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D-2618/2021

D-2618/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2023-07-14 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico con l’approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che questionato in merito ai suoi motivi d’asilo, A._______ ha riferito che, in sostanza e per quanto qui di rilievo, il motivo principale della sua do- manda è da ricondurre alla sua diserzione; che inoltre il figlio del ricorrente sarebbe stato portato via dagli Asayish; che l’interessato avrebbe chiesto informazioni al responsabile del comitato del villaggio, il quale – nonostante lui fosse a conoscenza di tutto ciò che accade – non avrebbe però saputo fornire risposta sul luogo in cui si trovasse il figlio; che il ricorrente avrebbe accusato il responsabile del comitato del villaggio di aver chiamato gli Asayish e che, perciò, quest’ultimo si sarebbe offeso e avrebbe minacciato l’interessato con una pistola,

D-2618/2021 Pagina 4 che anche lei questionata sui suoi motivi d’asilo, B._______ ha, in sunto, espresso preoccupazione per le conseguenze della diserzione del marito e per l’eventualità che il figlio possa entrare a far parte degli Asayish, che nella decisione impugnata la SEM ha osservato come i motivi d’asilo invocati dai richiedenti fossero irrilevanti ex art. 3 LAsi; che, infine, la SEM ha pronunciato l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera, rinunciando tuttavia all’esecuzione dello stesso provvedimento per inesigibilità, che con il loro ricorso, gli insorgenti avversano le valutazioni di cui al prov- vedimento impugnato, che ciò posto, oggetto d’esame qui a seguire è il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato e la mancata concessione dell’asilo, che ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LAsi la Svizzera accorda in principio asilo ai rifugiati; che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, reli- gione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che chi domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’au- torità la ritiene data con una probabilità preponderante; che inverosimili sono le dichiarazioni le quali risultano contraddittorie in punti essenziali, che sono incongrue ai fatti o che si fondano su mezzi di prova falsi o falsi- ficati (art. 7 LAsi; cfr. sul tema della verosimiglianza DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 e relativi riferimenti), che, con riferimento al contesto siriano, l’incorporazione nell’esercito non va di principio ad essa sola considerata rilevante al fine della concessione dell’asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6); che il regime siriano considera la renitenza o la diserzione come sostegno agli oppositori qualora in passato l’interessato sia già stato identificato come tale; che, così, solo un obiettore di coscienza già espostosi politicamente nel passato, rischia una pena sproporzionata motivata politicamente (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 5.1.1 e 5.1.2); che, in assenza di elementi di rischio supplementari colui che si sottrae al reclutamento non rischia una pena tale da rendere

D-2618/2021 Pagina 5 sufficientemente verosimile il raggiungimento della soglia di rilevanza pre- vista per la concessione dell’asilo (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4), che nel caso di specie, la decisione avversata non presta il fianco a critiche se confrontata con i motivi d’asilo addotti dall’insorgente nel corso della procedura di prima istanza; che quest’ultimo non ha allegato alcun ele- mento supplementare che potesse lasciare trasparire l’esistenza di fattori che lo possano far rientrare nel novero delle persone invise alle autorità siriane; che, anzi, il ricorrente medesimo ha dichiarato che, oltre all’episo- dio della convocazione al servizio militare, egli non ha mai avuto contatti con le autorità siriane (cfr. atto SEM 76/8 D14), che, quo al timore di subire una vendetta da parte del responsabile del comitato del villaggio, occorre osservare che solo le vicissitudini legate alla razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o alle opinioni politiche risultano decisive per la concessione dell’asilo, che il Tribunale, con una sentenza di riferimento facente data al 2015, ha già concluso che non esiste un rischio di essere esposto a persecuzioni rilevanti in materia d’asilo qualora vi sia il rischio di essere reclutato da parte delle Unità di Protezione Popolare (YPG: ossia il braccio armato del PYD; di cui l’Asayish è il corpo di polizia); che, in una pari eventualità il reclutamento non sarebbe infatti dettato da uno dei motivi di cui all’art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale D-5329/2014 del 23 giugno 2015 consid. 5.3); che tale valutazione risulta tuttora attuale (cfr. sentenza del Tribunale D-850/2020 del 2 maggio 2023 consid. 9.6 con riferimenti), che quindi, nel caso in rassegna, il Tribunale sottoscrive l’apprezzamento dell’autorità inferiore, ossia che i motivi d’asilo dei ricorrenti sono irrilevanti ex art. 3 LAsi, che a giusto titolo l’autorità inferiore non ha quindi riconosciuto la qualità di rifugiato e negato la concessione dell’asilo ai ricorrenti, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né ha abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il ricorso va quindi respinto,

D-2618/2021 Pagina 6 che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che se- guono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull’anticipo spese già ver- sato, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2618/2021 Pagina 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.-, anticipate dai ricorrenti, sono poste a loro carico e vengono compensate con l’acconto già versato. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Demis Mirarchi

Data di spedizione:

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali di CHF 750.-, anticipate dai ricorrenti, sono poste a loro carico e vengono compensate con l'acconto già versato.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Demis Mirarchi Data di spedizione:

E. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull’anticipo spese già ver- sato, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2618/2021 Pagina 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.-, anticipate dai ricorrenti, sono poste a loro carico e vengono compensate con l’acconto già versato. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Demis Mirarchi

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2618/2021 Sentenza del 14 luglio 2023 Composizione Giudici Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Esther Marti; cancelliere Demis Mirarchi. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), C._______, nato il (...), D._______, nato il (...), E._______, nato il (...), F._______, nato il (...), Siria, tutti patrocinati dall'avv. lic. iur. Ozan Polatli, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 30 aprile 2021 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera il 15 gennaio 2020, i verbali dell'11 e del 12 maggio 2020 relativi all'audizione sui motivi d'asilo (cfr. atti SEM n. [1060230]-76/8 e 77/9), la decisione di assegnazione alla procedura ampliata del 15 maggio 2020 (cfr. atto SEM n. 83/2), il verbale del 19 novembre 2020 relativo all'audizione approfondita di A._______ sui motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. 102/10), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 30 aprile 2021, notificata il 3 maggio 2021 (cfr. atto SEM n. 107/1), per mezzo della quale tale autorità ha negato ai ricorrenti la qualità di rifugiato e ha respinto la loro domanda d'asilo, pronunciando contestualmente il loro allontanamento dalla Svizzera, salvo però ammetterli provvisoriamente per causa d'inesigibilità dell'esecuzione dello stesso, il ricorso del 2 giugno 2021 (cfr. timbro sul plico raccomandato; data d'entrata: 3 giugno 2021), con il quale i ricorrenti sono insorti contro tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo all'accoglimento dell'impugnativa, all'annullamento della decisione avversata e alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine, secondo il senso, alla concessione dell'ammissione provvisoria; ancora più in subordine all'annullamento della decisione e al rinvio degli atti all'autorità inferiore; contestualmente, gli insorgenti hanno presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese anticipate di giustizia, e hanno chiesto il gratuito patrocinio, la decisione incidentale del 19 gennaio 2022, attraverso cui il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, lo scritto del 2 febbraio 2022, per mezzo del quale i ricorrenti hanno preso posizione sulla valutazione prima facie formulata nella suddetta decisione incidentale del Tribunale, la lettera del 28 febbraio 2022 a cui i ricorrenti hanno allegato la traduzione in tedesco dell'estratto dell'8 febbraio 2022 del registro di giustizia del Ministero dell'Interno, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA (RS 172.021), dalla LTAF (RS 173.32) e dalla LTF (RS 173.110), in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che questionato in merito ai suoi motivi d'asilo, A._______ ha riferito che, in sostanza e per quanto qui di rilievo, il motivo principale della sua domanda è da ricondurre alla sua diserzione; che inoltre il figlio del ricorrente sarebbe stato portato via dagli Asayish; che l'interessato avrebbe chiesto informazioni al responsabile del comitato del villaggio, il quale - nonostante lui fosse a conoscenza di tutto ciò che accade - non avrebbe però saputo fornire risposta sul luogo in cui si trovasse il figlio; che il ricorrente avrebbe accusato il responsabile del comitato del villaggio di aver chiamato gli Asayish e che, perciò, quest'ultimo si sarebbe offeso e avrebbe minacciato l'interessato con una pistola, che anche lei questionata sui suoi motivi d'asilo, B._______ ha, in sunto, espresso preoccupazione per le conseguenze della diserzione del marito e per l'eventualità che il figlio possa entrare a far parte degli Asayish, che nella decisione impugnata la SEM ha osservato come i motivi d'asilo invocati dai richiedenti fossero irrilevanti ex art. 3 LAsi; che, infine, la SEM ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, rinunciando tuttavia all'esecuzione dello stesso provvedimento per inesigibilità, che con il loro ricorso, gli insorgenti avversano le valutazioni di cui al provvedimento impugnato, che ciò posto, oggetto d'esame qui a seguire è il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato e la mancata concessione dell'asilo, che ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LAsi la Svizzera accorda in principio asilo ai rifugiati; che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che chi domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante; che inverosimili sono le dichiarazioni le quali risultano contraddittorie in punti essenziali, che sono incongrue ai fatti o che si fondano su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 LAsi; cfr. sul tema della verosimiglianza DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 e relativi riferimenti), che, con riferimento al contesto siriano, l'incorporazione nell'esercito non va di principio ad essa sola considerata rilevante al fine della concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6); che il regime siriano considera la renitenza o la diserzione come sostegno agli oppositori qualora in passato l'interessato sia già stato identificato come tale; che, così, solo un obiettore di coscienza già espostosi politicamente nel passato, rischia una pena sproporzionata motivata politicamente (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 5.1.1 e 5.1.2); che, in assenza di elementi di rischio supplementari colui che si sottrae al reclutamento non rischia una pena tale da rendere sufficientemente verosimile il raggiungimento della soglia di rilevanza prevista per la concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4), che nel caso di specie, la decisione avversata non presta il fianco a critiche se confrontata con i motivi d'asilo addotti dall'insorgente nel corso della procedura di prima istanza; che quest'ultimo non ha allegato alcun elemento supplementare che potesse lasciare trasparire l'esistenza di fattori che lo possano far rientrare nel novero delle persone invise alle autorità siriane; che, anzi, il ricorrente medesimo ha dichiarato che, oltre all'episodio della convocazione al servizio militare, egli non ha mai avuto contatti con le autorità siriane (cfr. atto SEM 76/8 D14), che, quo al timore di subire una vendetta da parte del responsabile del comitato del villaggio, occorre osservare che solo le vicissitudini legate alla razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o alle opinioni politiche risultano decisive per la concessione dell'asilo, che il Tribunale, con una sentenza di riferimento facente data al 2015, ha già concluso che non esiste un rischio di essere esposto a persecuzioni rilevanti in materia d'asilo qualora vi sia il rischio di essere reclutato da parte delle Unità di Protezione Popolare (YPG: ossia il braccio armato del PYD; di cui l'Asayish è il corpo di polizia); che, in una pari eventualità il reclutamento non sarebbe infatti dettato da uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale D-5329/2014 del 23 giugno 2015 consid. 5.3); che tale valutazione risulta tuttora attuale (cfr. sentenza del Tribunale D-850/2020 del 2 maggio 2023 consid. 9.6 con riferimenti), che quindi, nel caso in rassegna, il Tribunale sottoscrive l'apprezzamento dell'autorità inferiore, ossia che i motivi d'asilo dei ricorrenti sono irrilevanti ex art. 3 LAsi, che a giusto titolo l'autorità inferiore non ha quindi riconosciuto la qualità di rifugiato e negato la concessione dell'asilo ai ricorrenti, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né ha abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il ricorso va quindi respinto, che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese già versato, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.-, anticipate dai ricorrenti, sono poste a loro carico e vengono compensate con l'acconto già versato.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Demis Mirarchi Data di spedizione: