Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. L’interessato, cittadino siriano originario di B._______, nella provincia di Daara, è – stando alle sue dichiarazioni – espatriato nel (…), per trascor- rere 5 anni in Libano. Nel 2019 egli ha lasciato anche quest’ultimo Paese, proseguendo il suo viaggio per giungere infine in Svizzera, dove in data (…) ha depositato una domanda d’asilo. (cfr. atto SEM n. [{…}]-2/2). Sentito sui motivi alla base della stessa il (…) aprile 2020 e il (…) luglio 2020, l’interessato ha allegato di aver preso parte tra gli anni (…) e (…) alle manifestazioni nel suo villaggio e di aver preparato i manifesti insieme ai cugini. Nell’(…), le forze governative avrebbero fatto irruzione nel villaggio, arrestando i suoi cugini, i cui cadaveri sarebbero stati ritrovati la settimana seguente. Nel villaggio in cui abitava, il ricorrente sostiene che vi si tro- vasse una spia del governo, che avrebbe riferito alle autorità delle attività svolte dai manifestanti, tanto che il suo nome sarebbe stato inserito in una lista di ricercati. Il capo del Municipio del villaggio lo avrebbe inoltre messo in guardia più volte dal partecipare alle manifestazioni. Il (…), l’interessato ha fatto domanda per l’ottenimento del proprio libretto militare, con il quale avrebbe tentato di lasciare il paese per raggiungere il Libano. Egli sarebbe però stato arrestato al posto di blocco di C._______, per essere torturato. Egli sarebbe stato in seguito trasferito a D._______, per 15 giorni. Dopodi- ché egli sarebbe stato nuovamente trasferito nel carere di E._______ a Damasco per circa un mese, dove avrebbe subito diversi maltrattamenti. Egli sostiene inoltre che durante gli interrogatori sarebbe stato costretto a sottoscrivere alcune confessioni. Dopo che la nonna del ricorrente avrebbe pagato un milione di lire siriane, egli sarebbe stato rilasciato. L’interessato ha infine sostenuto di essersi nascosto per altri 2 mesi presso il proprio villaggio, prima di espatriare in Libano con l’aiuto di alcuni passatori. A sostegno della sua domanda l’interessato ha versato agli atti la seguente documentazione: – una fotocopia del suo libretto militare; – una fotocopia di una convocazione al servizio militare; – una fotocopia di un avviso di ricezione della convocazione al servizio militare; – una fotocopia della sua maturità (restituita al richiedente dalla SEM in quanto non sarebbe stata rilevante); – una fotocopia del certificato UNHCR del (…);
D-4474/2020 Pagina 3 – un documento libanese del (…); – una carta d’identità siriana in originale; – Una chiavetta USB contenente 6 filmati (restituita al richiedente dalla SEM in quanto i video non sarebbero risultati rilevanti).
B. Con decisione del (…) agosto 2020 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d’asilo pronunciando contestualmente l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera, salvo però ammetterlo provvisoriamente per causa d’inesigibilità dell’esecuzione dello stesso. Per giungere a tale risultanza la SEM ha sostanzialmente constatato che l’interessato non ha reso verosimili le persecuzioni subite a seguito della sua partecipazione alle manifestazioni contro il governo. Inoltre, i mezzi di prova prodotti dall’interessato, ottenuti in parte dietro pagamento, a detta dello stesso, non sarebbero atti a dimostrare che egli sia stato effettiva- mente convocato per svolgere il servizio militare. C. Il (…) settembre 2020 (cfr. tracciamento degli invii), il ricorrente è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), richie- dendo la concessione dell’asilo previo riconoscimento dello statuto di rifu- giato; in via subordinata la conferma dell’ammissione provvisoria; ancora, egli ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anti- cipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. A sostegno del suo ricorso, il ricorrente ha prodotto, oltre alla procura e alla decisione impugnata: – una lettera d’uscita dell’Ospedale Regionale di F._______ del (…); – una copia di una dichiarazione da parte del Comando dell’esercito in lingua originale. Con separati inoltri del (…) ottobre 2020, (…) dicembre 2020, (…) settem- bre 2021, egli ha altresì trasmesso: – una traduzione del documento prodotto in lingua straniera con l’allegato ricorsuale; – un rapporto medico del (…); – una valutazione ambulatoriale riferita al ricorrente del (…);
D-4474/2020 Pagina 4 – una dichiarazione della divisione di arruolamento di (…) in lingua origi- nale e la relativa traduzione in italiano; – un certificato medico del (…); – un rapporto ambulatoriale del (…).
D. In data (…) maggio 2023, il ricorrente ha fatto richiesta al Tribunale circa lo stato del della procedura ricorsuale. Il seguente (…) maggio 2023 il Tribu- nale ha risposto allo scritto. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina- deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il
D-4474/2020 Pagina 5 Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomenta- zioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Nella querelata decisione la SEM non ha ritenuto verosimile che l’insor- gente sia stato identificato dalle autorità siriane quale oppositore al regime. Di conseguenza, anche il seguente arresto a seguito della sua partecipa- zione alle manifestazioni risulterebbe poco verosimile. Pure la descrizione del periodo di detenzione presso il carcere di E._______ a Damasco sa- rebbe contraddistinta da dichiarazioni inconsistenti e contraddittorie. L’in- sorgente, inoltre, non sarebbe stato in grado di rendere verosimile le pro- prie dichiarazioni circa il periodo trascorso nascondendosi nel proprio vil- laggio per un anno, nonostante fosse ricercato dalle autorità. Per quanto concerne i mezzi di prova prodotti dal ricorrente, la SEM ha constatato che gli stessi si riferiscono ad una convocazione allo svolgimento del servizio di leva, tuttavia ciò non è stato menzionato dall’interessato quale motivo d’asilo durante le audizioni. Inoltre, l’interessato stesso avrebbe esplicita- mente indicato di aver ottenuto il libretto militare dietro pagamento. Per- tanto, l’autorità di prime cure ha reputato la convocazione al servizio di leva quale inverosimile. Infine, esclude che il timore di venir reclutato per il ser- vizio di leva sia fondato. Perciò la SEM ha negato all’insorgente la qualità di rifugiato ex art. 3 LAsi e ha respinto la sua domanda d’asilo.
E. 4.1 Il ricorrente lamenta in primo luogo una violazione del diritto di essere sentito.
E. 4.2 L’autorità inferiore avrebbe violato il diritto di essere sentito, stando al ricorrente, poiché non avrebbe dato seguito ai mezzi di prova prodotti, rife- rendosi in particolare alla copia del libretto militare e delle convocazioni al servizio militare.
E. 4.3 Il diritto di essere sentito fa parte delle garanzie procedurali generali previste all’art. 29 della Costituzione federale (Cost., RS 101) e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell’incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all’amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare. Nel quadro della procedura amministrativa, detta garanzia è disciplinata agli art. 26 a
D-4474/2020 Pagina 6 28 (diritto di esaminare gli atti), 29 a 33 (diritto di essere sentito in senso stretto) e 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata).
E. 4.4 Nel caso in narrativa, l’autorità inferiore ha, al contrario di quanto so- stenuto dal ricorrente, apprezzato le informazioni fornite dal ricorrente. Le prove pertinenti prodotte dal ricorrente sono state prese in considerazione dalla SEM per la formulazione della decisione (pag. 6 della decisione). Alla luce dell’entità delle censure sollevate nel memoriale ricorsuale, il Tribu- nale precisa in generale che il fatto solo che il ricorrente si trovi in disac- cordo con l’apprezzamento adempiuto dalla SEM nel suo caso specifico, è piuttosto riferibile al merito della questione e non riguarda il profilo formale della decisione.
E. 4.5 Il Tribunale, di conseguenza, non rileva alcuna violazione del diritto di essere sentito e di conseguenza le censure formali vanno respinte e nulla osta all’esame del merito della vertenza.
E. 5 Proseguendo nel suo gravame, il ricorrente si appella ad una violazione dell’art. 3 LAsi e dell’art. 7 LAsi. L’insorgente dichiara di essere persegui- tato in Siria a causa della partecipazione alle manifestazioni contrarie al governo che si sono tenute tra il (…) ed il (…) e di essere già stato incar- cerato e torturato, per poi essere rilasciato. Inoltre, egli sarebbe stato con- vocato per prestare servizio militare e sarebbe ricercato dalle autorità in quanto non si sarebbe presentato. Egli teme di venire impiccato in caso di un suo ritorno in Siria.
E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 6.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa
D-4474/2020 Pagina 7 per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 6.3 Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi.
E. 7 Occorre a questo stadio analizzare la verosimiglianza del racconto del ri- corrente in merito al periodo antecedente rispetto al suo espatrio. In parti- colare, le costellazioni fattuali risultano essere due, la prima inerente alla partecipazione dell’interessato alle manifestazioni antigovernative e la suc- cessiva incarcerazione, mentre la seconda relativa alla convocazione per prestare il servizio di leva. D’appresso si analizzerà il valore probatorio dei mezzi di prova versati agli atti dal ricorrente ed in seguitò verrà effettuata una valutazione della verosimiglianza del suo racconto ex art. 7 LAsi.
E. 7.1.1 Innanzitutto, la SEM ha osservato di non effettuare un esame mate- riale dei mezzi di prova relativi al servizio militare addotti dal richiedente, dal momento che risulterebbe notorio che gli stessi siano facilmente acqui- stabili e diversi requisiti formali e contenutistici inerenti al loro rilascio ren- dono impossibile un’analisi minuziosa. L’autorità inferiore rileva che il ricor- rente ha prodotto documenti inerenti al servizio militare, motivo d’asilo non addotto dall’interessato durante le audizioni. Inoltre, egli ha esplicitamente indicato di aver ottenuto il libretto militare dietro pagamento ad una terza persona, che avrebbe pure svolto le visite mediche per suo conto (cfr. atto SEM n. 65/12 D104-D108). Dipoi, sempre lo stesso ricorrente ha indicato di aver ottenuto i rinvii del servizio di leva a pagamento tramite il fratello (cfr. atto SEM n. 65/12 D110-D112). In termini generali, l’interessato ha spiegato che in Siria sia possibile ottenere qualsiasi documento si necessiti dietro il pagamento di denaro (cfr. atto SEM n. 65/12 D112). Dal canto suo, il ricorrente fa valere con il suo gravame che la SEM non avrebbe sostan- zialmente analizzato tali documenti.
E. 7.1.2 Per quanto concerne i mezzi di prova versati agli atti durante la pro- cedura ricorsuale, occorre rilevare preliminarmente che alla documenta- zione proveniente dalla Siria viene conferito per costante prassi solo uno scarso valore probatorio, essendo notoria la reperibilità all’acquisto di ogni
D-4474/2020 Pagina 8 tipologia di documenti, anche ufficiali (cfr. sentenza del Tribunale D- 1952/2020 del 23 marzo 2022 consid. 6.3), circostanza confermata chiara- mente dal richiedente stesso in sede di audizione e di cui ha fatto utilizzo per l’ottenimento del proprio libretto militare. Pertanto, l’analisi effettuata dall’autorità di prime cure è condivisa dal Tribunale. Per quanto concerne i documenti versati agli atti in corso di procedura ricorsuale, oltre alla que- stione della falsificabilità, il Tribunale constata che il documento denomi- nato “riepilogo della posizione del cittadino A._______”, prodotto con l’alle- gato ricorsuale sia una copia – sprovvisto di alcun segno distintivo volto a dimostrare che esso sia stato emesso da una autorità statale – e pertanto non è possibile verificarne l’autenticità. Tale documento, pertanto, non è dotato di alcun valore probatorio. Per le stesse ragioni, pure la copia della “dichiarazione della divisione di arruolamento di (…)” è dotata di valore probatorio nullo.
E. 7.2 Venendo ora all’analisi della verosimiglianza dei motivi addotti, il ricor- rente sostiene nella propria impugnativa che tre degli avvenimenti allegati a sostegno della propria domanda di protezione siano da considerare ve- rosimili, contrariamente a quanto concluso dalla SEM.
E. 7.2.1 In primo luogo, la SEM sostiene che il ricorrente non abbia reso ve- rosimile che le autorità siano venute a conoscenza dell’asserita attività del ricorrente durante le manifestazioni anti governative. L’interessato, d’altro canto, sostiene che le proprie dichiarazioni non siano state né vaghe, né contradditorie. Il Tribunale rileva che il richiedente non sia stato coerente durante le proprie audizioni, omettendo di precisare alcune sue dichiara- zioni quando sollecitato dall’autorità di prime cure. Segnatamente, il ricor- rente ha dichiarato di essere stato a conoscenza che il vicino fosse una spia per conto del governo siriano, motivando tuttavia tale asserto in modo incongruente. Egli ha indicato in una circostanza di aver visto il vicino uti- lizzare un motorino con la dicitura “mezzo governativo” (cfr. atto SEM n. 50/14 D94), in un altro passaggio egli ha affermato che sono state le donne del villaggio a vedere il vicino trattenersi ai posti di blocco (cfr. atto SEM n. 50/14 D96); egli ha inoltre dichiarato che nessuno gli avrebbe riferito che il vicino sarebbe stato una spia, ma per certo avrebbe saputo che quest’ul- timo riceveva soldi per la sua attività (cfr. atto SEM n. 50/14 D95). Dipoi, durante la seconda audizione egli ha indicato che nel periodo durante il quale si sono tenute le manifestazioni non sarebbe stato al corrente che il vicino operasse quale spia (cfr. atto SEM n. 65/15 D16), contraddicendosi rispetto alla dichiarazione fornita in precedenza, quando ha affermato che tutti gli abitanti erano al corrente che la spia era una persona molto colla- borativa con le autorità governative (cfr. atto SEM n. 50/14 D96). Durante
D-4474/2020 Pagina 9 la seconda audizione, il ricorrente ha inoltre indicato che il vicino avrebbe riferito tutti i dettagli discussi durante le loro riunioni in casa (cfr. atto SEM
n. 65/15 D88), ma non ha saputo indicare, quando sollecitato in merito, come il vicino fosse a conoscenza di quanto discusso all’interno della pro- pria abitazione, limitandosi ad indicare che lo stesso si tratteneva tutto il giorno all’esterno a fumare, controllando chi entrava ed usciva dalla casa (cfr. atto SEM n. 65/15 D90). Il Tribunale pertanto non può seguire la posi- zione del ricorrente, in quanto egli non ha reso verosimile che le autorità fossero al corrente della propria asserita attività durante le manifestazioni.
E. 7.2.2 L’autorità di prime cure, in secondo luogo, ha constatato che il ricor- rente si sarebbe contraddetto indicando che il giorno del proprio arresto anche i propri cugini avrebbero subito lo stesso destino, mentre in prece- denza l’interessato avrebbe indicato che i cugini sarebbero stato arrestati ed uccisi in precedenza, durante un’incursione delle forze governative alla quale lui sarebbe riuscito a fuggire. Inoltre, egli non avrebbe spiegato come avrebbe vissuto presso il proprio villaggio per quasi un anno nasconden- dosi, venendo contattato unicamente sporadicamente dal capo del Munici- pio. Dal canto suo, l’interessato, nel proprio allegato ricorsuale, sostiene di non essersi contraddetto, bensì egli avrebbe indicato che i suoi cugini sa- rebbero stati unicamente inseriti nella lista dei posti di blocco, ribadendo che sarebbero stati arrestati durante un’incursione. Inoltre, egli avrebbe spiegato di essersi nascosto per circa un anno nel villaggio, grazie all’aiuto degli abitanti. Il Tribunale rileva che le motivazioni fornite dall’insorgente nel proprio allegato ricorsuale non possono essere seguite. Infatti, egli si è contraddetto fornendo le risposte alle domande 11 e 12 durante il secondo verbale circa i suoi motivi d’asilo (cfr. atto SEM n. 65/12). Dapprima egli ha indicato che “qualcuno aveva messo il mio nome e il nome dei miei cugini ai posti di blocco e quel giorno erano stati arrestati anche loro”, ed alla risposta successiva egli ha indicato che il suo nome è stato fornito ai posti di blocco dopo essere sfuggito all’incursione durante la quale i suoi cugini sono stati catturati, indicando implicitamente che il nome dei cugini non fosse stato fornito ai posti di blocco, in quanto già catturati dalle forze go- vernative. Ciò risulta essere una palese contraddizione. Per quanto con- cerne invece le spiegazioni fornite dall’interessato relative al periodo du- rante il quale egli si sarebbe nascosto dalle autorità, le stesse risultano vaghe, infatti egli sosterrebbe di essere stato ricercato dalle autorità a par- tire dall’(…), data dell’asserita irruzione nel suo villaggio da parte delle au- torità governative e di essersi nascosto per l’anno successivo (cfr. atto SEM
n. 65/12 D17). Durante tale periodo, in data (…), egli ha però avuto modo di ottenere il proprio libretto militare e mal si spiega in che modo la persona incaricata per l’ottenimento del documento non abbia avuto problemi, visto
D-4474/2020 Pagina 10 che agiva per conto di una persona ricercata (cfr. atto SEM n. 65/12 D105- 108). Di conseguenza, il ricorrente non ha reso verosimile di essere stato ricercato dalle autorità durante tale periodo.
E. 7.2.3 Infine, la SEM ha osservato che il tenore degli interrogatori sostenuti durante l’arresto – così come descritto dall’interessato – appare inverosi- mile, in quanto egli non ha saputo indicare come le autorità siano venute a conoscenza del tenore delle discussioni effettuate all’interno della sua abi- tazione. Inoltre, il ricorrente si sarebbe contraddetto indicando durante la prima audizione di aver ottenuto una nuova identità da parte dei propri car- cerieri, mentre durante la seconda audizione egli avrebbe affermato di es- sere stato rilasciato con il numero “(…)”. Dal canto suo, l’insorgente, nel proprio allegato ricorsuale, ha indicato genericamente che sarebbe verosi- mile che l’agente interrogante sarebbe stato al corrente della sua attività politica. Inoltre, egli non si sarebbe contraddetto circa l’ottenimento della propria identità, bensì egli avrebbe riottenuto il proprio nome e cognome e non sarebbe stato più identificato dal numero “(…)”. Anche in tale caso le argomentazioni dell’insorgente non posso essere seguite dal Tribunale. In- fatti, l’insorgente non ha addotto alcun motivo verosimile per cui gli agenti interroganti fossero a conoscenza del tenore delle discussioni avvenute in casa dell’interessato (cfr. anche consid. 7.2.1). Invece, per quanto con- cerne l’aspetto relativo alla nuova identità, quanto indicato dal ricorrente durante le due audizioni risulta essere manifestamente contradditorio. In- fatti, egli ha dapprima indicato di essere stato rilasciato dal carcere di E._______ dopo che la nonna ha pagato un milione di lire siriane all’uffi- ciale che lo aveva arrestato. I suoi carcerieri in tale frangente gli hanno comunicato che lo avrebbero rilasciato “con un’altra identità, nome e dati (…) puoi andare dove vuoi, non ci interessa” (cfr. atto SEM n. 50/14 D69). Invece, durante la seconda audizione, egli ha esplicitamente indicato che i suoi carcerieri lo avrebbero rilasciato con l’identità “(…)” e l’avrebbero inol- tre avvertito di “non farti prendere da noi un’altra volta” (cfr. atto SEM n. 65/12 D40). A titolo abbondanziale il Tribunale osserva che la situazione medica del ricorrente non è atta a dimostrare le asserite torture subite du- rante la propria carcerazione, tanto che egli è stato incongruente rispetto a quanto indicato ai medici quale causa dei problemi di udito, infatti egli ha indicato in un frangente che la causa sarebbe stata un incidente (cfr. atto SEM n. 41/3). Ne consegue che anche le circostanze relative al suo arresto e alla sua carcerazione non sono state rese verosimili dal ricorrente.
E. 7.2.4 Il Tribunale rileva che il racconto dell’insorgente presenta ulteriori in- dicatori di inverosimiglianza, segnatamente in relazione alla data dell’espa- trio, infatti egli ha indicato inizialmente aver lasciato la Siria nel (…) (cfr.
D-4474/2020 Pagina 11 atto SEM n.13/9 D 5.01), per poi cambiare versione, indicando di essere espatriato nel (…) (cfr. atto SEM n. 18/2), mentre nell’audizione ex art. 29 LAsi, egli ha indicato di aver vissuto in Siria sino al (…) (cfr. atto SEM n. 50/14 D9). Inoltre, egli ha indicato di aver conseguito la maturità ed il rela- tivo attestato nell’anno (…) (cfr. atto SEM n. 65/15 D109-110). Ciò risulta incompatibile con il racconto del ricorrente, in quanto egli ha indicato di essersi nascosto dalle autorità a partire dall’arresto dei cugini nel (…) e dopo il proprio rilascio dalla prigionia nel (…). Le asserite persecuzioni su- bite dalle autorità non sono pertanto state verosimili dal ricorrente.
E. 7.3 In sunto, ne discende che, alla luce degli indicatori d’inverosimiglianza enumerati, le dichiarazioni del ricorrente sono inverosimili e non adem- piono le condizioni di cui all’art. 7 LAsi. Su tale punto, il ricorso non merita dunque tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 8 Alla luce di quanto sopra e per sua buona pace occorre domandarsi se i motivi addotti dal ricorrente sono rilevanti ex art. 3 LAsi.
E. 8.1 L’insorgente dichiara di essere perseguitato in Siria per essersi rifiutato di prestare servizio militare.
E. 8.2.1 In merito alla questione della diserzione, la giurisprudenza ha già avuto modo di confermare, anche dopo l’adozione dell’art. 3 cpv. 3 LAsi, la prassi previgente riguardante le persone che motivano una domanda d’asilo con il rifiuto di servire nel loro Paese d’origine. Conseguentemente, siffatti motivi non sono di per sé sufficienti a fondare la qualità di rifugiato, a meno che ne risulti una persecuzione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi. In altri termini, in virtù dei motivi menzionati in questa disposizione, alla per- sona interessata deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se, in seguito alla sua renitenza o diserzione, ella debba temere un trattamento che comporti seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 e 5). Così, un’eventuale sanzione per renitenza o diser- zione non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all’art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9) o, indipenden- temente dall’entità della pena, quando l’incorporazione nell’esercito com- porta l’esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la
D-4474/2020 Pagina 12 partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l’obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coin- cida con quella dell’interessato e che gli causi, per questo motivo, una si- tuazione di grave conflitto interiore (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5 e la sentenza del Tribunale D-6337/2019 del 19 dicembre 2019, con riferi- menti).
E. 8.2.2 Anche con riferimento alla situazione in Siria, l’incorporazione nell’esercito non va di principio ad essa sola considerata rilevante al fine della concessione dell’asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6). Il regime siriano considera la renitenza o la diserzione come sostegno agli oppositori qua- lora in passato l’interessato sia già stato identificato come tale. Così, solo un obiettore di coscienza già espostosi politicamente nel passato, rischia una pena sproporzionata motivata politicamente (cfr. DTAF 2020 VI/4 con- sid. 5.1.1 e 5.1.2). In assenza di elementi di rischio supplementari colui che si sottrae al reclutamento non rischia una pena tale da rendere sufficiente- mente verosimile il raggiungimento della soglia di rilevanza prevista per la concessione dell’asilo (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4). Se l’interessato a causa della sua renitenza resa verosimile deve aspettarsi con notevole probabilità (nel senso di un «real risk») di subire un trattamento equipara- bile a una tortura in Siria, v’è invece da considerare che la pena sia assor- tita da un malus politico. Essa configura così una persecuzione rilevante in materia d’asilo e non solo una violazione dell’art. 3 CEDU o dell’art. 3 cpv. 1 Convenzione contro la tortura (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6). La catalo- gazione preliminare quale oppositore può essere ritenuta, segnatamente nei casi laddove la persona appartenga ad una famiglia ostile al regime o sia già nota ai servizi segreti prima della renitenza (cfr. DTAF 2015/3 con- sid. 6.7.3; sentenza del Tribunale D-6949/2019 del 28 agosto 2022 consid. 6.2.1).
E. 8.3 Nel caso in parola il ricorrente ha allegato dei mezzi di prova con scarso valore probatorio (cfr. supra consid. 7.1) ed inoltre non ha reso verosimile di essere entrato nel mirino delle autorità siriane a causa delle sue asserite partecipazioni a manifestazioni contro il governo (cfr. supra consid. 7.2). Non vi è infatti alcun indizio atto a suggerire che il ricorrente possa, per questa ragione, essere vittima persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi.
E. 8.4 Il ricorrente non è riuscito quindi a dimostrare di essere entrato nel no- vero delle persone invise dalle autorità siriane.
E. 8.5 Pertanto i motivi addotti dall’insorgente sono irrilevanti ex art. 3 LAsi.
D-4474/2020 Pagina 13
E. 9 V’è ora da dirimere se i motivi soggettivi insorti dopo la fuga sono atti a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato del ricorrente, ad esclusione della concessione dell’asilo (cfr. art. 54 LAsi in connessione con l’art. 3 LAsi).
E. 9.1 Occorre infine esaminare se la scelta del ricorrente di lasciare la Siria e quella di depositare una domanda d’asilo all’estero possano costituire un rischio per coloro che poi fanno rientro in patria.
E. 9.2 Secondo l’attuale giurisprudenza del Tribunale, né la partenza illegale dalla Siria né la presentazione di una domanda di asilo all’estero fanno presumere che una persona siriana possa essere perseguitata qualora questa dovesse far ritorno nel suo Paese. A causa della partenza illegale e di un’assenza prolungata dal Paese, al rientro in Siria potrebbe aver luogo un interrogatorio da parte delle autorità nazionali. Tuttavia, nel caso di per- sone – come è anche quello del ricorrente – che non sono state identificate come minaccia prima della loro partenza e che non sono emerse politica- mente in esilio, si può escludere con sufficiente probabilità che queste ven- gano classificate come una minaccia per lo Stato (cfr. tra le altre sentenza del Tribunale E-3520/2020 dell’8 novembre 2022 consid. 5.4.3).
E. 10 In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non sod- disfano le condizioni di verosimiglianza poste dall’art. 7 LAsi così come neppure quelle di rilevanza ai sensi dell’art. 3 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell’asilo non merita dunque tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 11 Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a cari- co del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo, senza effettuare ulteriori accertamenti, partire dal presupposto che l’insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la do- manda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
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E. 12 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4474/2020 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Adriano Alari
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4474/2020 Sentenza del 15 settembre 2023 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Lorenz Noli, Yanick Felley, cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Siria, patrocinato dalla MLaw Elisabetta Luda, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 6 agosto 2020 / (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino siriano originario di B._______, nella provincia di Daara, è - stando alle sue dichiarazioni - espatriato nel (...), per trascorrere 5 anni in Libano. Nel 2019 egli ha lasciato anche quest'ultimo Paese, proseguendo il suo viaggio per giungere infine in Svizzera, dove in data (...) ha depositato una domanda d'asilo. (cfr. atto SEM n. [{...}]-2/2). Sentito sui motivi alla base della stessa il (...) aprile 2020 e il (...) luglio 2020, l'interessato ha allegato di aver preso parte tra gli anni (...) e (...) alle manifestazioni nel suo villaggio e di aver preparato i manifesti insieme ai cugini. Nell'(...), le forze governative avrebbero fatto irruzione nel villaggio, arrestando i suoi cugini, i cui cadaveri sarebbero stati ritrovati la settimana seguente. Nel villaggio in cui abitava, il ricorrente sostiene che vi si trovasse una spia del governo, che avrebbe riferito alle autorità delle attività svolte dai manifestanti, tanto che il suo nome sarebbe stato inserito in una lista di ricercati. Il capo del Municipio del villaggio lo avrebbe inoltre messo in guardia più volte dal partecipare alle manifestazioni. Il (...), l'interessato ha fatto domanda per l'ottenimento del proprio libretto militare, con il quale avrebbe tentato di lasciare il paese per raggiungere il Libano. Egli sarebbe però stato arrestato al posto di blocco di C._______, per essere torturato. Egli sarebbe stato in seguito trasferito a D._______, per 15 giorni. Dopodiché egli sarebbe stato nuovamente trasferito nel carere di E._______ a Damasco per circa un mese, dove avrebbe subito diversi maltrattamenti. Egli sostiene inoltre che durante gli interrogatori sarebbe stato costretto a sottoscrivere alcune confessioni. Dopo che la nonna del ricorrente avrebbe pagato un milione di lire siriane, egli sarebbe stato rilasciato. L'interessato ha infine sostenuto di essersi nascosto per altri 2 mesi presso il proprio villaggio, prima di espatriare in Libano con l'aiuto di alcuni passatori. A sostegno della sua domanda l'interessato ha versato agli atti la seguente documentazione:
- una fotocopia del suo libretto militare;
- una fotocopia di una convocazione al servizio militare;
- una fotocopia di un avviso di ricezione della convocazione al servizio militare;
- una fotocopia della sua maturità (restituita al richiedente dalla SEM in quanto non sarebbe stata rilevante);
- una fotocopia del certificato UNHCR del (...);
- un documento libanese del (...);
- una carta d'identità siriana in originale;
- Una chiavetta USB contenente 6 filmati (restituita al richiedente dalla SEM in quanto i video non sarebbero risultati rilevanti). B. Con decisione del (...) agosto 2020 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, salvo però ammetterlo provvisoriamente per causa d'inesigibilità dell'esecuzione dello stesso. Per giungere a tale risultanza la SEM ha sostanzialmente constatato che l'interessato non ha reso verosimili le persecuzioni subite a seguito della sua partecipazione alle manifestazioni contro il governo. Inoltre, i mezzi di prova prodotti dall'interessato, ottenuti in parte dietro pagamento, a detta dello stesso, non sarebbero atti a dimostrare che egli sia stato effettivamente convocato per svolgere il servizio militare. C. Il (...) settembre 2020 (cfr. tracciamento degli invii), il ricorrente è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), richiedendo la concessione dell'asilo previo riconoscimento dello statuto di rifugiato; in via subordinata la conferma dell'ammissione provvisoria; ancora, egli ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. A sostegno del suo ricorso, il ricorrente ha prodotto, oltre alla procura e alla decisione impugnata:
- una lettera d'uscita dell'Ospedale Regionale di F._______ del (...);
- una copia di una dichiarazione da parte del Comando dell'esercito in lingua originale. Con separati inoltri del (...) ottobre 2020, (...) dicembre 2020, (...) settembre 2021, egli ha altresì trasmesso:
- una traduzione del documento prodotto in lingua straniera con l'allegato ricorsuale;
- un rapporto medico del (...);
- una valutazione ambulatoriale riferita al ricorrente del (...);
- una dichiarazione della divisione di arruolamento di (...) in lingua originale e la relativa traduzione in italiano;
- un certificato medico del (...);
- un rapporto ambulatoriale del (...). D. In data (...) maggio 2023, il ricorrente ha fatto richiesta al Tribunale circa lo stato del della procedura ricorsuale. Il seguente (...) maggio 2023 il Tribunale ha risposto allo scritto. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Nella querelata decisione la SEM non ha ritenuto verosimile che l'insorgente sia stato identificato dalle autorità siriane quale oppositore al regime. Di conseguenza, anche il seguente arresto a seguito della sua partecipazione alle manifestazioni risulterebbe poco verosimile. Pure la descrizione del periodo di detenzione presso il carcere di E._______ a Damasco sarebbe contraddistinta da dichiarazioni inconsistenti e contraddittorie. L'insorgente, inoltre, non sarebbe stato in grado di rendere verosimile le proprie dichiarazioni circa il periodo trascorso nascondendosi nel proprio villaggio per un anno, nonostante fosse ricercato dalle autorità. Per quanto concerne i mezzi di prova prodotti dal ricorrente, la SEM ha constatato che gli stessi si riferiscono ad una convocazione allo svolgimento del servizio di leva, tuttavia ciò non è stato menzionato dall'interessato quale motivo d'asilo durante le audizioni. Inoltre, l'interessato stesso avrebbe esplicitamente indicato di aver ottenuto il libretto militare dietro pagamento. Pertanto, l'autorità di prime cure ha reputato la convocazione al servizio di leva quale inverosimile. Infine, esclude che il timore di venir reclutato per il servizio di leva sia fondato. Perciò la SEM ha negato all'insorgente la qualità di rifugiato ex art. 3 LAsi e ha respinto la sua domanda d'asilo. 4. 4.1 Il ricorrente lamenta in primo luogo una violazione del diritto di essere sentito. 4.2 L'autorità inferiore avrebbe violato il diritto di essere sentito, stando al ricorrente, poiché non avrebbe dato seguito ai mezzi di prova prodotti, riferendosi in particolare alla copia del libretto militare e delle convocazioni al servizio militare. 4.3 Il diritto di essere sentito fa parte delle garanzie procedurali generali previste all'art. 29 della Costituzione federale (Cost., RS 101) e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare. Nel quadro della procedura amministrativa, detta garanzia è disciplinata agli art. 26 a 28 (diritto di esaminare gli atti), 29 a 33 (diritto di essere sentito in senso stretto) e 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). 4.4 Nel caso in narrativa, l'autorità inferiore ha, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, apprezzato le informazioni fornite dal ricorrente. Le prove pertinenti prodotte dal ricorrente sono state prese in considerazione dalla SEM per la formulazione della decisione (pag. 6 della decisione). Alla luce dell'entità delle censure sollevate nel memoriale ricorsuale, il Tribunale precisa in generale che il fatto solo che il ricorrente si trovi in disaccordo con l'apprezzamento adempiuto dalla SEM nel suo caso specifico, è piuttosto riferibile al merito della questione e non riguarda il profilo formale della decisione. 4.5 Il Tribunale, di conseguenza, non rileva alcuna violazione del diritto di essere sentito e di conseguenza le censure formali vanno respinte e nulla osta all'esame del merito della vertenza.
5. Proseguendo nel suo gravame, il ricorrente si appella ad una violazione dell'art. 3 LAsi e dell'art. 7 LAsi. L'insorgente dichiara di essere perseguitato in Siria a causa della partecipazione alle manifestazioni contrarie al governo che si sono tenute tra il (...) ed il (...) e di essere già stato incarcerato e torturato, per poi essere rilasciato. Inoltre, egli sarebbe stato convocato per prestare servizio militare e sarebbe ricercato dalle autorità in quanto non si sarebbe presentato. Egli teme di venire impiccato in caso di un suo ritorno in Siria. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6.3 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
7. Occorre a questo stadio analizzare la verosimiglianza del racconto del ricorrente in merito al periodo antecedente rispetto al suo espatrio. In particolare, le costellazioni fattuali risultano essere due, la prima inerente alla partecipazione dell'interessato alle manifestazioni antigovernative e la successiva incarcerazione, mentre la seconda relativa alla convocazione per prestare il servizio di leva. D'appresso si analizzerà il valore probatorio dei mezzi di prova versati agli atti dal ricorrente ed in seguitò verrà effettuata una valutazione della verosimiglianza del suo racconto ex art. 7 LAsi. 7.1 7.1.1 Innanzitutto, la SEM ha osservato di non effettuare un esame materiale dei mezzi di prova relativi al servizio militare addotti dal richiedente, dal momento che risulterebbe notorio che gli stessi siano facilmente acquistabili e diversi requisiti formali e contenutistici inerenti al loro rilascio rendono impossibile un'analisi minuziosa. L'autorità inferiore rileva che il ricorrente ha prodotto documenti inerenti al servizio militare, motivo d'asilo non addotto dall'interessato durante le audizioni. Inoltre, egli ha esplicitamente indicato di aver ottenuto il libretto militare dietro pagamento ad una terza persona, che avrebbe pure svolto le visite mediche per suo conto (cfr. atto SEM n. 65/12 D104-D108). Dipoi, sempre lo stesso ricorrente ha indicato di aver ottenuto i rinvii del servizio di leva a pagamento tramite il fratello (cfr. atto SEM n. 65/12 D110-D112). In termini generali, l'interessato ha spiegato che in Siria sia possibile ottenere qualsiasi documento si necessiti dietro il pagamento di denaro (cfr. atto SEM n. 65/12 D112). Dal canto suo, il ricorrente fa valere con il suo gravame che la SEM non avrebbe sostanzialmente analizzato tali documenti. 7.1.2 Per quanto concerne i mezzi di prova versati agli atti durante la procedura ricorsuale, occorre rilevare preliminarmente che alla documentazione proveniente dalla Siria viene conferito per costante prassi solo uno scarso valore probatorio, essendo notoria la reperibilità all'acquisto di ogni tipologia di documenti, anche ufficiali (cfr. sentenza del Tribunale D-1952/2020 del 23 marzo 2022 consid. 6.3), circostanza confermata chiaramente dal richiedente stesso in sede di audizione e di cui ha fatto utilizzo per l'ottenimento del proprio libretto militare. Pertanto, l'analisi effettuata dall'autorità di prime cure è condivisa dal Tribunale. Per quanto concerne i documenti versati agli atti in corso di procedura ricorsuale, oltre alla questione della falsificabilità, il Tribunale constata che il documento denominato "riepilogo della posizione del cittadino A._______", prodotto con l'allegato ricorsuale sia una copia - sprovvisto di alcun segno distintivo volto a dimostrare che esso sia stato emesso da una autorità statale - e pertanto non è possibile verificarne l'autenticità. Tale documento, pertanto, non è dotato di alcun valore probatorio. Per le stesse ragioni, pure la copia della "dichiarazione della divisione di arruolamento di (...)" è dotata di valore probatorio nullo. 7.2 Venendo ora all'analisi della verosimiglianza dei motivi addotti, il ricorrente sostiene nella propria impugnativa che tre degli avvenimenti allegati a sostegno della propria domanda di protezione siano da considerare verosimili, contrariamente a quanto concluso dalla SEM. 7.2.1 In primo luogo, la SEM sostiene che il ricorrente non abbia reso verosimile che le autorità siano venute a conoscenza dell'asserita attività del ricorrente durante le manifestazioni anti governative. L'interessato, d'altro canto, sostiene che le proprie dichiarazioni non siano state né vaghe, né contradditorie. Il Tribunale rileva che il richiedente non sia stato coerente durante le proprie audizioni, omettendo di precisare alcune sue dichiarazioni quando sollecitato dall'autorità di prime cure. Segnatamente, il ricorrente ha dichiarato di essere stato a conoscenza che il vicino fosse una spia per conto del governo siriano, motivando tuttavia tale asserto in modo incongruente. Egli ha indicato in una circostanza di aver visto il vicino utilizzare un motorino con la dicitura "mezzo governativo" (cfr. atto SEM n. 50/14 D94), in un altro passaggio egli ha affermato che sono state le donne del villaggio a vedere il vicino trattenersi ai posti di blocco (cfr. atto SEM n. 50/14 D96); egli ha inoltre dichiarato che nessuno gli avrebbe riferito che il vicino sarebbe stato una spia, ma per certo avrebbe saputo che quest'ultimo riceveva soldi per la sua attività (cfr. atto SEM n. 50/14 D95). Dipoi, durante la seconda audizione egli ha indicato che nel periodo durante il quale si sono tenute le manifestazioni non sarebbe stato al corrente che il vicino operasse quale spia (cfr. atto SEM n. 65/15 D16), contraddicendosi rispetto alla dichiarazione fornita in precedenza, quando ha affermato che tutti gli abitanti erano al corrente che la spia era una persona molto collaborativa con le autorità governative (cfr. atto SEM n. 50/14 D96). Durante la seconda audizione, il ricorrente ha inoltre indicato che il vicino avrebbe riferito tutti i dettagli discussi durante le loro riunioni in casa (cfr. atto SEM n. 65/15 D88), ma non ha saputo indicare, quando sollecitato in merito, come il vicino fosse a conoscenza di quanto discusso all'interno della propria abitazione, limitandosi ad indicare che lo stesso si tratteneva tutto il giorno all'esterno a fumare, controllando chi entrava ed usciva dalla casa (cfr. atto SEM n. 65/15 D90). Il Tribunale pertanto non può seguire la posizione del ricorrente, in quanto egli non ha reso verosimile che le autorità fossero al corrente della propria asserita attività durante le manifestazioni. 7.2.2 L'autorità di prime cure, in secondo luogo, ha constatato che il ricorrente si sarebbe contraddetto indicando che il giorno del proprio arresto anche i propri cugini avrebbero subito lo stesso destino, mentre in precedenza l'interessato avrebbe indicato che i cugini sarebbero stato arrestati ed uccisi in precedenza, durante un'incursione delle forze governative alla quale lui sarebbe riuscito a fuggire. Inoltre, egli non avrebbe spiegato come avrebbe vissuto presso il proprio villaggio per quasi un anno nascondendosi, venendo contattato unicamente sporadicamente dal capo del Municipio. Dal canto suo, l'interessato, nel proprio allegato ricorsuale, sostiene di non essersi contraddetto, bensì egli avrebbe indicato che i suoi cugini sarebbero stati unicamente inseriti nella lista dei posti di blocco, ribadendo che sarebbero stati arrestati durante un'incursione. Inoltre, egli avrebbe spiegato di essersi nascosto per circa un anno nel villaggio, grazie all'aiuto degli abitanti. Il Tribunale rileva che le motivazioni fornite dall'insorgente nel proprio allegato ricorsuale non possono essere seguite. Infatti, egli si è contraddetto fornendo le risposte alle domande 11 e 12 durante il secondo verbale circa i suoi motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. 65/12). Dapprima egli ha indicato che "qualcuno aveva messo il mio nome e il nome dei miei cugini ai posti di blocco e quel giorno erano stati arrestati anche loro", ed alla risposta successiva egli ha indicato che il suo nome è stato fornito ai posti di blocco dopo essere sfuggito all'incursione durante la quale i suoi cugini sono stati catturati, indicando implicitamente che il nome dei cugini non fosse stato fornito ai posti di blocco, in quanto già catturati dalle forze governative. Ciò risulta essere una palese contraddizione. Per quanto concerne invece le spiegazioni fornite dall'interessato relative al periodo durante il quale egli si sarebbe nascosto dalle autorità, le stesse risultano vaghe, infatti egli sosterrebbe di essere stato ricercato dalle autorità a partire dall'(...), data dell'asserita irruzione nel suo villaggio da parte delle autorità governative e di essersi nascosto per l'anno successivo (cfr. atto SEM n. 65/12 D17). Durante tale periodo, in data (...), egli ha però avuto modo di ottenere il proprio libretto militare e mal si spiega in che modo la persona incaricata per l'ottenimento del documento non abbia avuto problemi, visto che agiva per conto di una persona ricercata (cfr. atto SEM n. 65/12 D105-108). Di conseguenza, il ricorrente non ha reso verosimile di essere stato ricercato dalle autorità durante tale periodo. 7.2.3 Infine, la SEM ha osservato che il tenore degli interrogatori sostenuti durante l'arresto - così come descritto dall'interessato - appare inverosimile, in quanto egli non ha saputo indicare come le autorità siano venute a conoscenza del tenore delle discussioni effettuate all'interno della sua abitazione. Inoltre, il ricorrente si sarebbe contraddetto indicando durante la prima audizione di aver ottenuto una nuova identità da parte dei propri carcerieri, mentre durante la seconda audizione egli avrebbe affermato di essere stato rilasciato con il numero "(...)". Dal canto suo, l'insorgente, nel proprio allegato ricorsuale, ha indicato genericamente che sarebbe verosimile che l'agente interrogante sarebbe stato al corrente della sua attività politica. Inoltre, egli non si sarebbe contraddetto circa l'ottenimento della propria identità, bensì egli avrebbe riottenuto il proprio nome e cognome e non sarebbe stato più identificato dal numero "(...)". Anche in tale caso le argomentazioni dell'insorgente non posso essere seguite dal Tribunale. Infatti, l'insorgente non ha addotto alcun motivo verosimile per cui gli agenti interroganti fossero a conoscenza del tenore delle discussioni avvenute in casa dell'interessato (cfr. anche consid. 7.2.1). Invece, per quanto concerne l'aspetto relativo alla nuova identità, quanto indicato dal ricorrente durante le due audizioni risulta essere manifestamente contradditorio. Infatti, egli ha dapprima indicato di essere stato rilasciato dal carcere di E._______ dopo che la nonna ha pagato un milione di lire siriane all'ufficiale che lo aveva arrestato. I suoi carcerieri in tale frangente gli hanno comunicato che lo avrebbero rilasciato "con un'altra identità, nome e dati (...) puoi andare dove vuoi, non ci interessa" (cfr. atto SEM n. 50/14 D69). Invece, durante la seconda audizione, egli ha esplicitamente indicato che i suoi carcerieri lo avrebbero rilasciato con l'identità "(...)" e l'avrebbero inoltre avvertito di "non farti prendere da noi un'altra volta" (cfr. atto SEM n. 65/12 D40). A titolo abbondanziale il Tribunale osserva che la situazione medica del ricorrente non è atta a dimostrare le asserite torture subite durante la propria carcerazione, tanto che egli è stato incongruente rispetto a quanto indicato ai medici quale causa dei problemi di udito, infatti egli ha indicato in un frangente che la causa sarebbe stata un incidente (cfr. atto SEM n. 41/3). Ne consegue che anche le circostanze relative al suo arresto e alla sua carcerazione non sono state rese verosimili dal ricorrente. 7.2.4 Il Tribunale rileva che il racconto dell'insorgente presenta ulteriori indicatori di inverosimiglianza, segnatamente in relazione alla data dell'espatrio, infatti egli ha indicato inizialmente aver lasciato la Siria nel (...) (cfr. atto SEM n.13/9 D 5.01), per poi cambiare versione, indicando di essere espatriato nel (...) (cfr. atto SEM n. 18/2), mentre nell'audizione ex art. 29 LAsi, egli ha indicato di aver vissuto in Siria sino al (...) (cfr. atto SEM n. 50/14 D9). Inoltre, egli ha indicato di aver conseguito la maturità ed il relativo attestato nell'anno (...) (cfr. atto SEM n. 65/15 D109-110). Ciò risulta incompatibile con il racconto del ricorrente, in quanto egli ha indicato di essersi nascosto dalle autorità a partire dall'arresto dei cugini nel (...) e dopo il proprio rilascio dalla prigionia nel (...). Le asserite persecuzioni subite dalle autorità non sono pertanto state verosimili dal ricorrente. 7.3 In sunto, ne discende che, alla luce degli indicatori d'inverosimiglianza enumerati, le dichiarazioni del ricorrente sono inverosimili e non adempiono le condizioni di cui all'art. 7 LAsi. Su tale punto, il ricorso non merita dunque tutela e la decisione impugnata va confermata.
8. Alla luce di quanto sopra e per sua buona pace occorre domandarsi se i motivi addotti dal ricorrente sono rilevanti ex art. 3 LAsi. 8.1 L'insorgente dichiara di essere perseguitato in Siria per essersi rifiutato di prestare servizio militare. 8.2 8.2.1 In merito alla questione della diserzione, la giurisprudenza ha già avuto modo di confermare, anche dopo l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, la prassi previgente riguardante le persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire nel loro Paese d'origine. Conseguentemente, siffatti motivi non sono di per sé sufficienti a fondare la qualità di rifugiato, a meno che ne risulti una persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi. In altri termini, in virtù dei motivi menzionati in questa disposizione, alla persona interessata deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se, in seguito alla sua renitenza o diserzione, ella debba temere un trattamento che comporti seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 e 5). Così, un'eventuale sanzione per renitenza o diserzione non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9) o, indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell'interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5 e la sentenza del Tribunale D-6337/2019 del 19 dicembre 2019, con riferimenti). 8.2.2 Anche con riferimento alla situazione in Siria, l'incorporazione nell'esercito non va di principio ad essa sola considerata rilevante al fine della concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6). Il regime siriano considera la renitenza o la diserzione come sostegno agli oppositori qualora in passato l'interessato sia già stato identificato come tale. Così, solo un obiettore di coscienza già espostosi politicamente nel passato, rischia una pena sproporzionata motivata politicamente (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 5.1.1 e 5.1.2). In assenza di elementi di rischio supplementari colui che si sottrae al reclutamento non rischia una pena tale da rendere sufficientemente verosimile il raggiungimento della soglia di rilevanza prevista per la concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4). Se l'interessato a causa della sua renitenza resa verosimile deve aspettarsi con notevole probabilità (nel senso di un «real risk») di subire un trattamento equiparabile a una tortura in Siria, v'è invece da considerare che la pena sia assortita da un malus politico. Essa configura così una persecuzione rilevante in materia d'asilo e non solo una violazione dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 cpv. 1 Convenzione contro la tortura (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6). La catalogazione preliminare quale oppositore può essere ritenuta, segnatamente nei casi laddove la persona appartenga ad una famiglia ostile al regime o sia già nota ai servizi segreti prima della renitenza (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.3; sentenza del Tribunale D-6949/2019 del 28 agosto 2022 consid. 6.2.1). 8.3 Nel caso in parola il ricorrente ha allegato dei mezzi di prova con scarso valore probatorio (cfr. supra consid. 7.1) ed inoltre non ha reso verosimile di essere entrato nel mirino delle autorità siriane a causa delle sue asserite partecipazioni a manifestazioni contro il governo (cfr. supra consid. 7.2). Non vi è infatti alcun indizio atto a suggerire che il ricorrente possa, per questa ragione, essere vittima persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. 8.4 Il ricorrente non è riuscito quindi a dimostrare di essere entrato nel novero delle persone invise dalle autorità siriane. 8.5 Pertanto i motivi addotti dall'insorgente sono irrilevanti ex art. 3 LAsi.
9. V'è ora da dirimere se i motivi soggettivi insorti dopo la fuga sono atti a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato del ricorrente, ad esclusione della concessione dell'asilo (cfr. art. 54 LAsi in connessione con l'art. 3 LAsi). 9.1 Occorre infine esaminare se la scelta del ricorrente di lasciare la Siria e quella di depositare una domanda d'asilo all'estero possano costituire un rischio per coloro che poi fanno rientro in patria. 9.2 Secondo l'attuale giurisprudenza del Tribunale, né la partenza illegale dalla Siria né la presentazione di una domanda di asilo all'estero fanno presumere che una persona siriana possa essere perseguitata qualora questa dovesse far ritorno nel suo Paese. A causa della partenza illegale e di un'assenza prolungata dal Paese, al rientro in Siria potrebbe aver luogo un interrogatorio da parte delle autorità nazionali. Tuttavia, nel caso di persone - come è anche quello del ricorrente - che non sono state identificate come minaccia prima della loro partenza e che non sono emerse politicamente in esilio, si può escludere con sufficiente probabilità che queste vengano classificate come una minaccia per lo Stato (cfr. tra le altre sentenza del Tribunale E-3520/2020 dell'8 novembre 2022 consid. 5.4.3).
10. In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi così come neppure quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita dunque tutela e la decisione impugnata va confermata.
11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a cari-co del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo, senza effettuare ulteriori accertamenti, partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: