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D-2106/2021

D-2106/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2023-09-20 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. A._______, cittadino siriano, di etnia curda, nato (…) e con ultimo domicilio nel governatorato di al-Hasaka, sarebbe espatriato il 1° ottobre 2020 e avrebbe raggiunto la Svizzera il 10 dicembre 2020 depositandovi, il giorno successivo, una domanda d’asilo (cfr. atti Segreteria di Stato della migra- zione di seguito: SEM o autorità inferiore n. (…) -2/1, 3/2, 4/2). B. Il 16 dicembre 2020, la SEM ha svolto l’audizione per il rilevamento dei suoi dati personali. Dal verbale redatto in tale occasione (cfr. atto SEM n. 14/11) risulta che l’interessato ha dichiarato di possedere un passaporto e una carta d’identità siriani, in originale, che avrebbe fatto pervenire all’autorità al più presto. C. Il 21 dicembre 2020, la SEM ha svolto il colloquio Dublino durante il quale l’interessato ha confermato che i suoi famigliari avevano provveduto alla spedizione dei suoi documenti d’identità originali; ricezione confermata me- diante avvisi del 29 dicembre 2020 e dell’8 gennaio 2021 (cfr. atti SEM

n. 19/1, 20/1). D. Il 15 febbraio 2021, la SEM ha provveduto all’audizione sui motivi d’asilo del ricorrente (cfr. atto SEM n. 28/16). Dal verbale redatto si evince sostan- zialmente che l’interessato sarebbe nato nel villaggio di B._______ ma che la famiglia, quando egli aveva pochi mesi, si sarebbe trasferita a C._______, dove egli avrebbe seguito il primo anno di scuola media. Nel 2011, con lo scoppio dei disordini legati alla guerra, essi avrebbero tuttavia fatto rientro al villaggio, dove l’interessato sarebbe rimasto fino al mese di ottobre 2020, momento in cui sarebbe espatriato in D._______. Durante tale periodo, avrebbe terminato la scuola media, le scuole superiori e svolto due anni di studio di ingegneria edile presso l’università di E._______, la- sciandola tuttavia, a fine luglio 2019, a seguito dell’uccisione di due amici, uno da parte delle cellule dormienti di F._______ e l’altro a causa dei bom- bardamenti dello Stato turco. Egli avrebbe sviluppato un disagio psicolo- gico che non gli avrebbe permesso di continuare gli studi. Non avendo più un motivo per rinviare il servizio militare, il (…) egli avrebbe ricevuto una convocazione al servizio da parte dello Stato siriano, alla quale egli non avrebbe tuttavia dato seguito. Il (…), esso avrebbe dunque emesso, nei

D-2106/2021 Pagina 3 suoi confronti, un ordine di cattura per rifiuto di prestare servizio. Al fine di evitare di essere fermato e costretto a prestare servizio militare, l’interes- sato sarebbe rimasto nascosto nel proprio villaggio. Ciò gli avrebbe inoltre permesso di evitare di essere integrato nelle forze curde dell’(…), la quale sarebbe solita sequestrare le persone per costringerle a prestare servizio militare. La sua intenzione sarebbe infatti stata quella di evitare qualsiasi servizio militare siccome erano “tempi di guerra” ed entrare a far parte di una milizia avrebbe significato dover uccidere o venire ucciso. Per questi motivi, egli avrebbe deciso di lasciare il proprio Paese. A sostegno della propria domanda d’asilo, l’interessato ha consegnato all’autorità inferiore, come da lui anticipato, l’originale del passaporto e della carta di identità siriani (cfr. Mdp nr. 005 e 006). Egli ha altresì allegato una copia del suo libretto militare (cfr. Mdp nr. 2), dell’avviso di conduzione militare del (…) (cfr. Mdp nr. 4) e dell’ordine di arresto per rifiuto di prestare servizio del (…) (cfr. Mdp. nr. 3). E. Con decisione incidentale del 18 febbraio 2021, la SEM ha assegnato il caso alla procedura ampliata (cfr. atti SEM n. 30/1, 31/1, 33/1, 37/3). F. Con decisione del 31 marzo 2021 (notificata il 6 aprile 2021, cfr. traccia- mento dell’invio; atto SEM n. 51/2) la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera ma, considerato che tale misura risul- tava non ragionevolmente esigibile, lo ha ammesso provvisoriamente in Svizzera (cfr. atto SEM n. 38/6). G. Con ricorso del 5 maggio 2021 (cfr. tracciamento dell’invio; data di entrata: 6 maggio 2021) il ricorrente è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) avverso la predetta decisione chiedendo, principalmente, l’annullamento dei punti 1 a 3 del dispositivo della deci- sione impugnata e il rinvio degli atti all’autorità inferiore per un nuovo giu- dizio. In via subordinata, egli ha domandato che gli venga riconosciuto lo statuto di rifugiato e concesso l’asilo. In via ancora più subordinata, egli ha postulato l’ammissione provvisoria quale rifugiato in Svizzera. Egli ha pre- sentato, inoltre, istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, come pure di gratuito patrocinio con la nomina del lic. iur. LL.M.

D-2106/2021 Pagina 4 Tarig Hassan in qualità di patrocinatore d’ufficio, il tutto con protesta di spese e ripetibili. H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l’esito della pro- cedura.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla pro- cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce quindi una deci- sione ai sensi dell’art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito a suddetto ricorso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.

E. 2 Giusta l’art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell’art. 6 LAsi e dell’art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della

D-2106/2021 Pagina 5 decisione impugnata. Se le parti utilizzano un’altra lingua ufficiale, il proce- dimento può svolgersi in tale lingua. In casu, la decisione impugnata è stata emanata in italiano, mentre il ri- corso è stato trasmesso in tedesco. Il Tribunale decide di redigere la pre- sente sentenza in italiano.

E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1 Il ricorrente lamenta, preliminarmente, una violazione dell’obbligo di motivazione, quale componente del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 Cost., RS 101). Egli sostiene che l’autorità inferiore avrebbe violato tale norma non avendo tenuto conto, nell’esame dei motivi rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, del rischio di essere sottoposto a torture o tratta- menti inumani e degradanti ai sensi dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) in caso di ri- torno nel proprio Paese a causa del rifiuto di prestare servizio militare (cfr. ricorso del 5 maggio 2021, pag. 6 e seg.). Egli sostiene infatti che la SEM, alla luce della sentenza di riferimento del Tribunale E-2188/2019 del 30 giugno 2020 (pubblicata come: DTAF 2020 VI/4) e alla sentenza della CorteEDU EZ contro Bundesrepublik Deutschland del 19 novembre 2020, C-238/19, avrebbe dovuto ammettere l’esistenza di un fondato timore di essere esposto a dei pregiudizi per uno dei motivi di persecuzione previsti dall’art. 3 cpv. 1 LAsi. I rischi conseguenti al rifiuto di prestare servizio mili- tare avrebbero dovuto infatti essere esaminati dall’autorità inferiore quali motivi d’asilo ai sensi dell’art. 3 LAsi, rispettivamente nell’ambito degli osta- coli all’allontanamento. Siccome la SEM non avrebbe tenuto conto di tale rischio nell’analisi dei motivi rilevanti ai sensi dell’asilo e non ha spiegato i motivi per i quali riteneva che il ricorrente non fosse in concreto minacciato di tortura o trattamenti inumani, essa avrebbe violato il suo obbligo di mo- tivazione, derivante dal diritto di essere sentito, ciò che comporterebbe l’an- nullamento della decisione impugnata. Il mancato esame dell’ammissibilità dell’ordine di allontanamento avrebbe quale conseguenza concreta il fatto che egli sarebbe potenzialmente esposto a trattamenti contrari alla CEDU

D-2106/2021 Pagina 6 in Siria se la sua ammissione temporanea in Svizzera dovesse essere, in futuro, revocata.

E. 4.2 Il diritto di essere sentito fa parte delle garanzie procedurali generali previste all’art. 29 della Costituzione federale della Confederazione sviz- zera (Cost., RS 101) e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell’incarto, di esprimersi in merito agli elementi per- tinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all’amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la deci- sione da emanare. Nel quadro della procedura amministrativa, detta ga- ranzia è disciplinata agli artt. 26 a 28 (diritto di esaminare gli atti), 29 a 33 (diritto di essere sentito in senso stretto) e 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). L’obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di compren- derla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all’auto- rità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 con- sid. 6.1.2).

E. 4.3 Nel caso in esame, l’autorità inferiore è arrivata alla conclusione che il timore del ricorrente di essere reclutato dall’YPG non risultava rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi siccome un motivo di persecuzione ai sensi di tale norma era assente. Non sarebbe infatti stato possibile concludere che l’esistenza di tale rischio comportava forzatamente delle persecuzioni rilevanti ai sensi della summenzionata norma (cfr. atto SEM n. 38/6, pag. 3, punto 1). Per quanto concerne invece il tentativo di reclutamento da parte del governo siriano, la SEM ha precisato che il richiedente avrebbe dovuto avere il timore, per uno dei motivi di persecuzione previsti dall’art. 3 LAsi, di essere esposto, a causa della del rifiuto di prestare servizio, ad un serio pregiudizio che raggiungesse l’entità richiesta dall’art. 3 cpv. 2 LAsi. Non essendo presenti particolari fattori di rischio, l’autorità inferiore ha considerato, in applicazione della giurisprudenza vigente, che eventuali

D-2106/2021 Pagina 7 misure punitive conseguenti al rifiuto di prestare servizio non sarebbero state considerate sufficienti (cfr. atto SEM n. 38/6, pag. 3 e 4, punto 2). Ne consegue che l’autorità – tenendo in considerazione i mezzi di prova addotti dal ricorrente (cfr. atto SEM n. 38/6, pag. 3) – ha spiegato i motivi per i quali non considerava adempiute le condizioni poste dall’art. 3 LAsi. Alla luce di quanto sopra, l’autorità inferiore ha motivato la sua decisione in modo sufficientemente completo e comprensibile. L’interessato ha difatti potuto impugnare la medesima con piena cognizione di causa nonché presentare i mezzi di prova che riteneva pertinenti a sostegno della stessa. Inoltre, considerato che la giurisprudenza dello scrivente Tribunale (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4) ammette che, in assenza di ulteriori fattori di rischio, non sia possibile presumere una persecuzione rilevante ai sensi dell’asilo, la medesima poteva escludere un eventuale rischio di trattamento inumano ai sensi dell’art. 3 CEDU. Ammettendo che la minaccia di persecuzione per renitenza fosse irrilevante ai sensi del diritto dell’asilo, la SEM non era pertanto tenuta a motivare ulteriormente la propria decisione in merito all’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente, in particolare alla possibile violazione dell’art. 3 CEDU. Avendo ammesso l’inesigibilità dell’allontanamento, la SEM non era neppure tenuta ad esaminare un eventuale motivo di inammissibilità dello stesso. Tale esame verrà, se del caso, effettuato, come da prassi, nel caso di una futura revoca dell’ammissione provvisoria (ex multis sentenza del Tribunale D-3904/2006 del 16 febbraio 2010; cfr. POSSE SAMAH, in: Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, volume II: Loi sur les étrangers [LEtr], Berna 2017, ad art. 84

n. 6). D’altronde il ricorrente appare mettere piuttosto in discussione l’apprezzamento compiuto dalla SEM, che sarà oggetto di esame nei considerandi che seguono (consid. 5 e seg.).

E. 4.4 Per questi motivi, Il Tribunale non rileva alcuna violazione del diritto di essere sentito, rispettivamente dell’obbligo di motivazione che ne deriva (art. 29 cpv. 2 Cost.). La censura va respinta e nulla osta all’esame del merito della vertenza.

E. 5 Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che l’autorità inferiore avrebbe dovuto riconoscergli lo statuto di rifugiato e concedergli l’asilo in ragione dei rischi ai quali sarebbe esposto, in caso di ritorno in Patria, in ragione del suo rifiuto di prestare servizio militare (art. 3 LAsi). Egli invoca, in secondo luogo, dei motivi d’asilo insorti dopo l’espatrio ovvero il suo espatrio illegale dalla Siria e il deposito di una domanda d’asilo all’estero (art. 54 LAsi).

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E. 6.1.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo- sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 6.1.2 Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi. Quando si esamina lo statuto di rifugiato, occorre fare principalmente rife- rimento alla situazione esistente al momento dell’espatrio della persona che chiede asilo. Tuttavia, la situazione al momento della decisione sull’asilo viene presa in considerazione quando la situazione nel Paese d’origine è cambiata in modo decisivo tra la partenza e la decisione sull’asilo, a vantaggio o a svantaggio del richiedente (cfr. DTAF 2015/3 con- sid. 6.1).

E. 6.2 L’insorgente dichiara, innanzitutto, di essere perseguitato in Siria per essersi rifiutato di prestare servizio militare contrariamente alle convoca- zioni ricevute dal governo siriano che avrebbe conseguentemente emesso un mandato di arresto nei suoi confronti. Egli sarebbe pure esposto al ri- schio di essere arruolato nelle fila delle milizie facenti capo all’YPG.

E. 6.2.1 Il Tribunale ha già avuto modo di affrontare la questione della rile- vanza per il diritto dell’asilo della sanzione del rifiuto di prestare servizio militare nel contesto siriano nella sentenza di riferimento DTAF 2015/3. In tale occasione, ha chiarito che l’adozione dell’art. 3 cpv. 3 LAsi, il quale prevede che “non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiu- dizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato”, non ha modificato la situazione giuri- dica previgente. Ne consegue che, come già in passato, le possibili conse- guenze di tale comportamento non sono di per sé sufficienti a fondare la qualità di rifugiato, a meno che ne risulti una persecuzione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi; in altri termini, in virtù dei motivi menzionati in questa disposizione, alla persona interessata dev’essere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se, in seguito alla sua renitenza alla leva o diserzione, deve temere un trattamento che comporta seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5.9). Ciò è segnatamente il

D-2106/2021 Pagina 9 caso se la sanzione pronunciata è stata innalzata – in modo discriminato- rio – per uno dei motivi di persecuzione enunciati all’art. 3 cpv. 1 LAsi (ma- lus relativo), oppure nel caso in cui essa sia sproporzionata di per sé, tanto da dover concludere che esiste un motivo politico di persecuzione (ma- lus assoluto; cfr. DTAF 2015/3 consid. 5.7.2). Recentemente, il Tribunale ha inoltre specificato che il regime siriano considera la renitenza, rispetti- vamente la diserzione quale manifestazione di un sostegno agli oppositori esclusivamente qualora in passato l’interessato sia già stato identificato come tale. Di conseguenza, solamente un obiettore di coscienza già espo- stosi politicamente in passato rischia una pena sproporzionata motivata politicamente (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 5.1.1 e 5.1.2). In assenza di fat- tori di rischio supplementari, colui che si sottrae al reclutamento non rischia una pena tale da rendere raggiungere la soglia di rilevanza prevista per la concessione dell’asilo (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4). Se l’interessato a causa della sua renitenza deve attendersi, con notevole probabilità (nel senso di un real risk), di subire un trattamento equiparabile a una tor- tura in Siria, v’è invece da considerare che la pena sia assortita da un ma- lus politico. Essa configura così una persecuzione rilevante in materia d’asilo e non solo una violazione dell’art. 3 CEDU o dell’art. 3 cpv. 1 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.142.30; cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6). Al contrario, gli obiettori di coscienza tradizionali, os- sia coloro che non sono ulteriormente esposti politicamente, non rischiano con sufficiente probabilità una condanna che raggiunga la soglia di rile- vanza di cui all’art. 3 LAsi (ex pluris sentenze del Tribunale E-2304/2020 del 15 maggio 2020 consid. 6.3; E-3366/2018 del 4 giugno 2019 con- sid. 6.3.1). La sentenza della CorteEDU (C-238/2019), invocata dal ricorrente, a pre- scindere dal suo effetto giuridico per la Svizzera, non cambia la summen- zionata prassi giurisprudenziale: anch’essa presuppone l’esistenza di un legame tra l’azione penale o la sanzione penale conseguente alla renitenza e almeno uno dei motivi di persecuzione al fine che si possa riconoscere lo statuto di rifugiato (cfr. sentenze del Tribunale D-2188/2020 del 16 feb- braio 2021 consid. 6.3; E-209/2020 dell’11 maggio 2021 consid. 5.5.1).

E. 6.2.2 Ciò posto, il ricorrente riconduce la sua fuga al timore di dover pre- stare servizio militare (cfr. atto SEM n. 28/16, R71, R145), ma non allega alcun elemento supplementare che lasci trasparire l’esistenza di fattori che lo possano far rientrare nel novero delle persone invise alle autorità siriane. In primo luogo, nonostante egli sia di etnia (…), non risulta che si sia mai impegnato in attività di opposizione nei confronti del regime o che sia stato

D-2106/2021 Pagina 10 sospettato di tali attività. Egli ha infatti dichiarato che la sua famiglia sa- rebbe composta da persone “di natura neutrale” (cfr. atto SEM n. 28/16, R107) senza un particolare orientamento politico (cfr. atto SEM n. 28/16, R108), come d’altronde, a suo dire, era noto “a tutti” (cfr. atto SEM n. 28/16, R113). Egli ha poi evidenziato di considerarsi una “persona neutrale, paci- fista convinto” (cfr. atto SEM n. 28/16, R109) e di non aver mai avuto con- tatti con persone attive politicamente (cfr. atto SEM n. 28/16, R111). In se- condo luogo, dagli atti non risulta che il governo siriano abbia pronunciato una sanzione nei confronti del ricorrente. Di conseguenza, non è possibile presumere che egli fosse nel mirino delle forze di sicurezza siriane e regi- strato come oppositore del regime. L’ordine di arresto emesso nei suoi con- fronti non cambia la situazione: esso dimostra solamente che il ricorrente avrebbe dovuto essere arrestato in vista del suo reclutamento, motivo che non è di per sé rilevante ai fini dell’asilo. Pertanto, non vi è motivo di ritenere che il richiedente, in caso di arresto da parte delle autorità siriane, debba aspettarsi una punizione o un trattamento di natura politica. Per quanto concerne dunque le conseguenze della renitenza conseguenti alla convo- cazione al servizio militare emessa nei suoi confronti dal governo siriano, esse non sono, conformemente alla summenzionata giurisprudenza, rile- vanti ai sensi dell’art. 3 LAsi.

E. 6.2.3 Per quanto riguarda il rischio di essere reclutato da parte delle YPG, il Tribunale ha già concluso che non esiste un fondato timore di essere esposto a dei pregiudizi rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. In una pari even- tualità, il reclutamento non sarebbe infatti dettato da uno dei motivi di per- secuzione di cui all’art. 3 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2015/3; ex multis sentenza del Tribunale D-850/2020 del 2 maggio 2023 consid. 9.6).

E. 6.3 Pertanto i motivi addotti dall’insorgente non sono rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi.

E. 7 Ora, occorre dirimere la questione a sapere se i motivi soggettivi insorti dopo la fuga invocati dal ricorrente sono atti a giustificare il riconoscimento allo stesso della qualità di rifugiato, ad esclusione della concessione dell’asilo (cfr. art. 54 LAsi in relazione con l’art. 3 LAsi).

E. 7.1 Giusta l’art. 54 LAsi “non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d’origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza”. Secondo l’attuale giurisprudenza del Tribunale, né la partenza illegale dalla Siria né la presentazione di una domanda d’asilo all’estero fanno

D-2106/2021 Pagina 11 presumere che una persona siriana possa essere perseguitata qualora dovesse far ritorno nel suo Paese. A causa della partenza illegale e di un’assenza prolungata dal Paese, al rientro in Siria potrebbe aver luogo un interrogatorio da parte delle autorità nazionali. Tuttavia, nel caso di persone che non sono state considerate come una minaccia prima della loro partenza e che non sono emerse politicamente in esilio, si può escludere con sufficiente probabilità che vengano classificate come una minaccia per lo Stato e quindi che rischiano delle persecuzioni ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. ex pluris sentenza del Tribunale E-3520/2020 dell’8 novembre 2022 consid. 5.4.3). Inoltre, se è vero che le autorità siriane seguono le attività politiche svolte dai loro compatrioti all’estero, esse si concentrano essenzialmente sui casi di persone che agiscono al di là del quadro abituale dell’opposizione di massa e che occupano delle funzioni importanti o svolgono delle attività di natura tale che potrebbero essere suscettibili di rappresentare una minaccia seria e concreta per il governo siriano (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-3839/2013 del 28 ottobre 2015 consid. 6.3.6; cfr. sentenza del Tribunale D-6949/2019 del 29 agosto 2022 consid. 6.5.1).

E. 7.2 Per questi motivi, l’applicazione dell’art. 54 LAsi al caso di specie è esclusa.

E. 8 In virtù di quanto sopra esposto, l’autorità inferiore ha, a giusto titolo, rinun- ciato a riconoscere lo statuto di rifugiato e a concedere asilo al ricorrente. Il ricorso non merita dunque tutela e la decisione impugnata, che non viola il diritto federale né è costitutiva di un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), va confermata.

E. 9 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto.

E. 10 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.--, che se- guono la soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Essendo state le conclusioni ricor- suali d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole, v’è luogo di re- spingere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal

D-2106/2021 Pagina 12 pagamento delle spese processuali, come pure quella di gratuito patroci- nio, comprensiva della nomina di un gratuito patrocinatore richiesta nel me- moriale ricorsuale.

E. 11 La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in ma- teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci- fra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2106/2021 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali e del gratuito patrocinio con nomina di un gratuito patrocinatore, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Ta- le ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Manuel Borla Kevin Togni

Data di spedizione:

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2106/2021 Sentenza del 20 settembre 2023 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Thomas Segessenmann, Yanick Felley, cancelliere Kevin Togni. Parti A._______, nato (...), Siria, patrocinato dal lic. iur. LL.M. Tarig Hassan, Advokatur Kanonengasse, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);decisione della SEM del 31 marzo 2021 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadino siriano, di etnia curda, nato (...) e con ultimo domicilio nel governatorato di al-Hasaka, sarebbe espatriato il 1° ottobre 2020 e avrebbe raggiunto la Svizzera il 10 dicembre 2020 depositandovi, il giorno successivo, una domanda d'asilo (cfr. atti Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. (...) -2/1, 3/2, 4/2). B. Il 16 dicembre 2020, la SEM ha svolto l'audizione per il rilevamento dei suoi dati personali. Dal verbale redatto in tale occasione (cfr. atto SEM n. 14/11) risulta che l'interessato ha dichiarato di possedere un passaporto e una carta d'identità siriani, in originale, che avrebbe fatto pervenire all'autorità al più presto. C. Il 21 dicembre 2020, la SEM ha svolto il colloquio Dublino durante il quale l'interessato ha confermato che i suoi famigliari avevano provveduto alla spedizione dei suoi documenti d'identità originali; ricezione confermata mediante avvisi del 29 dicembre 2020 e dell'8 gennaio 2021 (cfr. atti SEM n. 19/1, 20/1). D. Il 15 febbraio 2021, la SEM ha provveduto all'audizione sui motivi d'asilo del ricorrente (cfr. atto SEM n. 28/16). Dal verbale redatto si evince sostanzialmente che l'interessato sarebbe nato nel villaggio di B._______ ma che la famiglia, quando egli aveva pochi mesi, si sarebbe trasferita a C._______, dove egli avrebbe seguito il primo anno di scuola media. Nel 2011, con lo scoppio dei disordini legati alla guerra, essi avrebbero tuttavia fatto rientro al villaggio, dove l'interessato sarebbe rimasto fino al mese di ottobre 2020, momento in cui sarebbe espatriato in D._______. Durante tale periodo, avrebbe terminato la scuola media, le scuole superiori e svolto due anni di studio di ingegneria edile presso l'università di E._______, lasciandola tuttavia, a fine luglio 2019, a seguito dell'uccisione di due amici, uno da parte delle cellule dormienti di F._______ e l'altro a causa dei bombardamenti dello Stato turco. Egli avrebbe sviluppato un disagio psicologico che non gli avrebbe permesso di continuare gli studi. Non avendo più un motivo per rinviare il servizio militare, il (...) egli avrebbe ricevuto una convocazione al servizio da parte dello Stato siriano, alla quale egli non avrebbe tuttavia dato seguito. Il (...), esso avrebbe dunque emesso, nei suoi confronti, un ordine di cattura per rifiuto di prestare servizio. Al fine di evitare di essere fermato e costretto a prestare servizio militare, l'interessato sarebbe rimasto nascosto nel proprio villaggio. Ciò gli avrebbe inoltre permesso di evitare di essere integrato nelle forze curde dell'(...), la quale sarebbe solita sequestrare le persone per costringerle a prestare servizio militare. La sua intenzione sarebbe infatti stata quella di evitare qualsiasi servizio militare siccome erano "tempi di guerra" ed entrare a far parte di una milizia avrebbe significato dover uccidere o venire ucciso. Per questi motivi, egli avrebbe deciso di lasciare il proprio Paese. A sostegno della propria domanda d'asilo, l'interessato ha consegnato all'autorità inferiore, come da lui anticipato, l'originale del passaporto e della carta di identità siriani (cfr. Mdp nr. 005 e 006). Egli ha altresì allegato una copia del suo libretto militare (cfr. Mdp nr. 2), dell'avviso di conduzione militare del (...) (cfr. Mdp nr. 4) e dell'ordine di arresto per rifiuto di prestare servizio del (...) (cfr. Mdp. nr. 3). E. Con decisione incidentale del 18 febbraio 2021, la SEM ha assegnato il caso alla procedura ampliata (cfr. atti SEM n. 30/1, 31/1, 33/1, 37/3). F. Con decisione del 31 marzo 2021 (notificata il 6 aprile 2021, cfr. tracciamento dell'invio; atto SEM n. 51/2) la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera ma, considerato che tale misura risultava non ragionevolmente esigibile, lo ha ammesso provvisoriamente in Svizzera (cfr. atto SEM n. 38/6). G. Con ricorso del 5 maggio 2021 (cfr. tracciamento dell'invio; data di entrata: 6 maggio 2021) il ricorrente è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) avverso la predetta decisione chiedendo, principalmente, l'annullamento dei punti 1 a 3 del dispositivo della decisione impugnata e il rinvio degli atti all'autorità inferiore per un nuovo giudizio. In via subordinata, egli ha domandato che gli venga riconosciuto lo statuto di rifugiato e concesso l'asilo. In via ancora più subordinata, egli ha postulato l'ammissione provvisoria quale rifugiato in Svizzera. Egli ha presentato, inoltre, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, come pure di gratuito patrocinio con la nomina del lic. iur. LL.M. Tarig Hassan in qualità di patrocinatore d'ufficio, il tutto con protesta di spese e ripetibili. H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della procedura. Diritto:

1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito a suddetto ricorso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.

2. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua. In casu, la decisione impugnata è stata emanata in italiano, mentre il ricorso è stato trasmesso in tedesco. Il Tribunale decide di redigere la presente sentenza in italiano.

3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Il ricorrente lamenta, preliminarmente, una violazione dell'obbligo di motivazione, quale componente del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 Cost., RS 101 ). Egli sostiene che l'autorità inferiore avrebbe violato tale norma non avendo tenuto conto, nell'esame dei motivi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, del rischio di essere sottoposto a torture o trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) in caso di ritorno nel proprio Paese a causa del rifiuto di prestare servizio militare (cfr. ricorso del 5 maggio 2021, pag. 6 e seg.). Egli sostiene infatti che la SEM, alla luce della sentenza di riferimento del Tribunale E-2188/2019 del 30 giugno 2020 (pubblicata come: DTAF 2020 VI/4) e alla sentenza della CorteEDU EZ contro Bundesrepublik Deutschland del 19 novembre 2020, C-238/19, avrebbe dovuto ammettere l'esistenza di un fondato timore di essere esposto a dei pregiudizi per uno dei motivi di persecuzione previsti dall'art. 3 cpv. 1 LAsi. I rischi conseguenti al rifiuto di prestare servizio militare avrebbero dovuto infatti essere esaminati dall'autorità inferiore quali motivi d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi, rispettivamente nell'ambito degli ostacoli all'allontanamento. Siccome la SEM non avrebbe tenuto conto di tale rischio nell'analisi dei motivi rilevanti ai sensi dell'asilo e non ha spiegato i motivi per i quali riteneva che il ricorrente non fosse in concreto minacciato di tortura o trattamenti inumani, essa avrebbe violato il suo obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, ciò che comporterebbe l'annullamento della decisione impugnata. Il mancato esame dell'ammissibilità dell'ordine di allontanamento avrebbe quale conseguenza concreta il fatto che egli sarebbe potenzialmente esposto a trattamenti contrari alla CEDU in Siria se la sua ammissione temporanea in Svizzera dovesse essere, in futuro, revocata. 4.2 Il diritto di essere sentito fa parte delle garanzie procedurali generali previste all'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione svizzera (Cost., RS 101) e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare. Nel quadro della procedura amministrativa, detta garanzia è disciplinata agli artt. 26 a 28 (diritto di esaminare gli atti), 29 a 33 (diritto di essere sentito in senso stretto) e 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). L'obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2). 4.3 Nel caso in esame, l'autorità inferiore è arrivata alla conclusione che il timore del ricorrente di essere reclutato dall'YPG non risultava rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi siccome un motivo di persecuzione ai sensi di tale norma era assente. Non sarebbe infatti stato possibile concludere che l'esistenza di tale rischio comportava forzatamente delle persecuzioni rilevanti ai sensi della summenzionata norma (cfr. atto SEM n. 38/6, pag. 3, punto 1). Per quanto concerne invece il tentativo di reclutamento da parte del governo siriano, la SEM ha precisato che il richiedente avrebbe dovuto avere il timore, per uno dei motivi di persecuzione previsti dall'art. 3 LAsi, di essere esposto, a causa della del rifiuto di prestare servizio, ad un serio pregiudizio che raggiungesse l'entità richiesta dall'art. 3 cpv. 2 LAsi. Non essendo presenti particolari fattori di rischio, l'autorità inferiore ha considerato, in applicazione della giurisprudenza vigente, che eventuali misure punitive conseguenti al rifiuto di prestare servizio non sarebbero state considerate sufficienti (cfr. atto SEM n. 38/6, pag. 3 e 4, punto 2). Ne consegue che l'autorità - tenendo in considerazione i mezzi di prova addotti dal ricorrente (cfr. atto SEM n. 38/6, pag. 3) - ha spiegato i motivi per i quali non considerava adempiute le condizioni poste dall'art. 3 LAsi. Alla luce di quanto sopra, l'autorità inferiore ha motivato la sua decisione in modo sufficientemente completo e comprensibile. L'interessato ha difatti potuto impugnare la medesima con piena cognizione di causa nonché presentare i mezzi di prova che riteneva pertinenti a sostegno della stessa. Inoltre, considerato che la giurisprudenza dello scrivente Tribunale (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4) ammette che, in assenza di ulteriori fattori di rischio, non sia possibile presumere una persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo, la medesima poteva escludere un eventuale rischio di trattamento inumano ai sensi dell'art. 3 CEDU. Ammettendo che la minaccia di persecuzione per renitenza fosse irrilevante ai sensi del diritto dell'asilo, la SEM non era pertanto tenuta a motivare ulteriormente la propria decisione in merito all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, in particolare alla possibile violazione dell'art. 3 CEDU. Avendo ammesso l'inesigibilità dell'allontanamento, la SEM non era neppure tenuta ad esaminare un eventuale motivo di inammissibilità dello stesso. Tale esame verrà, se del caso, effettuato, come da prassi, nel caso di una futura revoca dell'ammissione provvisoria (ex multis sentenza del Tribunale D-3904/2006 del 16 febbraio 2010; cfr. Posse Samah, in: Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, volume II: Loi sur les étrangers [LEtr], Berna 2017, ad art. 84 n. 6). D'altronde il ricorrente appare mettere piuttosto in discussione l'apprezzamento compiuto dalla SEM, che sarà oggetto di esame nei considerandi che seguono (consid. 5 e seg.). 4.4 Per questi motivi, Il Tribunale non rileva alcuna violazione del diritto di essere sentito, rispettivamente dell'obbligo di motivazione che ne deriva (art. 29 cpv. 2 Cost.). La censura va respinta e nulla osta all'esame del merito della vertenza. 5. Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che l'autorità inferiore avrebbe dovuto riconoscergli lo statuto di rifugiato e concedergli l'asilo in ragione dei rischi ai quali sarebbe esposto, in caso di ritorno in Patria, in ragione del suo rifiuto di prestare servizio militare (art. 3 LAsi). Egli invoca, in secondo luogo, dei motivi d'asilo insorti dopo l'espatrio ovvero il suo espatrio illegale dalla Siria e il deposito di una domanda d'asilo all'estero (art. 54 LAsi). 6. 6.1 6.1.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.1.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Quando si esamina lo statuto di rifugiato, occorre fare principalmente riferimento alla situazione esistente al momento dell'espatrio della persona che chiede asilo. Tuttavia, la situazione al momento della decisione sull'asilo viene presa in considerazione quando la situazione nel Paese d'origine è cambiata in modo decisivo tra la partenza e la decisione sull'asilo, a vantaggio o a svantaggio del richiedente (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.1). 6.2 L'insorgente dichiara, innanzitutto, di essere perseguitato in Siria per essersi rifiutato di prestare servizio militare contrariamente alle convocazioni ricevute dal governo siriano che avrebbe conseguentemente emesso un mandato di arresto nei suoi confronti. Egli sarebbe pure esposto al rischio di essere arruolato nelle fila delle milizie facenti capo all'YPG. 6.2.1 Il Tribunale ha già avuto modo di affrontare la questione della rilevanza per il diritto dell'asilo della sanzione del rifiuto di prestare servizio militare nel contesto siriano nella sentenza di riferimento DTAF 2015/3. In tale occasione, ha chiarito che l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, il quale prevede che "non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato", non ha modificato la situazione giuridica previgente. Ne consegue che, come già in passato, le possibili conseguenze di tale comportamento non sono di per sé sufficienti a fondare la qualità di rifugiato, a meno che ne risulti una persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi; in altri termini, in virtù dei motivi menzionati in questa disposizione, alla persona interessata dev'essere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se, in seguito alla sua renitenza alla leva o diserzione, deve temere un trattamento che comporta seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5.9). Ciò è segnatamente il caso se la sanzione pronunciata è stata innalzata - in modo discriminatorio - per uno dei motivi di persecuzione enunciati all'art. 3 cpv. 1 LAsi (malus relativo), oppure nel caso in cui essa sia sproporzionata di per sé, tanto da dover concludere che esiste un motivo politico di persecuzione (malus assoluto; cfr. DTAF 2015/3 consid. 5.7.2). Recentemente, il Tribunale ha inoltre specificato che il regime siriano considera la renitenza, rispettivamente la diserzione quale manifestazione di un sostegno agli oppositori esclusivamente qualora in passato l'interessato sia già stato identificato come tale. Di conseguenza, solamente un obiettore di coscienza già espostosi politicamente in passato rischia una pena sproporzionata motivata politicamente (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 5.1.1 e 5.1.2). In assenza di fattori di rischio supplementari, colui che si sottrae al reclutamento non rischia una pena tale da rendere raggiungere la soglia di rilevanza prevista per la concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4). Se l'interessato a causa della sua renitenza deve attendersi, con notevole probabilità (nel senso di un real risk), di subire un trattamento equiparabile a una tortura in Siria, v'è invece da considerare che la pena sia assortita da un malus politico. Essa configura così una persecuzione rilevante in materia d'asilo e non solo una violazione dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 cpv. 1 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.142.30; cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6). Al contrario, gli obiettori di coscienza tradizionali, ossia coloro che non sono ulteriormente esposti politicamente, non rischiano con sufficiente probabilità una condanna che raggiunga la soglia di rilevanza di cui all'art. 3 LAsi (ex pluris sentenze del Tribunale E-2304/2020 del 15 maggio 2020 consid. 6.3; E-3366/2018 del 4 giugno 2019 consid. 6.3.1). La sentenza della CorteEDU (C-238/2019), invocata dal ricorrente, a prescindere dal suo effetto giuridico per la Svizzera, non cambia la summenzionata prassi giurisprudenziale: anch'essa presuppone l'esistenza di un legame tra l'azione penale o la sanzione penale conseguente alla renitenza e almeno uno dei motivi di persecuzione al fine che si possa riconoscere lo statuto di rifugiato (cfr. sentenze del Tribunale D-2188/2020 del 16 febbraio 2021 consid. 6.3; E-209/2020 dell'11 maggio 2021 consid. 5.5.1). 6.2.2 Ciò posto, il ricorrente riconduce la sua fuga al timore di dover prestare servizio militare (cfr. atto SEM n. 28/16, R71, R145), ma non allega alcun elemento supplementare che lasci trasparire l'esistenza di fattori che lo possano far rientrare nel novero delle persone invise alle autorità siriane. In primo luogo, nonostante egli sia di etnia (...), non risulta che si sia mai impegnato in attività di opposizione nei confronti del regime o che sia stato sospettato di tali attività. Egli ha infatti dichiarato che la sua famiglia sarebbe composta da persone "di natura neutrale" (cfr. atto SEM n. 28/16, R107) senza un particolare orientamento politico (cfr. atto SEM n. 28/16, R108), come d'altronde, a suo dire, era noto "a tutti" (cfr. atto SEM n. 28/16, R113). Egli ha poi evidenziato di considerarsi una "persona neutrale, pacifista convinto" (cfr. atto SEM n. 28/16, R109) e di non aver mai avuto contatti con persone attive politicamente (cfr. atto SEM n. 28/16, R111). In secondo luogo, dagli atti non risulta che il governo siriano abbia pronunciato una sanzione nei confronti del ricorrente. Di conseguenza, non è possibile presumere che egli fosse nel mirino delle forze di sicurezza siriane e registrato come oppositore del regime. L'ordine di arresto emesso nei suoi confronti non cambia la situazione: esso dimostra solamente che il ricorrente avrebbe dovuto essere arrestato in vista del suo reclutamento, motivo che non è di per sé rilevante ai fini dell'asilo. Pertanto, non vi è motivo di ritenere che il richiedente, in caso di arresto da parte delle autorità siriane, debba aspettarsi una punizione o un trattamento di natura politica. Per quanto concerne dunque le conseguenze della renitenza conseguenti alla convocazione al servizio militare emessa nei suoi confronti dal governo siriano, esse non sono, conformemente alla summenzionata giurisprudenza, rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 6.2.3 Per quanto riguarda il rischio di essere reclutato da parte delle YPG, il Tribunale ha già concluso che non esiste un fondato timore di essere esposto a dei pregiudizi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In una pari eventualità, il reclutamento non sarebbe infatti dettato da uno dei motivi di persecuzione di cui all'art. 3 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2015/3; ex multis sentenza del Tribunale D-850/2020 del 2 maggio 2023 consid. 9.6). 6.3 Pertanto i motivi addotti dall'insorgente non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.

7. Ora, occorre dirimere la questione a sapere se i motivi soggettivi insorti dopo la fuga invocati dal ricorrente sono atti a giustificare il riconoscimento allo stesso della qualità di rifugiato, ad esclusione della concessione dell'asilo (cfr. art. 54 LAsi in relazione con l'art. 3 LAsi). 7.1 Giusta l'art. 54 LAsi "non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza". Secondo l'attuale giurisprudenza del Tribunale, né la partenza illegale dalla Siria né la presentazione di una domanda d'asilo all'estero fanno presumere che una persona siriana possa essere perseguitata qualora dovesse far ritorno nel suo Paese. A causa della partenza illegale e di un'assenza prolungata dal Paese, al rientro in Siria potrebbe aver luogo un interrogatorio da parte delle autorità nazionali. Tuttavia, nel caso di persone che non sono state considerate come una minaccia prima della loro partenza e che non sono emerse politicamente in esilio, si può escludere con sufficiente probabilità che vengano classificate come una minaccia per lo Stato e quindi che rischiano delle persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. ex pluris sentenza del Tribunale E-3520/2020 dell'8 novembre 2022 consid. 5.4.3). Inoltre, se è vero che le autorità siriane seguono le attività politiche svolte dai loro compatrioti all'estero, esse si concentrano essenzialmente sui casi di persone che agiscono al di là del quadro abituale dell'opposizione di massa e che occupano delle funzioni importanti o svolgono delle attività di natura tale che potrebbero essere suscettibili di rappresentare una minaccia seria e concreta per il governo siriano (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-3839/2013 del 28 ottobre 2015 consid. 6.3.6; cfr. sentenza del Tribunale D-6949/2019 del 29 agosto 2022 consid. 6.5.1). 7.2 Per questi motivi, l'applicazione dell'art. 54 LAsi al caso di specie è esclusa.

8. In virtù di quanto sopra esposto, l'autorità inferiore ha, a giusto titolo, rinunciato a riconoscere lo statuto di rifugiato e a concedere asilo al ricorrente. Il ricorso non merita dunque tutela e la decisione impugnata, che non viola il diritto federale né è costitutiva di un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), va confermata.

9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto.

10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.--, che seguono la soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole, v'è luogo di respingere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, come pure quella di gratuito patrocinio, comprensiva della nomina di un gratuito patrocinatore richiesta nel memoriale ricorsuale.

11. La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del gratuito patrocinio con nomina di un gratuito patrocinatore, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Ta-le ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione: