Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. A._______, cittadino siriano di etnia curda originario di B.______ (al-Ha- saka) ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 10 dicembre 2018. B. A sostegno della sua richiesta egli ha addotto, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di temere di essere reclutato nelle fila dell’esercito regolare, ove si vedrebbe costretto a compiere azioni nei confronti della popolazione ci- vile. A questo titolo, ha fatto presente di aver ricevuto una prima convoca- zione il 2 maggio del 2013, alla quale ne sarebbero seguite diverse altre. Grazie agli studi, il richiedente l’asilo sarebbe però sempre riuscito a posti- cipare l’entrata in servizio. Nel 2016, una volta terminata la formazione da infermiere, egli si sarebbe quindi nascosto presso l’abitazione della zia nel villaggio di C._______ sapendo di correre il rischio di venir arruolato. Te- mendo di essere rintracciato, egli avrebbe lasciato il Paese nel marzo del
2018. Ha inoltre espressamente escluso di aver avuto altri problemi in pa- tria (cfr. atto A19). Nel corso della procedura di prima istanza, egli ha versato agli atti la sua carta d’identità siriana, un supporto di memoria contenente due estratti vi- deo, una tessera studente, un libretto militare e la prima convocazione al servizio di leva. C. Con decisione del 25 febbraio 2020, notificata il 27 febbraio 2020 (cfr. atto A34/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la domanda d’asilo dell’interessato e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, salvo ammetterlo provvisoriamente per causa d’inammissibilità del rinvio. L’autorità di prima istanza ha sottolineato come la sola renitenza alla leva non sia motivo di riconoscimento della qualità di rifugiato in assenza di ul- teriori fattori di rischio, che difetterebbero nel caso de quo. Eventuali misure sanzionatorie potrebbero iscriversi nel contesto di trattamenti contrari all’art. 3 CEDU, da cui l’inammissibilità del rinvio, ma non nel novero di una persecuzione ex art. 3 LAsi. D. In data 26 marzo 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato) l’interessato è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l’annullamento
D-1754/2020 Pagina 3 delle cifre 1 a 3 del suo dispositivo, il riconoscimento della qualità di rifu- giato e la concessione dell’asilo. In subordine la restituzione degli atti all’au- torità inferiore per un nuovo esame di tali aspetti. Altresì ha presentato istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché del gratuito patrocinio, con protestate spese e ripetibili. A sostegno della sua impugnativa egli ha segnatamente prodotto dei mezzi di prova in lingua straniera ed un supporto di memoria contenente degli estratti video ed alcune immagini. E. Con scritto del 31 marzo 2021 l’insorgente ha trasmesso al Tribunale le traduzioni in tedesco dei mezzi di prova prodotti in lingua straniera. F. Per mezzo di decisione incidentale del 16 luglio 2020, questo Tribunale, dopo aver precisato che la presente procedura si svolge in italiano, ha ac- colto la domanda di assistenza giudiziaria e nominato l’avv. Bernhard Jüsi quale gratuito patrocinatore dell’insorgente. Nella medesima occasione, ha richiesto l’autorità inferiore ad inoltrare una risposta. G. Con risposta del 19 agosto 2020, la SEM si è sostanzialmente riconfermata nella propria posizione, sottolineando, tra le altre cose, lo scarso valore probatorio dei documenti prodotti. H. Il 17 settembre 2020 il patrocinatore dell’insorgente si è espresso in replica producendo nel contempo copia della decisione con cui il fratello di quest’ultimo avrebbe ottenuto asilo in Danimarca con la relativa traduzione in Inglese. I. Con duplica del 29 ottobre 2020 la SEM ha nuovamente postulato il respin- gimento del gravame. J. Il 20 novembre 2020 il rappresentante del ricorrente ha inoltrato la propria nota d’onorario. Dipoi, il 26 novembre 2020, egli ha segnalato una sen- tenza della CorteEdu che a suo dire avrebbe rilevanza per l’evasione della vertenza.
D-1754/2020 Pagina 4 K. In data 1° dicembre 2020 questo Tribunale ha trasmesso la duplica dell’au- torità intimata all’insorgente decretando la conclusione dello scambio scritti. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina- deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu- nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con- siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
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E. 3 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell’ammissione provvisoria e non avendo egli censurato la pronuncia dell’allontanamento, tema di litigio in questa sede risulta per- tanto essere esclusivamente il non riconoscimento della qualità di rifugiato ed il respingimento della domanda d’asilo.
E. 4.1 Nel gravame il ricorrente segnala che la decisione impugnata sarebbe stata emessa in italiano allorché l’insieme degli atti di causa, comprese le traduzioni dei mezzi di prova, sarebbero redatti in lingua tedesca. A suo dire, ciò implicherebbe un accresciuto rischio di imprecisioni e false inter- pretazioni. Non sarebbe inoltre verificabile se gli atti siano stati tradotti per permettere al collaboratore responsabile di allestire la decisione. In una pari eventualità, il provvedimento si fonderebbe su di elementi non soggia- centi a controllo.
E. 4.2 Sebbene il ricorrente riconduca la doglianza ad una pretesa violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), detta tematica si inscrive innanzitutto nel diritto ad un ricorso effettivo e ad un equo processo (art. 29 cpv. 1 Cost.). In questo contesto la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare che la SEM deve di regola notificare le sue decisioni nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente l’asilo. Le possibili eccezioni giusta il l’art. 16 vcpv. 3 lett. b LAsi sono limitate dal diritto ad un ricorso effettivo e ad un equo processo. Una decisione della SEM può pertanto, ai sensi del art. 16 vcpv. 3 lett. b LAsi, essere resa in un’altra lingua laddove siano adottate misure correttive che tutelino il diritto a un ricorso effettivo e ad un equo processo (cfr. DTAF 2020 VI/8 consid. 6.3).
E. 4.3 V’è non di meno da osservare che nel caso in narrativa, non risulta che l’emissione della decisione in una lingua diversa da quella di parte degli atti di causa abbia causato un pregiudizio al ricorrente, il quale, al più tardi dal 4 marzo 2020 (cfr. atto SEM A35/4), ossia ben prima della scadenza del termine di ricorso, ha fatto capo ai servizi di un mandatario professio- nale, che si può partire dal presupposto abbia una sufficiente conoscenza delle lingue nazionali. Lo strutturato memoriale ricorsuale non lascia peral- tro dubbi quanto al fatto che il rappresentante abbia debitamente compreso il provvedimento sindacato (cfr. sentenze del Tribunale D-2353/2020 del 15 dicembre 2021 consid. D-2324/2020 dell’8 marzo 2021 consid. 3). Le sol- levate questioni quo all’eventuale traduzione dei mezzi di prova ed alla competenza dei collaboratori risultano peraltro inconferenti nel contesto delle garanzie derivanti dal diritto di essere sentito, che non è stato violato.
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E. 5.1 Proseguendo nel suo gravame, il ricorrente si appella ad una viola- zione dell’art. 3 LAsi. Egli ritiene che i pregiudizi che lo minaccerebbero avrebbero motivazioni indubbiamente politiche, atteso che lo Stato siriano lo riterrebbe un oppositore. Sarebbe peraltro notorio che i dissidenti ven- gano perseguiti con fermezza dall’apparato statale. A ciò si aggiungerebbe il fatto che l’interessato sia un ex dipendente del settore sanitario, categoria di persone particolarmente esposta a sanzioni, quando, come nel caso dell’insorgente, si siano dati alla latitanza ed abbiano soccorso dei feriti. Peraltro, il ricorrente sarebbe stato in misura di provare, rispettivamente di rendere verosimile, un rischio di messa in pericolo della sua vita e della sua integrità fisica a causa dell’appartenenza ad un particolare gruppo so- ciale. Egli, nascostosi non appena al corrente delle azioni dell’esercito si- riano, sarebbe stato sottoposto ad una pressione psichica insopportabile.
I mezzi di prova in lingua straniera trasmessi al Tribunale sono i seguenti:
– fotografie delle dichiarazioni di due feriti che lodano i servizi dell’equipe sanitaria in cui era attivo il ricorrente;
– copia dell’ordine di comparizione militare con fotografia del 7 marzo 2012; il n. di riferimento sarebbe “disponibile su internet quale persona ricercata”;
– fotografia di un mandato di cattura spiccato nei confronti del ricorrente il 16 giugno 2019 per titolo di “utilizzo della professione medica per il trattamento di fuorilegge”;
– fotografia di un documento interno denominato “studio di sicurezza per l’archivio”, anch’esso emesso il 16 giugno 2019 e da cui si evince che sarebbero state svolte verifiche prima di emettere il suddetto mandato di cattura;
– fotografia di una dichiarazione del medico che attesta la collaborazione del ricorrente.
Il ricorrente ha altresì trasmesso la decisione relativa alla domanda d’asilo del fratello, già accolta dalle autorità danesi ed un ulteriore estratto video proveniente da un canale locale.
E. 5.2 Nel suo atto responsivo l’autorità di prima istanza sottolinea in primo luogo come il ricorrente si sia palesemente contraddetto quanto alla sua
D-1754/2020 Pagina 7 attività nel settore sanitario, avendo in un primo momento affermato di non aver mai esercitato la professione a causa della renitenza. Così le allega- zioni circa il fatto di essere catalogato quale oppositore a causa delle man- sioni quali sanitario, oltre a non rientrare nei motivi elencati all’art. 3 LAsi, sarebbero pure tardive e non debitamente contestualizzate. Peraltro, i mezzi di prova prodotti avrebbero uno scarso valore probatorio, vista se- gnatamente la notoria disponibilità all’acquisto. La lettera del medico rien- trerebbe inoltre tra le dichiarazioni di cortesia. Il contenuto del supporto di memoria USB non sarebbe a sua volta tale da giustificare una diversa va- lutazione del caso di specie.
E. 5.3 In sede di replica il ricorrente rileva come la SEM, limitandosi a giudi- care tardive le sue allegazioni ed i mezzi di prova prodotti, abbia miscono- sciuto il principio secondo il quale tali elementi, laddove rilevanti per il giu- dizio, andrebbero debitamente considerati. Peraltro, la contraddizione evi- denziata dalla SEM sarebbe inesistente. In effetti, l’autorità resistente non avrebbe menzionato alcuna prova a sostegno della pretesa falsificabilità dei documenti. Non sarebbe ammissibile respingere le domande d’asilo in- trodotte senza mezzi di prova e poi giudicare a priori inadatti gli stessi al- lorquando prodotti, e ciò senza indicare indizi concreti di falsificazione. L’estratto video sarebbe stato esaminato solo in funzione del suo contenuto senza porlo in relazione con le allegazioni dell’insorgente. Altresì di rilievo risulterebbe il fatto che i fratelli del ricorrente avrebbero ottenuto asilo in Danimarca proprio a causa della renitenza alla leva e delle loro convinzioni pacifiste e politiche nei confronti dell’arruolamento. Essi avrebbero assistito ai medesimi eventi in Siria, ossia all’uccisione di dei loro parenti, aspetto oltretutto dimostrato con dei mezzi di prova e le proteste si sarebbero rela- zione a tale evenienza. Ciò sarebbe altresì stato riportato nei media, di modo che, tutta la fratria risulterebbe ricercati dal regime. A riprova di quanto precede, il ricorrente produce una lettera contenente una dichiarazione dei fratelli nonché un’ulteriore copia della decisione po- sitiva emessa in Danimarca con la relativa traduzione in inglese.
E. 5.4 Nella propria duplica l’autorità intimata ribadisce in primo luogo parte degli argomenti già avanzati in sede di risposta. Evidenzia quindi il fatto che nel corso della procedura di prima istanza, l’insorgente si sarebbe limi- tato ad avanzare timori rispetto alla renitenza alla leva. Così, stupirebbe il successivo richiamo a delle persecuzioni riflesse derivanti dai fratelli, per le quali si necessiterebbero in ogni caso prove concrete che difetterebbero nel caso de quo.
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E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo- sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determi- nato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnata- mente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 6.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 6.3 La giurisprudenza ha già avuto modo di confermare, anche dopo l’ado- zione dell’art. 3 cpv. 3 LAsi, la prassi previgente riguardante le persone che motivano una domanda d’asilo con il rifiuto di servire o la diserzione nel loro Paese d’origine. Conseguentemente, siffatti motivi non sono di per sé sufficienti a fondare la qualità di rifugiato, a meno che ne risulti una perse- cuzione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi. In altri termini, in virtù dei motivi menzionati in questa disposizione, alla persona interessata deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se, in seguito alla sua renitenza o diserzione, ella debba temere un trattamento che comporti seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3 – 4.5 e 5). Così, un’eventuale sanzione per renitenza o diserzione non costituisce una per- secuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionata- mente severa, per uno dei motivi di cui all’art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9) o, indipendentemente dall’entità della pena, quando l’incorporazione nell’esercito comporta l’esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l’obbligo di combattere contro una partico- lare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell’interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore
D-1754/2020 Pagina 9 (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5 e la sentenza del Tribunale D-6337/2019 del 19 dicembre 2019, con riferimenti).
E. 6.4 Anche con riferimento alla situazione in Siria, l’incorporazione nell’esercito non va di principio ad essa sola considerata rilevante al fine della concessione dell’asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6). Il regime siriano considera la renitenza o la diserzione come sostegno agli oppositori qua- lora in passato l’interessato sia già stato identificato come tale. Così, solo un obiettore di coscienza già espostosi politicamente nel passato, rischia una pena sproporzionata motivata politicamente (cfr. DTAF 2020 VI/4 con- sid. 5.1.1 e 5.1.2). In assenza di elementi di rischio supplementari colui che di sottrae al reclutamento non rischia una pena tale da rendere suffi- cientemente verosimile il raggiungimento della soglia di rilevanza prevista per la concessione dell’asilo (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4). Se l’inte- ressato a causa della sua renitenza resa verosimile deve aspettarsi con notevole probabilità (nel senso di un «real risk») di subire un trattamento equiparabile a una tortura in Siria, v’è invece da considerare che la pena sia assortita da un malus politico. Essa configura così una persecuzione rilevante in materia d’asilo e non solo una violazione dell’art. 3 CEDU o dell’art. 3 cpv. 1 Convenzione contro la tortura (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6). La catalogazione preliminare quale oppositore può essere ritenuta, se- gnatamente nei casi laddove la persona appartenga ad una famiglia ostile al regime o sia già nota ai servizi segreti prima della renitenza (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.3; per l’incorporazione nel PYD si veda la sentenza D- 2264/2017 del 2 luglio 2019 consid. 9, con rifeirmenti).
E. 7.1 Ora, è pacifico che nel caso che ci occupa la decisione avversata non presti il fianco a critiche se confrontata con i motivi d’asilo addotti dall’in- sorgente nel corso della procedura di prima istanza. Quest’ultimo ha infatti sì ricondotto la sua fuga al timore di dover prestare il servizio di leva, ma non ha allegato alcun elemento supplementare che lasciasse trasparire l’esistenza di un’esposizione politica pregressa o di altri fattori che lo po- tessero far rientrare nel novero delle persone invise alle autorità siriane (cfr. atto A19, D61). Chiamato a precisare i suoi motivi d’asilo, egli ha finanche escluso di aver riscontrato qualsivoglia problema in Siria (cfr. atto A19, D65). Non ha addotto di aver avuto un ruolo nelle sommosse o nella suc- cessiva guerra civile, ma bensì di essersi nascosto per evitare il recluta- mento adottando un profilo discreto (cfr. atto A19, D125). In questo senso, non si comprende in che modo la sua professione sanitaria possa essere un fattore di rischio, non trattandosi di attività d’opposizione né di esposi- zione politica. Peraltro, come rettamente osservato dall’autorità resistente,
D-1754/2020 Pagina 10 l’insorgente medesimo ha inizialmente asserito di non avere mai esercitato tale attività a titolo professionale (cfr. atto SEM A19, D35, D53). Non v’è d’altro alcuna traccia a verbale degli asseriti interventi in soccorso di feriti. Allo stesso modo, nulla può essere dedotto ai fini della presente procedura dal fatto che i fratelli abbiano ottenuto asilo in un Paese terzo, e ciò indi- pendentemente dalle motivazioni e dalle risultanze alla base delle decisioni danesi. Dipoi, visto che l’insorgente è stato ammesso provvisoriamente in Svizzera per causa d’inammissibilità, la giurisprudenza dalla CorteEdu ri- chiamata dal ricorrente risulta ininfluente, essendo una violazione della CEDU esclusa a prescindere dall’esito della presente procedura.
E. 7.2 Per quanto concerne i mezzi di prova versati agli atti, occorre rilevare quanto segue. In primo luogo, va premesso che alla documentazione pro- veniente dalla Siria viene conferito per costante prassi solo uno scarso va- lore probatorio, essendo notoria la reperibilità all’acquisto di ogni tipologia di atti, anche ufficiali (cfr. sentenze del Tribunale D-6597/2018 del 17 gen- naio 2022 consid. 8.3 e rif. citati; anche la sentenza D-1952/2020 del 23 marzo 2022 consid. 6.3). Oltracciò, gli scritti del medico e dei feriti rientrano manifestamente nel novero delle dichiarazioni di compiacenza e si ripro- pongono di certificare fatti che però risultano in contraddizione con quanto asserito dall’insorgente stesso in corso di procedura (cfr. supra). Stesso discorso per quanto concerne il mandato di cattura e lo studio per l’archivio, che oltretutto sono documenti interni normalmente non destinati alla per- sona ricercata e non sono stati prodotti in originale. Circa l’ordine di com- parizione, anch’esso trasmesso in una copia priva di ogni caratteristica di sicurezza, va ravvisato che quand’anche esso attesti la renitenza alla leva, aspetto non rimesso in discussione nel provvedimento sindacato, ciò non configura un motivo valido per la concessione dell’asilo. Del resto, è altresì noto che i cittadini siriani che dopo aver raggiunto l’età del servizio militare obbligatorio non prendono contatto con il comando distrettuale competente al fine di svolgere il servizio militare possano venir inseriti in una lista di ricercati (cfr. sentenza del Tribunale D-6792/2019 del 25 febbraio 2021 consid. 5.4.2; Schweizerische Flüchtlingshilfe [SFH], Syrien: Fahndungs- listen und Zaman al Wasl, Bern 2019, S. 5). Quand’anche il rispettivo nu- mero di riferimento fosse disponibile su internet, ciò non muterebbe in al- cun modo le considerazioni che precedono. Inoltre, l’autenticità e l’attualità dei dati non possono essere valutate con certezza, soprattutto perché il relativo mezzo di comunicazione rivela solo informazioni molto scarse sulle sue fonti (cfr. sentenza del Tribunale D-5253/2020 del 17 dicembre 2020 consid. 5.2.1). Per i motivi già esposti in precedenza, gli atti inerenti le pro- cedure estere dei fratelli e le dichiarazioni rilasciate da quest’ultimi sono ininfluenti. Dall’estratto video non si possono del resto dedurre elementi
D-1754/2020 Pagina 11 rilevanti per il giudizio, e ciò anche laddove si voglia interpretare tale mezzo di prova in considerazione delle allegazioni dell’insorgente.
E. 7.3 Così, questo Tribunale, come l’autorità di prima istanza, non riconosce un timore fondato di esposizione a seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi in capo al ricorrente.
E. 8 In virtù di quanto sopra esposto, l’autorità resistente ha a giusto titolo omesso di riconoscere lo statuto di rifugiato e di concedere asilo al ricor- rente. Il ricorso non merita dunque tutela e la decisione impugnata, che non viola il diritto federale né è costitutiva di un abuso del potere d’apprezza- mento o di un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, va confermata.
E. 9 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con deci- sione incidentale del 16 luglio 2020, accolto l’istanza di assistenza giudi- ziaria giusta l’art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali. Con la medesima decisione incidentale il Tribunale ha altresì accolto la ri- chiesta di concessione del gratuito patrocinio fondata sull’art. 110a cpv. 1 LAsi e nominato l’avv. Bernard Jusi quale patrocinatore d’ufficio. Per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d’ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.– ed i CHF 220.– (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF); solo le spese necessarie vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Nel caso in narrativa il mandatario dell’interessato ha presentato una nota d’onorario, di totali CHF 3'395.65 (IVA compresa), corrispondente a 9 ore d’attività, alla tariffa oraria di CHF 300.–, oltre di- sborsi per CHF 452.90. Il patrocinatore ha altresì richiesto che nel caso in cui l’indennizzo fosse stato concesso a titolo di onorario per il patrocinio d’ufficio, la tariffa oraria sarebbe stata da ridurre a CHF 220.–. Il tempo indicato per lo svolgimento del mandato appare adeguato, di modo che, l’onorario totale, alla tariffa oraria di CHF 220.–, si attesta in CHF 1’980.–. Per quanto riguarda i disborsi, v’è da constatare come per le spese di tra- duzione quantificate in CHF 420.–, la fattura del traduttore si attesti invece a CHF 410.–. Su tale somma non va inoltre applicata l’IVA. L’indennità to- tale si attesta dunque in CHF 2'580.90 (IVA compresa).
D-1754/2020 Pagina 12
E. 10 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1754/2020 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice un’indennità di complessiva- mente CHF 2'580.90 a titolo di spese di patrocinio. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1754/2020 Sentenza del 16 giugno 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Yanick Felley, Nina Spälti Giannakitsas, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Siria, patrocinato dall'avv. Bernhard Jüsi, Advokatur Kanonengasse, Militärstrasse 76, Postfach, 8021 Zürich, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 25 febbraio 2020 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadino siriano di etnia curda originario di B.______ (al-Hasaka) ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 10 dicembre 2018. B. A sostegno della sua richiesta egli ha addotto, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di temere di essere reclutato nelle fila dell'esercito regolare, ove si vedrebbe costretto a compiere azioni nei confronti della popolazione civile. A questo titolo, ha fatto presente di aver ricevuto una prima convocazione il 2 maggio del 2013, alla quale ne sarebbero seguite diverse altre. Grazie agli studi, il richiedente l'asilo sarebbe però sempre riuscito a posticipare l'entrata in servizio. Nel 2016, una volta terminata la formazione da infermiere, egli si sarebbe quindi nascosto presso l'abitazione della zia nel villaggio di C._______ sapendo di correre il rischio di venir arruolato. Temendo di essere rintracciato, egli avrebbe lasciato il Paese nel marzo del 2018. Ha inoltre espressamente escluso di aver avuto altri problemi in patria (cfr. atto A19). Nel corso della procedura di prima istanza, egli ha versato agli atti la sua carta d'identità siriana, un supporto di memoria contenente due estratti video, una tessera studente, un libretto militare e la prima convocazione al servizio di leva. C. Con decisione del 25 febbraio 2020, notificata il 27 febbraio 2020 (cfr. atto A34/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, salvo ammetterlo provvisoriamente per causa d'inammissibilità del rinvio. L'autorità di prima istanza ha sottolineato come la sola renitenza alla leva non sia motivo di riconoscimento della qualità di rifugiato in assenza di ulteriori fattori di rischio, che difetterebbero nel caso de quo. Eventuali misure sanzionatorie potrebbero iscriversi nel contesto di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, da cui l'inammissibilità del rinvio, ma non nel novero di una persecuzione ex art. 3 LAsi. D. In data 26 marzo 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato) l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'annullamento delle cifre 1 a 3 del suo dispositivo, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In subordine la restituzione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame di tali aspetti. Altresì ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché del gratuito patrocinio, con protestate spese e ripetibili. A sostegno della sua impugnativa egli ha segnatamente prodotto dei mezzi di prova in lingua straniera ed un supporto di memoria contenente degli estratti video ed alcune immagini. E. Con scritto del 31 marzo 2021 l'insorgente ha trasmesso al Tribunale le traduzioni in tedesco dei mezzi di prova prodotti in lingua straniera. F. Per mezzo di decisione incidentale del 16 luglio 2020, questo Tribunale, dopo aver precisato che la presente procedura si svolge in italiano, ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria e nominato l'avv. Bernhard Jüsi quale gratuito patrocinatore dell'insorgente. Nella medesima occasione, ha richiesto l'autorità inferiore ad inoltrare una risposta. G. Con risposta del 19 agosto 2020, la SEM si è sostanzialmente riconfermata nella propria posizione, sottolineando, tra le altre cose, lo scarso valore probatorio dei documenti prodotti. H. Il 17 settembre 2020 il patrocinatore dell'insorgente si è espresso in replica producendo nel contempo copia della decisione con cui il fratello di quest'ultimo avrebbe ottenuto asilo in Danimarca con la relativa traduzione in Inglese. I. Con duplica del 29 ottobre 2020 la SEM ha nuovamente postulato il respingimento del gravame. J. Il 20 novembre 2020 il rappresentante del ricorrente ha inoltrato la propria nota d'onorario. Dipoi, il 26 novembre 2020, egli ha segnalato una sentenza della CorteEdu che a suo dire avrebbe rilevanza per l'evasione della vertenza. K. In data 1° dicembre 2020 questo Tribunale ha trasmesso la duplica dell'autorità intimata all'insorgente decretando la conclusione dello scambio scritti. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria e non avendo egli censurato la pronuncia dell'allontanamento, tema di litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente il non riconoscimento della qualità di rifugiato ed il respingimento della domanda d'asilo. 4. 4.1. Nel gravame il ricorrente segnala che la decisione impugnata sarebbe stata emessa in italiano allorché l'insieme degli atti di causa, comprese le traduzioni dei mezzi di prova, sarebbero redatti in lingua tedesca. A suo dire, ciò implicherebbe un accresciuto rischio di imprecisioni e false interpretazioni. Non sarebbe inoltre verificabile se gli atti siano stati tradotti per permettere al collaboratore responsabile di allestire la decisione. In una pari eventualità, il provvedimento si fonderebbe su di elementi non soggiacenti a controllo. 4.2. Sebbene il ricorrente riconduca la doglianza ad una pretesa violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), detta tematica si inscrive innanzitutto nel diritto ad un ricorso effettivo e ad un equo processo (art. 29 cpv. 1 Cost.). In questo contesto la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare che la SEM deve di regola notificare le sue decisioni nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente l'asilo. Le possibili eccezioni giusta il l'art. 16 vcpv. 3 lett. b LAsi sono limitate dal diritto ad un ricorso effettivo e ad un equo processo. Una decisione della SEM può pertanto, ai sensi del art. 16 vcpv. 3 lett. b LAsi, essere resa in un'altra lingua laddove siano adottate misure correttive che tutelino il diritto a un ricorso effettivo e ad un equo processo (cfr. DTAF 2020 VI/8 consid. 6.3). 4.3. V'è non di meno da osservare che nel caso in narrativa, non risulta che l'emissione della decisione in una lingua diversa da quella di parte degli atti di causa abbia causato un pregiudizio al ricorrente, il quale, al più tardi dal 4 marzo 2020 (cfr. atto SEM A35/4), ossia ben prima della scadenza del termine di ricorso, ha fatto capo ai servizi di un mandatario professionale, che si può partire dal presupposto abbia una sufficiente conoscenza delle lingue nazionali. Lo strutturato memoriale ricorsuale non lascia peraltro dubbi quanto al fatto che il rappresentante abbia debitamente compreso il provvedimento sindacato (cfr. sentenze del Tribunale D-2353/2020 del 15 dicembre 2021 consid. D-2324/2020 dell'8 marzo 2021 consid. 3). Le sollevate questioni quo all'eventuale traduzione dei mezzi di prova ed alla competenza dei collaboratori risultano peraltro inconferenti nel contesto delle garanzie derivanti dal diritto di essere sentito, che non è stato violato. 5. 5.1. Proseguendo nel suo gravame, il ricorrente si appella ad una violazione dell'art. 3 LAsi. Egli ritiene che i pregiudizi che lo minaccerebbero avrebbero motivazioni indubbiamente politiche, atteso che lo Stato siriano lo riterrebbe un oppositore. Sarebbe peraltro notorio che i dissidenti vengano perseguiti con fermezza dall'apparato statale. A ciò si aggiungerebbe il fatto che l'interessato sia un ex dipendente del settore sanitario, categoria di persone particolarmente esposta a sanzioni, quando, come nel caso dell'insorgente, si siano dati alla latitanza ed abbiano soccorso dei feriti. Peraltro, il ricorrente sarebbe stato in misura di provare, rispettivamente di rendere verosimile, un rischio di messa in pericolo della sua vita e della sua integrità fisica a causa dell'appartenenza ad un particolare gruppo sociale. Egli, nascostosi non appena al corrente delle azioni dell'esercito siriano, sarebbe stato sottoposto ad una pressione psichica insopportabile. I mezzi di prova in lingua straniera trasmessi al Tribunale sono i seguenti:
- fotografie delle dichiarazioni di due feriti che lodano i servizi dell'equipe sanitaria in cui era attivo il ricorrente;
- copia dell'ordine di comparizione militare con fotografia del 7 marzo 2012; il n. di riferimento sarebbe "disponibile su internet quale persona ricercata";
- fotografia di un mandato di cattura spiccato nei confronti del ricorrente il 16 giugno 2019 per titolo di "utilizzo della professione medica per il trattamento di fuorilegge";
- fotografia di un documento interno denominato "studio di sicurezza per l'archivio", anch'esso emesso il 16 giugno 2019 e da cui si evince che sarebbero state svolte verifiche prima di emettere il suddetto mandato di cattura;
- fotografia di una dichiarazione del medico che attesta la collaborazione del ricorrente. Il ricorrente ha altresì trasmesso la decisione relativa alla domanda d'asilo del fratello, già accolta dalle autorità danesi ed un ulteriore estratto video proveniente da un canale locale. 5.2. Nel suo atto responsivo l'autorità di prima istanza sottolinea in primo luogo come il ricorrente si sia palesemente contraddetto quanto alla sua attività nel settore sanitario, avendo in un primo momento affermato di non aver mai esercitato la professione a causa della renitenza. Così le allegazioni circa il fatto di essere catalogato quale oppositore a causa delle mansioni quali sanitario, oltre a non rientrare nei motivi elencati all'art. 3 LAsi, sarebbero pure tardive e non debitamente contestualizzate. Peraltro, i mezzi di prova prodotti avrebbero uno scarso valore probatorio, vista segnatamente la notoria disponibilità all'acquisto. La lettera del medico rientrerebbe inoltre tra le dichiarazioni di cortesia. Il contenuto del supporto di memoria USB non sarebbe a sua volta tale da giustificare una diversa valutazione del caso di specie. 5.3. In sede di replica il ricorrente rileva come la SEM, limitandosi a giudicare tardive le sue allegazioni ed i mezzi di prova prodotti, abbia misconosciuto il principio secondo il quale tali elementi, laddove rilevanti per il giudizio, andrebbero debitamente considerati. Peraltro, la contraddizione evidenziata dalla SEM sarebbe inesistente. In effetti, l'autorità resistente non avrebbe menzionato alcuna prova a sostegno della pretesa falsificabilità dei documenti. Non sarebbe ammissibile respingere le domande d'asilo introdotte senza mezzi di prova e poi giudicare a priori inadatti gli stessi allorquando prodotti, e ciò senza indicare indizi concreti di falsificazione. L'estratto video sarebbe stato esaminato solo in funzione del suo contenuto senza porlo in relazione con le allegazioni dell'insorgente. Altresì di rilievo risulterebbe il fatto che i fratelli del ricorrente avrebbero ottenuto asilo in Danimarca proprio a causa della renitenza alla leva e delle loro convinzioni pacifiste e politiche nei confronti dell'arruolamento. Essi avrebbero assistito ai medesimi eventi in Siria, ossia all'uccisione di dei loro parenti, aspetto oltretutto dimostrato con dei mezzi di prova e le proteste si sarebbero relazione a tale evenienza. Ciò sarebbe altresì stato riportato nei media, di modo che, tutta la fratria risulterebbe ricercati dal regime. A riprova di quanto precede, il ricorrente produce una lettera contenente una dichiarazione dei fratelli nonché un'ulteriore copia della decisione positiva emessa in Danimarca con la relativa traduzione in inglese. 5.4. Nella propria duplica l'autorità intimata ribadisce in primo luogo parte degli argomenti già avanzati in sede di risposta. Evidenzia quindi il fatto che nel corso della procedura di prima istanza, l'insorgente si sarebbe limitato ad avanzare timori rispetto alla renitenza alla leva. Così, stupirebbe il successivo richiamo a delle persecuzioni riflesse derivanti dai fratelli, per le quali si necessiterebbero in ogni caso prove concrete che difetterebbero nel caso de quo. 6. 6.1. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6.2. A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 6.3. La giurisprudenza ha già avuto modo di confermare, anche dopo l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, la prassi previgente riguardante le persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire o la diserzione nel loro Paese d'origine. Conseguentemente, siffatti motivi non sono di per sé sufficienti a fondare la qualità di rifugiato, a meno che ne risulti una persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi. In altri termini, in virtù dei motivi menzionati in questa disposizione, alla persona interessata deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se, in seguito alla sua renitenza o diserzione, ella debba temere un trattamento che comporti seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3 - 4.5 e 5). Così, un'eventuale sanzione per renitenza o diserzione non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9) o, indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell'interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5 e la sentenza del Tribunale D-6337/2019 del 19 dicembre 2019, con riferimenti). 6.4. Anche con riferimento alla situazione in Siria, l'incorporazione nell'esercito non va di principio ad essa sola considerata rilevante al fine della concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6). Il regime siriano considera la renitenza o la diserzione come sostegno agli oppositori qualora in passato l'interessato sia già stato identificato come tale. Così, solo un obiettore di coscienza già espostosi politicamente nel passato, rischia una pena sproporzionata motivata politicamente (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 5.1.1 e 5.1.2). In assenza di elementi di rischio supplementari colui che di sottrae al reclutamento non rischia una pena tale da rendere sufficientemente verosimile il raggiungimento della soglia di rilevanza prevista per la concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4). Se l'interessato a causa della sua renitenza resa verosimile deve aspettarsi con notevole probabilità (nel senso di un «real risk») di subire un trattamento equiparabile a una tortura in Siria, v'è invece da considerare che la pena sia assortita da un malus politico. Essa configura così una persecuzione rilevante in materia d'asilo e non solo una violazione dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 cpv. 1 Convenzione contro la tortura (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6). La catalogazione preliminare quale oppositore può essere ritenuta, segnatamente nei casi laddove la persona appartenga ad una famiglia ostile al regime o sia già nota ai servizi segreti prima della renitenza (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.3; per l'incorporazione nel PYD si veda la sentenza D-2264/2017 del 2 luglio 2019 consid. 9, con rifeirmenti). 7. 7.1. Ora, è pacifico che nel caso che ci occupa la decisione avversata non presti il fianco a critiche se confrontata con i motivi d'asilo addotti dall'insorgente nel corso della procedura di prima istanza. Quest'ultimo ha infatti sì ricondotto la sua fuga al timore di dover prestare il servizio di leva, ma non ha allegato alcun elemento supplementare che lasciasse trasparire l'esistenza di un'esposizione politica pregressa o di altri fattori che lo potessero far rientrare nel novero delle persone invise alle autorità siriane (cfr. atto A19, D61). Chiamato a precisare i suoi motivi d'asilo, egli ha finanche escluso di aver riscontrato qualsivoglia problema in Siria (cfr. atto A19, D65). Non ha addotto di aver avuto un ruolo nelle sommosse o nella successiva guerra civile, ma bensì di essersi nascosto per evitare il reclutamento adottando un profilo discreto (cfr. atto A19, D125). In questo senso, non si comprende in che modo la sua professione sanitaria possa essere un fattore di rischio, non trattandosi di attività d'opposizione né di esposizione politica. Peraltro, come rettamente osservato dall'autorità resistente, l'insorgente medesimo ha inizialmente asserito di non avere mai esercitato tale attività a titolo professionale (cfr. atto SEM A19, D35, D53). Non v'è d'altro alcuna traccia a verbale degli asseriti interventi in soccorso di feriti. Allo stesso modo, nulla può essere dedotto ai fini della presente procedura dal fatto che i fratelli abbiano ottenuto asilo in un Paese terzo, e ciò indipendentemente dalle motivazioni e dalle risultanze alla base delle decisioni danesi. Dipoi, visto che l'insorgente è stato ammesso provvisoriamente in Svizzera per causa d'inammissibilità, la giurisprudenza dalla CorteEdu richiamata dal ricorrente risulta ininfluente, essendo una violazione della CEDU esclusa a prescindere dall'esito della presente procedura. 7.2. Per quanto concerne i mezzi di prova versati agli atti, occorre rilevare quanto segue. In primo luogo, va premesso che alla documentazione proveniente dalla Siria viene conferito per costante prassi solo uno scarso valore probatorio, essendo notoria la reperibilità all'acquisto di ogni tipologia di atti, anche ufficiali (cfr. sentenze del Tribunale D-6597/2018 del 17 gennaio 2022 consid. 8.3 e rif. citati; anche la sentenza D-1952/2020 del 23 marzo 2022 consid. 6.3). Oltracciò, gli scritti del medico e dei feriti rientrano manifestamente nel novero delle dichiarazioni di compiacenza e si ripropongono di certificare fatti che però risultano in contraddizione con quanto asserito dall'insorgente stesso in corso di procedura (cfr. supra). Stesso discorso per quanto concerne il mandato di cattura e lo studio per l'archivio, che oltretutto sono documenti interni normalmente non destinati alla persona ricercata e non sono stati prodotti in originale. Circa l'ordine di comparizione, anch'esso trasmesso in una copia priva di ogni caratteristica di sicurezza, va ravvisato che quand'anche esso attesti la renitenza alla leva, aspetto non rimesso in discussione nel provvedimento sindacato, ciò non configura un motivo valido per la concessione dell'asilo. Del resto, è altresì noto che i cittadini siriani che dopo aver raggiunto l'età del servizio militare obbligatorio non prendono contatto con il comando distrettuale competente al fine di svolgere il servizio militare possano venir inseriti in una lista di ricercati (cfr. sentenza del Tribunale D-6792/2019 del 25 febbraio 2021 consid. 5.4.2; Schweizerische Flüchtlingshilfe [SFH], Syrien: Fahndungslisten und Zaman al Wasl, Bern 2019, S. 5). Quand'anche il rispettivo numero di riferimento fosse disponibile su internet, ciò non muterebbe in alcun modo le considerazioni che precedono. Inoltre, l'autenticità e l'attualità dei dati non possono essere valutate con certezza, soprattutto perché il relativo mezzo di comunicazione rivela solo informazioni molto scarse sulle sue fonti (cfr. sentenza del Tribunale D-5253/2020 del 17 dicembre 2020 consid. 5.2.1). Per i motivi già esposti in precedenza, gli atti inerenti le procedure estere dei fratelli e le dichiarazioni rilasciate da quest'ultimi sono ininfluenti. Dall'estratto video non si possono del resto dedurre elementi rilevanti per il giudizio, e ciò anche laddove si voglia interpretare tale mezzo di prova in considerazione delle allegazioni dell'insorgente. 7.3. Così, questo Tribunale, come l'autorità di prima istanza, non riconosce un timore fondato di esposizione a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi in capo al ricorrente.
8. In virtù di quanto sopra esposto, l'autorità resistente ha a giusto titolo omesso di riconoscere lo statuto di rifugiato e di concedere asilo al ricorrente. Il ricorso non merita dunque tutela e la decisione impugnata, che non viola il diritto federale né è costitutiva di un abuso del potere d'apprezzamento o di un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, va confermata.
9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 16 luglio 2020, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali. Con la medesima decisione incidentale il Tribunale ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio fondata sull'art. 110a cpv. 1 LAsi e nominato l'avv. Bernard Jusi quale patrocinatore d'ufficio. Per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.- (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF); solo le spese necessarie vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Nel caso in narrativa il mandatario dell'interessato ha presentato una nota d'onorario, di totali CHF 3'395.65 (IVA compresa), corrispondente a 9 ore d'attività, alla tariffa oraria di CHF 300.-, oltre disborsi per CHF 452.90. Il patrocinatore ha altresì richiesto che nel caso in cui l'indennizzo fosse stato concesso a titolo di onorario per il patrocinio d'ufficio, la tariffa oraria sarebbe stata da ridurre a CHF 220.-. Il tempo indicato per lo svolgimento del mandato appare adeguato, di modo che, l'onorario totale, alla tariffa oraria di CHF 220.-, si attesta in CHF 1'980.-. Per quanto riguarda i disborsi, v'è da constatare come per le spese di traduzione quantificate in CHF 420.-, la fattura del traduttore si attesti invece a CHF 410.-. Su tale somma non va inoltre applicata l'IVA. L'indennità totale si attesta dunque in CHF 2'580.90 (IVA compresa).
10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice un'indennità di complessivamente CHF 2'580.90 a titolo di spese di patrocinio.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: