opencaselaw.ch

D-1610/2020

D-1610/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-11 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. L’interessato, cittadino siriano di etnia curda originario del governatorato di B._______, è espatriato nel maggio del 2013 per recarsi nel Kurdistan ira- cheno, ove sarebbe stato ospitato in un campo profughi sino al suo viaggio verso l’Europa svoltosi nell’autunno del 2015. Giunto in Svizzera l’8 novem- bre del 2015, egli ha depositato una domanda d’asilo il giorno medesimo (cfr. atto A1/2). Sentito sui motivi alla base della stessa, A._______ ha innanzitutto preci- sato di essersi trasferito a Damasco dopo il nono anno di scuola e di aver effettuato parte dei suoi studi nella capitale, salvo poi dover abbandonare la regione a causa dello scoppio della guerra civile nel 2011. Proprio nel corso di tale anno, a seguito di una modifica legislativa, il richiedente asilo avrebbe ricevuto la cittadinanza siriana. Tornato ad C._______, l’interes- sato avrebbe preso parte a numerose manifestazioni in favore delle auto- nomie curde integrando un gruppo politico giovanile facente capo al Partito Democratico del Kurdistan (PDKS). Sennonché, in un’occasione le forze di sicurezza sarebbero intervenute attaccando i manifestanti a colpi di man- ganello e ferendo il richiedente asilo ad un occhio. In tale contesto, due suoi amici intenti a manifestare con lui sarebbero stati arrestati. Tali avve- nimenti lo avrebbero reso cosciente di vivere sotto un regime dittatoriale e di non disporre di alcuna libertà. Il richiedente asilo avrebbe ciò nonostante continuato a partecipare ai movimenti di protesta. In seguito, si sarebbe però visto notificare una convocazione per svolgere il servizio militare. Più precisamente, il documento recapitatogli lo avrebbe invitato a presentarsi presso le autorità competenti onde ottenere il libretto militare. A suo dire una tale ingiunzione avrebbe condotto direttamente ad un suo recluta- mento nell’esercito. Non darvi seguito sarebbe del resto equivalso ad es- sere considerato latitante rischiando di venir arrestato ad ogni posto di con- trollo. Tre giorni dopo egli si sarebbe dunque diretto nel vicino Iraq ove si sarebbe successivamente arruolato nei Peshmerga. A sostegno della sua domanda egli ha versato agli atti la seguente docu- mentazione: – la sua carta d’identità siriana rilasciata il (…); – alcuni attestati scolastici; – una copia libretto di famiglia; – la carta studente dell’Università di B._______; – una convocazione militare;

D-1610/2020 Pagina 3 – una carta di membro dei Peshmerga iracheni.

B. Con decisione del 19 settembre 2017 la Segreteria di Stato della migra- zione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d’asilo pronun- ciando contestualmente l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera, salvo però ammetterlo provvisoriamente per causa d’inesigibilità dell’ese- cuzione dello stesso. C. Il 16 ottobre 2017 l’interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Nel corso della procedura ricorsuale egli ha prodotto: – un’ulteriore copia della convocazione militare con relativa traduzione in tedesco; – un attestato del Movimento dei Giovani Curdi (TCK); – delle foto di una manifestazione in favore della causa curda; – un attestato del Partito Democratico dei curdi in Siria (Alparty); – un’ulteriore fotografia di una manifestazione svoltasi in Svizzera; – l’output dell’attestato TCK; – un mandato di cattura dell’(…) con traduzione in tedesco; – un foglio di legittimazione per Ajnabi.

D. Con sentenza del 3 aprile 2019 (D-5850/2017), questo Tribunale ha annul- lato la decisione della SEM rinviando gli atti alla SEM per il completamento dell’istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione. E. A procedura riaperta il richiedente l’asilo ha trasmesso alla SEM ulteriore documentazione, e meglio: – una sua foto durante una manifestazione a Bellinzona; – un estratto di un articolo pubblicato sul portale (…); – uno screenshot di una pagina Facebook in cui viene ripreso l’articolo di cui sopra; – una sua ulteriore foto a margine di un sit-in svoltosi presso la sede dell’ONU a Ginevra con un volantino ad essa inerente; – delle considerazioni del mandatario quo all’evoluzione della situazione nella Rojava.

D-1610/2020 Pagina 4 F. Con decisione del 14 febbraio 2020, notificata il 18 febbraio 2020 (cfr. atto A55/1), la SEM è giunta al medesimo esito di cui al precedente provvedi- mento del 19 settembre 2017. G. Il 19 marzo 2020 (cfr. tracciamento) l’interessato è così nuovamente insorto dinanzi al Tribunale chiedendo l’annullamento della decisione e la restitu- zione degli atti alla SEM per il completo e corretto accertamento dei fatti; in subordine il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo; in via ancor più subordinata il solo riconoscimento della qualità di rifugiato; contestualmente di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese proces- suali e del relativo anticipo. H. Il 23 dicembre 2022 il ricorrente ha versato agli atti una lettera, ove egli invita lo scrivente Tribunale ad accogliere la sua domanda di concessione dell’asilo. Egli ha altresì allegato un certificato di salario relativo al mese di novembre 2022 ed una copia del suo contratto di lavoro. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

D-1610/2020 Pagina 5 I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Giusta l’art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell’art. 6 LAsi e dell’art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un’altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. In casu, la decisione impugnata è stata emanata in italiano, mentre il ri- corso è stato trasmesso in tedesco. La presente sentenza è pertanto re- datta in italiano.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina- deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu- nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con- siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4 Nella querelata decisione, l’autorità inferiore ha referenziato una presunta contraddizione tra le dichiarazioni rilasciate dal richiedente l’asilo ed il te- nore di uno dei mezzi di prova prodotti. Il ricorrente avrebbe invero affer- mato di essere stato invitato a ritirare il proprio libretto militare, allorché nella convocazione prodotta figurerebbe l’indicazione di presentarsi già munito di tale documento. Peraltro, essendosi nel frattempo le autorità del regime ritiratesi dalla regione, risulterebbe oltremodo sorprendente che l’in- teressato sia stato chiamato al reclutamento ancora nel maggio del 2013. Così, anche il susseguente mandato di cattura sarebbe privo di ogni valore probatorio. Non essendo l’incorporazione nelle forze armate verosimile, non risulterebbe nemmeno necessario esaminare se le pretese attività po- litiche siano tali da condurre ad una catalogazione del ricorrente quale op- positore politico e da esporlo ad una sanzione sproporzionata. In ogni caso, ha precisato l’autorità di prima istanza, un tale scenario sarebbe da negare in quanto nonostante la partecipazione ad alcune manifestazioni e la for- mazione svolta con il movimento dei giovani curdi, non vi sarebbero indizi

