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D-1411/2020

D-1411/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2022-02-02 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. A._______ cittadino siriano di etnia curda originario di al-Qamishli, ha de- positato una domanda d’asilo in Svizzera il 20 ottobre 2016. Il 9 febbraio 2017 ha chiesto il ricongiungimento famigliare con moglie e figli, poi giunti in Svizzera il 23 giugno 2017. Il 28 giugno 2017 anche B._______ e C._______ hanno formalizzato una domanda d’asilo. A. A.a A._______ è stato sentito sulle sue generalità il 1° novembre 2016 (cfr. atto SEM A6/10) e B._______ il 13 luglio 2021 (cfr. atto SEM B9/12). Il 7 dicembre 2017 si sono svolte per entrambi le audizioni sui motivi d’asilo (cfr. atti SEM A23/20 e B20/13). A.b In detto contesto A._______ ha dichiarato di essere stato politicamente attivo in ruoli di rilievo in seno al movimento dei giovani curdi, di cui sarebbe stato tra i cofondatori. Durante il servizio militare nell’esercito regolare, egli avrebbe divulgato informazioni riservate a soggetto di alcune misure da attuarsi nei confronti della popolazione di etnia curda. Ciò avrebbe con- dotto, nel 2008, alla sua incarcerazione, nel corso della quale sarebbe stato oggetto di interrogatori per 117 giorni e di maltrattamenti. Rilasciato nel 2011 grazie all’intercessione di alcuni notabili della formazione politica Yekiti Kurdistan Party (PYKS), segnatamente E._______ e F._______, già segretari del medesimo, egli avrebbe accettato di mettersi al servizio del Governo. Nondimeno, il richiedente sarebbe nel frattempo stato privato dei suoi diritti civili per decisione giudiziale. A seguito del degradarsi della si- tuazione, nella primavera del 2012 egli si sarebbe diretto nel Kurdistan ira- cheno. Nel 2015, ossia dopo il passaggio del Nord-Est siriano sotto il con- trollo della Rojava, il ricorrente avrebbe fatto ritorno nella regione onde par- tecipare ad una conferenza del movimento dei giovani curdi, salvo fare ri- torno subitamente in Iraq. Avrebbe poi tentato di rientrare in Siria anche nel 2016 ma sarebbe stato bloccato al confine dai miliziani del PYD allorché la moglie sarebbe riuscita ad oltrepassare la frontiera. Avrebbe quindi lasciato da solo il Kurdistan iracheno recandosi in Turchia. A.c B._______ ha sostanzialmente confermato la versione del marito pre- cisando di non aver riscontrato personalmente alcun problema con le au- torità o con terze persone nel proprio paese d’origine. B. Il (…) dall’unione tra i richiedenti l’asilo è nato D._______.

D-1411/2020 Pagina 3 B. Con decisione del 7 febbraio 2020, notificata al più presto il 10 febbraio 2020, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha riconosciuto lo sta- tuto di rifugiato agli interessati salvo escluderli dalla concessione dell’asilo, pronunciare il loro allontanamento ed ammetterli provvisoriamente in Sviz- zera. C. Il 10 marzo 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato), gli interessati sono insorti avverso la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l’annul- lamento e la concessone dell’asilo in Svizzera; in subordine il rinvio degli atti all’autorità inferiore per ulteriore chiarimento della fattispecie e nuova audizione di A._______ sui motivi d’asilo; contestualmente di essere posti al beneficio dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dalla spese processuali e dal relativo anticipo. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Dispo- sizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte- resse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa.

D-1411/2020 Pagina 4 I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Il ricorso è stato inoltrato in tedesco allorché la decisione impugnata è stata redatta in italiano. Non essendovi ragioni per scostarsi dalla regola sancita all’art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell’art. 6 LAsi e dell’art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata.

E. 3 Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.

E. 4 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina- deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu- nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con- siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 5 Nel caso che ci occupa, tema di litigio è unicamente la questione a sapere se la SEM ha a giusto titolo negato l’asilo ai ricorrenti, e meglio, se ha fatto corretta applicazione degli art. 51 cpv. 1 e 54 LAsi.

E. 6.1 Nella querelata decisione, l’autorità di prima istanza non ha messo in discussione la versione dei fatti addotta dagli insorgenti. Non di meno, ha considerato che gli elementi rilevanti per la concessione dell’asilo ed ine- renti alla persona di A._______ sarebbero insorti dopo la fuga. Ha per il resto ritenuto non pertinenti le ragioni menzionate da B._______.

E. 6.2 Nel loro gravame, gli insorgenti non condividono la valutazione di cui sopra. Essi sostengono, in buona sostanza e per quanto qui di rilievo, che il ricorrente, al momento dell’espatrio, poteva avvalersi di un fondato timore di essere esposto a persecuzioni rilevanti in materia d’asilo. In particolare, sarebbe sussistito un rischio di subire atti pregiudizievoli derivante delle attività politiche pregresse e della renitenza. A causa delle sue opinioni po- litiche, provenienza ed origine, l’insorgente sarebbe noto alle autorità e già

D-1411/2020 Pagina 5 stato esposto a grossi pregiudizi. Peraltro, egli avrebbe dimostrato in modo convincente il nesso causale tra l’espatrio e le persecuzioni.

E. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determi- nato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnata- mente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d’ori- gine o di provenienza e che non sono l’espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (art. 3 cpv. 3 LAsi). Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che compor- tano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, oc- corre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).

E. 7.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano sogget- tivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnata- mente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua apparte- nenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. In- fatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che

D-1411/2020 Pagina 6 ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipoteti- che che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

E. 7.3 La giurisprudenza ha già avuto modo di confermare, anche dopo l’ado- zione dell’art. 3 cpv. 3 LAsi, la prassi previgente riguardante le persone che motivano una domanda d’asilo con il rifiuto di servire o la diserzione nel loro Paese d’origine. Conseguentemente, siffatti motivi non sono di per sé sufficienti a fondare la qualità di rifugiato, a meno che ne risulti una perse- cuzione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi. In altri termini, in virtù dei motivi menzionati in questa disposizione, alla persona interessata deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se, in seguito alla sua renitenza o diserzione, ella debba temere un trattamento che comporti seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 e 5). Così, un’eventuale sanzione per renitenza o diserzione non costituisce una per- secuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionata- mente severa, per uno dei motivi di cui all’art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9) o, indipendentemente dall’entità della pena, quando l’incorporazione nell’esercito comporta l’esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l’obbligo di combattere contro una partico- lare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell’interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5 e la sentenza del Tribunale D-6337/2019 del 19 dicembre 2019, con riferimenti).

E. 7.4 Anche con riferimento alla situazione in Siria, l’incorporazione nell’eser- cito non va di principio ad essa sola considerata rilevante al fine della con- cessione dell’asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6). Il regime siriano considera la renitenza o la diserzione come sostegno agli oppositori qualora in pas- sato l’interessato sia già stato identificato come tale. La catalogazione pre- liminare quale oppositore può essere ritenuta, segnatamente nei casi lad- dove la persona appartenga ad una famiglia ostile al regime o sia già nota ai servizi segreti prima della renitenza; che in una pari eventualità v’è da ritenere altamente probabile che il rifiuto di servire venga considerato quale atto di ostilità nei confronti del regime, atto, quest’ultimo, che non sarebbe più sanzionato con una pena finalizzata a reprimere legittimamente il rifiuto

D-1411/2020 Pagina 7 di entrare in servizio, ma al contrario, per mezzo di una punizione spropor- zionata avente carattere politico, atta a giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.3; per l’incorporazione nel PYD si veda la sentenza D-2264/2017 del 2 luglio 2019 consid. 9, con rifeirmenti).

E. 7.5 Giusta l’art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d’origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. Sulla base di tale disposto, al richiedente l’asilo che ha motivi d’asilo sog- gettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell’asilo e concessa l’ammissione provvisoria per inammissi- bilità dell’esecuzione dell’allontanamento verso il suo Paese d’origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e GICRA 2006 n. 1 consid. 6.1).

E. 7.6 Si tratta innanzitutto dei casi in cui l’espatrio stesso espone la persona a trattamenti contrari al diritto convenzionale a causa della sua illegalità (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come ref.] consid. 3). Nella definizione rientrano anche le casistiche in cui è l’attitudine del richiedente l’asilo successiva all’abbandono del Paese d’origine a ingenerare, con alta verosimiglianza, un rischio di persecuzione. In questo contesto, è determinante la questione a sapere se il fondato ti- more di subire atti pregiudizievoli è emerso o meno solo dopo la partenza (cfr. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 131). Il con- cetto previsto dal legislatore, secondo il quale l’esistenza di motivi sogget- tivi successivi alla fuga esclude la concessione dell’asilo, proibisce anche di sommare tali motivi con motivi di fuga sorti prima della partenza dal paese d’origine o dal paese di provenienza e che non sono ad essi soli sufficienti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1).

E. 8.1 Nel caso in narrativa occorre constatare come il ricorrente abbia avuto problemi con le autorità già prima del suo espatrio. Egli, a causa delle sue attività politiche, è stato incarcerato per tre anni. Dopo il rilascio ha subito una privazione dei diritti civili per decisione giudiziale. La sua stessa libe- razione è stata subordinata all’impegno di mettersi a disposizione come riservista. Ora, sebbene sia incontestabile che il ricorrente medesimo abbia dichiarato di aver lasciato il Paese nel 2012 innanzitutto per sottrarsi al servizio di leva, cosa che di principio conduce a ritenere che la sua reni- tenza, e, conseguentemente, il suo timore di subire pregiudizi futuri, si sia concretizzato con la fuga, non si può negare l’esistenza di episodi pregressi

D-1411/2020 Pagina 8 che possono a giusto titolo essere ricondotti a dei motivi enumerati all’art. 3 LAsi. In applicazione dei principi esposti poc’anzi, è così necessa- rio determinare se questi risultino ad essi soli decisivi per il riconoscimento dello statuto di rifugiato.

E. 8.2 A questo soggetto, il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che sin dallo scoppio del conflitto nel marzo 2011, le forze di sicurezza siriane in- tervengono con estrema brutalità nei confronti dei veri o anche solo pre- sunti oppositori del governo. Le persone identificate come tali hanno con- seguentemente di principio ragione di temere trattamenti configuranti una persecuzione determinante ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 con- sid. 6.2.1 e sentenza di riferimento del TAF D-5779/2013 del 25 febbraio 2015 consid. 5.7.2). È d’altro canto già stato osservato che il sistema giu- diziario siriano è complesso ed opera spesso sotto l’egida di differenti or- gani e procedure, tra cui figurano una serie di istanze giudiziarie distinte e create appositamente per il trattamento di questioni riguardanti la sicurezza (cfr. HEYDEMANN/LEENDERS, Authoritarian Governance in Syria and Iran: Challenged Reconfiguring and Resilient in: Heydemann/Leenders, Middle East Authoritarianisms, 2013, pag. 10). Alla luce di ciò, le modalità di inter- vento nei confronti dei crimini politici sono svariate. Nel corso degli anni si è potuto assistere ad una progressiva giudiziarizzazione (cfr. sulla nozione TATE/VALLINDER, The Global Expansion of Judicial Power, 1995) della re- pressione, che tuttavia non ha seguito una linea chiara. Ad ogni modo, lo Stato ha mantenuto un arsenale eterogeneo di istituzioni giudiziarie, così da riservarsi la facoltà di gestire il dissenso in modo flessibile (HEYDE- MANN/LEENDERS, op. cit., pag. 27). Invero, la maggior parte degli arresti e delle detenzioni preventive operate dalle agenzie di sicurezza vengono spesso espletate con considerevole anticipo rispetto ai procedimenti giudi- ziari (cfr. REINOUD LEENDERS, Prosecuting Political Dissent: Court and the Resilience of Authoritarism in: Heydemann/Leenders, Middle East Authori- tarianisms, 2013, pag. 174). Inoltre, per i dissidenti politici le problematiche non si concludono con il rilascio. Spesso, anche dopo l’espiazione della pena, le persone con tali profili sono confrontate con misure extragiudiziali restrittive e punitive quali obblighi di presenza, divieti d’espatrio, estesasor- veglianza e molestie da parte dei servizi di sicurezza (cfr. sentenza del Tri- bunale D-5861/2016 del 23 marzo 2018, consid. 6.2).

E. 8.3 Così, v’è da concludere che sulla base degli episodi pregressi e della situazione descritta, non si possa partire dall’assunto che il rischio di subire atti pregiudizievoli sia intervenuto solo dopo la fuga. In effetti, la detenzione patita tra il 2008 ed il 2011 ha indubbiamente carattere politico e rasenta gli estremi per essere ritenuta una persecuzione anteriore. Come detto, il

D-1411/2020 Pagina 9 rilascio non esclude ulteriori misure da parte delle autorità, la privazione giudiziale dei diritti civili, che ad essa sola raggiunge un certo grado di gra- vità, ne è esempio concreto e non può essere ignorata nella valutazione complessiva della situazione dell’insorgente. Non si deve peraltro trala- sciare il fatto che nella regione sono avvenuti cambiamenti significativi dal punto di vista amministrativo. Il controllo della Rojava è infatti de facto pas- sata dal governo centrale agli autonomisti curdi. È in questo contesto che l’insorgente si è potuto recare nella Siria del Nord-Est per alcuni giorni nel 2015 al fine di partecipare ad una conferenza a carattere politico. Tale breve soggiorno in quello che de jure permane il Paese d’origine non è pertanto tale da rimettere in discussione l’esistenza di un fondato timore di subire pregiudizi. Allo stesso modo, l’assenza di problematiche di rilievo tra il rilascio e l’iniziale espatrio del 2012 può in parte essere spiegato con il ritiro delle forze governative da tale porzione di territorio e non pregiudica quanto esposto poc’anzi. In questo stesso senso, anche volendosi concen- trare sulla questione della renitenza alla leva, v’è da osservare come l’in- sorgente abbia asserito di aver evitato di recarsi nelle zone controllate dal regime già prima di lasciare il Paese. Alla luce dei suoi precedenti, non è dunque insensato partire dall’assunto che l’eventualità di essere conside- rato renitente e di subire una pena sproporzionatamente severa si fosse già concretizzata precedentemente al suo trasferimento in Iraq.

E. 8.4 In definitiva, questo Tribunale giunge alla conclusione che il ricorrente, già prima all’espatrio, poteva avvalersi di un fondato timore di subire persecu- zioni per mano delle forze governative. Su questi presupposti, l’autorità in- feriore non aveva titolo per fare applicazione dell’art. 54 LAsi escludendolo dal beneficio dell’asilo. In assenza di motivi di indegnità ai sensi dell’art. 53 LAsi e di motivi particolari giusta l’art. 51 cpv. 1 LAsi, ai ricorrenti va pertanto concesso asilo. Il ricorso è quindi accolto. I punti 4 a 8 della decisione impugnata sono annullati e all’autorità inferiore è richiesto di accordare l’asilo in Svizzera ai ricorrenti

E. 9 Visto l’esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA) e la domanda di assistenza giudiziaria è da considerarsi priva d’oggetto. Ai ricorrenti, non patrocinati, non sono accordate spese ri- petibili.

D-1411/2020 Pagina 10

E. 10 La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

D-1411/2020 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. 2. I punti 4 a 8 della decisione della SEM del 7 febbraio 2020 sono annullati. 3. La SEM è invitata ad accordare l’asilo agli insorgenti. 4. Non si prelevano spese processuali. 5. Non sono accordate spese ripetibili. 6. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1411/2020 Sentenza del 2 febbraio 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Barbara Balmelli, Gérard Scherrer, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), C._______, nato il (...), D._______, nato il (...), Siria, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 7 febbraio 2020 / N (...) Fatti: A. A._______ cittadino siriano di etnia curda originario di al-Qamishli, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 20 ottobre 2016. Il 9 febbraio 2017 ha chiesto il ricongiungimento famigliare con moglie e figli, poi giunti in Svizzera il 23 giugno 2017. Il 28 giugno 2017 anche B._______ e C._______ hanno formalizzato una domanda d'asilo. A. A.a A._______ è stato sentito sulle sue generalità il 1° novembre 2016 (cfr. atto SEM A6/10) e B._______ il 13 luglio 2021 (cfr. atto SEM B9/12). Il 7 dicembre 2017 si sono svolte per entrambi le audizioni sui motivi d'asilo (cfr. atti SEM A23/20 e B20/13). A.b In detto contesto A._______ ha dichiarato di essere stato politicamente attivo in ruoli di rilievo in seno al movimento dei giovani curdi, di cui sarebbe stato tra i cofondatori. Durante il servizio militare nell'esercito regolare, egli avrebbe divulgato informazioni riservate a soggetto di alcune misure da attuarsi nei confronti della popolazione di etnia curda. Ciò avrebbe condotto, nel 2008, alla sua incarcerazione, nel corso della quale sarebbe stato oggetto di interrogatori per 117 giorni e di maltrattamenti. Rilasciato nel 2011 grazie all'intercessione di alcuni notabili della formazione politica Yekiti Kurdistan Party (PYKS), segnatamente E._______ e F._______, già segretari del medesimo, egli avrebbe accettato di mettersi al servizio del Governo. Nondimeno, il richiedente sarebbe nel frattempo stato privato dei suoi diritti civili per decisione giudiziale. A seguito del degradarsi della situazione, nella primavera del 2012 egli si sarebbe diretto nel Kurdistan iracheno. Nel 2015, ossia dopo il passaggio del Nord-Est siriano sotto il controllo della Rojava, il ricorrente avrebbe fatto ritorno nella regione onde partecipare ad una conferenza del movimento dei giovani curdi, salvo fare ritorno subitamente in Iraq. Avrebbe poi tentato di rientrare in Siria anche nel 2016 ma sarebbe stato bloccato al confine dai miliziani del PYD allorché la moglie sarebbe riuscita ad oltrepassare la frontiera. Avrebbe quindi lasciato da solo il Kurdistan iracheno recandosi in Turchia. A.c B._______ ha sostanzialmente confermato la versione del marito precisando di non aver riscontrato personalmente alcun problema con le autorità o con terze persone nel proprio paese d'origine. B. Il (...) dall'unione tra i richiedenti l'asilo è nato D._______. B. Con decisione del 7 febbraio 2020, notificata al più presto il 10 febbraio 2020, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha riconosciuto lo statuto di rifugiato agli interessati salvo escluderli dalla concessione dell'asilo, pronunciare il loro allontanamento ed ammetterli provvisoriamente in Svizzera. C. Il 10 marzo 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato), gli interessati sono insorti avverso la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento e la concessone dell'asilo in Svizzera; in subordine il rinvio degli atti all'autorità inferiore per ulteriore chiarimento della fattispecie e nuova audizione di A._______ sui motivi d'asilo; contestualmente di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalla spese processuali e dal relativo anticipo. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Il ricorso è stato inoltrato in tedesco allorché la decisione impugnata è stata redatta in italiano. Non essendovi ragioni per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata.

3. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.

4. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

5. Nel caso che ci occupa, tema di litigio è unicamente la questione a sapere se la SEM ha a giusto titolo negato l'asilo ai ricorrenti, e meglio, se ha fatto corretta applicazione degli art. 51 cpv. 1 e 54 LAsi. 6. 6.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prima istanza non ha messo in discussione la versione dei fatti addotta dagli insorgenti. Non di meno, ha considerato che gli elementi rilevanti per la concessione dell'asilo ed inerenti alla persona di A._______ sarebbero insorti dopo la fuga. Ha per il resto ritenuto non pertinenti le ragioni menzionate da B._______. 6.2 Nel loro gravame, gli insorgenti non condividono la valutazione di cui sopra. Essi sostengono, in buona sostanza e per quanto qui di rilievo, che il ricorrente, al momento dell'espatrio, poteva avvalersi di un fondato timore di essere esposto a persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. In particolare, sarebbe sussistito un rischio di subire atti pregiudizievoli derivante delle attività politiche pregresse e della renitenza. A causa delle sue opinioni politiche, provenienza ed origine, l'insorgente sarebbe noto alle autorità e già stato esposto a grossi pregiudizi. Peraltro, egli avrebbe dimostrato in modo convincente il nesso causale tra l'espatrio e le persecuzioni. 7. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (art. 3 cpv. 3 LAsi). Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 7.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 7.3 La giurisprudenza ha già avuto modo di confermare, anche dopo l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, la prassi previgente riguardante le persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire o la diserzione nel loro Paese d'origine. Conseguentemente, siffatti motivi non sono di per sé sufficienti a fondare la qualità di rifugiato, a meno che ne risulti una persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi. In altri termini, in virtù dei motivi menzionati in questa disposizione, alla persona interessata deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se, in seguito alla sua renitenza o diserzione, ella debba temere un trattamento che comporti seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 e 5). Così, un'eventuale sanzione per renitenza o diserzione non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9) o, indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell'interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5 e la sentenza del Tribunale D-6337/2019 del 19 dicembre 2019, con riferimenti). 7.4 Anche con riferimento alla situazione in Siria, l'incorporazione nell'esercito non va di principio ad essa sola considerata rilevante al fine della concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6). Il regime siriano considera la renitenza o la diserzione come sostegno agli oppositori qualora in passato l'interessato sia già stato identificato come tale. La catalogazione preliminare quale oppositore può essere ritenuta, segnatamente nei casi laddove la persona appartenga ad una famiglia ostile al regime o sia già nota ai servizi segreti prima della renitenza; che in una pari eventualità v'è da ritenere altamente probabile che il rifiuto di servire venga considerato quale atto di ostilità nei confronti del regime, atto, quest'ultimo, che non sarebbe più sanzionato con una pena finalizzata a reprimere legittimamente il rifiuto di entrare in servizio, ma al contrario, per mezzo di una punizione sproporzionata avente carattere politico, atta a giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.3; per l'incorporazione nel PYD si veda la sentenza D-2264/2017 del 2 luglio 2019 consid. 9, con rifeirmenti). 7.5 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e GICRA 2006 n. 1 consid. 6.1). 7.6 Si tratta innanzitutto dei casi in cui l'espatrio stesso espone la persona a trattamenti contrari al diritto convenzionale a causa della sua illegalità (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come ref.] consid. 3). Nella definizione rientrano anche le casistiche in cui è l'attitudine del richiedente l'asilo successiva all'abbandono del Paese d'origine a ingenerare, con alta verosimiglianza, un rischio di persecuzione. In questo contesto, è determinante la questione a sapere se il fondato timore di subire atti pregiudizievoli è emerso o meno solo dopo la partenza (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 131). Il concetto previsto dal legislatore, secondo il quale l'esistenza di motivi soggettivi successivi alla fuga esclude la concessione dell'asilo, proibisce anche di sommare tali motivi con motivi di fuga sorti prima della partenza dal paese d'origine o dal paese di provenienza e che non sono ad essi soli sufficienti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1). 8. 8.1 Nel caso in narrativa occorre constatare come il ricorrente abbia avuto problemi con le autorità già prima del suo espatrio. Egli, a causa delle sue attività politiche, è stato incarcerato per tre anni. Dopo il rilascio ha subito una privazione dei diritti civili per decisione giudiziale. La sua stessa liberazione è stata subordinata all'impegno di mettersi a disposizione come riservista. Ora, sebbene sia incontestabile che il ricorrente medesimo abbia dichiarato di aver lasciato il Paese nel 2012 innanzitutto per sottrarsi al servizio di leva, cosa che di principio conduce a ritenere che la sua renitenza, e, conseguentemente, il suo timore di subire pregiudizi futuri, si sia concretizzato con la fuga, non si può negare l'esistenza di episodi pregressi che possono a giusto titolo essere ricondotti a dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi. In applicazione dei principi esposti poc'anzi, è così necessario determinare se questi risultino ad essi soli decisivi per il riconoscimento dello statuto di rifugiato. 8.2 A questo soggetto, il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che sin dallo scoppio del conflitto nel marzo 2011, le forze di sicurezza siriane intervengono con estrema brutalità nei confronti dei veri o anche solo presunti oppositori del governo. Le persone identificate come tali hanno conseguentemente di principio ragione di temere trattamenti configuranti una persecuzione determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1 e sentenza di riferimento del TAF D-5779/2013 del 25 febbraio 2015 consid. 5.7.2). È d'altro canto già stato osservato che il sistema giudiziario siriano è complesso ed opera spesso sotto l'egida di differenti organi e procedure, tra cui figurano una serie di istanze giudiziarie distinte e create appositamente per il trattamento di questioni riguardanti la sicurezza (cfr. Heydemann/Leenders, Authoritarian Governance in Syria and Iran: Challenged Reconfiguring and Resilient in: Heydemann/Leenders, Middle East Authoritarianisms, 2013, pag. 10). Alla luce di ciò, le modalità di intervento nei confronti dei crimini politici sono svariate. Nel corso degli anni si è potuto assistere ad una progressiva giudiziarizzazione (cfr. sulla nozione Tate/Vallinder, The Global Expansion of Judicial Power, 1995) della repressione, che tuttavia non ha seguito una linea chiara. Ad ogni modo, lo Stato ha mantenuto un arsenale eterogeneo di istituzioni giudiziarie, così da riservarsi la facoltà di gestire il dissenso in modo flessibile (Heydemann/Leenders, op. cit., pag. 27). Invero, la maggior parte degli arresti e delle detenzioni preventive operate dalle agenzie di sicurezza vengono spesso espletate con considerevole anticipo rispetto ai procedimenti giudiziari (cfr. Reinoud Leenders, Prosecuting Political Dissent: Court and the Resilience of Authoritarism in: Heydemann/Leenders, Middle East Authoritarianisms, 2013, pag. 174). Inoltre, per i dissidenti politici le problematiche non si concludono con il rilascio. Spesso, anche dopo l'espiazione della pena, le persone con tali profili sono confrontate con misure extragiudiziali restrittive e punitive quali obblighi di presenza, divieti d'espatrio, estesasorveglianza e molestie da parte dei servizi di sicurezza (cfr. sentenza del Tribunale D-5861/2016 del 23 marzo 2018, consid. 6.2). 8.3 Così, v'è da concludere che sulla base degli episodi pregressi e della situazione descritta, non si possa partire dall'assunto che il rischio di subire atti pregiudizievoli sia intervenuto solo dopo la fuga. In effetti, la detenzione patita tra il 2008 ed il 2011 ha indubbiamente carattere politico e rasenta gli estremi per essere ritenuta una persecuzione anteriore. Come detto, il rilascio non esclude ulteriori misure da parte delle autorità, la privazione giudiziale dei diritti civili, che ad essa sola raggiunge un certo grado di gravità, ne è esempio concreto e non può essere ignorata nella valutazione complessiva della situazione dell'insorgente. Non si deve peraltro tralasciare il fatto che nella regione sono avvenuti cambiamenti significativi dal punto di vista amministrativo. Il controllo della Rojava è infatti de facto passata dal governo centrale agli autonomisti curdi. È in questo contesto che l'insorgente si è potuto recare nella Siria del Nord-Est per alcuni giorni nel 2015 al fine di partecipare ad una conferenza a carattere politico. Tale breve soggiorno in quello che de jure permane il Paese d'origine non è pertanto tale da rimettere in discussione l'esistenza di un fondato timore di subire pregiudizi. Allo stesso modo, l'assenza di problematiche di rilievo tra il rilascio e l'iniziale espatrio del 2012 può in parte essere spiegato con il ritiro delle forze governative da tale porzione di territorio e non pregiudica quanto esposto poc'anzi. In questo stesso senso, anche volendosi concentrare sulla questione della renitenza alla leva, v'è da osservare come l'insorgente abbia asserito di aver evitato di recarsi nelle zone controllate dal regime già prima di lasciare il Paese. Alla luce dei suoi precedenti, non è dunque insensato partire dall'assunto che l'eventualità di essere considerato renitente e di subire una pena sproporzionatamente severa si fosse già concretizzata precedentemente al suo trasferimento in Iraq. 8.4 In definitiva, questo Tribunale giunge alla conclusione che il ricorrente, già prima all'espatrio, poteva avvalersi di un fondato timore di subire persecuzioni per mano delle forze governative. Su questi presupposti, l'autorità inferiore non aveva titolo per fare applicazione dell'art. 54 LAsi escludendolo dal beneficio dell'asilo. In assenza di motivi di indegnità ai sensi dell'art. 53 LAsi e di motivi particolari giusta l'art. 51 cpv. 1 LAsi, ai ricorrenti va pertanto concesso asilo. Il ricorso è quindi accolto. I punti 4 a 8 della decisione impugnata sono annullati e all'autorità inferiore è richiesto di accordare l'asilo in Svizzera ai ricorrenti

9. Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA) e la domanda di assistenza giudiziaria è da considerarsi priva d'oggetto. Ai ricorrenti, non patrocinati, non sono accordate spese ripetibili.

10. La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

2. I punti 4 a 8 della decisione della SEM del 7 febbraio 2020 sono annullati.

3. La SEM è invitata ad accordare l'asilo agli insorgenti.

4. Non si prelevano spese processuali.

5. Non sono accordate spese ripetibili.

6. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: