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D-850/2020

D-850/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-02 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. L’interessato, cittadino siriano di etnia curda originario di Halleq, nel gover- natorato di al-Hasaka, è – stando alle sue informazioni – espatriato verso la fine dell’estate del 2013 giungendo in Svizzera nell’autunno del 2015 dopo essersi inizialmente recato nel Kurdistan iracheno. Il 3 novembre del 2015, egli ha depositato una domanda d’asilo (cfr. atto SEM A1/2). Sentito sui motivi alla base della stessa il 15 aprile 2016, A._______ ha innanzitutto precisato di essersi trasferito a Damasco nel 2007 e di aver effettuato parte dei suoi studi nella capitale, salvo poi abbandonare la re- gione nel 2012. Tornato nel nord est siriano e più precisamente ad Al-Mua- bbada (in curdo: Girkê Legê) assieme ai famigliari nel 2012 egli avrebbe iniziato a svolgere attività politiche integrando il Partito Democratico Curdo in Siria (in curdo: Partiya Demokrat a Kurdistanê li Sûriyê, PDK-S, comu- nemente denominato “al-Parti”) del quale suo zio materno sarebbe stato rappresentante regionale. Il richiedente asilo avrebbe preso regolarmente parte a delle manifestazioni, partecipato a delle riunioni e preparato mate- riale propagandistico. Sennonché, tali attività sarebbero state malviste dalla fazione curda maggioritaria, ossia il Partito dell’Unione Democratica (in curdo: Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD), a suo dire connivente con il governo centrale di Bashar al-Assad nonostante i proclami sul federalismo. D’altro canto, la mancata affiliazione al PYD avrebbe reso impossibile la sua permanenza in Siria. Su tali presupposti e conto tenuto che il richie- dente asilo sarebbe ricercato per svolgere il servizio militare, da una parte dal governo centrale e dall’altra dallo stesso PYD – che avrebbe iniziato a reclutare autonomamente – sarebbe stato costretto a lasciare il paese (cfr. atto A19/17 pag. 2 e seg.). A sostegno della sua domanda l’interessato ha versato agli atti la seguente documentazione: – un’attestazione di iscrizione all’università di Aleppo; – un certificato di frequenza relativo all’anno scolastico 2010-2011; – un certificato di frequenza relativo all’anno scolastico 2011-2012; – una carta d’identità siriana; – un’attestazione emessa dal PDK-S. B. Con decisione del 30 ottobre 2017 la Segreteria di Stato della migrazione

D-850/2020 Pagina 3 (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d’asilo pronunciando contestualmente l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera, salvo però ammetterlo provvisoriamente per causa d’inesigibilità dell’esecuzione dello stesso. Per giungere a tale risultanza la SEM ha sostanzialmente constatato come il solo timore di essere convocato in futuro per svolgere il servizio militare non risulterebbe rilevante in materia d’asilo. L’autorità inferiore ha anche osservato, a titolo abbondanziale, che la semplice partecipazione a mani- festazioni e la qualità di membro del PDK-S non sarebbe sufficiente a giu- stificare la presenza di un timore ai sensi dell’art. 3 LAsi. C. Il 29 novembre 2017 (cfr. tracciamento degli invii), il ricorrente è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), richie- dendo in limine l’accesso completo gli atti A1/2, A6/1 e A20/1 dell’incarto della SEM o eventualmente il diritto di essere sentito al riguardo; conte- stualmente la concessione di un congruo termine per completare il gra- vame; nel merito l’annullamento della decisione impugnata e la retroces- sione degli atti all’autorità di prima istanza per un nuovo accertamento dei fatti e l’emanazione di una nuova decisione; in subordine la concessione dell’asilo previo riconoscimento dello statuto di rifugiato; in via ancor più subordinata della sola qualità di rifugiato; ancora, egli ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. A sostegno del suo ricorso, il ricorrente ha prodotto: – un fermo immagine che proverebbe da un video pubblicato su Youtube che lo ritrarrebbe nel corso di una manifestazione contro il regime si- riano; – una copia di un mandato di cattura del 15 settembre 2013 con relativa traduzione in tedesco ed alcune spiegazioni dell’insorgente al riguardo. Con separati inoltri del 28 dicembre 2017, 29 dicembre 2017 e del 17 gen- naio 2018 egli ha altresì trasmesso: – una copia di una comunicazione dell’esercito siriano del 19 agosto 2013 con relativa traduzione; – il link del summenzionato video, con indicazione dei fotogrammi nei quali si riconoscerebbe l’interessato;

D-850/2020 Pagina 4 – il mandato di cattura del 15 settembre 2013 in originale; – la comunicazione dell’esercito siriano del 19 agosto 2013 in originale; – la busta di trasmissione dei succitati mezzi di prova. D. Con sentenza D-6760/2017 del 9 aprile 2019 il Tribunale ha annullato la decisione citata poc’anzi e ha ritrasmesso alla SEM gli atti di causa per la pronuncia di una nuova decisione. E. Per mezzo della decisione dell’8 gennaio 2020 la SEM ha negato al ricor- rente la qualità di rifugiato e ha respinto la sua domanda d’asilo, pronun- ciando contestualmente l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera, salvo però ammetterlo provvisoriamente per causa d’inesigibilità dell’ese- cuzione dello stesso. F. Il 13 febbraio 2020 (cfr. tracciamento degli invii), il ricorrente è nuovamente insorto dinanzi al Tribunale, richiedendo l’annullamento della decisione im- pugnata e la retrocessione degli atti all’autorità di prima istanza per un nuovo accertamento dei fatti e l’emanazione di una nuova decisione; in subordine la concessione dell’asilo previo riconoscimento dello statuto di rifugiato; in via ancor più subordinata della sola qualità di rifugiato; ancora, egli ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anti- cipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. A sostegno del suo ricorso, il ricorrente ha prodotto: – la patente di guida di una persona incensurata e quella del ricorrente (allegati 2 e 3) con relativa busta di trasmissione (allegato 4); – l’estratto della sentenza del Tribunale di Qamishli con relativa tradu- zione in tedesco (allegato 5); – la conferma relativa alla prestazione assistenziale (allegato 6); – una copia del contratto di tirocinio come (…) (allegato 7); – un attestato di svolgimento di un corso d’italiano (allegato 8); – la valutazione del tirocinio (allegato 9); – la pagella scolastica dell’anno scolastico 2019-2020 (allegato 10); – una fotografia scattata durante la cerimonia di diploma del ricorrente (allegato 11); – un estratto di un video su Youtube relativo ad una manifestazione del 2013 a Girkê Legê (allegato 12);

D-850/2020 Pagina 5 – fotografie del richiedente durante delle manifestazioni curde a Lugano e Bellinzona nel 2018 e nel 2019 (allegate 13-16); – la carta di membro dei Peshmerga iracheni del padre dell’interessato (allegato 17); – la carta di membro dei Peshmerga iracheni del fratello dell’interessato (allegato 18). G. Il 3 marzo 2020 il ricorrente ha inoltrato al Tribunale la versione originale della sua patente di guida, così come un estratto del suo casellario giudi- ziale con relativa traduzione in tedesco (allegato 19). Egli ha inoltre allegato degli screenshots del suo profilo di Facebook (allegato 20). H. Con la decisione incidentale del 9 luglio 2020 il Tribunale ha accolto l’istanza di assistenza giudiziaria. I. Il 23 luglio 2020 l’autorità intimata ha inoltrato la propria risposta al ricorso. J. Il ricorrente si è espresso in replica il 28 agosto 2020. K. Il 18 agosto 2021 l’interessato ha inviato al Tribunale la sua pagella scola- stica relativa alla formazione di (…) dell’anno scolastico 2020-2021. L. Il 20 agosto 2021 l’insorgente ha inoltrato al Tribunale la versione originale della sentenza del Tribunale di Qamishli del (…) con la relativa traduzione in tedesco. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (42 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni

D-850/2020 Pagina 6 transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Giusta l’art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell’art. 6 LAsi e dell’art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un’altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. In casu, la decisione impugnata è stata emanata in italiano, mentre il ri- corso è stato trasmesso in tedesco. La presente sentenza è pertanto re- datta in italiano.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina- deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu- nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con- siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4 Nella querelata decisione, l’autorità inferiore ha dapprima ritenuto che il ricorrente non avrebbe mai avuto contatto con le autorità militari e, per- tanto, non si potrebbe con certezza dedurre che egli sarebbe stato qualifi- cato idoneo al servizio. A mente della SEM – quandanche l’interessato do- vesse essere considerato renitente in caso di ritorno in Siria – l’insorgente

D-850/2020 Pagina 7 non sarebbe mai stato nel mirino delle autorità siriane, né per la sua attività in qualità di membro del partito “al-Parti” né per via del ruolo che suo zio avrebbe ricoperto all’interno dello stesso. Per quanto riguarda la comuni- cazione dell’esercito siriano del 19 agosto 2013 e il mandato di cattura del 15 settembre 2013, l’autorità inferiore ribadisce che questi documenti avrebbero un valore probatorio esiguo. La SEM non comprende inoltre come il ricorrente possa essere entrato in possesso di tali informazioni, essendo contenute queste ultime in documenti interni. In aggiunta, l’auto- rità inferiore è dell’avviso che il ricorrente non sarebbe neppure entrato nel mirino delle autorità curde del PYD. Perciò la SEM ha negato all’insorgente la qualità di rifugiato ex art. 3 LAsi e ha respinto la sua domanda d’asilo.

E. 5.1 Il ricorrente lamenta in primo luogo una violazione del diritto di essere sentito e del principio inquisitorio.

E. 5.2 La SEM non avrebbe ottemperato al suo obbligo motivazione, poiché non avrebbe introdotto nel suo apparato argomentativo la sua nuova prassi secondo cui coloro che abbandonano la Siria illegalmente verrebbero, una volta fatto rientro in patria, perseguitati (cfr. pag. 6 del ricorso). L’autorità inferiore avrebbe violato il diritto di essere sentito del ricorrente anche per- ché la SEM non avrebbe dato seguito ad alcuni mezzi di prova prodotti dal ricorrente. L’approccio dell’autorità inferiore sarebbe stato inoltre troppo approssimativo, poiché essa si sarebbe limitata ad escludere schematica- mente il valore probatorio delle prove addotte, senza quindi apprezzarne la portata. Infine, la SEM non avrebbe neppure dato seguito alle afferma- zioni fornite dal ricorrente in sede di audizione. Egli ha segnatamente di- chiarato di essere stato vittima, durante delle manifestazioni, di aggressioni da parte dei servizi di sicurezza del PYD (cosiddetti “Assayesh”). Infine, l’interessato ha asserito che suo zio materno sarebbe stato minacciato (pag. 7 e seg. del ricorso).

E. 5.3 Il diritto di essere sentito fa parte delle garanzie procedurali generali previste all’art. 29 della Costituzione federale (Cost., RS 101) e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell’incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all’amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare. Nel quadro della procedura amministrativa, detta garanzia è disciplinata agli art. 26 a

D-850/2020 Pagina 8 28 (diritto di esaminare gli atti), 29 a 33 (diritto di essere sentito in senso stretto) e 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata).

E. 5.4 Nel caso in narrativa, l’autorità inferiore ha, al contrario di quanto so- stenuto dal ricorrente, apprezzato le informazioni fornite dal ricorrente. Le prove pertinenti prodotte dal ricorrente sono state prese in considerazione dalla SEM per la formulazione della decisione (pag. 3 della decisione). An- che il vissuto del ricorrente antecedente l’espatrio, comprendente quindi le dichiarazioni sulle aggressioni subite durante delle manifestazioni, è stato valutato dall’autorità inferiore per determinare il grado di esposizione dell’interessato (pag. 3 della decisione). Infine, anche la portata delle di- chiarazioni sulle minacce subite dallo zio materno del ricorrente è stata ap- prezzata dalla SEM (pag. 3 della decisione). Alla luce dell’entità delle cen- sure sollevate nel memoriale ricorsuale, il Tribunale precisa in generale che il fatto solo che il ricorrente si trovi in disaccordo con l’apprezzamento adempiuto dalla SEM nel suo caso specifico, è piuttosto riferibile al merito della questione e non riguarda il profilo formale della decisione.

E. 5.5 L’obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di esercitare con- venientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua deci- sione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).

E. 5.6 Nel caso in parola, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente nel suo gravame, l’autorità inferiore ha motivato la sua decisione in modo suf- ficientemente completo e comprensibile. L’interessato ha infatti potuto im- pugnare con piena cognizione di causa la decisione della SEM nonché ha potuto presentare i mezzi di prova e la documentazione che riteneva perti- nenti per la sua causa.

E. 5.7 Il Tribunale, di conseguenza, non rileva alcuna violazione del diritto di essere sentito.

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E. 5.8 Il ricorrente rimprovera alla SEM di non aver accertato i fatti giuridica- mente rilevanti in maniera corretta ed esaustiva. A suo avviso infatti, l’au- torità di prima istanza avrebbe omesso di considerare che la situazione in Siria è caratterizzata da cambiamenti imprevedibili ed è, per questo, vola- tile. La Turchia e le milizie islamiche avrebbero, alcuni mesi prima della data dell’inoltro del ricorso, invaso la regione del Rojava, nel Nord della Siria, e avrebbero commesso dei crimini di guerra. In aggiunta, la SEM non avrebbe ottemperato al suo obbligo inquisitorio, poiché l’audizione del 15 aprile 2016 sarebbe durata cinque ore e cinquanta minuti. L’autorità in- feriore avrebbe infine violato il principio inquisitorio, visto che essa non avrebbe analizzato i documenti prodotti dal ricorrente, soprattutto quelli ori- ginali.

E. 5.9 Nelle procedure d’asilo applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circo- stanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimi- tato, in particolare visto il nesso con l’obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. AUER/BINDER, in: Kommentar zum Bundesge- setz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, ad art. 12 n. 9).

E. 5.10 Nel caso in narrativa, come afferma anche la SEM in sede di risposta al ricorso, l’autorità inferiore così come il Tribunale monitorano regolar- mente la situazione in Siria. Oltre a non fare dei chiari collegamenti tra le affermazioni sugli sviluppi in Siria e la situazione concreta del ricorrente, il Tribunale rammenta che il ricorrente è beneficiario dell’ammissione provvi- soria, proprio perché la SEM ha tenuto in considerazione i rischi di sicu- rezza di un eventuale allontanamento. Per quanto concerne invece la du- rata dell’audizione, il ricorrente non spiega in che modo questo dato possa costituire una violazione del principio inquisitorio, dal momento che la SEM ha approfondito tutti gli elementi necessari per poter giungere ad una con- clusione. L’insorgente si è infatti limitato a citare una sentenza del Tribu- nale, in cui viene affermato che l’audizione è l’elemento più importante per formulare una decisione in materia di diritto d’asilo. Egli, tuttavia, non fa alcun legame tra questo passaggio giurisprudenziale e il caso di specie. Per quanto riguarda i documenti prodotti, infine, il Tribunale precisa che questa censura non riguarda il profilo formale della decisione, bensì l’ap- prezzamento della SEM. Verrà, perciò, ripresa in seguito (infra consid. 8.2).

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E. 5.11 La SEM non ha, dunque, violato il principio inquisitorio.

E. 5.12 In sunto, le censure formali vanno respinte e nulla osta all’esame del merito della vertenza.

E. 6 Proseguendo nel suo gravame, il ricorrente si appella ad una violazione dell’art. 3 LAsi. L’insorgente dichiara di essere perseguitato in Siria per es- sersi rifiutato di prestare servizio militare. Egli correrebbe inoltre dei rischi nel caso di un eventuale rientro in patria, poiché sarebbe stato politica- mente attivo e avrebbe dei legami di parentela con delle persone partico- larmente esposte. Vi sarebbero poi dei motivi di asilo insorti dopo l’espatrio, poiché l’interessato avrebbe lasciato la Siria illegalmente e avrebbe depo- sitato una domanda d’asilo in Svizzera.

E. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 7.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 7.3 Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi.

E. 8 Occorre a questo stadio analizzare la verosimiglianza del racconto del ri- corrente in merito al periodo antecedente rispetto al suo espatrio.

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E. 8.1 Innanzitutto, la SEM ha ribadito che il comunicato delle autorità siriane del 19 agosto 2013 e il mandato di cattura del 15 settembre 2013 avreb- bero un valore probatorio esiguo. Si tratterebbe inoltre di documenti interni, motivo per il quale l’autorità inferiore si interroga sulle modalità e le tempi- stiche che hanno consentito al ricorrente di entrarvi in possesso. Dal canto suo, il ricorrente fa valere con il suo gravame che la SEM avrebbe negato il valore probatorio dei documenti senza analizzarli. Eccessivamente sche- matica sarebbe poi l’argomentazione dell’autorità inferiore circa l’accessi- bilità dei documenti.

E. 8.2 Per quanto concerne i mezzi di prova versati agli atti, occorre rilevare che alla documentazione proveniente dalla Siria viene conferito per co- stante prassi solo uno scarso valore probatorio, essendo notoria la reperi- bilità all’acquisto di ogni tipologia di documenti, anche ufficiali (cfr. sentenza del Tribunale D-1952/2020 del 23 marzo 2022 consid. 6.3). Oltre alla que- stione della falsificabilità, il Tribunale constata che un mandato di cattura è un documento interno, che non è normalmente destinato alla persona ri- cercata (cfr. sentenza D-1754/2020 del 16 giugno 2022 consid. 7.2). Il va- lore probatorio del comunicato delle autorità siriane del 19 agosto 2013 e del mandato di cattura del 15 settembre 2013 è dunque molto discutibile. Per le ragioni elencate poc’anzi, anche sentenza del Tribunale di Qamishli del (…) non è dotata di valore probatorio.

E. 8.3 Il ricorrente sostiene poi nel suo gravame che da un confronto tra la patente di guida di una persona incensurata e quella del ricorrente, emerge che su quella di quest’ultimo non figura un timbro rosso. Questo significhe- rebbe che contro di lui vi sarebbe «qualcosa» («etwas», cfr. pag. 11 del ricorso). Nel suo scritto del 3 marzo 2020 il ricorrente segnala che la pre- senza del timbro rosso sulla patente di guida sarebbe la prova che egli sarebbe ancora ricercato. A differenza di quanto sostenuto dall’insorgente nel gravame, questo dato non incrementa il grado di verosimiglianza del racconto. Il Tribunale sottoscrive il parere della SEM in sede di risposta al ricorso, ossia che l’assenza di un timbro sulla partente non permette di provare in alcun modo i motivi d’asilo allegati dal ricorrente.

E. 8.4 In sunto, ne discende che, alla luce degli indicatori d’inverosimiglianza enumerati, le dichiarazioni del ricorrente sono inverosimili e non adem- piono le condizioni di cui all’art. 7 LAsi. Su tale punto, il ricorso non merita dunque tutela e la decisione impugnata va confermata.

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E. 9 Alla luce di quanto sopra e per sua buona pace occorre domandarsi se i motivi addotti dal ricorrente sono rilevanti ex art. 3 LAsi.

E. 9.1 L’insorgente dichiara di essere perseguitato in Siria per essersi rifiutato di prestare servizio militare. Egli rischierebbe inoltre di essere arruolato nelle fila delle milizie facenti capo al PYD. L’interessato correrebbe inoltre dei rischi nel caso di un eventuale rientro in patria, poiché sarebbe stato politicamente attivo e avrebbe dei legami di parentela con delle persone particolarmente esposte.

E. 9.2.1 In merito alla questione della diserzione, la giurisprudenza ha già avuto modo di confermare, anche dopo l’adozione dell’art. 3 cpv. 3 LAsi, la prassi previgente riguardante le persone che motivano una domanda d’asilo con il rifiuto di servire nel loro Paese d’origine. Conseguentemente, siffatti motivi non sono di per sé sufficienti a fondare la qualità di rifugiato, a meno che ne risulti una persecuzione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi. In altri termini, in virtù dei motivi menzionati in questa disposizione, alla per- sona interessata deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se, in seguito alla sua renitenza o diserzione, ella debba temere un trattamento che comporti seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 e 5). Così, un’eventuale sanzione per renitenza o diser- zione non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all’art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9) o, indipenden- temente dall’entità della pena, quando l’incorporazione nell’esercito com- porta l’esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la parte- cipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l’obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coin- cida con quella dell’interessato e che gli causi, per questo motivo, una si- tuazione di grave conflitto interiore (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5 e la sentenza del Tribunale D-6337/2019 del 19 dicembre 2019, con riferi- menti).

E. 9.2.2 Anche con riferimento alla situazione in Siria, l’incorporazione nell’esercito non va di principio ad essa sola considerata rilevante al fine della concessione dell’asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6). Il regime siriano considera la renitenza o la diserzione come sostegno agli oppositori qua- lora in passato l’interessato sia già stato identificato come tale. Così, solo un obiettore di coscienza già espostosi politicamente nel passato, rischia

D-850/2020 Pagina 13 una pena sproporzionata motivata politicamente (cfr. DTAF 2020 VI/4 con- sid. 5.1.1 e 5.1.2). In assenza di elementi di rischio supplementari colui che si sottrae al reclutamento non rischia una pena tale da rendere sufficiente- mente verosimile il raggiungimento della soglia di rilevanza prevista per la concessione dell’asilo (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4). Se l’interessato a causa della sua renitenza resa verosimile deve aspettarsi con notevole probabilità (nel senso di un «real risk») di subire un trattamento equipara- bile a una tortura in Siria, v’è invece da considerare che la pena sia assor- tita da un malus politico. Essa configura così una persecuzione rilevante in materia d’asilo e non solo una violazione dell’art. 3 CEDU o dell’art. 3 cpv. 1 Convenzione contro la tortura (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6). La catalo- gazione preliminare quale oppositore può essere ritenuta, segnatamente nei casi laddove la persona appartenga ad una famiglia ostile al regime o sia già nota ai servizi segreti prima della renitenza (cfr. DTAF 2015/3 con- sid. 6.7.3; sentenza del Tribunale D-6949/2019 del 28 agosto 2022 consid. 6.2.1; per l’incorporazione nel PYD si veda la sentenza D-2265/2017 del 2 luglio 2019 consid. 9, con riferimenti).

E. 9.3 Nel caso in parola il ricorrente ha allegato dei mezzi di prova con scarso valore probatorio (cfr. supra consid. 8.2). Oltracciò l’interessato ha anche addotto, per mezzo del suo gravame, un estratto di un video del 2013 di una manifestazione a Girkê Legê (allegato 12), da cui non si evince tuttavia che il richiedente possa essere entrato nel mirino delle autorità siriane. Questa valutazione non cambia neppure apprezzando gli allegati al ricorso 17 e 18, ossia le carte di membro dei Peshmerga iracheni rispettivamente del padre e del fratello dell’interessato. Non vi è infatti alcun indizio atto a suggerire che il ricorrente possa, per questa ragione, essere vittima perse- cuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi. Per quanto riguarda invece l’esposizione politica dello zio materno, che sarebbe stato rappresentante regionale di “al-Parti”, il Tribunale sottoscrive l’argomentazione dell’autorità inferiore, ovvero che non vi sono elementi che lascino intendere che, per questo motivo, l’interessato possa essere stato catalogato quale oppositore al re- gime siriano. Il richiedente l’asilo ha in sede di audizione poi asserito di aver preso regolarmente parte a delle manifestazioni, partecipato a delle riunioni e preparato materiale propagandistico a favore della difesa della comunità curda (cfr. A19/17 D101). Dagli atti versati all’incarto non si può concludere che il ricorrente sia stato identificato, per via di queste attività, dalle autorità siriane e considerato come una minaccia. Infatti, il richiedente ha dichiarato unicamente che, durante le manifestazioni, coloro che vi par- tecipavamo venivano dispersi e si gettava su di loro dell’acqua (cfr. A19/17 D111).

D-850/2020 Pagina 14

E. 9.4 Il ricorrente non è riuscito quindi a dimostrare di essere entrato nel no- vero delle persone invise dalle autorità siriane.

E. 9.5 L’insorgente ritiene altresì che il rischio di arruolamento forzato nelle fila delle milizie facenti capo al PYD possa giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo.

E. 9.6 Con particolare riferimento situazione in Siria, occorre a questo propo- sito rammentare che il Tribunale, con una sentenza di riferimento facente data al 2015, ha già concluso che non esiste un rischio di essere esposto a persecuzioni rilevanti in materia d’asilo qualora l’interessato rischi di es- sere reclutato o si sottragga al reclutamento da parte delle Unità di Prote- zione Popolare (YPG: ossia il braccio armato del PYD). In una pari even- tualità il reclutamento non sarebbe infatti dettato da uno dei motivi di cui all’art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale D-5329/2014 del 23 giugno 2015 consid. 5.3). Tale valutazione risulta tuttora attuale (cfr. sentenze del Tribu- nale E-6681/2019 del 27 febbraio 2023 consid. 6.3; D-4891/2022 del 24 novembre 2022 consid. 6.2.1).

E. 9.7 Pertanto i motivi addotti dall’insorgente sono irrilevanti ex art. 3 LAsi.

E. 10 V’è ora da dirimere se i motivi soggettivi insorti dopo la fuga sono atti a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato del ricorrente, ad esclusione della concessione dell’asilo (cfr. art. 54 LAsi in connessione con l’art. 3 LAsi).

E. 10.1 Il Tribunale osserva anzitutto che, se è vero che le autorità siriane seguono le attività politiche svolte dai loro compatrioti all’estero, esse si concentrano essenzialmente sui casi di persone che agiscono al di là del quadro abituale dell’opposizione di massa e che occupano delle funzioni importanti o svolgono delle attività di natura tale che potrebbero essere suscettibili di rappresentare una minaccia seria e concreta per il governo siriano (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-3839/2013 del 28 otto- bre 2015 consid. 6.3.6; cfr. sentenza del Tribunale D-6949/2019 del 29 ago- sto 2022 consid. 6.5.1).

E. 10.2 Dagli atti non emerge alcuna prova oggettiva che suggerisca che le autorità siano venute a conoscenza dell’attività del ricorrente in seguito al suo espatrio. Gli allegati 13, 14, 15 e 16 dimostrano unicamente la parteci- pazione dell’interessato a delle manifestazioni a favore della comunità

D-850/2020 Pagina 15 curda. Tuttavia, nulla lascia intendere che egli sia stato per questo identifi- cato dalle autorità siriane e che egli sia considerato una minaccia seria e concreta per il governo siriano.

E. 10.3 Occorre infine esaminare se la scelta del ricorrente di lasciare la Siria e quella di depositare una domanda d’asilo all’estero possano costituire un rischio per coloro che poi fanno rientro in patria.

E. 10.4 Secondo l’attuale giurisprudenza del Tribunale, né la partenza illegale dalla Siria né la presentazione di una domanda di asilo all’estero fanno presumere che una persona siriana possa essere perseguitata qualora questa dovesse far ritorno nel suo Paese. A causa della partenza illegale e di un’assenza prolungata dal Paese, al rientro in Siria potrebbe aver luogo un interrogatorio da parte delle autorità nazionali. Tuttavia, nel caso di per- sone – come è anche quello del ricorrente – che non sono state identificate come minaccia prima della loro partenza e che non sono emerse politica- mente in esilio, si può escludere con sufficiente probabilità che queste ven- gano classificate come una minaccia per lo Stato (cfr. tra le altre sentenza del Tribunale E-3520/2020 dell’8 novembre 2022 consid. 5.4.3).

E. 11 In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni delle ricorrenti non sod- disfano le condizioni di verosimiglianza poste dall’art. 7 LAsi così come neppure quelle di rilevanza ai sensi dell’art. 3 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell’asilo non merita dunque tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 12 Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a cari- co del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, essendo che il Tribunale con decisione incidentale del 9 luglio 2020 ha ac- colto la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente, v’è luogo di di- spensarlo dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 13 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-

D-850/2020 Pagina 16 nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-850/2020 Pagina 17 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Demis Mirarchi

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-850/2020 Sentenza del 2 maggio 2023 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Chrystel Tornare Villanueva, Thomas Segessenmann, cancelliere Demis Mirarchi. Parti A._______, nato il (...), Siria, patrocinato dall'avv. lic. iur. Michael Steiner, Rechtsanwalt, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 8 gennaio 2020 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino siriano di etnia curda originario di Halleq, nel governatorato di al-Hasaka, è - stando alle sue informazioni - espatriato verso la fine dell'estate del 2013 giungendo in Svizzera nell'autunno del 2015 dopo essersi inizialmente recato nel Kurdistan iracheno. Il 3 novembre del 2015, egli ha depositato una domanda d'asilo (cfr. atto SEM A1/2). Sentito sui motivi alla base della stessa il 15 aprile 2016, A._______ ha innanzitutto precisato di essersi trasferito a Damasco nel 2007 e di aver effettuato parte dei suoi studi nella capitale, salvo poi abbandonare la regione nel 2012. Tornato nel nord est siriano e più precisamente ad Al-Muabbada (in curdo: Girkê Legê ) assieme ai famigliari nel 2012 egli avrebbe iniziato a svolgere attività politiche integrando il Partito Democratico Curdo in Siria (in curdo: Partiya Demokrat a Kurdistanê li Sûriyê, PDK-S, comunemente denominato "al-Parti") del quale suo zio materno sarebbe stato rappresentante regionale. Il richiedente asilo avrebbe preso regolarmente parte a delle manifestazioni, partecipato a delle riunioni e preparato materiale propagandistico. Sennonché, tali attività sarebbero state malviste dalla fazione curda maggioritaria, ossia il Partito dell'Unione Democratica (in curdo: Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD), a suo dire connivente con il governo centrale di Bashar al-Assad nonostante i proclami sul federalismo. D'altro canto, la mancata affiliazione al PYD avrebbe reso impossibile la sua permanenza in Siria. Su tali presupposti e conto tenuto che il richiedente asilo sarebbe ricercato per svolgere il servizio militare, da una parte dal governo centrale e dall'altra dallo stesso PYD - che avrebbe iniziato a reclutare autonomamente - sarebbe stato costretto a lasciare il paese (cfr. atto A19/17 pag. 2 e seg.). A sostegno della sua domanda l'interessato ha versato agli atti la seguente documentazione:

- un'attestazione di iscrizione all'università di Aleppo;

- un certificato di frequenza relativo all'anno scolastico 2010-2011;

- un certificato di frequenza relativo all'anno scolastico 2011-2012;

- una carta d'identità siriana;

- un'attestazione emessa dal PDK-S. B. Con decisione del 30 ottobre 2017 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, salvo però ammetterlo provvisoriamente per causa d'inesigibilità dell'esecuzione dello stesso. Per giungere a tale risultanza la SEM ha sostanzialmente constatato come il solo timore di essere convocato in futuro per svolgere il servizio militare non risulterebbe rilevante in materia d'asilo. L'autorità inferiore ha anche osservato, a titolo abbondanziale, che la semplice partecipazione a manifestazioni e la qualità di membro del PDK-S non sarebbe sufficiente a giustificare la presenza di un timore ai sensi dell'art. 3 LAsi. C. Il 29 novembre 2017 (cfr. tracciamento degli invii), il ricorrente è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), richiedendo in limine l'accesso completo gli atti A1/2, A6/1 e A20/1 dell'incarto della SEM o eventualmente il diritto di essere sentito al riguardo; contestualmente la concessione di un congruo termine per completare il gravame; nel merito l'annullamento della decisione impugnata e la retrocessione degli atti all'autorità di prima istanza per un nuovo accertamento dei fatti e l'emanazione di una nuova decisione; in subordine la concessione dell'asilo previo riconoscimento dello statuto di rifugiato; in via ancor più subordinata della sola qualità di rifugiato; ancora, egli ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. A sostegno del suo ricorso, il ricorrente ha prodotto:

- un fermo immagine che proverebbe da un video pubblicato su Youtube che lo ritrarrebbe nel corso di una manifestazione contro il regime siriano;

- una copia di un mandato di cattura del 15 settembre 2013 con relativa traduzione in tedesco ed alcune spiegazioni dell'insorgente al riguardo. Con separati inoltri del 28 dicembre 2017, 29 dicembre 2017 e del 17 gennaio 2018 egli ha altresì trasmesso:

- una copia di una comunicazione dell'esercito siriano del 19 agosto 2013 con relativa traduzione;

- il link del summenzionato video, con indicazione dei fotogrammi nei quali si riconoscerebbe l'interessato;

- il mandato di cattura del 15 settembre 2013 in originale;

- la comunicazione dell'esercito siriano del 19 agosto 2013 in originale;

- la busta di trasmissione dei succitati mezzi di prova. D. Con sentenza D-6760/2017 del 9 aprile 2019 il Tribunale ha annullato la decisione citata poc'anzi e ha ritrasmesso alla SEM gli atti di causa per la pronuncia di una nuova decisione. E. Per mezzo della decisione dell'8 gennaio 2020 la SEM ha negato al ricorrente la qualità di rifugiato e ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, salvo però ammetterlo provvisoriamente per causa d'inesigibilità dell'esecuzione dello stesso. F. Il 13 febbraio 2020 (cfr. tracciamento degli invii), il ricorrente è nuovamente insorto dinanzi al Tribunale, richiedendo l'annullamento della decisione impugnata e la retrocessione degli atti all'autorità di prima istanza per un nuovo accertamento dei fatti e l'emanazione di una nuova decisione; in subordine la concessione dell'asilo previo riconoscimento dello statuto di rifugiato; in via ancor più subordinata della sola qualità di rifugiato; ancora, egli ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. A sostegno del suo ricorso, il ricorrente ha prodotto:

- la patente di guida di una persona incensurata e quella del ricorrente (allegati 2 e 3) con relativa busta di trasmissione (allegato 4);

- l'estratto della sentenza del Tribunale di Qamishli con relativa traduzione in tedesco (allegato 5);

- la conferma relativa alla prestazione assistenziale (allegato 6);

- una copia del contratto di tirocinio come (...) (allegato 7);

- un attestato di svolgimento di un corso d'italiano (allegato 8);

- la valutazione del tirocinio (allegato 9);

- la pagella scolastica dell'anno scolastico 2019-2020 (allegato 10);

- una fotografia scattata durante la cerimonia di diploma del ricorrente (allegato 11);

- un estratto di un video su Youtube relativo ad una manifestazione del 2013 a Girkê Legê (allegato 12);

- fotografie del richiedente durante delle manifestazioni curde a Lugano e Bellinzona nel 2018 e nel 2019 (allegate 13-16);

- la carta di membro dei Peshmerga iracheni del padre dell'interessato (allegato 17);

- la carta di membro dei Peshmerga iracheni del fratello dell'interessato (allegato 18). G. Il 3 marzo 2020 il ricorrente ha inoltrato al Tribunale la versione originale della sua patente di guida, così come un estratto del suo casellario giudiziale con relativa traduzione in tedesco (allegato 19). Egli ha inoltre allegato degli screenshots del suo profilo di Facebook (allegato 20). H. Con la decisione incidentale del 9 luglio 2020 il Tribunale ha accolto l'istanza di assistenza giudiziaria. I. Il 23 luglio 2020 l'autorità intimata ha inoltrato la propria risposta al ricorso. J. Il ricorrente si è espresso in replica il 28 agosto 2020. K. Il 18 agosto 2021 l'interessato ha inviato al Tribunale la sua pagella scolastica relativa alla formazione di (...) dell'anno scolastico 2020-2021. L. Il 20 agosto 2021 l'insorgente ha inoltrato al Tribunale la versione originale della sentenza del Tribunale di Qamishli del (...) con la relativa traduzione in tedesco. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. In casu, la decisione impugnata è stata emanata in italiano, mentre il ricorso è stato trasmesso in tedesco. La presente sentenza è pertanto redatta in italiano.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. Nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha dapprima ritenuto che il ricorrente non avrebbe mai avuto contatto con le autorità militari e, pertanto, non si potrebbe con certezza dedurre che egli sarebbe stato qualificato idoneo al servizio. A mente della SEM - quandanche l'interessato dovesse essere considerato renitente in caso di ritorno in Siria - l'insorgente non sarebbe mai stato nel mirino delle autorità siriane, né per la sua attività in qualità di membro del partito "al-Parti" né per via del ruolo che suo zio avrebbe ricoperto all'interno dello stesso. Per quanto riguarda la comunicazione dell'esercito siriano del 19 agosto 2013 e il mandato di cattura del 15 settembre 2013, l'autorità inferiore ribadisce che questi documenti avrebbero un valore probatorio esiguo. La SEM non comprende inoltre come il ricorrente possa essere entrato in possesso di tali informazioni, essendo contenute queste ultime in documenti interni. In aggiunta, l'autorità inferiore è dell'avviso che il ricorrente non sarebbe neppure entrato nel mirino delle autorità curde del PYD. Perciò la SEM ha negato all'insorgente la qualità di rifugiato ex art. 3 LAsi e ha respinto la sua domanda d'asilo. 5. 5.1 Il ricorrente lamenta in primo luogo una violazione del diritto di essere sentito e del principio inquisitorio. 5.2 La SEM non avrebbe ottemperato al suo obbligo motivazione, poiché non avrebbe introdotto nel suo apparato argomentativo la sua nuova prassi secondo cui coloro che abbandonano la Siria illegalmente verrebbero, una volta fatto rientro in patria, perseguitati (cfr. pag. 6 del ricorso). L'autorità inferiore avrebbe violato il diritto di essere sentito del ricorrente anche perché la SEM non avrebbe dato seguito ad alcuni mezzi di prova prodotti dal ricorrente. L'approccio dell'autorità inferiore sarebbe stato inoltre troppo approssimativo, poiché essa si sarebbe limitata ad escludere schematicamente il valore probatorio delle prove addotte, senza quindi apprezzarne la portata. Infine, la SEM non avrebbe neppure dato seguito alle affermazioni fornite dal ricorrente in sede di audizione. Egli ha segnatamente dichiarato di essere stato vittima, durante delle manifestazioni, di aggressioni da parte dei servizi di sicurezza del PYD (cosiddetti "Assayesh"). Infine, l'interessato ha asserito che suo zio materno sarebbe stato minacciato (pag. 7 e seg. del ricorso). 5.3 Il diritto di essere sentito fa parte delle garanzie procedurali generali previste all'art. 29 della Costituzione federale (Cost., RS 101) e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare. Nel quadro della procedura amministrativa, detta garanzia è disciplinata agli art. 26 a 28 (diritto di esaminare gli atti), 29 a 33 (diritto di essere sentito in senso stretto) e 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). 5.4 Nel caso in narrativa, l'autorità inferiore ha, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, apprezzato le informazioni fornite dal ricorrente. Le prove pertinenti prodotte dal ricorrente sono state prese in considerazione dalla SEM per la formulazione della decisione (pag. 3 della decisione). Anche il vissuto del ricorrente antecedente l'espatrio, comprendente quindi le dichiarazioni sulle aggressioni subite durante delle manifestazioni, è stato valutato dall'autorità inferiore per determinare il grado di esposizione dell'interessato (pag. 3 della decisione). Infine, anche la portata delle dichiarazioni sulle minacce subite dallo zio materno del ricorrente è stata apprezzata dalla SEM (pag. 3 della decisione). Alla luce dell'entità delle censure sollevate nel memoriale ricorsuale, il Tribunale precisa in generale che il fatto solo che il ricorrente si trovi in disaccordo con l'apprezzamento adempiuto dalla SEM nel suo caso specifico, è piuttosto riferibile al merito della questione e non riguarda il profilo formale della decisione. 5.5 L'obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 5.6 Nel caso in parola, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente nel suo gravame, l'autorità inferiore ha motivato la sua decisione in modo sufficientemente completo e comprensibile. L'interessato ha infatti potuto impugnare con piena cognizione di causa la decisione della SEM nonché ha potuto presentare i mezzi di prova e la documentazione che riteneva pertinenti per la sua causa. 5.7 Il Tribunale, di conseguenza, non rileva alcuna violazione del diritto di essere sentito. 5.8 Il ricorrente rimprovera alla SEM di non aver accertato i fatti giuridicamente rilevanti in maniera corretta ed esaustiva. A suo avviso infatti, l'autorità di prima istanza avrebbe omesso di considerare che la situazione in Siria è caratterizzata da cambiamenti imprevedibili ed è, per questo, volatile. La Turchia e le milizie islamiche avrebbero, alcuni mesi prima della data dell'inoltro del ricorso, invaso la regione del Rojava, nel Nord della Siria, e avrebbero commesso dei crimini di guerra. In aggiunta, la SEM non avrebbe ottemperato al suo obbligo inquisitorio, poiché l'audizione del 15 aprile 2016 sarebbe durata cinque ore e cinquanta minuti. L'autorità inferiore avrebbe infine violato il principio inquisitorio, visto che essa non avrebbe analizzato i documenti prodotti dal ricorrente, soprattutto quelli originali. 5.9 Nelle procedure d'asilo applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Auer/Binder, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, ad art. 12 n. 9). 5.10 Nel caso in narrativa, come afferma anche la SEM in sede di risposta al ricorso, l'autorità inferiore così come il Tribunale monitorano regolarmente la situazione in Siria. Oltre a non fare dei chiari collegamenti tra le affermazioni sugli sviluppi in Siria e la situazione concreta del ricorrente, il Tribunale rammenta che il ricorrente è beneficiario dell'ammissione provvisoria, proprio perché la SEM ha tenuto in considerazione i rischi di sicurezza di un eventuale allontanamento. Per quanto concerne invece la durata dell'audizione, il ricorrente non spiega in che modo questo dato possa costituire una violazione del principio inquisitorio, dal momento che la SEM ha approfondito tutti gli elementi necessari per poter giungere ad una conclusione. L'insorgente si è infatti limitato a citare una sentenza del Tribunale, in cui viene affermato che l'audizione è l'elemento più importante per formulare una decisione in materia di diritto d'asilo. Egli, tuttavia, non fa alcun legame tra questo passaggio giurisprudenziale e il caso di specie. Per quanto riguarda i documenti prodotti, infine, il Tribunale precisa che questa censura non riguarda il profilo formale della decisione, bensì l'apprezzamento della SEM. Verrà, perciò, ripresa in seguito (infra consid. 8.2). 5.11 La SEM non ha, dunque, violato il principio inquisitorio. 5.12 In sunto, le censure formali vanno respinte e nulla osta all'esame del merito della vertenza.

6. Proseguendo nel suo gravame, il ricorrente si appella ad una violazione dell'art. 3 LAsi. L'insorgente dichiara di essere perseguitato in Siria per essersi rifiutato di prestare servizio militare. Egli correrebbe inoltre dei rischi nel caso di un eventuale rientro in patria, poiché sarebbe stato politicamente attivo e avrebbe dei legami di parentela con delle persone particolarmente esposte. Vi sarebbero poi dei motivi di asilo insorti dopo l'espatrio, poiché l'interessato avrebbe lasciato la Siria illegalmente e avrebbe depositato una domanda d'asilo in Svizzera. 7. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 7.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 7.3 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.

8. Occorre a questo stadio analizzare la verosimiglianza del racconto del ricorrente in merito al periodo antecedente rispetto al suo espatrio. 8.1 Innanzitutto, la SEM ha ribadito che il comunicato delle autorità siriane del 19 agosto 2013 e il mandato di cattura del 15 settembre 2013 avrebbero un valore probatorio esiguo. Si tratterebbe inoltre di documenti interni, motivo per il quale l'autorità inferiore si interroga sulle modalità e le tempistiche che hanno consentito al ricorrente di entrarvi in possesso. Dal canto suo, il ricorrente fa valere con il suo gravame che la SEM avrebbe negato il valore probatorio dei documenti senza analizzarli. Eccessivamente schematica sarebbe poi l'argomentazione dell'autorità inferiore circa l'accessibilità dei documenti. 8.2 Per quanto concerne i mezzi di prova versati agli atti, occorre rilevare che alla documentazione proveniente dalla Siria viene conferito per costante prassi solo uno scarso valore probatorio, essendo notoria la reperibilità all'acquisto di ogni tipologia di documenti, anche ufficiali (cfr. sentenza del Tribunale D-1952/2020 del 23 marzo 2022 consid. 6.3). Oltre alla questione della falsificabilità, il Tribunale constata che un mandato di cattura è un documento interno, che non è normalmente destinato alla persona ricercata (cfr. sentenza D-1754/2020 del 16 giugno 2022 consid. 7.2). Il valore probatorio del comunicato delle autorità siriane del 19 agosto 2013 e del mandato di cattura del 15 settembre 2013 è dunque molto discutibile. Per le ragioni elencate poc'anzi, anche sentenza del Tribunale di Qamishli del (...) non è dotata di valore probatorio. 8.3 Il ricorrente sostiene poi nel suo gravame che da un confronto tra la patente di guida di una persona incensurata e quella del ricorrente, emerge che su quella di quest'ultimo non figura un timbro rosso. Questo significherebbe che contro di lui vi sarebbe «qualcosa» («etwas», cfr. pag. 11 del ricorso). Nel suo scritto del 3 marzo 2020 il ricorrente segnala che la presenza del timbro rosso sulla patente di guida sarebbe la prova che egli sarebbe ancora ricercato. A differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel gravame, questo dato non incrementa il grado di verosimiglianza del racconto. Il Tribunale sottoscrive il parere della SEM in sede di risposta al ricorso, ossia che l'assenza di un timbro sulla partente non permette di provare in alcun modo i motivi d'asilo allegati dal ricorrente. 8.4 In sunto, ne discende che, alla luce degli indicatori d'inverosimiglianza enumerati, le dichiarazioni del ricorrente sono inverosimili e non adempiono le condizioni di cui all'art. 7 LAsi. Su tale punto, il ricorso non merita dunque tutela e la decisione impugnata va confermata.

9. Alla luce di quanto sopra e per sua buona pace occorre domandarsi se i motivi addotti dal ricorrente sono rilevanti ex art. 3 LAsi. 9.1 L'insorgente dichiara di essere perseguitato in Siria per essersi rifiutato di prestare servizio militare. Egli rischierebbe inoltre di essere arruolato nelle fila delle milizie facenti capo al PYD. L'interessato correrebbe inoltre dei rischi nel caso di un eventuale rientro in patria, poiché sarebbe stato politicamente attivo e avrebbe dei legami di parentela con delle persone particolarmente esposte. 9.2 9.2.1 In merito alla questione della diserzione, la giurisprudenza ha già avuto modo di confermare, anche dopo l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, la prassi previgente riguardante le persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire nel loro Paese d'origine. Conseguentemente, siffatti motivi non sono di per sé sufficienti a fondare la qualità di rifugiato, a meno che ne risulti una persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi. In altri termini, in virtù dei motivi menzionati in questa disposizione, alla persona interessata deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se, in seguito alla sua renitenza o diserzione, ella debba temere un trattamento che comporti seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 e 5). Così, un'eventuale sanzione per renitenza o diserzione non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9) o, indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell'interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5 e la sentenza del Tribunale D-6337/2019 del 19 dicembre 2019, con riferimenti). 9.2.2 Anche con riferimento alla situazione in Siria, l'incorporazione nell'esercito non va di principio ad essa sola considerata rilevante al fine della concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6). Il regime siriano considera la renitenza o la diserzione come sostegno agli oppositori qualora in passato l'interessato sia già stato identificato come tale. Così, solo un obiettore di coscienza già espostosi politicamente nel passato, rischia una pena sproporzionata motivata politicamente (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 5.1.1 e 5.1.2). In assenza di elementi di rischio supplementari colui che si sottrae al reclutamento non rischia una pena tale da rendere sufficientemente verosimile il raggiungimento della soglia di rilevanza prevista per la concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4). Se l'interessato a causa della sua renitenza resa verosimile deve aspettarsi con notevole probabilità (nel senso di un «real risk») di subire un trattamento equiparabile a una tortura in Siria, v'è invece da considerare che la pena sia assortita da un malus politico. Essa configura così una persecuzione rilevante in materia d'asilo e non solo una violazione dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 cpv. 1 Convenzione contro la tortura (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6). La catalogazione preliminare quale oppositore può essere ritenuta, segnatamente nei casi laddove la persona appartenga ad una famiglia ostile al regime o sia già nota ai servizi segreti prima della renitenza (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.3; sentenza del Tribunale D-6949/2019 del 28 agosto 2022 consid. 6.2.1; per l'incorporazione nel PYD si veda la sentenza D-2265/2017 del 2 luglio 2019 consid. 9, con riferimenti). 9.3 Nel caso in parola il ricorrente ha allegato dei mezzi di prova con scarso valore probatorio (cfr. supra consid. 8.2). Oltracciò l'interessato ha anche addotto, per mezzo del suo gravame, un estratto di un video del 2013 di una manifestazione a Girkê Legê (allegato 12), da cui non si evince tuttavia che il richiedente possa essere entrato nel mirino delle autorità siriane. Questa valutazione non cambia neppure apprezzando gli allegati al ricorso 17 e 18, ossia le carte di membro dei Peshmerga iracheni rispettivamente del padre e del fratello dell'interessato. Non vi è infatti alcun indizio atto a suggerire che il ricorrente possa, per questa ragione, essere vittima persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. Per quanto riguarda invece l'esposizione politica dello zio materno, che sarebbe stato rappresentante regionale di "al-Parti", il Tribunale sottoscrive l'argomentazione dell'autorità inferiore, ovvero che non vi sono elementi che lascino intendere che, per questo motivo, l'interessato possa essere stato catalogato quale oppositore al regime siriano. Il richiedente l'asilo ha in sede di audizione poi asserito di aver preso regolarmente parte a delle manifestazioni, partecipato a delle riunioni e preparato materiale propagandistico a favore della difesa della comunità curda (cfr. A19/17 D101). Dagli atti versati all'incarto non si può concludere che il ricorrente sia stato identificato, per via di queste attività, dalle autorità siriane e considerato come una minaccia. Infatti, il richiedente ha dichiarato unicamente che, durante le manifestazioni, coloro che vi partecipavamo venivano dispersi e si gettava su di loro dell'acqua (cfr. A19/17 D111). 9.4 Il ricorrente non è riuscito quindi a dimostrare di essere entrato nel novero delle persone invise dalle autorità siriane. 9.5 L'insorgente ritiene altresì che il rischio di arruolamento forzato nelle fila delle milizie facenti capo al PYD possa giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo. 9.6 Con particolare riferimento situazione in Siria, occorre a questo proposito rammentare che il Tribunale, con una sentenza di riferimento facente data al 2015, ha già concluso che non esiste un rischio di essere esposto a persecuzioni rilevanti in materia d'asilo qualora l'interessato rischi di essere reclutato o si sottragga al reclutamento da parte delle Unità di Protezione Popolare (YPG: ossia il braccio armato del PYD). In una pari eventualità il reclutamento non sarebbe infatti dettato da uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale D-5329/2014 del 23 giugno 2015 consid. 5.3). Tale valutazione risulta tuttora attuale (cfr. sentenze del Tribunale E-6681/2019 del 27 febbraio 2023 consid. 6.3; D-4891/2022 del 24 novembre 2022 consid. 6.2.1). 9.7 Pertanto i motivi addotti dall'insorgente sono irrilevanti ex art. 3 LAsi.

10. V'è ora da dirimere se i motivi soggettivi insorti dopo la fuga sono atti a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato del ricorrente, ad esclusione della concessione dell'asilo (cfr. art. 54 LAsi in connessione con l'art. 3 LAsi). 10.1 Il Tribunale osserva anzitutto che, se è vero che le autorità siriane seguono le attività politiche svolte dai loro compatrioti all'estero, esse si concentrano essenzialmente sui casi di persone che agiscono al di là del quadro abituale dell'opposizione di massa e che occupano delle funzioni importanti o svolgono delle attività di natura tale che potrebbero essere suscettibili di rappresentare una minaccia seria e concreta per il governo siriano (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-3839/2013 del 28 ottobre 2015 consid. 6.3.6; cfr. sentenza del Tribunale D-6949/2019 del 29 agosto 2022 consid. 6.5.1). 10.2 Dagli atti non emerge alcuna prova oggettiva che suggerisca che le autorità siano venute a conoscenza dell'attività del ricorrente in seguito al suo espatrio. Gli allegati 13, 14, 15 e 16 dimostrano unicamente la partecipazione dell'interessato a delle manifestazioni a favore della comunità curda. Tuttavia, nulla lascia intendere che egli sia stato per questo identificato dalle autorità siriane e che egli sia considerato una minaccia seria e concreta per il governo siriano. 10.3 Occorre infine esaminare se la scelta del ricorrente di lasciare la Siria e quella di depositare una domanda d'asilo all'estero possano costituire un rischio per coloro che poi fanno rientro in patria. 10.4 Secondo l'attuale giurisprudenza del Tribunale, né la partenza illegale dalla Siria né la presentazione di una domanda di asilo all'estero fanno presumere che una persona siriana possa essere perseguitata qualora questa dovesse far ritorno nel suo Paese. A causa della partenza illegale e di un'assenza prolungata dal Paese, al rientro in Siria potrebbe aver luogo un interrogatorio da parte delle autorità nazionali. Tuttavia, nel caso di persone - come è anche quello del ricorrente - che non sono state identificate come minaccia prima della loro partenza e che non sono emerse politicamente in esilio, si può escludere con sufficiente probabilità che queste vengano classificate come una minaccia per lo Stato (cfr. tra le altre sentenza del Tribunale E-3520/2020 dell'8 novembre 2022 consid. 5.4.3).

11. In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni delle ricorrenti non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi così come neppure quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita dunque tutela e la decisione impugnata va confermata.

12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a cari-co del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, essendo che il Tribunale con decisione incidentale del 9 luglio 2020 ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente, v'è luogo di dispensarlo dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

13. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Demis Mirarchi