D-1610/2020 Pagina 6 quanto ad un’identificazione dell’insorgente da parte delle forze governa- tive. Anche il ferimento durante gli scontri e l’arresto di due suoi amici non sembrerebbe aver avuto conseguenze. Quo alle attività politiche in esilio, occorrerebbe in primo luogo osservare come, alla luce di quanto esposto sopra, non vi sarebbero ragioni per presumere che il ricorrente fosse già sotto osservazione al momento del suo arrivo in Svizzera. Le manifesta- zioni svoltesi in Svizzera ed a cui l’insorgente avrebbe preso parte, non esulerebbero peraltro dal quadro abituale. La pubblicazione di un articolo su un portale locale non giustificherebbe una diversa valutazione del caso. Dagli scritti accompagnanti la trasmissione dei mezzi di prova non si evin- cerebbe peraltro l’indizio di una qualsivoglia reazione da parte di rappre- sentanti del Paese d’origine del richiedente l’asilo.

E. 5.1 Il ricorrente lamenta in primo luogo una violazione del diritto di essere sentito e del principio inquisitorio. Egli sostiene che la SEM avrebbe omesso di concedergli la possibilità di esprimersi sulle pretese incon- gruenze tra la traduzione del mezzo di prova (convocazione) e quanto da lui precedentemente dichiarato in sede di audizione. Detta autorità avrebbe in altri termini «konstruirt eine angebliche Unglaubhaftigkeit gestützt auf ein Beweismittel und dessen Übersetzung, ohne dem Beschwedeführer die Gelegenhait zu geben, sich dazu zu äussern» (cfr. pag. 4 del ricorso). L’au- torità inferiore sarebbe inoltre partita dal presupposto che il regime si sia ritirato dalla Siria del nord-est nonostante le evidenze che nell’ultimo pe- riodo (inteso alla data dell’inoltro del ricorso) la presenza governativa si sia massicciamente estesa. Il principio inquisitorio sarebbe stato messo in crisi anche perché tra il deposito della domanda d’asilo e lo svolgimento dell’au- dizione sarebbe trascorso circa un anno e mezzo e poiché in tale sede l’auditore si sarebbe concentrato sul soggiorno in Iraq invece che sulle per- secuzioni subite in Siria.

E. 5.2 Il diritto di essere sentito fa parte delle garanzie procedurali generali previste all’art. 29 della Costituzione federale (Cost., RS 101) e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell’incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all’amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare. Nel quadro della procedura amministrativa, detta garanzia è disciplinata agli art. 26 a 28 (diritto di esaminare gli atti), 29 a 33 (diritto di essere sentito in senso stretto) e 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata).

D-1610/2020 Pagina 7

E. 5.3 Nelle procedure d’asilo applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circo- stanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimi- tato, in particolare visto il nesso con l’obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. AUER/BINDER, in: Kommentar zum Bundesge- setz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, ad art. 12 n. 9).

E. 5.4 Nel caso in narrativa, la traduzione in tedesco della convocazione mili- tare era stata prodotta già nell’ambito della precedente procedura di ricorso sfociata nel rinvio degli atti all’autorità di prima istanza (cfr. supra, lett. C). In tale sede, questo Tribunale aveva già evidenziato che “da un punto di vista contenutistico quanto verbalizzato non corrisponde al tenore del do- cumento” e ancora, come tale mezzo di prova “non richiede […] al ricor- rente di presentarsi per ritirare il libretto militare bensì di comparire presso la locale autorità militare per il reclutamento già munito di detto libretto di servizio”. Su questi presupposti, la presente autorità di ricorso, nelle proprie istruzioni vincolanti (cfr. art. 61 PA) aveva quindi precisato che “conto te- nuto in particolare della difformità tra il contenuto del mezzo di prova pro- dotto e quanto addotto dall’insorgente, l’autorità di prima istanza resta li- bera di rimettere in discussione la verosimiglianza del racconto da lui of- ferto” (cfr. sentenza del Tribunale D-5850/2017 del 3 aprile 2019 consid. 8).

E. 5.5 Su questi presupposti, il ricorrente era perfettamente cognito che l’au- torità inferiore avrebbe potuto ritenere che il diverso tenore della traduzione del mezzo di prova rispetto alle dichiarazioni rilasciate verbalmente confi- gurasse un indicatore di inverosimiglianza ai sensi dell’art. 7 LAsi. A proce- dura riaperta, la SEM ha peraltro concesso espressamente al ricorrente un termine per esprimersi su altre questioni, senza che questi, regolarmente patrocinato, abbia addotto spiegazioni quo alla difformità in parola. L’agire dell’autorità di prima istanza non configura dunque alcuna violazione del diritto di essere sentito, né tantomeno implica carenze nell’accertamento dei fatti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5).

E. 5.6 Per il resto, nella decisione impugnata la questione della presenza delle forze governative è analizzata sotto l’aspetto della verosimiglianza e con riferimento al 2013 (sulla situazione nella provincia di B._______ si veda la sentenza D-6926/2017 del 30 aprile 2018 consid. 6.1.3), di modo che non

D-1610/2020 Pagina 8 si può ravvisare alcuna violazione del diritto di essere sentito o del principio inquisitorio in ragione delle più recenti informazioni secondo le quali il re- gime sarebbe tornato ad occupare la zona. Il tempo trascorso tra l’inoltro della domanda d’asilo e lo svolgimento dell’audizione non comporta alcuna problematica sul piano formale, segnatamente perché non vi è un obbligo procedurale deducibile in giustizia di tenere la seconda il più vicino possi- bile al rilevamento delle generalità. Infine, sebbene durante l’audizione del 2 giugno 2017 l’auditore abbia posto al ricorrente svariate domande di con- torno in relazione all’Iraq, ciò non costituisce una violazione del principio inquisitorio, poiché l’autorità di prima istanza ha comunque sviscerato tutti i punti necessari per ricostruire il suo vissuto in Siria. Le censure vanno respinte e nulla osta all’esame del merito della vertenza.

E. 6 Proseguendo nel suo gravame, il ricorrente si appella ad una violazione dell’art. 7 LAsi. Egli ritiene che la questione della presentazione del libretto militare sia un dettaglio non configurante una contraddizione ai sensi della norma in questione. Essendo sino al 2011 un apolide (Ajnabi), prima della convocazione per ottenere il libretto egli non avrebbe avuto nulla a che fare con le autorità. Si tratterebbe quindi di una particolarità inerente a tale ca- tegoria di persone in quanto di norma gli Ajnabi verrebbero convocati senza previo rilascio di tale documento ma anche in tale caso si utilizzerebbe una formulazione standard. La SEM avrebbe pertanto dovuto questionare l’in- sorgente a questo proposito e non costruire di propria iniziativa un argo- mento centrale. Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dall’autorità inferiore, le autorità siriane non si sarebbero mai ritirate definitivamente dalla regione ed anzi, avrebbero consolidato la loro presenza in loco. La SEM avrebbe inoltre ignorato la giurisprudenza del Tribunale secondo la quale il regime sarebbe in misura di agire nei confronti degli oppositori ad D._______, luogo in cui il ricorrente sarebbe stato convocato. Altre fonti confermerebbero quanto precede ed in particolare che «die syrische Re- gierung dem Aufrechterhalten von Registern und Verwaltungsverfahrens und Dokumenten und Strukturen im Hinblick auf die weiterhin beabsichtige volle Übernahme und Macht in ganz Syrien eine herausragende Bedeu- tung zukommt» (cfr. pagg. 9 seg. del ricorso). Del resto, anche quo al man- dato di cattura la valutazione dell’autorità di prima istanza risulterebbe ge- nerica e rinvierebbe arbitrariamente ad una presa di posizione inoltrata nell’ambito della precedente procedura ricorsuale. A mente dell’insorgente, la decisione sindacata configurerebbe anche una violazione dell’art. 3 LAsi. Infatti, il richiedente sarebbe ricercato per non

D-1610/2020 Pagina 9 aver prestato il servizio militare. Contro di lui, per questa ragione, sarebbe stato emesso l’(…) un mandato di cattura. In seguito, egli sarebbe stato impegnato in un gruppo molto attivo, cosa che lascerebbe intendere una sua identificazione da parte del regime. Il ricorrente fa inoltre valere che, essendo espatriato illegalmente dalla Siria, egli avrebbe violato delle spe- cifiche disposizioni di diritto interno e che, quindi, una volta rientrato, ver- rebbe per questo perseguitato. Questo rischio sarebbe inoltre accentuato perché il ricorrente ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera. Infine, durante il suo periodo in esilio, egli avrebbe preso parte a delle attività contro il regime e sarebbe per questo considerato un traditore, quindi esposto ad un pericolo di persecuzione. A supporto di ciò che egli asserisce, il ricorrente ha allegato al gravame una copia della pagina del suo profilo di Facebook, da cui emergerebbe il carattere politico del conte- nuto ivi pubblicato (cfr. allegato 2 del ricorso). Per i servizi di sicurezza si- riani sarebbe dunque facile identificarlo.

E. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determi- nato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnata- mente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 7.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano sogget- tivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnata- mente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua apparte- nenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. In- fatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che

D-1610/2020 Pagina 10 ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipoteti- che che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Devono invece sussi- stere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiun- que si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1 e 2010/57 consid. 2.5).

E. 7.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in pre- cedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collabora- zione. Non è in ogni caso indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l’au- torità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune afferma- zioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

D-1610/2020 Pagina 11

E. 8 Nel caso in esame, il ricorrente sostiene che gli argomenti apportatati dall’autorità di prima istanza siano eccessivamente approssimativi. La SEM avrebbe infatti basato la sua analisi della verosimiglianza esclusiva- mente facendo riferimento alla questione della difformità tra il contenuto del mezzo di prova prodotto e quanto addotto dall’insorgente. Si tratterebbe infatti di un dettaglio. La SEM aggiunge però che il racconto risulterebbe inverosimile anche perché le truppe siriane si sarebbero ritirate nel luglio del 2012 dai territori in cui risiedeva il ricorrente. Egli non avrebbe dunque, per il periodo da lui indicato (2013), potuto essere reclutato dalle milizie siriane. Il ricorrente considera questa tesi eccessivamente schematica e sostiene invece che le forze armate non si sarebbero mai davvero ritirate dai territori curdi e non avrebbero mai smesso di reclutare dei soldati. Il Tribunale rileva che, anche volendo qualificare le affermazioni del ricor- rente come verosimili, vi sono comunque delle problematiche dal profilo della rilevanza ex art. 3 LAsi (cfr. infra consid. 9.1 segg.). Prima di proce- dere con quest’analisi, occorre ancora precisare che il ricorrente fa valere una violazione del divieto di arbitrio ai sensi dell’art. 9 Cost. Egli sostiene infatti che sarebbe arbitrario considerare dapprima un racconto verosimile, facendo riferimento alla decisione del 19 settembre 2017, per poi invece confutare, tramite la decisione del 14 febbraio 2020, la credibilità dello stesso. Questa censura va respinta, poiché la decisione non risulta affatto manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in palese contrasto con il senso di giustizia e di equità (cfr. DTF 128 I 19 consid. 3b; 127 I 54 consid. 2b e 5; 125 I 166 consid. 2a). Il Tribunale stesso ha precisato che “conto tenuto in particolare della difformità tra il contenuto del mezzo di prova prodotto e quanto addotto dall’insorgente, l’autorità di prima istanza resta libera di rimettere in discussione la verosi- miglianza del racconto da lui offerto” (cfr. sentenza D-5850/2017 del 3 aprile 2019 consid. 8).

E. 9.1 In merito alla questione della diserzione, la giurisprudenza ha già avuto modo di confermare, anche dopo l’adozione dell’art. 3 cpv. 3 LAsi, la prassi previgente riguardante le persone che motivano una domanda d’asilo con il rifiuto di servire nel loro Paese d’origine. Conseguentemente, siffatti mo- tivi non sono di per sé sufficienti a fondare la qualità di rifugiato, a meno che ne risulti una persecuzione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi. In altri ter- mini, in virtù dei motivi menzionati in questa disposizione, alla persona in- teressata deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se, in se- guito alla sua renitenza o diserzione, ella debba temere un trattamento che comporti seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3

D-1610/2020 Pagina 12 consid. 4.3 – 4.5 e 5). Così, un’eventuale sanzione per renitenza o diser- zione non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all’art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9) o, in- dipendentemente dall’entità della pena, quando l’incorporazione nell’eser- cito comporta l’esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l’obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coin- cida con quella dell’interessato e che gli causi, per questo motivo, una si- tuazione di grave conflitto interiore (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5 e la sentenza del Tribunale D-6337/2019 del 19 dicembre 2019, con riferi- menti).

E. 9.2 Anche con riferimento alla situazione in Siria, l’incorporazione nell’eser- cito non va di principio ad essa sola considerata rilevante al fine della con- cessione dell’asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6). Il regime siriano considera la renitenza o la diserzione come sostegno agli oppositori qualora in pas- sato l’interessato sia già stato identificato come tale. Così, solo un obiettore di coscienza già espostosi politicamente nel passato, rischia una pena sproporzionata motivata politicamente (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 5.1.1 e 5.1.2). In assenza di elementi di rischio supplementari colui che si sottrae al reclutamento non rischia una pena tale da rendere sufficientemente ve- rosimile il raggiungimento della soglia di rilevanza prevista per la conces- sione dell’asilo (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4). Se l’interessato a causa della sua renitenza resa verosimile deve aspettarsi con notevole probabilità (nel senso di un «real risk») di subire un trattamento equiparabile a una tortura in Siria, v’è invece da considerare che la pena sia assortita da un malus politico. Essa configura così una persecuzione rilevante in materia d’asilo e non solo una violazione dell’art. 3 CEDU o dell’art. 3 cpv. 1 Con- venzione contro la tortura (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6). La catalogazione preliminare quale oppositore può essere ritenuta, segnatamente nei casi laddove la persona appartenga ad una famiglia ostile al regime o sia già nota ai servizi segreti prima della renitenza (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.3; sentenza del Tribunale D-6949/2019 del 28 agosto 2022 consid. 6.2.1).

E. 9.3 La decisione avversata non presta il fianco a critiche se confrontata con i motivi d’asilo addotti dall’insorgente nel corso della procedura di prima istanza. Quest’ultimo ha infatti sì ricondotto la sua fuga al timore di dover prestare il servizio di leva (cfr. atto SEM A22/14, D29), ma non ha allegato alcun elemento supplementare che lasci trasparire l’esistenza di fattori che lo possano far rientrare nel novero delle persone invise alle autorità siriane.

D-1610/2020 Pagina 13 Chiamato a precisare i suoi motivi d’asilo, egli ha da un lato affermato di essere stato attivo nella formazione (…), un movimento che agiva sotto il cappello del Partito Democratico del Kurdistan siriano (cfr. atto A22/14, D19-20), dall’altro lato ha però escluso di essere stato detenuto dalle autorità a seguito delle manifestazioni a cui il ricorrente avrebbe preso parte (cfr. atto SEM A22/14, D27) e non ha provato di tro- varsi effettivamente nel mirino delle autorità per via del suo attivismo poli- tico.

E. 9.4 Per quanto concerne i mezzi di prova versati agli atti, occorre rilevare che alla documentazione proveniente dalla Siria viene conferito per co- stante prassi solo uno scarso valore probatorio, essendo notoria la reperi- bilità all’acquisto di ogni tipologia di documenti, anche ufficiali (cfr. sentenza del Tribunale D-1952/2020 del 23 marzo 2022 consid. 6.3). Il ricorrente ha allegato un mandato di cattura che sarebbe stato emesso in data 8 novem- bre 2014. Oltre alla questione della falsificabilità segnalata poc’anzi, si tiene ad aggiungere che un mandato di cattura è un documento normal- mente non destinato alla persona ricercata (cfr. sentenza D-1754/2020 del 16 giugno 2022 consid. 7.2). Per queste ragioni il mezzo di prova allegato non è dotato di valore probatorio.

E. 10 Occorre ora spostare la lente di ingrandimento sull’argomento del timore di persecuzione che sarebbe da ricondurre all’attività politica del richiedente in Siria. Per i motivi elencati precedentemente e conto tenuto quindi dei suoi antecedenti (supra consid. 9.3), il ricorrente non ha dimostrato di es- sere esposto maggiormente ad un rischio di persecuzione a causa dell’ap- partenenza ad un movimento politico. Sulla base delle sue affermazioni in sede di audizione, l’insorgente non ha infatti apportato delle prove che la- scino intendere che egli sia finito nel mirino delle autorità. Lo stesso discorso vale anche per l’attivismo politico in esilio. Il Tribunale osserva anzitutto che, se è vero che le autorità siriane seguono le attività politiche svolte dai loro compatrioti all’estero, esse si concentrano essen- zialmente sui casi di persone che agiscono al di là del quadro abituale dell’opposizione di massa e che occupano delle funzioni importanti o svol- gono delle attività di natura tale che potrebbero essere suscettibili di rap- presentare una minaccia seria e concreta per il governo siriano (cfr. sen- tenza di riferimento del Tribunale D-3839/2013 del 28 ottobre 2015 consid. 6.3.6; cfr. sentenza del Tribunale D-6949/2019 del 29 agosto 2022 consid. 6.5.1). Ora, l’interessato non ha dimostrato di aver generato una reazione da parte dei rappresentanti del suo Paese d’origine che permetta

D-1610/2020 Pagina 14 di concludere ad un’identificazione dell’insorgente quale opponente al re- gime che rischia di subire delle persecuzioni rilevanti ex art. 3 LAsi nel caso di un suo ritorno in Siria. La partecipazione a delle manifestazioni e l’espressione della sua opposizione per mezzo di un social media come Facebook non sono sufficienti per poter ammettere che la situazione in cui si trova il ricorrente esca dal quadro abituale di opposizione di massa e non è di natura tale da rappresentare una minaccia seria e concreta per il go- verno siriano.

E. 11 Infine, occorre esaminare se la scelta del ricorrente di lasciare la Siria e quella di depositare una domanda d’asilo all’estero possano costituire un rischio per coloro che poi fanno rientro in patria. Secondo l’attuale giuri- sprudenza del Tribunale, né la partenza illegale dalla Siria né la presenta- zione di una domanda di asilo all’estero fanno presumere che una persona siriana possa essere perseguitata qualora questa dovesse far ritorno nel suo Paese. A causa della partenza illegale e di un’assenza prolungata dal Paese, al rientro in Siria potrebbe aver luogo un interrogatorio da parte delle autorità nazionali. Tuttavia, nel caso di persone – come è anche quello del ricorrente – che non sono state identificate come minaccia prima della loro partenza e che non sono emerse politicamente in esilio, si può escludere con sufficiente probabilità che queste vengano classificate come una minaccia per lo Stato (cfr. tra le altre sentenze del Tribunale E-3520/2020 dell’8 novembre 2022 consid. 5.4.3).

E. 12 Così, questo Tribunale, come l’autorità di prima istanza, non riconosce un timore fondato di esposizione a seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi in capo al ricorrente.

E. 13 In virtù di quanto sopra esposto, l’autorità resistente ha a giusto titolo omesso di riconoscere lo statuto di rifugiato e di concedere asilo al ricor- rente. Il ricorso non merita dunque tutela e la decisione impugnata, che non viola il diritto federale né è costitutiva di un abuso del potere d’apprezza- mento o di un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, va confermata.

E. 14 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

D-1610/2020 Pagina 15

E. 15 Ritenuto che il ricorrente non è indigente (cfr. certificato di salario relativo al mese di novembre 2022 allegato allo scritto del 23 dicembre 2022), la domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

E. 16 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che se- guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 17 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1610/2020 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Ta- le ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della pre- sente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Demis Mirarchi

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1610/2020 Sentenza dell'11 maggio 2023 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Muriel Beck Kadima, Daniela Brüschweiler, cancelliere Demis Mirarchi. Parti A._______, nato il (...), Siria, patrocinato dall'avv. Michael Steiner, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 14 febbraio 2020 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino siriano di etnia curda originario del governatorato di B._______, è espatriato nel maggio del 2013 per recarsi nel Kurdistan iracheno, ove sarebbe stato ospitato in un campo profughi sino al suo viaggio verso l'Europa svoltosi nell'autunno del 2015. Giunto in Svizzera l'8 novembre del 2015, egli ha depositato una domanda d'asilo il giorno medesimo (cfr. atto A1/2). Sentito sui motivi alla base della stessa, A._______ ha innanzitutto precisato di essersi trasferito a Damasco dopo il nono anno di scuola e di aver effettuato parte dei suoi studi nella capitale, salvo poi dover abbandonare la regione a causa dello scoppio della guerra civile nel 2011. Proprio nel corso di tale anno, a seguito di una modifica legislativa, il richiedente asilo avrebbe ricevuto la cittadinanza siriana. Tornato ad C._______, l'interessato avrebbe preso parte a numerose manifestazioni in favore delle autonomie curde integrando un gruppo politico giovanile facente capo al Partito Democratico del Kurdistan (PDKS). Sennonché, in un'occasione le forze di sicurezza sarebbero intervenute attaccando i manifestanti a colpi di manganello e ferendo il richiedente asilo ad un occhio. In tale contesto, due suoi amici intenti a manifestare con lui sarebbero stati arrestati. Tali avvenimenti lo avrebbero reso cosciente di vivere sotto un regime dittatoriale e di non disporre di alcuna libertà. Il richiedente asilo avrebbe ciò nonostante continuato a partecipare ai movimenti di protesta. In seguito, si sarebbe però visto notificare una convocazione per svolgere il servizio militare. Più precisamente, il documento recapitatogli lo avrebbe invitato a presentarsi presso le autorità competenti onde ottenere il libretto militare. A suo dire una tale ingiunzione avrebbe condotto direttamente ad un suo reclutamento nell'esercito. Non darvi seguito sarebbe del resto equivalso ad essere considerato latitante rischiando di venir arrestato ad ogni posto di controllo. Tre giorni dopo egli si sarebbe dunque diretto nel vicino Iraq ove si sarebbe successivamente arruolato nei Peshmerga. A sostegno della sua domanda egli ha versato agli atti la seguente documentazione:

- la sua carta d'identità siriana rilasciata il (...);

- alcuni attestati scolastici;

- una copia libretto di famiglia;

- la carta studente dell'Università di B._______;

- una convocazione militare;

- una carta di membro dei Peshmerga iracheni. B. Con decisione del 19 settembre 2017 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, salvo però ammetterlo provvisoriamente per causa d'inesigibilità dell'esecuzione dello stesso. C. Il 16 ottobre 2017 l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Nel corso della procedura ricorsuale egli ha prodotto:

- un'ulteriore copia della convocazione militare con relativa traduzione in tedesco;

- un attestato del Movimento dei Giovani Curdi (TCK);

- delle foto di una manifestazione in favore della causa curda;

- un attestato del Partito Democratico dei curdi in Siria (Alparty);

- un'ulteriore fotografia di una manifestazione svoltasi in Svizzera;

- l'output dell'attestato TCK;

- un mandato di cattura dell'(...) con traduzione in tedesco;

- un foglio di legittimazione per Ajnabi. D. Con sentenza del 3 aprile 2019 (D-5850/2017), questo Tribunale ha annullato la decisione della SEM rinviando gli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione. E. A procedura riaperta il richiedente l'asilo ha trasmesso alla SEM ulteriore documentazione, e meglio:

- una sua foto durante una manifestazione a Bellinzona;

- un estratto di un articolo pubblicato sul portale (...);

- uno screenshot di una pagina Facebook in cui viene ripreso l'articolo di cui sopra;

- una sua ulteriore foto a margine di un sit-in svoltosi presso la sede dell'ONU a Ginevra con un volantino ad essa inerente;

- delle considerazioni del mandatario quo all'evoluzione della situazione nella Rojava. F. Con decisione del 14 febbraio 2020, notificata il 18 febbraio 2020 (cfr. atto A55/1), la SEM è giunta al medesimo esito di cui al precedente provvedimento del 19 settembre 2017. G. Il 19 marzo 2020 (cfr. tracciamento) l'interessato è così nuovamente insorto dinanzi al Tribunale chiedendo l'annullamento della decisione e la restituzione degli atti alla SEM per il completo e corretto accertamento dei fatti; in subordine il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; in via ancor più subordinata il solo riconoscimento della qualità di rifugiato; contestualmente di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. H. Il 23 dicembre 2022 il ricorrente ha versato agli atti una lettera, ove egli invita lo scrivente Tribunale ad accogliere la sua domanda di concessione dell'asilo. Egli ha altresì allegato un certificato di salario relativo al mese di novembre 2022 ed una copia del suo contratto di lavoro. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. In casu, la decisione impugnata è stata emanata in italiano, mentre il ricorso è stato trasmesso in tedesco. La presente sentenza è pertanto redatta in italiano.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. Nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha referenziato una presunta contraddizione tra le dichiarazioni rilasciate dal richiedente l'asilo ed il tenore di uno dei mezzi di prova prodotti. Il ricorrente avrebbe invero affermato di essere stato invitato a ritirare il proprio libretto militare, allorché nella convocazione prodotta figurerebbe l'indicazione di presentarsi già munito di tale documento. Peraltro, essendosi nel frattempo le autorità del regime ritiratesi dalla regione, risulterebbe oltremodo sorprendente che l'interessato sia stato chiamato al reclutamento ancora nel maggio del 2013. Così, anche il susseguente mandato di cattura sarebbe privo di ogni valore probatorio. Non essendo l'incorporazione nelle forze armate verosimile, non risulterebbe nemmeno necessario esaminare se le pretese attività politiche siano tali da condurre ad una catalogazione del ricorrente quale oppositore politico e da esporlo ad una sanzione sproporzionata. In ogni caso, ha precisato l'autorità di prima istanza, un tale scenario sarebbe da negare in quanto nonostante la partecipazione ad alcune manifestazioni e la formazione svolta con il movimento dei giovani curdi, non vi sarebbero indizi quanto ad un'identificazione dell'insorgente da parte delle forze governative. Anche il ferimento durante gli scontri e l'arresto di due suoi amici non sembrerebbe aver avuto conseguenze. Quo alle attività politiche in esilio, occorrerebbe in primo luogo osservare come, alla luce di quanto esposto sopra, non vi sarebbero ragioni per presumere che il ricorrente fosse già sotto osservazione al momento del suo arrivo in Svizzera. Le manifestazioni svoltesi in Svizzera ed a cui l'insorgente avrebbe preso parte, non esulerebbero peraltro dal quadro abituale. La pubblicazione di un articolo su un portale locale non giustificherebbe una diversa valutazione del caso. Dagli scritti accompagnanti la trasmissione dei mezzi di prova non si evincerebbe peraltro l'indizio di una qualsivoglia reazione da parte di rappresentanti del Paese d'origine del richiedente l'asilo. 5. 5.1 Il ricorrente lamenta in primo luogo una violazione del diritto di essere sentito e del principio inquisitorio. Egli sostiene che la SEM avrebbe omesso di concedergli la possibilità di esprimersi sulle pretese incongruenze tra la traduzione del mezzo di prova (convocazione) e quanto da lui precedentemente dichiarato in sede di audizione. Detta autorità avrebbe in altri termini «konstruirt eine angebliche Unglaubhaftigkeit gestützt auf ein Beweismittel und dessen Übersetzung, ohne dem Beschwedeführer die Gelegenhait zu geben, sich dazu zu äussern» (cfr. pag. 4 del ricorso). L'autorità inferiore sarebbe inoltre partita dal presupposto che il regime si sia ritirato dalla Siria del nord-est nonostante le evidenze che nell'ultimo periodo (inteso alla data dell'inoltro del ricorso) la presenza governativa si sia massicciamente estesa. Il principio inquisitorio sarebbe stato messo in crisi anche perché tra il deposito della domanda d'asilo e lo svolgimento dell'audizione sarebbe trascorso circa un anno e mezzo e poiché in tale sede l'auditore si sarebbe concentrato sul soggiorno in Iraq invece che sulle persecuzioni subite in Siria. 5.2 Il diritto di essere sentito fa parte delle garanzie procedurali generali previste all'art. 29 della Costituzione federale (Cost., RS 101) e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare. Nel quadro della procedura amministrativa, detta garanzia è disciplinata agli art. 26 a 28 (diritto di esaminare gli atti), 29 a 33 (diritto di essere sentito in senso stretto) e 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). 5.3 Nelle procedure d'asilo applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Auer/Binder, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, ad art. 12 n. 9). 5.4 Nel caso in narrativa, la traduzione in tedesco della convocazione militare era stata prodotta già nell'ambito della precedente procedura di ricorso sfociata nel rinvio degli atti all'autorità di prima istanza (cfr. supra, lett. C). In tale sede, questo Tribunale aveva già evidenziato che "da un punto di vista contenutistico quanto verbalizzato non corrisponde al tenore del documento" e ancora, come tale mezzo di prova "non richiede [...] al ricorrente di presentarsi per ritirare il libretto militare bensì di comparire presso la locale autorità militare per il reclutamento già munito di detto libretto di servizio". Su questi presupposti, la presente autorità di ricorso, nelle proprie istruzioni vincolanti (cfr. art. 61 PA) aveva quindi precisato che "conto tenuto in particolare della difformità tra il contenuto del mezzo di prova prodotto e quanto addotto dall'insorgente, l'autorità di prima istanza resta libera di rimettere in discussione la verosimiglianza del racconto da lui offerto" (cfr. sentenza del Tribunale D-5850/2017 del 3 aprile 2019 consid. 8). 5.5 Su questi presupposti, il ricorrente era perfettamente cognito che l'autorità inferiore avrebbe potuto ritenere che il diverso tenore della traduzione del mezzo di prova rispetto alle dichiarazioni rilasciate verbalmente configurasse un indicatore di inverosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi. A procedura riaperta, la SEM ha peraltro concesso espressamente al ricorrente un termine per esprimersi su altre questioni, senza che questi, regolarmente patrocinato, abbia addotto spiegazioni quo alla difformità in parola. L'agire dell'autorità di prima istanza non configura dunque alcuna violazione del diritto di essere sentito, né tantomeno implica carenze nell'accertamento dei fatti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5). 5.6 Per il resto, nella decisione impugnata la questione della presenza delle forze governative è analizzata sotto l'aspetto della verosimiglianza e con riferimento al 2013 (sulla situazione nella provincia di B._______ si veda la sentenza D-6926/2017 del 30 aprile 2018 consid. 6.1.3), di modo che non si può ravvisare alcuna violazione del diritto di essere sentito o del principio inquisitorio in ragione delle più recenti informazioni secondo le quali il regime sarebbe tornato ad occupare la zona. Il tempo trascorso tra l'inoltro della domanda d'asilo e lo svolgimento dell'audizione non comporta alcuna problematica sul piano formale, segnatamente perché non vi è un obbligo procedurale deducibile in giustizia di tenere la seconda il più vicino possibile al rilevamento delle generalità. Infine, sebbene durante l'audizione del 2 giugno 2017 l'auditore abbia posto al ricorrente svariate domande di contorno in relazione all'Iraq, ciò non costituisce una violazione del principio inquisitorio, poiché l'autorità di prima istanza ha comunque sviscerato tutti i punti necessari per ricostruire il suo vissuto in Siria. Le censure vanno respinte e nulla osta all'esame del merito della vertenza.

6. Proseguendo nel suo gravame, il ricorrente si appella ad una violazione dell'art. 7 LAsi. Egli ritiene che la questione della presentazione del libretto militare sia un dettaglio non configurante una contraddizione ai sensi della norma in questione. Essendo sino al 2011 un apolide (Ajnabi), prima della convocazione per ottenere il libretto egli non avrebbe avuto nulla a che fare con le autorità. Si tratterebbe quindi di una particolarità inerente a tale categoria di persone in quanto di norma gli Ajnabi verrebbero convocati senza previo rilascio di tale documento ma anche in tale caso si utilizzerebbe una formulazione standard. La SEM avrebbe pertanto dovuto questionare l'insorgente a questo proposito e non costruire di propria iniziativa un argomento centrale. Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dall'autorità inferiore, le autorità siriane non si sarebbero mai ritirate definitivamente dalla regione ed anzi, avrebbero consolidato la loro presenza in loco. La SEM avrebbe inoltre ignorato la giurisprudenza del Tribunale secondo la quale il regime sarebbe in misura di agire nei confronti degli oppositori ad D._______, luogo in cui il ricorrente sarebbe stato convocato. Altre fonti confermerebbero quanto precede ed in particolare che «die syrische Regierung dem Aufrechterhalten von Registern und Verwaltungsverfahrens und Dokumenten und Strukturen im Hinblick auf die weiterhin beabsichtige volle Übernahme und Macht in ganz Syrien eine herausragende Bedeutung zukommt» (cfr. pagg. 9 seg. del ricorso). Del resto, anche quo al mandato di cattura la valutazione dell'autorità di prima istanza risulterebbe generica e rinvierebbe arbitrariamente ad una presa di posizione inoltrata nell'ambito della precedente procedura ricorsuale. A mente dell'insorgente, la decisione sindacata configurerebbe anche una violazione dell'art. 3 LAsi. Infatti, il richiedente sarebbe ricercato per non aver prestato il servizio militare. Contro di lui, per questa ragione, sarebbe stato emesso l'(...) un mandato di cattura. In seguito, egli sarebbe stato impegnato in un gruppo molto attivo, cosa che lascerebbe intendere una sua identificazione da parte del regime. Il ricorrente fa inoltre valere che, essendo espatriato illegalmente dalla Siria, egli avrebbe violato delle specifiche disposizioni di diritto interno e che, quindi, una volta rientrato, verrebbe per questo perseguitato. Questo rischio sarebbe inoltre accentuato perché il ricorrente ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera. Infine, durante il suo periodo in esilio, egli avrebbe preso parte a delle attività contro il regime e sarebbe per questo considerato un traditore, quindi esposto ad un pericolo di persecuzione. A supporto di ciò che egli asserisce, il ricorrente ha allegato al gravame una copia della pagina del suo profilo di Facebook, da cui emergerebbe il carattere politico del contenuto ivi pubblicato (cfr. allegato 2 del ricorso). Per i servizi di sicurezza siriani sarebbe dunque facile identificarlo. 7. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 7.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1 e 2010/57 consid. 2.5). 7.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Non è in ogni caso indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

8. Nel caso in esame, il ricorrente sostiene che gli argomenti apportatati dall'autorità di prima istanza siano eccessivamente approssimativi. La SEM avrebbe infatti basato la sua analisi della verosimiglianza esclusivamente facendo riferimento alla questione della difformità tra il contenuto del mezzo di prova prodotto e quanto addotto dall'insorgente. Si tratterebbe infatti di un dettaglio. La SEM aggiunge però che il racconto risulterebbe inverosimile anche perché le truppe siriane si sarebbero ritirate nel luglio del 2012 dai territori in cui risiedeva il ricorrente. Egli non avrebbe dunque, per il periodo da lui indicato (2013), potuto essere reclutato dalle milizie siriane. Il ricorrente considera questa tesi eccessivamente schematica e sostiene invece che le forze armate non si sarebbero mai davvero ritirate dai territori curdi e non avrebbero mai smesso di reclutare dei soldati. Il Tribunale rileva che, anche volendo qualificare le affermazioni del ricorrente come verosimili, vi sono comunque delle problematiche dal profilo della rilevanza ex art. 3 LAsi (cfr. infra consid. 9.1 segg.). Prima di procedere con quest'analisi, occorre ancora precisare che il ricorrente fa valere una violazione del divieto di arbitrio ai sensi dell'art. 9 Cost. Egli sostiene infatti che sarebbe arbitrario considerare dapprima un racconto verosimile, facendo riferimento alla decisione del 19 settembre 2017, per poi invece confutare, tramite la decisione del 14 febbraio 2020, la credibilità dello stesso. Questa censura va respinta, poiché la decisione non risulta affatto manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in palese contrasto con il senso di giustizia e di equità (cfr. DTF 128 I 19 consid. 3b; 127 I 54 consid. 2b e 5; 125 I 166 consid. 2a). Il Tribunale stesso ha precisato che "conto tenuto in particolare della difformità tra il contenuto del mezzo di prova prodotto e quanto addotto dall'insorgente, l'autorità di prima istanza resta libera di rimettere in discussione la verosimiglianza del racconto da lui offerto" (cfr. sentenza D-5850/2017 del 3 aprile 2019 consid. 8). 9. 9.1 In merito alla questione della diserzione, la giurisprudenza ha già avuto modo di confermare, anche dopo l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, la prassi previgente riguardante le persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire nel loro Paese d'origine. Conseguentemente, siffatti motivi non sono di per sé sufficienti a fondare la qualità di rifugiato, a meno che ne risulti una persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi. In altri termini, in virtù dei motivi menzionati in questa disposizione, alla persona interessata deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se, in seguito alla sua renitenza o diserzione, ella debba temere un trattamento che comporti seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3 - 4.5 e 5). Così, un'eventuale sanzione per renitenza o diserzione non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9) o, indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell'interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5 e la sentenza del Tribunale D-6337/2019 del 19 dicembre 2019, con riferimenti). 9.2 Anche con riferimento alla situazione in Siria, l'incorporazione nell'esercito non va di principio ad essa sola considerata rilevante al fine della concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6). Il regime siriano considera la renitenza o la diserzione come sostegno agli oppositori qualora in passato l'interessato sia già stato identificato come tale. Così, solo un obiettore di coscienza già espostosi politicamente nel passato, rischia una pena sproporzionata motivata politicamente (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 5.1.1 e 5.1.2). In assenza di elementi di rischio supplementari colui che si sottrae al reclutamento non rischia una pena tale da rendere sufficientemente verosimile il raggiungimento della soglia di rilevanza prevista per la concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4). Se l'interessato a causa della sua renitenza resa verosimile deve aspettarsi con notevole probabilità (nel senso di un «real risk») di subire un trattamento equiparabile a una tortura in Siria, v'è invece da considerare che la pena sia assortita da un malus politico. Essa configura così una persecuzione rilevante in materia d'asilo e non solo una violazione dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 cpv. 1 Convenzione contro la tortura (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6). La catalogazione preliminare quale oppositore può essere ritenuta, segnatamente nei casi laddove la persona appartenga ad una famiglia ostile al regime o sia già nota ai servizi segreti prima della renitenza (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.3; sentenza del Tribunale D-6949/2019 del 28 agosto 2022 consid. 6.2.1). 9.3 La decisione avversata non presta il fianco a critiche se confrontata con i motivi d'asilo addotti dall'insorgente nel corso della procedura di prima istanza. Quest'ultimo ha infatti sì ricondotto la sua fuga al timore di dover prestare il servizio di leva (cfr. atto SEM A22/14, D29), ma non ha allegato alcun elemento supplementare che lasci trasparire l'esistenza di fattori che lo possano far rientrare nel novero delle persone invise alle autorità siriane. Chiamato a precisare i suoi motivi d'asilo, egli ha da un lato affermato di essere stato attivo nella formazione (...), un movimento che agiva sotto il cappello del Partito Democratico del Kurdistan siriano (cfr. atto A22/14, D19-20), dall'altro lato ha però escluso di essere stato detenuto dalle autorità a seguito delle manifestazioni a cui il ricorrente avrebbe preso parte (cfr. atto SEM A22/14, D27) e non ha provato di trovarsi effettivamente nel mirino delle autorità per via del suo attivismo politico. 9.4 Per quanto concerne i mezzi di prova versati agli atti, occorre rilevare che alla documentazione proveniente dalla Siria viene conferito per costante prassi solo uno scarso valore probatorio, essendo notoria la reperibilità all'acquisto di ogni tipologia di documenti, anche ufficiali (cfr. sentenza del Tribunale D-1952/2020 del 23 marzo 2022 consid. 6.3). Il ricorrente ha allegato un mandato di cattura che sarebbe stato emesso in data 8 novembre 2014. Oltre alla questione della falsificabilità segnalata poc'anzi, si tiene ad aggiungere che un mandato di cattura è un documento normalmente non destinato alla persona ricercata (cfr. sentenza D-1754/2020 del 16 giugno 2022 consid. 7.2). Per queste ragioni il mezzo di prova allegato non è dotato di valore probatorio.

10. Occorre ora spostare la lente di ingrandimento sull'argomento del timore di persecuzione che sarebbe da ricondurre all'attività politica del richiedente in Siria. Per i motivi elencati precedentemente e conto tenuto quindi dei suoi antecedenti (supra consid. 9.3), il ricorrente non ha dimostrato di essere esposto maggiormente ad un rischio di persecuzione a causa dell'appartenenza ad un movimento politico. Sulla base delle sue affermazioni in sede di audizione, l'insorgente non ha infatti apportato delle prove che lascino intendere che egli sia finito nel mirino delle autorità. Lo stesso discorso vale anche per l'attivismo politico in esilio. Il Tribunale osserva anzitutto che, se è vero che le autorità siriane seguono le attività politiche svolte dai loro compatrioti all'estero, esse si concentrano essenzialmente sui casi di persone che agiscono al di là del quadro abituale dell'opposizione di massa e che occupano delle funzioni importanti o svolgono delle attività di natura tale che potrebbero essere suscettibili di rappresentare una minaccia seria e concreta per il governo siriano (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-3839/2013 del 28 ottobre 2015 consid. 6.3.6; cfr. sentenza del Tribunale D-6949/2019 del 29 agosto 2022 consid. 6.5.1). Ora, l'interessato non ha dimostrato di aver generato una reazione da parte dei rappresentanti del suo Paese d'origine che permetta di concludere ad un'identificazione dell'insorgente quale opponente al regime che rischia di subire delle persecuzioni rilevanti ex art. 3 LAsi nel caso di un suo ritorno in Siria. La partecipazione a delle manifestazioni e l'espressione della sua opposizione per mezzo di un social media come Facebook non sono sufficienti per poter ammettere che la situazione in cui si trova il ricorrente esca dal quadro abituale di opposizione di massa e non è di natura tale da rappresentare una minaccia seria e concreta per il governo siriano.

11. Infine, occorre esaminare se la scelta del ricorrente di lasciare la Siria e quella di depositare una domanda d'asilo all'estero possano costituire un rischio per coloro che poi fanno rientro in patria. Secondo l'attuale giurisprudenza del Tribunale, né la partenza illegale dalla Siria né la presentazione di una domanda di asilo all'estero fanno presumere che una persona siriana possa essere perseguitata qualora questa dovesse far ritorno nel suo Paese. A causa della partenza illegale e di un'assenza prolungata dal Paese, al rientro in Siria potrebbe aver luogo un interrogatorio da parte delle autorità nazionali. Tuttavia, nel caso di persone - come è anche quello del ricorrente - che non sono state identificate come minaccia prima della loro partenza e che non sono emerse politicamente in esilio, si può escludere con sufficiente probabilità che queste vengano classificate come una minaccia per lo Stato (cfr. tra le altre sentenze del Tribunale E-3520/2020 dell'8 novembre 2022 consid. 5.4.3).

12. Così, questo Tribunale, come l'autorità di prima istanza, non riconosce un timore fondato di esposizione a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi in capo al ricorrente.

13. In virtù di quanto sopra esposto, l'autorità resistente ha a giusto titolo omesso di riconoscere lo statuto di rifugiato e di concedere asilo al ricorrente. Il ricorso non merita dunque tutela e la decisione impugnata, che non viola il diritto federale né è costitutiva di un abuso del potere d'apprezzamento o di un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, va confermata.

14. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

15. Ritenuto che il ricorrente non è indigente (cfr. certificato di salario relativo al mese di novembre 2022 allegato allo scritto del 23 dicembre 2022), la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.

16. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

17. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Ta-le ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Demis Mirarchi Data di spedizione: