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D-6337/2019

D-6337/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-12-19 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
  3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6337/2019 Sentenza del 19 dicembre 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gérard Scherrer, Hans Schürch, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A.______, nato il (...), Siria, patrocinato dalla MLaw Cinzia Chirayil, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 21 novembre 2019. Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 17 agosto 2019, il rilevamento delle generalità del 23 agosto 2019 (cfr. atto 13/6), i verbali delle audizioni sui motivi d'asilo del 9 ottobre 2019 (cfr. atto 21/21, di seguito: verbale 1) e del 12 novembre 2019 (cfr. atto 23/7, di seguito: verbale 2) la bozza di decisione negativa sull'asilo del 19 novembre 2019 ed il parere al riguardo del rappresentante legale, consegnato alla SEM il giorno seguente, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 21 novembre 2019, notificata il medesimo giorno (cfr. atto 31/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera salvo ammetterlo provvisoriamente per causa d'inammissibilità, il ricorso del 2 dicembre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 dicembre 2019), con cui il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione; altresì ha presentato una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate tasse, spese e ripetibili, l'avviso di ricevimento trasmesso al ricorrente il 5 dicembre 2019, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che essendo stato l'insorgente posto a beneficio dell'ammissione provvisoria in applicazione dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, la presente procedura verte unicamente sulla questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo nonché sulla pronuncia dell'allontanamento, che il richiedente asilo, cittadino siriano di etnia araba e confessione sunnita attivo nello smercio di telefoni cellulari, ha asserito di aver lasciato il paese nel febbraio del 2017 a causa di una serie di episodi concatenatasi tra il 2012 e l'espatrio e del timore di essere arruolato nell'esercito; che nel 2012 egli avrebbe subito un fermo presso un posto di blocco e gli sarebbe stato sequestrato un tablet destinato alla vendita ed il motorino; che all'inizio del 2013 l'interessato sarebbe stato fermato in un contesto analogo, e gli sarebbe stato chiesto di accendere un altro tablet che avrebbe così perso valore per via della garanzia; che sempre nel corso di tale anno avrebbe subito un ulteriore controllo nel corso del quale un soldato lo avrebbe approcciato mettendogli un braccio sulle spalle e guardandolo in modo provocatorio; che nel 2015 il richiedente sarebbe stato sequestrato per alcune ore da delle persone che lo avrebbero incolpato per dei presunti danni alla vettura del loro capo, risiedente nella zona dei dignitari del regime, e preteso il risarcimento contattando telefonicamente il suo datore di lavoro; che una volta messosi commercialmente in proprio, egli avrebbe avuto un diverbio con un cliente, il quale avrebbe successivamente tentato di disturbare la sua attività inviandogli persone poco rispettabili in negozio; che nel 2016 le autorità lo avrebbero interpellato e trattenuto per alcuni giorni in quanto fuori dal negozio sarebbe stata affissa un effige riconducibile allo Stato islamico; che dopo verifiche il richiedente asilo sarebbe stato rilasciato senza subire ulteriori conseguenze; che quanto al rischio di incorporazione nelle forze armate, egli ha fatto presente di aver rinviato più volte il reclutamento grazie a delle iscrizioni fittizie all'università; che nell'ambito di diversi controlli occorsi nel periodo summenzionato, egli, seppur avrebbe dovuto far fronte ad alcune insinuazioni circa la validità dei rinvii, non sarebbe mai stato astretto a presentarsi per il reclutamento; che nel marzo del 2017 l'interessato avrebbe però esaurito tutte le possibilità di rinvio, per il che avrebbe optato per l'espatrio; che egli ha altresì fatto presente di provenire da un feudo alauita, laddove risiederebbe tutt'ora il padre, che seppur ideologicamente contrario al regime, non avrebbe mai svolto alcuna attività politica (cfr. verbale 1, pag. 2 e seg.; verbale 2, pag. 2 e seg.), che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha considerato irrilevanti l'integralità dei motivi d'asilo addotti dall'insorgente, che nel proprio gravame, questi propone però una diversa lettura delle ragioni alla base della sua domanda di protezione; che dal momento ch'egli avrebbe assunto un comportamento percepito come ostile dalle autorità siriane, segnatamente visto che sarebbe stato accusato di appartenere ad un'organizzazione terroristica per via della professione di fede affissa all'infuori della sua bottega, la sua renitenza alla leva avrebbe potuto condurre all'emanazione di sanzioni a carattere sproporzionato rilevanti per l'asilo; che vista la molteplicità di episodi vissuti dall'insorgente, il suo profilo famigliare e personale e le peculiarità nella regione di Latakia, l'autorità di prima istanza avrebbe dovuto esaminare in modo più dettagliato le probabili interconnessioni tra questi fattori e la renitenza, che la tesi ricorsuale non può essere seguita, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che la giurisprudenza ha già avuto modo di confermare, anche dopo l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, la prassi previgente riguardante le persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire o la diserzione nel loro Paese d'origine; che conseguentemente, siffatti motivi non sono di per sé sufficienti a fondare la qualità di rifugiato, a meno che ne risulti una persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi; che in altri termini, in virtù dei motivi menzionati in questa disposizione, alla persona interessata deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se, in seguito alla sua renitenza o diserzione, ella debba temere un trattamento che comporti seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 e 5), che in tal senso, un'eventuale sanzione per renitenza o diserzione non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali; che ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9) o, indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell'interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5 e GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8; si veda anche Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 116 e Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, 1987, p. 259), che quanto alla situazione in Siria, occorre ammettere che secondo il senso della giurisprudenza coordinata del Tribunale, l'incorporazione nell'esercito non vada di principio ad essa sola considerata rilevante al fine della concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6); che invero il regime siriano considera la renitenza o la diserzione come sostegno agli oppositori qualora in passato l'interessato sia già stato identificato come tale; che la catalogazione preliminare quale oppositore può essere ritenuta, segnatamente nei casi laddove la persona appartenga ad una famiglia ostile al regime o sia già nota ai servizi segreti prima della renitenza; che in una pari eventualità v'è da ritenere altamente probabile che il rifiuto di servire venga considerato quale atto di ostilità nei confronti del regime, atto, quest'ultimo, che non sarebbe più sanzionato con una pena finalizzata a reprimere legittimamente il rifiuto di entrare in servizio, ma al contrario, per mezzo di una punizione sproporzionata avente carattere politico, atta a giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.3), che in specie non si può tuttavia partire dal presupposto che l'insorgente, che al momento dell'espatrio non era ancora stato reclutato né tantomeno aveva partecipato a manovre militari, in caso di renitenza alla leva rischi di essere esposto ad una sanzione aggravata o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi, che per sua stessa ammissione egli non proviene da una famiglia di oppositori attiva; che le puntuali vicissitudini con le autorità da lui elencate non possono apparentarsi con un'identificazione quale antagonista politico; che in particolare, il fermo del 2016, è stato ingenerato dalla presenza di un'effige riconducibile ad un gruppo terroristico attivo nel contesto siriano e si è saldato con il pronto rilascio del ricorrente previe verifiche dall'esito negativo circa l'esistenza di legami con il medesimo; che a tale episodio non sono inoltre seguite ulteriori problematiche con le autorità; che egli stesso ha inoltre dichiarato di aver richiesto ed ottenuto un permesso di viaggio all'estero dopo gli eventi incriminati (cfr. verbale, pag. 17), che oltremodo, per essere rilevanti in materia d'asilo, le misure adottate debbono raggiungere una certa intensità, rendendo oggettivamente non sopportabile l'esistenza nel paese d'origine (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che pertanto, è riconosciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata); che sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii), che il timore di essere perseguitato presuppone inoltre l'esistenza di minacce attuali e concrete; che in tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo; che a norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni; che vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5); che oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione; che lo stesso si ritiene interrotto allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1); che il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. Walter Kälin, op. cit., pag. 129 e, a titolo esemplificativo, sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1), che su tali presupposti, gli eventi vissuti in patria (sequestro di tablet e motorino, approccio inopportuno da parte di un membro delle forze di sicurezza, accusa di aver danneggiato un veicolo, fermo per accertamenti circa presunti legami con l'Isis) risultano ininfluenti in materia d'asilo anche se analizzati senza riguardo alla questione dell'arruolamento, che detti episodi paiono infatti sconnessi e non lasciano trasparire finalità persecutorie concrete da parte dell'apparato statale o di terzi, che in relazione a quanto accaduto tra il 2012 ed il 2015 fa in primis difetto il necessario nesso causale temporale e materiale con l'espatrio, essendosi gli eventi in questione svoltisi anni addietro ed avendo l'interessato ricondotto la fuga ad altre ragioni; che detti avvenimenti nemmeno raggiugono la necessaria intensità, che la già citata assenza di conseguenze dopo il rilascio del 2016 non permette inoltre di indentificare in capo al ricorrente dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi di temere di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione nel caso di un ipotetico rientro in Siria, che la sola appartenenza alla corrente sunnita dell'Islam non è inoltre decisiva, essendo una persecuzione collettiva di tale gruppo confessionale in Siria esclusa dalla giurisprudenza (cfr. sentenza del Tribunale D-7797/2016 del 15 novembre 2017 consid. 7), che non vi erano dunque ragioni per riconoscere lo statuto di rifugiato e per concedere asilo all'insorgente, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che in casu il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4); che pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che non vi del resto alcuna necessità di retrocedere gli atti alla SEM per completare l'istruzione, che il ricorso va dunque respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: