di non entrata nel merito della sua domanda d'asilo unitamente al conseguente trasferimento verso detto Paese. Gli è stata inoltre prospettata l'eventualità di sottoporsi a un esame medico-legale volto all'accertamento della sua età. D. La perizia sull'età dell'Istituto di medicina legale della (...) del 23 aprile 2026, eseguita il 14 aprile 2026, è pervenuta alla SEM il 30 aprile 2026 e ha evidenziato un'età minima di 19 anni e un'età media compresa tra i 20 e i 23 anni. E. Con scritto del 30 aprile 2026, la SEM ha concesso al ricorrente il diritto di essere sentito in merito alla sua presunta maggiore età, nonché all'intenzione di modificare la sua data di nascita nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) per fissarla al (...) 2008. Dopo che il ricorrente si è espresso al riguardo e ha consegnato l'originale della sua taskara il 6 maggio, la SEM ha modificato, in data 11 maggio 2026, la sua data di nascita al (...) 2008, apponendo una menzione del carattere contestato. F. Il 12 maggio 2026 la SEM ha richiesto presso le autorità croate la ripresa in carico del ricorrente giusta l'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). In tale contesto, la SEM ha informato le autorità croate della domanda d'asilo presentata in Grecia il 15 gennaio 2026, della minore età da lui fatta valere in Svizzera e della perizia sull'età eseguita, allegando alla richiesta la documentazione Eurodac e la taskara. G. Il 23 maggio 2026 le autorità croate hanno accolto la richiesta di ripresa in carico sulla base dell'art. 20 par. 5 del RD III, indicando che il ricorrente era registrato in Croazia con la data di nascita del (...) 2008. H. Con decisione del 28 maggio 2026 - inoltrata al ricorrente il 29 maggio 2026 - la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo citata e ha ordinato l'allontanamento del ricorrente verso la Croazia, incaricando il Cantone competente dell'esecuzione di tale misura e constatando l'assenza dell'effetto sospensivo a un eventuale ricorso. La SEM ha altresì disposto che la data di nascita nel SIMIC fosse da stabilire al (...) 2008 con menzione del carattere contestato. I. Contro tale decisione il ricorrente ha inoltrato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) con gravame dell'8 giugno 2026, domandando l'annullamento della precitata decisione e l'esame della domanda d'asilo in Svizzera. Viene altresì richiesto che la data di nascita nel SIMIC sia ripristinata al (...) 2009. In via subordinata, chiede la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria. Sul piano procedurale, chiede la sospensione dell'esecuzione della decisione in via supercautelare, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e l'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. J. Il 9 giugno 2026, il Tribunale ha ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente verso la Croazia. Diritto: 1. 1.1. Il ricorrente domanda l'annullamento della decisione dell'autorità inferiore e la rettifica dell'iscrizione nel SIMIC. Il ricorso è pertanto diretto sia contro la decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, sia contro l'iscrizione nel SIMIC concernente la sua data di nascita. Il procedimento di ricorso relativo alla rettifica dei dati SIMIC è trattato separatamente dal presente procedimento in materia di asilo con il numero F-4151/2026 e saranno emanate due decisioni separate. La determinazione della data di nascita del ricorrente - cifra 5 della decisione impugnata - non costituisce pertanto oggetto del presente procedimento. 1.2. La procedura è disciplinata dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, nella misura in cui la LAsi non disponga altrimenti (art. 37 LTAF e art. 6 LAsi [RS 142.31]). 1.3. Il ricorso è ammissibile (art. 105 LAsi; art. 31 segg. LTAF). Gli altri requisiti per la valutazione della causa (legittimazione [art. 48 cpv. 1 PA], termine [art. 108 cpv. 3 LAsi, art. 50 cpv. 1 PA] e forma [art. 52 cpv. 1 PA]) sono soddisfatti. Occorre entrare nel merito del ricorso. Il tribunale decide in via definitiva in merito (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). 1.4. I ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. 2.1. L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che dagli atti emergono tre indicazioni divergenti e contraddittorie in merito alla data di nascita del ricorrente, ossia il (...) 2009, il (...) 2009 in Svizzera e il (...) 2008 in Croazia. In assenza di una spiegazione plausibile al riguardo, tali divergenze devono essere debitamente prese in considerazione nella valutazione complessiva della presunta minore età del ricorrente. A ciò si aggiunge che il ricorrente non ha prodotto, fino ad oggi, alcun documento d'identità idoneo sotto il profilo giuridico a comprovare la data di nascita da lui fatta valere. Le dichiarazioni rese nell'ambito della PA-RMNA risultano inoltre in parte lacunose e poco circostanziate. Esse non sono pertanto atte a rendere verosimile la presunta minore età del ricorrente ai sensi dell'art. 7 LAsi. Per contro, la registrazione del ricorrente quale maggiorenne in Croazia, con data di nascita del (...) 2008, nonché l'età minima di 19 anni risultata dalla perizia sull'età del 23 aprile 2026 costituiscono indizi significativi a favore della sua maggiore età (cfr. sentenza del TAF E-2342/2023 del 5 maggio 2023 consid. 6.7). Tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto, il ricorrente non è riuscito a rendere verosimile la sua minore età. La SEM ha pertanto ritenuto a giusto titolo che egli fosse maggiorenne al momento del deposito della domanda d'asilo in Svizzera. Di conseguenza, l'art. 8 par. 4 RD III, in virtù del quale un minore non accompagnato è in linea di principio escluso dalla procedura di ripresa in carico, non trova applicazione nel caso di specie. Inoltre, l'autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Croazia ha accettato la riammissione del ricorrente ai sensi dell'art. 20 par. 5 RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per la domanda d'asilo. Inoltre, conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.4.4 e 9.5, successivamente confermata in ripetute occasioni, ad esempio nelle sentenze F-8246/2025 del 4 novembre 2025 consid. 2.1; F-5052/2025 del 24 luglio 2025 consid. 3.1), l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Croazia non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III. Essa ha inoltre correttamente constatato che la presenza in Svizzera del fratello del ricorrente non è atta a rimettere in discussione la competenza della Croazia (cfr. art. 2 lett. g RD III), né che sussista una relazione di dipendenza tra il ricorrente e suo fratello (cfr. art. 16 par. 1 RD III). Tenuto conto delle allegazioni formulate durante la PA-RMNA e dello stato di salute documentato del ricorrente non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). Di conseguenza, l'autorità inferiore ha agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del ricorrente verso la Croazia in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per ulteriori dettagli si fa riferimento alle motivazioni addotte dall'autorità inferiore. 2.2. 2.2.1. Le censure proposte nel gravame dal ricorrente non sono idonee a condurre a una diversa conclusione, nemmeno alla luce della situazione attuale. 2.2.2. Per quanto concerne la censura del ricorrente secondo cui la SEM avrebbe dovuto presentare alle autorità greche una richiesta di presa in carico, occorre rilevare quanto segue: dagli atti risulta che la SEM ha espressamente informato le autorità croate, nell'ambito della richiesta di ripresa in carico e con riferimento all'estratto Eurodac allegato, del fatto che il ricorrente aveva già presentato una domanda d'asilo in Grecia il 15 gennaio 2026. Pur essendo a conoscenza di tale circostanza, le autorità croate hanno accettato la ripresa in carico del ricorrente il 23 maggio 2026 in applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III. In tali circostanze, il fatto che la SEM non si sia espressa esplicitamente su un'eventuale competenza della Grecia rispettivamente non abbia rivolto alle autorità greche una richiesta di ripresa in carico non è censurabile né costituisce una violazione del diritto di essere sentito, tanto più che il ricorrente non ha mai sostenuto di voler essere trasferito in Grecia (cfr. sentenze del TAF F-7123/2023 del 18 dicembre 2025 consid. 5.1; D-6899/2023 del 20 dicembre 2023 consid. 5.2 segg.; D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 6.2). 2.2.3. Le allegazioni fatte valere da parte del ricorrente in sede di ricorso non permettono di dimostrare con mezzi di prova sufficienti che egli abbia effettivamente subito dei maltrattamenti da parte delle autorità croate. Inoltre, l'effettivo avvenimento di tali abusi non fonderebbe il presupposto per considerare il sistema d'asilo croato sistematicamente carente giusta l'art. 3 par. 2 RD III, dato che nulla impedirebbe al ricorrente di interpellare le istanze preposte in Croazia per potere far valere efficacemente i suoi diritti (cfr. sentenze del TAF F-813/2026 del 24 febbraio 2026 consid. 2.2; F-5290/2025 del 21 luglio 2025 consid. 4.2; F-6962/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 5.2). Pertanto, si deduce che il ricorrente debba ottenere accesso alla procedura d'asilo in Croazia e subire un trattamento conforme agli standard di diritto internazionale (cfr. consid. 2.1). 2.2.4. Le diagnosi documentate in diversi rapporti medici (episodio di perdita di coscienza, disturbo post-traumatico da stress [PTSD]; anemia lieve ipocromica microcitica), nonché la suicidalità menzionata per la prima volta nel rapporto medico del 3 giugno 2026, non sono suscettibili di giungere a una diversa conclusione. Il suo stato di salute non raggiunge un grado di gravità tale da ostacolare il suo trasferimento verso la Croazia sotto il profilo dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; per quanto concerne in particolare la suicidalità, cfr. le sentenze del TF 2C_221/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2; 2C_856/2015 del 10 ottobre 2015 consid. 3.2.1; sentenza del TAF F-1383/2026 del 2 marzo 2026 consid. 2.2). Alla luce dell'ampia documentazione medica agli atti, l'autorità inferiore poteva ritenere che ulteriori accertamenti medici non sarebbero stati idonei a modificare tale valutazione (cfr. apprezzamento anticipato delle prove, DTF 148 V 356 consid. 7.4; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3). Nella misura in cui il ricorrente esprime inoltre il bisogno di cure sotto il profilo psichico, occorre rilevare che la Croazia dispone di strutture mediche adeguate e sufficientemente accessibili per le persone trasferite ai sensi del RD III (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale F-8246/2025 del 4 novembre 2025 consid. 2.2; F-4684/2025 del 2 luglio 2025 consid. 5.4; F-4895/2024 del 12 agosto 2024 consid. 5.6) e che è tenuta a garantire al ricorrente, qualora ne abbia bisogno, un sufficiente trattamento medico e/o psicologico (cfr. art. 19 par. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/33/UE del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]). Dagli atti non risulta che detto Stato negherebbe al ricorrente l'accesso alle cure necessarie. Eventuali trattamenti medici iniziati in Svizzera potranno essere proseguiti anche in Croazia. Infine, l'idoneità al viaggio verrà in ogni caso valutata al momento del trasferimento. Considerato il ricovero psichiatrico attualmente prospettato dal ricorrente e previsto nel rapporto medico del 3 giugno 2026, senza che il suo effettivo verificarsi sia stato comprovato, l'autorità inferiore dovrà, qualora tale ricovero abbia effettivamente luogo, coordinare il trasferimento con la competente struttura psichiatrica curante, indipendentemente dal fatto che il ricorrente venga trasferito prima o dopo la sua dimissione (cfr. sentenza del TAF F-2608/2026 del 6 maggio 2026 consid. 2.4). Inoltre, l'autorità inferiore dovrà provvedere ad aggiornare le modalità di trasferimento, informando le autorità croate in merito all'attuale stato di salute del ricorrente. 2.2.5. Neppure le allegazioni non comprovate e insufficientemente sostanziate del ricorrente riguardo al suo fratello domiciliato in Svizzera conducono a una diversa conclusione. La presenza in Svizzera di familiari stretti - ma fuori della famiglia nucleare - non è sufficiente, in assenza di un legame di dipendenza, a creare un ostacolo al trasferimento ai sensi del diritto internazionale pubblico sottoscritto dalla Svizzera, come, in particolare, l'art. 8 CEDU (cfr. DTF 145 I 227 consid. 3.1). Non risulta che tra il ricorrente e suo fratello intercorra un rapporto di dipendenza che vada oltre il sostegno emotivo e i normali legami affettivi ai sensi dell'art. 16 par. 1 RD III e della giurisprudenza relativa all'art. 8 CEDU.

3. Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere.

4. Alla luce di quanto precede, non può neppure essere rimproverato all'autorità inferiore di aver accertato in modo incompleto i fatti giuridicamente rilevanti, ragione per cui la conclusione subordinata del ricorrente volta al rinvio della causa alla SEM per il completamento dell'istruttoria è da respingere.

5. Con la presente sentenza decade la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento pronunciata il 9 giugno 2026 e la richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo risulta priva d'oggetto. 6. 6.1. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è da respingere. 6.2. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale dispone:

1. Il procedimento di ricorso relativo alla modifica dei dati nel SIMIC viene disgiunto dal presente procedimento Dublino (F-4040/2026) e viene condotto con il numero di procedimento F-4151/2026.

2. Il ricorso F-4040/2026 è respinto.

3. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Aisha Luisoni Data di spedizione: